Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto privato esame luiss, Appunti di Diritto Privato

Diritto privato luiss dispensa e appunti per il tuo esame, per iniziare al meglio la tua carriera universitaria

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 28/09/2020

imma0002
imma0002 🇮🇹

4.3

(14)

4 documenti

1 / 13

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
ECONOMIA E MANAGEMENT 1 ANNO 2020/2021
DIRITTO PRIVATO
CAP.1 LIBRICINO
L’ORDINAMENTO GIURIDICO
L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni,
mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei
rapporti tra i singoli. La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili
risultati che sarebbero altrimenti irraggiungibili per il singolo.
Per aversi un gruppo organizzato occorrono tre condizioni:
a) che il coordinamento degli apporti individuali venga disciplinato da regole di
condotta;
b) che queste regole siano decise da appositi organi ai quali tale compito sia affidato
in base a precise regole di struttura o di competenza o organizzative;
c) che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente
osservate.
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività
viene chiamato “ordinamento”.
Quindi la finalità dell’ordinamento giuridico è quella di “ordinare” la realtà sociale.
Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è
soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.
LA NORMA GIURIDICA
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole.
Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata
della comunità, si chiama norma;
E poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il
diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica.
La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale, nemmeno quando l’una e
l’altra abbiano identico contenuto.
Difatti, mentre ciascuna regola morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo
contenuto la propria validità,
la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da
un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività.
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”.
Di solito la norma viene consacrata in un documento normativo.
La norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto privato esame luiss e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

DIRITTO PRIVATO

CAP.1 LIBRICINO

L’ORDINAMENTO GIURIDICO

L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero altrimenti irraggiungibili per il singolo. Per aversi un gruppo organizzato occorrono tre condizioni: a) che il coordinamento degli apporti individuali venga disciplinato da regole di condotta; b) che queste regole siano decise da appositi organi ai quali tale compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di competenza o organizzative; c) che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate. Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato “ordinamento”. Quindi la finalità dell’ordinamento giuridico è quella di “ordinare” la realtà sociale. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.

LA NORMA GIURIDICA

L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole. Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità, si chiama norma ; E poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica. La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale, nemmeno quando l’una e l’altra abbiano identico contenuto. Difatti, mentre ciascuna regola morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività. I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”. Di solito la norma viene consacrata in un documento normativo. La norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare

regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre non confondere la “formula” (il testo) della disposizione, con il “precetto” (il significato) che a quel testo viene attribuito dall’interprete. Non bisogna confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di “legge”. Per un verso infatti, la legge è un atto o documento normativo, che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto; per altro verso, accanto a norme aventi “forza di legge”, ogni ordinamento conosce tante altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi; per altro verso ancora, una medesima legge può contenere molte norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal “combinato disposto” di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto del problema complesso.

CAP.8 LIBRICINO

La struttura Della Norma. La fattispecie.

Una norma è un enunciato prescrittivo (proposizione prescrittiva) che si articola

nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega

una determinata conseguenza o effetto giuridico.

La norma si struttura quindi come un periodo ipotetico:

si propone come una previsione di accadimento futuro ed eventuale →

“fattispecie”:

a) fattispecie astratta → complesso di fatti non realmente accaduti ma

descritti ipoteticamente da una norma

(es. descrizione di un reato che indica tutte le circostanze che devono

concorrere)

→ si risolve in una pura operazione intellettuale di interpretazione del

test

normativo, volta ad individuare i presupposti di fatto dell’applicazione di

determinate regole.

b) fattispecie concreta → complesso di fatti realmente verificatisi e rispetto

ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati → consiste

nell’accertamento (processo - strumenti di istruzione probatoria) del fatto

storico, onde porre a confronto tale fatto con l’ipotesi astratta prevista e

regolata dalla legge.

Il concetto di fattispecie presuppone la strutturazione della norma giuridica

come un condizionale del tipo

→ se A allora B

dove:

  • A è la descrizione di un fatto o un insieme di fatti, ossia la fattispecie;
  • B è la statuizione, ossia la descrizione degli effetti giuridici prodotti dalla

norma

Nel diritto privato, in particolare, la sanzione non opera, di regola, direttamente CAP.1 LIBRICINO IL DIRITTO PRIVATO e LE SUE FONTI Diritto pubblico e diritto privato. Una distinzione tradizionale, un tempo considerata fondamentale, è quella tra diritto pubblico e diritto privato. Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità pubbliche. Il diritto privato , invece, si limita a disciplinare le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando alla iniziativa personale anche l’attuazione delle norme. Molto spesso, un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato che da norme di diritto pubblico. La linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato è variabile e incerta in quanto un medesimo fatto può venire disciplinato sia da norme di diritto privato che da norme di diritto pubblico. CAP 2 TORRENTE PARAGRAFO 10- Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili. Le norme di diritto privato si distinguono in derogabili (o dispositive ) e inderogabili (o cogenti): si dicono inderogabili quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli; derogabili le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. Poi distinguiamo anche le norme suppletive, le quali sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, in relazione al quale sussiste una lacuna, cui la legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione. Sebbene le norme di diritto pubblico siano quasi sempre cogenti, e quelle di diritto privato per la maggior parte dispositive, possono anche aversi norme di diritto pubblico suscettibili di deroga o norme di diritto privato cogenti. Con la norma dispositiva il legislatore enuncia una regola conforme alla disciplina che viene adottata di solito dalle parti stesse, e perciò può considerarsi “tipica”, potendosi presumere che, se l’ipotesi fosse stata contemplata, la volontà comune dei contraenti si sarebbe indirizzata verso quella soluzione.

CAP 1 LIBRICINO

Fonti delle norme giuridiche.

Per “fonti” legali di “produzione” : Sono gli altri atti o fatti che possono creare, modificare o abrogare norme giuridiche e si distinguono in:

  • Scritte o non scritte, a seconda che derivano da atti volontari o da comportamenti sociali spontanei; le fonti scritte sono le leggi i regolamenti e le norme, e le fonti non scritte sono gli usi.
  • Nazionali o sopranazionali, a seconda che derivano dallo Stato o da organismi la di sopra dello Stato. Per fonti di “cognizione”, si intendono i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (es. la Gazzetta Ufficiale). Dunque, Sono i documenti che consentono la conoscenza delle norme giuridiche. Alle fonti di produzione delle singole norme giuridiche si possono contrapporre le fonti di un intero ordinamento, ossia le vicende storico-politiche che ne hanno determinato la nascita con quelle determinate caratteristiche. Le fonti si possono distinguere in materiali (atti o fatti produttivi di norme generali e astratte) e formali (atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal concreto contenuto della singola fattispecie, l’accento cade sull’atto non sul suo risultato). Rispetto a ciascuna fonte, quando si tratti di un “atto”, si può distinguere: a) l’Autorità investita del potere di emanarlo (il Parlamento, il Governo); b) il procedimento formativo dell’atto (es: il procedimento di emanazione di una legge cost.); c) il documento normativo (la legge considerata nella sua lettera); d) i precetti ricavabili dal documento. E’ chiaro che ogni ordinamento deve stabilire ante omnia le norme sulla produzione giuridica, ossia a quali Autorità, a quali organi, e con quali procedure, sia affidato il potere di emanare norme giuridiche, e con quali valori gerarchici. La gerarchia delle fonti esprime perciò una regola sulla produzione giuridica, che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. Le fonti vengono non solo elencate ma anche classificate in base alla propria importanza Fonti Primarie

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato. La maggior parte delle liti che sorgono possono essere risolte attraverso: -rinuncia alla lite da parte di uno dei litiganti -transazione, ossia accordo tramite il quale le parti si fanno reciproche concessioni -compromesso in cui il giudizio è lasciato a terzi, in genere al giudice. Di fronte ad una iniziativa giudiziale il convenuto può: -non costituirsi a giudizio, ovvero rinunciare a difendersi -costituirsi in giudizio per opporsi all’accoglimento della domanda dell’attore. In questo caso il convenuto può promuovere eccezioni di fatto, ovvero contestare e provare la falsità dei fatti, eccezioni di diritto ovvero contestare l’applicabilità delle norme citate dall’attore alla fattispecie in esame. L’interpretazione della legge: il primo comma dell’articolo 12 delle preleggi fornisce gli strumenti a cui attenersi nell’attività di interpretazione della legge (attività rivolta ad attribuire un certo contributo di significati ad un segno - significato letterale delle parole costituenti la norma). L’attività interpretativa si caratterizza in due profili :

  • profilo oggettivo → individuazione del significato letterale delle parole;
  • profilo soggettivo → modo in cui le parole vengono interpretate. Sotto questo profilo distinguiamo tre interpretazioni:
  • giudiziale che è quella che nasce dal lavoro dei giudici compiuta nell’esercizio della funzione giurisdizionale
  • dottrinale costituita dagli apporti di studio dei cultori di materie giuridiche
  • autentica che è quella che si ha ogni qual volta il legislatore emana una nuova norma con lo scopo di chiarire il significato di una legge già in vigore. (questo è il caso in cui le leggi hanno effetto retro attivo) La norma giuridica dipende dall’attività interpretativa; è possibile interpretare una disposizione di legge in diversi modi, tutti plausibili. L’art. 12 delle preleggi prescrive di non affidarsi esclusivamente il significato delle parole ma anche l’intenzione del legislatore. Si hanno quindi una serie di criteri interpretativi [art. 12 preleggi – primo comma]
  1. criterio logico ; si esclude il contrario di ciò che è detto, si confrontano le forme simili, si valuta se la norma a seguito di un’altra vada valutata a maggior ragione,, si elimina l’assurdo.
  2. Criterio storico : si analizzano le leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie e se ne ricava un filo logico 3. Criterio sistematico : si valuta la norma nel quadro della materia disciplinata
  3. Criterio equitativo , si escludono le interpretazioni che vanno contro il senso comune di giustizia Qualora l’interpretazione logica coincide con quella letterale si avrà un’interpretazione dichiarativa, se invece l’interpretazione logica fornirà elementi quantitativamente maggiori rispetto all’interpretazione letterale si perverrà ad una interpretazione estensiva, nel caso opposto l’interpretazione si dirà restrittiva.

L’ANALOGIA:

Nella risoluzione di una lacuna il giudice può seguire due strade :

  • considerare il caso non rilevante in quanto non contemplato dall’ordinamento (argomento a contrario); se il legislatore regola taluni casi e non tali altri su può dedurre che la sua intenzione fosse quella di non regolamentarli; - teoria della norma generale esclusiva -
  • ricorrere ad una fattispecie simile a quella non contemplata (argomento a similis); se il legislatore non ha regolato la specifica fattispecie ma ne ha regolate altre simili è possibile dedurre che egli si sarebbe comportato nello stesso modo anche per questa;
  • teoria della norma generale inclusiva - L’interpretazione per analogia consiste nel risolvere una lacuna dell’ordinamento ricorrendo a fattispecie simili; affinché il giudice possa ricorrere all’analogia è necessario [art. 12 preleggi] :
  • che non vi sia una disposizione che regoli lo specifico caso;
  • che esista una similitudine tra le due fattispecie e che sia proprio questo elemento comune a permettere l’estendibilità della legge al caso non disciplinato.(la similitudine tra le fattispecie va intesa nel senso che risalendo all’intenzione del legislatore si può dedurre che sarebbe stata sua intenzione accomunare la specifica fattispecie con l’altra simile). Ma L’analogia non è permessa per leggi penali. Capitolo 6 Torrente LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Mentre l’esercizio del diritto soggettivo è libero, in quanto il titolare può perseguire i fini che ritiene più opportuno, l’esercizio della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura dell’interesse altrui. Le facoltà (o diritti facoltativi ) sono, invece, manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Le facoltà non si estinguono se non si estingue il diritto di cui fanno parte. Può avvenire che l’acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi successivi. Se di questi alcuni si siano verificati ed altri no, si ha la figura dell’aspettativa (Esempio: l’ipotesi di un’eredità lasciata a taluno a condizione che si laurei. Egli non acquisterà il diritto all’eredità se non quando si sarà laureato: intanto si trova in una posizione di attesa che viene tutelata dall’ordinamento). Quest’ipotesi del diritto soggettivo che si realizza attraverso stadi successivi viene anche considerata, oltre che dal lato del soggetto (aspettativa), sotto il punto di vista oggettivo della fattispecie. Si parla, infatti, di fattispecie a formazione progressiva , per dire che il risultato si realizza per gradi e l’aspettativa attribuita al singolo costituisce un effetto anticipato della fattispecie. A volte alcuni diritti e doveri si ricollegano alla qualità di una persona, la quale deriva falla sua posizione in un gruppo sociale. Status è, pertanto, una qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell’individuo in una collettività. Lo status può essere di diritto pubblico (es. stato di cittadino) o di diritto privato (es. stato di figlio).

L’esercizio del diritto soggettivo.

Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo si chiama titolare del diritto medesimo. L’esercizio del diritto soggettivo consiste nell’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta (Esempio: il proprietario esercita il diritto soggettivo di proprietà utilizzando la cosa, percependone i frutti, etc.) e deve essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste nella soddisfazione dell’interesse protetto, sebbene spesso i due fenomeni possono coincidere. La realizzazione dell’interesse può essere spontanea o coattiva: quest’ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo (Esempio: il debitore non adempie; il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, fa espropriare i beni del debitore - art. 2910 c.c.).

Si ha abuso del diritto soggettivo quando il titolare del diritto si avvale della facoltà e dei poteri che gli sono concessi non per perseguire l’interesse che propriamente forma oggetto del diritto soggettivo - e come tale tutelato - bensì per realizzare finalità ulteriori eccedenti l’ambito di interesse (disposizioni legislative che vietano l’abuso artt.833, 844, 1175 c.c.) Categorie di diritti soggettivi. a) diritti assoluti → garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti (erga omnes), di cui fanno parte:

  • i diritti reali (iura in re, diritti su una cosa): attribuiscono al titolare una signoria piena (proprietà) o limitata (diritti reali su cosa altrui) su un bene. Relazione immediata tra l’uomo e l cosa, gli altri soggetti devono solo astenersi dall’impedire lo svolgimento pacifico della signoria.
  • i diritti della personalità (diritto all’integrità fisica, al nome, all’immagine): sono tutelati in capo al singolo nei confronti di tutti i consociati. b) diritti relativi → attribuiscono al titolare un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate: - diritti di credito (personali): riferiti ad una persona tenuta ad un determinato comportamento nei confronti del titolare del diritto. Il rovescio sia nei diritti reali che nei diritti di credito è costituito dal dovere:
    • a fronte del diritto reale si pone, in capo a qualsiasi consociato, un generico dovere negativo di astensione dal compiere qualsiasi atto volto a impedire o limitare il godimento del bene.
    • a fronte del diritto di credito si pone il dovere, di una o più persone determinate, tenute ad eseguire una determinata prestazione o comportamento per il soddisfacimento del creditore. b) diritti potestativi → consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto. Esempio: nel caso di beni indivisi appartenenti a più soggetti (comunione) ciascuno dei comproprietari può chiedere la divisione (art. 1111 c.c.), gli altri comproprietari nulla possono fare di fronte a questa iniziativa. Infine i diritti personali di godimento (situazione in cui il soggetto è obbligato a far godere di un proprio bene un altro soggetto, es: locazione o comodato), hanno duplice natura: relativa verso chi ha concesso il godimento,

 a titolo universale, quando una persona subentra in tutti i rapporti di un’altra persona, e, cioè, sia nella posizione attiva, sia in quella passiva (es. nella fusione tra società);  a titolo particolare, quando una persona subentra solo in un determinato diritto o rapporto (es. nel caso di morte di una persona). La vicenda finale di un rapporto è la sua estinzione. Il rapporto si estingue quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri. Non di tutti i diritti soggettivi è consentito al titolare disfarsi o trasferendoli ad altri o rinunziandovi. Oltre ai diritti disponibili ci sono i diritti indisponibili che sono in genere i rapporti che servono a soddisfare un interesse superiore: tali le potestà e i diritti familiari.