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La parentela e l'affinità.
Con il matrimonio, oltre al rapporto di coniugio tra gli sposi, si vengono a creare la parentela (che non ha effetti giuridici oltre il 6° grado, salvo per alcune effetti determinati) e l'affinità (non cessa con la morte di uno dei coniugi, ma tra affini non esistono diritti ereditari). La parentela, indica il vincolo, in linea retta o collaterale, tra le persone che discendono dallo stesso stipite nel caso di filiazione all'interno o fuori dal matrimonio e nel caso di adozione di minore, ma non di adozione di maggiore di età. Ancora sulla parentela ricordiamo che i fratelli sono indicati dal codice in maniera diversa: fratelli germani, quando sono figli dello stesso padre e della stessa madre; fratelli consanguinei, quando sono figli dello stesso padre ma di madri diverse; fratelli uterini, quando sono figli della stessa madre ma di padri diversi. L'affinità, è il vincolo che lega il coniuge con i parenti dell'altro coniuge, ed è speculare rispetto a quello di parentela: la moglie di mio fratello, quindi, è mia affine di secondo grado, visto che io sono parente di secondo grado con mio fratello, ma non è affine anche a mia moglie, perché gli affini dei coniugi, non sono affini anche tra loro.
Gli alimenti.
Gli alimenti è l'obbligo, punito penalmente in caso di inadempimento, che incombe a carico di determinate categorie di parenti ed affini, quando un loro familiare è in stato di bisogno (mancanza o insufficienza dei mezzi per venire incontro alle necessità primarie della vita) e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (per esempio per una malattia) e quindi di sostenersi autonomamente. I primi obbligati sono, il coniuge ed i figli, poi via via tutti gli altri sino giungere ai suoceri anche se fra i coniugi esiste un più ben
ampio obbligo all'assistenza morale e materiale. Particolare è la posizione del donatario che è tenuto agli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, non oltre, però, il valore della cosa donata. Occupiamoci, ora, degli altri aspetti relativi al diritto agli alimenti:
- Misura degli alimenti: sono dovuti, in proporzione al bisogno, stato sociale, condizioni psicofisiche di chi li domanda ed in proporzione delle condizioni economiche di chi li somministra, dal giorno della proposizione della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora dell'obbligato;
- Modo di prestazione degli alimenti: l'obbligato può scegliere se prestarli in denaro, o accogliendo e mantenendo direttamente nella propria casa l'alimentando, ma il giudice può decidere, sempre con sentenza che può essere revocata o modificata in seguito al variare delle condizioni del beneficiario, il metodo di somministrazione;
- Concorso di più obbligati e aventi diritto: se vi sono più obbligati nello stesso grado, tutti devono concorrere in proporzione delle proprie condizioni economiche; se vi sono più aventi diritto verso un solo obbligato e questi non è in grado di provvedere per tutti, si può stabilire che taluno degli aventi diritto abbia gli alimenti da un obbligato di grado inferiore; Infine, non si può disporre liberamente dei crediti alimentari, in quanto sono, incedibili, impignorabili, imprescrittibili, irrinunciabili, in quanto costituiscono garanzia dei bisogni primari dell'alimentando. Nel caso in cui un genitore sia stato dichiarato decaduto dalla potestà, i figli (e, in mancanza, i loro discendenti prossimi), non sono più tenuti, agli alimenti, anche se tale obbligo potrà però avere la caratteristica di obbligazione naturale.
- Libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da precedenti nozze, a meno che, le stesse, siano state annullate o erano all'origine nulle o inefficaci;
- Capacità di intendere e di volere: non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente;
- Divieto temporaneo di nozze: la donna che sia stata già sposata non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, per evitare incertezze sulla paternità di un eventuale figlio nato dopo il matrimonio. Divieto, che non vale, quando il precedente matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza a generare anche di uno dei coniugi oppure quando il tribunale ha accertato che sia escluso lo stato di gravidanza. La violazione del divieto comporterà solo una ammenda per i coniugi e per l'ufficiale dello stato civile; Detto questo vi sono, inoltre, condizioni che afferiscono al rapporto fra soggetti determinati:
- Rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione: non possono contrarre matrimonio tra loro tutti coloro che sono legati a vario titolo da un vincolo di sangue oppure familiare in senso lato come l'adozione, l'affinità; il divieto non è pero sempre assoluto; il tribunale, infatti, nei casi in cui lo zio e la nipote o la zia e il nipote, o, ancora, gli affini in linea collaterale in 2° grado, intendano sposarsi, può autorizzare il matrimonio; analoga autorizzazione può essere concessa dal tribunale quando il matrimonio debba celebrasi tra affini in linea retta dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo;
- Delitto: non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio
civile.
Il matrimonio civile dev'essere preceduto dalla pubblicazione , richiesta da ambedue gli sposi o da persona da loro incaricata, che consiste nell'affissione alla porta della casa comunale del luogo di residenza di uno dei coniugi, di un atto dove sono contenuti tutti gli elementi necessari ad identificare gli sposi ed il luogo di celebrazione, di modo che, chiunque vi abbia interesse potrà fare opposizione al matrimonio ove sussistano impedimenti. La celebrazione del matrimonio avviene, tra i due nubendi o tra uno di essi ed un nucius (matrimonio per procura) , nella casa comunale dove fu fatta richiesta di pubblicazione davanti all'ufficiale di stato civile (oppure davanti a ministri di culto diverso da quello cattolico, differendo la forma di celebrazione) ed in forma pubblica, decorsi i 4 giorni dalla stessa. In alcuni casi si può evitare la pubblicazione o ridurre il termine, per esempio, all'esistenza di gravi motivi o nel caso in cui uno dei coniugi versi in imminente pericolo di vita. Il matrimonio, è valido se celebrato davanti ad un apparente ufficiale di stato civile, a due condizioni: esercizio di funzioni pubbliche da parte del falso ufficiale dello stato civile; buona fede degli sposi al momento della celebrazione del matrimonio.
Invalidità del matrimonio.
Il codice civile, considerando tutti i casi di invalidità come ipotesi di nullità, prevede che il tribunale possa ordinare la separazione temporanea dei coniugi, durante la pendenza del giudizio. L'azione di nullità è personale ed è intrasmissibile, tanto è vero che il pubblico ministero, che spesso è anche legittimato, non può proporla dopo la morte del coniuge I soggetti legittimati ad impugnare il matrimonio, sono:
- Coniugi, ascendenti legittimi e chiunque abbia interesse
sfuggire a persecuzioni razziali o politiche) , oppure sia stato scoperto l'errore:
- sull'identità della persona dell'altro coniuge: sbaglio sulla persona che ha sposato, magari perché sotto il velo non aveva visto trattarsi di un'altra donna;
- o sulle qualità personali dell'altro coniuge: Esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o devianza sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; Esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio (l'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile); Dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; La circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni (l'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile); Lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore , purché vi sia stato disconoscimento, se la gravidanza è stata portata a termine. La Simulazione è l'ipotesi in cui i coniugi contraggono matrimonio con l'accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare diritti presso discendenti (es: cittadini stranieri fuori dalla UE che sposano italiani, per ottenere la cittadinanza). Si decade dalla azione dopo 1 anno dalla celebrazione del matrimonio o nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi dopo la celebrazione.
Matrimonio putativo.
Il matrimonio putativo , si ha quando questo è invalido, ma è stato comunque contratto in buona fede, al momento della celebrazione del matrimonio, da almeno uno dei coniugi, in quanto
se fossero entrambi in malafede, non sarebbe certo putativo in quanto ci sarebbe la consapevolezza della sua invalidità: il coniuge in buona fede può avere anche diritto a somme periodiche di denaro a carico dell’altro per un periodo di 3 anni; il coniuge in mala fede sarà tenuto a corrispondere un’indennità all'altro, obbligo cui sarà tenuto anche il terzo cui sia imputabile la nullità del matrimonio. Gli effetti di “tale matrimonio” saranno differenti a seconda della buona o mala fede di uno o entrambi i coniugi:
- Se entrambi i coniugi erano in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, il matrimonio si considera, valido fino alla pronuncia della sentenza di annullamento che, quindi, in questo caso non avrà efficacia retroattiva. Per i figli nati da questo matrimonio, lo stesso, risulta valido ed efficace;
- Se solo un coniuge era in buona fede, o solo per lui il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, gli effetti del matrimonio putativo si producono solo riguardo a lui e ai figli.
- Se entrambi i coniugi erano in mala fede, gli effetti del matrimonio valido si producono comunque rispetto ai figli, quando il matrimonio è stato poi dichiarato nullo, salvo che si tratti di figli che sono nati in matrimonio annullato per incesto quando entrambi i coniugi erano in mala fede. A tutela del figlio nato da queste relazioni, è prevista la possibilità del riconoscimento del figlio.
Matrimonio concordatario.
Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato secondo i riti della religione cattolica (dove il diritto canonico è legittimato
che questi siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio. Vediamone le caratteristiche:
- È esercitata di comune accordo da entrambi i genitori che, sempre di comune accordo, stabiliscono la residenza abituale del minore;
- Essa non cessa a seguito di separazione , scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio;
- Quando uno dei genitori sia impossibilitato all’esercizio della responsabilità per lontananza, incapacità o altro impedimento, essa è esercitata in modo esclusivo dall’altro;
- In caso di contrasto sull’esercizio della responsabilità, ma solo su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice che, sentiti i genitori e ascoltato il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se però il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quel genitore che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Quando il figlio è nato fuori dal matrimonio, la responsabilità genitoriale, spetta al genitore o ai genitori che ha/hanno riconosciuto il figlio; quando però vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, questi ha il diritto di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. La responsabilità genitoriale si esprime, attraverso una serie di diritti e doveri che gravano sui genitori esercenti tale responsabilità:
- Dovere di mantenimento verso i figli: i genitori devono mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli (nel rispetto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni
naturali) in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo; in caso di insufficienza di mezzi, subentrano gli altri ascendenti in ordine di prossimità: cioè i nonni e, se esistenti, i bisnonni. Inoltre, i genitori devono permettere ai parenti di mantenere rapporti significativi con gli stessi, anche se i primi non hanno lo stesso obbligo, col solo limite dei nonni: che hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni; diritto che, se impedito, trova tutela nel giudice perché questi adotti i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. In caso d’inadempimento, del dovere di mantenimento, dei genitori, il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sentito l'inadempiente e assunte informazioni, può ordinare con decreto esecutivo (ch'è titolo per azionare un processo esecutivo) che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Contro il decreto del presidente del tribunale è ammessa opposizione, con le forme del decreto ingiuntivo, entro 20 giorni dalla sua notifica, e anche se l’opposizione non è proposta, o è proposta fuori termine, è comunque possibile chiedere la revoca o la modifica del provvedimento del presidente del tribunale, ma con le forme del processo ordinario di cognizione;
- Doveri dei figlio: deve rispettare i genitori, contribuendo, in relazione alle proprie capacità e reddito , al mantenimento della famiglia, essendo obbligato, finché convive con essa, a risiedere presso la casa dei genitori, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non potendo abbandonarla; nel caso in cui lo faccia senza il permesso dei genitori, gli stessi possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare;
- Rappresentanza del minore ed amministrazione dei suoi
prescrizione di 5 anni), o dei suoi eredi o aventi causa;
2. Diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore. Quando è presente un conflitto di interessi tra figlio minore e i genitori o i genitori non vogliono o non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del figlio, sarà necessario nominare un curatore speciale che, sentiti i genitori, verrà autorizzato a compiere gli atti, a seconda dei casi, dal figlio stesso, PM, o di uno dei parenti che vi abbia interesse;
- Usufrutto legale sui beni del figlio: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o quando vi sia solo un genitore che la esercita in modo esclusivo, hanno in comune l'usufrutto legale sui beni del figlio fino alla maggiore età o all'emancipazione, ma i proventi ricavati dall’esercizio dell’usufrutto sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione del figlio. Tale diritto di usufrutto non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori, e l'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o genitore titolare esclusivo dell’usufrutto, non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Nel caso poi che il genitore già sposato passi a nuove nozze, conserverà comunque l’usufrutto legale, che però acquista una disciplina particolare, perché questo genitore ha l'obbligo di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo. Non sono soggetti a usufrutto legale: i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; etc..; Quando l’usufrutto cesserà i genitori o il genitore titolare,
non potrà più percepire i frutti che derivano dal bene che era oggetto del diritto, ma se il genitore ha continuato a godere dei beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
- Decadenza dalla responsabilità genitoriale: Si decade da essa, dopo la pronuncia del giudice, se si viola o trascura i doveri ad essa inerenti o si abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Il giudice può per gravi motivi ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare oppure l'allontanamento, anche in caso di pregiudizio per il figlio, del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Può essere disposta, da parte del giudice, la reintegrazione del genitore nella responsabilità genitoriale quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. Un’altra ipotesi, riguarda la possibile rimozione dall’amministrazione dei beni del minore di entrambi i genitori o del genitore, quando il patrimonio del minore è male amministrato. Il tribunale, di fronte a tale situazione, può: stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione; oppure rimuovere entrambi (quindi viene disposto un curatore) o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. Anche qui si può disporre la riammissione quando sono cessati i motivi che hanno determinato la rimozione.
- Responsabilità genitoriale in tutti i casi in cui vi sia una crisi della coppia (es: separazione, nullità matrimonio, divorzio, etc.): il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale
Se vi sono figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione sul cambiamento di residenza o domicilio obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il genitore.
- Affidamento ad un solo genitore: il giudice se ritiene che l’affidamento condiviso (le decisioni sull'affidamento non passano in giudicato, permettendo sempre la richiesta di revisione al giudice) sia contrario all’interesse del minore, lo affida a un solo genitore. L ’affidamento esclusivo, che può essere chiesto da ogni genitore in qualsiasi momento, può avere, però, delle ripercussioni proprio sul genitore che l’ha avanzata. Se la domanda è accolta, non ci saranno problemi, ma se viene respinta, perché manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, e potrebbe anche condannarlo al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre alle spese del procedimento. Viste le norme relative ai figli minorenni e maggiorenni ma affetti da handicap grave, ora vediamo quelle relative ai figli maggiorenni nel qual caso il rapporto di coppia, termini: per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente e non affetti da handicap grave, il giudice, valutate le circostanze, può disporre in loro favore il pagamento di un assegno periodico che, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Diritti e doveri che nascono dal matrimonio.
Quando una coppia è sposata, oltre ai doveri verso i figli, si aggiungono diritti e doveri verso l’altro coniuge e verso la
famiglia che si è formata grazie al matrimonio:
- Principio di eguaglianza nella famiglia: i coniugi essendo in una posizione di perfetta eguaglianza, prendono congiuntamente le decisioni sulla vita familiare; ed in caso di disaccordo interviene il giudice, su richiesta di uno dei due coniugi;
- Obbligo reciproco di fedeltà: intesa sia come astensione dei rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge, sia come instaurazione di rapporti privilegiati con il solo coniuge;
- Obbligo di assistenza morale materiale e di collaborazione: i coniugi, decidono di vivere insieme per soddisfare esigenze personali, per venire l'uno incontro alle necessità dell'altro e per decidere di indirizzare in maniera unitaria il cammino della loro vita;
- Obbligo di coabitazione e di contribuzione: i coniugi devono risiedere " sotto lo stesso tetto" , luogo dove fissano la residenza familiare, contribuendo ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità di lavoro e professionale.
La separazione dei coniugi.
La separazione dei coniugi, che acquista efficacia con l'intervento del giudice, è il mezzo attraverso il quale si sospendono alcuni effetti del matrimonio, provocando la cessazione dell'obbligo di convivenza di assistenza morale e materiale (ma non alimentare), facendo venire meno la comunione legale. La separazione può essere di due tipi:
- Giudiziale: è pronunciata dal tribunale, attraverso un procedimento giurisdizionale, su ricorso di uno dei coniugi quando avvengono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli. In aggiunta, si può chiedere
- Dichiarazione di morte presunta: è equiparata alla morte, ma se il presunto morto ritorna il matrimonio contratto è nullo;
- Divorzio: il giudice dopo aver tentato, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione, accertando che non può essere mantenuta o ricostituita, tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale, pronuncia il divorzio, con cui si sciolgono il matrimonio civile o cessano gli effetti civili del matrimonio concordatario. I motivi sono: 1. Condanne penali di particolare gravità pronunciate con sentenze passate in giudicato in danno dell'altro coniuge o di un figlio; 2. Annullamento del matrimonio, divorzio ottenuto all'estero o un nuovo matrimonio contratto all'estero da un cittadino straniero; 3. Mancata consumazione del matrimonio; 4. Cambiamento di sesso accertato con sentenza passata in giudicato; 5. Passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale: 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'assegno di mantenimento, il cui obbligo di corresponsione cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze, dovuto al coniuge sprovvisto di mezzi adeguati va parametrato: in base alla durata del matrimonio; alla condizione e reddito dei coniugi (età, salute, sistema di vita, tenore di vita goduto durante il matrimonio), ai comportamenti che hanno cagionato la fine della comunione materiale e spirituale ; contributo economico dato da ognuno dei coniugi alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno****.
Il tribunale, infine, prende i provvedimenti necessari relativi ai figli e stabilisce: la misura in cui il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento della prole ed ai sui rapporti con essa; l'assegnazione della casa familiare che, di regola, spetta al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni.
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Gli ordini sono contenuti in un provvedimento di natura cautelare che può essere preso dal giudice quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica, morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente. É inoltre necessario che non sia in corso un procedimento per la separazione personale o di divorzio dei coniugi, perché in tal caso un provvedimento simile all'ordine di protezione potrà essere richiesto a quel giudice. I destinatari dell'ordine, che sono gli stessi che possono chiedere al giudice il provvedimento, sono il coniuge, altro convivente, altri componenti del nucleo familiare diversi dal coniuge o dal convivente. In presenza di queste condizioni, i soggetti che si ritengono pregiudicati potranno proporre ricorso, anche personalmente, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Nel caso in cui il tribunale ritenga esistente il grave pregiudizio può prendere nei confronti del convenuto i seguenti provvedimenti:
- Cessazione della condotta pregiudizievole e allontanamento dalla casa familiare;
- Impone di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei