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diritto privato domande, Appunti di Diritto Privato

domande frequenti al'esame di diritto privato

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 31/03/2025

kingcapretta17
kingcapretta17 🇮🇹

3.5

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- !Proprietà e principio di elasticità della proprietà !
Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.!
Pienezza: il proprietario può fare della cosa ciò che vuole.!
Esclusività: il proprietario ha il diritto di escludere altri da interferenze nel suo diritto di proprietà. !
Il diritto di proprietà si compone di due facoltà caratteristiche: la facoltà di godimento e di disposizione delle
cose!
Facoltà di godimento = chi è proprietario di un bene ha il diritto di utilizzarlo per sé stesso, di conseguenza ha
il diritto di utilizzarlo come meglio ritiene. !
Facoltà di disposizione = chi ha una cosa può disporne come meglio crede (può cederla a godimento terzi,
può privarsene).!
L’elasticità sta ad indicare la mutevolezza del contenuto stesso della proprietà, derivante dall'estensione o
restrizione del diritto a seconda di fattispecie contingenti che condizionano l'esercizio della situazione
giuridica di vantaggio. "
- !Dierenza tra proprietà, possesso e detenzione !
Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. !
La detenzione è la mera disponibilità materiale della cosa. Il detentore sa di avere la cosa in virtù di un titolo
specifico (es. un contratto di locazione) e di conseguenza non può comportarsi come se fosse il proprietario
(il locatore sa che l’appartamento non è suo, quindi ne dispone a titolo di locazione). "
- !Possesso !
Nozione di possesso = è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della
proprietà o di altro diritto reale.!
Possesso legittimo = il possesso è esercitato da colui che legittimamente ha il titolo sulla cosa. Possesso
illegittimo = il possesso non è accompagnato da un valido titolo di legge che giustifichi l’esercizio del potere
sulla cosa. !
Si può possedere direttamente (e quindi disporre della cosa presso di sé) o indirettamente (per mezzo di
un'altra persona). In tal caso la posizione di questa persona è di detentore della cosa.!
Come può iniziare una situazione di possesso: !
Apprensione (occupazione) del bene, sia per colui che ritrovi una cosa che non abbia legittimo proprietario,
sia violando un diritto altrui (rubare un bene o coltivare il fondo di un altro soggetto). !
Interversione del possesso = mutamento del rapporto qualificato tra colui che ha la disponibilità del bene e la
cosa da detenzione a possesso, per eetto di circostanze esterne, visibili e concretamente opposte al
legittimo titolare del diritto. (Smetto di pagare il canone di atto e mi oppongo contro il proprietario). "
Possessore in buona fede = chi possiede ignorando di ledere il diritto altrui (es. il coltivatore del fondo che
inconsapevolmente coltiva da anni un pezzo di fondo del vicino)."
Possessore in mala fede = colui che esercita potere sulla cosa pur essendo consapevole di non essere
titolare della cosa (es. il ladro)."
Eetti del possesso:"
1) %Il possessore fa suoi i frutti della cosa (spettanza dei frutti) "
2) %Il possessore gode di una tutela di legge (tutela possessoria) "
3) %Il possessore può diventare proprietario per eetto del possesso prolungato nel tempo (usucapione) "
4) %Regola “possesso vale titolo” "
- !Regola possesso vale titolo!
Colui al quale sono venduti beni mobili da chi non è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso
purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
proprietà. Se il soggetto ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non gli giova l’erronea
convinzione che il precedente possessore ne sia divenuto proprietario. Se vi sono più soggetti che vantano
un titolo su un bene mobile è privilegiato colui che ha il rapporto immediato con la cosa. "
- !Diritti reali di godimento !
I diritti reali di godimento sono un tipo di diritto reale che hanno un contenuto più ristretto rispetto alla
proprietà. I diritti reali di godimento attribuiscono a un soggetto il potere di utilizzare, in modo pieno e
immediato, un bene di proprietà di un altro soggetto, il quale vede limitato il proprio diritto di proprietà.
Quando questo requisito viene meno, perché il titolare del diritto reale minore diventa anche proprietario,
automaticamente viene meno il diritto minore, che si estingue attraverso la cosiddetta consolidazione. A
dierenza della proprietà, che è perpetua, i diritti reali minori possono essere perpetui oppure a tempo
determinato. Tutti i diritti reali di godimento si estinguono per non uso, se quest'ultimo si protrae per venti
anni. !
Usufrutto, superficie, enfiteusi, uso, abitazione e servitù. "
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- Proprietà e principio di elasticità della proprietà Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Pienezza: il proprietario può fare della cosa ciò che vuole. Esclusività: il proprietario ha il diritto di escludere altri da interferenze nel suo diritto di proprietà. Il diritto di proprietà si compone di due facoltà caratteristiche: la facoltà di godimento e di disposizione delle cose Facoltà di godimento = chi è proprietario di un bene ha il diritto di utilizzarlo per sé stesso, di conseguenza ha il diritto di utilizzarlo come meglio ritiene. Facoltà di disposizione = chi ha una cosa può disporne come meglio crede (può cederla a godimento terzi, può privarsene). L’elasticità sta ad indicare la mutevolezza del contenuto stesso della proprietà, derivante dall'estensione o restrizione del diritto a seconda di fattispecie contingenti che condizionano l'esercizio della situazione giuridica di vantaggio. - Differenza tra proprietà, possesso e detenzione Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La detenzione è la mera disponibilità materiale della cosa. Il detentore sa di avere la cosa in virtù di un titolo specifico (es. un contratto di locazione) e di conseguenza non può comportarsi come se fosse il proprietario (il locatore sa che l’appartamento non è suo, quindi ne dispone a titolo di locazione). - Possesso Nozione di possesso = è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Possesso legittimo = il possesso è esercitato da colui che legittimamente ha il titolo sulla cosa. Possesso illegittimo = il possesso non è accompagnato da un valido titolo di legge che giustifichi l’esercizio del potere sulla cosa. Si può possedere direttamente (e quindi disporre della cosa presso di sé) o indirettamente (per mezzo di un'altra persona). In tal caso la posizione di questa persona è di detentore della cosa. Come può iniziare una situazione di possesso: Apprensione (occupazione) del bene, sia per colui che ritrovi una cosa che non abbia legittimo proprietario, sia violando un diritto altrui (rubare un bene o coltivare il fondo di un altro soggetto). Interversione del possesso = mutamento del rapporto qualificato tra colui che ha la disponibilità del bene e la cosa da detenzione a possesso, per effetto di circostanze esterne, visibili e concretamente opposte al legittimo titolare del diritto. (Smetto di pagare il canone di affitto e mi oppongo contro il proprietario). Possessore in buona fede = chi possiede ignorando di ledere il diritto altrui (es. il coltivatore del fondo che inconsapevolmente coltiva da anni un pezzo di fondo del vicino). Possessore in mala fede = colui che esercita potere sulla cosa pur essendo consapevole di non essere titolare della cosa (es. il ladro). Effetti del possesso: 1) Il possessore fa suoi i frutti della cosa (spettanza dei frutti) 2) Il possessore gode di una tutela di legge (tutela possessoria) 3) Il possessore può diventare proprietario per effetto del possesso prolungato nel tempo (usucapione) 4) Regola “possesso vale titolo” - Regola possesso vale titolo Colui al quale sono venduti beni mobili da chi non è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Se il soggetto ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non gli giova l’erronea convinzione che il precedente possessore ne sia divenuto proprietario. Se vi sono più soggetti che vantano un titolo su un bene mobile è privilegiato colui che ha il rapporto immediato con la cosa. - Diritti reali di godimento I diritti reali di godimento sono un tipo di diritto reale che hanno un contenuto più ristretto rispetto alla proprietà. I diritti reali di godimento attribuiscono a un soggetto il potere di utilizzare, in modo pieno e immediato, un bene di proprietà di un altro soggetto, il quale vede limitato il proprio diritto di proprietà. Quando questo requisito viene meno, perché il titolare del diritto reale minore diventa anche proprietario, automaticamente viene meno il diritto minore, che si estingue attraverso la cosiddetta consolidazione. A differenza della proprietà, che è perpetua, i diritti reali minori possono essere perpetui oppure a tempo determinato. Tutti i diritti reali di godimento si estinguono per non uso, se quest'ultimo si protrae per venti anni. Usufrutto, superficie, enfiteusi, uso, abitazione e servitù.

- Usufrutto L’usufrutto consiste nel diritto di godere di un bene traendone i frutti con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Quando un bene viene ceduto in usufrutto il proprietario viene denominato “nudo proprietario”. L’usufrutto si costituisce per legge o per volontà delle parti. L’usufrutto può essere costituito solamente a tempo determinato. L’usufruttuario ha il diritto di trarre tutti i frutti naturali e civili per tutta la durata del suo diritto, ma allo stesso tempo ha l’onere di sostenere tutti i costi che servono alla produzione di questi frutti e alla manutenzione ordinaria, amministrazione e alla custodia. L’usufruttuario può anche apportare le migliorie che meglio ritiene e di rimuoverle, sempre rispettando i limiti della destinazione economica. L’usufrutto si estingue per alcune cause tipiche: Per la scadenza del termine. Per prescrizione (mancato esercizio del diritto). Perimento totale della cosa. Confusione o consolidazione (riunione in capo al medesimo soggetto di nuda proprietà e di usufrutto). Decadenza del diritto a causa di abusi dell’usufruttuario. - Enfiteusi L’enfiteuta ha gli stessi diritti del proprietario del suolo sui frutti, sul tesoro, sulle autorizzazioni del sottosuolo. Ciò che lo distingue dall’usufruttuario è che l’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e deve pagare un canone periodico (canone enfiteutico) consistente in denaro o in una somma fissa di prodotti naturali. - La servitù Una servitù indica un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente nel peso o limitazione imposto a un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a un'altra persona. Le servitù vengono variamente classificate:

  • servitù coattive o volontarie: le prime vengono imposte al proprietario di un fondo anche contro la sua volontà, mentre le seconde si originano liberamente su base contrattuale; servitù affermative o negative: (servitù di passaggio, di attingere acqua...) consiste semplicemente in un lasciar fare; le seconde consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente (servitù di non edificare o di sopraelevare...);
  • servitù permanenti o temporanee: le prime durano più di nove anni, le seconde ne durano al massimo nove;
  • servitù continue o discontinue: per l'esercizio delle prime non è necessario il fatto dell'uomo, per le seconde è invece necessario il comportamento attivo del titolare della servitù;
  • servitù apparenti o non apparenti, a seconda che esistano o meno opere visibili e permanenti destinate al servizio del fondo dominante. La distinzione è importante, perché solo le servitù apparenti possono essere acquistate anche a mezzo dell'usucapione o della destinazione del padre di famiglia.
  • servitù tipiche o atipiche, a seconda se il loro contenuto è previsto e regolato dall'ordinamento o è determinato in concreto dall'autonomia dei privati nel rispetto dello schema previsto dalla legge. - Diritto di superficie La superficie è un diritto reale che ha per oggetto la costruzione e il mantenimento sul suolo di proprietà altrui di una costruzione, riservando la proprietà di quest’ultima a colui che l’ha costruita separata dalla proprietà del suolo. La superficie può essere costituita a tempo determinato o indeterminato e viene costituita a titolo oneroso. Se il diritto di superficie è stato costituito a tempo determinato nel momento in cui esso scade si verificano alcuni effetti: il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa anche proprietario della costruzione per effetto dell’accessione. Se l’immobile era locato, con la scadenza del diritto di superficie il contratto di locazione si estingue e dura massimo un anno dalla data di estinzione della superficie. - Capacità giuridica e capacità di agire La capacità giuridica indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Non va confusa con la capacità di agire, che è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d'essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche e viene acquisita con la nascita. La capacità d’agire si acquista alla maggiore età. - Modi di acquisto della proprietà A titolo originario = modi di acquisto nei quali il diritto si forma per la prima volta in capo ad un soggetto. La proprietà si acquista in modo pieno.
  • OCCUPAZIONE = fare propria una cosa che non deve risultare di proprietà di nessuno.
  • INVENZIONE = ritrovamento della cosa smarrita.
  • ACCESSIONE
  • SPECIFICAZIONE = se un soggetto ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi di tanto quello della manodopera. In questo caso il proprietario della cosa è lo stesso della materia. Specificare significa creare un bene utilizzando beni di terzi

- Condizione Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto. Condizione sospensiva = quella che subordina l’efficacia di un contratto al verificarsi di un avvenimento futuro ed incerto. Condizione risolutiva = quella che subordina la risoluzione del contratto ad un avvenimento futuro ed incerto. Quando l’evento futuro ed incerto è legato ad una condotta delle parti (o da una di esse) si dice che la condizione è potestativa. “Potestativa” = il suo avveramento dipende dal fatto che una parte ponga in essere o non ponga in essere un determinato comportamento. Ciò che invece è vietata è la condizione meramente potestativa - Pendenza della condizione Pendenza della condizione = il tempo che intercorre dalla stipulazione del contratto e il momento in cui si saprà se la condizione sia vera o meno. - Simulazione La simulazione è l'istituto giuridico mediante il quale due soggetti pongono in essere un contratto (cosiddetto apparente) con l'accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra le parti ed allo scopo di poterlo invocare di fronte ai terzi. Simulazione assoluta = Le parti possono porre in essere un contratto (dichiarato) senza volere nessun contratto (voluto). Simulazione relativa = Le parti possono porre in essere un contratto (dichiarato) ma in realtà volere un diverso contratto (voluto). La simulazione fa parte di un problema più ampio che è la non coincidenza tra volontà e dichiarazione, il quale abbraccia altre circostanze diverse come, ad esempio, nel caso dei vizi del consenso. Nella simulazione si ha un contratto, detto “contratto simulato” (1), ovvero ciò che le parti vogliono far apparire. A seconda che la simulazione sia assoluta o relativa potremmo avere un secondo contratto, chiamato “contratto dissimulato” (2) perché è quello che viene nascosto attraverso la simulazione, che è il contratto realmente voluto celato dal contratto simulato (solo nella simulazione relativa). In tutti i casi di simulazione abbiamo necessariamente un terzo livello (o secondo se la simulazione è assoluta) ovvero la volontà delle parti di ricorrere alla simulazione, poiché altrimenti in assenza della volontà delle parti non si potrebbe in alcun modo distinguere un contratto simulato da un qualunque altro contratto. Questo accordo viene chiamato “accordo simulatorio” (3). - Differenza tra annullabilità e nullità del contratto Nullità e annullabilità sono entrambe sottocategorie della invalidità Nullità = l’inidoneità assoluta di un contratto a produrre effetti giuridici Vi possono essere tre cause di nullità: Nullità virtuale = la contrarietà a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente. Nullità strutturale = la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 oppure la mancanza in ciascuno di quei requisiti dei caratteri/elementi richiesti dalla legge (es. illiceità della causa, dei motivi, impossibilità dell’oggetto ecc.). Nullità testuale = casi stabiliti dalla legge. Prima caratteristica della nullità è che può essere fatta valere dalle parti del contratto o da terzi che ne abbiano interesse o ancora può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421). Seconda caratteristica è che l’azione di nullità ha sempre efficacia ex tunc (da allora, cioè dal momento della stipulazione del contratto). L’azione di nullità ha quindi efficacia retroattiva fra le parti. Terza è che l’azione di nullità è imprescrittibile (art.1422) Quarta è che il contratto nullo non può essere convalidato (art. 1423) La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. L’annullabilità è una forma meno grave di invalidità della nullità, in quanto al pari della nullità il contratto è viziato ma a differenza della nullità il negozio giuridico può produrre effetti. L’ordinamento legittima il contraente ad impugnare il contratto per violazione di norme poste a sua tutela, e così facendo può annullare il contratto cioè farne cessare l’efficacia. Mentre la nullità va a sanzionare il contratto rendendolo inefficace per contrasto con un interesse “generale”, l’annullabilità opera invece a tutela dell’interesse disponibile di una parte, dove per disponibile si intende un interesse di cui una parte può disporre. Le cause di annullabilità sono tutte e solo quelle previste dalla legge: L’incapacità (legale o naturale) di uno dei contraenti il suo consenso non è frutto di una sua spontanea e consapevole dichiarazione di volontà ma è alterata per effetto di errore, violenza o dolo. Il conflitto di interessi nella rappresentanza o il contratto concluso dal “falsus procurator”. L'annullabilità è soggetta a prescrizione (solitamente nel termine di 5 anni) ed è sanabile, mediante convalida.

- Dolo e colpa (vizi della volontà o del consenso) Il dolo consiste in una serie di artifici o raggiri che inducono la controparte a stipulare il contratto. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che senza di essi l’altra parte non avrebbe trattato. La parte ingannata può essere stata raggirata sia dalla controparte sia da un terzo, in quest’ultimo caso però si vuole che il contraente che ne ha tratto vantaggio ne fosse a conoscenza. La colpa è il titolo di imputazione in base al quale un fatto è ascritto alla responsabilità di un soggetto giuridico in ragione della negligenza, dell'imprudenza o dell'imperizia del soggetto stesso, o a causa dell'inosservanza di specifiche regole cautelari espressamente codificate. - Errore L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente. Errore ostativo = errore che cade sulla dichiarazione (dico 100 ma volevo dire 1000, scrivere male il testo). Errore vizio = errore che consiste in una falsa rappresentazione della realtà, ad esempio credere che l’auto acquistata abbia una certa caratteristica e invece ne ha un’altra. Entrambi per essere rilevanti ai fini dell’annullamento del contratto devono essere essenziali e riconoscibili. Errore di fatto = cade su una circostanza di fatto sugli elementi del contratto o circostanze esterne al contratto stesso. Errore di diritto = consiste nell’ignoranza o falsa conoscenza circa l’esistenza, il significato o l’applicabilità di una norma giuridica. - Violenza La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo. Deve essere di natura tale da fare impressione sopra una persona sensata (deve essere seria). Deve essere tale da far temere ad una persona sensata di esporre se o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole (deve essere non di poco conto). Il male può riguardare la persona stessa del contraente oppure i suoi beni. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. - Risoluzione e rescissione La risoluzione del contratto è un istituto giuridico dell'ordinamento civile italiano che scioglie il vincolo contrattuale (sinallagma). Risoluzione per inadempimento = si altera poiché è venuta meno la volontà di una delle due parti di cooperare. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione = si altera perché sopravviene una situazione di impossibilità di una o entrambe (parte o totalità) delle prestazioni. Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione = si altera perché una delle prestazioni che una delle parti dovrebbe eseguire diventa eccessivamente onerosa. Si tratta, in tutti e tre i casi, di sopravvenienze contrattuali (situazioni non presenti nel momento in cui il vincolo contrattuale è sorto, ma che si manifestano nel corso della vita e dell’efficacia del contratto, e che alterano il sinallagma funzionale) Casi in cui la risoluzione opera di diritto: Diffida a adempiere: è una comunicazione scritta che la parte non inadempiente rivolge all’altra parte intimandole di adempiere. Clausola risolutiva espressa = è una specifica pattuizione contrattuale nella quale le parti identificano alcuni inadempimenti, ai quali decidono di comune accordo, prevedendo che in presenza di quelli il contratto si intenderà senz’altro risolto. Termine essenziale per una delle parti Termine ordinatorio = es. entro il 30 giugno mi consegnerai... Termine perentorio = alla scadenza succede qualche cosa (es. mi consegnerai l’abito da cerimonia che ti ho richiesto entro e non oltre il 30 giugno prossimo perché il primo di luglio mi sposo). Il termine essenziale è un termine perentorio. La rescissione: In diritto, azione intesa a togliere efficacia a un negozio giuridico con effetto retroattivo, giustificata da una sproporzione fra le prestazioni contrapposte che consegue all'abuso delle condizioni di debolezza (per stato di pericolo o stato di bisogno) di una delle parti. - Diffida a adempiere Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

- Responsabilità contrattuale e precontrattuale ed extracontrattuale La responsabilità contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Ciò significa che se il debitore è inadempiente il rapporto obbligatorio non si estingue ma dà luogo a una responsabilità anche di natura risarcitoria. Elementi della responsabilità contrattuale: l’inadempimento, il danno e il nesso di causalità tra inadempimento e danno. Sono risarcibili solo quei danni che sono conseguenza diretta dell’inadempimento occorso, sono quindi esclusi danni mediati o indiretti. Responsabilità Extracontrattuale: la responsabilità che ogni individuo si assume per qualsiasi danno arrecato ad altri a causa del proprio comportamento riprovevole (perché lesivo di un diritto altrui) o colpevole. Ed è su tale riprovevolezza e su tale colpevolezza che, si giustifica la sanzione (il risarcimento del danno) diretta a ripristinare i diritti lesi e a garantirne il rispetto. La conclusione del contratto può essere preceduta da vincoli di vario tipo e natura incidenti nella formazione del contratto (trattative, puntuazione o minutazione, lettera di intenti...), soprattutto quando le prestazioni non sono già tipizzate. Le trattative, per quanto avanzate, non possono vincolare alla conclusione del contratto né possono vincolare al loro proseguimento. Unica regola sancita è l’obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza nello svolgimento delle medesime: le parti devono essere reciprocamente leali e sincere e devono nutrire reale interesse al raggiungimento di un accordo. Devono inoltre scambiarsi informazioni affinché i termini della trattativa risultino trasparenti. Nella stessa forma di responsabilità incorre anche colui il quale non dia notizia di una conosciuta o conoscibile causa di invalidità del contratto oppure faccia concludere all'altra parte un contratto sgradito in conseguenza della sua scorrettezza. Qual è la misura di questa responsabilità? Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che vada risarcito il cosiddetto interesse negativo e cioè le spese a vuoto sostenute e il tempo e le occasioni perdute, ma non il profitto che avrebbe potuto ottenere. In altre parole, si risarciscono i danni subiti per essere entrati in trattativa con la parte inaffidabile (danno da affidamento). - Modifica del soggetto passivo La modifica del soggetto non può, in linea di principio, prescindere dal consenso del creditore. Se vi prescinde non si accompagna automaticamente alla liberazione del debitore originario. - Delegazione Delegare significa che il debitore delega l’adempimento dell’obbligazione a un terzo. La delegazione è quindi caratterizzata da uno schema trilaterale che comprende il debitore originario (delegante), il creditore (delegatario) e il terzo (delegato). Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato della sua obbligazione salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. In sostanza al debitore originario si aggiunge anche il delegato, e questo rafforza le possibilità di soddisfacimento del credito da parte del creditore. Il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto l’adempimento al delegato (beneficio di escussione).

- Espromissione

Si ha espromissione quando interviene un terzo (espromittente) che senza essere stato delegato dal debitore originario (espromesso) assume verso il creditore (espromissario) il debito. Esempio: un genitore che va da un terzo che vanta un credito nei confronti del figlio e si accorda con quest’ultimo di pagare il debito del figlio. Anche nel caso dell’espromissione, nel momento in cui l’espromittente estingue il debito del debitore originario, questo non viene liberato salvo che il creditore non vi consenta. Se il creditore non dà il suo consenso rimangono obbligati in solido (il creditore può quindi rivolgersi all’uno o all’altro). Il terzo espromittente non può opporre le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario, mentre può opporre sempre le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporre al creditore, se non sono personali al debitore originario e non derivano da fatti successivi all’espromissione.

- Accollo Il debitore e un terzo convengono che il terzo assuma il debito dell’altro. L’accollo è perciò un accordo fra il debitore originario (accollato) e il terzo (accollante). Il creditore può aderire (prende atto dell’intervento del terzo nell’accollarsi il debito) a questo accordo rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore non comporta la liberazione del debitore originario a meno che ciò non costituisca condizione espressa nella stipulazione oppure che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Proprio perché l’accollo si forma su un accordo tra accollato e accollante, quest’ultimo può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.

- Contratto definizioni ed elementi essenziali Nozione del contratto = il contratto è l’accordo fra due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico a carattere patrimoniale. Il negozio in genere, invece, può anche essere unilaterale (ad esempio il testamento), o non avere contenuto patrimoniale (ad esempio il matrimonio). I contratti possono essere classificati secondo varie categorie. Si distinguono:

  1. contratti tipici e contratti atipici: a seconda che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale già previsto dal legislatore o se, invece, abbiano deciso di costruire uno schema negoziale nuovo;
  2. contratti ad effetti reali e contratti ad effetti obbligatori: a seconda che trasferiscano la Proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato o se, invece, creino solo obbligazioni;
  3. contratti consensuali e contratti reali: a seconda che si concludano con il semplice consenso manifestato o se, invece, necessitino della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione;
  4. contratti con prestazioni a carico di una sola parte o contratti unilaterali e contratti a prestazioni corrispettive: i primi prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa, laddove i secondi prevedono uno scambio di prestazioni (questi ultimi vengono anche detti "sinallagmatici", dal nome dello scambio corrispettivo, il cosiddetto sinallagma);
  5. contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito: i primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio;
  6. contratti solenni o formali e contratti a forma libera: a seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno; Elementi essenziali: l'accordo delle parti (o consenso): l'incontro delle volontà delle parti; può essere espresso o tacito la causa: la funzione economico-sociale del contratto, così definita dalla relazione di accompagnamento al Codice Civile; l'oggetto: la prestazione che una parte ha l'obbligo di eseguire in favore dell'altra o il diritto che viene trasferito dal contratto; dev'essere possibile (quando è un qualcosa che esiste o può venire ad esistenza), lecito (quando non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume), determinato o determinabile (quando viene determinata quantità e qualità) la forma: il modo in cui si manifesta la volontà; nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, ma in alcuni casi può essere richiesta una forma determinata affinché il contratto sia valido (es. la forma scritta per i contratti immobiliari). La mancanza anche di uno solo di questi requisiti genera nullità del contratto. - Elementi accidentali del contratto All'interno di un contratto possono essere previsti degli elementi non essenziali, ma che hanno comunque la funzione di rispondere a specifiche esigenze della vita di scambio. la condizione: può essere definita come un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto o di un suo singolo patto, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti. il termine: può essere definito come l'evento futuro e certo dal quale si producono gli effetti del contratto il modo o onere; è una clausola accessoria che si appone solo agli atti di liberalità (istituzione di erede, legato, donazione) allo scopo di limitarne gli effetti. Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto. - Obbligazioni e Obbligazioni nascenti dalla legge L'obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore. Le fonti dell’obbligazione sono tre: il contratto, il fatto illecito, ogni atto o fatto idoneo a produrle. Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Per misurare la diligenza ci sono due parametri: Diligenza del buon padre di famiglia: costituisce la clausola generale e indica la diligenza dell’uomo medio (adulto, responsabile, coscienzioso, prudente). Diligenza professionale: nel caso in cui l’obbligazione derivi dall’esercizio di un’attività professionale, la diligenza viene valutata con riferimento ai parametri che ci si aspetterebbe dal professionista. La legge, tuttavia, dedica una disciplina specifica ad alcuni fatti. Essi sono obbligazioni nascenti dalla legge. Le figure considerate sono: Gestione d'affari altrui; il pagamento dell'indebito; l'arricchimento senza causa. Nella gestione di affari altrui un soggetto, senza esservi obbligato e senza averne il potere, gestisce un affare altrui. L'intromissione in un affare altrui di norma costituisce un illecito, ma in alcuni casi, in cui l'interessato non è in grado di provvedere, è consentito. Se qualcuno assume la gestione di un affare altrui è obbligato a continuare fino a quando l'interessato non può provvedere da solo. Il gestore è tenuto alla diligenza media, ed è soggetto alle obbligazioni derivanti da un mandato. Si ha pagamento dell'indebito quando un soggetto esegue una prestazione non dovuta, detta indebita. Chi ha ricevuto la prestazione ha l'obbligo di restituire quanto indebitamente ricevuto, si distingue l'indebito oggettivo e quello soggettivo, è oggettivo quando la prestazione non è dovuta da nessuno e chi ha pagato ha

- Modi di tutela della proprietà Due profili: la titolarità e il suo effettivo godimento. Le azioni a tutela della proprietà sono: Rivendicazione della proprietà (art. 948) Il proprietario ha il diritto e la facoltà di agire in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto. Il termine rivendicazione indica che il proprietario può richiedere l’accertamento giudiziario del proprio diritto nei confronti del possessore o del detentore, serve dunque a recuperare la cosa che si trovi presso un terzo che non ne è il legittimo proprietario. L’azione di rivendicazione può essere fatta valere anche nei confronti di soggetti “aventi causa” ovvero coloro ai quali è stato trasferito il bene (diritto di sequela). Colui che agisce in giudizio deve dimostrare con una prova il titolo in base al quale gli spetta il diritto di proprietà (onere della prova). L’azione di rivendicazione è imprescrittibile, può essere quindi esercitata in qualsiasi momento fatti salvo gli effetti dell’acquisto da parte di altri per usucapione. Azione negatoria (art. 949) Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivo di temerne un pregiudizio. (Es. un soggetto può agire in giudizio per far accettare che un altro soggetto non ha il diritto di entrare nel suo fondo). se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno. Contenuto cautelare: serve per far cessare turbative o molestie all’interno della comunità. Azione di regolamento dei confini (art. 950) Quando il confine tra due fondi è incerto ciascuno dei due proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente e ogni mezzo di prova è ammesso. Nel caso in cui non ci fossero elementi a disposizione il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. Azione di apposizione di termini (art. 951) Per termini si intendono i segni esteriori dai quali si riconosce un confine. In questo caso ciascun proprietario può richiedere che vengano stabiliti, a spese comuni. - Clausole vessatorie Queste clausole sono “pericolose” perché determinano uno squilibrio di diritti a favore del proponente e di obblighi a carico dell’altra parte (clausole vessatorie = sono gravose sul contraente che accetta il contratto unilateralmente predisposto). Si tratta di una nullità parziale, ovvero il contratto è valido nella sua interezza ma è come se venissero espunte da questo contratto le clausole che vanno a svantaggio del consumatore. - Presunzione Proposta, accettazione, revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad un determinato soggetto si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. Dire che si presume conosciuta una dichiarazione quando giunge all’indirizzo del destinatario significa che è sufficiente dimostrare che sia giunta al domicilio del destinatario e non importa se effettivamente egli ne sia venuto a conoscenza o meno. Sarà il destinatario che dovrà provare di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia. - Mora del debitore Per mora, in diritto, si intende il ritardo ingiustificato e imputabile, da una parte all'altra, nell'adempimento dell'obbligazione, qualora essa possa essere eseguita anche dopo la scadenza. Il debitore è tenuto al risarcimento del danno da ritardo. Per quantificarlo la legge pone a carico del debitore un onere sotto forma di pagamento di interessi (interessi di mora) che maturano dal giorno della mora, fatto salvo la possibilità che il debitore dimostri di aver subito un danno maggiore e quindi abbia titolo per riottenere un risarcimento. Passaggio del rischio = quando il debitore è in mora è a suo carico il rischio dell’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione derivante da causa a lui non imputabile. La legge quindi gli pone a carico l’intero rischio dell’inadempimento. Il debitore può in ogni caso provare che la prestazione sarebbe comunque divenuta impossibile. Risarcimento: funzione essenzialmente di compensazione del danno, quindi la riparazione del pregiudizio che l’inadempimento ha arrecato al Creditore. - Frutti Frutti NATURALI = sono i prodotti provenienti direttamente dalla “cosa”, con o senza l’eventuale intervento dell’uomo (i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti minerari ecc.).I frutti sono di proprietà del soggetto proprietario della “cosa” che li ha prodotti, ma in alcuni casi appartengono ad altri soggetti (es. usufrutto). Frutti CIVILI = sono il corrispettivo per il godimento di un bene da parte di un soggetto che non ne sia il titolare. Ne sono un esempio gli interessi su somme di denaro, canoni di locazione, rendite vitalizie e ogni altra rendita. Ci sono situazioni per cui non è previsto il pagamento di un corrispettivo se presto qualcosa a qualcuno (es. comodato). - Contratto cognitivo Brousseau (1986) ha introdotto il concetto di contratto didattico. A differenza del contratto pedagogico, che contiene i diritti e doveri di docenti e studenti, il contratto didattico pone al centro le aspettative, spesso implicite, che la situazione didattica e le convenzioni pongono al docente e allo studente. Afferma Brousseau “In una situazione d’insegnamento l’accesso a un compito si fa attraverso un’interpretazione delle domande poste, delle informazioni fornite, degli obblighi imposti che sono costanti nel modo di insegnare del maestro. Queste abitudini del maestro attese dall’allievo e i comportamenti dell’allievo attesi dal docente costituiscono il contratto didattico” (Brousseau, 1986).

- Donazione La donazione è il negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l'altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto senza conseguire un corrispettivo. La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Poiché il donatario riceva un incremento patrimoniale per effetto della liberalità è tenuto a dar corso a quell’obbligo che nasce a suo carico senza che lui lo abbia voluto, ma entro i limiti della cosa donata, quindi non si può depauperare il patrimonio del beneficiario. Per l’adempimento dell’onere può agire il donante così come qualsiasi altro interessato, anche qualora il donante sia ancora in vita. L'onere illecito o impossibile si considera non a posto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante. - Prova della simulazione La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. - Patto commissorio e patto marciano Il patto marciano si differenzia dal patto commissorio perché con quest’ultimo il creditore diviene proprietario del bene del debitore inadempiente, ma senza corrispondere l’eventuale differenza tra il valore del bene e il valore del debito. - Atti amministrativi Un atto amministrativo è, nel diritto amministrativo italiano, un atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione amministrativa. Esso è espressione di un potere amministrativo, produttivo di effetti indipendentemente dalla volontà del soggetto o dei soggetti cui è rivolto. La sequenza di atti amministrativi all'interno di un procedimento amministrativo, sotto la supervisione di un responsabile del procedimento amministrativo, porta invece all'emanazione di un provvedimento amministrativo. - Mutuo e deposito Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Il contratto di mutuo, quindi, è un contratto essenzialmente oneroso, per la regola stessa secondo la quale la disponibilità di una somma di denaro di cui sono tenuto alla restituzione mi obbliga a pagare gli interessi corrispettivi. Il secondo comma è una norma molto importante poiché contiene un principio fondamentale che è il divieto dell’usura. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo. - Modi di estinzioni delle obbligazioni Adempimento: l'adempimento, nell'ordinamento italiano, è l'esatta esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione nonché il principale, sebbene non unico, modo di estinzione delle obbligazioni. Novazione: si definisce novazione l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato nel titolo o nell'oggetto. Remissione: La remissione del debito è l'atto giuridico con il quale il creditore rinuncia volontariamente al proprio credito. La remissione comporta l'estinzione dell'obbligazione ed in quanto atto abdicativo, solo come effetto riflesso, la liberazione del debitore e tutti coloro che avevano garantito l'adempimento. Compensazione: si ha compensazione quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, in tal caso i rispettivi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. Confusione: la confusione è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento che si ha allorché le posizioni passive e attive del rapporto obbligatorio vengono a coincidere e riunirsi nella medesima persona. Impossibilità sopravvenuta della prestazione: l'estinzione dell'obbligazione si realizza quando l'impossibilità è: sopravvenuta, deve verificarsi dopo che è sorta l’obbligazione; oggettiva, l'adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni personali e/o patrimoniali del debitore; assoluta, l'impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo; non imputabile, l'impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore; definitiva, non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all'obbligazione. - Novazione Novazione oggettiva: l’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con titolo o oggetto diverso. In questo caso la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco: l’intenzione di sostituire la vecchia obbligazione. Novazione soggettiva: quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato.

- Autonomia contrattuale Autonomia = libertà per le parti di disciplinare da sé i propri interessi attraverso lo strumento del contratto per perseguire interessi di carattere economico. Autonomia contrattuale significa che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Quindi nell’ambito contrattuale è tutto lecito tranne ciò che è espressamente vietato. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. - Interpretazione del contratto Anche l’interpretazione del contratto, così come l’interpretazione della legge, è un’attività essenzialmente di natura giurisdizionale, cioè è il giudice che interpreta il contratto ed è coinvolto nel momento in cui sorge la questione di capire cosa i contraenti hanno voluto fare con quel contratto. È chiaro che quando non vi sia alcun dubbio su cosa le parti debbano fare o non fare l’utilità dell’interpretazione è abbastanza ridotta, ma anche il rischio di una controversia che presupponga per la sua risoluzione l’attività di interpretazione è molto limitato. Le cose chiare, il cui significato è palese ed evidente, non necessitano di attività di interpretazione. Nell’interpretare un contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Regole di interpretazione soggettiva: servono a chiarire cosa hanno voluto le parti. Che prevalgono sulle: Regole di interpretazione oggettiva: sono dei criteri di interpretazione che soccorrono al giudice in presenza di un testo che rimanga ambiguo, nel quale il giudice non sia stato in grado di svolgere l’attività di interpretazione ricavando la comune intenzione delle parti. - Illecito civile e penale L'illecito civile, può essere contrattuale o extracontrattuale, consiste nella violazione di una norma poste a tutela di un interesse privato alla quale consegue una sanzione risarcitoria, è finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell'interesse tutelato, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione civile. L'illecito penale o reato consiste nella violazione di una norma poste a tutela dell'interesse pubblico, in quanto attinente all'ordine etico-politico-sociale dello Stato, alla quale consegue una sanzione punitiva, la pena, finalizzata all'afflizione del trasgressore, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione penale. - Solidarietà passiva e attiva La solidarietà attiva si ha quando ci sono più creditori e l'adempimento effettuato ad un creditore libera il debitore nei confronti anche degli altri. La solidarietà passiva si ha quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione e l'adempimento da parte di una libera anche gli altri; a differenza della solidarietà attiva, quella passiva si presume. - Conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. - Vendita con riscatto Patto di riscatto: si riserva quindi il diritto di riavere la proprietà della cosa mediante la restituzione del prezzo e rimborsi stabiliti dalla legge. Il termine di riscatto non può essere maggiore di 2 anni per quanto riguarda la vendita di beni mobili e di 5 anni per quella di beni immobili. Se questo termine spira senza che il venditore abbia esercitato il diritto di riscatto è previsto a pena di decadenza. - Associazioni Art. 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Associazioni RICONOSCIUTE = è soggetta ad un vaglio dell’autorità che verifica che sia stata correttamente costituita e che lo scopo perseguito sia lecito. Quando l’associazione viene riconosciuta la sua autonomia patrimoniale è perfetta. Devono essere costituite mediante un atto pubblico e uno statuto. Associazioni NON RICONOSCIUTE = sono regolate da accordi privati fra associati (art.36): lo statuto e l’atto costitutivo non vengono redatti come previsto per le associazioni riconosciute e non necessitano quindi di forme particolari. Lo statuto, nel caso dell’associazione, disciplina anche i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni di ammissione e come il singolo può partecipare all’associazione. La qualità di associato non è trasmissibile salvo non sia consentito dallo statuto. L’associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione, però non hanno diritto alla restituzione della quota che hanno versato, e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione (cosa che non accade per la società di capitali).