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Affidamento in prova al servizio sociale e misure alternative alla pena detentiva, Dispense di Diritto Penitenziario

Sulla natura e le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale, una misura alternativa alla pena detentiva introdotta dalla riforma penitenziaria del 1975. la coniugazione tra istanza retributiva e finalità specialpreventiva, i requisiti per la concessione, e le altre misure alternative come la sospensione della pena detentiva e la semilibertà. Viene inoltre discusso il ruolo della magistratura di sorveglianza e la differenza tra pene detentive brevi e lunghe.

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 27/02/2021

beatrice-maurandi
beatrice-maurandi 🇮🇹

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Cap VI - Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata
Le misure alternative al carcere
Le misure alternative alla detenzione sono parte integrante del sistema di esecuzione penale, di
cui rappresentano una componente essenziale. I primi esperimenti di espiazione della pena
all’esterno del carcere si ebbero del XIX secolo in America nel regno unito. Nella seconda metà
del XX secolo questi strumenti hanno avuto crescente diffusione si sono progressivamente
affermati nelle legislazioni nazionali con una notevole ricchezza di forme. L’Italia è giunta a
recepirli solo con la legge 354/1975, di cui hanno rappresentato una delle salienti novità. La
decisione aveva due getto la liberazione condizionale, l’unico istituto allora in grado di scalfire
l’inderogabilità della sanzione inflitta con la sentenza di condanna. Il legislatore veniva perciò
chiamato a introdurre idonee garanzie giurisdizionali a tutela di un vero e proprio diritto del
condannato al riesame sul protrarsi della pretesa punitiva, fatto discendere dall’Art. 27 co. 3º
Cost. Ho correva con organo giudiziario fosse posto in grado di accertare se la pena in corso di
esecuzione avesse assolto al suo fine rieducativo e dunque meritasse un’attenuazione
prodromica al riacquisto della libertà. !
Natura e caratteri delle misure alternative!
Il catalogo delle misure sia notevolmente ampliato negli ultimi quarant’anni. In origine esso
includeva solo l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà, a cui sono state
accostate, nello stesso testo normativo, diverse forme di detenzione domiciliare.elemento che
accomuna questa moltitudine di istituti giuridici, sovente ritoccati, e la competenza a concederli
assegnato alla magistratura di sorveglianza: al tribunale, e talora il magistrato, spetta di verificare
la sussistenza dei requisiti di legge e di modificare conseguentemente la fisionomia della pena in
corso di esecuzione, superando la decisione del giudice della cognizione. In ciò le misure
alternative si differenziano dalle sanzioni sostitutive, introdotte con la legge 689/1981 che sono
invece applicate con la sentenza di condanna al termine del procedimento penale. La
magistratura di sorveglianza interviene invece ha giudicato già formato, quando la decisione è
diventata irrevocabile. Secondo la concezione originaria del legislatore del 1975 le modalità di
espiazione surrogatoria del carcere potevano invero scattare soltanto dopo un breve periodo di
reclusione in istituto. Ma le esigenze di cura o assistenza risultano fortemente pregiudicata dalla
detenzione e così ettaro indotto a rivedere la scelta iniziale e rendere perciò accessibili le misure
alternative anche dalla libertà, quando la pena da scontare sia di entità contenuta. Il vaglio del
giudice si dirige in ogni caso verso presupposti oggettivi, ossia sbarramenti legati a una certa
quantità di pena espiata o ancora da espiare; e presupposti soggettivi, ovvero qualità personali,
attitudini, condotte, grado di affidabilità. La denominazione dovrebbe spettare agli strumenti che
comportino limitazioni della libertà e siano al contempo provvisti di contenuti risocializzazione.
Quanto al primo profilo, occorre sottolineare come le misure in parola siano alternative al carcere
e non alla pena: all’espiazione in istituto viene sostituito un trattamento sanzionatorio in ambiente
esterno il cui carattere “penale” è da tempo riconosciuto dalla corte costituzionale. Tutte le
misure alternative presentano infatti una componente affettiva, oltre che rieducativa, consistente
in obblighi di fare e non fare. !
Nonostante l’indole sanzionatorie delle misure alternative in senso stretto, la disciplina che ne
regola i requisiti di accesso è stata a lungo ritenuta non assimilabile, dal punto di vista dei
principi regolatori del diritto penale, a quella dedicata alle norme incriminatrici e le loro cornici
edittali. La corte costituzionale ha dichiarato che le misure alternative alla detenzione sono
“pene” dotate di un indubitabile carico afflittivo, ma che differisce significativamente da quella
portato dalla detenzione in carcere, anche per l’accentuata “vocazione rieducativa”
dell’espiazione esterne. Quest’ultimo rilievo pone in risalto il secondo profilo caratterizzante le
misure alternative in senso proprio, che dovrebbero contemplare interventi di sostegno al
reinserimento sociale. Un ruolo fondamentale è assegnato a questo scopo agli uffici di
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Cap VI - Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata Le misure alternative al carcere Le misure alternative alla detenzione sono parte integrante del sistema di esecuzione penale, di cui rappresentano una componente essenziale. I primi esperimenti di espiazione della pena all’esterno del carcere si ebbero del XIX secolo in America nel regno unito. Nella seconda metà del XX secolo questi strumenti hanno avuto crescente diffusione si sono progressivamente affermati nelle legislazioni nazionali con una notevole ricchezza di forme. L’Italia è giunta a recepirli solo con la legge 354/1975, di cui hanno rappresentato una delle salienti novità. La decisione aveva due getto la liberazione condizionale, l’unico istituto allora in grado di scalfire l’inderogabilità della sanzione inflitta con la sentenza di condanna. Il legislatore veniva perciò chiamato a introdurre idonee garanzie giurisdizionali a tutela di un vero e proprio diritto del condannato al riesame sul protrarsi della pretesa punitiva, fatto discendere dall’Art. 27 co. 3º Cost. Ho correva con organo giudiziario fosse posto in grado di accertare se la pena in corso di esecuzione avesse assolto al suo fine rieducativo e dunque meritasse un’attenuazione prodromica al riacquisto della libertà. Natura e caratteri delle misure alternative Il catalogo delle misure sia notevolmente ampliato negli ultimi quarant’anni. In origine esso includeva solo l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà, a cui sono state accostate, nello stesso testo normativo, diverse forme di detenzione domiciliare.elemento che accomuna questa moltitudine di istituti giuridici, sovente ritoccati, e la competenza a concederli assegnato alla magistratura di sorveglianza: al tribunale, e talora il magistrato, spetta di verificare la sussistenza dei requisiti di legge e di modificare conseguentemente la fisionomia della pena in corso di esecuzione, superando la decisione del giudice della cognizione. In ciò le misure alternative si differenziano dalle sanzioni sostitutive, introdotte con la legge 689/1981 che sono invece applicate con la sentenza di condanna al termine del procedimento penale. La magistratura di sorveglianza interviene invece ha giudicato già formato, quando la decisione è diventata irrevocabile. Secondo la concezione originaria del legislatore del 1975 le modalità di espiazione surrogatoria del carcere potevano invero scattare soltanto dopo un breve periodo di reclusione in istituto. Ma le esigenze di cura o assistenza risultano fortemente pregiudicata dalla detenzione e così ettaro indotto a rivedere la scelta iniziale e rendere perciò accessibili le misure alternative anche dalla libertà, quando la pena da scontare sia di entità contenuta. Il vaglio del giudice si dirige in ogni caso verso presupposti oggettivi, ossia sbarramenti legati a una certa quantità di pena espiata o ancora da espiare; e presupposti soggettivi, ovvero qualità personali, attitudini, condotte, grado di affidabilità. La denominazione dovrebbe spettare agli strumenti che comportino limitazioni della libertà e siano al contempo provvisti di contenuti risocializzazione. Quanto al primo profilo, occorre sottolineare come le misure in parola siano alternative al carcere e non alla pena: all’espiazione in istituto viene sostituito un trattamento sanzionatorio in ambiente esterno il cui carattere “penale” è da tempo riconosciuto dalla corte costituzionale. Tutte le misure alternative presentano infatti una componente affettiva, oltre che rieducativa, consistente in obblighi di fare e non fare. Nonostante l’indole sanzionatorie delle misure alternative in senso stretto, la disciplina che ne regola i requisiti di accesso è stata a lungo ritenuta non assimilabile, dal punto di vista dei principi regolatori del diritto penale, a quella dedicata alle norme incriminatrici e le loro cornici edittali. La corte costituzionale ha dichiarato che le misure alternative alla detenzione sono “pene” dotate di un indubitabile carico afflittivo, ma che differisce significativamente da quella portato dalla detenzione in carcere, anche per l’accentuata “vocazione rieducativa” dell’espiazione esterne. Quest’ultimo rilievo pone in risalto il secondo profilo caratterizzante le misure alternative in senso proprio, che dovrebbero contemplare interventi di sostegno al reinserimento sociale. Un ruolo fondamentale è assegnato a questo scopo agli uffici di

esecuzione penale esterna (in seguito: U.E.P. E.) articolazione territoriale del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, incaricati di offrire supporto quali ficcato e percorsi di recupero del condannato e fungere da costante interlocutori per la magistratura di sorveglianza sull’andamento degli esperimenti extramurari. Le misure alternative arginano i danni collaterali delle pene detentive e rappresentano preziosi strumenti di attuazione dell’art. 27 co. 3º Cost., in grado di produrre consistenti effetti anche prima delle loro applicazione, poiché fungono da forte incentivo per l’adesione da parte del condannato ai programmi di recupero sociale. Nonostante questi pregi, le misure alternative sono ancora largamente fraintese qui, guardate con sospetto, considerate come una non-pena o come beneficio a carattere quasi indulgenziale. Lo stesso legislatore ha disseminato il sistema penitenziario di ostacolo alla loro concessione, impedendone o ritardandone l’accesso in ragione del solo titolo di reato alla base della condanna, con ciò dimostrando sfiducia verso l’esecuzione esterna. L’affidamento in prova al servizio sociale: profili generali. L’affidamento in prova al servizio sociale costituisce la più significativa tra le misure alternative alla pena detentiva ed incarna perfettamente lo spirito.definita, fin dal suo apparire, il “fiore all’occhiello” della riforma penitenziaria del 1975, essa riesce a coniugare istanza retributiva e finalità specialpreventiva dell’intervento penale. Essa fa venir meno ogni rapporto del condannato con il concetto di detenzione, prospettandosi quale trattamento e libertà totalmente sostitutivo di quello intra murario. Con la concezione di questa misura l’ordinamento non rinuncia alla pena detentiva per afflato clemenziale, né sulla scorta di una semplice prognosi di non recidiva. Applicabile esclusivamente dopo l’inizio dell’esecuzione della pena e privi osservazione (trimestrale) della personalità, prova, la sua origine ristrutturazioni, adottabile nei confronti di autori di reati di entità modesta (non superiore ai tre anni) a suo presupposto si poneva una prognosi di rieducabilità attraverso l’imposizione di prescrizioni comportamentali il supporto del servizio sociale, ritenuti preferibili al trattamento in istituto, per le caratteristiche per sono logica del condannato desunte dalla diagnosi della sua personalità effettuata tramite un periodo di osservazione inframurario. Priva di qualsiasi connotazione premiare, la concessione dell’affidamento in prova si prospettavano in quale ricompensa per uno sforzo rieducativo passato è dimostrato dal condannato, bensì quale atto di fiducia per un suo impegno futuro verso la risocializzazione. Anche l’affidamento in prova al servizio sociale è divenuto, così, strumento attraverso il quale realizzare scopi di cospicuo alleggerimento della popolazione carceraria: se ne è, a tal fine, ampliato l’ambito operativo, esteso anche agli autori di reati di più accentuata gravità; se ne è configurata la concedibilità prima dell’inizio dell’esecuzione penale a prescindere dall’osservazione in istituto. Art. 47 affidamento in prova al servizio sociale

  1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. (Si può andare in affidamento sia da dentro il carcere sia da fuori).
  2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati(1).
  3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. (L’affidamento in prova può essere disposto anche a chi si trova in stato di libertà, nessuno

di cognizione, è stato “messo in prova”, ai sensi dell’art. 464-bis c.p.p., Qualora questa misura processuale sia stata revocata o abbia sortito un esito negativo. Nessun rilievo, invece, assume la pena pecuniaria che conserva la sua autonomia e non si cumula, attraverso il criterio di ragguaglio ex art .135 c.p. con la pena detentiva. Il requisito di merito Preceduto o meno da un periodo di osservazione, intra o extra muraria, l’affidamento in prova al servizio sociale è concesso quando si ritiene che la misura, anche attraverso le prescrizioni con essa imposte, possa contribuire alla rieducazione del reo e sia in grado di assicurare la prevenzione del pericolo che gli commetta altri reati. La verifica affidata al tribunale di sorveglianza non è certo agevole.l’idoneità della misura a realizzare la rieducazione del reo deve essere valutata in base alle risorse di cui in concreto il condannato potrà avvalersi durante la prova: sia in ordine all’attività trattamento ali che potrebbe svolgere, sia in merito al tessuto sociale che lo coglierebbe e sosterrebbe una volta collocato in ambiente libero. Bisogna dotarsi di una conoscenza approfondita del materiale umano sul quale va realizzata la prognosi di rieducabilità del reo fuori dal carcere. La concessione della misura non implica, pertanto, l’avvenuto ravvedimento del condannato ma solo l’esistenza di elementi da cui desumere l’avvio della revisione critica del comportamento e l’inizio del processo rieducativo. La “prova“ cui è sottoposto l’affidato rappresenta, così, il contesto entro il quale si intende realizzare la progressione del condannato verso la sua completa risocializzazione. Art. 47 co. 12º-bis: concessione della liberazione anticipata. Ciò è possibile, infatti, qualora l’affiliato, durante l’esecuzione della misura, abbia dato prova di concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità. Le preclusioni Esistono alcune condizioni che si pongono, invece, quale ostacolo alla concessione della misura. Il catalogo di tali preclusioni è assai articolato: idoneo a delimitare la platea dei possibili fruitori di questa misura alternativa in modo assoluto o relativo. Oltre alle preclusioni “temporanea“ prevista dall’Art. 58-quater e a quelle, sancite all’Art. 4-bis, che il condannato per specifici delitti può rimuovere ponendo dietro in essere determinati comportamenti attivi (Art. 4- bis co. 1º) ovvero quale effetto della sua sottoposizione a peculiari modalità di osservazione (Art. 4-bis co. 1º-quater), ve ne sono altre non soggette ad alcun limite temporale, nè a condizioni risolutive e che assumono, pertanto, farei un sostantivo “assoluto”. Non può, innanzitutto, essere “per più di una volta” affidato in prova il condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’Art. 99 co. 4º c.p.: chi ha già usufruito dell’affidamento in prova, cioè, non può nuovamente accedervi qualora sia stato successivamente dichiarato recidivo per aver commesso un altro delitto non colposo (art. 58.quater co.7º-bis). E perentoriamente e rimedi abilmente esclusa, inoltre, la possibilità di essere affidato in prova al servizio sociale per il condannato a una pena detentiva che derivi dalla conversione di quella sostitutiva alla semidetenzione o della libertà controllata a causa di violazioni delle relative prescrizioni imposte. Non dissimile, quanto alla natura presuntiva della preclusione, e quella derivante dalla revoca della detenzione domiciliare ex Art. 47-ter co. 1º-bis a causa di un comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, che appare incompatibile con la prosecuzione della misura. Con riguardo alle sue concrete modalità di svolgimento, la misura dell’affidamento in prova fa perno su due elementi fondamentali. Innanzitutto la misura ruota intorno all’imposizione di regole di condotta. La “prova“ è integrata, infatti, da una serie di prescrizioni. Altro elemento caratterizzante è l’affidamento del condannato al servizio sociale non può che trattarsi dei centri di servizio sociale, ribattezzati dall’articolo 72 “uffici locali di esecuzione penale esterna”. Le prescrizioni costituiscono il contenuto del trattamento alternativo che si sostituisce all’esecuzione della condanna in forma detentiva determinando il contenuto stesso ovvero l’assenza, della pena. La loro previsione, benché legale, non può dirsi tassativa. L’individuazione

delle prescrizioni spetta al giudice di sorveglianza tenuto, all’atto della concessione della misura, a redigere un verbale che contenga gli obblighi di condotta concretamente imposte al condannato, scelti nell’ambito delle categorie espressamente previste dalla legge. La sottoscrizione del verbale, contenente le prescrizioni, le condizioni di efficacia dell’ordinanza tanto che da essa solo inizio l’affidamento in prova, proprio di indicare la necessità di un preciso impegno del condannato alla loro osservanza e, quindi, alla collaborazione al trattamento alternativo. La sottoscrizione avviene davanti al direttore dell’istituto, se il condannato è detenuto; davanti al direttore dell’U.E.P.E., territorialmente competente, se il condannato è libero. La mancata presentazione del condannato libero, senza addurre alcuna giustificazione, nel termine stabilito ai fini di tale adempimento, è configurata dall’art. 97 co. 2º del regolamento esecutivo quale causa di revoca della misura, da disporsi da parte del tribunale di sorveglianza con l’osservanza delle forme procedimentali di cui all’art. 678 c.p.p. Le prescrizioni stabilite nel verbale non sono intangibili: possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura e con decreto motivato, ricorribile per cassazione data la sua incidenza sulla libertà personale. Deroghe temporanee alle prescrizioni possono essere adottate, nei soli casi di urgenza, dal direttore dell’U.E.P.E., tenuto a riferire al magistrato di sorveglianza sia con immediata comunicazione, sia nella relazione periodica circa il comportamento dell’affidato. Art. 47 co. 9 e 10: Al servizio sociale spettano compiti di controllo e di assistenza dell’affidato, nonché l’obbligo di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. Sintomatica di un’esigenza di cooperazione tra autorità giudiziaria servizio sociale è la previsione dell’Art. 72 che affida all’U.E.P.E. il compito di formulare il programma trattamento tale da destinarsi a colui che richiede la misura. È previsto, inoltre, che il direttore dell’U.E.P.E. disegna un assistente sociale incaricato di seguire l’esecuzione della prova sia personalmente, sia tramite la collaborazione di volontari che operano sotto la sua diretta responsabilità. Esiti dell’affidamento in prova L’esecuzione dell’affidamento in prova può approdare a diverse conclusioni: annullamento e revoca ne costituiscono gli epiloghi negativi che ne provocano l’interruzione; sul corretto svolgimento sfocia nell’esito positivo della prova da cui deriva l’estinzione della pena ed in ogni suo altro effetto penale. Benché all’interno della disciplina non sia espressamente contemplata l’ipotesi di annullamento, in essa rientrano i casi di interruzione della misura per il sopravvenire sia di una casa vera e propria di annullamento del provvedimento di applicazione o di una causa che, comunque, provi che il venir meno della misura per motivi non dipendenti dalla condotta assunta dal condannato durante la sua esecuzione. Proprio perché in tali situazioni la fine della prova si connette a fattori oggettivi totale detraibilità del periodo trascorso in affidamento.destinata all’annullamento e l’ipotesi di revoca dell’affidamento, prevista “qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della prova“.la revoca non costituisce conseguenza automatica dell’eventuale violazione di specifiche disposizioni di legge o delle prescrizioni da parte dell’affidato. Si richiede, invece che tali condotte siano sintomatiche dell’idoneità del condannato a essere socializzato con il trattamento alternativo extramurario. Quando la “prova“ perviene al suo naturale epilogo, senza che siano intervenute cause che ne hanno imposto la revoca o annullamento, occorre verificarne l’esito. Collocato il fisiologico termine della “prova“, tale verifica poggia su una valutazione di risultato che ha ad oggetto il globale atteggiarsi del condannato durante l’intero arco della stessa. Non è certo agevole la determinazione del concetto di “esito positivo della prova“. All’esito positivo della prova il co. 12º del’art. 47 collega l’estinzione della pena detentiva di ogni altro effetto penale, con esclusione delle pene accessorie perpetue. Alla declaratoria di estinzione della pena provvede il tribunale di sorveglianza territorialmente competente. L’effetto estintivo e travolge anche la pena pecuniaria che non sia già stata riscossa e sempre che l’interessato si trova in disagiate condizioni economiche. Non vengono meno, a seguito dell’estinzione della pena, le obbligazioni civili

ordinamento penitenziario, a differenza del codice penale, pone anzitutto una condizione oggettiva di accesso, consistente in una pena detentiva da scontare, in origine o residua, non superiore a quattro anni. La prima delle categorie soggettive considerata è quella delle donne incinte e delle madri con figli conviventi di età inferiore a 10 anni.anche il padre di prole inferiore a 10 anni che non abbia perso la responsabilità genitoriale può chiedere ottenere la detenzione domiciliare qualora i figli siano con lui conviventi e la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a crescerli. Alla corte costituzionale si deve l’aggiunta di un ulteriore ipotesi di detenzione domiciliare, a tutela dei figli disabili portatori di handicap totalmente invalidante. In questi casi la madre il padre possono accedere alla misura alternativa a prescindere dall’età del figlio, qui vanno assicurati diritti all’integrazione sociale e allo sviluppo della personalità mediante il supporto dei genitori. La disciplina della detenzione domiciliare non è volta alla sola tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia, ma anche della salute. Può tenere la misura anche chi versa in condizioni particolarmente gravi.la legge, per meglio definire l’ambito dei destinatari, impone che il malato necessiti di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali e dunque abbisogni di cure non garantite in carcere, dove l’assistenza sanitaria fornita e di regola quella di base. Anche l’avanzare degli anni può portare un decadimento fisico che sconsiglia la ritenzione istituto. Si prevede infatti che gli ultra sessantenni possono chiedere la detenzione domiciliare, purché risultino in abili anche parzialmente. Per integrare i requisiti soggettivi richiesti, l’età deve quindi combinarsi o una particolare condizione fisica. La legge considera infine le persone minori di 21 anni, mirando in questo caso a salvaguardare le loro esigenze di studio, lavoro e famiglia, oltre a quelle di salute. L’art. 47-ter co. 1-ter detto allora una rilevante norma di raccordo fra i due istituti: in tutti i casi il cui codice penale prescriverebbe il rinvio all’esecuzione, il tribunale può disporre in sua voce la detenzione domiciliare, anche se il condannato deve ancora espiare una pena superiore a quattro anni. Quando si rientri in una delle ipotesi prefigurata dagli articoli 146 e 147 del codice penale la detenzione domiciliare viene chiamata surrogatoria (del rinvio) o in deroga (alla consueta soglia di pena). La detenzione domiciliare surrogatoria è stata individuata dalla corte costituzionale con la soluzione attualmente disponibile per i casi di infermità psichica sopravvenuta alla condanna tale da determinare una incompatibilità con l’ambiente carcerario in attesa di riforme legislative che si facciano carico di questa serissimo problema. Vi è un’ultima categoria soggettiva che viene considerata, questa volta dalla legge, più adatta all’esecuzione esterna rispetto alla reclusione in istituto. Si tratta di coloro che abbiano compiuto i settant’anni di età, anche se non soffrono di una malattia in corso o di una perdita di autosufficienza. L’ipotesi si differenzia da quelle considerate dall’articolo 47-ter co.1º Perché non soggiace al limite di pena di quattro anni ordinariamente previsto per la detenzione domiciliare “umanitaria”. L’apparente favore per l’accesso a percorsi esterni nell’ultima fase della vita è però fortemente smorzato dalla grande quantità di preclusioni a poste dalla legge a questa peculiare tipologia di detenzione domiciliare. La detenzione domiciliare generica Con la l. 165/1998 è stato aggiunto nel corpo dell’art. 47-ter ilco. 1º-bis, Dedicato a una, sino ad allora, inedita forma di detenzione domiciliare, scollegata dall’esigenza di tutelare persone in condizioni di particolare fragilità. La misura può essere applicata quando siano da scontare, in origine o come segmento residuo, due anni di pena detentiva. I presupposti soggettivi dettati per la concessione configurano la detenzione domiciliare generica come applicabile solo in subordine rispetto all’affidamento in prova, misura più ricca e favorevole su cui cade la preferenza legislativa. La detenzione domiciliare generica può infatti essere prescelta solamente quando non ricorrano le condizioni per disporre l’affidamento. Ciò significa che solo qualora il giudice non ritenga le prescrizioni proprie di quest’ultima misura appropriate per la rieducazione del condannato e, soprattutto, per prevenire il rischio di recidiva, può considerare l’altra forma di esecuzione extramuraria.E gli ho detto prima di concedere la detenzione domiciliare, il giudice

dovrà infatti verificare, utilizzando come termine di raffronto l’affidamento in prova da un lato e la reclusione in carcere dall’altro, se le prescrizioni di sapere che connotano questa modalità di espiazione siano comunque idonee a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Chi sconta la pena per uno dei reati numerosi elencati nei diversi commi dell’articolo quattro-bis non può in ogni caso accedere a questa misura, perché la legge introdotto una preclusione speciale o rafforzata: il divieto che chiude il co. 1º-bis dell’art.47-ter rimandano nella disciplina generale del doppio binario, ma almeno elenco di fattispecie che vi compaiono. Della detenzione domiciliare generica non può dunque fruire nemmeno chi ha collaborato con la giustizia o comunque recide legami con la criminalità organizzata. La detenzione domiciliare speciale Alla l. 40/2001 si deve l’introduzione di un ulteriore tipologia di detenzione domiciliare, qualificata come “speciale” e disciplinata in una disposizione ad hoc, l’art. 47-quinquies. La misura dedicata specificamente alle madri con prole inferiore a 10 anni e sfere di tutela non assicurate, in ragione dei limiti oggettivi di applicabilità, delle previsioni generali dettate dall’art. 47-ter co. 1º. La detenzione domiciliare speciale si prefigge il compito di porre rimedio alle rotture dell’unità familiare che la carcerazione può aver provocato, favorendone la ricomposizione mediante il ricongiungimento della madre con i minori e grazie più intesi interventi di supporto, rispetto la misura ordinaria, del servizio sociale. Avendo come scopo il riallacciamento della convivenza con i figli, la previsione di apertura dell’art. 47-quinquies, che ne rappresenta il nucleo originario, delinea l’istituto come accessibile esclusivamente da un proprio stato di detenzione. Il giudice può infatti disporne la fruizione quando non ricorrono le condizioni richieste dall’art. 47-ter co. 1º, ossia quando la pena da eseguire in concreto non sia superiore a 4 anni. Non vigono in questo caso limiti legati al residuo ancora da scontare, bensì alla porzione già scontata, che deve ammontare ad almeno un terzo della reclusione da espiare, o 15 anni in caso di ergastolo. Occorre però verificare che sia possibile un positivo ripristino della convivenza con loro non vi sia il rischio, una volta impartite le restituzioni proprie della misura di commissione di altri reati. Il giudice, in particolare, dispone le modalità di intervento del servizio sociale, in questo caso da definire con cura. Alla condannata può essere anche concesso di uscire di casa, ad esempio per provvedere alla necessità dei figli, ma entro tempi, modi e percorsi predeterminati per via giudiziale. Il co. 1º-bis dell’art. 47-quinquies è giunto pertanto disciplinare quel lasso temporale che, ai sensi del co. 1º, dovrebbe essere trascorso dalla condannata in carcere, con sacrificio per l’interesse dei figli. Per garantirne una più intensa protezione, si prevede che la frazione iniziale di pena venga scontata in appositi istituti a custodia attenuata per detenute madri (gli I.C.A.M.). Si tratta di strutture detentive che cercano di mascherare il più possibile la loro natura. La quota iniziale di pena potrà così essere spiata anche nell’abitazione della condannata, o in altro luogo di privata dimora, oppure in luogo di cura, assistenza o accoglienza o ancora in appositamente istituite case famiglia protette. L’esecuzione penale esterna diviene in tal modo fruibile anche da subito, superando di fatto quanto prevedrebbe il co. 1º dell’art. 47-quinquies. Occorre però che il giudice abbia decretato l’assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, voglio che comunque andrebbe compiuto anche per l’accesso alla misura dello stato di previa detenzione. Il favore per l’espiazione extra muraria tornava tuttavia a soccombere di fronte all’esigenza di sicurezza. La madre fosse stata condannata per uno dei reati di cui all’art. 4-bis. Quando il figlio compie 10 anni di età viene lasciata al tribunale di sorveglianza la possibilità di prorogare il beneficio, ma solo se sussistono i presupposti oggettivi dettati per l’accesso alla semilibertà, vale a dire limiti legati alla quantità di pena già scontata.se le soglie previste non fossero ancora raggiunte, ma condannata dovrà rientrare in carcere e fare assegnamento sull’assistenza all’esterno dei figli minori. Ove questi, tuttavia, sono affetti da una disabilità totalmente invalidante, la possibilità di fruire della misura alternativa resta aperta. La legge apri infine, si direbbe quasi a malincuore, la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare speciale anche i padri, quando la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi sia modo di

domiciliare umanitaria, relativamente alla quale non era previsto analogo margine di elasticità, benché le esigenze di tutela dei minori siano identiche e le misura venga disposta per pene più brevi. La differenza appariva pertanto irragionevole. È possibile infine che la detenzione domiciliare sia revocata perché vengono meno le condizioni soggettive alla base della concessione.che riporti una condanna per evasione o subisca una revoca per inosservanza delle prescrizioni ricade in un generale divieto di concessione di alcuni benefici per il triennio successivo, da qui sono esenti le madri di prole inferiore a 10 anni. L’esecuzione della pena presso il domicilio L’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi è una specie particolare di detenzione domiciliare, introdotta dalla l. 199/2010 con scopi dichiaratamente deflattivi della popolazione penitenziaria. Nel 2009 la corte e.d.u. Aveva emesso la prima condanna contro l’Italia per la violazione dell’art. 3 della C.e.d.u. in ragione dell’assenza di spazi vitali di detenzione, seguita nel 2013 dalla sentenza-pilota in cui si sanciva il carattere strutturale dell’inosservanza del divieto di trattamenti inumani e degradanti. La l.199/2010 si configura pertanto come un provvedimento emergenziale e temporaneo, emanato in attesa dell’edificazione di nuove carceri e di una più compiuta riforma delle misure alternative. La misura consiste ancora una volta nella detenzione nel domicilio, termine che rimanda ai luoghi di abitazione, cura, assistenza o accoglienza. Il condannato il tossicodipendente o alcol dipendente e sta seguendo o sta per iniziare un programma terapeutico, la dimora può essere fissata in apposite strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. Lo spettro dei destinatari che in principio includeva i condannati a pene detentive non superiore a 12 mesi fu allargato a chi debba scontare non più di 18 mesi, soglia tutt’ora la mantenuta. Una serie di sbarramenti circoscrivono tuttavia la portata della detenzione nel domicilio, che non può essere concessa ai condannati per uno dei delitti e numerati all’articolo 4-bis, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza o hai sottoposti al regime di sorveglianza particolare. Non deve esservi concreto pericolo di fuga o specifiche ragioni per ritenere che il condannato possa commettere ulteriori delitti. Occorre poi che sia certificata l’idoneità del domicilio. Le peculiarità rispetto alle misure disciplinate l. 354/1975 s’incentrano piuttosto sull’avvio e sulle forme del procedimento concessivo. Lo spiccato favore per l’esecuzione domiciliare con gli a partire dai titolari del potere di impulso, individuati nel pubblico ministero, quando il condannato è libero, e nel direttore del carcere quando è detenuto. Questi soggetti sono obbligati, di ufficio, a trasmettere al giudice la documentazione necessaria per la sua decisione quando la pena raggiunga la soglia prevista, così da sgravare il condannato da unione a riguardo e scongiurare inadempienze o carenze formali della domanda. La competenza a concedere la misura è assegnato al magistrato di sorveglianza, invece che al tribunale. L’organo monocratico non procede con le consuete forme del procedimento di sorveglianza ex art. 678 c.p.p. ma con quelle molto più snelle previste per la concessione della liberazione anticipata. Non limpidi, sono per vero, i rapporti con la disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione, che scatta per pena inferiore a quattro anni e consente all’interessato di chiedere, senza entrare in carcere, una misura alternativa passando per l’ordinario rito di sorveglianza. Le misure alternative “speciali”: l’affidamento terapeutico. Presupposti. L’affidamento in prova in casi particolari ha fatto la sua comparsa nell’ordinamento penitenziario in seguito all’introduzione dell’art. 47-bis ad opera del d.l. 144/1985 conv. l. 297/1985. La sua finalità precipua è quella di consentire la prosecuzione di un programma terapeutico già iniziato fuori dal carcere, nella convinzione che la risocializzazione presuppongo obbligatoriamente la cura dello stato di pendenza libertà. La l. 663/1986 (legge Gozzini) ne ha esteso l’ambito applicativo: al fine di incentivare la disintossicazione dall’alcol e dalla sostanza stupefacente, l’istituto viene riservato anche a chi abbia manifestato l’intenzione di volersi sottoporre la terapia. L’accesso all’affidamento in prova particolare è subordinato al verificarsi di condizioni soggettive oggettive. Presupposti soggettivi sono lo stato di tossico dipendente o alcol dipendente del condannato è la circostanza che tale soggetto abbia in corso un programma di recupero o

intenda sottoporvi sì. Lo status di dipendenza deve essere attuale al momento in cui viene eseguita la pena; non rileva, invece, la sussistenza di un nesso causale tra la dipendenza e il reato commesso. Non occorre neanche che la dipendenza sia di tipo fisico, essendo sufficiente la residua dipendenza psichica, in quanto il tossico dipendente non può ritenersi liberato dalla sostanza stupefacente in base alla mera constatazione che non mi assume più, avendo necessità di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di un supporto psicologico. Il secondo requisito soggettivo concerne il programma di recupero cui il condannato si è già sottoposto o intenda sottoporsi, che non può avere carattere residenziale. Si richiede che sia stato concordato con un’azienda sanitaria locale ovvero una struttura privata autorizzata, non essendo più sufficiente, come lo era in passato, la dichiarazione di una comunità terapeutica di disponibilità all’accoglienza. Ambedue le condizioni soggettive devono essere accertate dal tribunale di sorveglianza, il quale ne deve dare conto nella motivazione dell’ordinanza applicativa della misura. A tal fine è necessaria una certificazione attestante l’attualità della dipendenza da stupefacenti o da alcol e la sussistenza di un programma terapeutico idoneo al recupero del beneficiario dell’affidamento “speciale”. Il presupposto oggettivo consiste nell’entità della pena detentiva inflitta ancora da scontare, la quale deve essere non superiore a sei anni o quattro anni si è applicata per delitti compresi nell’art. 4-bis. In ambedue i casi il limite di pena è correlato alla pena residua e alla pena complessiva da scontare. Inoltre la richiesta di affidamento “speciale” può essere presentato in qualsiasi momento come stabilisce l’art. 94 co. 1º d.p.r 309/1990. Il co. 2º distingue, invece, Le modalità di accesso alla misura in relazione al diverso stato in cui si trova il condannato al momento della presentazione dell’istanza. La richiesta proveniente da colui che si trova in vinculis rivolta al magistrato di sorveglianza, il quale attiva una procedura interinale diretta ad un eventuale applicazione provvisoria dell’affidamento terapeutico in attesa della pronuncia il merito del tribunale di sorveglianza. Ai fini dell’applicazione provvisoria della misura “speciale”, il magistrato di sorveglianza valuta preliminarmente l’ammissibilità della richiesta, esercitando un controllo formale sulla presenza della documentazione prescritta appena di inammissibilità, dell’articolo 94. Se la richiesta è ammissibile, l’organo monocratico passo a verificare se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accoglimento della domanda, sempre alla stregua della documentazione per la quale prescritto un onere di allegazione all’istanza. Infine, è richiesto un vaglio circa il pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato detentivo e sulla sussistenza del pericolo di fuga. Nell’ipotesi del condannato in libertà, la richiesta va presentata al pubblico ministero, e la procedura applicativa e disciplinata dall’articolo 656 co.5º c.p.p. Che prevede un meccanismo automatico di sospensione preventiva della pena “espianda” contenuta, in questo caso, nel limite d 6 anni. Procedimento e profili esecutivi Il procedimento e disciplinato da una sola disposizione specifica, il co.3º dell’art. 94 d.p.r. 309/1990, il quale però, nell’ultimo inciso, contiene anche un rinvio alle previsioni dell’art. 92 co 1º e 3ª d.p.r. 309/1990, dettate per la sospensione dell’esecuzione. Spetta poi all’organo collegiale innanzitutto nominare il difensore al condannato qualora ne sia privo, nonché fissare la data dell’udienza “senza indugio“ e darne avviso al condannato, al suo difensore e al pubblico ministero “almeno cinque giorni prima a“ dell’udienza. Con la locuzione “senza indugio“ e la previsione del termine di cinque giorni, più breve rispetto a quello di 10 giorni previsto dall’articolo 666, la legge persegue lo scopo di accelerare la procedura per arrivare più rapidamente alla decisione, finalità, tuttavia, frustrata dalla genericità del primo termine e della natura ordinatorio del secondo. Inoltre sempre nell’articolo 92 si stabilisce l’inammissibilità della richiesta al verificarsi di due circostanze: l’impossibilità di notificare l’avviso di udienza al domicilio indicato nella richiesta o all’atto della scarcerazione e mancata comparazione del richiedente all’udienza. Rispetto al procedimento di sorveglianza ordinario, al tribunale di sorveglianza l’art. 94 co. 3º d.p.r. 309/1990 attribuisce maggiori poteri istruttori, diretti ad

e la pronuncia della sospensione”, da parte del richiedente, di un altro delitto non colposo punibile con la reclusione. Inoltre la sospensione può essere concessa una sola volta anche tenendo conto cumulativamente di tutte le pene detentive affida l’interessato prima della presentazione dell’istanza. Circa gli effetti della sospensione, oltre ala non esecuzione della pena detentiva per cinque anni a norma dell’art. 90. co. 3º d.p.r. 309/1990, il beneficio si estende alle misure di sicurezza, ad eccezione della confisca, alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ma non alle obbligazioni civili nascenti da reato. Mentre il co.1º prescrive che ad essere sospesa possa essere anche l’esecuzione della pena pecuniaria, sempre che non sia già stata riscossa e purché l’interessato si trova in disagiate condizioni economiche. All’effetto sospensivo si accompagna quello ulteriore dell’estinzione della pena di ogni altro effetto penale, qualora il condannato nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio non commetta un delitto non colposo punibile con la reclusione, ma non l’estinzione delle misure di sicurezza, anche se ciò contraddice la finalità incentivante dell’istituto sospensivo. L’esito negativo della sospensione è attestato dalla revoca, che si verifica qualora il condannato, durante il periodo di sospensione dell’esecuzione, come da un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena detentiva. La revoca, quindi, è obbligatoria e opera sempre con effetto ex tunc, vale a dire dal momento della sua concessione. La disciplina delle modalità di accesso la sospensione dell’esecuzione del relativo procedimento è pressoché omogenea quella dell’affidamento in prova in “casi particolari”. Le misure alternative per i malati di AIDS Un particolare status patologico del soggetto ristretto consente un impiego in chiave estintiva dell’affidamento in prova della detenzione domiciliare. Ai sensi dell’art. 47-quater, Per i soli soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura assistenza presso le unità operative di malattie infettive specializzate, l’accesso alle due misure e svincolato da presupposti legati a rigidi i limiti di pena previsti nella connotazione “tradizionale”. La caratterizzazione spiccante e terapeutica della misura, che si rifà ad un modello già sperimentato dal legislatore con l’affidamento terapeutico, conferire alle misure dell’affidamento della detenzione domiciliare connotati del tutto peculiari rispetto alle figure ordinarie. Di qui la scelta del legislatore di svincolare la concessione delle misure alternative contemplate dall’art. 47-quater non solo da un limite di pena specificamente individuato, ma anche dalla tipologia del reato commesso. La condizione patologica che rende possibile il ricorso la misura deve essere accertata ai sensi dell’art. 286-bis co. 2º c.p.p.; disposizione che, a sua volta, rinvia un decreto del ministero della salute che individua correttamente i casi di AIDS conclamato o di grave immunodeficienza e le relative procedure diagnostiche e medico-legali. Detto stato patologico deve essere anche certificato dal servizio sanitario pubblico o dalla sua articolazione penitenziaria, a seconda che il soggetto facevi stanza dello stato di libertà o meno. Considerato che la patologia, benché grave, per giustificare la missione a questa misura deve essere suscettibile di trattamento, dalla stessa certificazione deve ulteriormente risultare “la concreta attuabilità del programma di cura assistenza, in corso di effettuare, presso l’unità operativa di malattie infettive ospedaliere universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali dell’assistenza ai casi di AIDS” (co.2º). “Il giudice può però non applicare la misura alternativa qualora l’interessato abbia già fruito di analoga misura è questa sia stata revocata da meno di un anno” (co. 5º). La durata della misura sarà corrispondente a quella della pena ancora da espiare, fatta salva l’ipotesi di una sua revoca. Il tribunale di sorveglianza può disporre la fine anticipata della misura alternativa se il soggetto risulta imputato sottoposto a misura cautelare per un delitto commesso successivamente alla concessione del beneficio e rientrante tra quelli a cui all’art. 380 c.p.p. per cui i è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (co. 6º). La revoca, però, non è paralizzare esigenze di salute del condannato o internato, nei rischi di “contagio” derivanti dalla sua condizione patologica. Di qui la previsione che il giudice, contestualmente alla

pronuncia, disponga “che il soggetto sia ritenuto pressione istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessaria” (co 7º). L’espulsione come misura alternativa alla detenzione Le complesse esigenze di gestione del fenomeno dell’immigrazione e della regolamentazione dei flussi hanno spinto verso il riconoscimento normativo di un’alternativa alla detenzione per gli stranieri irregolari. L’art 16 d. Lgs. 286/1998 disciplina a tal fine un micro sistema volto all’applicazione della misura dell’espulsione per via giurisdizionale: sia titolo di sanzione sostitutiva sia quale alternativa alla detenzione. In particolare è prevista l’espressione, come sanzione alternativa alla detenzione, nei confronti dello straniero extracomunitario e dell’apolide al verificarsi di ben definite condizioni: che sia identificato e sia il regolarmente presente sul territorio dello Stato; che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non si può dire due anni. Proprio in riferimento alla pena ancora da espiare non a quella irrogata lascia intendere che l’espulsione a titolo di sanzione alternativa la detenzione è applicabile anche ai condannati a pene detentive di lunga durata. In presenza di queste condizioni fissate dalla legge, l’espulsione integra una tipica misura alternativa, obbligatoriamente adottata al solo fine di evitare il protrarsi dello stato detentivo dello straniero irregolare e allo scopo evidente di contenere il sovraffollamento carcerario. L’espresso riferimento allo “straniero detenuto” e non il ce lato obiettivo di realizzare, tramite l’espulsione, una consistente riduzione della popolazione carceraria indicono escluderne l’estendibilità anche persone in regime di detenzione domiciliare, nonché allo straniero che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovi e permanga agli arresti domiciliari in caso di sospensione dell’esecuzione. Sarebbe, invece, possibile emettere un decreto di espulsione quale sanzione alternativa nei confronti del semilibero, dal momento che la semilibertà e misura che comunque comporta la permanenza del condannato in un istituto penitenziario, sebbene limitatamente a determinati orari. Dall’applicabilità di questa misura alternativa sono, invece, esclusi i cittadini comunitari e le cosiddette categorie vulnerabili. È da ritenersi preclusa l’espulsione nei riguardi di chi sia tutelato dal diritto di asilo. Qualora il soggetto richiede il riconoscimento dello stato di rifugiato politico, sarà onere dell’autorità procedente accertarne, in via incidentale, i presupposti, acquisendo di ufficio la documentazione a sostegno, ove il richiedente non sia in grado di allegarla. In merito alla procedura applicativa della misura, la prima fase concerne l’identificazione dello straniero. Effettuata l’identificazione, sia iniziativa del pubblico ministero vengono trasmessi gli atti al magistrato di sorveglianza competente sulla base del luogo di detenzione del condannato. L’organo monocratico di sorveglianza decide senza formalità con decreto motivato. L’esecuzione del provvedimento di espulsione spetta al questore competente in base al luogo di detenzione dello straniero. Questi vi provvede attraverso l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. La pena si estingue decorsi 10 anni dall’esecuzione dell’espulsione. La semilibertà: profili general i La semilibertà è la misura attraverso la quale si offre la possibilità al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto penitenziario al fine di partecipare ad attività lavorative, istruttive e, comunque, utili alla risocializzazione (articolo 48).alla sua eventuale concessione provvede il tribunale di sorveglianza, attraverso il procedimento siglato dagli art. 666 e 678 c.p.p. Nel caso in cui se ne solleciti un’applicazione provvisoria l’istanza va presentata al magistrato di sorveglianza al quale devono essere offerte concrete indicazioni circa il fumista boni iuris, il grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e l’assenza del pericolo di fuga. A differenza delle altre misure alternative la semilibertà costituisce una modalità di esecuzione della detenzione: il semilibero resta comunque inserito nel circuito penitenziario, mantiene lo status di detenuto nei suoi confronti si applicano, pertanto, tutte le disposizioni dell’ordinamento penitenziario del regolamento di esecuzione, relativa ai diritti e doveri del condannato e dell’internato, in quanto compatibili. Al pari delle altre misure alternative alla detenzione, la semilibertà ne conserva il carattere di strumento volto a realizzare una forma di

nella logica del trattamento progressivo. Suo tramite si tende ad agevolare il reinserimento sociale del condannato in ragione del suo comportamento in funzione preparatoria del suo ritorno alla libertà. E consistente il presupposto di carattere temporale per accedere alla semilibertà in caso di “per le lunghe”: occorre inderogabilmente che il condannato abbia espiato almeno la metà. Per determinazione del limite minimo di pena espiata prima di poter accedere alla semilibertà occorre fare riferimento ad alcuni criteri. Oltre i periodi di custodia cautelare carceraria o domiciliare sono sicuramente da includere in tale computo sia le detrazioni conseguenti all’eventuale applicazione delle cause di estinzione della pena, sia le riduzioni ottenute a titolo di liberazione anticipata. Nel computo della pena espiata va conteggiato anche il periodo eventualmente trascorso in affidamento in prova. La semilibertà è concedibile anche all’ergastolano dopo l’espiazione di almeno vent’anni di pena. Questo ampio periodo detentivo può essere abbreviato ricorrendo alla “presunzione di avvenuta espiazione” derivante dalla detrazione operata ai sensi dell’art. 54 co. 4º a titolo di liberazione anticipata. Tale periodo, invece, non è suscettibile di riduzione per effetto dell’indulto. Quale causa di estinzione della pena, infatti l’indulto può rilevare soltanto ai fini dell’anticipazione della data fissata per il termine della sua integrale espiazione; non può fungere, invece, da strumento volto ad anticipare la data che segna il passaggio da una forma di ispezione più afflittiva ad una meno afflittiva, qual è appunto la semilibertà rispetto alla detenzione ordinaria. Il co. 4º dell’art. 50 coerente con l’assenza della misura, affida il requisito di merito per accedere alla libertà ai “progressi compiuti nel corso del trattamento” del condannato e lo coordina alla sussistenza delle “condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”. Si tratta di presupposti distinti. Essi esaltano, al contempo, la natura premiare promozionale della misura e devono ricorrere cumulativamente. Di qui la necessità di procedere una duplice verifica... Con riferimento alle “condizioni” che agevolano il graduale reinserimento sociale del condannato corre accertare il modo attraverso il quale il soggetto intende impiegare la parte della giornata la trascorro di libertà. La semilibertà riservata agli internati esula dalla tripartizione sopraindicata in quanto occupa una posizione autonoma.la mancata previsione di un limite temporale definito comporta che nei confronti dell’internato la misura può essere concessa Ab initio. Contenuti della misura e status di semilibero Con riguardo ai contenuti della semilibertà, l’art. 48 co. 1ª, fa riferimento ad attività lavorative, istruttive e quelle comunque utili al reinserimento sociale. Ai sensi dell’art. 101 co. 2º reg. esec., entro cinque giorni dal provvedimento di ammissione alla semilibertà, deve essere elaborato il programma trattamento tale. La sua redazione è di competenza dell’équipe di osservazione e trattamento, di cui all’art. 29 re. esec. Il programma, così redatto, è sottoposto all’approvazione del magistrato di sorveglianza. Quanto al contenuto, il programma compendia, innanzitutto la specifica attività per cui vi è stata ammissione alla semilibertà. Nel programma di trattamento sono, altresì dettate le prescrizioni che il soggetto deve impegnarsi, per iscritto, osservare nel tempo da trascorrere fuori dall’istituto.queste prescrizioni contribuiscono alla buona riuscita dell’esecuzione della misura.la responsabilità circa il regolare svolgimento del trattamento è affidata al direttore dell’Istituto di assegnazione del semilibero. A tale fine il direttore degli operatori dell’U.E.P.E. per la vigilanza e l’assistenza del soggetto e l’ambiente libero, ed è tenuto a informare gli organi di sorveglianza qualora si profilino condizioni per la sospensione cumulativa o per la revoca della misura. Sulla scorta dei risultati interlocutori del programma tratta mentale, di semilibertà possono essere concessi, a titolo di premio, uno più licenze. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o un apposite sezioni autonome di istituti ordinari. La separazione dei semiliberi dagli altri detenuti risponde a plurime esigenze: tende a evitare una promiscuità con soggetti pericolosi che potrebbero vanificare i risultati trattamento li perseguiti; cerca di prevenire condotte illecite derivanti dal tentativo di soggetti in detenzione piena di utilizzare i semiliberi come vincolo criminale verso l’esterno; consente, attraverso una modulazione in chiave riduttiva dei controlli, di

ottimizzare, le risorse sotto il profilo organizzativo. Per le detenute madri di prole di età inferiore ai tre anni ammessi alla semilibertà è previsto un vero e proprio diritto di essere ospitate in edifici o parti di edifici di civile abitazione. Gli esiti Così come per l’affidamento in prova al servizio sociale, l’esito del regime di semilibertà può essere positivo negativo. L’esito è positivo in due distinte ipotesi: sia nel caso in cui il condannato arrivi al “fine pena” mantenendo lo status di semilibero; sia nell’ipotesi in cui, prima del suo epilogo, lo stesso regime sfoci in una più ampia misura alternativa. L’esito negativo si realizza quando la misura viene revocata. L’ar. 51 disciplina due distinte ipotesi di revoca: una, di carattere generale, causata dalla verificata inidoneità del soggetto al trattamento offerto il regime di semilibertà; l’altra, di carattere specifico, collegato al mancato o tardivo rientro del semilibero (condannato e internato) in istituto entro il termine previsto. Si tratta di ipotesi tassative che non lasciamo spazio, quindi, a revoche adottate da altre motivazioni. La verifica circa la loro sussistenza e l’adozione delle eventuale provvedimento revocatorio compete al tribunale di sorveglianza che esercita la propria giurisdizione sul luogo ove si trova l’istituto di assegnazione dei semilibero. Alla revoca della misura alternativa consegue sempre il ripristino della pena o della misura di sicurezza detentiva. Il periodo trascorso in semilibertà dal condannato prima della revoca viene detratto dalla durata complessiva dalla sanzione. Nel caso dell’internato invece la revoca della semilibertà produce la decorrenza ex novo del periodo minimo di durata della misura di sicurezza, ferma restando l’inapplicabilità di tale severa normativa nei confronti degli internati ricoverati nelle R.E.M.S. A norma dell’articolo 51 il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto si dimostri in idoneo al trattamento. Ai fini della revoca, quindi, non si richiede necessariamente l’inosservanza delle prescrizioni connesso al piano trattamento tale, ma comportamenti “scorretti“ sintomatici di sopravvenuta inidoneità al trattamento extra murario e che, in una valutazione globale del comportamento assunto al semilibero, siano indicativi del fallimento dell’esperimento. È controverso se la revoca della misura possa fondarsi anche sulla sopravvenienza di ragioni oggettive che determinò il venir meno della disponibilità dell’attività tra 30 da svolgere all’esterno.a favore della tesi della revocabilità milita l’assunto che, diversamente opinando, il soggetto verrebbe a fruire di un beneficio senza causa, ossia senza l’attività utile al suo reinserimento sociale. La revoca della misura per sopravvenuta inidoneità del semilibero al trattamento può essere preceduta da un provvedimento di sospensione cautelativa adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza. Il mancato o ritardo rientro produce conseguenze differenti con riguardo al condannato e all’internato. Nei confronti del condannato legislatore distingue tra l’assenza di durata inferiore alle 12 ore è quella protrattasi oltre tale limite temporale. Il discrimen fra questi due ipotesi attiene alla sussistenza o meno di un automatismo revocatorio della misura. Quando il ritardo contenuto entro le 12 ore, il soggetto, oltre a dover rispondere dell’infrazione disciplinare può anche subire la revoca della misura, salvo che vi sia un “giustificato motivo”. La revoca in queste ipotesi è, quindi, una conseguenza facoltativa, il cui presupposto si ritiene integrato qualora l’episodio o la catena di episodi di ritardo giustifichino una diagnosi di inidoneità al trattamento.quando l’assenza si protrae oltre le 12 ore, i margini di discrezionalità valutativa circa le conseguenze che ne derivano sono, di fatto, neutralizzati. Il ritardo, in queste più dilatate le dimensioni, vale integrare il reato di evasione evasione ai sensi dell’art. 385 c.p. La denuncia per tale delitto importa la sospensione della semilibertà; la condanna definitiva ne determina la revoca obbligatoria.nei confronti dell’internato, non potendosi configurare il delitto di fusione, variano le conseguenze derivanti dall’ingiustificato ritardo. L’assenza protratta oltre le tre ore è sanzionata disciplinarmente e comporta la revoca facoltativa della misura, qualunque ne sia la durata. Al ritardo inferiore alle tre ore, anche se ripetuto, non è collegato alcun effetto ex lege. La combinazione fra il ritardo con altri elementi “trasgressivi” della misura può, però, essere il sintomo di una complessiva inidoneità

Una trattazione sestante va riservata all’art. 51-quater che presenta un contenuto eterogeneo rispetto a quello delle disposizioni che lo procedono, tant’è che ci si può chiedere se la collocazione individuata all’atto della sua recente produzione sia la più appropriata. Si tratta di una normativa in linea con un criterio direttivo della legge delega che ha sostituito la premessa nell’ultimo intervento di riforma dell’ordinamento penitenziario. Entrando nello specifico, bisogna premettere che la disciplina in esame si occupa del rapporto tra concessione di una misura alternativa ad esecuzione della pena accessoria irrogata congiuntamente a quella detentiva. Va ricordato che, come regola, le pene accessorie si seguono quando il condannato terminato di scontare con la principale, e che la maggior parte di esse presentano contenuti in abilitanti di intensità e di durata tali da costituire un serio ostacolo al reinserimento sociale, proprio perché continuano a produrre loro effetti anche dopo la dimissione del condannato dal carcere. L’art. 51-quater cerca di limitare questi effetti nocivi nell’ipotesi in cui il condannato si sia dimostrato meritevole della concessione di una misura alternativa. La regola è che le pene accessorie devono essere posti in esecuzione parallelamente all’esecuzione del beneficio penitenziario ogni qualvolta esse non impediscono la buona riuscita del trattamento extra moenia. Sempre allo scopo di non intralciare il proficuo svolgimento della misura alternativa l’arti. 51-quater co. 1º prevede che il giudice, al momento della concessione della stessa, possa disporre la sospensione dell’esecuzione della pena accessoria “tenuto conto dell’esigenza di reinserimento sociale del condannato”. La liberazione condizionale: presupposti La liberazione condizionale, collocata nel codice penale, tra le cause estintiva della pena, nasce come strumento utile per la gestione degli istituti penitenziari e gradualmente si trasforma in uno strumento del trattamento rieducativo, diretto alla risocializzazione del condannato. L’articolo 176 del codice penale subordina la sua concezione all’esistenza di tre condizioni, che debbono ricorrere contestualmente: il decorso del tempo di espiazione prescritto, il ravvedimento del condannato il risarcimento del danno. Il requisito temporale individuato attraverso una fitta rete dei limiti preclusivi alla concessione della liberazione condizionale. Il condannato, primario, o recidivo semplice, deve aver scontato 30 mesi e, comunque, almeno la metà della pena inflittagli, qualora la pena residua superi cinque anni. Nei casi di recidiva aggravata o reiterata, il condannato deve aver scontato almeno quattro anni e non meno di tre quarti della pena inflittagli sempre che la pena residua non superi cinque anni.l’ergastolano deve aver espiato almeno 26 anni di pena, fermo restando che qualora la pena dell’ergastolo sia inclusa di un provvedimento di cumulo con pene temporanee già in parte scontate, ai fini dell’applicazione dell’istituto non può tenersi conto delle pene espiate prima della commissione del reato per il quale è stato inflitto l’ergastolo. Ai condannati per i gravi delitti contemplati dall’art. 4- bis co. 1º, 1º-ter e 1º-quater, la liberazione condizionale può essere concessa dopo che siano stati scontati almeno due terzi di pena temporanea, sempre che essi non rientrino, quali collaboratori di giustizia, nella previsione dell’articolo 58-ter. Il requisito soggettivo del sicuro ravvedimento è considerato il fondamento della misura: non configura soltanto un presupposto, ma anche lo scopo del beneficio. L’espressione legislativa è tanto rigorosa, quanto carica di ambiguità. In mancanza di specifiche indicazioni legislative, vanno considerati elementi di valutazione il comportamento tenuto dal soggetto con i compagni di detenzione, con il personale penitenziario, con i propri familiari con i parenti delle vittime, nonché la volontà di reinserimento dimostrata con l’attività lavorative di studio, con manifestazioni di solidarietà sociale e con il fattivo intendimento di riparare le conseguenze dannose del reato e di fornire alla vittima ogni possibile assistenza. Il requisito dell’adempimento dell’obbligazioni civili “derivanti da reato“ cioè il risarcimento del danno patrimoniale e nonna, il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, non ha una rilevanza autonoma rispetto al presupposto del sicuro ravvedimento. Il contenuto della misura (libertà vigilata) La concessione della liberazione condizionale comporta che la pena prosegua extra Moenia

mediante la sottoposizione obbligatoria il regime di libertà vigilata, ai sensi degli articoli 177 230, per tutto il tempo di pena residua da scontare, ovvero per cinque anni nel caso si tratti di condannato all’ergastolo. Per quanto concerne il contenuto delle prescrizioni, la legge pone unicamente limiti alla libertà di postare la dimora l’abitazione con la conseguenza che il vuoto è stato colmato dalla prassi. Questo il motivo per cui il regime di libertà vigilata applicabile al liberato condizionalmente si differenzia dalla omonima misura di sicurezza sia dal punto di vista strutturale, sia sotto l’aspetto funzionale, Esecuzione di epiloghi della liberazione condizionale L’ammissione alla misura (così come la revoca) e decisa dal tribunale di sorveglianza, con le forme del procedimento disciplinate dagli artt. 666 e 678 c.p.p. Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art 176 c.p., il giudice ha l’obbligo, e non la facoltà, di concederla. L’art. 177 co. 1º c.p. prevde La revoca della liberazione condizionale in due ipotesi, caratterizzate dall’alternatività: commissione di un delitto di una contravvenzione della stessa indole e trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata. Ipotesi considerate tassative dalla giurisprudenza. Il legislatore aveva disciplinato la commissione del reato come condizione risolutiva del beneficio, per cui la revoca conseguiva automaticamente all’accertamento, con sentenza passata in giudicato, dalla prima retrazione dell’illecito penale da parte della persona liberata. Pertanto, ora il tribunale di sorveglianza è tenuto a revoca della liberazione condizionale soltanto se la condotta del soggetto, che abbia commesso un reato della stessa indole, risulti incompatibile con il mantenimento della misura. Nel caso di violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, la revoca sempre avuto carattere discrezionale. A tal fine non è sufficiente la mera segnalazione degli organi incaricati della sorveglianza, ma la trasgressione va individuata nella volontarietà del fatto, dovendosi escludere le infrazioni incolpevoli e inoltre essa deve essere così grave deve interessare l’intero regime di vita deliberato e costituire un sicuro elemento di insussistenza del ravvedimento. Sotto il profilo degli effetti della revoca, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 177 il tribunale di sorveglianza deve determinare la pena residua da espiare, tenendo conto del periodo trascorso in libertà condizionale nell’osservanza delle prescrizioni imposte, nonché della quantità e gravità dei comportamenti a causa della revoca. Nell’ipotesi di revoca della liberazione condizionale riguardando un condannato alla pena dell’ergastolo, trattandosi di pena perpetua, non è possibile determinare la parte di essa ancora da espiare. L’esito positivo della liberazione condizionale che si realizza con il decorso del tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta la revoca, oppure dopo cinque anni dalla data del provvedimento, se si tratta di condanna all’ergastolo, comporta l’estinzione della pena la revoca delle eventuali misure di sicurezza. La competenza a dichiarare l’estinzione della pena spetta al tribunale di sorveglianza, come per la declaratoria di estinzione della pena in seguito ad affidamento in prova al servizio sociale. La liberazione anticipata: natura e scopo La liberazione anticipata, disciplinata dell’art.54 e degli artt. 26 co. 5º e 103 reg. esec., consiste in una detrazione di 45 giorni di pena per ogni semestre di pena scontata, quale riconoscimento a favore del condannato che abbia dimostrato di partecipare all’opera di rieducazione. Il fine primario di tale meccanismo configura l’istituto come mezzo di trattamento progressivo di portata risocializzante. La liberazione anticipata costituisce anche un importante strumento per il governo disciplinare degli istituti. In base alla sua caratteristica di strumento del trattamento progressivo l’applicazione della misura è andata estendendosi nel corso degli anni, tanto da assumere la fisionomia di abbuono di pena eseguita anche con modalità diverse da quella carceraria. È importante nel suo percorso evolutivo è rappresentata dalla l.633/1986, la quale attraverso l’aumentata misura della riduzione di pena 45 giorni a semestre, dagli originari 20 giorni, e la sostituzione della formula “può essere concesso” con quella maggiormente prescrittiva “è concesso”, accentuato ancor più la natura primordiale del beneficio, sempre nell’ottica dell’incentivo al processo rieducativo. Infine, l’art. 4 d.l. 146/2013 conv. l. 10/2014 ha