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La procedura per il pignoramento di beni mobili e immobili presso un debitore, compresi i requisiti legali, il ruolo dell'ufficiale giudiziario e il deposito del verbale. Viene anche discusso il conflitto tra terzi e il rimedio per opposizione al processo esecutivo. Inoltre, il documento tratta del pignoramento di crediti presso terzi e la procedura da seguire.
Tipologia: Sintesi del corso
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Art 513 F 0 E 0L’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e precetto, può rilevare le cose da pignorare nella casa del debitore. Art 513 2co F 0 E 0stabilisce che quando necessario può farsi assistere dalla forza pubblica. Art 513 3co F 0 E 0qualora le cose non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, il pignoramento è possibile solo se l’ufficiale giudiziario è autorizzato da decreto del Presid del tribunale. Nella scelta delle cose da pignorare si preferiscono quelle di facile liquidazione. L’ufficiale in seguito redige il verbale e quest’ultimo, insieme a precetto e titolo esecutivo, deve essere depositato in cancelleria. Il cancelliere provvederà alla formazione del fascicolo dell’esecuzione che dovrà essere presentato al Presid del tribunale chiamato a designare il giudice dell’esecuzione competente. I beni vengono affidati ad un custode , che può essere anche lo stesso debitore, allo scopo di limitare le spese Può verificarsi una situazione in cui ci sia conflitto tra creditore pignorante e terzi aventi causa su cose mobili del debitore che non ne abbiano acquisito il possesso sulla base della data certa anteriore; il terzo quindi vedrà legittimamente l’espropriati i suoi beni. Rimedio F 0 E 0 Opposizione ex art 619 prima della vendita è assegnazione dei beni, chiedendo contestualmente la sospensione del processo esecutivo. L’opposizione da luogo ad un processo a cognizione piena autonomo ed estraneo a quello d’espropriazione forzata, il quale di introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione.
Concerne il pignoramento di crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo debitor debitoris. È necessario che ci sia un accertamento circa la titolarità del diritto di credito del debitore nei confronti del terzo. È previsto un atto complesso : il pignoramento si perfeziona con la notifica al debitor debitoris; l’atto è redatto dal creditore e poi notificato al debitore e al terzo a cura dell’ufficiale giudiziario. La procedura prevede:
infatti non avranno effetto le cessioni di credito accettate dal debitore successive al pignoramento.
All’udienza fissata dal creditore può accadere che
parte del creditore o del debitore F 0 E 0sospensione processo esecutivo
esecutivo
del processo esecutivo In tutte le ipotesi tranne la prima la sospensione del processo esecutivo si perfezionerà solo a seguito di un accertamento giudiziale da svolgersi, logicamente, a cognizione piena !!
L’indicazione del bene immobile da pignorare è fatta dal creditore mediante un atto in cui si indicano gli estremi per individuare l’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione. Tale atto è notificato al debitore dall’ufficiale giudiziario, il quale effettua l’ingiunzione. In seguito provvederà alla trascrizione nei registri immobiliari , creando così un vincolo di indisponibilità cha un a f unzione costitutiva e non meramente dichiarativa.