Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto penale LMG01, Prove d'esame di Diritto Penale

APPUNTI diritto penale LMG01 PEGASO giurisprudenza

Tipologia: Prove d'esame

2023/2024

In vendita dal 08/09/2024

Nikki263
Nikki263 🇮🇹

4.5

(859)

1.2K documenti

1 / 109

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
APPUNTI DIRITTO PENALE
INTRO
che cosa legittima lo stato a ricorrere alla pena?!
La risposta è data dalla teoria della pena, che si collega a tre filoni fondamentali:!
1. Teoria retributiva: la pena statale si legittima come un male inflitto dallo Stato per
compensare il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società;!
2. Teoria general-preventiva: legittima la pena come il mezzo per orientare le scelte di
comportamento dei suoi destinatari;!
3. Teoria special-preventiva: la pena è lo strumento per prevenire che l'autore di un reato
commetta in futuro altri reati; tale funzione può essere raggiunta in tre forme:!
a) con la “risocializzazione” (aiutando cioè il condannato a reinserirsi nella società nel rispetto
della legge); !
b) con” l'intimidazione” (quando è vano il tentativo di risocializzare); !
c) con la “neutralizzazione” (quando la risocializzazione e l’intimidazione non sono sucienti,
l'unico scopo della pena è di rendere il condannato inoensivo ).!
*é frequente una pluralità d’interventi sanzionatori nei diversi rami dell’ordinamento (penale, civile,
amministrativo). Perciò è giusto sottolineare l’ecacia del giudicato penale nei giudizi civili,
amministrativi e disciplinari.!
DIRITTO PENALE: ACCESSORIETA’ E AUTONOMIA!
a) Vi sono norme incriminatrici in rapporto di accessorietà con gli altri rami dell'ordinamento. Si
tratta di norme incriminatrici che disciplinano materie regolate dal diritto civile o amministrativo,
alle cui regole il giudice penale dovrà percio’ necessariamente fare riferimento (quindi, il giudice
penale non dovra’ solo constatare i fatti, ma dovrà anche applicare quelle regole giuridiche extra-
penali).!
(Nei delitti contro il patrimonio (es., nel furto, art. 624 c.p.), l'altruità della cosa sta a denotare che
la cosa non è di proprietà dell'autore di quei delitti, ed il relativo accertamento richiede, appunto,
l'applicazione al caso concreto delle regole civilistiche sui modi di acquisto della proprietà. Nel
caso di corruzione, abuso d’ucio etc., il giudice deve accertare se nel caso concreto l’atto sia
conforme o contrasti con i doveri discendenti dalle norme del diritto amministrativo.)!
b) Altre norme incriminatrici sono invece caratterizzate da autonomia rispetto agli altri rami
dell’ordinamento. A volte è la stessa legge a conferire quell’autonomo significato, stabilendo che
cosa significa “agli eetti della legge penale” questo o quel termine, qualunque sia la norma
incriminatrice in cui compaia.!
Gli istituti che fanno emergere la connessione fra i dierenti settori dell’ordinamento e l’unità
profonda del sistema sono le “cause di giustificazione”: si tratta dei doveri e delle facoltà,
derivanti da norme situate in ogni settore dell’ordinamento, che – rispettivamente – autorizzano od
impongono la commissione di un fatto, rendendolo lecito nell’intero ordinamento, escludendo
cosi l’inflizione della sanzione.!
SISTEMA PROBATORIO!
Uno degli aspetti più importanti del diritto penale è il sistema probatorio, infatti esso è l’elemento
essenziale dell’accusa che ha l’onere di provare la colpevolezza dell’accusato.!
a l’art. 530 del C.P.P. prevede che l’assoluzione sia possibile anche per mancanza o
contraddittorietà della prova. La prova della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato
incombe sull’accusa: è una regola di rango costituzionale ad imporlo, ovvero ,il principio della
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto penale LMG01 e più Prove d'esame in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!

APPUNTI DIRITTO PENALE

INTRO

che cosa legittima lo stato a ricorrere alla pena? La risposta è data dalla teoria della pena, che si collega a tre filoni fondamentali:

  1. Teoria retributiva: la pena statale si legittima come un male inflitto dallo Stato per compensare il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società;
  2. Teoria general-preventiva: legittima la pena come il mezzo per orientare le scelte di comportamento dei suoi destinatari;
  3. Teoria special-preventiva: la pena è lo strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati; tale funzione può essere raggiunta in tre forme: a) con la “risocializzazione” (aiutando cioè il condannato a reinserirsi nella società nel rispetto della legge); b) con” l'intimidazione” (quando è vano il tentativo di risocializzare); c) con la “neutralizzazione” (quando la risocializzazione e l’intimidazione non sono sufficienti, l'unico scopo della pena è di rendere il condannato inoffensivo ). ***** é frequente una pluralità d’interventi sanzionatori nei diversi rami dell’ordinamento (penale, civile, amministrativo). Perciò è giusto sottolineare l’efficacia del giudicato penale nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari. DIRITTO PENALE: ACCESSORIETA’ E AUTONOMIA a) Vi sono norme incriminatrici in r apporto di accessorietà con gli altri rami dell'ordinamento. Si tratta di norme incriminatrici che disciplinano materie regolate dal diritto civile o amministrativo, alle cui regole il giudice penale dovrà percio’ necessariamente fare riferimento (quindi, il giudice penale non dovra’ solo constatare i fatti, ma dovrà anche applicare quelle regole giuridiche extra- penali). (Nei delitti contro il patrimonio (es., nel furto, art. 624 c.p.), l'altruità della cosa sta a denotare che la cosa non è di proprietà dell'autore di quei delitti, ed il relativo accertamento richiede, appunto, l'applicazione al caso concreto delle regole civilistiche sui modi di acquisto della proprietà. Nel caso di corruzione, abuso d’ufficio etc., il giudice deve accertare se nel caso concreto l’atto sia conforme o contrasti con i doveri discendenti dalle norme del diritto amministrativo.) b) Altre norme incriminatrici sono invece caratterizzate da autonomia rispetto agli altri rami dell’ordinamento. A volte è la stessa legge a conferire quell’autonomo significato, stabilendo che cosa significa “agli effetti della legge penale” questo o quel termine, qualunque sia la norma incriminatrice in cui compaia. Gli istituti che fanno emergere la connessione fra i differenti settori dell’ordinamento e l’unità profonda del sistema sono le “cause di giustificazione” : si tratta dei doveri e delle facoltà, derivanti da norme situate in ogni settore dell’ordinamento, che – rispettivamente – autorizzano od impongono la commissione di un fatto, rendendolo lecito nell’intero ordinamento, escludendo cosi l’inflizione della sanzione. SISTEMA PROBATORIO Uno degli aspetti più importanti del diritto penale è il sistema probatorio , infatti esso è l’elemento essenziale dell’accusa che ha l’onere di provare la colpevolezza dell’accusato. a l’art. 530 del C.P.P. prevede che l’assoluzione sia possibile anche per mancanza o contraddittorietà della prova. La prova della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato incombe sull’accusa: è una regola di rango costituzionale ad imporlo, ovvero ,il principio della

presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art27,co.2 Cost.: “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” ). Il codice di procedura penale del 1988 ha fissato le regole probatorie sulla cui base va pronunciata la sentenza di assoluzione: non solo quando vi è la prova che “il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato..” Ma anche quando vi è il dubbio “che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato” perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova. E’ possibile che il legislatore, di tanto in tanto, possa violare le regole probatorie delineando reati di sospetto, ma essi sono incostituzionali come ha più volte affermato la corte costituzionale. *reati di sospetto= quei reati al cui interno compare un’anomala regola probatoria, che solleva alla pubblica accusa il peso di provare la presenza di un elemento costitutivo del reato, trasferendo sull’imputato l’onere di provare l’assenza di quell’elemento. LA CODIFICAZIONE PENALE IN ITALIA Il primo codice penale in vigore nell’intero territorio del Regno d’Italia – approvato nel 1889 e vigente dal 1890 al 1931 – viene comunemente designato come codice Zanardelli, e presenta i tratti caratteristici del diritto penale liberale. Al codice Zanardelli succede il codice Rocco, approvato nel 1930 ed entrato in vigore nel 1931: a differenza del precedente codice, il codice Rocco nasce nel contesto di uno Stato autoritario. Nel catalogo delle pene ricompare la pena di morte, prevista sia per delitti politici che per delitti comuni. Fu abolita subito dopo la caduta del fascismo. Il codice penale è cosi suddiviso: -Libro primo : Dei reati in generale -Libro secondo: Dei reati in particolare -Libro terzo: Delle contravvenzioni in particolare Un ruolo crescente hanno assunto nel tempo le leggi penali speciali(o leggi penali complementari, cioè le leggi penali situate fuori dal codice), alle quali, di regola, si applicano gli istituti della parte generale del codice(art 16 c.p.). CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL DIRITTO PENALE I criteri guida per selezionare i fatti penalmente rilevanti sono: : i principi di offensività, di colpevolezza, di proporzione, di sussidiarietà. Secondo il principio di offensività non ci può essere un reato senza offesa a un bene giuridico, cioè a una situazione di fatto o giuridica, infatti il legislatore non può punire nessuno per quello che è o per quello che vuole, ma può punire solo fatti che ledono o pongono in pericolo l'integrità di un bene giuridico. Quindi il legislatore puo’ punire soltanto fatti che ledano o pongano in pericolo l’integrita’ di un bene giuridico. Una sentenza della Corte Costituzionale ha attribuito al principio di offensivita’ rango costituzionale., in modo che sia vincolo, oltre che per il giudice, anche per il legislatore. Secondo il principio di colpevolezza non ci può essere reato se l'offesa al bene giuridico non è personalmente rimproverabile al suo autore, in quanto rientrava nella sua sfera di controllo. (principio di personalità della responsabilità penale, art. 27comma 1 Cost.: "La responsabilità penale è personale"). Un comportamento penalmente sanzionabile può essere imputato ad un soggetto (personalmente) solo quando sia da lui voluto (dolo) o quantomeno sia a lui rimproverabile al titolo di colpa; sono quindi incostituzionali tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva. Il principio di proporzione esplicita che non ci può essere reato se i vantaggi per la società, derivanti dalla minaccia ed applicazione di una pena per un’offesa colpevole ad un bene giuridico, sono inferiori ai costi immanenti alla pena stessa. Solo offese sufficientemente gravi, colpevolmente arrecate a questo o a quel bene giuridico, “meritano” il ricorso alla pena.

Cost.), quindi il giudice deve scegliere la pena più idonea a prevenire il rischio che il reo delinqua di nuovo. LE FONTI Il principio di legalità o di riserva di legge in materia penale è frutto del pensiero illuministico, nato per combattere l’atroce sistema sanzionatorio penale settecentesco. La legalità dei reati e delle pene è sancita nell’art. 1c.p., il quale dispone che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. LA RISERVA DI LEGGE

DECRETO-LEGGE, DECRETO LEGISLATIVO, NORMA PENALE Il fondamento della riserva di legge impone di interpretare la formula “legge” dell’art.25 co. 2 Cost. come legge formale, escludendo i decreti-legge e i decreti-legislativi dalle fonti del diritto penale: solo il Parlamento, come espressione dell’intero popolo, è in grado di compiere le scelte punitive. A) I decreti governativi in tempo di guerra L’unica deroga alla riserva di legge formale ex art. 25 co. 2 Cost. è rappresentata dai decreti governativi in tempo di guerra, che in base all’art. 78 Cost., possono essere fonte di norme penali. B) Legge regionale e diritto penale La legge regionale non può essere fonte di diritto penale. Ne consegue che sono illegittime le leggi regionali che:

  • Creino un nuovo tipo di reato o abroghino una norma incriminatrice preesistente;
  • Ne modifichino la disciplina sanzionatoria;
  • Sostituiscano la sanzione penale con una sanzione amministrativa C) Diritto dell’UE e diritto penale È necessario chiarire che l’Unione Europea non ha una potestà sanzionatoria penale. L’Unione Europea può, però, imporre al legislatore degli stati membri, l’obbligo di emanare norme penali a tutela di determinati interessi. Dal diritto dell’Unione discendono poi taluni vincoli per il giudice penale degli stati membri. In primis, e limitatamente al diritto comunitario in senso stretto (primo pilastro), vi è la possibilità che norme comunitarie dotate di efficacia diretta contrastino con norme penali statali e ne paralizzino, in tutto o in parte, l’applicabilità, in forza del principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale. L’incompatibilità della norma penale nazionale rispetto alla norma comunitaria può essere totale o parziale.
  • (^) Quando l’incompatibilità tra la norma comunitaria e la norma penale nazionale è totale , la norma comunitaria rende inapplicabile la norma penale in tutta la sua estensione.
  • (^) Invece, quando l’incompatibilità tra la norma comunitaria e la norma penale nazionale è parziale , il campo di applicazione della norma penale verrà limitato: saranno estromesse le ipotesi regolate in modo diverso dalla norma comunitaria. ***** In tutti i casi di incompatibilità tra norma penale e diritto comunitario, se vi è stata sentenza definitiva di condanna per un fatto preveduto dalla norma penale inapplicabile , cessa l’esecuzione della condanna e ne vengono meno gli effetti penali. n diritto penale, il limite invalicabile dei poteri interpretativi del giudice sarà pur sempre costituito dal divieto di analogia : il giudice non potrà mai, nemmeno in via di interpretazione conforme, attribuire alla norma penale nazionale un significato che vada oltre il suo significato letterale. D) Fonti internazionali e diritto penale Il principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’art25 co.2 Cost.; e il suo corollario della riserva di legge in materia penale, impone infatti che sia soltanto la legge (statale) a disciplinare i

presupposti cui è subordinata l’inflizione di una pena da parte dei giudici italiani e a stabilire specie ed entità della pena medesima. Da numerose fonti internazionali discendono obblighi a carico sia del legislatore, sia del giudice italiano. Per quanto riguarda il legislatore, l’art. 117 co. 1 Cost. dispone che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Il giudice invece è tenuto, anche in materia penale, a interpretare le leggi nazionali in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali. (Nel caso di contrasto tra legge interna ed obblighi internazionali, non superabile in via interpretativa, il giudice sarà tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge interna, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale affinchè ne sia eventualmente dichiarata l’ illegittimità costituzionale per contrasto con il citato art 117 co.1 Cost.) E) Consuetudine e diritto penale Il principio della riserva di legge ex art 25 Cost. preclude :

  • la creazione di norme incriminatrici da parte della consuetudine (c.d. consuetudine incriminatrice);
  • non trova spazio nemmeno la c.d. consuetudine integratrice, cioè quella che rinvia dalla legge alla consuetudine per l’individuazione di un elemento del reato;
  • la gerarchia delle fonti impedisce alla consuetudine di abrogare norme legislative incriminatrici. (consuetudine abrogatrice) ***** Le consuetudini possono solo essere fonte di cause di giustificazione (c.d. consuetudine scriminante) poiché la riserva di legge vale solo per le norme incriminatrici (es. la consuetudine di lanciare razzi a capodanno giustifica il fatto penalmente rilevante di disturbare il riposo delle persone mediante schiamazzi). Diritto penale e atti normativi generali e astratti del potere esecutivo Quanto ai rapporti fra legge ed atti normativi generali ed astratti del potere esecutivo, un primo orientamento ritiene legittima ogni forma di rinvio da parte della legge ad una fonte subordinata: considera legittima, ad esempio, una norma di fonte legislativa che si limiti a prevedere una sanzione penale per la violazione di un precetto che verrà poi individuato da un regolamento (es. chiunque viola quanto stabilito dal regolamento x verrà punito con la pena y). Diritto penale e provvedimenti individuali e concreti del potere esecutivo non violano la riserva di legge le norme penali che sanzionano l’inosservanza classi di provvedimenti della pubblica amministrazione. Compatibili con la riserva di legge sono anche le norme penali che sanzionano l’inosservanza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Norme penali in bianco s’intendono le norme penali il cui precetto è posto in tutto o in parte da una norma di fonte inferiore alla legge: la legge lascia cioè in bianco il contenuto del precetto, che si “colora” e prende forma solo ad opera della fonte sub legislativa. RISERVA DI LEGGE E POTERE GIUDIZIARIO Per mettere un limite agli arbitri del potere giudiziario, la riserva di legge impone al legislatore un triplice ordine di obblighi: **_1. Principio di precisione;
  1. Principio di determinatezza;
  2. Principio di tassatività;_** Il principio di precisione Il fondamento del principio di precisione, va ricercato nel principio della divisione dei poteri, infatti esso è garanzia per la libertà e la sicurezza del cittadino che solo in “leggi precise e chiare “ può trovare, in ogni momento cosa gli è lecito e cosa gli è vietato”.

l’interpretazione a fortiori (= a maggior ragione) che impone di chiarire i dubbi interpretativi sollevati da una norma alla luce di un’altra norma di portata più ampia. IL PRINCIPIO D’IRRETROATTIVITA’ DELLE NORME PENALI (ha rango costituzionale) Il rispetto di questo principio è imposto dal giudice all’atra. 2. co.1 c.p. il quale dispone che “ nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. L ‘art 2. co.4 c.p. vieta inoltre al giudice di applicare retroattivamente una legge successiva sfavorevole al reo: dispone infatti che “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”. Secondo il disposto del l’art 25.co.2 Cost.: “ nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.” L’art.25 co.2 Cost. vieta al legislatore di attribuire efficacia retroattiva ad una legge che contenga una nuova incriminazione; mentre l’art.2 co.1 c.p. vieta al giudice di applicare retroattivamente una legge di tale contenuto. Non sono ricomprese nel divieto di retroattività le norme che regolano il processo penale, perché tali norme non interferiscono con le libere scelte di azione del cittadino: per la materia processuale opera di regola il principio tempus regit actum, cioè il principio secondo il quale gli atti processuali già compiuti conservano la loro validità anche dopo un mutamento della disciplina legislativa, mentre gli atti da compiere sono immediatamente disciplinati dalla nuova legge processuale. ABOLITIO CRIMINIS L’art. 2 co. 2-4 c.p. regola le ipotesi in cui, dopo la commissione del fatto, sopravvenga una legge più favorevole all’agente. Il comma 2 afferma che “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.” La norma sopravvenuta che abolisce l’incriminazione si applica retroattivamente. Il comma 4 afferma che “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.” Il comma 3 afferma che “se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art.135.” SUCCESSIONE DI NORME MODIFICATIVE Quando la norma incriminatrice faccia riferimento ad un’altra norma attraverso un elemento normativo della fattispecie, la norma richiamata non integra la norma incriminatrice, con la conseguenza che la modifica della norma richiamata non si ripercuote sulla fisionomia del reato e non dà vita a fenomeni di abolizione del reato. Sono vere e proprie norme integratrici della norma penale le norme definitorie, cioè le norme – penali od extrapenali – attraverso le quali il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo ad individuare il contenuto del precetto penale. Una modifica della norma definitoria, che restringa l’ambito dell’incriminazione, dà vita ad una (parziale) abolizione del reato, con efficacia retroattiva – ex art. 2.2 c.p. – rispetto ai fatti commessi prima della modifica. Se la legge posteriore è meno favorevole, il principio di irretroattività impone che si applichi la legge vigente al momento del fatto; Se viceversa la nuova legge è più favorevole, si applicherà quest’ultima, in base al principio della retroattività della legge più favorevole. Dispone l’art. 2 co. 4 c.p. che:” se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”.

*La retroattività della legge posteriore più favorevole incontra un limite: non deve essere intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. LEGGI ECCEZIONALI E LEGGI TEMPORANEE Il principio della retroattività della legge penale più favorevole non opera per le leggi eccezionali e per le leggi temporanee;

  • per legge eccezionale si intende una legge emanata per fronteggiare situazioni oggettive di carattere straordinario;
  • Per legge temporanea si intende una legge che contenga la predeterminazione del periodo di tempo in cui avrà vigore. Per questi tipi è la legge stessa a stabilire un limite temporale di vigenza. IL DECRETO-LEGGE DECADUTO E NON CONVERTITO L’entrata in vigore dell’art.77 co. 3 Cost., che dispone che i decreti-legge non convertiti perdano efficacia sin dall’inizio, impedisce l’ipotesi di una successione di leggi penali. Muovendo da questo principio la Corte cost. ( Corte cost. 22 febbraio 1985 n.51) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 2 c.p. nella parte in cui rendeva applicabile ai decreti- legge decaduti o non convertiti o convertiti con emendamenti, l’intera disciplina della successione di leggi penali favorevoli al reo. TEMPUS COMMISSI DELICTI Problema comune è l’individuazione del tempo in cui è stato commesso il fatto (c.d. tempus commissi delicti).
  • Per i reati commissivi il tempo del reato si individua nel momento dell’azione;
  • Per i reati omissivi il tempo del reato si individua nel momento in cui andava compiuta l’azione doverosa;
  • Nei reati permanenti (es. sequestro di persona), il reato si considera commesso nel momento il cui il soggetto compie l’ultimo atto con cui mantiene la situazione antigiuridica. Stessa cosa male per i reati abituali (es. maltrattamenti in famiglia). IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ Al fine di definire i limiti operativi della legge penale in funzione dello spazio, il legislatore si premura sin da subito di stabilire cosa debba intendersi per “ territorio dello Stato “. All’ art. 4 c.p. , secondo comma, afferma infatti che “(…) Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato (…)” Nell'ordinamento giuridico italiano, il principio relativo ai reati commessi nel territorio dello Stato, trova riscontro nell’ art.6 del codice penale, il quale testualmente recita:"Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana...”. Il principio di territorialità viene espresso come la possibilità di punire una data condotta criminosa a condizione che, la stessa, sia stata posta in essere nel territorio dello stato italiano. L’articolo in esame prosegue esponendo che:"Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”. (Teoria dell’ubiquità) - (^) Il concetto di territorio (art. 4, co. 2 c.p.) Il concetto di territorio è fornito dall’art. 4 comma 2 del C.P. ovvero, si ritiene territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. L’articolo in esame estende la nozione di territorio dello Stato anche alle navi ed gli aeromobili di nazionalità italiana, questi ultimi sono considerati a tutti gli effetti come territorio dello stato, salvo che siano soggetti, secondo le norme di diritto internazionale, ad una legge straniera.

Reati comuni commessi dal cittadino: Secondo quanto previsto dall’art. 9 c.p., fuori dai casi previsti dall’art. 7 c.p. e dall’art. 8 c.p. (delitto politico commesso all’estero), è punibile, secondo la legge italiana, il cittadino che commette un delitto in territorio estero per il quale la legge dello Stato italiano prevede la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e che il cittadino si trovi nel territorio dello stato. (Quando i reati sono commessi a danno di uno stato estero occorre sempre una richiesta del ministro di grazia e giustizia) Reati commessi dallo straniero : L’art 10 disciplina l’ipotesi dello straniero che commette all’estero delitti comuni a danno dello Stato o di un cittadino italiano ovvero a danno di uno stato estero o di uno straniero. Le condizioni cui la punibilità è subordinata mutano in ragione del mutare del soggetto passivo. Infatti tale previsione normativa prevede: “Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa”. IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA’ DELLA LEGGE PENALE ED ECCEZIONI (art.3 c.p.) La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. Secondo quanto disposto dall’ art. 3 del c.p., la legge, all'interno dei confini dello Stato, deve essere applicata a prescindere dalla nazionalità e dalle condizioni personali del reo, a tutti coloro che si trovano al suo interno. Pur avendo il principio di obbligatorietà carattere assoluto (chiunque è tenuto all'osservanza della legge penale) risultano essere ammessi dei casi di sottrazione del responsabile di un illecito di natura penale all'applicazione della sanzione, è questo il caso delle immunità, le quali costituiscono una rinuncia dello Stato all'esercizio del potere di sanzionare gli illeciti. Per immunità si intende l'esenzione da un dovere, onere, obbligo. Essa rappresenta una situazione giuridica soggettiva “privilegiata” riconosciuta e garantita ad alcuni soggetti giuridici o persone in considerazione della loro posizione e/o funzione istituzionale. TIPI: In generale si distinguono le immunità assolute , le quali si estendono a tutti i tipi di reato, da quelle relative, le quali si riferiscono solo ad una parte dei crimini commessi dal reo. Si parla invece di immunità sostanziale , nel caso in cui il fatto posto in essere non costituisce reato, mentre processuale se si determina la frapposizione di impedimenti oppure ostacoli all'esercizio del potere giurisdizionale nei confronti di alcuni soggetti. LE IMMUNITA’ DEL DIRITTO PUBBLICO INTERNO Le immunità del diritto pubblico interno interessano:

  • Il Presidente della Repubblica (esso non è responsabile penalmente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento ed attentato alla Costituzione);
  • i membri del Parlamento e dei Consigli regionali;
  • i Giudici della Corte costituzionale ed i componenti del C.S.M.

LE IMMUNITA’ DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Le immunità di diritto internazionale si fondano sul diritto internazionale. Esse trovano riconoscimento negli artt. 10 e 11 della Costituzione. Interessano:

  • I capi di stato Esteri;
  • Il sacro pontefice dal trattato del laterano;
  • Capi di governo esteri e ministri;
  • Diplomatici;
  • I giudici dell’aja;
  • Istituzioni dell’ONU e rappresentanti delle nazioni unite;
  • Membri del parlamento europeo. NOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE Un fatto costituisce reato solo quando la legge gli ricollega una pena. Tuttavia non tutte le sanzioni penali assolvono alla funzione di identificare i reati. Tale compito è affidato alle sole pene principali: l’ ergastolo, la reclusione , la multa,l’ arresto e l’ ammenda; inoltre , per i reati militari, la reclusione militare. Non rappresentano criterio di identificazione dei reati né le pene accessorie, né le misure di sicurezza, né le pene sostitutive della detenzione breve. - Le pene accessorie: si aggiungono , si accompagnano alla pena principale, di conseguenza la funzione di identificazione del reato è già assolta dalla pena principale; inoltre le pene accessorie sono conseguenza solo di alcune condanne.
  • (^) Le misure di sicurezza : possono essere applicate solo alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. Quindi per essere applicata la commissione del fatto deve essere già identificato come reato.
  • (^) Le pene sostitutive della detenzione breve (semidetenzione, liberta’ controllata e pena pecuniaria sostitutiva) : non possono identificare i reati proprio perché “sostitutive”; infatti presuppongono l’inflizione di una pena principale(la reclusione o l’arresto non superiori a due anni) e solo in via eventuale sono applicate dal giudice in sostituzione della pena detentiva. La legislazione penale vigente suddivide i reati in due categorie: delitti e contravvenzioni. - (^) Sono delitti i reati per i quali si commini l’ergastolo, la reclusione o la multa;
  • (^) sono contravvenzioni i reati puniti con l’arresto o l’ammenda. Sono inoltre delitti i reati militari puniti con la reclusione militare. La rilevanza della distinzione tra delitti e contravvenzioni riguarda la diversa disciplina cui sono assoggettate le due classi di reati sotto molteplici profili, tra i quali spiccano l’elemento soggettivo del reato, il tentativo e la recidiva. - (^) L’elemento soggettivo per i delitti è il dolo, salvo i casi previsti dalla legge (delitto preterintenzionale o colposo); - (^) Il tentativo è di regola previsto solo per i delitti. la recidiva interessa soltanto gli autori di delitti. a) reato e illecito civile. Quando un fatto costituisce illecito civile, ma al contempo non è sanzionato con una delle pene principali, non ci sono dubbi circa la sua estraneità al diritto penale, poiché quel fatto non costituisce reato. b) Reato e illecito amministrativo quando la legge prevede la multa o l’ammenda ci si trova in presenza di un reato, mentre sanzioni non indicate come multa o come ammenda hanno natura di sanzione amministrativa. La disciplina generale dell’illecito amministrativo, contenuta nella l. n. 689 del 1981, abbraccia profili sia di diritto sostanziale, sia di diritto processuale.
  • Per quanto riguarda il diritto sostanziale il legislatore del ’81 ha ripreso diversi principi penalistici, coerente con la funzione di tutela preventiva di beni giuridici assolta da sanzioni amministrative (pecuniarie e interdittive) interessate da tale disciplina.
  • (^) Per quanto riguarda i profili procedimentali e processuali, la sanzione amministrativa è irrogata, nella forma dell’ordinanza-ingiunzione. Va ricordato che il giudice penale conosce l’illecito amministrativo solo in caso di connessione con un reato, cioè nel caso in cui l’esistenza di un reato dipende

DARE PRECEDENZA AL FATTO (oggettivo) O ALL’AUTORE (soggettivo)? Il giudice, l’avvocato, lo studente, nell’analisi del reato , dovra’ individuare il fatto incriminato e solo dopo potrà passare all’accertamento della personale responsabilità di chi ha commesso il fatto. Secondo la concezione della “ TRIPARTITA”, gli elementi fondamentali del reato sono 3:

**1. Il fatto;

  1. L’antigiuridicità;
  2. La colpevolezza.** La concezione della “QUADRIPARTITA”: Per ciò che concerne lo schema del reato, in esso sono **presenti 4 elementi:
  3. Un fatto (umano);
  4. L’antigiuridicità del fatto;
  5. La colpevolezza del fatto antigiuridico;
  6. La punibilità del fatto antigiuridico e colpevole;** Ne consegue che:
  • Punibile può essere soltanto un fatto umano antigiuridico e colpevole;
  • Colpevole può essere soltanto un fatto umano antigiuridico;
  • Antigiuridico può essere soltanto un fatto umano. IL FATTO E’ DUNQUE FONDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL REATO. A) IL FATTO Il fatto è l’insieme degli elementi oggettivi che individuano e caratterizzano ogni singolo reato come specifica forma di offesa a uno o più beni giuridici. Gli elementi oggettivi che concorrono a descrivere quella forma di offesa:
  • (^) La condotta, in altre parole un’azione o un’omissione, cioè il mancato compimento di un’azione giuridicamente doverosa.
  • (^) I presupposti della condotta , cioè le situazioni-di fatto o di diritto- che devono preesistere o coesistere con la condotta.
  • (^) L’evento o gli eventi, cioè gli accadimenti separati dalla condotta e da questa causati (ad esempio l’errore, il profitto ed il danno nella truffa).
  • (^) Il rapporto di casualità tra condotta ed evento;
  • (^) L’oggetto materiale, cioè la persona o la cosa sulla quale incide l’azione o l’omissione;
  • (^) Le qualità o le relazioni giuridiche richieste per il soggetto attivo del reato nei c.d. reati propri (cioè nei reati che possono essere commessi soltanto da soggetti qualificati) ;
  • (^) L’offesa del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, nella forma del danno o in quella del pericolo; Gli elementi costitutivi del fatto sono di regola espressamente previsti dalla norma incriminatrice. B) L’ANTIGIURIDICITA’ L’antigiuridicità esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico.. (contro l’ordinamento) C) LA COLPEVOLEZZA Si configura come l’insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all’agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico. I requisiti sui quali si fonda il rimprovero sono: - (^) Dolo o colpa;

- (^) Assenza di scusanti; - (^) Conoscenza della norma penale violata; - (^) Capacità di intendere e di volere. Nello specifico: Il DOLO è la rappresentazione di tutti gli estremi del fatto antigiuridico; La COLPA consiste nella negligenza, nell’imprudenza, imperizia o inosservanza di norme giuridiche; Il fatto deve essere commesso in ASSENZA DI SCUSANTI, cioè circostanze anormali tali da rendere inesigibile il comportamento. D) LA PUNIBILITA’ Cioè all’insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole che fondano o escludono l’opportunità di punirlo. L’opportunità di punire un fatto antigiuridico e colpevole necessità di due condizioni:

  1. Condizioni che fondano la punibilità;
  2. Condizioni (o cause) che escludono la punibilità; Di quest’ultima fanno parte:
  • Cause concomitanti di non punibilità;
  • Cause sopravvenute di non punibilità;
  • Cause di estinzione del reato; L’AZIONE La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge stessa o dal diritto internazionale. (Art.3 c.p.)
  • I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE Si tratta di tutte quelle circostanze che devono preesistere, o essere almeno concomitanti con il reato; si tratta di situazioni che sono antecedenti rispetto alla condotta e dalle quali la condotta deve iniziare affinché il reato sussista. (Sono presupposti della condotta, ad esempio, lo stato di gravidanza in relazione al reato di aborto)
  • L’OGGETTO MATERIALE DELL’AZIONE L’oggetto materiale dell’azione è la persona o la cosa nei confronti della quale si esercita l’attività o l’azione del soggetto agente. L’azione, infatti, può ricadere su di una persona nel caso del delitto di omicidio o di lesioni personali o su di una cosa nel caso, ad esempio, del furto. L’EVENTO L’evento è il risultato dell’azione o dell’omissione. CLASSIFICAZIONE DEI REATI SECONDO LA STRUTTURA DEL FATTO
  1. Reati di mera condotta (si perfezionano col compimento di una data azione od omissione), questi vengono puniti dal legislatore in quanto lo stesso ritiene che nella semplice azione od omissione vi sia un danno o un pericolo; Fanno parte della categoria dei reati di pura condotta alcuni delitti quali: l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), l’evasione dal carcere (art. 385 c.p.), il furto (art. 624 c.p.).
  2. Reati di evento (per questi è previsto che si verifichi un ulteriore avvenimento, diverso dal comportamento attivo od omissivo oggetto del reato), questi vengono puniti in quanto l’ordinamento vuole evitare che accada l’evento ulteriore scaturito dall’azione principale;

TEORIA DELLA CAUSALITA’ ADEGUATA

Secondo tale teoria, perché sussista il nesso di causalità, occorre che l'uomo vi abbia contribuito con un'azione adeguata a determinare quell'evento, sulla base dell' id quod plerumque accidit. Occorre, in altre parole, effettuare un giudizio di probabilità e di probabilità. TEORIA DELLA CAUSALITA’ UMANA DI ANTOLISEI Antolisei parte dal presupposto che ci siano determinati avvenimenti su cui l'uomo (in quanto dotato di coscienza e volontà) può influire, e altri che sono completamente indipendenti dal suo raggio di azione. Questi ultimi sono i fatti eccezionali, quelli, cioè, del tutto imprevedibili. L'evento, quindi, è determinato dall'uomo quando:

  • è determinato dalla sua azione; cioè l'azione è un antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato;
  • non è dovuto al concorso di fattori esterni (contemporanei, antecedenti o successivi) del tutto imprevedibili ed eccezionali. L’ANTIGIURIDICITA’ Sull'esistenza del fatto tipico, si fonda, la presunzione di essere anche difronte a un fatto antigiuridico. L'accertamento dell'antigiuridicità nella commissione di un fatto illecito penalmente rilevante, presuppone, quindi, in primo luogo l'esistenza di un fatto tipico, in secondo luogo richiede, l'inesistenza di situazioni o circostanze, a cui l'ordinamento giuridico attribuisca una giustificazione di tale fatto. Con il termine antigiuridicità si esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto penalmente rilevante e l’ordinamento giuridico nel suo complesso. Se il fatto è commesso in assenza di ogni causa di giustificazione, è di per se antigiuridico, e costituirà quindi reato se al contrario concorreranno gli altri estremi del reato come la colpevolezza o la punibilità. Occorre tener presente che, se il fatto è commesso in presenza di una causa di giustificazione è lecito e, quindi, non costituisce reato. LA DISCIPLINA DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE La Causa di giustificazione, identificata anche come scriminante, o esimente, è una locuzione che nella legge italiana identifica particolari situazioni il cui verificarsi rende lecito un fatto che integra una fattispecie di reato. Le singole cause di giustificazione si applicano sia ai reali dolosi che ai reati colposi. Sono previste da particolari norme dell’ordinamento giuridico e principalmente dal codice penale. Sono cause di giustificazione espressamente previste dal codice penale: - Il Consenso dell’avente diritto: l’articolo 50 del codice penale stabilisce che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne; ai fini del consenso, è necessario Che il soggetto abbia una sufficiente maturità di giudizio al fine di valutare sia il significato che la portata della lesione di beni a cui presta il suo assenso Consenso presunto= quando colui che agisce sa che non vi è il consenso, ma compie ugualmente l’azione perché essa appare vantaggiosa per l’avente diritto; - Esercizio di un diritto : l’articolo 51 del codice penale considera non punibile colui che abbia realizzato una condotta desumibile in una fattispecie di reato esercitando una facoltà riconosciutagli dall’ordinamento giuridico nel suo complesso. - Adempimento di un dovere : a norma dell’ articolo 51 del codice penale è esclusa la punibilità se una condotta prevista come reato sia realizzata in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità. - Legittima difesa : prevista dall’ articolo 52 del codice penale secondo il quale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

l’ordinamento attribuisce al cittadino la facoltà legittima di autotutelare i propri diritti quando corrano il pericolo di essere ingiustamente offesi da terzi e lo stato non sia in grado di assicurare una tempestiva ed efficace tutela attraverso i suoi organi, sempre che la difesa sia necessaria e proporzionata. Non sussiste quando il pericolo è già passato o in caso di pericolo futuro.

- Uso legittimo delle armi : ai sensi dell’ articolo 53 del codice penale questa causa di giustificazione si riferisce al pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso delle armi, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza nei confronti della autorità pubblica. - Stato di necessità : secondo l’ articolo 54 del codice penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo .” Il codice penale non utilizza mai l’espressione tecnica cause di giustificazione e preferisce parlare di circostanze che escludono la pena. L’istituto dipende spesso da un potere attribuito dal diritto o in altri casi da un dovere, che, esclude l’illiceità dell’atto. Le cause di giustificazione hanno un’efficacia universale , vale a dire, escludono qualunque tipo di sanzione in qualunque parte dell’ordinamento (responsabilità civile, penale, amministrativa ). Il fatto penalmente rilevante, coperto da una causa di giustificazione, diventa lecito in ogni settore del diritto.Le norme che prevedono cause di giustificazione non sono norme penali, non sono sottoposte alla riserva di legge (ex art 25 Cost.) né al divieto di analogia (ex art 14 preleggi). L’articolo 119 comma 2 del codice penale prevede che: le circostanze che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato. A questa regola fanno eccezione le cossiddette cause di giustificazione personali , quelle relative esclusivamente ad alcune categorie di soggetti, come ad esempio, l’utilizzo legittimo delle armi (ex art 53 c.p.) si applica ai pubblici ufficiali. L’ERRONEA SUPPOSIZIONE E L’ERRORE L’ articolo 59 del codice penale al comma 4 prevede che; “Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo .” L’ articolo 55 del codice penale prevede invece che: Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54,(cioè le cause di giustificazione) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se l’eccesso nelle cause di giustificazione è colposo , vale a dire, dovuto cioè a negligenza, imprudenza o imperizia o a violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline il fatto sarà punibile solo come delitto colposo. La colpa può essere presente sia nella valutazione della situazione scriminante sia nella fase esecutiva della condotta. Se invece l’eccesso è volontario (doloso), la ‘causa di giustificazione’ non avrà nessun effetto sull’agente. Se l’eccesso è incolpevole l’agente non è punibile a nessun titolo.

  1. Il dolo eventuale ( o dolo indiretto) si ha infine quando il soggetto, non persegue la realizzazione del fatto, ma si rappresenta possibile l’esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare all’azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi. (Costi quel che costi, io agisco comunque) E’ caratterizzato dall’accettazione del rischio del verificarsi del fatto.
  • L’OGGETTO DEL DOLO La rappresentazione e la volizione devono avere per oggetto il fatto concreto. Nei reati a dolo generico l’agente pone in essere la sua azione volontaria e consapevole; (es. ingiuria e diffamazione) Nei reati a dolo specifico l’agente pone in essere la sua azione per conseguire ad uno specifico obiettivo; (es. furto) LA COLPA (è la non volontà dell’evento) La realizzazione per colpa di un fatto antigiuridico comporta una responsabilità assai meno grave rispetto alla realizzazione dolosa dello stesso fatto. La colpa può dunque consistere nella negligenza - cioè nell’omesso compimento di un’azione doverosa-, nell’imprudenza -cioè nella violazione di un divieto assoluto di agire o del divieto di agire con particolari modalita’- o, infine, nell’imperizia – cioè in una carenza di abilita’ esecutive nello svolgimento di attivita’ tecniche o professionali-. Il reato colposo è definibile come realizzazione non voluta del fatto tipico, collegata alla violazione di una o più regole cautelari e personalmente rimproverabile al soggetto. Secondo l’art.43 c.p. la colpa è un’ipotesi eccezionale e secondaria di responsabilità penale rispetto al dolo, quindi deve essere sempre menzionata in modo esplicito dalle norme, altrimenti un determinato comportamento può essere incriminato solo per dolo. Secondo la comune opinione il reato colposo consiste nella realizzazione di un fatto compiuto involontariamente e con inosservanza di regole di comportamento aventi funzione preventiva. ART.43 C.P. “il delitto è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, ordini…” Esistono 2 forme di colpa.
  1. Colpa generica, quando il soggetto viola usi sociali, regole di cautela non scritte, quindi ci troviamo a casi di imprudenza, imperizia, negligenza; (es. un medico lascia un bisturi all’interno del corpo di un paziente che ha appena operato)
  2. Colpa specifica, quando il soggetto viola regole di cautela scritte, come leggi, regolamenti, ordini.. OCCORRE ACCERTARE CHE IL SOGGETTO ABBIA VIOLATO REGOLE DI CAUTELA SCRITTE O NON SCRITTE. L’accertamento della tipicità colposa consiste, in un giudizio di riconoscibilità del rischio e di evitabilità e prevedibilità dell’evento effettuato ex ante, ossia al momento della realizzazione della condotta. - (^) Il principio di affidamento: Molte attività pericolo sono svolte dai più persone. In questi casi opera il principio di affidamento, e cioè che, ciascuno degli agenti può confidare che il comportamento dell’altro sia conferme alle regole di diligenza, prudenza e perizia.
  • LA COLPA NEI REATI OMISSIVI IMPROPRI La responsabilità per l’omesso impedimento di eventi costitutivi di delitti colposi si configura nei confronti di chi è destinatario di obblighi di protezione o di controllo dei pericoli che possono incombere su diversi beni.

In questo gruppo di reati la colpa può consistere: a) nell’inosservanza del dovere di attivarsi per riconoscere la presenza di pericoli da parte di chi aveva il dovere di sventare tali pericoli.

  • I REATI COLPOSI DI MERA CONDOTTA Questi compaiono sia tra i delitti sia tra le contravvenzioni. Questi sono reati nei quali il fatto si esaurisce nella realizzazione di una condotta, in presenza di alcuni presupposti, senza che si verifichi un evento. LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA In ambito penale tra le diverse ipotesi di responsabilità emerge la responsabilità oggettiva , che secondo l’opinione dominante trova fondamento nell’art. 42 del codice penale che recita: “la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione ed omissione”. Tale tipologia di responsabilità implica l’esistenza del solo nesso causale. Da tale presupposto deriva che il danneggiante risponde del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta. La responsabilità oggettiva viene a configurarsi come tertium genus di attribuzione dell’illecito e risulta caratterizzato dall’assenza di un rimprovero per dolo o per colpa, in relazione al fatto antigiuridico posto in essere che viene imputato ad un soggetto in base al solo rapporto di casualità. La dottrina ha operato diverse distinzioni: - RESPONSABILITA’ OGGETTIVA ESPRESSA : si tratta delle ipotesi espressamente previste dalla legge che si ricollegano all’art.42 Co. 3 c.p. ; ricomprende tutte le ipotesi in cui viene addebitato all’agente un evento sulla base del mero nesso di casualità materiale tra condotta umana e l’evento stesso; - RESPONSABILITA’OGGETTIVA OCCULTA: ipotesi in cui si prescinde dal dolo o dalla colpa ovvero se ne presume l’esistenza; - RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PURA: l’evento non voluto si verifica in luogo di quello voluto; - RESPONSABILITA’ OGGETTIVA MISTA: l’offesa non voluta si aggiunge all’illecito doloso realizzato; L’unico modo che l’agente ha per liberarsi da suddetta responsabilità è quello di dimostrare l’assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. LA PUNIBILITA’ Con punibilità si indica l’insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono l’opportunità di punirlo. Le scelte del legislatore sull’opportunità di punire un fatto antigiuridico e colpevole possono esprimersi nella individuazione di un duplice ordine di condizioni: a) condizioni che fondano la punibilità; b) condizioni (o cause) che escludono la punibilità. Fondano la punibilità quelle che il legislatore designa come condizioni obiettive di punibilità (art c.p.). Si tratta di quegli accadimenti, menzionati in una norma incriminatrice, che non contribuiscono in alcun modo a descrivere l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, ma esprimono solo valutazioni di opportunità in ordine all’inflizione della pena. *Le condizioni obiettive di punibilità sono del tutto svincolate dal dolo e dalla colpa: operano cioè anche se l’agente non si è rappresentato né ha voluto l’accadimento che integra la condizione, ed