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Struttura del Procedimento penale minorile il rapporto processuale e le figure professionali misure pre cautelari misure cautelari prostituzione (legge merlin) violenza sessuale bullismo stalking codice rosso violazione di domicilio pornografia minorile sovraffollamento carcerario e sentenza torregiani misure alternative alla detenzione sanzioni sostitutive decreto caivano in relazione all'art 27bis del dpr 448/88 problema dei libri sospesi il trattamento penitenziario cenni alla riforma cartabia differenza tra sospensione del processo e messa alla prova
Tipologia: Sbobinature
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Lezione 12/02 / CODICE AGGIORNATO CON LEGGI COMPLEMENTARI E PROCEDURA Prima sentenza del sovraffollamento del presidente e giudice italiano. Cedu nasce per i crimini commessi dagli stati durante la Seconda guerra mondiale che avevano calpestato i diritti dei cittadini. Prima sentenza che porta una condanna da parte dell’Italia dove scaturiscono ricorsi. L’italia si è difesa dicendo che non aveva senso andare alla corte dei diritti dell’uomo ma bisognava usare i rimedi del diritto penitenziario interno. La difesa dello stato italiano intendeva che, se una p.a. è inadempiente si va nel giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR. La corte risponde che è inaccettabile che il detenuto in stato di sovraffollamento che per il suo stato deve andare al giudice del tribunale di sorveglianza più dinanzi al tar è inconcepibile. Ci sono due cause per il sovraffollamento:
Maggiormente si è in carcere per traffico di stupefacenti. Esplosi nel 68. È il reato principe. Prima era il furto. Il culmine si è avuto nel 2014 perché a seguito della condanna c’è stato uno svuotamento delle carceri. 1 milione e 600 mila. Le rapine sono molto meno dei furti nonostante sia un reato grave. Alcune norme sono venute meno anche, con diminuzione di rapine e furto nel periodo covid anche se ora sono risaliti. 800 mila furti all’anno. Articolo 73 testo unico su stupefacenti al comma 5 ➔ mera circostanza attenuante e comportava la soccombenza in sede di concorso eterogeno di circostanze. Il legislatore nel 2013 fa molte revisioni e una delle cose che fa incide sul comma 5 dell’articolo diventando un reato autonomo e in secondo luogo con diminuzione di pena a distanza di 6 mesi. Si diminuisce la popolazione carceraria in merito alla condanna per traffico di stupefacenti che si incontra con normativa speciale dell’affidamento in prova ai ss per i soggetti tossico dipendenti a 4 anni. → Quando finisce tutto ciò questo numero inizia a crescere. Quando c’è stata la pandemia ecc, non si potevano tenere persone in carcere. Finiscono le misure e poi c’è di nuovo questo limite dei 60 mila che si sta raggiungendo. Riforma Cartabia Ha fatto una riforma che ha inciso sul penale. Ha dato effettività a quelle che erano le sanzioni sostitutive. A
Le modifiche riportate dalla riforma cartabia sul processo penale nello specifico sono:
ordine non verrà eseguito immediatamente. Invece, viene concesso un periodo di attesa di 30 giorni. Durante questo intervallo, è presumibile che si valuti la fattibilità e l'adeguatezza della misura alternativa proposta. Questo tempo può essere utilizzato per verificare ulteriori dettagli o per permettere all'imputato di preparare la propria difesa riguardo alla proposta di misura alternativa. Se durante questi 30 giorni la richiesta per la misura alternativa è accettata, l'ordine di cattura viene definitivamente annullato. Se la misura alternativa viene rifiutata, allora l'ordine di cattura può essere riattivato ed eseguito. Una volta che è stata richiesta la sospensione dell'ordine di cattura per valutare l'applicazione di una misura alternativa, l'ordine di cattura non può essere eseguito finché non si è conclusa questa valutazione. Nel contesto della riforma Cartabia, che mira a deflazionare (ridurre il sovraffollamento) il sistema penale, si introduce l’istituto della mediazione, un elemento di giustizia riparativa. La giustizia riparativa si concentra sulla riparazione del danno causato dal crimine, coinvolgendo e cercando di mediare tra la vittima e il trasgressore, anziché puntare solo sulla punizione del trasgressore. Questo approccio mira a risolvere il conflitto e a promuovere la riconciliazione, offrendo al trasgressore la possibilità di comprendere l'impatto del suo comportamento e di contribuire attivamente alla riparazione del danno. Inoltre, nel nostro sistema penale vi sono le “attenuanti generiche" che sono abbastanza indefinite. Queste sono circostanze che possono ridurre la pena perché indicano che il reato è stato commesso in condizioni meno gravi del normale. Esempi possono includere l'aver agito durante uno stato emotivo grave o avere contribuito dopo il fatto alla risoluzione delle conseguenze del reato. In sintesi, la riforma Cartabia introduce pratiche come la mediazione per cercare di ridurre la popolazione carceraria e promuovere soluzioni più costruttive per gestire il crimine, mantenendo anche elementi come le attenuanti generiche che permettono una certa flessibilità nel determinare la pena. Nel 1978, il nuovo Codice di Procedura Penale italiano non è stato messo in vigore come previsto, principalmente a causa del clima politico e sociale turbolento seguito al rapimento e all'assassinio ATTENUANTI GENERICHE: possono essere invocate per ridurre la pena di un imputato, a prescindere dalla natura specifica del reato commesso. Queste non sono legate a particolari dettagli del reato, ma riguardano piuttosto le condizioni o il comportamento del reo. le attenuanti generiche possono includere vari fattori, come il comportamento tenuto dall'imputato dopo il reato (ad esempio, il fatto di essersi reso disponibile a riparare il danno causato), o la particolare situazione personale che potrebbe aver influito sulle sue azioni (come stati emotivi intensi o particolari situazioni familiari). L’applicazione delle attenuanti è lasciata al giudice.
di Aldo Moro, un evento che ha profondamente scosso l'Italia. Questo ritardo nella riforma del codice riflette le complesse dinamiche politiche e sociali di quel periodo. Successivamente, nel 1988 , è stato introdotto il Decreto Presidente della Repubblica (DPR) n. 448, che regola il diritto penale minorile. Questa legislazione specifica per i minori è stata creata per rispondere alle esigenze e alle caratteristiche peculiari degli individui sotto i 18 anni di età, riconoscendo che i minori dovrebbero essere trattati diversamente dagli adulti nel sistema giudiziario. L'articolo 9 di questo decreto è particolarmente significativo perché stabilisce che durante il procedimento giudiziario, il pubblico ministero e il giudice devono acquisire informazioni dettagliate sulle condizioni familiari, sociali e ambientali del minore. Questo non solo per accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità ma anche per valutare la rilevanza sociale del fatto commesso. Lo scopo è comprendere a fondo la personalità e le circostanze di vita del minore per poter adottare i provvedimenti più adeguati, che possono includere l'accesso a misure e istituti alternativi alla detenzione, come programmi di reinserimento sociale, educativi o terapeutici. L'approccio qui descritto si basa sulla convinzione che i minori, a causa della loro età e sviluppo, meritano opportunità di recupero e reintegrazione, piuttosto che una mera punizione. Sospensione del processo e messa alla prova Differenza dal sistema penitenziario americano dove vi è una specie di ricatto indirizzato all’Imputato e l’altro al pubblico ministero per evitare il Sovraffollamento del processo.
1. Sospensione del processo e messa alla prova: Questa è una misura dove il processo può essere sospeso e l'imputato messo alla prova per un periodo determinato. Se durante questo periodo l'imputato rispetta certe condizioni imposte dal giudice (come non commettere altri reati, seguire trattamenti riabilitativi, ecc.), il processo può essere definitivamente archiviato. Questo è usato spesso per reati minori e serve come alternativa alla detenzione, con l'obiettivo di reintegrare l'imputato nella società. 2. "Ricatto" in America: Si riferisce a un aspetto critico del sistema giudiziario americano noto come "plea bargaining" (patteggiamento). Nel patteggiamento, il pubblico ministero può proporre all'imputato di dichiararsi colpevole di un reato meno grave in cambio di una pena ridotta o altre condizioni più favorevoli. Questo viene a volte visto come un "ricatto" perché pone l'imputato di fronte alla scelta difficile tra rischiare una condanna più severa se decide di andare a processo o accettare una pena minore ammettendo un reato che magari non ha commesso. Il "ricatto" al pubblico ministero è meno diretto, ma riguarda la pressione di gestire un numero elevato di casi con risorse limitate, spingendolo ad usare il patteggiamento per chiudere i casi più rapidamente e alleviare il sovraffollamento dei tribunali.
criminali. Il sistema giuridico è chiamato a bilanciare la protezione dei minori con la necessità di combattere il crimine organizzato e le sue infiltrazioni nella società. In Italia C’erano le case di tolleranza e il controllo pubblico sulla prostituzione. Nel 1958 entra in vigore la legge Merlin. La legge Merlin del 1958 segna un punto di svolta nella legislazione italiana sulla prostituzione, abolendo le case di tolleranza e riformando il controllo sulla prostituzione stessa. Secondo questa legge, non sono puniti né i clienti né le prostitute, ma piuttosto coloro che traggono profitto o facilitano l'attività di prostituzione. In particolare, vengono sanzionati coloro che mettono a disposizione locali per la prostituzione o che inducono altri a prostituirsi. Io non punisco né cliente né prostituta. Chi punisco? Chiunque ha la proprietà e la concede in locazione per esercizio di prostituzione. Chiunque induca una persona a fare la prostituta. L'aspetto di legittimità costituzionale sollevato in passato non si concentrava sullo sfruttamento diretto, ma sul favoreggiamento della prostituzione. Tale distinzione è particolarmente rilevante nei casi di adulti e prostitute che esercitano l'attività in modo consensuale. Un altro problema importante è la tratta di persone, che spesso si collega con il mondo della prostituzione. La legge assume un atteggiamento ancora più rigido quando si tratta di minori: l'articolo 600 bis del codice penale, specificamente pensato per combattere la prostituzione minorile, introduce misure severe per proteggere i minori da queste situazioni di sfruttamento. In sostanza, il sistema legale italiano distingue nettamente tra la prostituzione volontaria tra adulti e le situazioni in cui individui, soprattutto minori, sono coinvolti forzatamente o sfruttati nella prostituzione. Norma scritta male perché sembra che si voglia punire chi riceve il corrispettivo. Novità comma 2 che punisce il cliente. La norma punisce, non solo chi induce direttamente un minore alla prostituzione, ma anche chi ne favorisce o sfrutta l'attività in qualsiasi modo, ampliando così la rete di responsabilità penale per meglio proteggere i minori. La severità della pena riflette l'importanza che il legislatore attribuisce alla tutela dei minori da forme di sfruttamento e abuso estremamente gravi. SPIEGAZIONE:
L'art. 600 bis c.p., inserito nel codice dalla 1. 3 agosto 1998, n. 269, novellata prima dalla 1. 6 febbraio 2006, n. 38, e successivamente dalla 1. 1° ottobre 2012, n. 172 (che ha ratificato la c.d. Convenzione di Lanzarote), punisce la "prostituzione minorile", tutelando l'equilibrato sviluppo fisico,psicologico, spirituale, morale e sociale del fanciullo, contro ogni forma di sfruttamento sessuale a fini commerciali. Per "prostituzione" deve intendersi il compimento di qualunque atto sessuale in cambio della dazione o promessa di denaro o altre utilità. La nozione di "atti sessuali", a tal fine, ricomprende oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. Ne consegue che anche i palpeggiamenti, i toccamenti e gli sfregamenti corporei, posti in essere nella prospettiva del reo di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, in quanto coinvolgono la corporeità della vittima, possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale di quella. La norma prevede due fattispecie incriminatrici distinte tra i co. 1 e 2. Il comma 1 fa riferimento a varie tipologie di condotta, tutte relative ad una gestione imprenditoriale della prostituzione minorile, e si articola, a sua volta, in due ipotesi delittuose: nella prima si punisce chiunque (reato comune) recluti o induca alla prostituzione un minore infradiciottenne; la seconda, invece, riguarda chiunque favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne tragga altrimenti profitto (formula di chiusura, quest'ultima, che ricomprende qualunque altro comportamento non indicato nell'elenco). Il "reclutamento" consiste nell'attività volta a reperire minori da mettere a disposizione del soggetto che intenda trarre vantaggio dalla loro attività di prostituzione. Per "induzione", invece, si intende un'attività positiva (non è sufficiente la mera inerzia o tolleranza) e idonea (secondo un giudizio effettuato ex ante) di persuasione, convincimento, determinazione, rafforzamento della decisione di dedicarsi alla prostituzione o di riprendere l'attività o di portarla avanti. Non occorre, peraltro, che sia esercitata violenza o minaccia (Cass. pen., Sez. IlI, 19 marzo 2009, n.
Secondo aspetto di interpretazione della norma, la norma parla anche di un corrispettivo in denaro o di altre utilità come corrispettivo di reato. Se è in denaro da un punto di vista empirico trova espansione massima all’infuori di una sistematicità. C’è l’apertura per il concetto di ‘ ’altra utilità ’’ ovvero se c’è un rapporto duraturo e se c’è un’utilità (la flessibilità del termine "altre utilità" permette di considerare anche benefici non monetari, come favori o servizi, che possono emergere da relazioni di lungo termine.) norma ETICIZZANTE quando la norma finisce per essere indotta a rapporti continuative e anche ad azioni modeste o non modeste ma che non sono connesse in maniera sistematica a rapporti sessuali è una norma che sta svolgendo funzioni eticizzanti. (regola interazioni che, pur non essendo necessariamente legate in modo sistematico a rapporti sessuali, possono comunque configurarsi come sfruttamento.) Questa estensione mira a colpire e scoraggiare qualsiasi forma di abuso o sfruttamento che si avvantaggi della vulnerabilità o dipendenza di un individuo, anche in assenza di un trasferimento diretto di denaro. Altre due norme connesse: Violazione di domicilio e sottrazione di minori Perché violazione di domicilio? Fatti sessuali svolti con un minore coinvolto all’interno del domicilio, spacciandola per un altro tipo di attività, come anche svolgere attività sessuali con il minore fuori dal domicilio cui i genitori sono a conoscenza di altri fatti è sottrazione di minori. Violazione di domicilio ➔ Tizio invita Caio a casa e vede la mamma che stanno facendo altro. Violazione di domicilio. La Convenzione di Lanzarote contiene al riguardo una norma specifica per la prostituzione minorile, da cui non si discosta sostanzialmente quella contenuta nell’art. 2, lett. d) della Direttiva 2011/93/UE, secondo cui essa consiste nell’«utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a
prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi» (corsivi agg.). È dunque essenziale l’elemento del “ corrispettivo ” per l’attività sessuale del minore, che ha una portata molto estesa, potendo essere non solo di natura monetaria, ma anche di altro genere, perfino morale, ed altresì a favore di una terza persona. Quanto al contenuto ed alle modalità dell’“atto sessuale” del minore, che lo rendono rilevante a questi fini, se è pacifico che deve essere “fruito” dall’autore del delitto, non è necessario che si esplichi in un rapporto o contatto fisico con lo stesso, potendo ricadere anche su un terzo o sul minore stesso (quale può essere una masturbazione o anche una esibizione in cui le prestazioni sessuali avvengano su diretta richiesta del cliente, secondo la nostra giurisprudenza anche “a distanza” tramite visualizzazione via Internet). 600 ter Pornografia minorile
diffusione può integrare il reato di cui all'art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pedopornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 600 ter ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati (Cass. pen., Sez. un., ud. 28 ottobre 2021). Il secondo comma , invece, sanziona le condotte connesse al commercio del materiale pornografico minorile di cui al primo comma, quando l'agente non abbia partecipato alla realizzazione dello stesso e l'attività sia stata svolta in forma imprenditoriale. Il comma 3 punisce chiunque distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni (anche se non veritiere: Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5692) finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, a favore di un numero indeterminato di persone e con qualsiasi mezzo (anche per via telematica) e a prescindere dall'esistenza di una struttura organizzata o dall'episodicità o sistematicità delle condotte (Cass. pen., Sez. III, 16 aprile 2013, n. 39872). L'uso di Internet, a tale scopo, non è sufficiente di per sé ad integrare, sempre e comunque, tale ipotesi delittuosa e affinché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo privilegiato (es. chat-line), o le invii ad un gruppo di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando cioè una serie di conversazioni - quindi, di cessioni- con diverse persone (ex multis Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2013, n.5692). L'ipotesi di cui al comma 4 si differenzia dalla precedente poiché attiene, invece, alla cessione o anche soltanto all'offerta di materiale pedopornografico, a titolo oneroso o gratuito, attraverso una trasmissione diretta tra due utenti , i quali devono essere necessariamente d'accordo sul trasferimento del materiale. Il 5 comma contempla un'aggravante "indefinita" ad effetto speciale (la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi) per i reati di diffusione e cessione di materiale pornografico minorile ove quest'ultimo sia di "ingente quantità" La norma sanziona, infine, al comma 6 , anche la mera fruizione dell’esibizione o dello spettacolo, quando il fatto non costituisca più grave reato. 609 bis e quarter cp sono codice rosso Prima del 2019 un minore che compiva atti sessuali con un altro minore, di 3 anni inferiore, era imputabile. Dopo il 2019 si è passati da 3 a 4 anni, cioè il minore più grande della coppia può essere più grande massimo di 4 anni (13-17 anni).
La 1. 15 febbraio 1996, n. 66, ha prodotto un significativo mutamento di prospettiva circa il bene giuridico tutelato dalle norme che incriminano la violenza sessuale, non più volte a preservare la moralità pubblica e il buon costume, bensì la libertà individuale in ambito sessuale. Soggetto attivo del reato può essere chiunque trattandosi pertanto di un reato comune. Dal punto di vista oggettivo, sono previsti due tipi di condotta, per costrizione (v. co. 1) e per induzione (v. co. 2), che si realizzano rispettivamente impiegando violenza, minaccia o abuso di autorità ovvero abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa e l'inganno con sostituzione di persona. In merito alla condotta per costrizione tramite abuso disciplinata nel co. 1, la Suprema Corte ha affermato che l'abuso di autorità, cui si riferisce l'art. 609 bis co. 1 c..., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali (Cass. pen., Sez. un., 16 luglio 2020, n. 27326). Il fatto di reato consiste nel compimento di atti sessuali: ad un primo indirizzo interpretativo secondo il quale tale nozione coinciderebbe sostanzialmente con gli atti di libidine, si affiancano una tesi più estensiva ed una terza opzione volta a privilegiare una lettura più restrittiva, che considera come atto sessuale solo quello che ha natura sessuale sul piano oggettivo, indipendentemente dalle variabili e soggettive pulsioni di autore e vittima. In giurisprudenza, prevale la tesi secondo la quale l'atto sessuale di cui all'art. 609 bis non si limiti alle parti prettamente genitali della persona offesa, ma si estenda anche alle parti erogene, ovvero quelle parti del corpo che risultino connesse all'istinto sessuale e che contribuiscono ad esprimerlo: partendo da queste basi, sono stati qualificati atti sessuali ad es. i toccamenti o palpeggiamenti delle natiche o l'inserimento della mano tra le gambe di una donna, che mostri di rifiutare ogni contatto (Cass. pen., 11 novembre 1996, n. 3800). La Cassazione ha fornito una vera e propria nozione di 'atti sessuali' spiegando che "in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci, Cass. pen., 26 settembre 2013, n. 42871). Integra il reato di violenza sessuale anche" la condotta di colui che prosegue un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, viene poi meno a causa dello
quella di cui all'art. 609 bis c.p. Quanto al consenso scriminante (v. art. 50) va chiarito che "ai fini della configurabilità del delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'art. 609-quater cod. pen. è irrilevante il consenso del minore" (Cass. pen., 17 febbraio 2015, n. 24342) per l'evidente immaturità (minore degli anni 14) del soggetto passivo incapace di disporre della propria libertà sessuale. Con riferimento al concorso di reati (v. art. 81) si è chiarito che "il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, sia per la differente oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi" La Corte ha sul punto chiarito che l'elemento aggiuntivo e dominante del mercimonio del corpo rende la fattispecie di cui all'art. 600 bis c.p. ontologicamente diversa da quella di cui all'art. 609-quater c.p. (Cass. pen., 16 giugno 2015, n. 32339), con la precisazione che, qualora la condotta di promessa o dazione di denaro o altre utilità, attraverso cui si convinca una persona di età minore di anni quattordici ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra, in considerazione dell'età della parte lesa, gli estremi della fattispecie di cui all'art. 609 - quater c.p. e non di quella di cui al comma primo dell'art. 600 - bis c.p. (Cass. pen., 10 aprile 2018, п. 15380). È richiesto il dolo generico in entrambe le ipotesi criminose. Il delitto si consuma con la realizzazione di un atto che involga la sfera sessuale del minore. Il tentativo (v. art. 56) è astrattamente configurabile, se pur con un ambito applicativo tendenzialmente limitato a causa della linea di confine piuttosto labile tra l'attività prodromica richiesta dall'art. 56 e il reato perfetto. Turismo sessuale all’estero: Art 600 quinquies c.p. Chiunque organizza o propaganda (2) viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (3) o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Parla della prostituzione acquistata in Italia di minori di paesi esteri: chiunque usi viaggi finalizzata alla prostituzione minorile o comunque anche alla fruizione della prostituzione minorile (a danno di minore) sarà sottoposto alla reclusione di anni 15 e multa fino a 15.000 euro. Con questo tipo di reati è stato introdotto un principio di universalità, non è puro, ma è abbastanza avanzato. Facendo riferimento ai principi che regolano la legge nello spazio → legge italiana applicata anche all’estero se coinvolge cittadini italiani, io mi occupo dei reati dei miei cittadini ovunque siano stati commessi. Io punisco chiunque e dovunque il reato sia connesso, anche se questo non è contro il cittadino italiano. Reati commessi di cittadini da stranieri all’interno del territorio. SPIEGAZIONE DEL MANUALE La disposizione in esame mira a reprimere il c.d. turismo sessuale, punendo l'attività organizzativa o di propaganda di viaggi che abbiano come finalità la fruizione della prostituzione minorile.
Si tratta di un reato di mera condotta e di pericolo astratto: affinché sia integrato, infatti, non è necessario che i viaggiatori fruiscano in concreto della prestazione sessuale, ma è sufficiente che, attraverso i viaggi organizzati o propagandati, siano messi nelle condizioni di poterlo fare. Art 604 si applicano all’esterno se commesso da cittadino italiano, ovvero dallo straniero ma in concorso con il cittadino italiano: cuba, cubano che vende minore italiano per prestazione sessuale, non c’è principio di universalità ma vi è principio di semi-universalità. Anche al di fuori di uno stato di bisogno, può condizionare il consenso del minore anche se ha superato l’età e va ad incidere sullo sviluppo psico fisico sessuale e non deve subire mutamenti da parte di soggetti esterni. Elemento che non richiede la norma, la presenza di atti sessuali: Si è iniziato a dire che c’è prostituzione anche in assenza di atti sessuali , la giurisprudenza afferma soprattutto sull’attività svolta online, anche se non c’è contatto fisico e c’è però una prestazione, ci sarà comunque prostituzione. Se la minorenne si limita a spogliarsi? È prostituzione minorile? →Ad esempio, se un minore si spoglia davanti a una webcam su richiesta di un'altra persona, ciò può essere considerato prostituzione minorile, evidenziando l'importanza dell'interazione e non necessariamente della fisicità dell'atto. Ci sono molti ambiti giuridici ma quando c’è interazione , quindi svolgimento di attività, almeno a livello di richiesta, vi è il delitto di prostituzione perché connesso ad altri reati non dell’atto sessuale in sé. La prostituzione è uno dei maggiori canali di finanziamento delle associazioni di stampo mafioso: che bisogna fare? Incolpare anche i clienti? Criminalizzare anche le prostitute? Criminalizzare i clienti anche della prostituzione non solo minorile ma anche maggiorenne? Così come avviene in alcuni paesi del nord Europa? Una possibilità qual è? Liberalizzazione del fenomeno con prostituzione in forma associata resa possibile senza possibilità di capitali. Questo tema della prostituzione minorile si lega molto al tema della violenza sessuale. La riforma del 1996 nel diritto penale italiano ha introdotto modifiche significative nei reati contro la persona, particolarmente in relazione ai reati sessuali. L'introduzione del cosiddetto 609 sexies
riconoscendo la rilevanza scusante dell'errore incolpevole , ovvero dell'errore sull'età della persona offesa dovuto a circostanze o fattori tali da renderlo inevitabile, e quindi non rimproverabile (Corte Cost., 24 luglio 2007, n. 322). In particolare, si è affermato che il giudizio di inevitabilità postula in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un impegno conoscitivo proporzionato alla pregnanza dei valori in gioco, che non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore. L'attuale formulazione dell'art. 609-sexies afferma che l'errore sull'età della persona offesa non è scusabile a meno che non si tratti di ignoranza inevitabile , così sancendo a livello normativo quanto affermato dalla Consulta. (PROF) L’ignoranza dell’età della persona non contrasta con il principio di personalità (la responsabilità penale è personale). L’art 5 del cp è incostituzionale, contrasta con principio di colpevolezza, perché vi sono casi di inevitabilità dell’ignoranza della persona che offende del Codice penale. Ma il reato del 600 bis è doloso, quindi si pensa solo al fatto compiuto: L'articolo 600-bis del codice penale, nel suo terzo comma, riguarda specificamente la prostituzione minorile, stabilendo che chiunque favorisce o sfrutta la prostituzione di un minore è soggetto a pene severe. Una caratteristica importante di questa disposizione è che non prevede eccezioni basate sulla mancanza di consapevolezza dell'età della persona coinvolta. La giurisprudenza relativa a questa norma ha stabilito che la responsabilità di chi favorisce o sfrutta la prostituzione di minori è configurabile solo se la persona ha agito senza la massima diligenza necessaria per accertarsi che il soggetto coinvolto non fosse minorenne. In altre parole, per evitare la responsabilità penale, l'agente deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per assicurarsi che la persona coinvolta nella prostituzione fosse maggiorenne. Mentre nel 609 sexies vi è un misto di dolo e colpa che non ha una base giuridica, quindi, è stato riportato anche il ‘’salvo che si tratti di ignoranza inevitabile’’ anche se l’Art 5 cp non lo consentiva: "Salvo che si tratti di ignoranza inevitabile" implica che in casi dove l'aggressore non poteva ragionevolmente sapere dell'età del minore, potrebbe essere considerato non colpevole. Questo introduce un elemento di soggettività e dipende dalla capacità di dimostrare che l'ignoranza era realmente "inevitabile", un concetto che può variare significativamente a seconda delle circostanze del caso e della percezione del giudice.
Art 116 c.p. CONCORSO ANOMALO Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione (1). Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave (2). SPIEGAZIONE MANUALE La norma configura il cd. concorso anomalo. L'anomalia di tale forma di concorso consiste nel fatto che il concorrente risponde di un reato diverso da quello voluto, purché l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione. La formulazione letterale sembra delineare un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché pone a carico di un concorrente il reato non voluto sulla base del mero rapporto di causalità materiale tra l'evento e la sua azione od omissione (v. art. 42, co. 2). La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sugli eventuali profili di incompatibilità con il principio di personalità della responsabilità penale (v. art. 27 Cost.), ha respinto l'eccezione di incostituzionalità mediante una sentenza interpretativa di rigetto, sostenendo che la responsabilità per il reato diverso poggia non solo sul nesso di causalità materiale, ma anche su un rapporto di causalità psichica: nel senso che il reato diverso deve potersi rappresentare alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, così da soddisfare anche l'esigenza di un coefficiente di colpevolezza (Corte Cost., 13 maggio 1965, n. 42). Circa la prevedibilità di tale reato diverso non voluto, un primo orientamento ritiene sufficiente la prevedibilità in astratto, ovvero la possibilità di rappresentarsi l'evento in questione già attraverso un raffronto tra le fattispecie incriminatici omogenee (ad esempio, la rapina può considerarsi sviluppo logicamente prevedibile di un furto non riuscito). Sennonché, secondo un altro indirizzo sarebbe invece necessaria anche la prevedibilità in concreto, postulando la ricostruzione delle peculiarità del concreto programma criminoso, nonché la valutazione della possibilità di prevedere la deviazione delle modalità concordate verso la realizzazione del reato diverso (Cass. pen., 15 maggio 2012, n. 18383). In virtù di questa reinterpretazione correttiva o adeguatrice, la responsabilità ex art. 116 perde i suoi connotati rigidamente oggettivo-causali e tende ad orientarsi secondo il modello dell' imputazione colposa. Il co. 2 prevede una circostanza attenuante obbligatoria che si applica a favore del concorrente che voleva un reato meno grave di quello concretamente realizzato; la valutazione di gravità va effettuata in via ipotetica, ipotizzando cioè quella che sarebbe stata la gravità del fatto programmato e ponendola a confronto con quella del fatto realizzato. Questo si verifica quando il reato effettivamente commesso è diverso da quello intenzionato da uno dei partecipanti. Tale partecipante risponde per l'evento se questo è conseguenza diretta della sua azione o omissione. Nel caso in cui il reato commesso sia più grave di quello voluto, la pena prevista per chi ha inteso commettere un reato meno grave è ridotta.