Riassunti “Mantovani”- Delitti contro la persona.
CAPITOLO II: I DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ
INDIVIDUALE
SEZIONE I: I DELITTI DI OMICIDIO, PERCOSSE E LESIONI
I beni primari della vita e dell’incolumità individuale.
Il diritto alla vita costituisce, nel nostro ordinamento personalistico, il bene-fine primario. Anche se,
per un apparente paradosso, non trova espresso riconoscimento costituzionale.
A) Diritto alla vita: Il diritto alla vita rientra fra i beni-presupposto della Costituzione, come tali da
essa riconosciuti, almeno implicitamente. E coma tale va costituzionalmente riconosciuto, in tutta
la sua centralità e pienezza di significati, alla luce del quadruplice dato:
1. Che il nostro ordinamento personalistico-solidaristico pone la persona umana nella sua
unitarietà fisico-psichica e nella sua dimensione individuale-sociale, riconoscendone i diritti
inviolabili e favorendone il pieno sviluppo attraverso l’imposizione, alla Repubblica, della
rimozione degli ostacoli, limitativi, di ordine economico e sociale, e, ai singoli,
dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale;
2. Che il riconoscimento e la tutela del diritto alla vita sono presupposto e supporto della
manifestazione e dello sviluppo della personalità umana, in quanto senza di essi, anche il
riconoscimento, la tutela e l’esercizio di tutti gli altri diritti individuali e sociali, “di” e “da”,
della persona umana, e l’imposizione della rimozione di questi ostacoli e dell’adempimento
di questi doveri resterebbero astratte enunciazioni prive di effettività: a cominciare dagli
stessi diritti di libertà, perché per poter essere liberi occorre essere innanzitutto soggetti
vivi;
3. Che la stessa gerarchizzazione fra beni-fine e beni-mezzo ha un senso in funzione,
innanzitutto, della postulata tutela della vita come il bene-fine supremo;
4. Che il diritto alla vita, così costituzionalizzato, tramite il disposto dell’art. 2 Cost., si eleva
a diritto inviolabile per eccellenza, il cui correlato passivo del divieto di uccidere ha come
destinatari sia i soggetti privati, sia i pubblici poteri, legislativo, giudiziario, esecutivo.
B) Diritto all’incolumità individuale: Il diritto all’incolumità individuale costituisce anch’esso un
bene-fine primario, pur se di rango inferiore a quello alla vita. L’incol umità va intesa in rapporto:
•Alla inscindibile unitarietà della persona, nel suo significato globale, di integrità fisica e
psichica funzionale ed estetica;
•Alla sua variabilità da persona a persona: nel significato relativo e concreto di funzionalità
psicofisica e di esteticità di quel singolo determinato soggetto, rapportabili ad una pluralità
di fattori (età, sesso, malattie, ecc.) ed in qualsiasi grado si manifestino, essendo la salute
e l’aspetto fisiognomico beni dell’individuo meritevoli di tutela contro ogni atto peggiorativo.
In breve, come diritto a godere del proprio stato di salute, di funzionalità psicofisica e di
esteticità, per quel che sono e più o meno buoni che siano.
+ Tutela dell’incolumità individuale: L’incolumità individuale viene costituzionalmente tutelata in forza
dei disposti:
a) Dell’art. 32, che con l’elevare a fondamentale diritto dell’individuo la salute, tutela l’incolumità
individuale nella sua primaria dimensione di integrità funzionale, fisica e psichica;
b) Dell’art. 13, che con il tutelare la disponibilità dell’essere corporeo contro interventi coercitivi
statuali, implicitamente tutela l’essere corporeo in generale e quindi l’integrità fisica;
c) Degli art. 3/1, 41/2 e 27/2, 32/2, i quali consentendo di enucleare la dignità umana come
valore costituzionale e elevato a diritto inviolabile portano ad estendere la tutela
dell’incolumità individuale anche alla sua ulteriore dimensione dell’integrità estetica.
Quest’aspetto condiziona la percezione da parte del soggetto della propria identità personale.