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Diritto Privato: Diritti Reali e Tutela della Proprietà - Prof. Ziviv, Appunti di Diritto Privato

Una panoramica sui diritti reali, in particolare sul diritto di proprietà, analizzando i suoi elementi costitutivi, le sue caratteristiche e le azioni a sua tutela. Vengono approfonditi i concetti di possesso, usucapione e pubblicità immobiliare, fornendo una base solida per la comprensione del diritto di proprietà nel contesto del diritto privato.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 15/12/2024

9101049
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Il non giurista pensa che per avere la norma giuridica non deve far altro che leggere ciò che è scritto
nella disposizione di legge, vale a dire che un certo insieme di parole, quelle che formano la
disposizione scritta, in realtà può assumere una molteplicità di significati, quindi non è univoco il
tipo di lettura che può essere fatto da una disposizione scritta.
Il procedimento che viene chiamato Interpretazione è quello che distilla dall’insieme di parole, da
cui è formata la disposizione scritta, un certo significato.
Quindi l’interpretazione, cui sottopongo la disposizione di legge è quella che genera la norma
giuridica.
La norma giuridica è sempre frutto di un processo d’ interpretazione .
Dopo aver sottoposto la disposizione normativa all’interpretazione ottengo la norma giuridica, che
andrà applicata al singolo problema che necessita di essere risolto.
“che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore”
Ciò fa riferimento a due indicazioni:
Nell’interpretare la legge devo scegliere un senso che sia compatibile con le parole usate.
Devo aver riferimento l’ intenzione del legislatore.
I due criteri d’ interpretazione vengono stabiliti da questo prima comma, l’interpretazione letterale e
l’ interpretazione logica.
Ci riferiamo all’interpretazione letterale quando noi difronte ad una prescrizione contenuta in una
disposizione legislativa, abbiamo l’utilizzo di una serie di parole della lingua italiana, ciascuna di
queste parole può avere una gamma più o meno ampia di significati. Ciò significa che nell’ operare
l’ interpretazione, io interprete devo scegliere entro quella gamba di significati.
Il secondo criterio ci parla dell’intenzione del legislatore.
“che cosa si chiede all’interprete? ”
Non si tratta di andare a pensare cosa avesse in mente l’insieme dei parlamentari che hanno
approvato quella certa disposizione di legge.
“cosa si intende per intenzione del legislatore ”
Si intende il fatto che nel dettare una certa disposizione di legge si persegue un certo scopo,
la finalità di ogni regola è quella di ottenere un certo effetto, quindi l’ intenzione del
legislatore non rappresenta che l’analisi di quello che è lo scopo perseguito dalla norma,
dando una certa prescrizione all’ordinamento a quella regola, punta ad ottenere un certo
risultato ed è alla luce di questo risultato, dunque che devo leggere e dare il significato per
ottenere la norma.
Quindi la scelta del significato va presa conforme a quello che è lo scopo perseguito della norma.
Si parla identificando questo scopo previsto della norma anche di razzio della norma, esso è
null’altro lo scopo perseguito da quella singola disposizione.
Asseconda di questo significato che ricavo dall’interpretazione logica, dall’interpretazione che
guarda lo scopo, ossia più ampio o più ristretto alla semplice interpretazione linguistica, parleremo
di interpretazione estensiva o di interpretazione restrittiva.
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Il non giurista pensa che per avere la norma giuridica non deve far altro che leggere ciò che è scritto nella disposizione di legge, vale a dire che un certo insieme di parole, quelle che formano la disposizione scritta, in realtà può assumere una molteplicità di significati, quindi non è univoco il tipo di lettura che può essere fatto da una disposizione scritta. Il procedimento che viene chiamato Interpretazione è quello che distilla dall’insieme di parole, da cui è formata la disposizione scritta, un certo significato. Quindi l’interpretazione, cui sottopongo la disposizione di legge è quella che genera la norma giuridica. La norma giuridica è sempre frutto di un processo d’ interpretazione. Dopo aver sottoposto la disposizione normativa all’interpretazione ottengo la norma giuridica, che andrà applicata al singolo problema che necessita di essere risolto. “che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore” Ciò fa riferimento a due indicazioni:  Nell’interpretare la legge devo scegliere un senso che sia compatibile con le parole usate.  Devo aver riferimento l’ intenzione del legislatore. I due criteri d’ interpretazione vengono stabiliti da questo prima comma, l’interpretazione letterale e l’ interpretazione logica. Ci riferiamo all’interpretazione letterale quando noi difronte ad una prescrizione contenuta in una disposizione legislativa, abbiamo l’utilizzo di una serie di parole della lingua italiana, ciascuna di queste parole può avere una gamma più o meno ampia di significati. Ciò significa che nell’ operare l’ interpretazione, io interprete devo scegliere entro quella gamba di significati. Il secondo criterio ci parla dell’intenzione del legislatore. “che cosa si chiede all’interprete? ”  Non si tratta di andare a pensare cosa avesse in mente l’insieme dei parlamentari che hanno approvato quella certa disposizione di legge. “cosa si intende per intenzione del legislatore ”  Si intende il fatto che nel dettare una certa disposizione di legge si persegue un certo scopo, la finalità di ogni regola è quella di ottenere un certo effetto, quindi l’ intenzione del legislatore non rappresenta che l’analisi di quello che è lo scopo perseguito dalla norma, dando una certa prescrizione all’ordinamento a quella regola, punta ad ottenere un certo risultato ed è alla luce di questo risultato, dunque che devo leggere e dare il significato per ottenere la norma. Quindi la scelta del significato va presa conforme a quello che è lo scopo perseguito della norma. Si parla identificando questo scopo previsto della norma anche di razzio della norma, esso è null’altro lo scopo perseguito da quella singola disposizione. Asseconda di questo significato che ricavo dall’interpretazione logica, dall’interpretazione che guarda lo scopo, ossia più ampio o più ristretto alla semplice interpretazione linguistica, parleremo di interpretazione estensiva o di interpretazione restrittiva.

“se una controversa con una precisa disposizione sia riguardo alla disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e se il caso rimani ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell’ordinamento dello stato” L’ ordinamento è formato da un insieme organiche di norme; quindi, ogni disposizione non naviga da sola ma si collega alle altre in un tutor organico, un edificio formato dall'ordinamento giuridico nel suo complesso, ogni regola vive di un tessuto più ampio. Le singole disposizioni occupano non singolarmente ma in un insieme organico di regole. Ciascuno di questi sistemi è finalizzato a risolvere un certo problema. Questo ci porta a fare capo ad un criterio interpretativo che non viene menzionato esplicitamente dal secondo comma ma che si ricava da questa idea che le soluzioni interpretative vanno ricercate nell’ordinamento del suo complesso, ci porta allora ad identificare un terzo criterio interpretativo, l’ interpretazione sistematica. Ben che non venga citato esplicitamente, si tratta di avere le idea che le disposizioni vivono all’interno di un tessuto complessivo dell’ordinamento giuridico a cui il secondo comma fa riferimento e dunque nella scelta del significato da attribuire ad una singola disposizione devo tener conto delle altre disposizioni con cui si mette in relazione. La lettura di una singola disposizione che è finalizzata per l’interpretarla non può essere avulsa dall’analisi delle relazioni con le altre norme. Si intende quella natura che analizza e da il significato interpretativo alla disposizione leggendola come al più ampio tessuto normativo immersa. Questo secondo comma , fornisce due criteri che fanno capo all’interpretazione analogica, la quale ci pone difronte alla situazione in cui il problema che si tratta di risolvere non trova nell’ordinamento una disposizione che lo regola, quindi il legislatore non ha dettato una regola che prevede quel singolo caso, il giudice che deve risolvere quel caso non ha una disposizione di un articolo che deve applicare nel caso di specie, ecco che allora difronte alla lacuna, il giudice non può lasciare il caso dicendo che non c’è nessuna soluzione perché il legislatore non ci ha pensato, l’ idea ben precisa che dobbiamo aver a mente che l’ ordinamento è completo, per tanto l’ ordinamento riesce a trovare le soluzioni anche difronte alle lacune. “come trova le soluzioni?”  Dettando questo criterio dell’interpretazione analogica, il giudice sulla base dell’ idea di fondo che l’ ordinamento è completo deve consentire il giudice di trovare la soluzione in via interpretativa si rifarà ai criteri dell’interpretazione analogica che sono dettati da questa secondo comma delle disposizioni preliminari. “cosa si fa?”  Si ricorre al criterio all’analogia legis, la soluzione va ricercata dentro le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Quindi in prima battuta non c’è una disposizione di legge che risolve quella specifico problema, ma ci sono disposizioni di legge, che reggono casi simili. Quindi non si tratta di applicare la regola che esiste tirandola fino ad includere il caso che dobbiamo risolvere, semplicemente il giudice trova nel sistema una regola che assomigliano a quello che deve risolvere, di conseguenza alla luce delle soluzioni che il legislatore che ha individuato per il caso assomigliante, il giudice elabora una regola, la crea, la modella.  Il legislatore specifica che questo tipo di interpretazione non potrà essere applicata per leggi penali e leggi eccezionali.

La principale partizione che conforma l’ordinamento giuridico e quello che divide dritto privato da quello pubblico. La caratteristica che distingue il diritto pubblico è quello di avere delle regole dirette a perseguire, a tutelare gli interessi di carattere generale, viene all’opera dello stato ed degli enti pubblici. C’è un potere di supremazia dell’interesse pubblico il quale perseguendo per l’appunto l’ interessi di carattere generale, applicando le regole dell’ordinamento fa soccombere l’ interesse del singolo. Nel diritto privato invece vengono regolati i rapporti tra i singoli individui, in campo personale, patrimoniale, famigliare e l’organizzazione di enti aventi carattere privato. Nella dimensione privatistica operano i singoli individui ma operano anche organizzazioni di diritto privato; di conseguenza, rilevano gli interessi dei singoli individui, i rapporti del diritto privato si pongono su un piano di parità.  Nell’ambito del dritto privato può darsi che, talora operino anche stati ed enti pubblici, in certe circostante, l’ ente pubblico opera secondo le regole del diritto privato.  Nel diritto privato abbiamo una classica partizione in due sub-settori, che distinguono diritto civile e diritto commerciale.  Hanno assunto evidenza autonomia in questo settore privatistico il dritto del lavoro il diritto, il diritto industriale e il diritto agrario. | DIRITTO PRIVATO | DIRITTO CIVILE | “dove sono contenute le norme?”  Codice civile  Costituzione  Legislazione speciale La codificazione porta riferimenti chiari, puntando a regolare un certo ramo del diritto attraverso un riferimento unitario che porta a risolvere una problematica in una maniera organizzata armoniosa. Questo tipo dello sviluppo della codificazione si è posta come un’ esigenza che nasceva per risolvere una certa situazione, esistente, fino a quel momento che si era contratta per molti secoli, nel periodo precedente, cosiddetta particolarismo giuridico; prima dell’emanazione dei codici, esisteva, un insieme di regole, fonti, di vario genere, che spesso per essere applicata richiedeva anche di capire quale fosse lo status del soggetto. “cosa avviene al momento nell’unificazione dei codici?”  Ecco che opera quel processo che verrà definito come commercializzazione del diritto privato, perché le regole che in precedenza erano regole destinate a governare solo i rapporti mercantili diventano regole generali.  Si applicherà una disciplina omogenea dal 1942 in poi le regole solo unitarie non riguardano lo status (prima era importante lo status). Emerge l’ esigenza di protezione degli interessi del consumatore, difronte lo sviluppo dei rapporti economici, difronte alla distribuzione e produzione di massa, l’ idea del rapporto paritario, come quello del codice civile, soccombe quando abbiamo un singolo consumatore in rapporto del rapporto dell’impresa. E quindi l’applicazione della logica civilistica, può portare dei effetti negativi per il soggetto debole, che è il consumatore, ecco poi con un processo normativo molto frammentario, sono state emanate tutte una serie di disposizione a doc (regole speciali) che regolano il rapporto di consumo.

Ed ecco che riemerge lo status in una prospettiva differente, dove non vuole più proteggere gli interessi del professionista, che devono essere implementati, ma più tosto, per garantire l’ efficienza del mercato che vuol equilibrare la posizione invece del consumatore, quindi non avremo modo, se non qualche piccolo frangente di far capo alle regole del codice di consumo. Il codice civile è stata adottato con legge ordinaria, il che significa quando voglio il contenuto del codice lo faccio con un altra legge ordinaria, non richiede procedimenti speciali, a differenza della costituzione che richiede maggioranze qualificate, procedimenti speciali per essere modificata, essendo essa rigida, il codice civile non ha questa strutta, è una legge ordinaria per tanto può essere modificata con u’ altra legge ordinaria, ciò avviene costantemente, perché emerge la necessità di adeguare il contento del codice alle mutate esigenze della società. Le modalità attraverso cui è possibile un mutamento del codice sono di vario genere:  Un’ operazione di carattere radiale, che prevede la sostituzione  Sostituzione/modifica di alcuni articoli, quando noi andiamo a mutare il contenuto di norme, contenuto del codice, parliamo di novellazione, essa può prevedere la sostituzione o l’ integrazione di un solo articolo oppure può prevedere l’ intervento su interri settori.  Il modo di operare il codice può essere integrato anche con la legislazione speciale, non andando a modificare il contenuto del codice, ma affianco al codice una legislazione speciale. La sostituzione di una o più norme del codice civile si chiama novellazione. Una fonte sovraordinata rispetto al codice che è la costituzione, punto di riferimento non solo per le norme del diritto pubblico (c’è un comparto del diritto pubblico che si chiama diritto costituzionale). La costituzione non detta solo le regole di funzionamento dei meccanismi statuali, ma crea e indica delle regole, anzi suggella dei principi veri e propri, che governano e che sono alla base dell’intero assetto socio economico del nostro paese. Nella parte prima della costituzione, innanzitutto dell’esordio ci sono, quelli che vengono chiamati principi fondamentali, e successivamente troviamo sempre nella prima parte tutta una serie di articoli che governano i rapporti civili, etico sociali, economici e in fine quelli politici. Quindi le relazioni di carattere civile, significano quali garanzie ci sono per il singolo (anche in rapporto con lo stato), poi i rapporti etico sociali, quindi la considerazione di interessi fondamentali per il sistema che vengono governati dalla costituzione, e in fine i rapporti di carattere economico (diritto di proprietà). Sul ruolo di queste norme della costituzione devono avere nella materia di diritto privato, si ha avuto un cambiamento d’ indirizzo nel corso del tempo, perché inizialmente la costituzione contiene degli articoli che non possono essere applicati direttamente nel campo di diritto privato, si occupa di altri aspetti, quindi non c’è un’ applicazione diretta delle normi costituzionali, questo tipo di opinione che lasciava ruolo “indiretto” alla costituzione alla nostra materia, cambia poi difronte alla constatazione che assolve un ruolo direttamente nel nostro campo d’indagine; quindi hanno un’importanza specifica e sono applicabili del diritto privato. “come avviene questa applicazione delle normi costituzionali?”  Innanzitutto, un primo tipo di ruolo che hanno le normi costituzionali è quello rilevante ai fini dell’interpretazione delle regole di diritto privato; si sa che ogni disposizione di legge (anche per il codice civile) è soggetta al procedimento d’interpretazione. “quando si va ad interpretare le norme del codice, qual è il ruolo della norma costituzionale?”

Ed è a questi protagonisti della realtà sociale che vengono dirette le regole giuridiche, esse sono rivolte a chi operano nella realtà sociale e che si rende portatore o dei propri interessi particolari o di interessi collettivi. Tutti questi soggetti godono di diritti e sono soggetti anche ad obblighi stabili dalle norme. Dunque e in questa chiave che si pensa ai soggetti di diritto sono coloro ai quali l’ordinamento rivolte le sue prescrizioni, le sue regole. I rapporti che sono regolati dalle norme giuridiche fanno per forza a capo a dei soggetti di diritto. Quando la norma stabilisce un diritto o un obbligo, per forza di cose (questo diritto o questo obbligo) deve fare capo a un soggetto di diritto (riconosciuto da l’ordinamento) “chi sono i soggetti di diritto?”  Sono centri unitari d’imputazione di diritti ed obblighi. L’ordinamento imputa i diritti ed obblighi ad un certo centro di riferimento, che si rende portatore di essi. Ogni ordinamento stabilisce chi (per quell’ordinamento) è il soggetto diritto.  Persone fisiche e gli enti collettivi, ai quali l’ordinamento a cui riconosce l’autonomia |PERSONE FISICHE| Per le quali la qualità di soggetto di dritto viene indicato sotto con un etichetta ben precisa, capacità giuridica (riconoscimento del fatto la persona umana è un soggetto di diritto). Questo concetto corrisponde all'attitudine di essere titolare di diritto ed obblighi.  Articolo 1 ci dice quando si acquista e quando si perde. La capacità giuridica si dice che si acquista con la nascita; l’idea che ogni persona umana acquista l'attitudine ad essere soggetto dell’ordinamento fin dalla nascita rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento, senza nessuna distinzione senza nessuna limitazione. Tornando alla capacità giuridica, non esiste un’incapacità giuridica generale. Possono essere previste dell’incapacità relative a specifici rapporti. Si perde con la morte. I soggetti di diritto, sono coloro che rappresentano un centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche, cioè di diritto ed obblighi, l’ordinamento si rivolge nel definire le norme giuridiche a colore che assumono questa veste. |L’INCAPACITÀ D’AGIRE| Con il concetto di incapacità d’agire, identifichiamo questa attitudine a modificare la propria sfera giuridica, compiendo degli atti giuridici. Il soggetto agisce e modifica la propria sfera (sono titolare di diritti ed obblighi in quanti titolare di capacità giuridica), se ho la capacità d’agire mi viene riconosciuta la possibilità di modificare la situazione. Per modifica la sfera giuridica devo essere titolare di questa capacità d’agire. L’ordinamento riconosce questa possibilità ad ogni persona che abbia un’attitudine a provvedere i propri interessi. Posso compiere validamente degli atti giuridici quando ho l’attitudine a capire natura e presupposto dell’atto e di decidere autonomamente se compierlo o meno. Chiaramente questa incapacità di intendere o di volere è un dato della realtà concreta, un soggetto c’è l’ha o non c’è l’ha (incapace naturale). L' esigenze di snellezza di traffico di traffico giuridico richiedono che questa capacità non vada accertata caso per caso, e dunque il legislatore addotta un criterio standard, per cui ricollega l’attitudine ad agire modificando la propria sfera giuridica all'avvenuto compimento di una certa età (maggiore età, 18anni). Stabilisce dunque l’Art.2:  *Alla maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non è stabilità un’età diversa.

L’attribuzione di questa attitudine su questo piano legale posso compiere validamente degli atti giuridici si presuppone che quel soggetto abbia la capacità naturale. Non lo verifico caso per caso ma appunto viene legato a questo standard di età. In linea di massima quando le norme dell’ordinamento parlano di capacità d’agire, si riferiscono alla capacità legale. Ci sono due importanti eccezioni, in cui ci sono due istituti, quando si tratta di applicare questi istituti, il criterio è quello della capacità naturale. Per questi due comparti la capacità è quella naturale. Si tratta di due eccezioni importanti. In questi due settori il legislatore guarda la capacità naturale.  Il campo della responsabilità civile, il campo del fatto illecito. Articolo 2046 del codice civile dice: “che risponde del fatto dannoso il soggetto che aveva la capacità di intendere e di volere nel momento in cui l’ha commesso” Quindi, sono responsabile del fatto illecito quando ho la capacita naturale, non importa che io sia maggiorenne devo semplicemente essere un soggetto che capisce quello che sta facendo e decidere di prendere la scelta di compiere, di tenere quel certo comportamento. |LA RAPPRESENTANZA| “chi è il rappresentante?”  Un soggetto che può modificare la sfera giuridica altrui, se agisco in veste da rappresentate compio un atto giuridico ma non modico la mia sfera.  Nell’istituto della rappresentanza chi agisce nella veste da rappresentate, colui che compie l’atto attraverso il quale modifica la sfera giuridica altrui è sufficiente che abbia la capacità naturale (intendere o volere)

Si parla di interdizione giudiziale perché la privazione della capacita (soggetti maggiorenni), avviene tramite ad un provvedimento del giudice. L’interdetto come figura classica, che in passato veniva costata al minorenne perché era considerato un incapace assoluto. Anche l’interdetto giudiziale, a seguito di quella riforma del codice civile, si vede garantita un’opportunità, il giudice nel provvedimento di interdizione, potrebbe stabilire che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto giudiziario da solo. |INABILITAZIONE|  Alcolisti/Drogati  È un provvedimento che passa come l’interdizione tramite un procedimento svolto dal giudice (casi meno gravi).  È un’incapacità relativa, non è una privazione totale.  Posso compiere gli atti di ordinaria amministrazione  Perdo la capacità degli atti di straordinaria amministrazione.  È previsto che anche in caso in inabilitazione il giudice potrebbe decidere che alcuni atti di straordinaria amministrazione, l’inabilitato li possa fare da solo. Vent’anni fa viene novellato il codice pensando ad una situazione ed ad un istituto che guardi alla necessità di sopperire alla condizione di quei soggetti che per le cause più varie possono trovarsi in uno stato di debolezza che per cause sia psichiche che fisiche si trovano in una condizione di non poter compiere pienamente la propria attività giuridica, per tanto trovandosi in queste situazioni hanno necessità di essere supportarti da la l’amministratore di sostegno, esso è un istituto nuovo, con cui si va a fronteggiare la situazione di coloro che hanno delle fragilità che non consente a loro di poter compiere l’attività giuridica da soli. Chi si trova in queste condizioni di inferiorità di di difficoltà nel compimento dell’attività negoziale po' dunque essere supportato tramite un soggetto che si chiama amministratore di sostegno. Il giudice con provvedimento iniziale esamina il caso e valuta quali sono gli atti in cui il soggetto non c’è la fa da solo. Per quegli atti, per i quali è previsto che sia supportato dall'amministratore di sostegno, perde la capacità legale d’agire. (il giudice non potrà incidere sugli atti dello svolgimento della vita quotidiana ). “l’interdetto legale chi è?”  Colui che si è macchiato di reati gravi con pena reclusiva superiore ai 5 anni e dunque viene punito. L’interdetto legale non ha bisogno di protezione. L’ordinamento si preoccupa non solo di impedire a questi soggetto di compiere validamente un’attività giuridica, ma di prevedere un sistema che li protegga, intervenga, consentendo a costoro di essere partecipi della vita sociale. Ogni categoria incapace legale ha il suo sistema di protezione:  I minori hanno un sistema di protezione previsto nei termini di responsabilità genitoriale.  Per gli interdetti il sistema di protezione si definisce tutela.  Per gli inabilitati il sistema di protezione è quello della curatela.  Per i beneficiari dell’amministrazione di sostegno il sistema di protezione è quello dell’amministrazione di sostegno. I maggiorenni che non hanno l’attitudine di provvedere ai propri interessi possono essere interdetti, inabilitati o resi beneficiari di un amministrazione del sostegno, questi sistemi convivono nel nostro

ordinamento, ma nella trassi ora mai l’unica strada e l’unico istituto che viene applicato è quello dell’amministrazione di sostegno. Esistono ancora nella carta tutela e curatela, ma nel momento dell’operazione in cui un maggiorenne ha delle carenze di capacità tali da dover prevedere un sistema di protezione, la strada è quella dell’amministrazione di sostegno. La peculiarità di questo istituto riguarda il fatto che le limitazione riguardano soltanto certi specifici atti. |RESPONSABILITÀ DEI GENITORI| Diritto di famiglia disciplinato dal primo libro del codice civile. Abbiamo una relazione che assume un carattere complesso e bilaterale, è la posizione del genitore in questa relazione che viene riassunta dicendo che il genitore è titolare di questa responsabilità genitoriale, che pone a carico di costoro un complesso di prerogative che si configurano come diritti e doveri. Innanzitutto la responsabilità genitoriale implica una cura della persona, quindi in relazione all’esercizio di queste prerogative spetta al genitore un potere di sorveglianza sul minorenne. E’ possibili che i genitori possano impedire che il figlio lasci la residenza famigliare, se ciò avviene è possibile richiamarlo a se (sul pieno personale); (sul piano patrimoniale) ai genitori aspetterà l’amministrazione dei beni dei quali sia titolare il figlio. Per quanto riguardano gli atti straordinaria amministrazione (non solo i genitori devono agire congiuntamente ma devono ottenere l’autorizzazione del giudice), atti che on rientrano nella normale gestione ma vanno oltre, da cui la straordinarietà andrà valutata in relazione al tipo di patrimonio amministrato. Se il figlio minorenne è un incapace, i genitori nell’ambito di questa responsabilità genitoriale si vede riconosciuta anche una funzione di rappresentanti legali del figlio. Ai genitori aspetta l’usufrutto legale sui beni del figlio; quindi sul piano patrimoniale i genitori per legge si vedono attribuiti il diritto di usufrutto, ma i frutti che ottengono da questo impiego esercitato sui beni del minore devono essere destinati a mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. La dove si è una violazione dei doveri e ci siano degli abusi nei poteri che sono attribuiti dalla legge al genitore è possibile che sul piano legale (giudiziario) vengano erogate delle sanzioni al genitore, e a secondo della gravità di questi abusi possono arrivare al grado massimo della privazione della posizione di responsabilità genitoriale. |INTERDETTI GIUDIZIARI|  Istituto della tutela, il quale si configura anche per quanto riguarda i minori che sono privi di genitori, o di cui i genitori siano stati privati dal rapporto della responsabilità genitoriale.  Non si può sposare, l’interdetto non ha la capacità d’agire, ma il rappresentante legale non può assumere questa decisione. Di conseguenza non può fare il testamento. |DIRITTI DELLA PERSONALITÀ|  Costituiscono il corredo per qualsiasi persona fisica, perché il riconoscimento degli stessi è funzionale ad assicurare che il soggetto possa coltivare il pieno sviluppo di se stesso.  La protezione della persona è un dato che rimane in secondo piano nel codice civile. Art.2 Riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona sia come singolo e sia nelle formazione sociali dove svolge la sua personalità. Art.3 Afferma il principio di eguaglianza lo fa con un ben preciso obbiettivo, quello che si vuole garantire l’eguaglianza sostanziale di tutti i soggetti attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico sociale che limitano le situazioni dei singoli in una prospettiva ben precisa, l’obbiettivo

|DIRITTO DELL’AUTO DETERMINAZIONE NELLA GESTIONE DEL PROPRIO CORPO|

Non si menziona come diritto autonomo, il diritto di decidere ciò che è bene o male per se stessi, perché per ciascuna prerogativa riconosciuta alla persona viene concessa nei limiti previsti nell’ordinamento la libertà di scelta. |DIRITTO ALL'INTEGRITÀ MORALE|  Diritto all’onore e reputazione  Si vuole tutelare un particolare versante della persona, la considerazione di cui la persona gode nella società; ciò significa che l’onore riguarda il valore che viene riconosciuto al soggetto per le sue doti morali e la reputazione riguarda proprio la stima di cui quel soggetto gode all’interno dell’aspetto sociale.  Valori così importanti da ricevere un tutela penalistico. In passato l’ingiuria, cioè l’offesa al decoro dell’onore della persona presente era considerato reato ora è penalizzato, quindi rilevanza solo amministrativa. Mentre rimane rilevante sul piano penale la diffamazione, l’offesa della reputazione che avvenga attraverso la comunicazione a più persone. Ben evidente che la protezione di questo particolare profilo della personalità (integrità morale), può trovarsi in conflitto con altre situazioni altre tanto rilevanti sul piano costituzionale, in particolare il diritto della manifestazione del proprio pensiero, anche esso trova protezione al livello costituzionale, protetto dall’Art.21, libertà di manifestazione del proprio pensiero viene suggellata poi dove si tratta di articoli di giornale con la così detta libertà di stampa. E’ chiaro che si tratta di bilanciare quella che è la protezione dell’integrità morale del soggetto con il diritto di cronaca, se una certa persona è oggetto di un procedimento penale è certo che si va a ledere la sua integrità molare. In questo caso si tratta di mettere un bilanciamento tra una parte del diritto alla personalità e dall’altra quello di manifestare liberamente il proprio pensiero, e dunque che nel tempo è stato confezionato questo bilanciamento, facendo prevalere il diritto di cronaca, purché vengano rispettate determinate regole: o Deve essere vero o L’utilità sociale o Continenza espositiva Sul piano civilistico la tutela risarcitoria coinvolge entrambi i profili del danno patrimoniale e non patrimoniale. In caso di diffamazione mezzo stampa può essere che ci sia una somma ulteriore (riparazione della diffamazione a mezza stampa) che è prevista dalla legge sulla stampa e che è una sorte di sanzione punitiva.

* (ci troviamo all’interno del primo libro del codice civile)

|DIRITTO AL NOME|

 Regolato dall’Art.  Segno della identificazione della persona fisica. Il nome oltre a identificare la persona stabile rappresenta un aspetto della personalità, la persona come tale deve vedersi garantito il suo nome, perché la tutela, la protezione del nome rappresenta uno specifico profili di diritto della personalità autonomamente, quindi suggellato dal diritto del nome.

 Può venire tutelato lo pseudonimo, il segno distintivo che venga usato dalla persona in modo da poter aver acquisito l’importanza del nome.  Il nome viene protetto sia con un azione cosi detta reclamo, quindi per contrastare qualsiasi comportamento che provenga da terzi i quali vogliano impedire l’utilizzo dei terzi.  Inoltre posso come titolare del diritto al nome, agire con un azione diretta a contrastare qualsiasi uso indebito e pregiudizievole che si è fatto del mio nome. |DIRITTO ALL'IMMAGINE|  Va a proteggere la rappresentazione delle sembianze del soggetto.  Regolato dall’Art.10, il quale prevede come si debba governare l’utilizzo dell’immagine, secondo una regola alla quale ci dice “ad eccezione dei casi previsti dalla legge, in tutti gli altri casi, se voglio utilizzare l’immagine devo chiedere il consenso della persona” I casi di pubblicazione consentita al di fuori del consenso sono previsti dalla legge in funzione di protezione di interessi di carattere generale, si torna a quel bilanciamento che fa prevalere in determinati casi l’interesse di carattere generale. o Quando si riproducono fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico(svolti in pubblico). o Non potrà mai essere svolta con lo scopo di lucro. |RISERVATEZZA o PRIVACY| Sotto l'etichetta riservatezza o privacy, ci sta una posizione, un tipo di aspetto protetto che è complesso. “che cosa si vuole proteggere?”

  • Si vuole proteggere una zone d’intimità in cui ciascun soggetto, individuo ha il diritto di essere lascito solo, a impedire da chiunque di introdursi in questa sfera intima, quindi questa sfera di riservatezza è una sfera in cui solo il titolare della riservatezza decidere chi fare entrare o chi no, il che garantisce quella che viene chiama intangibilità della vita privata. Inizialmente questo diritto non trovava una espressione esplicita nel nostro sistema, viene ancorata nell’Art.2 della costituzione. Ciò che si vuole rammentare sono i trattamenti dei dati personali, il quale il punto deve essere regolato in modo da non incidere su un concetto di riservatezza (intesa in senso molto più ampio). *La libertà personale, tutelata dall’Art.13 della costituzione.

Gli enti che perseguono uno scopo ideale, e nel perseguire questo scopo potrebbero svolgere attività di carattere economico, chiaramente queste attività economiche sono attività esercitate al fine di ottenere i mezzi ed implementarli a perseguire lo scopo ideale. Lo scopo ideale deve rimanere l'obbiettivo primario. Queste eventuali attività economiche esercitati dagli enti scopo ideale hanno un ruolo del tutto secondario, funzionale e strumentale al perseguimento dello scopo ideale. |ASSOCIAZIONI| Sono delle stabili organizzazioni di persone, attraverso le quali una pluralità di persone fisiche, che perseguono uno scopo non economico avvalendosi di un patrimonio comune. Un gruppo di persone si accorda tramite un contratto plurilaterale, formulando questo accordo con l’intento con l’intento di formare queste organizzazioni che perseguono questo scopo comune. La particolarità di questo contratto è quello di essere un contratto aperto, nel senso che successivamente alla formazione dell’associazione anche altri soggetti possono aderire. Questo atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico, la dove l’associazione vuole ottenere il riconoscimento (si ottiene chiedendo l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche). Le persone che fanno parte dell’associazione hanno una veste ben precisa, sono associati. “si può entrare nell’associazione quando è già formata?”  Sono gli associati stessi a decidere come regolare l’accesso. (in base alle loro regole previste, dentro allo statuto). o Per quanto riguarda a chi è associato e vuole uscire, non può vantare nessun diritto sul fondo patrimoniale dell’associazione stessa (se decidesse di recedere dall’associazione). In buona sostanza, ciò che io verso all’associazione è un'elargizione a fondo perduto che non potrò richiedere indietro. o L’associato può recedere in ogni momento almeno che non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. o Se si tratta di un'associazione di carattere politico o religioso si può recedere immediatamente “può l’associazione invece decidere lei, l’organizzazione, di escludere un soggetto che ne fa parte? ”  Questa esclusione dell’associato può avvenire, su deliberazione dell’assemblea, per gravi motivi. o Non pagare le quote dell’associazione o Non venir meno per dei requisiti di partecipazione

Passiamo alla figura in qualche modo parallela a quella che abbiamo illustrato finora cioè quella delle associazioni non riconosciute, perché dal punto di vista strutturale sono simili alla figura che abbiamo fin qui descritto. “ cosa consiste la differenza nel riconoscimento?”  Nella versione originaria si differenziano da quelle riconosciute per essere libere da controlli pubblici, non chiedendo il riconoscimento non vengo assoggettato ad un regime di pubblicità, godrò di una mia patrimoniale imperfetta, ma non ci sarà alcuna ingerenza nella mia attività da parte della pubblica amministrazione. Proprio questo dato è quello dell'assenza di autorizzazioni governative nell'attività del organizzazione, assenza il controllo, quindi, ha fatto sì che questa forma di ente che al profano sembrerebbe destinato a essere qualcosa di marginale, invece è una forma di importanza fondamentale, perché l'associazione non riconosciute e la forma per esempio la quale hanno scelto di operare partiti e sindacati, sono associazioni non riconosciute quindi si capisce che sul piano dei fenomeni organizzativi di cui si tratta di prendere considerazione non sono certo fenomeni di poco momento. A questi enti si applicheranno tutte le norme generali che si applicano in materia di associazioni, salvo quelle che sono legate al godimento dell'autonomia patrimoniale perfetta, perché la differenza sostanziale se in questo, le associazioni non riconosciute, sono dotate di autonomia patrimoniale imperfetta. “ cosa significa?”  Vuol dire che i debiti dell'ente risponde non solo (ovviamene in maniera preferenziale fondo comune), prima battuta sicuramente il creditore si rivalgono sul fondo dell'ente, ma se questo è insufficiente, (qui costa classica è sbagliata degli studenti che rispondono agli associati, no è sbagliato non rispondono gli associati) la soluzione che ci dà il codice è ben diversa. “ cosa ci dice chi risponde oltre al patrimonio quando comune?”  L’Art.38 del codice civile prevede la responsabilità della persona che ha agito in nome e per conto dell'ente. Quindi attenzione per ogni obbligazione si tratterà di vedere chi è il soggetto che ha agito, perché quel soggetto, assumendo la veste di rappresentante dell'associazione al di là del suo ruolo ( attenzione alle associazioni chiunque esso sia espone) il suo patrimonio, la sua responsabilità a rispondere per quella obbligazione. Non ovviamente per tutte, ciascuno risponde per le obbligazioni che ha contratto, il punto è che noi esterni, che abbiamo a che fare con l'associazione, noi soggetti che non sappiamo chi sono gli amministratori (perché non c'è un regime di pubblicità), mentre per le persone giuridiche quelle che sono iscritte nel registro delle persone giuridiche, c'è un regime di pubblicità quindi c'è il patrimonio c'è scritto chi è amministratore, quando l'amministratore cambia è conoscibile la vita dell'ente per l'associazione non riconosciuta, noi non sappiamo chi cosa come l'assemblea dei soci chi ha nominato quindi la soluzione del codice semplicissima ogni volta chi è all'estero assume questa veste di soggetto che agisce in nome per conto espone il suo patrimonio a rispondere per quel debito.

I diritti devono essere, non solo enunciati sulla carta, ma anche trovare un attuazione concreta. Posto che si vuole garantire che i diritti trovino una concreta attuazione, a questo fine il sistema giuridico mira attraverso vari strumenti, in particolare la situazione ideale è quella in cui sono i soggetti stessi dell'ordinamento ad attuare spontaneamente i diritti, in questa maniera si prevengono le liti (quindi prevenire relitti è l'obiettivo principale da garantire). Sotto il profilo della prevenzione delle liti (obiettivo generale), l’ordinamento che mette in campo alcuni strumenti, che servono a risolvere le situazioni di incertezza, rispetto a certi fatti giuridici. |ISTITUTO DELLA PUBBLICITÀ’| Genericamente sotto l'etichetta di pubblicità, noi riportiamo tutti quei strumenti che il legislatore predispone per assicurare riconoscibilità, a taluni fatti e atti giuridici. Tre tipi di pubblicità di cui tratteremo.  Pubblicità notizia  Pubblicità dichiarativa  Pubblicità costitutiva Questi tre tipi di pubblicità sono produttive differenti effetti. La pubblicità notizia, rendo conoscibile un certo fatto, quindi questo strumento della pubblicità notizia serve a garantire la conoscibilità in via legale di determinati fatti. In buona sostanza in mancanza dello strumento pubblicitario, non mette in discussione la situazione, ma certo che se adempio alla pubblicità rendo ciò noto a tutti. La pubblicità dichiarativa qui viene trascritto un atto, non solo per renderlo conoscibile. L’atto tramite la pubblicità diventa opponibile ai terzi. La pubblicità è necessaria per rendere l'atto conoscibile ma renderlo opponibile a chiunque. La pubblicità costitutiva , ci dice che la pubblicità è indispensabile, addirittura per far nascere il diritto, se non si procede no ad utilizzare questo strumento della pubblicità il diritto proprio non nasce, in assenza di pubblicità quindi non si tratta semplicemente di avere un diritto ma di non poterlo opporre ai terzi, qui il diritto non c'è, perché la condizione essenziale, il presupposto essenziale per farlo nascere è il fatto che ci sia la pubblicità. Il contratto di compravendita sui beni immobili lo trascrivo e lo rendo opponibile (pubblicità dichiarativa), nel caso della pubblicità costitutiva il diritto nasce solo se provvedo alla pubblicità. Ogni pubblicità può avere l'effetto di pubblicità notizia o pubblicità dichiarativa o pubblicità costitutiva; decide il legislatore quale effetto legare alla pubblicità. Gli istituti di cui si dovrà tener conto sono la prescrizione e la decadenza che servono proprio anche qui a risolvere delle situazioni di incertezza. sono entrambi istituti in cui incide nel decorso del tempo servirà a dare certezza a determinati rapporti; perché sia sia la prescrizione e sia la decadenza legano al decorso del tempo un effetto ben preciso. L'estinzione del diritto, decorso un certo periodo di tempo è certo che quel diritto non potrà più essere esercitato. *ci troviamo ancora all'interno del sesto libro La prescrizione, istituto disciplinato da una norma l'Art. 2934 anzitutto, che ci dice che cosa che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Quindi si ha un certo tempo per esercitare un diritto, trascorso il quale il diritto si

estingue. E’ il legislatore di volta e in volta che stabilisce con riguardo le singole situazioni (tempi e modi ) di operare della prescrizione, è la legge che lo stabilisce (regole inderogabili). Un elemento che crea certezza con riguardo alle situazioni positive, cioè le situazioni giuridiche che danno diritti o comunque situazioni di vantaggio, e la prescrizione lo da un senso però negativo, perché lo scorrere del tempo comporta l'estinzione del diritto; riguardo la prescrizione che è un istituto che comporta l'estinzione della possibilità di agire in giudizio per far valere il diritto. In realtà chi ha il correlativo obbligo potrebbe decidere di non valersi istituto, c'è il titolare di un diritto di credito, sono in corso termini di prescrizione, l'altra parte, cioè il debitore decide se vuole avvalersi di questa prescrizione ma potrebbe anche rinunciare, una volta compiuta la prescrizione potrebbe decidere di pagare ugualmente la somma; il decorso del termine di prescrizione è creditore non potrebbe agire in giudizio per pretendere l'esecuzione, ma l'altra parte rinunciando alla prescrizione può compiere l'adempimento e questo è giustificato, perché appunto questo diritto comunque ancora in qualche modo esiste anche se non può essere fatto valere. “chi può far valere la prescrizione?”  Solo l'interessato quindi chi è l'interessato colui contro il quale può essere fatto valere il diritto, se una certa persona ha un diritto per in relazione al quale è decorso il termine prescrizione colui che ha il correlativo obbligo potrai eccepire che questo diritto si è estinto. Solo lui può eccepire la prescrizione perché potrebbe anche decidere di non farla, potrebbe anche rinunciare e proprio per questo motivo (visto che nella nella sua disponibilità decidere se valersi o meno di questo istituto) la prescrizione non potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice. La prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui posso effettivamente agire per pretendere e far di esercitare il mio diritto; c'è dunque nel nell'ipotesi di prescrizione un soggetto che resta inerte, che non agisce e l'ordinamento prende in considerazione due ipotesi in cui questa inerzia si ritiene giustificata. Quindi essendo questa inerzia giustificata avrà luogo la sospensione della prescrizione. La sospensione funziona paralizzando il decorso del termine perché l'inerzia viene considerata giustificata e l'inerzia viene considerata giustificata in due categorie di casi.  Una casistica è quella che guarda al particolare rapporto che esiste fra le parti, quando c'è una particolare relazione fra le parti l'ordinamento giustifica il fatto che uno non agisca contro l'altro in giudizio, in ragione del fatto che sono legate da una particolare situazione rapporto fra le parti.  La seconda casistica in cui si giustifica l’inerzia è quella che riguarda la situazione del soggetto che si trova (per un motivo giustificato dall’ordinamento) nella condizione di non poter esercitare il diritto. Parliamo invece dell’interruzione della prescrizione, quando invece si pone fine allo stato di inerzia.  Compio qualcosa che esterna l’esercizio di diritto  Con il compimento di un atto di costituzione in mora del debitore debitore.  Il riconoscimento del diritto da parte del colui verso il quale può essere fatto valere “quanto deve durare questo intervallo di tempo?”  Ogni volta che la legge non dispone diversamente, si applica il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni.