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2025/2026 -diritto privato comparato
Tipologia: Appunti
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Capitolo I: LA COMPARAZIONE GIURIDICA 1.1. Oggetto e scopo della comparazione Le regole giuridiche non sono identiche ovunque, ma variano da un luogo all’altro o da un gruppo umano all’altro. Solo a partire dal XX secolo si è iniziato a riconoscere che i vari sistemi positivi sono essenzialmente diversi e tuttavia pienamente legittimi: l’analisi delle affinità e delle divergenze è oggetto della scienza giuridica compartista. In un primo tempo, la comparazione aveva come scopo quello di ricavare dall’insieme delle esperienze giuridiche una base comune. Ma questa visione è da respingere, poiché pone limitazioni ingiustificate. La comparazione in realtà ha il fine di stabilire in quale misura le regole appartenentesi ai diversi sistemi coincidano e differiscano. La disciplina compartita è essenziale nella formazione di un buon giurista, in quanto non fornisce solo una soluzione al singolo problema ma un modo di ragionare e una miglior comprensione del diritto degli altri paesi. 1.2. Il metodo - i formanti - i crittotipi Chi compare mette a confronto norme giuridiche appartenenti a diversi sitemi. Il comparatista non formula proprie interpretazioni, né è tenuto a scegliere tra le varie ricostruzioni operate dai giuristi legati al sistema analizzato. Se coesistono più interpretazioni, non deve rifiutarne alcuna, in quanto tutte costituiscono dati veri e reali. I sistemi giuridici moderni constano infatti di un grande numero di formanti, i quali tendono a influenzarsi a vicenda. In ogni ordinamento si distinguono più formanti legali (a livello costituzionale, norma ordinaria, legale, regolamentare), alcuni giudiziari e altri dottorali. Il comparatista deve valutare come differenti le soluzioni giuridiche, appartenenti a due diversi sistemi, quando queste hanno formanti diversi ma significato uguale. La comparazione non può dunque fare a meno di analisi giuridiche che distinguano i vari formanti. Un’analisi più approfondita dei formanti rivela ulteriore distinzioni interne. La dicotomia più importante è quella che distingue tra regole operazionali, che costituiscono i criteri di decisione, e le proposizioni elaborate per pensare e comunicare la norma (enunciazioni). Ad esempio è una regola il criterio in base al quale il giudice decide. È una definizione la massima enunciata dal giudice. Alcuni formanti nascono già verbalizzati, ossia enunciati mediante parole (es.la definizione dottorale) mentre altri si presentano come modelli impliciti che si chiamano crittotipici o inferenziali. Quando due leggi identiche, in vigore in due sistemi diversi, danno luogo a soluzioni applicative diverse, e troviamo che soluzioni applicative identiche sono prodotte da leggi diverse, si afferma che, oltre alla legge, influisce sulla soluzione un ulteriore criterio non verbalizzato e internalizzato. Le regole non verbalizzate hanno un’importanza centrale: vengono percepite e trasmesse nel corso delle generazioni di giuristi. Inoltre, l’insieme dominante in un dato ambiente incide in modo rilevante sulla “mentalità” dell’ambiente in questione. 1.3. I problemi di lingua - traduzione Talora un sistema utilizza nozioni e parole che non hanno riscontro nei concetti noti ai giuristi di un altro paese né nella loro terminologia. Ad esempio, categorie del diritto inglese e americano (equity, equitable interest..) non hanno un corrispondente nel diritto europeo continentale. È da notare che il vocabolario giuridico appartiene contemporaneamente sia al sistema linguistico che al sistema giuridico, il quale si esprime con parole proprie. Di conseguenza le differenze fra le norme dei diversi sistemi creano specifiche difficoltà in tema di traduzione. L’importanza della traduzione e i problemi che da essa derivano hanno fatto nascere un nuovo ramo del sapere: la traduttologia. Dal confronto dei significati si passa al confronto dei concetti e questo chiama in causa temi dell’ontologia applicata e del cognitivismo. Alle difficoltà di traduzione, poste dalla diversità delle norme, si aggiungono quelle poste dalle diversità delle strutture linguistiche (accentuata anche dalla presenza di speciali figure retoriche o connotazioni emotive legate a una data parola). Di fronte a un problema di traduzione, il comparatista ha davanti a sé varie soluzioni:
difficoltà maggiori
1.4.1 Indagine sui sistemi - sistemologia - R. David Le differenze fra sistemi possono avere portata maggiore o minore. Le differenze più profonde sono quelle che possono scomparire soltanto nei lunghi periodo, perché coinvolgono la mentalità e i procedimenti logici dell’interprete. I dati più profondi di un ordinamento (e quindi le differenze più profonde rispetto agli altri sistemi) riflettono spesso regole non scritte, tra le quali troviamo i crittotipi. Il comparatista redige una sorta di ritratto dei connotati caratterizzanti dell’ordinamento preso in esame. La sistemologia si occupa della raccolta di tali dati. La sistemologia opera ora indicando gli elementi relativamente permanenti di un sistema e non piu indicando solo le fonti verbalizzate, perché nel diritto nulla è statico e tutto può mutare rapidamente. Il comparatista R. David negli anni ’60 ha raggruppato gli ordinamenti secondo le loro somiglianze, individuando: a. Famiglia romano - germanica
ritocco giuridico assai limitato, escludendo cioè la persona umana dalla cose che possono formare oggetto di proprietà. Allo stesso modo, gli elementi della cultura extra-giuridica di una data società, come la lingua, la religione, non condizionano il diritto in modo univoco. L’innovazione giuridica può comunque essere dovuta a una radicale trasformazione della società, ma questo interessa più la macro-storia del diritto che la comparazione fra sistemi moderni. 2.4. L’uniformazione giuridica - obiezioni - ostacoli Ogni gruppo umano, purché conosca la lingua e il diritto del vicino, può far sue le strutture linguistiche e le soluzioni giuridiche del vicino. Si produce dunque il fenomeno della diffusione , il quale controbilancia gli effetti dell’evoluzione. Il diritto di una data area può quindi mutare per effetto della diffusione di un modello esterno nell’area considerata. L’ imitazione è spesso il motore di fenomeni di unificazione culturale. Non è necessario distinguere l’imitazione spontanea e l’imitazione imposta ( resa possibile da una conquista militare o da una dominazione politica) in quando entrambi i processi conducono al medesimo risultato. Fra le cause:
civili law.
coglierne la profondità culturale e strutturale. È necessario, invece, individuare con precisione quali contingenze storiche abbiano inciso in modo duraturo nella formazione delle due grandi tradizioni, evitando di considerare rilevanti fatti che non hanno influito sulla loro distinzione. L’analisi deve concentrarsi sui fattori che hanno avuto effetti nella lunga durata. Ogni tratto tipico di una tradizione è il risultato della convergenza di più fattori storici, non di un singolo evento. Per comprendere l’evoluzione del civil law e del common law, si distinguono quattro fasi: i. Periodo formativo (secoli XII–XIV): nascita della scienza giuridica sul continente e formazione del sistema giudiziario inglese. ii. Periodo del consolidamento (secoli XIV–XVIII): stabilizzazione delle strutture e delle mentalità giuridiche. iii. Periodo delle rivoluzioni (dalla seconda metà del XVIII al primo conflitto mondiale): trasformazioni legate alla rivoluzione industriale e ai grandi mutamenti politici. iv. Periodo contemporaneo (dagli anni ’30 del XX secolo): sviluppo degli Stati sociali e delle nuove funzioni del diritto. Capitolo IV: COMMON LAW ED EQUITY IN INGHILTERRA Sezione I - IL PERIODO FORMATIVO 4.1.1. I caratteri generali del Regno Normanno La conquista normanna dell’Inghilterra ha comportato due importanti innovazioni nel sistema di governo del regno: l’introduzione di un sistema compiutamente feudale e, come parziale correttivo del primo, un sistema di amministrazione centralizzata più moderno ed efficiente, anche rispetto a quello adottato in tutti gli altri paesi europei del periodo. Il sistema feudale era nato come modo di ripagare i cavalieri dopo la Battaglia da parte di Guglielmo il Conquistatore e inoltre garantiva un’efficace controllo dell’intero Paese.Il rapporto del vassallaggio era un rapporto personale diretto fra il sovrano e i primi feudatari, mentre costoro contraevano altri rapporti personali di vassallaggio con i propri seguaci. Tuttavia, con questo sistema c’era una forte tendenza dei poteri locali a emanciparsi dal controllo del sovrano, provocando la disgregazione dell’unità politica e la nascita di un mosaico di poteri feudali autonomi. La saldezza del regno risultò fondata su alcune tecniche amministrative, che prevedevano la possibilità per il sovrano di reclutare i chierici : si trattava di ecclesiastici, che avevano ricevuto un’educazione scolastica, dunque sapevano leggere e scrivere in latino, inoltre possedevano un’infarinatura di cultura ereditata dall’impero romano cristiano. Grazie a loro, Guglielmo il Conquistatore potè redigere il Domesday Book , censendo e registrando per iscritto tutte le ricchezze del reame. Essendo che, nel medioevo, spettava al Re il compito di mantenere la pace e la giustizia in tutto il reame, era suo il potere e il dovere di decidere quelle liti, potenziali di sovvertire quei valori. Nello svolgere questa funzione era assistito dal consiglio della Curia Regis. Al tempo non si aveva però una chiara distinzione tra decisione giudiziale e decisione legislativa. Potere esecutivo, legislativo, amministrativo sono categorie che subentreranno solo successivamente. Una distinzione cominciò a crearsi grazie ai chierici, i quali erano specialisti dell’amministrazione, ma non erano legittimati ad inserirsi nelle decisioni politiche, dato che non avevano alcun rango feudale. Accanto alle questioni di interesse generale, risolte dal Re e dalla Curia - decisioni che confluirono nelle c.d. scelte legislative - ve ne erano altre di carattere ricorrente, affidate ai chierici. Si delineò quindi una divisione del lavoro all’interno alla Curia Regis: da una parte il Magnum Concilium che generò poi il Parlamento, dall’altra un’ assemblea ristretta , alla quale partecipava il Cancelliere insieme ai chierici incaricati dell’amministrazione fiscale e le questioni giudiziarie. Queste corti, ereditando le competenze della Curia Regis, traevano la loro autorità direttamente dalla giustizia del Re, la cui sfera di intervento era ormai piuttosto limitata, poiché la maggior parte delle funzioni amministrative era delegata ai feudatari nell’ambito del governo dei territori loro attribuiti. Il re era tenuto a giudicare due tipi di cause: le questioni attinenti l’investitura dei primi vassalli e quelle che nascevano da litigi in cui era messa in forse la pace del regno. 4.2. Il sistema dei writs La giustizia regia si svolgeva in questo modo. Chi avesse voluto rivolgersi al Re per ottenere giustizia si rivolgeva all’ufficio della cancelleria , dove i chierici provvedevano ad emanare, dietro pagamento, un documento chiamato Writ , il quale poteva avere due destinatari. Poteva essere indirizzato allo sceriffo , in qualità di procuratore del Re, al quale veniva ordinato di compiere certe azioni. Oppure, poteva essere indirizzata al signore locale e allora conteneva l’ordine di provvedere a fare giustizia nel caso di specie, in
modo concreto. La prima forma era quella più efficace, perché azionava una procedura che si svolgeva interamente nella sfera di controllo dei funzionari regi: si ordinava allo sceriffo di procurare il necessario per lo svolgimento del processo da attuarsi davanti ai giudici regi, si fa dunque riferimento alla presenza del presunto autore. All’interno dei writ è contenuta la fattispecie che si concretizza in una decisione efficace che può essere di condanna o di assoluzione. La pretesa dell’attore è giudicata da un terzo, che si presuppone imparziale tra le parti e vincolato solo a riscontrare la corrispondenza tra fattispecie astratta espressa nella formula del writ e i fatti concretamente accaduti. La possibilità di ricorrere alla giustizia regia era gradita agli attori per via della maggiore neutralità e questo produsse naturalmente l’aumento del numero di writs preparati dalla Cancelleria. L’attivismo dei chierici moltiplicò le occasioni di intervento e limite l’area assegnata alla giustizia baronale. Così, nel 1215 i baroni ottenere che il Re si impegnasse a rispettare i loro ordini, molti dei quali vennero messi per iscritto nella Magna Charta. Nel 1258 , mediante le Provisions of Oxford , fu stabilito che i chierici della cancelleria potessero continuare ad emanare i soli writs esistenti nel loro registri ( brevia de curso ), ma non che potessero crearne di nuovi. Qualche anno dopo, si consentì di crearne di nuovi qualora essi riguardassero casi simili a quelli già previsti (analogia). I chierici della cancelleria creando a raffica nuovi writs avevano legiferato. Per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia regia, la soluzione prevedeva che il Re mantenesse la sua giustizia sulla base dei writs creati fino al 1258 e il resto era compito delle corti decentrate, nuove leggi potevano essere introdotte solo dalla volontà politica espressa dal Re con la sua curia. Sotto il profilo del diritto sostanziale, tutti i tipi di corti applicavano un diritto consuetudinario , ed è certo che il diritto applicato dalle corti locali decentrate era assai più prossimo, sia in punto di sostanza che in punto di procedura, ai costumi e alle tradizioni di ciascun gruppo di quanto non fosse il diritto regio, il che contrastava con le aspirazioni della giustizia regia. Sezione II - IL CONSOLIDAMENTO DEL COMMON LAW E LA NASCITA DELL’EQUITY 4.2.1. La formazione del ceto forense in Inghilterra Nel 1178 il re decise che cinque di essi dovessero risiedere permanentemente a Londra. Da questi primi cinque giudici derivarono le corti della King' Bench e di Common Pleas. La prima di queste due corti acquistò giurisdizione per le cause, specie penali, in cui era particolarmente in gioco la pace del regno ed alle quali il sovrano era interessato; la seconda concentrò la propria giurisdizione sulle cause prive di rilevanza politica. Importante è la clausola 17 della Magna Charta, che impose ai giudici di risiedere permanentemente in un determinato posto e di non seguire il sovrano durante i suoi spostamenti. La giustizia, perciò, fu amministrata nella corti isolatamente e non più presso il re. Ciò facilitò la formazione del ceto forense (inizialmente chierici + cavalieri colti). Le regole che bisognava seguire furono illustrate in libri, in particolare i trattati di Glanvill e di Bracton. I giudici dovevano conoscere alla perfezione la tecnica dei writs, ossia della tecnica della sussunzione di una fattispecie concreta in una fattispecie astratta e delle tecniche processuali di accertamento delle circostanze di fatto che compongono la prima. Questo ebbe due conseguenze. In primo luogo, accanto ai giudici apparvero gli avvocati, i quali dovevano possedere eguale conoscenza. In secondo luogo, divenne regola che i giudici fossero tratti dal novero di coloro che tale perizia tecnica avevano già dimostrato di possedere. Si instaurò così la consuetudine per cui diventavano giudici coloro che avessero assistito in qualità di cancelliere (clerks), i giudici precedenti. Poi la regola mutò nominando a giudici coloro che in precedenza erano stati avvocati e in tale veste avevano acquistato prestigio = laicizzazione della giustizia regia. Gli sviluppi della professione legale in quanto corporazione seguì le stesse direttrici del corporativismo medievale. A una prima fase di libertà di accesso alla professione seguì una fase di regolamentazione diretta in primo luogo a reprimere gli abusi, e, poi, a creare controlli preventivi. Si crearono così corporazioni dotate di propri statuti e regole organizzative. La specializzazione nello svolgimento dei diversi compiti comportò il formarsi di una gerarchia: l’attività più prestigiosa era quella dei narratores , ossia coloro che, per conto della parte, narravano i fatti avanti i giudici e si impegnavano poi nella discussione degli argomenti. Un gruppo di narratores avanti la corte di Common Pleas, conosciuto come serjeants , si organizzò verso il 1330 in una corporazione ( order of the Coif ). Gli eredi dei serjants, detti barristers , sono tuttora organizzati in quattro Inns: Inner Temple, Middle Temple, Gray's Inn, Lincoln's Inn. Nel XV secolo gli Inns of Court formarono una vera e propria scuola di diritto, assumendo il controllo dell’intera formazione giuridica. In tal modo, la professione forense riuscì a garantirsi un duplice monopolio : quello sulle conoscenze tecniche necessarie davanti alle corti regie e quello sulla formazione dei giuristi (era arbitaria la decisione su chi entrava o meno nell’ordine). Le opinioni ripetute e accettate dal gruppo divenivano la consuetudine legale.
L’analogia tra frode e inadempimento portò all’ammissione del rimedio anche nei casi in cui il creditore aveva già eseguito la propria prestazione (executed consideration). Rimase invece dubbio e discusso se lo stesso rimedio fosse esperibile nel caso in cui le parti avessero solo programmato due controprestazioni. La questione fu risolta nello Slade’s Case (1597–1602), in cui si ammise che anche la promessa di una controprestazione futura (executory consideration) potesse bastare a rendere vincolante un contratto. Il tribunale riconobbe che ogni contratto sinallagmatico implica una promessa vincolante, anche se la controprestazione non è ancora stata eseguita. Ciò sancì che la consideration (prestazione o promessa di prestazione) costituisce l’elemento che conferisce vincolatività all’accordo. Dopo questa decisione, i vecchi rimedi (writs of convenant e debt) e il giuramento decisorio furono abbandonati. Si affermò il writ of assumpsit , in particolare nella forma di indebitatus assumpsit, cioè la promessa di pagare una somma dovuta: divenne la principale azione contrattuale. 4.2.4. La tecnica del pleading Nel contesto del processo dei writs in forma trespass, c’era una scissione tra il fatto storico, accertato dalla giuria e l’applicazione della norma, effettuata dal giudice sulla base del writ. Questa separazione richiedeva un meccanismo di collegamento, che venne garantito dalla tecnica del pleading, il quale assicurava coerenza tra i due momenti. La trattazione di una causa iniziava con il racconto del fatto da parte dell’attore. Nella narratio, l’avvocato dell'attore esponeva davanti al tribunale i fatti su cui si basava la pretesa del suo cliente. Poiché il processo si svolgeva avanti una giuria di semplici cittadini ai quali occorreva porre una domanda semplice alla quale potesse rispondere con un sì o con un no, si doveva creare una contraddizione tra le due parti in punto di fatto. Occorreva cioè creare una situazione in cui l'attore affermava un certo fatto ed il convenuto lo negava, sicché questa contraddizione poteva essere sciolta con il verdetto del giudice. Perciò dopo che l'attore avesse fatto la propria esposizione dei fatti, toccava al convenuto replicare, potendo scegliere tra quattro possibilità: a. Negare tutto. In questo caso si era creata la contraddizione ed il caso poteva essere sottoposto alla giuria avanti la quale ciascuna parte produceva le sue prove.(General traverse) b. Ammettere che i fatti narrati dall’attore erano veri. Il caso non veniva sottoposto alla giuria, perché non vi era alcuna situazione di conflitto tra le parti su cui la giuria dovesse pronunciarsi. c. Ammettere alcuni fatti e negarne altri. Solo i fatti contestati erano sottoposti alla giuria, perché solo rispetto ad essi si era creata la contraddizione che richiedeva la risposta. (Special traverse) d. Ammettere i fatti narrati dall'attore, ma aggiungerne altri tendenti a svuotare l'esposizione dell'attore del suo significato giuridico. Questo portava ad un nuovo intervento dell’attore che poteva confermare os mentire i nuovi fatti. Nel processo completo, il convenuto poteva ammettere i fatti narrati dall’attore, con due possibili esiti:
Conformemente agli ideali medievali il sovrano aveva sempre conservato il potere-dovere di rendere giustizia, ma poiché questa funzione era stata delegata ai giudici del Re , tale potere doveva rimanere riservato a soggetti molto svantaggiati che non potevano permettersi il processo ordinario. Lo stato delle cose cambiò in modo sostanziale quando il sovrano cominciò ad essere investito da un numero crescente di suppliche da parte di coloro che non potevano ricevere giustizia nelle corti regie per ragioni tecniche e quindi la maggior parte delle questioni per le quali si chiedeva l'intervento diretto del sovrano cessò di riguardare i poveri, i deboli, e gli oppressi, per concernere invece dispute attinenti la Real Property. La quantità di simili richieste di intervento ex gratia creò la necessità che queste fossero amministrate da un’altra figura, che fu il Cancelliere ed il suo ufficio. Il cancelliere era un vescovo e anche confessore del Re e per questo motivo era considerato il detentore della coscienza del Re stesso. La procedura avanti il Cancelliere era assai informale ed iniziava con una petizione/ denuntiatio , in cui l'attore lamentava un’ingiustizia; poteva essere scritta (bill), oppure orale. Il cancelliere poi il convenuto mediante un semplice atto di citazione (writ of subpoena). L’accertamento dei fatti seguiva un modello inquisitorio, infatti il writ non conteneva l’enunciazione delle ragioni per cui fosse chiamato avanti il cancelliere. Giudice era sempre il Cancelliere, mai una giuria. Poiché egli esercitava una giurisdizione di coscienza , mirava anche a purificare l'anima dell'autore dell’ingiustizia ed era quindi solo in personam. Perciò, nonsi tenevano registri in cui annotare l'accertamento, o l'attribuzione di un titolo di proprietà. Il Cancelliere preferiva emanare ordini di fare, non fare o di restituire. Inizialmente non vi era un vero e proprio diritto di Equity, e le regole applicate erano approssimativamente quelle della morale cristiana : nell’applicarle, il Cancelliere non poteva però contraddire il diritto positivo. Egli ricorreva dunque a un espediente retorico: sosteneva che le regole in sé, in astratto, fossero giuste, ma che nel caso concreto una delle parti ne aveva abusato per ottenere un risultato iniquo. In questa prospettiva, fondata sulla giustizia morale e non sul formalismo , il Cancelliere trascurava le forme tipiche della common law, attribuendo diritti anche in assenza di requisiti formali. Così, se un bond (titolo di credito) era stato ottenuto ingiustamente, il Cancelliere non ne negava la validità, ma impediva al possessore di esigerne il pagamento. Allo stesso modo, se una parte rifiutava di produrre un documento che provava le ragioni dell’altra, egli vedeva in tale comportamento un abuso egoistico dei diritti e ordinava l’esibizione del documento in nome della giustizia etica. Questa forma di giustizia ottenne inizialmente grande popolarità. 4.2.7. Una creazione dell’Equity: il trust Il successo dell’Equity venne facilitato dalla protezione che essa offrì ai trusts: affidare un patrimonio, specie immobiliare, a un soggetto di fiducia ( fiduciae causa ), probabilmente nato allo scopo di garantire riservatezza. Il common law non aveva e non poteva avere alcun rimedio atto a tutelare le aspettative del fiduciante. Perciò, la disciplina dei trust costituì il terreno ideale per l’operato della giurisdizione del Cancelliere, che sviluppò i propri rimedi. Per comprendere la logica dell’Equity in materia di trust, si può considerare un caso esemplare. Sir John, ricco proprietario, ha un solo figlio, Albert, da lui ritenuto debole di carattere e poco avveduto. Per proteggere il patrimonio familiare, Sir John trasferisce fiduciariamente tutti i suoi beni a Mr. Coke, avvocato di fiducia, con l’accordo che questi amministrerà il patrimonio ( trust fund ) con diligenza, verserà a Sir John le rendite fino alla sua morte, corrisponderà ad Albert una rendita mensile predeterminata accumulando il resto e, infine, trasferirà il patrimonio ai successivi eredi di Albert. In questo schema, Sir John è il costituente di un trust ( settlor of the trust ) e primo beneficiario ( beneficiary ), Mr. Coke assume la posizione di fiduciario ( trustee ), Albert diviene secondo beneficiario e i suoi eredi sono beneficiari susseguenti. Se però Mr. Coke si comportasse come pieno proprietario di quanto trasferito, defraudando Albert e i suoi eredi, il Cancelliere, in quanto guardiano della giustizia, potrebbe intervenire con un injunction di comportarsi da trustee e non da proprietario. Con ciò lo schema del trust viene preservato e il diritto di common law non viene contraddetto. Mr. Coke potrebbe però cedere ad altri tutti, o gran parte dei, beni ricevuti da Sir John. In tal caso si possono prospettare due ipotesi: i. La cessione avviene a titolo oneroso. In luogo dei beni primitivi si troverà il corrispettivo, sicché il patrimonio del trust sarà circa quello di prima e quindi Mr. Coke continuerà ad essere gravato dell'obbligo di comportarsi come trustee rispetto a ciò che ha ricevuto come corrispettivo. Tutt’al più se il corrispettivo risulterà inferiore al valore dei beni originari, senza che esista una valida scusante, Mr. Coke dovrà risarcire i danni. ii. Il trasferimento avviene a titolo gratuito. Il terzo acquirente si troverà nella posizione di chi cerca di preservare un vantaggio con danno altrui, perciò il Cancelliere gli ordinerà di comportarsi come un trustee e non come un proprietario normale.
le forme di una giurisdizione speciale, ma prevedibile perché attenta alle regole che essa stessa aveva contribuito a creare. 4.2.9. Il prevalere della rule of law Inizialmente l'Equity non si era sentita legata a regole prestabilite, ma aveva cercato la giustizia caso per caso, cercando solo di preservare il principio di eguaglianza , in base al quale si esige che casi analoghi vengano risolti in modo analogo. Sulla base del principio per cui equality is Equity, la giurisdizione del cancelliere si cristallizzò in certe materie mentre da altre materie, come quella contrattuale, si ritirò. Al termine del processo di consolidamento, l’Equity aveva ormai smarrito la capacità di elaborare soluzioni innovative, tanto che si poté parlare di un rigor aquitatis non dissimile dal rigor legis. Nella prima metà del XIX secolo la Corte di cancelleria era considerata non come fonte di giustizia, ma come fonte di spese, ritardi e disperazione. Tuttavia, grazie a questo processo di stabilizzazione delle regole, l’Equity potè permanere e trasformarsi in un settore del diritto inglese , con i suoi istituti, regole e principi ben definiti, rinunciando quindi alla pretesa di rendere una giustizia secondo morale. I lasciti della giurisprudenza della Court of Chancery sono tre: i. Esiste tutt’oggi un settore del diritto inglese retto dall’Equity. Ne fanno parte esemplificativamente la materia dei trusts, quella delle ipoteche, alcuni aspetti del diritto societario, i rimedi in forma specifica. ii. Alcune clausole generali (es. Equity will not suffer to be without a remedy) sono diventate parti del patrimonio del diritto inglese attuale. La presenza di principi ben noti e verbalizzati condiziona il ragionamento giuridico del common lawyer attuale. iii. Nel settore dei rimedi , delle prove e del più attivo ruolo del giudice nella conduzione dei processi civili, la tradizione di Equity ha l’argomento influenzato il diritto processuale riformato. L'intera vicenda storica della dialettica tra Common Law ed Equity ha finito con il riaffermare la stretta adesione del sistema giuridico inglese al principio di legalità, riassunto nella formula tradizionale della " rule of law. Perseguimento generale dell’idea che il governo serve a garantire le libertà individuali ed in secondo luogo la maggior felicità collettiva. Sezione III - LE RIFORME GIUDIZIARIE DEL XIX SECOLO E LE LORO CONSEGUENZE 4.3.1. Il diritto inglese di fronte alla rivoluzione industriale Con la rivoluzione industriale la civiltà passò in pochi decenni dalla “civiltà del legno” a quella del metallo, dalla trazione animale alle ferrovie, e da trasporti stagionali a traffici marittimi regolari e globali. Questi mutamenti investirono prima di tutto l’Inghilterra, ma il suo sistema giuridico fu l’ultimo ad aggiornarsi formalmente. Gli Stati Uniti, pur eredi del common law, furono più rapidi a introdurre riforme, in Inghilterra, invece, i giuristi avevano compreso la necessità del cambiamento ma non potevano attuarlo autonomamente: fu necessario l’intervento politico, cioè del Parlamento. A differenza dell’Europa continentale - dove le riforme furono radicali, imposte dall’alto e spesso contro il ceto forense conservatore - in Inghilterra il processo fu più cauto e rispettoso della tradizione giuridica. I giuristi di common law erano infatti visti come difensori storici della libertà e della legalità, eredi dell’opposizione agli Stuart e sostenitori del principio di rule of law. Per questo motivo, la politica non impose una rifondazione del sistema, ma si limitò a liberare la magistratura dalle rigidità procedurali, mantenendo invece intatto il diritto sostanziale. In prospettiva comparata, ciò accentuò la frattura tra l’esperienza inglese e quella continentale: due culture giuridiche ormai distinte affrontarono il problema dell’adattamento alla civiltà industriale in modi differenti. Tuttavia, le successive rivoluzioni industriali e la diffusione della civiltà tecnologica produssero nuovi effetti:
Sezione IV - IL DIRITTO INGLESE DELL’EPOCA CONTEMPORANEA E LE RIFORME DEL XXI SECOLO 4.4.1 Il common law inglese contemporaneo nella dinamica dei formanti Nel common law inglese contemporaneo la dinamica dei formanti riflette l’adattamento del diritto a una società in rapido mutamento. Nel corso del XX e XXI secolo, la produzione di nuovi beni e servizi, spesso immateriali e diffusi globalmente, ha imposto sfide continue all’ordine giuridico tradizionale. Accanto al progresso tecnico, anche le tensioni economiche e sociali di una civiltà industriale in continua evoluzione hanno generato la necessità di politiche di redistribuzione della ricchezza, con alternanza di fasi orientate all’equità degli scambi e altre orientate all’efficienza economica. Queste oscillazioni tra i poli dell’Equity e della Law non sono un fenomeno esclusivamente inglese, ma comune a tutti i paesi della tradizione giuridica occidentale. Ciò che distingue l’esperienza inglese è il modo in cui tali trasformazioni incidono sulla relazione tra i formanti del sistema giuridico, il che comporta un’analisi della relazione tra formante giurisprudenziale e formante legislativo. In particolare, nel secondo dopoguerra, il formante legislativo ha assunto un ruolo preminente rispetto a quello giurisprudenziale: la legge votata dal Parlamento è divenuta la principale fonte del diritto, poiché le riforme di struttura e la rapidità dei mutamenti sociali hanno richiesto interventi normativi tempestivi. La rapida evoluzione dei costumi sociali e la rapida introduzione di prassi comportamentali innovative hanno determinato l’introduzione nel sistema di soluzioni giuridiche adeguate. Infatti, le riforme del XX e XXI secolo, a differenza di quelle del secolo precedente, hanno interessato prima il diritto sostanziale , poi il processo civile con le Civil Procedure e infine si è modificata l’organizzazione delle corti supreme e del sistema di reclutamento dei giudici, nonché l’organizzazione delle professioni legali. Spesso, la legge non si è limitata a codificare principi del common law, ma li ha abrogati o rovesciati, come nel caso del Real Property Act 1928, del Land Registration Act 2002. Questo spostamento del baricentro verso la legge ha prodotto anche una ibridazione del linguaggio giuridico. Il contenuto tecnico di norme specifiche proviene sempre meno dalla tradizione del common law e sempre più dai linguaggi settoriali delle singole discipline: contabilità e finanza, urbanistica, biomedicina, ingegneria. Ne è derivato un diritto “ibrido”, in cui il sapere giuridico si intreccia con saperi tecnici , modificando anche la composizione delle professioni legali e la produzione dottrinale. 4.4.2. L’impatto delle riforme costituzionali del XXI secolo sulle corti supreme inglesi, lo stile delle sentenze e gli orientamenti della giurisprudenza civile L’impatto dei fattori di cambiamento sulla struttura delle corti inglesi può essere chiarito partendo dalle riforme di struttura del XXI secolo, le quali discendono dal Constitutional Reform Act 2005 e successive modifiche: riforma che mira ad attuare anche nelle forme esteriori il principio della divisione dei poteri e dell’indipendenza del potere giudiziario. Si tratta di valori che l’ordinamento inglese aveva sostanzialmente preservato fin dall’assetto costituzionale già assunto nel lontano 1688, sebbene li avesse nel tempo trascurati sul piano formale. L’ufficio del Lord Chancellor è stato radicalmente riformato ed al posto del Judicial Committee della House of Lords, è stata istituita (2009) una Supreme Court of the United Kingdom (UKSC) che si pone al vertice degli organi che amministrano la giustizia del regno.La corte è formata da 12 giudici, risultato di una procedura di nomina complessa e accuratamente strutturata, voltaa garantire un equilibrio nella rappresentanza all’interno delle corti, anche in riferimento al genere; sono inoltre previsti limiti fissi di età, a 75 anni. Tuttavia, alcuni tratti di fondo non sono mutati. I giudici della Corte Suprema inglese hanno mantenuto un atteggiamento di rigorosa autolimitazione giudiziaria. A differenza di quelli americani e delle corti UE, tendono a non assumere funzioni di indirizzo politico , riservando tale ruolo al Parlamento. Questa posizione riflette il peso della tradizione del common law inglese e, al tempo stesso, la difesa delle prerogative parlamentari: il Parlamento non può accettare di essere contraddetto da giudici che operano al di fuori del circuito democratico. Inoltre, a differenza di quanto accade negli USA, i giudici inglese non si sono attribuiti il potere di sindacato giurisdizionale sulle leggi approvate dal Parlamento, di cui riconoscono la supremazia. Solo limitatamente alla tutela dei diritti umani, è possibile che una corta disconosca efficacia a un atto normativo secondario, ma questa possibilità ha avuto limitate manifestazioni. Lasciando al Parlamento la principale funzione di sviluppo del diritto, i giudici supremi inglesi si sono concentrati soprattutto nel guidare la giurisprudenza del Regno verso una ragionevole certezza del diritto. Lo stile delle sentenze di appello non è stato modificato dalla riforme, pertanto, si è mantenuta la tradizione per cui la sentenza è l’opinione personale del giudice. La corte rimane un organo collegiale, ma la sentenza è generalmente individuale. Intatta è rimasta inoltre la possibilità del giudice dissenziente di motivare le ragioni del proprio disaccordo ( dissenting opinion ) oppure di motivare le ragioni per cui concorda con la
decisione della maggioranza. Se un’opinion individuale deve convincere gli altri membri della corte, non è sufficiente una motivazione generica o ridotta a pochi rilievi superficiali. Tradizionalmente, i grandi giudici inglesi sono stati maestri della lingua e della scrittura giuridica. Lo stile delle sentenze inglesi è opposto a quello francese. Nelle sentenze inglesi grande attenzione è dedicata alla ricostruzione dei fatti , analizzati in dettaglio per spiegare perché una versione venga accettata e un’altra rigettata. Tale analisi accurata è considerata essenziale per valutare pienamente il ragionamento del giudice. Tre motivi a sostegno di ciò: a. Il peso della tradizione spinge a un esame analitico dei casi concreti, sviluppando nei giuristi inglesi una speciale competenza nell’analisi dei fatti. b. Molte leggi affidano al giudice poteri discrezionali , permettendogli di decidere in base a tutte le circostanze del caso, così da assicurare una giustizia che sia adeguata alla situazione concreta e non meramente formale. c. La coniugazione tra fatto e diritto. Il ragionamento giuridico si orienta dunque verso il bilanciamento dei diritti in conflitto e la giustificazione razionale delle scelte compiute nelle sentenze. Ciò implica spiegare perché, in determinate circostanze, un interesse protetto debba cedere a fronte di un altro, ad esempio tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso ai dati. Senza l’esplicitazione dei fatti rilevanti, simili decisioni rischierebbero di apparire arbitrarie. Negli ultimi decenni, la UK Supreme Court ha abbandonato atteggiamenti paternalistici, enfatizzando l’autonomia privata e riducendo incertezza nei contratti commerciali B2B, limitando l’uso di nozioni generiche come buona fede, frustration of contract, lawful duress o illegality. Anche strumenti che consentirebbero ai giudici di adattare contratti alle circostanze sono generalmente rifiutati, insistendo sul principio “pacta sunt servanda” e sull’interpretazione letterale dei contratti. Questo approccio è volto a garantire certezza del diritto. Pur con riforme formali del XXI secolo che hanno aumentato trasparenza e accessibilità, gli stili e i meccanismi fondamentali della giurisprudenza inglese rimangono sostanzialmente coerenti con la tradizione, mentre il diritto sostanziale ha subito cambiamenti più evidenti. 4.4.3. Le corti e i tribunali, il personale giudiziario e la riforma del processo civile Le corti superiori: Hight Court of Justice (EWHC), (Crown Court, per la materia penale), Court of Appeal (C.A.), Supreme Court UK (UKSC), sono considerate corti produttrici del common law nel senso che le loro sentenze costituiscono un precedente che entra a far parte del patrimonio giurisprudenziale inglese. Ovviamente però la giustizia inglese è amministrata da un variegato insieme di Courts e Tribunals composte da giudici di professione sparse su tutto il territorio. I Judicature Acts hanno provveduto ad eliminare molte corti locali, ma non hanno comportato l’adozione di un sistema piramidale come quello prevalso in Europa continentale. Nemmeno le riforme del XXI secolo hanno provveduto in tal senso, essendo prevalso l'avviso di istituire corti specializzate per dedicare specifica attenzione alle materie commerciali, marittime e di proprietà intellettuale. Tradizionalmente i giudici venivano nominati dal Re su indicazione del Lord Chancellor, vale a dire del governo in carica, e sempre tradizionalmente i giudici delle corti superiori venivano scelti da novero dei barristers e preferibilmente da quelli che avevano ottenuto il titolo di King/Queen Counsel. Attualmente l’incarico di reclutamento dei giudici (tranne i membri della Supreme Court) è affidato un organismo indipendente, ossia il Judicial Appointments Commission (JAC): 14 membri di varia provenienza, con prevalenza di giudici e di barristers-solicitors. Nel sistema inglese (e del Galles) attuale il reclutamento avviene sulla base di gare competitive tra candidati e il procedimento che segue si svolge con l'intento di selezionare in base al merito, il giudice più adatto a ricoprire la posizione resasi vacante - non è disponibile per i neo laureati. Negli ultimi anni sta tentando di favorire l’accesso alla professione di giudice a persone provenienti da contesti diversi. Nel 2024 si può ritenere sostanzialmente raggiunto l’obiettivo della parità di genere nella magistratura inglese, mentre i risultati appaiono più incerti per quanto riguarda la rappresentanza delle minoranze etniche e deludenti per la varietà dei percorsi professionali. Le riforme del processo civile introdotte con il Civil Procedure Act del 1998 hanno modificato il modello tradizionale di processo adversary , il quale assegnava al giudice un ruolo di arbitro silente, mentre il processo veniva condotto dalle parti. In seguito, il giudice ha iniziato a svolgere un ruolo direttivo volto a individuare precocemente le questioni rilevanti, eliminare quelle superflue e favorire soluzioni alternative alla lite. Lo spostamento del fulcro dalle fonti giurisprudenziali alla legislazione ha inciso sulla funzione giudiziale, poiché oggi le corti si confrontano soprattutto con problemi di interpretazione di testi normativi e di bilanciamento tra principi in conflitto.
Capitolo V: L’ESPERIENZA GIURIDICA DEGLI STAI UNITI D’AMERICA Sezione I - L’ORIGINALITÀ DELL’ESPERIENZA AMERICANA IN PROSPETTIVA STORICA 5.1.1 La ricezione del common law nelle colonie americane Gli attuali Stati Uniti d’America si proclamarono uno Stato indipendente e sovrano nel 1776, anno in cui si costituì in una confederazione di 13 Stati, derivati da 13 colonie. La struttura di fondo caratterizzante le diverse colonie era piuttosto variabile. Invece, la componente giuridica del sistema era scarsa: l’amministrazione coloniale inglese era regolata secondo i canoni dell'improvvisazione e ciò generò un inevitabile disordine. Il diritto in base al quale vivevano le popolazioni locali non era il common law d’Inghilterra, ma era piuttosto un miscuglio tra atti e documenti para-legislativi e consuetudini locali rapidamente formatisi. Mancava infatti la presenza di un numero sufficiente di giuristi in grado di porre il sistema giuridica all’opera. In origine, la scarsità di avvocati competenti era dovuta, da un lato, alla naturale riluttanza dei professionisti affermati a emigrare – decisione dettata quasi sempre da motivi di necessità o disperazione – e, dall’altro, a un diffuso sentimento antilegalistico in una popolazione composta in gran parte da individui che erano stati spinti alla fuga proprio dalle leggi oppressive in vigore nella madrepatria. Questa situazione fu parzialmente modificata verso la fine del XVIII secolo, grazie all’apparizione dell’opera di Blackstone, la quale, fornendo una sintesi del sistema giuridico inglese, ne consentiva l’apprendimento iniziale da parte di un numero maggiore di persone. Negli nuovi insediamenti formatisi nell’Ovest, la scarsezza di giuristi preparati apriva le porte della professione legale ad ogni tipo di persone, anche se non erano per niente preparate in materia. Il monopolio dell'amministrazione della giustizia da parte di giuristi esperti si è verificato solo nel XX secolo , epoca in cui la ricezione del sistema di common law può dirsi completata. L’esperienza americana di common law è vissuta in forme fortemente originali. La situazione inglese e quella americana erano, e continuano a essere, profondamente diverse, ciò che le accomuna può essere sintetizzato nella lingua e cultura generale. Gli Stati Uniti sono la nazione multietnica per eccellenza e sono tradizionalmente un paese policentrico, caratteristiche differenti dalla madrepatria a quel tempo. 5.1.2. La rilevanza della Costituzione federale: il contesto storico-politico delle sue origini La Dichiarazione di Indipendenza (4 luglio 1776) è un documento ispirato al diritto naturale, in cui si manifesta l’intenzione dei padri fondatori di dotare la nuova nazione di ideali universali concentrati sul riconoscimento e sul rispetto dei diritti umani. La cultura illuministica permise agli Stati Uniti di superare rapidamente i primi anni di instabilità politica sotto la Confederazione di Stati e nel 1787, una Convenzione a Philadelphia con rappresentanti di dodici Stati elaborò in breve tempo una Costituzione federale, che si è mantenuta efficace per oltre due secoli e mezzo. La trama della costituzione americana è leggibile come ricerca di tre punti di equilibrio principali.
dall’altra, si trattava di determinare in quale modo i singoli Stati concorressero al sistema di governo federale. Il primo aspetto fu risolto indicando indicando le 18 aree di competenza legislativa federale e lasciando tutte le altre ai singoli Stati, ma imponendo agli stessi una serie di divieti. Il secondo aspetto si aggrava perché i singoli Stati differivano significativamente per estensione territoriale, popolazione e rilevanza economica. Sicché il problema diveniva quello del meccanismo elettorale : si decise che la Camera venisse eletta in base alla popolazione e che ciascuno Stato, indipendentemente dal numero di abitanti, dovesse inviare due senatori alla Camera alta (seggi Senato). Questa soluzione comportava un effetto implicito, ossia che la costituzione non potesse essere emendata dal Congresso federale. Essa infatti fu prevista come una costituzione assolutamente rigida, per modificare la quale è necessario ricorrere ad un procedimento legislativo particolarmente aggravato dove è necessaria l'approvazione di ¾ degli Stati.