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Diritto Civile: Lezione 21/03 - Diritti della Persona, Contratti e Invalidità - Prof. Fici, Dispense di Diritto Privato

Appunti della lezione sul contratto

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 02/05/2024

FrancescaGiovannini0307
FrancescaGiovannini0307 🇮🇹

4.7

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6 documenti

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LEZIONE 21/03
I diritti della persona non sono trasferibili, però ci sono delle eccezioni e molte
di queste esistono riguardo a parti del corpo. Il Codice civile dice che sono
vietate le cessioni delle parti del corpo, tranne nel caso in cui esse non
causino alcune lesioni all’identità fisica del cedente latte materno, unghie,
capelli, poiché queste sono rinnovabili.
Altre eccezioni sono regolate da leggi che consentono il trasferimento di parti
del corpo esclusivamente a titolo gratuito e solidale: sulla base di questa
legge è possibile trasferire alcuni organi e cedere il sangue. Non è vietata la
cessione in sé, è vietata soltanto a titolo oneroso.
Non ci può essere un mercato di questi beni: lo Stato lo proibisce dal punto di
vista giuridico. Questa normativa è oggetto di studio anche da chi si occupa
dell’impatto delle regole giuridiche sull’economia: rende due persone
insoddisfatte. Tutte le regole giuridiche che impediscono la creazione di
mercati sono inefficienti perché lo Stato imprime la sua valutazione e non
consente alle persone, che hanno valutazioni diverse, di scambiarsi le risorse
così come avviene con gioielli e autovetture. La gratuità dello scambio
disincentiva da sfruttare le inevitabili asimmetrie informative che ci possano
essere in una relazione di scambio. Se consento la vendita, rispetto alla
donazione, trasmetto incentivi a trasmettere nel circuito delle risorse di
scarsa qualità (rene non funzionante, sangue infetto...)
APPROFONDIRE SUL MANUALE – ART.5 CODICE CIVILE
Il tutore è una persona che, per curare gli interessi dell’interdetto o del
minore che non abbia i genitori quali responsabili della sua sfera personale e
patrimoniale, compie le decisioni con l’autorizzazione del giudice tutelare e
materialmente opera come rappresentante legale compiendo atti in nome del
soggetto interdetto. L’atto giuridico realizzato dal tutore produce effetti
giuridici nella sfera giuridica dell’interdetto.
Il curatore è una persona che non si sostituisce, ma si affianca alla persona
inabilitata o al minore emancipato, per gli atti di straordinaria
amministrazione (e non di ordinaria) nella decisione.
Interdizione e inabilitazione, già dalla denominazione, esprimono una sorta di
connotazione negativa dell’Istituto, anche se in realtà si tratta di una tutela.
Per questo è comparsa la figura dell’amministratore di sostegno: chiunque,
anche lo stesso soggetto interessato, può chiedere al tribunale che gli venga
nominato un amministratore per il compimento di atti per suo conto. È una
figura molto elastica, che finisce per assorbire i vecchi istituti non c’è
bisogno di interdire qualcuno se c’è l’amministratore di sostegno.
CONVENUTO: termine tecnico che sta a descrivere e individuare la parte
diversa rispetto all’ATTORE (colui che instaura un processo civile per la tutela
dei propri diritti).
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LEZIONE 21/

I diritti della persona non sono trasferibili, però ci sono delle eccezioni e molte di queste esistono riguardo a parti del corpo. Il Codice civile dice che sono vietate le cessioni delle parti del corpo, tranne nel caso in cui esse non causino alcune lesioni all’identità fisica del cedente  latte materno, unghie, capelli , poiché queste sono rinnovabili. Altre eccezioni sono regolate da leggi che consentono il trasferimento di parti del corpo esclusivamente a titolo gratuito e solidale : sulla base di questa legge è possibile trasferire alcuni organi e cedere il sangue. Non è vietata la cessione in sé, è vietata soltanto a titolo oneroso. Non ci può essere un mercato di questi beni: lo Stato lo proibisce dal punto di vista giuridico. Questa normativa è oggetto di studio anche da chi si occupa dell’impatto delle regole giuridiche sull’economia: rende due persone insoddisfatte. Tutte le regole giuridiche che impediscono la creazione di mercati sono inefficienti perché lo Stato imprime la sua valutazione e non consente alle persone, che hanno valutazioni diverse, di scambiarsi le risorse così come avviene con gioielli e autovetture. La gratuità dello scambio disincentiva da sfruttare le inevitabili asimmetrie informative che ci possano essere in una relazione di scambio. Se consento la vendita, rispetto alla donazione, trasmetto incentivi a trasmettere nel circuito delle risorse di scarsa qualità (rene non funzionante, sangue infetto...) APPROFONDIRE SUL MANUALE – ART.5 CODICE CIVILE Il tutore è una persona che, per curare gli interessi dell’interdetto o del minore che non abbia i genitori quali responsabili della sua sfera personale e patrimoniale, compie le decisioni con l’autorizzazione del giudice tutelare e materialmente opera come rappresentante legale compiendo atti in nome del soggetto interdetto. L’atto giuridico realizzato dal tutore produce effetti giuridici nella sfera giuridica dell’interdetto. Il curatore è una persona che non si sostituisce, ma si affianca alla persona inabilitata o al minore emancipato, per gli atti di straordinaria amministrazione (e non di ordinaria) nella decisione. Interdizione e inabilitazione, già dalla denominazione, esprimono una sorta di connotazione negativa dell’Istituto, anche se in realtà si tratta di una tutela. Per questo è comparsa la figura dell’ amministratore di sostegno : chiunque, anche lo stesso soggetto interessato, può chiedere al tribunale che gli venga nominato un amministratore per il compimento di atti per suo conto. È una figura molto elastica, che finisce per assorbire i vecchi istituti  non c’è bisogno di interdire qualcuno se c’è l’amministratore di sostegno. CONVENUTO : termine tecnico che sta a descrivere e individuare la parte diversa rispetto all’ATTORE (colui che instaura un processo civile per la tutela dei propri diritti).

 Se qualcuno mi ha occupato la casa, io mi faccio attore in un giudizio civile. Colui contro cui conduco l’azione si chiama convenuto perché io lo cito in giudizio. Il proprietario vuole ottenere il possesso della cosa di proprietà che non ha, ma l’azione di rivendicazione è a tutela della proprietà, quindi, presuppone che l’attore sia proprietario. Come si fa a dimostrare di essere proprietari di un bene? Si porta la prova di un contratto d’acquisto, ma questo non basta perché la proprietà si può dimostrare in due modi:

  • Derivativo : il contratto di compravendita trasferisce la proprietà solo se il venditore è proprietario. Però c’è una regola: chi acquista da qualcuno che non è proprietario e lo fa in buona fede acquisendone il possesso, ne diventa proprietario a titolo originario. Questa vale per i beni mobili, e non per i beni immobili ( fondi, appartamenti ) e quelli mobili registrati ( automobili, navi, aerei...), per i quali esistono dei registri pubblici dove si può verificare al momento della vendita.
  • Originario PRINCIPIO DEL NUMERO CHIUSO DEI DIRITTI REALI. È la stessa cosa del principio di tipicità: i diritti della persona sono atipici (non sono a numero chiuso), mentre i diritti reali sono tipici (sono a numero chiuso: uso frutto, enfiteusi, uso, abitazione, pegno, ipoteca...). CONTRATTO Il contratto è uno strumento giuridico di grande importanza nell’economia moderna che si basa sugli scambi e sui servizi, che serve a far circolare i beni, tramite: - La compravendita. L’ampliamento dei mercati, dovuto ad alcuni fattori come la tecnologia e questioni giuridiche (Ue con unico mercato europeo), hanno incrementato il ruolo della compravendita. Il contratto, oltre a realizzare il trasferimento dei beni, serve anche a creare tra le due parti un rapporto obbligatorio per l’utilità delle parti stesse Contratto di mutuo, di locazione, di lavoro, di mandato... Il contratto produce effetti reali/traslativi quando produce diritti oppure effetti obbligatori quando fa nascere effetti obbligatori tra le parti del contratto stesso.
  • La donazione è un contratto che trasferisce beni a titolo gratuito, mentre la compravendita trasferisce un bene in cambio di un altro bene in natura o denaro. Ci sono alcuni principi che regolano i contratti: Principio dell’ autonomia contrattuale o autonomia negoziale : indica che i contratti nascono e si perfezionano sulla base di un atto di libera scelta delle parti. In principio, nessuno è obbligato a concludere un contratto. Si conclude un contratto perché esso ci è utile per un nostro interesse personale. I

salvo gli effetti dell’usucapione. Chiunque può rilevare la nullità del contratto: si parla di legittimazione assoluta.

  • L’ annullabilità : è la forma di invalidità meno grave. Un contratto annullabile ha un’invalidità sanabile. Le cause di annullabilità non attengono alla struttura dell’atto, ma al modo in cui il contratto è stato concluso, e sono espressamente previste dalla legge. Le cause per cui un contratto è annullabile sono due: o Contratto concluso in presenza di un vizio della volontà:  Errore: falsa rappresentazione della realtà. Condizione che l’errore sia essenziale e riconoscibile;  Dolo: comportamento causato dalla componente o da un terzo;  Violenza psichica: si ha quando concluso un contratto non per libera scelta, ma sotto minaccia di un pregiudizio. o Contratto concluso dall’incapace di agire Il contratto nasce producendo i suoi effetti, quindi non è inefficace ed entra nel mondo del diritto, però i suoi effetti possono essere rimossi da qualcuno che impugna il contratto. Colui che può impugnarlo è il tutore/curatore/amministratore di sostegno che si occupa degli interessi dell’incapace di agire o della persona che ha concluso il contratto in presenza di un vizio della volontà. L’azione di annullamento è prescrittibile in 5 anni rispetto al momento in cui l’azione si poteva far valere.