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Diritto privato I -Torrente, Dispense di Diritto Privato

Diritto privato I fino al diritto di famiglia

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 16/04/2026

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natalia-leonardi-1 🇮🇹

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Note
Ricorda bene suddetti articoli: !
-art 1227- Concorso del fatto colposo del creditore!
IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO
Soggetto e persona
L’uomo, nascendo, acquista capacità giuridica(art.1.1cc) , diventando soggetto di diritto.
La capacità giuridica si acquista con la nascita e si perde con la morte.!
Atto di nascita->entro 10 giorni, l’evento deve essere dichiarato all’uciale dello stato
civile , se in ospedale entro 3 giorni presso la relativa direzione sanitaria. !
Morte->fine della capacità giuridica e l'estinzione della persona fisica. Si definisce
come la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Produce eetti
immediati, quali l'apertura della successione (art. 456 c.c.) e la dichiarazione di morte
presunta dopo periodi di scomparsa (artt. 58, 62).%Entro le 24 ore dal decesso la morte è
dichiarata all’uciale di stato civile per la formazione dell’atto di morte.
SORTE DI DIRITTI E RAPPORTI ALLA MORTE DEL TITOLARE:
Sciolti immediatamente->matrimonio, contratto di convivenza!
Diritti patrimoniali->art. 456 ss. c.c(apertura della successione ) !
Interessi non patrimoniali-> coniuge superstite e\o prossimi congiunti ( salvo
manifestazione di volontà espressa a riguardo ) !
Le incapacità speciali
limitazione della capacità giuridica, non esercitabile nemmeno attraverso rappresentanti legali.
All’incapacità fa anche ricorso il legislatore a titolo di pena accessoria (art 19c.p). !
Tali incapacità sono distinte in: !
Relative->soggetto precluso ad un rapporto/atto solo con determinate persone e circostanze.!
Assolute-> preclusione totale di un rapporto o atto ( es. il rapporto di lavoro subordinato è
precluso ai minori di 16 anni)!
IL CONCEPITO
(N.B: i diritti riconosciuti sono comunque subordinati alla nascita)!
Nella legislazione extracodicistica, la vita umana è tutelata dal suo inizio, mentre il cc attribuisce al
concepito: !
Capacità di succedere mortis causa (sia per legge che testamento)-> art 462 c 1 c.c !
Capacità di succedere per donazione ->art 462 c1 c.c !
La capacità di agire
La capacità di agire è richiesta dalla legge per compiere personalmente e
autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi (es. capacità negoziale).!
Presuppone la capacità giuridica, si acquista generalmente al compimento dei 18
anni.Prima di quel momento, il soggetto è legalmente incapace : con la maggiore età
infatti la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta
un età diversa(art 2, c.1, c.c).il minore non soltanto non può porre in essere direttamente
gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica, ma sono annullabili
qualora vi fosse un occultamento della propria identità con dolo. Vi sono atti che tuttavia
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Note

Ricorda bene suddetti articoli: -art 1227- Concorso del fatto colposo del creditore

IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

Soggetto e persona

L’uomo, nascendo, acquista capacità giuridica( art.1.1cc) , diventando soggetto di diritto. La capacità giuridica si acquista con la nascita e si perde con la morte.

  • (^) Atto di nascita ->entro 10 giorni, l’evento deve essere dichiarato all’ufficiale dello stato civile , se in ospedale entro 3 giorni presso la relativa direzione sanitaria.
  • (^) Morte ->fine della capacità giuridica e l'estinzione della persona fisica. Si definisce come la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Produce effetti immediati, quali l'apertura della successione (art. 456 c.c.) e la dichiarazione di morte presunta dopo periodi di scomparsa (artt. 58, 62). Entro le 24 ore dal decesso la morte è dichiarata all’ufficiale di stato civile per la formazione dell ’atto di morte. SORTE DI DIRITTI E RAPPORTI ALLA MORTE DEL TITOLARE: Sciolti immediatamente->matrimonio, contratto di convivenza Diritti patrimoniali->art. 456 ss. c.c(apertura della successione ) Interessi non patrimoniali-> coniuge superstite e\o prossimi congiunti ( salvo manifestazione di volontà espressa a riguardo )

Le incapacità speciali

limitazione della capacità giuridica, non esercitabile nemmeno attraverso rappresentanti legali. All’incapacità fa anche ricorso il legislatore a titolo di pena accessoria (art 19c.p). Tali incapacità sono distinte in: Relative->soggetto precluso ad un rapporto/atto solo con determinate persone e circostanze. Assolute-> preclusione totale di un rapporto o atto ( es. il rapporto di lavoro subordinato è precluso ai minori di 16 anni) IL CONCEPITO (N.B: i diritti riconosciuti sono comunque subordinati alla nascita) Nella legislazione extracodicistica, la vita umana è tutelata dal suo inizio , mentre il cc attribuisce al concepito: Capacità di succedere mortis causa (sia per legge che testamento)-> art 462 c 1 c.c Capacità di succedere per donazione ->art 462 c1 c.c

La capacità di agire

La capacità di agire è richiesta dalla legge per compiere personalmente e autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi (es. capacità negoziale ). Presuppone la capacità giuridica, si acquista generalmente al compimento dei 18 anni.Prima di quel momento, il soggetto è legalmente incapace : con la maggiore età infatti la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta un età diversa(art 2, c.1, c.c).il minore non soltanto non può porre in essere direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica, ma sono annullabili qualora vi fosse un occultamento della propria identità con dolo. Vi sono atti che tuttavia

è concesso al minore ultrasedicenne stipulare autonomamente (es. matrimonio, contratto di lavoro) A causa della presenza di individui incapaci di discernimento (es. malattia mentale, tossicodipendenza), vi è necessità attuare strumenti di salvaguardia contro il rischio che gli stessi possano porre in essere atti negoziali destinato a incidere negativamente sul loro interesse; da qui parte la creazione di istituti a protezione delle persone prive di autonomia. (Titolo XII , 1^ libro c.c) Diversi dalla capacità negoziale:

  • (^) capacità extracontrattuale -> idoneità del soggetto di rispondere delle conseguenze dannose degli atti dallo stesso posti in essere - (^) Capacità di porre in essere atti giuridici in senso stretto Atti posti in essere dal minore->art. 1426 c.c Potere di rappresentanza+ potere di amministrazione= competenza dei genitori del minore, quali possono rispettivamente contrarre :
  • disgiuntamente -> ordinaria amministrazione (non comportanti rischi per l’integrità del patrimonio)
  • Congiuntamente-> straordinaria amministrazione (suscettibili di incidere sulla consistenza del patrimonio del minore). Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (es. alienazione dei beni), è richiesta ai genitori la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.(art 320, c 3,4 c.c) TUTELA DEI MINORI-> se i genitori del minori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale , la gestione del patrimonio e la relativa rappresentanza del minore competono a un tutore nominato dal giudice tutelare stessi. Il tutore deve munirsi della preventiva autorizzazione del giudice (art. 374 c.c). Vi è la possibilità di designare un curatore del minore qualora vi presentino delle limitazioni alla responsabilità genitoriale del minore. Atti che richiedono il consenso del minore->
  • (^) dichiarazione giudiziale della paternità/maternità (art.250 c.2 c.c)
  • (^) Adozione (art. 273 c.2)

Interdizione giudiziale(art.414)

Pronunciata con sentenza del tribunale in presenza di:

  • (^) infermità mentale (malattia che mina il soggetto nella sfera intellettiva/volitiva)
  • (^) Abitualità di detta infermità (ossia non transitoria)
  • (^) Incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi
  • Necessità di assicurare al soggetto un adeguata protezione (qualora gli altri strumenti non risultassero sufficienti-carattere residuale) Procedimento: I. PRONUNCIA->solo dal maggiorenne( ricorda: minorenne già legalmente incapace). Promosso dallo stesso interdicendo, dal coniuge /partner, dai parenti(4^),affini(2^). II. ESAME DIRETTO INTERDICENDO-> il giudice(art 419 c.1 cc) può essere assistito da un consulente tecnico. Dopo l’esame, il giudice può nominare un tutore provvisorio(che diventa il rappresentante legale dell’interdicendo)
  • (^) la procedura può avvenire anche in vista di una semplice menomazione psichica(condizione di disagio che non è necessariamente una malattia) che rivela:
  • (^) non solo una menomazione/infermità psichica ma anche fisica
  • (^) Non solo un infermità/menomazione abituale ma anche temporanea
  • (^) Non solo una infermità/menomazione integrale ma anche parziale PROCEDIMENTO
  1. Può essere promosso equo stesso beneficiario, dal coniuge/partner, aprenti fino al 4^ e affini fino al 2^, dal tutore/curatore e dal PM 2. Audizione personale dell’interessato da parte del giudice, che deve compatibilmente tenere conto non solo delle esigenze ma anche delle richieste di questa (art. 407 c. 2) 3. Pubblicità-> decorr3 dal deposito del relativo decreto di apertura,emesso dal giudice tutelare. Il giudice tutelare nomina all’interessato un amministrazione di sostegno nella persona eventualmente designata dallo stesso interessato in previsione di una futura incapacità. L’assegnazione deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario; la giurisprudenza della designazione anticipata infatti ammette la possibilità al designante (che si trova ancora nel pieno delle proprie facoltà volitive/ cognitive) di impartire direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie /terapeutiche da far assumere in futuro all’amministratore designato. Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal giudice sono annullabili.

L’incapacità naturale (art.428 c.c)

Può accadere che un soggetto, legalmente capace di compiere un atto, si trovi in concreto nel momento di porlo in essere, incapace di intendere e /o volere - sia permanente o transitoria -. In questa ipotesi, si effettua uno scollegamento tra situazione giuridica (ossia capacità legale ) e situazione di fatto ( ossia incapacità naturale ). Poiché tale soggetto è legalmente capace di compiere un atto, è ammesso ad impugnarlo se prova che nel momento in cui l’ha compiuto versava uno stato di incapacità di intendere e/o volere. La sorte dei vari atti si distingue in:

  • (^) matrimonio, unione civile, testamento, donazion i-> impugnabili , sol che si dimostri l’incapacità nel momento del compimento dell’atto. - (^) Atti unilaterali-> annullabili sol che si dimostri che il soggetto era incapace di intendere nel momento in cui li ha posti in essere - (^) Contratti -> annullabili se si dimostra che-da un lato- il soggetto era incapace di intendere/volere nel momento in cui li ha posti in essere e che -dall’altro lato- la controparte contrattuale era in malafede ( doveva rendersi conto usando l’ordinaria diligenza dello stato di incapacità del soggetto).

Incapacità legale e incapacità naturale

Legale-> il soggetto si trova solo momentaneamente in una particolare situazione giuridica (es.minore di età)

Naturale-> seppur legalmente capace, il soggetto si trova concretamente in una condizione di menomazione della propria sfera intellettiva/volitiva INCAPACITÀ ASSOLUTA/RELATIVA (427 c1 c.c) Assoluta->(Minore età, interdizione giudiziale)-preclusione di qualsiasi atto negoziale Relativa->inabilitazione, emancipazione

La legittimazione

Idoneità del soggetto ad esercitare e/o disporre di un determinato diritto Talvolta vi può essere un difetto di leggittimazione, che comporta l’applicazione del Principio dell’apparenza :tutela l'affidamento incolpevole dei terzi in buona fede, rendendo giuridicamente rilevante una situazione di fatto difforme da quella reale, se crea l'apparenza di un diritto. Chi crea tale apparenza ne risponde, rendendo valido l'atto compiuto dal titolare apparente. I 3 Presupposti Fondamentali Perché il principio possa essere invocato, devono coesistere necessariamente tre elementi: Situazione di fatto non corrispondente alla situazione di diritto(c.d situazione univoca) : Deve esserci una divergenza tra ciò che appare all'esterno e la realtà giuridica Buona fede del terzo : Il soggetto che invoca il principio deve essere convinto, in modo sincero, che la situazione apparente fosse quella reale. Questa ignoranza non deve dipendere da sua negligenza. Apparenza colposa (Errore scusabile) : Non basta che il terzo si sia sbagliato. È necessario che il "titolare vero" del diritto abbia creato o tollerato la situazione di apparenza con il proprio comportamento, traendo in inganno gli altri.

La sede della persona

Il luogo di permanenza e svolgimento delle proprie attività ha per il diritto diverse connotazioni, è fondamentale dunque distinguere tra: (art.43 c.c)

  • domicilio : il luogo in cui la persona ha stabilito la propria sede principale dei propri affari ed interessi non solo patrimoniali ma anche morali sociali e familiari, distinto a sua volta in:
  • Legale -> se fissato direttamente dalla legge (es. il minore ha domicilio nel luogo di residenza della famiglia -art.45c.2-)
  • Volontario-> se concretamente eletto dall’interessato a centro della propria vita di relazione Si prevede anche l’elezione di un domicilio speciale, per l’intrattenimento frequente di determinati affari. Deve essere richiesto per iscritto e con dichiarazione espressa (art. 47 c. 2 cc)
  • (^) dimora : luogo in cui la persona attualmente abita - (^) Residenza : luogo in cui la persona ha volontaria e abituale dimora (coincide spesso con il domicilio). La residenza dipende dal concorso dell’ elemento oggettivo della

L’assenza è dichiarata con sentenza del tribunale con i seguenti presupposti:

  • (^) Allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio
  • (^) Mancanza di sue notizie da due anni (art.49 c.c) Il tribunale, avvia l’apertura degli eventuali testamenti dell’assente a favore di coloro che sarebbero stati gli eredi(possesso temporaneo). Chi è immesso nel possesso temporaneo no può disporne ,salvo provata necessità; ne ha però l’amministrazione. L’assenza non scioglie il matrimonio/unione civile ,solo la comunione legale(art 191 c.c) Gli effetti dell’assenza cessano se l’assente ritorna o ne è provata l’aesistenza(art. 56). L’avente ha idruri alla restituzione dei suoi beni. La morte presunta è dichiarata con sentenza del tribunale (art.473 bis.62 c.p.c),con i presupposti di: -allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio
  • (^) mancanza di sue notizie da dieci anni (art. 58 c.1) Gli effetti della pronuncia di morte presunta sono analoghi a quelli della morte. Tali effetti cessano in forza di sentenza che ne accerta il ritorno (ES. Matrimonio nullo)

60. Gli atti dello stato civile

Negli archivi dello stato civile sono iscritte tutte le dichiarazioni che i privati rendono (cittadinanza, nascita, matrimoni ecc…). Sono atti pubblici (funzione probatoria) di conseguenza fanno prova di ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto o aver compiuto. Si iscrivono anche provvedimenti di autorità amministrative e giudiziarie. La rettificazione, ricostruzione, formazione o cancellazione di un atto registrato può avvenire solo in forza di decreto motivato dal tribunale. Funzione di pubblicità/notizia = tutti possono consultarli e chiederne estratti.

I DIRITTI DELLA PERSONA

61. Nozione e caratteri

Il cc detta norme sull’ integrità fisica (art.5), del nome (art.6-9 c.c), e dell’immagine (art. cc). Nell’individuazione dei diritti “inviolabili” all’interno del nostro ordinamento giocano un ruolo fondamentale le norme di derivazione extrastatuale:

  • (^) Dichiarazione universale dei diritti umani ( ONU,1948) - (^) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( CEDU ) - (^) Patto internazionale relativo ai diritti economici sociali culturali - (^) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Cd Carta di Nizza,2007) Caratteri dei diritti della persona: necessarietà , imprescrittibilità, assolutezza, non patrimonialità, indisponibilità.

62. Diritto alla vita

Il diritto alla vita è posto a presidio del fondamentale interesse della persona umana alla propria esistenza fisica. Fondamentale è stabilire il momento in cui si acquista tale diritto:

innanzitutto trova piena tutela nei confronti dei soggetti diversi dalla madre-> sanzione penale a chi cagiona l’interruzione della gravidanza. Nei confronti della madre si distingue:

  • (^) interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento -> rimessa alla sua libera determinazione
  • (^) Interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni -> può essere praticata unicamente quando la gravidanza comporta grave pericolo per la vita della donna. In questo unico caso, il diritto al nascituro è sacrificato di fronte al preminente interesse alla vita della madre.

64. Diritto al nome

Il nome (prenome+ cognome) svolge funzione di identificazione sociale della persona e viene ricondotto nell’alveo dei valori fondamentali della persona, in particolare nella prospettiva della protezione della sua identità. Secondo la normativa precedente:

  • (^) il figlio nato nel matrimonio, assumeva il cognome del padre
  • (^) Il figlio nato fuori dal matrimonio , se il riconoscimento era effettuato da ambedue i genitori, assumeva il cognome del padre
  • (^) Il figlio adottivo , assumeva il cognome degli adottanti (quello del marito)
  • (^) Il maggiorenne adottato assumeva il cognome del marito Vista l’incompatibilità con il principio di uguaglianza morale dei coniugi, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di dette regole. L’esito dell’intervento di quest’ultima è stata una radicale rivisitazione del quadro ordinamentale :
  • (^) Il figlio nato da matrimonio assume i cognomi di ambedue i genitori, in caso di previa decisione la decisione del cognome da assegnare è rimessa al giudice
  • (^) Stesso istituto per i figli nati fuori dal matrimonio, con alcune precisazioni(es. se il maggiorenne è stato riconosciuto successivamente dal padre ha libertà di aggiungere il cognome, oppure il giudice ha la facoltà di ascolta gli interessi del minore e mettere a lui la decisione)
  • (^) I figli non riconosciuti da alcun genitore assumono il prenome e cognome assegnato dall’ufficiale di stato civile
  • (^) Il figlio adottivo asume i cognomi di ambedue gli adottanti (nell’ordine da questi concordato)
  • (^) il maggiorenne adottato asume il cognome degli adottanti e lo antepone al proprio A seguito del matrimonio la moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito e lo conserva anche durante la separazione. Il nome è tendenzialmente immodificabile: il mutamento/aggiunta del nome può essere concesso con decreto del prefetto della provincia in casi di vergogna o scherno. In funzione dell’identificazione sociale della persona, il nome è tutelato contro:
  • contestazione(art7 c.1, c.c) - (^) usurpazione - (^) Utilizzazione abusiva

- (^) dal diritto all’integrità morale.

GLI ENTI

69. Soggettività e personalità giuridica

Nel nostro ordinamento sono soggetti di diritto anche gli ”enti”: vuol dire che: Un bene, la responsabilità per un atto illecito e un contratto può intercorrere direttamente all’ente in quanto tale (Soggettività giuridica), ossia quell’organizzazione a cui l’ordinamento attribuisce la capacità giuridica di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. N.b soggettività giuridica ≠ personalità giuridica Sono dotati di personalità giuridica solo quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta , ossia enti che rispondo delle loro obbligazioni solo con detto patrimonio. Gli enti agiscono attraverso persone fisiche. Gli organi dell’ente si dividono ,a seconda che abbiano o meno il potere di rappresentanza nell’ente (ossia potere di assumere impegni con terzi) in:

  • poteri di gestione ( interna ): il potere di decidere una determinata operazione
  • (^) poteri di rappresentanza ( esterna ): il potere di porre in essere una operazione decisa

70. Classificazione degli enti

Prima distinzione concorre tra:

  • enti pubblici ( art. 11 cc ) : stati, regioni, servizi sanitari nazionali, agenzia delle serate ecc… negli anni 90 si è subito il fenomeno delle “privatizzazioni”ossia entri pubblici trasformati società per azioni (es. ferrovie dello stato). Possono avvalersi di strumenti pubblici
  • enti privati : divisi a loro volta in A. Enti registrati e non B. Enti dotati di personalità giuridica (ass. riconosciute, godono di autonomia patrimoniale perfetta) e privi di personalità giuridica(ass. non riconosciute) C. Enti a struttura associativa (associazioni, comitati, sono organizzazioni di più soggetti con un attività volta al perseguimento di uno scopo comune), enti a struttura istituzionale ( fondazioni, danno vita ad un organizzazione stabile per la gestione di un patrimonio finalizzata al perseguimento di scopi altruistici) D. Enti con finalità economiche , (ossia enti aventi come scopo la ripartizione degli utili tra i partecipanti conseguiti attraverso l’attività svolta dall’ente stesso ) ed enti senza finalità economiche ( quella in cui è statuariamente esclusa la ripartizione tra i partecipanti degli utili ) Gli enti privati senza finalità economiche -> associazioni riconosciute e non ( artt 14,36 ss cc), fondazioni , comitati riconosciuti e non , e altre

71. Il fenomeno associativo

Il Codice civile del 1942 predisponeva due modelli organizzativi:

  • associazioni riconosciute (art.14 cc.): avevano posizione giuridica favorevole. L’ordinamento interno ed i rapporti tra associazione ed associati erano oggetto di specifica regolamentazione normativa.
  • associazioni non riconosciute (art.36 cc.): l’ordinamento interno e i rapporti tra associazione ed associati venivano decisi integralmente negli “accordi degli associati” Inoltre le associazioni non riconosciute subivano delle limitazioni, ad ad es: gli acquisti mortis causa erano preclusi e gli ordinamenti interni.

Scenario del tutto diverso è quello delineato dalla Costituzione del 1948. L’art. 18 Cost. proclama, infatti, che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione” La Costituzione affida poi alla Repubblica l’impegno di riconoscere e garantire i “diritti inviolabili dell’uomo” anche all’interno delle formazioni sociali cui l’individuo può trovarsi ad appartenere. Le organizzazioni collettive diventano ora un perno importante nella vita sociale, in quanto considerate strumento privilegiato per la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sindacale del Paese; esse vengono perciò tutelate e promosse, anche perché le associazioni non riconosciute subiscono minor intrusione da parte dello stato, assicurando maggiore tutela e democraticità dell’ente stesso.

72. Associazione e società

Quest’ultima, rispetto all’associazione, è caratterizzata da uno scopo lucrativo-ovvero mutualistico- ossia di attribuire ai partecipanti vantaggi di natura economica, c.d società cooperativa, (art 2511 c.c) Nell’associazione va ad escludersi il “lucro soggettivo” poiché gli utili realizzati attraverso l’esercizio dell’attività dell’ente , la ripartizione tra gli associati e gli eventuali vantaggi(di natura economica e non) sono preclusi. Impresa sociale-> quella che esercita in via stabile una o più attività di imprese d’interesse generale per il perseguimento di attività civiche ,nell’ambito di specifici settori. Le associazioni, come le società possono svolgere attività d’impresa( non solo in via secondaria ma anche principale/esclusiva). La cosa importante è che sia statuariamente escluso il “lucro soggettivo”

73. Associazione riconosciuta

Prende vita in forza di un atto di autonomia tra i fondatori e deve rivestire la forma di atto pubblico (c.d atto costitutivo ). Quest’ultimo deve contenere: -scopo dell’ente, patrimonio e sede;

  • norme sull’ordinamento sull’amministrazione
  • diritti e obblighi degli associati
  • condizioni di ammissione nell’associazione Tali previsioni possono essere contenute nello statuto Atto costitutivo e statuto devono essere presentati alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente, unitamente alla richiesta di riconoscimento dell’associazione come persona giuridica. La prefettura verifica:
  • (^) la soddisfazione delle condizioni previste da norme di legge o regolamento per la costituzione dell’ente
  • (^) Che lo scopo sia possibile e lecito
  • (^) Che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo (N.b nessun controllo è consentito alla prefettura circa la meritevolezza dello scopo dell’associazione , solo un mero controllo di legittimità ) In esito positivo del controllo, il prefetto provvede all’iscrizione dell’associazione nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la stessa prefettura ; con l’iscrizione l’associazione acquista personalità giuridica. L’ordinamento interno dell’associazione riconosciuta deve prevedere almeno 2 organi: l’assemblea degli associati e gli amministratori. Altri organi possono essere previsti da statuto.
  • L’assemblea (art 20,21,24 c.c)ha competenza per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (art 21 c.2) per l’approvazione del bilancio , per l’esercizio dell’azione di

L'associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi diversi, dai più modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni, con gestione di notevoli mezzi finanziari; ad oggi due tra le formazioni sociali più importanti, cioè i partiti ed i sindacati rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute. Gli articoli del Codice civile che disciplinano l’associazione non riconosciuta sono il 36, 37, 38 cc. nonché le indicazioni previste dalla L.266/91 recante disposizione per le organizzazioni di volontariato, o i disposti del D.Lgs.n.460/1997, che introduce la categoria dell’Organizzazione non lucrativa di utilità.

75. La fondazione

È un organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. Essa trae vita da un atto di autonomia, che, a differenza del contratto dell’associazione, è un atto unilaterale. Questo può essere:

  • i nter vivos-> forma di atto pubblico: è revocabile dal fondatore dio a quando non sia intervenuto il riconoscimento
  • (^) contenuto in un testamento (art. 14 c.2 c.c): in questo caso l’atto di fondazione(come ogni disposizione testamentaria) diventa efficace solo al momento della successione. L’atto di fondazione deve contenere: denominazione dell’ente, scopo, patrimonio, sede, norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, criteri e modalità di erogazione delle rendite. Come per le associazioni, queste pressioni possono essere contenuto nello “statuto. ” La fondazione deve essere dotata di un patrimonio destinato a consentire la realizzazione delle proprie finalità. È necessario che il fondatore pongano in essere un atto, in forza del quale si spogliano in modo definitivo della proprietà di beni a favore della fondazione, con il vincolo di destinazione degli stessi al perseguimento dello scopo indicato dal fondatore , c.d “atto di dotazione. Riconoscimento -> medesime regole delle associazioni riconosciute (N.b non possono teoricamente esistere fondazioni non riconosciute, perché la loro essenza giuridica risiede nella destinazione di un patrimonio a uno scopo, il che richiede la personalità giuridica per operare autonomamente. Senza riconoscimento, manca un centro autonomo di imputazione giuridica e il patrimonio resta di proprietà dei fondatori.) Scopo -> dovrebbe principalmente essere di pubblica utilità. Una volta riconosciuta la fondazione, lo scopo non può essere modificato, ma soltanto essere precisato. Per il raggiungimento dello scopo, la fondazione svolge un attività “fondazioni di erogazione”. Oggi è ammesso svolgere anche attività d’impresa, finalizzata alla produzione e scambi di beni e servizi :
  1. Per ricavarne utili da destinare allo scopo non lucrativo della fondazione
  2. per realizzare immediatamente il proprio scopo istituzionale (attività d’impresa svolta in via esclusiva/principale). La fondazione è gestita da un organo amministrativo: gli amministratori sono arbitri della vita della fondazione. Di norma la fondazione non prevede un assemblea. Patrimonio -> la fondazione dispone di un proprio patrimonio, costituito dai cespiti oggetto dell’atto di dotazione, da donazioni, lasciti, contributi pubblici, ecc..

Responsabilità per le obbligazion i-> autonomia patrimoniale perfetta La vita delle fondazioni è assoggettata al controllo dell’autorità amministrativa, che può procedere all’annullamento delle deliberazioni dell’organo amministrativo contrarie a norme imperative

76. Il comitato

Il comitato è un’organizzazione di più persone che, attraverso raccolta pubblica di fondi, costituisce un patrimonio con il quale realizzare finalità di natura altruistica (art.39,cc). Esempi sono i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. La disciplina dei comitati è contenuta negli articoli da 39 a 42 del Codice civile. L'atto costitutivo, cioè l'accordo tra i componenti del comitato che dà vita ad esso, non richiede forme particolari, ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito. I componenti del comitato (promotori) annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni. Il denaro e i beni raccolti (oblazioni), che vanno a costituire il fondo del comitato, non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (oblatori), ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, cosicché il comitato possiede una sua autonomia patrimoniale seppur imperfetta. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. Delle obbligazioni assunte verso terzi rispondono non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti suoi componenti. Se il comitato ottiene il riconoscimento, diventa una fondazione o, secondo altri, un'associazione riconosciuta, comunque una persona giuridica e, quindi, risponde delle obbligazione solo con il suo patrimonio. Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. I componenti del comitato compongono l'assemblea dello stesso, organo non citato dal Codice civile a cui, tuttavia, si ritiene spettino tutte le decisioni necessarie alla vita dell'ente. L'assemblea affida l'incarico di gestire l’attività dell'ente agli organizzatori, non necessariamente scelti tra i promotori del comitato. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili, personalmente e solidalmente, della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato; si discute, però, se tale responsabilità sussista nei confronti dell'ente o degli oblatori. Il comitato può stare in giudizio nella persona del suo presidente.

77. Le altre istituzioni di carattere privato

Personalità giuridica è riconosciuta agli enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa Cattolica. Poiché la legge annovera tra gli enti privati anche le altre istituzioni di carattere privato, l’opinione prevalente sembra ammettere la possibilità della costituzione di enti caratterizzati dalla combinazione di più modelli organizzativi tipici (ad es: associazione e fondazione), o addirittura di enti atipici.E’ sempre più frequente il ricorso alla Fondazione di partecipazione: una fondazione che si pone come figura intermedia tra le fondazioni e le associazioni, perché coniuga l’aspetto patrimoniale, proprio delle prime con quello personale delle seconde. Infatti, a fianco dell’esistenza di un patrimonio vincolato ad uno scopo, esiste in questa particolare tipologia di Fondazione la possibilità che l’elemento patrimoniale si associ con l’elemento personale e, quindi, con la possibilità di nuove adesioni: infatti, anche in un momento successivo rispetto a quello dell’atto costitutivo della Fondazione, si può divenire “soci” della medesima, conferendo contributi in denaro oppure in servizi, o anche solo attraverso la prestazione di un’attività professionale, o

CAPITOLO VIII-L’OGETTO DEL

RAPPORTO GIURIDICO

80. Il bene

Si definisce bene ciò che è fonte di utilità e oggetto di appropriazione. Sono beni “ le cose che possono formare oggetto di diritti ”->art 810 c.c Non sono beni:

  • (^) le cose da cui non si può trarre vantaggio (es. le stelle)
  • (^) Le res communes omnium , ossia le cose comuni a tutti (es. la luce del sole)

81. Categorie di beni: materiali e immateriali

Materiali -> cose che possono essere oggetto di diritti reali, caratterizzati da corporeità (percepibili comunque attraverso i sensi). Tra i beni mobili materiali Rientrano anche i gas naturali. Immateriali -> diritti quando possono formare oggetto di negoziazione :

  • (^) strumenti finanziari , per i quali la legge impone la dematerializzazione , ossia che l’emissione e circolazioni avvengano attraverso scritture contabili.
  • (^) i dati personali, relativamente ai quali la normativa europea attribuisce all’interessato poteri di controllo in ordine al loro trattamento.
  • (^) Contenuto delle banche dati
  • (^) Le opere d’ingegno , ossia opere che costituiscano una creazione intellettuale dell’autore. Si esprimono spesso attraverso un corpus mechanocum , si pone un problema tra diritto dell’autore e il diritto reale sull’oggetto. Il secondo spetta al proprietario della res, quale può disporre del bene grazie al diritto di proprietà. - (^) Altri: ditta, insegna, marchio, idea (know-how)

82. Beni mobili e immobili

Immobili -> il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato a esso, tale da perdere la propria autonomia fisica. Sono considerati beni immobili anche mulini, galleggianti ecc Mobili ( artt. 812 c.3, 814, 1350, 1153, 1158, 827, 923 c.c)-> tutti gli altri beni (energie comprese), aventi regimi giuridici differenti

83. Beni registrati

Sono beni oggetto di iscrizione nei registri pubblici consultabili da chiunque, ovvero:

  • (^) il registro immobiliare : ufficio nell’agenzia delle entrate, dove sono pubbliciizzate le vicende relative ai beni immobili
  • (^) Publico registro automobilistico (P.R.A) presso ogni sede ACI, pubblicità relative agli autoveicoli
  • (^) Registri art. 146 cod. nav. vendite relative alle navi
  • (^) Registro aeronautico nazionale (R.A.N) presso l’ente nazionale dell’aviazione civile

84. I prodotti finanziari

I prodotti finanziari sono tutte le forme di investimento di natura finanziaria, tra cui “prodotti finanziari” (azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi da società capitali ) il cui fattore accomunante è quello dell’idoneità a formare oggetto di negoziazione sul mercato

dei capitali. La legge impone che chiunque intenda effettuare un offerta al pubblico di prodotti finanziari è obbligato a predisporre un “ prospetto informativo ” contenente tutte le informazioni rilevanti per un investitore affinché possa procedere ad una valutazione cosciente della situazione patrimoniale, finanziaria ecc… Tale prospetto deve essere reso pubblico. Per tutelare il risparmiatore, la effe riserva l’esercizio del pubblico nei confronti dei “servizi” delle attività d’investimento , ossia esecuzioni di ordini per conto del cliente, gestione di portafogli, consulenza ecc…

85. Beni generici, specifici, fungibili e infungibili

Specifici -> beni che siano puntualmente individuati (il MIO libro di harry potter, QUEL fiore rosa) Generici -> beni di una determinata tipologia, identificati con la loro appartenenza ad un certo genere (il libro di harry potter, un fiore rosa). La differenza tra i due generi si identifica nei contratti traslativi della proprietà ———————————————————————————————————————— Fungibili -> beni equivalenti per utilità e valore che possono essere sostituiti da analoghi(es. il denaro). Non interessa avere un certo(specifico) bene, solo con analoghe caratteristiche. Infungibili -> beni aventi una specifica identità per i quali uno non vale l’altro. Di solito sono beni immobili. La differenza tra i due tipi dipende anzitutto dalla natura dei beni (es il quadro di un pittore è infungibile mentre il denaro fungibile ), ma anche dalla volontà tra le parti. Differenze di regime giuridico: solo tra debiti aventi ad oggetto beni fungibili potrà verificarsi la compensazione legale. La specificazione dell’oggetto permette ance la distinzione tra mutuo ( prestito di cose fungibili con il quale l’altra parte è obbligata alla restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità ) e comodato (prestito di cose infungibili ad un parte con limiti temporali o di utilizzi, con l’obbligo successivo di restituzione, art 1083 c.c). Ricorda: i beni infungibili sono sempre specifici , quelli fungibili possono essere sia generici che specifici.

86. Beni consumabili e inconsumabili

Consumabili -> quelli che non possono recare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità (es. il cibo). Detti anche bene a utilità/fecondità semplice Inconsumabili -> quelli suscettibili di plurime utilizzazioni senza la consumazione della loro consistenza. Detti ance a utilità permanente /fecondità ripetuta. Es. l’usufrutto è un diritto reale con il quale si attribuisce il godimento di uno o più beni a una persona diversa dal proprietario , con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica e restituire gli stessi beni ricevuti. Tale disciplina si applica anche nei beni deteriorabili. Rispetto ai beni consumabili è ammissibile il “quasi-frutto”. Ulteriore distinzione si trova nuovamente tra mutuo e e comodato: quest’ultimo, non è infatti concepibile rispetto ai beni consumabili, ai quali si addice invece la figura del mutuo., in cui ha invece l’obbligo di restituire la stessa quantità di beni dello stesso genere.

Bene composto-> risultante dalla connessione (materiale o fisica) di più elementi quali staccandosi possono avere un autonoma rilevanza giuridica e/o economica(es. un auto e i suoi pezzi) Venendo un bene composto, la vendita implica tutti gli elementi di cui consta, non escludendo tuttavia che l’individualità dei singoli elementi possa riaffiorare. Nell’ipotesi in cui singoli elementi aooartengano a persone diverse dal proprietario del tutto, bisogna distinguere: se il tutto è una cosa mobile , allora il proprietario di un singolo elemento può rivendicarlo (senza che separandolo si deteriori) ; diversamente, la proprietà diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Se il tutto invece è un immobile, subentra il principio dell’accessione: i singoli elementi diventano proprietà del titolare dell’immobile.

91. Le pertinenze

Nella “cosa composta” gli elementi che la costituiscono diventano parti essenziali di un tutto. Se invece una cosa è posta ad ornamento di un altra (non costituendone quindi parte indispensabile), si caratterizzerà dell’<>. Per il rapporto pertinenziale devono concorrere:

  • (^) un elemento oggettivo: il rapporto di servizio/ornamneto tra cosa accessoria e cosa principale-dove la prima deve essere di utilità alla seconda.
  • (^) Un elemento soggettivo: la volontà di effettuare la destinazione dell’una cosa a servizio o ornamento di un altra. Il vincolo di pertinenza può incorrere fra immobile e immobile, immobile e mobile, mobile e mobile. Pertinenza agricola≠pertinenza civile: la prima ha un profilo economico-funzionale da attività d’impresa, e tutti i fabbricati l’attività agricola sono destinati ad uso d’ufficio. La cosa posta ad ornamento fa si che abbia carattere accessorio rispetto all’altra(principale). Senza accessorietà ,non v’è pertinenza. Il vincolo tra le due cose deve essere durevole(non occasionale), e può essere posto in essere solo da chi è proprietario della principale: per configurare il rapporto pertinenziale è altresì necessario che la cosa accessoria appartenga , o comunque ne abbia disponibilità, il proprietario della cosa principale. I diritti di quest’ultimo sul rapporto pertinenziale non pregiudica quelli dei terzi sulla cosa destinata alla funzione pertinenziale. Esistono 2 modi per tutelare la buona fede dei terzi:
  • costituzione: i terzi proprietari delle pertinenze possono rivendicarle contro il proprietario della cosa principale: se costui ha alienato la cosa principale senza escludere la pertinenza, l’art 819 cc protegge i terzi acquirenti -che ignorano senza sapere per buona fede:
  • (^) Se la cosa principale è sin immobile/mobile registrato, ai terzi in buona fede non so può opporre l’esistenza di diritti altrui sulle pertinenze, se essi non risultano da scrittura avente data certa anteriore all’atto di acquisto da parte del terzo
  • (^) Se la cosa principale è un mobile non registrato, il terzo acquirente in buona fede è protetto dal principio “possesso vale titolo”
  • Cessazione: la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale Le pertinenze seguono lo stesso destino delle cose principali(vendita, donazione ecc… che hanno per oggetto nell’atto persino la pertinenza). Sono ammissibili contratti che riguardano da sola pertinenza in via autonoma.

Il vincolo pertinenziale cessa quando viene meno la destinazione funzionale tra 2 beni e quando l’avente diritto - con atto volontario- divide la cosa principale dalla pertinenza , senza espressa dichiarazione della nuova destinazione della pertinenza.

92. Le universalità di beni mobili

Art 816 cc-> L’universalità è la pluralità di cose mobili che: -appartengono alla stessa persona

  • (^) hanno destinazione unitaria L’universalità di mobili si distingue :
  • (^) cosa composta : nessuna coesione fisica tra le cose
  • (^) Complesso pertinenziale : le cose non si trovano l’una rispetto all’altra in subordinazione, ma tutte insieme costituiscono un entità nuova. L’universalità dipende dalla volontà tra le parti, ed assume importanza nell’usufrutto. Il principio <> non si applica l’universalità di mobili (art.1156 cc),(es. se acquisto l’universalità di monili in buona fede da chi non ne è proprietario(in forza di un titolo idoneo), non dovendo subito proprietario ma devo attendere 10 anni. Inoltre, il possesso di universalità di mobili può essere tutelato con l’azione di manutenzione (art 1170 cc). Si usa distinguere inoltre tra:
  • (^) universalità di fatto -> costituita da più bene unitariamente considerati
  • (^) Universalità di diritto-> costituita da più beni la cui riduzione ad unità è operata dalla legge che, sotto certi profili, considera l’insieme di detti beni e raporti(es. eredità)

93.l l’azienda

Art.2555 cc-> complesso di beni organizzati dal’imprenditore per l’esercizio dell’impresa: ossia, per la produzione e/o scambio di beni e/o servizi. L’azienda è costituita da un insieme di beni collegati tra loro da un nesso di dipendenza reciproca , in guisa da servire al fine produttivo comune. L’azienda è diversa dall’universotas facti, poiché non comprendendo solo beni mobili, può anche presentarsi il caso che tutte le cose non appartengano ad uno stesso proprietario (come, ad es. la titolarità dell’azienda stessa). L’azienda è invece definita come una cosa composta funzionale, in cui le singole unità sono collegate funzionalmente , in virtu del loro impiego. Le sez. quinte della corte suprema sono giunte alla considerazione di che esse debbano essere riguardate come bene unitario, a composizione variabile nel tempo e quantitativamente mista, il cui elemento unificatore è ancorato a un attività(l’organizzazione)a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico. Da qui la cassazione ha dedotto che l’azienda può anche essere oggetto di “possesso" e di “usucapione”. Avviamento-> capacità di profitto dell’azienda. Tra i fattori che contribuiscono all’avviamento, si annovera il diritto a conseguire un indennità qualora venga a cessare la locazione dell’immobile. Definizione di imprenditore(art 2082 cc)-> chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione di scambio di beni o servizi. È dunque il soggetto principale della produzione, ossia colui che ne assume l’iniziativa e il rischio. Azienda= strumento indispensabile per l’attività dell’imprenditore, ossia il complesso di beni di cui l’imprenditore si avvale per svolgere la sua attività. ( n.b azienda= oggetto, imprenditore = soggetto). Impresa= attività economica svolta dall’imprenditore