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Diritto penale - errori e scusanti, Slide di Diritto Penale

slides di diritto penale 1 prof. Gullo

Tipologia: Slide

2020/2021

Caricato il 21/06/2021

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ERRORE E SCUSANTI
Il cappello generale concerne la concezione multifattoriale della colpevolezza non si esaurisce infatti solo
nel dolo e nella colpa ma è un concetto più ampio in quanto va considerata anche la punibilità, coscienza
della illiceità (art 5 c.p.) e l’inesigibilità che si collega all’area delle scusanti.
L’errore si collega al tema del dolo. La disciplina è quella dell’art. 47 e art.5 (riscritto dalla sentenza
n.364/1988) c.p.
ERRORE DI FATTO
Art. 47 c.p.: “L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si
tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge
come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto
che costituisce il reato”
Si tratta di una disposizione che tradizionalmente costituisce la base per distinguere l’errore di fatto (art. 47)
dall’errore di diritto (art. 5 c.p.) la distinzione prevalente di Mario Romano è che l’art. 47 tratta non solo
l’errore di fatto ma anche l’errore su norma extra-penale (co. 3) ed è quella da preferire
Distinzione di fondo:
ERRORE MOTIVO: incide del processo di formazione della volontà.
- Errore ex art. 47 c.p.
ERRORE INABILITA: incide sulla fase esecutiva
- Le ipotesi di reato aberrante:
Aberratio ictus
Aberratio delicti
Si tratta di ipotesi derogatorie a una imputazione oggettiva di dolo: ad esempio nell’aberratio ictus non c’è
dolo nell’agente riguardo la persona attinta
Errore sul fatto ed errore sul precetto
Partizione di fondo: errore di fatto ed errore sul precetto
L’art. 47 si occupa dell’errore di fatto sul fatto: l’errore o l’ignoranza hanno ad oggetto gli elementi
concreti del fatto storco in presenza dei quali diviene efficace il comando normativo.
L’art.47 co.3, si occupa dell’errore di fatto derivante da errore su norma extra-penale (dunque si
ritiene un errore di diritto che “si converte” in una ipotesi di errore sul fatto)
L’art. 5 c.p. si occupa dell’errore sul precetto: in questo caso l’agente conosce esattamente il fatto
storico nei suoi aspetti obiettivi; l’errore o l’ignoranza ricadono sull’essere quel fatto vietato
dall’ordinamento giuridico.
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ERRORE E SCUSANTI

Il cappello generale concerne la concezione multifattoriale della colpevolezza  non si esaurisce infatti solo nel dolo e nella colpa ma è un concetto più ampio in quanto va considerata anche la punibilità, coscienza della illiceità (art 5 c.p.) e l’inesigibilità che si collega all’area delle scusanti. L’errore si collega al tema del dolo. La disciplina è quella dell’art. 47 e art.5 (riscritto dalla sentenza n.364/1988) c.p. ERRORE DI FATTO Art. 47 c.p.: “L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato” Si tratta di una disposizione che tradizionalmente costituisce la base per distinguere l’errore di fatto (art. 47) dall’errore di diritto (art. 5 c.p.)  la distinzione prevalente di Mario Romano è che l’art. 47 tratta non solo l’errore di fatto ma anche l’errore su norma extra-penale (co. 3) ed è quella da preferire Distinzione di fondo:  ERRORE MOTIVO: incide del processo di formazione della volontà.

  • Errore ex art. 47 c.p.  ERRORE INABILITA: incide sulla fase esecutiva
  • Le ipotesi di reato aberrante:  Aberratio ictus  Aberratio delicti Si tratta di ipotesi derogatorie a una imputazione oggettiva di dolo: ad esempio nell’aberratio ictus non c’è dolo nell’agente riguardo la persona attinta Errore sul fatto ed errore sul precetto  Partizione di fondo: errore di fatto ed errore sul precetto  L’art. 47 si occupa dell’errore di fatto sul fatto: l’errore o l’ignoranza hanno ad oggetto gli elementi concreti del fatto storco in presenza dei quali diviene efficace il comando normativo.  L’art.47 co.3, si occupa dell’errore di fatto derivante da errore su norma extra-penale (dunque si ritiene un errore di diritto che “si converte” in una ipotesi di errore sul fatto)  L’art. 5 c.p. si occupa dell’errore sul precetto: in questo caso l’agente conosce esattamente il fatto storico nei suoi aspetti obiettivi; l’errore o l’ignoranza ricadono sull’essere quel fatto vietato dall’ordinamento giuridico.

ERRORE DI FATTO SUL FATTO

Art. 47 c.p.  l’errore sul fatto è un errore di percezione : comporta una divergenza tra rappresentazione e realtà dovuta a circostanze integralmente fattuali  si tratta di un errore di fatto e sul fatto L’errore di fatto ha ad oggetto un elemento del fatto storico congruente a uno o più elementi (normativi o descrittivi) costitutivi del modello legale che descrive il reato. Il modello legale può essere la risultante dell’unione di più norme (per esempio norme definitorie di elementi della norma incriminatrice, norme di riempimento delle norme penali in bianco). L’errore di fatto non rileva se ha ad oggetto elementi non essenziali del reato: non rileva ad esempio l’errore sull’identità dell’oggetto dell’azione ( error in persona, error in obiecto ) L’errore sul fatto esclude il dolo. Se l’errore è dovuto a colpa , sussiste una responsabilità colposa quando il fatto è espressamente preveduto dalla legge come delitto colposo (ciò vale anche per le contravvenzioni, che di norma sono indifferentemente punibili a titolo di dolo e colpa) ERRORE SUL FATTO Art.47, co.2 c.p.<<l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso>> L’esclusione di un determinato può lasciar sussistere il dolo di un reato diverso  si tratta dell’ipotesi in cui l’errore ricade su un elemento del fatto di reato che è specializzante rispetto a un altro reato. ERRORE SU LEGGE EXTRA – PENALE Art. 47, co.3 c.p.<<l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato>> Quello descritto dal co.3 è un errore di diritto che esclude il dolo in quanto si risolva, nel caso concreto, in un errore sugli elementi del fatto storico congruenti con il modello legale. Occorre distinguere leggi extra-penali integratrici e non integratrici:  Leggi extra-penali integratrici : la norma extra-penale concorre effettivamente con la norma incriminatrice alla definizione del singolo tipo di illecito mediante l’aggiunta o la specificazione di elementi essenziali  questa ipotesi è assimilabile all’ignoranza o errore sul precetto e ricade dunque nell’ambito dell’ art.5 c.p.  sussiste la responsabilità dolosa a meno che non si tratti di errore inevitabile  Leggi extra-penali non integratrici : la norma extra-penale non aggiunge nulla al tipo di illecito e non contribuisce in alcun modo al <>  questa ipotesi ricade nell’ambito di disciplina dell’art.47, co.3 c.p.  l’errore concernente o originatosi dall’erronea interpretazione o ignoranza della legge extra-penale non integratrice esclude sempre il dolo del fatto (residua al limite la responsabilità colposa)

CASO:

Tizio, assistente della Polizia di Sato, denuncia ai Carabinieri il possesso di un revolver calibro 38 ereditato dal padre, senza far menzione di 26 cartucce calibro 38. Infatti, vi è una nota in base al quale non va indicato il quantitativo di munizioni correlate all’arma sino a un limite di 200 munizioni, nonostante le disposizioni della L. 110/1975 esonerino dall’obbligo di denuncia solo chi possiede cartucce a pallini in misura non eccedente i 1000 pezzi e solo chi detiene cartucce in quantità non superiore alla capienza del caricatore dell’arma. Cass. Pen. N. 47712/2015 : La Cassazione afferma che Tizio non è rimproverabile poiché è del tutto evidente l’induzione in errore circa l’esatta conoscenza del precetto (quanto al dovere di denuncia delle munizioni). Nel caso in esame non può essere opposta – al fine di ritenere consumato il reato – la qualifica soggettiva dell’agente, a fronte di una chiara indicazione proveniente dall’ufficio che riceve la denuncia dell’arma. Detta indicazione, peraltro, pur se da ritenersi erronea non è immediatamente percepibile come tale, e ciò in virtù del fatto che la norma di cui all’art. 26 l.110/1975 tende, effettivamente, a determinare una qualche incertezza nell’interprete sulla estensione oggettiva della esenzione dall’obbligo di denuncia delle munizioni in presenza di regolare denuncia dell’arma. LA DISCIPLINA DELL’ERRORE Art.5 c.p. – ignoranza della legge penale <<nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale>> L’art.5 c.p. sancisce l’irrilevanza dell’ignoranza della legge penale; indipendentemente dalle ragioni della sua ignoranza, risponde comunque del reato commesso:  Chi non conosce l’esistenza della norma incriminatrice  Chi versa in errore sull’interpretazione della norma incriminatrice (errore sul divieto; errore di sussunzione) In origine l’irrilevanza dell’errore rivestiva carattere assoluto.  Artt. 25, co.2 e 27, co. 1 e 3 Cost.: la personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena postulano la rimproverabilità della scelta operata dall’agente  la colpevolezza deve essere correlata alla conoscenza dell’esistenza delle norme giuridiche e alla loro esatta interpretazione, almeno nel senso della esclusione della colpevolezza quando l’ignoranza dell’illiceità o l’errore sull’illiceità siano da considerare scusabili o inevitabili.  La norma giuridica oltre che criterio di valutazione deve valere anche come criterio di determinazione del comportamento dei consociati: la mancata rappresentazione dell’illiceità o

l’erronea rappresentazione della liceità di un certo comportamento non possono gravare sul soggetto agente se dovuti alla concreta impossibilità di conoscere la legge o il suo esatto contenuto.  Corte costituzionale sent. 364/1988: la Corte ha dichiarato l’art.5 c.p. illegittimo in quanto contrastante con l’art.27 cost., modificando la norma nel senso che l’ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile.  La coscienza dell’antigiuridicità del fatto – e la possibilità di acquisirla – diviene un elemento della colpevolezza. La coscienza dell’antigiuridicità consiste nella conoscenza attuale (anche implicita o latente) della contrarietà del proprio comportamento a norme giuridiche. È discusso se il riferimento sia all’illiceità propriamente penale ovvero a un’illiceità <>. Non è sufficiente una generica conoscenza della dannosità sociale o dell’immoralità della propria condotta. Quid iuris nei casi in cui il soggetto versi in stato di dubbio sull’antigiuridicità del proprio comportamento?  Dubbio eliminabile o vincibile : la potenziale conoscibilità dell’illiceità (per esempio attraverso la consultazione dell’autorità amministrativa o di un esperto) depone per la colpevolezza dell’agente;  Dubbio ineliminabile o invincibile : Il soggetto, di regola, deve astenersi dall’agire, perché se agisse ugualmente si rappresenterebbe l’eventualità dell’illecita lesione di beni giuridici altrui (c.d. “conoscenza condizionata” o “eventuale”), con la conseguenza che lo stesso andrebbe ritenuto colpevole; secondo taluni la soluzione non convince in due ipotesi:  Dubbio bivalente o bidirezionale (reati omissivi propri): il dubbio riguarda contemporaneamente la liceità sia della condotta che dell’astensione (<>)  Il dubbio invincibile sull’antigiuridicità comporta un’astensione (o il compimento di un’azione) assai onerosa per il soggetto (reati omissivi o commissivi) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’EVITABILITÀ/INEVITABILITÀ  Dovere dello Stato di rendere riconoscibili e intellegibili le norme penali (art.25 co.2 cost.)  Doveri strumentali di conoscenza delle leggi, gravanti sui destinatari dei precetti (esplicazione del dovere di solidarietà sociale ex art.2 cost.)  presupposto per interrogarsi sull’evitabilità/inevitabilità è che l’agente abbia avuto ragione o occasione di dubitare della liceità della condotta, e ciò è più difficile dinnanzi a reati c.d. “artificiali” (=reati lesivi di beni giuridici poco appariscenti o tangibili e dunque poco “riconoscibili”, in quanto lontani da qualsiasi giudizio di disvalore etico-sociale) Corte Cost. 364/1988  l’inevitabilità (e l’efficacia scusante di ignoranza/errore) va valutata in base a

 Orientamento consolidato sulla liceità di un determinato comportamento (in assenza di pluralità di precedenti basta anche un’unica decisione): è affidabile e come tale base per l’inevitabilità dell’errore; non si può richiedere al singolo di verificare l’esattezza o meno di un responso giudiziario.  Decisioni discordanti, alcune a favore e altre contro la liceità (cui, secondo taluno, è equiparato il <>):

  • Giudici dello stesso livello: di regola, vi sarà evitabilità
  • Giudici di livello diverso: fare affidamento sulla pronuncia del giudice superiore B) Autorizzazioni di autorità amministrative  Di regola sono affidabili, perché non si può richiedere al singolo di controllare o far controllare a terzi se l’autorità preposta al controllo di un determinato settore agisca o meno nella legittimità (a meno che non si tratti di autorizzazione palesemente indebitata)  La mera tolleranza non occasionale bensì piana e ripetuta, di un comportamento da parte dell’autorità amministrativa ben può ingenerare nel singolo una scusabile valutazione di liceità C) Pareri di professionisti o esperti privati  Valutazione della competenza dell’esperto nello specifico campo normativo cui appartiene la questione da risolvere: di regola evitabile l’errore causato dal parere di un falso consulente; se invece la competenza è anche solo formalmente presente (per esempio iscrizione a un albo professionale) non si può negare una attendibilità di base  Conoscenza o conoscibilità da parte dell’agente della malafede o compiacenza del consulente Il dovere di informazione del singolo è strumentale alla conoscenza della legge  Nei casi di c.d. reati “artificiali” può rimproverarsi al soggetto agente di non aver richiesto informazioni adeguate solo quando si tratti di violazioni inerenti a settori professionali, o allo svolgimento di attività pericolose, o a doveri propri del consociato; in caso contrario, si farebbe leva su difetti di esperienza, di formazione intellettuale o di socializzazione, introducendo di fatto una vera e propria colpevolezza d’autore.  L’adempimento del dovere di informazione è irrilevante quando si dimostri che neppure il suo corretto adempimento avrebbe fatto acquisire al soggetto la coscienza dell’antigiuridicità della condotta.

SCUSANTI: ratio, natura e fondamento Le scusanti sono circostanze anormali, concomitanti alla condotta, che in fluiscono sulla volontà o sulle capacità psicofisiche del soggetto agente. Le scusanti escludono la colpevolezza Restano ferme tipicità e antigiuridicità del fattoa differenza delle cause di giustificazione, le scusanti non operano sul piano della liceità/illiceità (oggettiva) Viene in gioco la c.d. inesigibilità ovvero il soggetto non può rispondere della sua condotta in quanto l’ordinamento rileva che non avrebbe potuto agire diversamente. In questa prospettiva l’art. 5 getta un ponte tra l’ipotesi di errore di fatto o di diritto e l’errore sul precetto, che esclude la responsabilità ma con un punto ulteriore in quanto esclude la colpevolezza. L’inesigibilità come fondamento delle scusanti L’inesigibilità non assurge al rango di principio generale ma si ricava dalla ricognizione di una serie di disposizioni presenti nel Codice penale che paiono assumerla a fondamento:  Art. 42 c.p. nella parte in cui stabilisce che l’imputazione del reato avviene se il fatto è commesso con coscienza e volontà: presupposto necessario della c.d. suitas è che la volontà del soggetto non sia in alcun modo inficiata da fattori concomitanti  Singole cause di giustificazione della colpevolezza Discussa è la collocazione sistematica dell’inesigibilità. Secondo diversi orientamenti, l’inesigibilità sarebbe  Riconducibile alla tipicità, soprattutto nelle ipotesi di reato omissivo proprio: se l’azione doverosa è impossibile, viene meno la condotta  Riconducibile all’antigiuridicità, soprattutto nelle ipotesi di reato omissivo improprio: la posizione di garanzia connoterebbe il fatto tipico, mentre l’impossibilità di adempiere in concreto all’obbligo giuridico di impedire l’evento opererebbe sul piano dell’antigiuridicità  Riconducibile alla colpevolezza Non può riconoscersi all’inesigibilità il rango di principio generale azionabile in ipotesi diverse da quelle tassativamente previste dal legislatore; la rilevanza dell’inesigibilità riveste carattere eccezionale.Il catalogo delle scusanti è tassativoIl giudice non può far fronte ad eventuali lacune ricorrendo all’analogia SCUSANTI ED ERRORE:

Alcuni esempi …  Tizio, affetto da schizofrenia paranoide, percuote il proprio vicino di casa, un innocuo vecchietto, in quanto convinto che si tratti invece di un emissario di un altro Paese incaricato di ucciderlo.  Mevio, schizofrenico, uccide la moglie su <> di una persistente voce interiore che lui ritiene essere divina.  Caio, di anni 4, prende la pistola d’ordinanza colposamente lasciata incustodita in casa dal padre e, credendo di tratti di una delle pistole-giocattolo, la punta verso il fratellino e fa fuoco, cagionandone la morte. Nel primo caso Tizio non è imputabile perché affetto da schizofrenia paranoide e quindi manca la capacità di intendere Nel secondo manca la capacità di volere Nell’ultimo caso manca la capacità di intendere La capacità di intendere e di volere deve :  sussistere sia al momento del fatto sia durante l’accertamento del fatto in fase processuale sia in sede di esecuzione della pena, altrimenti deve essere prosciolto  essere accertata per ogni singola violazione di una norma incriminatrice ha quindi una rilevanza sia dal punto di vista sostanziale che processuale.  Elenco (non tassativo) di ipotesi la cui disciplina rappresenta una concretizzazione del principio di cui all’art. 85 c.p.  vizio di mente  sordomutismo  minore età  Elenco di ipotesi caratterizzate da deroghe alla disciplina generale:  Fictio (ubriachezza/assunzione sostanze stupefacenti dolosa o colposa ovvero abituale)  Anticipazione del momento di valutazione dell’imputabilità (ubriachezza/assunzione di sostanze stupefacenti al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa)  Irrilevanza degli stati emotivi e passionali

VIZIO DI MENTE

art. 88 vizio totale di mente: <<Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere>> art. 89 c.p. vizio parziale di mente: <<Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita>> Il giudice deve accertare:

  1. Sussistenza dell’infermità
  2. Influenza dell’infermità sulla capacità di intendere e di volere del singolo
  3. Il reato deve essere stato causalmente determinato dall’infermità *mezzo di prova: perizia psichiatrica Art.220 c.p.p. oggetto della perizia: <<1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
  4. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.>> In caso di accertamento della sussistenza del vizio totale/parziale di mente:  Vizio totale di mente  assoluzione  se si procede per delitto per cui è comminata la pena detentiva superiore nel massimo a due anni e l’imputato è soggetto pericoloso, il giudice dispone che questi venga sottoposto alla *misura di sicurezza della libertà vigilata o del ricovero in OPG (oggi: REMS)  Vizio parziale di mente  Condanna con riduzione della pena fino a un terzo ( circostanza attenuante ex art.70 co.2 c.p .)  Se l’imputato è soggetto socialmente pericoloso, il giudice dispone che questi venga sottoposto alla *misura di sicurezza della libertà vigilata o del ricovero in casa di cura e di custodia ( dopo aver scontato la pena ) FOCUS: L’INFERMITÀ
  5. In cosa consiste (può ricomprendere anche malattie mentali che non abbiano base organica o rileva la sola malattia di mente medico-legale?)
  6. Il ruolo delle neuroscienze 1) L’infermità rilevante ex artt. 88 e 89 c.p.: Cass. Pen. Raso

 MEG

 Etc…  Analisi della morfologia cerebrale : dagli studi neuroscientifici emerge che soggetti con un lobo frontale malfunzionante possono più facilmente con mettere illeciti anche se non esposti ad ambienti particolarmente sfavorevoli  Analisi del patrimonio genetico : dagli studi neuroscientifici emerge che i soggetti che posseggono i geni, c.d. di suscettibilità, come il MAOA, specie se sottoposti ad esperienze stressanti, hanno una probabilità maggiore di sviluppare comportamenti criminosi