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Una panoramica sul diritto penale internazionale, esaminando i crimini internazionali, la responsabilità individuale e statale, e i principi fondamentali come l'irretroattività delle norme penali. Approfondisce i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, l'aggressione e la tortura, delineando le definizioni e le implicazioni giuridiche di ciascuno. Anche il ruolo della corte penale internazionale (cpi) e la sua competenza complementare rispetto agli stati.
Tipologia: Appunti
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Con l’espressione “Diritto Penale Internazionale” si fa riferimento a quel complesso di norme internazionali che hanno la funzione di definire e sanzionare i crimini internazionali, di imporre agli stati l’obbligo di processare e punire gli autori; dunque è costituito da quell’insieme di norme che hanno la funzione di definire e sanzionare i crimini internazionali. Questo tipo di diritto si divide in Diritto Penale Internazionale sostanziale, costituito dall’insieme di norme che definiscono gli elementi costitutivi dei crimini internazionali, e il Diritto Penale Internazionale processuale. Questo tipo di diritto ha preso forma in epoca recente, ovvero alla fine del XIX secolo; inizialmente venivano discussi esclusivamente i crimini di guerra; è appunto solo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale che vi si è posto mano, indicando nuove categorie di crimini internazionali. Dunque questo tipo di diritto è un diritto recente ma anche molto elementare. Basandosi inizialmente solo sui crimini di guerra, si è poi evoluto con gli Statuti del Tribunale di Norimberga e quello di Tokyo. Dunque, come detto poc’anzi, è un diritto elementare perché sostanzialmente nasce e si compone nell’arco del Diritto Internazionale, caratterizzato da una certa vaghezza e indeterminatezza, e ciò fa sì che ne risenta anche il Diritto Internazionale Penale, anch’esso dunque poco chiaro e preciso; è poi non autonomo perché dipende strettamente dal Diritto Umanitario, dai Diritti Umani e dal Diritto Penale Nazionale, senza trascurare però il Diritto Consuetudinario. I diritti penali nazionali sono, ovviamente, molto diversi tra loro, il che rende ragione del fatto che esso sia considerato un diritto ibrido. SI TRATTA DI UN DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO IMPREGNATO DI NOZIONI E PRINCIPI DI DIRITTO PENALE NAZIONALE E DI DIRITTO UMANITARIO. La dottrina internazionale penalistica evidenzia il legame duplice che intercorre tra il Diritto Internazionale Penale e il Diritto Internazionale Pubblico. Il primo è un rapporto di reciproca sussidiarietà o supporto perché vi è una coincidenza di responsabilità : la responsabilità politica di uno Stato si affianca molto spesso alla responsabilità penale del singolo individuo; nella maggior parte dei casi, infatti, le medesime situazioni che in Diritto Penale Internazionale configurano un crimine internazionale, e dunque comportano la responsabilità penale individuale del singolo autore, possono al tempo stesso concretare, in diritto internazionale, quelle violazioni particolarmente serie dell’ordinamento internazionale che danno luogo alla “ responsabilità aggravata” dello Stato per conto del quale il singolo organo o il singolo individuo abbia agito. Vi è invece un rapporto di reciproca conflittualità poiché il diritto penale è essenzialmente punitivo (sempre nel rispetto del principio di legalità e dei suoi corollari); invece il diritto pubblico è caratterizzato da norme molto generali, talvolta generiche, talvolta vaghe, proprio perché vi è un’urgenza di moderazione degli interessi in conflitto. In altre parole, il Diritto Internazionale Penale ha la funzione di proteggere la comunità internazionale dalle lesioni ai principi e ai valori su cui essa si fonda. Perciò, pur nel rispetto dei diritti fondamentali di ciascuna persona sospettata o accusata di aver commesso un reato a non essere soggetta di alcuna persecuzione o punizione arbitraria, l’ obiettivo principale è punire gli autori di tali crimini. Il Diritto Internazionale Pubblico ha, invece, essenzialmente lo scopo di ricomporre, per quanto possibile, interessi tra loro in conflitto, con particolare riferimento a quelli legati alla sovranità degli Stati. Per le differenze tra i vari diritti penali nazionali, si suole operare la distinzione tra i due principali sistemi giuridici, ovvero quello che si è affermato nei cosiddetti paesi del common law, e quello, basato principalmente su un sistema di origine romano – germanica, che si è affermato nei paesi di civil law. Il diritto penale Internazionale ricorda molto i diritti penali dei paesi del common law, perché è un diritto di evoluzione giurisprudenziale.
I tre principi cardine del Diritto Penale Internazionale sono quelli di legalità, consapevolezza e irretroattività.
1. Il primo principio è quello di colpevolezza e comprende due accezioni fondamentali, un’accezione ristretta, che comporta il divieto di responsabilità per fatto altrui e quindi colpa di responsabilità collettiva, e un’accezione allargata, ove colpevolezza sta per Responsabilità per fatto proprio colpevole. Viene messo sotto tensione il divieto di responsabilità per fatto altrui, cioè in diritto penale sono spesso presenti le colpe di responsabilità collettiva. Questo principio, detto anche principio della responsabilità penale personale, ci fa capire che nessuno può essere ritenuto responsabile di un fatto che non ha commesso o della commissione della quale non abbia in alcun modo partecipato. Si traduce dunque in due divieti distinti: (1 ) in primo luogo , esso stabilisce che nessuno possa essere ritenuto responsabile per atti penalmente rilevanti commessi da altre persone ; tra l’altro per gli atti commessi, a titolo personale, da una persona appartenente a un gruppo etnico, razziale, religioso o nazionale, non può essere chiamato a rispondere il gruppo nel suo complesso, e nel contempo, che il singolo membro di uno di tali gruppi non sia penalmente responsabile per quegli atti contrari alla legge commessi dai cosiddetti leaders. (2) Altro significato di questo principio è che una persona può essere ritenuta responsabile penalmente SOLTANTO se essa possieda un atteggiamento che implichi, esprima o suggerisca la sua partecipazione mentale al reato. Un esempio di tale principio si può riscontrare nella sentenza Göring et al, dove l’IMT di Norimberga dichiarò organizzazioni criminali tutti i dirigenti del Partito Nazionalsocialista, lo Schuzstaffel e tutti i vertici politici e militari; in questo quadro però, il Tribunale abbandonò la dottrina della Responsabilità Collettiva. In primo luogo, esso riconobbe il principio secondo il quale la Responsabilità penale è personale, decidendo di ritenere penalmente responsabili soltanto quei membri che avessero avuto “conoscenza del fatto che essa (l’organizzazione) venisse utilizzata per la commissione” di crimini internazionali. 2. Il principio di legalità è diviso in due rami. (1) Per il principio di legalità sostanziale, l’ordinamento giuridico deve essere fondamentalmente diretto a proibire e punire qualsiasi condotta che sia socialmente dannosa o pericolosa, anche se non espressamente prevista dalla legge al momento della sua commissione: è la “pericolosità sociale” del fatto a renderlo criminoso. Il principio di legalità sostanziale implica una concezione secondo la quale sono punibili le azioni socialmente pericolose anche se non espressamente incriminate dalla legge; viceversa, non sono punibili le azioni espressamente incriminate dalla legge se socialmente non pericolose. (2) il Principio di legalità formale afferma, al contrario, che una persona possa essere ritenuta responsabile penalmente e punibile soltanto se il fatto commesso è considerato dall’ordinamento giuridico penalmente rilevante già al momento della sua commissione. In altri termini, il principio di legalità formale esprime il divieto di punire un qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione non fosse espressamente previsto come reato dalla legge. OGGI LA TENDENZA DIFFUSA NELLA MAGGIOR PARTE DEI PAESI DEMOCRATICI, SIA DI CIVIL LAW CHE DI COMMON LAW, È QUELLA DI RICONOSCERE AL PRINCIPIO DI LEGALITA’ FORMALE LA NOZIONE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE. 3. Il principio di irretroattività (divieto di retroattività) disciplina il profilo della validità nel tempo della legge penale. Esso dispone che le norme penali non possono essere retroattive e dunque nessuno può essere punito per un fatto che al momento della sua commissione non costituisce reato, ovvero in funzione di una legge entrata in vigore dopo la commissione del fatto. In caso contrario, infatti, il potere esecutivo o quello giudiziario, potrebbero punire arbitrariamente qualcuno per atti che erano giuridicamente consentiti, e dunque leciti, al momento della loro commissione. Opposto è il principio di legalità sostanziale: esso infatti postula che, allo scopo di difendere la società da forme di criminalità
dalla circostanza che il crimine sia stato commesso all’estero, o dall’esistenza o meno di un legame di nazionalità tra lo Stato e l’autore o la vittima del fatto, purché il presunto reo si trovi sul territorio dello Stato che intende perseguirlo penalmente.
4. Infine, nell’ipotesi in cui l’autore del crimine abbia agito in veste di pubblico ufficiale, de iure o de facto, di uno Stat0, lo Stato in nome, nell’interesse o per conto del quale l’agente ha agito non può invocare per il proprio rappresentante il diritto all’immunità dalla giurisdizione civile o penale dello Stato straniero. I crimini internazionali non prevedono il reato della pirateria poiché vista come rapina in mare aperto; nello stesso insieme vengono inseriti il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il commercio illegale di armi, il traffico di materiale nucleare o di altre sostanze tossiche o nocive, il riciclaggio di denaro sporco. Da un lato, in tutti questi casi si tratta di ipotesi criminose previste soltanto nei trattati internazionali o nelle risoluzioni delle organizzazioni internazionali, ma non ancora nel diritto consuetudinario: la loro commissione, dunque, non determina una violazione di una norma di diritto internazionale consuetudinario. Dall’altro lato, si tratta di crimini commessi da singoli individui o organizzazioni criminali che agiscono per fini esclusivamente privati, ai quali perciò, non corrisponde alcuna responsabilità da parte dei singoli Stati. Questi reati sono di regola commessi contro gli Stati. Dal catalogo dei crimini internazionali rimane escluso anche l’ apartheid, il fenomeno di discriminazione e segregazione razziale incriminato a partire da una Convenzione del 1973, entrata in vigore nel 1976. Forse proprio perché da sempre percepito come un fenomeno criminale limitato nel tempo e nello spazio, e profondamente radicato in specifici contesti storico – geografici, non pare che all’apartheid possa essere riconosciuto lo status di crimine di diritto consuetudinario. A ciò si aggiunga che tra i 101 stati firmatari della Convenzione non vi è alcun paese occidentale. Più che fondata appare la tesi in base alla quale l’apartheid, per quanto probabilmente punito in quanto illecito commesso da uno Stato, non sia comunque ancora considerato in diritto internazionale consuetudinario come un crimine capace di fondare la responsabilità penale dei singoli individui. I CRIMINI DI GUERRA I crimini di guerra sono gravi violazioni delle norme consuetudinarie e, laddove applicabili, di quelle pattizie del diritto internazionale umanitario dei conflitti armati. Secondo quanto sancito dalla camera d’appello nel caso Tadic, a) i crimini di guerra devono consistere in una “GRAVE VIOLAZIONE” di una norma internazionale, vale a dire “devono costituire un’infrazione di una regola posta a protezione di beni primari e una tale infrazione deve determinare gravi conseguenze per la vittima”; b) la norma internazionale violata deve appartenere al diritto consuetudinario ovvero essere parte di un trattato applicabile al caso concreto; c) “ad una tale violazione deve corrispondere, secondo il diritto consuetudinario o pattizio, la responsabilità penale personale del suo autore”. Altro elemento essenziale dei crimini di guerra è che devono essere commessi nel corso di un conflitto armato a carattere internazionale ovvero interno, cioè in una situazione di guerra civile. Secondo la nozione tradizionale, i crimini di guerra abbracciavano le sole violazioni di norme internazionali relative alla guerra propriamente detta, vale a dire tra due o più stati. Oggi, tuttavia, ed in particolar modo dopo la decisione del 1995 della Camera d’Appello del TPIJ sul caso Tadic, è opinione comune che anche le gravi violazioni delle norme di diritto internazionale consuetudinario o di quelle contenute nei trattati applicabili, commesse in occasione di conflitti armati di carattere interno possano essere considerate a tutti gli effetti crimini di guerra.
I crimini di guerra sono dunque gravi violazioni del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, vale a dire quel corposo insieme di norme sostanziali che ricomprende quelli che tradizionalmente sono chiamati “il diritto dell’Aia” e il “diritto di Ginevra”. (1) Il primo include le convenzioni dell’Aia del 1889 e del 1907 sui conflitti armati a carattere internazionale. Com’è noto, tale corpus normativo chiarisce quali sono le diverse categorie in cui si suddividono i combattenti legittimi, fornisce la disciplina dei mezzi e dei metodi attraverso cui vengono condotte le ostilità, ed infine stabilisce le regole per il trattamento delle persone che non prendono parte al conflitto o che hanno cessato di farlo. (2) Il cosiddetto “diritto di Ginevra” comprende le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è essenzialmente finalizzato a disciplinare il trattamento delle persone che non prendono, o hanno cessato di prendere, parte al conflitto armato e ad approvarne le relative garanzie. Si può notare tuttavia come in alcuni casi le Convenzioni di Ginevra abbiano contribuito anche ad “ammodernare” le norme contenute nelle Convenzioni dell’Aia. I crimini di guerra possono essere commessi da personale militare contro membri delle forze armate o civili nemici, ma anche da civili contro membri delle forze armate nemiche oppure contro civili nemici. Per converso, i crimini commessi da membri delle forze armate contro propri commilitoni (quale che sia la loro nazionalità) non costituiscono crimini di guerra: tali crimini possono, tuttavia rientrare nell’ambito del diritto militare interno dello Stato belligerante cui essi si riferiscono e in alcune ipotesi potrebbero essere anche qualificati come crimini contro l’umanità. LA NECESSITA’ DI UN NESSO Un elemento essenziale del crimine di guerra è il nesso tra la condotta criminosa e un conflitto armato internazionale o interno. L’esistenza di un nesso con il conflitto armato emerge in particolar modo in relazione ai crimini commessi dai civili; tuttavia, spesso i tribunali hanno affermato la necessità di individuare la sussistenza di un legame o nesso tra un comportamento criminoso e il conflitto armato, anche nelle ipotesi di crimini commessi da membri dell’esercito. Si può citare, a tal proposito, il caso Lehnigk e Schuster, deciso dalla Corte d’Assise nel 1994. Nell’ottobre 1943, dopo che l’Italia ebbe dichiarato guerra alla Germania, e mentre le truppe tedesche erano costrette alla ritirata dall’avanzata delle forze alleate nel Sud Italia, un’unità dell’esercito tedesco, alla quale appartenevano i due accusati, uccise 22 civili italiani che avevano trovato rifugio in una fattoria, per cercare riparo dagli scontri armati che avvenivano nei paraggi. Il processo dei due militari tedeschi fu celebrato in Italia in contumacia (quello in Germania si era concluso con l’assoluzione di uno dei due accusati perché il reato si era ormai prescritto). Secondo il Tribunale, un omicidio poteva essere qualificato come crimine di guerra solo se ne provava la sua natura di atto bellico ossia, in altri termini, se veniva provata l’esistenza di un “legame oggettivo del fatto criminoso con le esigenze imposte dalla guerra”. A tal fine, il Tribunale non ritenne necessario che si raggiungesse la prova che tale crimine fosse “geneticamente legato” alla guerra, ma più semplicemente che avesse con quest’ultima un generico legame. Il Tribunale ritenne dunque provato che l’uccisione non fu commessa in risposta o per paura di un attacco nemico e che dunque non servì ad alcuno scopo militare: anzi, secondo la Corte, i tedeschi uccisero i civili soltanto poiché spinti da “intolleranza e odio verso il popolo italiano”. Non potendo essere in alcun modo collegato alla guerra, dunque, l’omicidio dei civili non poté essere classificato come crimine di guerra. Appare dunque evidente che queste conclusioni siano completamente prive di fondamento giuridico: la Corte dà un’interpretazione delle leggi di guerra indiscutibilmente errata. Altrettanto evidente è che, anche ammettendo che l’omicidio fu soltanto il risultato di “odio e intolleranza verso il popolo italiano”,
vietati. Qui ricordiamo gli attacchi intenzionalmente diretti contro la popolazione civile presente nell’area dei combattimenti; gli atti o le minacce di atti di violenza il cui scopo primario sia quello di diffondere il terrore tra la popolazione civile: il fatto di attaccare intenzionalmente località prive di difesa, zone smilitarizzate o che non costituiscono comunque un obiettivo militare; il dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, personale o mezzi sanitari ecc.
Crimini di una tal specie sono quelli che includono l’impiego di armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie; l’impiego di veleno o armi chimiche o batteriologiche; l’utilizzo di proiettili ad espansione o frammentazione ovvero di armi laser accecanti; il ricorso a ordigni esplosivi dall’aspetto innocuo ovvero camuffati o mine terrestri, vale a dire ordigni in grado di colpire indiscriminatamente tanto combattenti che in egual misura civili.
personale medico – sanitario impegnato in operazioni di soccorso, il personale ONU impegnato in missioni di peace – keeping, o la Croce Rossa.
bandiera bianca, o dei simboli caratteristici della Croce Rossa; l’utilizzo fraudolento di bandiere, insegne ed uniformi militari nazionali). L’ELEMENTO SOGGETTIVO L’elemento soggettivo del crimine è talvolta specificato dalla stessa norma internazionale che proibisce una determinata condotta. L’elemento soggettivo dei crimini di guerra presuppone l’intenzione e la consapevolezza. Più precisamente, l’intenzione è presente quando, riguardo alla condotta, una persona intenda adottare tale comportamento; trattandosi di una conseguenza, una persona intenda causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi. In altre parole, si tratta del “cagionare volontariamente grandi sofferenze o il danneggiare gravemente l’integrità corporale o la salute” CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ LA NOZIONE In diritto internazionale generale la categoria dei crimini contro l’umanità per quanto ampia è tuttavia sufficientemente ben definita:
seria lesione alla dignità umana ovvero una grave umiliazione ai danni di uno o più esseri umani.
estesa o sistematica di atrocità, tollerata, perdonata o accettata da un governo o da un’autorità di fatto. È necessario quindi, che il singolo atto costituisca l’anello di una catena di crimini dello stesso tipo o faccia parte della sequenza di atti attraverso i quali tali crimini sono stati commessi (prassi estesa) ovvero che sia la manifestazione di un disegno politico o di un piano elaborato o ispirato da autorità statali o di un gruppo politico organizzato (prassi sistematica).
commessi in tempo di pace o di guerra. A differenza di quanto accadeva nel 1945, infatti, il diritto consuetudinario non attribuisce oggi più alcuna importanza all’esistenza di un legame o nesso tra gli atti e un conflitto armato.
armato, persone che non prendono, o hanno cessato di prendere, parte al conflitto armato, ma anche, in base alle norme consuetudinarie, combattenti nemici. Molti dei concetti alla base di questa categoria di crimini derivano o si sovrappongono a quelli delle norme internazionali sui diritti umani. In effetti, mentre quella parte del diritto internazionale penale che si occupa specificatamente dei crimini di guerra trae prevalentemente origine dal diritto internazionale umanitario o è comunque ad esso strettamente collegata, quella che ha per oggetto i crimini contro l’umanità è invece in gran parte basata sul diritto internazionale dei diritti umani. Il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani sono essenzialmente due distinti corpi normativi, che traggono origine infatti da interessi, motivi ed esigenze di tutela diversi. Il primo è infatti radicato al concetto di reciprocità: l’esistenza di leggi che regolano i conflitti internazionali risponde all’interesse di ciascuno Stato di fare in modo che i propri soldati vengano trattati bene, in cambio dell’impegno ad offrire il medesimo trattamento ai soldati nemici (tradizionalmente, infatti, disciplina la guerra tra gli Stati). Il secondo è invece più incentrato sulla tutela di interessi rilevanti per la comunità internazionale nel suo insieme, dal momento che ha come scopo primario quello di proteggere l’essere umano in quanto tale, vale a dire indipendentemente dalla sua nazionalità o da altre forme di appartenenza o fedeltà ad uno Stato. In sintesi, dunque, l’omicidio, lo sterminio, la tortura, lo stupro, la persecuzione e altri atti inumani raggiungono la soglia dei crimini contro l’umanità solo se sono parte di una prassi. Atti inumani della stessa natura ma isolati possono costituire gravi violazioni dei diritti umani o, in base alle circostanze, crimini di guerra, ma non sono sufficienti a meritarsi lo stigma attribuito ai crimini contro l’umanità. La nozione dei crimini contro l’umanità fu proposta per la prima volta nel 1915, in occasione delle uccisioni di massa di cui rimasero vittime gli armeni nell’impero ottomano. L’ELEMENTO OGGETTIVO La condotta tipica dei crimini contro l’umanità è descritta, a grandi linee, sia nell’Accordo di Londra del 1945, sia, in modo simile, nella legge n.10 del Consiglio di controllo, nello Statuto del Tribunale Internazionale di Tokyo, ed inoltre negli Statuti del TPIJ e del TPIR. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha contribuito in modo graduale a definire i contorni dell’elemento oggettivo dei crimini contro l’umanità. I crimini contro l’umanità sono costituiti dalle seguenti tipologie di reati:
persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di una parte della popolazione”, quali ad esempio l’impedire l’accesso alle medicine e al vitto. Si è da più parti sostenuto che da questa tipologia di crimine non debba rimanere escluso lo sterminio perpetrato da gruppi di terroristi allo scopo di diffondere terrore.
relativa ai crimini commessi nella Seconda Guerra Mondiale. Secondo lo Statuto della CPI, che cristallizza le nozioni più recenti emerse in materia, per “riduzione in schiavitù” deve intendersi “l’esercizio su di una persona di uno o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà, ed include l’esercizio di tali poteri nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini”.
per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale si trovano
del più ampio contesto all’interno del quale tali crimini si inseriscono, vale a dire la consapevolezza che essi sono parte di una politica sistematica di abusi, ovvero di abusi commessi in modo esteso e su larga scala. I POSSIBILI AUTORI Normalmente, i crimini contro l’umanità vengono commessi da organi di uno Stato, vale a dire individui che agiscono in veste ufficiale, ad esempio comandanti delle forze armate, soldati, ecc. Viene allora naturale chiedersi se la particolare qualifica soggettiva (di pubblico ufficiale) posseduta da chi, si rende responsabile di tali crimini sia un elemento costitutivo necessario dei crimini contro l’umanità. In altre parole, la questione fondamentale è se i crimini contro l’umanità debbano necessariamente essere commessi da organi o rappresentanti di uno Stato p di un’autorità governativa, oppure possano essere commessi anche da individui che non agiscono in veste ufficiale. In quest’ultimo caso, poi, si deve stabilire altresì se per costituire un crimine contro l’umanità, il crimine commesso da individui che non agiscono in veste ufficiale debba essere realizzato con l’approvazione, autorizzazione o quantomeno con il permesso di un organo governativo. La giurisprudenza in materia sembra indicare che i crimini contro l’umanità possano essere commessi anche da individui che agiscono a titolo personale, posto che essi agiscano, per così dire, all’ “unisono”, in armonia con un più generale disegno politico statale e che i loro crimini trovino, conseguentemente, in un tale disegno il necessario sostegno. L’ARTICOLO 7 DELLO STATUTO DELLA CPI È opportuno, a questo punto, affrontare il rapporto tra l’art.7 dello Statuto della CPI, la norma che tra le categorie di crimini internazionali sui quali la Corte ha giurisdizione prevede i crimini contro l’umanità, e il diritto internazionale consuetudinario. Dal confronto tra la nozione di crimini contro l’umanità stabilita in diritto internazionale consuetudinario e quella contenuta nell’art. 7, si ricava l’impressione che, pur se con talune differenze, la seconda sia nel complesso basata sulla prima. In ultima analisi, si può dire che l’art. 7 contribuisca a rielaborare e chiarire il diritto internazionale consuetudinario, talvolta restringendone, altre volte allargandone l’ambito applicativo.
internazionale consuetudinario emerso in materia di crimini contro l’umanità. In primo luogo, la norma stabilisce che i crimini contro l’umanità debbano essere commessi “con la consapevolezza dell’attacco”, con ciò indicando chiaramente che l’elemento soggettivo richiesto per i crimini contro l’umanità debba includere la consapevolezza, in capo all’agente, che il suo singolo atto criminale è parte di un attacco, esteso o sistematico, contro la popolazione civile. In secondo luogo, l’art.7 chiarisce gli elementi costitutivi delle condotte tipiche di alcuni crimini – base (o reati sottostanti), rendendo esplicite nozioni che, prima dell’adozione dell’art. 7, erano soltanto implicite, e perciò determinabili soltanto in via interpretativa.
aspetti, mal si concilia con il diritto internazionale consuetudinario: vi sono casi in cui la norma in esame si allontani da quest’ultimo. A tal riguardo, si può, in particolare, porre l’accento su tre punti. (a). In primo luogo, l’art. 7 (1) definisce la vittima/obiettivo di crimini contro l’umanità come “qualsiasi popolazione civile”. Questa disposizione esclude i non civili dalla categoria delle vittime in questione: la conseguenza è che laddove commesso contro un combattente nemico, uno qualsiasi degli atti elencati all’art.7 costituirebbe soltanto un crimine di guerra ovvero un’infrazione grave alle Convenzioni di Ginevra del 1949. (b). In secondo luogo, l’art. 7, nel definire “l’attacco diretto contro una qualsiasi popolazione civile”, restringe l’ambito
applicativo della nozione “prassi estesa o sistematica” richiesta come contesto all’interno del quale si deve inserire il reato sottostante che può essere un elemento costitutivo di un crimine contro l’umanità. (c). Infine, terzo ed ultimo punto si può sottolineare che l’ambito di applicazione dell’art. 7 risulta più ristretto di quello della corrispondente regola di diritto internazionale consuetudinario con riguardo alla definizione di uno degli elementi della fattispecie tipica del crimine di persecuzione. Secondo l’art. 7, infatti, il crimine di persecuzione rientra tra quelli sui quali la Corte ha giurisdizione, purché venga commesso in “connessione con uno degli atti previsti da questo paragrafo o con uno dei crimini di competenza della Corte”. In diritto internazionale consuetudinario, invece, parrebbe non essere necessario questo collegamento. L’art. 7, quindi, oltre ad aggiungere un requisito non previsto dal diritto internazionale consuetudinario, ricorre ad un’espressione (“in connessione con”) nient’affatto chiara, e quindi suscettibile di svariate interpretazioni.
generale per almeno due profili. In primo luogo, esso dilata le categorie di condotte che costituiscono crimini contro l’umanità, fino a ricomprendervi anche la “gravidanza forzata”, la sparizione forzata di persone e il crimine di apartheid. In secondo luogo, nel disciplinare il crimine di persecuzione, esso allarga in modo significativo la categoria dei motivi discriminatori. A quelli già previsti in diritto internazionale consuetudinario l’art. 7, infatti, aggiunge motivi “culturali”, di “genere sessuale” ed infine “altri motivi che sono universalmente riconosciuti come inaccettabili in diritto internazionale. GENOCIDIO Il crimine di genocidio, vale a dire l’uccisione, la distruzione o lo sterminio intenzionale di gruppi ovvero di membri di un gruppo in quanto tali , costituiva inizialmente una mera “sottocategoria” dei crimini contro l’umanità. Ciò è evidente nello Statuto del Tribunale di Norimberga e nella legge n. 10 del Consiglio di Controllo. Questi strumenti giuridici, infatti, non contenevano una norma dedicata alla punizione di tale crimine; le rispettive norme sui crimini contro l’umanità avevano però una portata sufficientemente ampia da consentire la punibilità degli atti di genocidio come sopra definito. D’altro canto, nel trattare lo sterminio degli ebrei e di altri gruppi etnici o religiosi, il Tribunale di Norimberga non parlò mai in modo esplicito del genocidio, ma fece invece riferimento al crimine di persecuzione. Il genocidio ha cominciato a essere trattato come fattispecie autonoma, a pochi anni dalla celebrazione del processo di Norimberga, in alcuni procedimenti penali, in particolare nel caso Hoess, deciso da una corte polacca nel 1948, e nel caso Greifelt et al, deciso da un tribunale militare degli Stati Uniti istituito a Norimberga. In effetti, il genocidio ha acquistato una configurazione normativa nel 1948, con l’adozione della Convenzione sul Genocidio da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I meriti della Convenzione sono molteplici, fra questi ve ne sono almeno quattro. (1) Anzitutto, la Convenzione contiene una definizione sufficientemente chiara di genocidio. (2) In secondo luogo, essa rende punibile non soltanto la condotta principale, ma anche gli atti commessi in connessione con il genocidio (come ad esempio le condotte poste in essere dal complice (complicity)). (3) In terzo luogo, la Convenzione proibisce il Genocidio a prescindere dal fatto che esso sia commesso nell’ambito di una situazione di guerra o in una situazione di pace. (4) Infine, la Convenzione prevede che gli atti di Genocidio possano dare luogo ad una duplice forma di responsabilità: dell’individuo e dello Stato. In altri termini, il genocidio non è soltanto un crimine che comporta la responsabilità penale personale dei propri autori, ma anche un illecito internazionale dello Stato. Ciò, beninteso, ove si accerti che organi di uno Stato, agendo in qualità ufficiale, abbiano perpetrato atti di genocidio o comunque partecipato alla loro commissione. La Convenzione non è però priva di difetti. Quelli più evidenti sono i seguenti:
la stessa lingua e condividevano la stessa cultura, osservavano la stessa religione, e non avevano tratti somatici chiaramente distinguibili. In realtà nel periodo precoloniale e poi anche durante l’occupazione della Germania (1897 – 1917) e poi del Belgio (1918 – 1962) i Tutsi e gli Hutu si distinguevano solo per motivi di discendenza, non per ragioni etniche. Tuttavia, i Tutsi tendevano ad appartenere alla nobiltà ruandese che sosteneva il monarca del paese. (2). Anche il Tribunale per l’ex Jugoslavia ha dato un notevole contributo alla precisazione e all’affinamento del concetto di genocidio. Così, ad esempio, nel caso Krstic (un generale serbo accusato di aver organizzato e diretto il massacro di circa 8.000 musulmani a Srebrenica nel 1995), la Camera di prima istanza ha statuito che si può avere genocidio anche se le vittime sono composte da soli uomini appartenenti ad un certo gruppo etnico e religioso, purché sia chiaro che sussista l’intenzione di eliminare un gruppo come tale, uccidendo gli uomini ed espellendo le donne e i bambini, nonché distruggendo vari luoghi simbolici o di culto del gruppo. L’ELEMENTO OGGETTIVO L’art IV della Convenzione Sul Genocidio, e la norma di diritto consuetudinario corrispondente, definiscono come condotta tipica del crimine di genocidio l’atto di: a) uccidere membri (quindi, più di uno) di un gruppo nazionale, razziale, etnico e religioso; b) cagionare gravi lesioni all’integrità fisica e psichica di membri del gruppo; c) sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita tali da comportarne la distruzione, totale o parziale; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire coattivamente bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso. La disposizione citata non pare dunque comprendere la condotta che viene correntemente indicata con il termine atecnico di “pulizia etnica”, cioè l’espulsione forzata di civili che appartengono ad un particolare gruppo da un’area, un villaggio o una città. Il crimine di genocidio, come si è osservato in precedenza, era inizialmente sussunto nella più ampia categoria dei crimini contro l’umanità, ma ha ben presto assunto uno status giuridico e un contenuto autonomi. A dimostrazione di ciò, si può osservare che la norma internazionale che vieta il genocidio non richiede, come nel caso dei crimini contro l’umanità, che il crimine sia consumato nel contesto di una prassi estesa o sistematica. È questo senza dubbio un aspetto importante sul piano processuale, giacché il pubblico ministero non sarebbe tenuto a provare l’esistenza di una tale prassi. In realtà, gli atti di genocidio sono difficilmente concepibili come eventi isolati e sporadici: normalmente, essi fanno parte di una prassi estesa (spesso tollerata, approvata o quantomeno condonata, ovvero accettata da un’autorità di governo), oppure rientrano in un preciso disegno politico del governo. Le questioni che riguardano principalmente l’elemento oggettivo del crimine di genocidio attengono alla nozione del gruppo che può essere vittima del crimine ed all’ individuazione dei quattro gruppi elencati nella norma. La giurisprudenza del TPIJ e del TPIR ha contribuito in modo considerevole a fare luce su due questioni {[ (che cosa si intende nella Convenzione e nella norma consuetudinaria, per “gruppo”?), (Quando si può affermare con certezza che un gruppo sia protetto dalla Convenzione?)] [(sulla base di quale parametri o criteri possono essere individuati i quattro gruppi elencati dalla norma?) (Esiste un criterio oggettivo per procedere alla loro individuazione?) ]}. Fra i vari casi che vengono in rilievo, merita un’attenzione particolare la sentenza resa dalla Camera di prima istanza del TPIR nel caso Akayesu. In questa sentenza, infatti, non soltanto si è precisato che il genocidio è il più grave fra i crimini internazionali, ma anche, e soprattutto, si è dato un contributo significativo nella specificazione ulteriore della nozione di genocidio. In primo luogo si è elaborata una definizione di gruppo. Per la Camera di prima istanza, questo termine, nelle disposizioni sul genocidio, va riferito unicamente al “gruppo stabile”, vale a dire ad un gruppo “costituito in un modo permanente e la cui appartenenza sia determinata per nascita, con l’esclusione, dunque, di gruppi più “mobili” cui si entra a far parte attraverso un atto di volontà individuale, come i gruppi politici o economici”. Un altro problema interessante relativo all’elemento oggettivo è il seguente: può il crimine di genocidio includere anche l’uccisione, commessa con il dolo richiesto dalla fattispecie tipica, di un singolo membro di un gruppo protetto? Nel caso Akayesu, trattando degli elementi costitutivi del crimine, il TPIR ha sostenuto che anche nell’ipotesi in cui l’atto proibito dalle norme rilevanti in materia sia commesso “contro un solo”
membro di un gruppo, si possano integrare gli estremi del crimine di genocidio. Questa interpretazione estensiva del crimine in esame, tuttavia, può apparire incompatibile con la lettera delle norme sul genocidio, che parla invece di “ membri di un gruppo”. L’ELEMENTO SOGGETTIVO L’elemento soggettivo del crimine di genocidio è specificato dall’art. II della Convenzione (e dalla norma di diritto consuetudinario corrispondente), e consiste nell’intenzione dell’agente di “distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. Il genocidio è un esempio tipico di crimine basato sulla cosiddetta “depersonalizzazione della vittima”: in altre parole, è un crimine in cui la vittima non è individuata in virtù delle sue qualità o caratteristiche personali, ma solo in ragione della sua appartenenza ad un determinato gruppo. Come ha correttamente sostenuto la Corte federale di giustizia tedesca, nel 1999, in occasione del caso Jorgic, gli autori del crimine di genocidio non mirano a colpire la persona in quanto tale, “nella sua qualità di individuo”: essi, infatti, “non vedono la vittima come un essere umano, ma soltanto come un membro del gruppo perseguitato”. L’elemento soggettivo tipico del crimine di genocidio corrisponde a quella particolare forma di dolo che è il dolo specifico che consiste in un dolo aggravato dal fine particolare per cui il soggetto agisce, aggiuntivo rispetto al dolo generico previsto per il reato sottostante. Il TPIR ha contribuito a chiarire i contorni dell’elemento soggettivo del crimine di genocidio. Nella sentenza Akayesu la Camera ha affermato che la commissione del genocidio postula la sussistenza, in capo all’agente, di un “dolo specifico”. Quest’ultimo è definito in questa giurisprudenza come “l’intenzione specifica, prevista come elemento costitutivo del crimine, che richiede che l’autore cerchi, senza ombra di dubbio, di produrre l’atto incriminato”. La Camera ha aggiunto che tale forma di dolo è “un elemento soggettivo il cui accertamento è difficile, se non impossibile. Per questa ragione, in assenza di una confessione, il dolo dell’imputato può essere desunto da un certo numero di presunzioni di fatto”. Anche il TPIJ ha dato un notevole contributo, sotto vari aspetti, alla definizione di dell’elemento soggettivo (oltre che di quello oggettivo) del crimine di genocidio. Due in particolare le questioni affrontate dalla Camera di prima istanza sul caso Krstic. In questo caso, l’imputato, il generale Radislav Krstic, era accusato di genocidio per aver pianificato e partecipato al massacro, avvenuto in una località limitata, di circa 7 – 8. musulmani bosniaci, tutti uomini in età militare. Tenuto conto che la norma internazionale richiede che l’agente operi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo, sul primo punto il Tribunale stabilì che il “gruppo protetto” era quello dei musulmani bosniaci, e che i musulmani bosniaci di Srebrenica costituivano una “parte del gruppo protetto ai sensi dell’art. 4 della Convenzione sul genocidio”. Il tribunale aggiunse che “l’intento di eliminare un gruppo in un’area geografica limitata, come una regione o finanche un comune”, poteva concretare un’ipotesi di genocidio. GENOCIDIO E CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ Come si è già precisato, in una fase iniziale il crimine di genocidio era compreso nella più ampia categoria dei crimini contro l’umanità. In seguito, con la Convenzione sul genocidio nel 1948, e la graduale trasformazione delle sue principali disposizioni sostanziali in diritto internazionale consuetudinario, il genocidio è diventato una fattispecie autonoma, dotata di propri elementi costitutivi. È però vero che i crimini contro l’umanità e il genocidio hanno tre elementi in comune. (1). In primo luogo, entrambi riguardano crimini molto gravi che offendono il nostro comune senso di umanità, concretandosi in attacchi contro gli aspetti fondamentali della dignità umana. (2). In secondo luogo, sia il genocidio sia i crimini contro l’umanità non rappresentano eventi isolati, ma sono parte di un contesto più ampio: perché sono violazioni gravi e sistematiche di fondamentali diritti umani (come nel caso dei crimini contro l’umanità) o perché sono solitamente perpetrati in connessione ad una più ampia azione criminosa. (come nel caso di genocidio). (3). Infine, ambo i crimini sono commessi con la complicità, la connivenza, o almeno l’acquiescenza di autorità statali, pur non essendo necessario che essi siano perpetrati da organi dello Stato.
Stato vittima di agire in legittima difesa individuale e collettiva), sia come crimine internazionale dell’individuo, che implica il sorgere della responsabilità penale individuale del suo autore. Un altro strumento internazionale sprovvisto di efficacia giuridica vincolante che contiene una definizione di aggressione, quale crimine internazionale dell’individuo, è il Progetto di codice sui crimini contro la pace e la sicurezza del genere umano, adottato nel 1996 dalla Commissione di diritto internazionale delle nazioni unite. Questa definizione delude per l’elevato gradi di circolarità che la caratterizza. L’art. 16 del Progetto di codice dispone infatti che un “individuo che, in posizione di vertice o di organizzatore, partecipa attivamente nella pianificazione o preparazione, nell’avvio o scatenamento di un’aggressione commessa dallo Stato, ovvero ordina la commissione di taluno dei summenzionati atti, sarà ritenuto responsabile del crimine di aggressione”. Infine, lo Statuto della CPI, se da un lato prevede, all’art.5, il crimine di aggressione tra quelli sui quali la Corte ha giurisdizione, dall’altro precisa che la Corte non potrà esercitare la propria giurisdizione su un tale crimine fintantoché l’Assemblea degli Stati parte non avrà adottato la norma definitoria del crimine in questione attraverso un emendamento dello Statuto. Non sorprende dunque, che dal 1946 ad oggi, non sia mai stato celebrato alcun processo, né a livello nazionale né a livello internazionale, per presunti crimini di aggressione, e ciò malgrado il fatto che siano indiscutibilmente numerosi i casi in cui gli Stati hanno compiuto numerosi atti di aggressione. Il diritto internazionale consuetudinario sembra dunque proibire, in quanto crimine internazionale, la pianificazione, l’organizzazione o la preparazione, da parte di organi di uno Stato, di atti implicanti l’uso della forza contro l’integrità territoriale di un altro Stato in violazione della Carta delle Nazioni Unite, sempre che si tratti di atti di aggressione che, per natura e conseguenze, siano gravi e su ampia scala. L’elemento oggettivo del crimine internazionale di aggressione, ricostruito sostanzialmente sulla base della Dichiarazione dell’Assemblea generale del 1974, comprende varie condotte: 1) l’invasione o l’attacco, da parte delle forze armate di uno Stato, del territorio di un altro Stato, o qualsiasi forma di occupazione militare (anche se temporanea) che segue tale invasione o attacco, o qualsiasi forma di annessione del territorio o di parte del territorio di un altro Stato effettuata con l’uso della forza; 2) il bombardamento, o l’uso di qualsiasi altro mezzo offensivo, da parte delle forze armate di uno Stato, contro il territorio di un altro Stato; 3) il blocco navale dei porti e delle coste di uno Stato, effettuato dalle forze armate di un altro Stato; 4) l’attacco contro il territorio, il mare territoriale o le forze aeree o navali di un altro Stato; 5) l’uso delle forze armate di uno Stato dislocate nel territorio di un altro Stato in virtù di un accordo con lo Stato ricevente, in violazione delle condizioni previste dall’Accordo, o qualsiasi estensione della presenza sul territorio dello Stato oltre il termine finale dell’accordo; 6) l’atto o il fatto con cui uno Stato acconsente a che il proprio territorio, messo a disposizione di un altro Stato sia utilizzato da quest’ultimo per commettere uno Stato di aggressione contro uno Stato terzo; 7) l’invio, da parte di uno Stato o per suo conto, di bande armate, gruppi, irregolari o mercenari, che compiono azioni armate contro un altro Stato di gravità tali da essere assimilate ad uno degli atti sopra elencati, ovvero, il sostanziale coinvolgimento di uno Stato in tali azioni armate. Si tratta, come è evidente, di esemplificazioni dell’elemento oggettivo del crimine in esame che si riferiscono esclusivamente alle forme tradizionali di aggressione. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, anche il crimine di aggressione richiede il dolo: occorre dunque dimostrare che il soggetto agente abbia inteso prendere parte all’aggressione e che sia stato consapevole della portata, del significato e delle conseguenze della sua azione (dolo diretto), mentre sembra meno certo che basti il dolo eventuale, e cioè che l’agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la sua zione avrebbe causato tali conseguenze. Da parte di autorevole dottrina si è sostenuto che l’aggressione richieda invece il dolo specifico, rappresentato dalla volontà di ottenere vantaggi di ordine territoriale o di natura economica, ovvero di interferire con gli affari interni dello Stato vittima. ALTRI CRIMINI INTERNAZIONALI: TORTURA
La tortura non è vietata soltanto quando essa è parte di una prassi diffusa e sistematica, costituendo in questo caso un crimine contro l’umanità: essa è altresì proibita come atto singolo. In questo caso, la tortura (se praticata in tempo di guerra in connessione con il conflitto) costituisce un crimine di guerra. Nel diritto internazionale consuetudinario, tuttavia, la tortura costituisce un crimine internazionale a sé stante, indipendentemente dal fatto che sia commessa in tempo di pace ovvero in tempo di guerra. Vi è, comunque, un’importante differenza tra queste diverse categorie di tortura. In tempo di guerra, un membro delle forze armate può incorrere nella responsabilità penale per i crimini di guerra se commette uno o più atti di tortura contro individui che appartengono alle forze armate nemiche o alla popolazione civile nemica. Anche un privato cittadino, che agisce a titolo personale, può commettere, in tempo di guerra, atti di tortura. In questo caso, comunque, la condotta può essere qualificata come crimine di guerra solo se commessa contro un membro delle forze armate nemiche oppure contro una “persona protetta” che ha la nazionalità del nemico o che si trovi sotto il controllo della parte avversaria. In entrambi i casi, dunque, perché costituisca un crimine di guerra, la tortura commessa da un privato deve essere in qualche modo collegata con la guerra o con il conflitto armato in atto. Per costituire un crimine contro l’umanità, la tortura tra i tanti requisiti richiesti, deve possedere, in particolare, quello previsto in via generale per tutti i crimini contro l’umanità: essa deve essere parte di una prassi estesa e sistematica. Inoltre, è necessario che l’autore sia pienamente consapevole del fatto che gli atti di tortura facciano parte di una tale prassi estesa o sistematica. La tortura come crimine contro l’umanità può essere commessa da individui che agiscono a titolo personale, da “privati cittadini”: ancora una volta, è bene ricordare che, ai fini dell’integrazione del crimine, non è necessaria la partecipazione di un organo o rappresentante dello Stato alla commissione del singolo atto di tortura. Vero è tuttavia che, nel caso della tortura come crimine contro l’umanità, è implicato nella definizione stessa di questa categoria di crimini che, a fianco del singolo, specifico caso di tortura per il quale si riesce ad instaurare un processo (e magari a punire il colpevole), ve ne saranno tanti altri che non saranno mai puniti dalle autorità statali. Le cose cambiano se si prende la tortura come crimine autonomo, vale a dire non come crimine contro l’umanità né come crimine di guerra. La tortura come crimine autonomo può essere commessa sia in tempo di pace sia in tempo di guerra: il principio correttamente accolto nel 2001 dal TPIJ nella sentenza Kuranac et al., sentenza che segna un parziale allontanamento dalle precedenti decisioni giurisprudenziali assunte in materia sia dal TPIR, nella sentenza Akayesu, che dallo stesso TPIJ, nella sentenza Furundzija. L’art.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura del 1984 stabilisce che l’inflizione di “dolore o sofferenze” è uno degli elementi costitutivi tipici del crimine di tortura punito come crimine autonomo dal diritto internazionale. Tale condotta deve essere necessariamente perpetrata “da parte o su istigazione ovvero con il consenso o l’acquiescenza di un pubblico ufficiale o di un’altra persona che agisce in veste ufficiale”. La necessaria partecipazione di un organo o rappresentante dello Stato alla realizzazione della condotta tipica, discende dal fatto che in questo caso la tortura è considerata punibile, dalle norme di diritto internazionale, anche quando essa costituisce un episodio singolo o sporadico. Benché differenti sotto molti aspetti, le tre categorie di tortura analizzate hanno tuttavia in comune un elemento fondamentale: in nessun caso è richiesto che gli atti di tortura siano posti in essere esclusivamente allo scopo di estorcere alla vittima una confessione ovvero l’ammissione della propria responsabilità. Piuttosto, la tortura come crimine internazionale può essere indifferentemente finalizzata: a) ad ottenere informazioni o confessioni; b) a punire, intimidire o umiliare una persona; c) a costringere la vittima o una terza persona a fare o a non fare qualcosa; d) a discriminare, per qualsiasi motivo, la vittima o terza persona. Per quanto concerne l’individuazione degli elementi costitutivi della condotta tipica, si può fare riferimento alla definizione di tortura contenuta nell’art. 1 della Convenzione del 1984: “gli elementi costitutivi principali del crimine di tortura contenuti in quella definizione sono oggi accettati in via generale dall’intera comunità internazionale”. L’ elemento oggettivo del crimine di tortura consiste perciò: a) “in qualsiasi azione atta a provocare un’acuta sofferenza, fisica o mentale”; b) “nella pena o sofferenza non causate soltanto dall’imposizione di sanzioni legittime, o non inerenti o incidentali a tali sanzioni”; c) “nella sofferenza fisica o mentale inflitta da un pubblico ufficiale o da una qualsiasi altra persona che agisce in qualità di organo, oppure su sua istigazione, oppure con il suo consenso o con la sua acquiescenza”.
proprie condotte si inseriscono in un quadro generale o sistematico di condotte illecite; ma può essere anche considerato un crimine autonomo, e per essere considerato tale deve possedere determinati requisiti: anzitutto, essi non debbono esplicare i propri effetti soltanto all’interno di uno Stato, ma devono essere tali da travalicare i confini nazionali. In secondo luogo, devono essere commessi con il sostegno, la tolleranza o l’acquiescenza dello Stato nel cui territorio è insediata l’organizzazione terroristica. Avendo parlato poc’anzi dei tre elementi costitutivi dell’elemento oggettivo, non si deve trascurare l’elemento soggettivo: oltre a quello normalmente richiesto per il crimine – base, la giurisprudenza, le legislazioni nazionali e le stesse convenzioni internazionali rilevanti in materia, convergono tutte nel richiedere altresì, in capo all’agente, la sussistenza del dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e dalla volontà di imporre una certa linea di condotta ad un ente nazionale o internazionale, o diffondendo il terrore tra la popolazione oppure attraverso altri atti criminosi. Nascita e Trattato Il Trattato Internazionale istitutivo della CPI è lo Statuto della Corte Penale Internazionale o Statuto di Roma. Definisce i principi fondamentali, la composizione, la giurisdizione e le funzioni degli organi della Corte, nonché i rapporti con le Nazioni Unite. Lo Statuto, firmato nel 1998, è entrato in vigore nel 2002, è il prodotto di una lunga serie di tentativi per la costituzione di un tribunale sovranazionale. Già dopo la conclusione della Prima Guerra mondiale alcuni Sati tentarono senza successo di elaborare un progetto per l’istituzione di un organo chiamato a giudicare la responsabilità per i gravi crimini internazionali; quindi un compendio di norme procedurali oltre che operative riconosciuto dall’intera comunità internazionale. Tale progetto non venne però portato a termine perché all’epoca il Diritto Internazionale si limitava a condannare le sole responsabilità statuali e non quelle personali dei veri responsabili dei crimini internazionali e perché soprattutto tali crimini non erano ancora stati ben definiti rientrando nella schiera dei crimini di guerra. Un passo avanti venne fatto alla fine della Seconda Guerra Mondiale dai Tribunali Militari Internazionali di Norimberga e di Tokyo, che vennero istituiti appositamente per processare per crimini di guerra i responsabili delle atrocità commesse durante un conflitto; tuttavia, l’Accordo di Londra del 1945, che ha istituito l’IMT di Norimberga ha allargato l’ambito di competenza di tali organi istituzionali attribuendo giurisdizione altresì per i crimini contro la pace e i crimini contro l’umanità. Genesi Durante il corso degli anni, numerosi sono stati gli interventi che hanno alimentato il Diritto Internazionale, basti pensare alle Convenzioni che costituiscono il Diritto di Ginevra, la Convenzione sul Genocidio, sulla tortura, sull’Apartheid, ma importanti furono anche le istituzioni del TPIJ e del TPIR. Tutti questi importanti eventi storico/normativi hanno permesso di gettare le basi per l’avvio dei lavori preparatori tesi all’istituzione della Corte Penale Internazionale. A conclusione dei lavori preparatori, nel 1996, l’AG dell’ONU convocò a Roma una conferenza presso la sede FAO ove parteciparono gli Stati con il compito preciso di discutere l’elaborato e dare vita quindi all’istituzione della CPI. La conferenza chiamata a Roma per decidere la nascita di una Corte Penale Internazionale si concluse il 17 luglio 1998 con l’approvazione dello Statuto con 120 voti a favore, 7 contrari e 21 astenuti, avviando per il giorno seguente la procedura alle firme; lo Statuto entrò in vigore il 1 luglio 2002 dopo la 60° ratifica. Organizzazione della Corte La CPI ha sede all’Aia, in Olanda: ciò perché questa città è già stata sede in passato dei Tribunali per il Ruanda e per l’ex Jugoslavia, ma soprattutto perché è qui che si diede vita, seppur in modo estremamente embrionale, all’idea di una Corte chiamata a giudicare i crimini internazionali e dove vennero firmate le prime Convenzioni dell’Aia del 1889 e del 1907. La CPI opera grazie alla cooperazione e con l’assistenza dei paesi partecipanti allo Statuto al fine di perseguire e punire i più gravi crimini internazionali. La Corte ha competenza complementare a quella dei singoli Stati dunque può intervenire solo se gli Stati non possono agire per punire crimini internazionali. Gli Stati parte sono 123 e l’attuale presidente è di nazionalità nigeriana. La CPI ha giurisdizione sovranazionale e può processare individui, e non Stati, per crimini di guerra, di genocidio e altri crimini internazionali. Gli organi della CPI sono quattro: 1) Presidenza , composta da un nucleo di Presidente e due vicepresidenti eletti dai giudici riuniti in consiglio. I 18 giudici vengono nominati dall’Assemblea degli Stati parte, dal momento della loro elezione possono riunirsi in camera di consiglio ed eleggere ad assoluta maggioranza il
presidente e i due vicepresidenti che manterranno la loro posizione per un termine di tre anni rinnovabile una sola volta. 2) Divisioni, composte dai giudici e suddivise in un numero variabile di “Camere”: la Divisione preliminare che analizza le richieste a procedure dell’Ufficio del procuratore e autorizza o meno le indagini della Corte; Divisione giudicante che si occupa del dibattimento vero e proprio e del processo di primo grado; Divisione d’Appello composta dal presidente e da 4 giudici, decide sui ricorsi in appello ed emette sentenze definitive. 3) ufficio del Procuratore si occupa delle indagini, ha una sua indipendenza dalla CPI pur essendone un organo costitutivo. È composto da uffici investigativi, dal procuratore capo e dai procuratori; l’ufficio del procuratore sostiene l’accusa durante il processo. 4) Cancelleria , ove il Cancelliere è responsabile amministratore della Corte. Nella Cancelleria è compresa un’unità di protezione per vittime e testimoni. Amministra lo staff della Corte e gli investigatori dell’Ufficio del Procuratore, organizza udienze e assiste i difensori. Il cancelliere attuale è il britannico Peter Lewis. Il Procuratore L’Ufficio del Procuratore agisce in modo relativamente indipendente, indaga sui casi sottoposti dagli Stati, dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ma anche da semplici cittadini. Può iniziare le indagini motu proprio , ovvero di propria iniziativa, ma deve chiedere autorizzazione alla Camera Preliminare per l’autorizzazione a procedere alle indagini preliminari. Oppure può avviare le indagini per segnalazione (referral) da parte del Consiglio di Sicurezza ONU o di uno Stato parte. Può ricevere informazioni da qualsiasi fonte, incluse organizzazioni non governative e vittime, ma per iniziare le indagini vere e proprie deve chiedere un parere di ammissibilità ai giudici preposti. I doveri e i poteri del procuratore sono dettagliatamente stabiliti prevedendosi di una particolare tutela (divieto di divulgazione) delle informazioni e dei documenti da esso ottenuti in via confidenziale come elementi di prova. L’ufficio del procuratore sostiene l’accusa durante il processo. L’ufficio è diviso in varie sezioni , con responsabili per le varie divisioni, da non confondere con le divisioni giudiziarie. Il procuratore capo viene eletto col voto segreto dagli Stati membri riuniti nell’ Assemblea degli Stati parte e deve ottenere maggioranza assoluta. Ad oggi il procuratore capo è la gambiana Fatou Bensouda , eletta nel
Pene Lo Statuto prevede che la Corte, a carico di una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all’art. 5, può irrogare le seguenti pene: a) reclusione a termine , per un massimo di 30 anni (non è fissato un minimo); b) ergastolo, se l’estrema gravità del reato e la situazione personale del condannato lo giustificano. In aggiunta alla reclusione, la Corte può infliggere una sanzione pecuniaria e/o la confisca dei proventi del reato. Resta ovviamente esclusa la pena di morte, per il principio nulla poena sine lege. La pena sarà determinata in base alla gravità del reato e alla situazione personale del condannato. Con decisione dell’Assemblea degli Stati parte, sarà istituito un fondo a beneficio delle vittime dei reati e delle loro famiglie, sul quale potranno confluire i ricavi delle sanzioni pecuniarie e dei beni confiscati. La finalità della pena non è solo retributiva, anche preventiva e di rieducazione. Articolo 6 Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso, e precisamente: a) Uccidere membri del gruppo; b) Cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) Sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione, totale o parziale, del gruppo stesso; d) Imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) Trasferire coattivamente bambini appartenenti a un gruppo a un gruppo diverso. Articolo 7 L’articolo dello Statuto della CPI che giurisdizione sui crimini contro l’umanità è l’art.7, descritto come un attacco esteso e sistematico contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell’attacco. Dal confronto tra la nozione di crimini contro l’umanità stabilita in diritto internazionale consuetudinario e quella contenuta