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Riassunto comprensivo di appunti a lezione.
Tipologia: Appunti
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Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale. Si occupa di:
Il diritto oggettivo è un sistema di norme giuridiche. Ha la funzione, vista sopra, di sistemare interessi e di risolvere o prevenire conflitti. Il diritto soggettivo è il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Così, il diritto di proprietà è un diritto soggettivo, perché è il potere del proprietario di usare liberamente le sue cose; ugualmente il diritto di credito, che è la pretesa del creditore di ottenere il pagamento dal debitore. Se dico che il «diritto» privato italiano dà al padrone di casa il «diritto» di mandar via l'inquilino che non paga il canone, uso il termine la prima volta nel senso di diritto oggettivo, la seconda come diritto soggettivo. Inoltre, i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo: è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi.
4. NORME GIURIDICHE Il diritto oggettivo è una realtà complessa, fatta di tanti elementi collegati fra loro. L'elemento base della struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme del diritto o norme giuridiche («giuridico», dal latino ius = diritto, significa appunto «relativo al diritto»). Per realizzare le sue funzioni di sistemazione degli interessi e prevenzione/risoluzione dei conflitti, il diritto deve influire sui comportamenti umani, per orientarli nel senso corrispondente alle scelte politiche che il diritto stesso fa proprie. La norma giuridica è lo strumento fondamentale per questo fine. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di due elementi: regola e sanzione. La norma giuridica consiste prima di tutto in una regola , che generalmente è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato (ex. paga i debiti, non fare danno agli altri). Se la regola è osservata, vuol dire che il diritto ha raggiunto immediatamente il suo scopo: i comportamenti effettivi sono quelli socialmente desiderati. Ma può invece accadere che la regola non sia osservata: per questi casi c'è la necessità di una sanzione. La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Normalmente la violazione della regola è lesione dell'interesse che con quella regola il diritto vuole affermare e proteggere. La sanzione può avere diversi ruoli : - Satisfattivo : la sanzione serve a ripristinare l'interesse leso, cancellando l'effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola: è il caso della sanzione per il mancato pagamento dei debiti. La sanzione soddisfa in modo diretto e pieno l'interesse leso. - Compensativo : serve a compensare la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l'interesse leso, ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente. - Punitivo : punta a colpire un comportamento riprovevole. La sanzione né ripristina l'interesse leso né lo compensa con un valore equivalente: se un marito viola gravemente i suoi doveri matrimoniali, la moglie può ottenere la separazione con addebito a carico di lui. - Deterrente/preventivo : i coniugi sanno che se violeranno la regola sui doveri matrimoniali, si esporranno alle conseguenze sgradevoli di una separazione con addebito. La paura di subirle indurrà molti coniugi a non violare quella regola. In realtà tutte le sanzioni hanno un qualche ruolo preventivo. Finora gli esempi hanno riguardato regole che impongono o vietano comportamenti e sanzioni conseguenti alla violazione dell'obbligo o del divieto. In realtà, nel diritto privato esistono molte altre regole consistenti nel disporre determinati effetti legali, in dipendenza del verificarsi di certe situazioni. Si pensi alla regola per cui la proprietà della cosa venduta passa al compratore nel momento in cui si firma il contratto di vendita. Lo schema è sempre quello che si esprime nella formula «se (a), allora (b)»: dove (a) è una situazione verificata come reale, mentre (b) è la conseguenza legale della situazione verificata. Sinonimi di diritto (oggettivo) sono le espressioni sistema giuridico o ordinamento giuridico: che indicano l'insieme delle norme giuridiche organizzano la vita di una determinata società. Esiste anche il termine istituto giuridico, cioè l'insieme delle norme giuridiche che regolano qualche fenomeno della vita sociale: ex. l'istituto del matrimonio è l'insieme delle norme che regolano l'unione stabile. 5. LA FATTISPECIE Applicare una norma giuridica implica formulare un giudizio: giudicare se un dato comportamento faccia scattare o meno la sanzione prevista da quella norma. L'applicazione della norma implica dunque l'incrocio fra un dato empirico (che cosa è successo nella realtà) e un dato giuridico (che cosa prevede la norma). Le norme giuridiche presentano le caratteristiche della generalità e dell'astrattezza: generali significa che s'indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari; astratte significa che risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete, non prefigurabili in modo preciso nel momento in cui viene posta la norma. L'applicazione serve ad accertare se quella particolare situazione concreta rientra o meno nella previsione generale e astratta della norma. Si consideri ad es. il tamponamento verificatosi per colpa di X, da
Tutti hanno il diritto di interpretare le norme, però alcune categorie di persone hanno una posizione più qualificata. Si distinguono vari tipi di interpretazione :
Le fonti di produzione del diritto sono atti o fatti capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico, qualunque legge del Parlamento è fonte del diritto. Gli atti sono fonti scritte, testi normativi (Costituzione, leggi, regolamenti). I fatti sono comportamenti, condotte dei consociati (consuetudine). I consociati, comportandosi in una certa maniera, generano una regola che è da loro riconosciuta come giuridica. Nella società noi abbiamo una serie di meccanismi di produzione di regole (comportamento sociale, educazione, religione), ma solo alcune di queste hanno la caratteristica di essere giuridiche. Le fonti del diritto sono un sottoinsieme della più ampia categoria di fonti di produzione che si hanno nella società. Le fonti di cognizione sono gli strumenti che consentono ai consociati di venire a conoscenza delle norme giuridiche, ovvero sono mezzi di comunicazione (Gazzetta Ufficiale). La funzione delle fonti del diritto è fondamentale. Creando nuove norme giuridiche, esse permettono al diritto di rinnovarsi e adeguarsi alle condizioni ed esigenze della vita sociale, che cambiano continuamente. Però, questo rinnovamento deve avvenire in modo ordinato e controllabile , non è concepibile che le norme giuridiche siano create da chiunque e in qualunque modo. Le fonti del diritto rispondono all’esigenza di definire chi è abilitato a creare norme giuridiche, e in che modo deve procedere per crearle, il che è anche una garanzia per i cittadini, soggetti alle norme giuridiche. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti : non esiste un solo tipo di fonte del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi, create da autorità diverse, seguendo diverse modalità. Questo dipende anche dalla grandissima varietà delle norme giuridiche, che possono differenziarsi fra loro per il tipo di situazione regolata e per il fatto che sono create da norme diverse. Ad esempio, la norma per cui l'Italia è una repubblica e non una monarchia ha come fonte la costituzione e quella che stabilisce la possibilità di sciogliere i matrimoni con il divorzio ha come fonte una legge del Parlamento. Come si determinano le fonti , ovvero l’ambito del giuridico? NON esiste un’unica risposta, l’ambito della giuridicità varia nel tempo e nei luoghi. Perché il Codice Civile è fonte del diritto e, invece, il regolamento del gioco del calcio non lo è? Ci sono tre diverse possibilità di base: − RULE OF TRADITION : l’ambito della giuridicità è determinate dalla tradizione/cultura → sistemi a diritto consuetudinario (sistemi in cui la fonte principale è la consuetudine, ovvero la reiterazione di un comportamento costantemente mantenuto nel tempo), a base religiosa (diritto islamico: si basa sul riconoscimento della giuridicità di precetti religiosi a partire dalle regole della Sharia), sistemi di diritto colto ( ius commune : è stato elaborato nelle università, gli studiosi lo individuano come esempio di regole da seguire). In un diritto a base consuetudinaria il diritto cambia con il cambiare della consuetudine, della tradizione, quindi ha tempi di cambiamento lunghi. Poiché una consuetudine cambi occorre che passi molto tempo, che i consociati adeguino il loro comportamento a dei mutamenti sociali che possono prodursi nell’arco del tempo. − RULE OF POLITICS : l’ambito della giuridicità è determinato da una decisione politica arbitraria → l’ambito del giuridico coincide con la volontà di chi è al potere ( totalitarismi ). È giuridico ciò che chi è al potere decide sia giuridico. Il potere è assoluto che determina i propri fini e non ha nessun limite precostituito. è il dittatore che decide cosa è o non è giuridico e quando una legge smette di essere giuridica. Il diritto cambia quando cambia la volontà del tiranno. − RULE OF LAW (principio di legalità) : è il sistema a cui appartiene la nostra esperienza giuridica italiana contemporanea, così come tutte le esperienze giuridiche delle democrazie occidentali. L’ambito della giuridicità è determinato giuridicamente → esistono regole di diritto che stabiliscono da chi e come possono essere create nuove regole giuridiche/abrogate regole esistenti. C’è una regola del diritto che ci dice che cosa è giuridico. Il diritto cambia seguendo le regole che ne disciplinano il cambiamento. In un sistema di rule of law, ogni fonte deve trovare fondamento in un’altra fonte, che le attribuisce la possibilità di creare regole di diritto e ne sancisce le modalità e i limiti (es. la legge è fonte perché lo prevede la Costituzione). Se l’ambito della giuridicità è determinato dal giuridico, significa che alla domanda “perché un certo atto è fonte?” la risposta sarà “perché lo dice un’altra fonte”. Se l’ambito della giuridicità è determinato dal diritto, vuol dire che per sapere cosa è diritto bisogna chiederlo al diritto. Ogni fonte si basa su un’altra, una fonte è tale perché lo dice un’altra fonte. Le fonti hanno una struttura gerarchica , che determina i loro rapporti. Il regolamento è fonte perché lo dice la legge, quindi vuol dire che la legge sarà in una posizione superiore rispetto al regolamento. La legge avrà il potere di dire che il regolamento è fonte. Questa struttura gerarchica
risponde ad una logica di garanzia e di controllo, che si rispecchia nella struttura dello Stato, a partire dalla separazione dei poteri. Il senso della rule of law e del principio di legalità è quello di evitare che l’ambito del giuridico sia determinato o dalla cultura o da fattori legati ad ambiti morali (come la religione), oppure dai tiranni. Il principio di legalità nasce con la rivoluzione francese e, ancora prima, con la dichiarazione di indipendenza americana, e prima ancora con il bill of rights inglese. Il principio di legalità nasce quando sorge l’esigenza di limitare il potere assoluto. Questo potere assoluto si limita sancendo delle regole giuridiche che neanche il titolare del potere più alto può violare. Il senso della separazione dei poteri dello stato è quello di far si che ogni potere sia indipendente dall’altro e che ogni potere controlli l’altro, applicando le regole che attribuiscono quel potere e che ne definiscono i limiti. Perché un principio venga rispettato deve esistere qualcuno che lo fa rispettare, perché se non ci fosse qualcuno che lo fa rispettare e tutto dipendesse dalla buona volontà del legislatore, potrebbe succedere che il legislatore sia buono o cattivo e se è cattivo se ne frega della costituzione e fa quello che gli pare. Invece, esiste qualcuno, che nel nostro sistema è la corte costituzionale , che fa rispettare quei limiti e quei vincoli. Quindi, c’è un nesso tra il principio di legalità, la gerarchia delle fonti e la separazione dei poteri → sono gli elementi su cui si basano le democrazie. Gerarchia delle fonti in Italia : − Fonti costituzionali : sono al vertice della piramide delle fonti.
punisce qualcun altro sta esercitando un potere, chi sanziona e chi è sanzionato non stanno sullo stesso piano, quindi stiamo parlando di regole che non possono disciplinare rapporti tra pari, ma rapporti asimmetrici. Ci deve essere sempre una portata dell’interesse leso, quando entra in gioco la pretesa punitiva dello stato, che va al di là della ridotta sfera dei rapporti tra privati. Il diritto penale ci interessa perché ci sono delle condotte che possono essere tenute nell’ambito della comunicazione d’impresa che possono rilevare anche ai fini dell’applicazione di regole sanzionatorie. Un esempio è la pubblicità ingannevole e la menzogna pubblicitaria, che può rilevare penalmente perché può integrare il reato di truffa → qualcuno tratto in inganno da quella pubblicità compra un prodotto e non ottiene il risultato sperato. La pubblicità ingannevole costituisce anche fattispecie tipica di pratica commerciale scorretta, ma qui si parla di sanzione amministrativa. Il messaggio pubblicitario ingannevole può produrre effetti anche di natura privatistica, nei rapporti tra privati, almeno in due direzioni: il consumatore ingannato e il concorrente dell’imprenditore che ha fatto pubblicità ingannevole. Il consumatore ingannato, che può denunciare la truffa, potrà anche chiedere all’autore della pubblicità ingannevole l’annullamento del contratto, la restituzione del denaro versato e il risarcimento del danno. Queste sono azioni civili, sono rapporti di diritto privato. Il concorrente del soggetto che ha diffuso pubblicità ingannevole potrà chiedere un risarcimento del danno per via delle opportunità di lavoro persa a causa dello sviamento della clientela che è stato generato dalla pubblicità ingannevole. Quindi, una stessa condotta può rilevare sotto diversi fini. Questa plurima rilevanza della condotta si spiega perché sono diverse le finalità di ciascuna delle regole. Materie di legislazione concorrente : spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello stato. − Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; − Commercio con l’estero; − Tutela e sicurezza del lavoro; − Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; − Professioni; − Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; − Tutela della salute; − Alimentazione; − Ordinamento sportivo; − Protezione civile; − Governo del territorio; − Porti e aeroporti civili; − Grandi reti di trasporto e di navigazione; − Ordinamento della comunicazione; − Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; − Previdenza complementare e integrativa; − Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; − Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; − Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; entri di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Materie in cui le Regioni hanno la potestà legislativa esclusiva (residuale) : ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato. 2) Atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge): promanano dal Governo, sotto il controllo del Parlamento, preventivo nel caso dei decreti legislativi (o decreti delegati), successivo nel caso dei decreti legge. La caratteristica comune dei decreti legislativi e decreti legge è rappresentata dal fatto che si tratta di atti del governo , mentre le leggi statali e regionali promanano dal Parlamento o dai consigli regionali. Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo che nel nostro sistema non è eletto. Quindi, mentre leggi statali e regionali promanano da assemblee elettive, il Governo no, in quanto non è eletto ma è nominato dal presidente della repubblica con il rapporto fiduciario del Parlamento. L’atto avente forza di legge è un decreto del Governo che viene emanato sotto il controllo del Parlamento. Questo controllo è preventivo nel caso dei decreti legislativi (delegato) e successivo nel caso dei decreti legge. Quindi, nei decreti legislativi il Parlamento controlla prima, nel decreto legge controlla dopo, cioè va a vedere se ciò che il Governo decide in sede di decreto legge gli sta bene o meno. nel caso di decreto legislativo il Governo legifera su delega del Parlamento,
il Parlamento attribuisce al Governo il potere di legiferare, gli da un mandato, da esercitare entro un termine prefissato. La potestà legislativa del Governo non è mai una potestà illimitata, al contrario di quella del Parlamento, la delega riguarda una materia specifica. Il Governo deve emanare il decreto legislativo nell’osservanza dei principi e criteri direttivi sanciti dalla legge delega. Quindi, la legge delega, non soltanto fisserà un termine e individuerà una materia, ma darà delle linee guida, dei principi generali e dei criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi. Che cosa succede se questi limiti non vengono rispettati? Ad esempio se il Governo legifera oltre il termine, a delega scaduta, se il Governo legifera su una materia che non è oggetto di delega, se il Governo legifera non osservando i principi direttivi? In tutte queste ipotesi c’è l’ incostituzionalità , cioè l’esercizio di poteri legislativi da parte del Governo in una situazione in cui la Costituzione non glielo consente. La situazione va sottoposta alla Corte Costituzionale, non può essere risolta in via diretta da parte del giudice. Tra legge delega e decreto legislativo non c’è un rapporto legislativo, non c’è un rapporto gerarchico, ma sono tutte e due fonti primarie, tutte e due hanno forza di legge, stanno sullo stesso piano. Se c’è un contrasto, quindi, va risolto dal giudice costituzionale. − Decreti legislativi : il Governo legifera su delega del Parlamento, da esercitarsi entro un termine prefissato, su una materia specifica, nell’osservanza dei principi e criteri direttivi sanciti dalla legge- delega. La tecnica del decreto legislativo è una tecnica molto usata nella legislazione italiana ed è lo strumento prediletto dal nostro ordinamento quando si tratta di recepire direttive europee. Il decreto legislativo si utilizza anche molto per riordinare determinate materie che sono coperte da regole sparse in varie leggi. − Decreti legge : in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo può emanare decreti aventi forza di legge, che perdono effetto se non sono convertiti in legge dal Parlamento, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione. L’attribuzione di potestà legislativa al Governo ha luogo direttamente ad opera della Costituzione, è la Costituzione che ci dice questo. Il Governo qui non ha bisogno di una delega parlamentare, perché è la Costituzione stessa che gli attribuisce questa potestà, però è una potestà limitata. Prima di tutto deve trattarsi di casi straordinari, cioè fuori dall’ordinario, perché altrimenti il Parlamento sarebbe espropriato della potestà legislativa. Poi devono sussistere motivi di necessità ed urgenza, deve essere necessario adottare quelle misure in modo urgente. Necessità e urgenza non sono sinonimi, necessità significa che bisogna adottare quelle regole che vanno adottate subito. Quando ci sono tutti questi elementi (casi straordinari, necessità e urgenza) il Governo può emanare decreti aventi forza di legge, che perdono effetto se non sono convertiti in legge dal Parlamento nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, alla fine la decisione spetta al Parlamento. Se il decreto non viene convertito nei 60 giorni successivi alla pubblicazione decade, perde effetto, quindi diventa come se non fosse mai stato emanato, cessa di avere qualunque tipo di effetto di fonte. Non si possono fare catene di decreti legge, ad esempio di fa un decreto e quando non viene approvato entro i 60 giorni se ne fa un altro e così via. È già successo in passato e la Corte Costituzionale l’ha definito costituzionalmente illegittimo. Un altro caso è quello della prassi parlamentare di usare il disegno di legge di conversione del decreto come veicolo per introdurre in sede di emendamento qualunque regola su qualunque materia, che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo. **FONTI SECONDARIE
essere applicate. Il limite di questo approccio, però, è quello che c’è un caso che resta fuori, quindi o si fa una regolina per quel caso che rimane fuori oppure si fa si che la regola generale sia abbastanza flessibile da poter essere adattata ai vari casi. Il problema principale del diritto sta nella assoluta complessità di ciò che il diritto vuole con presunzione regolare, ovvero l’esistenza. La differenza tra diritto e legge sta nel fatto che la legge è una delle fonti del diritto. Giuridicità di una regola : come facciamo a capire se una regola è giuridica oppure no? Deve essere prevista da una fonte del diritto e deve essere applicata e interpretata secondo modalità previste giuridicamente. Vuol dire che il diritto ci dice come la regola di diritto deve essere realizzata, ci dice quali sono gli strumenti attraverso cui la realtà verrà fatta conformare al diritto. Questi strumenti sono: − Processo : è un’attività giurisdizionale (del giudice) volta all’emanazione di una sentenza. Atto tipico del giudice con cui, risolvendo una controversia, individua la regola di diritto applicabile e dispone che vi sia data applicazione. L’atto conclusivo si chiama sentenza , ovvero la decisione del giudice che ci dice quale norma si applica a una determinata causa e chi ha ragione. − Procedimento amministrativo : attività di un’amministrazione pubblica volta all’emanazione di un provvedimento, che costituisce esercizio di un potere nei confronti del privato. L’amministrazione pubblica prende una decisione che produce effetti nei confronti di un privato. Anche il procedimento amministrativo, come il processo, è regolato dalla legge, ma le regole sono diverse. Ad esempio, il processo ha come suo elemento caratteristico il contraddittorio tra le parti e il giudice deciderà come una terza posizione imparziale. Nel procedimento amministrativo, invece, non è previsto il principio del contraddittorio ma quello della partecipazione, cioè il privato può interloquire con l’amministrazione ma non contraddice con l’amministrazione su un piano di parità. Inoltre, l’amministrazione decide nel pubblico interesse, quindi non è imparziale come un giudice, decide ciò che è meglio per l’interesse pubblico. Il privato non viene allora tutelato come nel processo da un giudice, in quanto se il diritto del privato va a discapito dell’interesse pubblico il giudice lo tutela in ogni caso, mentre nel processo amministrativo l’agire è motivato dal benessere pubblico. Il privato, attraverso il potere esercitato nei suoi confronti, può domandare di essere tutelato quando ritiene che questo potere non sia stato esercitato in maniera conforme alle regole di diritto. Se noi vogliamo far valere i nostri diritti su qualcuno, ad esempio un debitore che non ci ha pagato, dobbiamo ricorrere a un giudizio, altrimenti il debitore continuerà a non pagarci. Se sono un cittadino osservante delle leggi, quindi, mi rivolgo a un giudice. A quel punto tra la regola scritta nel codice, il diritto attribuito sulla carta e l’attuazione del diritto sta il processo. Per avere realizzato il mio diritto dovrò passare attraverso tutte queste fasi che avranno dei tempi e dei costi. Quando otterrò la sentenza poi non significa che avrò il denaro in tasca, quindi dovrò prima far eseguire quella sentenza (pignoramento di beni ecc.) e poi dopo tutti questi passaggi avrò il denaro. Un altro elemento della regola è che le sue conseguenze sono anch’esse regolate giuridicamente (attribuzione/negazione di diritti, effetti su rapporti giuridici, attribuzione di svantaggi/vantaggi previsti dalle norme). È il diritto che ci dice cosa succede quando la regola viene violata, che cosa la regola impone, qua è il risultato che la regola si prefigge.
2. FONTI NON SCRITTE: LA CONSUETUDINE Una delle caratteristiche fondamentali del diritto moderno è proprio essere un diritto composto quasi esclusivamente da fonti scritte e ciò soddisfa l'esigenza di rendere le norme giuridiche certe e facilmente conoscibili. Un'altra ragione si lega all'affermarsi dello Stato moderno: la fonte scritta è quella che esprime meglio la volontà e l'autorità politica dello Stato. Esistono tuttavia anche fonti non scritte : le consuetudini (o usi), richiamate nell'art. 1 prel. La consuetudine è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite l'osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con l'intenzione di creare norme giuridiche, ma piuttosto con l'atteggiamento di chi si uniforma a norme già esistenti. La consuetudine si fonda infatti su due elementi: 1. Oggettivo : dato dalla ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento ad opera della gran parte delle persone; 2. Soggettivo : dato dalla convinzione delle persone di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento, in quanto imposto da una norma giuridica (perciò non è fonte del diritto l'uso di lasciare la mancia al ristorante, perché si sa di non essere giuridicamente obbligati a farlo).
− Diritto privato delle obbligazioni e dei contratti commerciali : contenuto nel codice di commercio. Quest'ultimo teneva in maggior conto le esigenze dell'economia moderna (velocità delle contrattazioni e sicurezza degli affari). Nel 1942 il codice di commercio viene abrogato, senza essere sostituito da uno nuovo, e il codice civile resta l'unico codice del diritto privato. Ma proprio nel momento in cui muore, il codice di commercio celebra la sua vittoria. Infatti lo spirito delle sue norme penetra nel nuovo codice civile che dà molto spazio alle esigenze di efficienza delle attività economiche. Ecco perché si può dire che il codice civile del 1942 ha realizzato l’unificazione del diritto privato, ma al tempo stesso la commercializzazione del diritto privato. Al centro del nuovo sistema di disciplina delle attività economiche il codice civile del 1942 colloca i concetti di imprenditore e di impresa. L' imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata, l' impresa è l'attività svolta dall'imprenditore. Francia, Germania e Spagna, invece, conservano accanto al codice civile un separato codice di commercio.
6. STRUTTURA E CONTENUTI DEL CODICE CIVILE Il codice civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi ) che riguardano le fonti del diritto, l'efficacia delle norme, i criteri per la loro interpretazione. Gli articoli del codice vanno da 1 a 2969. Il codice si divide in sei libri : 1. Primo libro (art. 1-455) s'intitola Delle persone e della famiglia. Contiene le regole sulla capacità e sulla posizione giuridica generale delle persone fisiche, cioè degli individui, e sulle organizzazioni con scopo non di profitto. Contiene poi le regole in materia di famiglia; 2. Secondo libro (art. 456-809) s'intitola Delle successioni. Contiene le regole che disciplinano la sorte del patrimonio di una persona, dopo che questa abbia cessato di vivere e, inoltre, le regole sulla donazione; 3. Terzo libro (art. 810-1172) s'intitola Della proprietà. Riguarda la definizione e la classificazione dei beni, la disciplina del diritto di proprietà e di altri diritti sulle cose (diritti reali), la disciplina del possesso; 4. Quarto libro (art. 1173-2059) s'intitola Delle obbligazioni, ed è il più ampio. Contiene la disciplina generale delle obbligazioni (debiti e crediti), e degli atti o dei fatti da cui le obbligazioni derivano (fonti delle obbligazioni): principalmente i contratti e i fatti che causano un danno, obbligando qualcuno a risarcirlo; 5. Quinto libro (art. 2060-2642) s'intitola Del lavoro, e riguarda la disciplina delle attività economiche organizzate, oggetto del diritto commerciale, industriale e del lavoro. Contiene regole sull'impresa, sul lavoro subordinato, sulle organizzazioni con scopo di profitto (società), sui marchi, sul diritto d'autore e sui brevetti industriali, sulla concorrenza; 6. Sesto libro (art. 2643 - 2969) s'intitola Della tutela dei diritti e ha un contenuto eterogeneo. Comprende istituti che riguardano la concreta attuazione dei diritti, quali: la prescrizione e la decadenza, la trascrizione immobiliare, le garanzie reali del credito (pegno e ipoteca). Inoltre regole sulle prove e sull'esecuzione forzata contro il debitore che rifiuti il pagamento spontaneo. ln appendice al codice ci sono poi le disposizioni di attuazione e transitorie, che precisano le modalità applicative delle norme del codice stesso. **7. LA COSTITUZIONE COME FONTE DEL DIRITTO PRIVATO
ART.1 : “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. La sovranità appartiene al popolo vuol dire che l’origine di tutti i poteri di governo (tutte le funzioni dello stato) sta nel popolo che attraverso la Costituzione regola e limita l’esercizio della propria sovranità. La Costituzione è l’atto iniziale, fondante, con cui il popolo sovrano si riconosce come tale. Quindi, la fonte della giuridicità della Costituzione sta nell’esistenza di un popolo che si definisce e si riconosce come italiano, ha un’organizzazione statale entro cui ripartisce regole e poteri di governo, istituisce uno stato riconosciuto come sovrano dagli altri stati. Dopo che, attraverso la Costituzione, il popolo si è dato uno Stato e ne ha organizzato l’ordinamento, a quel punto la sovranità non è più esercitabile in via assoluta, in via illimitata, ma è esercitabile solo nei limiti in cui la Costituzione lo consente. Ecco cosa significa “nei limiti della Costituzione”. Quindi la Costituzione è anche atto di autolimitazione della sovranità popolare, perché il popolo si autolimita. gli istituti del diritto privato esprimono importanti principi di organizzazione dei rapporti sociali. Di essi si occupa anche la costituzione → la costituzione del 1948 costituisce fonte importante del diritto privato. La costituzione italiana del 1948 è ricca di norme significative per la configurazione di molti istituti del diritto privato. Ricordiamo in particolare le norme sulla libertà di associazione, sulla difesa in giudizio dei propri diritti e interessi, sulla famiglia, sulla tutela dei lavoratori, sull’iniziativa economica privata, sul diritto di proprietà, sulle cooperative, sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e su tutela del risparmio ed esercizio del credito. I principi affermati dalla costituzione in queste materie sono molto lontani da quelli che ispirano i corrispondenti istituti, quali risultano dal codice e dalle altre leggi anteriori alla costituzione. Sono più moderni, più evoluti e soprattutto più sensibili ai valori di uguaglianza e giustizia sociale. L' incidenza dei principi costituzionali sulle norme del diritto privato si manifesta in tre modi:
ART. 41 : l’iniziativa economica privata è libera. Non può però svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza. Ci deve quindi essere un bilanciamento per ogni diritto. Il bilanciamento viene deciso dal legislatore. Il suo operato viene valutato dalla Corte costituzionale. ART. 21 : la libertà di manifestazione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. È essenziale perché possa nascere un dibattito, delle azioni contrastanti e si crei il principio democratico.
5. Istituire l’organizzazione dello Stato, cioè i suoi poteri, e ne determina le modalità di funzionamento, comprese le modalità di produzione ed applicazione delle regole di diritto (fonti costituzionali, fonti primarie e secondarie). La Costituzione quindi disciplina: − Le modalità per la propria modifica: è una costituzione rigida, che può essere modificata solo attraverso un procedimento specifico e nei limiti in cui essa è consentita (alcuni elementi non possono essere modificati). Si usa il referendum conformativo, che è parte di un iter aggravato per assicurare un dibattito parlamentare e per un controllo popolare. Si chiede al popolo se è d’accordo su questo cambiamento costituzionale. − Le modalità di approvazione di leggi costituzionali: si tratta di leggi che stanno sullo stesso piano della Costituzione nelle gerarchie delle fonti, pur non modificando la Costituzione stessa. − Attribuisce al Parlamento e ai Consigli regionali il potere legislativo, secondo criteri di ripartizione di potestà − Ripartisce la potestà regolamentare tra Stato e Regioni − Attribuisce alla magistratura (ordinaria, amministrativa) il potere giudiziario − Attribuisce al Governo (legato da fiducia al Parlamento) il potere esecutivo − Allestisce un sistema di controlli e bilanciamenti atto ad assicurare il corretto funzionamento del sistema. **8. LA LEGISLAZIONE SPECIALE: DECODIFICAZIONE E RICODIFICAZIONE
All'esigenza di una ricodificazione il legislatore prova a dare risposta, raccogliendo a unità, entro un unico organico testo legislativo, le norme relative a un determinato settore, che prima si presentavano sparse in tanti testi diversi, ovvero i codici. Ad esempio, codici in materia di protezione dei dati personali, comunicazioni elettroniche, beni culturali e paesaggio, proprietà industriale, ecc.
10. LE LEGGI REGIONALI Le leggi speciali di cui stiamo parlando sono leggi statali, ma esistono anche leggi regionali (valide limitatamente al territorio della Regione interessata). Le regioni non hanno competenza a fare norme di diritto privato. Questa preclusione è sempre stata riconosciuta da che esistono le Regioni ordinarie (1970), pur senza essere scritta in nessuna norma. La ragione è un'esigenza di uniformità nazionale, per evitare discriminazioni fra i cittadini, in violazione del principio di uguaglianza: cosa accadrebbe se in Veneto ci si potesse sposare a 19 anni, in Campania a 17 e nel resto d'Italia a 18; o se in Lombardia per vendere un immobile bastasse un contratto fatto a voce, mentre nel resto d'Italia occorre un contratto scritto. Invece, si discute se questa preclusione vada intesa in senso assoluto, o lasci qualche piccolo spazio a un diritto privato regionale. La Corte costituzionale, cui spetta controllare se le leggi regionali rispettano i loro limiti, ammette qualche apertura in tal senso. 11. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO; ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO PRIVATO; DIRITTO PRIVATO EUROPEO → LEGGERE!!! Il diritto privato moderno nasce e si sviluppa, con le grandi codificazioni, come diritto degli stati nazionali → ogni Stato ha il suo diritto privato, più o meno diverso da quello degli altri Stati. Questo pone un primo problema: quando una fattispecie concreta non è totalmente italiana, ma presenta elementi di collegamento con altri Stati, ad essa si applica il diritto italiano o il diritto di un altro Stato? Ad esempio, se un italiano compra da un inglese un appartamento situato a Parigi e la compravendita è firmata a Zurigo, a questo contratto si applica il diritto italiano, inglese, francese o svizzero? In situazioni del genere si crea un conflitto di leggi : questo viene risolto dalle norme del diritto internazionale privato , che servono a individuare quale, fra i diritti dei diversi Stati coinvolti, il giudice deve applicare alla fattispecie. Esse sono norme del diritto interno italiano, prodotte da fonti dello Stato italiano (sono contenute nella l. 218/1995). Un altro problema sta nel fatto che il carattere nazionale del diritto privato entra in contrasto con le esigenze dell'economia globalizzata, che si sviluppa sempre più su basi transnazionali. I rapporti d'affari fra cittadini e imprese di Stati diversi sono impacciati dalla diversità dei diritti applicabili ai partner stranieri e dalle incertezze che ne derivano. Sorge così un'esigenza di armonizzazione internazionale del diritto privato , che superi le differenze dei diritti privati nazionali in favore di un diritto uniforme. Ciò può realizzarsi a diversi livelli, e con diversi strumenti. Uno strumento generale è costituito dalle convenzioni internazionali : testi normativi riguardanti una determinata materia, elaborati dagli Stati che vi partecipano. Con la ratifica della convenzione, ciascuno degli Stati aderenti trasferisce nel proprio diritto interno le norme della convenzione, che in questo modo vengono a valere uniformemente per tutti. Le convenzioni sono strumenti internazionali : uniformano il diritto fra tutti gli Stati che liberamente vi aderiscono. Altri strumenti di uniformazione del diritto sono di tipo sovrannazionale , come tipicamente quelli dell' Unione Europea , che sono consistenti in fonti del diritto prodotte dai competenti organi dell'Unione e sono vincolanti per tutti gli Stati membri. Sono essenzialmente due: − Regolamenti : presentano le maggiori affinità con quella che nel diritto interno è la fonte legislativa, ovvero creano norme direttamente vincolanti non solo per gli Stati membri, ma anche per tutti gli individui e le organizzazioni presenti al loro interno. Nella gerarchia delle fonti, i regolamenti europei prevalgono sulla legislazione interna: le norme italiane non possono contrastare con essi e, se lo fanno, sono illegittime. − Direttive : funzionano in modo diverso, ovvero non vincolano direttamente gli individui e le organizzazioni degli Stati membri, ma hanno effetti obbligatori solo per gli Stati → li obbligano a recepire le direttive, cioè a trasformarle in norme del proprio diritto interno attraverso fonti interne che creino tali norme, dando ad esse contenuti conformi alle direttive. Solo con tale recezione le norme della direttiva, diventate norme del diritto interno, operano verso individui e organizzazioni degli Stati membri.