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Principi e Elementi del Diritto Penale: Contravvenzioni e Reati, Appunti di Diritto Penale

Una panoramica dei principi e degli elementi fondamentali del Diritto Penale, con un focus particolare su contravvenzioni e reati. Il testo copre temi come la natura perfetta, imperfetta e in bianco delle norme penali, l'imperatività, l'offensività, la personalità della responsabilità penale, la colpevolezza, la territorialità, i reati e i loro soggetti attivi e passivi, l'oggetto giuridico e materiale del reato, i principi del dolo generico e specifico, la colpa generica e specifica, il rapporto di causalità e i rapporti di attenuazione. Inoltre, vengono trattati i reati tentati, il concorso di persone nel reato, il concorso occasionale e stabile, il reato continuato e le cause di giustificazione del reato.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 03/02/2021

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chiara-cammarata-2 🇮🇹

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DIRITTO PENALE- PARTE GENERALE
Chiara Cammarata Pagina 1
DIRITTO PENALE
PARTE GENERALE
1. Introduzione
Un fatto vietato dalla legge è considerato un ILLECITO.
L’Illecito può essere:
- CIVILE: compreso nel rango del diritto privato, è punito con sanzione civile
(risarcimento dei danni).
- AMMINISTRATIVO: compreso nel rango del diritto pubblico, disciplinato
da leggi statali e regionali. Punito con sanzione amministrativa (misura
afflittiva: patrimoniale, interdittiva, disciplinare).
- PENALE: compreso nel rango del diritto pubblico, disciplinato da leggi
statali. Punito con sanzione penale (pena detentiva e pecuniaria).
2. Diritto Penale
Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la
minaccia di una sanzione (pena), proibisce determinati comportamenti umani che
sono idonei a ledere o mettere in pericolo uno specifico bene giuridico che lo stesso
tutela.
Tali norme sono contenute:
- CODICE PENALE (Codice Rocco):
Titolo I: DEI REATI IN GENERALE (parte generale)
Titolo II: DEI DELITTI IN PARTICOLARE (parte speciale)
Titolo III: DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE (parte speciale)
- LEGGI PENALI SPECIALI: prevedono autonome figure di reato non
disciplinate nell’ambito del codice penale.
3. Norma Penale
La norma penale comprende ogni disposizione di legge che vieta o impone una
determinata condotta e che prevede l’inflizione di una sanzione penale (pena o
misura di sicurezza) nel caso di una eventuale trasgressione.
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DIRITTO PENALE

PARTE GENERALE

1. Introduzione

Un fatto vietato dalla legge è considerato un ILLECITO. L’Illecito può essere:

  • CIVILE: compreso nel rango del diritto privato , è punito con sanzione civile (risarcimento dei danni).
  • AMMINISTRATIVO: compreso nel rango del diritto pubblico , disciplinato da leggi statali e regionali. Punito con sanzione amministrativa (misura afflittiva: patrimoniale, interdittiva, disciplinare).
  • PENALE: compreso nel rango del diritto pubblico , disciplinato da leggi statali. Punito con sanzione penale (pena detentiva e pecuniaria).

2. Diritto Penale

Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (pena), proibisce determinati comportamenti umani che sono idonei a ledere o mettere in pericolo uno specifico bene giuridico che lo stesso tutela. Tali norme sono contenute:

  • CODICE PENALE (Codice Rocco): Titolo I: DEI REATI IN GENERALE (parte generale) Titolo II: DEI DELITTI IN PARTICOLARE (parte speciale) Titolo III: DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE (parte speciale)
  • LEGGI PENALI SPECIALI: prevedono autonome figure di reato non disciplinate nell’ambito del codice penale.

3. Norma Penale

La norma penale comprende ogni disposizione di legge che vieta o impone una determinata condotta e che prevede l’inflizione di una sanzione penale (pena o misura di sicurezza) nel caso di una eventuale trasgressione.

Elementi costitutivi della norma:

  • PRECETTO: comando o divieto di tenere una determinata condotta;
  • SANZIONE: conseguenza giuridica che deriva dall'inosservanza del precetto. La norma penale può essere:
  • PERFETTA: Contiene sia il precetto che la sanzione
  • IMPERFETTA: Contiene o il precetto o la sanzione
  • IN BIANCO: Contiene una sanzione determinata e un precetto in generale Caratteri della norma penale:
  • IMPERATIVITA’: la norma è obbligatoria per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
  • STATUALITA’: le norme penali possono essere emesse soltanto dallo Stato.

4. Principi di rango Costituzionale

a) Principio di legalità (art. 25 Cost.):

  • Sostanziale: il reato è un fatto socialmente pericoloso
  • Formale: il reato è previsto e punito solo dalla legge I. Principio di riserva di legge (art. 1 cp): ▪ Assoluta: solo legge ed atti aventi forza di legge ▪ Relativa: anche fonti normative secondarie II. Principio di tassatività: ▪ Formulazione precisa e determinata della legge penale III. Divieto di analogia: ▪ La legge penale non può applicarsi a casi simili da quelli previsti dalla legge stessa IV. Principio di irretroattività (art.2): ▪ Divieto di applicare una legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore b) Principio di materialità (art. 25 Cost.):
  • La legge punisce il fatto criminoso commesso e non l’intenzione c) Principio di offensività :
  • La legge punisce chi arreca un danno concreto al bene giuridico, se il danno è irrisorio la legge non è applicabile d) Principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.):
  • Nessuno può essere considerato responsabile penalmente di un danno commesso da altri
  • divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
  • espulsione dello straniero dallo Stato ▪ Patrimoniale: - confisca
  • cauzione di buona condotta I reati si distinguono in: A. DELITTI (art. 42 c. 2 cp)- Le pene sono: - Ergastolo (PUNIBILE ESCLUSIVAMENTE A TITOLO DI DOLO - Reclusione ECCETTO LE ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE) - Multa B. CONTRAVVENZIONI (art. 42 c. 4 cp) - Le pene sono: - Arresto (PUNIBILE SIA PER DOLO CHE PER COLPA) - Ammenda Il soggetto attivo del reato è la persona fisica che realizza un comportamento meritevole di una sanzione penale. Per poter essere punito deve essere imputabile , cioè capace di intendere e di volere. In relazione al soggetto attivo possiamo distinguere i reati in diverse categorie:
  • Reati comuni : possono essere commessi da chiunque (es. rapina, omicidio).
  • Reati propri : possono essere commessi solo da un soggetto che possieda una determinata qualifica (es. corruzione che può essere commessa solo dal pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.
  • Reati monosoggettivi : possono essere commessi sia da una sola persona che da più persone in concorso tra loro.
  • Reati plurisoggettivi : richiedono necessariamente che a commetterli siano più persone.

Il soggetto passivo del reato (detto anche persona offesa dal reato ) è il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Si differenzia dalla persona danneggiata dal reato, in quanto quest’ultimo subisce un danno civilmente risarcibile. Per bene giuridico tutelato si intende l’interesse che la norma penale protegge, proibendo i comportamenti che lo ledono o lo mettono in pericolo. L’oggetto giuridico del reato va mantenuto distinto dall’ oggetto materiale , che è, invece, l’elemento della realtà esterna sul quale incide la condotta criminosa. (Es. nel delitto di omicidio, la vita costituisce, allo stesso tempo, sia l’oggetto dell’azione criminosa sia il bene la cui protezione è demandata alla norma penale, mentre nei delitti contro il patrimonio, l’oggetto materiale è costituito dal bene concretamente aggredito

dall’azione criminosa mentre il bene giuridico compromesso è sempre rappresentato dal patrimonio).

6. Elementi del reato

a. ESSENZIALI: il reato non esiste senza la loro presenza. o ELEMENTO SOGGETTIVO: - Dolo: Il reato è detto doloso quando l'evento è preveduto COLPEVOLEZZA (immaginato in anticipo) e voluto (intenzionalmente determinato) dall’agente come conseguenza della propria azione od omissione (art.43 cp). Il dolo può essere:

  • GENERICO: consiste nella volontà di realizzare il fatto descritto nella norma senza che rilevi il fine perseguito dal reo
  • SPECIFICO: per la consumazione del reato è richiesto che il reo agisca per raggiungere un determinato fine (Es. FURTO: Impossessarsi della cosa mobile altrui «AL FINE di TRARRE PROFITTO» e non per scherzo)
  • EVENTUALE: l’evento che si verifica non è voluto direttamente dal reo, che però agisce anche a costo di cagionare l’evento non voluto, accettando il rischio che si verifichi (Es. bomba per estorsione con ferimento passanti) - Colpa: Il reato è colposo quando il soggetto non vuole e non prevede di cagionare l’evento ma esso si verifica a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cp). La colpa può essere:
  • GENERICA: deriva da: a) imprudenza (agire in modo avventato, senza attenzione necessaria) b) negligenza (agire con trascuratezza, senza accortezza) c) imperizia (agire con scarsa abilità o insufficiente preparazione professionale)
  • SPECIFICA: deriva da:

sarebbe verificato (cd. teoria della conditio sine qua non );

  • in base all’art. 41, commi 1 e 3, c.p., il rapporto di causalità non è escluso dal fatto che a determinare l’evento abbiano concorso anche delle concause esterne;
  • il rapporto di causalità è escluso unicamente nei casi in cui alla condotta del reo sopravviene una causa a carattere eccezionale la quale, per esclusiva forza propria, è già in grado di cagionare l’evento. b. ACCIDENTALI: il reato esiste senza la loro presenza. Servono a determinare la maggiore o minore gravità dell’illecito. o CIRCOSTANZE: sono elementi accidentali del reato, i quali determinano una maggiore o minore gravità dell’illecito. La loro funzione è quella di adeguare la pena al caso concreto. Le circostanze possono essere: - Aggravanti: aumentano la pena fino ad un terzo. Previste dall’art. 61 c.p. e dall’art. 61-bis del c.p. Ci sono 18 aggravanti, che vanno dal n. 1 al n. 11 - octies. - Attenuanti: diminuiscono la pena in misura non eccedente un terzo. Previste dall’art. 62 c.p. e dall’art. 62-bis del c.p. Ci sono 6 Attenuanti, che vanno dal n. 1 al n. 6. - Comuni (Generiche): sono quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena fino a un terzo. - Specifiche (Speciali): sono quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. - Circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato: ergastolo, reclusione, arresto, multa, ammenda.

7. Le forme di manifestazione del reato

  1. DELITTO TENTATO (ART 56 CP): Si ha tentativo quando un soggetto compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il tentativo non è ammesso nelle contravvenzioni, nei reati colposi e nei reati di pericolo.

Il tentativo può essere:

  • Compiuto: condotta che pur essendo stata portata interamente a compimento non ha ottenuto il risultato voluto dall’agente (es. spara ma non uccide l’avversario)
  • Incompiuto: condotta criminosa dell’agente non è stata portata al suo totale compimento (es. mentre sta per sparare viene disarmato). Quando il colpevole interrompe l’azione si può verificare:
  • DESISTENZA VOLONTARIA: il colpevole interrompe volontariamente l’azione criminosa. Il soggetto non è punibile a meno che gli atti già compiuti realizzino un altro reato.
  • RECESSO ATTIVO: azione criminosa è stata completata, ma il colpevole volontariamente e spontaneamente si attiva affinché non si verifichi l’evento illecito. L’autore viene punito con una riduzione di pena.
  1. IL CONCORSO DI PERSONE (ART. 110 CP): Il reato può essere compiuto da un solo soggetto, trattasi di reato monosoggettivo, se invece a compiere il reato sono più persone avremo il concorso di persone nel reato. Gli elementi essenziali del concorso di persone nel reato, sono:
  • La pluralità di agenti
  • La realizzazione di un fatto corrispondente ad una fattispecie di reato
  • Il contributo di ciascun compartecipe alla realizzazione del fatto
  • La volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato Il concorso di persone nel reato può essere: o Eventuale: reato EVENTUALMENTE commesso da più persone (es. furto). o Necessario: reato NECESSARIAMENTE commesso da più persone (es. rissa). ➢ Materiale: Il complice partecipa personalmente all’attività delittuosa ➢ Morale: Il complice non partecipa all’attività delittuosa personalmente, ma ne esprime volontà originando o rafforzando il proposito. ➢ Connivente: Il soggetto, senza volontà delittuosa assiste passivamente, con mera presenza, all’attività criminosa. Il soggetto non è punibile, in quanto per il cittadino non vi è l’obbligo di impedire la consumazione dei reati.

La sanzione prevista è quella del cumulo giuridico delle pene, cioè viene inflitta la pena più grave commessa aumentata fino al triplo.

8. Cause di giustificazione del reato

Le cause di giustificazione del reato sono particolari situazioni previste dalla legge in presenza delle quali un fatto, che normalmente costituisce reato, diviene lecito e quindi non punibile. In questi casi manca un elemento fondamentale del reato: l’antigiuridicità. Le scriminanti disciplinate dal codice penale sono: ➢ il consenso dell’avente diritto (art.50 c.p.): “ non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne ” (Es. nel reato di violenza sessuale, basato interamente sul dissenso della vittima come elemento tipico del fatto reato, un eventuale consenso della stessa escluderebbe interamente una condotta illecita, dunque il configurarsi di un reato). ➢ l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.): “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”. (Es. I genitori possono garantire l’educazione dei figli attraverso i mezzi di correzione, ma questi non devono eccedere). ➢ l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.): “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”. (Es. L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria che limita la libertà personale di un individuo al ricorrere dei presupposti di cui l’art.380 c.p.p. non commette il reato di sequestro di persona) ➢ la difesa legittima (art. 52 c.p.): “ Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa ”. (Es. Tizio aggredisce Caio al buio con un coltello, Caio uccide Tizio con un colpo d’arma da fuoco). ➢ l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.): “ Non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.” (Es. Tizio spara a Caio, pubblico ufficiale,

durante una rapina, Sempronio, collega di Caio, spara a Tizio per difendere Caio ferito). ➢ lo stato di necessità (art. 54 c.p.): “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo ”. (Es. Tizio inseguito da Caio che cerca di ucciderlo, ruba la macchina di Sempronio per riuscire a scappare).