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Dottrina autori Giurisprudenza magistrati Il fenomeno giuridico e il diritto come fenomeno sociale Il fenomeno giuridico è strettamente connesso alla dimensione sociale dell’esistenza umana. Poiché determinati interessi necessitano per essere soddisfatti della cooperazione di più individui, la dimensione relazionale dell’esistenza implica la necessità di un sistema di regolazione di rapporti intersoggettivi in caso di contrasti in ogni comunità organizzata. Il diritto (dal lat. rectus o directus):
- in senso oggettivo è un sistema di regole e prescrizioni tutte o in parte coercitive, per la soluzione, non violenta, dei conflitti tra gli uomini regole volte a stabilire quale degli interessi di un conflitto debba prevalere in quanto più meritevole
- in senso soggettivo titolarità di doveri, facoltà e obblighi
- come sistema di garanzie si intende la locuzione Stato di diritto, che indica la qualificazione di uno sistema di potere Si può dire che il diritto abbia una funzione ordinativa, in quanto ordina la realtà pratica facendo contrare gli individui su determinati comportamenti tipici nei rapporti intersoggettivi e sociali, prevedibili e quindi detti “regolati”. Rimane comunque la possibilità di scegliere un comportamento difforme rispetto a quello tipico, in tal modo la volontà può conformarsi alla regola (ordo ordinatus) o dissociarsi da essa (ordo ordinans). La necessità dell’imposizione presuppone la figura del potere: la civiltà romana accanto alla dimensione del fas, quale sistema statico di relazioni tra volontà umana e forza divine, concepì lo ius, una dimensione, il cui ordine -dinamico- dipende dalla capacità dell’individuo di imporre la propria volontà. Così si comprende l’inscindibilità dei concetti di diritto e potere: l’idea di un oggettività universale del diritto risulta, infatti, impossibile, infatti la creazione di un diritto oggettivo è possibile solo grazie all’affermarsi di un certo assetto di poteri e di un equilibrio razionale tra essi. Caratteri del diritto:
- storicità: evoluzione del diritto con il passare del tempo valenza del diritto in un certo periodo
- relatività: rapporto tra i vari ordinamenti giuridici a seconda della posizione geografica ordinamento giuridico varie accezioni:
- comunità organizzata in vista del perseguimento di uno scopo comune
- insieme delle norme che regolano la vita di una comunità più correttamente esso si individua su tre diversi piani:
- gruppo sociale (comunità)
- fatti sociali (principio ordinatore degli interessi del gruppo)
- sistema di norme (di esclusiva pertinenza di coloro che detengono il potere) diritto pubblico e privato distinzione sconosciuta nei paesi di common law che si basano sulla differenziazione common law/equity all’interno delle due branche di diritto pubblico e privato troviamo ulteriori specificazioni (es. diritto privato è composto anche da diritto commerciale) in dottrina non si registra un’unanimità di posizioni in merito al criterio di distinzione né in merito all’utilità stessa della distinzione (nonostante essa non sia estranea al nostro diritto positivo e presente, infatti, in più codici). Distinzione che si può vedere anche nelle ricadute applicative dalla qualificazione di una norma
come privatistica o pubblicistica. Risale a Ulpiano la prima definizione “ciò che spetta allo stato romano (organizzazione dello stato) è pubblico, ciò che è pertinente al singolo interesse è privato”. Di qui la contrapposizione tra interesse pubblico, interesse di una pluralità di soggetti, e interesse privato, quindi del singolo. Generalmente gli interessi pubblici sono perseguiti dallo stato, ma anche da istituzioni tradizionali che perseguono gli interessi statali in ambiti territoriali più ristretti: enti territoriali, così come da tutti gli enti pubblici. Talvolta l’attuazione di un interesse pubblico può essere affidata anche ad un privato (esercizio privato di funzioni pubbliche), come del resto lo stato e detti enti possono perseguire interessi privati. La distinzione basata sull’interesse tutelato, tuttavia è messa in crisi poiché l’interesse pubblico può essere perseguito dai soggetti pubblici attraverso l’utilizzo di strumenti privatistici, e addirittura sembrano prediligerli. Perciò un’altra definizione di diritto pubblico è quella di diritto dei rapporti autoritari speciali, cioè di quei rapporti in cui si esprimono speciali posizioni di supremazia, generalmente riconosciute a determinati enti, in particolare allo Stato. Solo ove l’esercizio autoritario di questi poteri sia finalizzato al perseguimento di interessi pubblici, in caso contrario l’ente pubblico deve assoggettarsi al diritto privato. Infatti il diritto privato è da classificarsi come il diritto dei rapporti comuni giuridici, personali e patrimoniali dei consociati. Uno dei tratti distintivi dei rapporti privatistici è l’autonomia intesa quale libertà di autoregolazione dei propri interessi. L’ordinamento infatti limita solitamente questa autonomia tramite delle norme imperative finalizzate all’ordine pubblico. Il rapporto tra pubblico e privato è caratterizzato dal principio di sussidiarietà, la quale può essere di tipo:
- orizzontale: rapporto tra autorità e libertà alla cura dei bisogni collettivi provvedono direttamente i cittadini, mentre l’autorità pubblica interviene in via sussidiaria
- verticale distribuzione delle competenze amministrative tra i diversi livelli di governo territoriale enti superiori intervengono per il mancato raggiungimento degli obiettivi di quelli inferiori quindi il diritto pubblico opera solo fissando i limiti necessari dell’autonomia privata, solo in caso l’azione dei privati non conduca agli obiettivi prefissati si utilizzerà lo strumento del diritto pubblico norma giuridica
- diritto: l’insieme dei principi e regole nell’applicazione della legge
- norma: una regola caratterizzata da giuridicità
- legge: il testo legislativo vero e proprio
- ordinamento giuridico: l’insieme unitario e ordinato formato dalla pluralità di norme La fattispecie è la descrizione normativa del fatto. Essa si distingue in: a) astratta: complesso di fatti descritti ipoteticamente da una norma affinché si verifichi la conseguenza giuridica; b) concreta: una serie di situazioni reali rispetto alle quali occorre accertare quali effetti giuridici ne derivino. Un’altra distinzione di dottrina è quella tra fattispecie: a) semplice consta di un solo fatto b) complessa costituita da una pluralità di fatti giuridici La giuridicità della norma consiste nel suo porsi come criterio esclusivo di valutazione, ossia nel suo carattere prescrittivo, la norma è posta da un fatto quando deve intendersi come produttivo di norme giuridiche (fonte del diritto). La norma giuridica attribuisce una conseguenza a un fatto astrattamente previsto secondo lo schema: “se c’è A (fatto ipotetico) deve esserci B (conseguenza giuridica)”. Secondo questa definizione esistono una pluralità di norme: norme morali, religiose… La norma giuridica si divide nel precetto (comando) e nella sanzione (per ripristinare l’interesse che è stato leso). I caratteri differenziali della norma giuridica vanno meglio definiti, nel seguente modo:
- contenuto
- effetti
- fine classificazione fonti normative: o fonti atto manifestazioni di volontà di un organo statale, o ente legittimato a porre norme formulazione in testo normativo (fonti scritte) o fonti fatto comportamenti oggettivi o atti di produzione giuridica esterni all’ordinamento non scritte es. usi e consuetudini perciò vengono assunti come fatto dall’ordinamento (fonti indirette) la diversa efficacia formale delle norme crea una gerarchia delle fonti, trattandosi però di un ordinamento complesso, i rapporti tra norme non sono solo regolati dal criterio gerarchico art.1 nelle “disposizioni sulla legge in generale approvate prima del codice civile” (preleggi): Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto:
- le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);
- i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);
- (*)
- gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti). (*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative" Elenco che è considerato anomalo per eccesso e difetto fonti non più presenti: corporative e perché non menziona fonti importanti attuali (es. Costituzione, diritto europeo) elenco attuale: Costituzione e leggi costituzionali fonti EU (trattati istitutivi, regolamenti…) diritto EU impone la disapplicazione perché prevale sul diritto interno contrastante leggi ordinarie e atti aventi forza di legge parlamento valore su tutto il territorio nazionale fonti regionali fonti locali (enti territoriali) fonti recepite in virtù e in forza dell’appartenenza alla comunità internazionale regolamenti usi fonti di autoregolazione es codice di deontologia medica a cui fanno riferimento discipline legislative che attraverso il recepimento gli conferiscono valenza obbligatoria Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948 legge fondamentale dello Stato, poichè enuncia le scelte politiche basilari del nostro ordinamento e stabilisce l’organizzazione e funzione dei pubblici poteri contiene anche norme direttamente applicabili ai rapporti tra privati divisa in:
- principi fondamentali
- disciplina dei diritti e doveri dei cittadini nei rapporti etico-civili, economici e politici
- ordinamento della Repubblica
- disposizioni transitorie e finali
leggi costituzionali sono deliberate dal Parlamento (procedimento art. 138) e sono emanate in casi speciali come la modifica della Carta Costituzionale le leggi costituzionali sono tutte vincolanti, per questo deve ritenersi superata la distinzione tra norme costituzionali programmatiche (contenenti obiettivi ai quali tende l’ordinamento) e precettive (a cui soltanto si riconosceva un valore immediatamente vincolante) la loro preminenza formale rispetto alle leggi ordinarie ed altri atti è garantita dalla Corte Costituzionale che giudica della legittimità costituzionale delle leggi Codice civile codex (parte interna fusto degli alberi tavoletta cerata per scrivere poi libro manoscritto formato da più fogli diversamente dal rotolo) raccolta disposizioni normative che disciplina organicamente un’intera materia no efficacia formale, ma nella materia regolata riveste un ruolo fondamentale nasce dall’esigenza di dare un ordine alla complessità normativa del ‘700 e di garantire uguaglianza di fronte alla legge emanato nel 1942 approvato con regio decreto precedenti: Codice civile previgente (1865) e Codice di commercio (1882) ispirato alla codificazione francese (1804) tutt’ora in vigore anche se rimaneggiato da più interventi legislativi attuale ha due modelli: ABGB (1900) e FR (1804) composto da 2969 art. e diviso in:
- disposizioni sulla legge in generale (preleggi) riguardo fonti, interpretazione applicazione delle leggi
- 6 libri divisi per materia: delle persone e della famiglia (1-455), delle successioni (+donazioni, 456- 809), proprietà (beni, diritti reali, possesso; 810-1172), obbligazioni (contratti, responsabilità civile; 1173-2059), lavoro (organizzazione, 2060-2642), tutela dei diritti (prescrizione, decadenza…; 2643-
- Disposizioni di attuazione e transitorie per applicazione norme codice Per disciplinare il diritto privato accanto al codice vigono delle leggi speciali che regolamentano particolari istituti di questa branca del diritto esprimono il compimento del fenomeno della decodificazione (perdita della centralità che il codice riveste in ambito privatistico) talvolta la legislazione speciale ha sottratto al codice alcuni istituti in esso originariamente previsti: es. Codice di consumo nascita di una pluralità di codici di settore si passa da una visione unitaria a una che esaspera il frazionamento della precedente unità leggi regionali efficacia delle leggi statali e sottoposte al controllo della Corte Costituzionale espressione perdita del monopolio statale nella produzione di leggi, dal 2001 hanno potestà legislativa generale tranne per le materie riservate allo Stato per motivi di uniformità nazionale le Regioni non hanno competenza sui rapporti privati ma se ne sta discutendo regolamenti fonte secondaria spettante al Governo sott’ordinati alle leggi, quindi in caso di contrasto il regolamento sarà annullato dall’operatore limite: riserva di legge (quando una materia deve necessariamente essere disciplinata d una fonte primaria) l.400/1988 procedimento: proposta del ministro competente, deliberazione Consiglio dei ministri, emanazione dPR, registrazione Corte dei Conti e pubblicazione in Gazzetta regolamenti emanati dalle Autorità indipendenti sono subordinati alle disposizioni di legge ma non ai regolamenti governativi, infatti al di là del loro potere di autoregolamentazione, spesso regolano anche il settore di loro competenza incidendo sui contratti o integrandoli consuetudine e usi modo spontaneo di formazione di regole di condotta norme non scritte che un ambiente sociale osserva nel tempo come norme giuridicamente vincolanti è in dubbio se possa considerarsi fonte di produzione, in quanto molti lla ritengono solo di cognizione per la fondazione di una consuetudine sono necessari due requisiti:
o direttive vincolano lo Stato cui sono rivolte, mirando ad un risultato da raggiungere necessitano di un atto di recepimento dello stato membro obbligati a darle attuazione entro il termine previsto (inadempimento da luogo a responsabilità sia sul piano europeo che quello del diritto interno) o decisioni lo Stato destinatario deve solo adeguarsi senza necessità di emanare misure di attuazione o raccomandazioni indicano un comportamento idoneo per evitare una possibile violazione della norma comunitaria non attribuiscono ai singoli diritti valenti davanti ai giudici nazionali o pareri esprimono valutazione su determinate proposte di solito spettante al Parlamento europeo vi sono altri atti emanabili dalle istituzioni europee es. Libri verdi: linee di azione della commissione su un determinato settore su cui si richiedono contributi esterni da parte di soggetti interessati diritto privato europeo rappresenta un obiettivo tendenziale in vista della creazione di un sistema giuridico comune per semplificare processi altrimenti complessi poiché coinvolgono ordinamenti diversi tra loro su base rimediale: legislatore pragmatico che cerca di raggiungere obiettivi circoscritti, ma significativi armonizzazione perseguita sia a livello giurisprudenziale dalla Corte di giustizia EU, sia a livello dottrinale, individuando un nucleo di principi comuni ai singoli ordinamenti in modo tale da costituire veri e propri modelli per ogni settore tentativo di “codificazione” è per ora facoltativo: es. DCFR (Draft Common Frame of Reference) di diritto civile interpretazione giuridica interpretazione giuridica procedimento mediante il quale l’operatore del diritto ricava norme dalle disposizioni il discorso dell’interprete del diritto è un metalinguaggio -poiché si sovrappone a quello dell’autore della norma- rispetto al quale il linguaggio-oggetto è quello della disposizione interpretata. Infatti tra disposizione e norme non vi è corrispondenza biunivoca, ma comunque l’attività ermeneutica non diventa arbitraria poiché l’interprete è soggetto ad alcuni vincoli di natura normativa (disposizioni che disciplinano l’interpretazione, art.12 preleggi) e fattuale (usi linguistici in un dato ambiente) classificazione delle interpretazioni :
- secondo criteri soggettivi:
interpretazione giurisprudenziale: compiuta dal giudice vincolante nei confronti del giudizio in cui viene espressa (nei confronti delle parti, dei loro eredi e degli aventi causa), vista l’inesistenza dello “stare decisis” tipico della common law secondo cui i giudici sono vincolati delle sentenze altrui se di giudici di grado superiore fa eccezione la Suprema Corte di Cassazione data la sua funzione nomofilattica interpretazione dottrinale: svolta ai fini di studio non è formalmente vincolante, ma può acquistare importanza a seconda dello studioso che l’ha proposta interpretazione autentica: quella proveniente dallo stesso autore del documento interpretato, infatti il legislatore in caso di controversie interpretative di solito emana una seconda legge per chiarire la prima (efficacia retroattiva)
- secondo criteri oggettivi:
letterale: con riguardo al significato proprio delle parole secondo la loro connessione solo quando non ci sono dubbi in merito al significato della disposizione ( in claris non fit interpretatio ) dipende da molti elementi interpretativi, quindi ha comunque dei fattori
soggettivi interpretazione correttiva se si attribuisce un significato diverso da quello consigliato dal solo criterio dichiarativo può essere: o restrittiva: restringe il significato della disposizione rispetto al significato originario delle parole o estensiva: estende il significato della disposizione oltre il dato letterale, includendo fattispecie che dovrebbero essere escluse o logica: attribuisce alla disposizione il significato più coerente a una supposta ratio legis secondo più tecniche es. argomentum a contrario (escludendo tutto ciò che non è espressamente compreso) teleologica: attribuisce alla disposizione il significato conforme all’intenzione originale dell’autore sistematica: colloca il significato della disposizione nel quadro generale in cui essa è inserita unna variante è l’interpretazione evolutiva, che in seguito a mutamenti nella società dà alla disposizione un significato diverso da quello originario nel nostro ordinamento art.12 delle preleggi: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” criterio letterale-dichiarativo e quello teleologico comunque non priva di discrezionalità lacuna dell’ordinamento giuridico assenza di una norma che disciplini adeguatamente una certa fattispecie criteri per integrazione del diritto lacunoso:
- eterointegrazione: il rinvio (fisso o mobile) a norme contenute in altri ordinamenti o attraverso l’equità (complesso di principi che esulano dal diritto formale)
- autointegrazione: rinvio a norme contenute nell’ordinamento o un minimo ricorso ad ordinamenti esterni per analogia (art. 12 preleggi): attingendo ad un caso simile o ad una materia analoga che abbia la stessa ratio legis (analogia legis: ci deve essere una somiglianza rilevante) oppure tramite il ricorso ai principi generali del diritto (analogia iuris), che rappresentano un atteggiamento e si desumono da tutte le norme dell’ordinamento e possono costituire criterio per la formazione di una nuova norma la differenza tra l’analogia e l’interpretazione estensiva si trova nei limiti posti alla prima, infatti il legislatore ha posto il divieto dell’uso di analogia (art. 14 preleggi) sia per le leggi penali che per le leggi eccezionali natura giuridica dei principi generali è controversa: c’è chi gli attribuisce il carattere di norme e chi dice che siano formalizzati da delle norme(principi fondamentali); distinti dalle clausole generali, che indicano l’adattamento dell’ordinamento all’evoluzione della realtà sociale rinvia a categorie più estese di fatti e condotte es. buon costume (complesso di principi etici che costituiscono la morale sociale) a loro volta diversi dagli standard: modelli di riferimento effettivamente praticati nella realtà sociale e a cui le norme fanno riferimento l’ordinamento è un sistema (=totalità ordinata) di norme quindi non coesistono in esso norme incompatibili (coerenza dell’ordinamento giuridico) incompatibilità (antinomie) infatti vengono eliminate perché un’ antinomia sussista le due norme devono far parte dello stesso ordinamento, avere la stessa validità temporale, spaziale, personale e materiale risoluzione è operata da:
- criterio cronologico “ lex posterior derogat priori ” prevalenza norma più recente (art. preleggi)
- criterio gerarchico “ lex superior derogat inferiori ” prevale quella gerarchicamente superiore
- criterio di specialità “ lex specialis derogat generali ” legge speciale prevale su quella generale (art.15 c.p., ma data la ratio è applicabile in tutto l’ordinamento) non per antinomie tra codice civile e di settore (non sono leggi speciali, ma “specializzate”)
status definizione dottrinale: situazione della persona connessa con la sua appartenenza a una comunità da vita a prerogative e doveri passaggio storico da status di privilegio (a vantaggio dei soggetti forti) a status di protezione (a tutela dei soggetti deboli
- status di cittadinanza: indica l’appartenenza di un individuo ad un determinato Stato. La cittadinanza italiana (riforma tramite l. 91/1992) si può acquisire per: iure sanguinis: i figli di cittadino italiano, gli adottati da cittadino italiano; indipendentemente dal luogo di nascita iure soli: i nati in Italia da genitori ignoti o apolidi iuris communicatio: in forza del decreto del Ministro dell’Interno naturalizzazione: in forza del decreto del Presidente della Repubblica l. 12/2016 ius soli sportivo lo sportivo straniero di almeno 10 anni d’età può essere tesserato come cittadino con una proroga che mantiene la validità del tesseramento anche compiuta la maggiore età fino al pieno espletamento delle pratiche per la cittadinanza
- status familiare: l’appartenenza ad un rapporto dipendente: matrimonio e/o procreazione parentela (art.74): vincolo che unisce due persone che discendono dalla stessa persona la diversa intensità del vincolo dipende dalle linee (retta o collaterale) e dai gradi la legge riconosce effetti alla parentela di norma entro il 6° grado affinità (art.78): vincolo che lega i parenti di un coniuge ai parenti dell’altro coniuge non cessa con la morte di uno dei coniugi, ma con l’annullamento del matrimonio (rimane il divieto di matrimonio tra affini in linea retta, art.87) coniugio: il rapporto che lega i due coniugi tra loro titolo dello stato: speciale atto pubblico (atto dello stato civile) che indica una posizione giuridicamente accertata nella società atto di celebrazione del matrimonio, di nascita… registro dello stato civile è pubblico, così che chiunque possa conoscere lo stato delle persone titolo dello stato ha efficacia probatoria il diritto al riconoscimento dello stato si esercita tramite le azioni di stato:
- di reclamo
- di accertamento
- di contestazione possesso dello stato prova legale del fatto da cui dipende lo status fatto della celebrazione del matrimonio per lo stato di coniuge Capacità giuridica idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive (diritti e doveri) qualità esistente a priori, qualificata come diritto inviolabile (espunto l’istituto della morte civile: perdita della qualifica di soggetto di diritto dopo aver commesso gravi reati) art. 1: si acquista alla nascita tuttavia anche a favore del concepito l’ordinamento riconosce la possibilità di essere titolare di diritti subordinatamente alla nascita (es. capacità di succedere) se però il concepito non nasce le disposizioni a suo favore perdono efficacia dibattito in dottrina: mancanza di capacità giuridica non esclude la tutela del concepito come soggetto di diritto costituzione fa riferimento a “individuo” e non “persona superamento del dogma della coincidenza tra capacità giuridica e soggettività giuridica Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata a favore di questa tesi DAT disposizioni anticipate di trattamento in previsione di una futura incapacità ad autodeterminarsi (situazioni in cui la persona perde capacità di intendere e di volere), il soggetto può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari il medico è tenuto al rispetto delle DAT, anche se disattese dal medico stesso fiduciario: la persona cui il disponente affida il ruolo di collaborare col medico
nell’attuazione di quanto disposto per il tempo in cui la prima non sarà in grado di determinarsi, non post mortem; può sostituire il paziente nel ricevere informazioni e dare il proprio consenso o meno. Capacità di agire (art. 2) idoneità del soggetto a svolgere l’attività giuridica che riguarda la sfera dei propri interessi (diritti e doveri) si acquista alla maggiore età, fatta salva una diversa età per atti determinati tesi diffusa secondo cui la norma riguarderebbe solo l’attività negoziale di carattere patrimoniale, in quanto il nostro sistema ha preso in considerazione la capacità di discernimento del minore, valorizzando la sua autonomia con riferimento ad interessi personali (diritti personali, atti patrimoniali di minimo rilievo) Distinzione capacità di agire/capacità giuridica: I. acquisizione (18 anni/nascita) + capacità di agire può cessare o essere modificata (interdizione, inabilitazione) II. capacità giuridica: carattere passivo del soggetto dinanzi alla fattispecie giuridica, capacità di agire: carattere attivo, può cooperare alla formazione della fattispecie giuridica III. la capacità di agire è una qualità giuridica generale del soggetto, ma non è requisito necessario di ogni fattispecie oggettiva a parte situazioni in cui la legge la richiede quale presupposto di validità potere di agire ordinato alla cura di interessi altrui può essere conferito dalla legge o dall’interessato (tramite procura) capacità di agire si sostanzia in:
- capacità sostanziale capacità di disporre/negoziale: attitudine del soggetto ad effettuare da sé atti di diminuzione del proprio patrimonio ≠ potere di disporre (titolare del diritto di proprietà, o potere conferito dalla legge o dal titolare) “legittimazione al negozio” differenze tra capacità e potere: o capacità= qualità del soggetto, legittimazione: posizione del soggetto nei confronti dell’oggetto del negozio o capacità: incide sulla validità dell’atto, legittimazione: sulla sua efficacia o esclusione/limitazione capacità: tutela del soggetto, mancanza legittimazione= tutela dei terzi
- capacità processuale
- capacità delittuosa capacità di agire speciale abilitazione di minori per il compimento di determinati atti giuridici (art.84) il minore d’età, legalmente incapace di agire, è sostituito nello svolgimento dell’attività giuridica dai suoi rappresentanti legali rappresentanza legale affidata ai genitori o al tutore emancipazione : acquisire una limitata capacità di agire (compiere atti di ordinaria amministrazione, art. 394) quando il tribunale gli permette di contrarre matrimonio compiuti 16 anni (art. 84) comunque per stare il giudizio sia come attore che come convenuto e riscuotere capitali ha bisogno del curatore (che gli si affianca in giudizio e ne integra la volontà) a pena di efficacia processuale nel primo caso, quindi annullamento atti né il curatore né i genitori sono legittimati a proporre azione di annullamento; solo l’incapace o il di lui rappresentante possono altri atti eccedenti ordinaria amministrazione: consenso del curatore + autorizzazione giudice tutelare emancipazione cessa al raggiungimento della maggiore età maggiore età presunzione di idoneità del soggetto da parte dello stato alla cura dei propri interessi una persona legalmente capace può essere inidonea a comprendere il valore degli atti che compie disciplina dell’incapacità oggetto di più riforme: introduzione amministrazione di sostegno (l. 6/2004), consente al soggetto di conservare la capacità di agire, eccetto per gli atti individuati che richiedono la figura dell’amministratore di sostegno modifica degli altri due istituti a tutela dell’incapace per eccessiva rigidità: interdizione e inabilitazione, che attribuiscono al soggetto uno status di incapacità che è
Domicilio (art. 43) luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi esiste anche il domicilio speciale per compiere determinati atti o specifici affari (art. 47) il domicilio generale normalmente coincide con la residenza, oppure ad esempio residenza (casa famigliare) e domicili (luoghi per attività professionale) Residenza luogo dove l’individuo ha la dimora abituale caratterizzata dal concetto di abitualità composto da un elemento materiale (la stabilità della dimora) ed uno psicologico (l’intenzione di dimorare stabilmente in un luogo) Dimora si intende il luogo in cui la persona attualmente soggiorna difetta del carattere di abitualità La persona fisica cessa con la morte (naturale, cioè la cessazione delle funzioni vitali) perdita capacità giuridica (art. 1) unica causa di estinzione di soggettività giuridica principio della commorienza (art. 4) si ha in un evento che ha causato varie morti, se si ignora l’ordine di morte delle perone, esse devono essere considerate tutte morte nello stesso momento non è una presunzione legale, ma un’applicazione del principio dell’onere della prova, in base al quale chi voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento diritti patrimoniali seguono la disciplina delle successioni dettate dal codice, invece la tutela di interessi non patrimoniali di regola è affidata al coniuge e ai prossimi congiunti Quando del soggetto non si hanno più notizie ed emerge il problema di provvedere alla conservazione e amministrazione del suo patrimonio, soccorrono gli istituti della:
- scomparsa situazione di fatto che si identifica nell’irreperibilità di una persona di cui si sono perdute le tracce oltre quel periodo di tempo che può essere giustificato da normali allontanamenti della personasi fonda su due presupposti: o la persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o ultima residenza, oppure non se ne hanno più notizie (art. 48) effetti riguardano esclusivamente i rapporti patrimoniali dello scomparso: possibilità del tribunale su istanza dei soggetti interessati di nominare un curatore speciale (solo se lo scomparso non ha già un rappresentante legale, nel caso in cui invece abbia un rappresentante volontario la nomina può essere prevista per gli atti non curati da quest’ultimo) e di dare provvedimenti per la conservazione del patrimonio; e la devoluzione della successione mortis causa
- assenza quando decorrono più di due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia (art. 49) sentenze del tribunale competente non ne presuppone la morte, ma ne mette in dubbio l’esistenza: preclude all’assente l’acquisto e l’esercizio di diritti protezione provvisoria a 3 categorie di soggetti (art. 50): o coloro ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi nell’esercizio temporaneo di questi o coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerate dall’adempimento di esse o coloro che sarebbero eredi legittimi o testamentari dell’assente possono chiedere l’immissione nel possesso temporaneo dei beni (non determina anticipata apertura della successione, dà luogo a una successione provvisoria) deve essere preceduta dall’inventario dei beni effetti solo sulla sfera patrimoniale del soggetto assente funzione conservativa in quanto volta alla tutela dei beni in attesa di un auspicato ritorno cessa infatti o in tale ipotesi o con la prova della morte o con la dichiarazione di morte presunta
- morte presunta quando non è possibile il riscontro della morte naturale dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di una persona istanza solo da parte dei soggetti indicati dall’art. 50 (in dubbio perché corte di cassazione sostiene anche che possano i soggetti che vantano diritti patrimoniali e non morali, dipendenti dalla morte della persona) che avviene a dieci anni dalla scomparsa dell’assente (art. 58), a parte quando l’assenza avviene in seguito a infortuni o operazioni belliche può prescindere dalla dichiarazione di assenza sia effetti
patrimoniali (tutela delle 3 categorie sopra riportate diventa definitiva) sia personali ( il coniuge dell’assente può contrarre nuovo matrimonio) ritorno e fornitura della prova della morte naturale portano alla fine automatica dell’istituto atti dello stato civile documentano le vicende più importanti della persona fisica tenuti nei registri dello stato (es. di morte, di nascita…) che sono pubblici (funzioni di pubblicità notizia e probatoria) fanno fede fino a querela di falso, infatti in dottrina si ritiene abbiano efficacia dichiarativa formati da dichiarazioni che i privati sono tenuti a rendere in corrispondenza di determinati eventi gli enti tutela del pluralismo garantita dal nostro ordinamento dall’entrata in vigore dle documento costituzionale (art. 2 e art. 18) garantisce ai cittadini di associarsi liberamente in gruppi per fini che siano permessi dalla legge, soprattutto per associazioni religiose, sindacati, cooperative e partiti politici persona (ambedue soggetti di diritto):
- fisica uomo
- giuridica organizzazioni collettive, più precisamente “l’ente dotato di capacità giuridica, di capacità di agire per mezzo dei suoi organi e di autonomia patrimoniale perfetta” termine che subì un’evoluzione: o Savigny teoria della finzione esistenza della soggettività giuridica alle persone fisiche è frutto della volontà dello stato o Teoria organica non è una finzione legislativa, ma una realtà prenormativa, preesistente alle stesse norme le persone giuridiche, infatti, agiscono per mezzo di individui tramite l’immedesimazione organica Principio dell’autonoma soggettività giuridica/dell’alterità il legislatore ha conferito alle persone giuridiche, sì una soggettività giuridica ma disciplinata in maniera differente rispetto a quella delle persone fisiche che la compongono Enti capacità giuridica, ma differente per uguaglianza di tutti i soggetti dell’ordinamento di fronte alla legge vi sono diritti per natura preclusi agli enti (es. quelli scaturenti dai rapporti di famiglia) e altri di differente estensione remote concezioni dottrinali: sostanziale parificazione tra persone giuridiche e incapace di agire (dato l’istituto della rappresentanza necessaria) si passa alla concezione del rapporto organico che consente effetti più ampi e di spiegare la capacità giuridica della persona giuridica l’organo si immedesima nella struttura dell’ente, e gli sono così riferibili gli atti negoziali e eventuali illeciti Classificazione degli enti: in base alla gestione del patrimonio: enti riconosciuti come persone giuridiche: il patrimonio dell’ente è distinto da quello degli individui che lo compongono, che hanno quindi della responsabilità limitata (autonomia patrimoniale perfetta) enti non riconosciuti: non c’è separazione netta tra i patrimoni, quindi gli individui rispondono personalmente delle obbligazioni contratte dall’ente (autonomia patrimoniale imperfetta) in base alla natura pubblica o privata della persona giuridica: enti pubblici: lo Stato e gli enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni) enti privati: o a base personale (associazioni e società) partecipazione di una pluralità di persone; costituiti sulla base di un contratto
e servizi, mentre prima svolgevano un’attività che si limitava alla mera gestione del proprio patrimonio al fine di devolverne le rendite alle finalità statutariamente previste (fondazioni di erogazione) comitati (art. 39-42) componenti annunciano tramite un programma uno scopo per la cui realizzazione raccolgono le oblazioni dal pubblico atto costitutivo non richiede una forma particolare dibattito sulla sua natura giuridica: o contratto associativo o fondazione o modulo speciale di attività (come l’associazione non riconosciuta) o autonoma forma giuridica i comitati si distinguono per il modo di formazione del patrimonio, che non proviene dagli associati ma da terzi (tramite atti di liberalità come offerte e donazioni, dette oblazioni) e nell’altruità di scopo procedimento di formazione: i promotori (parti dell’originario contratto associativo) annunciano il programma e invitano a fare oblazioni, poi le usano per il loro scopo la promessa a donare non è vincolante come negli altri atti di liberalità organizzatori (possono essere diversi dai promotori) si occupano della gestione delle oblazioni comitati possono restare non riconosciuti oppure richiedere successivamente ed ottenere il riconoscimento giuridico una volta ottenuti fondi sufficienti a perseguire lo scopo hanno limitata capacità immobiliare sia che siano riconosciuti o meno grazie alle riforme della loro disciplina se i fondi non sono sufficienti allo scopo o esso non è più attuabile o dopo averlo raggiunto si hanno fondi residui, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione se non disciplinata al momento della formazione possono operare trasformazioni, fusioni e scissioni se non espressamente escluse dall’atto costitutivo o dallo statuto L’oggetto dei diritti “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 c.c.) potenziale idoneità della cosa a costituire oggetto di diritti cose utili e atte a soddisfare un bisogno umano (altrimenti mancherebbe l’interesse tutelabile), cose suscettibili di appropriazione, opinione del legislatore “res communes omnium” (aria, luce, acqua...) non possono essere considerate beni i diritti possono essere beni in quanto dotati di un valore economico o morale Classificazione dei beni e delle cose: a seconda dell’appartenenza a privati o allo Stato:
- pubblici (art.822 ss.): o demaniali tutte le acque definite pubbliche dalle leggi in materia; insula in flumine nata; alveo abbandonato“demanio naturale”: elementi che non possono essere proprietà di nessuno, sono invece appartenenti al “demanio artificiale” opere territoriali e pubbliche che possono anche essere di proprietà privata patrimonio: tutti gli elementi di proprietà dello stato e dei suoi enti territoriali o patrimoniali disponibili non sono destinati in via diretta a fini pubblici e quindi sono soggetti alle leggi per i beni privati o patrimoniali indisponibili (art.826) parte indisponibile del patrimonio es. cose di interesse storico, artistico, paleontologico, foreste, miniere, elementi di interesse archeologico o artistico, gli armamenti, ecc. vengono destinati al servizio pubblico in caso di manifestazione di volontà del determinato ente speciale vincolo di destinazione (art.831) per gli edifici destinati al servizio pubblico del culto cattolico, che non possono essere sottratti alla loro destinazione nemmeno tramite alienazione finchè non sia cessata la destinazione
- privati a seconda del regime circolatorio:
- Beni mobili/immobili Si dicono beni immobili tutte le cose che naturalmente o artificialmente sono incorporate al suolo, come i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni. Di conseguenza si dicono beni mobili tutti gli altri. (art. 812 c.c.) In relazione al titolare del bene:
- Beni in patrimonio/fuori patrimonio in patrimonio le cose che hanno sempre un titolare (come i beni immobili) e fuori patrimonio quelle che non ce l’hanno (beni mobili), ma potrebbero averlo che o non ce l’hanno mai avuto (res nullius) o non ce l’hanno più (res derelictae) Altre distinzioni:
- Beni in commercio/fuori commercio in commercio le cose che possono essere oggetto di commercio giuridico (anche le cose fuori patrimonio), e di conseguenza quelle che non possono costituire oggetto di disposizione giuridica sono le cose fuori commercio (es. i beni demaniali) beni in commercio si distinguono a loro volta tra cose produttive ed improduttive a secondo appunto della natura produttiva o meno
- Beni semplici/composti semplice: bene che è un tutto unitario, come fusione degli elementi che lo compongono; composto: ciò che è risultante della connessione materiale o fisica di più cose questi si dividono quindi in cose divisibili e indivisibili, se suscettibili di essere frazionate in più parti omogenee o meno; distinzione importante in casi, ad esempio, di eredità l’indivisibilità può essere di natura o per volontà del giudice, del privato o della legge
- Beni generici/specifici generici: in rilievo per l’appartenenza ad un genere e con riferimento al loro numero, peso, misura ecc.; specifici: individualmente determinati queste ultime si trasferiscono in virtù del consenso legittimamente manifestato (principio consensualistico), mentre le prime necessitano di ulteriore passaggio detto “individuazione”, seppur possano essere dedotte comunque in obbligazione (obbligazione traslativa generica)
- Beni fungibili/infungibili in dipendenza dalla sostituibilità o meno del bene, ad esempio il denaro è fungibile poiché costituisce un mezzo di scambio solitamente le cose appartenenti ad un genere sono tra loro fungibili l’obbligazione di trasferire beni fungibili non si estingue per impossibilità sopravvenuta (genus numquam perit)
- Beni consumabili/inconsumabili i consumabili possono essere usati una sola volta, cosa che non permette l’usufrutto, ma del quasi usufrutto
- Beni immateriali beni non suscettibili di appropriazione materiale, ma che comunque costituiscono oggetto di diritto
- Beni presenti/futuri cose presenti: già esistenti in natura (oggetto di diritti reali), cose future: sulle quali non si può avere potere immediato (oggetto di rapporti obbligatori o negozi giuridici) per i negozi non sarà necessaria l’esistenza, ma solo la possibilità di esistenza della cosa -res sperata- e produrrà effetti solo nel momento in cui la cosa diverrà esistente; senza realizzazione la cosa è detta spes
- Beni di consumo qualsiasi bene mobile anche da assembleare, salvo eccezioni art. 128 di rilievo per il sistema di garanzie che li assiste Frutti (art. 820) oggetto di autonoma disciplina frutti naturali: Provengono direttamente dalla cosa (non necessariamente per opera dell’uomo) acquistati a titolo originario dal proprietario della cosa che li
obbligo vincolo imposto ad un determinato soggetto nell’interesse di un titolare di diritto soggettivo soggezione situazione passiva propria di colui che è esposto all’esercizio del diritto potestativo altui senza potersi opporre dottrina classificazione diritti soggettivi in base alla struttura: I. diritti assoluti: valgono nei confronti della generalità delle persone, il più importante è il diritto di proprietà II. diritti relativi: valgono solo nei confronti di determinati soggetti, il più importante è il diritto di credito (il titolare avanza pretesa nei confronti di soggetti tenuti ad avere un determinato comportamento -prestazione- per la realizzazione dell’interesse del titolare) III. diritti potestativi potere attribuito a un soggetto di produrre delle modificazioni della realtà giuridica che interessino anche la sfera giuridica di altri soggetti, senza che a questi sia consentito di opporsi spesso carattere di accessorietà rispetto a un rapporto o ad un diritto principale es. diritto di accettare l’eredità a metà tra assoluti e relativi: non necessitano della cooperazione dei soggetti passivi per la realizzazione dell’interesse del titolare (assoluti); si svolgono nei confronti di soggetti determinati (relativi) La differenza principale sta nel fatto che nel diritto assoluto il soggetto non ha bisogno della cooperazione altrui per soddisfare il proprio interesse, cosa che invece è necessaria per il diritto relativo I diritti soggettivi si distinguono anche a seconda che l’oggetto sia una cosa oppure un comportamento: diritti reali: riguardano un bene e si caratterizzano per il fatto che il potere del titolare investe immediatamente la cosa sono diritti assoluti perché è impossibile per gli altri ostacolare il potere del titolare è dominato dalla figura del soggetto attivo che a seconda del potere attribuitogli prende nomi diversi: usufruttario, enfiteuta… diritti di credito: riguardano un comportamento, la figura fondamentale è il debitore (soggetto passivo) che ha l’obbligo di eseguire una prestazione nell’interesse del creditore (soggetto attivo) Altri diritti hanno difficoltà di classificazione, come i diritti personali di godimento, che non presentano particolari vantaggi né per il soggetto attivo né per quello passivo, ed i “diritti di garanzia”, che sono minori rispetto ai diritti di credito, ma mettono comunque il creditore ed il suo patrimonio in assoggettamento rispetto al creditore (responsabilità patrimoniale) Facoltà mera manifestazione del diritto soggettivo priva di carattere autonomo imprescrittibili (esclusivamente la prescrizione del diritto può determinare l’estinzione della facoltà di cui esso consta) quindi non possono essere nemmeno alienate separatamente da questo diritto Ufficio potere attribuito ad un singolo volto alla tutela di un interesse superiore Onere quando a un soggetto è attribuito un potere, ma la soddisfazione dell’interesse per il quale esso è conferito è condizionato allo svolgimento di un comportamento (puoi risolvere un contratto ma hai l’onere di avvisare l’altra persona) Santoro-Passarelli: oneri non sono quindi contrapposti, ma coordinati al potere altri: esempio di diritto potestativo comportamento oggetto dell’onere non è un obbligo perché è nell’interesse del titolare perseguirlo onere è quindi una figura che descrive un dovere finale e libero, in quanto rivolto ad uno scopo e poiché il soggetto rimarrebbe arbitro Rapporto giuridico definitivo quando la fattispecie è completata e viene attuata la subordinazione di un interesse ad un altro può accadere che durante lo svolgimento della fattispecie produttiva del rapporto definitivo, sorga un rapporto giuridico strumentale rispetto a quest’ultimo detto “preliminare” es. vincoli che sorgono dalla proposta irrevocabile e dalla promessa al pubblico
o aspettativa : posizione giuridica di attesa che si completi una determinata fattispecie giuridica (nascita diritto soggettivo) esistono aspettative legittime (tutelate dl nostro ordinamento che interviene per far sì che sia garantita la possibilità che gli ulteriori elementi necessari per il completamento vengano in essere) e aspettative di fatto (che si fondano su eventualità future nei confronti delle quali non si è ancora formato alcun elemento della fattispecie)aspettativa realizza una tutela provvisoria fino al verificarsi del fatto (≠diritto soggettivo che opera una tutela definitiva) o interesse legittimo : posizione giuridica attiva che l’ordinamento riconosce al privato in contrapposizione all’esercizio di un potere autoritativo da parte della P.A. tutela (art. 24 Cost.) è indiretta poiché non è tutelato l’interesse finale, ma quello strumentale a che il procedimento amministrativo si svolga regolarmente (puoi partecipare ad un concorso ma non puoi chiedere la garanzia di vincerlo); e mediata, infatti l’interesse legittimo non deve mai andare contro l’interesse della pubblica amministrazione secondo alcuni questa figura ricorrerebbe anche nei rapporti privati (interesse legittimo di diritto privato): lavoratore subordinato nei confronti del potere gerarchico riconosciuto dalla legge al datore di lavoro o potestà : situazione in cui il potere è attribuito per la realizzazione di un interesse altrui (es. la potestà dei genitori sul figlio) il titolare è portatore di un potere per l’attuazione della funzione che gli attribuisce la legge a cui si accompagna un dovere di esercitare tal potere per la migliore attuazione dell’interesse protetto (si parla di manus e di potere-dovere) abuso del diritto : esercizio di un diritto che pur essendo apparentemente conforme al suo contenuto sia in realtà funzionale ad un altro scopo inaccettabile secondo la comune coscienza sociale esistono dei limiti interni per evitare che ciò accada: clausola generale della buona fede e correttezza (art. 1175) e divieto di atti emulativi (art. 833) espressione dii un principio generale che vieta l’esercizio di un diritto in contrasto con lo scopo per il quale esso è riconosciuto figura che nel codice non prevede una disposizione generale per la paura che avrebbe garantito discrezionalità e arbitrarietà; ma come visto trova cittadinanza in altre disposizioni recenti interventi normativi volti alla protezione di categorie ritenute deboli hanno portato a una nuova disciplina per la valutazione dell’abusività o l’iniquità di un elemento negoziale legislatore prevede la sanzione della nullità o inefficacia in tutte le ipotesi di abuso; altra garanzia: exceptio doli generalis Combinazione di rapporti giuridici : quando rapporto (detto “accessorio”), è subordinato ad un altro (detto “principale”), ne segue le sorti, pur rimanendone distinto; mentre il secondo è insensibile agli esiti del primo universalità di diritto: rapporti coordinati in modo da costituire un complesso unitario centro giuridico indipendente quale termine di riferimento di una serie di rapporti (≠persona giuridica in ragione della mancanza di un soggetto di imputazione dei rapporti) patrimoni di destinazione: pluralità di rapporti attivi e passivi costituiti in unità; di dividono in: patrimoni autonomi (se i rapporti fanno capo a una pluralità di soggetti) e separati (se i rapporti fanno capo ad un unico soggetto) Vicende del rapporto giuridico con la costituzione del rapporto il soggetto acquista un diritto soggettivo (posizione giuridica di vantaggio) titolo d’acquisto (o causa adquirendi): atto o fatto giuridico che giustifica l’acquisto rapporti giuridici sono soggetti a: o vicende costitutive : determina l’acquisto del diritto a titolo originario es. pescare un pesce in un lago (res nullius: non apparteneva a nessuno) oppure se la cosa abbia formato oggetto di un precedente rapporto, ma questa non sia trasmessa dal precedente titolare (res derelictae: si acquistano per effetto di una fattispecie complessa conseguente allo smarrimento) o vicende modificative : determina l’acquisto del diritto a titolo derivativo (diritto che aveva già avuto un soggetto che quindi perde il suo diritto sulla cosa) le modificazioni soggettive del rapporto giuridico non sono sempre possibili, vi sono infatti dei rapporti che sono attivamente o