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Sommario
- DIRITTO PRIVATO........................................................................................................................ PARTE PRIMA: INTRODUZIONE
- NORMA GIURIDICA
- Interpretazione della norma...................................................................................................................
- Analogia nell’interpretazione................................................................................................................
- Norme speciali e norme eccezionali......................................................................................................
- OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO:.......................................................................................
- SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE........................................................................................
- Diritto soggettivo..................................................................................................................................
- Diritto potestativo.................................................................................................................................
- facoltà...................................................................................................................................................
- Aspettativa............................................................................................................................................
- Interesse legittimo................................................................................................................................
- Situazioni giuridiche passive.................................................................................................................
- Figure che stanno in mezzo tra situazioni attive e passive.....................................................................
- FATTO ATTO E NEGOZIO GIURIDICO...........................................................................................
- Diritti soggettivi:........................................................................................................................
- Diritti soggettivi pubblici e privati.........................................................................................................
- Diritti soggettivi patrimoniali e non patrimoniali...................................................................................
- Diritti soggettivi assoluti e relativi.........................................................................................................
- Diritti soggettivi disponibili e indisponibili.............................................................................................
- Vicende dei diritti e circolazione giuridica..................................................................................
- LA PUBBLICITA’.....................................................................................................................................
- LE PROVE...............................................................................................................................................
- Onere della prova.................................................................................................................................
- Presunzioni legali..................................................................................................................................
- Sistema prove documentali e non.........................................................................................................
- SOGGETTI DEL DIRITTO..............................................................................................................
- Capacità giuridica: come si acquisisce e limiti........................................................................................
- Capacità di agire....................................................................................................................................
- la rappresentanza.................................................................................................................................
- PERSONE FISICHE.................................................................................................................................
- Nome della persona..............................................................................................................................
- Sede della persona................................................................................................................................
- Cittadinanza..........................................................................................................................................
- Sesso.....................................................................................................................................................
- Atti e registri dello stato civile...............................................................................................................
- Trattamento delle incapacità di agire: incapacità assolute e relative.................................................... Incapacità di agire e la disciplina, I casi di incapacità di agire ,Amministrazione di sostegno,
- CASI DI INCAPACITA DI AGIRE....................................................................................................
- Interdizione giudiziale................................................................................................................
- Inabilitati...............................................................................................................................................
- Capacità giuridica agli incapaci di agire.................................................................................................
- Curatore................................................................................................................................................
- Inosservanza dei casi di incapacità........................................................................................................
- Cessazione incapacità............................................................................................................................
- Incapacità naturale e Gli atti dell’incapace naturale..............................................................................
- Morte di una persona............................................................................................................................
- ORGANIZZAZIONI.......................................................................................................................
- QUALITA DELLE ORGANIZZAZIONI.........................................................................................................
- Tipi di organizzazione............................................................................................................................
- Autonomia patrimoniale perfetta.........................................................................................................
- Associazione illecita..............................................................................................................................
- DIRITTI DELLA PERSONALITA......................................................................................................
- Diritto all’integrità fisica e alla vita........................................................................................................
- Diritto al nome......................................................................................................................................
- Diritto all’immagine..............................................................................................................................
- Diritto all’onere.....................................................................................................................................
- Diritto alla reputazione.........................................................................................................................
- Diritto alla riservatezza.........................................................................................................................
- Diritto all’identità personale.................................................................................................................
- Diritto alla salute...................................................................................................................................
- DIRITTI REALI IN GENERALE E LA PROPRIETA..............................................................................
- Espropriazione e indennizzo..................................................................................................................
- Limiti della proprietà: pubblici (emissioni, rapporti vicinato)................................................................
- Divieto atti emulativi.............................................................................................................................
- Rapporti di vicinato...............................................................................................................................
- Immissioni.............................................................................................................................................
- azione inibitoria per immissioni............................................................................................................
- Distanze legali.......................................................................................................................................
- Comunione muro forzoso......................................................................................................................
- Luci e vedute.........................................................................................................................................
- Stillicidio e acque private......................................................................................................................
- Modi di acquisto della proprietà...........................................................................................................
- AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA......................................................................................................
- COMUNIONE E CONDOMINIO....................................................................................................
- Condomino...........................................................................................................................................
- Supercondominio..................................................................................................................................
- Multiproprietà......................................................................................................................................
- DIRITTI REALI MINORI................................................................................................................
- Usufrutto...............................................................................................................................................
- Quasi usufrutto.....................................................................................................................................
- Uso e abitazione....................................................................................................................................
- SERVITU PREDIALI......................................................................................................................
- LA SUPERFICIE.......................................................................................................................................
- ENFITEUSI..................................................................................................................................
- POSSESSO..................................................................................................................................
- Effetti del possesso................................................................................................................................
- Azione di spoglio o reintegrazione........................................................................................................
- Azione di manutenzione.............................................................................................................
- Usucapione...........................................................................................................................................
- regola del possesso vale titolo art 1153.....................................................................................
- DIRITTO DI FAMIGLIA.................................................................................................................
- La famiglia nel codice civile e l’evoluzione legislativa............................................................................
- Il matrimonio, atto e rapporto..............................................................................................................
- Sistemi matrimoniali.............................................................................................................................
- Matrimonio concordatario....................................................................................................................
- Matrimonio acattolico...........................................................................................................................
- Matrimonio civile, formalità per la celebrazione...................................................................................
- Gli impedimenti matrimoniali...............................................................................................................
- L’invalidità del matrimonio: le cause.....................................................................................................
- Il matrimonio putativo..........................................................................................................................
- Libertà matrimoniale e promessa di matrimonio..................................................................................
- Solidarietà familiare: alimenti...............................................................................................................
- Diritti e doveri personali dei coniugi......................................................................................................
- Regime patrimoniale legale...................................................................................................................
- Comunione legale.....................................................................................................................................................
- Regime patrimoniale convenzionale.....................................................................................................
- FONDO PATRIMONIALE.........................................................................................................................
- Impresa familiare..................................................................................................................................
- LA FILIAZIONE............................................................................................................................
- La filiazione matrimoniale...................................................................................................................
- La filiazione extra matrimoniale..........................................................................................................
- Il disconoscimento della paternità......................................................................................................
- La filiazione adottiva di minori, presupposto, procedimento ed effetti...............................................
- ADOZIONE DEI MINORI.......................................................................................................................
- La procreazione assistita.....................................................................................................................
- Diritti e doveri nel rapporto di filiazione: responsabilità genitoriale.........................................
- Separazione di fatto e legale...............................................................................................................
- Divorzio e le sue cause........................................................................................................................
- SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE........................................................................................
- EREDITA E LEGATO..............................................................................................................................
- PROCEDIMENTO SUCCESSORIO: APERTURA, VOCAZIONE E DELAZIONE..............................................
- Divieto dei patti successori..................................................................................................................
- Poteri del chiamato prima dell’accettazione (art. 460 c.c.)..................................................................
- L’eredità giacente (artt. 528 e ss. c.c.).................................................................................................
- La capacità e l’indegnità......................................................................................................................
- L’indegnità (artt. 463 – 466 c.c.)..........................................................................................................
- Sostituzione, rappresentazione, accrescimento La sostituzione: generalità........................................
- Il diritto di rappresentazione (artt. 467 – 469 c.c.)...............................................................................
- Il diritto di accrescimento (artt. 674 – 678 c.c.)....................................................................................
- L’acquisto dell’eredità e la rinuncia..........................................................................................
- L’accettazione con beneficio d’inventario (artt. 484 – 511 c.c.)...........................................................
- Le azioni a tutela dell’erede: l’azione di petizione...............................................................................
- Tutela dei diritti del terzo nella successione: gli acquisti dall’erede apparente (art. 534 c.c.)..............
- La rinuncia all’eredità (artt. 519 – 527 c.c.)..............................................................................
- SUCCESSIONE NECESSARIA, LEGITTIMA E DELAZIONE SUCCESSIVA...........................................
- Successione legittima..........................................................................................................................
- Successione testamentaria.......................................................................................................
- Il testamento olografo (art. 602 c.c.)...................................................................................................
Il testamento pubblico (art. 603 c.c.)................................................................................................... 133 Il testamento segreto (art. 604 c.c.)..................................................................................................... 134 Capacità di testare e di ricevere per testamento................................................................................. 134 La nullità delle disposizioni testamentarie.......................................................................................... 135 Conversione del testamento nullo...................................................................................................... 135 Revoca e caducità del testamento....................................................................................................... 136 La pubblicazione del testamento......................................................................................................... 138 Successione dei legittimari o necessaria................................................................................... 139 Riunione fittizia e lesione legittima..................................................................................................... 141 Azione di riduzione.............................................................................................................................. 141 Azione di restituzione.......................................................................................................................... 142 Patti di famiglia................................................................................................................................... 142 IL LEGATO............................................................................................................................................ 143 DONAZIONE............................................................................................................................. 147
DIRITTO PRIVATO
Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti per la vita
economica sociale della società, si occupa
delle organizzazioni
dei beni più precisamente dell'uso dei beni
dei debiti Dei crediti
dei danni e
delle attività economiche organizzate
Inoltre si occupa della famiglia e delle successioni per causa di morte
il diritto privato si occupa di tali fenomeni allo scopo di regolarli, Cioè di
indirizzare i comportamenti degli uomini in un senso che sia socialmente
desiderabile, questa funzione si comprende meglio partendo dal concetto
di interesse cioè la tensione dell'uomo verso qualcosa che serve a
soddisfare i suoi bisogni. Tale interesse può risultare incompatibile con
l'interesse di un altro in questo caso nasce un conflitto fra portatori di
interesse, la funzione del diritto privato è oltre a sistemare gli interessi dei
cittadini anche quello di risolvere i conflitti perché evita così che si faccia
giustizia da soli e assicura la pace sociale.
il diritto di cui abbiamo parlato adesso quindi con la funzione di sistemare
gli interessi di risolvere o prevenire i conflitti è chiamato il diritto oggettivo,
perché debitori sanno che se non pagano subiranno i l'umiliazione e il
fastidio di un esecuzione forzata sul loro patrimonio
l'intervento della sanzione apre però un ulteriore problema: chi applica la
sanzione? In che modo? con quali mezzi? a ciò provvedono gli appositi
apparati che sono funzionari pubblici con il compito di verificare eventuali
violazioni della regola del diritto applicando le relative sanzioni secondo
procedure stabilite dal diritto stesso
sinonimi del diritto oggettivo sono anche sistema giuridico o ordinamento
giuridico che indicano l'insieme delle norme giuridiche organizzano la vita
di una determinata società la ordinano quindi risolvono e prevengono i
conflitti di interesse esistenti al suo interno.
NORMA GIURIDICA
Come abbiamo visto l'ordinamento giuridico è formato da varie regole,
queste regole sono dette NORME. Poiché le regole dell'ordinamento
giuridico rappresentano il diritto (in senso
oggettivo) ciascuna delle norme è detta giuridica quindi appartenente allo
IUS.
La giuridicità di una norma si riconosce non dal suo contenuto ma essa
deve essere dotata di un'autorità nell'ordinamento di cui fa parte, vale a
dire che essa deve essere vincolante per i consociati ma soprattutto deve
rispondere a quelli che sono i caratteri richiesti cioè le fonti
dell'ordinamento giuridico.
Ciò che distingue la norme giuridiche da tutte le altre norme è il carattere
normativo (normatività) cioè sono le uniche norme di cui la società si
preoccupa che ne venga rispettata l’obbligatorietà (che è obbligatorio da
seguire).
La norma giuridica non va confusa con la norma morale nemmeno quando
entrambi abbiamo lo stesso contenuto:
- La norma morale è una norma “assoluta” vale a dire che trova nel tuo
contenuto la
propria validità ed allo stesso tempo è “autonoma” perché l'individuo
decide di
adeguarsi a destra e quindi di rispettarla.
- La norma giuridica è una norma che vincola i consociati poiché è stabilita
da organi
addetti a mantenere l'ordine della società. Essa è “eteronoma” cioè posta
dall'ordinamento e l'individuo non può scegliere di adeguarsi o meno ad
essa ma al
contrario deve tenere un comportamento stabilito dall'ordinamento.
Una norma giuridica è prodotta da fatti giuridici ovvero fatti idonei a
produrre effetti giuridici.
Infatti salvo l'ipotesi delle consuetudini, la norma è elaborata da un organo
che ne ha il
potere, è destinata a far parte dell'ordinamento (quindi è frutto di un atto
normativo) e viene
consacrato in un documento normativo (costituzione). Le norme giuridiche
sono: ASTRATTE: perché non prevedono casi concreti ma una serie ipotetica di eventi; GENERALE: perché sono rivolte alla generalità dei consociati e ad ampie categorie di persone; POSITIVE: perché sono poste e riconosciute dallo Stato; RELATIVE: perché sono variabili nel tempo e nello spazio; COATTIVE: perché la loro osservanza è posta allo Stato; BILATERALI: perché riconoscono diritti e impone doveri. Inoltre le norme giuridiche possono essere:lOMoARcPSD|
1 derogabili: quando i destinatari possono disciplinare in modo diverso i
loro rapporti
2 inderogabili: se non sono modificabili e si impongono anche contro la
volontà dei destinatari.
Applicare una norma giuridica significa formulare un giudizio cioè giudicare
se un dato comportamento faccia scattare o meno la sanzione, è un
incrocio tra un dato empirico Quindi cosa succede nella realtà e un dato
giuridico cosa è previsto per tale comportamento e norme giuridiche
presentano la caratteristica della generalità e dell'astrattezza:
1 sono generali perché si indirizza una moltitudine indeterminata di
destinatari
2 sono astratte invece perché risultano applicabili a un numero
indeterminato di situazioni concrete,
L’oggetto di studio del privatista è la norma giuridica. Ma questo è anche il limite. Si studia la norma così com’è e non come potrebbe essere, e neanche come noi vorremmo che fosse. Studiamo il diritto espresso nella norma. È necessario chiedersi se quella norma sia stata efficace e se abbia portato delle conseguenze. È un lavoro “freddo”, ma tecnico. Scomponendo la norma si
stessa parola la troviamo nel codice civile, all’art. 230-bis, che regola il lavoro prestato “nella famiglia”; in quest’altra norma, “famiglia” ha un significato diverso e più ampio, perché comprende non solo genitori e figli, ma anche i parenti entro il terzo grado (fratelli,nonni,zii,nipoti) e gli affini entro il secondo(suoceri,nuore,generi,cognati). Nel primo caso si ha un’interpretazione restrittiva che dà alle norme un significato più ampio rispetto ad altri possibili; nel secondo caso, invece, si ha un’interpretazione estensiva che individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili. Inoltre diciamo che, al termine “norma “possono corrispondere due concetti diversi: Il concetto di norma come testo, e cioè come l’insieme delle formule linguistiche con cui la fonte di produzione ha espresso la norma da essa creata, e con cui la fonte di cognizione la offre alla conoscenza generale; Il concetto di norma come disposizione o come precetto, che implica la definizione del preciso significato da attribuire al testo. La disciplina legale della interpretazione delle disposizioni normative è dettata dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, dove sono enunciati i criteri o i canoni interpretativi. L’art. 12 disp. pre. fornisce all’interprete i criteri attraverso i quali intendere il significato e procedere alla applicazione della altre disposizioni. L’esigenza di stabilire una disciplina legare dell’interpretazione dei testi normativi risponde a principi, quali: il principio di separazione dei poteri; il principio di certezza del diritto; la preminenza della funzione legislativa su quella giudiziaria; l’esigenza di scongiurare qualunque arbitrio del giudice nell’applicazione della legge. Il giudice non è vera e propria bocca della legge, in quanto il legislatore non riesce ad abitare il problema del dubbio e della lacuna. Oggigiorno, si verifica un indebolimento delle regole interpretative dettate dall’art. disp. prel., da un lato, giudici si fondano sempre più frequentemente sull’applicazione dei principi e di clausole generali dai precedenti giurisprudenziali e, dall’altro lato, la crescente espansione della legislazione di fonte comunitaria. Art. 12 disp. prel: _1) Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
- Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato._ Art. 12 disp. prel. è suddiviso in due commi: I comma) fornisce i criteri per determinare il senso di una disposizione normativa. La disciplina legale si muove dalla premessa che vi sia una disposizione applicabile al caso concreto e si forniscono i criteri per procedere alla determinazione del suo significato. Si osserva che l’esistenza di una norma applicabile al caso concreto potrà essere affermata (o negata) solo in esito allo svolgimento dell’attività interpretativa.
II comma) stabilisce le regole secondo le quali il giudice dovrà decidere la controversia ove egli non abbia ricevuto una “precisa disposizione” immediatamente applicabile al caso concreto sottoposto alla sua cognizione. La disciplina legale si muove dalla premessa che manchi una “precisa disposizione”, richiede lo svolgimento di una attività interpretativa di disposizioni normative. L’art 12 disp. prel. ha l’obiettivo di individuare la norma secondo la quale regolare un caso concreto, inquadrando quest’ultimo in una categoria generale e astratta di fatti descritti da una norma; e, desumendo dalla norma, la regola di condotta specifica e concreta di un preciso ed individuato fatto storico. Per individuare la norma applicabile al caso concreto, selezionandone una ed escludendone altre, occorre preliminarmente intendere il significato della disposizione normativa, interpretarla per risalire dal testo linguistico alla norma. 3 tipi di interpretazione :
1. Interpretazione dottrinale se compiuta ai fin conoscitivi, a scopo di studio, per ragioni scientifiche o didattiche. Essa è resa dal giurista, dal docente universitario, dal comune cittadino che esamina la norma per conoscere il corretto significato. Può esercitare influenza di fatto sulle successive interpretazioni della medesima disposizione, in considerazione della autorevolezza dello studioso che l’ha proposta, della ricchezza e della persuasività degli argomenti con i quali è stata sostenuta, del suo rigore scientifico, della sua diffusione. 2. Interpretazione giurisprudenziale è l’interpretazione della legge resa dal giudice attraverso i provvedimenti che emette nell’esercizio delle sue funzioni. L’interpretazione della legge compiuta dal giudice nel corso del giudizio ha la stessa forza e gli stessi limiti della sentenza con la quale quel giudizio si conclude. L’interpretazione del giudice è il significato che il giudice attribuisce ad una disposizione, si riflette nei suoi provvedimenti, costituisce la premessa maggiore del sillogismo decisorio e così dispiega i suoi effetti nei confronti delle parti del giudizio. Essa non va oltre il caso deciso, riguarda esclusivamente le parti di quel giudizio e per quel giudizio. Non vincola altri giudici chiamati a decidere analoga controversia e non deve essere rispettata neppure dallo stesso giudice che in una simile controversia potrebbe adottare una diversa interpretazione della medesima disposizione. Nel nostro ordinamento, il giudice non è vincolato dai precedenti giurisprudenziali e non è tenuto ad uniformarsi alla interpretazione della legge fornita da altri giudici. Il giudice è soggetto soltanto alla legge, perciò è tenuto ad interpretare secondo i canoni stabiliti dall’art. 12 disp. prel. Le interpretazioni giurisprudenziali tendono a ripetersi, a consolidarsi, a costituire orientamenti costanti; più un’interpretazione risulta diffusa, più essa esercita un’influenza decisiva sulle interpretazioni successive. Non sempre la giurisprudenza fornisce interpretazioni costanti delle stesse disposizioni, anzi si registrano spesso difformità e contrasti, tra giudici di merito e talvolta anche tra le sezioni della Corte di Cassazione, che possono dar luogo a contrapposti orientamenti interpretativi. Adeguandosi alle precedenti interpretazioni giurisprudenziali, l’interprete compie una scelta agevole e rassicurante. L’operatore pratico è in grado di prevedere la futura decisione del giudice ed è in grado di uniformare la sua condotta al significato che il giudice suole attribuire ad una disposizione normativa. Per dirimere eventuali contrasti giurisprudenziali, il codice di proceduta civile assegna alle sezioni unite della Cassazione, il compito di
Per intenzione del legislatore si intende lo scopo che la legge è oggettivamente destinata a perseguire la finalità oggettiva della legge. L’interprete non deve risalire alla volontà soggettiva degli autori del testo normativo, né deve scoprire la continente motivazione storico-politica dell’interventi legislativo, ma accettare lo scopo oggettivo della legge, come esso si ricava dalla stessa legge. Secondo un’antica opinione, al criterio logico l’interprete dovrebbe fare ricorso nel caso in cui il testo della legge sia oscuro o abbia un significato ambiguo; mentre ove la lettura sia chiara ed inequivoca, l’interprete dovrebbe arrestarsi all’analisi testuale, applicando la legge secondo il suo significato letterale, senza necessità di indagare l’intenzione del legislatore. L’antico brocardo latino in claris non fit interpretatatio è stato superato dall’ art. 12 disp. prel., che prescrive all’interprete di adottare sia il criterio letterale che il criterio logico e conferisce ai due canoni uguale rilevanza. Anche nel caso in cui il testo della disposizione normativa appaia chiaro ed inequivoco, l’interprete non può esimersi dal ricercare l’intenzione del legislatore, verificando la conformità del significato attribuibile alla legge con il criterio testuale al significato ricavabile attraverso una analisi funzionale. L’intento del legislatore, per essere apprezzabile dall’interprete, deve essersi tradotto nel testo normativo ed essere da questo oggettivamente desumibile. Accertata l’intenzione del legislatore, l’interprete potrà completare il processo interpretativo combinando criterio letterale e criterio logico ed, infine, attribuire alla disposizione normativa il suo corretto senso. Seguendo questa via, l’interprete della disposizione ricava la norma e ne individua l’ambito di applicazione. Il senso attribuito alla disposizione in base al criterio letterale si confronta con il senso desunto secondo il criterio logico. Può accadere che i due sensi coincidano perfettamente; ma può anche accadere che l’interprete, combinando i due criteri, stabilisca che alla disposizione debba essere attribuito un significato ed un ambito di applicazione più esteso o più ristretto di quello ricavabile in base al criterio puramente letterale. Si profilano così i casi dell’interpretazione estensiva e dell’interpretazione restrittiva. Essi sono qualificati ex post dall’interpretazione, qui intesa come significato attribuito alla disposizione. L’interpretazione si dice estensiva se il significato attribuito alla disposizione è più ampio di quello ricavabile con un criterio esclusivamente letterale. L’interpretazione si dice restrittiva se il significato attribuito alla disposizione è meno ampio di quello ricavabile con un criterio esclusivamente letterale. Il criterio letterale e il criterio logico sono i soli criteri che l’art. 12 disp. prel. prescrive espressamente di adottare per stabilire il senso da adottare ad una disposizione normativa. Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, invocano ad altri 2 canoni ermeneutici: A. interpretazionesistematica ,secondocuil’interpretedeveattribuirealla disposizione un senso coerente con la complessiva disciplina legislativa nella quale essa si colloca e con l’intero sistema normativo. Non è ricavabile espressamente dall’art. 12 disp. prel. L’art 12 disp. prel. conferisce rilievo alla “connessione” tra le parole che compongono una disposizione, ma non stabilisce che l’interprete debba istituire una connessione tra la disposizione interpretata e tutte le altre contenute nella stessa legge o tutte le altre disposizioni del sistema normativo. Il criterio sistematico rappresenta un profilo della interpretazione logica. Per stabilire correttamente quale sia l’interpretazione del legislatore, l’interprete dovrebbe tenere
conto di questa esigenza di armonia e di coerenza complessiva dell’ordinamento. Sarebbe assurdo che l’intenzione del legislatore desumibile da una disposizione fosse contraria all’intenzione ricavabile da un’altra. Risponde ad un’esigenza di unità ed armonia del sistema giuridico, ma muove da un’indimostrata premessa ideologica: che le disposizioni normative compongano un ordinamento organico e coerente. B. interpretazioneevolutiva consentediadeguarel’interpretazionediuna disposizione normativa alla disposizione delle esigenze e dei valori politico- sociali. Attraverso essa, si attribuisce alla disposizione normativa, la capacità di esprimere nel tempo norme diverse e via via più evolute. La disposizione, pur rimanendo testualmente invariata, viene intesa in un senso che muta con il mutare dei tempi e si adegua ai cambiamenti della realtà e delle istanze sociali. Tuttavia, essa è stata oggetto di discussione tra i giuristi conservatori, ad esempio, in materia di rapporti personali tra coniugi, di responsabilità civile e di diritti della personalità. I giuristi tradizionalisti dicono: “ il senso della disposizione deve essere ricavato alla stregua dei canoni ermeneutici stabiliti dall’art. 12 disp. prel. e se non muta il testo della disposizione, non può mutare l’intenzione del legislatore che in quel testo deve essere oggettivato”. Il secondo comma dell’art.12 disp. prel. prevede le regole secondo le quali il giudice deve decidere una controversia ove non rinvenga una “precisa disposizione” applicabile al caso concretamente verificatosi. Ove si presenta una lacuna normativa, il giudice è ugualmente obbligato a decidere la controversia; non può rifiutarsi di giudicare adducendo come motivo la mancanza di una norma che disciplina espressamente il caso controverso. Si rifà al codice napoleonico che “giudicava colpevole di negata giustizia il giudice rifiutava di agire sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge”. Analogia nell’interpretazione Ma come decidere la controversia, visto che manca una norma che preveda il caso controverso? Qui il giudice è stretto da vincoli diversi: l’obbligo di decidere una controversia e il principio di statualità del diritto e la sua esclusiva subordinazione alla legge. La subordinazione alla legge esclude che il giudice possa decidere ricorrendo a regole estranee all’ordinamento giuridico; egli non può decidere secondo la propria libera discrezione o ispirandosi a soluzioni proposte dalla dottrina, ma deve astenersi al diritto positivo, mantenendosi entro i confini dell’ordinamento giuridico dello Stato. Il nostro legislatore ha previsto un meccanismo di autointegrazione, per ipotesi in cui manchi una precisa disposizione applicabile al caso concreto, che si articola in due regole: analogia leggio e analogia iris. Analogia legis. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Al caso non regolato si applica la norma prevista per un caso simile. Da un punto di vista di politica del diritto, l’analogia si fonda sul principio per cui casi simili devono ricevere un identico trattamento normativo. Si suppone che se il legislatore avesse previsto il caso che si è concretamente verificato e che nessuna norma ha espressamente disciplinato, lo avrebbe regolato allo stesso modo del
promossa dal conduttore in base ad una somiglianza tra il caso regolato ed il caso non regolato, ossia se i due casi presentino o meno la medesima ratio. L’applicazione analogica di una disposizione si distingue dalla interpretazione estensiva di essa, benché le due ipotesi possano apparire molto vicine. Nell’ interpretazione estensiva , il giudice, cambiando criterio testuale e criterio logico, attribuisce alla disposizione un ambito di applicazione più vasto di quello che si potrebbe stimare in base ad elementi puramente letterali ; e si ritiene che il caso sottoposto alla sua confezione rientra in tale più ampio ambito. Il giudice deciderà la controversia facendo diretta applicazione di una “precisa disposizione” che riguardi la controversia e dovrà decidere stabilendo una regola nuova, desunta da una disposizione relativa ad una categoria di fatti nella quale il caso controverso non rientra direttamente, sebbene presenti profili di somiglianza. L’interpretazione estensiva, a differenza dell’analogia, non presuppone l’esistenza di una lacuna normativa e non è strumento per colmare i vuoti legislativi. Le norme eccezionali possono essere interpretate estensivamente e non sono suscettibili di applicazione analogica. L’interpretazione è o non è estensiva, in base ai criteri stabiliti nel primo comma dell’art. 12 disp. prel. Analogia iuris ove non si rinvenga una disposizione relativa ad un caso simile o una materia analogica, l’art. 12 disp. prel. permette “se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. La soluzione adottata dal legislatore riafferma la statualità del diritto e la capacità di autointegrazione dell’ordinamento normativo. Analogia legis ed analogia iris assolvono la stessa funzione: quella di colmare la lacuna normativa, di consentire al giudice di decidere la controversia anche ove manchi una “precisa disposizione” applicabile al caso. Questa identica funzione è realizzata attraverso due tecniche formali diverse. Nella prima ipotesi, l’individuazione della norma applicabile passa attraverso l’accertamento di una somiglianza rilevante tra il caso non regolato ed uno dei casi regolati. Nella seconda, non si cerca più alcuna somiglianza; non si cerca una “ precisa disposizione”, ma si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Sta al giudice individuare i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in base ai quali decidere la controversia, desumendoli dall’intero sistema normativo, tanto dalla Costituzione quanto dalla legislazione ordinaria, sia dal codice che dalle leggi speciali, ricavando una molteplicità di norme. Le leggi penali e le norme eccezionali, quelle “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi”, non sono suscettibili di applicazione analogica. Esse possono applicarsi soltanto nei casi e nei tempi espressamente stabiliti. Questa regola è sancita dall ’art. 14 disp. prel. che così completa e conclude la disciplina dell’analogia: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Tale divieto imposto dall’art. 14 disp. prel. trova giustificazione in due categorie di norme, per questioni di garantismo.
1. per le leggi penali , il divieto di applicazione analogica si fonda su un principio di garanzia e di tutela della libertà individuale e si trova nell’art. 1 c.p. : “nessuno può
essere punito per un fatto che non sia espressamente preceduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.
2. per le norme eccezionali , il divieto di applicazione è difficile da individuare. La norma eccezionale è ispirata da una ratio che non può coincidere con quella di alcun altro caso. L’eccezionalità della disposizione escluderebbe la possibilità di ravvisare una somiglianza giuridicamente rilevante tra il caso regolato e quello non regolato. Se il caso regolato dalla norma eccezionale fosse unico e irripetibile, allora non vi sarebbe bisogno del divieto sancito dall’art. 14 disp. prel. L’applicazione analogica sarebbe preclusa dalla mancanza di somiglianza tra il caso regolato e quello non regolato. Lo scopo dell’art. 14 risiede nell’impedire al giudice di estendere l’ambito di applicazione delle norme eccezionali a casi simili a quelli lì previsti; riservando al legislatore il privilegio di individuare i casi nei quali la regola generale non deve trovare applicazione. Norme speciali e norme eccezionali Le norme speciali sono suscettibili di applicazione analogica (a differenza di quelle eccezionali) e sono capaci di esprimere princìpi generali alla scorta dei quali decidere una controversia in sede di analogia iuris. Il concetto di eccezionalità è relativo, una norma non è eccezionale per sé, ma solo in relazione ad un’altra norma. Es. caso in cui “due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti” e “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che siano ugualmente liquidi”. Perciò se Tizio deve 1000 £ a Caio e Caio deve 600£ a Tizio, applicando la compensazione, Caio non dovrà nulla a Tizio, ma Tizio dovrà 400£ a Caio. L’applicazione di una norma eccezionale ha come risultato la disapplicazione della norma regolare. Una norma eccezionale ha, nella fattispecie, tutti gli elementi contenuti in un’altra norma più uno, ed ha come effetto proprio quello di impedire il prodursi dell’effetto della norma regolare. La struttura di una norma eccezionale: “se A+A1, allora non B” A1 è il fatto o l’insieme dei fatti ulteriori presenti nella fattispecie della norma eccezionale ed assenti dalla fattispecie della norma regolare e non B è la negazione dell’effetto della norma regolare. La norma si definisce eccezionale se ha nella fattispecie almeno un elemento in più rispetto ad altra norma, e che abbia un effetto diverso da quella, ma occorre che preveda un effetto antitetico. Le norme eccezionali sono quelle che sottraggono dall’applicazione della norma regolare una parte dei casi astrattamente disciplinati dalla norma regolare. Una norma non è eccezionale in sé, ma in quanto fa “eccezione a regole generali o ad altre leggi” (art. 14 disp. prel. c.c.). Per qualificare una norma eccezionale occorre individuare la regola generale o l’altra disposizione cui la stessa fa eccezione. La struttura di una norma eccezionale: “se A+c, allora D” Le norme speciali sono quelle che dettano una disciplina più dettagliata per una parte dei casi astrattamente disciplinati da una norma generale. Una norma riceve la qualifica di speciale se comparata con un’altra norma che si ponga come generale rispetto all’altra.
che ha volte e che può svolgere la funzione di negoziabilità) Le categorie dei BENI:
- Beni materiali: sono beni che si caratterizzano per la loro corporeità o quanto meno per la loro idoneità ad esse percepiti con i sensi o con strumenti materiali. Tra i beni materiali rientrano anche le energie naturali purché anch’esse abbiano valore economico,
- Beni immateriali: diritti, quando possono formare oggetto di negoziazione
- Strumenti finanziari: destinati alla negoziazione sui mercati finanziaria per i quali la legge impone la dematerializzazione, impone che la relativa emissione e circolazione avvengano tramite mere scritture contabili
- Dati personali: relativi ai quali il codice privacy attribuisce all’interessato poteri di controllo in ordine al loro trattamento
- Contenuto delle banche dati (vedi libro pg186)
- Opere di ingegno: tutto ciò che si costituisce da una creazione intellettuale del suo autore
- La ditta, l’insegna, il marchio, le invenzioni, la proprietà industriale
- Know-how: patrimonio di conoscenze, informazioni, competenze e capacità che permettono la realizzino dei un processo produttivo competitivo sul piano dell’organizzazione
- Testa giornalistica, radio frequenze…
- Beni immobili: si intende il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificiale è incorporato al suolo stesso; tra questi rientrano i mulini, i bagni, gli edifici galleggianti
- Beni mobili: tutti gli altri tipi di beni compresi le energie (ART 812 cc)
- Beni registrati: sono oggetto di iscrizione in registri pubblici che chiunque può liberamente consultare (ART 815). Nel nostro ordinamento giuridico sono istituiti:
- Registro immobiliare: vicende relative ai beni immobili
- Pubblico registro automobilistico: vicende relative agli autoveicoli
- Registri in cui sono pubblicizzate le vicende relative alle navi ed ai galleggianti
- Registro aeronautico nazionale: vicende relative agli aeromobili
- Beni fungibili (o beni di genere):beni che risultano identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere; ciò che conta è piuttosto la quantità di quel bene, si pensi alle banconote (non ci interessa avere quella banconota da 100 ma tante banconote da 100); sono beni che non hanno caratteristiche specifiche; sono beni che si possono sostituire gli uni con gli altri;
- Beni infungibili (o beni di specie): sono beni individuati nello loro specifica identità; sono beni non sostituibili (nemmeno con beni dello stesso genere perché presentano caratteristiche qualitative particolari )
- Beni consumabili o a fecondità semplice: beni che possono arrecare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità o senza che il soggetto se ne privi (cibo, bevande); sono beni che si prestano ad un unico utilizzo
- Beni inconsumabili o a fecondità ripetuta: beni suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti nella loro esistenza; beni che si prestano a più utilizzi
- Beni deteriorabili: beni che si deteriorano con l’uso
- Beni divisibili: beni suscettibili di essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica (beni che possono essere suddivisi fisicamente in più porzioni ciascuna delle quali mantiene la funzione economica del bene originario)
- Beni indivisibili: beni per cui tale suddivisione non è materialmente o economicamente possibile (animale vivo)
- Beni presenti: beni già esistenti in natura, solo questi tipi di beni possono formare oggetto di proprietà o diritti reali
- Beni futuri: beni non ancora presenti in natura (una casa da progettare), che però possono formare solo l’oggetto di rapporti obbligatori FRUTTI si distinguono in: (art 820cc)
- Frutti naturali: sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (prodotti agricoli); i frutti naturali hanno questo particolare: per un certo periodo sono parte della cosa (cosa madre) e infatti vengono denominati frutti pendenti, poi con il raccolto, il parto, l’estrazione ecc. se ne separano e sono considerati come cose con una loro identità. I frutti che si separano spettano al proprietario della cosa-madre, salvo che questi non ne abbia già diposto a favore di altri.
- Frutti civili: non sono altro che il corrispettivo (in denaro) che si ricava da una cosa in cambio del godimento che ci cede ad altri; come gli interessi sulle somme date a mutuo, o il canone che il proprietario ricava dalla locazione di un appartamento. A chi appartengono i frutti? REGOLA GENERALE: principio di accrescimento: tutto ciò che il bene produce va ad accrescere la ricchezza del titolare di quel bene. Perciò i frutti appartengono titolare del ben madre, TRANNE nel caso in cui, per volontà contrattuale o per legge, si decida che i frutti vadano a favore di un terzo. La titolarità dei frutti naturali si acquista alla SEPARAZIONE dalla cosa madre La titolarità dei frutti civili si acquista invece GIORNO DOPO GIORNO I beni possono essere impiegati dall’uomo o separatamente, da qui nasce la distinzione:
- Bene semplice: beni i cui elementi sono talmente compenetrati tra di loro che non possono staccarsi senza distruggere o alterare la fisionomia di tutto (una pianta, un fiore)
- Bene composto: beni risultanti dalla connessione, materiale o fisica, di più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata del tutto e avere autonoma rilevanza giuridica ed economica. PERTINENZA Il concetto di pertinenza implica il rapporto tra una cosa accessoria e una cosa principale. Le pertinenze sono le (cose accessorie) destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (cosa principale). Le pertinenze non vanno confuse con i beni composti. Il rapporto tra la cosa accessoria e la cosa principale viene chiamato vincolo di pertinenza. Tale vincolo può avvenire tra:
- Immobile e immobile (il posto auto)
- Mobile ed immobile (i termosifoni nella casa)
- Mobile e mobile (l’autoradio è pertinenza dell’auto) Il rapporto pertinenziale nasce di solito per iniziativa del proprietario della cosa principale (il proprietario di una casa fa installare i termosifoni) o da chi ha un diritto reale su di essa. Perché vi sia pertinenza è necessario che vi sia il vincolo di accessorietà (esistenza del bene principale e bene accessorio). La disciplina delle pertinenze riguarda il trasferimento dei beni. Il proprietario è libero di trasferire la pertinenza insieme alla cosa principale; oppure l’una separata dall’altra. Se però trasferisce la cosa principale senza precisare che il trasferimento non comprende la pertinenza, anche questa s’intende trasferita. In altre parole se si vuole trasferire la cosa principale senza trasferire la pertinenza bisogna dirlo esplicitamente (art 818 cc). L’art 818 afferma inoltre che tutti gli atti e i fatti che interessano il bene principale interessano