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Diritto privato primo anno, Appunti di Diritto Privato

Diritto privato appunti primo anno università di bologna

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 26/01/2026

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DIRITTO PRIVATO
PARTE PRIMA
CAPITOLO I: il diritto privato
Tutto il diritto si compone in due grandi sistemi di norme: diritto privato e diritto pubblico.
- Il diritto privato corrisponde al diritto che regola i rapporti fra privati
- Il diritto pubblico equivale al diritto che regola i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico.
I rapporti fra privati non possono essere regolati se non dal diritto privato.
≠ i rapporti ai quali partecipa lo Stato, o altro ente pubblico, possono essere regolati tanto dal diritto privato quanto dal diritto pubblico.
Il diritto privato attiene alla protezione di interessi PARTICOLARI mentre quello pubblico protegge l'interesse GENERALE della collettività.
Il diritto privato (privato = soggetto che non ha una posizione di supremazia nei confronti degli altri con cui si relaziona = tutti siamo uguali
davanti alla legge) è il diritto senza ulteriore qualificazione: la sua più esatta denominazione è quella di diritto comune.
Gli istituti caratteristici del diritto privato, come la proprietà il contratto l'impresa valgono sia per i soggetti privati che per i soggetti pubblici.
Il diritto pubblico riguarda quei rapporti -ed è questo il suo elemento caratterizzante- ai quali lo Stato e altri enti pubblici partecipano quali enti
dotati di sovranità. É il sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della sovranità, ossia della potestà di
comando della quale sono investiti gli apparati dello Stato e gli altri enti pubblici che concorrono connessi nell'esercizio della sovranità (regioni,
gli enti locali, enti strumentali dello Stato).
Il concetto di diritto pubblico è perciò implicito nel concetto di Stato di diritto: lo Stato che esercita la sovranità secondo precostituite norme di
legge; queste norme regolatrici dell'esercizio della sovranità sono appunto il diritto pubblico.
Esso regola in particolare A)organizzazione dello Stato e B) rapporti autoritativi cioè basati sull'esercizio di poteri sovrani, che lo Stato o altro
ente pubblico stabilisce con singoli individui con enti.
Il diritto pubblico si articola sua volta in sottosistemi:
1. il diritto costituzionale
2. il diritto amministrativo che riguarda i compiti l'attività degli apparati dell'esecutivo e degli enti pubblici
3. il diritto penale che regola la potestà punitiva dello Stato
4. il diritto processuale attiene all'esercizio della giurisdizione.
Si distingue in diritto processuale
- civile di applicazione del diritto privato
- penale di applicazione del diritto penale
- amministrativo di applicazione del diritto amministrativo.
Distinguiamo tra
a. diritto oggettivo con cui si intendono l'insieme delle norme giuridiche che prescrivono agli individui di determinati comportamenti
b. diritto soggettivo per indicare la pretesa di un soggetto che altri assuma il comportamento prescritto dalla norma.
I rapporti giuridici sono ogni tipo di rapporto fra gli uomini che è regolato dal diritto oggettivo in cui abbiamo soggetto passivo al quale una
norma impone un dovere e un soggetto attivo nell'interesse dei quali quel dovere è imposto.
Il diritto soggettivo è tradizionalmente definito come un interesse protetto dal diritto oggettivo.
Entro la categoria dei diritti soggettivi si distinguono i
- diritti assoluti, quei diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti come diritto di proprietà.
Ad essi appartengono
a. diritti reali che sono diritti assoluti sulle cose
b. diritti della personalità ossia i diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.
- diritti relativi diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più persone determinate o determinabili.
Alla serie dei diritti relativi appartengono
a. diritti di credito che sono i diritti ad una prestazione avente valore economico.
Il dovere correlativo al diritto di credito assume il nome di obbligazione o di debito; il rapporto giuridico fra creditore e
debitore è il rapporto obbligatorio.
b. diritti di famiglia ossia i diritti reciproci fra i componenti della famiglia, che sono i diritti e comportamenti non aventi valore
economico.
I doveri correlativi diritti di famiglia vengono distinti dalle obbligazioni con il nome di obblighi.
Ci sono infine norme inoltre che espongono i loro destinatari a situazioni che non sono né obblighi né divieti.
Una è la cosiddetta soggezione norma che espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui. La situazione attiva,
correlativa ad una soggezione, si definisce come potere. Ai poteri riconosciuti del diritto privato si dà comunemente il nome di diritti
potestativi.
Diverso tanto dal dovere (obbligo divieto) quanto dalla soggezione è l'onere=comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non
osservare ,ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato.
Il diritto soggettivo è un interesse protetto dal diritto oggettivo: il soggetto portatore dell'interesse progetto protetto coincide con il soggetto
titolare del diritto.
Ma questa coincidenza può mancare: può accadere che il diritto oggettivo attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un interesse
altrui→ in questo caso si parla di potestà esempio quella dei genitori sui figli minori.
Le potestà sono poteri propri del soggetto anche se spettanti nell'interesse altrui.
≠Non vanno confuse con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell'interesse altrui per incarico conferitogli dallo
stesso interessato (rappresentanza) o viene abilitato per provvedimenti della pubblica autorità (tutore), e in tal caso il potere di provvedere
all'interesse altrui prende il nome di ufficio.
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DIRITTO PRIVATO

PARTE PRIMA

CAPITOLO I: il diritto privato Tutto il diritto si compone in due grandi sistemi di norme: diritto privato e diritto pubblico.

  • Il diritto privato corrisponde al diritto che regola i rapporti fra privati
  • Il diritto pubblico equivale al diritto che regola i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico. I rapporti fra privati non possono essere regolati se non dal diritto privato. ≠ i rapporti ai quali partecipa lo Stato, o altro ente pubblico, possono essere regolati tanto dal diritto privato quanto dal diritto pubblico. Il diritto privato attiene alla protezione di interessi PARTICOLARI mentre quello pubblico protegge l'interesse GENERALE della collettività.

Il diritto privato ( privato = soggetto che non ha una posizione di supremazia nei confronti degli altri con cui si relaziona = tutti siamo uguali davanti alla legge ) è il diritto senza ulteriore qualificazione: la sua più esatta denominazione è quella di diritto comune. Gli istituti caratteristici del diritto privato, come la proprietà il contratto l'impresa valgono sia per i soggetti privati che per i soggetti pubblici.

Il diritto pubblico riguarda quei rapporti -ed è questo il suo elemento caratterizzante- ai quali lo Stato e altri enti pubblici partecipano quali enti dotati di sovranità. É il sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della sovranità, ossia della potestà di comando della quale sono investiti gli apparati dello Stato e gli altri enti pubblici che concorrono connessi nell'esercizio della sovranità (regioni, gli enti locali, enti strumentali dello Stato). Il concetto di diritto pubblico è perciò implicito nel concetto di Stato di diritto: lo Stato che esercita la sovranità secondo precostituite norme di legge; queste norme regolatrici dell'esercizio della sovranità sono appunto il diritto pubblico. Esso regola in particolare A) organizzazione dello Stato e B) rapporti autoritativi cioè basati sull'esercizio di poteri sovrani, che lo Stato o altro ente pubblico stabilisce con singoli individui con enti. Il diritto pubblico si articola sua volta in sottosistemi:

  1. il diritto costituzionale
  2. il diritto amministrativo che riguarda i compiti l'attività degli apparati dell'esecutivo e degli enti pubblici
  3. il diritto penale che regola la potestà punitiva dello Stato
  4. il diritto processuale attiene all'esercizio della giurisdizione. Si distingue in diritto processuale - civile di applicazione del diritto privato - penale di applicazione del diritto penale - amministrativo di applicazione del diritto amministrativo.

Distinguiamo tra a. diritto oggettivo con cui si intendono l'insieme delle norme giuridiche che prescrivono agli individui di determinati comportamenti b. diritto soggettivo per indicare la pretesa di un soggetto che altri assuma il comportamento prescritto dalla norma. I rapporti giuridici sono ogni tipo di rapporto fra gli uomini che è regolato dal diritto oggettivo in cui abbiamo soggetto passivo al quale una norma impone un dovere e un soggetto attivo nell'interesse dei quali quel dovere è imposto. Il diritto soggettivo è tradizionalmente definito come un interesse protetto dal diritto oggettivo. Entro la categoria dei diritti soggettivi si distinguono i

  • diritti assoluti , quei diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti come diritto di proprietà. Ad essi appartengono a. diritti reali che sono diritti assoluti sulle cose b. diritti della personalità ossia i diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.
  • diritti relativi diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più persone determinate o determinabili. Alla serie dei diritti relativi appartengono a. diritti di credito che sono i diritti ad una prestazione avente valore economico. Il dovere correlativo al diritto di credito assume il nome di obbligazione o di debito; il rapporto giuridico fra creditore e debitore è il rapporto obbligatorio. b. diritti di famiglia ossia i diritti reciproci fra i componenti della famiglia, che sono i diritti e comportamenti non aventi valore economico. I doveri correlativi diritti di famiglia vengono distinti dalle obbligazioni con il nome di obblighi.

Ci sono infine norme inoltre che espongono i loro destinatari a situazioni che non sono né obblighi né divieti. Una è la cosiddetta soggezione norma che espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui. La situazione attiva, correlativa ad una soggezione, si definisce come potere. Ai poteri riconosciuti del diritto privato si dà comunemente il nome di diritti potestativi. Diverso tanto dal dovere (obbligo divieto) quanto dalla soggezione è l'onere =comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare ,ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato.

Il diritto soggettivo è un interesse protetto dal diritto oggettivo: il soggetto portatore dell'interesse progetto protetto coincide con il soggetto titolare del diritto. Ma questa coincidenza può mancare: può accadere che il diritto oggettivo attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui→ in questo caso si parla di potestà esempio quella dei genitori sui figli minori. Le potestà sono poteri propri del soggetto anche se spettanti nell'interesse altrui. ≠Non vanno confuse con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell'interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato (rappresentanza) o viene abilitato per provvedimenti della pubblica autorità (tutore), e in tal caso il potere di provvedere all'interesse altrui prende il nome di ufficio.

Si dice

  • fatto giuridico ogni accadimento, naturale o umano, il verificarsi del quale l'ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Fatto giuridico può essere un accadimento naturale del tutto indipendente dall'opera dell'uomo oppure un fatto umano nel caso in cui la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole volontario comportamento dell'uomo. Ad esempio nell'articolo 2043 il fatto doloso o colposo dove il termine fatto si riferisce a un comportamento umano (sia esso doloso o sia intenzionale oppure colposo o sia dovuto a negligenza imperizia imprudenza). Questo è il punto di partenza di molteplici classificazioni tra cui a. fatti leciti e fatti illeciti. b. comportamenti discrezionali o comportamenti dovuti (comunemente detti fatti o atti dovuti a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato. I fatti giuridici producono effetti nei confronti del soggetto che gli ha posto in essere sul solo presupposto che questo gode della capacità naturale di intendere di volere.

Una sottocategoria dei fatti giuridici è quella degli atti giuridici : gli si può definire come gli atti destinati a produrre effetti giuridici. Il codice civile li menziona, con norme generali all'articolo due: per produrre effetti non basta, come per i fatti giuridici, la capacità naturale di intendere volere ma anche la capacità legale di agire. Si riconoscono due specie fondamentali

1. le dichiarazioni di volontà Si distinguono, entro la vasta categoria dei fatti umani, per lo specifico ruolo che in essi svolge la volontà dell'uomo: l'effetto giuridico costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici non si ricollega alla sola volontarietà del comportamento umano, ma l'ulteriore estremo della cosiddetta volontà degli effett i. L’atto di volontà non produce effetti se risulta che il soggetto non li aveva voluti.

  1. dichiarazioni di scienza con cui il soggetto dichiara di aver conoscenza di un fatto giuridico, ad esempio la dichiarazione con il quale il creditore dichiara di aver ricevuto il pagamento del proprio credito. L'effetto delle dichiarazioni di scienza non è di costituire o modificare o estinguere rapporti giuridici come per le dichiarazioni di volontà ma è di provare l'esistenza di fatti giuridici di per sé costitutivi o modificativi o estintivi di rapporti. Fatti umani produttivi di effetti (probatori) solo in quanto siano fatti consapevoli e volontari indipendentemente dalla circostanza che ne siano voluti gli effetti.

Ritroviamo una traccia di questa classificazione dei fatti giuridici all’ art.1173 che identifica le fonti delle obbligazioni: esse derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto fatto idoneo a produrre in conformità dell'ordinamento giuridico. Il contratto è qualificato come atto, il fatto illecito è qualificato come fatto.

Tuttavia il corrente linguaggio dei giuristi spesso non rispetta questo schema di classificazione: si considerano come fatti giuridici i fatti naturali; come atti giuridici i fatti umani; mentre si impiega il concetto estraneo al linguaggio legislativo di negozio giuridico per indicare gli atti di volontà ossia quelli che per il codice civile sono gli atti giuridici.

CAPITOLO 2: le fonti del diritto privato Trattati e regolamenti dell’Unione Europea Trattato sull’UE – Trattato sul funzionamento dell’UE – Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza) Costituzione e leggi costituzionali Leggi ordinarie dello Stato Leggi regionali Regolamenti Usi (hanno efficacia solo esplicitamente richiamati dalla legge). Tra queste fonti esiste una vera e propria gerarchia: le fonti sotto-ordinate non devono essere in contrasto con le fonti sovraordinate pena l’illegittimità. I codici sono, all’interno della gerarchia, accostati alla legge ordinaria dello Stato. È interessante notare come molte leggi (come i 4 codici) siano state formate prima della Costituzione e quindi durante il fascismo. Rimangono tuttora valide e appartenenti all’ordinamento giuridico.

I modelli di codificazione: dalla separazione tra codice civile e codice di commercio al codice civile unificato Il codice è fonte primariae ha lo scopo di consentire che una vicenda interessante il soggetto abbia una clausola generale a cui una fattispecie può essere ricondotta perché non può esistere una definizione per ogni fattispecie.

Ex art.2043 Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno = danno ingiusto è clausola generale perchè l’articolo non stabilisce quale è il danno ingiusto ma chi lo stabilisce è il giudice e lo si fa se è stato violato una norma, un interesse o un diritto. Il danno arrecato alla salute è un esempio danno ingiusto.

Il codice di diritto civile italiano è entrato in vigore nel 1942 e ha soppiantato l’antica separazione tra codice civile e codice di commercio, dando vita a un sistema normativo unitario. Nell'antica visione dei codici separati si riflettevano divergenze classiste e ideologiche.

  • il Codice civile, vertente sulla disciplina della proprietà, era il codice della borghesia fondiaria, traeva ricchezza dallo sfruttamento dei fondi, il diritto di proprietà (diritto perfetto) era lo strumento con cui si garantiva lo sfruttamento e la conservazione della ricchezza immobiliare. Anche la disciplina dei contratti era concepita in funzione della proprietà: erano strumenti tramite il quale acquistarla o disporla
  • il Codice di commercio, incentrato sulla disciplina del contratto, era il codice della borghesia industriale e commerciale che tendeva a valorizzare la ricchezza mobiliare e i suoi trasferimenti. Il contratto infatti veniva visto come strumento di speculazione, che potesse garantire l’aspettativa di profitto del commerciante.

In contrasto tra i due codici (nel caso di un contratto) avrebbe prevalso il codice di commercio, metafora della prevalenza della borghesia commerciale su quella fondiaria.

La materia è regolata dalle norme di diritto internazionale privato, la cui fonte è la l.218 del 1995. Possono sorgere però dei problemi: due stati possono voler applicare il proprio diritto o entrambi rinviano al diritto dell’altro paese. Si risolve quindi con delle convenzioni internazionali , che stabiliscono i criteri secondo cui ogni stato applica il proprio diverso diritto. Le convenzioni sono settoriali e non condivise da tutti, quindi comunque permane la possibilità di un conflitto.

Le nostre norme adottano due criteri. Il primo è quello della legge nazionale: il giudice italiano applica il diritto italiano o quello straniero a seconda che si tratti di regolare rapporti di cittadini o stranieri. Si applica in Italia la legge nazionale dello straniero riguardo alla capacità delle persone e ai rapporti di famiglia. (es. della maggiore età a 16 anni). Le persone giuridiche sono soggette alla legge del luogo dove sono state costituite, ma se la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’ente si trovano in Italia, si applica quella italiana. Per una coppia, vale la legge del luogo dove la vita matrimoniale è stata prevalentemente localizzata (anche per il divorzio). La legge nazionale si applica anche nei casi di successione: ovunque si trovino i beni ereditari, si applica la legge nazionale del defunto.

Il secondo criterio è quello della legge del luogo , in materia di possesso, proprietà ed altri diritti reali su cose mobili o immobili. Per le obbligazioni da contratto, si applica la legge del paese in cui si risiede quando si è concluso il contratto la parte che deve eseguire la prestazione. In ogni caso la scelta sta in capo ai due contraenti, che possono scegliere il diritto. La scelta del diritto applicabile in mano all'autonomia dei contraenti ma non è illimitata. La norma vale solo per i contratti internazionali infatti se due contraenti italiani, che concludere un contratto destinato ad essere seguito in Italia non possono sottrarre il contratto all'applicazione della legge italiana.

Dentro l’UE, se non si esplicita una scelta si applica la legge del venditore o del paese in cui si trova situato l’immobile. Per le obbligazioni da fatto illecito, per arricchimento senza causa e gestione di affari altrui vale la legge del luogo.

Esistono delle precisazioni:

  • esiste un limite all’applicazione del diritto italiano agli stranieri→ la condizione di reciprocità =espressione che indica il principio per cui lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione che il medesimo trattamento sia accordato al cittadino italiano nello stato d'origine dello straniero (moderato dall’Art.2 Cost., che sancisce i diritti inviolabili dell’uomo). Inoltre, la legge numero 40 del 1998 sancisce che agli stranieri regolarmente soggiornanti (quindi con carta o permesso di soggiorno) sono garantiti i diritti in materia civile del cittadino italiano. I cittadini europei non sono stranieri.
  • Un altro limite è che in Italia non può essere applicato il diritto straniero se contrario all’ ordine pubblico internazionale (i principi fondamentali della costituzione e relativi a diritti e doveri del cittadino anche alcuni affermano che rientrino anche i principi sanciti dall’UE).

3.4 La protezione giurisdizionale del diritto soggettivo Intendendo il diritto in senso soggettivo, come interesse del singolo, l’applicazione della legge da parte del giudice si presenta come protezione giurisdizionale dei diritti soggettivi. Infatti, vige il divieto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pertanto se un diritto viene leso bisogna rivolgersi all’autorità giudiziaria. Secondo il principio della domanda il giudice può agire solo se sollecitato dalle parti, non può provvedere d’ufficio, al massimo in casi eccezionali dal pubblico ministero. (Art. 2907)

Terminologia processuale essenziale: Attore : colui che ritiene gli sia stato leso un diritto, e si rivolge all’autorità giudiziaria Convenuto : la persona contro cui l’attore agisce.

Parti: attore e convenuto. Processo/giudizio/procedimento: l’insieme degli atti che si compiono nello svolgimento della funzione giurisdizionale. Causa/lite: la controversia tra le parti che forma l’oggetto del processo.

Azione : pretesa vantata dall’attore. Eccezione: contrasto della pretesa dell’attore da parte del convenuto. Oltre l’eccezione, il convenuto può fare domanda riconvenzionale →avanza una contro-azione

La protezione giurisdizionale dei diritti soggettivi è funzione spettante all’ autorità giurisdizionale ordinaria , istituita e regolata dalle norme sull’ordinamento giudiziario. [giudici di pace – tribunali – corti d’appello – Corte di Cassazione]. L'attività del giudice ordinario è detta giurisdizione civile ed è esercitata a protezione di ogni diritto soggettivo, sia questo di un privato nei confronti di un altro privato, sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Si distingue dalla giurisdizione civile quella amministrativa, volta a tutelare gli interessi legittimi del cittadino lesi da un atto illegittimo della pubblica amministrazione. Giurisdizione civile→ diritti soggettivi giurisdizione amministrativa→ interesse legittimo

La distinzione fra diritto soggettivo ed interesse legittimo attiene al diverso grado di protezione che la legge riconosce:

  • Diritto soggettivo: sono interessi dei singoli che la legge riconosce e protegge direttamente, in quanto interessi per sé meritevoli di protezione (es. diritti della personalità). GIUDICE ORDINARIO
  • Interesse legittimo : sono interesse che la legge protegge solo indirettamente, in quanto coincidenti con l’interesse pubblico (es. svolgimento corretto di un concorso pubblico). GIUDICE AMMINISTRATIVO Nella realtà i due concetti si intrecciano: il diritto di proprietà può essere inteso come diritto soggettivo ma anche interesse legittimo. Ne derivano due concetti: a. il principio di legalità della pubblica autorità b. l’accesso diretto davanti agli organi di giurisdizione amministrativa art 113.

Potere giudiziario e amministrativo sono però indipendenti, quindi il giudice non può far altro che dichiarare un provvedimento illegittimo in quanto lesivo di un diritto (non può annullarlo) e quindi costringere la pubblica amministrazione a risarcire. Se la pubblica amministrazione non si adegua, il soggetto si reca dal giudice amministrativo che può annullare l’atto. Esiste anche la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nei casi previsti dalla legge (casi in cui dovrebbe intervenire il giudice ordinario perché leso un diritto soggettivo). Ne fanno parte controversie in materia di servizi pubblici, concessioni edilizie…).

CAP 4: I soggetti del diritto

1. Condizione giuridica della persona: la capacità giuridica, il nome, la sede, la morte presunta Per il diritto l’uomo è un SOGGETTO DI DIRITTO→centro di imputazione di diritti e doveri. Si definisce capacità giuridica (o personalità giuridica) l’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e doveri; questa attitudine alla titolarità di diritti e doveri si acquisisce alla nascita ( art.1 cc ) (inizio della respirazione polmonare) e si perde con la morte (cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali).

L’acquisto della personalità giuridica è un fatto subordinato all’evento della nascita, quindi al nascituro non appartiene la capacità giuridica, la legge riserva a lui dei diritti ma subordinati all’evento della nascita. Questo fatto è determinante in termini di successione: se nasce vivo ha acquistato i diritti a lui spettanti e li trasmette a chi dovrebbe essere suo erede

Tuttavia adesso la giurisprudenza riconosce diritti anche al NASCITURO, per esempio riconosce il risarcimento per l’uccisione del padre prima della nascita (cosa che prima non era prevista) in virtù della lesione del diritto al mantenimento [anteriore alla nascita è l’azione lesiva, non l’evento lesivo]. si va a risarcire un danno non patrimoniale. Es art.384 donazione= nel caso in cui il nonno del concepito prima della nascita fa una donazione in suo favore. L'acquisizione di queste eventuali disposizioni può essere realizzabile a condizione dell’effettiva nascita. Si concretizza solo al momento della nascita. Una parte di giurisprudenza suol distinguere tra capacità giuridica (che si acquista al momento della nascita) e soggettività giuridica (che si determinerebbe già al momento del concepimento).

Art 462 Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti. La CAPACITÁ DI SUCCEDERE indica l' attitudine del soggetto ad essere destinatario di disposizioni mortis causa, subentrando nella titolarità dei rapporti patrimoniali che facevano capo al de cuius .Sono capaci di succedere

  • Coloro che hanno la capacità giuridica, ossia i nati.
  • Coloro che, al momento dell'apertura della successione, erano soltanto concepiti. Si presumono tali coloro la cui nascita interviene entro trecento giorni dalla morte del soggetto della cui successione si tratta. Tale previsione ha natura eccezionale, in quanto riconosce la capacità di succedere a chi è ancora privo della capacità giuridica.
  • Coloro che non erano ancora stati concepiti al momento della morte del de cuius qualora ricorrano due condizioni: si tratti di una successione che avviene per vocazione testamentaria e il non concepito sia figlio di una persona vivente al momento dell'apertura della successione.

La NASCITA è dichiarata da uno dei genitori o da un loro procuratore, la dichiarazione deve essere resa entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile, oppure entro 3 giorni alla direzione sanitaria dell’ospedale. Questa dichiarazione dà luogo all’ atto di nascita che viene iscritto nei registri dello stato civile, insieme ad altri atti come l’adozione, il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, il matrimonio…) e anche l’atto di morte. Gli atti dello stato civile hanno forza probatoria: fanno fede fino a prova contraria della verità.

Ogni persona è identificata con un nome (art.6) che è scelto dal dichiarante alla nascita. Questo deve corrispondere al sesso del bambino e non può essere lo stesso del padre o fratelli viventi. Il nome può essere straniero, ma espresso con l’alfabeto italiano. Il cognome, in caso di figlio legittimo, è quello del padre→ anche se recentemente la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’attribuzione del padre se la volontà dei genitori è diversa. Con la sentenza 131/2022 La Corte Costituzionale è tornata sulla questione ritenendo discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre, dichiarando illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono tale automatica attribuzione, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori o adottivi. La corte ha precisato che nel solco dei principi di uguaglianza e interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, elemento fondante dell'identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dei medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

Se è un figlio fuori dal matrimonio e riconosciuto, il cognome è quello del genitore che lo riconosce per primo (deve essere giuridicamente provata la maternità o paternità).Se lo riconoscono entrambi contemporaneamente, prende quello del padre. Altrimenti viene iscritto nei registri come figlio di ignoti, ed il cognome è scelto dall’ufficiale di stato civile (non si possono attribuire nomi e cognomi che facciano capire l’origine fuori dal matrimonio o di famiglie particolarmente importanti). Se il figlio naturale viene riconosciuto, o paternità o maternità vengono accertate in giudizio, anche in questo caso può decidere di anteporre, affiancare o sostituire il cognome con i genitori. Nel caso di un figlio minore di età, il giudice ascolta il minore almeno dodicenne o anche inferiore se ha capacità di discernimento.

La sostituzione del legale vale SOLO per atti giuridici che NON siano strettamente PERSONALI. Ad esempio, il matrimonio e il riconoscimento del figlio o il testamento non sono inclusi. →Queste azioni non possono quindi essere compiute né dal minore perché incapace di agire, né tantomeno da chi ha legale rappresentanza. Gli atti al di fuori di quelli consentiti possono essere annullabili che può essere fatta valere entro i 5 anni dal compimento dell’atto e dal compimento della maggiore età da parte del minore stesso. Non può essere annullata dall’altra parte se non nei casi in cui il minore pone in essere raggiri per ingannare l’altra parte.

Il minore resta comunque legalmente incapace di stipulare contratt i, cioè di contrattare in proprio nome acquistando diritti o assumendo obblighi su di sé. Tuttavia l’incapacità legale di agire non corrisponde ad un'effettiva totale incapacità del minore di intendere e di volere, ossia di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti. Art. 2046 imputabilità del fatto dannoso →Per essere imputato di un fatto dannoso, per essere ritenuto responsabile dei danni è necessaria la capacità di intendere e di volere.

La capacità naturale di intendere e di volere appartiene a ciascuno a seconda dell’età e in rapporto al contenuto dell'atto. Il minore è legamento incapace di contrarre a proprio nome tuttavia la capacità naturale gli consente ad esempio di contrattare in nome d’altri: di concludere contratti in RAPPRESENTANZA di una persona che abbia la capacità di agire (art. 1389) (es. un bambino di 10 anni può comprare un giornale ma gli effetti del contratto si ripercuotono sui genitori). Bisogna però sempre considerare la natura del contratto che deve essere proporzionata alla capacità naturale del minore, infatti esiste una valutazione empirica e fattuale. Al minore è sempre vietato concludere contratti per i quali è d’obbligo la forma scritta, pena la nullità.

Il sedicenne autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio, dalla data del matrimonio è considerato emancipato , cioè dotato di capacità di agire, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice tutelare ed assistito da un curatore, che può essere il coniuge se maggiorenne, o una persona nominata dal giudice, preferibilmente un genitore. Un atto è quindi valido se reca il consenso del curatore.

Incapacità naturale art 428 = Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L’atto può essere annullato quando è fonte di grave pregiudizio + malafede dell'altro contraente.

Art. 2047 Danno procurato dall’incapace (di intendere e di volere). Chi deve risarcire? Il soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto è una responsabilità di natura oggettiva. ≠ l’incapace di agire risponde. INCAPACITÁ

  • ASSOLUTA
  • RELATIVA Art. 2048 è la disciplina legata alla responsabilità dei curatori, dei genitori dei minori.

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione. Le persone fisiche MAGGIORENNI possono trovarsi ad essere prive in tutto o in parte di autonomia e, come tali, sono soggette a misure di protezione , la più importante delle quali è la figura dell' amministrazione di sostegno. Si tratta di misure di protezione di carattere generale, sempre preferibile, perché costruita su misura e dotata di caratteristiche specifiche rispondenti a tutte le esigenze presenti nel caso concreto. Rimangono ancora presenti le tradizionali misure di protezione -interdizione e dell'inabilitazione- le sole ad essere previste nel codice civile fin dalla sua emanazione. Il presupposto della nomina di un amministratore di sostegno è uno stato di infermità o una menomazione fisica o psichica che provoca l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. C'È ASSISTENZA e non sostituzione. L'amministratore di sostegno, è nominato con decreto del giudice tutelare, su ricorso, oltre che dei soggetti legittimati all'istanza di interdizione, dello stesso beneficiario, anche se interdetto o inabilitato, e in tal caso il ricorso sarà accompagnato dalla istanza di revoca dell'interdizione o dell’inabilitazione. Il decreto di nomina deve indicare gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto dei beneficiario e gli atti che questi può compiere solo con l'assistenza del primo. Per il resto beneficiario conserva la capacità di agire e può in ogni caso compiere atti necessari e soddisfare gli interessi della vita quotidiana.

INTERDIZIONE giudiziale = art.414 Il maggiore di età o il minore emancipato possono trovarsi in condizioni di abituale infermità mentale che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi. Infermità a cui fa riferimento l’art.414 è un'infermità che deve essere frutto di un accertamento medico-legale. Non deve essere momentanea. Se dovessi guarire sono io a chiedere la revoca di quel provvedimento. I provvedimenti possono sempre essere modificati. Misura più restrittiva in quanto il tutore si sostituisce in toto al beneficiario.

Egli oltre a non poter mettere in atto atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, il soggetto è privato anche dei suoi atti cd PERSONALISSIMI (contrarre matrimonio, riconoscere figlio naturale o fare testamento). In questi casi anziché tutelato da un amministratore di sostegno (sempre preferibile) egli può essere dichiarato dal giudice , su istanza di persona prossima al soggetto o del pubblico ministero, interdetto ossia privato della capacità di agire.

Interdetto perdita totale Inabilitato perdi parziale

Il giudice nomina un TUTORE dell’interdetto, che ha gli stessi poteri di quello per il minore (art. 417).

Non esiste solo l’interdizione giudiziale, ma anche l’ interdizione legale. La legale incapacità di agire, prevista dal cod. penale, consiste nel privare della capacità di agire il soggetto che sia stato condannato all’ergastolo o a pena superiore a cinque anni. A differenza dell’interdizione giudiziale, questa è una sanzione, che ha la natura di pena accessoria. L’interdetto legale e l’interdetto giudiziale sono sottoposti alla stessa disciplina tuttavia c’è un differenza ovvero il fatto che l’interdetto legale NON È PRIVATO dei suoi atti cd PERSONALISSIMI. 2-5 anni

INABILITAZIONE = L’infermità mentale del soggetto potrebbe presentarsi non tanto grave da giustificare l’interdizione, per ciò, su richiesta o iniziativa del giudice egli può essere inabilitato , trovarsi cioè in una situazione di rappresentanza pari a quella del minore emancipato (art. 415-424). Ciò vale anche nei casi di coloro che fanno abituale uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche se espongono la famiglia ad un grave danno economico (→prodigalità) ≠generosità è quando la spesa è finalizzata a dare agli altri ma è eccessiva→ possono richiedere l'inabilitazione. A questi soggetti viene affiancato un CURATORE. Atti ordinaria amministrazione + personalissimi. Quando compie atti di straordinaria amministrazione in ogni caso l’atto deve essere autorizzato e poi sottoscritto dal curatore. Ha la firma del beneficiario, l’autorizzazione del giudice e sottoscrizione del curatore.

Interdizione e inabilitazione hanno efficacia dal giorno in cui il soggetto interessato compie la maggiore età → a tutela dell'istituto della minore età. Gli atti compiuti dalla persona interdetta o inabilitata sono invalidi. ! il minore è incapace non perché interdetto ma perché non ha la maggiore età e quindi la capacità di agire.

I tutori sono il coniuge, un parente o in casi particolari ad esempio chi possiede un'azienda grande un esperto nel settore.

10 anni CASO: Il beneficiario può contare matrimonio? Di regola si ma con dei limiti. Ad esempio il soggetto in coma aveva deciso prima di questo incidente di volersi sposare, in questo caso il fidanzato chiamami giudice e vuole il matrimonio. Quanto contano le precedenti decisione? I l giudice decide di no, poiché il consenso deve essere attuale e consapevole. Quanto contano le decisioni successive?. Attualmente è capace ma soffre di una malattia degenerativa e sa che prima o poi diventerà incapace in questo caso può fare un atto pubblico → Testamento biologico = consenso informato legge 219 2017. Data la primaria importanza che si dà al beneficiario il giudice ritiene che quella scrittura vale.

CASO: coma persistente, ci sono ampie possibilità che non si sveglierà mai. Vieni nominato un amministratore di 3 anni. La madre poi fa richiesta di interdizione Va concessa l’interdizione o no? In questo caso il tribunale ha deciso di non concedere interdizione ma prorogare l'amministrazione di sostegno perché riteneva che nel caso di specie potessero essere la misura migliore per la beneficiaria.

3.La persona fisica e la persona giuridica L’attributo di persona non è riconosciuto soltanto all’uomo, ma sono persone anche le organizzazioni collettive, come enti pubblici, associazioni e consorzi, ecc., a questi viene riconosciuto l’attributo di persone giuridiche. Nel cc persone fisiche e giuridiche sono riconosciute come specie dello stesso genere, sono entrambi persone: centro di imputazione di diritti e doveri. Le norme del codice civile che fanno indistinto riferimento al proprietario,creditore sino riferibili sia a persone fisiche che giuridiche. Esistono però norme come quelle del diritto di famiglia che fanno riferimento solo alle persone fisiche. SOGGETTO DI DIRITTO= oltre le persone fisiche anche quelle giuridiche RAPPORTO GIURIDICO= relazione sociale giuridicamente rilevante che intercorre tra soggetti di diritto e che è prevista dall’ordinamento.

È persona giuridica, in linea di principio ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica. Anche questa è centro di imputazione di rapporti giuridici a cui il diritto fa corrispondere una organizzazione collettiva di uomini. La persona giuridica si presenta come un soggetto a sé stante, diverso rispetto ai singoli che formano l’organizzazione, tale concetto permette di considerare la persona giuridica come soggetto dotato di propria capacità giuridica, che le permette di essere titolare di propri diritti e doveri. La volontà che si forma nelle assemblee o nei consigli di amministrazione delle organizzazioni collettive è giuridicamente imputata alla persona giuridica, così come lo sono gli atti compiuti dagli amministratori o di chiunque agisca in nome dell’organizzazione. È riconosciuta quindi alle persone giuridiche anche una capacità di agire, essa compie atti giuridici per mezzo di persone fisiche che agiscono come suoi organi.

Per ciò che riguarda i soggetti coinvolti in una organizzazione con personalità giuridica questi vengono a trovarsi in una situazione in cui si contrappongono diritti e doveri, alcuni relativi all’individuo ed altri relativi all’organizzazione. La persona giuridica è un soggetto autonomamente riconosciuto dal diritto , perciò bisogna distinguere i debiti/crediti dei singoli soci da quelli della società, il patrimonio dei singoli soci da quelli della società, ecc., si può dire che questi appartengano ad una persona diversa. Esiste, infatti, il concetto di “ responsabilità limitata”, anteriore al concetto di persona giuridica. Veniva intesa, infatti, come responsabilità del socio limitata al bene che lui apporta al patrimonio del gruppo. Dopo l’introduzione di questo concetto, muta solo la conformazione del fenomeno: viene intesa come irresponsabilità del socio per i debiti della società. La società è persona distinta dai soci: i debiti della società non sono i debiti dei soci. ! non tutti gli enti hanno personalità giuridica, il nostro ordinamento tiene presente anche di questi seppur con minori facoltà.

A questo si lega anche il principio secondo cui nessuno può essere costretto a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario se non per legge (art.32). Il medico deve necessariamente raccogliere il consenso del paziente o del suo rappresentante legale. Solo nel caso dell’aborto di minore o di donna interdetta è necessario anche il suo consenso. La sua volontà di abortire, con l’autorizzazione del giudice cautelare, può addirittura sovrastare il consenso dei genitori. Esistono altri casi in cui il minore, sebbene incapace, ha diritto di scelta sulla sua condizione: Almeno 14 anni, per essere riconosciuto come figlio o affinché il genitora possa procedere ad eseguire la verifica della paternità Almeno 16 anni, dei figli coniugali e conviventi affinché il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto possa essere inserito nella famiglia legittima Almeno 14 anni, può richiedere un curatore speciale per disconoscere la paternità Almeno 12 anni (tendenzialmente), dell’adottando I figli possono essere sentiti in caso di divorzio per la scelta dell’affidamento Oggi tali regole non sono più un’eccezione ma una regola: si tende a riconoscere oggi al minore il diritto di essere ascoltato.

Diritto all’onore Gode di una protezione civile specifica il diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. Tale contenuto si desumeva dall’art.595 cp sulla diffamazione e tendenzialmente configura come reato le offese alla reputazione altrui arrecate comunicando a più persone con diversi mezzi. Può configurare reato sia verso le persone fisiche sia verso quelle giuridiche.

VALORI UMANI A CUI SI RICOLLEGANO I DIRITTI DELLA PERSONALITA’:

  • integrità psico-fisica =ART. 5 CC es. donazione può essere accettata in quanto il cagionamento che se ne trae è in funzione di un qualcosa di positivo, ma si deve sottrarre alla logica di mercato → donazione senza corrispettivo!
  • identità personale = tutelato sia dalla costituzione che dal codice civile ART. 6 CC, nome
  • Libertà personale 3 caratteri per capire quando viene violata, i fatti devono essere:
    • veridicità = se i fatti sono veri
    • pertinenza = + dibattuta= interesse a conoscere la determinata notizia es. elezioni, se esce una notizia su un candidato è pertinente, se ne esce uno su un cittadino medio no.
    • continenza = chiarezza ed eleganza espositiva es. termine ladro, permeato di un carattere lesivo
  • Diritto all'autodeterminazione

MEZZI DI TUTELA:

1. TUTELA INIBITORIA =

tutela con cui si chiede al giudice un provvedimento che inibisce la prosecuzione dell’avvenimento dannoso per attivarlo è necessario individuare un INTERESSE LESO

  1. TUTELA RISARCITORIA =
  • danno emergente = perdita netta avuta dall’evento lesivo (es. interruzione di elettricità di un negozio → contenuto del frigo che va a male)
  • lucro cessante = impossibilità che deriva dall’evento dannoso di ottenere un determinato guadagno che ancora non è in capo (es. interruzione di elettricità di un negozio → non può far venire clienti)
  1. TUTELA RIPRISTINATORIA =mira a risarcire il danno in forma all’ART. 2058 danno non patrimoniale

CASO PRATICO, I FANTASMI DEL PASSATO Tizio, in un'ormai remota serata del 1990, decide di fare rientro dal lavoro prima del previsto per godersi un po' di tempo a casa insieme alla propria moglie Caia. Giunto alla propria abitazione scopre quest'ultima insieme al di lei amante Sempronio. Tizio, mosso da un impeto di rabbia e gelosia afferra un coltello da cucina ed uccide Sempronio. omicidio doloso + pena detentiva. Tornato in società cambia tutta la sua vita e solo dopo anni esce la storia. A questo punto chiede

  • danno non patrimoniale (esclusione a livello sociale)
  • il risarcimento anche patrimoniale perché la sua azienda fallisce se racconto la vicenda e tutela la libertà di pensiero ma non era necessario citare il nome.

Ambiti applicativi del diritto all'oblio

  • Diritto all’oblio quale diritto ad opporsi al quomodo della rievocazione di fatti storici
  • Diritto all’oblio quale diritto ad ottenere l’aggiornamento di una notizia pubblicata in passato (web)
  • Diritto all’oblio relativamente al rapporto con la cd. archiviazione storica (web) fino a quando i giornali erano cartacei, l'archiviazione storica era difficile da reperire se tizio viene isolato da tutta la comunità può rivendicare:
  • lucro cessante, manifestazione dei guadagni a confronti degli anni tra la situazione pre e post pubblicazione articolo
  • danno morale che si potrebbe tramutare in danno biologico (es. depressione)
  • danno biologico = quantificazione patrimoniale della nostra situazione psicofisica si fa una valutazione di equivalenza, non è patrimoniale
  • danno esistenziale (o dinamico)

dalla nascita del web il diritto all’oblio ha subito un mutamento: CASO Google vs. Spain Nel noto caso Google vs. Spain. Un avvocato spagnolo, digitando il suo nome su Google si accorse che appariva una notizia del passato ormai lesiva della sua persona. google rimandava ad un sito sorgente nel quale si diceva che questo avvocato non aveva pagato dei debiti previdenziali e dunque era stata venduta la sua casa all’asta. Questa notizia lede la riservatezza dell’avvocato.

Argomentazione della Corte di Giustizia: puoi chiedere la deindicizzazione al motore di ricerca senza aver chiesto la rimozione della notizia al sito sorgente dal momento che il motore di ricerca, indicizzando le notizie, tratta dati personali. L’indicizzazione delle notizie è un trattamento dei dati personali. Puoi chiedere la rimozione dei dati a chiunque sia titolare del trattamento degli stessi. esigenza di tutela ripristinatoria → si condanna a google la deindicizzazione dell’informazione. →L’informazione rimane, semplicemente non è rintracciabile nel sistema di ricerca risarcimento = riportare il soggetto leso nella medesima curva in cui si trovava prima che il danno venisse cagionato ll soggetto danneggiato non può ottenere un vantaggio → il risarcimento deve essere limitato al danno subito !!!!! non esiste un risarcimento in italia che da più di quanto si ha subito

I nuovi diritti della personalità I diritti della personalità costituiscono un catalogo aperto, cioè il loro numero è in continua espansione. Questo ampliamento si può spiegare oggi in relazione all’avvento e alla diffusione su larga scala dei mezzi di comunicazione telematica, il cui utilizzo potrebbe essere causa di lesioni ai diritti della personalità. Vengono così in considerazione nuovi aspetti della personalità, nuovi diritti inviolabili da tutelare con l’art. 2 della costituzione. Tra i nuovi diritti della personalità troviamo per esempio il diritto alla privacy, diritto alla riservatezza informativa, diritti relativi alle biotecnologie, ecc. La società evolve e servono tutele per le nuove situazioni in cui si ritrova l'uomo.

CAP. 5 : I BENI E LA PROPRIETÁ

1. I beni Punto essenziale dell’intero discorso sulla proprietà e sui diritti affini, è il rapporto fra l’uomo e le cose , fra l'UOMO in quanto portatore di bisogni e le COSE adatte a soddisfare tali bisogni. Per indicare le cose in relazione alla loro attitudine a soddisfare bisogni su suole usare la parola BENI. Sono beni innanzitutto le - risorse della natura - le cose prodotte dall’uomo , Sono beni - sia le cose che direttamente soddisfano un bisogno ( beni di consumo ) - sia le cose che li soddisfano indirettamente, quei beni il cui scopo è produrre altri beni ( beni produttivi o mezzi di produzione ).

Non sono beni tutte le cose da cui l’uomo non può o non può ancora trarre alcuna utilità, il concetto di bene si pone quindi come CONCETTO RELATIVO legato allo sviluppo della società e alla capacità tecnologica (es. 200 anni fa il petrolio non era un bene poiché non poteva soddisfare alcun bisogno, ora si). In funzione del concetto di relatività dei beni possiamo distinguere:

  • i bisogni VITALI, quelli il cui soddisfacimento è necessario alla sopravvivenza (vestirsi, mangiare, ripararsi, ecc.),
  • i bisogni INDOTTI, quelli indotti dalla società (es. avere un telefono, una macchina, ecc.).

Ci sono beni che la natura offre in modo molto superiore ai bisogni dell’uomo, prendono il nome di “cose comuni a tutti”, (RES COMMUNES OMNIUM). Sono tali perché nessuno ha interesse a stabilire un rapporto di appartenenza esclusivo, che ne riservi a sé l’utilizzo con l’esclusione dell’uso degli altri.

Sulla maggior parte dei beni però l’uomo ha interesse ad ottenere un utilizzo ESCLUSIVO, la loro utilizzazione da parte di alcuni implica l’esclusione di altri. Su queste cose gli uomini hanno interesse a stabilire un RAPPORTO DI APPARTENENZA→ è solo di queste cose che si occupa il diritto , delle cose in quanto materia di possibile conflitto tra individui. (= il diritto nasce per risolvere i conflitti).

Sono beni per il codice civile « solo le cose che possono formare oggetto di diritti » ( Art. 810 ), che l’uomo aspira a fare PROPRIE, OGGETTO DI DIRITTO. Anche il concetto di bene è relativo e dipende dallo sviluppo della società. Sono beni però anche le energie naturali « se hanno un valore economico » (Art. 814), se sono idonei a formare OGGETTO DI SCAMBIO. Unendo i due criteri si può dire che sono beni in senso giuridico solo quelle cose suscettibili di VALUTAZIONE ECONOMICA.

Nonostante il carattere di relatività dei beni, tendenzialmente ogni sistema giuridico:

  • Riconosce il diritto di proprietà: il diritto «di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo» ( Art.832 ).Ad oggi nessun individuo può essere privato arbitrariamente della sua proprietà.
  • Determina i modi di acquisto della proprietà, infatti all’ art. 922 è stabilito che «la proprietà si acquista nei soli modi stabiliti dalla legge».
  • Fonda la categoria dei BENI PUBBLICI: beni considerati di utilità generale sottratti ad ogni possibilità di appropriazione da parte dei singoli ed appartenenti alla società nel suo insieme. Oggi sono beni appartenenti allo stato, cui è affidato: A. Il compito di consentirne il disciplinato uso da parte di tutti (condizione giuridica del demanio pubblico) B. Il compito di utilizzarli in modo vantaggioso a tutti (condizione giuridica di beni indisponibili dello stato). non sono regole universali ogni stato può disporre come preferisce. I beni di demanio pubblico ≠ dalle cose comuni a tutti. i primi infatti sono limitati e lo stato garantisce che ognuno ci sposa usufruire. La proprietà pubblica può essere finalizzata anche alla protezione o salvaguardia del bene.
  • Pone limiti alla proprietà ed impone obblighi al proprietario.

a. Un obbligo dei proprietari di un fondo è di consentire l' accesso al vicino che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo, oppure a chi voglia riprendere la propria cosa che vi si trova accidentalmente (art. 843). b. Nei confronti del proprietario del fondo destinato all'agricoltura che ha l' obbligo di provvedere alla sua coltivazione →le terre incolte possono essere assegnata a chi ne faccia richiesta, ciò per incentivare la produzione di ricchezza e lo sfruttamento dei beni produttivi. c. Al proprietario che ottiene il permesso di costruire è imposto di corrispondere al comune degli oneri di urbanizzazione : esistono oneri di urbanizzazione primari (es. contributi per costruzione di strade e acquedotti) e secondari (es. contributi per costrizione scuole), ciò in ragione del fatto che le opere di urbanizzazione accrescono anche il valore delle costruzioni e che se il proprietario non contribuisse si arricchirebbe a spese della società.

3.Le cose oggetto di diritti: la classificazione dei beni Il c.c. impiega indifferentemente i concetti di “cosa” e di “bene”, anche se i beni sono solo quelli che, ex art. 810, «possono formare oggetto di diritti». Tra i beni rientrano

  • sia le cose appartenenti a qualcuno→BENI DI PATRIMONIO
  • sia le cose che pur non appartenendo a nessuno potrebbero formare oggetto di proprietà (es. i pesci nel mare) →RES NULLIUS

La distinzione fondamentale dei beni intercorre tra beni immobili e mobili. BENI IMMOBILI= sono il suolo e quelli incorporati al suolo naturalmente (es. albero) o artificialmente (es. casa), anche se per un periodo transitorio (es. chioschi), sorgenti e corsi d’acqua e anche i galleggianti saldamente ancorati alla riva. Particolare importanza assumono i SUOLI, che se sono oggetto di proprietà vengono definiti “fondi”.

  • Il fondo adibito allo sfruttamento agricolo si dice fondo rustico
  • quello adibito alla costruzione di edifici prende il nome di fondo urbano.

BENI MOBILI= tutti quelli che non sono considerati dalla legge immobili (art. 814), si ricavano quindi per esclusione. Ne fanno parte che le energie naturali, il denaro, i frutti della terra dopo la separazione con il corpo madre, gli strumenti di lavoro.

La condizione giuridica delle due categorie di beni è molto diversa soprattutto dal punto di vista della c.d. CIRCOLAZIONE DEI BENI, ossia nella disciplina che regola il passaggio dei beni da un proprietario ad un altro.

  • I beni mobili circolano in modo assai RAPIDO, in quanto si cerca di rendere più semplice la circolazione della ricchezza, poiché si immagina che questa possa accrescere la produttività e la ricchezza del mercato.
  • I beni immobili invece circolano in modo molto più lento poiché si tende a tutelare maggiormente dell’interesse del proprietario a conservare la proprietà. In una condizione intermedia sono i BENI MOBILI REGISTRATI (es. autoveicoli), sono beni mobili la cui proprietà deve essere iscritta in pubblici registri , la loro disciplina riguardo la circolazione è molto simile a quella degli immobili, per il resto sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815).

Più cose appartenenti allo stesso proprietario e con medesima destinazione si dicono UNIVERSALITÁ DI COSE (es. libri che compongono una biblioteca). Il proprietario può disporre sia dell’universalità nel suo complesso e in questo caso, se non espressamente previsto, l’atto di alienazione comprenderà anche le singole cose che la compongono (es. vendo una biblioteca e tutti i libri al suo interno), ma può anche disporre delle singole cose (art. 816). La condizione giuridica sembra essere più assimilata a quella delle cose immobili.

Sono PERTINENZE le cose, mobili o immobili, destinate durevolmente ad ORNAMENTO o a SERVIZIO di un’altra cosa mobile o immobile (art. 817) (es. scialuppe su una nave, statua in una casa). Il rapporto pertinenziale tra cose influisce sulla circolazione delle pertinenze in quanto gli atti che hanno per oggetto la cosa principale coinvolgono, se non espressamente previsto il contrario, anche le pertinenze (art. 818). Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale o da chi vanti su essa altro diritto reale, non occorre che egli sia proprietario della pertinenza. Può capitare che il proprietario della cosa principale la trasferisca senza escludere le pertinenze di proprietà altrui. In questo caso l’acquirente, in forza del rapporto pertinenziale, acquista entrambi legalmente ma solo se è in BUONA FEDE. Nel caso in cui la cosa principale sia un bene immobile o un bene pubblico registrato, il proprietario della pertinenza può rivendicarla nei confronti dell’acquirente in buona fede sei il suo diritto sulla pertinenza risulta da atto avente data certa antecedente alla vendita della cosa principale (art. 819).

Vi sono poi le COSE COMPOSTE, nate cioè dall’unione o montaggio di più cose (es. macchina formata da telaio, ruote, ecc.). ≠ pertinenza perché nelle cose composte la separazione di uno dei componenti determina la perdita di identità della cosa stessa, al contrario delle pertinenze, il cui distaccamento non determina gli stessi effetti (se ad una macchina tolgo le ruote non è più una macchina, se ad una casa tolgo la statua è comunque una casa ed è comunque una statua).

Esistono poi beni fungibili e cose infungibili. I BENI FUNGIBILI (o beni di genere) appartengono ad un genere all’interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile con un altro (es. denaro, grano, acqua, bestiame, oggetti prodotti in serie ecc.). I BENI INFUNGIBILI (o beni di specie) sono invece quelli di cui esiste un unico esemplare , o che presentano dei caratteri distintivi (es. opere d’arte, beni immobili). I primi sono considerate in rapporto alla quantità, peso o misura, i secondi in rapporto della loro identità.

Sono poi beni CONSUMABILI le cose che si estinguono con il primo uso (es. alimenti), sono beni INCONSUMABILI quelli che consentono un uso ripetuto (es. vestiti).

4.Proprietà pubblica e proprietà privata L’ art. 42 cost afferma che «la proprietà è pubblica o privata», da ciò si evince come il nostro sia sistema ad ECONOMIA MISTA che ammette la possibilità di proprietà privata e proprietà pubblica, anche dei mezzi di produzione.

Non tutti i beni però si trovano nella condizione giuridica di poter essere di proprietà pubblica o privata. Il c.c. indica espressamente due categorie di beni che devono essere di pubblica proprietà: I BENI DEMANIALI , dello stato, delle regioni, delle province e dei comuni (artt. 822, 824), che a loro volta si distinguono in

  • demanio NATURALE, come lidi, i fiumi e i porti e le altre acque definite pubbliche dalla legge.
  • demanio ARTIFICIALE, come gli acquedotti, gli immobili di valore storico e culturale, le opere destinate alla difesa nazionale. Sono beni demaniali anche quelle universalità di beni mobili che sono collezioni o raccolte di valore storico o artistico: i singoli beni possono essere oggetto di proprietà privata solo se non inseriti nelle raccolte o collezioni.

I BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni (art. 826, commi II e III): foreste, miniere, cave; le cose mobili di valore storico o artistico ritrovate nel sottosuolo; gli immobili adibiti ad uffici pubblici con i relativi arredi, in genere tutti quei beni che leggi espressamente qualificano come patrimonio indisponibile, ed infine i beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici non territoriali, destinati al pubblico servizio (art. 830, comma II).

La proprietà pubblica di queste due categorie di beni si giustifica a. o per garantire il loro uso da parte di tutti b. o perché si tratta di essenziali risorse produttive da sfruttare per il vantaggio dell’intera comunità c. o perché beni culturali o naturali da salvaguardare d. o infine perché beni che servono allo stato per assolvere le diverse funzioni istituzionali.

I beni demaniali sono INALIENABILI (art. 830), salvo che con apposite procedure amministrative non vengano declassificati a patrimonio pubblico (art. 829). I beni indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non con le procedure ammesse dalla legge (art. 828 comma II). Entrambe le tipologie di beni, se la loro natura lo consente, possono essere oggetto di diritti da parte dei privati (es. le concessioni per le spiagge), ma sono qualificati come BENI FUORI COMMERCIO. Questi non solo non possono essere alienati a privati ma il loro possesso è senza effetto, cioè non conduce all’acquisto per usucapione. La proprietà pubblica dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili non è comparabile con il normale diritto di proprietà in quanto lo stato non possiede le facoltà di godimento e di disposizione esercitate dal privato, ma esercita i poteri che secondo il diritto pubblico spettano alla PA.

Gli altri beni, non espressamente qualificati dal codice o da leggi speciali come demanio o patrimonio indisponibile, possono indifferentemente essere sia oggetto di proprietà pubblica, sia privata. Sono nel primo caso i beni del patrimonio disponibile dello stato. Si definiscono PUBBLICI tali beni solo in qualità del soggetto che ne è proprietario e la loro disciplina è regolata dal Codice civile. Lo Stato ne è proprietario quindi come qualsiasi privato. L’acquisto di questi beni da parte dello stato viene svolto nei “modi di diritto comune” (es. azionariato dello stato), quindi contraendo contratti di compravendita come un qualsiasi soggetto. A partire dagli anni 80 FENOMENO DELLE PRIVATIZZAZIONI,

Lo stato tuttavia possiede mezzi anche AUTORITATIVI per conseguire la proprietà dei beni, è il caso questo dell’ espropriazione per pubblica utilità (art. 42 cost.). L’espropriazione è retta da due principi:

  • Il principio di legalità, per cui i pubblici poteri possono appropriarsi di beni privati solo nei casi previsti dalla legge e con le dovute procedure
  • Il principio dell’indennizzo, per cui lo stato deve corrispondere al soggetto che ha subito l’esproprio una somma in denaro che risarcisca la perdita. Tale somma deve essere stabilita secondo i criteri dettati dalla legge e non deve essere meramente simbolica, anche se non si richiede di raggiungere il prezzo di mercato.

Oltre al regolamento relativo al demanio e al patrimonio indisponibile dello stato, la costituzione all’art. 43 disciplina la c.d. NAZIONALIZIONE. Tale disciplina consente allo stato di RISERVARSI determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici o a risorse o a situazioni di monopolio di interesse generale.

Tale norma consente allo stato di ESPROPRIARE le imprese già esistenti, salvo indennizzo, nei settori di pubblico interesse (es. caso ENEL nel 1962).

Diversa è la REQUISIZIONE che sottrae momentaneamente il godimento della cosa che rimane di proprietà del privato. Ad essa i pubblici poteri possono ricorrere in momenti di urgenti necessità pubbliche (es. requisizione di un albergo per gli sfollati di un terremoto), è comunque dovuto un indennizzo al proprietario della cosa requisita (art. 835).

Come dichiarato dalla costituzione all’ art. 42 , la proprietà è «riconosciuta e garantita dalla legge», ciò significa sia che la legge assicura il libero accesso dei privati alla proprietà di quei beni che non siano riservati alla pubblica proprietà , sia che la legge offre garanzia ai privati contro l’arbitrio dei pubblici poteri, i quali sono tenuti al rispetto del diritto di proprietà del privato. Lo stato può far valere la propria sovranità per spogliare il privato dei propri beni solo nei casi e con i modi espressi dalla legge.

L’art. 42 della costituzione dichiara di voler assicurare anche la “ funzione sociale della proprietà”. Tale funzione deve equilibrare l’interesse proprio del titolare e l’interesse della collettività. La norma esprime l’esigenza di una destinazione sociale delle risorse e della ricchezza anche se privata.

vicino può recidere le radici o chiedere al proprietario di potare i rami sporgenti (art. 896). Le piantagioni poste a confine si presumono comuni ai proprietari confinanti.

Per ciò che riguarda la ricezione di aria e luce, l’ordinamento risolve i conflitti distinguendo tra luci e vedute. LUCI = le aperture che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino, VEDUTE = consentono invece di affacciarvisi. a. Per le luci che si aprono sul fondo del vicino non vi sono distanze minime dal confine ma devono avere inferriate e grate per garantire la sicurezza del vicino e devono essere collocate ad una distanza, prevista dalla legge, che assicuri la privacy del vicino (art. 901). b. Le vedute devono essere aperte ad una distanza minima di un metro e mezzo dal confine (art. 905). Colui il quale abbia diritto di edificare in aderenza o appoggiandosi al vicino può oscurare solo le luci di quest’ultimo e non le vedute. Se la costruzione del vicino è dotata di vedute, egli dovrà costruire a distanza legale.

L’interferenza nel godimento di un fondo può essere intaccata dalle IMMISSIONI (calore, fumo, rumore, ecc.) provenienti da un fondo confinante. Quindi delle propagazioni di sostanze inquinanti, vibrazioni… In questo caso il criterio legale per la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità (art. 844) secondo cui il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni, di qualunque genere, provenienti dal fondo del vicino se esse non superino la capacità di sopportazione dell’uomo medio, la soglia oltre la quale le immissioni risultino intollerabili all’uomo medio.

È questo un principio a favore delle attività produttive , considerate appunto fonti di guadagno. Questo favore viene mitigato dall’Art.884, il quale afferma che si deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Sarà per tanto diverso il caso di una grande zona residenziale ed una piccola officina meccanica, da una grande zona industriale ed una piccola costruzione residenziale. Complementari sono i criteri di legge di condizione dei luoghi (ad esempio se si decide di costruire un edificio residenziale in una zona industriale), e la priorità di un dato uso secondo cui è privilegiato chi per primo ha dato diversa destinazione al suo. →Proprio per evitare questi conflitti il comune predispone PIANI REGOLATORI.

Tutte le ACQUE sono bene pubblico. L’utilizzazione da parte di privati sul cui fondo scorrano corsi d’acqua è ammessa tramite concessione amministrativa. È libera invece l’utilizzazione di acque sotterranee e acqua piovana per uso domestico (es. irrigare i campi). Oggetto di diritto è generalmente il FLUSSO di acqua scorre sul fondo, il proprietario del fondo ha diritto di utilizzo delle acque e può disporne a favore di altri (costituendo servitù), ma dopo l’utilizzo non può modificare il flusso a danno d’altri fondi. Chi attinge ad un flusso in comune con il proprietario vicino, deve riportare gli avanzi al corso ordinario. Il proprietario di un fondo a valle, non può rifiutarsi di ricevere le acque che provengono da monte.

6.Le azioni in difesa della proprietà Sono previste dal Codice civile a difesa del diritto di proprietà le c.d. AZIONI PETITORIE : A. Azione di rivendicazione (art. 948) Spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della quale altri abbia possesso o detenzione; mira ad ottenere da parte del giudice l’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÁ e la condanna alla restituzione del possessore o del detentore. Se nel corso del giudizio il convenuto ha, per atto proprio, perduto il possesso, l’attore può agire contro il nuovo possessore o continuare ad agire contro il primo affinché questi a sue spese recuperi la cosa o gliene corrisponda il valore, oltre al risarcimento dei danni. L’attore deve dare prova del proprio diritto di proprietà (prova spesso ardua).

!!! La restituzione è ottenibile anche a mezzo di azioni possessorie ove è necessario provare solo che il convenuto impropriamente ha spossessato l’attore della cosa. Questa può anche essere basata su un contratto: quindi per esempio un contratto in locazione. L’azione di rivendicazione, invece, presuppone che l’attore non abbia altro titolo che la proprietà.

B. Azione negatoria (art. 949) Spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti minori sulla cosa (per esempio una servitù o l’usufrutto). Mira all’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE del diritto di proprietà TOTALE e l’ordine, al convenuto, di cessare le eventuali turbative o molestie della proprietà, ossia l’esercizio del suo presunto diritto sulla cosa. L’attore deve provare il proprio diritto di proprietà, il c onvenuto deve provare il diritto reale minore vantato sulla cosa. Per la cessazione delle molestie è utilizzabile anche l’azione possessoria di manutenzione.

C. Azione di regolamento dei confini (art. 950) Spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando il confine tra i due fondi è INCERTO, mira all’ACCERTAMENTO DEL CONFINE per cui è ammesso qualsiasi tipo di prova. ≠ azione di apposizione di termini, che si rivolge solo all’ottenimento di spese comuni per l’apposizione di segni o termini del confine. NON C'È INCERTEZZA.

IMPRESCRITTIBILITÁ= Il diritto di proprietà non si prescrive, rimane cioè in capo al suo titolare al di là del suo esercizio (art. 2934) e viene trasmesso anche per eredità. La perdita della proprietà per non uso può avvenire solo per opera di terzo che acquisti per USUCAPIONE, quindi in virtù di un possesso prolungato. Anche le azioni di difesa sono imprescrittibili. (che sostanzialmente è la stessa cosa).

CAP.6: IL POSSESSO 1.Concetto di possesso Proprietà e possesso sono, giuridicamente, due situazioni diverse.

La prima è la SITUAZIONE DI DIRITTO definita dall’ art. 832 , il secondo è una SITUAZIONE DI FATTO definita all’ art. 1140 come «il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale». La differenza sta appunto fra la titolarità e l’esercizio del diritto di proprietà: fra l’essere proprietari e il comportarsi da proprietari. 2 ELEMENTI costitutivi del possesso=

  • animus possidendi = per molto tempo inteso come elemento psicologico, in realtà è difficile rintracciare il profilo psicologico. La dottrina allora sposa una concezione più oggettiva. Elaborano il concetto di animo rintracciando in un comportamento necessariamente esterno.
  • Corpus possessioni = materiale apprensione del bene, non significa avere un materiale contatto fisico con il bene. indica l’atteggiamento del possessore si comporta come il proprietario

Generalmente il proprietario è anche possessore, ma può accadere che il proprietario non possieda la cosa e che altri sia possessore (es. furto). Il possesso ha una protezione giuridica AUTONOMA, separata dalla tutela della proprietà, tale protezione può essere fatta valere dal proprietario che voglia agire solo come possessore, o dal possessore anche contro il proprietario.

Oltre al c.d. POSSESSO PIENO, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, il possesso può anche essere relativo ad altri diritti reali minori (es. possesso dell’usufrutto, ci si comporta da usufruttuari), tale possesso prende il nome di POSSESSO MINORE. Anche in questo caso quindi il soggetto si comporta come se fosse proprietario di tali diritti minori.

Dal possesso si deve distinguere la semplice DETENZIONE che corrisponde all’avere la cosa nella propria materiale disponibilità ( corpus possessionis ). ≠ Per essere possessore bisogna avere ANCHE l’ animo o l’intenzione di possedere ( animus possidendi) , ossia l’i ntenzione di comportarsi da proprietario della cosa. ≠ tra detenzione e possesso. Secondo l’orientamento tradizionale la differenza va rintracciata a livello di animus

  • animus possidendi nel caso di possesso
  • animus detinendi nel caso di detenzione. L’animus individua la volontà di avere per sé il potere di fatto sulla cosa senza riconoscere un altrui diritto sulla cosa.
  • Nel possesso il possessore è colui il quale da un lato ha la disponibilità della res, il potere di fatto sulla res (corpus) dall’altro lato ha anche l’animus, cioè manifesta all’esterno la volontà di possedere per se.
  • Nella detenzione, invece, da un lato c’è il corpus, dall’altro lato però manca l’animus possidendi dal momento che il detentore è colui il quale riconosce il diritto altrui incompatibile.

È dunque possessore colui il quale coltiva un fondo o abita un edificio senza riconoscere in altri il proprietario e senza pagare canoni. Può accadere quando è lo stesso proprietario il possessore della cosa oppure sia quando il proprietario trascura di esercitare il proprio diritto ed altri lo esercita in suo luogo. La detenzione (se c’è detentore deve esserci anche il possessore) può essere:

  • QUALIFICATA= se vi è un interesse proprio del detentore alla detenzione( conduttore nel contratto di locazione). A sua volta può essere a. autonoma = il detentore ha uso ampio del bene b. Non autonoma= il oggetto non ha libero spazio di muoversi all’interno del bene,
  • NON QUALIFICATA= quando il detentore tiene la cosa per ragioni di servizio od ospitalità.

È invece MERA DETENZIONE la situazione in cui un soggetto detiene la cosa per un titolo che ne riconosce l’altruità (es. casa in locazione, quindi tramite un contratto). Si può detenere la cosa altrui nel proprio interesse, o nell’interesse altrui, cioè per ragioni di servizio es il lavoratore che detiene gli strumenti di lavoro del proprio capo.

Si nota come si possa possedere in due modi:

  • direttamente (detenendo la cosa con l’animo di possederla)
  • indirettamente (per mezzo di altri che ne abbia la detenzione) (Art. 1140.2). Infatti, si può possedere senza detenere : un esempio è il datore di lavoro che fornisce gli strumenti o le merci che vengono fornite per essere trasportate.

Possesso e detenzione dunque sono concetti distinti, inoltre differenti sono le PROVE IN CONCRETO. Al riguardo vige una PRESUNZIONE: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, ossia ne è materiale detentore, si presume possessore (si presume il suo animo di possedere), salvo non si provi che egli eserciti quel potere in base a un titolo che implica il riconoscimento dell’altrui possesso (es. locazione, trasporto).

Il mero detentore può divenire possessore , ma non basta un mero mutamento del suo intento psicologico (ossia l’insorgere dell’animo di possedere la cosa). L’art. 1141 comma II riconosce in due soli casi la possibilità di interversione del possesso (il mutamento della detenzione in possesso):

  1. Quando il titolo per il quale si ha la materiale disponibilità della cosa venga mutato per causa proveniente da terzi. Ad esempio, io detengo a titolo di locazione e un terzo soggetto (arrogandosi i diritti del proprietario) mi vende la cosa o la lascia in eredità. Questi atti non trasferiscono la proprietà perché il soggetto non è il proprietario ma io comincio a possedere. Nei casi in cui l’atto viene fatto dal proprietario vero, divento sia proprietario che possessore.
  2. Quando il detentore faccia opposizione contro il possessore affermandosi proprietario e facendo constare al possessore con esplicita dichiarazione o con atti concreti che intende tenere la cosa come propria (es. negandogli l’accesso al fondo). Quindi abbiamo un’opposizione espressa o tacita. →Fuori da questi casi il detentore non può diventare giuridicamente possessore.

L’azione è esercitatile entro un anno dallo spoglio, o se clandestino dal momento della sua scoperta; consente al possessore spogliato di ottenere la REINTEGRAZIONE DEL POSSESSO tramite ordine del giudice. Trascorso l’anno dallo spoglio, il possesso si consolida nelle mani dell’autore del fatto, da quel momento la reintegrazione può avvenire solo tramite azione di rivendicazione da parte del proprietario.

B. Azione di manutenzione (art. 1170) Riguarda solamente i beni immobili e le universalità di beni mobili, ha un duplice campo d’applicazione:

  • spetta al possessore che sia molestato (abbia subito delle molestie) nel godimento della cosa
  • al possessore che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino. Un esempio del primo caso è per esempio un livello superiore della normale tollerabilità rispetto al suono o agli odori. Può essere esperita entro un anno dallo spoglio o dalle turbative e mira nel primo caso all'OTTENIMENTO DI UN ORDINE DI CESSAZIONE delle turbative, nel secondo caso alla RESTITUZIONE DELLA COSA.

L'azione di reintegrazione è basata sull’altrui atto violento o clandestino, è data a qualsiasi possessore indipendentemente dalla durata del possesso e dal modo con il quale egli se lo era procurato. Quindi anche se il possesso è illegittimo e abusivo.

≠ L’azione di manutenzione invece è concessa solo in caso di possesso DURATURO, continuato ed ininterrotto da oltre un anno e non conseguito in modo violento o clandestino (oppure se conseguito in tal modo, è concessa solo se è trascorso un anno almeno da quando la violenza o la clandestinità è cessata) (art. 1170 comma II). !!!!! COMPARA CON LO SPOGLIO!

Si nota che l’azione di reintegrazione può essere esercitata anche dal ladro che il giorno dopo del furto ne diviene vittima ≠ l’ azione di manutenzione invece può essere esercitata in caso di possesso illegittimo solamente trascorso un anno in cui ci si comporta da proprietario agli occhi di tutti. Le azioni possessorie spettano anche al proprietario che sia stato spogliato del possesso o molestato nel godimento del bene. Agendo da possessore, il proprietario, gode di una PROTEZIONE PIÚ RAPIDA, essendo esonerato dall’onere di provare la proprietà del bene.

Il possesso, nonostante sia una situazione di fatto, riceve tutela giurisdizionale per superiori esigenze attinenti all’ordine pubblico: se chiunque potesse liberamente impossessarsi di ciò che altri possiedono senza esserne (o senza possibilità di provare di essere) proprietario, si legittimerebbero spoliazioni a catena con conseguente grave pregiudizio dell’ordine pubblico. Vale l’antico principio per cui il possessore, anche se non proprietario, può ottenere dal giudice protezione in forza della sola situazione di fatto. Tale principio solo indirettamente protegge il possessore e mira essenzialmente alla salvaguardia dell’ordine pubblico. Da questo si può dedurre come parlare di “protezione del possesso” sia inesatto, ma l’obiettivo della legge è solo introdurre un criterio per la risoluzione dei conflitti sul possesso dei beni per cui il possessore antecedente (colui che viene spogliato del possesso), prevale sul possessore successivo (l’autore dello spoglio), salvo che il possesso successivo non sia durato almeno un anno senza reazione del primo possessore.

Le azioni possessorie possono essere rivolte verso tutti, anche nei confronti del proprietario. Secondo l’art. 705 c.p.c. il proprietario non può opporre a difesa di un’azione possessoria il proprio diritto di proprietà (divieto di eccezione petitoria nel giudizio possessorio). Questo perché esiste l’azione di rivendicazione come mezzo di opposizione allo spoglio.

Il possessore di beni demaniali può esperire azioni possessorie verso altri privati, ma non verso lo stato, che può utilizzare la forza pubblica per il recupero del bene o la cessazione delle molestie senza ricorrere all’autorità giudiziaria.

L’azione di reintegrazione può spettare anche al detentore che NON detenga per motivi di servizio o di ospitalità (art. 1168 comma II). Spetta a chi detenga nel proprio interesse e detenga sulla base di un RAPPORTO STABILE (es. il conduttore del fondo o l’inquilino della casa).

Anche a chi semplicemente detiene è concessa l’azione di reintegrazione. Il detentore che subisca spoglio violento può esercitare egli stesso l’azione di reintegrazione senza necessario riferimento al possessore, la detenzione ha così protezione autonoma da quella del possesso. Non spetta di regola l’azione di manutenzione al detentore che, per esercitarla, dovrà riferirsi al possessore sia per le molestie sia per lo spoglio non violento. Eccezione a questa regola generale è il conduttore: egli può, se molestato da terzi nel godimento della cosa, esperire l’azione di manutenzione senza bisogno di rivolgersi al locatore.

4.Le azioni di nunciazione Sono azioni che spettano al possessore (indipendentemente dalla prova di proprietà), al proprietario non possessore e al titolare di un altro diritto reale. Hanno la funzione di PREVENIRE un danno che minaccia la cosa, sono: A. DENUNCIA DI NUOVA OPERA (art. 1171): è la denuncia all’autorità giudiziaria di nuova opera intrapresa da altri dalla quale si teme possa derivare un danno alla cosa di cui si è possessori, proprietari o titolari di diritto reale minore. L’azione è esperibile fino a quando l’opera non sia stata completata e purché non sia trascorso un anno dall’inizio dei lavori. B. DENUNCIA DI DANNO TEMUTO (art. 1172): è la denuncia di danno grave ed imminente, all’autorità giudiziaria, che si teme possa derivare alla cosa di cui si è possessori, proprietari o titolari di un altro diritto reale dall’edificio o da cosa altrui (es. sospetto che l’edificio del vicino stia per crollare).

Queste azioni danno luogo ad un giudizio che si divide in due fasi:

  1. Inizialmente l’autorità giudiziaria in base ad una sommaria CONOSCENZA DEI FATTI emette PROVVEDIMENTI PROVVISORI ed urgenti con i quali può vietare la continuazione dei lavori o sottoporre la continuazione dell’opera a particolari cautele, che escludano la possibilità del danno. Nel primo caso, può chiedere al denunciante una cauzione, nel secondo la può chiedere al denunciato.
  1. Successivamente si ha GIUDIZIO DI MERITO, la decisione conclusiva circa l’esistenza o meno del pericolo di danno e illiceità del comportamento del denunciato. Tali azioni sono esperibili anche contro la PA, ma solo relativamente alle modalità di esecuzione dell’opera (non dall’opera pubblica in sé).

CAP. 7:I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ 1.Acquisto a titolo originario e a titolo derivativo La proprietà si può acquistare solo nei modi stabiliti dalla legge , l’ art. 922 ne enuncia 9, facendo riserva degli «altri modi stabiliti dalla legge». I modi di acquisto di distinguono in due categorie, acquisto a: a. titolo ORIGINARIO (occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione, commistione e usucapione) Si acquista a titolo originario quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto del precedente proprietario. Ciò accade sia quando non esiste il precedente proprietario sia nel caso egli abbia abbandonato la cosa, o ancora quando esiste un precedente proprietario, ma quando il suo diritto è destinato a soccombere di fronte al diritto di chi acquista a titolo originario. Nei casi di acquisto a titolo originario il diritto di proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che gravava sulla cosa , questi modi di acquisto determinano la cessazione di ogni precedente diritto reale o garanzia reale sulla cosa. Degli esempi che abbiamo visto sono il proprietario e il possessore in buona fede che fanno propri i frutti della cosa o quello relativo alle pertinenze non appartenenti al proprietario principale.

b. titolo DERIVATIVO (contratti, successione mortis causa). Si acquista a titolo derivativo quando si acquista il diritto di proprietà ad un precedente proprietario. Si ha quando la proprietà viene trasferita con un contratto cui la legge riconosce un effetto traslativo della proprietà (art. 1376) oppure alla morte del proprietario si attua successione dei suoi beni. Chi trasferisce il diritto è detto, DANTE CAUSA, colui che acquista è l’AVENTE CAUSA. L’essenza di questo tipo di acquisti è che l’avente causa acquisisce la proprietà solo se e solo come il dante causa era proprietario. Se era di un terzo e questi la rivendica vittoriosamente l’avente causa non avrà acquistato nulla. La cosa si trasferisce continuando ad essere gravata, nel caso esistano, dai medesimi diritti reali minori verso terzi o delle garanzie verso terzi. →Vale l’antico principio secondo cui nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanto egli stesso abbia.

2.Occupazione ed invenzione L’ OCCUPAZIONE è il modo con cui si acquistano le RES NULLIUS , le cose di nessuno (art. 923). Solamente le cose mobili possono essere res nullius, gli immobili non appartenenti a nessuno sono di proprietà dello stato o delle regioni a statuto speciale (art. 827) e vengono definiti immobili vacanti.

Tale metodo di acquisto richiede

  • un elemento MATERIALE, ossia l’ impossessamento della cosa
  • un elemento PSICOLOGICO, consistente nella volontà di fare propria la cosa.

Vi sono due categorie di cose che il Codice civile riconosce come cose di nessuno suscettibili d’occupazione:

  1. COSE ABBANDONATE = queste diventano cose di nessuno dopo l’abbandono (detto anche derelizione) da parte del precedente proprietario con cui si è liberato della cosa con l’intenzione di rinunciare alla proprietà.
  2. GLI ANIMALI che formano oggetto di caccia o pesca. La caccia e la pesca sono le forme tramite cui avviene l’impossessamento e l’acquisto della proprietà per occupazione. Anche se la legge n. 968 del 1977, a tutela della natura ha cambiato la condizione giuridica della selvaggina selvatica, considerata oggi come patrimonio indisponibile dello stato.

Si può parlare di occupazione anche in riferimento ad un’altra categoria di cose mobili, non menzionate dal Codice civile: LE COSE ALTRUI OCCUPATE CON ESPRESSO O TACITO CONSENSO DEL PROPRIETARIO. E’ il caso non di cose di nessuno, ma di frutti naturali della foresta o del corso d’acqua che appartengono o al proprietario del fondo (art. 821) oppure allo stato (art. 822). Il consenso, espresso o tacito, del proprietario rende queste cose suscettibili di occupazione. Per esempio, la raccolta di tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti. Nei terreni dove vige la proprietà, il proprietario può esprimere il non consenso con un apposito cartello. Dopo la legge del 1977, commette furto di chi si appropria della selvaggina fuori dai casi di caccia consentita. Acquista invece la proprietà se sussisteva il consenso del proprietario. La selvaggina accidentalmente uccisa resta proprietà dello Stato.

COSE SMARRITE = cose di cui il proprietario ha perso il possesso senza rinunciare alla proprietà. Colui che la trova quindi non può acquistare la proprietà tramite occupazione, in quanto il proprietario ce l’ha già. Colui che ritrova la cosa è tenuto a portarla all’ufficio oggetti smarriti del comune, ma se dopo un anno dalla pubblicazione il proprietario non reclama la cosa, questa diventa di proprietà del ritrovatore che la acquista PER INVENZIONE. Se il proprietario si dovesse presentare, il ritrovatore ha comunque diritto ad un premio pari a un decimo del valore della cosa (artt. 928, 929,

Sempre PER INVENZIONE può acquistarsi il TESORO , per tesoro si intende «ogni cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata di cui nessuno può provare d’essere proprietario» (art. 932). Se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo, il tesoro giace questo diventa suo; se è fatto da altri, spetta per metà allo scopritore e per l’altra metà al proprietario del fondo (art. 959). La proprietà di cose ritrovate che abbiano valore storico o archeologico è dello stato (art. 826).