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Difetto di Giurisdizione: Tipi, Giudici e Criteri, Appunti di Diritto

Il concetto di difetto di giurisdizione in materia di processi giudiziari in Italia. Esplora le tre ipotesi di difetto di giurisdizione (giudice speciale, giudice straniero, difetto assoluto), i casi specifici e la legge 218/95 che regola la giurisdizione italiana nei confronti di cittadini stranieri. Il testo illustra anche i criteri per stabilire se la giurisdizione spetta al giudice italiano.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 2.1 - 2.2 LA GIURISDIZIONE CIVILE E REGOLAMENTO PREVENTIVO DI
GIURISDIZIONE (1-4)
slide 2.1 - 2.2 (n. 1-4)
La giurisdizione
è la quantità di potere attribuito a ciascun giudice nei confronti di altri giudici, che appartengono a un
diverso ordine giudicante.
(es. di giudici che appartengono ad un diverso ordine = giudice di
pace e giudice amministrativo)
Difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione = è disciplinato all’art. 37 (difetto di
giurisdizione) e si verifica tutte le volte che il giudice ordinario non
ha giurisdizione, perché la giurisdizione spetta o alla p.a, o al giudice
speciale o al giudice straniero.
art.37 c.p.c.
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della
pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche
d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
Regolamento preventivo di giurisdizione
Il regolamento preventivo di giurisdizione = è uno strumento di
risoluzione delle questioni di giurisdizione; pertanto non può mai
essere un mezzo d’impugnazione, per tre motivi =
1) non impugna alcuna sentenza. Infatti il regolamento di
giurisdizione può essere richiesto finchè la causa non sia decisa nel
merito in primo grado;
2) può essere chiesto da entrambe le parti e non solo dalla parte
soccombente;
3) non è previsto tra i mezzi d’impugnazione, ex art. 323 (mezzi di
impugnazione) c.p.c. (art. 323 mezzi di impugnazione, 1 comma = I
mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [42 (regolamento necessario di
competenza) c.p.c. ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [339 appellabilità delle sentenze ss.],
il ricorso per cassazione [360 sentenze impugnabili e motivi del ricorso ss.], la revocazione [395 casi di
revocazione ss.] e l'opposizione di terzo [404 casi di opposizione di terzo ss.]. Nell'elenco tassativo
delle impugnazioni non rientrano, in quanto non sono mezzi di impugnazione = 1) il regolamento
preventivo di giurisdizione (art. 41) 2) il regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 conflitto di
competenza); il reclamo al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore (art. 178 controllo del
collegio sulle ordinanze); il procedimento di correzione della sentenza (art. 288 procedimento di
correzione).
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Lezione 2.1 - 2.2 LA GIURISDIZIONE CIVILE E REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE (1-4) slide 2.1 - 2.2 (n. 1-4)

La giurisdizione

è la quantità di potere attribuito a ciascun giudice nei confronti di altri giudici, che appartengono a un diverso ordine giudicante.

(es. di giudici che appartengono ad un diverso ordine = giudice di

pace e giudice amministrativo)

Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione = è disciplinato all’art. 37 (difetto di

giurisdizione) e si verifica tutte le volte che il giudice ordinario non

ha giurisdizione, perché la giurisdizione spetta o alla p.a, o al giudice

speciale o al giudice straniero.

art.37 c.p.c.

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della

pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche

d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

Regolamento preventivo di giurisdizione

Il regolamento preventivo di giurisdizione = è uno strumento di

risoluzione delle questioni di giurisdizione; pertanto non può mai

essere un mezzo d’impugnazione, per tre motivi =

1) non impugna alcuna sentenza. Infatti il regolamento di

giurisdizione può essere richiesto finchè la causa non sia decisa nel

merito in primo grado;

2) può essere chiesto da entrambe le parti e non solo dalla parte

soccombente;

3) non è previsto tra i mezzi d’impugnazione, ex art. 323 (mezzi di

impugnazione) c.p.c. (art. 323 mezzi di impugnazione, 1 comma = I

mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [ 42 (regolamento necessario di competenza) c.p.c. ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [ 339 appellabilità delle sentenze ss.], il ricorso per cassazione [ 360 sentenze impugnabili e motivi del ricorso ss.], la revocazione [ 395 casi di revocazione ss.] e l'opposizione di terzo [ 404 casi di opposizione di terzo ss.]. Nell'elenco tassativo delle impugnazioni non rientrano, in quanto non sono mezzi di impugnazione = 1) il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41) 2) il regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 conflitto di competenza); il reclamo al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore (art. 178 controllo del collegio sulle ordinanze); il procedimento di correzione della sentenza (art. 288 procedimento di correzione).

art. 41 (regolamento di giurisdizione) c.p.c.

Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado [277],

ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di

cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui

all'articolo 37 (difetto di giurisdizione) [374, 382. L'istanza si

propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce

gli effetti di cui all'articolo 367 (sospensione del processo di merito)

(art. 367 sospensione del processo di merito, 1 comma = Una copia del

ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 (regolamento di giurisdizione),

primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del

giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza

manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente

infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza;

2 comma = Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le

parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi

dalla comunicazione della sentenza) (In precedenza la sospensione del processo di merito era

automatica; oggi la decisione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice davanti al quale pende il processo. Se la sospensione del processo non viene disposta, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado (neppure se passata in giudicato); infatti si tratta di una sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di cassazione). La giurisdizione civile = è la quantità di potere giurisdizionale attribuito a ciascun giudice nei confronti di altri giudici, che appartengono a un diverso ordine giudicante (come previsto dalle norme dell'ordinamento sulla ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i vari ordini giudicanti). Quindi quando si parla di questioni di giurisdizione = si fa riferimento sempre a ipotesi, nelle quali si pone un problema di rapporto tra giudici appartenenti a un diverso ordine giudicante (es. possono essere il giudice ordinario e il giudice speciale o il giudice ordinario e il giudice straniero). La giurisdizione civile = è il primo requisito per poter iniziare un processo (= cioè è la prima caratteristica che l’attività giurisdizionale deve avere per far sì che il processo si concluda con una sentenza valida).

(art. 5 momento determinante della giurisdizione e della competenza, 1 comma = La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) (L’art. 5 sancisce il principio della c.d. perpetuatio iurisdictionis = secondo il quale la giurisdizione e la competenza vengono determinati con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente nel momento della proposizione della domanda = cioè il principio della perpetuatio iurisdictionis vincola al momento, in cui viene proposta la domanda la determinazione 1) sia del tipo di giurisdizione 2) sia del giudice, che sarà competente alla trattazione della controversia. Tale principio è stato previsto proprio per evitare che i mutamenti di fatto e di diritto, intervenuti successivamente alla domanda, possano incidere sul processo già instaurato e produrre effetti pregiudizievoli per le parti, con l'effetto di caducare la giurisdizione o la competenza del giudice adito. Infatti, così facendo, si vanificherebbe la garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.). L’art. 5 prevede che Il momento preciso in cui giurisdizione e competenza vanno cristallizzati = è quello della proposizione della domanda. Tuttavia tale momento muta a seconda delle diverse modalità previste per l’introduzione del giudizio, le quali, a loro volta, variano a seconda dei diversi riti processuali =

  1. nei procedimenti che vanno introdotti con citazione (rito ordinario), la domanda si intende proposta nel momento in cui l’atto di citazione viene notificato al convenuto ovvero, in caso di pluralità di parti, al primo dei convenuti (sulla scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si tratterà nelle norme che questo codice dedica alla notifica degli atti giudiziari);
  2. nei procedimenti che vanno introdotti con ricorso (ne è un esempio il procedimento per decreto ingiuntivo), la domanda si considera proposta nel momento in cui il ricorso viene depositato in cancelleria; Fanno eccezione i procedimenti di separazione e divorzio, per i quali, invece, la domanda si considera proposta nel momento in cui il ricorso viene notificato.
  3. per le successive fasi di gravame, infine, il momento determinante ai fini della norma in esame si fa coincidere con la proposizione dell’impugnazione, ovvero con la notificazione della citazione o con il deposito del ricorso a seconda, appunto, del tipo di atto con cui il gravame dovrà essere proposto). La disciplina codicistica è contenuta nell’art. 37 (difetto di giurisdizione). L'art. 37 (difetto di giurisdizione) 1 comma prevede che = Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. L’art. 37 1 comma prevede che = che si ha difetto di giurisdizione ogni qualvolta il giudice ordinario (= cioè il giudice istituito e regolato dalle norme dell’ordinamento giudiziario (= cioè 1) GDP 2) tribunale
  4. corte d’appello 4) corte di cassazione) non sia munito di giurisdizione, perché la giurisdizione può spettare 1) a un giudice speciale o 2) a un giudice straniero (il riferimento al giudice straniero è contenuto nella Legge n. 218/95) o 3) vi è un difetto assoluto di giurisdizione. Casi di difetto di giurisdizione

Ci sono 3 ipotesi di difetto di giurisdizione contenute nell’art. 37 (= cioè la giurisdizione del giudice ordinario potrebbe mancare) =

  1. prima ipotesi = quando la giurisdizione spetta al giudice speciale (= cioè la giurisdizione non è di un giudice ordinario, ma di un giudice speciale) (es. ipotesi tipica quando la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (= al tribunale amministrativo regionale) e non al giudice ordinario (= e non al tribunale);
  2. seconda ipotesi = quando la giurisdizione spetta a un giudice straniero;
  3. terza ipotesi = quando vi è un difetto assoluto di giurisdizione = cioè quando la giurisdizione spetta alla P.A. (= cioè vi è una giurisdizione del giudice della P.A. (o meglio il legislatore dice, che la giurisdizione rientra nella sfera di attribuzione della P.A.) = sono quei casi, in cui si parla di difetto assoluto di giurisdizione (= cioè non vi è alcun giudice, che ha il potere di pronunciarsi sulla domanda attorea 1) perché viene dedotta in giudizio una situazione soggettiva non tutelabile giudizialmente (es. si pensi alla categoria dell'interesse semplice o diffuso = cioè ciascuno potrebbe avere interesse, che venga messa una fermata del pullman sotto casa; ma non può agire in giudizio, perchè venga messa una fermata del pullman sotto casa, perchè la scelta del luogo dove mettere le fermate rientra nella sfera della discrezionalità amministrativa, non sindacabile da un giudice);
  4. o perchè si vuole impugnare un atto politico (es. si pensi alla nomina di un ministro, che è un atto, che rientra nella sovranità dello Stato e del governo e quindi non è impugnabile); o 3) nelle ipotesi eccezionali di autodichia (l'autodichia = è un fenomeno, per il quale la giurisdizione non spetta al giudice, ma è prevista una giurisdizione domestica (= cioè tutte le controversie si risolvono all'interno dell’organo) (il caso più famoso di autodichia è quello della giurisdizione della Camera dei Deputati nel Senato della Presidenza della Repubblica = cioè tutte le controversie, che attengono ai dipendenti di queste istituzioni vengono gestite all'interno di queste stesse istituzioni senza rivolgersi al giudice). Quali sono i casi di difetto di giurisdizione e qual è il regime del rilievo della giurisdizione in ogni stato e grado del processo? Il legislatore prevede 3 ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione = Il difetto assoluto di giurisdizione si ha in 3 ipotesi (= casi) =
  5. (prima ipotesi) = quando viene dedotta in giudizio una situazione soggettiva non tutelabile giudizialmente (es. nel caso dell’interesse semplice o diffuso); o 2) (seconda ipotesi) = quando in giudizio si vuole impugnare un atto politico ;
  6. (terza ipotesi) = nelle ipotesi di autodichia. Caso in cui la giurisdizione spetta a un giudice straniero. Su questo punto è necessario fare una precisazione = con la Legge n. 218/95 (Legge di riforma del diritto internazionale privato) il legislatore ha reiscritto le regole sulla giurisdizione del giudice italiano nei confronti del convenuto straniero,
  1. se la controversia ha a oggetto azioni reali relative a beni immobili, che si trovano all'estero;
  2. se il difetto di giurisdizione è previsto da norme internazionali (= cioè se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale). (attenzione) Proprio perchè il rilievo del difetto di giurisdizione è previsto in ogni stato e grado del processo e quindi costituisce un presupposto di validità degli atti processuali, il legislatore ha previsto uno strumento per cercare di evitare, che la questione di giurisdizione si trascini negli anni fino a arrivare alla sentenza della Corte di cassazione, che dichiari il venir meno dell'intero processo per mancanza di giurisdizione = questo strumento è il REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE. Il regolamento preventivo di giurisdizione = è uno strumento di ricognizione preventiva delle controversie, che non è un mezzo di impugnazione (= cioè non è previsto tra i mezzi di impugnazione indicati dal c.p.c.) = 1) perchè, soprattutto sul piano sistematico, può essere chiesto da entrambe le parti (= cioè anche l'attore, che ha proposto la domanda, di fronte al dubbio, se il giudice adito ha giurisdizione o meno, potrebbe essere interessato a proporre il regolamento di giurisdizione) e 2) soprattutto perchè (mentre l'impugnazione si produce nei confronti di una sentenza) in questo caso l'emanazione di una sentenza addirittura impedisce la proposizione del regolamento di giurisdizione. Il regolamento di giurisdizione = si propone alla Corte di cassazione. La caratteristica del regolamento di giurisdizione = è quella di sospendere il processo, ma solo se il giudice, presso il quale pende la causa, ritiene l'istanza (= istanza di regolamento di giurisdizione) non manifestamente infondata o inammissibile. Prima della Legge del ‘99, il regolamento di giurisdizione produceva un effetto sospensivo automatico del processo. Dopo la Legge del ‘99, il regolamento di giurisdizione sospende il processo, solo se l'istanza è ritenuta dal giudice, presso il quale pende la causa, non manifestamente infondata o inammissibile. Se l'istanza è infondata o inammissibile, il giudice può decidere di non sospendere il processo e ritenere, che il processo possa andare avanti, fermo restando che, in questo caso si verificherà una biforcazione, perché 1) da un lato il processo proseguirà e 2) dall’altro si arriverà poi alla pronuncia della Corte di cassazione, che accoglierà o rigetterà la questione di giurisdizione.