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Il rapporto tra le opposizioni e il processo esecutivo, enfatizzando l'efficacia indipendente del titolo esecutivo e il ruolo delle opposizioni come processo coordinato. Delle diverse forme di opposizioni (previva o contestuale), i limiti alla legittimità del titolo esecutivo e la procedura per opporsi. Vengono inoltre trattate le opposizioni stragiudiziali e la legittimazione attiva del debitore.
Tipologia: Appunti
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Tra le opposizioni e il processo esecutivo si instaura un rapporto di autonomia e al contempo di coordinazione, come conseguenza dell’efficacia incondizionata del titolo esecutivo. Se tale titolo sussiste, la certezza giuridica è già acquisita ed è consentita l’attuazione pratica del diritto. Questa efficacia “isolante” del titolo rispetto alla realtà giuridica consente agli organi esecutivi di svolgere il loro compito e anche se l’evoluzione della realtà potrebbe portare iniquità, la soluzione è quella di far valere tali eventuali discordanze o illegittimità in un’autonoma sede di cognizione: quella delle OPPOSIZIONI del processo esecutivo (come cognizione, è dovuto un accertamento del giudice; autonoma, come iniziativa di chi fa valere la discordanza). L’iniziativa spetta al soggetto passivo (I-II) o a un terzo (III), che è chiamato OPPONENT E. Le opposizioni costituiscono anche un processo funzionalmente coordinato con quello esecutivo poiché devono influire su tale processo, operando sul titolo (I) stesso o sugli atti (II), travolgendo o arrestando il processo in forza dell’efficacia indiretta. Infine, nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione sull’esecuzione forzata, non è obbligatorio l’esperimento preventivo della mediazione, né la “mediazione delegata al giudice” sull’obbligatorio esperimento preventivo della “negoziazione assistita”. Il Capo 1, del titolo 5, del libro 3 è ripartito in tre sezioni relativamente al ruolo del debitore: I) OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ( artt 615, 616 Cpc ) contesta l’” an ” cioè il diritto della parte a procedere all’esecuzione forzata che condiziona la legittimità del processo e si riferisce all’esistenza di un titolo valido. Sono considerati parte attiva TUTTI coloro che SUBISCONO concretamente l’esecuzione, cioè coloro considerati DEBITORI della parte istante; mentre la PARTE ISTANTE è invece legittimata passivamente. Il diritto fondante l’esecuzione è l’azione esecutiva fondata sul TITOLO ESECUTIVO considerato quindi inesistente o nullo (nullità sopravvenuta per caducazione; inidoneità soggettiva; titolo inidoneo per quella esecuzione; non corrispondenza tra misura e contenuto; ragioni di merito). Tale contestazione del titolo avviene: attraverso la negazione dell’esistenza attuale del diritto da attuare con l’esecuzione forzata contestando la situazione sostanziale come enunciata nel titolo tramite allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti, oppure sostenendo la non sussistenza al momento della notifica delle condizioni dell’azione esecutiva determinate da fatti sopravvenuti (= opposizione di merito ). In questo caso, se il titolo è:
B) se l’esecuzione è già iniziata (= opposizione CONTESTUALE o REPRESSIVA ) c’è bisogno di coordinarsi maggiormente col processo esecutivo fermando l’esecuzione per evitare il pericolo, o realizzando le esigenze. In questo caso l’opposizione va proposta con RICORSO al giudice dell’esecuzione che fissa con decreto l’udienza di comparizione nel termine perentorio per la notificazione. Anche qui il giudice si pronuncia con la sospensione, ma attraverso ordinanza reclamabile. Il giudizio di opposizione si svolge in modo AUTONOMO secondo le consuete regole del giudizio di cognizione tra cui quelle sull’onere e allegazione della prova, tenendo presente che l’opponente è ha assunto la qualifica di attore e la competenza. Se in un’opposizione successiva è competente il giudice dell’esecuzione, instaura un procedimento autonomo da quello esecutivo. Se invece è indicato come competente un altro giudice (es. di pace), quello dell’esecuzione deve rimettere le parti davanti all’ufficio competente con termine perentorio per la riassunzione. Ma è stata ripristinata l’IMPUGNABILITA’ con mezzi ordinari per l’opposizione con la L 69/2009 (no ultimo capo art 616 Cpc). Nel rito del lavoro, l’art 618 Cpc riscontra i limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. Il CONVENUTO dell’opposizione si può costituire con comparsa di risposta e può svolgere attività difensiva contestando il fondamento processuale di merito dell’opposizione, per chiederne il rigetto. Se poi la parte istante RINUNCIA al precetto, consegue la cessazione della materia del contendere. Nell’espropriazione presso terzi, il terzo debitore che non contesta non viene considerato liticonsorte necessario con sentenza del tribunale in composizione monocratica. La SENTENZA CONCLUSIVA del giudizio può essere: -di accogliment o, ciò negazione dell’esistenza o dell’efficacia attuale del titolo esecutivo o del concreto esercizio dell’azione esecutiva INVALIDAZIONE DEGLI ATTI E NEGAZIONE RADICALE DI INZIO O PROSECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO -di rigetto , con portata di mero accertamento del legittimo svolgimento e della proseguibilità dell’esecuzione per deduzione del motivo dell’opposizione L’opposizione è PROPONIBILE SENZA LIMITI in quanto non è assoggettata ad alcun termine, ma in caso di pendenza del processo esecutivo, non è proponibile dopo la pronuncia di chiusura. La proponibilità illimitata non vale per l’espropriazione forzata e per la pignorabilità dei beni , da ciò deriva l’obbligo di avvertire il debitore della preclusione nell’atto di pignoramento poiché quando si assume che il pignoramento abbia colpito i beni impignorabili, si contesta l’” an ”, la legittimità di quell’esecuzione come vuole realizzarsi in concreto. Le sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione sono anch’esse opponibili in Cassazione. II) OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI O OPPOSIZIONE FORMALE ( artt 617, 618, 618 bis ). Oggetto di questa opposizione è la contestazione del “ come ”, allargando l’ambito dei soggetti legittimati. La legittimazione attiva spetta al DEBITORE o al TERZO assoggettato all’esecuzione o a TUTTI I DESTINATARI dei singoli atti che sono interessati a rimuoverli. La legittimazione passiva invece spetta alla PARTE ISTANTE e ai CREDITORI INTERVENUTI, oltre che agli ALTRI INTERESSATI (ma solo se liticonsorti necessari). L’ interesse alla base è volto all’INVALIDAZIOE DELL’ESECUZIONE con un margine di liquidazione delle spese. Oggetto di opposizione è la legittimità del MODO col quale l’esercizio dell’azione è avvenuto, o è stato preannunciato, contestando la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo. Il conseguente margine di irregolarità derivante da questa definizione è evidente nella contrapposizione tra nullità e irregolarità riguardo al titolo esecutivo, essendo la nullità materia di opposizione. Ci sono diverse ipotesi di contestazione di regolarità formale: -del TITOLO esecutivo , cioè la correttezza della formula esecutiva
DOPO l’inizio dell’esecuzione , che avviene con decreto del giudice che fissa l’udienza di comparizione e il termine perentorio per la notificazione di ricorso e decreto; dopo la designazione dell’istruttore o la fissazione dell’opponente di un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all’ufficio competente per valore, previo provvedimento di sospensione della vendita. Se le parti non raggiungono un accordo , provvede il giudice con competenza per valore. Se l’ accordo viene raggiunto, il giudice ne dà atto e il processo prosegue. Tuttavia l’eventuale acquiescenza del debitore alle pretese del terzo non è sufficiente per pericolo di collusione , per contrastare il quale sono stati posti LIMITI severi ai mezzi di prova di cui si serve il terzo ( art 621 Cpc ). Ne consegue che la presenza dei beni in oggetto in luoghi appartenenti al debitore crea una presunzione di appartenenza ad esso, superabile solo con efficacia dello scritto o in circostanze inerenti a professione o commercio esercitati dal terzo che rendano la presenza delle cose verosimile presso il debitore (è valida la prova testimoniale). Il terzo ha l’ ONERE di provare i fatti costitutivi della sua proprietà delle cose da pignorare e dell’affidamento di esse al debitore. L’opposizione da parte della moglie convivente col debitore ( art 622 Cpc ) è ora proponibile secondo il principio di parità dei coniugi, anche con riguardo ai limiti probatori. L’ accoglimento dell’opposizione implica il PREVALERE dei diritti del terzo opponente su quelli del creditore procedente e dei terzi intervenuti.