Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto penale, parte generale, Sintesi del corso di Diritto Penale

Riuassunto del libro di diritto penale più integrazione lezioni prof.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 01/10/2023

miriam-chafouk
miriam-chafouk 🇮🇹

5 documenti

1 / 130

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Riassunti “Mantovani”- Delitti contro la persona.
CAPITOLO II: I DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ
INDIVIDUALE
SEZIONE I: I DELITTI DI OMICIDIO, PERCOSSE E LESIONI
I beni primari della vita e dell’incolumità individuale.
Il diritto alla vita costituisce, nel nostro ordinamento personalistico, il bene-fine primario. Anche se,
per un apparente paradosso, non trova espresso riconoscimento costituzionale.
A) Diritto alla vita: Il diritto alla vita rientra fra i beni-presupposto della Costituzione, come tali da
essa riconosciuti, almeno implicitamente. E coma tale va costituzionalmente riconosciuto, in tutta
la sua centralità e pienezza di significati, alla luce del quadruplice dato:
1. Che il nostro ordinamento personalistico-solidaristico pone la persona umana nella sua
unitarietà fisico-psichica e nella sua dimensione individuale-sociale, riconoscendone i diritti
inviolabili e favorendone il pieno sviluppo attraverso l’imposizione, alla Repubblica, della
rimozione degli ostacoli, limitativi, di ordine economico e sociale, e, ai singoli,
dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale;
2. Che il riconoscimento e la tutela del diritto alla vita sono presupposto e supporto della
manifestazione e dello sviluppo della personalità umana, in quanto senza di essi, anche il
riconoscimento, la tutela e l’esercizio di tutti gli altri diritti individuali e sociali, “di” e “da”,
della persona umana, e l’imposizione della rimozione di questi ostacoli e dell’adempimento
di questi doveri resterebbero astratte enunciazioni prive di effettività: a cominciare dagli
stessi diritti di libertà, perché per poter essere liberi occorre essere innanzitutto soggetti
vivi;
3. Che la stessa gerarchizzazione fra beni-fine e beni-mezzo ha un senso in funzione,
innanzitutto, della postulata tutela della vita come il bene-fine supremo;
4. Che il diritto alla vita, così costituzionalizzato, tramite il disposto dell’art. 2 Cost., si eleva
a diritto inviolabile per eccellenza, il cui correlato passivo del divieto di uccidere ha come
destinatari sia i soggetti privati, sia i pubblici poteri, legislativo, giudiziario, esecutivo.
B) Diritto all’incolumità individuale: Il diritto all’incolumità individuale costituisce anch’esso un
bene-fine primario, pur se di rango inferiore a quello alla vita. L’incol umi va intesa in rapporto:
Alla inscindibile unitarietà della persona, nel suo significato globale, di integrità fisica e
psichica funzionale ed estetica;
Alla sua variabilità da persona a persona: nel significato relativo e concreto di funzionalità
psicofisica e di esteticità di quel singolo determinato soggetto, rapportabili ad una pluralità
di fattori (età, sesso, malattie, ecc.) ed in qualsiasi grado si manifestino, essendo la salute
e l’aspetto fisiognomico beni dell’individuo meritevoli di tutela contro ogni atto peggiorativo.
In breve, come diritto a godere del proprio stato di salute, di funzionalità psicofisica e di
esteticità, per quel che sono e più o meno buoni che siano.
+ Tutela dell’incolumità individuale: L’incolumità individuale viene costituzionalmente tutelata in forza
dei disposti:
a) Dell’art. 32, che con l’elevare a fondamentale diritto dell’individuo la salute, tutela l’incolumità
individuale nella sua primaria dimensione di integrità funzionale, fisica e psichica;
b) Dell’art. 13, che con il tutelare la disponibilità dell’essere corporeo contro interventi coercitivi
statuali, implicitamente tutela l’essere corporeo in generale e quindi l’integrità fisica;
c) Degli art. 3/1, 41/2 e 27/2, 32/2, i quali consentendo di enucleare la dignità umana come
valore costituzionale e elevato a diritto inviolabile portano ad estendere la tutela
dell’incolumità individuale anche alla sua ulteriore dimensione dell’integrità estetica.
Quest’aspetto condiziona la percezione da parte del soggetto della propria identità personale.
Pagina 1
DELITTI CONTRO LA PERSONA
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64