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Diritto Penale - Prima parte, Dispense di Diritto Penale

Dispensa di Diritto Penale I. Prof. Fabio Basile. Anno accademico 2023/2024. Manuale di riferimento: Materiali per lo studio critico ed interattivo del Diritto Penale Vol. 1.

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 12/01/2024

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Caterina Corradi - Diritto Penale I 1
DIRITTO PENALE
CAP I - IL DIRITTO PENALE: IL DIRITTO DEI DELITTI[ DEI REATI] E DELLE PENE”
1. COS’È IL DIRITTO PENALE?
In chiave socio-criminologica, il diritto penale è DOLORE e SOFFERENZA:
Di chi subisce il reato, e quindi, per esempio, la perdita della vita o della salute
Di chi ha commesso il reato e sconta la relativa pena
In ambito giuridico, invece, il DIRITTO PENALE è costituito dal complesso di norme giuridiche che
regolano i reati e le loro sanzioni (le pene)
Dove:
> Diritto in senso oggettivo=Complesso delle norme giuridiche vigenti in un determinato
ordinamento
> Norma=Regola di comportamento, la cui inosservanza è colpita da una sanzione
>Norma giuridica=Regola di comportamento, la cui inosservanza è colpita da una sanzione (reazione
negativa) che può essere applicata coattivamente, cioè con la forza, anche contro la volontà del
destinatario di tale reazione negativa
La caratteristica distintiva della norma giuridica penale rispetto alle altre norme giuridiche risiede
nel TIPO di sanzione coattiva applicabile: il diritto penale, cioè, si contraddistingue per il tipo di
sanzione utilizzata, e non per la materia regolata( ⊃⊂ diritto del lavoro, diritto commerciale…)→ La
sanzione prevista per la violazione delle norme penali è chiamata PENA e si distingue da tutte le altre
sanzioni coattive:
- Quanto ai contenuti, essa è la più drastica e la più infamante delle sanzioni coattive a
disposizione di un ordinamento giuridico, perché essa incide - direttamente o
indirettamente- sui beni fondamentali della persona che la subisce: la sua libertà personale e
la sua dignità;
- Quanto alle modalità di applicazione, essa viene applicata attraverso le forme, pubbliche e
solenni, del processo penale.
2. PRIME RIFLESSIONI SULLA PENA/ 2.1. IN PARTICOLARE, LA PENA DI MORTE
Per quanto riguarda la PENA DI MORTE è possibile ripercorrere la storia recente in
Italia in alcune tappe:
Già prevista nelle legislazioni più antiche, venne abolita per la prima volta, nella seconda
metà del ‘700 nel Granducato di Toscana;
Nello Stato unitario è poi stata abolita nel codice penale Zanardelli, ripristinata durante il
periodo fascista, e ampiamente utilizzata nel codice penale del 1930 - il c.d. Codice Rocco;
È successivamente stata eliminata con la caduta del regime fascista;
Con la Costituzione del 1948 è stata bandita dalle leggi ordinarie, sebbene sia stata mantenuta
nelle leggi penali militari
Infine, la pena di morte è stata esplulsa anche dall’ambito delle leggi penali militari prima da
una legge ordinaria e poi dalla legge costituzionale n. 1/2007, che ha riformulato l'art, 27
Cost. il quale oggi recita: "non è ammessa la pena di morte"
A tal proposito occorre tener presente cha pena di morte NON è un'arma ecace contro il crimine,
come dimostrano:
1) Le statistiche della criminalità→ Gli Stati Uniti d'America rappresentano un quadro ideale per
ricerche sull'ecacia della pena di morte quale strumento di prevenzione dei reati:
- Perché consente la comparazione tra più Stati dell'Unione, mettendo a confronto i tassi
di omicidi rilevati in quegli Stati in cui vige la pena di morte con i tassi di omicidi
rilevati negli Stati, invece, c.d. abolizionisti
- Perché consente la comparazione tra i tassi di omicidio rilevati in uno stesso Stato in
tempi diversi, quando cioè era prevista la pena di morte e quando è stata poi abolita
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DIRITTO PENALE

CAP I - IL DIRITTO PENALE: IL DIRITTO “ DEI DELITTI[ DEI REATI] E DELLE PENE”

1. COS’È IL DIRITTO PENALE?

In chiave socio-criminologica, il diritto penale è DOLORE e SOFFERENZA: ➢ Di chi subisce il reato, e quindi, per esempio, la perdita della vita o della salute ➢ Di chi ha commesso il reato e sconta la relativa pena ↓ In ambito giuridico, invece, il DIRITTO PENALE è costituito dal complesso di norme giuridiche che regolano i reati e le loro sanzioni (le pene) ↳ Dove:

Diritto in senso oggettivo= Complesso delle norme giuridiche vigenti in un determinato ordinamento Norma= Regola di comportamento, la cui inosservanza è colpita da una sanzione Norma giuridica = Regola di comportamento, la cui inosservanza è colpita da una sanzione (reazione negativa) che può essere applicata coattivamente, cioè con la forza, anche contro la volontà del destinatario di tale reazione negativa ↓ La caratteristica distintiva della norma giuridica penale rispetto alle altre norme giuridiche risiede nel TIPO di sanzione coattiva applicabile: il diritto penale, cioè, si contraddistingue per il tipo di sanzione utilizzata, e non per la materia regolata( ⊃⊂ diritto del lavoro, diritto commerciale…)→ La sanzione prevista per la violazione delle norme penali è chiamata PENA e si distingue da tutte le altre sanzioni coattive:

  • Quanto ai contenuti , essa è la più drastica e la più infamante delle sanzioni coattive a disposizione di un ordinamento giuridico, perché essa incide - direttamente o indirettamente- sui beni fondamentali della persona che la subisce: la sua libertà personale e la sua dignità;
  • Quanto alle modalità di applicazione , essa viene applicata attraverso le forme, pubbliche e solenni, del processo penale. 2. PRIME RIFLESSIONI SULLA PENA/ 2.1. IN PARTICOLARE, LA PENA DI MORTE Per quanto riguarda la PENA DI MORTE è possibile ripercorrere la storia recente in Italia in alcune tappe: ➔ Già prevista nelle legislazioni più antiche, venne abolita per la prima volta, nella seconda metà del ‘700 nel Granducato di Toscana ; ➔ Nello Stato unitario è poi stata abolita nel codice penale Zanardelli , ripristinata durante il periodo fascista, e ampiamente utilizzata nel codice penale del 1930 - il c.d. Codice Rocco; ➔ È successivamente stata eliminata con la caduta del regime fascista; ➔ Con la Costituzione del 1948 è stata bandita dalle leggi ordinarie , sebbene sia stata mantenuta nelle leggi penali militari ➔ Infine, la pena di morte è stata esplulsa anche dall’ambito delle leggi penali militari prima da una legge ordinaria e poi dalla legge costituzionale n. 1/2007, che ha riformulato l'art, 27 Cost. il quale oggi recita: " non è ammessa la pena di morte " ↓ A tal proposito occorre tener presente cha pena di morte NON è un'arma ecace contro il crimine, come dimostrano:
  1. Le statistiche della criminalità→ Gli Stati Uniti d'America rappresentano un quadro ideale per ricerche sull'ecacia della pena di morte quale strumento di prevenzione dei reati:
  • Perché consente la comparazione tra più Stati dell'Unione , mettendo a confronto i tassi di omicidi rilevati in quegli Stati in cui vige la pena di morte con i tassi di omicidi rilevati negli Stati, invece, c.d. abolizionisti
  • Perché consente la comparazione tra i tassi di omicidio rilevati in uno stesso Stato in tempi diversi , quando cioè era prevista la pena di morte e quando è stata poi abolita

Ebbene, nessuna di queste indagini ha mai dimostrato che i tassi di omicidio siano più bassi in presenza della pena di morte

  1. Dubbi sulla maggiore ecacia deterrente della pena di morte rispetto alle pene detentive di lunga durata
  2. Contraddizione tra i valori tutelati dallo Stato
  3. Irreparabilità degli eventuali errori giudiziari nei procedimenti che si concludono con la condanna a morte

3. LE PENE ATTUALMENTE UTILIZZATE NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA Le pene attualmente utilizzate nella legislazione italiana, possono essere distinte in: Pene che incidono sulla LIBERTÀ, privando il condannato della sua libertà: c.d. pene DETENTIVE → Rientrano in questa categoria: ■ Ergastolo, pena detentiva perpetua, almeno tendenzialmente; ■ Reclusione, pena detentiva di durata medio-lunga; ■ Arresto, pena detentiva di durata medio-breve Pene che incidono sul PATRIMONIO del condannato: c.d. pene PECUNIARIE → Fanno parte di questa categoria: ■ Multa, pena pecuniaria medio-alta; ■ Ammenda, pena pecuniaria medio-bassa ❗ Si tratta delle c.d. PENE PRINCIPALI, così definite perché almeno una di esse deve essere presente per caratterizzare come "penale" la norma giuridica 3.1. LE PENE DETENTIVE 3.1.1. L’ERGASTOLO ERGASTOLO = Pena detentiva “ a vita” ↓ A. AMBITO APPLICATIVO: l'ergastolo è previsto per alcuni gravissimi delitti: a) Contro la personalità dello Stato (ex. attentato contro il Presidente della Repubblica); b) Contro l'incolumità pubblica (ex. strage; epidemia), e c) Contro la vita - omicidio (ma non per tutti i tipi di omicidio, bensì solo per quelli particolarmente gravi: ex. l'omicidio del padre, l'omicidio del figlio, l'omicidio premeditato) ❗Il suo ambito di applicazione si è dilatato per eetto della progressiva sostituzione alla pena di morte: via via che la pena di morte veniva abolita, al suo posto subentrava l'ergastolo B. CONTENUTI: secondo il disposto dell' art. 22 c.p. «la pena dell'ergastolo è perpetua» ❗Si tratta, in realtà, di una perpetuità solo tendenziale da quando è stato modificato l' art. 176 c.p .: questa disposizione si occupa della c.d. liberazione condizionale , concessa al condannato che ~ Durante il tempo di esecuzione della pena "abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento", oppure ~ Quando abbia scontato almeno 26 di pena ↓ Oltre alla liberazione condizionale, la riforma penitenziaria del 1986 ha contribuito a rimodellare i contenuti dell'ergastolo: ha consentito, infatti, che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso, dopo l'espiazione di un congruo numero di anni di pena: ● Ai permessi premio ● Al lavoro all'esterno ● Alle misure alternative alla detenzione (in primis, c.d. semilibertà). Grazie a tali previsioni l'ergastolano - anche prima dei 26 anni - può uscire, sia pur temporaneamente (poche ore o pochi giorni) e a determinate condizioni, dal carcere⇒ Nel complesso,

B. RUOLO DELLA PENA PECUNIARIA

Il legislatore italiano è stato a lungo criticato per aver attribuito alle pene pecuniarie uno spazio assai ridotto, manifestando una spiccata predilezione per la pena detentiva ↓ A tal proposito occorre considerare che il ruolo della pena pecuniaria è stato a lungo marginale in Italia poiché un uso più ampio (per un maggior numero di reati) della pena pecuniaria si scontra con quattro ostacoli:

  1. Dicoltà nel meccanismo di incasso( dicoltà che ha lo Stato ad incassare tasse e tributi dai soggetti che non pagano spontaneamente)
  2. Problema della insolvibilità del condannato
  3. Principio di uguaglianza: la pena pecuniaria provoca eetti diversi sui condannati a seconda delle loro condizioni economiche
  4. Ridotta capacità di svolgere una funzione rieducativa 1. IL NUOVO MECCANISMO DI INCASSO PREVISTO DALLA RIFORMA CARTABIA La RIFORMA CARTABIA ha cercato di rendere più veloce e più semplice il procedimento di esecuzione e riscossione delle pene pecuniarie→ In particolare, la pena pecuniaria ora NON è più trattata come un “credito dello Stato”, come tale sottoposta alla complessa procedura di riscossione dei crediti fiscali, ma la sua esecuzione è stata adata al Pubblico Ministero , con possibilità, in tempi rapidi, di sua conversione in pena sostitutiva in caso di mancato pagamento 2. IL PROBLEMA DELLA INSOLVIBILITÀ/ INSOLVENZA DEL CONDANNATO E LA CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE Un problema connaturato alla pena pecuniaria è quello dell'insolvibilità/insolvenza del condannato→ In eetti, se il condannato non è in grado di pagare la somma di denaro dovuta a titolo di multa o di ammenda, o comunque non paga, la condanna a pena pecuniaria rischia di risultare pronunciata invano→ Per risolvere questo problema, l'ordinamento italiano prevede l'istituto della CONVERSIONE DELLA PENA ↓ In passato la pena pecuniaria , se rimasta ineseguita per insolvibilità del condannato, veniva convertita in pena detentiva, tenuto conto della natura del reato (delitto o contravvenzione), e in particolare:

La multa si convertiva in reclusione L’ammenda si convertiva in arresto Questa disciplina, però, comportava un'evidente discriminazione a danno dei meno abbienti⇒ Pertanto, il legislatore è intervenuto, introducendo un meccanismo che prevede "due conversioni":

  1. La prima conversione prevede la trasformazione della pena pecuniaria non pagata in:
  • Semilibertà sostitutiva oppure,
  • In caso di accertata insolvibilità, lavoro di pubblica utilità sostitutivo o in detenzione domiciliare sostitutiva ⇓ In modalità di esecuzione della pena che, pur incidendo sulla libertà del condannato (limitandola), non annullano tale libertà ↓

Questa prima conversione avviene sulla base del tasso di conversione fissato dall' art. 135 c.p. , e in particolare: ~ 1 giorno di semilibertà sostitutiva = 250 euro (in ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a 4 anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a 2 anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda) ~ 1 giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo (2 ore al giorno di lavoro) = 250 euro ~ 1 giorno di detenzione domiciliare sostitutiva = 250 euro(in ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a 2 anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a 1 anno, se la pena convertita è l'ammenda)

  1. La riforma del 2022 ha poi aggiunto alla preesistente ipotesi di mancato pagamento per insolvibilità del condannato (intesa quale permanente impossibilità di pagare), la nuova ipotesi di mancato pagamento per insolvenza del medesimo⇒ Il codice dispone oggi che l'inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta

4. LE “ ALTRE PENE” Le pene principali non esauriscono l'arsenale sanzionatorio in ambito penale: infatti, oltre ad esse, vi sono: ○ Le pene sostitutive delle pene detentive brevi; ○ Le pene applicabili dal giudice di pace; ○ Le pene accessorie; ○ Gli eetti penali della sentenza di condanna; ○ Le misure di sicurezza 4.1. PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI Le PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI mirano ad evitare l'ingresso in carcere del condannato ad una pena detentiva non particolarmente grave, al fine di non esporre il condannato ai gravi eetti desocializzanti del carcere ↓ Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono state introdotte nel nostro ordinamento fin dagli anni ‘80, ma finora sono state poco utilizzate⇒ Proprio al fine di rivitalizzarle, la riforma Cartabia ha introdotto nel nostro codice penale il nuovo ART. 20 BIS ed ha elevato a 4 anni (dai 2 precedenti) il quantum di pena detentiva inflitta sostituibile→ Le pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dall’art. 20-bis sono: ➔ La semilibertà sostitutiva; ➔ La detenzione domiciliare sostitutiva; ➔ Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; ➔ La pena pecuniaria sostitutiva 4.1.1. FOCUS: LA RICERCA DI UN’ALTERNATIVA ALLE “ MALEDETTE” PENE DETENTIVE Le pene detentive brevi, sebbene assumano un rilievo consistente all’interno del nostro ordinamento, sono ritenute “ controproducenti”, infatti: Andenaes sostiene che le pene detentive brevi siano troppo brevi per consentire una rieducazione del reo, ma sucientemente lunghe per bollarlo con il marchio di delinquente Marinucci aerma che le pene detentive brevi contribuiscono al sovraollamento carcerario, con la presenza in carcere di molti detenuti per reati di lieve entità ⇓ Per tale motivo, il legislatore negli ultimi decenni ha cercato delle alternative alle pene detentive brevi, alternative che si distinguono a seconda del momento in cui vengono applicate:

  • PRIMA della pronuncia della sentenza di condanna, con finalità di deflazione processuale :
  • Pene accessorie PER I DELITTI ( ex. interdizione dai pubblici uci; decadenza o sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale);
  • Pene accessorie PER LE CONTRAVVENZIONI (ex. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e la sospensione dagli uci direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);
  • Un'unica specie di pena accessoria COMUNE A DELITTI E CONTRAVVENZIONI (la pubblicazione della sentenza penale di condanna). ❗Questo elenco NON è tassativo, in quanto svariate pene accessorie diverse da quelle indicate dall'art. 19 c.p. sono presenti sia nella legislazione speciale, sia nello stesso codice penale. B) CONTENUTI Quanto ai contenuti delle pene accessorie, la maggioranza delle pene accessorie ha contenuto interdittivo: comportano cioè il divieto di

Svolgere determinate attività (in assoluto ovvero in un determinato luogo o contesto) Rivestire determinati uci Esercitare facoltà o diritti O, ancora, comportano la cessazione di taluni rapporti C) FUNZIONE Esse mirano, in particolare, a PREVENIRE situazioni che, per un determinato soggetto, potrebbero risultare criminogene. ⇅Alcune pene accessorie, tuttavia, hanno un contenuto stigmatizzante, servono cioè a "bollare" il condannato come autore di reato: in questo caso, le pene accessorie pongono seri problemi di legittimità costituzionale, in relazione al principio della rieducazione del condannato sancito dall'art. 27 Cost. D) MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le pene accessorie, di regola, CONSEGUONO DI DIRITTO ALLA CONDANNA , quindi in modo automatico, senza che sia necessaria un'espressa dichiarazione in sentenza ⇅ Esistono, tuttavia, alcune pene accessorie che comportano un margine di discrezionalità per il giudice: ~ In relazione all' applicazione stessa della pena accessoria ~ In relazione alla sua durata oppure ~ In relazione alle sue modalità esecutive ↓ Il codice penale prevedeva inoltre originariamente l'istituto dell'applicazione provvisoria di pene accessorie, una forma di anticipazione di tali pene rispetto alla pronuncia della condanna→ Questa disciplina, duramente criticata dalla dottrina, è poi stata abrogata e sostituita da una serie di misure interdittive temporanee E) DURATA Le pene accessorie possono essere:

  • PERPETUE ( ex. l'interdizione perpetua dai pubblici uci) o
  • TEMPORANEE→ In tal caso la loro durata temporale può essere: i) Espressa in misura fissa ( ex. per l'interdizione temporanea dai pubblici uci è stabilita una durata in 5 anni, a prescindere dall'entità della pena detentiva inflitta) ii) Priva di qualsiasi indicazione temporale : in questo caso la sua durata è pari a quella della pena principale inflitta, secondo il c.d. principio di equivalenza ❗Ove la pena principale inflitta sia la multa o l'ammenda, la durata della pena accessoria si determina commutando la pena pecuniaria nella corrispondente pena detentiva secondo i criteri di cui all'art. 135 c.p. iii) Compresa tra un minimo e un massimo di legge : in questo caso il giudice commisura la durata della pena accessoria discrezionalmente

F) INOSSERVANZA DELLE PENE ACCESSORIE

Per garantire eettività agli obblighi e ai divieti che ineriscono alle pene accessorie, il legislatore ha creato l' autonoma figura di reato della «inosservanza di pene accessorie», punendo con la reclusione da 2 a 6 mesi chi viola quegli obblighi o quei divieti G) PENE ACCESSORIE E DELITTO TENTATO Le pene accessorie, quando sono previste con riferimento ad un determinato titolo di reato, sono applicabili anche in caso di condanna per tale delitto, sebbene nella forma del delitto tentato. 4.4. GLI EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA = Ulteriori conseguenze negative che si ricollegano alla pronuncia di una sentenza di condanna ↪ Ex. Art. 2 c.p. fa discendere dall'abolizione di un reato, per il quale sia stata pronunciata condanna definitiva, non solo la cessazione dell'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie, ma anche il venir meno degli «eetti penali» della condanna ↓ Tali conseguenze negative consistono per lo più in una preclusione ad ottenere determinati benefici in ambito penale, sostanziale o processuale (ex. la preclusione ad ottenere l'amnistia, l'indulto, la sospensione condizionale…) ↪❗Secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina, sono eetti penali anche le conseguenze negative di una sentenza di condanna che si producono in ambiti extra-penali ,( ex. l'incandidabilità)→ Pare tuttavia preferibile la tesi restrittiva : la legge non parla infatti di eetti della condanna penale, bensì di eetti penali della condanna ↓ Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, gli eetti penali della condanna: «si caratterizzano» poi: ● Per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna ● Per essere conseguenza che deriva direttamente dalla sentenza di condanna e NON da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, sebbene aventi la condanna come necessario presupposto ● Per la natura sanzionatoria dell'eetto EFFETTI PENALI O PENE ACCESSORIE? L'art. 20 c.p. dispone che «le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come eetti penali di essa»⇒ Da tale disposizione si ricava, quindi, a. Che gli eetti penali della condanna sono un genus, nel quale si inquadrano, come species, le pene accessorie b. Che carattere comune all'intera categoria degli eetti penali è il loro prodursi come conseguenze automatiche della condanna ↓ TUTTAVIA:

  • Le pene accessorie conseguono alla condanna in modo certo e indefettibile ;
  • Gli eetti penali, invece, danno vita ad uno status che si tradurrà in un eettivo pregiudizio per il condannato solo in via eventuale , a condizione cioè che nei suoi confronti si apra un nuovo procedimento penale, per un altro reato. 5. UNA DEFINIZIONE DI “ PARTENZA” DI REATO [ DIRITTO PENALE= Complesso delle norme giuridiche penali, cioè di quelle norme per la cui violazione è prevista una sanzione coattiva caratterizzata da contenuti e modalità di applicazione particolarmente incisivi e gravi→ Tale sanzione viene chiamata PENA (e che può consistere in ergastolo, reclusione, arresto, multa, ammenda: c.d. pene principali, cioè immancabilmente presenti)] ↓
  1. La matrice fascista, autoritaria e repressiva, che pone lo Stato in posizione assolutamente preminente rispetto all'individuo e alle sue libertà.
  2. La matrice liberale-illuminista, espressa dai giuristi e dai parlamentari che contribuirono alla sua elaborazione, che ha consentito di evitare che nel codice Rocco vi fossero abnormità ed eccessi, che ritroviamo, invece, nelle leggi naziste di quegli anni, e che ha consentito altresì di conservare alcuni principi fondamentali( ex. di riserva di legge, di irretroattività), già presenti nel codice Zanardelli e in altre codificazioni liberali ↓ In seguito alla caduta del regime fascista, venne emanata la Costituzione Repubblicana , che entrò in vigore nel 1948→ Il contrasto tra ideologia fascista e valori promossi dalla Costituzione ha sollevato il problema della dicile convivenza tra il Codice Rocco e i nuovi valori e principi costituzionali⇒ Per sanare, o perlomeno contenere la discrepanza tra ideologia fascista del Codice Rocco e spirito costituzionale, in questi decenni: I. Sono state approvate plurime leggi di riforma parziale del codice penale II. Vi è stata una intensa attività di adeguamento del “ vecchio” codice del 1930 alla Costituzione ad opera i. Della Corte costituzionale , con le declaratorie di incostituzionalità ii. Della giurisprudenza , in particolare della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, attraverso l'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata iii. Della dottrina 7.1. CODICE PENALE ALLA MANO Il nostro CODICE PENALE è composto da circa 730 articoli: "circa" perché a. Ci sono numerosi buchi, a causa degli articoli abrogati b. Ci sono numerosi bis, ter, quater, etc. (vale a dire innesti successivi) ↓ Il codice penale è suddiviso in tre libri: LIBRO I -> PARTE GENERALE ⇝ Contiene gli elementi comuni alla totalità o ad un numero indeterminato di reati, che ne descrivono le proprietà strutturali e ne fissano la disciplina comune. LIBRO II E LIBRO III -> PARTE SPECIALE→ Contiene il catalogo delle singole figure di reato e delle rispettive pene; in particolare: ↪ Libro II→ DELITTI ↪ Libro III→ CONTRAVVENZIONI ❗Oltre al codice penale esistono numerosissime leggi extra-codicem che descrivono illeciti sanzionati con una pena, vale a dire REATI→ Sono leggi penali SPECIALI, o meglio COMPLEMENTARI , dall'importanza e dal peso talora fondamentali( ex. in materia di stupefacenti, immigrazione)→ L'esigenza di un corpo normativo coerente e, il più possibile, esaustivo delle figure di reato ha tuttavia indotto di recente il legislatore a formulare il principio della c.d. RISERVA DI CODICE nella materia penale , il quale implica l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale CAP. II PRINCIPI GUIDA DEL DIRITTO PENALE: OFFENSIVITÀ, PROPORZIONE, SUSSIDIARIETÀ E COLPEVOLEZZA

1. INTRODUZIONE Il reato è individuato essenzialmente sulla base di un mero criterio nominalistico, e non in base ai suoi contenuti→ TUTTAVIA esistono dei limiti ai quali il legislatore è subordinato nella individuazione dei reati, nella selezione dei comportamenti costituenti reato e nelle sue scelte incriminatrici ↓ Tali limiti discendono dai seguenti principi:

● OFFENSIVITÀ

● PROPORZIONE

● SUSSIDIARIETÀ (O ULTIMA RATIO)

● COLPEVOLEZZA

Si tratta di principi di matrice LOGICO-COSTITUZIONALE , dove la: ○ Matrice LOGICA risiede nei limiti imposti dalla necessità di buon funzionamento, di razionalità e di coerenza dell'ordinamento giuridico nel suo complesso ○ Matrice COSTITUZIONALE risiede nei limiti imposti dalla Costituzione quale fonte sovraordinata, cui è sottoposto anche il legislatore (ordinario)

2. PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ

  1. Nozione Il primo e fondamentale limite che si impone al legislatore nella selezione dei comportamenti costituenti reato, discende dal principio di oensività in forza del quale “ può essere previsto come reato solo un comportamento che OFFENDE un bene giuridico” ↓dove BENE GIURIDICO = Situazione/ entità di fatto o di diritto, carica di valore, modificabile in peius( in senso peggiorativo) per eetto di un comportamento umano. e OFFESA = Pregiudizio o modifica peggiorativa, che può manifestarsi in due livelli, cioè in due soglie di oesa:
  • Danno = Distruzione o diminuzione di valore del bene giuridico;
  • Pericolo = Probabilità del danno, messa in crisi, scuotimento della garanzia della sicurezza del godimento del bene giuridico.
  1. Classificazione dei beni giuridici È possibile eettuare una classificazione dei beni giuridici in virtù del criterio della "natura" del soggetto titolare del bene giuridico oeso→ Sulla base di tale criterio possiamo distinguere beni: ➢ INDIVIDUALI( ex. vita, patrimonio, onore…) ➢ COLLETTIVI, che a loro volta si suddividono in ↪ ISTITUZIONALI, che fanno capo ad una istituzione( ex. Stato, Pubblica Amm. …) ↪ A TITOLARITÀ DIFFUSA, i quali non appartengono ad una singola entità specifica, ma a tutta la collettività in modo diuso( ex. ambiente)
  2. Individuazione del bene giuridico Per individuare il bene giuridico protetto da una norma penale attraverso la previsione come reato dell'oesa al medesimo arrecato è necessario
    1. Innanzitutto, guardare al linguaggio impiegato dal legislatore( ex. menzione espressa del bene giuridico o dell’oesa ad esso arrecata)→ Grazie a questo primo criterio, in relazione ad alcuni reati risulta assolutamente agevole individuare il bene giuridico tutelato⇝ Ad esempio:
      • Omicidio (art. 575)→ il bene giuridico tutelato è la vita, e l'oesa ad esso arrecata si manifesta in termini di danno (la morte);
      • Tentato omicidio (artt. 575 + 56)→ il bene giuridico tutelato è la vita; l'oesa ad esso arrecata si manifesta in termini di pericolo
    2. In mancanza di indicazioni espresse, utili indizi possono essere ricavati: ➔ Dalla collocazione topografica ; ➔ Da altri criteri interpretativi (quali l'interpretazione storica, l'interpretazione costituzionalmente conforme, etc.).
  3. Se non esistesse il principio di oensività...

❖ Il legislatore deve operare la selezione dei fatti costituenti reato, individuando come tali solo i fatti oensivi di beni giuridici (e quindi non può prevedere come reato il taglio della barba, il rapporto sessuale prematrimoniale o extra-matrimoniale, etc....); ❖ Il giudice deve escludere la sussistenza del reato ogniqualvolta manchi l'oesa ad un bene giuridico nel caso concreto sottoposto al suo esame⇒ Il giudice deve cioè procedere ad un'interpretazione della singola norma nel caso concreto "conforme" al principio costituzionale di oensività, così da escludere dall'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice quei comportamenti in concreto inoensivi del bene giuridico tutelato ( ↪ Ex. "falsa testimonianza c.d. innocua": se la falsa testimonianza cade su circostanze ininfluenti sul processo decisionale del giudice, la condotta del soggetto agente sarà in concreto inoensiva e, dunque, dovrà andare esente da punizione.

  1. Costituzione e beni giuridici penalmente tutelabili La Costituzione, peraltro, non si limita ad imporre il principio di oensività, ma fornisce fondamentali indicazioni anche in merito a quali beni giuridici possano essere tutelati penalmente→ Si tratta, peraltro, di indicazioni solo di segno negativo, nel senso che sulla scorta della Costituzione è possibile procedere ad una fondamentale esclusione: NON possono quindi essere puniti fatti che siano espressione di libertà costituzionali, che siano conformi ai principi costituzionali, e il reato non può essere incompatibile con libertà o principi costituzionali ↪ Esempio di incompatibilità sopravvenute nel momento in cui il codice penale del 1930 si è dovuto confrontare con la Costituzione del 1948):
  • art. 502 c.p., delitto di sciopero per fini contrattuali incompatibile con -> diritto di sciopero (art. 40 Cost). 3.PRINCIPIO DI PROPORZIONE Il principio di PROPORZIONE impone una valutazione comparativa tra benefici e costi, per i cittadini e per la società nel suo complesso, del ricorso alla pena. Occorre non dimenticare mai, infatti, che il diritto penale è un'arma a doppio taglio: ↻ Da un lato, costituisce uno strumento di tutela delle libertà e dei diritti dei consociati ↺ Dall'altro, impone limitazioni e sacrifici alle libertà e ai diritti dei consociati (sia in via preventiva con la minaccia della pena, sia in via repressiva con l'applicazione della pena) ⇓ Il legislatore, pertanto, prima di prevedere un determinato comportamento come reato, dovrebbe soppesare i benefici e i costi di tale sua scelta incriminatrice: ■ Quanto ai BENEFICI, attraverso la previsione di un reato, si auspica la diminuzione dei comportamenti oensivi del bene giuridico, e il conseguente raorzamento della sua tutela ■ Quanto ai COSTI, questi comprendono: A. Un sacrificio: - Della libertà individuale, tramite pene detentive; - Del patrimonio, mediante pene pecuniarie; - Della dignità dell'autore del reato; B. Eventuali eetti criminogeni, quali: - Incentivi alla commissione di ulteriori reati (per commettere o occultare il reato x, o per assicurarsi il profitto del reato x, viene commesso il reato y); - Contagio criminale in carcere; C. Eventuali eetti desocializzanti del carcere D. Costi sociali della pena (ex. eetti negativi sulla famiglia del condannato) ↪ Ex. Previsione come reato del consumo di sostanze stupefacenti: Benefici Costi Tutela della salute, bene di notevole Sacrifici derivanti dalla pena sulla libertà, il

importanza, espressamente menzionato nella Costituzione (art. 32, co. 1) patrimonio e la dignità del condannato Tutela della sicurezza pubblica Eetti criminogeni( ex. sovraollamento carcerario, contagio criminale nelle carceri, ostacoli al superamento della condizione di tossicodipendente) Si tratta di una incriminazione che è stata a lungo oggetto di valutazioni controverse fino al referendum del 1993, il quale ha infine decretato l'irrilevanza penale del consumo personale di sostanze stupefacenti

  1. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ O EXTREMA( ULTIMA) RATIO In virtù del principio di SUSSIDIARIETÀ la pena deve intervenire solo in via sussidiaria, quale ultima (o extrema) ratio, solo cioè quando falliscono o fallirebbero altri tipi di reazioni e interventi statali diretti a tutelare il bene giuridico⇒ Si deve utilizzare la pena solo quando nessun altro strumento (sanzionatorio o non) sia in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrettanto ecace nei confronti di una determinata forma di oesa: si parla dunque di indispensabilità della pena ↓ Per individuare il fondamento costituzionale dei principi di proporzione e sussidiarietà è necessario procedere ad una lettura congiunta e coordinata di più norme costituzionali: ● L’ art. 3 Cost impone una valutazione basata sui criteri di ragionevolezza: il bilanciamento costi/ benefici operato dal legislatore deve essere ragionevole ● L’ art. 27 Cost. stabilisce lo scopo rieducativo della pena→ La rieducazione presuppone una certa disponibilità del condannato a farsi rieducare; ma siatta disponibilità mancherà sempre se il condannato percepisce la pena come sproporzionata, eccessiva, inutile, vessatoria ● Infine gli artt. 2 e 13 Cost. sanciscono, rispettivamente, i diritti inviolabili dell’uomo e l’inviolabilità della libertà personale, principi sacrificabili solo > In termini proporzionali all'oesa al bene giuridico realizzata; > Quando non ci siano altri strumenti di tutela del bene giuridico
  2. IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA In virtù del principio di COLPEVOLEZZA, il reato deve essere personalmente rimproverabile al suo autore⇒ Ne deriva che il principio di colpevolezza limita la responsabilità penale alle sole conseguenze controllabili dal soggetto agente, non fortuite, non al di fuori della sua sfera di controllo. ↓ Il fondamento costituzionale del principio di colpevolezza si desume dagli artt. 27 e 25 co. 2, Cost. ⇓ In conclusione, è possibile definire il REATO come un comportamento, tenuto colpevolmente dal suo autore, oensivo di un bene giuridico, il quale, nel rispetto dei principi di proporzione e sussidiarietà, è sanzionato con la pena CAP. III - LA RISERVA DI LEGGE E LA SUA FUNZIONE DI SBARRAMENTO VERSO IL POTERE ESECUTIVO
  3. LE FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO E LA LORO GERARCHIA Fonte di produzione del diritto= Qualsiasi atto o fatto produttivo di norme giuridiche→ Nel nostro ordinamento esiste una gerarchia delle fonti ricostruibile, sulla scorta dell'art. 117 Cost e dell'art. 1 preleggi, nei seguenti termini:
    1. Costituzione e leggi costituzionali 1 bis) Norme dell'Unione europea e norme internazionali

essere riservata alla legge del Parlamento, quale organo massimamente rappresentativo dei cittadini ↓ In questa sua seconda funzione, l'istituzione della riserva di legge in materia penale - l'istituzione, quindi, del monopolio della legge del Parlamento sulle scelte punitive - equivale alla costruzione di un duplice SBARRAMENTO:

  1. Un primo sbarramento nei confronti del potere esecutivo e, in particolare, del Governo , dal momento che il Governo è espressione di una maggioranza temporanea, che potrebbe perseguire e discriminare le minoranze razziali, religiose, partitiche, ideologiche, attraverso le norme penali
  2. Un secondo sbarramento nei confronti del potere giudiziario, dal momento che
    • Il potere giudiziario è privo di investitura popolare
    • I provvedimenti dei giudici non hanno valore generale ed astratto, ma sono riferiti al caso concreto ⊃⊂ La legge è del resto lo strumento più idoneo ad introdurre norme penali in quanto essa gode delle seguenti caratteristiche: a. È il frutto del confronto dialettico tra maggioranza-minoranza; b. Viene emanata all'esito di un procedimento formale e articolato che assicura, almeno in teoria, ponderatezza e bilanciamento degli interessi contrapposti c. È sottoposta al controllo dell'opinione pubblica d. È , almeno in teoria, facilmente conoscibile dai cittadini
  3. IL MONOPOLO DELLA LEGGE NELLA PRODUZIONE DELLA NORMA PENALE/ 5.1 RISERVA DI LEGGE STATALE O ANCHE REGIONALE? La risposta è: solo legge statale→ Le leggi regionali non possono, infatti, essere fonte di produzione di norme penali per le seguenti ragioni: A. Lo preclude, innanzitutto, la RATIO della riserva di legge in materia penale, che consiste nel rimettere l'arma della pena, che va ad incidere profondamente sulla libertà dei cittadini, nelle mani dell'organo massimamente rappresentativo di TUTTI i cittadini, vale a dire il Parlamento nazionale B. Lo preclude poi il principio di uguaglianza (art. 3 co. 1 Cost.) e il principio di unità della Repubblica (art. 5 Cost.), da cui discende l'esigenza di uniformità della disciplina penale sul territorio nazionale. C. Lo preclude, infine, l'art. 117 Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordinamento penale ⇅Una limitatissima deroga all’incompetenza delle Regioni in materia penale, è espressamente prevista nello Statuto Regionale del Trentino Alto Adige 5.2 RISERVA DI LEGGE: SOLO LEGGI DOMESTICHE O ANCHE LEGGI-NORME SOVRANAZIONALI? La risposta è: solo leggi domestiche (interne, italiane), e non anche norme sovranazionali 5.2.1 RISERVA DI LEGGE E NORME EURO UNITARIE Concetti-base ➔ L' UNIONE EUROPEA è un organismo sovranazionale costituito mediante trattati ➔ In chiave di ricostruzione storica, possiamo dire che quello della UE è stato un continuo percorso di espansione:
  • Geografica (almeno fino alla c.d. Brexit);
  • Funzionale (di competenze). ➔ L'Unione Europea, dalla sua creazione ad oggi, sia pur con alti e bassi, ha assicurato agli Stati Membri e a gran parte dell'Europa un'epoca di pace, sicurezza, progresso sociale, economico e culturale.

➔ Attualmente il diritto primario dell'UE si compone di: Trattato dell'Unione; Trattato sul funzionamento dell'Unione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la c.d. Carta di Nizza) ➔ L'UE, per regolare la sua esistenza e per svolgere le sue funzioni, emana norme giuridiche, alcune delle quali possono essere direttamente applicate all'interno degli Stati membri ↓ ❗ Le fonti eurounitarie NON possono contenere norme penali( nemmeno quelle dotate di eetto diretto)

  1. In primo luogo perché l'UE esercita solo le funzioni che le sono attribuite coi Trattati, e al momento nessuno dei Trattati attribuisce all'UE competenze in materia penale
  2. Anche ammesso per ipotesi che ci fosse una norma di un Trattato attributiva di competenza ad emanare norme penali, occorrerebbe superare gli ostacoli derivanti dalla lettera e dalla ratio dell'art. 25 co. 2 Cost.:
    • LETTERA: l'art.25 Cost. parla di "legge", mentre nessuna fonte dell'UE si chiama "legge"
    • RATIO: le norme dell'UE, in particolare regolamenti e direttive, NON sono emanate solo dal Parlamento UE, bensì dal Parlamento UE congiuntamente al Consiglio⇒ Le norme UE non provengono solo dal Parlamento, cioè l'organo massimamente rappresentativo di tutti i cittadini UE, ma anche da un organo, il Consiglio, che in realtà rappresenta i governi ↓ Una volta esclusa la competenza penale diretta dell'UE, è necessario soddisfare alcune esigenze sostanziali , quali a) Come poter assicurare un' ecace tutela giuridica degli interessi e delle funzioni UE , sempre più estesi b) Come arontare ecacemente la criminalità transnazionale a livello europeo , considerato che esistono taluni crimini, quali terrorismo, traco illecito di armi, stupefacenti, esseri umani…, che non hanno confini c) Come soddisfare l'esigenza di una risposta omogenea, uniforme su tutto il territorio dell'UE ai fatti illeciti, e quindi evitare la creazione di zone franche, di "paradisi penali" ↓ Siatte esigenze sostanziali possono essere soddisfatte percorrendo due canali: A) Il primo canale si colloca nella fase della produzione delle norme penali interne : l'UE dispone, infatti, di una COMPETENZA PENALE INDIRETTA , in quanto- se non può emanare direttamente norme penali - può però imporre agli Stati membri l'obbligo di emanare norme penali aventi determinati contenuti e determinate pene (c.d. obbligo di criminalizzazione )→ Tale obbligo può essere imposto agli Stati membri tramite:
  • L'emanazione di direttive
  • Stipula di Convenzioni ❗Gli Stati membri con propri atti normativi devono poi dare attuazione a tali obblighi⇒ Si parla, in proposito, di competenza penale INDIRETTA dell'UE, in quanto presuppone la necessità dell'intervento di attuazione del legislatore nazionale B) Il secondo canale percorribile per soddisfare le esigenze sostanziali, si colloca nella fase di applicazione delle norme penali interne , e segnatamente nella fase della loro interpretazione giudiziale → Dal diritto eurounitario discendono infatti vincoli a carico del giudice penale nazionale, il quale dovrà procedere alla:
  • Interpretazione conforme al diritto UE: il giudice penale italiano, chiamato ad applicare leggi penali italiane che attuano obblighi discendenti da atti dell'UE vincolanti, ha l'obbligo di interpretare dette leggi italiane in conformità agli atti UE
  • Se non è possibile l'interpretazione conforme, il giudice italiano dovrà procedere alla disapplicazione totale o parziale delle norme penali interne non compatibili o comunque non conformi con le norme UE fornite di eetto diretto

⇅TUTTAVIA, nella prassi legislativa italiana le cose stanno diversamente: il decreto legge e il decreto legislativo sono infatti abbondantemente utilizzati quali fonti di norme penali⇒ Si registra dunque a questo proposito una significativa discrasia tra dover essere e essere 5.3.1. DECRETI LEGGE ( Art. 77 Cost. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono ecacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti) In dottrina sono stati presentati argomenti sia a favore che contro la compatibilità dei decreti legge con la riserva di legge in materia penale, posta dall'art. 25 co. 2 Cost. ARGOMENTI A FAVORE ARGOMENTI CONTRARI In caso di conversione del d.l. sono ripristinate tutte le garanzie connesse al procedimento legislativo ordinario (il Parlamento "fa proprio" il decreto legge) ■ Durante il periodo pre-conversione ( giorni) sono di fatto annullate tutte le garanzie costituzionali per la libertà individuale e le minoranze parlamentari⇒ Durante questi 60 giorni, sussiste una piena disponibilità della pena per i fini dell'esecutivo "per manovre governative (...) destinate al successo malgrado l'esito negativo del controllo parlamentare" In caso di non conversione, il decreto legge decade ex tunc e quindi non introduce alcuna nuova norma nella legislazione penale ■ Gravi problemi in caso di non conversione o conversione con modifiche del d.l.

  • In caso di d.l. peggiorativo( contenente previsioni in malam partem)→ Conseguenze: irreversibilità e irreparabilità di eventuali limitazioni di libertà
  • In caso di d.l. migliorativo( contenente previsioni in bonam partem)→ Conseguenze: gravi incertezze in punto di successione di leggi ■ tendenziale contraddizione tra:

    Materia penale⇒ Scelte politico-criminali che richiedono ponderazione Decreto legge, la cui adozione dovrebbe essere riservata a "casi straordinari di necessità e urgenza" Gli argomenti contrari sembrano preponderanti: pertanto, la fedeltà ai principi costituzionali dovrebbe indurre ad interpretare l'art. 25 co. 2 Cost. come se esso ponesse una RISERVA a favore della sola legge del Parlamento→ CIÒ NONDIMENO, nella prassi si continua ad utilizzare il d.l. in materia

penale, anche in relazione a materie estremamente delicate e complesse( ex. femminicidio, reato di stalking…)⇒ La Corte Costituzionale si è dunque espressa in merito, dichiarando costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., i decreti legge iterati o re-iterati , che riproducono sostanzialmente il contenuto dei precedenti decreti non convertiti (a meno che non siano sopravvenuti nuovi presupposti di necessità e urgenza) 5.3.2. DECRETI LEGISLATIVI ( Art. 76 Cost. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.) Anche a proposito dei decreti legislativi in dottrina sono stati formulati argomenti sia a favore che contro la loro compatibilità con la riserva di legge di cui all'art. 25 co. 2 Cost. ARGOMENTI A FAVORE ARGOMENTI CONTRARI ○ Con la legge delega il Parlamento conserva il monopolio delle scelte punitive ● In caso di delega ampia e generica, il ricorso al decreto legislativo concede amplissimo spazio alla discrezionalità del Governo sulle scelte punitive ○ La Corte costituzionale non viene in alcun modo espropriata del suo controllo:

  • Sulla conformità del d.lgs. ai criteri della legge delega;
  • Sulla precisione dei criteri dettati dalla legge delega;
  • Sul rispetto dei principi costituzionali da parte della legge delega e del d.lgs. ● Il Parlamento potrebbe, quindi, conservare il monopolio sulle scelte incriminatrici solo in caso di delega precisa e circoscritta→ MA, anche in tale caso, l’eettività del ruolo del Parlamento è adata al controllo ex post della Corte Costituzionale sulla conformità tra legge delega e decreto legislativo ○ Considerati i tempi lunghi richiesti dalla legge formale, il d.lgs. costituisce uno strumento "ecace" dal punto di vista pratico-politico, soprattutto per soddisfare esigenze di semplificazione e acceleramento dell'iter normativo ● In ogni caso, la Cost. consente la delega solo "per oggetti definiti" e non per intere materie ● Incoerenza tra: - Riserva "assoluta" o "tendenzialmente assoluta" di legge, con esclusione delle fonti sub-legislative promananti dall'esecutivo (v. infra), e - Legislazione delegata ↓ Infatti NON vi è alcuna sostanziale dierenza tra: > La legge formale del Parlamento, integrata da regolamenti dell'Esecutivo e > La legge delega del Parlamento, integrata dal decreto legislativo dell'Esecutivo Gli argomenti contrari sembrano preponderanti: pertanto, la fedeltà ai principi costituzionali dovrebbe indurre ad interpretare l'art. 25 co. 2 Cost. come se esso ponesse una RISERVA a favore della