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Una serie di esercizi e quiz sul diritto penale, coprendo argomenti come la costituzione di parte civile, le misure cautelari personali, le indagini preliminari e il procedimento davanti al tribunale monocratico. Gli esercizi sono progettati per aiutare gli studenti a comprendere i concetti chiave e le procedure del diritto penale.
Tipologia: Dispense
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La legge penale definisce i "tipi di fatto" che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono, mentre la legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l'imputato ne è l'autore e, nel caso, quale pena debba essergli applicata. Il processo penale, nell'applicare la legge sostanziale, deve perseguire contemporaneamente la funzione di tutelare la società contro la delinquenza e la funzione di difendere l'accusato dal pericolo di una condanna ingiusta.
Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente, nel quale di conseguenza si cumulano tutte le funzioni processuali. Questo sistema si caratterizza per l'iniziativa del processo penale da parte del giudice, l'iniziativa probatoria d'ufficio, il segreto, la scrittura, l'assenza di limiti all'ammissibilità delle prove, la presunzione di reità e la carcerazione preventiva.
Il sistema accusatorio, invece, si basa sul principio dialettico, in cui le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti. Le sue caratteristiche essenziali sono l'iniziativa di parte, l'iniziativa probatoria di parte, il contraddittorio, l'oralità, i limiti di ammissibilità delle prove, la presunzione di innocenza, i limiti alla custodia cautelare e alle impugnazioni.
Nel 1848 nello Stato del Piemonte fu promulgato uno Statuto e un nuovo codice di procedura penale, che accoglieva il modello napoleonico "misto". Questo sistema misto fu poi esteso al Regno d'Italia nel 1865.
Il primo codice di procedura penale italiano vide la luce nel 1913 e, pur conservando il sistema misto, riconosceva ampi diritti all'accusato già nel corso della fase istruttoria.
Dopo la prima guerra mondiale, il regime fascista procedette alla riforma dei codici, promulgando nel 1930 un nuovo codice penale e un nuovo codice di procedura penale, che entravano in vigore nel 1931. Questo nuovo sistema appariva formalmente misto, ma nella sostanza prevalevano le caratteristiche del sistema inquisitorio, con l'eliminazione del diritto di
difesa nella fase istruttoria, il cumulo di funzioni tra giudice istruttore e pubblico ministero, e l'utilizzabilità dibattimentale degli atti raccolti nell'istruttoria.
Il processo penale dalla Costituzione al codice
vigente
Il ritorno al regime di libertà politica dopo la Costituzione del 1948 ha provocato ripercussioni sul processo penale e sull'ordinamento giudiziario. In particolare, si sono avute conseguenze immediate dovute alla legislazione intervenuta tra l'armistizio e l'entrata in vigore della Costituzione, e conseguenze riflesse nei nuovi principi consacrati nella Costituzione.
L'orientamento liberale si riflette nelle norme costituzionali sulla separazione dei poteri dello Stato, sulla separazione delle funzioni nel processo penale (diritto di difesa, azione penale del pubblico ministero, giudice naturale), e nelle garanzie di riserva di legge e di giurisdizione. L'orientamento personalistico si ritrova nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana. Infine, l'orientamento solidaristico trova espressione nelle norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l'eguaglianza sostanziale.
Negli anni successivi all'entrata in funzione della Corte Costituzionale, si sono delineati due orientamenti: da un lato, si sono effettuate modifiche parziali al codice del 1930, reintroducendo le garanzie già sperimentate nel codice liberale del 1913; dall'altro, si è pensato ad un nuovo processo penale.
Questo secondo orientamento ha portato all'approvazione di una prima legge delega nel 1974, interrotta a causa del particolare momento storico politico, e successivamente alla seconda e definitiva legge delega del 1987. Il 22 settembre 1988 il Governo ha approvato il testo del nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989.
Il nuovo processo penale è fondato su tre principi fondamentali:
Il principio della separazione delle funzioni, che impone che il giudice abbia solo il compito di dirigere l'assunzione delle prove e di decidere, mentre il pubblico ministero si limiti a ricercare le prove.
Il principio della netta ripartizione delle fasi processuali, con le indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, l'udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari, e il dibattimento.
Il dibattimento
Nel dibattimento, il principio del contraddittorio è attuato attraverso l'istituto dell'esame incrociato, per cui le domande sono poste direttamente dalle parti. Il presidente del collegio giudicante ha il potere di ammettere o meno le domande, può intervenire per assicurare la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, può rivolgere direttamente domande e perfino indicare temi di prova nuovi o più ampi che siano utili alla completezza dell'esame.
I riti semplificati
Il principio della semplificazione del procedimento prevede sei riti semplificati:
Le modifiche successive al 1989
La legge delega 81/1987 aveva conferito al Governo l'ulteriore delega ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore del codice, disposizioni integrative e correttive. Tuttavia, il Governo ha utilizzato tale strumento in modo eccessivamente cauto.
La carenza di iniziativa del Governo e l'inerzia del Parlamento sono state superate dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni del codice in quanto contrarie al principio di ragionevolezza.
Le declaratorie di incostituzionalità e la situazione di emergenza provocata dagli omicidi dei magistrati Livatino (1991) e Borsellino (1992) hanno indotto il Governo a modificare alcuni punti fondamentali della disciplina del processo penale (d.l. 306/1992 convertito con la legge 356/1992). In particolare, il testo originario del codice limitava in modo eccessivo la possibilità di utilizzare ai fini della decisione i verbali delle dichiarazioni rese in segreto prima del dibattimento, e il legislatore ha ecceduto nel senso opposto, estendendone soverchiamente l'utilizzabilità.
Un parziale ritorno alla tutela del contraddittorio si è avuto:
Per la fase anteriore al dibattimento, con la legge 332/1995 "Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa", che ha aumentato i poteri di controllo spettanti al giudice per le indagini preliminari sugli atti che devono essere valutati al fine di applicare le più gravi misure cautelari e ha riconosciuto espressamente la legittimità delle indagini svolte dal difensore.
Per la fase dibattimentale, con la legge 267/1997 "Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove", che ha limitato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini contro un altro imputato.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ridimensionato il contraddittorio introdotto con la legge 267/1997, assimilando la situazione dell'imputato accusatore a quella del testimone.
La costituzionalizzazione dei principi del
giusto processo
Poiché la Corte Costituzionale si rifiutava di riconoscere valore costituzionale alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione bicamerale aveva proposto di inserire direttamente nella Costituzione il nucleo centrale delle garanzie, cioè i principi del giusto processo. In Parlamento, la legge di revisione costituzionale dell'articolo 111 (legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) è stata approvata con una maggioranza superiore ai due terzi.
L'articolo 111 della Costituzione enuncia una serie di principi che riguardano tutti i processi, non solo quello penale:
Principio del contraddittorio nella sua accezione classica, comportante la necessità che la decisione del giudice sia emanata audita altera parte. Principio della parità tra le parti, che ha una potenzialità diversa nel processo civile e nel processo penale. Principio della terzietà e della imparzialità del giudice. Principio della ragionevole durata del processo, la cui attuazione è rimessa al legislatore.
I commi successivi enunciano principi che si riferiscono esclusivamente al processo penale, come il diritto dell'imputato di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa, di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, nonché di farsi assistere da un interprete.
Il termine "contraddittorio" nell'articolo 111 è usato in due significati diversi:
Contraddittorio in senso oggettivo, come contraddittorio nella formazione della prova, che consacra il contraddittorio come metodo di conoscenza (lo strumento al quale si fa esplicito riferimento è l'esame
Le norme transitorie sono norme materiali di diretta applicazione, che regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina peculiare per il caso concreto (di solito intermedia tra quella contenuta nella nuova legge e quella dettata dalla normativa abrogata).
Nell'ipotesi in cui la nuova legge non rechi alcuna previsione circa i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, vale il principio di irretroattività sancito dall'articolo 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile, in base al quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".
Le fonti internazionali del diritto processuale
penale
L'articolo 10.1 della Costituzione sancisce che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Questa norma è chiamata "trasformazione permanente" poiché ha la funzione di adattare automaticamente il diritto interno al diritto internazionale consuetudinario (sono quindi escluse dalla sua applicazione le Convenzioni tra gli Stati, di cui sono ricomprese solo quelle che si limitano a codificare consuetudini internazionali).
L'articolo 11 della Costituzione dispone che "l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni". Questa disposizione riguarda i Trattati internazionali che istituiscono organizzazioni volte al mantenimento della pace e della giustizia tra gli Stati e comporta che una legge interna che si ponga in contrasto con tali trattati sia passibile di una dichiarazione di incostituzionalità.
Per quanto riguarda il diritto comunitario, il giudice italiano applica direttamente i regolamenti e le direttive self-executing e valuta se la legge nazionale è compatibile con la norma comunitaria, disapplicandola in caso di incompatibilità. Per le decisioni quadro (simili alle direttive), la Corte di Giustizia ha affermato che il giudice nazionale è obbligato ad interpretare le norme interne in modo conforme ad esse, anche se ancora non sia stata data loro attuazione.
Per le norme internazionali pattizie comuni, al di fuori delle materie contemplate negli articoli 10 e 11 della Costituzione, vale la regola generale secondo la quale il rango delle norme dei trattati introdotte nel nostro ordinamento è quello proprio della legge contenente l'ordine di esecuzione del trattato stesso. Tuttavia, la legge costituzionale 131/2003 ha introdotto il nuovo articolo 117 primo comma, che impone al legislatore italiano il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Da ciò deriva che le norme contenute nei trattati assumono la denominazione di "norme interposte", con un rango inferiore a quello della Costituzione e superiore a quello delle legge ordinaria.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è una norma pattizia che, in virtù del suo particolare contenuto e della peculiarità dei meccanismi di tutela da essa istituiti, assume una posizione speciale nel nostro sistema. La protezione dei diritti umani all'interno di ciascuno stato membro non è riflessa, bensì diretta, in quanto la Convenzione riconosce formalmente la loro titolarità in capo alle singole persone e attribuisce alle medesime la legittimazione attiva al ricorso alla Corte di Giustizia europea dei diritti dell'uomo, una volta esaurite le vie di ricorso interno. Al tempo stesso, la Corte europea ha la competenza sulle questioni concernenti l'interpretazione e applicazione della Convenzione al fine di garantire una interpretazione uniforme negli Stati membri.
Il giudice italiano deve interpretare la norma nazionale in modo conforme alla CEDU nel limite del testo della norma nazionale; se nonostante tale attività ermeneutica la norma nazionale contrasta con la CEDU, il giudice italiano deve investire della questione la Corte costituzionale, la quale ha il compito di valutare la compatibilità della norma nazionale con la CEDU e, in caso di contrasto, dichiarare la norma nazionale costituzionalmente illegittima con riferimento all'articolo 117 primo comma. Inoltre, la Corte costituzionale deve valutare che le norme CEDU siano compatibili con la Costituzione italiana; in caso di contrasto, la Corte deve provvedere ad espungere la norma CEDU dal nostro ordinamento mediante la dichiarazione di illegittimità della legge di esecuzione.
Per quanto riguarda gli effetti nell'ordinamento italiano delle sentenze della Corte europea, gli Stati devono impegnarsi a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti, adottando sia misure a carattere individuale che assicurino, ove possibile, la restitutio in integrum nei confronti del soggetto leso, sia misure a portata generale idonee a far cessare la situazione lesiva dei diritti dell'uomo e impedirne la reiterazione.
La Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha sede a Roma ed è l'unica per tutto il territorio nazionale. Davanti ad essa possono essere impugnate tutte le sentenze per motivi di legittimità. La Corte di Cassazione può controllare se vi è stata inosservanza della legge e se il giudice inferiore ha motivato in modo corretto, ma non può condurre un esame di merito.
Organi Giudiziari Speciali
Sono organi giudiziari speciali quelli che sono competenti a giudicare solo alcune persone e che sono composti da magistrati speciali, cioè non appartenenti all'ordinamento giudiziario. Esempi di giudici penali speciali sono:
I giudici militari sono competenti solo per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, in tempo di pace.
La Corte Costituzionale è competente a giudicare i delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica.
La Competenza
La competenza si riferisce all'insieme delle regole che consentono di distribuire i procedimenti all'interno della giurisdizione ordinaria o delle giurisdizioni speciali. La competenza è distribuita in base a tre criteri:
La competenza per materia è ripartita tra la Corte d'Assise, il Tribunale per i Minorenni, il Giudice di Pace e il Tribunale, in base a criteri qualitativi (tipo di reato) e quantitativi (misura della pena edittale).
Corte d'Assise
La Corte d'Assise è competente per i più gravi fatti di sangue e i più gravi delitti politici, come strage, omicidio volontario, epidemie, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni.
Tribunale per i Minorenni
Il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto, in via esclusiva.
Giudice di Pace
Il Giudice di Pace è competente per una serie di reati di minore gravità, come percosse, lesioni personali e colpose, omissione di soccorso, ingiuria, diffamazione, minaccia, ecc. In caso di condanna, non applica pene detentive, ma solo pene pecuniarie, permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità.
Tribunale
Il Tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'Assise, del Tribunale per i Minorenni e del Giudice di Pace. Inoltre, il Tribunale in composizione collegiale (tre giudici) è competente per i reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a 10 anni, ma inferiore a 24 anni, mentre il Tribunale in composizione monocratica (un solo giudice) è competente per i delitti di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e per i reati puniti con pena detentiva fino a 10 anni nel massimo.
La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato commesso. Esistono regole generali e regole suppletive per determinare la competenza territoriale, oltre a deroghe previste da leggi speciali.
Vi è connessione di procedimenti quando il reato è stato commesso da più persone in concorso, quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione, o quando più reati sono stati commessi per eseguire o occultare altri reati. In caso di connessione, un solo giudice è competente a giudicare tutti i reati connessi, secondo criteri di prevalenza.
Esiste una deroga alla connessione per i procedimenti relativi a imputati minorenni, che devono sempre essere giudicati dal Tribunale per i Minorenni.
Inoltre, pur in assenza di connessione di competenza, può esservi collegamento tra indagini relative a reati di competenza di differenti giudici, per finalità investigative.
La separazione dei processi
La separazione dei processi può essere disposta dal giudice nei seguenti casi:
Se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei
Le norme non devono conferire un potere di scelta discrezionale.
Poiché si parla di "giudice precostituito", le norme sulla competenza non possono avere efficacia retroattiva.
I conflitti di giurisdizione e di competenza
Quando uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
Quando due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
I conflitti possono essere positivi, quando i giudici contemporaneamente prendono cognizione, o negativi, quando i giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione.
I conflitti cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara la propria competenza o incompetenza.
Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero o dalle parti private, oppure rilevato d'ufficio da uno dei giudici.
I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione in camera di consiglio con sentenza, che indica il giudice competente a procedere.
La dichiarazione di incompetenza
Le prove acquisite restano efficaci, mentre le dichiarazioni, se ancora ripetibili, diventano utilizzabili in giudizio solo col meccanismo delle contestazioni probatorie. Le misure cautelari già disposte conservano un'efficacia provvisoria limitata a 20 giorni.
L'incompetenza "per difetto" (giudice inferiore che procede per reato di competenza di un giudice superiore) è rilevabile in ogni stato e grado del processo. L'incompetenza "per eccesso" (giudice superiore che procede per reato di competenza di un giudice inferiore) deve essere eccepita o rilevata non oltre le questioni preliminari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Deve essere eccepita o rilevata, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, o nel corso delle questioni preliminari in dibattimento se l'udienza preliminare non ha luogo.
Deve essere eccepita o rilevata entro gli stessi termini previsti per l'incompetenza per territorio.
Durante le indagini preliminari, il giudice dichiara l'incompetenza con ordinanza e restituisce gli atti al pubblico ministero. Dopo la chiusura delle indagini, il giudice dichiara l'incompetenza con sentenza e trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
La capacità del giudice
Le condizioni di capacità del giudice sono quelle stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario. Tuttavia, non tutte le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi sono considerate attinenti alla capacità.
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, nel corso delle questioni preliminari in dibattimento.
Se il giudice rileva che per il reato si doveva procedere con citazione diretta in giudizio, senza udienza preliminare, deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Se il giudice collegiale rileva che il procedimento spetta al tribunale monocratico, deve trasmettere gli atti al giudice competente per il dibattimento.
designato a giudicare, abbia esercitato nel medesimo procedimento sia la funzione di giudice, sia altre funzioni "separate o diverse".
Il giudice deve astenersi e può essere ricusato anzitutto se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 del codice di procedura penale o dalle leggi sull'ordinamento giudiziario. Il giudice inoltre ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato in altre specifiche situazioni previste dal codice.
La dichiarazione di astensione è valutata da un altro giudice, che di regola è il presidente dell'organo giudicante al quale appartiene il magistrato. La ricusazione di un giudice è decisa dalla corte d'appello, dalla sezione della corte d'appello o dalla sezione della corte di cassazione, a seconda del giudice ricusato. Il procedimento è giurisdizionale e una volta accertata la situazione pregiudizievole, viene designato un altro magistrato.
L'imparzialità del giudice – la rimessione del
processo
Quando è pregiudicata l'imparzialità dell'intero ufficio giudicante territorialmente competente, il codice prevede lo spostamento della competenza per territorio ad un altro organo giurisdizionale. I requisiti per la rimessione sono: - la situazione deve essere grave, cioè occorre che sia presente una obbiettiva situazione di fatto che lasci fondatamente presagire un esisto non imparziale e non sereno del giudizio; - la situazione deve essere locale, cioè non diffusa sull'intero territorio nazionale; - la situazione deve essere esterna rispetto al processo, cioè non deve consistere in un fenomeno connesso alla dialettica processuale; - la situazione deve essere non eliminabile con gli strumenti a disposizione del potere esecutivo.
I tre casi in cui è prevista la rimessione sono: 1) quando sono pregiudicate la sicurezza e l'incolumità pubblica; 2) quando è pregiudicata la libera determinazione delle persone che partecipano al processo; 3) quando sussistono gravi situazioni locali che determinano motivi di legittimo sospetto.
Le questioni pregiudiziali alla decisione
penale
Il codice accoglie la regola secondo la quale il giudice penale ha il potere di risolvere ogni questione da cui dipenda la sua decisione, salvo che una norma di legge disponga diversamente. Il giudice penale si limita a risolvere la questione in via incidentale e la sua pronuncia non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
Il giudice penale gode di una totale autosufficienza nell'accertare le questioni pregiudiziali penali. La eventuale sentenza irrevocabile circa la questione pregiudiziale non ha efficacia di giudicato nel processo principale e la risoluzione della questione pregiudiziale all'interno del giudizio principale non vincola altro giudice che in futuro sarà chiamato ad esaminare la questione in via principale.
Il sorgere di una questione pregiudiziale sullo stato di famiglia o di cittadinanza può comportare la sospensione del processo penale, ma solo quando la questione sia "seria" e l'azione a norma delle leggi civili sia già in corso.
In casi limitatissimi il codice consente al giudice penale di sospendere il processo per devolvere la decisione di una questione pregiudiziale civile o amministrativa "diversa" da quelle sullo stato di famiglia o di cittadinanza, a condizione che il giudice civile o amministrativo pronunci una sentenza irrevocabile entro un anno dal momento della sospensione del processo penale.
Il Pubblico Ministero
Le controversie attinenti alla proprietà dei beni sequestrati o confiscati sono affidate alla soluzione del giudice civile. Sulle questioni relative alla conformità delle leggi (o di atti aventi forza di legge) alla Costituzione, il giudice penale deve provocare l'intervento della Corte costituzionale se la questione è "rilevante" e "non manifestamente infondata" (pregiudiziale di costituzionalità). Il giudice penale può rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee le questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario,
In generale, ogni ufficio del pubblico ministero è competente esclusivamente presso l'organo giudiziario davanti al quale è costituito. Esistono però eccezioni che danno vita a rapporti di tipo gerarchico: Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha il potere di iniziare l'azione disciplinare e di risolvere contrasti tra uffici del pubblico ministero. Il procuratore generale presso la Corte d'appello ha il potere di dirimere i contrasti tra uffici del pubblico ministero del distretto, di acquisire dati e notizie, di inviare relazioni, di avocare singoli affari.
Il magistrato del pubblico ministero ha l'obbligo di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza, ovvero quando ha un interesse privato nel procedimento. I casi di obbligo di astensione sono indicati nell'art. 36 comma 1 del codice di procedura penale. Il capo dell'ufficio ha l'obbligo di sostituire il magistrato che abbia un interesse privato nel procedimento.
Dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale, è apparsa l'esigenza di una maggiore specializzazione e coordinamento degli uffici del pubblico ministero, che ha portato all'istituzione delle procure distrettuali e della procura nazionale antimafia.
Il coordinamento delle indagini di criminalità
organizzata
Il codice di procedura penale prevedeva che vi fosse un coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero impegnati in indagini collegate (articolo 371), ma tale coordinamento non era reso controllabile e coercibile. La mancanza di coordinamento impediva di impostare le investigazioni in modo efficace.
La soluzione proposta da Giovanni Falcone è stata quella di istituire le procure distrettuali e di porle sotto il controllo e lo stimolo del procuratore nazionale antimafia (legge 8/1992).
La procura distrettuale non è un nuovo ufficio del pubblico ministero, ma è l'ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente. A tale ufficio sono attribuite le funzioni del pubblico ministero in primo grado in relazione a:
Delitti di criminalità organizzata mafiosa ed assimilati (articolo 51 comma III-bis) Delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (articolo 51 comma III-quater) Delitti consumati o tentati in materia di pedopornografia, di reati informatici, di intercettazione abusiva (articolo 51 comma III-quinquies introdotto dalla legge 48/2008)
All'interno della procura distrettuale è costituita una Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che è un gruppo (pool) di magistrati che hanno chiesto di dedicarsi esclusivamente ai procedimenti riguardanti la criminalità organizzata mafiosa. Questi magistrati hanno l'obbligo di coordinarsi strettamente sia tra di loro, sia con il procuratore capo, e possono essere applicati temporaneamente presso altre procure distrettuali.
La Direzione Nazionale Antimafia (DNA) è un ufficio con sede in Roma; il capo dell'ufficio è il procuratore nazionale antimafia, sottoposto alla sorveglianza del procuratore generale presso la Corte di Cassazione. L'ufficio è composto di 20 magistrati del pubblico ministero nominati dal CSM, sentito il procuratore nazionale antimafia, a sua volta nominato dal CSM in seguito ad un accordo con il Ministro della Giustizia.
Il procuratore nazionale antimafia ha poteri di coordinamento (cioè ha compiti di controllo che gli permettono di verificare se sia effettivo il coordinamento tra i singoli uffici del pubblico ministero che stanno compiendo indagini per i delitti di criminalità organizzata ed assimilati), poteri di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali e poteri di controllo sull'attività degli organi centralizzati di polizia giudiziaria. Tuttavia, il procuratore nazionale non può dare direttive vincolanti nel merito alle procure distrettuali, né compiere direttamente indagini (ma può avocare le indagini condotte da quella procura distrettuale che abbia dimostrato una grave inerzia o che non abbia voluto coordinarsi con gli altri uffici).