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Il concetto di difetto di giurisdizione in materia di processi giudiziari in Italia. Esplora le tre ipotesi di difetto di giurisdizione (giudice speciale, giudice straniero, difetto assoluto), i casi specifici e la legge 218/95 che regola la giurisdizione italiana nei confronti di cittadini stranieri. Il testo illustra anche i criteri per stabilire se la giurisdizione spetta al giudice italiano.
Tipologia: Appunti
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Lezione 2.1 - 2.2 LA GIURISDIZIONE CIVILE E REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE (1-4) slide 2.1 - 2.2 (n. 1-4)
è la quantità di potere attribuito a ciascun giudice nei confronti di altri giudici, che appartengono a un diverso ordine giudicante.
mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [ 42 (regolamento necessario di competenza) c.p.c. ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [ 339 appellabilità delle sentenze ss.], il ricorso per cassazione [ 360 sentenze impugnabili e motivi del ricorso ss.], la revocazione [ 395 casi di revocazione ss.] e l'opposizione di terzo [ 404 casi di opposizione di terzo ss.]. Nell'elenco tassativo delle impugnazioni non rientrano, in quanto non sono mezzi di impugnazione = 1) il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41) 2) il regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 conflitto di competenza); il reclamo al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore (art. 178 controllo del collegio sulle ordinanze); il procedimento di correzione della sentenza (art. 288 procedimento di correzione).
automatica; oggi la decisione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice davanti al quale pende il processo. Se la sospensione del processo non viene disposta, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado (neppure se passata in giudicato); infatti si tratta di una sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di cassazione). La giurisdizione civile = è la quantità di potere giurisdizionale attribuito a ciascun giudice nei confronti di altri giudici, che appartengono a un diverso ordine giudicante (come previsto dalle norme dell'ordinamento sulla ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i vari ordini giudicanti). Quindi quando si parla di questioni di giurisdizione = si fa riferimento sempre a ipotesi, nelle quali si pone un problema di rapporto tra giudici appartenenti a un diverso ordine giudicante (es. possono essere il giudice ordinario e il giudice speciale o il giudice ordinario e il giudice straniero). La giurisdizione civile = è il primo requisito per poter iniziare un processo (= cioè è la prima caratteristica che l’attività giurisdizionale deve avere per far sì che il processo si concluda con una sentenza valida).
(art. 5 momento determinante della giurisdizione e della competenza, 1 comma = La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) (L’art. 5 sancisce il principio della c.d. perpetuatio iurisdictionis = secondo il quale la giurisdizione e la competenza vengono determinati con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente nel momento della proposizione della domanda = cioè il principio della perpetuatio iurisdictionis vincola al momento, in cui viene proposta la domanda la determinazione 1) sia del tipo di giurisdizione 2) sia del giudice, che sarà competente alla trattazione della controversia. Tale principio è stato previsto proprio per evitare che i mutamenti di fatto e di diritto, intervenuti successivamente alla domanda, possano incidere sul processo già instaurato e produrre effetti pregiudizievoli per le parti, con l'effetto di caducare la giurisdizione o la competenza del giudice adito. Infatti, così facendo, si vanificherebbe la garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.). L’art. 5 prevede che Il momento preciso in cui giurisdizione e competenza vanno cristallizzati = è quello della proposizione della domanda. Tuttavia tale momento muta a seconda delle diverse modalità previste per l’introduzione del giudizio, le quali, a loro volta, variano a seconda dei diversi riti processuali =
Ci sono 3 ipotesi di difetto di giurisdizione contenute nell’art. 37 (= cioè la giurisdizione del giudice ordinario potrebbe mancare) =