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Una introduzione alla nozione di effetti diretti e indiretti in diritto, distingue fatti, atti e negozi giuridici, e descrive la natura e le caratteristiche dei negozi giuridici, tra cui la dichiarazione, la forma e la validità.
Tipologia: Appunti
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La fattispecie concreta è la reale situazione; il fatto concretamente realizzatosi. La rilevanza del fatto, cioè la possibilità per un evento o per un comportamento di essere tutelato dall’ordinamento, è strettamente collegata alla sua capacità di produrre effetti. Gli effetti possono essere istantanei o differiti , secondo il momento nel quale la conseguenza prevista si realizza. Secondo il collegamento che gli effetti hanno con il fatto, possono anche essere: Effetti diretti , sono direttamente collegabili al fatto; quando sono essenziali ai fini della qualificazione del fatto si parla di “effetti essenziali”; Effetti riflessi , sono soltanto in via indiretta collegabili al fatto in quanto trovano loro causa in un altro effetto; sono dei veri e propri “effetti dell’effetto”. Gli effetti possono dipendere anche dal verificarsi di un semplice evento; in queste circostanze si distinguono le fattispecie semplici e complesse: Fattispecie semplici , si dividono in corrispondenza del verificarsi di un fatto; Fattispecie complesse , quando si realizzano una pluralità di fatti tra loro collegati in funzione di un effetto finale. Fatti, atti e negozi giuridici. Nell’ambito dei fatti giuridici vanno distinti: Fatti naturali , quei fatti che hanno rilevanza a prescindere dalla consapevole volontà dell’uomo: rilevano per il loro verificarsi di un evento naturale ( es. all’evento nascita si acquisisce la capacità giuridica - > art. 1 ); Fatti umani , si caratterizzano per la rilevanza assegnata al comportamento dell’uomo; I fatti umani possono essere previsti in una fattispecie astratta (fatti tipici) o no (fatti atipici); essi si distinguono a loro volta in atti giuridici: Atti in senso stretto , si caratterizzano per l’esclusivo rilievo che assume la volontà del comportamento o dell’attività; sono tipici; Atti di autonomia privata o negozi giuridici , si caratterizzano per l’evento, per la volontarietà dell’evento e per l’intento, cioè per la volontà delle conseguenze: il negozio giuridico è il comportamento volontario diretto a costituire modificare o eseguire un rapporto giuridico ( es. in un contratto di compravendita un soggetto (il venditore) vuole ottenere un certo prezzo e un altro soggetto (il compratore) vuole acquistare il diritto di proprietà su un determinato bene: per conseguire questi effetti venditore e compratore danno vita a un negozio giuridico che consentirà loro di raggiungere l’intento perseguito ). Quando si parla di “negozio” si parla di autonomia privata e di autonomia negoziale per indicare il potere di autoregolamentazione dei propri interessi. —> es. di negozio giuridico: una compravendita, una convenzione fra coniugi, una locazione di un appartamento, un testamento.
L’autonomia privata. Il negozio giuridico è espressione dell’autonomia del soggetto: con esso l’ordinamento attribuisce al privato il potere di regolare i propri interessi, di autoregolamentarsi ( es. vendere un determinato bene e stabilirne le condizioni i tempi i modi ). L’ autonomia privata è il potere di gestire, di regolare la propria sfera di interessi. La “nozione” di autonomia privata è relativa: essa varia con il variare della società e degli ordinamenti che regolano le rispettive relazioni umane. I limiti che l’ordinamento pone all’autonomia privata si commisurano sempre sulla base del rapporto tra comportamento e conseguenze, infatti, l’art. 1322 attribuisce la libertà ai privati di stabilire il contenuto del contratto ma “nei limiti imposti dalla legge”. Questi limiti costituiscono i confini entro i quali l’ordinamento definisce l’autonomia privata ( es. nel predisporre un testamento, il soggetto non è libero di disporre di tutto il suo patrimonio ma soltanto di una parte di esso (quota disponibile), perché la legge reputa di dover tutelare la posizione di alcuni individui assicurando loro sempre comunque alcuni diritti sul patrimonio ereditario ) Negozio giuridico. Alla nozione di negozio il legislatore del 1942 ha preferito quella di contratto, quale negozio giuridico avente contenuto patrimoniale. Nell’ambito del contratto, definito dall’art. 1321 come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”, vengono, ricondotti tutti gli atti negoziali bi o plurilaterali aventi contenuto patrimoniale. L’autonomia negoziale è l’insieme di tutti gli atti di autonomia privata, cioè i negozi giuridico, qualunque ne sia il contenuto.
- Forma^ ad probationem , risponde all’esigenza di dimostrare un determinato^ fatto^ e gli effetti che ha prodotto, limitando il ricorso ad altri mezzi di prova; - Forma e conoscenza da parte di terzi , la forma soddisfa esigenze strutturali alla conoscenza dei fatti da parte dei terzi; l’ordinamento richiede l’annotazione del negozio concluso in appositi registri, ma affinché tale annotazione sia possibile è indispensabile che quel negozio sia stato concluso con una specifica forma; - Forma volontaria , il legislatore stabilisce che le parti interessate si^ possono accordare anche sulla forma da osservare per particolari negozi; - Forma scritta —> documenti informatici , documento che soddisfa il “requisito della forma scritta”; la certezza del documento informatico circa la provenienza delle dichiarazioni in esso contenute è data da un sistema a doppia chiave : una chiave privata, che consente di collegare il documento a un determinato soggetto e che è conosciuta solo dal titolare della firma, e una chiave pubblica, collegata alla chiave privata e conoscibile da tutti perché inserita in appositi elenchi. 3. La causa , ogni dichiarazione deve essere finalizzata alla realizzazione di uno scopo, deve cioè mirare a raggiungimento di determinati effetti. La causa di un negozio non corrisponde ai motivi, ovvero a ciò che ha spinto il singolo soggetto a porre in essere quella attività negoziale. Il legislatore precisa che la causa illecita rende nullo il negozio (Art. 1343) e che il motivo illecito rende altrettanto illecito il negozio (Art. 1345). Il motivo ha come riferimento uno stato soggettivo ( nel senso che il motivo è ragione giustificativa riconducibile non al negozio, ma al soggetto ) e la causa deve essere qualcosa di diverso dal motivo. Il concetto di causa deve essere collegato al concreto negozio e al concreto assetto di interessi regolato dalle parti per modo che essa possa essere individuata nella sintesi degli effetti essenziali del negozio —> si parla di causa in concreto 4. L’ oggetto , ogni dichiarazione deve avere un punto di riferimento oggettivo. Il legislatore non fornisce una precisa definizione dell’oggetto del negozio, ma utilizza il termine con significati tra loro diversi secondo la sede nella quale è richiamato: - Oggetto^ come^ comportamento ,^ al^ comportamento^ fanno^ riferimento^ le^ disposizioni contenute negli artt. 1347 ss: l’oggetto corrisponde a ciò che anche il linguaggio del legislatore indica espressamente con il termine “prestazione”; - Oggetto come cosa , alla cosa si riferiscono disposizioni come quella contenuta nell’art. 1472 che disciplina il trasferimento della proprietà quando la vendita abbia “per oggetto una cosa futura”; o come quella contenuta nell’art. 1559 che riferisce il contratto di somministrazione a “prestazioni periodiche o continuative di cose”; - Oggetto come contenuto , l’art. 1322 fa riferimento alla libertà dei contraenti di “determinare il contenuto del contratto”; l’art 1419 quando evoca “quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
L’oggetto del negozio, secondo l’art. 1346 deve essere:
- Possibile , un negozio deve fare riferimento a un oggetto possibile, cioè che^ per^ natura sia idoneo a essere oggetto del negozio o di un certo negozio; se manca l’oggetto, manca un elemento essenziale e il negozio nullo; - Lecito , la liceità dell’oggetto fa riferimento alla conformità dell’oggetto alle disposizioni imperative, all’ordine pubblico e al buon costume ( l’impegno di uccidere qualcuno è illecito, l’impegno di boicottare l’attività imprenditoriale di altri è illecito); - Determinato e determinabile , la determinatezza dell’oggetto indica la necessità che l’oggetto sia specificato o specificabile. Gli elementi accidentali. Gli elementi accidentali del negozio fanno riferimento a quegli aspetti del negozio di per se irrilevanti che le parti possono assumere, tuttavia, alla stregua degli elementi essenziali. L’ordinamento, però, non esclude la possibilità di fargli assumere rilevanza; ma richiede che sia espressamente manifestato. L’ordinamento non limita il soggetto nella ricerca delle modalità attraverso le quali far assumere rilevanza ai motivi; ipotizza alcuni strumenti utilizzabili a questi fini: la condizione, il termine e il modus. L’invalidità, l’inefficacia dei negozi giuridici: profili generali. La validità di un negozio indica la conformità dello stesso ai presupposti che il legislatore individua come essenziali al fine di rendere le dichiarazioni vincolanti per i soggetti che li hanno posti in essere. L’invalidità è la sanzione della difformità del negozio a quelle disposizioni. In conseguenza della sua invalidità, poiché il negozio non è in grado di vincolare le parti, i suoi effetti non si producono. L’invalidità riguarda il piano dell’idoneità dell’atto a vincolare i soggetti all’osservazione di un determinato comportamento. L’inefficacia attiene al piano dell’idoneità a produrre effetti, essa è soltanto una conseguenza e un effetto dell’invalidità. Le invalidità previste dal legislatore sono la nullità e l’annullabilità. La nullità e l’annullabilità Secondo l’art. 1418, il negozio è nullo per tre diverse ragioni:
Negozi a titolo gratuito e a titolo oneroso , in base alla causa, i negozi sono onerosi quando entrambe le parti interessate sopportano un sacrificio proporzionato alle rispettive prestazioni (es. compravendita), sono gratuiti quando il sacrificio di una delle parti corrisponde per l’altra parte soltanto un vantaggio (es. donazione); Negozi commutative e aleatori , nei negozi commutativi, la possibilità che le prestazioni vengano eseguite è sottoposta a elementi di rischio (comune rischio contrattuale) (es. mutuo); nei negozi aleatori, l’esecuzione di una delle prestazioni è collegata a un’incertezza connaturata alla stessa natura della prestazione e tale da far parte del contenuto stesso del negozio (es. assicurazione sulla vita); Negozi patrimoniali e non patrimoniali , il negozio giuridico può essere destinato a regolare situazioni che hanno carattere patrimoniale (negozi patrimoniali - es. compravendita di un appartamento ), e situazioni che non sono suscettibili di una valutazione economica (negozi non patrimoniali - es. matrimonio ); Negozi di ordinaria e di straordinaria amministrazione , in base alla relazione che l’atto assume nei confronti del patrimonio del soggetto, si distinguono gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero quei negozi finalizzati alla conservazione del patrimonio ( es. riscossione degli interessi di un credito ), e atti di straordinaria amministrazione, ovvero i negozi destinati a incidere quantitativamente, modificandolo, sul patrimonio ( es. la vendita di un appartamento ); Negozi costitutivi modificativi ed estintivi , in base all’incidenza che il negozio svolge sul rapporto, si parla di negozio costitutivo quando si costituisce un rapporto; di negozio regolarmente quando si modifica semplicemente la disciplina del rapporto; di negozio estintivo se si estingue il rapporto; Negozi consensuali e reali , I negozi consensuali si concludono con il solo scambio manifestato di consensi; i negozi reali hanno bisogno della consegna della cosa oggetto del negozio ( es. nella compravendita il diritto si trasferisce con il solo scambio dei consensi; nel mutuo l’obbligazione di restituire la somma ricevuta non può nascere se prima quella somma di denaro non viene consegnata a chi assume l’obbligazione di restituzione ); Negozi a effetti reali e negozi a effetti obbligatori , i negozi a effetti reali trasferiscono la proprietà della cosa o altro diritto ( es. compravendita ), essi sono consensuali; dai negozi a effetti obbligatori nascono soltanto obbligazioni ( es. comodato ), essi sono contratti reali; Negozi a esecuzione istantanea e negozi di durata , i negozi a esecuzione istantanea esauriscono la loro esistenza in un unico momento (es. compravendita); i negozi di durata sono destinati a prolungare i loro effetti nel tempo.
La conoscenza e la pubblicità dei fatti. La dichiarazione è una comunicazione di fatti a se noti; essa deve poter essere conosciuta da parte di quanti rimangono a essa estranei (i terzi).
Tale necessità è determinata dall’esigenza di tutelare i terzi, che devono poter essere in grado di conoscere fatti o situazioni rilevanti. Talvolta questa esigenza è soddisfatta dalla forma della dichiarazione (es un atto scritto). Non sempre la forma da sola è sufficiente a soddisfare questa esigenza ed è necessario che del fatto siano portati a conoscenza quanti vi possano essere coinvolti perché portatori di interessi meritevoli di tutela. Sono queste forme di conoscenza che si manifestano con una espressa comunicazione del fatto a quanti dovessero essere interessati (conoscenza effettiva) o con una annotazione del fatto su particolari registri (conoscibilità). Sotto l’aspetto della conoscibilità vi è il problema della “Pubblicità dei fatti”: regolata dall’ordinamento allo scopo di rendere possibile a tutti la conoscenza di fatti altrimenti destinati a rimanere ignoti. Poiché la pubblicità mira a far conoscere determinati fatti a chiunque, realizzando una conoscibilità legale, si devono predisporre appositi strumenti idonei allo scopo. L’ordinamento richiede l’annotazione della dichiarazione in particolari registri affinché si possano risolvere una serie di problemi che traggono origine dalla conoscenza o no di situazioni rilevanti. Le diverse funzioni della pubblicità. In considerazione della funzione specifica svolta dalla pubblicità distinguiamo: La pubblicità notizia ha la funzione di comunicare agli altri determinati fatti. La sua omissione non tocca ne la validità dell’atto ne la sua efficacia, provoca esclusivamente una sanzione pecuniaria a carico di chi aveva l’obbligo di provvedere all’annotazione della dichiarazione; La pubblicità dichiarativa ha la funzione di rendere opponibile ai terzi il contenuto di determinati fatti. La sua omissione tocca la sua capacità di far prevalere gli effetti di fronte a quanti vantino la produzione di quegli stessi effetti nei loro confronti. Essa mira a dare certezza ai rapporti risolvendo l’eventuale conflitto tra più aventi causa di una stessa situazione soggettiva da uno stesso dante causa; La pubblicità costitutiva è richiesta per la validità e per l’efficacia dell’atto. La pubblicità è essenziale per la costituzione dell’atto stesso. La trascrizione. La trascrizione si attua riportando l’atto su appositi registri ed è tipico strumento di pubblicità degli atti previsti per l’opponibilità ai terzi dei diritti acquistati su beni immobili o sui beni mobili registrati. L’art. 2643 si riferisce una serie di atti che hanno per oggetto il trasferimento la costituzione la modificazione o l’estinzione di diritti di godimento su beni immobili o su beni mobili registrati. L’ordinamento prevede una serie di altri atti che si possono trascrivere. Le trascrizioni delle domande giudiziali riguardanti gli atti sottoposti a trascrizione e dei contratti preliminari, svolgono una funzione di prenotazione: servono a rendere opponibile la successiva sentenza ai terzi che abbiano acquistato il diritto oggetto della controversia durante il processo.
convenuto potrà opporre le sue ragioni chiedendo che la richiesta dell’attore sia respinta. Le ragioni sono le eccezioni. Sulla base della domanda presentata dall’attore, il giudice emetterà un provvedimento che assume la veste di una sentenza, di un'ordinanza o di un decreto: La sentenza è il tipico provvedimento del giudice attraverso il quale egli giudica; è l’atto finale del processo nel quale è formulato il giudizio dell’organo giurisdizionale; L’ ordinanza è un atto che provvede allo svolgimento del processo e per questo è ordinatoria (con una ordinanza); Il decreto è il provvedimento emesso quando non vi è contraddittorio. Il processo civile è disciplinato sotto la forma del procedimento di cognizione del procedimento di esecuzione e del procedimento cautelare: Il procedimento di cognizione ha la funzione di individuare la disciplina di diritto sostanziale applicabile all’ipotesi sottoposta all’attenzione del giudice: il giudice è chiamato a decidere chi ha ragione e chi ha torto. La sentenza emessa varia secondo la richiesta che l’attore presenta ( petitum ). Le sentenze mirano ad accertare una situazione; la caratteristica di questo tipo di azione è che essa dà luogo a una pronuncia di mero accertamento ( sentenza dichiarativa ), avente cioè lo scopo esclusivo di verificare quale sia la situazione esistente. Il mero accertamento potrebbe non essere sufficiente e l’attore potrebbe anche pretendere il rispetto di quanto accertato. In questa circostanza si chiederà una pronuncia che imponga anche l’osservanza di quell’accertamento ( sentenza di condanna ). Il provvedimento può costituire modificare o estinguere una situazione soggettiva (sentenza costitutiva) —> con la sentenza costitutiva, all’accertamento si accompagna un mutamento della situazione ( es. una sentenza che pronuncia l’annullamento di un contratto è costitutiva perché estingue le situazioni prodotte con quel contratto ). Terminato il procedimento di cognizione, alle parti in causa è data la possibilità di chiedere che la sentenza emessa sia riesaminata da un altro giudice —> fase di appello Vi è un terzo grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, detto di legittimità, perché non entra nel merito della questione, ma verifica il precedente giudizio in punto di diritto sotto il profilo delle disposizioni applicate alla fattispecie concreta. Il procedimento esecutivo , la sentenza di condanna passata in giudicato costituisce titolo esecutivo; è un atto dal quale risulta il contenuto e l’esistenza di una pretesa e consegue l’assoggettamento alle misure coercitive per adempimento di quella stessa pretesa. Il titolo esecutivo è il presupposto per poter dare inizio al procedimento di esecuzione, attraverso il quale la pretesa di un soggetto può trovare attuazione coattivamente; Nel corso del procedimento esecutivo buon può manifestarsi il pericolo che i beni oggetto di contestazione possono essere sottratti alla disponibilità del giudizio ( es. la controparte venda il bene sul quale viene reclamato il diritto di proprietà ); in questo caso è data al soggetto interessato la possibilità di introdurre un nuovo procedimento, il procedimento cautelare , attraverso il quale si possono evitare questi pericoli e garantire che la pronuncia del giudice possa avere un risultato proficuo. Un procedimento particolare è il procedimento di volontaria giurisdizione , caratterizzato dalla mancanza del contraddittorio perché la decisione non riguarda
interessi in conflitto. Questo procedimento mira a integrare o a controllare atti privati posti nell’interesse di quegli stessi soggetti o nell’interesse generale. Es. I procedimenti riguardanti la famiglia sono tipici procedimenti di volontaria giurisdizione: se i genitori vogliono vendere un bene del figlio ancora minorenne devono chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare (non vi è una lite da risolvere). Principio dispositivo e onere della prova. Disponibilità delle situazioni vuol dire che a decidere la sorte di quelle situazioni è il soggetto: il soggetto ne deve curare l’esercizio, le modalità di attuazione ecc.. quando una situazione soggettiva viene lesa, spetta al suo titolare decidere le modalità attraverso le quali difenderla. Nell’ambito della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive la disponibilità degli interessi protetti si manifesta con il principio dispositivo : spetta al soggetto decidere se mettere in moto il processo civile e valutare il modo attraverso il quale dimostrare la fondatezza della sua pretesa. Secondo l’art. 2697, è l’attore che deve dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato ed è il convenuto che deve dimostrare l’inefficacia dei fatti prodotti come prova dall’attore o i fatti sui quali l’eccezione si fonda (= principio dell’onere della prova ). I fatti sono l’oggetto della prova ( es. se pretendo una somma di denaro da Mario, devo dimostrare l’esistenza del mio credito nei suoi confronti e la scadenza del termine di adempimento; Mario potrà dimostrare l’infondatezza della mia pretesa, provando di aver adempiuto la sua obbligazione, allegando una ricevuta di pagamento ). Sulla base del principio dispositivo il giudice chiamato a decidere potrà pronunciarsi su quanto gli viene richiesto e secondo le prove addotte e ammesse: sia dall’attore, con l’azione, sia dal convenuto, con le eccezioni (= principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ) Quando invece gli interessi indisponibili sono l’oggetto della controversia il giudice può andare anche oltre il petitum. In questo modo si comprendono tutti gli interventi di ufficio del giudice: gli interventi che il giudice deve porre in essere a prescindere dalla specifica richiesta dei soggetti ( es. se un contratto è nullo, il giudice ne può dichiarare la nullità a prescindere dalla espressa richiesta dei soggetti, mentre, se lo stesso contratto dovesse essere annullabile, il giudice deve attendere una richiesta di annullamento dalla parte dell’interesse della quale l’annullamento è previsto ). Le prove. Le prove sono fornite con particolari strumenti disciplinati dal legislatore. Si possono distinguere le prove sulla base di diversi criteri: