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L’ usucapione abbreviata (10 anni per beni immobili e 3 per beni mobili registrati) presuppone l’esistenza di un titolo che sia almeno astrattamente idoneo al trasferimento di proprietà (es. contratto di compravendita o donazione), anche se sia affetto da qualche vizio. L’usucapione è applicabile anche ai beni mobili nei casi in cui manchi un titolo idoneo al trasferimento; in questo caso il possessore, se era in buona fede, usucapirà il bene in 10 anni, in 20 anni se in malafede. L’ interruzione dell’usucapione si ha quando il proprietario realizza atti connessi all’esercizio del suo diritto. Ogni interruzione annulla il periodo di possesso precedente all’atto interruttivo, cosicché il periodo per l’usucapione rincomincia a decorrere da 0. L’usucapione rimane invece sospesa nel caso vi siano particolari rapporti tra il possessore e il titolare del diritto , come per esempio tra coniugi. La sospensione arresta provvisoriamente il decorso del termine, senza cancellare il tempo già trascorso.
4 : I CONTRATTI IN GENERALE
Nell’ambito delle fonti del diritto, la posizione principale è occupata dal contratto, definito dall’art. 1321 come l'accordo tra 2 o più parti per costituire regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto costituisce al contempo il negozio giuridico per eccellenza: una dichiarazione, dunque, accettata da 2 o più parti e diretta a spiegare i propri effetti in campo patrimoniale. Inoltre, ha la capacità di accogliere qualunque contenuto purchè serio e lecito ( funzione dell’autonomia contrattuale ). La funzione del contratto può assumere 3 aspetti: costituire , ossia dar vita a un rapporto che prima non esisteva; regolare , ossia introdurre qualsiasi modifica di un rapporto già esistente; estinguere , ossia porre fine a un rapporto preesistente. Nel nostro ordinamento vige il principio dell’ autonomia contrattuale : le parti possono infatti liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. La regolamentazione del contratto va ricercata proprio negli accordi tra le parti: il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 C.C.); è ben difficile però che le parti riescano a disciplinare e prevedere ogni situazione possibile e per colmare queste lacune si dovrà fare riferimento alle norme di legge (siano esse norme generali sui contratti come quelle sull’adempimento o a quelle specifiche in caso di contratti tipici o di uno affine in caso di contratti atipici) o, in mancanza, agli usi locali e all’intervento del giudice. CLASSIFICAZIONE dei contratti I contratti possono essere classificati in varie categorie a seconda delle loro caratteristiche ed effetti.
- A seconda del momento di perfezionamento del vincolo contrattuale , si suddividono i contratti consensuali , i quali si perfezionano con il semplice consenso delle parti (es. il contratto di locazione), dai contratti reali , i quali per il loro perfezionamento, oltre al consenso delle parti, necessitano della consegna della cosa oggetto del contratto (es. il contratto di comodato).
- Riguardo agli effetti che il contratto produce , si distinguono i contratti ad effetti obbligatori , i quali in seguito alla loro conclusione fanno sorgere esclusivamente obbligazioni in capo alle parti (es. contratto di lavoro), e contratti ad effetti reali , i quali producono, oltre al sorgere di obblighi in capo alle parti, anche il trasferimento di proprietà di un bene (es. il contratto di vendita).
- Relativamente al sorgere delle obbligazioni si dicono unilaterali , se a carico di una sola parte (fideiussione), bilaterali (prestazioni corrispettive), se sorgono a carico di entrambe le parti, e plurilaterali se producono obbligazioni a carico di più di 2 parti (contratto di associazione).
- Riguardo al tempo dell’esecuzione , si distinguono i contratti a esecuzione istantanea , che esauriscono i loro effetti in un solo momento (es. il contratto di permuta), e i contratti a esecuzione continuativa o periodica , nei quali la prestazione avviene continuativamente o periodicamente (es. il contratto di somministrazione di energia elettrica o il contratto di abbonamento a un giornale).
- In relazione all’esistenza o meno di un corrispettivo si distinguono i contratti a titolo oneroso da quelli a titolo gratuito (es. donazione).
- A seconda della forma richiesta si ripartiscono in contratti a forma libera e a forma vincolata a seconda se per la loro validità il legislatore ha previsto un particolare tipo di forma (es. il contratto di vendita è a forma libera, ma la vendita di un immobile deve avvenire in forma scritta).
- In base al loro contenuto si distinguono in tipici , se previsti e disciplinati dalla legge (es. il contratto di mandato), e atipici se regolamentati dalla sola volontà delle parti (es. il contratto di franchising). I contratti misti (che costituiscono una categoria dei negozi atipici ) sono il risultato della fusione delle cause di 2 o più
negozi tipici.
- Riguardo al rapporto tra i corrispettivi , si definiscono commutativi se le prestazioni sono economicamente equivalenti e ciascuna parte conosce l’entità del proprio vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto, o aleatori se alla prestazione certa di una parte ne corrisponde una incerta dall’altra o nei quali vi è incertezza da entrambe le parti. Contratto per adesione Nella società attuale molte imprese offrono i propri prodotti o servizi a un gran numero di consumatori e utenti. Si rende così per loro necessario elaborare dei contratti standardizzati , cioè co ntenenti una serie di condizioni applicabili nei confronti di tutti quei clienti che acquistano un determinato bene o servizio (per esempio un contratto d’acquisto di un’auto o di fornitura di servizi di telefonia fissa o mobile ecc.). Proprio in relazione a tale fenomeno, il Codice ha previsto alcune limitazioni all’autonomia privata per quei contratti destinati a un numero illimitato di utenti. Si denominano condizioni generali di contratto le condizioni che un soggetto stabilisce unilateralmente per regolare in maniera uniforme i propri rapporti con la clientela. La legge prevede che tali norme contrattuali si applicano se i contraenti le conoscevano , oppure si trovavano, al momento della conclusione del contratto, in condizione di conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341 ). Spesso le condizioni generali di contratto sono riportate su un modulo a stampa : in questo caso l’altra parte, se vorrà concludere il contratto, non potrà far altro che aderire : si parla a proposito di contratti per adesione. Essi si formano per effetto dell’adesione manifestata da un soggetto a una serie di condizioni disposte dalla controparte e che vanno necessariamente accettate (o respinte) in blocco. In questo sistema, è facile comprendere come il soggetto che stabilisce le condizioni generali di contratto potrebbe inserire alcune pattuizioni particolarmente lesive per il cliente. Tali clausole contrattuali sono dette dagli studiosi (ma non dal Codice) vessatorie (il termine vessare significa imporsi a un soggetto più debole, a suo danno ). Al fine di tutelare il contraente debole contro gli abusi, il Codice impone che le clausole vessatorie, per essere ritenute efficaci, debbano essere specificatamente approvate per iscritto. Questo e altri “ correttivi ” adottati dalla giurisprudenza non sono apparsi sufficienti a garantire del tutto il contraente debole: per disporre una vera difesa dei suoi interessi nei confronti delle clausole vessatorie era necessario che esse (o, quantomeno, le più “pericolose”) venissero dichiarate inefficaci direttamente dal legislatore. È quanto si è verificato con un’apposita normativa: la L. 52/1996. REQUISITI ESSENZIALI Affinché un contratto si perfezioni e produca i suoi effetti, sono essenziali i seguenti requisiti (art. 1325 ):
- l’ accordo o il consenso delle parti : derivante dalla combinazione delle volontà degli stipulanti;
- la causa , ossia la funzione economico-sociale cui il contratto adempie;
- l’ oggetto (ossia la prestazione), che deve essere: possibile, lecito, determinato, determinabile;
- la forma , quando è richiesta ad substantiam (ai fini della sostanza). Accordo Il contratto si conclude con l’ incontro delle volontà di chi propone l’accordo con quella di chi accetta purchè le 2 volontà abbiano identico contenuto. Esso è espresso (o diretto ) quando si realizza con una dichiarazione esplicita , tacito ( per fatti concludenti ) se il comportamento evidenzia senza alcun dubbio l’intenzione di concludere un contratto. Nessun rilievo giuridico ha il silenzio , che non costituisce una manifestazione di volontà a meno che non sia la stessa norma di legge a indicarlo. Il contratto può essere concluso in modo simultaneo , con la presenza contestuale reale o virtuale delle parti o attraverso lo scambio di proposta e accettazione : gli art. 1326 ss. dedicano notevole attenzione a questa seconda ipotesi. In genere la manifestazione di volontà avviene in seguito a delle trattative, fino a quando non vi è l’incontro di una proposta e di una accettazione. La proposta è una dichiarazione di volontà tendente a concludere un certo contratto a determinate condizioni : essa deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si propone, in modo da non lasciare incertezza nell’altra parte. Se la persona a cui è rivolta non condivide alcune condizioni farà a sua volta una controproposta, altrimenti comunicherà la propria accettazione. Il contratto si conclude quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione espressa dall’altra parte. Non sempre è necessaria una proposta formale e un’accettazione : qualora infatti su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta , il contratto si
è obbligatoria per entrambe le parti, come nel caso del preliminare, ma lo è solo per la parte che si è obbligata con la propria dichiarazione. Se non è fissato un termine , può essere stabilito dal giudice. Si parla di contratto di opzione se è a titolo oneroso , cioè se colui che si avvantaggia di tale facoltà paga un prezzo; di patto di opzione se a titolo gratuito. Il diritto di prelazione è il diritto di essere preferiti ad altri , a parità di condizioni, in un’eventuale conclusione di un futuro contratto. Tale diritto può derivare dalla legge ( prelazione legale ) o da un accordo fra le parti ( prelazione volontaria ). Rispetto a quanto avviene con il contratto preliminare, il promissario conserva la libertà di scegliere se stipulare o meno il contratto e a quali condizioni. RAPPRESENTANZA In tema di conclusione del contratto notevole importanza assume l’istituto della rappresentanza , è quell’istituto con il quale un soggetto può concludere un negozio o un contratto per mezzo di un altro soggetto , che agisce in nome e per suo conto. In linea di massima qualsiasi contratto può essere concluso dai soggetti personalmente o per mezzo di un rappresentante. Il rappresentante è infatti colui che ha il potere di agire in nome e per conto del rappresentato , che forma e dichiara la volontà negoziale, mentre gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al rappresentato (art. 1388). Non tutti i negozi giuridici possono essere posti in essere a mezzo di un rappresentante : vi sono infatti alcuni negozi (detti personalissimi ) che non ammettono rappresentanza ; il più noto è il matrimonio, che può essere compiuto solo dal diretto interessato. La rappresentanza può essere:
- diretta : si ha se l’ atto produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del soggetto titolare dell’interesse e direttamente rappresentato ; in tal caso chi agisce dunque, lo fa in veste formale di rappresentante di altri (art. 1388 C.C.);
- indiretta : si verifica quando una persona agisce in nome proprio, ma l’interesse dell’affare è di altri , sicché chi ha agito sarà obbligato a trasferire gli effetti del negozio al reale interessato dell’operazione (con un nuovo e diverso negozio giuridico). Il dominus nel dare la procura deve essere capace di agire , mentre per il rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di volere. Il C.C. prevede che il potere rappresentativo possa essere conferito dalla legge o dall’interessato : vi è una distinzione dell’istituto in:
- legale : si ha in tutte quelle situazioni in cui l’intervento di un rappresentante è imposto dalla legge (es. genitori -> rappresentanti legali dei figli minori; tutore -> rappresentante legale dell’interdetto);
- volontaria : si ha quando un soggetto (il rappresentato ) conferisce per propria libera scelta a un altro ( rappresentante ) il potere di compiere in nome e per conto suo un dato contratto o una serie determinata o indeterminata di contratti. Procura Se la rappresentanza è volontaria, il negozio con cui si assegna a altri il potere di agire per proprio conto è detto procura ; la sua forma deve corrispondere a quella richiesta per la validità dell’atto che si vuole compiere. Si definisce:
- generale : se attribuisce al rappresentante il potere di compiere ogni attività giuridica in nome e per conto del rappresentato ;
- speciale : se conferisce tale potere per un preciso e determinato atto. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392): ciò significa che, se il rappresentante deve concludere un contratto che necessita di forma scritta, la procura dovrà farsi per iscritto. Le modifiche e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (art. 1396). La procura (e con essa il potere del rappresentante) si estingue per scadenza del termine , compimento dell’affare da parte del rappresentante; morte, interdizione, inabilitazione del rappresentante o rappresentato e revoca (espressa o tacita) se conferita nell’interesse del solo rappresentato. La procura inoltre impone 2 limiti di ordine generale: è ann ullabile sia il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato (art. 1394 ), sia il contratto che il rappresentante conclude con se stesso , a meno che il rappresentato non lo abbia autorizzato specificatamente (art. 1395).
Rappresentanza senza potere Può accadere che taluno stipuli un contratto in nome e per conto altrui senza averne il potere, eccedendo quindi i limiti della procura (si parla in tal caso di falsus procurator ): tale contratto non sarà efficace né nei confronti del falso rappresentato (che non ha conferito alcuna procura), né nei confronti del rappresentante (che ha dichiarato di agire in nome e per conto di altri), né nei confronti del terzo contraente. Ciò per espressa disposizione dell’art. 1398 C.C. che sanziona l’ attività del falso rappresentante solo con l’obbligo di risarcire il danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato , senza sua colpa, nella validità del contratto. Il Codice, tuttavia, al falso rappresentato (colui che non aveva dato la procura) di ratificare il contratto (si tratta quasi di una procura successiva). La ratifica (negozio unilaterale) ha effetto retroattivo (art. 1399): il contratto stipulato dal falso rappresentante, in questo casa, sarà perfettamente valido. ELEMENTI ESSENZIALI Volontà La volontà è il quid essenziale che dà vita al contratto. Qualunque dichiarazione, per poter essere considerata produttrice di effetti, deve provenire da un soggetto che quella dichiarazione ha giuridicamente voluto. Sono 4 i casi che possono verificarsi:
- il soggetto ha ottenuto la dichiarazione resa (in questo caso non si pone alcun problema);
- il soggetto ha reso una dichiarazione senza che questa possa essere a lui attribuita come nel caso di violenza fisica ( nullità della dichiarazione );
- il soggetto ha reso una dichiarazione corrispondente alla volontà che si è formata in modo viziato ( annullabilità del negozio giuridico );
- il soggetto ha reso una dichiarazione diversa da quella che voleva rendere e ha fatto volontariamente ciò. Si parla in tal caso di simulazione. La mancanza di volontà Perché un soggetto sia considerato responsabile delle conseguenze della propria dichiarazione occorre che vi sia una volontà della dichiarazione. Ciò non accade nelle ipotesi di:
- dichiarazioni non serie : si tratta delle dichiarazioni fatte a scopo didattico ( docendi causa ) o per scherzo ( ioci causa ): chi le recepisce è in grado di rendersi conto della totale mancanza di volontà;
- violenza fisica : ricorre quando un soggetto emette una manifestazione di volontà negoziale perché costrettovi materialmente a viva forza da un altro soggetto. Un negozio così concluso è radicalmente nullo. Simulazione La simulazione del contratto si verifica quando la volontà manifestata dalle parti è apparentemente diretta a certi fini , mentre in realtà i contraenti sono concordi nel non volere quegli effetti , ovvero nel volere effetti diversi. L’elemento che consente di distinguere la simulazione da altri istituti del diritto civile sta proprio nell’ accordo simulatorio. Vi sono 2 specie di simulazione:
- relativa , se le parti dichiarano di volere un negozio ( negozio simulato ), mentre in realtà ne vogliono un altro ( negozio dissimulato );
- assoluta , che si ha quando le parti dichiarano di volere un negozio, mentre in realtà non ne vogliono alcuno (es. matrimonio simulato, ossia che viene contratto per consentire a uno dei coniugi di acquistare la cittadinanza italiana ma i cui effetti non sono voluti da entrambi i presunti). La simulazione produce particolare effetti giuridici sia rispetto alle parti sia rispetto a terzi estranei al negozio simulato. Fra le parti vale la regola per cui produce effetti giuridici ciò che si è realmente e non fittiziamente voluto. Pertanto se la simulazione è assoluta il negozio non produce alcun effetto tra le parti ; se la simulazione è relativa avrà valore giuridico il negozio dissimulato , se risponde ai requisiti essenziali non proibiti e di forma richiesti dalla legge (art. 1414). L’art. 1415 tenta di porre un rimedio a tutela di terzi e creditori, disponendo che “ la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti , né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente… I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti ”. Ad esempio, se 2 parti tra loro simulano la vendita di un bene mobile, il simulato acquirente, cui il bene viene consegnato, potrà disporne, magari vendendolo ad altri. Se le parti avevano stabilito che il negozio di trasferimento era simulato e nulla volevano tra loro, il terzo non
mezzo di prova della sua conclusione e del suo contenuto ( ad probationem ). In quest’ultimo caso l’esistenza del contratto potrà essere provata solo con la prova documentale, la confessione dell’altra parte o il giuramento, ma non con prove testimoniali. Le forme scritte possono essere di 3 tipi:
- la scrittura privata : un atto scritto a mano o stampato e sottoscritto dal suo autore;
- la scrittura privata autenticata : scrittura privata firmata in presenza di un pubblico ufficiale che garantisce che le firme apposte sono autentiche;
- l’atto pubblico : atto redatto da un pubblico ufficiale e sottoscritto da questo e le parti che gli hanno reso dichiarazioni alla presenza di testimoni. ELEMENTI ACCIDENTALI Accanto agli elementi essenziali del contratto si collocano quelli accidentali : essi non fanno parte della normale struttura di un contratto, ma i contraenti possono inserirveli al fine di realizzare interessi particolari. Si tratta di: condizione ; termine ; modo (o onere ). Condizione La condizione può essere definita come un evento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto o l’ eliminazione di quelli già prodotti. In particolare la condizione è sospensiva se gli effetti del contratto non si producono sino al suo verificarsi, mentre è detta risolutiva quando il contratto concluso perderà la propria efficacia se si verificherà un determinato avvenimento futuro e incerto (art. 1353). La condizione non può essere apposta in ogni caso: vi sono infatti negozi in cui la condizione non può in alcun modo essere inserita (es. matrimonio). Essa può essere:
- casuale , qualora il suo verificarsi dipenda dal caso o dalla volontà dei terzi;
- potestativa , qualora il suo verificarsi dipenda dalla volontà di una delle parti, sempre che la parte cui è riconosciuto il potere di sospendere o risolvere l’atto negoziale abbia comunque un interesse a che la condizione si avveri;
- mista , qualora il suo verificarsi dipenda contemporaneamente dalla volontà delle parti e dal caso o dalla volontà dei terzi. L’ avvenimento futuro e incerto a cui è legata la condizione deve essere sempre possibile e lecito ; la condizione illecita rende invalido il contratto (art. 1354 ). Una condizione sospensiva impossibile, infatti, farebbe sì che gli effetti del contratto non possano mai prodursi e, una condizione risolutiva impossibile, di fatto, sarebbe come non apposta. La presenza di una condizione illecita (contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume), invece, rende invalido l’intero contratto. La situazione che si determina nel periodo in cui è incerto se la condizione si verificherà o meno si definisce pendenza della condizione. Durante tale periodo ci si deve comportare secondo le regole della correttezza , in modo da non pregiudicare le aspettative della controparte (art. 1358). Si ha mancanza della condizione quando è certo che l’avvenimento non potrà più verificarsi ; si considera avverata , invece, la condizione qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa (art. 1359 ). Se l’ avvenimento si verifica , il rapporto giuridico diventa definitivo. Termine e modo Il termine è un evento futuro ma certo , al cui verificarsi iniziano a prodursi (termine iniziale ) o cessano di prodursi (termine finale ) gli effetti del contratto. Si distingue in determinato , se si sa che quel termine si verificherà e quando, indeterminato , se si sa che quel termine si verificherà ma non si sa quando. A differenza della condizione, il termine è un evento che sicuramente si verificherà. Si distingue in iniziale ( s’intende quella data alla cui scadenza le parti hanno legato la produzione degli effetti del contratto ) o finale ( è quella data alla cui scadenza i contraenti hanno legato la cessazione degli effetti del contratto ). Come la condizione, non può essere apposto a qualunque negozio (es. matrimonio). Il modo (o onere ) è un elemento che può essere inserito solo nei negozi a titolo gratuito , siano essi inter vivos , come la donazione, o mortis causa , come il testamento, che produce l’effetto di imporre al beneficiario di tali atti uno o più obblighi. L’onerato dal modo ha l’obbligo giuridico di adempiere all’obbligazione che gli è richiesta; qualunque interessato può agire in giudizio per ottenere l’adempimento. Il negozio può essere
risolto anche per inadempimento. Il modo impossibile o illecito si considera come non apposto (a meno che non risulti essere stato il solo motivo determinante della liberalità). EFFETTI DEL CONTRATTO L’art. 1372.1 C.C. stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti : una volta stipulato , il contratto diviene obbligatorio per le parti che non possono sciogliere il vincolo che loro stessi hanno creato, se non con un accordo. Infatti, l’art. 1373 C.C. prevede un’ipotesi di scioglimento del contratto per effetto della volontà di una delle sole parti: si tratta del recesso , quel negozio unilaterale con il quale una parte dichiara alla controparte di non voler più essere vincolata dal rapporto contrattuale. Ciò è consentito ove sia ammesso dalla stessa legge (per alcuni contratti, infatti, il diritto di recesso è disciplinato appositamente: es., nei contratti di lavoro è sempre consentito al lavoratore di recedere dal contratto – si parla di “ dimissioni ”), o sia stato pattiziamente previsto con apposita clausola. Chiaramente questa facoltà potrà essere esercitata fino a quando il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, a meno che non si tratti di un contratto ad esecuzione continuativa o periodica (si pensi al caso in cui si voglia cambiare gestore telefonico), ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Si parla di recesso pattizio (o convenzionale ) se sono state le stesse parti a prevedere tale possibilità, di recesso legale se è la legge a prevedere la facoltà di recesso a beneficio di una o di entrambe le parti, anche se queste non hanno pattuito nulla in merito. Integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, gli usi e l’ equità (art. 1374): è il principio della integrazione del contratto. Ad esempio, se le parti nulla dispongono in ordine al pagamento del prezzo di una prestazione, saranno tenute a osservare secondo le regole generali previste dal C.C. Clausola penale In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il debitore è tenuto al risarcimento del danno, ma le parti, al fine di evitare che il debitore sia inadempiente o tardivo nell’adempimento , possono rafforzare il vincolo con la clausola penale. La clausola penale è invece un patto accessorio che deter mina un risarcimento del danno in caso di inadempimento o di adempimento tardivo. Con la clausola penale si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di uno dei contraenti, questo sarà tenuto al pagamento di somma a titolo di risarcimento del danno indipendentemente dalla prova del danno. Multa penitenziale Se le parti si concedono reciprocamente la facoltà di recedere sono a conoscenza del fatto che il recesso di una di esse potrà causare danno all’altra. In base a questo fatto i contraenti, se si concedono reciprocamente il diritto di recesso, possono prevedere che l’esercizio di tale diritto comporterà l’ obbligo per la parte recedente di corrispondere all’altra un indennizzo in denaro , il cui ammontare viene preventivamente pattuito: si tratta della multa penitenziale. Per maggior sicurezza le parti possono però “ anticipare ” gli effetti della multa penitenziale: a tal fine un contraente può consegnare all’altro, all’atto della conclusione del contratto, una somma di denaro o di cose fungibili a titolo di caparra penitenziale. Allo stesso tempo prevedono la facoltà di recedere in favore della parte che ha dato la caparra. Se quest’ultima recede, l’altro contraente potrà trattenere la caparra. In caso di mancato recesso, invece, la caparra verrà considerata come acconto sulla prestazione dovuta. Chiaramente il contratto può essere sciolto per mutuo consenso , se vi è un accordo tra le parti per far venir meno gli effetti. Effetti nei confronti dei terzi Il contratto vincola solo le parti che lo hanno stipulato e non produce effetti nei confronti di terze persone. Non possono sorgere obbligazioni a carico di persone diverse dai contraenti. Dai contratti i terzi non possono dunque assumere obbligazioni, ma possono acquistare diritti; nel contratto a favore di terzi un soggetto ( stipulante ) conclude un accordo con un altro soggetto ( promittente ), affinché quest’ultimo esegua una prestazione in favore di un terzo beneficiario. Caso tipico di contratto a favore di terzi è quello di un contratto di assicurazione sulla vita che abbia come beneficiario un
determinati elementi o requisiti. Se uno di tali elementi (o requisiti) manca o è viziato, il negozio è difforme dalla legge. L’inefficacia viene distinta in 2 categorie:
- inefficacia in senso ampio : comprende i casi in cui la mancanza di effetti deriva da un vizio che invalida il negozio nella sua stessa struttura o consistenza; il negozio cioè è manchevole o viziato in uno dei suoi elementi o requisiti essenziali;
- inefficacia in senso stretto : comprende i casi in cui la mancanza di effetti deriva da un fattore estrinseco; si tratta di quei casi in cui si ha un negozio esistente, valido e inoppugnabile, che non produce effetti verso tutti o alcuni soggetti solo. NULLITÀ La nullità si ha in presenza dei difetti più gravi, come la mancanza di uno degli elementi essenziali. Il contratto nullo non può produrre alcun effetto giuridico. Le cause di nullità del contratto vengono elencate nell’art. 1418 C.C. e sono:
- la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 c.c. (mancanza dell’accordo delle parti, della causa, dell’oggetto, della forma se richiesta a pena di nullità) e della capacità giuridica ;
- l’ illiceità della causa e dei motivi ( quando il motivo è comune a entrambi i contraenti e determinati ai fini del consenso );
- la mancanza nell’ oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 (liceità e determinatezza o determinabilità);
- gli altri casi stabiliti dalla legge perché il contratto viola norme imperative. La nullità può inoltre essere totale , cioè riguardare l’intero negozio , o parziale , se non colpisce l’intero contratto ma solo una o più clausole; in quest’ultimo caso la clausola si considera come non apposta. Una nullità parziale può portare alla nullità totale dell’intero contratto quando risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto. La legge non prevede nulla, occorrerà accertare se le parti avrebbero ugualmente avuto interesse a concludere il contratto , qualora fossero state a conoscenza della nullità della clausola. Se si accerta che per le parti quella clausola (nulla) è stata determinante per la conclusione del contratto, l’ intero contratto verrà travolto dalla nullità (art. 1419). Il negozio giuridico nullo non produce alcun effetto: è come se non esistesse per il nostro ordinamento, ma se alcune delle obbligazioni nascenti dal negozio nullo siano state già eseguite, chi ha effettuato la prestazione ha diritto alla sua restituzione (art. 2033). In linguaggio tecnico si dice che la parte ha diritto di ripetere la prestazione eseguita ; in via generale:
- può essere proposta da chiunque vi abbia interesse , anche se non è parte (può essere rilevata anche dal giudice; art. 1421); questa regola subisce delle eccezioni, come ad es. il caso delle clausole vessatorie , la cui nullità può essere fatta valere dal consumatore ( nullità relativa );
- l’azione per la dichiarazione di nullità del negozio è imprescrittibile , nel senso che potrà essere fatta valere in qualunque momento (regola che trova 2 limitazioni, riguardo al fatto che il Codice fa salva la disciplina dell’ usucapione e delle azioni di ripetizione dell’indebito , art. 1422);
- il negozio giuridico nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente (art. 1423); le parti del negozio possono, al più, concludere un nuovo negozio;
- la sentenza che accerta la nullità di un negozio ha natura dichiarativa (non fa altro che accertare quella nullità);
- la dichiarazione di nullità, infine, elimina gli effetti del negozio fin dal momento della sua conclusione e ha, dunque, effetto retroattivo. Insanabilità della nullità Il contratto nullo è insanabile , cioè è impossibile per le parti attribuire validità all’atto con una volontà espressa o dandone esecuzione. Tuttavia la legge prevede la possibilità di una conversione: il contra tto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, se si ritiene che le parti lo avrebbero voluto se fossero state a conoscenza della nullità ( conversione del contratto nullo , art. 1424). La nullità del contratto potrà essere richiesta da chiunque ne abbia interesse (anche se non parte del contratto) e senza limiti di tempo (non è soggetta quindi a prescrizione). ANNULLABILITÀ
L’ annullabilità del contratto si verifica quando, pur esistendo tutti i requisiti essenziali del contratto, uno di essi, cioè il consenso, è per qualche motivo viziato. Occorre al riguardo tener presenti 2 situazioni:
- È annullabile il contratto stipulato da una persona incapace di agire o incapace di intendere e volere (art. 1425 C.C.). In quest’ultimo caso, però, occorre che vi sia stato un grave pregiudizio per l’incapace e risulta che l’altro contraente fosse in malafede, ossia consapevole delle condizioni dell’altra parte e abbia voluto approfittare.
- Il contratto, inoltre, è annullabile se il processo psicologico che ha portato alla formazione della volontà è viziato (art. 1427 C.C.), nel senso che la persona in mancanza di questi elementi perturbatori non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni ben diverse. La disciplina della annullabilità presenta sostanziali differenze rispetto a quella della nullità. Mentre il contratto nullo non produce i propri effetti , quello annullabile è efficace fino a quando un giudice non pronuncia la sentenza di annullamento. Tra le parti la sentenza opera retroattivamente, nel senso che il contratto si ritiene come mai concluso (andranno quindi restituite le prestazioni già eseguite), ma rispetto ai terzi l’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso a patto che questi siano stati in buona fede. Rispetto alla nullità, l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni e può essere richiesta solo dalla parte che lo ha stipulato in stato di incapacità o la cui volontà era viziata. Il contratto annullabile potrà essere convalidato dal contraente, al quale spetta l’azione di annullamento, o mediante un atto unilaterale che contenga la menzione del contratto, del motivo di annullabilità e della volontà di eseguirlo lo stesso, oppure, se risulta con certezza la conoscenza delle cause di annullabilità del contratto, dalla sua spontanea esecuzione (art. 1441). Convalida Il contratto annullabile può essere sanato mediante la convalida (art. 1444 C.C.). Essa è un negozio unilaterale e non recettizio, mediante il quale il soggetto legittimato all’azione di annullamento dichiara di voler sanare il contratto viziato ( convalida espressa ). Essa può avvenire anche tacitamente se l’interessato dà spontaneamente esecuzione al contratto viziato. VIZI DELLA VOLONTÀ/CONSENSO I vizi del consenso si identificano in:
- errore : è la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un contraente a concludere un contratto. Non ogni errore determina l’invalidità del contratto; è necessario che esso sia caratterizzato dai requisiti della essenzialità e della riconoscibilità (art. 1428). È essenziale se ricade: ● sulla natura del contratto (uno straniero che non conosce bene la lingua italiana conclude una vendita credendo di stipulare una locazione); ● sulla natura o sull’oggetto della prestazione (acquisto un terreno credendolo erroneamente edificabile ecc.); ● sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente. L’errore è riconoscibile dall’altro contraente quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431 C.C.). È infatti giusto tutelare la parte che è caduta in errore, ma occorre anche non trascurare l’altro contraente che ha fatto affidamento sul quel contratto. Questo sarà penalizzato solo se aveva l’effettiva possibilità di rendersi conto dell’errore commesso dall’altra parte.
- violenza : è la minaccia ingiusta tale da indurre una persona a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o avrebbe stipulato a condizioni diverse (art. 1435). Questa violenza morale, quindi, consiste in minacce alla persona o al patrimonio del soggetto che deve contrarre, a un suo parente e in taluni casi anche ai conoscenti. La minaccia deve essere tale da spaventare una persona sensata valutandone l’età e la condizione. Non rientra nelle cause di annullabilità la violenza fisica, situazione in cui il soggetto dà il proprio assenso alla conclusione del contratto in condizione di ipnosi o di prigionia; si ritiene in questo caso che la volontà manchi del tutto, non essendoci questo elemento essenziale il contratto sarà nullo. La violenza rende annullabile il contratto anche se è esercitata dal terzo e chi se ne avvantaggia non ne sia a conoscenza (art. 1434). La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando tende a conseguire vantaggi ingiusti (art. 1438);
- dolo : una parte ha indotto attraverso inganni o raggiri a far stipulare all’altra il contratto. È indifferente se tali
● sentenza del giudice che accerta un adempimento di non scarsa importanza : si parla in questo caso di risoluzione giudiziale (art. 1455); ● diffida ad adempiere : la parte adempiente del contratto può invitare la parte inadempiente al rispetto delle obbligazioni assunte , assegnandogli un termine (non inferiore a 15 gg); decorso il termine, il contratto si intende risolto autonomamente (art. 1454 C.C.); ● clausola risolutiva espressa : nel contratto le parti stabiliscono espressamente che il contratto si risolverà in caso vi sia inadempimento o un adempimento non conforme alle modalità stabilite (art. 1456 C.C.); ● termine essenziale : se è scaduto il temine al di là del quale la parte non ha più interesse alla prestazione (es. un sarto che deve consegnare un abito per una precisa cerimonia), il contratto si intende risolto a meno che questa non dichiari entro 3 gg di voler ugualmente esigere la prestazione anche se tardiva (art. 1457 C.C.).
- impossibilità sopravvenuta della prestazione : l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (art. 1256 C.C.). Se l’impossibilità è totale, e quindi investe l’intera prestazione, la risoluzione opererà di diritto, senza necessità di intimazioni o sentenze. Se invece l’impossibilità è solo parziale la controparte potrà scegliere se recedere dal contratto perché non più interessata alla prestazione residua, o avere diritto alla corrispondente riduzione della prestazione dovuta (art. 1464);
- eccessiva onerosità sopravvenuta : se lo squilibrio tra le prestazioni avviene dopo la stipulazione del contratto, ma prima della sua esecuzione, la parte nei cui confronti è sopravvenuta l’eccessiva onerosità potrà chiedere, tramite una sentenza, la risoluzione del contratto; l’altra parte può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Gli eventi che hanno portato a questi squilibri devono essere straordinari (non controllabili cioè dal debitore) e imprevedibili. Chiaramente questa disciplina non si applica ai contratti aleatori e quando l’esecuzione del rapporto ha già avuto inizio per opera di anche una sola delle parti (a meno che non si tratti di contratti ad esecuzione continuativa o periodica). Una parte ha comunque il diritto di non adempiere se l’altra, a sua volta, non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria prestazione: tale (legittimo) rifiuto prende il nome di eccezione di inadempimento (art. 1460 C.C.). Si tratta di una forma di autotutela privata che ha un mero effetto sospensivo. Con la clausola del solve et repete (art. 1462 ) le parti possono, peraltro, escludere il diritto di una di esse di opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. Essa dev’essere approvata per iscritto e non vale per cause di nullità, annullabilità e rescissione. ● FONTE DI OBBLIGAZIONE è il fatto o l’atto giuridico che secondo l’ordinamento è idoneo a far sorgere il vincolo. Fatti e atti non sono da intendere come semplici accadimenti naturali o umani ma, invece, è decisiva la valutazione normativa offerta dall’ordinamento. Il codice vigente ( art. 1173 C.C. ), comunque, non è così rigido, cioè definisce FONTE anche un fatto che non sia idoneo alla nascita dell’obbligazione. Normalmente fonte e titolo del vincolo coincidono. Tra le fonti troviamo i CONTRATTI, ossia tutti gli atti negoziali compresi gli atti unilaterali atipici, e l’ILLECITO, fonte non volontaria consistente in ogni fatto che provoca un danno ingiusto ad altri con il conseguente pagamento di un risarcimento. ● RIPETIZIONE dell'INDEBITO : è l'azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto. E’ necessario distinguere 2 situazioni: ➔ INDEBITO OGGETTIVO ( art. 2033 C.C. ) è il caso di chi esegua un pagamento di un debito che non esiste né per lui né per altri; ➔ INDEBITO SOGGETTIVO ( art.2036 C.C. ) è il caso di chi paghi un debito altrui ritenendosi debitore in base a un errore scusabile.
- INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO : si ha quando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio a danno del patrimonio di un altro soggetto senza che vi sia una giusta causa ( art.2041 C.C. ). L’arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto, un unico fatto costitutivo deve aver provocato lo spostamento patrimoniale, mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro e inesistenza di altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito ( art. 2042 C.C. ).
- GESTIONE DI AFFARI ALTRUI : si ha quando un soggetto senza esservi obbligato assume la gestione di uno o più affari di un altro soggetto che non è in grado di provvedervi ( art. 2031 C.C. ). Il gestore deve essere a conoscenza di gestire un affare altrui. Se credeva di agire per un affare proprio potrà comunque beneficiare degli effetti della gestione se vi sarà la ratifica del dominus ( art. 2032 C.C. ). Una volta iniziata la gestione è tenuto a portarla a termine sino a quando il dominus non sia in grado di provvedervi da sé stesso. In caso di morte del dominus prima della fine della gestione questa dovrà comunque essere eseguita sino a quando l'erede non possa provvedere direttamente ( art. 2029 C.C. ). E' tenuto al risarcimento del danno se ha agito con colpa, ed è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero dal mandato ( art. 2030 C.C. ). ● L’ ADEMPIMENTO è il modo di estinzione tipico delle obbligazioni e consiste nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Con l'adempimento cessa l'obbligazione e vengono meno sia la pretesa del creditore sia l'obbligo del debitore. Secondo l' art. 1176 , nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre famiglia. Nel caso in cui, nonostante la necessaria diligenza, l'obbligazione non sarà esattamente adempiuta ( art. 1218 C.C. ) il debitore non andrà incontro a responsabilità per inadempimento. L'adempimento non è un negozio giuridico, ma un atto giuridico in senso stretto in quanto ATTO DOVUTO: il creditore deve essere capace; mentre il debitore non deve essere capace al momento dell'esecuzione, ma al momento della stipula dell'atto. Secondo l' art. 1183 C.C. se è stabilito un termine, l'adempimento deve essere eseguito entro il termine convenuto; in mancanza di termine la prestazione può esigersi immediatamente.
- ADEMPIMENTO del TERZO: L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione ( art.1180 C.C. ).
- PRESTAZIONE in LUOGO dell'ADEMPIMENTO o DATIO IN SOLUTUM : con la dazione in pagamento il debitore intende liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta. In tal caso l'obbligazione originaria si estingue se vi è il consenso del creditore e la diversa prestazione viene effettivamente eseguita ( art. 1197 C.C. ). La dazione in pagamento si distingue dalla NOVAZIONE OGGETTIVA perché con la novazione si ha immediata estinzione della vecchia obbligazione e nascita di una nuova senza che quest'ultima debba essere necessariamente eseguita. Con la dazione in pagamento, invece, l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo quando diversa prestazione è eseguita e senza che debba nascere una nuova obbligazione al posto della precedente. ● MODI di ESTINZIONE diversi dall'adempimento :
- CONFUSIONE : si verifica quando in uno stesso soggetto si riuniscono le qualità di debitore e creditore ( art. 1253 C.C. ). La confusione poiché soddisfa l'interesse del creditore, è un modo di estinzione delle obbligazioni a carattere satisfattorio.
- NOVAZIONE 2 tipi: ➔ OGGETTIVA, si attua attraverso un contratto in base al quale le parti sostituiscono l'obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. ➔ SOGGETTIVA produce l'estinzione del vecchio rapporto obbligatorio con la conseguenza che il vecchio debitore sarà completamente liberato dalla sua obbligazione mentre unico soggetto obbligato sarà il nuovo debitore ( art. 1235 C.C. ). ➢ ATTIVA, se vi sarà mutamento della persona del creditore; ➢ mentre si avrà SOGGETTIVA PASSIVA quando vi sarà mutamento della persona del debitore. La novazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione non satisfattorio perché non realizza l'interesse del creditore.
- REMISSIONE del DEBITO : il creditore rinuncia in tutto o in parte al suo credito nei confronti del debitore. La comunicazione al debitore della remissione fa estinguere l'obbligazione salvo che il debitore dichiari in un congruo termine di non volerne profittare ( art. 1236 C.C. ). Si distinguono 2 tipi di remissione del debito: ➔ ESPRESSA, si verifica nel caso ordinario in cui il creditore comunica al debitore la remissione del debito; ➔ TACITA, la restituzione volontaria del titolo originale del credito fatta dal creditore al debitore costituisce prova della liberazione ( art. 1237 C.C. ). La remissione essendo un atto di rinunzia è un modo di estinzione non satisfattorio.
stessa. Se medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore ( art. 1265 C.C. ). Il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al vecchio creditore cedente. Non tutti i crediti possono essere ceduti; in particolare non possono essere ceduti i crediti di natura strettamente personale come quello ai chiarimenti, o altri crediti in cui vige un divieto da parte della legge ( art. 1261 C.C. ). Se la cessione è a TITOLO ONEROSO e salvo patto contrario, il creditore cedente è tenuto solo a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma non anche l'adempimento del debitore ceduto ( art. 1266 C.C. ) salvo che se ne abbia assunto anche la garanzia dell'adempimento ( art. 1267 C.C. ). In quest'ultimo caso, però, dovrà solamente restituire al cessionario la somma che ha ricevuto come prezzo della cessione. Se la cessione è a TITOLO GRATUITO il cedente deve garantire l'esistenza del credito. Sono dei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione ( art. 1266 C.C. comma 2 ): ➔ CESSIONE PRO SOLVENDO: il creditore cedente garantisce al cessionario l'adempimento del debitore ceduto. Il riferimento è alla datio in solutum ( art. 1198 C.C. ). ➔ CESSIONE PRO SOLUTO: il creditore cedente non garantisce al cessionario l'adempimento del debitore ceduto. Il riferimento è sempre alla datio in solutum, ma il cedente non garantisce anche la effettiva riscossione del credito.
- SURROGAZIONE PER PAGAMENTO è il subingresso di un terzo che si sostituisce nei diritti del creditore verso un debitore per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso. Il codice prevede 3 figure: ➔ per VOLONTÀ del CREDITORE ( art.1201 C.C. ): si ha quando il creditore ricevendo il pagamento da parte del terzo dichiara espressamente di surrogarlo nei suoi diritti. ➔ per VOLONTÀ del DEBITORE ( art. 1202 C.C. ): il debitore prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile da un terzo al fine di adempiere il suo debito e surroga il mutuante nei diritti che spettano al creditore. ➔ LEGALE ( art. 1203 C.C. ): ha la sua fonte nella legge. La surrogazione ha effetto anche nei confronti dei terzi che garantivano il debito; è possibile che vi sia anche un pagamento parziale ( art. 1205 C.C. ) non impedisce la surrogazione, ma il terzo e il creditore originario concorreranno verso il creditore in proporzione di quanto è loro dovuto, anche se è possibile il patto contrario. ● Modificazioni soggettive dal lato debitorio :
- DELEGAZIONE ( art.1268 C.C. e seguenti ) è un’operazione giuridica che può presentarsi in 2 forme: ➔ di PAGAMENTO, che si ha quando il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale paga il debito per conto dell’originario debitore. ➔ di DEBITO, che ricorre quando il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale promette di pagare il debito in futuro. La delegazione è un rapporto in cui sono in causa 3 soggetti: CREDITORE = DELEGATARIO, DEBITORE = DELEGANTE, TERZO = DELEGATO. ➔ Il rapporto tra DELEGANTE e DELEGATO si chiama RAPPORTO di PROVVISTA. ➔ Il rapporto tra DELEGANTE e DELEGATARIO si chiama RAPPORTO di VALUTA.
- ESPROMISSIONE ( art. 1272 C.C. ) è un contratto tra terzo e creditore, a favore del terzo. Il terzo paga il debito al posto del debitore e quindi l’obbligazione si estingue. Può essere: ➔ CUMULATIVA, il terzo diviene obbligato in solido insieme al debitore espromesso ➔ PRIVATIVA, il terzo diviene unico debitore liberando l'espromesso, ma succede nello stesso rapporto obbligatorio ➔ NOVATIVA, il terzo diviene unico debitore; il vecchio rapporto obbligatorio si estingue
- ACCOLLO ( art. 1273 C.C. ) è una stipulazione tra debitore e terzo cui è estraneo il creditore; trattarsi di contratto a favore del terzo. Il terzo assume a proprio carico il debito. Il creditore essendo estraneo può dichiarare di voler profittare dell'accollo, cioè aderire al contratto stipulato tra le parti originarie verificando
le condizioni del contratto. Nei casi in cui il creditore libera il debitore originario, si estinguono anche le garanzie che erano annesse al credito, a meno che colui che le ha prestate non acconsente in modo espresso a mantenerle ( art. 1275 C.C. ). Sempre in tema di garanzie può accadere che la nuova obbligazione assunta dal debitore sia nulla o annullata, e era accaduto che il creditore aveva liberato il debitore originario. In questo caso l’obbligazione originaria del vecchio debitore rivive, ma il creditore non potrà più avvalersi delle garanzie che erano state prestate da terzi ( art. 1276 C.C. ). ● MORA DEL DEBITORE ( art. 1219 C.C. ) indica la situazione in cui il debitore senza giustificato motivo ritarda l'adempimento a causa di queste condizioni:
- quando il creditore gli intima per iscritto di adempiere ( mora ex persona )
- quando senza che sia necessaria alcuna intimazione ( mora ex re ): ➔ il debito deriva da fatto illecito; in questo caso il debitore è in mora dal momento in cui si è verificato il fatto illecito; ➔ il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere; ➔ quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore. Per la costruzione mora è normalmente necessario un atto scritto, mentre solo nella mora ex re quest'atto è superfluo essendoci un immediata costituzione in mora. Gli effetti della costituzione in mora si sostanziano principalmente nel risarcimento dei danni che questo comportamento colposo del debitore avrà provocato. Se il debitore offre informalmente la prestazione al creditore che la rifiuta nonostante l’adempimento sia esatto, il debitore non può essere costituito in mora per il ritardo; se invece fa un’offerta formale, solenne, della prestazione, il CREDITORE potrà essere costituito in MORA, quindi rimane in capo al creditore il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione. ● INADEMPIMENTO ( art. 1218 C.C. ) è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. Si distingue l'inadempimento PARZIALE quando la prestazione è stata eseguita, ma con modalità tali da renderla qualitativamente o quantitativamente inesatta; invece TOTALE quando la prestazione manca del tutto. Presupposto dell'inadempimento è l'esistenza di una obbligazione. La legge effettua un'ulteriore distinzione, a seconda che l'inattuazione sia imputabile o non imputabile al debitore. Si noti che solo la prima ipotesi merita la qualifica di inadempimento; essa comporta la responsabilità del debitore, tenuto al risarcimento del danno. ● RISARCIMENTO DEL DANNO ( art. 1223 C.C. ) si verifica quando il debitore non esegue, esegue in maniera inesatta o ritarda l'esecuzione della prestazione e consiste nella corresponsione di una somma di danaro equivalente al danno subito (risarcimento per equivalente) o alla rimozione diretta del danno (risarcimento in forma specifica). Il nesso di causalità, non può mancare per far sorgere la responsabilità; si distinguono 2 teorie fondamentali sul nesso di causalità:
- TEORIA della CONDICIO SINE QUA NON, considera tutte le cause idonee a produrre un certo effetto. Di conseguenza il debitore potrebbe essere sempre responsabile dei danni subiti dal creditore poiché può aver messo in moto la prima delle condizioni, o delle cause, che hanno provocato il danno
- TEORIA della CAUSALITÀ ADEGUATA, prende in considerazione come causa di un certo fatto solo quella che appare normalmente idonea a produrlo L' art. 1223 dispone che deve comprendere sia la perdita subita e sia il mancato guadagno, i 2 concetti vengono anche indicati come:
- DANNO EMERGENTE (perdita subita), il danno emergente si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.
- LUCRO CESSANTE (mancato guadagno), si fa riferimento ad una situazione futura. In questo caso si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento. ● ESECUZIONE FORZATA in FORMA SPECIFICA ( art. 2930 C.C. ): consente la realizzazione coattiva del diritto di credito e permette al creditore di realizzare il suo interesse. Opera quando l’obbligazione ha ad oggetto una cosa individuale che è ancora presente nel patrimonio del debitore. Nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto se non operano i rimedi dell’esecuzione forzata si procede
Ha natura conservativa-cautelare e il creditore che agisce assume la figura di sostituto processuale.
- AZIONE REVOCATORIA : è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale, il quale consiste nel
potere del creditore (revocante) di agire in giudizio per far dichiarare inefficace nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali Il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
● Se l'atto è a TITOLO ONEROSO per agire in revocatoria, oltre la frode e il danno, è anche necessario che
il terzo fosse consapevole del pregiudizio che arrecava le ragioni del creditore. Se l'atto è a TITOLO GRATUITO per agire in revocatoria sarà sufficiente dimostrare l'esistenza per la frode e il prodursi del danno.
● Il DIRITTO REALE DI GARANZIA è un diritto reale limitato su cosa altrui, con la funzione di vincolare un
dato bene a garanzia di un dato credito. Le garanzie sono:
- PEGNO : conferisce al creditore il titolo di espropriare il bene che è oggetto il diritto di essere soddisfatto
con preferenza sul ricavato della vendita. Le sue caratteristiche sono: ➔ ASSOLUTEZZA: designa il diritto di pegno nei confronti della generalità dei consociati; ➔ IMMEDIATEZZA: diretta soggezione della cosa al potere del creditore pignoratizio; ➔ ACCESSORIETÀ: indica la dipendenza del pegno al credito. La costituzione del pegno avviene mediante un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa, ed è necessario lo spossessamento del debitore. Il pegno non si costituisce senza la trasmissione del possesso del bene al creditore. Attribuisce al creditore una relazione e ciò comporta che sul ricavato della vendita del bene il creditore possa soddisfarsi con proprietà rispetto ai creditori chirografari purché la cosa sia rimasta in suo possesso.
- IPOTECA : è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni oggetto
della garanzia, siano essi del debitore o di un terzo, e di essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Il creditore ipotecario non ha il possesso del bene, ma vuol dire per far cessare comportamenti che potrebbero provocare il perimento o il deterioramento della cosa. L'ipoteca fa parte della causa legittima di relazione e attribuisce una preferenza al creditore che non è beneficiario. Le caratteristiche dell'ipoteca sono: ➔ IMMEDIATEZZA: indica la diretta soggezione della cosa al potere del creditore ipotecario; ➔ INERENZA: indica l'opponibilità del vincolo a chiunque acquisti la proprietà della cosa ipotecata con atto trascritto successivamente all'ipoteca; ➔ ASSOLUTEZZA: designa la tutela del diritto di ipoteca erga omnes; ➔ ACCESSORIETÀ: indica il rapporto di dipendenza con il credito; ➔ SPECIALITÀ: l'ipoteca deve essere iscritta solo sui beni esattamente individuati; ➔ INDIVISIBILITÀ: l'ipoteca si estende su tutto il bene oggetto della garanzia; ➔ DETERMINATEZZA: il credito garantito deve essere liquidato ed espresso in una somma di denaro. La pubblicità dell'ipoteca ha carattere costitutivo si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Il diritto di ipoteca si costituisce per volontà delle parti, ex legge o mediante sentenza.
5 : I SINGOLI CONTRATTI
Il legislatore ha lasciato alle parti la possibilità di concludere qualunque tipo di contratto, purchè non in violazione dell’ordinamento giuridico e sempreché sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela (libertà negoziale, art. 132.2). CONTRATTI DEL CONSUMATORE Nei contratti per adesione, detti anche in serie , non è improbabile che il proponente provi a inserire clausole particolarmente vantaggiose per sé e particolarmente svantaggiose per il cliente: tali clausole contrattuali sono nominate vessatorie (il termine vessare significa imporsi a un soggetto più debole, a suo danno ). Al fine di tutelare il contraente debole contro gli abusi, il Codice impone che le clausole vessatorie, per essere ritenute efficaci, debbano essere specificatamente approvate per iscritto (art. 1341.2). Scopo è quello di colmare o ridurre la disparità che sussiste fra il singolo cliente o consumatore , privo di assistenza, e il professionista , cioè l’imprenditore che fornisce beni o servizi ed è organizzato per trarre il massimo vantaggio
● INCAPACITÀ : L' art. 2046 C.C. esclude la responsabilità di chi al momento della commissione del fatto non era capace di intendere o di volere. L’incapacità è causa di esclusione di responsabilità; per aversi responsabilità è necessario che l'autore dell'atto sia imputabile, sia, cioè, capace d'intendere o di volere. Però, colpevolezza e imputabilità non sono concetti coincidenti: per colpevolezza, infatti, intendiamo l'atteggiamento doloso o colposo dell'agente, mentre l'imputabilità è la capacità d'intendere e di volere. In caso di danno cagionato da PERSONA INCAPACE DI INTENDERE O DI VOLERE, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, a meno che questi provi di non aver potuto impedire il fatto. I genitori o il tutore rispondono del danno provocato dal fatto illecito compiuto dai figli minorenni e non emancipati o dalle persone soggette alla tutela. ●Il CASO FORTUITO indica un evento assolutamente imprevedibile, mentre la FORZA MAGGIORE indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere. ●Agisce in STATO DI NECESSITÀ chi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile. In questa situazione al danneggiato spetterà solo una indennità. Lo stato di necessità è quindi un'ipotesi di forza maggiore di fronte alla quale non è possibile difendersi senza ledere diritti altrui. ●La LEGITTIMA DIFESA è l'ipotesi in cui si arreca un danno per esservi costretti dalla necessità di difendere sé o altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. ●Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne ( CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO ) (es. incontro di pugilato). ●Chi esercita un diritto non è responsabile anche se lede un interesse altrui in quanto il titolare si avvale di una posizione di vantaggio che gli è legalmente riconosciuta ( ESERCIZIO DI UN DIRITTO ). ●Davanti a fattispecie di danno giustificato comunque il danno c’è e rimane, ma viene meno l’obbligo risarcitorio. L’ordinamento prevede l' INDENNIZZO.
7 : IL DIRITTO DI FAMIGLIA
Il diritto di famiglia comprende l’insieme delle norme che riguardano gli status familiari (coniuge, figlio, padre ecc.) e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia. Il Codice Civile non dà una definizione della famiglia : la Costituzione (art. 29 ) si limita a affermare che « la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». In tal senso, si può dire che la famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio , con i caratteri della esclusività , della stabilità e della responsabilità. Con la L. 151/1975 il legislatore, basandosi sul principio dell’uguaglianza giuridica dei coniugi (art. 29), ha modificato la disciplina relativa ai rapporti familiari, abrogando numerose disposizioni del Codice Civile in contrasto con la Costituzione. Punti riguardanti la riforma sono:
- la parità giuridica (oltre che morale ) dei coniugi (art. 143);
- il riconoscimento dei figli naturali , con identici diritti successori per i figli naturali e per quelli legittimi (art. 566 );
- un intervento del giudice nella vita della famiglia (artt. 145/155);
- la scomparsa dell’ istituto della dote e del patrimonio familiare ;
- l’istituzione della comunione legale dei beni fra i coniugi (art. 159 ss.) come regime patrimoniale legale della famiglia;
- l’introduzione della potestà parentale , attribuita collettivamente a entrambi i genitori;
- la qualifica di erede conferita al coniuge superstite (art. 581 e ss.). CONIUGIO PARENTELA E AFFINITÀ