Scarica Diritto Previdenza Sociale Prof. Aimo e più Appunti in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! Le origini della previdenza sociale Prime forme di assicurazione sociale: Le concesse Bismark per fermare l’ascesa socialista Dal 1883 in poi, vennero coperte da assicurazioni obbligatorie malattie, infortuni e vecchiaia (da 70 anni in poi, nonostante l’età media di vita fosse 46) Queste forme di assistenza spettavano unicamente ai lavoratori *A questo si contrappose il modello successivo al Rapporto Beveridge del 1944, di matrice inglese e che introduceva il concetto di welfare state, perché necessitava un intervento statale Costituzionalizzazione dei diritti sociali: Le prime tutele in materia di previdenza avevano forza di legge ordinaria I primi tentativi di costituzionalizzazione furono molto vaghi, avvennero a livello Europeo e necessitarono di grande lavoro da parte della giurisprudenza Costituzionale perché venisse garantito uno stato giuridico appropriato a questi diritti La previdenza sociale in Italia Nasce con la nascita dello stato italiano, e si può dividere in due macro periodi diversi: Dall’unità d’Italia alla Repubblica (1861-1946) Fase liberale (Legislazione Sociale) Periodo Corporativo Dalla Costituzione ad oggi (1948-) La fase liberale (o fase della Legislazione Sociale) Le società di mutuo soccorso: Unioni di aziende in cui lo Stato non c’era Prime risposte in termini di previdenza sociale Vennero osteggiate dallo Stato, che quando le riconobbe (nel 1886) erano già in declino La legge 80/1898: Atto di nascita della previdenza sociale in Italia (prima c’era una tutela, ma si doveva dimostrare la colpa dell’imprenditore, no casi fortuiti) Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, pagata dai datori di lavoro (tutela forfettaria, per non gravare troppo sull’industria) *Teoria del Rischio professionale: chi ha maggiori vantaggi si accolla il danno Cassa nazionale per vecchiaia e invalidità (1898): È l’antenato dell’IMPS, e nasce nello stesso anno in cui si rende obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni È su base volontaria, verrà ampliata e diventerà obbligatoria nel 1919 coi socialisti La fase corporativa (1922-43) Riforma e riorganizzazione delle assicurazioni sociali: Introduzione dell’assicurazione contro la malattia (ampliamento dei rischi coperti) Carta del lavoro (1927): L’onere della previdenza è sulle spalle di datori e prestatori d’opera (quindi sulle categorie interessate dalla copertura) L’obiettivo dello Stato è quello di unificare il sistema, non di finanziarlo (fedeltà al modello Bismarckiano) *In questi anni, proprio con lo scopo di centralizzare il sistema previdenziale, vennero creati i grandi enti previdenziali (INPS, INAIL) Codice civile (1942): È stabilito che al contributo assicurativo concorrono in eguali parti datore e lavoratore (non solo il lavoratore) Il datore è colui che deve versare il contributo (per sé e per il lavoratore) Si stabilisce l’automaticità dei diritti previdenziali (se il datore non versa, si prende i soldi lo stesso viene meno il principio di sinallagmaticità) Fase post-Costituzionale Costituzionalizzazione dei diritti previdenziali: I primi articoli li sottendono (art.2-3-4) Diritto alla salute (art.32) Retribuzione equa (art. 36) L’art. 38 è il faro dello Stato Sociale: Assistenza per gli inabili al lavoro (liberazione dallo stato di bisogno) Diritto alle assicurazioni per malattia, vecchiaia, infortunio e disoccupazione volontaria (Elenco non tassativo) *Il lavoratore è più tutelato dell’inabile (mezzi adeguati/mezzi necessari) Avviamento professionale per i minorati Sistema di assistenza pluralistico: Lo stato ha il compito di fornire assistenza, l’assistenza privata è libera (Non è imposto uno dei due modelli) La Corte Costituzionale: La Corte ha visto accrescere il proprio ruolo nella garanzia dei diritti previdenziali, perché l’art. 38 è molto generico Attuazione dell’art. 32 Cost. (diritto alla salute) Le modalità di finanziamento sono però cambiate nel corso degli anni Misure di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (dagli anni ’90 in poi): Misure di sostegno a tutti i cittadini con carichi di famiglie in difficoltà economica come assegno per il terzo figlio e assegno di maternità (legge 448/1998) La legge quadro n. 328/2000, “per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” Il d. lgs. N. 147/2017: l’esperienza del REI (reddito di inclusione) quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà, poi sostituito dal reddito di cittadinanza (legge 26/2019) Il welfare e la crisi: La crisi economica ha posto due importanti quesiti in materia di previdenza sociale: assicurare la tenuta del sistema pensionistico e potenziare il sistema di ammortizzatori sociali per disoccupati e persone in difficoltà Le riforme di quegli anni (Monti, Fornero, Jobs Act…) si sono occupate con alterne fortune di affrontare queste tematiche Competenze legislative Stato/Regioni (ex art. 117 Cost.) Dopo la riforma del titolo V, parte II Cost. (legge cost. n° 3 del 2001): È competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Competenza concorrente nelle materie di tutela della salute, tutela e sicurezza sul lavoro, previdenza complementare e integrativa Le regioni hanno competenza legislativa in tutte le materie non espressamente elencate, quindi anche all’assistenza sociale (nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) Sicurezza Sociale a livello europeo L’unione europea la prende in considerazione sin dal trattato di Roma (1957): La sua concezione era limitata a permettere la libera circolazione dei lavoratori Il punto era (ed è) che se in un paese non possono esserci troppi svantaggi previdenziali, per evitare di dissuadere dal circolare i cittadini di quel paese che perderebbero quei vantaggi Questi intenti presenti già dall’origine della CEE sono oggi contenuti nell’art. 48 TFUE (che lascia comunque grande spazio di manovra agli stati membri in materia di sicurezza sociale), e nell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali UE (che è molto simile all’art. 38 della Costituzione) Oggi l’intento dell’unione europea è quello di coordinare i sistemi di previdenza sociale degli stati membri Il primo regolamento in materia è del 1971, sostituito poi dal reg. 883/2004 che però è in vigore solo dal 2010 Il Reg. 883/2004 ha due principi base: Il lavoratore migrante è assoggettato alla contribuzione previdenziale solo dallo stato in cui lavoro, a prescindere da dove ha residenza o dove ha sede l’azienda (Lex Loci Laboris) Qualora il lavoratore abbia prestato lavoro sotto diversi stati membri, ha diritto a ricevere i trattamenti presidenziali da tutti gli stati dove ha lavorato, in proporzione a quanto ha lavorato in uno stato e calcolando secondo la legge vigente di ciascun stato (Totalizzazione dei periodi assicurativi) Il sistema giuridico previdenziale Realizzazione della tutela previdenziali: L’erogazione delle prestazioni previdenziali è in capo ad enti previdenziali Gli enti previdenziali reperiscono i mezzi necessari tramite la contribuzione obbligatoria dei soggetti protetti (lavoratori e datori di lavoro/committenti), con il concorso finanziario dello Stato Il sistema giuridico previdenziale è l’insieme dei rapporti tra questi soggetti (lavoratori, datori, ente previdenziale, Stato) che lo costituiscono: Stato Ente previdenziale: lo stato si avvale degli enti per realizzare il fine (enti strumentali) Soggetti protetti Ente previdenziale: l’ente versa le prestazioni previdenziali al soggetto protetto (rapporto erogativo/rapporto giuridico previdenziale) Soggetti tenuti a contribuire Ente previdenziale: l’ente si occupa di ricevere i contributi dei soggetti protetti attraverso chi è tenuto a versarli (rapporto contributivo) Il rapporto previdenziale è obbligatorio: A livello giuridico il rapporto previdenziale nasce contestualmente al rapporto di lavoro, non c’è un’espressa volontà delle parti La costituzione del rapporto previdenziale non è quindi evitabile, anche se datore e lavoratore sono d’accordo Il rapporto giuridico previdenziale Intercorre tra ente previdenziale e soggetto protetto/beneficiario/avente diritto alla prestazione: È il rapporto chiave del sistema previdenziale, attorno al quale si sviluppa il resto Principio di automaticità delle prestazioni: se il datore non paga si ha ugualmente diritto alla prestazione Gli enti previdenziali o strumentali Sono soggetti alla vigilanza della corte dei conti Posseggono un ordinamento su base istituzionale e uno su base associativa (pluralismo previdenziale) L’ordinamento su base istituzionale Regime generale (INPS): assicurazione e pensione generale dei lavoratori subordinati, gestione a parte ma sempre sotto l’INPS per i lavoratori autonomi dal 2012 Regimi o fondi speciali: sostitutivi o integrativi del regime generale per particolari categorie di lavoratori molti sono stati o stanno per essere soppressi in favore dell’ingresso nel regime generale di queste categorie Esempio ancora in vigore: FONDO VOLO, sostituisce l’INPS completamente per i dipendenti di aziende aeree L’ordinamento su base associativa: Concezione universalista: che considera la prestazione dovuta quella minima per sopravvivere, in conformità ai criteri di uguaglianza sostanziale (art. 2-3 Cost.) Concezione dualista: che fa riferimento alla proporzionalità delle prestazioni al tenore di vita raggiunto da cittadini, facendo leva sulla rilevanza sociale del lavoro (art. 1-4 Cost.) Il legislatore si è pronunciato in vari modi negli anni: Approccio più dualistico nell’affermare la tendenziale conservazione del reddito (pensioni retributive fino agli anni ’90) Approccio più universalistico nel definire una “prestazione adeguata” ponendo ad esempio limiti all’integrazione salariale Approccio diverso a seconda degli interventi sul cumulo reddito/pensione *Ci si è occupati di introdurre rimedi surrogatori in mancanza di contributi L’opera della Corte Costituzionale in materia di pensioni è sempre stata piuttosto erratica, con alcune costanti nel tempo: Il principio solidaristico e quello assicurativo devono concorrere nello stabilire la prestazione (doppia anima del sistema) Il legislatore può modificare la prestazione dovuta nei limiti di ragionevolezza (vincoli di bilancio da una parte, principio di proporzionalità dall’altra) Generalmente la prestazione va adeguata all’inflazione, rivalutandola periodicamente per evitare la perdita di potere d’acquisto Finanziamento e misure a garanzia della tutela previdenziale Il sistema di finanziamento italiano (ed Europeo) è un sistema misto: 1. Una parte è a carico dello Stato Trasferimenti di bilancio agli enti (soprattutto alla GIAS per assegni sociali e sgravi contributivi come quelli previsti dal jobs act) Anticipazioni di tesoreria (quando le uscite dell’ente previdenziale superano le entrate) 2. Una parte è contributiva (versano datori e soggetti protetti) l’adempimento materiale è a carico del datore, anche se il soggetto protetto normalmente concorre nel contribuire (art. 2115 cc.) Alcuni contributi sono esclusivamente a carico del datore, ad esempio in caso di assicurazioni contro infortuni e malattie professionali La distribuzione dei contributi tra categorie interessate e stato può essere molto diversa a seconda dei paesi europei: L’Italia è vicina alla media europea, con lo stato che partecipa per il 43% e il 56% è da parte delle categorie interessate I contributi delle categorie interessate in Italia gravano per 7/10 sul datore e 3/10 sul lavoratore, anche questo solo leggermente sbilanciato in favore del lavoratore rispetto alla media Cosa sono i contributi previdenziali: Concezione assicurativa (contributi=premi assicurativi): approccio individualista e Bismarckiano che contrasta col principio di sinallagmaticità Concezione retributiva (contributi=salario previdenziale, quota di retribuzione accantonata) Concezione tributarista (contributi=tasse): approccio più universalista, con il contributo all’ente che finanzia l’interesse pubblico Il rapporto continuativo: L’obbligo contributivo Lega l’ente previdenziale e il soggetto obbligato: Non si può rinunciare né al versamento né alle prestazioni Il rapporto sorge nel momento in cui si verificano le condizioni di assicurabilità (Sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, iscrizione ad un albo professionale) L’obbligo contributivo si estingue o se non sussistono più le condizioni di assicurabilità o con prescrizione quinquennale Obblighi accessori alla contribuzione nel rapporto contributivo: Il datore di lavoro deve: Comunicare all’ente il numero di lavoratori assunti e le loro mansioni Trattenere la quota e versare la sua e quella del lavoratore (agisce come sostituto di imposta) L’ente previdenziale deve: Controllare il regolare afflusso dei versamenti Esercitare il suo potere d’ispezione e in caso di omessa denuncia esercitare un’azione di recupero dei fondi dovuti *L’azienda che rispetta gli obblighi ottiene dall’ente previdenziale il DURC (documento unico di regolarità contributiva), che le permette di avere accesso a sovvenzioni, fondi e gare d’appalto pubbliche L’obbligazione contributiva è imposta con legge (art. 23 Cost.): L’ammontare della contribuzione spesso lo deliberano gli enti previdenziali, e viene approvato con decreto ministeriale (fonte primaria ad, fonte secondaria quantum) L’assicurazione INAIL (contro infortuni e malattie professionali) viene calcolata a livello di premi secondo il rischio professionale della categoria I premi delle assicurazioni sociali sono decisi guardando fattori patrimoniali come reddito d’impresa e livello di qualifica del lavoratore, non il rischio Il contributo può quindi essere un Aliquota sull’imponibile (percentuale) o in Misura fissa (o a scaglioni a seconda dei parametri di cui sopra) *Si dice aliquota globale il costo previdenziale complessivo dell’individuo (IRPEF + contributi + INAIL) Tipologie di contributi previdenziali Il montante contributivo di un individuo è l’insieme di varie categorie di contributi: Contributi assicurativi: sono quelli classici, hanno valore di corrispettività Contributi di solidarietà: alimentano fondi di sostegno con finalità precise, in ottica redistributiva (Es. gli imprenditori industriali alimentano un fondo di solidarietà per l’agricoltura) Contributi di rivalsa: richiesti a soggetti estranei al rapporto di lavoro (es. Avvocato che scarica i contributi sui clienti nella parcella) Contributi virtuali: non sono realmente versati ma hanno effetto, si dividono in Contributi fiscalizzati (es. Sgravi fiscali reintegrati dallo stato, come quelli della legge di stabilità nel 2015 o quelli su giovani e sud nel Decreto dignità) Contributi figurativi (In casi di interruzione del rapporto, come Maternità, cassa integrazione o NASPI, vengono attribuiti fondi in via convenzionale anche dopo la cessazione dell’obbligo) *I contributi figurativi contano anche a livello temporale il mio anno in malattia conta nei 40 anni di contributi per la pensione La contribuzione volontaria Non appartiene alle altre tipologie non è obbligatoria o collegata ad una attività lavorativa: In determinate condizioni la legge consente di versare contributi volontari (per acquisire anzianità contributiva o incrementarla se ad esempio si lavora 6/12 mesi) Alcuni periodi sono soggetti a retribuzione da riscatto (ad esempio si può riscattare il periodo di Laurea versando contributi a prezzo agevolato) Retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale Il concetto di retribuzione assoggettabile si è modificato nel tempo: L’INPS ha chiarito questa posizione nel 2010, facendo eco ad una sentenza del 1995 in cui la Corte Costituzionale aveva stabilito la natura generica di questo rimedio surrogatorio Principio di perequazione automatica delle prestazioni Il principio serve a garantire l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali costituzionalmente espressa: Bisogna assicurarsi principalmente che le pensioni non subiscano svalutazioni e restino adeguate nonostante l’inflazione e le altre cose È stato difficile in passato far valere questo principio perché l’INPS non controllava tutto, e c’erano un sacco di Casse e di gestioni separate per categorie, ognuna con le proprie regole Nel 1978 si introduce la perequazione tramite il sistema a scaglioni: Le pensioni minime vengono perequate al 100% Mano a mano che si sale di scaglione (Uno scaglione per esempio è a 3 volte il trattamento minimo) le pensioni vengono perequate in percentuale minore (Es. perequazione al 50% = inflazione +3% pensione +1,5%) Nel 1992 viene per la prima volta bloccata la perequazione: Anche se temporaneamente e per motivi di crisi economica, il legislatore ne ha fatto uso frequente di li in poi (Es. nel ’98 non vennero perequate pensioni oltre 5 volte la minima, nel ‘99/’2000 si lasciarono intatte quelle oltre 8 volte) In seguito ad un ulteriore blocco nel 2008 sulla questione si pronuncia anche la Corte Costituzionale, ammettendo il blocco per questioni di solidarietà ma lanciando un monito al legislatore sulla questione Il blocco della perequazione è dannoso, perché anche se dura due anni è indicizzato, e dunque anche quando cessa la perdita di benessere è permanente, perché si riparte ad indicizzare dalla somma precedente La situazione odierna è stata stabilita con la riforma del 1997: Le pensioni vengono perequate annualmente secondo il calcolo ISTAT sul costo della vita e inflazione (a differenza degli stipendi che sono su base triennale/quinquennale) Permane il sistema a scaglioni (100% fino a 3 volte il trattamento minimo, 90% fino al quadruplo, 75% fino al quintuplo… ) Il decreto Salva -Italia (2011) è l’ultimo intervento legislativo che ha escluso la perequazione in Italia: È stato quello più devastante, perché doveva toccare le pensioni fino a 2 volte il trattamento minimo, si è passati a 3 con la conversione del decreto in legge Il problema è che questo trattamento può risultare iniquo e controproducente per vari motivi: andando a toccare le pensioni nella fascia 3-5 volte il trattamento minimo si tocca la maggioranza dei pensionati adeguando quelle inferiori si rischia di favorire soggetti che hanno contribuito poco per varie ragioni (lavoratori autonomi e baby pensionati) La Corte Costituzionale ha successivamente mitigato la durezza di queste misure: Con una sentenza ha obbligato lo Stato a riconoscere una parziale perequazione (con scaglioni più bassi) fino a 6 volte il trattamento minimo negli anni previsti dal decreto Nel decreto, in previsione probabilmente di una sentenza di questo tipo, era già prevista l’ipotesi di un “versamento una tantum” da versare immediatamente per risarcire le vittime della mancata perequazione (non è bastato) Ricongiunzione e totalizzazione I due istituti sono diversi perché regolano in maniera differente le anzianità contributive pluri-regime: Si parla di ricongiunzione (materiale) dei fondi quando i versamenti vengono trasferiti materialmente da più fondi ad uno solo, che avrà quindi riconosciuta la totalità dei contributi versati e sarà responsabile di riconoscere la prestazione Se il trasferimento materiale non avviene si ha una totalizzazione (virtuale) dei periodi contributivi, cioè la prestazione è la somma di tutto ciò che mi deve ogni singolo ente o gestione in relazione a quanto ho versato La totalizzazione è gratuita, la ricongiunzione no: il lavoratore ha interesse a scegliere la seconda solo se facendo questo riesce a massimizzare i rendimenti della prestazione (ad esempio per motivi di anzianità) Prima del 2010 la ricongiunzione era gratuita se si accentrava presso il regime generale dell’INPS, ora costa anche quello Nel 2013 viene introdotto un cumulo a domanda non oneroso, sostanzialmente si bypassa l’onerosità della ricongiunzione con questo strumento analogo e gratuito Norme sulla totalizzazione: La legge vigente in materia di totalizzazione è del 2006, e sostiene che la possono richiedere tutte le categorie, non solo per la pensione di vecchiaia ma anche per quelle di invalidità e dei superstiti Il vincolo di anzianità per totalizzare i contributi, che fino al 2006 era di 5 anni, è stato prima ridotto a 3 e poi rimosso dal governo Monti, evitando che anche un singolo mese di versamento possa essere disperso o non riscattabile Anche la totalizzazione può essere utile non solo a quelli che non raggiungono i requisiti di anzianità nelle singole gestioni, ma pure a massimizzare il rendimento della prestazione quando è possibile Le principali componenti del sistema previdenziale 1. Tutela in caso di disoccupazione 2. Tutela infortuni e malattie professionali 3. Pensioni (pubbliche e integrative) Tutela contro la disoccupazione: Politiche attive e passive Lo Stato ha diversi strumenti per intervenire sui lavoratori disoccupati, principalmente in due modi: Politiche attive del lavoro (corsi di formazione, orientamento, centri impiego) Trovano fondamento nell’art. 4 della Costituzione (La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e durata 12 mesi, prorogabile fino a 36 in base all’anzianità del lavoratore, e ulteriori 12 mesi per i lavoratori del sud Ammortizzatori sociali in deroga Estensione derogatoria delle tutele anche ai soggetti che non potrebbero beneficiarne, molto utilizzata nella crisi del 2008) Il problema di questi ultimi è che sono molto discriminatori, perché alcuni possono goderne e altri nella stessa situazione no La riforma Fornero Vengono introdotti i fondi di solidarietà: Sostituiscono gli ammortizzatori in deroga con un meccanismo più equo Fondi di solidarietà bilaterali organizzati dalle parti sociali, fondi di solidarietà residuali presso l’INPS per chi non è coperto Questi fondi devono perseguire l’obiettivo del pareggio di bilancio ASPI (assicurazione sociale per l’impiego): Requisiti d’anzianità per accedervi: 2 anni di contribuzione Sostituisce l’indennità di disoccupazione (dal 2013) e quella di mobilità (2017) La mini-ASPI sostituisce l’indennità con requisiti ridotti, ma è intesa per chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro I decreti successivi alla legge Fornero modificano ulteriormente le normative sulla base di alcuni criteri precisi: la cassa integrazione è maggiormente finanziata da chi ne fa più uso universalizzazione della ASPI anche per i Co.co.co. durata del trattamento ASPI differente in base alla storia contributiva del lavoratore I decreti di cui sopra vengono successivamente ritoccati dal jobs act: Questa riforma si pone in continuità con la riforma Fornero La NASPI, che ingloba Aspi e mini-aspi Integrazioni salariali e fondi di solidarietà sono raccolti insieme nel DLGS 148/2015, mentre gli strumenti in caso di perdita del lavoro NASPI; DISCOL, AISL si possono trovare raccolti nel DLGS 22/2015 Il jobs act Gli obiettivi della legge delega 183/2014: Assicurare in materia di disoccupazione tutele uniformi e legate alla storia contributiva a tutti i lavoratori Passaggio dal concetto di welfare state, di natura puramente assistenzialista, a quello di Workfare (accento sulle politiche attive cercando di disincentivare il lassismo prodotto dal welfare nella ricerca di lavoro dei disoccupati) La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego: Ampliamento della platea dei beneficiari dovuto all’abbassamento dei requisiti di anzianità (prima servivano 2 anni di contribuzione, ora solo 13 settimane negli ultimi 4 anni e 30 giorni nell’ultimo anno) Cambia la durata del trattamento NASPI: Prima era da 8 a 14 mesi in relazione all’anzianità anagrafica del lavoratore Ora è erogabile per la metà delle settimane di contribuzione del disoccupato nei 4 anni precedenti Rimane simile invece l’ammontare del trattamento: 75% della retribuzione mensile media percepita nei 4 anni precedenti Abbattimento progressivo dell’indennità mensile dopo 4 mesi Chi la riceve beneficia della contribuzione figurativa La DIS-COLL Assicurazione prevista dal Jobs-Act per le Co.co.co.: I destinatari devono essere i co.co.co. che sono colpiti da disoccupazione involontaria e non hanno partita IVA Bisogna avere almeno 3 mesi di contribuzione nell’anno precedente la perdita del lavoro Viene corrisposta per la metà dei mesi di contribuzione nell’anno precedente (durata massima di 6 mesi), e inoltre non viene accreditata contribuzione figurativa, a differenza della NASPI Tutela contro infortuni e malattie professionali Fondamenti della tutela: Art. 2087 cc. “l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure che la norma secondo la particolarità del lavoro l'esperienza e la tecnica risultino necessarie per tutelare la personalità morale e l'integrità fisica dei lavoratori”. Decreti del P.d.R. (1955-56) Affermano, in materia di prevenzione infortunistica ed igiene del lavoro, il principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile come linea guida giurisprudenziale per far valere la tutela Art.9 Statuto dei lavoratori Da la possibilità ai lavoratori, tramite le proprie rappresentanze (sindacati), di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza *Esiste ora un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, approvato nel 2008 Storia dell’assicurazione contro infortuni e malattie professionali: Nasce con la legge 80/1898 la tutela per gli infortuni, a cui vengono affiancate le malattie professionali nel 1929 Nel 1933 viene affidata all’INAIL (allora INFAIL perché siamo nel 20ennio) Nel 1965 viene approvato il TU per la tutela economica (tutt’ora vigente 1978: Viene introdotta, accanto alla tutela economica, la tutela sanitaria Finanziamento della tutela: Il sistema si finanzia per via contributiva I premi assicurativi, a differenza dei contributi pensionistici, sono totalmente a carico del datore di lavoro L’ammontare del premio per ciascun lavoratore: È in proporzione alla retribuzione (percentuale) La percentuale di retribuzione da versare dipende dal rischio professionale della categoria Soggetti protetti dall’assicurazione: L’assicurazione non copre tutti i lavoratori Sono coperti coloro che svolgono lavorazioni definite pericolose, e che sono attività protette e sono precisamente individuate dalla legge Sono protetti anche quegli addetti che non svolgono lavorazioni pericolose ma che lavorano negli ambienti in cui si svolgono attività protette La nozione di infortunio Gli elementi che definiscono un infortunio sono: La causa violenta con cui è avvenuto (causa efficiente e rapida) L’occasione di lavoro in cui deve essere capitato (elemento principale, non per forza sul posto di lavoro ma mentre si svolgeva un’attività inerente alle proprie mansioni) La lesione che ne consegue (morte, inabilità temporale o permanente, assoluta o parziale, danno biologico) Le responsabilità del lavoratore: Abolizione dello scalone, sostituito da un sistema di innalzamento più graduale Modifica delle finestre d’uscita, decorrenze temporali per poter conseguire la pensione Il Governo Monti: Metodo contributivo per tutti Blocco indicizzazione pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo Innalzamento dell’età pensionabile (resa però flessibile) e accelerazione dell’equiparazione tra uomini e donne *Nel 2017 la legge di bilancio ha previsto l’ingresso dell’APE (anticipo pensionistico) ed altre possibilità di pensionamento anticipato (quota 100) sono nella legge di bilancio del 2019 Tipologie di pensioni e come funzionano 1. Pensione di vecchiaia 2. Pensione anticipata 3. Pensione di invalidità o inabilità 4. Pensione ai superstiti (reversibilità) Requisiti per la pensione di vecchiaia Contributivo: Almeno 20 anni di contributi Anagrafico: Almeno 66 anni e 7 mesi (che aumentano all’aumentare della speranza di vita) Divieto di cumulo: Cessazione del rapporto di lavoro Requisiti della pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne) Eccezioni e deroghe per alcune categorie: Disabili Lavori Usuranti Esodati dopo il provvedimento del 2012 L’anticipo pensionistico (APE): Permette di avere un prestito da restituire una volta conseguita la pensione per poter smettere di lavorare prima: APE sociale: è un sussidio erogato dallo Stato, per i lavoratori meritevoli di particolari tutele APE volontario: è ottenuto tramite prestiti e assicurazioni da banche vere e proprie, e va ripagato con gli interessi relativi Pensioni di invalidità/inabilità: Invalidità: È rivolta a chi si è vista ridotta di 2/3 la capacità lavorativa Per fare domanda si devono avere 5 anni di contributi, 3 dei quali negli ultimi 5 anni solari Inabilità: È rivolta a chi possiede un’infermità fisica o mentale completa che gli impedisca qualsiasi tipo di attività lavorativa Anche qua per fare domanda si devono avere 5 anni di contributi, 3 dei quali negli ultimi 5 anni solari Le pensioni ai superstiti: Spettano al nucleo familiare del soggetto protetto che è deceduto Si parla di: Reversibilità: qualora il lavoratore fosse già pensionato alla morte Pensione indiretta: se il lavoratore (con almeno 15 anni di contributi, 3 dei quali versati negli ultimi 5 anni solari) fosse deceduto quando lavorava ancora