Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Diritto processuale civile II, Luiso - Il processo di cognizione 2024, Dispense di Diritto Processuale Civile

Dispensa completamente sostitutiva del Luiso II - Il processo di cognizione aggiornato alla Riforma Cartabia

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 03/04/2024

francesca-capalbo-6
francesca-capalbo-6 🇮🇹

1 / 168

Toggle sidebar

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto processuale civile II, Luiso - Il processo di cognizione 2024 e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! DIRITTO PROCESSUALE CIVILE II - Francesco P. Luiso “Il Processo di Cognizione” IL PROCESSO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO Il processo di cognizione ordinario costituisce il c.d. rito normale, al quale si contrappongono i c.d. riti speciali (ad esempio il processo del lavoro). All’interno del processo di cognizione ordinario distinguiamo il rito ordinario “propriamente detto” dal rito ordinario “semplificato”, la cui scelta tra i due moduli è rimessa in capo all’attore. Invece, qualora per una determinata controversia sia prescritto un rito speciale, quello deve essere. Attraverso il processo di cognizione viene impartita la tutela dichiarativa, che consiste in una dichiarazione autoritativa e vincolante riguardo i comportamenti leciti e doverosi di due o più soggetti. La cognizione consiste quindi in un’attività strumentale volta alla pronuncia di una tutela dichiarativa. Allora perché il processo con cui si impartisce la tutela dichiarava prende il nome dalla fase strumentale? Perché gran parte del processo di cognizione è dedicata alla raccolta degli elementi che servono ad orientare il contenuto della decisione, quindi alla cognizione. La disciplina del processo di cognizione ordinario è contenuta in gran parte nel secondo libro del codice, il quale è diviso in cinque titoli: 1. Il processo di primo grado di fronte al Tribunale 2. Il processo di primo grado di fronte al Giudice di Pace 3. Le impugnazioni 4. Il processo del lavoro 5. Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie Il processo di primo grado si può dividere in tre momenti logici: a. Introduzione volta ad individuare l’oggetto del processo b. Trattazione volta ad acquisire gli elementi di fatto e di diritto per dare un contenuto alla decisione c. Fase decisoria con cui l’organo giurisdizionale emette il provvedimento LA CITAZIONE La citazione è l’atto introduttivo del processo di cognizione ordinario. = atto con cui l'attore invita il convenuto a comparire davanti al giudice competente in una data da lui fissata. Insieme al ricorso, costituisce uno strumento volto ad emettere la domanda giudiziale. La citazione svolge una duplice funzione: 1. Editio actionis = individua l’oggetto del processo… non può essere modificata durante il processo!! 2. Vocatio in ius = porta la domanda giudiziale a conoscenza di almeno altri due soggetti, cioè il convenuto ed il giudice… ciò permette di instaurare il contraddittorio!! La forma della citazione è regolata dal legislatore… In particolare, distinguiamo due diverse forme di atti introduttivi al processo: • La citazione (atto introduttivo del rito ordinario) • Il ricorso (atto introduttivo del rito semplificato e di alcuni riti speciali) Differenza tra citazione e ricorso: - La citazione è prima notificata alla controparte e poi depositata nella cancelleria del giudice. - Il ricorso è prima depositato in cancelleria e poi, una volta che il giudice fissa la data dell’udienza, è portato a conoscenza della controparte. Si tratta quindi di una differenza meramente temporale. ART: 163 Elementi necessari della citazione a) Indicazione del giudice cui è rivolta b) Indicazione delle parti c) Indicazione dell’oggetto della domanda 1 In merito al terzo, quali sono gli elementi specifici che l’attore deve indicare? Distinzione terminologica: - Petitum immediato = provvedimento che si chiede al giudice (es. accertamento del diritto) - Petitum mediato = situazione sostanziale dedotta in giudizio (es. diritto di proprietà) - Causa petendi = fattispecie costitutiva del diritto dedotto in giudizio (es. contratto di acquisto del bene) I. Causa petendi In relazione all’individuazione del diritto oggetto del processo, l’indicazione della causa petendi ricopre un ruolo differente, a seconda che si tratti di diritti autoindividuati o eteroindividuati… Ripasso: - I diritti autoindividuati si identificano in base al titolare, il tipo di utilità garantita dall’ordinamento e il bene. Quindi i fatti costitutivi del diritto autoindividuato NON sono rilevanti per identificarlo!! - I diritti eteroindividuati si identificano attraverso la fattispecie costitutiva, cioè la causa petendi!! Se si tratta di diritti eteroindividuati, la citazione deve necessariamente indicare la causa petendi al fine di identificare il diritto, a pena di nullità dell’atto introduttivo!! Il giudice non sa quale sia l’oggetto del processo!! Viene emessa una sentenza di rito!! Nei diritti eteroindividuati la causa petendi serve: - Per individuare il diritto. - Per convincere il giudice che l’attore ha ragione. Nei diritti autoindividuati, la causa petendi serve solo per convincere il giudice che l’attore ha ragione, al fine dell’accoglimento della domanda giudiziale. Infatti, nei diritti autoindividuati, la mancata allegazione della causa petendi nell’atto introduttivo non rende l’atto nullo… impedirà invece al giudice di accogliere la domanda giudiziale!! Il giudice ha individuato l’oggetto del processo ma nega la tutela in quanto non è stata dimostrata l’esistenza del diritto stesso!! Es. l’attore si limita a chiedere al giudice di accertare il suo diritto di proprietà senza allegare la causa petendi… l’atto introduttivo è formalmente idoneo ad individuare il diritto dedotto in giudizio, ma se il giudice non si convince dell’esistenza del diritto stesso potrà rigettare la domanda nel merito. II. Conclusioni = individuazione del contenuto del provvedimento richiesto al giudice dalle parti. Es. richiesta che il giudice accolga o rigetti la domanda. Premessa: l’editio actionis contenuta nell’atto introduttivo è immodificabile durante il processo. Gli altri elementi dell’atto introduttivo che appartengono invece alla trattazione possono essere modificati, appunto, in sede di trattazione. Ad esempio, con riferimento ai diritti autoindividuati, la causa petendi allegata nell’atto di citazione (es. titolo di proprietà: successione ereditaria) può essere modificata nel corso del processo (es. diverso titolo di proprietà: compravendita)… ciò non sarebbe possibile in riferimento ad un diritto eteroindividuato (es. risarcimento dei danni per un diverso incidente stradale) Regola: le conclusioni possono essere modificate con il limite che non si modifichi l’oggetto del processo!!! III. Mezzi di prova L’indicazione dei mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi è meramente facoltativa. Infatti, l’indicazione può essere fatta nell’atto introduttivo o anche in seguito. IV. Procura L’indicazione della procura è sempre necessaria… Di fronte al tribunale è sempre necessaria l’assistenza di un legale, quindi l’atto introduttivo deve contenere l’indicazione del mandato!! V. Data dell’udienza di comparizione La scelta della data dell’udienza di comparizione è rimessa in capo all’attore, tenendo conto dei termini stabiliti dall’art. 163-bis (120 giorni se la citazione deve essere notificata in Italia e 150 all’estero). Il non rispetto di tali termini comporta la nullità dell’atto introduttivo. 2 LE DIFESE DEL CONVENUTO Quali sono le facoltà concesse al convenuto in risposta alla domanda dell’attore? L’attività del convenuto è disciplinata agli artt. 166 e 167 c.p.c. Il convenuto si difende depositando in cancelleria una comparsa di risposta almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata dall’attore nell’atto di citazione. La comparsa di risposta costituisce l’atto speculare della citazione, ovviamente, priva della vocatio in ius… priva anche della editio actionis, a meno che il convenuto non voglia emettere una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa di un terzo. Escluse tali ipotesi, la comparsa di risposta costituirebbe un atto che appartiene esclusivamente alla trattazione. É bene precisare che alcune attività debbono essere necessariamente contenute nella comparsa di risposta, a pena di decadenza; altre attività possono essere compiute anche nel corso nel processo. Difese in rito Le difese in rito riguardano la correttezza del processo. In primis, il convenuto può rilevare i vizi attinenti ai presupposti processuali. Di regola, tale rilevazione può essere effettuata anche successivamente, nel corso del processo, ad eccezione dei casi in cui il difetto è rilevabile solo dalla parte, non anche d’ufficio (es. eccezione di incompetenza territoriale derogabile). In questi casi, il convenuto deve sollevare la questione di rito necessariamente nella comparsa di risposta. Difese in merito Le difese in merito riguardano la fondatezza della domanda. Il convenuto può proporre le c.d. difese semplici (= mere contestazioni) o le c.d. eccezioni (= convenuto introduce in giudizio nuovi fatti storici impeditivi/modificativi/estintivi del diritto vantato dall’attore). Le eccezioni a loro volta si distinguono in eccezioni in senso stretto (rilevabili solo dalla parte) ed eccezioni in senso lato (rilevabili anche d’ufficio). Mezzi di prova Come l’attore, anche il convenuto può richiedere mezzi di prova, o produrre documenti, con la comparsa di risposta. Domanda riconvenzionale La domanda riconvenzionale costituisce lo strumento processuale con il quale si propone una domanda giudiziale contro chi è già parte del processo. Essendo diretta nei confronti di chi è già parte, sarà naturalmente priva della vocatio in ius. Chiamata in causa del terzo La chiamata in causa del terzo costituisce lo strumento processuale con il quale si propone una domanda giudiziale contro chi non è ancora parte del processo. Essendo diretta nei confronti di chi ancora non è parte, contiene vocatio in ius per la necessità di instaurare il contraddittorio. N.B. La domanda riconvenzionale e la chiamata in causa del terzo costituiscono il “contenente” della domanda giudiziale, il “contenuto”. Esempio: Il proprietario di un’autoveicolo, chiamato a risarcire un danno, decide di proporre la domanda di regresso (argomento di procedura civile I, con l'azione di regresso, chi ha pagato chiede il rimborso delle quote corrispondenti alle parti di debito che gravavano sugli altri) nei confronti del conducente. - Se proprietario e conducente sono entrambi convenuti dal danneggiato, la domanda di regresso assumerà la forma di domanda riconvenzionale; - Se invece convenuto dal danneggiato è solo il proprietario, la domanda di regresso assumerà la forma di chiamata in causa del terzo. Il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo, oltre a dichiararlo nella comparsa di risposta, deve chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza al fine di citare il terzo con il rispetto dei termini legali ex art. 163-bis. Tuttavia, tale richiesta non è necessaria se il convenuto ha i tempi tecnici necessari per citare il terzo a comparire, lasciandogli il termine di difesa prescritto. 5 Il giudice non ha alcun potere di valutare l’opportunità della chiamata in causa: convenire in causa chi si vuole è una facoltà tanto dell’attore quanto del convenuto. La chiamata in causa del terzo costituisce quindi un provvedimento vincolato del giudice. Conclusioni Infine, come nella citazione dell’attore, anche per la comparsa di risposta del convenuto è prevista l’indicazione delle conclusioni (= ciò che si chiede al giudice). Anche qui, le conclusioni possono essere modificate con il limite che non si modifichi l’oggetto del processo! Nullità e sanatoria della domanda riconvenzionale La nullità della domanda riconvenzionale è ricollegata necessariamente a vizi della editio actionis (essendo priva di vocatio in ius), per cui può essere sanata come la nullità della citazione per vizi attinenti alla editio actionis: mediante deposito di una memoria contenente gli elementi carenti. Anche qui, la sanatoria ha effetti irretroattivi. LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Regola: in seguito alla notificazione della citazione, entrambe le parti debbono costituirsi in giudizio. Costituirsi in giudizio = presentarsi al giudice al fine di rendergli nota la causa. Termini per la costituzione in giudizio: - Per l’attore entro 10 giorni dalla notificazione della citazione; - Per il convenuto entro 70 giorni prima dell’udienza di comparizione. E se le notificazioni sono più di una? L’attore deve costituirsi entro 10 giorni dalla prima notificazione, depositando una copia della citazione. L’originale dove essere inserito nel fascicolo entro 10 giorni dall’ultima notificazione. Problema: cosa succede se nessuna delle parti si costituisce in giudizio? Il giudice non conosce della causa! Il codice rinvia all’art. 307, il quale prevede che il processo entra in uno stato quiescenza per 3 mesi dal termine ultimo della costituzione in giudizio del convenuto (cioè dal settantesimo giorno prima dell’udienza fissata). Entro i 3 mesi di quiescenza ciascuna parte può riassumere la causa ponendo in essere un atto di impulso processuale… con la riassunzione della causa il processo riprende e si considera pendente dalla citazione originaria! Si ha la prosecuzione del vecchio processo, non se ne istaura uno nuovo! Viceversa, se entro 3 mesi nessuna parte pone in essere un atto di impulso processuale, il processo si estingue definitivamente! Contumacia = si ha contumacia quando la parte non si costituisce in giudizio. Rinvio alle norme speciali del procedimento in contumacia ex art. 290 e seguenti. Assenza = si ha assenza quando la parte si costituisce in giudizio ma poi non si presenta alle udienze. Se una parte è assente in udienza, non si ha l’obbligo di metterla al corrente delle attività ivi compiute! ART. 170: Dopo la costituzione, tutte le notificazioni e comunicazioni si fanno al procuratore costituito. Iscrizione della causa a ruolo (pov dell’ufficio) Una volta che perviene la citazione notificata e gli atti con i documenti allegati, il cancelliere è tenuto ad iscrivere la causa a ruolo, cioè ad aprire il file generale di tutte le cause del tribunale ed iscrivere la causa. Fatto ciò, il cancelliere dovrà trasmettere telematicamente il tutto al presidente del tribunale, il quale dovrà designare il giudice istruttore. Premessa: La decisione delle cause di competenza del Tribunale è affidata a due organi diversi… Come abbiamo visto, il processo di primo grado può essere distinto in tre fasi: 1. Introduzione, spetta alle parti 2. Trattazione, spetta al giudice istruttore (raccoglie tutto il materiale che serve per la decisione) 3. Decisione, spetta: - Nelle ipotesi ex ART. 50-bis al collegio (tre giudici, di cui uno giudice istruttore) - In tutti gli altri casi al giudice istruttore (un giudice) 6 Le singole categorie di controversie per le quali è prevista la decisione collegiale sono tassativamente indicate all’art. 50-bis (NO applicazione analogica), e sono: a. Cause in cui è obbligatorio l’intervento del PM ex. Art. 70 b. Giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e dichiarazione tardiva dei crediti nelle procedure concorsuali c. Cause attribuite alle sezioni specializzate (es. sezioni specializzate agrarie e per le imprese)… in tal caso, anche la trattazione è collegiale d. Giudizi di omologazione del concordato minore, preventivo e nella liquidazione giudiziale e. Controversi sulla responsabilità civile dei magistrati f. Azione collettiva risarcitoria Quindi: ogni altra controversia è decisa dal singolo giudice istruttore con tutti i poteri del collegio!! N.B.: la distinzione tra decisione monocratica e collegiale dovrebbe essere rilevante solo per la decisione… Tuttavia è bene precisare che i poteri del giudice istruttore nella fase di trattazione sono maggiori nelle cause a decisione monocratica rispetto a quelle a decisione collegiale… cosa succede se erroneamente il giudice istruttore ritiene che la causa sia a decisione monocratica, quando invece è a decisione collegiale? Una volta rimessa la causa al collegio, quei mezzi istruttori che di regola non potrebbero essere ammessi d’ufficio nelle cause a decisione collegiale, non potranno essere utilizzati dal collegio ai fini della decisione. - Se il giudice istruttore in sede di decisione si accorge che la causa appartiene al collegio, emette un’ordinanza in cui rimette la causa al collegio… è un’ordinanza non vincolante per quest’ultimo! - Se il collegio in sede di decisione si accorge che la causa appartiene al giudice istruttore, emette un’ordinanza in cui rimette la causa al giudice istruttore… è un’ordinanza non impugnabile dal g.i.! N.B. Se vi è processo cumulato e vi sono alcune domande che rientrano nella previsione dell’art. 50-bis, si avrà attrazione da parte del collegio, il quale deciderà di tutte le cause cumulate! Cosa succede se il collegio decide una causa che avrebbe dovuto decidere il giudice istruttore e viceversa? ART. 161: Nullità della sentenza. NO art. 158 relativo alla nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice!! La nullità quindi è rilevabile solo su eccezione della parte interessata e va fatta valere con i mezzi di impugnazione (appello o ricorso in cassazione). Nomina del giudice istruttore La nomina del giudice istruttore avviene con provvedimento del presidente del tribunale. Di regola, il giudice designato non può essere sostituito, in quanto si tenta di realizzare l’unicità del giudice istruttore-persona fisica (si vuole che sia la stessa persona fisica ad istruire la causa)… tuttavia, la sostituzione è possibile in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio (es. pensionamento, maternità…). ART. 174: Le parti non possono in alcun modo contestare il provvedimento co il quale il presidente del tribunale sostituisce il giudice istruttore!! I CONTROLLI PRELIMINARI Novità introdotta della Riforma Cartabia: possibilità di anticipare la trattazione in una fase antecedente alla prima udienza… Prima della Riforma Cartabia Con riferimento al merito: l’attività che si svolgeva di regola in prima udienza si limitava alla richiesta e concessione dei termini per il deposito delle memorie destinate alla trattazione. Quindi, in riferimento al merito, il fatto di anticipare la trattazione rispetto alla prima udienza non porrebbe problemi. Con riferimento al rito: ex art. 183, in prima udienza il giudice doveva compiere attività di controllo e correzione… attività che ovviamente non possono essere posticipate rispetto alla trattazione del merito… il rischio è che il processo arrivi alla prima udienza con difetti processuali idonei a rendere nulla l’attività preparatoria ex art. 171-ter (memorie integrative). Esempio: una volta esaurita la trattazione del merito mediante il deposito delle memorie, il giudice in prima udienza rileva che non è stato integrato il contraddittorio per mancanza di un litisconsorte necessario… il giudice quindi ordina l’integrazione del contraddittorio ed il processo riparte da capo: la trattazione nel merito è stata inutile!! 7 Art. 171-ter n.1): almeno 40 giorni prima dell'udienza, le parti possono depositare una memoria integrativa al fine di proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Quali sono i poteri specifici attribuiti alle parti? Con memoria integrativa, ENTRO 40 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA: - L’attore può proporre domanda di accertamento incidentale/domanda riconvenzionale qualora il convenuto abbia contestato un diritto pregiudiziale o qualora, sempre il convenuto, abbia introdotto in giudizio (in via di domanda o di eccezione) una situazione sostanziale ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione. Es. attore chiede l’adempimento del contratto, convenuto ne eccepisce la nullità… se il giudice ritiene il contratto nullo, l’attore chiede la restituzione della sua prestazione. - L’attore può chiamare in causa il terzo, ritenuto dal convenuto come vero titolare del diritto od obbligo dedotto in giudizio. - L’attore può allegare fatti impeditivi, estintivi o modificativi di fronte a una domanda del convenuto. Tuttavia, in virtù del principio del contraddittorio, le previsioni di tale norma vanno integrate… L’attore, oltre alle domande ed eccezioni, può compiere ulteriori allegazioni di fatti, quando queste costituiscano la replica alle difese del convenuto o ai rilievi del giudice. Es. a fronte di un eccezione di pagamento, l’attore può allegare che tale pagamento va imputato ad altro credito. Regola: le modificazioni della domanda che sono ammissibili in virtù dello ius poenitendi ex art. 171-ter, saranno a maggior ragione ammissibili qualora siano giustificate dall’attività difensiva del convenuto. N.B. le regole appena viste valgono tanto per l’attore quanto per il convenuto! Attenzione! Anche il giudice è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio… ART. 171-bis: il giudice ha il dovere di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione (dovere espresso in maniera generale dall’art. 101 già esaminato)… tale regola è necessaria conseguenza del principio di preclusione. Perché? Perché la compressione, nella fase iniziale del processo, delle allegazioni e delle richieste istruttorie, rende ancora di più necessaria la partecipazione attiva del giudice fin dall’inizio del processo. Abbiamo già visto che, in riferimento alla quaestio facti, un’eccezione rilevabile/rilevata d’ufficio può legittimare l’introduzione di novità nel processo fino alla possibilità di proporre nuove domande… Es. l’attore chiede l’adempimento del contratto ed il giudice ne rileva d’ufficio la nullità… a questo punto l’attore può (a) proporre domanda di restituzione delle prestazioni da lui effettuate o (b) dedurre nuovi elementi, quindi allegare fatti, volti a far ritenere inesistente la nullità del contratto. In riferimento invece alla quaestio iuris, le parti possono allegare e provare i fatti resi rilevanti dalla questione di diritto sollevata dal giudice. Sostanzialmente, il giudice segnala alle parti quella che, a suo avviso, è la corretta ricostruzione in diritto della fattispecie fatta valere in giudizio. Es. Tizio acquista un immobile da Caio… Tizio scopre che l’immobile è stato costruito in modo difforme dalla licenza edilizia e propone domanda contro Caio. Caio si difende affermando che tale difformità era stata dichiarata nel contratto ed era anche conosciuta da Tizio nel momento dell’acquisto. Il giudice rileva d’ufficio che un fatto decisivo è anche la persistenza del potere repressivo della P.A. nel momento in cui si svolge il processo… il giudice ha posto rilievo a tale questione e le parti potranno allegare fatti a tal proposito. Quindi: il giudice segnala alle parti quella che è la corretta impostazione in diritto della controversia. Le parti opereranno le opportune modifiche alle loro difese ed introdurranno in giudizio i fatti la cui allegazione era stata omessa a causa dell’erroneo convincimento della loro irrilevanza!! Ricorda: ex art. 101 II periodo, se la questione rilevata d’ufficio non è sottoposta all’esame delle parti, la sentenza è nulla!! Ius poenitendi L’art. 171-ter n. 1) ultima parte del I periodo: “nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”… prevede uno ius poenitendi del tutto sganciato dal principio del contraddittorio… consente di introdurre novità non giustificate dalla difesa del convenuto/rilievi del giudice. 10 Attenzione: NON rientra nella definizione di ius poenitendi la previsione dell’art.171-ter n.1) I periodo, in quanto le domande nuove e le eccezioni in senso stretto possono essere proposte solo sulla base di attività difensiva del convenuto o rilievi del giudice. Ma quindi, cosa significa “precisare” e “modificare” domande, eccezioni e conclusioni? Precisazione = la parte esplicita quanto è già contenuto nelle sue precedenti difese… come? Attraverso l’allegazione dei “fatti secondari”. Es. risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale… valgono come precisazione quei fatti ulteriori che precisino le modalità di svolgimento dell’incidente. Modificazione: - Della domanda = la parte allega in giudizio nuovi “fatti principali”, cioè nuovi e diversi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio… purché non cambi la situazione sostanziale dedotta! Per quanto riguarda l’allegazione di nuovi fatti costitutivi del diritto valere in giudizio, bisogna distinguere nuovamente tra diritti autoindividuati e diritti eteroindividuati… • Per i diritti autoindividuati nessun problema… è possibile allegare in giudizio altre fattispecie acquisitive del diritto in quanto la fattispecie acquisitiva non serve ad individuare l’oggetto del processo. • Per i diritti eteroindividuati invece si pone un problema… è possibile allegare in giudizio nuovi fatti purché ciò non comporti la modificazione del diritto dedotto… quindi, per i diritti eteroindividuati, NON è consentito allegare una diversa fattispecie costitutiva da quella indicata in citazione. - Dell’eccezione, anche al convenuto è consentito allegare in giudizio nuovi fatti storici. - Delle conclusioni = necessario adeguamento formale alle modificazioni di domande ed eccezioni. Art. 171-ter n. 2): almeno 20 giorni prima dell'udienza, le parti possono depositare una memoria integrativa al fine di replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali. Art. 171-ter n. 3): almeno 10 giorni prima dell'udienza, le parti possono depositare una memoria integrativa al fine di replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. Attenzione! Il legislatore non ha previsto una distinzione netta tra la fase dedicata alle allegazioni e la fase dedicata all’attività istruttoria… La prima memoria (1), come abbiamo visto, è destinata all’allegazione di fatti. La seconda memoria (2) ha contenuto misto, cioè: - da un lato costituisce la replica mediante allegazioni alle novità contenute con la prima memoria. - dall’altro con essa le parti provvedono all’attività istruttoria. La terza memoria (3) può contenere solo le repliche alle novità introdotte dall’altra parte con la seconda memoria. N.B. Onere di contestazione: i fatti non contestati non hanno bisogno di essere provati!! Ratio: rendere superflua un’istruzione probatoria relativa al fatto non contestato… da ciò ricaviamo che il momento ultimo per contestare i fatti allegati dalla controparte coincide con la fine della fase di trattazione… cioè prima che maturino le preclusioni istruttorie!! Ogni parte saprà quali sono i fatti che è tenuta a provare e quali non… lo saprà con certezza perché, nel momento in cui deve chiedere le prove, la controparte avrà già perso il potere di contestare i fatti!! QUINDI: I fatti allegati negli atti introduttivi e nella prima udienza devono essere contestati con la prima memoria di cui all’art. 171-ter… I fatti allegati in questa memoria e quelli che, eccezionalmente, possono essere allegati in seguito, devono essere contestati nella prima difesa successiva. Una volta chiusa la fase della trattazione in senso stretto, ulteriori allegazioni non sono in linea di massima ammissibili nel corso del processo di primo grado!! Eccezionalmente, anche nell’ulteriore corso del processo di primo grado possono essere introdotti in giudizio nuovi fatti, in due casi: 1. Sopravvenienze, in fatto o in diritto 2. Mancato funzionamento dei meccanismi di attuazione del contraddittorio 1.a. Sopravvenienze in fatto Qualora, dopo la prima udienza di trattazione, sopravvenga un fatto rilevante per la decisione della causa, questo potrà essere allegato in causa e fatto oggetto di istruzione probatoria. 11 Ciò è possibile in quanto, un processo che ancora si trova nello stadio della trattazione è strutturalmente in grado di recepire nuovi fatti, e le preclusioni previste dall’art. 171-ter non devono essere un ostacolo a quella celerità, che vorrebbero favorire. Es. Tizio chiede a Caio il pagamento di tot euro… durante la fase istruttoria, Caio adempie al pagamento. Caio deve essere in grado di allegare e provare il pagamento… altrimenti verrebbe condannato e sarebbe costretto ad agire nuovamente per far valere il fatto estintivo che non ha potuto far valere. Attenzione!! I fatti sopravvenuti consentono anche di formulare nuove domande in corso di causa!! Es. Tizio chiede a Caio il rilascio del bene locato per l'avvenuta scadenza del termine… nel corso del processo il Caio cessa di pagare il canone… Tizio potrà proporre la diversa domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione. 1.b. Sopravvenienze in diritto Qualora, nel corso del processo, acquisti efficacia una diversa disciplina normativa, per la quale siano rilevanti fatti ulteriori rispetto a quelli ritenuti rilevanti dalla normativa precedente, si avrà la riapertura della fase istruttoria e la possibilità di allegare e provare i nuovi fatti rilevanti. Non consentire l'introduzione in giudizio delle sopravvenienze in fatto o in diritto significherebbe anticipare il momento determinante per i limiti temporali di efficacia della sentenza dall'udienza di precisazione delle conclusioni (per le sopravvenienze in fatto) o dalla pubblicazione della sentenza (per le sopravvenienze in diritto) alla prima udienza!! Tali sopravvenienze resterebbero spendibili in un successivo processo… 2. Tardiva attuazione del contraddittorio La tardiva attuazione del contraddittorio si verifica principalmente quando il giudice omette di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Infatti, in tal caso, è necessario il corretto svolgimento del contraddittorio e, se il giudice ritarda nell’indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio, si avrà tardiva attuazione del contraddittorio (con le relative attività di allegazione dei fatti e attività istruttoria). Principio di acquisizione Al di là di queste due eccezioni, NON è possibile allegare fatti nell’ulteriore svolgimento del processo. Nell’ulteriore corso del processo resta possibile solo precisare e modificare le domande/eccezioni/ conclusioni senza alterare né il diritto fatto valere né i fatti allegati. Es. aumentare o diminuire la somma di denaro richiesta. Tardività delle domande e delle allegazioni DA PARTE DI CHI e FINO A QUANDO si può rilevare la tardività delle domande e delle allegazioni? Il legislatore non ha stabilito un criterio generale per stabilire la rilevabilità d’ufficio o meno del vizio in questione (cioè il compimento di un atto processuale oltre al termine previsto). Il termine per compiere l’atto processuale è posto nell’interesse della controparte (quindi da essa disponibile) o nell’interesse pubblico (quindi non disponibile dalla controparte)? In dottrina e in giurisprudenza prevale l’idea secondo cui la violazione dei termini è rilevabile anche d’ufficio ed essa non è superabile dalla volontà della controparte, in quanto non è da essa disponibile. Ciò comporta, in conclusione, che le preclusioni sono poste nell’interesse pubblico. Richieste istruttorie Come si svolgono le attività istruttorie? Premessa: abbiamo visto che le attività istruttorie possono già essere compiute con gli atti introduttivi. - Art. 163 per la citazione - Art. 167 per la comparsa di risposta È anche possibile compiere attività istruttorie nella prima memoria ex art. 171-ter n. 1). Preclusione: Art. 171-ter n. 2) È in occasione della seconda memoria che le parti devono, a pena di preclusione, effettuare l’attività istruttoria che non abbiano già effettuato in precedenza. La terza memoria è invece limitata alle sole indicazioni di prova contraria. QUINDI: Le prove non richieste ed i documenti non prodotti con la memoria di cui al n. 2) NON possono essere richieste e prodotti successivamente!! 12 • In riferimento al rito (eccetto i presupposti processuali), il giudice istruttore ha il potere di emettere una pronuncia e le parti potranno poi riproporre la questione al collegio in fase decisoria, senza l’utilizzo di mezzi di impugnazione… ma se le parti non ripropongono la questione in sede decisoria, si verifica una preclusione!! Il collegio NON potrà riesaminarlo d’ufficio, ma solo su richiesta delle parti!! Es. ammissione di un mezzo di prova. Quali sono le questioni da affrontare nella trattazione? Controllo sul rito = controllo sulla possibilità di giungere ad una decisione di merito, effettuando un controllo sull’esistenza dei presupposti processuali. Una volta che il controllo abbia dato esito positivo procediamo con la trattazione… quale materiale è necessario per determinare il contenuto della decisione di merito? Causa matura per la decisione senza assunzione dei mezzi di prova ART. 187 I periodo: se la causa è matura per la decisione di merito senza bisogno di assumere mezzi di prova, il giudice istruttore rimette le parti davanti al collegio. Quindi il giudice istruttore chiude la fase di trattazione e passa alla fase decisoria. In tal caso si dice che la fase di trattazione sia “contratta” in quanto priva dell’istruzione probatoria. Ma quando la causa è matura per la decisione senza assunzione dei mezzi di prova? Pluralità di ipotesi… Ipotesi principale: controversia solo in punto di diritto. Es. in merito all’infedeltà della moglie, il marito ne chiede la monacazione coatta… la moglie non contesta in punto di fatto (l’infedeltà) ma contesta in punto di diritto (contesta che l’infedeltà comporti la monacazione coatta). In una controversia solo in punto di diritto, sostanzialmente, il convenuto può ammettere, implicitamente o esplicitamente, i fatti allegati dall’attore, MA contesta le conseguenze giuridiche dei fatti ammessi… • Ammissione = il difensore del convenuto riconosce esplicitamente come veri i fatti allegati dall’attore; • Non contestazione = il difensore del convenuto riconosce implicitamente come veri i fatti allegati dall’attore, in quanto si difende in modo tale da manifestare la propria volontà di ritenere come veri, appunto, tali fatti, oppure, semplicemente, non prende posizione sui fatti allegati dall’attore. Es. il convenuto eccepisce solo il vizio di volontà del contratto, riconoscendo implicitamente che il contratto si è concluso, come affermato dall’attore. N.B. Con l’ammissione e la non contestazione i fatti allegati dalle parti sono considerati pacifici, in quanto non controversi. Precisazioni in merito all’ammissione e la non contestazione: - Vi è ammissione o non contestazione solo se il convenuto si è costituito in giudizio (difesa attiva). Infatti, se il convenuto è contumace è sempre necessaria l’istruzione probatoria (≠ in Germania e Austria in cui la contumacia del convenuto comporta l’automatica esistenza dei fatti affermati dall’attore). - Se il convenuto si è costituito in giudizio, la non contestazione può fondarsi anche su un suo comportamento meramente omissivo (= convenuto non contesta specificatamente i fatti allegati dall’attore). Alle parti è imposto, di regola, l’onere della contestazione specifica ex art. 115 dei fatti allegati dalla controparte, MA, in mancanza, il giudice può porre a fondamento della sua decisione anche i “fatti allegati e non specificatamente contestati”. Es. Tizio, lavoratore, chiede le differenze retributive in merito alle ore di straordinario e ore dominicali prestate… Caio, datore di lavoro, contesta solo in merito all’esattezza del conteggio, l’altro fatto non è contestato (che Tizio abbia prestato ore di lavoro straordinario e dominicali). Onere della contestazione specifica = occorre che il convenuto ripercorra quanto allegato dall’attore dando una propria versione dei fatti… N.B. L’onere della contestazione specifica vale solamente se la parte si è costituita in giudizio e riguarda solo i fatti propri della parte o dei quali abbia conoscenza (es. non può contestare in merito alla ricostruzione dell’incidente stradale il proprietario dell’autoveicolo nel caso in cui questi non coincida con il conducente… il proprietario potrà solo dire: a me non risulta, prova quanto hai affermato). Inoltre, occorre correlazione in merito alla specificità con cui sono stati allegati i fatti dall’attore nella citazione e la specificità con cui verranno contestati tali fatti. Diritti indisponibili In merito ai diritti indisponibili non è possibile il fenomeno dei fatti pacifici, per cui, se il diritto è indisponibile occorre necessariamente che i fatti siano indipendenti dalla volontà delle parti. Es. controversia sulla filiazione con consenso di genitore e figlio… il consenso non determina la prova del diritto, che dovrà essere effettivamente dimostrato!! 15 Fatti pacifici Effetto dei fatti pacifici: NON HANNO BISOGNO di essere provati… attenzione!! ciò non significa che il fatto pacifico sia un fatto provato!! Se i fatti sono pacifici vi è controversia solo in punto di diritto per stabilire le conseguenze giuridiche di tali fatti. Se il fatto pacifico risulta escluso dalle prove acquisite in corso di causa, il giudice dovrà ritenerlo inesistente!! Diverse saranno le conseguenze nel caso in cui fossero altri atti che provino l’esistenza o inesistenza del fatto pacifico. Causa documentale istruita È un’altra ipotesi di causa matura per la decisione, in quanto la prova documentale non rientra tra le prove che si assumono ex art. 187… Le prove documentali si acquisiscono al processo attraverso la produzione del documento = deposito del documento agli atti. Mancata attività istruttoria delle parti e mancati poteri istruttori d’ufficio È un’altra ipotesi di causa matura per la decisione, non frequente. = no causa documentale istruita + nessuna parte chiede l’assunzione di mezzi di prova + non vi sono mezzi di prova ammissibili d’ufficio in concreto utilizzabili. Infatti, se vi fossero mezzi di prova disponibili d’ufficio, il giudice avrebbe l’onere di assumere tali mezzi di prova. Es. l’ispezione è un mezzo di prova disponibile d’ufficio che il giudice ha l’onere di disporre in caso di inerzia delle parti. Quando la causa è matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, la trattazione è estremamente abbreviata… tanto che è possibile che la causa passi in decisione fin dalla prima udienza. LE QUESTIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI Rimessione in decisione ad istruttoria non completa ART. 187 II e III periodo: possibilità di rimettere al collegio una causa (per la decisione) anche se la causa non è totalmente istruita… quando? Nei casi in cui vi sia una questione preliminare o pregiudiziale nonostante vi siano mezzi di prova da assumere. Per intendere, il giudice istruttore durante la fase di trattazione sceglie di non compiere affatto, o di interrompere, l’istruzione probatoria e di rimettere la causa in decisione. ≠ ipotesi in cui la causa sia completamente istruita e poi rimessa in decisione oppure ipotesi in cui la causa non abbia bisogno di istruzione probatoria e non siano state avanzate richieste al riguardo né dalle parti né d’ufficio… in questi casi il giudice istruttore non si trova davanti ad un’alternativa, ma deve necessariamente rimettere la causa in decisione. • Questioni preliminari di merito Quindi la situazione è questa: la causa ha bisogno di essere istruita e sono state avanzate richieste istruttorie… MA il giudice istruttore ritiene di non procedere affatto, o di interrompere, l’attività istruttoria. ART. 187 II PERIODO: ciò accade quando vi è una questione di merito avente “carattere preliminare” tale per cui la decisione di tale questione può definire il giudizio. Ma quali sono i casi in cui si può decidere di una questione non totalmente istruita? Premessa: il giudice accoglie la domanda quando ritiene esistente la fattispecie costitutiva ed inesistenti le fattispecie modificative, impeditive ed estintive… viceversa, il giudice rigetta la domanda. Qualora si sia accertata l’inesistenza di un fatto costitutivo oppure l’esistenza di una fattispecie impeditiva, modificativa o estintiva, è evidente che l’esito della controversia sarà per forza il rigetto nel merito della domanda. Tutta l’ulteriore attività istruttoria che il giudice decidesse di svolgere sarebbe inutile, in quanto non cambierebbe il contenuto della decisione (rigetto nel merito della domanda)!! In dottrina si è provato ad individuare quali questioni sono preliminari rispetto alle altre, ma sono indagini inutili… al massimo vi possono essere delle questioni preliminari che si presentano più frequentemente di altre, es. la prescrizione non necessità di istruzione probatoria, bisogna solo calcolare il tempo decorso. Quindi: nella remissione su questione preliminare la causa è matura per la decisione, perché l’ulteriore svolgimento dell’attività istruttoria sarebbe superfluo e non inciderebbe sul contenuto della decisione. Una remissione su questione preliminare è diretta verso un rigetto della domanda! 16 Deliberazione del giudice istruttore Astratta potenzialità di definire il giudizio: ogni elemento della fattispecie costitutiva ed ogni eccezione… Concreta e attuale potenzialità di definire il giudizio: il giudice istruttore ritiene che l’elemento della fattispecie costitutiva sia in concreto inesistente o che l’eccezione sia esistente. Il giudice istruttore che rimette la causa in decisione su questione preliminare, mostra di ritenere che la domanda debba essere rigettata in quanto definita da una questione preliminare. Nel caso in cui, il collegio ritenesse che l’eccezione non si sia verificata (o che l’elemento della fattispecie sia esistente), per la decisione sarebbe necessario valutare gli altri elementi della fattispecie, che però non sono stati istruiti per intento del giudice istruttore… • Questioni pregiudiziali di rito ART. 187 III PERIODO: sono questioni pregiudiziali astrattamente idonee alla definizione della causa quelle questioni che attengono ai presupposti processuali. Quando un presupposto processuale è idoneo alla definizione di una causa? - Mancanza o vizio di un presupposto processuale positivo; - Presenza di un presupposto processuale negativo. Astratta potenzialità di definire il giudizio: ogni questioni attinente ai presupposti processuali Concreta e attuale potenzialità di definire il giudizio: mancanza/vizio (vizio insanabile o insanato, perché ricorda: il giudice ha il dovere di dare le opportune disposizioni per la sanatoria dei vizi sanabili) di un presupposto processuale positivo o presenza di un presupposto processuale negativo, i quali renderebbero inutile l’attività istruttoria sul merito, la quale non sarebbe comunque utilizzata per la decisione. Es. in presenza di un patto compromissorio si dovrebbe dichiarare in rito che non è possibile una decisione di merito perché sussiste una convenzione di arbitrato, pur non essendo la causa totalmente istruita… Ipotesi diversa si ha nel caso in cui, la questione attinente ad un presupposto processuale è sollevata dalle parti, ma il giudice istruttore la ritiene infondata: il giudice istruttore accantona la questione pregiudiziale e dispone che essa sia decisa insieme al merito… quindi il giudice istruttore prepara il materiale per la decisione di merito, in quanto ritiene che l’eccezione proposta dalla parte sia infondata e che quindi sarà rigettata sicuramente dal collegio… cosicché il materiale raccolto dal giudice istruttore sarà sì utilizzato per la decisione di merito e il collegio deciderà una causa totalmente istruita!! Es. eccezione di incompetenza, il giudice istruttore la ritiene infondata e quindi, preparerà il materiale opportuno per la decisione di merito, affinché il collegio possa decidere sia sul rito (in quanto ritiene infondata l’eccezione) che sul merito in unica decisione. Gli errori di valutazione del giudice istruttore comportano un inutile attività processuale… - Il giudice istruttore ritiene, erroneamente, di essere competente e quindi completa l’istruttoria… quando poi, in sede di decisione, viene dichiarata l’incompetenza, l’istruttoria sul merito diviene inutile! - Il giudice istruttore ritiene, erroneamente, di essere incompetente e quindi rimette immediatamente la causa in decisione senza completare l’istruttoria… quando poi, in sede di decisione, viene dichiarata la competenza, il collegio rimetterà la causa in istruttoria in quanto non ha gli elementi necessari per emettere una decisione sul merito… quindi, la fase decisoria in questione sarà stata inutile! Rapporti tra rito e merito Ordine di pregiudizialità: la questione di rito viene prima della questione di merito. Se non venisse rispettato tale ordine, la pronuncia di merito sarebbe inaffidabile. ART. 187 III PERIODO (prendendo la possibilità di decidere unitamente il rito ed il merito) evidenzia che la pregiudizialità tra rito e merito è incondizionata SOLO al momento della decisione, non anche al momento della trattazione. Quindi: la pregiudizialità tra rito e merito non sussiste in sede di trattazione (può essere trattato prima il merito del rito, purché la decisione di rito venga emessa prima di quella di merito). Ratio: economia processuale… il giudice istruttore, se ritiene infondata una questione di rito, non investe direttamente il collegio solo su questa, in quanto il collegio, una volta dichiarata infondata la questione, rimetterebbe la causa al giudice istruttore al fine di completare l’istruttoria… attività inutile che il giudice istruttore può risparmiare ex art. 187 III periodo. 17 2. Ordinanza di ingiunzione ART. 186-TER Presupposto: una parte ha a sua disposizione la prova scritta del credito, la quale costituisce prova idonea per ottenere il decreto ingiuntivo… due ipotesi: a. La parte contro cui è emessa l’ordinanza si è costituita in giudizio e può chiederne la revoca + riproporre la questione al momento della precisazione delle conclusioni (≠ contro il decreto ingiuntivo la parte ha l’onere di proporre opposizione)… se il processo si estingue, l'ordinanza diventa definitiva e forma giudicato (= al decreto ingiuntivo). b. La parte contro cui è emessa l’ordinanza è contumace… l'ordinanza le viene notificata… se il contumace non si costituisce in giudizio entro 20 giorni dalla notifica, l'ordinanza diventa definitiva, forma giudicato, ed il processo si chiude. In concreto l'ordinanza ingiuntiva trova una certa utilità in due ipotesi: - quando la prova scritta diviene disponibile in corso di causa (es. prodotta da un litisconsorte) - quando l'ordinanza ingiuntiva è chiesta dal creditore, che sia convenuto in giudizio in prevenzione dal debitore (es. con una domanda di accertamento negativo dell'esistenza del diritto del creditore). Es. Tizio chiede che sia giudizialmente accertata l'inesistenza del suo debito nei confronti di Caio… Caio, nel corso del processo di accertamento negativo iniziato da Tizio, chiede l'ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter. 3. Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione ART. 186-QUARTER Presupposto: che sia esaurita l’istruzione della causa e che la causa non sia ancora passata in decisione. Funzione: anticipare la tutela, risparmiando il tempo fra la fine dell’istruttoria e la pronuncia della sentenza. Quindi l’ordinanza in oggetto è possibile esclusivamente con rifermento alle domande di condanna… non avrebbe senso un’anticipazione della tutela di mero accertamento o della tutela esecutiva pura… N.B. Oggetto dell’ordinanza sono solamente il pagamento di somme o la consegna/rilascio di beni. Quindi: si tratta di un provvedimento anticipatorio a cognizione piena, ma a decisione sommaria. - La cognizione è piena perché l’istruttoria è esaurita. - La decisione è sommaria perché il provvedimento non esonera il giudice dall'emettere una sentenza e quindi, non esaurisce il potere del giudice rispetto alle questioni oggetto dell'ordinanza stessa… N.B. In virtù della seconda caratteristica, l’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Primo comma: “Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali” = l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione deve potenzialmente essere sostitutiva di una sentenza definitiva!! Attenzione!! Il giudice può rifiutare di emettere l’ordinanza quando la decisione della causa è complessa, e comporta quindi un suo impegno rilevante in termini di tempo… infatti, la funzione dell'ordinanza è di anticipare la tutela quando la decisione è poco impegnativa e quindi veloce!! Dopo la pronuncia dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione, possono verificarsi tre eventi: 1. Sentenza = il processo prosegue verso una sentenza, sostitutiva dell’ordinanza. Come? L’intimato, entro 30 giorni dalla pronuncia dell’ordinanza/dalla sua comunicazione, deve notificare a colui che ha presentato l’istanza un ricorso nel quale manifesta la sua volontà di ottenere una sentenza… il ricorso va poi depositato in cancelleria. In relazione agli effetti dell’ordinanza non confermati dalla sentenza si avrà la restituzione. 2. Estinzione = il processo si estingue e l’ordinanza acquista efficacia di sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza. 3. Inerzia = il soggetto contro il quale è emessa l’ordinanza rimane inerte. L’intimato non ha la possibilità di contrastare l’efficacia esecutiva dell’ordinanza… essa è non modificabile e non revocabile dal giudice che l’ha emessa, se non in sede di pronuncia della sentenza. L’intimato ha però la possibilità di proporre appello immediato contro l’ordinanza, che fin da subito ha efficacia di sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza (non dell’ordinanza). Attenzione!! L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione NON è di regola utilizzabile nel processo cumulato, se non previa separazione del cumulo, sia per ragioni testuali e sia per ragioni funzionali… - Ragioni testuali, in quanto, con la pronuncia dell’ordinanza il giudice deve liquidare le spese, ma ciò non è possibile se restano altre domande non coinvolte nell’ordinanza. - Ragioni funzionali, in quanto, essendo lo scopo dell’ordinanza quello di semplificare la conclusione del processo, in caso di processo cumulato si potrebbe porre il problema di un impugnazione immediata dell’ordinanza che ordina la restituzione del bene quando ancora il giudice deve decidere in merito alla domanda pregiudiziale di nullità del contratto. 20 IL RITO SEMPLIFICATO La Riforma Cartabia ha abrogato il processo sommario di cognizione (IV libro) e ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione (II libro). = un rito a cognizione piena del tutto alternativo al rito ordinario. ART. 281-DECIES I PERIODO: il rito semplificato si applica, in via alternativa: - Quando i fatti di causa non sono controversi - Quando la domanda è fondata su una prova documentale o di pronta soluzione - Quando la domanda richiede un’istruzione non complessa Inoltre: le domande relative a controversie a decisione monocratica possono sempre essere introdotte con rito semplificato!! Tuttavia: al momento della proposizione della domanda non si è sempre certi dell’esistenza che i presupposti sopra indicati sussistano… dipende dalla posizione del convenuto… finché il convenuto non si costituisce in giudizio, non sapremo se tali presupposti siano davvero presenti. Problema: cosa succede se una causa a decisione collegiale è introdotta nelle forme di rito semplificato senza che ve ne siano le condizioni ex art. 281-decies? Mutamento di rito ex art. 281-duodecies. Problema: cosa succede se una causa che presenta i requisiti ex art. 281-decies è introdotta nelle forme del rito ordinario? Conversione di rito ex art. 183-bis. QUINDI: in caso di errata valutazione, il rito viene corretto ai sensi dell’art. 281-duodecies (da rito semplificato a rito ordinario) o dell’art. 183- bis (da rito ordinario a rito semplificato). In ogni caso: non vi sono conseguenze negative sul processo (≠ vecchio processo sommario). Domanda: il ricorso La domanda giudiziale, nel rito semplificato, assume la forma di ricorso. Contenuto: rinvio art. 163 (elementi citazione) ad eccezione dell’indicazione dell’udienza di comparizione. Disciplina nullità: rinvio art. 164 (nullità citazione) ad eccezione di ciò che riguarda l’indicazione della data dell’udienza di comparizione e dell’assegnazione del termine a comparire. Ricorda ≠ con la citazione: il ricorso viene prima depositato in cancelleria e poi, una volta che il giudice fissa la data dell’udienza, è portato a conoscenza della controparte. Procedimento: - Deposito del ricorso - Designazione del giudice istruttore - Giudice fissa la data di udienza - Notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione della data di udienza al convenuto Non è previsto un termine entro cui deve tenersi l’udienza: il giudice può fissarla quando vuole, senza essere costretto al rispetto di alcun limite… Tuttavia, l’art. 281-decies stabilisce i termini minimi a difesa del convenuto: - Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice. - Tra la data in cui ha ricevuto la notificazione ed il giorno in cui è fissata l’udienza devono passare almeno 40 giorni (60 se la notifica è effettuata all’estero). Costituzione del convenuto: comparsa La costituzione del convenuto avviene mediante il deposito della comparsa. Contenuto: rinvio art. 167 (comparsa di risposta), con una OMISSIONE: qui non è espressamente previsto che il convenuto debba indicare le proprie generalità ed il codice fiscale… tuttavia ciò è implicito. In caso di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto: rinvio art. 167. Procedimento: - Dichiarazione nella comparsa - Istanza di fissazione di nuova udienza - Notifica al terzo dell’atto di chiamata in causa N.B. Le preclusioni che maturano negli atti introduttivi del rito ordinario e del rito semplificato coincidono. 21 Trascrizione della domanda Premessa: art. 2658 c.c. richiede che la transazione della domanda abbia luogo a seguito della notificazione della stessa… ok per la citazione… ma per il ricorso? Si dovrebbe attendere il deposito, la fissazione dell’udienza e la notifica prima di poter trascrivere la domanda… ciò costituirebbe un’impedimento all’utilizzo del processo semplificato!! Modifica dell’art. 2658 c.c.: “quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario”. Quindi: l’art. 2658 distingue: - Per la trascrizione della domanda giudiziale proposta con citazione è necessaria la relazione di notifica alla controparte. - Per la trascrizione della domanda giudiziale proposta con ricorso è necessaria l'attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario. Mutamento del rito Come abbiamo visto prima, se all'udienza di trattazione il giudice ritiene che la controversia non abbia i presupposti di cui all’art. 281-decies, dispone il passaggio al rito ordinario con ordinanza non impugnabile. Il passaggio avviene fissando l'udienza di cui all’art. 183… la causa riparte dal momento in cui, nel rito ordinario, scade il termine per la costituzione delle parti ex art. 171-ter. Il passaggio al rito ordinario si ha in caso di “complessità della lite e dell'istruzione probatoria”. N.B. Si deve ritenere che la “complessità della lite” attenga ai profili di diritto della stessa o alla pluralità di domande o di parti in giudizio. In caso di pluralità di domande, tutte devono seguire lo stesso rito… quindi, se per una di esse il rito semplificato è ritenuto inutilizzabile, anche tutte le altre passeranno al rito ordinario. L'ordinanza di mutamento del rito è non impugnabile: il passaggio dal rito semplificato al rito ordinario (e viceversa) può avvenire una sola volta. L'ordinanza in esame non è in grado di pregiudicare il diritto di difesa delle parti… NON vi sono possibili contestazioni da proporre affermando “non ho potuto compiere questa attività, che invece avrei potuto compiere con l’altro rito, e ciò ha pregiudicato il mio diritto di difesa”!!! Prima udienza È il fulcro del procedimento semplificato. L’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo se tale esigenza nasce dalle difese del convenuto (es. convenuto eccepisce di non essere il vero obbligato)… il giudice autorizza l’attore a chiamare in causa il terzo e fissa una nuova udienza. Arrivati alla prima udienza: - Sono precluse per il convenuto la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa di un terzo e le eccezioni in senso stretto, sia di rito che di merito. - A pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte della dalle altre parti. - Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni. La disciplina in esame trova fondamento nel principio del contraddittorio ex art. 101 e nel principio secondo cui la replica deve essere effettuata nella prima difesa successiva al momento in cui l’interesse alla replica stessa è sorto. Richieste istruttorie Attività istruttoria = produzione documentale e richiesta di prove. Non sono previste preclusioni in merito alle attività istruttorie nella disciplina degli atti introduttivi. L’art. 281-duodecies, quarto comma, impone a pena di decadenza solo attività corrispondenti alla trattazione: il giudice deve concedere i termini per le memorie (max 20 giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni) quando le parti motivano tale richiesta con l’intenzione di svolgere attività probatoria… logico, in quanto l’attività istruttoria (prove) segue l’attività di trattazione (allegazione dei fatti). Quindi: in materia istruttoria il “giustificato motivo” è implicito. 22 Le eccezioni alla non ammissione della prova contraria: - Presunzioni assolute contestabili solo con alcune prove… es. presunzione di avvenuto adempimento… ammessa la prova contraria soltanto con il mezzo di prova del giuramento: colui, contro cui opera la presunzione di avvenuto adempimento, può deferire giuramento alla controparte dicendo “giura che hai pagato"… se la controparte non giura la presunzione in esame non opera più. - Presunzioni assolute contestabili solo in via di domanda… es. presunzione assoluta di una filiazione risultante da un atto di stato civile e da un possesso di stato… ammessa la prova contraria con qualsiasi mezzo di prova, ma istaurando in via principale un processo ad hoc, che ha per oggetto il disconoscimento di paternità. 2) Presunzioni legali semplici ex art. 2728 I periodo c.c. operano un inversione dell’onere della prova. L’onere della prova, e quindi il rischio della mancata prova, passa dall’una o l’altra parte a seconda della modificazione operata dalla presunzione legale semplice… per capire meglio: Es. art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno da lui prodotto, se non prova di aver fatto di tutto per impedirlo, cioè se prova di aver agito senza colpa o dolo (fatto impeditivo dell’art. 2054)… invece, l’art. 2043 c.c. considera il dolo o la colpa come elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno. Dalla lettura dell’art. 2054 ricaviamo che la presenza di colpa non è più fatto costitutivo, ma la mancanza di colpa è fatto impeditivo… quindi, nel caso in esame, il legislatore ritiene più opportuno che l’onere della prova sia rimesso in capo alla persona che ha cagionato il fatto, piuttosto che in capo a chi ha subito il danno… QUINDI: il legislatore opera un’inversione dell’onere della prova, prevedendo che sarà il conducente a dover provare la mancanza di dolo o colpa (che sono di regola presunti) piuttosto che il danneggiato a dover provare la presenza di questi. Es. Presunzione di possesso intermedio ex art. 1442 c.c.: Tizio prova di possedere nel 2023 e di aver posseduto nel 1993… si presume che abbia posseduto anche tra 1993 e 2023… tuttavia, essendo una presunzione legale semplice, è ammessa prova contraria senza limiti. 3) Presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. definite come le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto (fatto secondario) per risalire a un fatto ignoto (fatto primario). Le abbiamo spiegate prima parlando del ragionamento critico del giudice*. Quindi: la presunzione in questo caso costituisce il ponte logico che il giudice istituisce tra il fatto provato (irrilevante) e il fatto non provato (rilevante). N.B. Le prove presuntive (o critiche/indiziarie) non necessariamente hanno un’efficacia probatoria inferiore alle altre prove… es. l’alibi è una prova presuntiva fortissima!! Altre prove presuntive possono essere però più deboli… es. presunzione di lesioni in seguito a una caduta… sempre è così. Le presunzioni non stabilite dalla legge (le presunzioni semplici) sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale ammette solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni semplici sono tratte dal giudice: - Da una massima esperienza = regola di valutazione propria di una certa società in un certo momento storico. Es. La normalità in un rapporto di lavoro dipendente con gli estranei è che esso sia oneroso. - Da nozioni di natura tecnica e scientifica. Es. I corpi lasciati andare cadono. Attenzione!! Il giudice deve esplicitare qual è la regola utilizzata per affermare la presunzione, in modo che sia possibile controllarne l'effettiva esistenza. Limiti alla utilizzabilità delle presunzioni semplici Le presunzioni semplici NON possono essere utilizzate nei casi in cui è esclusa la prova testimoniale!!! Es. Se il padre vende al figlio studente un certo bene di rilevante valore, si può presumere che si tratti di donazione dissimulata, in quanto il figlio non ha redditi… tale presunzione può essere utilizzata solo se la simulazione è fatta valere da terzi, ma non se è fatta valere dalle parti (padre e figlio). Iniziativa istruttoria officiosa L’iniziativa per l’acquisizione della prova può provenire dalle parti o dal giudice. ART. 115: - Regola: le prove sono acquisite al processo su iniziativa delle parti. - Eccezione: nei casi previsti dalla legge, il giudice può assumere prove di sua iniziativa… quando? Nei processi a decisione collegiale, sono mezzi di prova disponibili d’ufficio: • L’ispezione di cose o di persone • La richiesta di informazioni alla PA • La testimonianza de relato (= indiretta) • L’esibizione in giudizio di scritture contabili dell’imprenditore • Il giuramento suppletorio 25 Nei processi a decisione monocratica, oltre ai mezzi di prova di cui sopra, il giudice istruttore può disporre d’ufficio la prova testimoniale senza la necessità che la notizia dell’esistenza di un terzo, che è a conoscenza dei fatti, provenga da un testimone… è sufficiente che provenga da un qualunque atto legalmente acquisito al processo, quindi anche dalle allegazioni delle parti. N.B. Il giudice non ha poteri di allegazione d’ufficio!!! Egli esercita i poteri istruttori d’ufficio con riferimento ai fatti allegati dalle parti!!! Qualora la causa abbia ad oggetto diritti indisponibili, il processo è integrato dalla partecipazione del pubblico ministero, che a differenza del giudice, ha poteri di allegazione!!! Quindi: - La parte ha sia il potere di allegazione che il potere istruttorio - Il giudice ha solo il potere istruttorio Passiamo ora al giudizio di ammissibilità e di rilevanza dei mezzi di prova… • Ammissibilità della prova Il giudizio di ammissibilità è un giudizio di diritto e riguarda i limiti che l’ordinamento pone all’utilizzo di determinati mezzi di prova. Tali limiti riguardano: - Sia il fatto da provare - Sia lo strumento probatorio Il limite talvolta discende da esigenze di coerenza con la disciplina sostanziale della situazione oggetto del processo… i limiti sono dettati da ragioni di opportunità e quindi hanno natura processuale. • Rilevanza della prova Il giudizio di rilevanza si basa sulla qualificazione giuridica del fatto da provare. Premessa: il giudizio di rilevanza ha ad oggetto il fatto da provare, non il mezzo di prova!! È rilevante quel fatto storico che integra un elemento della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere, in veste di fatto primario o di fatto secondario. Es. è (indirettamente) rilevante la presenza di Tizio in un certo luogo e in un certo momento, in quanto da questo fatto secondario applicheremo la massima d’esperienza che non ammette l’ubiquità. N.B. alcuni fatti sono necessariamente provati solo attraverso un ragionamento presuntivo… es. i fatti negativi. Come si effettua un giudizio di rilevanza? Attraverso la ricostruzione della fattispecie. Siccome la ricostruzione della fattispecie è completa solo al momento della decisione, prima di questa la ricostruzione è solo una valutazione ipotetica… quindi nulla esclude che, al momento della decisione, la valutazione di rilevanza cambi!! Quando il giudizio di rilevanza è effettuato al momento della decisione tali problemi non sussistono. Valutazione di ammissibilità e rilevanza Quando è effettuato il giudizio di ammissibilità e rilevanza? Distinzione a seconda che si tratti di: A. Prove precostituite -> solo al momento della decisione L’acquisizione delle prove precostituite avviene in maniera semplice, per cui il legislatore ha pensato che farebbe perdere più tempo una preventiva valutazione di ammissibilità e rilevanza, piuttosto che consentire la sua libera acquisizione, salvo poi il non utilizzo in decisione per inammissibilità o irrilevanza. B. Prove costituende -> prima dell’acquisizione delle prove al processo Le prove costituende sono “costruite” all’interno del processo, dando luogo ad una notevole spendita di attività processuale, per cui il legislatore ha pensato che sia meglio un giudizio di ammissibilità e rilevanza preventivo rispetto all’acquisizione della prova, al fine di evitare appunto un’inutile spendita di attività processuale nel caso sia essa inammissibile o irrilevante. Principi generali dell’assunzione della prova Infine, vi sono alcune norme che si applicano in generale a tutti i mezzi di prova, salvo peculiarità: - ART. 202 il giudice fissa il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione con ordinanza. - ARTT. 203-204 se i mezzi di prova devono assumersi fuori dalla circoscrizione del Tribunale, il giudice procede all’assunzione attraverso una c.d. prova delegata; con essa il giudice investe dell’assunzione il Tribunale del luogo dove la prova, appunto, si deve assumere. - ART. 205 eventuali questioni sorte nel corso dell’assunzione della prova sono decise dallo stesso giudice, salvo la possibilità di riproporre la questione al momento della decisione. - ART. 206 all’assunzione della prova le parti possono assistere personalmente. - ART. 207 dell’assunzione della prova si deve redigere un verbale. La verbalizzazione è essenziale perché fissa con efficacia di prova legale l’attività compiuta. - Ancora, ART. 207 il giudice trae dall’assunzione della prova gli elementi necessari per la valutazione di attendibilità della stessa. Es. il contegno del testimone può essere elemento per valutarne l’attendibilità. 26 - ART. 208 se la parte che aveva chiesto l’assunzione della prova non si presenta (e la controparte non chiede che si proceda ugualmente all’assunzione) il giudice dichiara la decadenza del diritto di farla assumere (salvo che provi che la sua assenza è stata cagionata da causa non imputabile)… tale norma non vale ovviamente per i mezzi di prova ammessi d’ufficio. - ART. 209 il giudice dichiara l’istruttoria quando: • Ha assunto tutti i mezzi di prova; • Ritiene superflua la prosecuzione dell’assunzione dei mezzi di prova. Ovviamente, il giudice può anticipare la chiusura dell’assunzione solo qualora non vi sono dubbi sulla superfluità della prosecuzione = da essa non possono sorgere novità utili e rilevanti per la decisione. DA ADESSO INIZIAMO LA TRATTAZIONE DEI SINGOLI MEZZI ISTRUTTORI… L’INTERROGATORIO LIBERO E LA CONSULENZA TECNICA L’interrogatorio libero e la consulenza tecnica sono mezzi istruttori in senso lato, in quanto non sono propriamente mezzi di prova… 1. Interrogatorio libero (o non formale) ART. 116: il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’ART. 117 (interrogatorio libero). ≠ con l’interrogatorio formale -> questo distingue: - Le dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante hanno efficacia di prova legale - Le dichiarazioni favorevoli non hanno efficacia di prova N.B. L’interrogatorio libero si svolge in fase di trattazione, non nella fase di istruzione probatoria!! Quindi: l’interrogatorio libero svolge la funzione di integrare gli elementi propri della trattazione e le risultanze dell’interrogatorio non possono essere messe a fondamento della decisione del giudice!! 2. Consulenza tecnica ARTT. 191 e ss. La nomina di un consulente tecnico d’ufficio avviene con ordinanza del giudice istruttore. La consulenza tecnica svolge due funzioni: • Funzione di integrativa = integrare le cognizioni del giudice quando, per la decisione della causa, occorre utilizzare nozioni specialistiche, tecniche e scientifiche, che il giudice non possiede. ART. 201 stabilisce la necessità di attuare il principio del contraddittorio, affermando che la parte ha la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte che possa assistere all’attività del consulente tecnico d’ufficio… altrimenti, le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio risulterebbero insindacabili. Quindi: nella consulenza tecnica si ricrea la struttura dialettica del processo! - Il consulente tecnico d’ufficio integra le cognizioni del giudice - Il consulente tecnico di parte integra le cognizioni delle parti Attenzione!! Il giudice non è obbligato a seguire le conclusioni del consulente tecnico!!! Egli le seguirà se le riterrà convincenti, non per obbligo giuridico. Tuttavia, se al giudice si presentano sufficienti elementi per ritenere tali conclusioni errate, egli DEVE disattendere le risultanze del consulente. N.B. il consulente tecnico di parte svolge tutte le attività insieme al consulente tecnico d’ufficio. • Funzione istruttoria Non è espressamente prevista ma ricavabile dall’art. 198… ART. 198 (in merito all’esame contabile, ma la ratio è estendibile ad altre ipotesi): il giudice può incaricare un consulente tecnico dell’esame di registri e documenti contabili. Ratio: il giudice può affidare al consulente tecnico l’acquisizione di fatti rilevanti, quando tale acquisizione di presenta difficoltosa per la complessità delle operazioni. Vantaggi: il consulente tecnico ha la possibilità di svolgere l’attività con più elasticità, in quanto, operando fuori udienza, non è vincolato ai tempi e ai ritmi delle udienze… il giudice delega così al consulente tecnico il compito di presenziare all’attività istruttoria. N.B. anche in merito a tale funzione vige quanto abbiamo detto prima in merito al contraddittorio. 27 Attenzione!! - Se ad ammettere la querela di falso è un Giudice di Pace o una Corte d’appello occorre che la causa di falso sia riassunta di fronte al Tribunale, con conseguente sospensione del processo principale!! - Se ad ammettere la querela di falso è il Tribunale stesso, il giudice istruttore istruisce solo il processo di falso e sospende l’istruzione della causa originaria/ istruisce sia la causa principale e sia la causa di falso e le rimette entrambe in decisione (sentenza con due capi). Rapporti con il processo penale di falso Può accadere che la falsità, fatta valere con la querela di falso, sia rilevante penalmente, determinando l’apertura di un processo penale… Il codice di procedura penale ci dice che la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale è possibile solo in merito azioni risarcitorie e restitutorie nate dal reato: NON è il caso del processo di falso!! Quindi i due processi vanno avanti parallelamente… le due decisioni potrebbero quindi essere contrastanti… TUTTAVIA NON si avrà un contrasto di giudicati, MA solo un contrasto fra accertamenti. N.B. La sentenza penale passata in giudicato può essere recepita nel processo civile, nel caso in cui una parte produca il giudizio la sentenza penale… il giudice civile sarà quindi vincolato all’accertamento dei fatti effettuato nel processo penale!!! B. Se, invece, un contraente vuole contrastare le risultanze dell’atto pubblico sostenendo che, ad es., il contratto era in realtà simulato, non serve la querela di falso, perché quanto afferma non contrasta quanto è attestato dal notaio!! Il notaio non può conoscere le effettive intenzioni dei contraenti! QUINDI: per contrastare l’intrinseco occorre utilizzare i normali strumenti previsti dall’ordinamento!! Ricorda: - Le dichiarazioni favorevoli al dichiarante non hanno bisogno di essere contrastate in quanto non formano prova; - Le dichiarazioni confessorie possono essere contrastate per violenza o per errore di fatto; - La simulazione non può essere provata per testimoni, in quanto è un accordo inter partes. • LA SCRITTURA PRIVATA La scrittura privata è un documento formato privatamente (≠ atto pubblico). Provenienza Problema pregiudiziale della scrittura privata: la provenienza. A chi è imputale quanto contenuto nella scrittura privata? Attraverso la sottoscrizione un soggetto fa propria una dichiarazione scritta. Quindi: le dichiarazioni contenute nella scrittura privata sono imputabili non a colui che l’ha redatta, bensì a colui che l’ha sottoscritta!! Problema: genuinità della sottoscrizione… chiunque può sottoscrivere il documento sotto falso nome… bisogna accertare se la sottoscrizione provenga effettivamente dal soggetto che sembra averla apposta. Come? I meccanismi per accertare la genuinità della sottoscrizione sono: 1) Riconoscimento espresso o tacito. - Espresso = la parte dichiara espressamente di riconoscere la propria sottoscrizione. - Implicito -> due ipotesi: • La parte non disconosce la propria sottoscrizione… il disconoscimento deve effettuarsi nella prima difesa successiva all’udienza in cui è “prodotta” la scrittura. • La parte è contumace… attenzione!! Sono previsti due correttivi: A. Il contumace si costituisce e disconosce la scrittura privata. B. Per l’utilizzo della scrittura privata è necessaria la notifica della sua “produzione” al contumace. Di conseguenza, sicuramente è utilizzabile la scrittura privata se l’attore ha enunciato la sua produzione nell’atto introduttivo. Diversa è l’ipotesi in cui la scrittura venga prodotta in corso di causa; in tal caso, per utilizzare la scrittura privata, al contumace deve essere notificata una copia del verbale dell’udienza, in cui da atto della produzione della scrittura stessa. - Il contumace resta tale -> il giudice può utilizzare la scrittura privata. - Il contumace si costituisce -> ha la possibilità di disconoscere la sottoscrizione. 30 2) Autenticazione = la sottoscrizione è apposta in presenza di un pubblico ufficiale, il quale ha previamente identificato soggetto che sottoscrive… ciò da certezza della sottoscrizione!! N.B. La scrittura privata, sebbene autenticata, rimane pur sempre una scrittura privata… non diventa un atto pubblico!! 3) Verificazione = è un giudizio che si può avere qualora la parte interessata disconosca tempestivamente la sottoscrizione… infatti, ART. 216 prevede che, la parte che voglia far valere in giudizio una scrittura provata disconosciuta, deve chiederne la verificazione. Come? A. In via principale -> quando alla parte è utile che la scrittura privata abbia una sottoscrizione certa. Ipotesi principali in cui la parte ha interesse alla certezza della sottoscrizione sono i casi in cui la scrittura privata sia soggetta a trascrizione o a pubblicità. Es. Tizio acquista da Caio un bene immobile con scrittura privata… Tizio non ne può ottenere la trascrizione perché l’atto non ha una sottoscrizione autenticata… Tizio ha quindi interesse a chiedere la verificazione in via principale della sottoscrizione, al fine di poter effettuare la trascrizione dell’atto!!! Attenzione!! ART. 2652 c.c. prevede che la domanda, con cui si propone la verifica della sottoscrizione, può essere trascritta, al fine di “prenotare” la trascrizione della scrittura privata per quando si avrà la sentenza che accerterà la sottoscrizione. N.B. Se è proposta verificazione in via principale e la controparte si costituisce riconoscendo la sottoscrizione, le spese processuali saranno a carico dell’attore, il quale ha “causato” l’intervento giurisdizionale… se invece la controparte non riconosce la sottoscrizione, le spese processuali saranno imputate secondo la normale regola della soccombenza. B. In via incidentale -> similitudini e differenze con la querela di falso in via incidentale: • Non è un processo distinto, ma è una fase processuale all’interno del processo originario (≠ querela di falso) • È competente il giudice adito con la domanda iniziale (≠ querela di falso, regole di competenza) • Non si ha la sospensione del processo originario (≠ querela di falso) • Oggetto del processo di verificazione è un documento (= querela di falso), in questo caso la provenienza della sottoscrizione. Ma come si svolge il processo di verificazione? Il processo di verificazione si svolge attraverso la consulenza tecnica di un perito calligrafo e le c.d. scritture di comparazione. Occorre quindi procurarsi delle sottoscrizioni che provengono certamente dal soggetto e compararle con la sottoscrizione oggetto del processo, attraverso un indagine calligrafica. SE manca l’accordo tra le parti nell’individuazione delle scritture di comparazione, il giudice individua quelle di altri documenti riconosciuti o accertati con sentenza o con atto pubblico. SE mancano le scritture di comparazione, la parte che nega la di aver sottoscritto la scrittura in esame, deve scrivere sotto dettatura. SE la parte rifiuta di scrivere sotto dettatura senza giustificato motivo, la scrittura da verificarsi si considera riconosciuta. Il processo di verificazione è sempre chiuso con sentenza, che da certezza in merito alla provenienza della sottoscrizione. SE non si può giungere ad un giudizio in merito alla genuinità della sottoscrizione (perché ad es. la sottoscrizione è stata disconosciuta + no scritture di comparazione + autore è morto e quindi no dettatura) la scrittura privata non può essere utilizzata e non ha alcun effetto!!! Efficacia di una scrittura privata La scrittura privata è una prova legale: il giudice non può non credere alla provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto una scrittura privata riconosciuta/autenticata/verificata. - Come nell’atto pubblico, la scrittura privata forma piena prova in merito all’estrinseco (= la provenienza delle dichiarazioni). - Come nell’atto pubblico, la scrittura privata in merito all’intrinseco, può contenere varie cose… (a) Se contiene dichiarazioni di volontà la scrittura privata fa piena prova del fatto. (b) Se contiene dichiarazioni di scienza la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni; invece, il fatto oggetto della dichiarazione: • Se è una dichiarazione di scienza confessoria -> piena prova dell’intrinseco. • Se è una dichiarazione di scienza favorevole al dichiarante -> non forma piena prova. 31 Querela di falso Potrebbe essere che la scrittura privata, la cui sottoscrizione è genuina, sia falsificata… Siamo di fronte a un falso materiale. Es. Tizio sottoscrive una scrittura privata in cui dichiara un acquisto per 1.000 euro, ma poi vede produrre la medesima scrittura in cui è riportato che l’acquisto si è effettuato per 10.000 euro… Tizio è effettivamente sottoscrittore, ma il contenuto della scrittura privata è stato alterato!! Tizio riconosce sì la sottoscrizione (no disconoscimento), ma ne contrasta il contenuto… come? Con la querela di falso!!! QUINDI: - Atto pubblico -> SOLO la querela di falso, in quanto la provenienza delle dichiarazioni è accertata - Scrittura privata -> il disconoscimento E/O la querela di falso… incidono su profili diversi!! • La querela incide sulla falsità del documento. • Il disconoscimento incide sull’imputabilità del documento. La querela di falso viene utilizzata solo per contrastare l’estrinseco!!! Per contrastare l’intrinseco vedi sopra l’atto pubblico!!! Data certa Il riconoscimento e la verificazione danno certezza circa la provenienza della scrittura privata e, SE è attestato nella scrittura stessa, anche che le dichiarazioni sono state fatte in quella certa data!!! Tuttavia, non è detto che la scrittura privata riporti la data, ma se lo fa, questa è accertata con efficacia di prova legale fra le parti!! È essenziale però rendere opponibile ai terzi la data della scrittura privata… questa necessità nasce dalla possibilità di retrodatazione. Es. Tizio vende un bene mobile a Caio… prima che il bene sia consegnato a Caio, Sempronio offre a Tizio un prezzo maggiore. La regola è che fra due acquirenti dello stesso bene mobile non ancora consegnato a nessuno, prevale chi ha acquistato per primo… Tizio e Sempronio potrebbero quindi mettersi d’accordo per retrodatare il secondo atto di vendita ad un momento anteriore all’acquisto di Caio… esigenza che la scrittura privata abbia data certa al fine di evitare tali situazioni!!! Affinché la scrittura abbia data certa, occorre che si verifichi una delle ipotesi previste dall’art. 2704 c.c.: - Autenticazione della scrittura = il notaio attesta, non solo la provenienza, ma anche la data. - Registrazione della scrittura = presentando un doppio originale dell’atto, l’agenzia delle entrate timbra uno degli originali e l’archivia, restituendo l’altro alla parte con l’attestazione della data di registrazione. - Sopravvenienza di un evento che sia certezza che la scrittura non possa essersi formata dopo, es. la morte di uno dei sottoscrittori… la scrittura si è formata necessariamente prima dell’evento. - Riproduzione della scrittura in un atto pubblico; es. il notaio attesta in un atto pubblico che gli è stata presentata una certa scrittura in una certa data. - Verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo certo l’esistenza, in un certo giorno, della scrittura, es. la produzione in giudizio della scrittura. È discusso se il timbro postale possa conferire una certa data alla scrittura… si ritiene di no, in quanto non esclude che il timbro sia stato procurato successivamente. Infine, è bene dire che la data certa delle quietanze (= ricevuta del pagamento del debitore al creditore) può, di regola, essere fornita con ogni mezzo di prova. Tuttavia, il giudice deve preventivamente valutare se nella normalità di svolgimento di quel rapporto si usa rilasciare la quietanza con o senza data certa. Es. L'attestazione della banca di aver effettuato un bonifico in un certo giorno è di solito sufficiente a approvare la data del pagamento. • LE ALTRE PROVE DOCUMENTALI Scritture contabili ART. 2709 c.c.: le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore… non come prova legale, ma come prova che può essere contrastata con qualunque prova contraria. - Le scritture contabili vanno prese nella loro interezza: sia le parti favorevoli che sfavorevoli. - Se l’imprenditore tiene regolarmente le proprie scritture contabili, potrà utilizzarle sia come prova a proprio favore, sia per sterilizzare la portata probatoria delle scritture contabili della controparte (questa disposizione è volta a incentivare la regolare tenuta delle scritture contabili). Riproduzioni meccaniche Premessa: per documento si intende, non solo lo scritto, ma qualunque oggetto idoneo a registrare l’accadimento di un fatto storico. 32 LA PROVA TESTIMONIALE La prova testimoniale è la dichiarazione di scienza effettuata da un soggetto terzo rispetto le parti in causa. Viene resa in modo orale nel contraddittorio delle parti e poi trascritta nel verbale. Il fatto che sia resa in forma orale e nel contraddittorio, permette alle parti di contribuire all’individuazione e all’acquisizione degli elementi utili al giudice per valutare l’attendibilità della prova stessa. Dichiarazione scritta del terzo Problema: valore probatorio della dichiarazione scritta del terzo contenente una dichiarazione di scienza. Tale mezzo di prova, in senso ampio, è una prova documentale… ciò non significa nulla circa il valore probatorio della narrazione… Regola: la dichiarazione scritta del terzo NON ha efficacia probatoria, in quanto l’odinamento stabilisce che la modalità tipica di acquisizione della scienza del terzo al processo è la dichiarazione orale resa nel contraddittorio delle parti… questo è lo strumento “legale” di acquisizione al processo delle conoscenze del terzo. Eccezione: la dichiarazione scritta del terzo ha efficacia probatoria qualora la conoscenza del terzo non è acquisibile al processo nelle forme tipiche previste dalla legge (testimonianza). Limiti all’ammissibilità La prova testimoniale incontra dei limiti di ammissibilità in relazione ai contratti. La prova dei contratti è equiparata alla prova di pagamento e di remissione del debito per i quali esiste la stessa ratio di esclusione della prova testimoniale propria dei contratti… Ratio: il contratto nasce dall’accordo tra le parti, per cui nulla impedisce alle parti di predisporre la documentazione scritta della loro attività contrattuale; siccome la prova scritta è di fatto più attendibile di quella per testimoni, allora con l’esclusione della prova per testimoni l’ordinamento vuole spingere le parti a predisporre la documentazione della propria attività contrattuale. N.B: ciò vale anche per la documentazione del pagamento e remissione del debito: - il soggetto che paga può esigere che sia rilasciata la quietanza; - il debitore può chiedere al creditore la documentazione della remissione del debito. Ma quali sono questi limiti? - Valore del contratto Art. 2721 c.c.: No prova testimoniale per contratti con valore maggiore di 2,58 euro. Ratio: l’onere delle parti di procurarsi una documentazione scritta è esigibile per contratti di un certo valore economico e non ha senso per quelle di scarso valore. Sulla base di tale pensiero, è possibile superare il divieto, tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratti e di ogni altra circostanza. Il giudice deve valutare se, nella prassi, quel tipo di contratto viene stipulato in forma scritta o orale. A. Se nella prassi è un contratto che si stipula oralmente, il giudice ammette la prova testimoniale Es. contratto per l’acquisto delle bestie. B. Se nella prassi è un contratto che si stipula per scritto, il giudice non l’ammette. Es. contratto bancario Quindi: il giudice valuta volta per volta la verosimiglianza della stipulazione in forma orale del contratto. - Patti aggiunti o contrari antecedenti e contemporanei Ipotesi: il contratto è provato per iscritto, ma si chiede di provare per testimoni patti aggiunti o contrari: • Antecedenti o contemporanei alla formazione del documento -> NO prova testimoniale perché, nel momento in cui le parti stipulano il contratto, è inverosimile che omettano di documentare i patti che in quel momento sono già stati stipulati. • Successivi alla formazione del documento -> si prova testimoniale, perché in tal caso è possibile che la volontà delle parti, come formata nel documento, si sia successivamente modificata con la stipulazione di patti, senza che di essi sia stata redatta documentazione. La prova testimoniale è sempre ammessa: 1) Quando vi è principio di prova per iscritto = in assenza di documentazione, la verosimiglianza è data dal fatto la controparte ha per iscritto fatto riferimento al contratto/alla modificazione del contratto, in modo da far apparire verosimile l’esistenza di questo contratto/patto aggiunto o contrario. 2) Per impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta. Es. mutuo ad un parente stretto. 3) Per perdita incolpevole del documento che gli forniva la prova -> senza colpa!!! 35 Distinzione: - Contratti a forma scritta ad probationem = la forma scritta è necessaria per essere provato… Quindi: NO prova testimoniale, sì altre prove, come ad es. giuramento o confessione. - Contratti a forma scritta ad substantiam = la forma scritta è necessaria per la sua validità ed efficacia… Quindi: SI prova testimoniale SE la parte dimostra, per mezzo di testimoni, di aver perduto il documento senza sua colpa. L’esclusione della prova testimoniale per i contratti a forma ad substantiam (eccetto per il caso di perdita incolpevole del documento) spesso viene ricollegata all’irrilevanza della prova testimoniale = se si chiedesse di dimostrare per testimoni che un certo contratto è stato stipulato in forma orale, si chiederebbe di provare un contratto nullo (in quanto è prevista la forma scritta ad substatiam) e quindi si avrebbe una prova irrilevante!! In realtà questa teoria cade per due motivi: 1. Perché si presuppone che l’oggetto della prova sia la stipulazione orale del contratto, mentre niente impedisce di pensare che oggetto della prova testimoniale sia la stipulazione scritta del contratto. 2. Perché, se fosse davvero un problema di irrilevanza, basterebbe dimostrare che il contratto è venuto ad esistenza ed è stato perso… invece è necessario dimostrare che la perdita si è avuta senza colpa!! Il legislatore onera le parti di procurarsi e custodire la prova scritta, perché, nel momento in cui tale prova viene meno per colpa delle parti, essa non può essere sostituita dalla prova testimoniale. La prova testimoniale deve essere dedotta in giudizio mediante l’indicazione: - Delle persone da interrogare - Dei fatti formulati mediante articoli separati e specifici Soggetti che NON possono testimoniare (oltre le parti): - ART. 246 Incapacità Sono incapaci a testimoniare coloro che hanno un interesse in causa che potrebbe legittimare la loro partecipazione al processo (come parte potenziale in un simultaneus processus). - ART. 247 Divieto Prima: esclusione dei parenti e affini in quanto inattendibili e non imparziali. Dopo: la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui prevedeva un divieto assoluto… è irrazionale che tale divieto sia disposto dal legislatore a priori… è più logico che venga operata una valutazione dal giudice volta per volta!! - ART. 248 Minori di 14 anni Prima: esclusione dei minori di 14 anni, in quanto inattendibile. Dopo: la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della norma in quanto spetta al giudice valutare in concreto l’attendibilità del testimone minore in 14 anni… N.B. Vi sono soggetti che hanno facoltà di non testimoniare: ad es. ex artt. 200-201-202 c.p.p. per segreto professionale, d’ufficio o di Stato… Intimazione ai testimoni Il testimone o si presenta spontaneamente in udienza o viene invitato a presenziare a questa… a tal fine: - La parte predispone l’intimazione ex art. 250 - L’ufficiale giudiziario notifica, ai testimoni ammessi dal giudice, un invito a comparire all’udienza. Altrimenti, può essere lo stesso avvocato a effettuare l’intimazione ai testimoni ammessi mediante raccomandata, fax o pec. Senza intimazione ai testimoni -> il giudice dichiara la decadenza della prova testimoniale. Assunzione dei testimoni avviene: - Previo giuramento - Dichiarazione delle generalità - Esposizione dei rapporti con le parti - Interrogatorio sui capitoli di prova ammessi dal giudice Teste di riferimento Se un testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d’ufficio che esse siano chiamate a deporre… c.d. teste di riferimento. N.B. Nel caso in cui si tratti di un processo a decisione monocratica, il giudice istruttore può disporre d’ufficio la prova testimoniale, del teste di riferimento, anche quando la notizia dell’esistenza di un terzo a conoscenza dei fatti oggetto di causa provenga da allegazioni effettuate dalle parti stesse. Qualora il giudice e le parti siano d’accordo, è possibile raccogliere la testimonianza per iscritto. 36 LA CONFESSIONE La confessione è una dichiarazione sfavorevole per il dichiarante, e favorevole per l’altra parte, che riguarda la verità dei fatti. Come valutare se una dichiarazione è favorevole o sfavorevole? Premessa: i fatti storici sono un elemento neutro. Regola: bisogna vedere se il fatto dichiarato integra l’esistenza o l’inesistenza di un fatto costitutivo o di un fatto imperativo… in particolare… - In riferimento a colui che fa valere il diritto in giudizio, si ha una confessione se dichiara l’inesistenza di un fatto costitutivo o l’esistenza di un fatto impeditivo. Es. dopo aver chiesto l’adempimento di un contratto, dichiara di non aver stipulato il contratto o che è già stato adempiuto. - In riferimento a colui contro cui è fatto valere il diritto in giudizio, si ha una confessione se dichiara l’esistenza di un fatto costitutivo o l’inesistenza di un fatto impeditivo. Es. il convenuto dichiara che il contratto è stato stipulato o che non ha ancora adempiuto alla sua prestazione. Ricognizione di debito e promessa di pagamento Premessa: oggetto della confessione sono fatti, non diritti!! Riconoscere un diritto altrui non è una confessione, ma è una ricognizione di debito o una promessa di pagamento. In sostanza, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento producono un’astrazione del rapporto fondamentale, in quanto, con esse, si riconosce un debito o si promette un pagamento. Con questi due strumenti si verifica un’inversione dell’onere della prova, facendo sì che colui che ha riconosciuto il debito/promesso un pagamento dovrà dimostrare che il rapporto da cui scaturisce il diritto è viziato o inesistente. Le possibilità di reagire ad una confessione sono diverse dalle possibilità di difesa che ha colui che ha reso la ricognizione di debito o la promessa di pagamento. Infatti nella confessione, avendo ad oggetto dei fatti, le parti possono sì vincolare il giudice ad una determinata realtà storica da esse affermata, ma il giudice sarà sempre libero di applicare le norme giuridiche corrispondenti. Disponibilità soggettiva e oggettiva La confessione è una prova che deve rispettare i requisiti di: • Disponibilità soggettiva = capacità soggettiva di disposizione del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, es. genitore che agisce come rappresentante legale del minore deve avere l’autorizzazione del giudice tutelare. • Disponibilità oggettiva = i fatti confessati devono riferirsi a diritti oggettivamente disponibili. Infatti, la confessione che ha ad oggetto un fatto relativo ad un diritto indisponibile non ha efficacia, in quanto con la confessione si verrebbe a disporre indirettamente del diritto. Come non hanno effetto le manifestazioni di volontà sui diritti indisponibili sul piano sostanziale, è così anche all’interno del processo. Qualora manchino la disponibilità oggettiva e soggettiva, la confessione non avrà efficacia probatoria. Efficacia probatoria della confessione La confessione ha efficacia di piena prova. Il giudice NON può metterne in dubbio l’attendibilità e la verità del contenuto!! Regola: una volta avuta la confessione, non vi sono ulteriori attività istruttorie attorno al fatto confessato!! Eccezioni: casi in cui la confessione ha efficacia di prova liberamente valutabile… • Litisconsorzio necessario o unitario In presenza di un litisconsorzio necessario o unitario + confessione resa da solo alcuni dei litisconsorti. In questo caso ex ART. 2733 c.c.: - No prova legale perché pregiudicherebbe gli altri litisconsorti - No inesistente perché una dichiarazione confessoria pienamente valida Quindi: efficacia di prova liberamente valutabile dal giudice. NON rientra nell’eccezione il litisconsorzio facoltativo: la confessione fa piena prova in capo a chi rende la confessione senza pregiudicare gli altri… ricorda che non ha efficacia sui diritti pararteli!! Nel litisconsorzio facoltativo le cause sono parallele, quindi sono possibili decisioni diverse… si tratta comunque di contrasto di accertamenti, non di giudicati. Si ha così un eccezione al principio di acquisizione!! Es. Tizio danneggiato da un incidente stradale chiama in causa: - Caio, proprietario del veicolo che ha prodotto il danno - Sempronio, conducente del veicolo al momento dell’incidente. Sempronio rende una confessione, mentre Caio non confessa. 37 QUINDI: il giuramento deve avere ad oggetto TUTTI I FATTI, che sono controversi nel momento in cui viene deferito. Dopo il deferimento, nessun altro fatto può essere allegato o contestato!!! Limiti di ammissibilità del giuramento sono: - La disponibilità soggettiva ex art. 2737 (rinvio alla corrispondente norma della confessione art. 2731). Precisazione: • La confessione è un atto unilaterale e la capacità soggettiva si riferisce al soggetto che confessa!! • Il giuramento invece è costituito da una fattispecie complessa, composta dal deferimento e dalla prestazione… in capo a chi deve sussistere la disponibilità soggettiva? Colui che deferisce il giuramento!!! L’atto di disposizione è il deferimento!! Infatti, chi definisce compie l'atto di disposizione del diritto, mentre chi giura fa una pura e semplice dichiarazione di scienza a cui è costretto in virtù del deferimento operato dalla controparte. - La disponibilità oggettiva ex art. 2739 - Impossibilità di deferire il giuramento su un fatto illecito… ma cosa si intende per fatto illecito? Ratio della limitazione: evitare che la parte si trovi di fronte alla seguente alternativa: a) Giurare, e quindi dichiarare l'esistenza di un fatto tale che possa sottoporla a procedimento penale o a discredito sociale b) Non giurare e perdere così la causa. Quindi: l'impossibilità di deferire il giuramento sul fatto illecito si ha soltanto nelle limitate ipotesi per cui la parte che deve giurare si trova nell'alternativa di giurare di avere commesso un fatto penalmente rilevante o socialmente disdicevole, o di non giurare e quindi di perdere la causa. Regola: il giuramento è la dichiarazione di un fatto a sé favorevole!!! Ne consegue che, il giuramento è ammissibile tutte le volte in cui ciò che la parte deve dichiarare sotto giuramento è di NON aver tenuto quel comportamento, perché in questo caso la parte non si trova nell'alternativa di giurare e esporsi al processo penale o ad discredito sociale, oppure di non giurare e di perdere la causa. - Impossibilità di deferire il giuramento per provare l'esistenza di un contratto con forma scritta ad substantiam, cioè quando la formula del giuramento è “giura di avere/di non avere (a seconda dei casi) stipulato per iscritto questo contratto”. Ratio della limitazione: un giuramento sulla stipulazione orale di un contratto con forma scritta ad substantiam non avrebbe efficacia decisoria per le ragioni esposte quando abbiamo analizzato le norme sulla prova testimoniale (sopra). ≠ prova testimoniale: è invece possibile deferire il giuramento sulla stipulazione di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem!!! Diversamente, nella prova testimoniale tutti e due i tipi di contratti incontrano gli stessi limiti… Es. È ammissibile il giuramento circa la stipulazione di una transazione… non è ammissibile il giuramento se la transazione ha ad oggetto un diritto reale immobiliare, perché in tal caso la transazione deve avere forma scritta ad substantiam. - Il giuramento non è utilizzabile per smentire le risultanze dell’estrinseco di un atto pubblico (risultanze coperte da pubblica fede) -> per smentirle l'unico mezzo è la querela di falso. Invece, il giuramento può essere utilizzato per smentire l’intrinseco (es. Simulazione del contratto contratto); questo è infatti uno dei settori in cui è maggiormente utilizzato il giuramento!! Efficacia del giuramento decisorio Premessa: art. 2738 stabilisce che se è stato prestato il giuramento deferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario… in realtà l'efficacia del giuramento è più ampia… Regola: una volta che il giuramento è stato prestato, al giudice resta soltanto da accertare se il giuramento è stato o non è stato prestato: - Se accerta di sì -> vittoria della parte che ha giurato; - Se accerta di no -> vittoria della parte che ha deferito il giuramento. Falso giuramento ART. 2738: l'eventuale accertamento della falsità del giuramento NON può essere causa di revocazione della sentenza!!! In tal caso, si può chiedere il risarcimento dei danni. Infatti, se la condanna penale non può essere pronunciata, del reato conosce il giudice civile in via incidentale per poter pronunciare sulla domanda risarcitoria. 40 Funzione del giuramento Problema di fondo: a cosa serve il giuramento? Come è possibile che si giunga ad una situazione processuale tale, per cui una parte rischia tutto attraverso il deferimento del giuramento? Com'è possibile che, una parte che si vede messa su un piatto d'argento la possibilità di vincere la causa, possa anche non prestare il giuramento? Premessa: il giuramento è un meccanismo che la parte utilizza quando è nell'impossibilità di difendersi, se non dimostrando un certo fatto, che non ha la possibilità di provare. Quindi: la causa è un punto tale che, per la parte, è persa. Es. Tizio e Caio stipulano una transazione orale… Tizio propone contro Caio domanda che si fonda sul contratto originario, Caio eccepisce la transazione ma Tizio la nega. Come fa Caio ha dimostrare la transazione? Non ha documenti e non può provarla per testimoni. Se le cose rimangono così Caio perde la causa… l'unica possibilità che ha Caio per vincere la causa è quella di deferire il giuramento a Tizio: far giurare a Tizio che la transazione non è stata stipulata. Attenzione!! Il differimento del giuramento può costituire un boccone avvelenato per la controparte!! È vero che giurando il fatto a sé favorevole Tizio vince la causa, MA: 1) Tizio può sapere o sospettare che Caio abbia in mano la prova documentale e non la voglia esibire per certi motivi (es. motivi fiscali), e quindi lo voglia sfidare dicendogli: “giura il falso e io ti denuncio penalmente, e in quella sede esibisco il documento”. 2) In riferimento all’esempio della transazione orale, Caio in sede civile non può dimostrare per testimoni che la transazione è stata stipulata, ma quando Tizio ha negato che la transazione sia stata stipulata, nel processo penale il PM può benissimo usare i testimoni per dimostrare che Tizio ha giurato il falso, perché la transazione in realtà è stata effettivamente stipulata. QUINDI: il giuramento è sempre l'unica scelta che ha il deferente, il quale talvolta ha qualcosa in mano che non può utilizzare nel processo civile, ma che ben potrà utilizzare nel processo penale per falso giuramento. Inoltre, chi si trova a rispondere al giuramento non può giurare quello che vuole, perché c'è sempre la possibilità che si riesca a dimostrare, in sede penale, che ha dichiarato il falso e che quindi possa essere condannato a sanzioni penali e a risarcimento dei danni. Conseguenza: oggetto del giuramento è un fatto storico di cui è dimostrabile l’esistenza o l’inesistenza. Giuramento de meritate e de scientia ART. 2739 distingue: a) Giuramento de veritate = giuramento che ha ad oggetto il fatto proprio della parte che deve giurare; b) Giuramento de scientia = giuramento che ha ad oggetto il fatto altrui, di cui il giurante a conoscenza, ma che non integra un suo comportamento. Es. In una controversia relativa ad un credito, il convenuto deferisce il giuramento decisorio all’attore: - “Giura di non aver ricevuto il pagamento del credito” costituisce un giuramento de meritate, in quanto il pagamento è stato ricevuto proprio dalla parte che deve giurare. - “Giura di non sapere che il tuo dante causa ha ricevuto il pagamento del credito” costituisce un giuramento di scientia, perché, nel caso in cui la controversia sia tra l’erede del creditore e il debitore, l’erede deve giurare di sapere se il suo dante causa ha ricevuto o meno il pagamento. La distinzione è fondamentale in merito alla dichiarazione di “non sapere/non ricordare" del giurante: • Nel giuramento de veritate -> se la parte dichiara di non sapere o di non ricordare, la dichiarazione si intende equivalente alla rifiuto di prestare il giuramento ed essa rimane soccombente. Es. Tizio chiede l'adempimento del contratto a Caio, il quale eccepisce l'esistenza di una transazione, di cui non ha prove… Caio deferisce il giuramento Tizio in questi termini: “giura che non abbiamo concluso una transazione”… se Tizio afferma “non ricordo, non so se abbiamo concluso la transazione” la dichiarazione equivale al rifiuto di prestare giuramento e perde così la causa. • Nel giuramento de scientia -> la dichiarazione di non sapere è ritenuta equivalente alla prestazione del giuramento, e la parte vince la causa. Es. L’erede di Tizio chiede l'adempimento del contratto a Caio, il quale eccepisce l'esistenza di una transazione, di cui non ha prove… Caio deferisce il giuramento Tizio in questi termini: “giura che non è a tua conoscenza il fatto che il tuo dante causa abbia concluso una transazione”… se l’erede di Tizio afferma “non so se il mio dante causa ha concluso una transazione” la dichiarazione equivale alla prestazione del giuramento e l'erede di Tizio vince la causa. Contestazioni da parte della dottrina: - Parte della dottrina ritiene che tale giuramento de scientia NON abbia efficacia decisoria; 41 - Secondo un’altra posizione, occorre distinguere a seconda che il giuramento di ignorare sia stato prestato in relazione ad un fatto: A. Allegato da colui che deferisce il giuramento -> come nelle ipotesi viste prima, il convenuto eccepisce un fatto di cui non ha prove, quindi deferisce il giuramento all’attore. In tal caso il giurante può non avere conoscenza del fatto e quindi giurare di ignorare; B. Allegato da colui che si trova a giurare -> qualora il fatto è stato provato e, la parte contraria, non ha le prove sufficienti per smontare l'accertamento che è stato raggiunto… questa può deferire il giuramento a colui che ha allegato e provato il fatto. In tal caso, la dichiarazione di ignorare il fatto dovrebbe essere ritenuta come un rifiuto di giurare, in quanto la parte verrebbe ad affermare di ignorare un fatto che lei stessa ha allegato nel processo!! A ciò consegue la soccombenza del giurante!! Ciò vale anche per il giuramento decisorio deferito in materia di prescrizioni presuntive… es. Tizio (avvocato) chiede a Sempronio (erede di Caio, suo cliente) il pagamento dei propri compensi… Sempronio si difende: - negando che il suo dante causa Caio sia mai stato cliente di Tizio - ed eccepisce la prescrizione presuntiva Questa difesa non è ammissibile perché Sempronio ha negato che il rapporto sia sorto e quindi non può affermare che il debito sia stato pagato!! Quindi: se la prescrizione presuntiva viene opposta non dal debitore originario, ma da un terzo (es. erede) questi necessariamente afferma l'avvenuto adempimento; per cui, se nei suoi confronti viene definito il giuramento, egli non può rispondere “non so” e vincere la causa, perché egli ha affermato implicitamente che l'adempimento vi è stato!! Litisconsorzio necessario e unitario ART. 2738: caso di litisconsorzio necessario o unitario + il giuramento prestato solo da alcuni dei litisconsorti. Il giuramento ha efficacia di prova liberamente valutabile dal giudice (= alla confessione). Premessa: il giudice deve mettere un’unica sentenza di contenuto uguale per tutti. Quindi: il giudice NON può dichiarare vincitore chi ha giurato e soccombente chi non ha giurato, perché la decisione è necessariamente unica e scindibile per tutti. Attenzione!! Ciò NON vale in caso di litisconsorzio facoltativo: la prestazione del giuramento da parte di alcuni dei litisconsorti facoltativi e la mancata prestazione da parte di altri, porta ad una decisione disomogenea delle cause: - Le parti che hanno giurato vincono; - Le parti che non hanno giurato perdono. Deferimento ART. 233: il giuramento deve essere deferito direttamente dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, cioè con la specificazione del potere di deferire il giuramento. Il giuramento deve essere deferito in articoli separati in modo chiaro e specifico, con una formulazione favorevole a colui che si trova giurare (≠ interrogatorio formale per la confessione). Quindi: se l’attore si trova a giurare su un fatto costitutivo, deve giurare l'esistenza del fatto; se si trova a giurare su una eccezione, deve giurare sull'inesistenza del fatto. Viceversa per il convenuto. Riferimento Colui che si vede deferito il giuramento, oltre a poter giurare o non giurare, può anche riferire il giuramento. Riferire il giuramento = con il riferimento, la parte deferisce a sua volta il giuramento a colui che lo ha deferito in precedenza… come? con la semplice inversione del verbo della formula, cioè, mettendo in bocca alla controparte l'affermazione del contrario di quella che era la formula del giuramento: - Se il giuramento è stato deferito sull'esistenza di un fatto -> viene riferito sull'inesistenza di quest’ultimo - Se il giuramento è stato deferito sull'inesistenza di un fatto -> viene riferito sull’esistenza di quest’ultimo Es. All'attore viene deferito il giuramento “giura che hai pagato”; la formula del riferimento sarà “giura che non hai ricevuto il pagamento”. Ricorda: la formulazione deve essere sempre favorevole a chi deve giurare!! Attenzione!! Il giuramento NON può essere riferito se il fatto non è comune ad entrambe le parti!!! Altrimenti, il deferente si troverebbe a giurare su un fatto che non è suo!! Problema: possibilità di mutare, con il riferimento, il giuramento de veritate in giuramento de scientia… ciò è possibile, con le relative conseguenze circa l'efficacia del giuramento (sopra). 42 • Esperimento giudiziale art. 261 ART. 261: l'esperimento giudiziale costituisce una prova presuntiva. Con l’esperimento giudiziale, il giudice ordina la riproduzione del fatto storico rilevante, al fine di dedurne il modo in cui questo si è verificato. • Rendimento dei conti artt. 263 e ss. Il rendimento dei conti: - per un verso ha le caratteristiche di un mezzo istruttorio; - per un verso può essere oggetto di autonoma domanda. Le ipotesi più significative di obbligo di rendiconto sono: • Obbligo di rendiconto del tutore che amministra gli interessi del minore • Obbligo del condividente, al momento della divisione dei beni, di rendere il conto all'altro o agli altri dell'amministrazione che ha fatto dei beni comuni • Obbligo di rendiconto dell'amministratore del condominio circa la gestione che ha effettuato • Obbligo di rendiconto per gli amministratori di società di persone Funzione: l'obbligo di rendiconto è strettamente connesso con il compimento di attività “nell’interesse" o “anche nell’interesse" di altri soggetti. Se un soggetto compie attività nell’interesse di altri, questi sono devono esserne informati… dal punto di vista sostanziale, la funzione del rendiconto è quella di rendere possibile all'interessato di far valere i diritti o di adempiere agli obblighi che nascono dall'attività compiuta da colui che ha gestito l’attività. ≠ responsabilità per la gestione: l'obbligo di rendiconto riguarda ciò che è stato, ed il suo adempimento consiste nel fornire l'informazione dei fatti storici che sono accaduti… altra cosa è la pretesa di colui, nel cui interesse l'attività è stata svolta, di far valere una eventuale responsabilità per aver mal svolto l’attività. Si parla di un rapporto diverso, che è differenziato a seconda del tipo di rapporto rapporto che esiste fra il gestore e l’interessato (es. mandato gratuito comporta una responsabilità minore del mandato oneroso). Invece, l’obbligo di rendiconto è sempre uguale in tutte le ipotesi. Il rendiconto può essere effettuato: A) In via principale, come oggetto di autonoma domanda. Es. in genere, il rendiconto da parte dell'amministratore del condominio, nel caso in cui non lo renda. B) In via incidentale, come un procedimento istruttorio che si inserisce in un processo originario diverso. Es. in genere, il rendiconto tra condividenti è effettuato in un processo che ha ad oggetto la divisione. Controversia sull’obbligo di rendiconto Potrebbe nascere una controversia tra le parti circa la sussistenza dell'obbligo di rendere il conto, in quanto il chiamato a rendere il conto potrebbe contestarne la sussistenza… in tal caso: - occorre pregiudizialmente accertare se c'è obbligo di rendiconto -> sentenza; - per poter poi procedere all’effettiva resa dei conti. N.B. se l'obbligo di rendere il conto non è contestato, il passaggio alla fase di rendimento dei conti può avvenire con ordinanza del giudice giudice istruttore. Procedimento ARTT. 263 e ss. La parte obbligata deve depositare in cancelleria il conto con i documenti giustificativi, che provano le entrate e le uscite, almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del conto -> è previsto il deposito anticipato affinché le altre parti possano esaminare il conto e verificarne l’accettabilità. A. Se la controparte manifesta la volontà di accettare il conto, il giudice emette un’ORDINANZA NON IMPUGNABILE con la quale ordina il pagamento delle eventuali somme dovute. B. Se la controparte non intende accettare il conto, l’art. 264 le impone un onere specifico: deve specificare le partite che intende contestare ed i motivi della propria contestazione. Su tale contestazione si aprirà una discussione tra le parti: - Se, a seguito della discussione, le parti trovano un accordo il giudice emette un’ORDINANZA NON IMPUGNABILE con cui eventualmente ordina il pagamento del residuo; - Se le parti non trovano un accordo, decide con SENTENZA. 45 Revisione ART. 266 stabilisce che del conto approvato può essere chiesta revisione soltanto in caso di: - Errore materiale = errore di calcolo; - Omissione = una partita è stata omessa; - Falsità = una partita è falsa; - Duplicazione di partite = la stessa partita è stata esposta due volte. QUINDI: la revisione del conto può essere chiesta ove si alleghino degli elementi nuovi che valgono a farne dimostrare la incompletezza o la falsità. Domanda: la revisione si applica solo i conti che sono stati approvati dalla parte o anche a quelli che sono stati chiusi con sentenza? Nonostante l’art. 266 faccia riferimento alla revisione del conto “che la parte ha approvato”, sembrerebbe possibile applicare tale disciplina anche ai conti approvati con provvedimento del giudice. RIPRENDIAMO L’ESAME DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA… Il giudice istruttore può: - Rimettere la causa in decisione nelle ipotesi ex ART. 187; - Disporre l’assunzione dei messi di prova richiesti dalle parti o disponibili d’ufficio. Una volta assunti i mezzi di prova l’istruzione è finita… La fine della fase istruttoria fa scattare l’ultimo atto della trattazione, la precisazione delle conclusioni… in seguito alla precisazione delle conclusioni, ha luogo la fase decisoria. LA FASE DECISORIA In genere, la decisione della causa è attribuita allo stesso giudice istruttore, ma nelle ipotesi previste dall’arti. 50-bis la decisione spetta al collegio. Esamineremo prima l'ipotesi della decisione collegiale, per poi vedere in cosa differisce la decisione monocratica. La cerniera tra la fase di trattazione e la fase decisoria è costituita dalla precisazione delle conclusioni… Quando il giudice istruttore rimette la causa al collegio ex art. 187 o 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni… Precisazione delle conclusioni Le conclusioni sono le richieste (di contenuto vario) che le parti fanno al collegio. Contenuto minimo: le parti devono dire al giudice quale contenuto intendano che gli dia alla sentenza, in relazione alla situazione sostanziale che è stata dedotta in giudizio. Es. L'attore chiederà al collegio l'accoglimento della domanda e quindi la condanna al convenuto a pagarli 1000 € per il diritto di credito che è stato dedotto in giudizio… viceversa, il convenuto chiederà al collegio il rigetto della domanda in quanto egli non debba nulla all'attore per il diritto diritto di credito che è stato dedotto in giudizio. La precisazione delle conclusioni è rilevante sotto vari punti di vista… come: • Limiti temporali di efficacia della sentenza = la sentenza di merito statuirà con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della precisazione delle conclusioni… i fatti successivi a tale udienza potranno essere posti a fondamento di una nuova domanda… Come sappiamo, la precisazione delle conclusioni è l'ultimo momento utile per allegare nel processo nuovi fatti!! • Determinazione della soccombenza delle parti = per sapere se una parte è soccombente occorre far riferimento alla tutela che ha chiesto al momento della precisazione delle conclusioni. La precisazione delle conclusioni assume quindi rilevanza ai fini della determinazione definitiva di ciò che la parte chiede al giudice e, pertanto, al fine di poter poter stabilire se il giudice ha dato o meno alla parte ciò che questa ha richiesto… determinare la soccombenza serve essenzialmente per stabilire la legittimazione ad impugnare!!! • No nuove allegazioni, produzione di nuovi documenti e assunzione di nuovi mezzi di prova, in quanto, queste attività (eccetto le sopravvenienze di fatto e di diritto) debbono essere compiute, a pena di preclusione, nell'udienza di cui all'art 183. Tuttavia le parti possono modificare le conclusioni quando ciò non comporti nuove allegazioni o nuove richieste istruttorie… Le parti devono riproporre al collegio tutte le questioni che il giudice istruttore ha risolto con ordinanza e che non debbano essere affrontate d'ufficio in sede decisoria ex art. 178. Senza esplicita riproposizione al collegio, questo non può riprendere in esame di questioni che il giudice istruttore ha risolto con ordinanza!! N.B. Se la parte non precisa le conclusioni, si intendono confermate le ultime conclusioni formulate. 46 Comparse conclusionali Di fronte al collegio si svolgono le successive attività processuali… Entro 60 giorni dall’udienza di precisazione delle conclusioni si ha lo scambio delle comparse concorsuali = illustrazione delle ragioni in fatto e in diritto di ciascuna delle parti. Le comparse conclusionali non possono modificare le conclusioni, ma possono contenere liberamente nuovi profili di diritto, purché tale diversa impostazione in diritto non presupponga l'obbligazione in giudizio di nuovi fatti (non possibile). Memorie di replica Dopo le comparse conclusionali, le parti possono scambiarsi anche le memorie di replica alle comparse conclusionali stesse. Il collegio deve emettere la decisione entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Discussione orale Se una delle parti lo chiede nella precisazione delle conclusioni e lo ribadisce, entro il termine per il deposito delle memorie di replica, si fa luogo alla discussione orale della causa. Il giudice istruttore, che nel collegio partecipa come relatore, redige una relazione delle questioni proposte che debbono essere decise dal collegio… dopodiché i difensori delle parti discutono oralmente la causa di fronte al collegio. Deliberazione La fase di deliberazione della sentenza avviene nella segreto della camera del consiglio, e di essa non risulta neanche traccia nel processo verbale. Quindi: i tre giudici si riuniscono e discutono fra di loro la causa, senza la presenza né delle parti, né del cancelliere, né di alcun altro soggetto. Dispositivo La decisione viene presa a maggioranza dei voti e, una volta raggiunta, viene steso il dispositivo della sentenza, che consiste nella statuizione che il collegio emette. Anche il dispositivo rimane sconosciuto, nel senso che nel processo di rito ordinario non viene reso pubblico immediatamente. Quindi: il dispositivo NON ha alcuna efficacia e rilevanza esterna!! Motivazione A questo punto è necessario stendere la motivazione della sentenza… Di regola: è il giudice istruttore che estende la motivazione della sentenza. Tuttavia, può accadere che, se il giudice istruttore è andato in minoranza nella votazione, la motivazione sia affidata ad un altro componente del collegio!! Pubblicazione La sentenza (completa di intestazione, motivazione e dispositivo) è depositata telematicamente in cancelleria: il cancelliere vi appone la data e la firma, e si ha così la pubblicazione della sentenza. Con la pubblicazione della sentenza chiunque, volendo, può prenderne cognizione e richiederne copia. -> La fase decisoria di fronte al giudice istruttore è sostanzialmente analoga, MA: - No camera di consiglio - La sentenza è sottoscritta esclusivamente dal giudice che l’ha pronunziata. - Il giudice istruttore può anche decidere la causa oralmente!! In tal caso: • La discussione della causa • La pronuncia della sentenza avvengono o forma orale o in forma scritta. La decisione orale è stata pensata con riferimento ai casi in cui la decisione non è complessa. La sentenza, pronunciata in forma orale, viene poi trascritta nel verbale del processo, e una copia del verbale è inserita nella raccolta delle sentenze di quell'ufficio giudiziario. La sentenza si intende “pubblicata” con la sua lettura, e da quel momento decorre il tempo per l’impugnazione… non vi è nessuna comunicazione del cancelliere alle parti dell'avvenuta pubblicazione della sentenza!! 47 PROCESSO CON UNA SOLA DOMANDA ART. 279, II periodo, n. 1-2-3-4 c.p.c. • Sentenza definitiva di rito = la pronuncia di merito non è possibile. N. 1: il collegio pronuncia sentenza quando definisce il giudizio decidendo questioni di giurisdizione. N. 2, prima parte: il collegio pronuncia sentenza quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo (art. 187). Come abbiamo visto, le questioni pregiudiziali riguardano la sussistenza dei presupposti pregiudiziali. Se il giudice, esaminando una questione pregiudiziale, ritiene carente un presupposto processuale, la pronuncia esclusivamente un contenuto di rito, visto che non si può scendere all'esame del merito ed è una pronuncia definitiva. Vi è quindi una rilevante differenza tra: - Le questioni di rito generali -> ordinanza; - Le questioni di rito che attengono ad un presupposto processuale -> sentenza. • Sentenza definitiva di merito = la domanda viene accolta o rigettata. N. 2, seconda parte: il collegio pronuncia sentenza quando definisce il giudizio decidendo questioni preliminari di merito (art. 187). Come abbiamo visto, le questioni preliminari riguardano gli elementi costitutivi/impeditivi/modificativi/ estintivi della fattispecie del diritto dedotto in giudizio. N. 3: il collegio pronuncia sentenza quando definisce il giudizio decidendo totalmente il merito. N.B. Il testo del n.3 sembra distinguere la decisione “totale” del merito dalla decisione del merito su questioni preliminari (n. 2)… in realtà NON vi è differenza!! Sono tutte pronunce di merito definitive!! Con la sentenza definitiva il giudice adito esaurisce il suo compito giurisdizionale… • Sentenza non definitiva = ulteriore istruzione della causa. N. 4: il giudice, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, NON definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. Le sentenze non definitive di rito o di merito vanno ricollegate alle questioni preliminari e pregiudiziali… Infatti, accanto ad una astratta potenzialità di definizione del giudizio prevista dall’art. 187, è rilevante stabilire se in concreto la questione (di rito o di merito) debba essere decisa in modo tale da dar luogo ad una sentenza definitiva ex art. 279 1, 2 e 3. Quindi: la questione preliminare o pregiudiziale, per dar luogo ad una rimessione in decisione immediata (senza completare l’istruttoria), deve essere concretamente idonea a definire il giudizio. Infatti, quando il giudice istruttore rimette la causa direttamente in decisione, egli effettua una prognosi sul fatto che quella questione pregiudiziale o preliminare debba essere decisa in modo da definire il giudizio… MA questa prognosi, al momento della decisione, può rilevarsi sbagliata… Esempio di sentenza non definitiva di rito: Il giudice istruttore di fronte alla questione di giurisdizione, ritenendola fondata e quindi in concreto idonea a definire il giudizio, non istruisce il merito, ma rimette immediatamente in decisione la causa… se in sede decisorioa la questione viene risolta nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice adito, si apre la strada alla pronuncia di merito… il merito però non è istruito e quindi il giudice non è in grado di decidere… In tal caso, il giudice deve emettere una sentenza non definitiva, in quanto, in concreto sussiste il presupposto processuale e quindi occorre pronunciare anche sul merito… non essendo però stata effettuata l'istruttoria sul merito, il giudice, insieme alla sentenza non definitiva, emette un'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, affinché si faccia l'istruttoria sul merito che è stata omessa. Esempio di sentenza non definitiva di merito: Il giudice istruttore valuta fondata la questione di prescrizione, non istruisce le altre questioni di merito e rimette in decisione la causa… in sede decisoria: - Se si ritiene che la prescrizione sia maturata -> sentenza definitiva di merito (n. 2) - Se si ritiene che la prescrizione non sia verificata -> sentenza non definitiva di merito (n. 4) + ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, al fine di assumere le prove sugli altri elementi della fattispecie… Attenzione!! L'emanazione di sentenze non definitive nasce sempre da un erronea prognosi del giudice!! Il giudice istruttore si è sbagliato ritenendo carente una condizione per la pronuncia di merito… 50 Oggetto delle sentenze non definitive L'oggetto della sentenza non definitiva non coincide con l'oggetto della domanda, e quindi del processo. In particolare: non si può chiedere, come unico oggetto della domanda, la tutela che impartisce una sentenza non definitiva!! Infatti, come abbiamo visto sopra dagli esempi, la portata precettiva di una sentenza non definitiva di rito, consiste nella sola dichiarazione che il giudice adito abbia giurisdizione o competenza sulla domanda proposta, o che sussiste la capacità processuale di una parte, che non esiste un precedente giudicato, ecc. la sentenza non definitiva non decide di altro!! Quindi, non è immaginabile una domanda giudiziale con cui ci si limiti a chiedere al giudice di dichiararsi competente o fornito di giurisdizione, ecc.!! Lo stesso vale anche per le sentenze non definitive di merito: non è valida una domanda con cui ci si limiti a chiedere al giudice di dichiarare che il diritto non è prescritto, ecc., visto che l'oggetto minimo della domanda giudiziale è la richiesta di tutela di una situazione sostanziale. Quindi, non si può chiedere l'accertamento di un elemento della fattispecie, ma si deve chiedere la tutela giurisdizionale del diritto, che scaturisce dall'intera fattispecie!! QUINDI: la sentenza non definitiva a un oggetto patologico, dato che la sua portata precetti è sotto il livello minimo dell'oggetto di una domanda giudiziale!! Rapporti con la sentenza definitiva La sentenza definitiva: - Chiude il processo di fronte al giudice adito - Da o rifiuta la tutela giurisdizionale richiesta - Vede una parte vittoriosa ed una soccombente (effettivo) - Contro la sentenza definitiva sono esperibili i normali mezzi di impugnazione La sentenza non definitiva: - Non chiude il processo di fronte al giudice adito - È accoppiata ad una ordinanza che rimette la causa in istruttoria - Determina una soccombenza meramente teorica, che ha ad oggetto la sola questione pregiudiziale o preliminare decisa… la sentenza definitiva ha il potere di assorbimento degli effetti negativi della sentenza non definitiva. Esempio con una sentenza non definitiva di merito: Il giudice, con una sentenza non definitiva, stabilisce che la prescrizione non sia verificata. Il convenuto rispetto a tale sentenza è soccombente, avendo egli affermato l'esistenza della prescrizione e non avendo ottenuto la sentenza di rigetto a cui aspirava… con la sentenza definitiva non si esamina la prescrizione, ormai decisa dalla sentenza non definitiva, ma si decide della domanda esaminando questioni diverse… In caso di pronuncia di rigetto della domanda nel merito, in pratica, si elimina per il convenuto l’effetto negativo prodotto dalla sentenza non definitiva. Infatti, è vero che sulla sentenza non definitiva egli ha avuto torto, ma è anche vero che, con la sentenza definitiva, la domanda è stata rigettata… il convenuto ha così la stessa tutela che avrebbe avuto se la prescrizione fosse stata ritenuta esistente!! Esempio con una sentenza non definitiva di rito: Il convenuto eccepisce la carenza di giurisdizione, il giudice con sentenza non definitiva dichiara la propria giurisdizione… il convenuto è astrattamente soccombente sulla questione di rito. Con la sentenza definitiva di merito, il giudice rigetta la domanda e il convenuto vince la causa. Attenzione!! Di fronte ad una pronuncia di carenza di giurisdizione, l'attore avrebbe potuto proseguire il processo di fronte al giudice munito di giurisdizione… di fronte, invece, ad una pronuncia di merito che rigetta la domanda, l'attore è vincolato alla statuizione di inesistenza del diritto fatto valere. Quindi: l’astratta soccombenza del convenuto viene assorbita dalla sentenza definitiva, la quale rende irrilevanti gli effetti negativi prodotti dalla sentenza non definitiva. Il soccombente sulla sentenza non definitiva ha la scelta fra: - l’impugnazione immediata della stessa - non fare nulla, così che la sentenza non definitiva passi in giudicato - la riserva di decidere (al momento della sentenza definitiva) se impugnare o meno la definitiva. Esempio: il convenuto si è visto rigettare un’eccezione di prescrizione con sentenza non definitiva… egli può: - Impugnare subito in Corte d’Appello la questione della prescrizione decisa con sentenza non definitiva - Non fare nulla, così che la sentenza non definitiva passi in giudicato - Manifestare la volontà di riservarsi l’appello per la sentenza definitiva Solo al momento della sentenza definitiva si saprà se la sentenza che ha negato l'esistenza della prescrizione lo ha pregiudicato veramente o meno. 51 Vediamo quali sono le conseguenze e gli effetti di queste tre alternative: A. Impugnazione immediata -> il soccombente decide di appellare immediatamente la sentenza non definitiva… possono accadere due cose: 1. Proseguono in contemporanea due processi che hanno lo stesso oggetto (stessa situazione sostanziale), ma due diversi ambiti di cognizione: • nel processo di appello si conosce solo la questione che ha dato luogo alla sentenza non definitiva; • nel processo di primo grado si conosce di tutte le altre questioni, tranne quella decisa con la sentenza non definitiva. Le due pronunce vanno coordinate!!! 2. Il giudice istruttore sospende l’ulteriore corso del processo di primo grado: - Su istanza concorde delle parti - Con ordinanza non impugnabile - Fino alla definizione del giudizio di appello Una volta che il giudice di appello si sia pronunciato: a) Se la sentenza non definitiva è confermata -> riparte l'istruttoria di primo grado sulle altre questioni b) Se la sentenza non definitiva è riformata -> il processo di primo grado non è più ripreso B. Passaggio in giudicato -> il soccombente, sulla sentenza non definitiva, omette ogni attività e la sentenza passo in giudicato, con la conseguenza che questa non può più essere resa minata né dal giudice che ha emesso la sentenza (naturale perché appunto è una sentenza) né in sede di impugnazione (eccetto l'impugnazione incidentale tardiva, che vedremo). C. Riserva di impugnazione (riserva di appello) -> il soccombente propone “riserva di impugnazione”, termine comunemente usato e non corretto, in quanto nel nostro sistema non esiste un istituto generale che prevede la possibilità di riservare l'impugnazione della sentenza non definitiva, ma esiste solo la riserva di appello. Infatti, la sentenza non definitiva non è immediatamente ricorribile in cassazione, ma solo quando viene emessa sentenza definitiva e senza necessità di riserva. Attenzione!! Con riferimento al regolamento di competenza, la parte che è rimasta soccombente rispetto ad una pronuncia di sola competenza non può riservarsi la scelta di proporre il regolamento di competenza una volta emessa la sentenza definitiva, perché rispetto al regolamento di competenza NON è previsto l'istituto della riserva!!! Solo impugnazione immediata. Per riserva di impugnazione intendiamo la riserva di appello (ARTT. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c.). ART. 340: contro la sentenza non definitiva e la sentenza di condanna generica (dopo), l'appello può essere differito purché la riserva sia effettuata, a pena di decadenza, nel termine per appellare (dopo il quale la sentenza passa in giudicato) e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. - Se l'udienza di prosecuzione del processo si svolge dopo che è scaduto il termine per appellare -> la riserva deve essere fatta nel termine per appellare, quindi nel termine più breve; - Se l'udienza si svolge prima della scadenza del termine per appellare -> la riserva deve essere fatta entro tale udienza. Quindi: la riserva va fatta sempre nel termine più breve fra quello per proporre appello e lo svolgimento della prima udienza di prosecuzione della causa di fronte al giudice istruttore!!! La riserva di appello può essere fatta: • All’udienza di prosecuzione della causa - con dichiarazione orale da riportare nel verbale di causa - con dichiarazione scritta su un foglio separato da allegare il verbale di causa • Con atto notificato, da parte dell’avvocato del soccombente, ai procuratori delle altre parti costituite (unica possibilità quando la prima udienza di trattazione va al di là del termine per proporre appello). Scioglimento della riserva Regola: alla prima sentenza che viene impugnata, deve essere impugnata anche la sentenza per la quale è stata fatta riserva!! Altrimenti quest’ultima passa in giudicato!! Estinzione del processo Se il processo si estingue, la sentenza di merito contro cui fu fatta riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui il provvedimento che ha pronunciato l’estinzione del processo diventa definitivo. Da questo momento decorre il termine (di 30 giorni se la sentenza non definitiva è stata notificata, altrimenti 6 mesi) entro cui si può impugnare la sentenza in esame. 52 In presenza di un processo che ha una pluralità di oggetti, il giudice può decidere con un’unica sentenza. Tuttavia, se alcune delle cause sono mature per la decisione ed altre cause non lo sono, perché ancora debbono essere istruite, si può aggiungere alla decisione di alcune soltanto delle domande domande proposte… due ipotesi: 1) Il collegio dispone con provvedimento la separazione delle cause prima di deciderle ex art. 279 n. 5). Al provvedimento segue la decisione di quelle mature e la permanenza in istruttoria di quelle non mature. N.B. La qualificazione esplicita di sentenza definitiva o non definitiva è contenuta nella pronuncia. 2) Il giudice decide alcune domande su istanza di parte (deve sussistere un interesse apprezzabile), mentre per le altre continua l’istruttoria -> non c’è un provvedimento di separazione. Quando si ha provvedimento di separazione le sentenze emesse sono definitive!! Esempio: Tizio e Caio (danneggiati da uno stesso evento) agiscono insieme nei confronti di Sempronio (danneggiante comune)… il giudice ritiene che una di queste cause è matura per la decisione, l'altra ha bisogno ancora di istruzione. Il giudice ex Art 279 n. 5) separa le cause e, nel momento in cui le separa, crea due processi separati: - La sentenza che decide rispetto a Tizio è definitiva, perché chiude quel processo; - L'altra causa prosegue in un processo diverso. Le sentenze previste dall’art. 277 sono sentenze parzialmente definitive: - Tale sentenza esaurisce in maniera completa la richiesta di tutela relativa ad una sola domanda; - La successiva sentenza, relativa ad una domanda diversa, non è in grado di assorbire la portata precettiva della precedente (come invece accade con le sentenze non definitive)… QUINDI: la successiva pronuncia potrà di fatto mitigare o addirittura eliminare le conseguenze dannose che la prima sentenza ha arrecato al soccombente, ma non potrà mai annullarne la portata precettiva!!! Esempio: Tizio ha proposto contro Caio due domande: 1. Una relativa al capitale per 100 2. L’altra relativa agli interessi per 50 Il giudice con la prima sentenza li riconosce il capitale… se anche poi con la sentenza definitiva gli nega gli interessi, questo non potrà nessun modo assorbire gli effetti della sentenza parzialmente definitiva: Caio deve comunque il capitale!!! Il mancato riconoscimento degli interessi mitigherà la soccombenza di Caio, il quale invece che 150 darà soltanto 100, ma la soccombenza su 100 rimane e non può essere sterilizzata dalla sentenza definitiva!!! Il fatto che il diritto agli interessi venga riconosciuto inesistente potrà compensare le cose dal punto di vista economico, ma dal punto di vista giuridico non toglie che rispetto alla prima domanda Caio è soccombente. Il pregiudizio che arreca la sentenza parzialmente definitiva è tale per cui in nessun modo può essere rimosso dalla pronuncia definitiva, che scaturisce su di una differente situazione sostanziale… se anche la parte, soccombente sulla sentenza parzialmente definitiva, è vittoriosa sulla sentenza definitiva, ciò non toglie valore alle risultanze della prima pronuncia. Riserva di impugnazione Anche le sentenze parzialmente definitive sono suscettibili di riserva di appello o ricorso per cassazione? Premessa: la ratio al fondo della riserva di appello/ricorso per cassazione per le sentenze non definitive NON sussiste anche per le sentenze parzialmente definitive… infatti, è inutile aspettare una sentenza successiva che non potrà mai mettere nel nulla la portata precettiva della sentenza parzialmente definitiva. A. Per tali ragioni, una prima opinione sostiene che la riserva di impugnazione non sia possibile… quindi: sarebbe possibile solo impugnare immediatamente la sentenza parzialmente definitiva. Inconveniente: la parte soccombente sulla parzialmente definitiva deve, per forza di cose, esercitare immediatamente il potere di impugnazione, anche se non è ancora in grado di valutare l'esito complessivo della controversia… questo comporta la moltiplicazione delle impugnazioni, anche in ipotesi in cui l'impugnazione potrebbe essere evitata da una valutazione complessiva. Quindi: con il frazionamento della decisione delle più cause in più sentenze si costringerebbe la parte ad una impugnazione precauzionale, non potendo aspettare l'esito finale della controversia, pena la perdita della facoltà di impugnare la sentenza parzialmente definitiva. B. Una seconda opinione sostiene che, seppure da un punto di vista giuridico la sentenza definitiva non è idonea ad assorbire gli effetti della parzialmente definitiva, nell’economia del processo cumulato la parte può valutare la decisione della controversia nella sua globalità e successivamente decidere se impugnare o meno la sentenza parzialmente definitiva… la parte potrebbe benissimo accontentarsi dell’esito complessivo della lite dopo la pronuncia definitiva. 55 Esempio: Tizio chiede la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. Essendo matura per la decisione la causa relativa alla risoluzione del contratto, il giudice (con la pronuncia ex art. 277) dichiara la sentenza alla risoluzione del contratto e rimette in istruttoria la causa relativa al risarcimento del danno. Qualunque cosa accada poi con la pronuncia che decide sul risarcimento del danno, quest'ultima non potrà mai neutralizzare quanto è stato deciso in ordine al diverso diritto sostanziale che è stato oggetto della sentenza parzialmente definitiva!! Il convenuto, risolto il contratto, è irrimediabilmente soccombente e quindi, se vuole impugnare, lo deve fare immediatamente… è anche vero però che, se alla fine il giudice rigetta la domanda risarcitoria, il convenuto, valutando il complesso delle due pronunce, potrebbe anche rinunciare ad impugnare ed accettare la soluzione globale della controversia. Differenza e similitudine con l’impugnazione incidentale tardiva L’impugnazione incidentale tardiva (che vedremo a suo tempo) si pone nei confronti di una sentenza formalmente unica, ma sostanzialmente plurima, in quanto con un unico provvedimento si decide di più domande. Nel caso in esame, invece, le più domande sono decise con provvedimenti formalmente distinti ed emessi in tempi diversi. -> Se il criterio della valutazione globale dell'esito della controversia consente l'impugnazione incidentale tardiva in relazione ad una sentenza sostanzialmente plurima, lo stesso criterio deve valere anche per consentire di riservare l'impugnazione della sentenza parzialmente definitiva all'esito globale della controversia!! L’opinione che ammette la riserva di impugnazione nei confronti delle sentenze parzialmente definitive è oggi confermata dalla nuova formulazione dell’art. 361… infatti: ART. 361, I periodo, c.p.c. prevede espressamente la riserva di ricorso per cassazione nei confronti delle domande che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio: sentenze parzialmente definitive… Se è possibile la riserva di ricorso per cassazione, è possibile anche la riserva di appello. GLI EFFETTI DELLA SENTENZA Quando si producono gli effetti della sentenza? Prima di rispondere alla domanda dobbiamo chiarire il significato di “effetti della sentenza”. Tradizionalmente, gli effetti della sentenza si ripartiscono in: 1. Effetti di accertamento 2. Effetti costitutivi 3. Effetti esecutivi E si distingue: effetti delle sentenza di accertamento e costitutiva da quelli della sentenza di condanna. Ancora, si distingue tra: - Esecutività in senso lato = efficacia della pronuncia in genere; - Esecutività in senso stretto = efficacia della pronuncia di condanna. In entrambi i casi si applicano gli artt. 282 e 337. ART. 282: La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. ART. 337: L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata. -> Le sentenze di condanna sono sempre immediatamente efficaci, in qualunque grado siano emesse. -> Le sentenze di accertamento e costitutive divengono efficaci quando passano in giudicato formale. L’effetto proprio della sentenza di merito è quello di individuare le regole di condotta che disciplinano i comportamenti di due o più soggetti, con riferimento a un bene della vita giuridicamente tutelato… in ciò non differiscono le sentenze di accertamento e costitutive dalle sentenze di condanna, in quanto anche quest’ultime dettano delle regole di comportamento (e la loro efficacia esecutiva non incide sui loro effetti dichiarativi, cioè sugli effetti propri della funzione dichiarativa). In generale, una sentenza valida è vincolante dal momento in cui si perfeziona il suo iter formativo, cioè con la sua pubblicazione. Tuttavia, il sistema istituisce degli strumenti che le parti possono utilizzare per ottenere una modificazione della sentenza: i mezzi di impugnazione. L’eventuale accoglimento di questi mezzi di impugnazione può portare a determinare regole di condotta diverse da quelle determinate dalla sentenza impugnata, con effetto sostitutivo pieno. 56 QUINDI: le uniche regole di condotta che vincolano le parti, una volta concluso il processo con la formazione del giudicato, sono quelle contenute nell’ultima sentenza pronunciata. Si potrebbe anche dire che la sentenza è efficace (e le regole di condotta vincolanti) dalla sua pubblicazione, ma sarebbe una efficacia evanescente, se e finché quella sentenza è impugnabile. QUINDI: finché la sentenza non è passata in giudicato, non possiamo definire veramente vincolanti le regole di condotta che contiene, in quanto l’eventuale accoglimento di mezzi di impugnazione può portare a determinare regole di condotta diverse!! Per cui solo la sentenza passata in giudicato produce effetti stabili!!! Retroattività -> La regola di condotta enunciata dalla sentenza si applica anche ai comportamenti antecedenti alla sua efficacia? Regola: la sentenza ha efficacia retroattiva, almeno fino al momento della domanda. Eccezione: alcune sentenze che incidono sullo status non hanno efficacia retroattiva (es. divorzio). Capo condannatorio dipendente Un’altra questione è quella che riguarda il regime della esecutività di una pronuncia di condanna consequenziale ad una pronuncia di mero accertamento o costitutiva. Infatti, se si ritiene che queste ultime divengano efficaci una volta passate in giudicato formale, dobbiamo chiederci: come può avere efficacia esecutiva una pronuncia di condanna dipendente da una pronuncia non ancora efficace? Esempio: È stata stipulata una compravendita che non ha avuto esecuzione: Tizio (venditore) non ha consegnato il bene, né Caio (acquirente) ha pagato il prezzo. Tizio domanda la dichiarazione di nullità o l'annullamento del contratto, rispetto al quale non ci sono problemi restitutori, perché non c'è stata esecuzione del contratto. -> in questo caso, non c'è alcuna differenza fra le due alternative sopra delineate: - se la sentenza di primo grado accoglie la domanda, ma poi è riformata in appello, è come se non fosse mai stata emessa; - se passa in giudicato, oppure confermata in sede di impugnazione, i suoi effetti si producono in modo identico. -> il vero problema si pone quando, allegato alla pronuncia costitutiva o di accertamento, c'è un capo consequenziale di natura condannatoria: il contratto di compravendita è stato eseguito e a seguito della pronuncia di nullità o di annullamento, occorre operare le restituzioni reciproche. Il problema è stato risolto dalla dottrina più recente: non consegue il condizionamento dell’efficacia della pronuncia accessoria (di condanna) all’efficacia della pronuncia pregiudiziale (di mero accertamento o costitutiva) -> non consequenzialità tra le previa efficacia della pronuncia pregiudiziale costitutiva o di mero accertamento e l’efficacia della pronuncia dipendente di condanna. QUINDI: non è più rilevante sapere quando acquista efficacia la sentenza di mero accertamento o costitutiva, perché l'efficacia della sentenza di condanna, dipendente da un capo pregiudiziale di mero accertamento o costitutivo, è pacificamente ritenuta regolata dagli artt. 282 e 337. N.B. se il capo di accertamento/costitutivo ed il capo condannatorio sono legati da interdipendenza o sinallagmaticità, quest'ultimo non ha efficacia di titolo esecutivo finché il primo non è passato in giudicato. Esempio: Tizio propone contro Caio una domanda volta ad ottenere la sentenza che accerta l’obbligo di contrarre inadempiuto ex art. 2932 c.c. Caio si oppone alla domanda ed in via subordinata chiede che Tizio sia condannato al pagamento del corrispettivo. Il giudice accoglie tutte e due le le domande. Il capo di sentenza che condanna Tizio al pagamento del corrispettivo non è esecutivo finché non passa in giudicato la sentenza che gli attribuisce la proprietà del bene. LA CORREZIONE DELLA SENTENZA Impugnazione e correzione In genere, la modificazione della sentenza di primo grado avviene attraverso i mezzi di impugnazione. Tuttavia, in alcuni casi è esperibile il c.d. procedimento di correzione ex art. 287 e ss. c.p.c. Il fondamento di tale procedimento è la distinzione tra: a. Errori di giudizio (= errori nella formazione della volontà del giudice) -> mezzi di impugnazione; b. Errori nella manifestazione di volontà -> procedimento di correzione. Provvedimenti suscettibili di correzione sono le sentenze, anche se è stato proposto appello, e le ordinanze non revocabili (art. 177). Se l’ordinanza è revocabile l’errore può essere fatto valere con istanza di revoca. 57 Le varie alternative possibili in ordine all’assenza e alla contumacia delle parti sono: 1. Contumacia di tutte le parti ex artt. 171, I periodo, e 307 c.p.c. = né attore né convenuto si costituiscono in giudizio. -> conseguenza: il giudice non viene a conoscenza del processo. Infatti, l'atto con cui l'ufficio giudiziario viene portato a conoscenza della causa è l'iscrizione a ruolo, il quale presuppone che la parte che la effettua si costituisca in giudizio. Se non c'è iscrizione a ruolo, l'ufficio non sa niente della pendenza della causa e quindi la causa rimane quiescente per 3 mesi, a partire dal termine ultimo di costituzione del convenuto (dal 70º giorno antecedente l'udienza indicata nella citazione ex art. 166). Quindi: entro 3 mesi la causa può essere riassunta (e si considera pendente dalla proposizione della domanda originaria), altrimenti il processo si estingue!!! N.B. La riassunzione, in quanto atto di mero impulso processuale, può essere compiuto da qualsiasi parte del processo, e non solo dall’attore. 2. Assenza di tutte le parti ex art. 181, I periodo, c.p.c. = le parti sono entrambe costituite, ma nessuna compare di fronte al giudice nella prima udienza. -> il giudice deve fissare un’altra udienza e la cancelleria deve comunicare ai difensori delle parti costituite la data della nuova udienza. SE anche a tale udienza le parti sono assenti, il giudice: a. Dispone la cancellazione della causa da ruolo; b. Dichiara l'estinzione del processo. N.B. La stessa disciplina (art. 181, I periodo) è prevista dall’art. 309 per l'ipotesi in cui le parti costituite siano assenti, invece, nelle udienze successive alla prima!! 3. Assenza dell’attore ex art. 181, II periodo, c.p.c. = entrambe le parti sono costituite, ma l'attore è assente in prima udienza, mentre è presente il convenuto. -> il convenuto può tenere due comportamenti: A) Chiedere che si procede in assenza dell’attore -> nessun problema, in quanto il processo va avanti normalmente e l'attore è come se fosse presente (l’assenza, a differenza della contumacia, non modifica le ordinarie regole processuali). B) Tacere -> il giudice fissa una nuova udienza, che viene comunicata all’attore… se anche a tale udienza l'attore è assente, il convenuto può • Chiedere che si procede in assenza dell’attore -> il processo va avanti normalmente; • Tacere ancora una volta -> il giudice ordina allora: a. Dispone la cancellazione della causa da ruolo; b. Dichiara l'estinzione del processo. N.b. Tale disciplina (art. 181, II periodo) si applica solo alla prima udienza e non a quelle successive. 4. Contumacia dell’attore ex art. 290 c.p.c. = l'attore non è costituito… QUINDI: è stato il convenuto ad iscrivere la causa a ruolo (altrimenti art. 171). L'attore ha notificato la citazione, ma poi non si è costituito, mentre si è costituito il convenuto che ha iscritto la causa a ruolo. Attenzione!! La contumacia dell'attore è possibile soltanto quando la tecnica di instaurazione del processo avviene tramite la notificazione dell'atto introduttivo alla controparte e successivamente attraverso l'iscrizione della causa causa ruolo -> ci riferiamo alla citazione. Viceversa, la contumacia dell'attore non può verificarsi laddove il processo è introdotto dal ricorso!!! Infatti, il primo atto processuale di fronte al giudice, consiste qui nel deposito del ricorso, cui segue l'iscrizione della causa al ruolo -> l‘instaurazione del processo si realizza mediante il compimento di un atto processuale (il deposito del ricorso) il quale a sua volta presuppone la costituzione dell’attore!!! -> distinzione: - Nella disciplina previgente, alla prima udienza il giudice disponeva la prosecuzione del processo soltanto se il convenuto lo richiedeva; altrimenti si aveva l'immediata estinzione; - Nel nuovo regime, la richiesta del convenuto deve collocarsi dopo la scadenza del termine ex art. 166 (costituzione del convenuto: entro il 70º giorno antecedente alla prima udienza), poiché fino a quella data il convenuto non sa se l'attore si costituirà. Pertanto, se il convenuto vuole andare avanti, nella prima memoria ex art. 171-ter inserisce la richiesta di proseguire; altrimenti omette di depositare la prima memoria ed il processo si estingue. 60 QUINDI: se l'attore è contumace, il convenuto, in alternativa: a. Dichiara di voler andare avanti in contumacia dell’attore, ed in tal caso si applicano le norme sulla contumacia a favore dell'attore; b. Non chiede che si proceda in contumacia dell'attore ed allora si ha: - La cancellazione della causa del ruolo; - L’estinzione del processo. 5. Contumacia del convenuto ex art. 291 c.p.c. = il convenuto non è costituito. Premessa: l’attore che ha notificato la citazione, seppur contumace, è a conoscenza della pendenza del processo, essendo stato proprio lui a compiere l'atto introduttivo dello stesso. Diverso è il discorso per la contumacia del convenuto… Questione pregiudiziale: la mancata costituzione del convenuto può realizzare una contumacia volontaria o una contumacia involontaria. • Contumacia volontaria -> artt. 292 ss. c.p.c. = il contraddittorio nei confronti del convenuto è stato regolarmente instaurato, ma il convenuto decide liberamente di non volersi difendere attivamente in quel processo. • Contumacia involontaria = il contraddittorio nei confronti del convenuto non è stato regolarmente instaurato. Attenzione!! È violato un presupposto processuale: l’instaurazione del contraddittorio. Quindi, le situazioni possibili sono: A. Il convenuto è costituito -> è irrilevante stabilire se la citazione o la sua notificazione sono nulle o valide, perché in ogni caso la costituzione del convenuto sana i vizi del contraddittorio. B. Il convenuto non si è costituito e il contraddittorio è stato validamente instaurato -> contumacia volontaria ex artt. 292 ss. c.p.c. C. Il convenuto non si è costituito e il contraddittorio non è stato validamente instaurato per nullità della citazione o della sua notificazione -> contumacia involontaria: - Nullità della notificazione -> vizio di un presupposto processuale!! Essendo però un vizio suscettibile di sanatoria, il giudice non può chiudere immediatamente il processo con pronuncia di rito, ma deve prima dare disposizioni per la sanatoria stessa. ART. 291: la rinnovazione impedisce ogni decadenza -> efficacia retroattiva!! Quindi: il processo si considera pendente a tutti gli effetti fin dal momento della prima notificazione viziata (non dal momento della rinnovazione della notificazione). Esempio: la domanda viene proposta entro il termine di decadenza, ma la notificazione è nulla. La prima udienza si svolge in un momento in cui il termine di decadenza è ormai decorso. Il giudice rileva che: - Il convenuto è contumace - Sussiste una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo Quindi, da disposizione di rinnovare la notificazione. La notificazione viene rinnovata ed effettuata correttamente -> il processo si sana e si considera pendente dal momento della prima notificazione. Attenzione!! Gli atti relativi alla trattazione di merito, compiuti fra l’inizio del processo e la sanatoria del vizio, NON sono opponibili al convenuto!!! Sarà scelta del convenuto se convalidare o meno l’attività già compiuta. - Nullità della citazione ex art. 164 (già esaminata) Prima di dichiarare la contumacia del convenuto, il giudice deve esaminare (oltre alla validità della notificazione) la validità della citazione ex art. 164. Concentriamo l’attenzione sulla contumacia volontaria… esaminiamo il Procedimento in contumacia. Ricorda: le regole sono identiche per attore, convenuto o terzo chiamato in causa contumace. 61 Dichiarazione di contumacia ART. 171: la parte che non si costituisce è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore. - Se una parte è contumace, gli artt. 292 ss. c.p.c. vanno rispettati, vuoi che il giudice la dichiari contumace, vuoi che per sbaglio non lo faccia. - Se una parte non è contumace, non è necessario rispettare gli artt. 292 ss. c.p.c., vuoi che il giudice non l'abbia dichiarato contumace, vuoi che per sbaglio l'abbia dichiarata contumace. QUINDI: il provvedimento dichiarativo della contumacia (ordinanza) NON costituisce presupposto di applicazione delle regole sulla contumacia… ciò che conta è l'effettiva esistenza di una situazione di contumacia. Procedimento normale ≠ procedimento contumaciale: alcuni atti del processo, ex art. 292, debbono essere notificati al contumace, mentre non sono notificati alla parte costituita!! Gli atti che devono essere notificati personalmente al contumace possono essere distinti in tre gruppi: A) Notificazione delle nuove domande es. domanda riconvenzionale B) Notificazione di atti istruttori es. le ordinanze ammissione dell’interrogatorio formale e giuramento. -> la Corte costituzionale ha introdotto la notificazione al contumace del verbale di causa in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata. Premessa: - Se della produzione della scrittura privata è dato atto nella citazione, allora il contumace ne viene a conoscenza e sa che è stato prodotto quel documento; - Se, invece, il documento è prodotto in corso di causa, il contumace non viene a conoscenza della produzione!! ART. 292: il disconoscimento della scrittura privata deve essere effettuata dalla parte contro la quale la scrittura è prodotta e in mancanza di disconoscimento la scrittura privata si considera riconosciuta!! In un procedimento contumaciale, la scrittura privata non potendo, per definizione, essere disconosciuta da un soggetto che non compie atti del processo (come il contumace), deve essere necessariamente posta dal giudice fondamento della decisione… Secondo la Corte costituzionale, questo meccanismo viola il diritto di difesa!!! Infatti, il contumace non sa della produzione della scrittura e quindi non può decidere di costituirsi per disconoscerla!!! QUINDI: la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 292 c.p.c., nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata. C) Notificazione della sentenza ex art. 292, IV periodo, c.p.c. La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per l’impugnazione. La parte ha la possibilità di scegliere: - Se far decorrere il termine breve, notificando la sentenza al difensore della controparte ex art. 285; - Oppure non notificare la sentenza e attendere il termine lungo. Quindi: se la parte vittoriosa vuole far decorrere il termine breve nei confronti dei contumace deve notificargli la sentenza personalmente!!! Irragionevolezza della disciplina Premessa: alla base della decisione di rimanere contumace, c'è una valutazione della parte riferita all'oggetto del processo, cioè alla situazione sostanziale dedotto in giudizio con la domanda. La parte di ritiene che, in relazione a quella situazione sostanziale, non ha interesse difendersi, e quindi sta anche bene rimanere soccombente. A) Certamente, per il rispetto del diritto di difesa, devono essere notificati al contumace e tutti gli atti che contengono domande nuove, perché in relazione al diverso oggetto del processo il contumace deve essere messo in grado di valutare ex novo se ha interesse costituirsi oppure se mantiene l'interesse di non costituirsi. Esempio: Tizio propone, nei confronti di Caio, domanda per il pagamento degli alimenti. Caio decide di non costituirsi. Se nel corso del processo viene proposta la domanda di accertamento incidentale relativa al rapporto di filiazione, Caio deve avere la possibilità di valutare se anche rispetto alla causa di filiazione ha interesse rimanere contumace, o se invece rispetto ad essa ha interesse di difendersi. B) Per quanto riguarda i provvedimenti istruttori, la disciplina legislativa (integrata dalla Corte costituzionale) NON è ragionevole!! Non vi è alcun motivo che giustifichi la loro notificazione al contumace! Infatti, il contumace non ha da compiere alcuna valutazione ex novo, perché egli ha già deciso che, in relazione al diritto fatto valere, non ha interesse di difendersi. 62 Sempronio, e quindi anche nel processo sul rapporto di dipendente che si sta svolgendo tra Caio e Sempronio. - Se la risposta è positiva, allora la sospensione opera; - Se la risposta è negativa, è inutile operare la sospensione in attesa di una sentenza che non potrà essere utilizzata. Esempio: la sentenza emessa fra locatore e conduttore fa stato nei confronti del subconduttore. Esempio: la sentenza non ha efficacia nei confronti degli aventi causa che abbiano acquistato o trascritto prima della proposizione o trascrizione della domanda. Pregiudizialità amministrativa Si può avere una sospensione del processo civile in relazione ad un processo amministrativo nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, cioè quando il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi. Se sulla situazione pregiudiziale è pendente controversia di fronte al giudice amministrativo, il processo che ha ad oggetto la situazione dipendente, e pende dinanzi al giudice ordinario, resta sospeso in attesa della definizione della causa pregiudiziale. NON si ha, invece, la sospensione del processo civile in relazione ad un processo amministrativo, qualora è contestata la illegittimità di un provvedimento amministrativo che è rilevante per decidere la controversia pendente innanzi al giudice civile: in tal caso il giudice civile conosce in via incidentale della invalidità del provvedimento amministrativo, e nel caso, lo disapplica. Pregiudizialità penale Legislatore del 1930: ogni qualvolta nel processo penale era possibile l'emanazione di una sentenza con efficacia di giudicato nel processo civile, automaticamente si aveva la sospensione del processo civile. Il legislatore del 1989 ha mantenuto ferma la prima scelta. Le ipotesi più comuni sono le domande c.d. restitutorie e risarcitorie, che si hanno quando il fatto-reato fonda un diritto alla restituzione o al risarcimento. Esempio: la falsificazione di un atto pubblico è rilevante come reato del notaio che commette il falso ideologico, ma anche all'interno di una querela di falso, per determinare la falsità del documento. Tuttavia, non essendo prevista in via generale la sospensione del processo civile in attesa della sentenza penale, ogni processo prosegue per conto proprio. Se poi la sentenza penale passa in giudicato in un momento in cui, nel processo civile, non sono ancora state precisate le conclusioni, l'accertamento effettuato in sede penale è recepito all'interno del processo civile. Il rischio degli accertamenti contraddittori è ritenuto, dal codice di procedura penale, “non tanto grave” da imporre la sospensione del processo civile in attesa di un accertamento penale, che può anche non arrivare (ad es. per estinzione del reato per prescrizione). QUINDI: ogni processo va avanti per conto proprio. - Se il giudicato penale arriva in tempo utile per essere recepito nel processo civile, lo si recepisce; - Altrimenti non esplica alcun effetto nel processo civile. Domande risarcitorie o restitutorie Eccezione: il processo civile, nel quale sono fatti valere i diritti risarcitori o restitutori, è sospeso in attesa dell'esito del processo penale in due ipotesi (ex art. 75 c.p.p.): 1) Se si è avuta la costituzione di parte civile e successivamente tale costituzione è stata volontariamente revocata (cioè, la parte civile si è ritirata e ha trasferito l’azione in sede civile); 2) Quando la domanda in sede civile è stata proposta dopo l'emanazione della sentenza penale di primo grado. Infatti, il danneggiato dal reato, titolare del diritto restitutorio o risarcitorio, è rimasto inerte: non ha proposto né domanda in sede civile né si è costituito parte civile nel processo penale. Egli propone, in sede civile, la domanda risarcitoria o restitutoria dopo che è stata pubblicata la sentenza penale di primo grado. Anche in questo caso il processo civile è sospeso in attesa della sentenza definitiva penale. -> In tale ipotesi, non si ha soltanto efficacia della sentenza penale in sede civile, ma anche la sospensione del processo civile in attesa del giudicato penale. N.B. La sospensione opera solo per le domande restitutorie e risarcitorie: non opera quando il fatto reato è rilevante per diritti diversi. 65 2. Sospensione concordata ART. 296 È un istituto defunto perché, secondo l’art. 296, il giudice istruttore su istanza di tutte le parti può sospendere il processo per un periodo non superiore a 3 mesi -> per ottenere una pausa del processo. Oggi tale istituto è stato abbandonato, perché tra un’udienza e l’altra decorrono di solito ben più di tre mesi: quindi è sufficiente un semplice rinvio all'udienza successiva per avere una dilazione maggiore di quella massima che si può ottenere con la sospensione su istanza delle parti. 3. Sospensione impropria ≠ con la sospensione propria: - La sospensione propria presuppone due processi che hanno due oggetti diversi - La sospensione impropria riguarda tutte quelle ipotesi in cui, nel processo in corso, si innesta un altro processo, il quale ha ad oggetto una questione (di rito o di merito) relativa alla domanda oggetto del primo processo… la pendenza del secondo processo, che si genera dal primo, produce la sospensione del processo originario!!! Le principali ipotesi di sospensione impropria sono: a) Regolamento di competenza ART. 48 = quando è proposto regolamento di competenza, la questione è deferita alla decisione della Corte di cassazione… in attesa di tale decisione il processo originario rimane sospeso!! b) Regolamento di giurisdizione ART. 367 = quando è proposto regolamento di giurisdizione, la questione è deferita alla decisione della Corte di cassazione… in attesa di tale decisione il processo originario rimane sospeso!! c) Ricusazione del giudice ART. 52 = la ricusazione produce la sospensione del processo ed è decisa da un giudice differente*. d) Querela di falso in via incidentale ARTT. 313 e 355 = qualora sia proposta querela di falso in via incidentale di fronte al Giudice di pace o alla Corte d'appello, si sospende il processo dinanzi a quei giudici, in attesa della decisione della querela di falso per cui è competente il Tribunale. e) Questione di legittimità costituzionale = la questione è rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza, che sospende il processo fino alla decisione della Corte. f) Questione sull’interpretazione di una norma europea = i giudici nazionali possono rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione relativa all'interpretazione delle norme europee, con conseguente sospensione del processo. g) Impugnazione immediata della sentenza non definitiva = il giudice di fronte al quale prosegue il processo, su richiesta delle parti, sospende l'ulteriore istruttoria in attesa della pronuncia sulla sentenza non definitiva. h) Ipotesi in cui viene proposto sia il ricorso per cassazione sia la revocazione = se contro la stessa sentenza è proposto sia il ricorso per cassazione sia la revocazione, il processo di cassazione può essere sospeso fino alla definizione della revocazione. Come si verifica la sospensione? Che effetti produce? Tipi di sospensione Bisogna distinguere fra la sospensione legale e la sospensione giudiziale. In realtà la sospensione è sempre legale, perché è sempre prevista dalla legge… la differenza fra sospensione legale e sospensione giudiziale sta negli effetti del provvedimento che emette il giudice, e soprattutto nelle conseguenze che derivano dalla mancata, erronea sospensione. - Sospensione legale = il processo si arresta automaticamente al verificarsi della fattispecie sospensiva prevista dalla legge. Il provvedimento del giudice non è elemento costitutivo della fattispecie dell'effetto sospensivo, ma è meramente ricognitiva di un effetto che si è già prodotto. Se quindi il giudice non sospende il processo quando se ne sono verificati i presupposti, gli atti compiuti successivamente sono automaticamente nulli ex art. 298. Quindi: una volta maturata la fattispecie sospensiva, tutti gli atti compiuti successivamente sono nulli. Si ha la sospensione legale a seguito della proposizione del regolamento di competenza, della rimessione alla corte costituzionale e della rimessioni alla corte di giustizia dell'Unione Europea. 66 - Sospensione giudiziale = l’arresto si ha in virtù del provvedimento del giudice, con il quale si dispone la sospensione del processo. Nell'ipotesi di sospensione ex art. 295 (e in altre ipotesi di sospensione impropria, ad esempio la querela di falso) il provvedimento di sospensione è costitutivo dell'effetto sospensivo. Quindi: se il giudice, sbagliando, non sospende il processo, gli atti sono validi, nonostante il processo, che doveva essere sospeso, non lo sia stato. All'interno della sospensione giudiziale dobbiamo poi ulteriormente distinguere l'ipotesi di sospensione a presupposti vincolanti da quelle che comportano una valutazione di opportunità da parte del giudice (valutando l'opportunità della sospensione, la dispone). Procedimento e provvedimento La rilevazione della fattispecie sospensiva avviene anche d'ufficio, senza necessità dell'istanza di parte. NON hanno effetto eventuali accordi fra le parti per evitare la sospensione laddove l'ordinamento la prescrive, e viceversa: la materia non è disponibile dalle parti!!! Il provvedimento di sospensione è un'ordinanza del collegio o del giudice istruttore, a seconda che la causa sia o meno affidato alla decisione collegiale. Il provvedimento ha la forma di un’ordinanza perché non definisce il giudizio ex articolo 279 c.p.c. Il provvedimento non ha neppure astrattamente la possibilità di definire il giudizio, infatti, alternativamente: - Il giudice ritiene che la fattispecie sospensiva non ci sia e allora il processo va avanti; - Il giudice ritiene che la fattispecie sospensiva ci sia e allora non chiude il processo, ma lo sospende. N.B. L'ordinanza che dispone la sospensione (non quella che la nega) è impugnabile con il regolamento di competenza ex Art 42. Ciò consente alle parti di far controllare immediatamente alla Corte di cassazione la sussistenza della fattispecie sospensiva e, nel caso, far ripartire il processo erroneamente sospeso. Conseguenze della mancata sospensione • Nelle ipotesi di sospensione legale l'effetto sospensivo si produce automaticamente e resta irrilevante il provvedimento del giudice, che è meramente ricognitivo della già verificata sospensione. Anche se manca tale provvedimento, gli atti compiuti successivamente al maturarsi della fattispecie sospensiva sono nulli. • Nelle ipotesi di sospensione giudiziale, se il processo non è sospeso, è il giudice dinanzi al quale è impugnata la sentenza ad emettere il provvedimento di sospensione che non è stato emesso dal giudice di primo grado, sempre che, nel momento in cui pronuncia, siano ancora esistenti i presupposti per la sospensione. Effetti della sospensione ART. 298, II periodo, c.p.c. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere per intero dalla ripresa del processo. La sospensione del processo produce quindi una interruzione dei termini. Esempio: la sospensione si verifica quando sono decorsi 20 dei 60 giorni del termine entro il quale le parti dovevano compiere un certo atto (ad es. depositare una memoria). Quando il processo riprende, le parti hanno a disposizione l'intero temine di 60 giorni per compiere quell'atto. Regola: durante la sospensione NON possono essere compiuti atti del processo. Gli atti compiuti dopo il provvedimento di sospensione (nel caso di sospensione giudiziale) o dopo il maturarsi della fattispecie sospensiva (nel caso di sospensione legale) sono nulli e quindi devono, nel caso, essere compiuti di nuovo una volta che il processo riprende la sua corsa. Eccezioni: 1) La tutela cautelare La sospensione del processo, dilazionando ulteriormente i tempi della decisione, rende la tutela cautelare di fatto ancora più necessaria. L'alimentando può anche aspettare un anno prima di prendere gli alimenti; ma se il processo è sospeso, magari cinque anni non li può aspettare. Infatti la tutela cautelare ha la funzione di tenere indenne la parte dalle conseguenze negative che si verificano nel tempo che occorre per lo svolgimento del processo, e quando il processo è sospeso è chiaro che il tempo si dilata e quindi aumenta il pericolo, che corre la parte. 2) Gli atti urgenti Art. 48 c.p.c.: in tema di regolamento di competenza (che costituisce un'ipotesi di sospensione legale), stabilisce che il giudice del processo sospeso possa autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti. La norma è pacificamente ritenuta applicabile a tutte le altre ipotesi di sospensione, sia legali che giudiziali. 67 3) Dopo la costituzione in giudizio = gli eventi si verificano dopo la costituzione delle parti ma prima dell'udienza di discussione della causa. ART. 300 prevede tre sotto-ipotesi: I. Il soggetto si è costituito in giudizio attraverso un rappresentante tecnico -> L’interruzione del processo NON si verifica automaticamente, MA si verifica quando il difensore della parte (che è morta, divenuta incapace, che ha perso il potere di rappresentanza, ecc.), alternativamente: a. Lo dichiara in udienza; b. Lo notifica alle altre parti. Quindi: la dichiarazione NON ha efficacia se proviene da un'altra parte/d’ufficio. Se il difensore della parte colpita dall'evento interruttivo non lo dichiara, il processo va avanti!! N.B. per aversi interruzione NON basta che il difensore alleghi in giudizio l'evento, ma lo deve dichiarare proprio al fine di produrre l’interruzione!!! Esempio: Tizio agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, ma nel corso del processo muore.in sede di precisazione delle conclusioni, l'avvocato di Tizio chiede che la condanna sia pronunciata non più a favore di Tizio, ma a favore dei suoi eredi Caio e Sempronio. Questa dichiarazione non è idonea a produrre l'interruzione perché l'avvocato ha fatto sì presente che Tizio è morto ma per un fine diverso da quello dell’interruzione. Anche se il difensore non dichiara l'evento interruttivo, la controparte che ne viene a conoscenza può evitare una futura interruzione chiamando in causa i soggetti a cui spetta proseguire il processo. Con la dichiarazione del difensore, il processo si interrompe, e quindi da tale momento non possono essere più compiuti atti processuali. Gli atti, eventualmente compiuti dopo la dichiarazione, sono nulli. II. La parte è costituita in giudizio personalmente Esempio: la parte è un avvocato e quindi si difende da sola, senza ricorrere all'ausilio un rappresentante tecnico. -> L'interruzione avviene automaticamente al momento del verificarsi dell’evento. III. L'evento interruttivo colpisce il contumace -> L'interruzione del processo avviene dal momento in cui tale evento, alternativamente: a. È documentato dalla controparte b. È notificato c. È attestato dall'ufficiale giudiziario in occasione della notificazione di uno degli atti che devono essere notificate il contumace ex art. 292. 4) Nella fase di deliberazione della sentenza = gli eventi si verificano dopo il compimento dell’"ultimo atto di parte” della sequenza processuale. Con il termine “ultimo atto di parte” si intende: - L'udienza di discussione, se si fa luogo a discussione orale - Scadenza del termine per il deposito degli scritti defensionali, se non c'è discussione orale. -> NON si ha interruzione, in quanto da un certo momento in poi della fase decisoria, l'unico soggetto che compie atti del processo è il giudice, quindi è chiaro che il verificarsi di un evento interruttivo in tale periodo non ha alcun incidenza, perché le parti non hanno atti da compiere e quindi non c'è necessità di salvaguardare effettività del contraddittorio. Eccezione: se la causa non viene decisa con sentenza definitiva torna l'esigenza di salvaguardare il contraddittorio attraverso l'istituto dell’interruzione. • Eventi rilevanti che attengono al difensore ART. 301 Ratio: siccome è il difensore che compie gli atti del processo, se si verificano rispetto a costui gli eventi interruttivi, per garantire l'effettività del contraddittorio si rende necessario interrompere il processo. Gli eventi interruttivi che attengono al difensore sono: (A) Morte (B) Perdita del potere di stare in giudizio in nome e per conto della parte, a causa della radiazione o sospensione dall'albo del difensore stesso. -> in tali ipotesi, il difensore non può più compiere atti del processo. N.B. No la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia al mandato da parte del difensore, in quanto atti volontari. Anzi, in questi casi è prevista la c.d. ultrattività della procura. Per la controparte il difensore sempre tale, anche se il potere rappresentativo non esiste più, affinché la parte interessata non abbia provveduto a sostituirlo. 70 -> gli eventi interruttivi, che si producono in capo al difensore, determinano l'interruzione automatica. Gli atti eventualmente compiuti dopo il verificarsi dell'evento interruttivo che riguarda il difensore sono nulli. Se gli eventi che attengono al difensore si verificano dopo la chiusura della discussione, questi NON hanno rilevanza… se non vi sono più atti da compiere è inutile interrompere il processo (salvo no pronuncia definitiva). Vediamo ora i meccanismi di ripresa del processo… Ripresa del processo L'interruzione è un effetto nel quale è insita la possibilità di proseguire il processo stesso. L'ordinamento prevede i due meccanismi di ripresa del processo: la prosecuzione e la riassunzione. 1) La prosecuzione si verifica quando l'iniziativa, per la ripresa del processo, è presa dalla parte in relazione alla quale si è verificato l'evento interruttivo. Art. 302: la prosecuzione avviene attraverso la costituzione in giudizio volontaria!! N.B. la prosecuzione si può avere anche prima che l’interruzione sia dichiarata!! Es. morte di una parte… alla prima udienza successiva si costituiscono in giudizio gli eredi. 2) Nella riassunzione l'iniziativa per rimettere in moto il processo è presa dalla controparte, attraverso l’atto di riassunzione del processo che contiene la vocatio in ius del soggetto che avrebbe potuto spontaneamente proseguire il processo (attraverso la costituzione volontaria). L'atto di riassunzione è rivolto a far presente agli interessati la volontà, della controparte, di mandare avanti il processo. L'atto di riassunzione è un atto di impulso ex art. 125 disp. att. c.p.c., e in quanto tale, può essere compiuto indifferentemente da una qualunque parte interessata rimettere in moto il meccanismo. Una volta notificato l'atto di riassunzione, il processo prosegue dal punto in cui era rimasto. Attenzione!! SE, in conseguenza all'evento interruttivo, si è prodotto anche il venir meno della parte si ha anche una successione nel processo ex art. 110 c.p.c.… questo però non è un problema che riguarda l'interruzione, ma è un evento ulteriore che può combinarsi o meno con l’interruzione. Quindi: la differenza tra prosecuzione e riassunzione sta nell'iniziativa della ripresa del processo. Successione nel processo Quali sono i soggetti che devono costituirsi o nei cui confronti il processo deve essere riassunto? Bisogna distinguere a seconda dei vari eventi interruttivi: - Se morte della persona fisica -> ART. 110 successore universale. - Se fusione o incorporazione della persona giuridica -> ART. 2504-bis c.c. società risultante dalla fusione o società incorporante. N.B. Se cancellazione della società -> è un evento volontario!!! NO interruzione quindi NO ripresa!!! Parti non individuate ART. 303: entro un anno dalla morte, l'atto di riassunzione può essere notificato nell'ultimo domicilio del defunto, collettivamente e impersonalmente a tutti gli eredi. - Vantaggio per la controparte che non ha bisogno di individuare nominativamente gli eredi - Spetta poi agli eredi di costituirsi in giudizio (se vogliono) Questa è l'unica ipotesi nel nostro sistema in cui un soggetto diventa parte del processo senza essere individuato!! Infatti, con tale notificazione gli eredi diventano parti processuali, senza essere individuati nominativamente!!! Se gli eredi non si costituiscono in giudizio, la sentenza sarà priva di concretezza: la sentenza pronuncia nei confronti degli “eredi di Caio” e bisognerà stabilire in altra sede chi sono in realtà gli eredi di Caio. Acquisto o perdita della capacità e del potere rappresentativo In caso di perdita di capacità della parte: prosecuzione/riassunzione sono effettuate da parte/nei confronti del rappresentante legale. In caso di acquisto di capacità: prosecuzione/riassunzione sono effettuate da parte/nei confronti del soggetto che ha acquistato la capacità. In caso di mutamento del rappresentante legale: prosecuzione/riassunzione da parte/nei confronti del nuovo rappresentante legale. 71 In caso di morte o perdita del potere del difensore di stare in giudizio in nome e per conto della parte, occorre distinguere, perché: -> La prosecuzione avviene direttamente con la nomina di un nuovo rappresentante tecnico; -> Invece, l'atto di riassunzione deve essere notificato alla parte personalmente… sarà onere della parte nominare un nuovo rappresentante tecnico. Estinzione Se il processo non viene tempestivamente riassunto o proseguito, si ha l’estinzione. Testo originario ART. 305: il termine perentorio per riassumere il processo è di 3 mesi che decorrono dall’interruzione del processo. Intervento della Corte costituzionale: bisogna distinguere i casi… - Quando l'interruzione ha luogo in seguito a dichiarazione del difensore, il termine decorre da un evento che è noto alle parti -> no problema; - Quando l'interruzione è automatica*, l'interruzione si verifica a prescindere dal fatto che essa si è resa nota nel processo -> possibile un’estinzione misteriosa del processo. L'interruzione è automatica in caso di: • Evento interruttivo che si verifica prima della costituzione in giudizio • Evento interruttivo che riguarda la parte che si difende personalmente • Evento interruttivo che riguarda il difensore della parte A seguito degli interventi della Corte costituzionale, oggi dobbiamo distinguere: 1. In caso di interruzione automatica, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo decorre dalla conoscenza dell'evento interruttivo. 2. In caso di interruzione dichiarata o certificata dall'ufficiale giudiziario, il termine decorre dalla dichiarazione o certificazione. Per salvare il termine è sufficiente il deposito del ricorso in riassunzione, mentre l'attività successiva può essere compiuta anche oltre i 3 mesi. L’ESTINZIONE L’estinzione del processo ha due radici: la rinuncia agli atti e l’inattività delle parti. (1) Rinuncia agli atti ART. 306 = rinuncia all'attività compiuta in quel processo e quindi anche alla richiesta di tutela giurisdizionale. La rinuncia agli atti ha effetti diretti esclusivamente processuali: non incide immediatamente sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio… non incide immediatamente sul merito e consente la riproposizione della domanda (art. 310). Tuttavia, vi possono essere effetti indiretti sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio. Accettazione delle altre parti La rinuncia agli atti deve necessariamente: - Provenire da chi ha proposto la domanda giudiziale; - Essere accettata dalle parti costituite che hanno interesse alla prosecuzione del processo. Le parti costituite hanno interesse alla prosecuzione del processo quando possono aspettarsi dal giudice un provvedimento che abbia effetti per loro più favorevoli dell’estinzione. L’interesse delle altre parti alla prosecuzione del processo si ha quando esse si sono difese esclusivamente nel merito della causa -> la prosecuzione del processo potrebbe portare ad un rigetto nel merito della domanda dell’attore… effetto più favorevole dell'estinzione, in quanto il rigetto nel merito non lo consente la riproposizione della domanda in virtù del giudicato. Le parti NON hanno interesse alla prosecuzione del processo quando si sono difese in rito, chiedendo cioè al giudice di dichiarare l'impossibilità di giungere ad una pronuncia di merito -> non vi è interesse alla prosecuzione del processo, in quanto gli effetti dell'estinzione sono identici a quelli della sentenza di rito. Alla stessa conclusione si deve giungere anche quando le parti si sono difese sia intuito che in merito. In conclusione: manca l'interesse alla prosecuzione del processo sia a chi si difende solo il rito, sia a chi si difende anche in rit… se c'è una difesa di rito, manca l'interesse alla prosecuzione del processo!! 72 Efficacia retroattiva dell’estinzione Come opera l’estinzione? Una volta che l'estinzione sia stata rilevata o eccepita, il giudice, se ritiene maturata la fattispecie estintiva, dichiara l'estinzione del processo. La dichiarazione ha effetto retroattivo: il processo si considera estinto, non da quando l'estinzione dichiarata dal giudice, ma da quando è maturata la fattispecie estintiva. L'estinzione è dichiarata con due modalità diverse… (1) Pronuncia nelle cause a decisione collegiale Ulteriore distinzione, a seconda che l'estinzione sia eccepita: a. Nella fase di trattazione -> sull'eccezione pronuncia il giudice istruttore con ordinanza. • Se è rigettata, l’ordinanza non è reclamabile immediatamente al collegio, ma può riproporre la questione con la precisazione delle conclusioni, al momento del passaggio alla fase decisoria. • Se è accolta, l’ordinanza che dichiara l'estinzione è un provvedimento in senso lato definitivo, nel senso che, se nessuno propone reclamo, esso chiude in maniera maniera inoppugnabile il processo, e quindi ha sostanzialmente gli stessi effetti di una sentenza… Essa è immediatamente reclamabile al collegio ex art. 178: - Il collegio decide con ordinanza non impugnabile se accoglie il reclamo, ritenendo che l'estinzione non c'è stata stata perché la questione può essere riproposta al momento della precisazione delle conclusioni; - Il collegio decide con sentenza se rigetta il reclamo, in quanto il provvedimento definisce il processo, e quindi deve essere possibile esperire i normali mezzi di impugnazione. Il giudizio di appello contro la sentenza di estinzione si svolge integralmente con il rito della camera di consiglio, quindi deve essere introdotto con ricorso. b. Nella fase decisoria -> sull'eccezione pronuncia il collegio. • Se accoglie l’eccezione -> sentenza normalmente impugnabile. • Se rigetta l’eccezione -> ordinanza, e la questione potrà essere riproposta quando la causa ritornerà in fase decisoria. (2) Pronuncia nelle cause a decisione monocratica -> l’eccezione di estinzione è decisa con: - Ordinanza, se è rigettata -> è riproponibile con la precisazione delle conclusioni; - Sentenza, se è accolta -> il processo si chiude e la decisione è controllabile con i normali mezzi di impugnazione. Effetti dell’estinzione L'estinzione del processo realizza un'ipotesi di impossibilità di pronunciare nel merito, quindi è un fenomeno assimilabile alla carenza sopravvenuta di un presupposto processuale… Quando il giudice decide su un presupposto processuale deve decidere con sentenza. Gli effetti dell'estinzione sono gli stessi sia per rinuncia che per inattività. Attenzione!! Particolarità della rinuncia agli atti: le spese del processo sono a carico del rinunciante, salvo che le parti non si accordino diversamente. - Riproponibilità della domanda ART. 310: l'estinzione del processo non estingue l’azione. Ciò significa che l'estinzione del processo non incide né sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, né sulla possibilità di chiederne la tutela giurisdizionale. Pertanto la domanda proposta in un processo dichiarato estinto è riproponibile!!! Tuttavia, l'estinzione del processo può avere un incidenza indiretta sulla disciplina della situazione sostanziale dedotta in giudizio: infatti l'estinzione del processo determina la perdita degli effetti sostanziali della prima domanda. Esempio: la proposizione della domanda giudiziale ha un duplice effetto sulla prescrizione: interruttivo e sospensivo. • In virtù dell'effetto interruttivo, tutto il periodo di tempo maturato fino alla proposizione della domanda si azzera e la prescrizione comincia a decorrere ex novo; • In virtù dell'effetto sospensivo, la prescrizione si ferma e non ricomincia a decorrere fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo -> l'effetto sospensivo si perde. 75 - Inefficacia degli atti compiuti ART. 310: l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti. Quindi, di regola: gli effetti degli atti processuali si perdono. Vi sono però due eccezioni!!! 1. Mantengono effetto le sentenze (non definitive) di merito pronunciate nel corso del processo. Non mantengono invece effetti le sentenze di rito non definitive, cioè quelle che affermano l’esistenza/ inesistenza di un presupposto processuale positivo/negativo. Inoltre, dopo la pronuncia di una sentenza definitiva di rito, l'estinzione del processo non è più ammissibile in quanto la sentenza definitiva di rito chiude il processo. 2. Mantengono effetto le sentenze pronunciate dalla Cassazione che disciplinano la giurisdizione. La sentenza della Cassazione sulla giurisdizione è vincolante per tutti i giudici dell’ordinamento. Se si è avuta una pronuncia della Cassazione che ha confermato la giurisdizione del giudice adito, e dopo tale pronuncia il processo si estingue, la sentenza della Cassazione sulla giurisdizione rimane ferma. La domanda deve essere riproposta allo stesso giudice, e nel processo così riproposto non potrà più sollevarsi la questione di giurisdizione. - Sopravvivenza delle prove raccolte ART. 310: le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'Art 116, II periodo. L’art. 116, II periodo, disciplina cosiddetti argomenti di prova… Dobbiamo chiederci: tutte le prove raccolte degradano ad argomenti di prova? Una prima esclusione è certa: i documenti, prodotti nel processo estinto, se prodotti di nuovo nel secondo processo, hanno la loro efficacia propria di prova: erano prove precostituite nel primo e sono prove precostituite anche nel secondo processo. Queste non sono prove “raccolte” in senso proprio!! Quindi: la norma si riferisce soltanto alle prove costituite nel processo estinto. Ratio: principio di immediatezza del processo. - Se la valutazione della prova è fatta dal legislatore (prove legali) non c'è motivo che la prova degradi ad argomento di prova, in quanto gli elementi necessari per valutare la prova sono individuati dal legislatore -> le prove legali mantengono il loro valore. - In caso di prove liberamente valutabili, queste degradano ad argomenti di prova… non si vuole costringere il giudice a valutare una prova sulla base di elementi che sono stati raccolti in un altro processo… N.B. L’utilizzazione delle prove raccolte nel processo estinto è subordinata all'istanza di parte: il giudice non può acquisirle d’ufficio. IL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE Struttura ART. 311 rinvia alle regole previste per il rito semplificato, con due limitazioni: 1) NO le norme del processo dinanzi al Tribunale che siano espressamente derogate dagli artt. 316 ss. 2) Riserva di compatibilità = non si applicano tutte le norme del processo semplificato che sono incompatibili con il processo innanzi al giudice di pace. Es. Le norme che disciplinano la difesa tecnica non si applicano nelle cause in cui la parte sta in giudizio di persona. Peculiarità • Sia la domanda e sia la difesa del convenuto possono essere orali… in tal caso spetta al giudice di pace redigere il verbale contenente la domanda (e il provvedimento di fissazione dell’udienza) o le difese del convenuto. • La domanda, che ha la forma di ricorso, ha sostanzialmente lo stesso contenuto ex art. 281-undices. • Le parti si devono costituire in giudizio come nel rito semplificato ex art. 319… N.B. nei processi che iniziano con ricorso, la costituzione dell'attore avviene al momento del deposito del ricorso, per cui quanto previsto dalla norma in esame non è propriamente una costituzione, che è già avvenuta. • La trattazione è sostanzialmente analoga a quella del rito semplificato • La discussione della causa avviene normalmente in forma orale, ma nulla vieta che le parti depositino, all’udienza fissata per la discussione, difese scritte. • La sentenza NON può essere pronunciata in forma orale, MA è depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla discussione!! 76 I PROFILI GENERALI DELLE IMPUGNAZIONI Funzione: modifica o rimozione della sentenza. Il processo di primo grado è chiuso con una decisione che può avere vari contenuti: - Di rito - Di merito - Di accoglimento totale o parziale della domanda - Rigetto della domanda La sentenza è vincolante in modo assoluto per il giudice che l’ha emessa, mentre è vincolante in modo relativo per le parti, grazie al sistema delle impugnazioni. ART. 161 Principio dell'onere dell’impugnazione: quando l'ordinamento prevede che i vizi di un atto debbano essere fatti valere entro un termine stabilito e attraverso un determinato strumento, i vizi in questione non possono essere dedotti in via incidentale o in una sede diversa da quella prevista!! A. Denuncia di errori del giudice Per inquadrare l’argomento dei principi generali delle impugnazioni, è opportuno immaginare un’ordinamento nel quale NON sono previsti i mezzi di impugnazione… Invalidità e inefficacia In un ordinamento come quello ipotizzato, tutti i motivi di invalidità dell’atto-sentenza portano alla sua inefficacia e, non essendo previsto né uno specifico strumento né un termine per far valere l'invalidità della sentenza, questa può essere fatta valere in qualunque sede e senza limiti di tempo, finché non abbiano operato i meccanismi sostanziali volti a stabilizzare la realtà di fatto esistente… si applicherebbe una disciplina analoga a quella della nullità del contratto… Esempio: Tizio rivendica la proprietà del bene X nei confronti di Caio e vince. Caio consegna il bene a Tizio, ma successivamente è Caio ad agire in rivendicazione nei confronti di Tizio. Quest’ultimo eccepisce l'esistenza di una sentenza che lo accerta proprietario, ma Caio replica che la sentenza è invalida perché pronunciata da un giudice incompetente, e quindi inefficace. Se nel secondo processo si accerta che effettivamente la prima sentenza è stata emessa da un giudice incompetente, il secondo giudice la ignora e decide di nuovo la controversia. MA se nel mezzo delle due pronunce Tizio ha usucapito il bene, diviene irrilevante la contestazione di Caio circa l'invalidità della precedenza sentenza!!! Ingiustizia In un ordinamento come quello ipotizzato, è assolutamente irrilevante l’ingiustizia della sentenza. Ingiustizia = le regole di condotta enunciate nella sentenza non trovano fondamento nella realtà sostanziale esistenza, a causa di ragioni di fatto o di diritto. Esempio: Tizio ottiene una sentenza che accerta l'esistenza di una servitù a favore del suo fondo X ed a carico del fondo Y di proprietà di Caio. Caio vuole dimostrare che la servitù non esiste, in quanto il primo giudice si è sbagliato in fatto (ad es. avendo ritenuto esistente un possesso ventennale della servitù da parte di Tizio e quindi avendo accertato l'avvenuta usucapione della stessa) o in diritto (ad es. avendo ritenuto acquistata per usucapione una servitù non apparente). In un ordinamento come quello ipotizzato, non può trovare ingresso la richiesta di Caio volta a far dichiarare inefficace la precedente sentenza!! QUINDI: in un ordinamento in cui il legislatore non preveda mezzi di impugnazione: - Gli errores in procedendo sono sempre rilevanti e, producendo invalidità, portano all'inefficacia della sentenza -> tale inefficacia può essere eccepita in qualunque sede e senza limiti di tempo, finché gli strumenti di stabilizzazione non rendono irrilevante tale invalidità!! - Gli errores in iudicando sono sempre irrilevanti e, producendo ingiustizia, il contenuto della decisione non può essere messo in discussione, sostenendo la difformità di quanto accertato dalla realtà preesistente. Un ordinamento del genere non è riscontrabile negli ordinamenti moderni, MA era presente nel processo formulare romano e qualche sua traccia è ancora riscontrabile… Esempio: il lodo arbitrale è sempre e comunque impugnabile per invalidità (errores in procedendo), mentre l'impugnazione per ingiustizia (errores in iudicando) è possibile solo se le parti l'hanno prevista!! Esempio: nei processi in cui la giuria emette un verdetto immotivato, è esclusa ogni contestazione sulla giustizia del verdetto, mentre sono possibili le contestazioni relative alla nullità del processo. 77 Oggetto di impugnazione ART. 323: oggetto di impugnazione sono le sentenze. NO le ordinanze -> art. 177: le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa!! Infatti, le ordinanze possono essere (quasi) sempre modificate o revocate dal giudice che le ha emesse. Quindi: le ordinanze non sono autonomamente impugnabili, perché refluiscono nella sentenza!! Art. 178: le parti possono proporre al collegio tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza. Esempio: il giudice istruttore con ordinanza non ammette una prova. La parte ripropone la questione al momento della precisazione delle conclusioni ex art. 178. Il giudice emette la sentenza senza la prova richiesta. La lamentela si propone contro la sentenza che ha confermato l’ordinanza non ammettendo la prova. Ordinanze non modificabili e non revocabili Eccezioni: vi sono delle ordinanze non modificabili e non revocabili dal giudice che le ha emesse (art. 177). N.1: ordinanze pronunciate su accordo delle parti -> se vi è accordo non vi è lamentela; N.2: ordinanze dichiarate espressamente dalla legge “non impugnabili” -> problema: tutela delle parti… vi deve esser un mezzo di controllo. Anche se, il più delle volte, tali ordinanze riguardano questioni processuali che non incidono sulla decisione finale. Esempio: ordinanza che ordina la cancellazione della causa dal ruolo non pregiudica la decisione finale, in quanto la parte può riassumere la causa!! Quindi: le ordinanze dichiarate dalla legge come “non impugnabili” non pregiudicano la decisione finale!! N.3: ordinanze reclamabili al collegio -> vi è un sistema di controllo. QUINDI: l’ordinanza è riesaminabile. Con essa vengono decise le questioni su cui il giudice ha il potere di ritornare. Prevalenza della forma legale sulla forma adottata Se il giudice emette un provvedimento nella forma sbagliata, ai fini della spendita dei mezzi di impugnazione, è rilevante la forma che in astratto il giudice avrebbe dovuto utilizzare. Esempio: il giudice ammette la prova sentenza, anziché con ordinanza. Gli effetti sono quelli di un'ordinanza, quindi: - La questione è riproponibile al momento della precisazione delle conclusioni e diviene così riesaminabile al momento della decisione. - Il provvedimento non è impugnabile, perché deve essere considerato, ai fini dell'impugnabilità, sulla base della forma che avrebbe dovuto avere secondo la legge. N.B. vi sono ipotesi in cui il legislatore conferisce al giudice la scelta fra decidere o accantonare una questione, per la quale il legislatore prescrive la forma della sentenza: in questi casi, se il giudice emette ordinanza, significa che ha scelto di non decidere per il momento la questione. Sentenza in senso sostanziale Caso in cui, il giudice segue correttamente le prescrizioni normative, le quali gli impongono di pronunciarsi con un determinato provvedimento, avente forma diversa MA effetti uguali alla sentenza. Qualunque forma il legislatore abbia prescritto per il provvedimento, SE esso: - È definitivo; - Ha ad oggetto una situazione sostanziale protetta - Ha portata decisoria - Contro di esso non sono previsti ulteriori mezzi di controllo ALLORA scatta la disposizione dell’art. 111 Cost. e il provvedimento è suscettibile di ricorso immediato in Cassazione. QUINDI: il termine sentenza utilizzato dall’art. 111 Cost. è interpretato in senso sostanziale, non formale. Sentenza è un provvedimento che ha la funzione di provvedimento decisorio!! Rilevanza della qualificazione dell’oggetto del processo A volte, l’utilizzo di un mezzo di impugnazione dipende dalla domanda proposta dalla parte… è rilevante la qualificazione data dal giudice di primo grado della domanda proposta, a prescindere dalla sua esattezza. Esempio: Art. 618: La sentenza, che decide l'opposizione degli atti esecutivi, non è appellabile. Art. 616: La sentenza, che decide l'opposizione all’esecuzione, è appellabile. In base alla qualificazione effettuata dal giudice di primo grado, la sentenza sarà o meno appellabile. Questa impostazione non è molto giusta: quando l'ordinamento prevede che le sentenze che decidono certe materie hanno un determinato regime di impugnazione, fa riferimento alla corretta individuazione delle materie, non all'individuazione eventualmente errata che ha effettuato il giudice della sentenza che si impugna… Tuttavia, tale impostazione è ammessa per ragioni di certezza: se il giudice dell’impugnazione afferma che la qualificazione è errata, allora è anche inammissibile il mezzo di impugnazione proposto. 80 Mezzo di impugnazione ordinario e straordinario Distinzione: • Mezzi ordinari -> realizzano una prosecuzione del processo di primo grado -> unico processo. • Mezzi straordinari -> aprono un nuovo processo esteriormente ricollegato al precedente. Mezzo di impugnazione e mezzi di gravame Distinzione: • Mezzi di gravame (o impugnazioni sostitutive) -> La parte soccombente ha il potere di provocare direttamente il riesame della pronuncia impugnata semplicemente lamentandone l’ingiustizia. -> Il giudice del mezzo di gravame viene investito del potere di riesaminare le questioni già esaminate dal giudice della sentenza impugnata sulla base della semplice richiesta della parte. Nei mezzi di gravame la pronuncia ha sempre effetti sostitutivi rispetto alla pronuncia impugnata, anche se identica ad essa come contenuto. Sono mezzi di gravame: • L’appello • L'opposizione di terzo ordinaria • Il regolamento di competenza • Mezzi di impugnazione in senso stretto (o impugnazioni rescindenti) -> La parte soccombente deve affermare e provare che nel provvedimento impugnato è presente presente uno dei vizi tassativamente previsti dal legislatore per quel mezzo di impugnazione. -> Il giudice viene a sua volta investito del potere di controllare se quel vizio c'è o non c’è, ma NON ha il potere di ridecidere!! Separazione fase rescindente e fase rescissoria. Nei mezzi di impugnazione in senso stretto occorre distinguere: A. Il rigetto dell'impugnazione lascia intoccata la pronuncia impugnata B. L'accoglimento dell'impugnazione annulla la sentenza impugnata. Dopo l’annullamento, se è necessario, segue la fase rescissoria = fase con cui viene emanata un'altra sentenza per sostituire quella l’annullata. Sono mezzi di impugnazione in senso stretto: • La revocazione • L'opposizione di terzo revocatoria • La cassazione IL GIUDICATO FORMALE E LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE Tipicità dei mezzi di impugnazione I mezzi di impugnazione sono tipici e sono elencati all’art. 323: • Appello • Ricorso per Cassazione • Revocazione • Opposizione di terzo • Regolamento di competenza -> NO il regolamento di giurisdizione, in quanto è un mezzo preventivo! Giudicato formale Si intende passata in giudicato la sentenza che non è soggetta a taluni mezzi di impugnazione, perché: a. Si è perso il potere di proporli b. Sono già stati esperiti Ricorda: -> Il giudicato formale riguarda la sentenza come atto. -> Il giudicato materiale riguarda gli effetti materiali della sentenza passata in giudicato formale. Il giudicato formale produce la stabilità agli effetti della sentenza. 81 Mezzi di impugnazione ordinari e straordinari Sono mezzi di impugnazione ordinari: - Appello - Ricorso per Cassazione - Revocazione ordinaria (cioè per i motivi ex art. 395 n. 4-5) - Regolamento di competenza Sono mezzi di impugnazione straordinari: - Revocazione per i motivi ex art. 395 n. 1-2-3-6) - Opposizione di terzo ordinaria - Opposizione di terzo revocatoria Distinzione: • I mezzi ordinari sono proponibili contro una sentenza che non è ancora passata in giudicato… sono concretamente esperibili sulla base della semplice lettura del provvedimento da impugnare. -> l’improponibilità dei mezzi di impugnazione ordinari determina il passaggio in giudicato formale. • I mezzi straordinari sono spendibili anche contro una sentenza passata in giudicato formale… sono concretamente esperibili solo in quanto accada qualche cosa e la parte impugnante ne venga a conoscenza. Vizi palesi e vizi occulti Sulla base della distinzione in esame: • Le impugnazioni ordinarie riguardano i vizi palesi (es. errata applicazione di una norma) • Le impugnazioni straordinarie riguardano i vizi occulti (es. prova dichiarata falsa dopo la pronuncia) QUINDI: -> è possibile dire con certezza che una sentenza non sia mai più sottoponibile a impugnazione ordinaria. -> non è mai possibile dire che una sentenza non sia mai più sottoponibile a impugnazione straordinaria. Esclusione delle sopravvenienze I mezzi di impugnazione straordinari NON si fondano su sopravvenienze in fatto o in diritto, MA riguardano la concreta situazione di fatto o di diritto esistente entro i limiti temporali di efficacia della sentenza, quindi: - Udienza di precisazione delle conclusioni per i fatti - Pubblicazione della sentenza per le norme di diritto Ciò che consente l’utilizzo di mezzi di impugnazione straordinari attiene: • La falsità delle prove utilizzate • La scoperta di nuove prove • Il comportamento tenuto dalle parti o dal giudice al tempo del processo Caratteristica delle impugnazioni straordinarie Premessa: le sopravvenienze in fatto o in diritto consentono la riproposizione della domanda. Regola: le fattispecie che fondano un’impugnazione straordinaria non danno luogo ad un processo autonomo, ma a mezzi di impugnazione… caratteristiche: • La domanda di impugnazione è soggetta ad un termine di decadenza • La domanda si propone allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata • Il processo si svolge secondo le stesse regole di quello la cui sentenza si impugna • La pronuncia emessa in sede di impugnazione straordinaria è soggetta agli stessi mezzi di impugnazione a cui era soggetta la sentenza impugnata… quindi: se ad essere impugnata è una sentenza di primo grado, la sentenza che viene emessa in sede di impugnazione è appellabile; invece, se ad essere impugnata è una sentenza di appello, la sentenza che viene emessa in sede di impugnazione è ricopribile per Cassazione. Impugnazione straordinaria e riproposizione della domanda Da un punto di vista logico, nulla impedirebbe che la fattispecie, che dà luogo all’impugnazione straordinaria, consentisse la proposizione di una nuova domanda… come accade per le sopravvenienze in fatto e in diritto… Esempio: il debitore adempie dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni. Esempio: il testimone, sulla base della cui dichiarazione è stata decisa la controversia, viene condannato per falsa testimonianza. -> nulla impedirebbe alla parte soccombente di agire in giudizio proponendo nuova domanda, allegando di essere stato condannato ingiustamente. 82 Esame dei rapporti tra rito e merito Premessa: le pronunce di rito non impediscono la riproposizione della domanda; invece, le sentenze di merito hanno per definizione efficacia di giudicato sostanziale… a. Difese in rito + rigetto nel merito Esempio: il convenuto si è difeso solo eccependo l’incompetenza. Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza e poi ha rigettato la domanda nel merito. -> il convenuto NON ha interesse ad impugnare. La vittoria nel merito gli dà una tutela superiore a quella che egli stesso aveva chiesto. b. Difese in rito e in merito + rigetto nel merito -> il convenuto NON è né legittimato né ha interesse ad impugnare. Il convenuto ha ottenuto quella, fra le tutele richieste, che lo garantisce di più. c. Difese in rito e in merito + rigetto nel rito -> il convenuto NON è legittimato ad impugnare. Il convenuto non è soccombente!! Un convenuto che si difende in rito e in merito sa che il giudice esaminerà per prima le questioni di rito e, qualora le trovi fondate, chiuderà il processo senza passare l'esame del merito. Il convenuto, che voglia fare esaminare dal giudice le sue difese di merito, ha soltanto una via: rinunciare a proporre le questioni di rito. In tal caso, anche se la questione di rito è rilevabile d'ufficio e quindi, se il giudice la ritiene fondata, può autonomamente rilevarla, il convenuto potrà comunque impugnare la sentenza di rito essendo soccombente: egli aveva chiesto una pronuncia di merito e non l'ha avuta… d. Difese in merito + rigetto in rito -> il convenuto ha interesse e legittimazione ad impugnare. Ha interesse di impugnare perché ciò che chiede al giudice dell'impugnazione è una tutela maggiore di quella che ha ricevuto con la sentenza che impugna. Ha legittimazione ad impugnare perché è soccombente. e. Difese in rito + rigetto in rito -> l’opinione maggioritaria afferma che il convenuto NON ha interesse ad impugnare. Infatti, l'opinione maggioritaria afferma che il rigetto in rito è sempre uguale qualunque sia il difetto del processo su cui si fonda la decisione -> irrilevanza del motivo di rigetto in rito. L’opinione minoritaria afferma invece che le sentenze definitive di diritto abbiano un'efficacia anche al di fuori del processo in cui sono state emesse… in tal caso, la fattispecie in esame è sostanzialmente uguale a quella della pluralità di difese in merito… f. Difese in merito + rigetto in merito -> il convenuto non ha motivo di impugnare in via principale, in virtù della ragione più liquida. Esempio: il convenuto, datore di lavoro, al quale è chiesto il pagamento della 13ª, si difende affermando: - Che si tratta di lavoro autonomo (quindi la 13ª non spetta) - E ci pendo la prescrizione - Facendo valere la compensazione Principio della ragione più liquida = il giudice deve rigettare la domanda per quel motivo che è maturo, senza stare a istruire gli altri. Il giudice può indifferentemente rigettare la domanda perché risulta in inesistente un rapporto di lavoro dipendente oppure perché risulta prescritto: mentre può esaminare la compensazione solo ove le prime due difese risultano infondate, in quanto si tratta di un fatto estintivo oneroso!!! • Soccombenza virtuale ≠ con la soccombenza effettiva: nella soccombenza virtuale la parte vittoriosa ottiene una tutela equivalente o maggiore a quella richiesta. La soccombenza virtuale non dà il potere di impugnare per primi, MA quando l'iniziativa di impugnare è presa dalla controparte, il soccombente virtuale ha il potere di far riesaminare dal giudice dell'impugnazione le questioni, rispetto alle quali è soccombente. 85 • Soccombenza parziale reciproca = il giudice accoglie solo parzialmente la domanda e solo parzialmente le difese. Esempio: l'attore chiede il risarcimento dei danni nella misura di 10.000 €; il convenuto afferma di non dover nulla. Il giudice condanna il convenuto al pagamento di 5000 € di danni. N.B. è una soccombenza reale, quindi ciascuna parte è legittimata ad impugnare la sentenza. Processo cumulato Nel caso di processo cumulato la situazione appena esaminata si moltiplica per il numero delle domande. Esempio: l'attore chiede nei confronti del convenuto la tutela di tre situazioni sostanziali distinte -> moltiplichiamo per tre quello che abbiamo visto in relazione al processo con un solo oggetto. Quindi: una sentenza con accumulo oggettivo, anche se formalmente unica, sostanzialmente si scinde in tante sentenze, ciascuna delle quali decide di una domanda. “Tanti capi di sentenza, tante sentenze ai fini dell’impugnazione” Può essere che, rispetto ad una delle domande, sia vittoriosa una delle parti e, rispetto ad un'altra domanda, sia vittoriosa l'altra parte… si verifica allora una situazione analoga alla soccombenza parziale reciproca, non più riferita ad un solo oggetto, ma a più oggetti processuali. Esempio: l'attore chiede il capitale e gli interessi, il giudice riconosce il capitale e nega gli interessi. L'attore è vittorioso su un diritto e soccombente su un altro, così come, a termini invertiti, il convenuto. -> ciascuna delle parti potrà impugnare il capo di sentenza su cui è soccombente. Conclusioni congiunte Può accadere che le parti rassegnino conclusioni di identico contenuto: vogliono la stessa decisione. Tuttavia, queste non vogliono o non possono ricorrere ad un accordo negoziale (per esempio perché si tratta di diritti indisponibili). In tal caso la sentenza nasce già in giudicato, poiché nessuno ha la legittimazione ad impugnare. I TERMINI PER IMPUGNARE E L’ACQUIESCENZA Il potere di impugnazione o si esercita o si perde. Perdita del potere di impugnare Le ipotesi in cui si ha la perdita del potere di impugnazione sono la decorrenza dei termini e acquiescenza. 1. Decorso dei termini I termini per proporre le impugnazioni sono di due tipi: a. Termine breve ART. 325-326 - TERMINE BREVE DI 30 GIORNI per proporre: • Regolamento di competenza • Appello • Revocazione • Opposizione di terzo revocatoria - TERMINE BREVE DI 60 GIORNI per proporre il ricorso per Cassazione - NO TERMINE per proporre l’opposizione di terzo ordinaria Decorrenza ART. 326 Distinzione: - Vi sono termini che decorrono dalla notificazione della sentenza Art. 326: “i termini stabiliti nell’art. 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza”. Art. 170 prevede che, una volta avvenuta la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni vengono fatte al difensore della parte… quindi, la notificazione idonea a far decorrere il termine breve per impugnare è solo quello effettuata al difensore della parte -> NO alla parte personalmente!! Eccezione: la notificazione delle sentenza va fatta alla parte personalmente quando non vi è stata costituzione in giudizio a mezzo di difensore (cioè quando la parte è contumace o si è costituita in giudizio senza difensore). Art. 326: la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve sia per chi la riceve sia per chi l'ha effettuata -> unitarietà del termine per l’impugnazione. N.B. La Cassazione afferma che la notificazione di un'impugnazione in pendenza del termine lungo fa decorrere, per il notificante, il termine termine breve per proporre una successiva impugnazione. Esempio: Tizio propone appello contro Caio, ma non iscrive tempestivamente la causa ruolo. L'impugnazione è quindi improcedibile. Tizio può allora proporre un altro appello e depositarlo tempestivamente, ma deve farlo entro 30 giorni dalla notificazione del primo. 86 - Vi sono termini che decorrono dalla comunicazione della sentenza Ipotesi eccezionale prevista all’art. 133. Ciò vale per il regolamento di competenza. - Vi sono termini che decorrono dalla conoscenza di un certo fatto Ciò vale per i mezzi di impugnazione straordinari (esclusa l’opposizione di terzo ordinaria, il quale non ha né termine iniziale né termine finale). Proprio perché l'esperibilità di tali mezzi di impugnazione è ricollegata ad un evento futuro ed incerto, non avrebbe senso che il termine per esercitarli decorresse da un momento fisso. L'ordinamento ha stabilito un termine breve, la cui data di decorrenza però è mobile, perché coincide con il giorno in cui si scopre il vizio occulto della sentenza. Quindi: la parte che propone l'impugnazione straordinaria deve dimostrare non soltanto di esistenza del motivo di impugnazione straordinaria, ma anche il giorno in cui ne è venuta a conoscenza. b. Termine lungo ART. 327 Il termine lungo vale solo per le impugnazioni ordinarie. Dopo 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA non possono più proporsi le impugnazioni ordinarie!!! In mancanza di termini di decadenza di natura processuale, operano comunque i meccanismi sostanziali di stabilizzazione: prescrizione, usucapione, non uso, ecc. Infatti, gli effetti sostanziali della domanda non operano fra il passaggio in giudicato della sentenza e la proposizione dell'impugnazione straordinaria. Eccezione alla decorrenza del termine lungo ART. 327, II periodo: il termine lungo NON decorre nei confronti della parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per la nullità della notificazione della citazione e degli atti ex art. 292. Quindi, ai fini della non decorrenza del temine lungo, sono necessari: - La nullità della citazione/della notificazione della citazione/della notificazione di altri atti ex art. 292; - La prova della mancata conoscenza del processo. Mentre la nullità della notificazione costituisce la prova anche della mancata conoscenza dell’atto, il discorso è diverso per quanto riguarda la nullità della citazione, in quanto questa può anche non provocare la mancata conoscenza del processo. Esempio: se l'atto di citazione è nullo, perché è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale, la parte che riceve l'atto introduttivo viene ugualmente a conoscenza del processo nonostante la nullità. Diversamente, la citazione viziata per mancata indicazione del giudice non consente alla parte di venire a conoscenza del processo. ≠ art. 327 II periodo (non decorrenza del termine lungo) e art. 294 (remissione in termine del contumace): la rimessioni in termini può avvenire anche nell'ipotesi in cui il contumace, per causa a lui non imputabile, non ha potuto difendersi -> l'Art 327 non prevede quest'ipotesi come motivo di non applicazione del termine lungo!!! Querela nullitatis La possibilità di impugnare la sentenza affetta da vizi relativi all'instaurazione del contraddittorio dà luogo ad un'ipotesi di querela nullitatis, che deve essere vista congiuntamente alla actio nullitatis. L’actio nullitatis è la domanda, proposta di fronte al giudice di primo grado, volta a far dichiarare l'inefficacia della sentenza nulla per i vizi di cui all’art. 161, II periodo, c.p.c. L’exceptio nullitatis è l’eccezione volta a far valere l’inesistenza della sentenza. Con la querela nulliutatis l'invalidità della sentenza è fatta valere NON attraverso un ordinario processo di cognizione, ma mediante uno strumento predefinito dal legislatore ex art. 327. Con la querela nullitatis la nullità della sentenza per un vizio del contraddittorio viene fatta valere: - Senza limiti di tempo - Mediante l'impugnazione della sentenza. Esempio: nei confronti di tizio è pronunciata una sentenza, a seguito di un atto introduttivo affetto da vizio di notificazione.Tizio non può proporre un'autonoma domanda, volta a far dichiarare inefficacia la sentenza; ne, se tale sentenza e contro di lui invocata, nel corso di un successivo giudizio, tizio può concepirne invece tale inefficacia.egli deve appellare la sentenza e può farlo senza limiti di tempo. 87 Unitarietà del processo ART. 332 Art. 332: Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili “Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.” ≠ con l’articolo 331: Dovere primario in caso di impugnazione relativa a cause scindibili: NOTIFICARE l’impugnazione alle parti! -> non si deve proporre impugnazione anche alle altre parti, ma soltanto notificarle l’impugnazione. Dovere di informare dell'avvenuta proposizione dell'impugnazione SOLO i soggetti nei cui confronti di impugnazione NON è PRECLUSA O ESCLUSA!! - L’impugnazione è esclusa quando le parti non hanno mai avuto il potere di impugnare, perché non sono soccombenti; - L’impugnazione è preclusa quando le parti avevano il potere di impugnare, ma lo hanno perso, perché sono scaduti i termini o hanno fatto acquiescenza. -> non c'è bisogno di convenire in sede di impugnazione tutte le parti della causa. Inoltre, per l’articolo 331 la decisione deve essere unica per tutti: o la sentenza impugnata o la pronuncia emessa in sede di impugnazione. Per l’articolo 332, invece, è possibile che: - La disciplina di certe situazioni sostanziali sia impartita dalla pronuncia di impugnazione; - La disciplina di altre situazioni sostanziali sia impartita dalla pronuncia impugnata. -> L’articolo 332 è volto a garantire l’unitarietà del processo di impugnazione: si vuole evitare che si moltiplichino i processi di impugnazione relativi ad un unico provvedimento impugnato… come? Attraverso l’istituto dell’impugnazione incidentale!!! Per questo motivo l’art. 332 impone di notificare l’impugnazione ai soggetti che hanno ancora il potere di impugnare!! Quando si applica l’art. 331 e quando si applica l’art. 332? • Causa inscindibile -> art. 331 Causa inscindibile = si è avuta una pluralità di parti intorno ad un unico oggetto del processo. 1) Litisconsorzio necessario ex art. 102 -> necessaria la partecipazione di tutti i litisconsorti; 2) Litisconsorzio unitario in primo grado -> la pluralità di parti realizzata in primo grado deve essere mantenuta in sede di impugnazione, in quanto l’oggetto è unico per tutti; 3) Partecipazione adesiva ad un processo altrui (es. intervento adesivo dipendente ex art. 105, chiamata in causa non innovativa ex art. 106 e intervento per ordine del giudice ex art. 107); 4) Successione nel diritto controverso ex art. 111, quando l’avente causa è intervenuto o è stato chiamato a partecipare al processo… se l'avente causa diventa parte, si crea una pluralità di parti intorno ad un unico oggetto del processo… si ha litisconsorzio unitario (che può esser sciolto solo con l’estromissione della parte originaria) -> la pronuncia deve essere impugnata nei confronti di tutti. -> pluralità di parti necessaria in sede di impugnazione. • Cause dipendenti -> art. 331 Cause dipendenti = si è avuta una pluralità di parti intorno a più oggetti del processo. Non possiamo dare una decisione unitaria. Ragionamento: Tenendo conto del tipo di cumulo che si è realizzato, chi ha vinto? Chi impugna? Cosa chiede il soggetto che impugna? Se il giudice dell'impugnazione accoglie l’impugnazione proposta limitatamente ad una soltanto delle cause, la disciplina che ipoteticamente la sentenza di impugnazione darà della causa impugnata è o non è compatibile con il permanere, per la causa non impugnata, della disciplina che impartisce la sentenza che si vuole impugnare? 90 Cause fra loro dipendenti = il contenuto della decisione dell’una presuppone un certo contenuto della decisione dell’altra… quindi, se cambia il contenuto dell’una bisogna ritornare anche sul contenuto dell’altra. • Cause scindibili -> art. 332 Qualora il giudice dell’impugnazione accolga la domanda di impugnazione di una delle cause, bisogna verificare se è o meno compatibile con il permanere, rispetto all’altra causa connessa, con la disciplina contenuta nella sentenza impugnata: - Se è compatibile -> ART. 332 normativa sulle cause scindibili - Se vi è incompatibilità -> ART. 331 normativa sulle cause fra loro dipendenti -> Esempio: connessione per garanzia Esempio: il danneggiato da un incidente stradale (A) agisce per il risarcimento verso il proprietario dell’autovettura che ha provocato il danno (B), il quale a sua volta agisce in regresso verso il conducente dell’autovettura al momento dell’incidente (C). 1° ipotesi: A vince verso B e B vince verso C. È riconosciuto sia il diritto al risarcimento dei danni e sia l’obbligo di regresso. Abbiamo due soccombenti (B e C)… Le possibilità sono: • B impugna verso A -> ART. 331, perché l’obbligo di C verso B dipende dall’esistenza dell’obbligo pregiudiziale di B verso A; • C impugna verso B… per quale motivo? - Per i motivi propri del regresso -> ART. 332, ipotesi di cause scindibili, in quanto la dichiarazione che C niente deve B, perché C non guidava l'auto, va pienamente d'accordo con il permanere della condanna di B; - Per inesistenza del rapporto AB -> ART. 331, perché C rimette in discussione anche la pronuncia sul rapporto principale. La realizzazione del simultaneus processus ha la funzione per B di evitare un possibile contrasto tra accertamenti contenuti nelle pronunce… tale interesse permane anche in sede di impugnazione… quindi: se viene ammessa la domanda di impugnazione di C, deve essere necessariamente modificata la disciplina del rapporto AB. 2° ipotesi: A vince verso B e B perde verso C. È riconosciuto solo il diritto al risarcimento dei danni, non l’obbligo di regresso. Abbiamo un solo soccombente (B)… Le possibilità sono: • B impugna sia verso A che verso C -> se B vuole, mantiene l’unità delle cause; • B impugna verso A -> ART. 332 e far passare in giudicato la sentenza che gli nega il regresso; • B impugna verso C -> ART. 332 e far passare in giudicato la sentenza nei confronti di A. 3° ipotesi: A perde verso B. Per ora abbiamo un solo soccombente (A)… distinzione: • Il rapporto BC non è deciso perché la relativa domanda è stata proposta da B in via condizionata alla propria soccombenza verso A… poiché B ha vinto, la condizione non si è verificata ed il rapporto BC non è stato deciso. Ora, se A impugna nei confronti di B e ottiene dal giudice dell’impugnazione il risarcimento, diventa incompatibile la non decisione del rapporto BC… infatti, se A avrà ragione in sede d’impugnazione, si dovrà avere la decisione del rapporto BC, perché in tal caso si avvera la condizione a cui è subordinata la decisione del rapporto BC. • Il rapporto BC è deciso perché la relativa domanda è stata proposta in via incondizionata o, pur essendo proposta in via condizionata, C ha chiesto comunque la decisione sul diritto di regresso, sciogliendo il condizionamento… le possibilità sono: - Che il giudice accerti che C è ipoteticamente obbligato in via di regresso. Ora, se A impugna nei confronti di B, allora C deve essere parte del processo di impugnazione. - Che il giudice accerti che C non è neanche ipoteticamente obbligato in via di regresso. Ora, se A impugna e ottiene dal giudice dell’impugnazione il risarcimento -> ART. 332, in quanto questa decisione non è incompatibile con con la decisione relativa la negazione dell’obbligo di regresso. 91 -> Esempio: alternatività Esempio: A, proprietario di un fondo intercluso, afferma di avere diritto alla costituzione di una servitù di passaggio a favore del suo fondo su quello, dei due fondi confinanti, in relazione al quale la costituzione della servitù arreca minor danno al proprietario del fondo servente. Quindi A propone domanda nei confronti di B e C, proprietari di due fondi con il suo confinante, chiedendo la costituzione della servitù o sul fondo dell'uno o sul fondo dell'altro, in ragione di quanto risulterà dall’istruttoria. A realizza il simultaneus processus per evitare un contrasto di accertamenti. 1° ipotesi: A vince verso B, mentre la domanda verso C è rigettata… per quale motivo? • Perché esiste il diritto di A verso B Se B impugna verso A si applica l’art. 331, perché l'esclusione del diritto nei confronti di C è stata fondata sull'esistenza dell'obbligo di B; se B rimette in discussione il proprio obbligo, rimette in discussione anche il presupposto del rigetto della domanda nei confronti di C. • Per motivi propri (es. C non è proprietario del fondo) Se B impugna verso A si applica l’art. 332, perché, se anche si dovesse riconoscere che sul fondo di B la servitù non deve essere costituita, dal momento che vi sono motivi particolari per escludere la costituzione sul fondo di C, questi svincolano la decisione del rapporto AC dalla decisione del rapporto AB. 2° ipotesi: A perde nei confronti di B e C Essendo nel campo delle cause scindibili, sarà A a scegliere se mantenere il simultaneus processus o no. N.B. Le cause cumulate ricadono nella disciplina dell'articolo 332 quando la causa, che ha ad oggetto il rapporto connesso, è deciso sulla base di elementi suoi propri… MA se il rapporto connesso non è dedotto in giudizio, ed il suo titolare partecipa al processo in via adesiva, tale rapporto non è esaminato e quindi non può neppure essere deciso sulla base di elementi propri… quindi, in caso di partecipazione in via adesiva si tratta di causa inscindibile e quindi si applica l’articolo 331. Esempio: il conducente non è parte necessaria, in sede di impugnazione, se la causa di regresso è decisa con l'esclusione del suo obbligo, in quanto si accerta che egli non guidava l'autovettura al momento dell’incidente. Se il conducente partecipa in via adesiva al processo sull'obbligo principale, il diritto di regresso non è dedotto in giudizio, quindi non è esaminato, quindi non può essere accertato che il chiamato in garanzia non guidava l'autovettura al momento dell'incidente. Litisconsorzio facoltativo semplice Nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo semplice si applica SEMPRE l'articolo 332. Infatti, in caso di litisconsorzio facoltativo, il modo di essere di uno dei diritti non è mai rilevante per il modo di essere di un altro dei diritti, e quindi NON si può mai realizzare il presupposto delle cause dipendenti: che la decisione dell'una dipende dalla decisione dell’altra!!! LE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI Funzione: unitarietà del processo di impugnazione La funzione delle impugnazioni incidentali è quella di evitare che, essendovi più soccombenti che non sono parti necessarie ex art. 331, ciascuno di essi apra un separato processo di impugnazione. Presupposto: pluralità di soccombenti. Infatti, se il soccombente è uno, in virtù dell'acquiescenza tacita qualificata, egli non può impugnare in due tempi. Una pluralità di soccombenti si può avere sia in un processo plurisoggettivo, sia in un processo in due; parlando di processo con due parti siamo in presenza di pluralità di soccombenti, per esempio, in caso di soccombenza parziale reciproca, che si può realizzare sia in un processo con cumulo oggettivo (es. capitale e interessi), sia in un processo con un solo oggetto (es. 1000 € e 0). Strumento: obbligatorietà dell’impugnazione incidentale Per realizzare l'unitarietà del processo di impugnazione, il legislatore ha reso obbligatoria la forma dell'impugnazione incidentale per tutti coloro che impugnano nel tempo successivamente all'impugnazione principale. Una volta proposta la prima impugnazione, gli altri soggetti soccombenti, che vogliono impugnare, debbono utilizzare la forma incidentale, ed inserire la loro impugnazione all'interno del processo già aperto dalla prima impugnazione -> NON possono proporre un autonomo atto di impugnazione per un parallelo e distinto processo di impugnazione. 92 Esempio: Tizio chiede la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. Caio si oppone. Il giudice accoglie la domanda di risoluzione, rigetta la domanda risarcitoria. Ciascuna delle parti si accontenta dell'esito complessivo della lite -> non ha necessità di impugnare per prima in quanto è sicura che, se la controparte impugna il capo su cui è soccombente, può a sua volta impugnare il capo a lei sfavorevole, per riequilibrare la situazione. Se così non fosse ciascuna parte, avvicinandosi la scadenza dei termini per impugnare, impugnerebbe precauzionalmente, in quanto, se le giungesse l'impugnazione avversaria quando ormai sono scaduti per lei i termini dell'impugnazione, non potrebbe contro impugnare sull'altro capo della sentenza, a lei sfavorevole… Soluzione: impugnazione incidentale tardiva. Perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva A differenza dell’impugnazione incidentale tempestiva, l’impugnazione incidentale tardiva è legata all’impugnazione principale, in quanto la parte impugna in via incidentale tardiva perché ed in quanto la controparte ha impugnato in via principale. QUINDI: la decisione dell'impugnazione incidentale tardiva è subordinata all'ammissibilità e alla procedibilità dell'impugnazione principale. Inammissibilità e tardività dell’impugnazione incidentale - L'impugnazione incidentale è tardiva quando, nel momento in cui essa è proposta, sono già decorsi i termini per impugnare in via principale o è stata fatta acquiescenza; - L'impugnazione incidentale è tempestiva se, in quel momento, non è stata fatta acquiescenza e non sono decorsi termini per impugnare in via principale; - L'impugnazione incidentale, sia tempestiva che tardiva, è inammissibile se l’atto difensivo, in cui è contenuta, è compiuto in un momento successivo alla scadenza del termine previsto per l'impugnazione incidentale. L’INAMMISSIBILITÀ, L’IMPROCEDIBILITÀ E L’ESTINZIONE NEI PROCESSI DI IMPUGNAZIONE Questioni di rito proprie delle impugnazioni Inammissibilità, improcedibilità ed estinzione riguardano questioni di rito delle impugnazioni: in particolare, riguardano la decidibilità nel merito della domanda proposta (pregiudiziale alle questioni di rito generali). - Inammissibilità e improcedibilità sono istituti peculiari di tutti i mezzi di impugnazione; - L’estinzione non è un istituto proprio di tutti i mezzi di impugnazione, ma solo di alcuni di essi. Mentre in primo grado abbiamo due questioni (rito e merito), in sede di impugnazione abbiamo tre questioni, l’una pregiudiziale all’altra: 1) Decidibilità nel merito -> l’impugnazione può essere decisa? Se si verifica una causa di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione, l’impugnazione NON può essere decisa; 2) Rito in generale; 3) Merito. Esempio: con l’atto di appello sono sollevate una questione di giurisdizione e questioni di merito. 1) Il giudice d’appello deve chiedersi se può decidere delle richieste che sono state avanzate, cioè se l’impugnazione è ammissibile, procedibile e non si è verificata una causa di estinzione; 2) Se la risposta è positiva, decide sulla questione di giurisdizione; 3) Poi sulle questioni di merito. A. Inammissibilità L’inammissibilità è un istituto che non è disciplinato in generale per tutte le impugnazioni, ma viene previsto per particolari ipotesi in relazione ai singoli mezzi di impugnazione. Si parla inammissibilità in sei norme: (1) ART. 331 in tema di cause inscindibili o tra loro dipendenti -> se nessuno provvede all’integrazione del contraddittorio entro il termine fissato dal giudice, l’impugnazione è inammissibile. (2) ART. 342 in tema di atto di appello -> l’appello è inammissibile se l’atto di appello non contiene gli elementi indicati dalla norma. (3) ART. 360-BIS in tema di ricorso per cassazione -> il ricorso è inammissibile se la pronuncia impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e il ricorrente non fornisce elementi tali da convincere la Corte a riaffrontare le questioni. 95 (4) ART. 365 in tema di ricorso per cassazione -> il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale. (5) ART. 366 in tema di ricorso per cassazione -> il ricorso è inammissibile se non contiene gli elementi indicati dalla norma. (6) ART. 398 in tema di revocazione -> la revocazione è inammissibile se la citazione non indica il motivo di revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti ex n. 1-2-3-6 art. 395 del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti. Presupposti ed estensione analogica È possibile ricavare da queste norme una disciplina generale dell’inammissibilità? Ricaviamo la ratio… Tutte le norme in questioni fanno riferimento a vizi dell’atto introduttivo del processo di impugnazione, il quale deve contenere certi elementi (la mancanza di uno di tali elementi determina il vizio). Dopo aver individuato la ratio, quando troviamo la stessa “ragion d’essere” in altre fattispecie per le quali non è prevista espressamente l’inammissibilità, possiamo applicare analogicamente la stessa disciplina. QUINDI: l’inammissibilità riguarda un vizio dell’atto introduttivo dell’impugnazione, insanabile o sanabile all’origine, ma in concreto non sanato. Per esempio: - Non c’è una disciplina specifica per l’impugnazione proposta fuori termine -> essa è inammissibile, perché l’atto di impugnazione è viziato. - Non c’è una disciplina specifica per l’errore del mezzo di impugnazione -> l’impugnazione è inammissibile, perché l’atto introduttivo è viziato. - Non c’è una disciplina specifica per l’atto di impugnazione proposto da una parte che non è soccombente -> l’impugnazione è inammissibile, perché l’atto introduttivo è viziato. - Non c’è una disciplina specifica per l’impugnazione non tempestivamente riassunta dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito -> l’impugnazione è inammissibile, perché l’atto introduttivo ha un vizio sanabile che nel concreto non è stato sanato. - Non c’è una disciplina specifica per la mancata rinnovazione della citazione in seguito alla dichiarazione di nullità della citazione, o della sua notificazione -> l’impugnazione è inammissibile, perché l’atto introduttivo ha un vizio sanabile che nel concreto non è stato sanato. B. Improcedibilità Anche l’improcedibilità non è definita e disciplinata in via generale dal legislatore. L’improcedibilità è prevista in tre norme: (1) ART. 348 in tema di appello -> si ha improcedibilità quando: - L’appellante non si costituisce nei termini; - L’appellante costituito non si presenta alla prima udienza davanti al collegio + il collegio fissa una nuova udienza + anche in tale udienza l’appellante non compare. (2) ART. 369 in tema di ricorso per cassazione -> si ha improcedibilità quando: - Il ricorso non è depositato nella cancelleria della Corte entro 20 giorni dalla sua notificazione; - Non sono depositati anche i documenti previsti dalla norma. (3) ART. 399 in tema di revocazione -> si ha improcedibilità quando l’atto introduttivo non è depositato entro 20 giorni dalla sua notificazione con copia autenticata della sentenza impugnata. Presupposti e tassatività L’improcedibilità sanziona l’inattività dell’impugnante. È possibile ricavare da queste norme una disciplina generale dell’improcedibilità? NO!!! L’inattività da sola non può costituire l’elemento unificante delle norme in questione, la loro ratio… Infatti, anche un altro istituto si fonda sull’inattività: l’estinzione. IN TEORIA occorre individuare i caratteri distintivi dell’inattività che ha come conseguenza l’estinzione, rispetto all’inattività che ha come conseguenza l’improcedibilità… IN PRATICA non c’è nessun elemento che consenta di discriminare le ipotesi di inattività che portano all’improcedibilità da quelle che portano l’estinzione. QUINDI è libera scelta del legislatore la qualificazione in questione -> tassatività delle ipotesi di improcedibilità, non estendibili analogicamente!!! NON vi è una ratio per poter estenderne la disciplina!! 96 Effetti dell’inammissibilità e improcedibilità ART. 358: l’appello dichiarato inammissibile o improcedibile NON può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge. ART. 387: il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile NON può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge. Attenzione!! Si parla di “dichiarazione”, quindi prima che l’inammissibilità o l’improcedibilità venga dichiarata, è possibile proporre un nuovo atto di impugnazione (purché non si sia verificata una decadenza nel mezzo)!!! L’effetto della dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità è costituito dall’impossibilità di riproporre quel mezzo di impugnazione!! Conseguenze sulla sentenza impugnata L’impossibilità di riproporre l’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile NON determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata!!! - Nel caso in cui una pronuncia è impugnabile con più mezzi, la dichiarazione di inammissibilità/ improcedibilità di un mezzo di impugnazione non comporta di per sé l’impossibilità di impugnare con un altro mezzo. - Nel caso in cui vi è un errore nella scelta del mezzo di impugnazione viene dichiarata l’inammissibilità di quel mezzo, ma ciò non comporta che l’impugnazione non possa essere riproposta con il mezzo giusto. - Nel caso di mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 in materia di cause inscindibili o dipendenti tra loro viene dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, ma ciò non impedisce, per esempio, la proposizione della stessa impugnazione ad opera di un altro soggetto. - Nel caso di impugnazione dichiarata inammissibile perché non è ancor venuto in esistenza un presupposto per esercitare il potere dei impugnare, presupposto che verrà in esistenza in seguito… ma ciò non comporta l’impossibilità di impugnare la sentenza per esteso. C. Estinzione art. 338 L’estinzione del processo di impugnazione si può avere per rinuncia agli atti o per inattività. • Estinzione per rinuncia agli atti La rinuncia agli atti proviene dall’impugnante principale e deve essere accettata da tutte le parti che abbiano proposto impugnazione incidentale ammissibile e procedibile. L’estinzione per rinuncia agli atti determina il passaggio in giudicato formale della sentenza. Accade spesso che l’estinzione del processo di impugnazione sia frutto di un accordo tra le parti: in questo caso la sentenza impugnata passa in giudicato formale ma non sostanziale… Esempio: una sentenza di primo grado ha dichiarato inefficace il licenziamento, ed ha disposto la reintegrazione del dipendente. Come sappiamo, iI referente temporale di efficacia della sentenza, per ciò che attiene alle sopravvenienze in fatto, è l'udienza di precisazione delle conclusioni. II datore di lavoro propone appello, e, nelle more del processo d'appello, il datore di lavoro e il dipendente arrivano ad un accordo (non importa se formalizzato o meno in causa) con cui si stabilisce che il dipendente accetta il licenziamento, e il datore di lavoro gli corrisponde una certa somma a titolo risarcitorio. Il datore di lavoro, sulla base degli accordi presi, rinuncia agli atti del processo d'appello. Il giudice dichiara l'estinzione del processo di appello, e ciò determina il passaggio in giudicato formale della sentenza di primo grado. Ma tale sentenza, sul piano sostanziale, NON produce effetti, perché questi sono impediti da quelli dell'accordo che, essendo successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni del processo in cui è stata pronunciata la sentenza che passa in giudicato, è la fonte regolatrice dei rapporti tra le parti. • Estinzione per inattività L’estinzione per inattività è prevista all’art. 338 solo per appello e revocazione ordinaria. Infatti, in Cassazione è possibile solo una rinuncia al ricorso, ma non un’estinzione per inattività. Questo perché il processo di Cassazione procede ex officio: una volta depositato il ricorso si arriva alla sentenza senza bisogno di ulteriori atti d’impulso di parte. L’art. 338 prevede che l’estinzione determina il passaggio in giudicato della sentenza, QUINDI la norma NON si applica ai mezzi di impugnazione straordinari. 97