Scarica Diritto Processuale Civile III - esecuzione (con riforma Cartabia) e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESECUZIONE FORZATA Aspetti generali Il processo esecutivo, o attività giurisdizionale di esecuzione forzata è disciplinato nel III libro del codice di procedura civile, strutturato nei seguenti titoli: 1. “Del titolo esecutivo e del precetto” – atti anteriori all’inizio del processo esecutivo e comuni ad ogni tipo di esecuzione forzata Seguono tre titoli relativi ai 3 tipi di esecuzione forzata, entro i quali è fondamentale la contrapposizione fra l’espropriazione e i due tipi di esecuzione forzata in forma specifica, in relazione alle diverse esigenze proprie dell’attuazione dei diversi diritti sostanziali 2. “Dell’espropriazione forzata” 3. “Dell’esecuzione per consegna o per rilascio” 4. “Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare” 5. “Delle opposizioni” – si tratta di una parentesi di cognizione all’interno del processo esecutivo, coordinata con l’esecuzione forzata soltanto funzionalmente e non strutturalmente 6. “Della sospensione e dell’estinzione del processo” – episodi eventuali che si possono inserire nel processo esecutivo e ne possono determinare l’arresto Inoltre le disposizioni di questo libro: - Vanno coordinate con la disciplina del I libro dedicata alle disposizioni generali, applicabili ad ogni attività giurisdizionale, ma con una maggiore esigenza, rispetto al processo di cognizione, di eseguire una delicata opera di adattamento - Sono riconducibili dal punto di vista della funzione e del risultato alle norme di diritto sostanziale relative alla tutela giurisdizionale contenute nel codice civile al libro VI titolo IV capo II (artt. 2910 e ss.) Attività giurisdizionale esecutiva L’esecuzione forzata vuole conseguire l’attuazione pratica e materiale della regola di diritto formulata con la cognizione, ovvero l’accertamento dell’esistenza del diritto, attraverso l’impiego effettivo o potenziale della forza da parte dell’ordinamento L’impiego della forza, per superare le eventuali resistenze del soggetto che subisce l’esecuzione, è solo possibile, nel senso che spesso è questa stessa possibilità a renderne inutile l’impiego effettivo L’attività giurisdizionale esecutiva viene incontro alla nuova esigenza di tutela giurisdizionale che sorge in capo al titolare del diritto nell’ipotesi in cui non ci sia adempimento spontaneo da parte del soggetto passivo di tale diritto, a fronte della quale non risulta sufficiente l’accertamento del diritto (in via giudiziale con il processo di cognizione o con altre forme) Con l’esecuzione si passa quindi dall’accertamento all’attuazione materiale coattiva, attività che analogamente alla cognizione si articola in una serie coordinata di atti giuridici processuali configurati da norme che costituiscono l’esercizio di altrettante situazioni giuridiche processuali 2 Il processo esecutivo è del tutto autonomo sul piano strutturale, tanto da essere introdotto da una domanda specifica e autonoma, mentre sotto il profilo funzionale: - Se segue al processo di cognizione di condanna si coordina con esso nel senso che la condanna è in funzione dell’esecuzione forzata - Se si fonda su un accertamento non giudiziale è completamente autonomo anche su questo piano Tutte le forme del processo esecutivo presentano alcune caratteristiche strutturali comuni Soggetti L’attività processuale esecutiva fa capo ai seguenti soggetti: A. Organo esecutivo – l’ufficiale giudiziario, che opera nel quadro di un ufficio giudiziario e sotto il controllo di un giudice del quale è molto di più che un ausiliario Per ora il giudice (in senso ampio di ufficio giudiziario) dell’esecuzione è solo il tribunale ma il d.lgs. 116/2017 ha stabilito che dal 31/10/2025 il processo esecutivo di espropriazione sui beni monili passerà alla competenza del giudice di pace Operano inoltre anche altri organi: > Giudice dell’esecuzione – funzioni ordinatorie, mentre sono marginali le funzioni decisorie e gli appartengono nel ruolo di giudice monocratico (art. 281-quater) > Presidente del tribunale – altre funzioni ordinatorie > Cancelliere – funzioni analoghe a quelle nel processo di cognizione B. Parti del processo > Creditore – nel processo di cognizione è l’attore e lo è in un certo senso anche nel processo esecutivo in quanto propone la domanda, chiede la tutela giurisdizionale > Debitore – colui nei cui confronti si chiede la tutela giurisdizionale, è i convenuto nel processo di cognizione ma non si può dire lo stesso nell’esecuzione, infatti non c’è bisogno che il contraddittorio sia instaurato immediatamente davanti al giudice Domanda La domanda è solitamente rivolta direttamente all’organo esecutivo affinché provveda all’esecuzione, salvi controlli e direttive da parte del giudice, davanti al quale le parti possono soltanto di regola essere ascoltati (art. 485), in un contraddittorio che normalmente investe soltanto le modalità dell’esecuzione La domanda è proposta di solito verbalmente ed è sempre preceduta da notificazione del titolo esecutivo e precetto, atti che restano al di fuori del processo esecutivo vero e proprio, del quale costituiscono un preannuncia La domanda esecutiva ha effetto interruttivo della prescrizione ex artt. 2943 e 2945.2 L’attività dell’organo esecutivo si costituisce di atti aventi i caratteri delle operazioni, mentre il giudice pronuncia provvedimenti per lo più ordinatori nelle forme dell’ordinanza o del decreto Principi - Principi della domanda e dell’impulso di parte – in modo analogo a quello del processo di cognizione 5 forzata; inoltre è un diritto astratto dal diritto sostanziale, nel senso che è sufficiente il titolo ma l’accertamento del diritto nel titolo non significa necessariamente che tale diritto sia o sia ancora esistente L’azione esecutiva è diritto all’attività giurisdizionale fino al suo atto conclusivo, preordinato alla soddisfazione del diritto, ma che potrebbe anche non conseguire per ragioni contingenti (es: insufficienza del patrimonio del debitore, sopravvenuta distruzione della cosa da consegnare) Anche gli elementi d’individuazione e d’identificazione della singola azione esecutiva si esauriscono nel titolo esecutivo: - Personae – soggetti attivo e passivo del titolo - Petitum – solo dal titolo risulta la prestazione da conseguirsi in via esecutiva - Causa petendi – solo dal titolo risulta la ragione giuridica su cui si fonda la prestazione Titolo e soggetti Funzione propria del titolo esecutivo è anche quella di individuare il profilo soggettivo del diritto che si porta ad esecuzione, ovvero individuare le personae Nel caso in cui eccezionalmente e irritualmente il processo si svolga al di fuori della portata soggettiva del titolo, il codice prevede come rimedi le forme delle opposizioni nel processo esecutivo: opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi La legittimazione all’opposizione spetta al debitore: è uno dei poteri che gli sono attribuiti e sono intesi a tutelare la legittimità e l’opportunità del modo col quale subisce l’esecuzione Il terzo nel processo esecutivo Il codice, nel determinare la legittimazione all’opposizione del terzo nel processo esecutivo, inquadra due figure con riferimento specifico all’esecuzione per espropriazione: - Espropriazione presso terzi - Intervento di terzi nell’espropriazione forzata (art. 499.1) – implica un temperamento alla regola “nulla executio sine titulo” in quanto consente ad alcune categorie di creditori sprovvisti di titolo esecutivo di partecipare all’espropriazione già iniziata da un creditore provvisto di titolo Un temperamento alla regola si ha anche nei casi in cui l’esecuzione può avvenire legittimamente nei confronti o a favore di soggetti diversi da quelli che risultano dal titolo, per lo più previsti dalla legge (es: fenomeno successorio nel processo esecutivo) Presupposti processuali I presupposti devono esistere prima della proposizione della domanda che avviene con atti diversi in base al tipo di esecuzione dopo gli atti introduttivi e preparatori (la cui validità prescinde da questi presupposti e va valutata autonomamente) In caso di mancanza di uno di questi requisiti, consegue il rifiuto di effettuare l’esecuzione con una pronuncia sul processo che assume le forme della sentenza se il difetto ha dato luogo ad un’opposizione esecutiva, quale parentesi di cognizione, mentre in caso 6 contrario la legge non disciplina la forma della pronuncia che pertanto sarà quella più idonea al conseguimento dello scopo (ex art. 121) e non si escludono forme orali Sono presupposti processuali: - Competenza > Per materia • Per ora soltanto del tribunale • Per effetto del d.lgs. 116/20271 dal 31/10/2025 sarà competente il giudice di pace per l’espropriazione forzata di beni mobili, mentre rimarrà competente il tribunale per l’espropriazione di immobili di crediti > Per territorio • Esecuzione su cose mobili o immobili – è competente il giudice dove si trovano le cose (art. 26.1) • Esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi – è competente il giudice del luogo dove il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede (art. 26.2) • Espropriazione forzata di crediti – è competente il giudice del luogo dove il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede (art. 26-bis) • Esecuzione di obblighi di fare o non fare – è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto (art. 26.3) - Legittimazione processuale – con riguardo sia alla capacità processuale che alla rappresentanza processuale, si può fare riferimento alle disposizioni generali, applicabili anche nel processo esecutivo - Previo compimento degli atti preparatori – si tratta di un presupposto processuale proprio del processo esecutivo: l’organo esecutivo non può dar corso alla domanda di esecuzione se non gli viene esibita insieme con il titolo esecutivo la documentazione dell’avvenuta notificazione del titolo e del precetto Difensori nel processo esecutivo Le regole dettate nelle disposizioni generali sono in linea di massima applicabili anche nel processo esecutivo, tenendo conto che: a) Rispetto al creditore – l’onere del patrocinio opera pienamente con esclusione del precetto, che non appartiene ancora al processo esecutivo, e dell’istanza di vendita secondo la dottrina e giurisprudenza prevalente b) Rispetto al debitore – quando si limita a subire gli atti esecutivi non ha bisogno di difensore, mentre deve sottostare all’onere di patrocinio ogni volta che assume iniziative, formula richieste davanti al giudice dell’esecuzione o assume iniziative di opposizione Atti del processo esecutivo Il processo esecutivo si conclude con atti di diversa natura che hanno in comune l’elemento negativo dell’assenza dell’incontrovertibilità propria del giudicato - Operazioni – in cui si estrinseca l’attività dell’organo esecutivo - Provvedimenti ordinatori (ordinanze e decreti) – in cui si estrinseca l’attività del giudice, che non prevede invece in provvedimenti decisori (sentenza; tranne in caso di 7 opposizione, che quale parentesi di cognizione normalmente si conclude con una sentenza) Irrevocabilità – un minimo di definitività è implicito nell’irrevocabilità degli atti conclusivi una volta chiuso il processo, che implica una preclusione rispetto alle questioni risolte nel processo che copre anche la possibilità di far valere i vizi del procedimento che non sono stati fatti valere nelle forme delle opposizioni Correzione degli errori materiali – procedura ammissibile ex artt. 287 e ss. Spese dell’esecuzione forzata - Onere dell’anticipazione – previsto dal DPR 115/2022, si può riferire ad ogni tipo di processo - Attribuzione delle spese a carico di chi subisce l’esecuzione – sostituisce nel processo esecutivo il criterio della soccombenza, secondo l’adattamento compiuto dallo stesso legislatore nel cpc: > Espropriazione – l’attribuzione delle spese avviene in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni espropriati (artt. 95 e 510) > Esecuzione in forma specifica – è richiesto un apposito provvedimento di liquidazione da parte del giudice dell’esecuzione (artt. 611 e 614) ATTI PREPARATORI Titolo esecutivo Art. 474.1: “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile” - Certezza – il diritto risulta certo in conseguenza dell’esistenza del titolo, in relazione al fatto che vi contiene un atto di accertamento; non si tratta di una certezza assoluta ma una certezza che l’ordinamento giudica sufficiente per fondare l’esecuzione forzata nel momento in cui enuncia che un determinato atto costituisce titolo esecutivo - Liquidità – dal titolo deve risultare un credito di denaro o altre cose mobili fungibili in una misura determinata, così escludendo ogni credito espresso in modo generico - Esigibilità – deve risultare dal titolo che l’eventuale termine di adempimento deve essere già scaduto o l’eventuale condizione sospensiva deve già essersi realizzata Art. 474.2 – enuncia quali sono titoli esecutivi distinguendo fra giudiziali (n. 1) e stragiudiziali (nn. 2 e 3), in entrambi i casi richiamando ad altre norme che contengono l’attribuzione della qualità di titolo esecutivo ad altri atti; in ogni caso l’efficacia esecutiva spetta solo a provvedimenti e atti ai quali essa sia attribuita espressamente 1) “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” > Sentenze di condanna – sono le uniche che possono per la loro funzione fondare l’esecuzione forzata Sono provvisoriamente esecutive già in primo grado ex art. 282, salva la sospensione dell’esecuzione o dell’efficacia esecutiva in caso di impugnazione (art. 283, 373), casi in cui l’esecuzione si soprappone alla cognizione e se nei successivi 10 processo è già pendente: il successore, documentando tale sua qualità, può senz’altro prendere il posto del suo dante causa ~ Se viene meno il debitore in pendenza del processo esecutivo, l’interruzione è inapplicabile al processo esecutivo, quindi il processo può proseguire legittimamente nei confronti dei successori, che devono essere resi destinatari delle comunicazioni e degli avvisi (ex art. 477.2 se ci sono più eredi: “Entro un anno dalla morte, […] collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto”) Notificazione del titolo e del precetto Gli atti preparatori o preliminari devono essere compiuti prima dell’inizio del processo e sono la notificazione del titolo esecutivo e del precetto Hanno la funzione di preannunciare solennemente al debitore il proposito del creditore di procedere all’esecuzione forzata, esercitando l’azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo notificato per il diritto e la portata soggettiva che da esso emergono Questo serve da un lato per offrite al debitore un’ultima possibilità di eseguire il proprio obbligo spontaneamente evitando l’esecuzione e le relative spese e dall’altro per conoscere tutti gli elementi dell’azione esecutiva preannunciata onde valutarne la possibilità di contestarne la legittimità prima del suo effettivo esercizio Sebbene possano essere qualificati genericamente come “atti esecutivi”, non appartengono ancora al processo esecutivo, non ancora iniziato ~ Art. 479.1: “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto” a) Notificazione del titolo esecutivo (giudiziale o atto pubblico) Il titolo esecutivo incomincia ad assolvere alla sua funzione preparatoria dell’esecuzione nel momento in cui il creditore lo fa oggetto di notificazione, atto rivolto al debitore che pertanto implica già la manifestazione implicita del proposito di dare inizio all’esecuzione forzata La notificazione del titolo esecutivo giudiziale (n.1) o costituito da atto pubblico (n.3), seguendo la nozione di notificazione ex art. 137, consiste nella consegna al debitore nei modi determinati dalla legge da parte dell’ufficiale giudiziario su istanza del creditore di una copia conforme all’originale del titolo esecutivo che agli effetti della notificazione funzionerà da originale ~ Art. 479.2: “La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente ex artt. 137 e ss.” Se è titolo esecutivo una sentenza di primo grado occorrerà la doppia notificazione, che non sono reciprocamente idonee ai fini dell’altra: - Al difensore costituito ai fini del decorso del termine breve per impugnare ex art. 326 - Alla parte personalmente ai fini della preparazione all’esecuzione ~ Art. 477.2: “Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi [del debitore defunto, ex co. 1] collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto” 11 Negli altri casi (n.2: titolo esecutivo costituito da scrittura privata autenticata, cambiale o altro titolo di credito o da accordo conciliativo), la notificazione del titolo si riduce ad una modalità di notificazione del precetto ex art. 480.2 b) Precetto e sua notificazione Con l’atto di precetto, da notificarsi al debitore, il creditore compie in modo esplicito e solenne la manifestazione del proposito di procedere ad esecuzione forzata, che invece con la notificazione del titolo esecutivo era solo implicita ~ Art. 480.1: “Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine [dilatorio] non minore di 10 giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482 [esecuzione immediata], con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata” Atto tipicamente recettizio – non produce alcun effetto se non in quanto viene portato a conoscenza del debitore destinatario mediante notificazione Art. 480.4: “Il precetto deve essere - sottoscritto a norma dell'articolo 125 [dalla parte se può stare in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura] - notificato alla parte personalmente ex artt. 137 e ss [da parte dell’ufficiale giudiziario, tramite la consegna al debitore di una copia autentica del precetto]” Onere del patrocinio – il precetto non è atto del processo esecutivo, soltanto ne preannuncia l’inizio e non è necessario il patrocinio del difensore, inoltre ex art. 83 è espressamente uno degli atti in calce o a margine dei quali può essere rilasciata la procura al difensore, quindi il precetto solo può essere sottoscritto dal difensore munito di procura Art. 480.2 – requisiti del precetto a pena di nullità: - Indicazione delle parti - Data di notificazione del titolo esecutivo – ma viene superato in due ipotesi: a) Art. 479.3: “Il precetto può [è una facoltà del creditore] essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente” b) Titolo esecutivo costituito da cambiale o altro titolo di credito, da scrittura privata autenticata o da un accordo di conciliazione (n.2) > Art. 480.2 – richiede la trascrizione del titolo all’interno del precetto in quanto stabilito dalla legge (es: l’art. 474.3 cpc prevede questo per le scritture private autenticate), la cui corrispondenza all’originale viene attestata dall’ufficiale giudiziario; così viene superata anche la necessità di un’autonoma notificazione del titolo esecutivo Notificazione del titolo e de precetto sono due atti distinti, il che si desume anche dal fatto che nel precetto va indicata la data della notificazione del titolo - Ma salva la facoltà ex art. 479.3 - Va inoltre considerato il termine dilatorio di 10 gg per l’esecuzione contro gli eredi tra le due notificazioni ex art. 477.1 12 Non è necessario procedere alla preventiva notificazione del titolo e del precetto: - Art. 654 – quanto si vuole portare ad esecuzione un decreto ingiuntivo - In caso di intervento del creditore nell’espropriazione già iniziata da un altro creditore Bisogna tenere conto di due termini: - Termine acceleratorio di efficacia del precetto ~ Art. 481.1: “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione”, in qual caso per dare validamente inizio all’esecuzione occorre un nuovo atto di precetto da notificare, mentre rimane ferma l’efficacia dell’avvenuta notificazione del titolo, da menzionare nel nuovo precetto - Termine dilatorio per l’inizio dell’esecuzione ~ Art. 482: “Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, [eventualmente subordinando la concessione alla prestazione di una cauzione da parte del creditore]. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi” L’atto di precetto va considerato come atto sostanziale che costituisce in mora il debitore e produce l’effetto interruttivo della prescrizione del credito ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE L’espropriazione forzata e le sue diverse forme ~ Art. 2910.1 cc: “Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile” Questo tipo di processo esecutivo consente di sottrarre coattivamente al debitore determinati beni appartenenti al suo patrimonio e trasformarli coattivamente in denaro per destinarli alla soddisfazione del creditore, in attuazione alla loro funzione di garanzia generica dei crediti che consegue alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cc Possono in questo modo essere soddisfatti coattivamente i crediti aventi ad oggetto una somma di denaro sia che: - Il denaro fosse il loro oggetto originario - In sede di cognizione siano stati trasformati in denaro in vista della loro soddisfazione coattiva L’espropriazione può comunque colpire ogni tipo di bene idoneo ad essere trasformato in denaro e a seconda del diverso oggetto dell’espropriazione il codice disciplina tre forme di espropriazione: A. Espropriazione mobiliare presso il debitore – denaro o altri beni mobili B. Espropriazione presso terzi – crediti del debitore verso terzi o altre cose mobili di sua proprietà nella disponibilità di terzi C. Espropriazione immobiliare – beni immobili L’esecuzione si svolge seguendo delle tappe scandite dai seguenti istituiti: 1. Pignoramento 15 2. “In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione” Art. 490 (Pubblicità degli avvisi) 1. “Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata ‘portale delle vendite pubbliche’ [a pena di estinzione del processo esecutivo]” 2. “In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso […] è altresì inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto” 3. “Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. […] Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore” 1. IL PIGNORAMENTO Funzione ed effetti ~ Art. 491 – l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento, salvo per l’espropriazione di cose soggette a pegno o ipoteca (art. 502: possono essere chieste vendita o assegnazione senza previo pignoramento) Funzione – vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del credito per il quale il creditore agisce, nonché alla soddisfazione dei crediti degli eventuali creditori intervenuti successivamente Si tratta di un vincolo giuridico che investe le cose al loro valore di scambio, pertanto il debitore di regola può disporne materialmente e servirsene, salve alcune cautele per impedire la loro sottrazione o distruzione Questo vincolo viene realizzato dall’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti nell’espropriazione gli atti del debitore di alienazione o di disposizione delle cose pignorate Inefficacia relativa – l’atto di per sé è valido, ma è inefficace rispetto all’espropriazione avviata Il codice civile coordina questo effetto con l’operare di altri principi (possesso vale titolo e trascrizione), a seconda che gli atti di disposizione siano: - Successivi al pignoramento (art. 2913) – “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri” ovvero la regola generale dell’inefficacia relativa viene temperata solo relativamente alla regola del possesso vale titolo 16 - Anteriori al pignoramento (art. 2914) > Beni immobili o mobili – prevalgono solo gli atti trascritti anteriormente alla trascrizione del pignoramento > Crediti – la cessione a terzi prevale solo se notificata al debitore ceduto o da questo accettata anteriormente al pignoramento > Universalità di mobili – le alienazioni prevalgono solo se hanno data certa anteriore al pignoramento > Beni mobili non registrati – prevalgono solo gli atti scritti aventi data certa con cui il possesso è stato trasferito anteriormente al pignoramento ~ Art. 2915 – si applica la stessa logica relativamente agli atti e domande giudiziali per gli atti che importano vincoli di indisponibilità e per gli atti che richiedono la trascrizione per l’inefficacia rispetto ai terzi ~ Art. 2916 – seguendo la stessa logica, sono inefficaci le ipoteche e i privilegi iscritti dopo il pignoramento e i privilegi per i crediti sorti dopo il pignoramento ~ Art. 2917: “Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione” pertanto il terzo debitore dell’esecutato non viene liberato con il pagamento, per questo motivo intimato di non disporre ex art. 543.2 n. 2 (pignoramento presso terzi) Struttura ~ Art. 492.1 (elementi comuni ed essenziali del pignoramento in tutte le forme di esecuzione): “Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore [su istanza del creditore e dietro esibizione del titolo e del precetto debitamente notificati] di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi” L’atto di pignoramento deve essere accompagnato da alcuni elementi: ~ Art. 492.2: “[…] l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio […] con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice” ~ Art. 492.3: “[…] l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione [= conversione del pignoramento], sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione […]” ~ Art. 492.3 segue: “[…] l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615.2 terzo periodo [relativamente ai limiti di proponibilità dell’opposizione all’esecuzione], l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione […], 17 salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile” Art. 492.9: “Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'art. 488.2” ovvero l’autorizzazione a depositare una copia autentica del titolo esecutivo in luogo all’originale Individuazione dei beni da pignorare L’atto di pignoramento coincide con il momento di inizio del processo esecutivo e con esso il generico assoggettamento di tutti i beni del debitore alla soddisfazione dei suoi debiti ex art. 2740 cc si concreta nell’assoggettamento specifico di determinati beni ad un determinato credito ~ Art. 492.4: “Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive […]” ~ Art. 492.5 – l’estensione del pignoramento ai beni indicati dal debitore prevede una disciplina distinta per ciascun diverso tipo di esecuzione: a) Cose mobili – “dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate” b) Crediti o cose mobili in possesso di terzi – “il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa […] quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene” c) Beni immobili – “il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e ss.” ~ Art. 492.6: “Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499.4” ovvero al fine di indicare ai creditori chirografari tempestivamente intervenuti l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili ai quali estendere il pignoramento Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare La disciplina è stata modificata dalla riforma Cartabia Innanzitutto, non è più richiesta sempre l’autorizzazione del creditore da parte del presidente del tribunale, in quanto si distinguono due casi: a) Non è necessaria se precetto è stato notificato ed è decorso il termine ex art. 482 ~ Art. 492-bis co. 1: “Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario […] procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. […] L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine [dilatorio per adempiere] di cui all'articolo 482” 20 Forma del pignoramento - Atto scritto – nell’espropriazione presso terzi e immobiliare (artt. 543, 555) - Verbale, documentato in un processo verbale – nell’espropriazione mobiliare presso il debitore (art. 518) L’atto o il processo verbale viene consegnato senza ritardo al creditore affinché provveda all’iscrizione a ruolo del processo esecutivo Efficacia del pignoramento Art. 497: “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita [quale successivo atto d’impulso processuale]” In ogni caso l’efficacia cessa per: - Mancata iscrizione a ruolo - Chiusura anticipata del processo (es: per estinzione) > Art. 164-bis disp. att. – può essere anche disposta dal giudice “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo” A) Pignoramento mobiliare Art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare) 1. “L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa [intesa come abitazione] del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro” 2. Se è necessario per vincere resistenze “provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica” 3. “Il presidente del tribunale o un altro giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre” 4. “In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento [senza necessità di questa dichiarazione] le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli” Art. 517 (Scelta delle cose da pignorare) – ad essa provvede l’ufficiale giudiziario 1. “Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà” 2. ”In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione” 21 Il pignoramento non può però colpire i beni impignorabili, che sono: - Assolutamente impignorabili (art. 514) – impignorabilità assoluta che può essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615.2, secondo il criterio dell’indispensabilità minima per la vita, per il sostentamento e per il valore morale (es: letto, commestibili, anello nuziale, animali d’affezione…) - Relativamente impignorabili (art. 515) – cose destinate al servizio o alla coltivazione di un fondo o strumenti indispensabili per la professione, l’arte o il mestiere; sono pignorabili solo se il presumibile valore di realizzo degli altri beni pignorati appare insufficiente e solo nei limiti di 1/5 del loro valore - Pignorabili solo in particolari circostanze di tempo (art. 516) – es: frutti non ancora raccolti - Somme di denaro della PA vincolate all’esercizio di una concreta funzione pubblica Le cose scelte per il pignoramento devono essere valutate almeno approssimativamente dall’ufficiale giudiziario eventualmente assistito da uno stimatore per la necessaria commisurazione all’entità del credito Segue da parte dell’ufficiale giudiziario l’ingiunzione al debitore di non sottrarre le cose scelte alla garanzia del credito Art. 518 (Forma del pignoramento) 1. “L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale > dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 > descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. > Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione” 2. Le operazioni di stima possono essere differite entro un termine di 30 gg 3. “Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto […]”. 4. “Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate” 5. “Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139.2 [famigliari o addetti non incapaci e ultra-14enni], e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento” 6. “Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro 15 giorni dalla consegna [a pena della perdita di efficacia del pignoramento]. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine [per la presentazione dell’istanza di vendita, art. 497: 45 gg] 22 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore […]” 7. “Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita [art. 497: 45 gg], il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel [verbale]. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni” Art. 519 (Tempo del pignoramento) – giorni non festivi, tra le 7 e le 21 Art. 520 (Custodia delle cose pignorate) 1. Denaro, titoli di credito, oggetti preziosi – sono consegnati al cancelliere dall'ufficiale giudiziario con 2. Altre cose – “l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure [lasciarle sul posto, come capita più spesso] affidandole a un custode diverso dal debitore [che me assume la responsabilità] ~ Art. 521 co. 1: “Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore” ~ Art. 522: “Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina” Unione dei pignoramenti Art. 523: “L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale” Art. 524 (Pignoramento successivo) 1. “L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono” 2. “Il processo verbale [unico] è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza [per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione], ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi [di piccola espropriazione, ovvero quando il valore dei beni pignorati non supera 20000€]. In tale caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo” 3. “[Altrimenti] il pignoramento successivo […] ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo” 25 credito precettato aumentato di metà, pertanto se adempie senza ordine del giudice tale adempimento non sarà per lui liberatorio (art. 2917 cc) ~ Art. 543.4: “Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, [a pena della perdita di efficacia del pignoramento] entro 30 giorni dalla consegna […] Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione” ~ Art. 543.7 – agli stessi adempimenti provvede il creditore anche quando l’ufficiale giudiziario ha proceduto alla ricerca telematica ex art. 492-bis; in questo caso, decorso il termine ex art. 501 e previa istanza del creditore procedente o di uno degli intervenuti muniti di titolo esecutivo di assegnazione o di vendita, il giudice fissa con decreto (notificato a cura del creditore e contenente l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione ex art. 547 e l’avvertimento relativo alla mancata comunicazione) l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede all’assegnazione o alla vendita ~ Art. 546.2 – ove sia eseguito il pignoramento presso più terzi l’esecutato può chiedere: > La riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’art. 496 > La dichiarazione di inefficacia di uno dei singoli pignoramenti Art. 545 (crediti impignorabili) 1. “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per [altri crediti alimentari], e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto” 2. “Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento [o di assistenza]” 3. “Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro […] possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato” 4. “Tali somme possono essere pignorate nella misura di 1/5 […] per ogni altro credito” 5. “Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette” 7. “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, [sono pignorabili nei limiti di 1/5, o di metà in caso di concorso solo per la parte che eccede la] misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà” 8. “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro […], nonché a titolo di pensione, di indennità [ecc.], nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore > possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento 26 > quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dai 3°, 4°, 5° e 7° comma […]” 9. “Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio” ~ Art. 546.1 segue: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità […], nonché a titolo di pensione, di indennità [ecc.], gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'art. 545 […]” La dichiarazione del terzo Art. 547 (Dichiarazione del terzo) 1. “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo pec, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna” 2. “Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato” nonché i precedenti pignoramenti ex art. 550.1 3. ”[In caso di precedenti sequestri] il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice” Art. 550 (Pluralità di pignoramenti) 1. “Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui” 2. “Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva” 3. “Si applicano le disposizioni dell'art. 524 2° e 3° comma” dettate nell’ambito della pluralità di pignoramenti nell’espropriazione mobiliare Art. 548 (Mancata dichiarazione del terzo) 2. “Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore [= l’indicazione generica ex art. 543] consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede [alla vendita o assegnazione]” 27 3. “Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini ex art. 617 [opposizione agli atti esecutivi] l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” ma al solo fine di neutralizzare gli effetti dell’ordinanza di assegnazione, mentre ha la possibilità di agire in un autonomo giudizio di cognizione per ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo e la conseguente restituzione di quanto indebitamente versato o consegnato Art. 549 (Contestata dichiarazione del terzo): “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617” ad opera del creditore, del debitore o del terzo C) Pignoramento immobiliare Una prima particolarità è che la scelta dei beni da pignorare è compiuta in un momento anteriore e dal creditore procedente, quindi dovrà già sapere quali immobili appartengono al debitore e se il loro valore è approssimativamente sufficiente per soddisfare il suo credito, secondo le risultanze dei pubblici registri immobiliari L’unico limite riguarda il creditore ipotecario: ~ Art. 2911 cc – non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati da ipoteca ~ Art. 558 cpc – se il creditore estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore il giudice dell’esecuzione può a) Ridurre il pignoramento ex art. 496 b) Sospendere la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati Art. 2912 cc (Estensione del pignoramento) – “Il pignoramento comprende [automaticamente] gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata” e il pignoramento rimane unico ~ Art. 556: “Il creditore può fare pignorare insieme con l’immobile anche i mobili che lo arredano [con riguardo ai quali non si verifica l’estensione automatica], quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale” alla cui competenza viene attratto anche il pignoramento mobiliare L’atto di pignoramento ha una struttura complessa che viene in contro ad una triplice esigenza: a) Individuare e indicare in maniera inequivoca gli immobili b) Compiere l’ingiunzione al debitore ex art. 492 c) Far risultare il pignoramento nei pubblici registri immobiliari 30 > quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico” 10. ”L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità ex artt. 605 e ss. [previste per l’esecuzione forzata del rilascio di immobili], anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. […] il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza. […] Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione” 2. INTERVENTO DEI CREDITORI ~ Art. 2741 cc: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione [quali] i privilegi, il pegno e le ipoteche” L’espropriazione ha ad oggetto non la totalità dei beni del debitore, ma solo quelli assoggettati a pignoramento ad iniziativa del creditore procedente Per questo motivo, l’ordinamento segue il principio della par condicio creditorum ma in un’applicazione più attenuata: la soddisfazione sul ricavato della vendita dei beni pignorati non è riservata al creditore procedente e in caso di insufficienza a soddisfare tutti i creditori si ha una ripartizione proporzionale al credito di ciascuno, ma questa è limitata a vantaggio del creditore procedente e dei creditori che hanno effettuato tempestivamente l’intervento nel processo espropriativo In questa sede il codice detta solo alcune regole generali, che vanno integrate con le altre più particolarmente riferite ai singoli tipi di processo Art. 498 – creditori che hanno un diritto di prelazione 1. “Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri” mentre non è necessario nel caso del pegno in quanto lo spossessamento del debitore costituisce già sufficiente garanzia 2. “A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro 5 giorni dal pignoramento [non perentori: nessuna conseguenza prima dei 45 gg], un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate” 3. “In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita” Questo serve a mettere i creditori assistiti da prelazione nella condizione di intervenire e far valere la loro prelazione in sede di distribuzione del ricavato, anche perché se non intervengono la vendita forzata libera il bene dalle ipoteche e dai privilegi ex art. 586 31 Art. 499 – altri creditori 1. “Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento: a) avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati b) avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [su altri beni] c) erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili [dell’imprenditore commerciale] di cui all'articolo 2214 del codice civile” 2. “Il ricorso [che deve essere redatto con l’assistenza di un difensore munito di procura] deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione […], deve contenere - l'indicazione del credito e quella del titolo di esso - la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata - la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio - Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture [dell’imprenditore commerciale], al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato 3. “Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i 10 giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa” 4. ”Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione” L’intervento può essere: - Tempestivo – ex comma 2 quanto il ricorso è depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione - Tardivo – se il creditore è chirografario dà diritto soltanto a partecipare alla distribuzione della parte di ricavato che sopravanza dopo che siano stati soddisfatti i diritti del creditore procedente, dei privilegiati e dei chirografari intervenuti tempestivamente, purché l’intervento avvenga comunque prima: > Del provvedimento di distribuzione del ricavato nell’espropriazione mobiliare > Dell’udienza ex art. 596 nell’espropriazione immobiliare Art. 500 (Effetti dell’intervento): “L'intervento […] dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e [se l’intervento è fondato su un titolo esecutivo] a provocarne i singoli atti” 32 Creditori intervenuti privi di titolo esecutivo ~ Art. 499.5: “Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione […] il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé [entro 60 gg] del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti” ~ Art. 499.6: “All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura […] In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione” a) “Se il debitore non compare si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo” b) “I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale” c) “I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510.3, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei 30 giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo” A) Nell’espropriazione mobiliare ~ Art. 525 – l’intervento deve avere luogo: > Non oltre l’udienza di autorizzazione della vendita o per l’assegnazione ex art. 530 > Piccola espropriazione – non oltre la presentazione del ricorso con l’istanza di vendita ex art. 529, se il valore dei beni pignorati non supera 20mila € ~ Art. 528 – l’intervento può essere anche tardivo, ma deve comunque avvenire prima del provvedimento di distribuzione del ricavato 1. Creditori chirografari – “concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza” 2. Creditori con un diritto di prelazione sulle cose pignorate – “anche se intervengono a [tardivamente], concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione” ~ Art. 526: “I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti [assumendo un ruolo attivo]” B) Nell’espropriazione presso terzi ~ Art. 551 – si applicano le regole dettate agli artt. 525 e ss. per l’espropriazione mobiliare, con la precisazione che l’intervento per essere tempestivo deve avere luogo non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, ovvero quella indicata nella citazione notificata al debitore o differita d’ufficio dal giudice 35 A) Nell’espropriazione mobiliare Art. 529 (Istanza di assegnazione o di vendita) 1. “Decorso il termine [dilatorio] ex art. 501 [ed entro il termine acceleratorio ex art. 497], il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni” 2. ”Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione” Si distinguono due seguiti: a) Art. 530.1: “il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per la audizione delle parti” b) Art. 530.5: nel caso di piccola espropriazione (beni pignorati fino a 20000€) e se non ci sono altri creditori intervenuti prima dell’istanza di assegnazione o vendita “il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita” senza fissare l’udienza per l’audizione delle parti Art. 530.2: “All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita…” non si tratta quindi di una trattazione in contraddittorio per la soluzione di contestazioni giuridiche Art. 530.2 segue: “debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle”; sono assoggettate a un termine di 20 gg dal primo atto di esecuzione o dal giorno in cui sono compiuti i singoli atti - Art. 530.3: “Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita” - Art. 530.4: “Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita” L’ordinanza del giudice dell’esecuzione può disporre la vendita mobiliare: a) A mezzo commissario b) All’incanto – art. 503: “solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ex art. 518 [in sede di pignoramento] e 540-bis [in sede integrazione del pignoramento]” a) Vendita mobiliare a mezzo di commissario Art. 532 (Vendita a mezzo di commissario) 1. “[…] Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies disp. att., affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario” 2. “Nello stesso provvedimento il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non 36 superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria […]” Art. 533 (Obblighi del commissario) 1. “Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo [che può essere versato anche con sistemi telematici di pagamento, carte o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica]” 2. “[Se non provvede alla vendita nel termine fissato dal giudice] il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti [e] di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice” Art. 532.2 segue: “Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze [di integrazione del pignoramento] ex art. 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti [di infruttuosità dell’espropriazione forzata] ex art. 164-bis disp. att.” b) Vendita mobiliare all’incanto Art. 534: “Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, [nel provvedimento di vendita ex art. 530], stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato [e dispone l’opportuna pubblicità]” Art. 535 – il giudice fissa nello stesso provvedimento il prezzo base dell’incanto, eventualmente sentito uno stimatore, ma se lo ritiene opportuno può anche autorizzare la vendita al miglior offerente senza prezzo minimo Art. 530 – ultimi commi: 6. “Il giudice dell'esecuzione [può stabilire] che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti […], nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” 7. Il giudice dispone l’opportuna pubblicità: > Ex art. 490.1 – in ogni caso: inserimento dell’avviso sul “portale delle vendite pubbliche” almeno 10 giorni dal termine per la presentazione delle offerte o dalla data dell’incanto > Ex art. 490.2 – possibile (per mobili registrati per un valore superiore a 25000€): inserimento dell’avviso con la relazione di stima in appositi siti internet nello stesso termine di 10 gg > Ex art. 490.3 – possibile (ex art. 534): pubblicità straordinaria con inserimento dell’avviso su quotidiani di informazione locali almeno 45 gg dal termine per la presentazione delle offerte 37 8. “[Se non si tratta di piccola espropriazione], il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi; si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni” > Art. 569.3, 3° periodo – sussistenza di giustificati motivi per disporre questa forma di pagamento > Art. 574.1, 2° periodo – possibilità di immissione provvisoria previa fideiussione nel possesso dei beni venduti > Art. 587.1, 2° periodo – conseguenze del mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza ~ Art. 536 – modalità di trasporto e di vendita all’incanto ~ Art. 537 – modalità della vendita, della quale si redige processo verbale da depositare in cancelleria ~ Art. 538: “Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente” ~ Art. 539: “Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco [e] se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori” Vendita delegata a un professionista per i beni mobili iscritti ~ Art. 534-bis: “Il giudice, con il provvedimento [con cui dispone la vendita ex art. 530], [deve delegare ad un autorizzato ovvero a un professionista autorizzato ex art. 179-ter disp. att.], il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili [ ovvero dalle disposizioni sulla delega a professionista della vendita immobiliare] Art. 534-ter (ricorso al giudice dell’esecuzione) 1. “Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto” 2. “Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione” 3. “Sul reclamo di cui al 2° comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617” alla pari dei singoli atti esecutivi (mentre prima della riforma Cartabia andava proposto reclamo cautelare ex art. 669-terdecies), la quale si conclude con sentenza 40 3. Il giudice con l’ordinanza fissa: > Tempi della vendita – “termine non inferiore a 90 giorni, e non superiore a 120, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ex art. 571” > Modalità della vendita – “Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato ex art. 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti ex art. 573” > Versamento rateale del prezzo – ”Quando ricorrono giustificati motivi […] entro un termine non superiore a 12 mesi” > Vendita all’incanto ex art. 576 – “solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ex art. 568” il che riprende l’art. 503.2 4. “Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche […]” 5. “Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza” 6. “Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori [iscritti] che non sono comparsi” Le modalità di vendita si riducono a due procedure diverse: a) Vendita senza incanto b) Vendita con incanto – solo nel caso in cui si ammesso dagli artt. 503.2 e 569.3 a) Vendita senza incanto Art. 570 (Avviso della vendita) – si tratta dell’atto con il quale ha inizio la procedura di vendita senza incanto, con un contenuto preciso e assoggettato alla pubblicità ex art. 490; con la riforma Cartabia: “l'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione” così come anche la relazione di stima Art. 571 (Offerte d’acquisto) 1. “Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale […]. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta” Il meccanismo della vendita senza incanto si sostanzia nell’esame da parte del giudice dell’esecuzione dell’offerta e nell’eventuale accoglimento 2. “L'offerta non è efficace > se perviene oltre il termine stabilito [dal giudice fra 90 e 120 gg] ex art. 569.3 41 > se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo stabilito nell'ordinanza > se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore a 1/10 del prezzo da lui proposto” 3. “L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) il giudice ordini l'incanto; 2) siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta” 4. “L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome […] di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato [alla vendita] ex art. 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. […]. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti” Art. 572 (Deliberazione dell’offerta) 1. “Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti” 2. “Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta” 3. “Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad 1/4, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588” 4. Si applicano le disposizioni seguenti: > Art. 573 – gara tra gli offerenti > Art. 574 – provvedimento sulla vendita e versamento del prezzo > Art. 577 – indivisibilità dei fondi: non può essere disposta la divisione in lotti Art. 573 (Gara tra gli offerenti) 1. “Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta [che è stata formulata]” 2. “Se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima [co. 4: oppure all’esito della gara] è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione” 3. “Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa” Art. 574 – quando dispone la vendita il giudice pronuncia un decreto con il quale indica le modalità di versamento del prezzo Art. 574 segue: “Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al 1° periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari […] per un importo pari ad almeno il 30% per cento del prezzo di vendita […]. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del 42 rilascio dell'immobile entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento [di decadenza dall’aggiudicazione per il mancato pagamento di una rata] ex art. 587.1, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile […]” Art. 586 – ad avvenuto pagamento, pronuncia il decreto di trasferimento con il quale l’immobile viene trasferito in proprietà all’acquirente b) Vendita con incanto ~ Art. 503.2 – Utilizzata in via residuale, “solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato es art. 568” Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita): “Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce [nella stessa ordinanza], sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato ex art. 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità [ex art. 490, a cura del cancelliere] e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490.3; 5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore a 1/10 del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; > Art. 580: “Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione [e si può considerare una condizione di efficacia dell’offerta]. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo […] senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione” pertanto > Art. 587: “Se il prezzo non è depositato [dall’aggiudicatario] nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto […] pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa […]” 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito” Le operazioni di vendita possono essere affidate ad un istituto autorizzato ex art. 159 disp. att. oppure a un professionista (artt. 591-bis e 591-ter) Art. 579 – ad eccezione del debitore, può partecipare chiunque all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che abbia versato la cauzione Art. 583 – gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare ex art. 579.3, che va designata entro 3 gg altrimenti l’aggiudicazione diviene definitiva in suo nome Art. 581 (Modalità dell’incanto) 1. “L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione […]” 45 8) “Se il prezzo non è depositato nel termine […], o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini [ordinari ex art. 569.3]” 9) “Avvenuto il versamento del prezzo, pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario” 10) “Su istanza dell'aggiudicatario, autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie di cui all’art. 586” > Art. 591-bis – di norma provvede a delegare a un professionista lo svolgimento di queste attività successive all’aggiudicazione: riscossione del prezzo, operazioni di distribuzione del ricavato… 5. “Se un creditore titolato o uno di quelli [privilegiati] intervenuti si oppone all'aggiudicazione […], il giudice con ordinanza: 1) fissa un termine non superiore a 45 giorni per l'effettuazione della pubblicità ex art. 490 dell'offerta pervenuta e della vendita; 2) fissa il termine di 90 giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a 1/10 del prezzo proposto; 3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza che fissa entro 15 giorni dalla scadenza del termine [per la presentazione di ulteriori offerte] per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti; 4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche […]” È quindi prevista la possibilità che siano avanzate ulteriori offerte e che si apra l’eventuale gara fra i diversi offerenti al fine di ottenere un prezzo superiore a quello base; dopo di che sarà aggiudicato il bene e si seguiranno i commi 6-10 > art. 591-bis – di norma il giudice provvede alla delega ad un professionista le operazioni qui previste, oltre a: deliberazione sulle offerte, svolgimento della gara, riscossione del prezzo, operazioni di distribuzione del ricavato… (Art. 591-bis) Vendita delegata a un professionista ~ Co. 1 – il giudice nell’ordinanza nella quale provvede sull’istanza di vendita ex art.569 delega ad un professionista (notaio, avvocato o commercialista, iscritti in appositi elenchi) il compimento delle operazioni di vendita ~ Co. 2 – si tratta di una soluzione obbligata per il giudice, alla quale non dovrà procedere solo “ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti” ~ Co. 1 (segue) – con l’ordinanza che delega il professionista il giudice > “fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate” 46 > “dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a 3” (riforma Cartabia) > “stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto” > Applicandosi l’art. 569.4, con la stessa ordinanza può stabilire che la vendita avvenga con modalità telematiche ~ Co. 3 – contiene la dettagliata elencazione delle operazioni incluse nella delega, con possibili limitazioni, fra cui: > Determinare del valore dell’immobile (art. 568) > Adempimenti pubblicitari (art. 570) > Deliberazione sull’offerta (art. 572), gara tra gli offerenti (art. 573), provvedimenti sulla vendita (art. 574) > Operazioni dell’incanto (art. 581) > Provvedimenti sulle istanze di assegnazione (art. 590) > Autorizzazione ad assumere debiti da parte dell’aggiudicatario o assegnatario (art. 508) > Esecuzione delle formalità di registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento > Formazione del progetto di distribuzione e trasmissione al giudice dell’esecuzione (art. 596; inoltre con la riforma Cartabia rientra fra le attività del professionista anche l’approvazione del progetto stesso) > Ordinare la restituzione delle cauzioni agli offerenti non aggiudicatari ~ Co. 4: “Nell'avviso [di vendita] è specificato che tutte le attività […] sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza [di delega]” ~ Co. 5: “Il professionista delegato provvede alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario” ~ Co. 6: “Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato […]” ~ Co. 7: “Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo” ~ Co. 8: “Avvenuto il versamento del prezzo […], e verificato l'assolvimento [degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio], il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo […] Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti […]. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617” Rimane invece riservata al giudice dell’esecuzione la pronuncia: > Del decreto di trasferimento 47 > Del provvedimento di sospensione della vendita per inadeguatezza del prezzo e dell’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento previsti dall’art. 586 ~ Co. 11: “Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita [previsione introdotta con la riforma Cartabia per rafforzare la vigilanza del giudice sull’attività del delegato]” ~ Co. 11 [segue]: ”Sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile” ~ Co. 12-13 – riguardano l’adeguamento della disciplina al nuovo istituto della vendita diretta con la riforma Cartabia ~ Co. 14 – la riforma Cartabia ha previsto l’introduzione nel codice di precisi obblighi informativi (già in precedenza previsti nel D.L. 179/2012) a carico del professionista da adempiere mediante il deposito dei rapporti riepilogativi, “redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione”: a) Rapporto riepilogativo iniziale – entro 10 gg dall’ordinanza di vendita b) Rapporto riepilogativo periodico – dopo ciascun esperimento di vendita c) Rapporto riepilogativo finale – entro 10 gg dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione) 1. “Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto” 2. “Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione” 3. “Sul reclamo […] il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ex art. 617” alla parti di ogni atto esecutivo del giudice, mentre prima della riforma Cartabia per gli atti del professionista era previsto reclamo cautelare ex art. 669-terdecies 3B. Assegnazione forzata nell’espropriazione immobiliare ~ Art. 588 – se non ha luogo la vendita del bene pignorato “ogni creditore, nel termine di 10 giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo” Art. 589 (Istanza di assegnazione) 1. “L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore [al valore delle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente, ex art. 506] ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata” 50 2. ”Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti” Contestazione dei crediti in sede di distribuzione La concorrenza di ciascun credito può diminuire la soddisfazione di tutti gli altri, da cui il possibile interesse alla reciproca contestazione dei crediti, possibile anche per il fatto che per l’intervento non è richiesto un accertamento giudiziario definitivo: il codice detta le modalità per risolvere queste controversie Queste contestazioni, dal punto di vista generale, possono essere assimilate alle opposizioni e valgono le stesse considerazioni generali Art. 512 (Risoluzione delle controversie) 1. “Se, in sede di distribuzione, sorge controversia a) tra i creditori concorrenti b) tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione [in qual caso l’oggetto della controversia coinciderebbe con quello proprio dell’opposizione all’esecuzione] circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione [= oggetto del giudizio], il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.2” Il giudice dell’esecuzione ha il potere di decidere la contestazione nell’esercizio dei suoi propri poteri ordinatori, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini propri dell’opposizione agli atti esecutivi, e solo per effetto di questa impugnazione si aprirebbe un’autentica parentesi di cognizione caratteristica delle opposizioni 2. “Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al 1° comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata” e avverso il provvedimento di sospensione è ammesso reclamo ex art. 669-terdecies (contro i provvedimenti cautelari, ex art. 624.2) Il procedimento si articola in due fasi: 1) Fase a cognizione sommaria che si conclude con l’ordinanza ex art. 512 2) Fase eventuale a cognizione piena che si apre con l’opposizione ex art. 617.2 e si conclude con sentenza A) Nell’espropriazione mobiliare Si segue la procedura generale ex art. 510, tenendo conto delle regole sull’intervento tardivo ex art. 528 Si distinguono due ipotesi: a) Art. 541: “Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità” 51 b) Art. 542: “Se i creditori non raggiungono l'accordo [sul piano di riparto] o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata” e il giudice provvederà ex art. 510 Art. 450-bis (Integrazione del pignoramento): “Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata […] non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede ex art. 518.7 [= ordina l’integrazione del pignoramento]. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita” Si delineano quindi 3 ipotesi di chiusura anticipata, anche d’ufficio, del processo: - Estinzione per insuccesso dell’integrazione del pignoramento (art. 540-bis) – si crede possa trovare applicazione analogica nelle altre forme di espropriazione, da pronunciarsi con ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 630.2, reclamabile al collegio - Estinzione per infruttuosità dell’espropriazione (art. 164-bis disp. att.) – prevista in generale: “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo” - Estinzione per l’esito negativo della vendita a mezzo commissario (art. 532.2) – prevista per la sola espropriazione mobiliare C) Nell’espropriazione immobiliare La disciplina dettata specificamente per l’espropriazione immobiliare si concentra sul progetto di distribuzione Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione) 1. “[Salvo il caso che ci sia un solo creditore; art. 510.1], il professionista delegato a ex art. 591-bis, entro 30 giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione” “Il progetto di distribuzione [può essere] parziale [e in tal caso] non può superare il 90% delle somme da ripartire” 2. “Entro 10 giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato [il quale] fissa innanzi a sé entro trenta giorni [e a distanza di almeno 10 gg] l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione” 3. ”Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento ex art. 510.3, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia ex art. 512, qualora sia 52 presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da [banche, società assicuratrici, intermediari finanziari], idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso […]” 4. “[Se non nomina il professionista ex art. 591-bis co. 2], il giudice dell'esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell'udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al 2° comma” Art. 598 (Approvazione del progetto) 1. “Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato […] o il giudice dell'esecuzione […] ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro 7 giorni” > Art. 597 – la mancata comparizione alla discussione o all’udienza implica approvazione del progetto 2. Nell’eventualità in cui non si raggiunga l’accordo, ciò implica una vera e propria contestazione su crediti o ragioni di prelazione, da risolversi ex art. 512 Espropriazione di beni indivisi Quando si agisce contro uno solo di più comproprietari di un bene indiviso (qualunque sia il tipo di comunione), l’espropriazione deve colpire solo la sua quota del bene, senza violare i diritti dei comproprietari ~ Art. 599 (Pignoramento) 1. “Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore” 2. “In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice” e questo per evitare collusione fra debitori e comproprietari per attuare una divisione in pregiudizio del creditore L’espropriazione della sola quota può avvenire in tre maniere diverse: - Separazione (art. 600.1) – ovvero la divisione in natura, è quella da preferire ed è disposta dal giudice dell’esecuzione quando possibile - Divisione (art. 600.2) – si fa luogo a divisione se la separazione non è chiesta o non è possibile e consiste in una parentesi di cognizione del processo esecutivo > art. 181 disp. att. – la competenza è del giudice dell’esecuzione > art. 601: “l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza [passata in giudicato o di secondo grado]. Avvenuta la divisione, [ha luogo] la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore […]” - Vendita della quota indivisa – ha luogo al posto della divisione se il giudice la ritiene probabile ad un prezzo pari o superiore al suo valore 55 esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti ex art. 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi […]” Questa consegna non è che un modo non indispensabile per rendere più efficace l’ingiunzione, che è il provvedimento conclusivo che dà luogo all’immissione in possesso della parte creditrice Di fronte all’eventuale terzo detentore: - Se la detenzione non impedisce il trasferimento del possesso, l’ufficiale giudiziario ingiunge ai detentori di riconoscere il nuovo possesso - Se vanta un titolo di possesso autonomo da quello del debitore o non assoggettato espressamente dalla legge all’efficacia del titolo contro il debitore, l’esecuzione può proseguire solo dopo che sia stata respinta l’opposizione con la quale il detentore dovrebbe far valere la sua pretesa, oppure dopo che il creditore si sia munito di titolo esecutivo nei confronti anche del terzo Art. 609 – quando nell’immobile sono presenti beni mobili estranei all’esecuzione: - L’ufficiale giudiziario deve intimare la parte tenuta al rilascio o a colui al quale appartengono i mobili di asportarli entro un termine - Se ciò non avviene la parte istante può chiedere di determinare il presumibile valore di realizzo dei beni e, se questo è sufficiente a coprire le spese di custodia e asporto, su istanza della parte l’ufficiale nomina un custode incaricato a trasportare i beni, altrimenti i beni mobili si considerano abbandonati e l’ufficiale ne dispone lo smaltimento o la distruzione - Se invece appare utile un tentativo di vendita di tali mobili, la somma ricavata verrà impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, l’asporto e la vendita - Prima che sia disposta la vendita o lo smaltimento dei mobili, colui al quale appartengono può chiederne la consegna, previo pagamento delle spese e dei compensi per la custodia e l’asporto - Se i mobili vengono pignorati o sequestrati, l’ufficiale giudiziario dà immediata notizia dell’avvenuto rilascio al creditore pignorante o sequestratario e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode Esecuzione per obblighi di fare e non fare Con questa forma di esecuzione si realizzano: a) Obblighi positivi di fare (art. 2931) b) Obblighi negativi di non fare, diventati con la violazione del divieto obblighi positivo di eliminare ciò che è stato fatto in violazione (art. 2933) L’esecuzione forzata deve essere solo obbiettivamente possibile e prescinde dalla volontà dell’obbligato e l’unica limitazione dipende dall’obbiettiva impossibilità di eseguire coattivamente obblighi di fare infungibili Titolo idoneo a fondare l’esecuzione sono: - Sentenze di condanna – come espressamente previsto dall’art. 612 - Verbali di conciliazione – come riconosciuto dalla CC oggi previsto nel D.lgs. 28/2011 56 Liquidità ed esigibilità – il provvedimento deve contenere la specificazione del quid facendum Competenza (art. 26.3): “Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto” Funzioni del giudice: ~ Art. 612 – determinazione delle modalità dell’esecuzione, su istanza del creditore che deve inoltrare al giudice un ricorso, a seguito del quale il giudice deve attuare il contraddittorio disponendo l’audizione delle parti; si pronuncia con ordinanza con la quale determina le modalità dell’esecuzione, designando l’ufficiale giudiziario che deve procedere e le persone che devono provvedere al compimento dell’opera o alla sua eliminazione Impugnabilità dell’ordinanza: > Opposizione agli atti esecutivi – se si mantiene nei limiti della sua funzione integratrice > Appello – se contiene statuizioni contrastanti con il titolo o se decide controversie insorte sul merito, secondo la regola della prevalenza della sostanza sulla forma > Giudizio di merito – introducibile ex art. 616 se si ritiene assimilabile al provvedimento che conclude la fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione ~ Art. 613 – risolvere le eventuali difficoltà che possono sorgere nel corso del processo, su richiesta dell’ufficiale giudiziario ~ Art. 614 – pronunciarsi sulle spese con un decreto d’ingiunzione, se presentazione di nota delle spese anticipate che consente il recupero delle spese della procedura a carico del debitore Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta) Introdotte con la l. 69/2009, le misure coercitive sono state introdotte per ovviare all’infungibilità delle prestazioni di fare o di non fare e poi nel 2015 la loro applicazione è stata estesa a buona parte delle obbligazioni di natura fungibili, ad esclusione di quelle di pagamento di somme di denaro 1. “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo [secondo la discrezionalità del giudice sul criterio di obbiettiva impossibilità di adempiere], fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può [non deve] fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile [ovviamente quando si tratta di prestazioni di fare, non ha invece senso quando si tratta di un obbligo di non fare; novità della riforma Cartabia]” 2. “Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la 57 notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 612 [ovvero il creditore dopo aver notificato il precetto al debitore è tenuto a presentare ricorso al giudice dell’esecuzione che, sentite le parti, provvede alla pronuncia con ordinanza della misura coercitiva]” (riforma Cartabia) 3. ”Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto [gradatamente nell’ordine] del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile” 4. ”Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo” ”Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie [individuali di lavoro ex art. 409]” OPPOSIZIONI ESECUTIVE Opposizioni esecutive in generale Con il processo esecutivo che le occasiona stanno in un rapporto di autonomia strutturale e di coordinazione funzionale, che emerge dall’efficacia incondizionata del titolo Il processo esecutivo infatti procede indisturbato verso il suo risultato di realizzazione pratica del diritto alla sola condizione che questo risulti accertato in un titolo esecutivo, che dà per acquisita una certezza giuridica in misura sufficiente perché si possa attuare la funzione del processo esecutivo, ragion per cui nel processo esecutivo non esiste un vero e proprio contraddittorio Questa efficacia ferma un momento della realtà giuridica che continua ad evolversi, quindi può condurre a conseguenze inique (es: - l’esecuzione coattiva di una situazione giuridica superata, come un credito già pagato; - l’esecuzione sul fondamento di atti illegittimi) L’unico modo per evitare queste conseguenze è quello di farle valere non nel processo ma con le opposizioni esecutive in sede - Di cognizione – si tratta di far luogo ad un accertamento - Autonoma – postula un autonomo atto introduttivo di un giudizio che si svolge in modo autonomo ad iniziativa del debitore o di un terzo che assume la veste di opponente ed è come tale vero e proprio attore, mentre il convenuto è il creditore Si tratta comunque di un processo funzionalmente coordinato col processo esecutivo, infatti le opposizioni: - Sono occasionate da un processo esecutivo iniziato o preannunciato - Devono poter influire su quel processo Ed esse operano: - Sul titolo – quanto si contesta il “se” dell’esecuzione A. Opposizione all’esecuzione - Sugli atti del processo esecutivo quanto si contesta il “come” dell’esecuzione B. Opposizione agli atti esecutivi C. Opposizione del terzo nel processo esecutivo 60 La parte convenuta (che chiede l’esecuzione) si può costituire con comparsa di risposta e può svolgere attività difensiva, chiedendo il rigetto dell’opposizione o anche proponendo domanda riconvenzionale (es: per un ulteriore credito) Il giudizio si conclude con sentenza, impugnabile con appello, la quale può: - Rigettare l’opposizione – ha la portata di mero accertamento del legittimo svolgimento e della proseguibilità dell’esecuzione sotto il profilo dedotto come motivo dell’opposizione - Accogliere l’opposizione – ha la portata di negare l’esistenza o l’efficacia attuale del titolo esecutivo o dell’azione esecutiva, con la conseguente invalidazione degli atti compiuti e negazione della possibilità di iniziare o proseguire il processo esecutivo B. Opposizione agli atti esecutivi Profilo soggettivo: - Legittimazione attiva – oltre che dal soggetto passivo dell’esecuzione, può essere proposta anche da tutti i soggetti destinatari dei singoli atti e interessati a rimuoverli, compresi gli intervenienti - Legittimazione passiva – parte istante, ma creditori intervenuti e interessati concretamente coinvolti sono litisconsorti necessari Profilo oggettivo (art. 617) – si contesta la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo o degli atti introduttivi (che si estende anche alle ipotesi di irregolarità che non rientrano nella nullità), ovvero la legittimità del modo col quale è avvenuto l’esercizio dell’azione esecutiva (che in sé non è contestata) ~ Art. 617 – si possono distinguere diverse ipotesi di contestazioni: 1. Irregolarità formale del titolo esecutivo o del precetto – ma non la nullità del titolo altrimenti si rientrerebbe nel campo dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 2. Vizio di un atto successivo all’inizio dell’esecuzione – ma non sull’oggetto del pignoramento in quanto rientra nell’ipotesi ex art. 615.2 Modalità di proposizione dell’opposizione – elemento comune è che va sempre proposta entro 20 gg dal compimento o dalla notificazione dell’atto di cui si contesta la regolarità formale a) Ad esecuzione non ancora iniziata (art. 617.1) ~ “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice [competente per l’esecuzione], con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” b) Ad opposizione iniziata (art. 617.2) – va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione > Vizi di notificazione degli atti introduttivi o irregolarità che non è stato possibile far valere prima dell’inizio dell’esecuzione – il termine perentorio di 20 gg decorre dal compimento del primo atto di esecuzione > Vizi di regolarità di atti successivi – il termine perentorio di 20 gg decorre dal compimento dell’atto (dal momento in cui le parti ne vengono a conoscenza, 61 presunta se l’atto è pronunciato in udienza o anche, o dal compimento dell’atto successivo che lo presuppone) Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell’esecuzione) 1. “Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni” 2. ”All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura” ”In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito [che sarà affidato dal presidente ad un giudice diverso da quello dell’esecuzione; art. 168- bis disp. att.], previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire ex art. 163-bis […] ridotti della metà” ”La causa è decisa con sentenza non impugnabile” Questa opposizione si può considerare come una fase incidentale inserita nel processo esecutivo, che si svolge seguendo le regole proprie del giudizio di cognizione, e questo specialmente perché: - La competenza rimane ferma in capo al giudice competente per l’esecuzione - La non impugnabilità è caratteristica delle sentenze che definiscono questo giudizio, salva la proponibilità di ricorso per cassazione (ormai riconosciuta dalla giurisprudenza) La sentenza può: - Accogliere l’opposizione – dà luogo alla nullità degli atti contestati e alla conseguente invalidità degli atti successivi che ne sono dipendenti ed eventualmente dell’intero processo esecutivo > Art. 2929 – la nullità non ha effetti nei confronti dei terzi acquirenti, salva collusione - Rigettare l’opposizione – se non c’è stata sospensione il processo può proseguire senz’altro, altrimenti va seguito l’iter ex art. 627 C. Opposizione del terzo nel processo esecutivo Il codice contempla la possibilità di un’opposizione da parte di un terzo all’esecuzione che viene di fatto ed illegittimamente coinvolto in essa in modo che subirebbe un ingiusto sacrificio di diritti con l’esecuzione Questo avviene quando, per errore (poiché il titolo esecutivo non ha alcuna efficacia contro il terzo), l’ufficiale giudiziario pignori beni di un terzo nella convinzione che essi appartengano al debitore La pretesa del terzo sui beni colpiti dal pignoramento può essere fondata o no, pertanto c’è un’esigenza di accertamento Legittimazione attiva – spetta al terzo, che deve proporre un’opposizione con le forme e le caratteristiche del giudizio di cognizione, in contraddittorio col creditore e con il debitore (che è litisconsorte necessario) Il conseguente giudizio di cognizione dà luogo a un accertamento sul diritto vantato dal terzo, determinante sulla legittimità del pignoramento, degli atti successivi e sulla procedibilità dell’esecuzione 62 Con il passaggio in giudicato, si ritiene che questo accertamento abbia anche efficacia autonoma ~ Art. 619.1: “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni” Si noti che l’opposizione: - Non può essere proposta prima del pignoramento - In realtà può essere proposta anche dopo, ma i diritti del terzo possono essere fatti valere solo sulla somma ricavata solo se ed in quanto non distribuita Iter processuale – è pressoché lo stesso dell’opposizione all’esecuzione: - Ricorso al giudice dell’esecuzione - Art. 619.2: “Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [con le forme del procedimento camerale] e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto” - Art. 619.3: “Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ex art. 616 tenuto conto della competenza per valore” ovvero: o Designa del giudice quando è competente l’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione o Fissa del termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all’ufficio giudiziario competente - Possibile sospensione della vendita Il pericolo di collusione tra il debitore e il terzo impone dei limiti severi ai mezzi di prova di cui il terzo può servirsi: - Bisogna premettere che l’eventuale acquiescenza del debitore alle pretese del terzo non può essere ritenuta sufficiente - La presenza di beni mobili in luoghi appartenenti al debitore crea una presunzione di appartenenza > Art. 621: “Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore” > Art. 2914 n. 4 cc: “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante […] le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa” o che ci sia prova per testimoni ai sensi dell’art. 621 cpc > Il terzo ha l’onere di provare non solo i fatti costitutivi del suo diritto sulle cose pignorate ma anche dell’avvenuto affidamento di esse all’esecutato