








Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Questo manuale fornisce una dettagliata descrizione dei soggetti e delle fasi del processo penale. Il processo penale si occupa di accertare se una persona ha commesso un reato, di identificare l'autore e di applicare le sanzioni. il significato di procedimento e processo, l'esercizio dell'azione penale, il ruolo del giudice e del pubblico ministero, e le competenze giurisdizionali. Viene inoltre trattato il concetto di giurisdizione e la composizione dei tribunali.
Tipologia: Dispense
1 / 14
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!









Paolo Tonini I soggetti del procedimento penale 1.Procedimento e processo Il processo penale sul fatto, sull’autore e sulle conseguenza Il processo penale si occupa di accertare se una persona abbia commesso un reato, quale sia la personalità dell’autore del reato, quali sono le sanzioni che devono essergli applicate. Il processo penale ha dunque una funzione stumentale rispetto al diritto penale sostanziale, in quanto è il modo con cui questo viene ad essere applicato. La legge penale indica i fatti di reato e le relative sanzione, mentre il processo penale si occupa di accertare i fatti storici che costituiscono reato, di identificare gli autori e conoscere la loro personalità. Il processo penale non ha uno scopo meramente teorico, ossia di ricostruire la verità su un fatto commesso, bensì nell’accertare se tale fatto costituisce reato e applicare la sanzione a chi l’ha commesso. Non si perseguono finalità astratte, ma si valutano quali sanzioni irrorare. L’accertamento della personalità dell’autore è legata alla stessa natura delle sanzioni penali, in quanto proporzionata alla personalità dell’autore. L’accertamento si rende necessario specialmente se la pena ha una funzione rieducativa. L’azione penale
Procedimento e processo non sono sinonimi, ma ciascuno dei due termini assume un significato differente: Il procedimento penale è una serie di atti cronologicamente ordinata diretti alla pronuncia di una decisione penale, ciascuno dei quali fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo atto, il quale rappresenta la’adempimento di un dovere posto dal suo antecedente. Gli atti devono essere seguiti seguendo una determinata sequenza temporale. Altra caratteristica è che tutti gli atti hanno la finalità di accertare l’esistenza di un fatto penalmente illecito e la sua attribuibilità ad una persona. Terza caratteristica è il dovere di compiere un’atto successivo, fino alla decisione definitiva, ovvero una sentenza di condanna o di prosioglimento. Se il processo si arresta prima che venga formulata una impugnazione si avrà un decreto o un’ordinanza di archiviazione. Il procedimento penale è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, l’udienza preliminare, il giudizio. Il processo penale è invece una porzione del procedimento penale. Fanno parte del processo le fasi dell’udienza preliminare e del giudizio. Il momento del suo inizio corrisponde all’esercizio dell’azione penale, il momento finale si ha con la pronuncia della sentenza che diventa irrevocabile, in quanto non più impugnabile. La nozione di azione penale è correlata a quella di processo penale. Essa è la richiesta diretta al giudice di decidere sull’imputazione. Il codice precisa con quali atti essa si esercita. Ai sensi dell’art.405 c.p.p, il pubblico ministero esercita l’azione penale quando chiede il rinvio a giudizio dell’imputato. La richiesta è rivolta al giudice e contiene la formulazione dell’imputazione. Nei procedimenti speciali, ossia quelli dove viene omessa l’udienza preliminare, l’azione penale si esercita quando il pm formula l’imputazione nell’atto che istaura il singolo procedimento (giudizio direttissimo).
Questa azione viene esercitata quando il danneggiato si costituisce a parte civile dopo che il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale. Questa azione rimane comunque facoltativa in sede penale, in sua assenza il processo ha comunque giuridica esistenza. L’azione può essere esercitata non solo contro l’imputato ma anche contro il responsabile civile, ossia colui che è responsabile civilmente per il fatto dell’imputato ( datore di lavoro responsabile del danno arrecato dal suo dipendente nell’esercizio delle incombenze). Il responsabile civile diviene parte, ma parte eventuale, esattamente come colui che promuove l’azione.
I giudici penali ordinari sono il tribunale in composizione colleggiale ovvero tre magistrati togati, o in composizione monocratica ovvero un magistrato togato, il giudice di pace, il tribunale per i minorenni ( dove il magistrato è competente a giudicare i reati commessi da minori di anni 18). Giudici ordinari d’appello sono la corte d’appello, corte d’assise d’appello, la sezione della corte d’appello per i minorenni. Vi è poi la corte di Cassazione che ha sede in Roma, unica per tutto il territorio nazionale, possono essere impugnate d’innanzi tutte le sentenze per motivi di illeggitimità. Il suo giudizio ha un oggetto limitato, non può infatti condurre un esame di merito (attendibilità dichiarazione testimone). I giudici penali speciali sono i giudici militari e la corte costituzionale. I tribunali militari in tempo di pace sono competetnti solo per i reati commessi da appartenenti alle forze armate, previsti dalla legge militare o anche dalla legge comune ma comunque richiamati dal codice penale militare. In appello è competente la corte d’appello militare. La corte costituzionale in seguito alla legge cost. 16 gennaio 1989, n1, è competente a giudicare i delitti di alto tradimento e di attentato alla costituzione commessi dal presidente della repubblica. Tornando al significato di Giurisdizione, abbiamo detto che essa ha un duplice significato: accanto a quello fin qui trattato, si osserva che il termine può indicare anche l’insieme delle regole che permettono di distinguere i procedimenti di competenza della magistratura ordinaria dai procedimenti di competenza della magistratura speciale. Si può parlare di conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e speciale.
parti, l’imparzialità del giudice, la ragionevole durata. È un metodo oggettivo di esercizio della funzione giurisdizionale, senza un processo giusto non può esserci giurisdizione. La competenza per materia e per funzione Si può definire competenza quella parte di giursidizione che è svolta dal singolo organo. Viene valutata tenendo conto della materia, del territorio, dalla funzione che deve essere svolta in ogni fase o grado del procedimento. La competenza per materia è a sua volta ripartita in base a due criteri, uno qualitativo con riferimento al tipo di reato, e uno quantitativo, con riferimento alla pena edittale. Si ripartisce tra corte d’assise, giudice di pace e tribunale per i minorenni. Il tribunale per i minorenni è composto da due magistrati togati e da due esperti in psicologia, pedagogia e materie analoghe, è competente per i reati commessi dai minori di anni diciotto. Bisogna avere considerazione dell’età e la sua competenza è esclusiva, quindi resta al tribunale dei minori anche se il reato commesso dal minore attiene le materie giudicate dalla corte d’assise o dal giudice di pace. Resta di detto tribunale anche se il minore ha commesso il reato insieme ad adulti. La corte d’Assise è composta da due giudici in carriera e sei popolari, le viene attribuita la competenza a giudicare i più gravi fatti di sangue o delitti politici. Non giudicano però di materie che necessitano di particolari conoscenze tecnico giuridiche per la presenza dei magistrati popolari, i quali non possiedono di norma certe conoscenze. La corte d’assise si occupa di esprimere al meglio la valutazione di un comune cittadino, che non sia un giudice in carriera. La corte d’assise è competente giudicare: a) Delitti per cui la legge stablisce la pena dell’ergastolo o della reclusione a più di ventiquattro anni (omicidio volontario o strage, vengono omessi i casi di rapina o estorione -> tribunale)
b)Omicidio del consenziente, istigazione al suicidio, omicidio preterintenzionale; c) Delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una persona; d)Ricostituzione del partito fascista, genocidio, delitti contro la personalità dello Stato; d-bis) delitti consumati o tentati di associazioni non mafiose, volti a ridurre in una condizione di schiavitù; delitti con finalità di terrorismo (pena non inferiore ai 10 anni) Il giudice di pace è un giudice non professionale, nominato a tempo determinato, per accedere a questo ufficio non occorre aver superato il concorso, si necessita pero della laurea in Giurisprudenza. Vi sono una serie di presupposti alternativi di abilitazione quali aver esercitato attività notarili o aver insegnato materie giuridiche all’università. È competente a conoscere una serie di fattispecie attribuite qualitativamente. Si tratta solitamente di reati che sono espressione di conflittualità individuale e sono procedibili a querela o d’ufficio. Saranno procedibili a querela le percosse o aver procurato una malattia di durata superiore ai 20 giorni. Sono escluse le lesioni colpose connesse a colpa professionale. Tra i reati procedibili d’ufficio si ricorda la somministrazione di bevande alcoliche o stupefacenti ai minorenni, ingresso e soggiorno illegale nello stato italiano. Il tribunale è competetente a giudicare reati che non sono previsti da alcuna norma di legge e che presuppone che il magistrato conosca determinate questioni tecniche molto ostiche. Il tribunale in composizione colleggiale conosce dei reati puniti con pena superiore nel massimo ai 10 anni, ma inferiore ai 24 purchè non siano di competenza della corte d’assise. Si occupa quasi sempre dei reati
Vi è un importante regola qualora il magistrato assume la qualità di imputato, indagato, persona offesa, danneggiato, in questo caso la competenza è attribuita al giudice competente per materia e che ha sede nel copoluogo del distretto di corte d’appello individuata nella tabella annessa alla legge del 2 dicembre 1998. La competenza per connessione – Riunione e separazione procedimenti La connessione dei procedimenti è un criterio attributivo della competenza del giudice, essa non comporta necessariamente la riunione. Vi è connessione dei procedimenti del tribunale e della corte d’assise in tre casi: a) Quando il reato è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione, ovvero, mediante condotte individuali hanno causato l’evento; b)Quando una persona è imputata di aver commesso più reati con una sola azione di omissione o con più azioni omissive del medesimo disegno criminoso; c) Quando si commettono più reati per oscurare o occultare altri precedentemente commessi. Fra i giudici competenti per materia, la corte d’assise prevale sul tribunale. Se sono egualmente competenti per materia e a fare la differenza è il territorio sarà competente il giudice del luogo dove è stato commesso il reato più grave. In caso di pari gravità prevale il giudice competente per il reato più grave. Esiste un’importante deroga alla connessione in presenza di procedimenti contro i minorenni, questi devono essere sempre trattati dal tribunale per i minori, tenendo come fine primario la rieducazione. Vi sono dei casi in cui è inece prevista la riunione dei procedimenti in uno unico per una ragione di economia degli atti processuali (testimone che riferisce su più imputati sottoposto ad un unico esame).
Inoltre piò consentire di ricostruire con maggior chiarezza e completezza il quadro probatorio. Sono comunque necessari dei requisiti: I procedimenti devono essere: a) Pendenti nella stessa fase e grado b)Di competenza del medesimo giudice c) Connessione o collegamento probatorio tra loro d)Che la riunione non determini ritardo Si può avere anche la separazione dei procedimenti, ricollegabile ad un sistema accusatorio, così da garantire la miglior difesa dell’imputato stesso. Vi sono ipoesi di separazione obbligatoria, vediamo degli esempi: a) Quando nel corso dell’udienza è possibile decidere subito la posizione dell’imputato; b)Quando per un imputato di debba sospendere il procedimento c) Quando un imputato non sia comparso a dibattimento e occorre rinnovare la citazione Fuori dai casi previsti può essere disposta la separazione, sull’accordo delle parti, quando il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. Il giudice nonostante queste ipotesi può ritenere necessaria la riunione (mediante ordinanza e sentite le parti), per l’accertamento dei fatti. Appare un aspetto di discrezionalità che però è bilanciato dal contradditorio delle parti. Il principio del giudice naturale In base all’articolo 25 della costituzione nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Si ricavano tre principi fondamentali:
La dichiarazione d’incompetenza L’inoservanza delle disposizioni che regolano l’incompetenza determina che il giudice dichiari la propria incompetenza. Differiscono i termini con cui il giudice è tenuto a dichiararla. Si è più rigorosi qualora si tratti di incompetenza per materia. Vi è poi una disciplina che spiega come vengono trattati gli atti compiti dal giudice incompetente: 1)Nuove prove: restano efficaci 2)Dichiarazioni: se ancora ripetibili possono essere utilizzate soltanto col meccanismo delle contestazioni probatorie 3)Misure cautelari: quelle gia disposte conservano efficacia per 20 giorni dopo l’ordinanza che dichiara l’incompetenza, dopo di che il nuovo giudice deciderà se disporne una nuova Come abbiamo già accennato qualora si parli di incompetenza per materia si è più rigidi, specialmente se si tratta di un’incompetenza per difetto, ossia quando una determinata causa debba essere decisa da un giudice di grado superiore. Un regime attenuato vale invece per la declaratoria dell’incompetenza per territorio, eccepibile dalle parti ma rilevabile anche dal giudice fino alla chiusura della discussione finale nell’udienza preliminare. Vi è poi l’ipotesi in cui sia il giudice stesso a dichiarare la propria incompetenza mediante la declaratoria d’incompetenza. Il giudice dichiarerà l’incompetenza con ordinanza e restituirà gli atti al pubblico ministero che sta ancora svolgendo le indagini. Dopo la chiusura delle indagini il giudice dichiarerà la sua incompetenza con sentenza.
Nel caso di procedimenti connessi ci si rifà agli articoli 15 e