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Diritto privato I fino al diritto di famiglia
Tipologia: Dispense
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Ricorda bene suddetti articoli: -art 1227- Concorso del fatto colposo del creditore
L’uomo, nascendo, acquista capacità giuridica( art.1.1cc) , diventando soggetto di diritto. La capacità giuridica si acquista con la nascita e si perde con la morte.
limitazione della capacità giuridica, non esercitabile nemmeno attraverso rappresentanti legali. All’incapacità fa anche ricorso il legislatore a titolo di pena accessoria (art 19c.p). Tali incapacità sono distinte in: Relative->soggetto precluso ad un rapporto/atto solo con determinate persone e circostanze. Assolute-> preclusione totale di un rapporto o atto ( es. il rapporto di lavoro subordinato è precluso ai minori di 16 anni) IL CONCEPITO (N.B: i diritti riconosciuti sono comunque subordinati alla nascita) Nella legislazione extracodicistica, la vita umana è tutelata dal suo inizio , mentre il cc attribuisce al concepito: Capacità di succedere mortis causa (sia per legge che testamento)-> art 462 c 1 c.c Capacità di succedere per donazione ->art 462 c1 c.c
La capacità di agire è richiesta dalla legge per compiere personalmente e autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi (es. capacità negoziale ). Presuppone la capacità giuridica, si acquista generalmente al compimento dei 18 anni.Prima di quel momento, il soggetto è legalmente incapace : con la maggiore età infatti la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta un età diversa(art 2, c.1, c.c).il minore non soltanto non può porre in essere direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica, ma sono annullabili qualora vi fosse un occultamento della propria identità con dolo. Vi sono atti che tuttavia
è concesso al minore ultrasedicenne stipulare autonomamente (es. matrimonio, contratto di lavoro) A causa della presenza di individui incapaci di discernimento (es. malattia mentale, tossicodipendenza), vi è necessità attuare strumenti di salvaguardia contro il rischio che gli stessi possano porre in essere atti negoziali destinato a incidere negativamente sul loro interesse; da qui parte la creazione di istituti a protezione delle persone prive di autonomia. (Titolo XII , 1^ libro c.c) Diversi dalla capacità negoziale:
Pronunciata con sentenza del tribunale in presenza di:
Può accadere che un soggetto, legalmente capace di compiere un atto, si trovi in concreto nel momento di porlo in essere, incapace di intendere e /o volere - sia permanente o transitoria -. In questa ipotesi, si effettua uno scollegamento tra situazione giuridica (ossia capacità legale ) e situazione di fatto ( ossia incapacità naturale ). Poiché tale soggetto è legalmente capace di compiere un atto, è ammesso ad impugnarlo se prova che nel momento in cui l’ha compiuto versava uno stato di incapacità di intendere e/o volere. La sorte dei vari atti si distingue in:
Legale-> il soggetto si trova solo momentaneamente in una particolare situazione giuridica (es.minore di età)
Naturale-> seppur legalmente capace, il soggetto si trova concretamente in una condizione di menomazione della propria sfera intellettiva/volitiva INCAPACITÀ ASSOLUTA/RELATIVA (427 c1 c.c) Assoluta->(Minore età, interdizione giudiziale)-preclusione di qualsiasi atto negoziale Relativa->inabilitazione, emancipazione
Idoneità del soggetto ad esercitare e/o disporre di un determinato diritto Talvolta vi può essere un difetto di leggittimazione, che comporta l’applicazione del Principio dell’apparenza :tutela l'affidamento incolpevole dei terzi in buona fede, rendendo giuridicamente rilevante una situazione di fatto difforme da quella reale, se crea l'apparenza di un diritto. Chi crea tale apparenza ne risponde, rendendo valido l'atto compiuto dal titolare apparente. I 3 Presupposti Fondamentali Perché il principio possa essere invocato, devono coesistere necessariamente tre elementi: Situazione di fatto non corrispondente alla situazione di diritto(c.d situazione univoca) : Deve esserci una divergenza tra ciò che appare all'esterno e la realtà giuridica Buona fede del terzo : Il soggetto che invoca il principio deve essere convinto, in modo sincero, che la situazione apparente fosse quella reale. Questa ignoranza non deve dipendere da sua negligenza. Apparenza colposa (Errore scusabile) : Non basta che il terzo si sia sbagliato. È necessario che il "titolare vero" del diritto abbia creato o tollerato la situazione di apparenza con il proprio comportamento, traendo in inganno gli altri.
Il luogo di permanenza e svolgimento delle proprie attività ha per il diritto diverse connotazioni, è fondamentale dunque distinguere tra: (art.43 c.c)
L’assenza è dichiarata con sentenza del tribunale con i seguenti presupposti:
Negli archivi dello stato civile sono iscritte tutte le dichiarazioni che i privati rendono (cittadinanza, nascita, matrimoni ecc…). Sono atti pubblici (funzione probatoria) di conseguenza fanno prova di ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto o aver compiuto. Si iscrivono anche provvedimenti di autorità amministrative e giudiziarie. La rettificazione, ricostruzione, formazione o cancellazione di un atto registrato può avvenire solo in forza di decreto motivato dal tribunale. Funzione di pubblicità/notizia = tutti possono consultarli e chiederne estratti.
Il cc detta norme sull’ integrità fisica (art.5), del nome (art.6-9 c.c), e dell’immagine (art. cc). Nell’individuazione dei diritti “inviolabili” all’interno del nostro ordinamento giocano un ruolo fondamentale le norme di derivazione extrastatuale:
Il diritto alla vita è posto a presidio del fondamentale interesse della persona umana alla propria esistenza fisica. Fondamentale è stabilire il momento in cui si acquista tale diritto:
innanzitutto trova piena tutela nei confronti dei soggetti diversi dalla madre-> sanzione penale a chi cagiona l’interruzione della gravidanza. Nei confronti della madre si distingue:
Il nome (prenome+ cognome) svolge funzione di identificazione sociale della persona e viene ricondotto nell’alveo dei valori fondamentali della persona, in particolare nella prospettiva della protezione della sua identità. Secondo la normativa precedente:
- (^) dal diritto all’integrità morale.
Nel nostro ordinamento sono soggetti di diritto anche gli ”enti”: vuol dire che: Un bene, la responsabilità per un atto illecito e un contratto può intercorrere direttamente all’ente in quanto tale (Soggettività giuridica), ossia quell’organizzazione a cui l’ordinamento attribuisce la capacità giuridica di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. N.b soggettività giuridica ≠ personalità giuridica Sono dotati di personalità giuridica solo quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta , ossia enti che rispondo delle loro obbligazioni solo con detto patrimonio. Gli enti agiscono attraverso persone fisiche. Gli organi dell’ente si dividono ,a seconda che abbiano o meno il potere di rappresentanza nell’ente (ossia potere di assumere impegni con terzi) in:
Prima distinzione concorre tra:
Il Codice civile del 1942 predisponeva due modelli organizzativi:
Scenario del tutto diverso è quello delineato dalla Costituzione del 1948. L’art. 18 Cost. proclama, infatti, che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione” La Costituzione affida poi alla Repubblica l’impegno di riconoscere e garantire i “diritti inviolabili dell’uomo” anche all’interno delle formazioni sociali cui l’individuo può trovarsi ad appartenere. Le organizzazioni collettive diventano ora un perno importante nella vita sociale, in quanto considerate strumento privilegiato per la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sindacale del Paese; esse vengono perciò tutelate e promosse, anche perché le associazioni non riconosciute subiscono minor intrusione da parte dello stato, assicurando maggiore tutela e democraticità dell’ente stesso.
Quest’ultima, rispetto all’associazione, è caratterizzata da uno scopo lucrativo-ovvero mutualistico- ossia di attribuire ai partecipanti vantaggi di natura economica, c.d società cooperativa, (art 2511 c.c) Nell’associazione va ad escludersi il “lucro soggettivo” poiché gli utili realizzati attraverso l’esercizio dell’attività dell’ente , la ripartizione tra gli associati e gli eventuali vantaggi(di natura economica e non) sono preclusi. Impresa sociale-> quella che esercita in via stabile una o più attività di imprese d’interesse generale per il perseguimento di attività civiche ,nell’ambito di specifici settori. Le associazioni, come le società possono svolgere attività d’impresa( non solo in via secondaria ma anche principale/esclusiva). La cosa importante è che sia statuariamente escluso il “lucro soggettivo”
Prende vita in forza di un atto di autonomia tra i fondatori e deve rivestire la forma di atto pubblico (c.d atto costitutivo ). Quest’ultimo deve contenere: -scopo dell’ente, patrimonio e sede;
L'associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi diversi, dai più modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni, con gestione di notevoli mezzi finanziari; ad oggi due tra le formazioni sociali più importanti, cioè i partiti ed i sindacati rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute. Gli articoli del Codice civile che disciplinano l’associazione non riconosciuta sono il 36, 37, 38 cc. nonché le indicazioni previste dalla L.266/91 recante disposizione per le organizzazioni di volontariato, o i disposti del D.Lgs.n.460/1997, che introduce la categoria dell’Organizzazione non lucrativa di utilità.
È un organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. Essa trae vita da un atto di autonomia, che, a differenza del contratto dell’associazione, è un atto unilaterale. Questo può essere:
Responsabilità per le obbligazion i-> autonomia patrimoniale perfetta La vita delle fondazioni è assoggettata al controllo dell’autorità amministrativa, che può procedere all’annullamento delle deliberazioni dell’organo amministrativo contrarie a norme imperative
Il comitato è un’organizzazione di più persone che, attraverso raccolta pubblica di fondi, costituisce un patrimonio con il quale realizzare finalità di natura altruistica (art.39,cc). Esempi sono i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. La disciplina dei comitati è contenuta negli articoli da 39 a 42 del Codice civile. L'atto costitutivo, cioè l'accordo tra i componenti del comitato che dà vita ad esso, non richiede forme particolari, ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito. I componenti del comitato (promotori) annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni. Il denaro e i beni raccolti (oblazioni), che vanno a costituire il fondo del comitato, non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (oblatori), ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, cosicché il comitato possiede una sua autonomia patrimoniale seppur imperfetta. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. Delle obbligazioni assunte verso terzi rispondono non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti suoi componenti. Se il comitato ottiene il riconoscimento, diventa una fondazione o, secondo altri, un'associazione riconosciuta, comunque una persona giuridica e, quindi, risponde delle obbligazione solo con il suo patrimonio. Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. I componenti del comitato compongono l'assemblea dello stesso, organo non citato dal Codice civile a cui, tuttavia, si ritiene spettino tutte le decisioni necessarie alla vita dell'ente. L'assemblea affida l'incarico di gestire l’attività dell'ente agli organizzatori, non necessariamente scelti tra i promotori del comitato. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili, personalmente e solidalmente, della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato; si discute, però, se tale responsabilità sussista nei confronti dell'ente o degli oblatori. Il comitato può stare in giudizio nella persona del suo presidente.
Personalità giuridica è riconosciuta agli enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa Cattolica. Poiché la legge annovera tra gli enti privati anche le altre istituzioni di carattere privato, l’opinione prevalente sembra ammettere la possibilità della costituzione di enti caratterizzati dalla combinazione di più modelli organizzativi tipici (ad es: associazione e fondazione), o addirittura di enti atipici.E’ sempre più frequente il ricorso alla Fondazione di partecipazione: una fondazione che si pone come figura intermedia tra le fondazioni e le associazioni, perché coniuga l’aspetto patrimoniale, proprio delle prime con quello personale delle seconde. Infatti, a fianco dell’esistenza di un patrimonio vincolato ad uno scopo, esiste in questa particolare tipologia di Fondazione la possibilità che l’elemento patrimoniale si associ con l’elemento personale e, quindi, con la possibilità di nuove adesioni: infatti, anche in un momento successivo rispetto a quello dell’atto costitutivo della Fondazione, si può divenire “soci” della medesima, conferendo contributi in denaro oppure in servizi, o anche solo attraverso la prestazione di un’attività professionale, o
Si definisce bene ciò che è fonte di utilità e oggetto di appropriazione. Sono beni “ le cose che possono formare oggetto di diritti ”->art 810 c.c Non sono beni:
Materiali -> cose che possono essere oggetto di diritti reali, caratterizzati da corporeità (percepibili comunque attraverso i sensi). Tra i beni mobili materiali Rientrano anche i gas naturali. Immateriali -> diritti quando possono formare oggetto di negoziazione :
Immobili -> il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato a esso, tale da perdere la propria autonomia fisica. Sono considerati beni immobili anche mulini, galleggianti ecc Mobili ( artt. 812 c.3, 814, 1350, 1153, 1158, 827, 923 c.c)-> tutti gli altri beni (energie comprese), aventi regimi giuridici differenti
Sono beni oggetto di iscrizione nei registri pubblici consultabili da chiunque, ovvero:
I prodotti finanziari sono tutte le forme di investimento di natura finanziaria, tra cui “prodotti finanziari” (azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi da società capitali ) il cui fattore accomunante è quello dell’idoneità a formare oggetto di negoziazione sul mercato
dei capitali. La legge impone che chiunque intenda effettuare un offerta al pubblico di prodotti finanziari è obbligato a predisporre un “ prospetto informativo ” contenente tutte le informazioni rilevanti per un investitore affinché possa procedere ad una valutazione cosciente della situazione patrimoniale, finanziaria ecc… Tale prospetto deve essere reso pubblico. Per tutelare il risparmiatore, la effe riserva l’esercizio del pubblico nei confronti dei “servizi” delle attività d’investimento , ossia esecuzioni di ordini per conto del cliente, gestione di portafogli, consulenza ecc…
Specifici -> beni che siano puntualmente individuati (il MIO libro di harry potter, QUEL fiore rosa) Generici -> beni di una determinata tipologia, identificati con la loro appartenenza ad un certo genere (il libro di harry potter, un fiore rosa). La differenza tra i due generi si identifica nei contratti traslativi della proprietà ———————————————————————————————————————— Fungibili -> beni equivalenti per utilità e valore che possono essere sostituiti da analoghi(es. il denaro). Non interessa avere un certo(specifico) bene, solo con analoghe caratteristiche. Infungibili -> beni aventi una specifica identità per i quali uno non vale l’altro. Di solito sono beni immobili. La differenza tra i due tipi dipende anzitutto dalla natura dei beni (es il quadro di un pittore è infungibile mentre il denaro fungibile ), ma anche dalla volontà tra le parti. Differenze di regime giuridico: solo tra debiti aventi ad oggetto beni fungibili potrà verificarsi la compensazione legale. La specificazione dell’oggetto permette ance la distinzione tra mutuo ( prestito di cose fungibili con il quale l’altra parte è obbligata alla restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità ) e comodato (prestito di cose infungibili ad un parte con limiti temporali o di utilizzi, con l’obbligo successivo di restituzione, art 1083 c.c). Ricorda: i beni infungibili sono sempre specifici , quelli fungibili possono essere sia generici che specifici.
Consumabili -> quelli che non possono recare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità (es. il cibo). Detti anche bene a utilità/fecondità semplice Inconsumabili -> quelli suscettibili di plurime utilizzazioni senza la consumazione della loro consistenza. Detti ance a utilità permanente /fecondità ripetuta. Es. l’usufrutto è un diritto reale con il quale si attribuisce il godimento di uno o più beni a una persona diversa dal proprietario , con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica e restituire gli stessi beni ricevuti. Tale disciplina si applica anche nei beni deteriorabili. Rispetto ai beni consumabili è ammissibile il “quasi-frutto”. Ulteriore distinzione si trova nuovamente tra mutuo e e comodato: quest’ultimo, non è infatti concepibile rispetto ai beni consumabili, ai quali si addice invece la figura del mutuo., in cui ha invece l’obbligo di restituire la stessa quantità di beni dello stesso genere.
Bene composto-> risultante dalla connessione (materiale o fisica) di più elementi quali staccandosi possono avere un autonoma rilevanza giuridica e/o economica(es. un auto e i suoi pezzi) Venendo un bene composto, la vendita implica tutti gli elementi di cui consta, non escludendo tuttavia che l’individualità dei singoli elementi possa riaffiorare. Nell’ipotesi in cui singoli elementi aooartengano a persone diverse dal proprietario del tutto, bisogna distinguere: se il tutto è una cosa mobile , allora il proprietario di un singolo elemento può rivendicarlo (senza che separandolo si deteriori) ; diversamente, la proprietà diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Se il tutto invece è un immobile, subentra il principio dell’accessione: i singoli elementi diventano proprietà del titolare dell’immobile.
Nella “cosa composta” gli elementi che la costituiscono diventano parti essenziali di un tutto. Se invece una cosa è posta ad ornamento di un altra (non costituendone quindi parte indispensabile), si caratterizzerà dell’<>. Per il rapporto pertinenziale devono concorrere:
Il vincolo pertinenziale cessa quando viene meno la destinazione funzionale tra 2 beni e quando l’avente diritto - con atto volontario- divide la cosa principale dalla pertinenza , senza espressa dichiarazione della nuova destinazione della pertinenza.
Art 816 cc-> L’universalità è la pluralità di cose mobili che: -appartengono alla stessa persona
Art.2555 cc-> complesso di beni organizzati dal’imprenditore per l’esercizio dell’impresa: ossia, per la produzione e/o scambio di beni e/o servizi. L’azienda è costituita da un insieme di beni collegati tra loro da un nesso di dipendenza reciproca , in guisa da servire al fine produttivo comune. L’azienda è diversa dall’universotas facti, poiché non comprendendo solo beni mobili, può anche presentarsi il caso che tutte le cose non appartengano ad uno stesso proprietario (come, ad es. la titolarità dell’azienda stessa). L’azienda è invece definita come una cosa composta funzionale, in cui le singole unità sono collegate funzionalmente , in virtu del loro impiego. Le sez. quinte della corte suprema sono giunte alla considerazione di che esse debbano essere riguardate come bene unitario, a composizione variabile nel tempo e quantitativamente mista, il cui elemento unificatore è ancorato a un attività(l’organizzazione)a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico. Da qui la cassazione ha dedotto che l’azienda può anche essere oggetto di “possesso" e di “usucapione”. Avviamento-> capacità di profitto dell’azienda. Tra i fattori che contribuiscono all’avviamento, si annovera il diritto a conseguire un indennità qualora venga a cessare la locazione dell’immobile. Definizione di imprenditore(art 2082 cc)-> chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione di scambio di beni o servizi. È dunque il soggetto principale della produzione, ossia colui che ne assume l’iniziativa e il rischio. Azienda= strumento indispensabile per l’attività dell’imprenditore, ossia il complesso di beni di cui l’imprenditore si avvale per svolgere la sua attività. ( n.b azienda= oggetto, imprenditore = soggetto). Impresa= attività economica svolta dall’imprenditore