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Diritto penale I: domande frequenti e risposte, Prove d'esame di Diritto Penale

Ottimo documento di ripasso per l'esame di diritto penale I sulla parte generale, contenente le domande più frequenti con risposte corrette

Tipologia: Prove d'esame

2015/2016

Caricato il 01/10/2016

robertabs11
robertabs11 🇮🇹

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DIRITTO PENALE I
Parte generale
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DIRITTO PENALE I

Parte generale

Domande frequenti e

risposte

O 1. Differenza tra delitti e

contravvenzioni

O 2. Il Dolo

O 3. Legittima difesa

O 4. Art. 2

O 5. Il Tentativo

Delitti e Contravvenzioni (2)

O I delitti sono in massima parte previsti e puniti
dal libro secondo del codice penale, possono
essere dolosi o colposi, e sono puniti più
gravemente rispetto alle contravvenzioni.
O Le contravvenzioni, invece, sono disciplinate
sia dal libro terzo del codice penale, sia da
numerose disposizioni di leggi speciali.
O La loro peculiarità è che, di fatto, per la loro
sussistenza non risulta necessaria la valutazione
della presenza dell’elemento soggettivo.
  1. Il Dolo O (^) il dolo sussiste quando l’autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; O (^) la colpa , invece, sussiste quando l’autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, allo stesso tempo, l’evento si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia dell’agente stesso, ovvero a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; O (^) la preterintenzione , infine, non è un concetto che si trova a metà via tra il dolo e la colpa; essa, invece, è dolo misto a colpa. In effetti, nella preterintenzione l’autore del reato agisce con volontà, tuttavia egli è cosciente di commettere un altro reato rispetto a quello che, in effetti, si produce a causa delle sua condotta. L’unico caso codificato nel codice penale di delitto preterintenzionale è l’omicidio preterintenzionale (cfr. art. 584 c.p.). O (^) Esistono forme graduate di dolo: si va infatti dal dolo premeditato (il più grave) al dolo eventuale; esistono anche forme graduate di colpa: si va dalla colpa cosciente alla colpa incosciente (caso ordinario di colpa).
  1. Legittima Difesa O (^) La legittima difesa e le altre cause di non punibilità sono sono quelle speciali situazioni nelle quali una condotta, che è vietata e punita dalla legge penale, non costituisce reato per l’esistenza di una norma che la autorizza o, in alcuni casi, la impone. O (^) Le cause di non punibilità sono espressamente previste dalla legge e sono le seguenti:
  • la legittima difesa (art.52 c.p.);
  • lo stato di necessità (art. 54 c.p.);
  • l’esercizio del diritto (art. 51 c.p.);
  • il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.);
  • l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.).

Legittima Difesa (2) O (^) La legittima difesa , (art. 52 c.p.) è una reazione ad un’aggressione ammessa dall’ordinamento purché presenti alcuni requisiti:

  1. l’oggetto dell’aggressione deve essere un diritto;
  2. la violazione o la minaccia allo stesso deve essere ingiusta, ossia contraria all’ordinamento;
  3. nel momento in cui si pone in essere la reazione, è indispensabile che ci si trovi in una situazione di pericolo;
  4. la reazione deve essere necessaria, cioè non è possibile fare altrimenti,
  5. la reazione deve essere proporzionata all’offesa, cioè il diritto leso con la reazione non deve essere più importante del diritto leso e/o minacciato con l’offesa principale.
  6. In ogni caso, la reazione è ammessa non solo per salvare un diritto proprio, ma anche a favore di terzi. Particolarmente interessante è stata la introduzione, con la lg. n.59 del 2006, della presunzione della sussistenza della proporzionalità in tutti i casi in cui l’aggressore faccia una violazione di domicilio (art.614 c.p.) oppure agisca in luogo dove viene esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (v. art. 52 c.p. comma 2)
  1. Art. 2
O Secondo l’ Art. 25, comma 2, della Costituzione
della Repubblica Italiana , “nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso”.
O Questo importante principio costituzionale è
applicato e specificato dall’Art. 1 c.p. secondo
cui “nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge, né con pene che non siano
da essa stabilite”.

Art. 2 (2) O (^) L’Art. 2 c.p., nello specifico, disciplina le regole della successione delle leggi penali nel tempo. O (^) Ci sono tre ipotesi di successione di leggi penali nel tempo:

  1. Nuove incriminazioni: la legge che entra in vigore disciplina un nuovo reato;
  2. Abolizione di incriminazioni precedenti: la legge che entra in vigore abolisce un reato;
  3. Nuove disposizioni soltanto modificative: la legge che entra in vigore modifica il trattamento sanzionatorio.
  1. Il tentativo O (^) Il reato è consumato quando si compie l’azione o quando l’evento si verifica. In altre parole, alcune volte la sola azione od omissione è sufficiente alla consumazione del reato (es. omissione di soccorso, Art. 593 c.p.), mentre in altri è necessario che si verifichi un evento (es. l’omicidio si perfeziona nel momento in cui l’evento morte si verifica). O (^) Il delitto tentato, che è specificamente disciplinato dall’Art. 56 c.p., è previsto per i soli delitti, non anche per le contravvenzioni (v. differenze tra delitti e contravvenzioni). O (^) Secondo la norma il tentativo ricorre quando qualcuno compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. O (^) Chi pone in essere un tentativo di delitto viene punito, nella maggior parte dei casi, con la pena stabilita per il delitto stesso diminuita da un terzo a due terzi (cfr. Art. 56 c.p.).

Il tentativo (2) O (^) Per tornare all’esempio dell’omicidio, se l’evento morte non si verifica il reo dovrà comunque rispondere di tentato omicidio poiché ha posto in essere uno o più atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere una persona. O (^) Il tentato omicidio, dunque, è disciplinato dal combinato disposto dagli Articoli 575 c.p. e 56 c.p.; la tentata rapina, invece, è disciplinata dal combinato disposto dagli Artt. 628 c.p. e 56 c.p. O (^) Per meglio comprendere quando sussiste il tentativo di un delitto, la dottrina ha approfondito ed approfondisce tuttora il significato della locuzione “atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto“; come è facilmente immaginabile, però, ci sono numerose teorie che tentano di dare un significato universalmente applicabile a tale definizione. O (^) La teoria più classica, e forse più accreditata, è quella secondo cui il tentativo ricorre quando, oltre a non esserci consumazione del delitto, vi è la compresenza della idoneità degli atti (atti idonei) e della univocità degli atti (atti non equivoci) posti in essere dal reo.