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Diritto penale - parte generale, Appunti di Diritto Penale

Appunti di diritto penale - parte generale con spiegazioni, schemi e riferimenti agli articoli del codice penale. Argomenti: la struttura del reato nei suoi vari elementi, le forme di manifestazione, le cause di giustificazione ed il sistema sanzionatorio.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 25/05/2020

Baltimora11
Baltimora11 🇮🇹

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DIRITTO PENALE – PARTE GENERALE
Indice:
DIRITTO PENALE – CONTESTO STORICO
PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE
IL REATO
L’ORDINAMENTO PENALE
CARATTERISTICHE DEL DIRITTO PENALE
PRINCIPIO DI LEGALITÀ
COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
RISERVA DI LEGGE
IRRETROATTIVITÀ
DETERMINATEZZA E TASSATIVITÀ
AMBITO DI AZIONE SPAZIALE E TEMPORALE
AMBITO DI OPERATIVITA’ PERSONALE DELLA LEGGE PENALE
ANALISI NORMATIVA DEL REATO
IL BENE GIURIDICO
REATO: ELEMENTO OGGETTIVO O MATERIALE
SOGGETTO ATTIVO
CONDOTTA
NESSO DI CAUSALITÀ
ANTIGIURIDICITÀ OBIETTIVA
COLPEVOLEZZA
IMPUTABILITÀ
RIMPROVERSABILITÀ
SCUSABILITÀ
FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO
CIRCOSTANZE
STADIO DI CONSUMAZIONE
CONCORSO DI PERSONE
LA PENA
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DIRITTO PENALE – PARTE GENERALE

Indice:

 DIRITTO PENALE – CONTESTO STORICO
 PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE
 IL REATO
 L’ORDINAMENTO PENALE
 CARATTERISTICHE DEL DIRITTO PENALE
 PRINCIPIO DI LEGALITÀ
 COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
 RISERVA DI LEGGE
 IRRETROATTIVITÀ
 DETERMINATEZZA E TASSATIVITÀ
 AMBITO DI AZIONE SPAZIALE E TEMPORALE
 AMBITO DI OPERATIVITA’ PERSONALE DELLA LEGGE PENALE
 ANALISI NORMATIVA DEL REATO
 IL BENE GIURIDICO
 REATO: ELEMENTO OGGETTIVO O MATERIALE
 SOGGETTO ATTIVO
 CONDOTTA
 NESSO DI CAUSALITÀ
 ANTIGIURIDICITÀ OBIETTIVA
 COLPEVOLEZZA
 IMPUTABILITÀ
 RIMPROVERSABILITÀ
 SCUSABILITÀ
 FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO
 CIRCOSTANZE
 STADIO DI CONSUMAZIONE
 CONCORSO DI PERSONE
 LA PENA

DIRITTO PENALE: disciplina che studia i comportamenti illeciti presidiati da sanzione penale

Contesto storico: rapporto STATO-CITTADINO

Prima dell’ILLUMINISMO : possibilità in capo al giudice o sovrano di decidere cosa/come/quanto doveva essere punito La responsabilità era COLLETTIVA (non solo chi ha commesso il reato ma anche chi era vicino: familiari) Con l’Illuminismo : CESARE BECCARIA Idea di pena: CERTA-PROPORZIONALE-PERSONALE Riflessione giuridica in Italia: F. Carrara Università di Pisa ( scuola classica) SCUOLE DI PENSIERO:

1. Scuola classica:stampo liberale – garantistapersona in grado di determinarsipena retributiva  _pena e legge certe

  1. Scuola positiva:_  Soggetto come risultlato di una serie di fattori biologici e sociali che limitano il libero arbitrio  _Funzione preventiva della pena
  2. Scuola eclettica:_  Impostazione del codice penale Rocco (1930)Idea di garanzia nei confronti dell’individuoPreviste misure di sicurezza con finalità preventive 1948 Costituzione Italiana : passaggio da diritto penale LIBERALE a diritto penale COSTITUZIONALE

PRINCIPI:

RIFERITI AL DIRITTO PENALE:

 Le pene: art. 17 C.P.

DELITTI CONTRAVVENZIONI

PENE DETENTIVE Reclusione - ergastolo arresto PENE PECUNIARIE multa ammenda

Diritto penale rispetto a:

1. Ordinamento amministrativo Rapporto di sussidiarietà ( + grave : penale; - grave amministrativo) 2. Ordinamento civile: diverso rispetto a oggetto ( nell’ord. Civ. Focus su vittima

Ordinamento penale:

1. Parte generale : istituti applicati a tutto il diritto penale Interamente nel c.p. 2. Parte speciale: riti specifici Legislazione penale complementare per forte tecnicità delle materie ( esigenze di semplificazione) es. T.U. IMMIGRAZIONE o COD. STRADALE

Art. 3bis c.p. i nuovi reati devono essere introdotti in testi unici già emanati

Caratteristiche diritto penale:

- Autonomo : il diritto penale è autosufficiente ( det. Definizioni valgono solo per il diritto penale) Es. Pubblico ufficiale: nel diritto penale inteso anche il giudice - Frammentario: il diritto penale non concepito come materia ma definito in base alle sue sazioni ( elemento unificante)

PRINCIPIO DI LEGALITÀ :

garanzia del REO dal potere punitivo statale

la legge stabilisce cosa-come-quando punire

COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’

**1. Principio di riserva di legge

  1. Principio di irretroattività
  2. Principio di determinatezza e tassatività**

RISERVA DI LEGGE:

la materia penale è disciplinabile soltanto dalla legge

monopolio del legislatore nel disciplinare la materia penale: solo nella cornice parlamentare si applica il controllo democratico perché possibile confronto tra maggioranza e opposizione: dibattito alla base della democrazia

Problemi:

principio di legalità

formale

qualunque norma restrittiva^ art 25 2° e 3° comma: essere prevista da una legge^ ella libertà personale deve

2° comma: sazione penale

3° comma: misure di sicurezza - strumento che restringe la della commissione di un reato^ libertà di un soggetto al di là

  • organismi sovranazionali

sostanziale

punire comportamenti che minano determinati valori senza un preciso referente legislativo

fatto considerato grave rimane reato anche se non previsto dalla legge - regimi totalitari

Art 25 Cost:

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [ cfr. art. 102 ].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [ cfr. art. 13 c.2].

Art 2 CP:

_1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

  1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
  2. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135 (1).
  3. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
  4. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
  5. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (2). (1) Comma aggiunto dall’art. 14, L. 85/2006. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, quinto comma c.p. (ora sesto comma), nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma (ora quarto comma) dello stesso art. 2 c.p._

Determinatezza e tassatività

Non ha un espresso riferimento in costituzione ma comunque ricavato dalle norme del c.p. dalla costituzione e dalla CEDU Sono principi diversi ma complementari

DETERMINATEZZA : vincola il legislatore a formulare norme penali chiare e determinate Funzione sostanziale ( garanzia della libertà dell’individuo ) e processuale ( diritto di difesa) Elementi di una norma:

- Descrittivi : descrivono un dato empiricamente verificabile es. “chiunque cagiona la morte di un uomo” - Normativi : giuridici ( definizione data da una norma giuridica) ed extragiuridici ( non espressi necessariamente da una norma) Come valutare la legittimità costituzionale di una norma: criteri di natura: - Letterale com’è scritta una norma - Sistematica contenuto di una norma ricavabile dal contesto - Verificabilità empirica se è in grado di disciplinare la realtà

Determinatezza anche per la sanzione: invito del legislatore ad individuare la cornice edittale – non squilibrio tra min e max ( se il minimo non è specificato ci si riferisce al limite generale

TASSATIVITÀ: vincola il giudice ad applicare in maniera precisa la legge Art 1 c.p.: “ Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite [Cost. 25; c.p. 2 , 13 , 40 , 42, 85, 199].” Divieto di analogia in malam partem ma ammessa interpretazione estensiva: dare alla norma un numero di significati più ampio possibile (es. Cagionare morte uomo-donna-bambini)

Ambito di azione spaziale e temporale

Art 3 c.p. Ambito spaziale: principi in base ai quali uno stato può sancire la propria giurisdizione:

1. Universalità – reato punibile ovunque 2. Difesa – lo stato attrae giurisdizione rispetto ai reati che lo mettono in pericolo 3. Territorialità – il diritto penale è applicato ai reati commessi sul proprio territorio Ordinamento italiano: TERRITORIALITÀ RELATIVA O TEMPERATA 1. Principio comune : territorialità 2. Eccezioni : universalità e difesa (mix)

Definizione di territorio: art 4 2° comma c.p.:

“Cittadino italiano. Territorio dello Stato.

  1. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642; c.p.m.p. 18] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (2).

Art. 8 Codice Penale. Delitto politico commesso all'estero.

  1. Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino [c.p. 4] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10, 342].

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241]. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Ambito di operatività personale della legge penale

ART 3 C.P. obbligatorietà della legge penale Chi risponde della legge penale: tutti coloro che si trovano sul territorio dello stato: cittadini,stranieri,apolidi residenti ! salvo eccezioni previste dal diritto internazionale (papa) e diritto pubblico ( immunità) IMMUNITA’: natura:

- Sostanziale (pena) - Procedurale ( processo)

Contenuto:

- Funzionale ( reati in connessione con il proprio ruolo) - Extrafunzionale ( totalità dei reati)

Ratio: tutela dellinteresse ( funzione svolta da queste figure) rispetto alla volontà popolare e agli istituti

SOGGETTI TITOLARI DI IMMUNITA’:
  1. Presidente della Repubblica Immunità funzionale sostanziale
  2. Immunità ministeriale Immunità funzionale procedurare
  3. Immunità parlamentare Immunità funzionale sostanziale

Reato

Fatto vietato da una lgge a cui una norma associa una sanzione (art 17 c.p.) di tipo penale Pene principali:

- Limite esterno: distingure il reato da ciò che non lo è - Limite interno: delitti e contravvenzioni

Analisi normativa del reato

A) BENE GIURIDICO
B) STUDIO FATTISPECIE BASE:
  1. Elemento oggettivo o materiale
  2. Antigiuridicità obiettiva
  3. Elemento soggettivo o psicologico C) FORME DI MANISFESTAZIONE DEL REATO :
  4. Circostanze
  5. Stadio di consumazione
  6. Concorso di persone D) PUNIBILITÀ

Bene giuridico

Interesse protetto da una norma penale collegato ad un bene di rilievo costituzionale – il diritto penale incide sulla libertà personale

Condotta

Comportamento percepibile all’esterno – principio di materialità Esclusi modi di essere e pensieri Problema: parola – al limite dell’intervento penale Rilevante penalmente qando è volta a ledere un bene giuridico costituzionalmente rilevante ( es. Quando isttia i soggetti a compiere reati ) ! la mera espressione del pensiero non è penalmente rilevante!

AZIONE :

- Reati a forma libera : qualsiasi forma ( es. Omicidio) - Reati a forma vincolata : la produzione di un determinato effetto deve seguire passaggi delineati Es. Truffa ( art. 640 c.p.) “mediante artifizi o raggiri” OMISSIONE : - Reati propri: es. Omissione di soccorso art. 593 c.p. la norma sancisce l’obbligo di agire e prevede una sanzione incaso di omissione - Reati impropri: fonte norma di parte generale : art. 40 c.p. favore un’intepretazione omissiva della norma

SOGGETTO ATTIVO + CONDOTTA = REATI DI MERA CONDOTTA

soggetto attivo

reati propri commessi da chiunque

reati impropri particolare categoria^ commissibili da una di soggetti

CONDTTA
ATTIVA

reati a forma libera reati a forma vincolata

OMISSIVA

reati propri reati impropri

SOGGETTO ATTIVO + CONDOTTA + EVENTO + NESSO DI CAUSALITA’ = REATI DI EVENTO

Nesso di causalità

**- Art 40 1° comma

  • Art 41
  • Art 40 2° comma in materia di omissione**

Art 40 1° comma: TEORIA CONDIZIONALISTICA O TEORIA CONDITIO SINE QUA NON un evento è la conseguenza di una determinata condotta se senza quella condotta l’evento non si sarebbe verificato

es. X non spara – Y non muore Se X spara – Y muore

Problemi: responsabilità medica e regresso all’infinito ( primo elemento che ha dato inizio alla sequenza causale)

TEORIA ATTUALE : SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE Il rapporto condotta-evento deve essere suscettibile di spiegazione mediante leggi scientifiche Leggi universali (100%) Leggi probabilistiche

Il nesso di causalità rispetto sia azion che omissione In caso di omissione:

1. Valutare il nesso di causalità tra condotta ed evento 2. Se io avessi fatto qualcosa, avre impedito l’evento? Si : nesso causale No: nesso non causale

Antigiuridicità obiettiva: assenza di cause di

giustificazione

Cause di giustificazione o scriminanti rendono il fatto lecito

scriminanti:

- Comuni - Speciali

Ratio delle cause di giustificazione: tutela autodeterminazione del privato Dà la possibilità a chi dispone di un diritto di gantire a qualcun’altro la possibilità di commettere un reato Es. Facoltà di disporre di un bene X ha una macchina e permette a Y di distruggerla – danneggiamento in virtù del consenso prevale sull’interesse a perseguire un reato

Art. 50 cp. Consenso della persona che può disporre del diritto

STATO DI NECESSITA’

Ratio: principio di autotutela Situazione che incombe sul soggetto ma non derivante da un’aggressione Pericolo riguarda solo un bene personale

Colpevolezza

Insieme dei requisiti che consentono l’attribuzione soggettiva di un fatto al soggetto agente Non sancita espressamente dalla costituzione ma considerata come corollario del principio di personalità: art 27 comma 1 Cost: La responsabilità penale è personale Divieto di personalità del fatto altrui Divieto di responsabilità oggettiva :

  1. Il soggetto deve essere libero di autodeterminarsi
  2. Il soggetto deve volere o prevedere gli esiti della propria condotta
  3. Il soggetto deve essere in grado di conoscere le norme
TEORIE

1. Colpevolezza – taratura psicologica nesso psichico tra il fatto ed il soggetto agente Concretizza il principio di uguaglianza ma non spiega la colpa e i momenti della colpevolezza 2. Concezione normativa contrasto tra la volontà del soggetto e la norma. Teoria attuale Colpevoleza momenti: 1. Imputabilità Capire il signicato delle proprie azioni e le ripercussioni 2. Rimproverabilità

LEGITTIMA DIFESA

necessitante ( ci^ situazione ò che rende necessaria la reazione)

pericolo attuale pericolo imminente e perdurante

pericolo personale o altrui

offesa ingiusta

si tuazione necessitata ( la reazione stessa) proporzione

beni

mezzi

Volere il fatto e prevederlo

3. Scusabilità Essere in grado di capire il senso e la portata di una determinata norma

IMPUTABILITA’ art 85 c.p.

Capacità di intendere e volere Presupposto della colpevolezza Capacità di intendere e volere: comprendere il significato de propri atti e le ripercusioni negative e positive Concetto empirico normativo – servono scienze esterne ( psicologia e psichiatria) Presunzione di imputabilità ( al momento del fatto) – dovrà essere privato il contrario DIFETTO DI IMPUTABILITA’ (art. 88 e ss) Cause di non punibilità: **1) alterazioni patologiche

  1. immaturità VIZIO DI MENTE:** infermità che può escludere o diminuire la capacità di intendere e di volere  prima: infermità mentale conezione assolutista: ancorata al criterio nosografico-organicistico secondo un modello monocausale: causa organicistica Infermità mentale coincide con malattia mentale  Dopo: infermità concetto relativo e di stampo clinico-psicologico non solo patologie a base organica ma anche a base psichica. Concetto aperto suscettibile di estensioni Modelli multifattoriali Sent cassazione 2005 : approccio clinico-psicologico: giurisprudenza cmprende non solo malattie mentali ma anche disturbi della personalità di consistenza e gravità tale da inficiare la capacità di intendere e volere del soggetto Art 90 c.p. stati emotivi o passionali non escludono l’imputabilità Stati emotivi: turbamenti improvvisi e intensi dell’affettività Stati passionali: stati affettivi più duraturi

Accertamento vizio di mente:

  1. Esperto valuta se una determinata patologia integra infermità

applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89 ” La cronica intossicazione potrebbe giungere a far scemare fortemente la capacità di intendere e volere del soggetto agente. In tali ipotesi, secondo l’Ordinamento, il soggetto non sarebbe imputabile.

SORDOMUTISMO

Vengono compromessi 2 sensi altera profondamente la capacità di autodeterminarsi Esclusa imputabilità solo se congenita e se effettivamente compromette la capacità di intendere e volere MINORE ETA’

- Maggiore di anni 18: imputabile - Tra i 14 anni e i 18 anni : valutare imputabilità - Minore di anni 14 presunzione assoluta di imputabilità

Rimproverabilità

Attribuire al soggetto un fatto sulla base del suo atteggiamento psichico Art 42 c.p.: responsabilità per dolo colpa o per delitto preterintenzionale Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà (1). Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo , salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge (2). La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione (3). Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (4).

Coefficienti previsti: dolo – colpa – preterintenzione Delitti tutti dolosi; delitti colposi o preterintenzionali solo se espressamente previsti Es. Furto ( art 624 c.p.) richiede il dolo Furto doloso e preterintenzionale non previsit e non sanzionati

Art 42 4°comma: contravvenzioni Si risponde a titolo doloso che colposo

ART 43 CP: Il delitto :

è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (1) ; è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente (2) ; è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (3).

La distinzione tra reato doloso e reato colposo (4) , stabilita da questo articolo per i delitti (4) , si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico (5).

1°comma: DOLO: quando l’evento è voluto e preveduto come conseguenza della propria azione od omissione Previsione : componente rappresentativa Volontà : componente volitiva

ERRORE esclude la punibilità dell’agente Tutto il fatto deve essere voluto e preveduto non solo l’evento ma tutti gli elementi tipici Es. Cacciatore spara pensando ci fosse un animale ma era una persona Fatto è tipico antigiuridico e colpevole ma versa in errore rispetto ad uno degli elementi della fattispecie – cagionare la morte di un uomo Se manca rappresentazione o volontà il fatto non sarà rimproverabile per difetto di dolo

Caso limite. Minore età della persona offesa Nei delitti contro la libertà individuale e sessuale Se persona offesa ha meno di 18 anni – comporta la responsabilità penale Se persna cade in errore circa la minore età della persona non viene escluso il dolo : presunzione di minore età Artt 602 quater e 602 sexies : il soggetto non può invocare l’ignoranza della persona offesa salvo che si tratti di ignoranza inevitabile Il dolo è intenzionale quando l’evento consumativo del reato corrisponde allo scopo precipuo perseguito dall’agente, che finalizza la sua condotta alla realizzazione di questo.