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Diritto Processuale Civile: Giurisdizione e Processo, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Una panoramica dettagliata della giurisdizione e del processo nel diritto processuale civile italiano. Esplora la funzione giurisdizionale, i diversi tipi di giudici (giudice di pace, tribunale, corte dappello, corte di cassazione) e le loro competenze. Approfondisce i limiti alla giurisdizione, inclusi i tribunali ecclesiastici e i poteri della pubblica amministrazione. Analizza le fasi del processo civile, come l'introduzione della causa, la notificazione degli atti, i termini per comparire e le conseguenze della mancata comparizione delle parti. Infine, esamina la conciliazione giudiziale e l'efficacia probatoria degli atti.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 05/09/2025

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LIBRO 1
CAPITOLO I
NORME GIURIDICHE (FUNZIONE): descrivono determinati comportamenti umani qualificandoli,
come doverosi, oppure leciti, oppure idonei a produrre determinati effetti giuridici, e così
configurando in capo ai soggetti di tali comportamenti le c.d. situazioni di dovere, facoltà o potere.
Il diritto processuale civile è un settore del diritto processuale in generale.
Ora la distinzione tra diritto processuale e sostanziale consiste nel fatto che :
1) le norme sostanziali regolano i rapporti tra i soggetti nella loro vita di relazione , fissando reciproci
doveri e diritti per garantire la pacifica convivenza
2) le norme processuali regolano i modi di svolgimento del processo ossia del meccanismo che si attua
quando vi è l’inosservanza delle norme sostanziali e si deve ripristinare la pacifica convivenza.
Il processo civile è l’insieme di atti ed attività con cui viene esercitata la giurisdizione civile ossia la
giurisdizione sulle controversie per la tutela di situazione giuridiche regolate dal diritto civile.
Il codice di procedura civile è quell’insieme di norme che disciplinano il processo civile o l’attività detta
di giurisdizione civile
L’attività giurisdizionale
E l’attività che viene esercitata dai giudici (organi dello Stato) diretta a rendere giustizia.
DAL PUNTO DI VISTA FUNZIONALE (a cosa serve):
Attività giurisdizionale ispira la disciplina dell’intera serie dei comportamenti nei quali si concreta il
procedere.
Funzione dell’attività giurisdizionale , desumibile e dall’art 24 della Cost e dall’at 2907 CC ,è di tutelare i
diritti dei singoli. Si parla della categoria generale dei diritti soggettivi.
C che compromette o pregiudica i diritti consiste nel non fare c che si doveva fare o nel fare c che non
si poteva fare o doveva fare, fenomeno che si chiama lesione o violazione del diritto.
La tutela giurisdizionale dei diritti consiste in una reazione alla loro violazione, reazione nel senso di
impedirla o di eliminarne gli effetti nei limiti del possibile.
Ora tale attività giurisdizionale di tutela ha 2 caratteristiche , è :
1) Strumentale rispetto ai diritti che vuole tutelare perché è il mezzo con cui se ne assicura l’attuazione nel
momento in cui questa nn si verifichi spontaneamente (quindi è strumento per attuazione diritti che si
vuol tutelare)
Infatti tali diritti , detti sostanziali, sono contenuti nelle norme appunto sostanziali ( del codice civile) e
quindi g sono considerati meritevoli di protezione quindi tutela semplicemente giuridica o primaria, ma se
questa tutela primaria nn è sufficiente, quindi se la norma sostanziale viene violata ed il diritto leso,
l’ordinamento ricorre allo strumento del processo quindi alle norme strumentali o processuali, che
disciplinando l’attività giurisdizionale, apprestano i mezzi per l’attuazione della tutela secondaria o
giurisdizionale.
Riassumendo quindi :
- diritto materiale o sostanziale: le norme sostanziali disciplinano direttamente in via primaria
determinati comportamenti umani che il legislatore ha considerato idonei a soddisfare determinati
interessi ritenuti meritevoli di protezione. Tutela primaria ossia tutela semplicemente giuridica
- diritto strumentale o formale: se la tutela primaria non si rivela sufficiente, se cioè la norma
sostanziale viene violata ed il diritto soggettivo sostanziale viene leso l’ordinamento ricorre allo
strumento del processo ossia ricorre alle norme strumentali o processuali o formali che disciplinando
l’attività di determinati soggetti.
2) Sostitutiva : carattere secondario della tutela giurisdizionale rispetto alla tutela primaria o sostanziale .
Gli organi giurisdizionali si sostituiscono a coloro che avrebbero dovuto tenere il comportamento dettato
dalle norme sostanziali in via primaria, per attuare in via secondaria la stessa protezione di interessi che era
alla base delle norme sostanziali violate ( il diritto processuale quindi realizza indirettamente ed in via
sostitutiva la medesima protezione di interessi del diritto sostanziale).
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LIBRO 1

CAPITOLO I

NORME GIURIDICHE (FUNZIONE): descrivono determinati comportamenti umani qualificandoli, come doverosi, oppure leciti, oppure idonei a produrre determinati effetti giuridici, e così configurando in capo ai soggetti di tali comportamenti le c.d. situazioni di dovere, facoltà o potere. Il diritto processuale civile è un settore del diritto processuale in generale. Ora la distinzione tra diritto processuale e sostanziale consiste nel fatto che :

  1. le norme sostanziali regolano i rapporti tra i soggetti nella loro vita di relazione , fissando reciproci doveri e diritti per garantire la pacifica convivenza
  2. le norme processuali regolano i modi di svolgimento del processo ossia del meccanismo che si attua quando vi è l’inosservanza delle norme sostanziali e si deve ripristinare la pacifica convivenza. Il processo civile è l’insieme di atti ed attività con cui viene esercitata la giurisdizione civile ossia la giurisdizione sulle controversie per la tutela di situazione giuridiche regolate dal diritto civile. Il codice di procedura civile è quell’insieme di norme che disciplinano il processo civile o l’attività detta “di giurisdizione civile” L’attività giurisdizionale E’ l’attività che viene esercitata dai giudici (organi dello Stato) diretta a rendere giustizia. DAL PUNTO DI VISTA FUNZIONALE (a cosa serve): Attività giurisdizionale ispira la disciplina dell’intera serie dei comportamenti nei quali si concreta il procedere. Funzione dell’attività giurisdizionale , desumibile e dall’art 24 della Cost e dall’at 2907 CC ,è di tutelare i diritti dei singoli. Si parla della categoria generale dei diritti soggettivi. Ciò che compromette o pregiudica i diritti consiste nel non fare ciò che si doveva fare o nel fare ciò che non si poteva fare o doveva fare, fenomeno che si chiama lesione o violazione del diritto. La tutela giurisdizionale dei diritti consiste in una reazione alla loro violazione, reazione nel senso di impedirla o di eliminarne gli effetti nei limiti del possibile. Ora tale attività giurisdizionale di tutela ha 2 caratteristiche , è :
  3. Strumentale rispetto ai diritti che vuole tutelare perché è il mezzo con cui se ne assicura l’attuazione nel momento in cui questa nn si verifichi spontaneamente ( quindi è strumento per attuazione diritti che si vuol tutelare) Infatti tali diritti , detti sostanziali, sono contenuti nelle norme appunto sostanziali ( del codice civile) e quindi già sono considerati meritevoli di protezione quindi tutela semplicemente giuridica o primaria, ma se questa tutela primaria nn è sufficiente, quindi se la norma sostanziale viene violata ed il diritto leso, l’ordinamento ricorre allo strumento del processo quindi alle norme strumentali o processuali, che disciplinando l’attività giurisdizionale, apprestano i mezzi per l’attuazione della tutela secondaria o giurisdizionale. Riassumendo quindi :
  • diritto materiale o sostanziale: le norme sostanziali disciplinano direttamente in via primaria determinati comportamenti umani che il legislatore ha considerato idonei a soddisfare determinati interessi ritenuti meritevoli di protezione. Tutela primaria ossia tutela semplicemente giuridica
  • diritto strumentale o formale: se la tutela primaria non si rivela sufficiente, se cioè la norma sostanziale viene violata ed il diritto soggettivo sostanziale viene leso l’ordinamento ricorre allo strumento del processo ossia ricorre alle norme strumentali o processuali o formali che disciplinando l’attività di determinati soggetti.
  1. Sostitutiva : carattere secondario della tutela giurisdizionale rispetto alla tutela primaria o sostanziale. Gli organi giurisdizionali si sostituiscono a coloro che avrebbero dovuto tenere il comportamento dettato dalle norme sostanziali in via primaria, per attuare in via secondaria la stessa protezione di interessi che era alla base delle norme sostanziali violate ( il diritto processuale quindi realizza indirettamente ed in via sostitutiva la medesima protezione di interessi del diritto sostanziale).

Di regola quindi l’attività giurisdizionale presuppone la lesione di un diritto: nel momento in cui un soggetto ritenga che un proprio diritto sia stato leso, per ottenere la tutela di questo diritto ha la possibilità di rivolgersi ad un organo giudiziario che ha il potere di giudicare su quella determinata questione. Attività giurisdizionale sotto il profilo funzionale come attuazione in via normalmente secondaria e sostitutiva dei diritti sostanziali. I casi di attività giurisdizionale senza previa lesione: giurisdizione costitutiva necessaria accertamento mero Vi sono delle ipotesi in cui l’attività giurisdizionale è prevista anche in assenza di tale lesione (non c’è violazione di una norma), sono i casi in cui l’ordinamento ritiene di dover sottrarre all’autonomia dei singoli la piena disponibilità di determinate situazioni giuridiche. Limite all’autonomia negoziale quando si tratta di influire su certe situazioni che investono interessi non esclusivi del singolo che in qualche modo toccano la collettività.

  • è il caso dell’attività viene definita come attività giurisdizionale costitutiva necessaria : attività attraverso cui si tende ad ottenere modificazioni, o effetti “costitutivi”, che l’ordinamento prevede come realizzabili esclusivamente ad opera dell’organo giurisdizionale ( es. l’interdizione o l’inabilitazione, la separazione personale dei coniugi, il disconoscimento di paternità)
  • Dall’attività giurisdizionale costitutiva necessaria, differisce quella “costituiva non necessaria ” nel senso che gli effetti costitutivi attuabili da essa, avrebbero potuto verificarsi indipendentemente dall’opera dell’organo giurisdizionale; di conseguenza tale attività si rende necessaria solo in mancanza di un’attuazione spontanea o primaria della prestazione dovuta ossia si è verificata la violazione di un preesistente diritto alla modificazione giuridica o diritto potestativo. (es. il caso dell’obbligo di contrarre assunto con un contratto preliminare , rimasto ineseguito ed attuabile con sentenza costitutiva secondo l’ art. 2932 c.c. esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ).
  • altro tipo di attività che prescinde dalla violazione di una norma è l’attività di mero accertamento :quando un soggetto si rivolge ad un giudice al solo fine di far accertare l’esistenza o meno di un determinato diritto. Qui l’esigenza di tutela o di attività giurisdizionale è determinata da un fenomeno che può essere assimilato alla violazione in quanto di quest’ultima costituisce di solito una premessa: la contestazione , nel doppio senso di contestazione di un diritto che il titolare considera esistente o di un vanto di un proprio diritto nei confronti di un soggetto che lo ritiene inesistente ( tizio, senza ledere il diritto di proprietà di caio, lo contesta cioè vanta di essere proprietario ). Quando si determinano questi fatti si ha una situazione che non è ancora violazione ma potrebbe divenirlo; si cha incertezza obiettiva circa l’esistenza di un diritto. Lo strumento per eliminare l’incertezza obiettiva e per evitare la violazione è appunto l’attività giurisdizione di accertamento mero. La nozione della giurisdizione dal punto di vista della sua funzione dovrebbe riferirsi soltanto all’attuazione del diritto sostanziale, avendo cura di precisare che tale attuazione avviene per lo più in via secondaria o sostitutiva (= sanzionatoria), ma talvolta in via primaria. Tipi di attività giurisdizionale Dal punto di vista della struttura l ’attività giurisdizionale si distingue in:
    1. Attività di cognizione: è un tipo di attività che implica l’esistenza di un contenzioso tra le parti, quindi di un contraddittorio. La funzione propria della cognizione è quella di enunciare l’esistenza del diritto come volontà concreta di legge (ossia della volontà astratta di legge o norma divenuta concreta in forza dei fatti costitutivi del diritto). Sappiamo che le norme sostanziali dettano delle regole astratte che divengono concrete nel momento in cui si verifica un fatto valutato dalle norme stesse (cd. Fattispecie concreta) detti “fatti costitutivi di diritti”. Una volta che si verifica il fatto costitutivo ipotizzato dalla norma astratta proprio da questa norma scaturisce la regola concreta. Enunciando la regola concreta si afferma o si nega l’esistenza di un diritto. Proprio questo fa l’attività di cognizione “accerta l’esistenza di un diritto”, quindi la funzione propria dell’attività di cognizione emerge come una funzione di accertamento. Si parla di certezza obiettiva. Questa “certezza” si raggiunge attraverso una pronuncia dell’organo deputato a tale attività, il giudice (imparziale). Il giudice dovrà rendere un giudizio: giudizio sull’esistenza di un diritto, attraverso l’interpretazione della norma astratta ed il riscontro circa l’accadimento dei fatti costitutivi del diritto.

costitutiva (modificativa o estintiva) di uno stato personale o familiare ( es. l’omologazione del tribunale della separazione consensuale tra i coniugi, la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione di un soggetto) o di un potere ( l’autorizzazione del giudice x l’alienazione dei beni appartenenti ad un minore)…. Etc. Tutela interessi dei privati che solo mediatamente investono lo Stato. Questa attività ha caratteristiche strutturali particolari : a) di natura soggettiva ossia la giurisdizione volontaria è attività svolta dagli organi giurisdizionali in una posizione che è quella di imparzialità (come nella cognizione) propria di quegli organi; b) si svolge con forme procedimentali che presentano l’elemento tipico del concludersi con provvedimenti caratterizzati dalla revocabilità o modificabilità con la conseguente inidoneità della cosa giudicata (a differenza della cognizione le pronunce sono revocabili e modificabili) Rapporti tra i diversi tipi di attività giurisdizionale Abbiamo detto che la funzione della cognizione è di accertare il diritto formulandolo in una regola concreta idonea a divenire incontrovertibile assolvendo l’esigenza di certezza e che la funzione dell’esecuzione forzata è di attuare materialmente questa regola (formulata ed accertata) assolvendo quindi l’esigenza dell’attuazione.

  1. Il più delle volte Queste 2 esigenze sono 2 aspetti dell’unica esigenza di tutela giurisdizionale. Quando la cognizione ha funzione preparatoria rispetto all’esecuzione il provvedimento che conclude prende il nome di condanna. Nel senso che: per attuare il diritto di Tizio alla consegna di una cosa da parte di Caio, che nega di dover consegnarla, occorre che l’ordinamento acquisti la certezza dell’esistenza del diritto di Tizio e poi che lo attui. In questo caso quindi la cognizione si svolge in funzione dell’esecuzione ed ha funzione preparatoria. Il provvedimento che conclude la cognizione è detto di condanna.
  2. A volte però capita che l’esigenza di tutela giurisdizionale si limita alla sola cognizione ( quindi accertamento) o nel caso in cui nn c’è stata violazione ( nei casi di cognizione costitutiva necessaria, di mero accertamento) o nei casi in cui le conseguenze della violazione possono essere eliminate senza ricorrere all’attività di esecuzione [ come accade nell’attività costitutiva non necessaria in cui la violazione consiste nell’inattuazione di una modificazione giuridica ( quale la mancata conclusione di un contratto previsto in un contratto preliminare) che può essere attuata dal giudice senza ricorrere all’esecuzione coattiva non forzata.]
  3. o alla sola esecuzione , sono i casi in cui l’esecuzione [che presuppone sempre l’esistenza di un titolo esecutivo ( cioè il documento che attesta l’esistenza di un diritto certo e che nelle situazioni considerate fino ad ora era di origine giudiziale (provvedimento del giudice, precisamente una condanna) ] si fonda su titoli esecutivi cd. stragiudiziali (cambiale, assegno bancario, circolare o altro titolo di credito, e atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) contestabili in sede di cognizione con un giudizio che prende il nome di “opposizione all’esecuzione”. Cioè la possibilità di dar luogo all’esecuzione senza la cognizione lascia aperta la possibilità di un giudizio di cognizione che accerti l’inesistenza del diritto (in questi casi il giudizio di cognizione prende il nome di opposizione all’esecuzione) , attuabile da chi ha subito l’esecuzione con l’intento di paralizzare l’esecuzione stessa. Questo fenomeno del possibile e contemporaneo svolgimento di cognizione ed esecuzione può avvenire anche nel caso in cui il giudizio di cognizione ha condotto ad una condanna ma può essere ancora proposto il secondo grado di giudizio o il giudizio di cassazione. Infatti l ’art 282 stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti e prevede la possibilità di sospendere l’esecuzione della sentenza da parte del giudice d’appello. In questi casi, chi intraprende l’esecuzione senza che sussista il massimo grado di certezza ( quindi 1°, 2° e cassazione) l0o fa a suo rischio, nel senso che 1 eventuale pronuncia definitiva in senso contrario all’esistenza del diritto fonda l’obbligo di rimessione in pristino o di risarcire il danno oltre che di rifondere le spese. I rapporti tra giurisdizione e le altre attività dello stato La giurisdizione è accanto alla legislazione e amministrazione una delle 3 attività fondamentali dello stato. Tale attività si distingue
  4. dall’attività legislativa che detta regole generali ed astratte ( norme giuridiche) mentre la giurisdizione opera riferendosi a casi concreti per i quali attua il diritto o formula una regola concreta o le da esecuzione
  1. dell’attività amministrativa che opera con riferimento a singoli casi concreti ma è svolta non dai giudici ma dagli stessi organi della P.A che non sono in posizione di imparzialità ( come quella dei giudici) anzi la loro attività è orientata a attuare gli interessi dello Stato, ed in base a questo si comprende la caratteristica della modificabilità e revocabilità che distingue l’attività amministrativa da quella giudiziaria. CAPITOLO II: I REQUISITI DEL PROCESSO IL PROCESSO COME FENOMENO GIURIDICO:
  1. Le situazioni processuali semplici: : corrispondono ciascuna ad un singolo specifico comportamento. Il processo «non è altro che lo svolgimento dell’attività giurisdizionale» , che si fonda su norme giuridiche perché si tratta di un procedere non materiale, ma giuridico. Le norme giuridiche consistono in valutazioni in astratto di comportamenti umani, e pongono certi soggetti in situazioni rispetto allo schema di comportamento, e cioè situazioni di dovere tenere un certo comportamento, di potere tenere un certo comportamento perché è lecito o di potere tenere un certo comportamento perché produce effetti giuridici. In questo senso, si può sostenere che «il procedere giuridico in cui consiste il processo si realizza attraverso una successione alternata di poterei e di atti» : i poteri introducono gli atti che, a loro volta, danno luogo a situazioni giuridiche di dovere, liceità e, nuovamente, potere. Tra le varie situazioni giuridiche : a) facoltà : non contribuiscono alla dinamica del processo poiché si esauriscono in se stesse senza dar luogo a modificazioni giuridiche; b) doveri : contribuiscono alla dinamica processala in quanto valutati anche come poteri. Per lo più i doveri concernono soltanto gli organi del processo. Oneri sono poteri formulati come doveri ipotetici; c) poteri : sono le situazioni che attuandosi assolvono alla funzione essenziale de progredire del processo; Nessuna situazione giuridica è presente nel processo come e quanto il potere: non la facoltà, che è figura marginale (ad es: la facoltà di ritirare il fascicolo di parte); non i doveri, che concernono soprattutto gli organi del processo, ed anche se è vero che, in molti casi, la figura del dovere si accompagna a quella del potere; per le parti, la figura del potere-dovere assume la forma dell’onere. Pertanto, sono i doveri che assolvono alla funzione del progredire processuale, come situazione processuale semplice.
  2. Le situazioni processuali composite: non si riferiscono ai singoli atti del processo, ma al suo risultato globale, all’intera serie di atti. È possibile individuare un generico dovere decisorio del giudice (112 c.p.c.), che si realizza attraverso l’intera serie di atti, e non solo dell’ultimo individuato all’art. 277 c.p.c., e nel quale si concretizza il diritto alla tutela giurisdizionale (24 Cost), che, in astratto, può essere inclusa nella figura tecnica del diritto soggettivo. IL COSIDDETTO RAPPORTO GIURIDICO PROCESSUALE: È una nozione introdotta dai giuristi tedeschi, che videro «nel processo un rapporto giuridico, autonomo da quello sostanziale, che si instaura quando un soggetto propone all’organo giurisdizionale una domanda di tutela (e naturalmente di tutela nei confronti almeno di un altro soggetto); un rapporto tra questi due soggetti e l’organo giurisdizionale, e quindi trilaterale, che si sostanzia contemporaneamente nel diritto del primo soggetto alla tutela giurisdizionale, nel dovere dell’organo di prestarla, e nella soggezione del terzo soggetto all’esercizio di tale tutela». Da cui la disciplina della successione nel processo e della rappresentanza processuale, il principio della domanda, la nozione dei presupposti processuali, etc. La dottrina più recente, però, ha messo in luce l’evolversi dinamico del processo, e quindi l’insufficienza della nozione di rapporto giuridico processuale, che è figura statica: il processo «è in realtà una serie di rapporto in continua trasformazione nell’evolversi delle situazioni attraverso l’esercizio dei poteri». Tuttavia, la nozione di processo come rapporto giuridico è ancora attuale nella prassi. I presupposti processuali “Presupposto” significa requisito che deve esistere prima di un determinato atto perché da quell’atto discendono determinate conseguenze. Riferendosi al rapporto giuridico processuale, i presupposti processuali sono quei requisiti che debbono esistere prima dell’atto col quale si chiede la tutela giurisdizionale, che è la domanda.

IN GENERALE:

I requisiti ulteriori intrinseci della domanda «possono essere considerati, tutti insieme, come aspetti di un unico requisito o modo di essere della domanda e cioè di quella che potremmo chiamare la sua accoglibilità»

. La logica pretende che, per essere accolta, la domanda sia accoglibile; e per essere accoglibile, la domanda deve affermare, nell’ipotesi più semplice, l’esistenza di un diritto, la titolarità di esso in capo all’attore, ed illustrare i fatti che si assume violino il diritto. Questi sono dunque i requisiti per l’accoglibilità ipotetica della domanda, che permette al giudice di non fermarsi ad una mera decisione sul processo (che cioè il processo esiste, ma non può proseguire), ma di entrare nel merito. «Quando la domanda possiede quei requisiti, essa, oltre a costituire esercizio di quel potere di proporre la domanda che l’art. 24 della Costituzione conferisce a “tutti”, costituisce al tempo stesso il primo atto di esercizio dell’azione, intesa come quella situazione giuridica composita o sequenza di situazioni che ricomprende in sé l’intera posizione giuridica del soggetto che chiede la tutela giurisdizionale, con riferimento all’intero processo». LE SINGOLE CONDIZIONI DELL’AZIONE (POSSIBILITA’ GIURIDICA, INTERESSE AD AGIRE, LEGITTIMAZIONE AD AGIRE). LA LEGITTIMAZIONE STRAORDINARIA O SOSTITUZIONE PROCESSUALE. 1. Possibilità giuridica(o esistenza del diritto ): ovvero è condizione dell’azione la «esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuol far valere». Si tratta di una condizione-limite, di un requisito di portata più teorica che pratica; è utile a negare una pronuncia sul merito alle domande di chi, ad esempio, chieda la risoluzione giudiziale di un contratto solo perché non lo ritiene più conveniente, o di chi chiede il divorzio non in via congiunta, ma come “divorzio consensuale”. 2. L’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.): si tratta del profilo oggettivo dell’accoglibilità; pragmaticamente, si manifesta nell’affermazione di uno o più fatti costitutivi del diritto previsto da una norma, e nell’affermazione che il diritto è bisognevole di tutela: «in questo bisogno di tutela giurisdizionale che emerge dall’affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto, sta quella condizione dell’azione che si chiama interesse ad agire» .L’interesse ad agire, dunque, non ha ad oggetto il bene attribuito dal diritto sostanziale, ma «quell’ulteriore diverso bene (ossia la tutela giurisdizionale) che può conseguirsi attraverso l’attività giurisdizionale». Dunque, è la violazione o lesione del diritto a costituire il fondamento dell’interesse ad agire, ed esso sta «nell’affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi di un diritto». L’interesse per cui si agisce o contraddice deve essere concreto (ossia deve sussistere concretamente) ed attuale (ossia deve esistere al momento della pronuncia del giudice). Mancando l’interesse ad agire, il giudice non avrà motivo di portare il suo esame sul merito, ma dovrà arrestarsi al rilievo di tale difetto: difetto di interesse e, quindi, difetto di azione. 3. La legittimazione ad agire: l’ipotetica accoglibilità viene in rilievo sotto il profilo soggettivo: la domanda non è accoglibile se il diritto non è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta. In difetto, la domanda non è accoglibile per difetto di legittimazione (attiva o passiva). La regola è enunciata all’art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. La stessa norma, peraltro, porta in sé la sua unica eccezione, laddove ammette la deroga da parte della legge. In questi casi, si parla di legittimazione straordinaria o sostituzione processuale; tale legittimazione viene ricondotta volta a volta, dal punto di vista politico-legislativo, a ragioni di opportunità (ad es: l’azione surrogatoria ex 2900, o l’azione diretta contro l’assicuratore della responsabilità civile ex 18 l. 990/1969), a esigenze di natura sociale a rilievo costituzionale ( ad es: il diritto di associazioni, che fa emergere gruppi composti da singoli, in cui rilevano sia l’esigenza del singolo di tutelare il gruppo, sia la speculare esigenza del gruppo di tutelare il singolo), in genere riferibili alle categorie de cd interessi diffusi: un esempio è contenuto nell’attribuzione al sindacato della legittimazione attiva contemplata dall’art. 28 l. 300/70; altro esempio sono gli artt. 1469bis e sgg c.c. (ora riassorbiti nel d.lgs. 206/2005 cd. Codice del Consumo) che definiscono la tutela contro le clausole vessatorie o abusive nei contratti degli interessi collettivi dei consumatori, con attribuzione del potere di agire in via inibitoria alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti; simile potere è riconosciuto anche dalla l. 281/1998, adesso anch’esso riassorbito nel Codice del Consumo, alle associazioni di consumatori e utenti, che possono chiedere al giudice 1) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi di consumatori e utenti; 2) di adottare le misure idonee a correggere

o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; 3) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani; è prevista un’estensione per i contratti a distanza; inoltre, l’azione dell’associazione non pregiudica il diritto all’azione del singolo utente. L’assenza di uno o più requisiti per l’azione comporta la pronuncia sul processo, anziché sul merito. Il che impedisce il formarsi di un giudicato sul merito. L’AZIONE COME DIRITTO AD UN PROVVEDIMENTO SUL MERITO: AUTONOMIA ED ASTRATTEZZA:

  1. L’azione come diritto: Se sussistono le tre condizioni della possibilità giuridica d’agire, dell’interesse ad agire e della legittimazione ad agire, l’attore vanta un diritto «alla cui base sta quell’interesse alla tutela giurisdizionale [...], che si articola nella serie dei poteri con i quali colui che ha proposto la domanda svolge la sua attività». Si tratta di un diritto autonomo e strumentale rispetto al diritto sostanziale che si fa valere. «l’azione è il diritto che spetta al titolare affermato (ossia a colui che nella domanda si afferma titolare) del diritto sostanziale, nei confronti del soggetto passivo affermato dello stesso diritto sostanziale [...] non ha, come suo contenuto, una prestazione del titolare passivo dello stesso diritto sostanziale, bensì la prestazione di un altro ed autonomo soggetto: il giudice (o, più in generale, l’organo giurisdizionale) che nel processo opera come organo dello Stato. [...] l’azione è diritto verso il giudice (come organo dello Stato) ad un provvedimento sul merito» .Il problema dei rapporti tra diritto d’azione e diritto sostanziale è normalmente ricondotto al problema dell’astrattezza e dell’autonomia del diritto d’azione. Il diritto d’azione è autonomo rispetto al diritto sostanziale ed è astratto rispetto ad esso in quanto l’esistenza del diritto d’azione non dipende dall’esistenza del diritto sostanziale. L’esistenza del diritto d’azione dipende invece dall’affermazione del diritto sostanziale nella domanda. Affermazione inoltre del fatto che è un diritto abbisognevole di tutela, spettante a colui che propone la domanda e nei confronti di colui contro il quale è proposta la domanda.
  2. Le dottrine sui rapporti tra diritto d’azione e diritto sostanziale: I. Azione in senso concreto: «l’azione, pur essendo un diritto autonomo, e cioè diverso dal diritto sostanziale che con essa si fa valere, ne presuppone l’esistenza poiché [...] non ha senso chiedere la tutela di un diritto che non esiste»; l’azione sarebbe dunque un diritto ad ottenere un provvedimento favorevole. II. II. Azione in senso astratto: il diritto sostanziale è affermato solo alla fine del processo; pertanto, l’azione è diritto ad un provvedimento nel merito desiderato favorevole nelle intenzioni di chi agisce. A MANDRIOLI questa sembra la posizione più condivisibile, anche se deve essere contemperata nella sua astrattezza. Il processo è dinamico e l’esistenza dell’azione non può né dipendere né prescindere dall’esistenza di un diritto sostanziale; l’azione è un diritto «solo parzialmente astratto, in quanto postula un aggancio al diritto sostanziale: l’aggancio consistente nell’affermazione, nel senso che l’esistenza dell’azione è condizionata dal fatto che il diritto sostanziale sia affermato nella domanda». LE AZIONI DI COGNIZIONE: «Se l’azione è diritto alla tutela giurisdizionale, è chiaro che esisteranno tanti tipi di azione quanti sono i tipi di attività di tutela giurisdizionale» .Pertanto si parla di azione di cognizione, esecutiva, cautelare , come diritti rispettivamente, al provvedimento di merito, all’esecuzione forzata, al provvedimento cautelare. Elemento comune di ogni azione di cognizione è l’accertamento del diritto che si vuol far valere. Le azioni di cognizione possono essere distinte in diversi sotto-tipi. AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO L’interesse ad agire si presenta in quanto «determinato non dalla affermazione della violazione, ma dalla affermazione della contestazione»: se la domanda non contiene anche l’affermazione di una violazione, la domanda di accertamento mero è inammissibile. Si può distinguere tra contestazione affermativa (vanto di un diritto che chi agisce afferma inesistente) (cd azione di mero accertamento negativo) e contestazione negativa (cd azione di mero accertamento positivo). AZIONE DI CONDANNA Si svolge in funzione dell’esecuzione forzata: oltre all’accertamento del diritto, si chiede «quel quid in più che serve ad aprire ad aprire la via all’esecuzione forzata, che cioè fa sì che la condanna costituisca titolo esecutivo». «Se, insomma, l’esistenza di tutela emerge, nella domanda, come conseguente all’affermazione di

A differenza della giurisdizione costitutiva non necessaria, «l’interesse ad agire è ... in re ipsa, ossia nello stesso fatto costitutivo del diritto alla modificazione giuridica». Il diritto che si intende far valere ed accertare è volto ad una modificazione giuridica: l’accertamento semplice non soddisfa questo qui pluris. L’attuazione del diritto, in questo caso (e a differenza che nell’azione di condanna) può essere compiuta direttamente dal giudice, senza rinvio ad altra fase esecutiva. AZIONE PREVENTIVA? Non sembra configurabile un autonomo tipo di autorizzazione preventiva Sebbene proposta da molti autori, deve esserne negata la configurabilità. Si tratta in realtà di azioni sussumibili sotto le tre categorie sopra evidenziate, che hanno la funzione, comune, di tutela preventiva del diritto fatto valere. In conclusione si può dire che nei diversi tipi di azione di cognizione l’accertamento costituisce l’elemento comune e costante a ciascuno di essi. Però mentre nell’accertamento mero esso esaurisce la funzione di tutela, negli altri due casi si richiede un elemento in più. Nella condanna infatti è richiesta un’ulteriore tutela attraverso l’esecuzione forzata, e nell’azione costitutiva un’ulteriore tutela attraverso l’attuazione della modificazione giuridica che costituisce l’oggetto del diritto accertato. L’AZIONE ESECUTIVA E L’AZIONE CAUTELARE: La nozione di azione come diritto ad ottenere un provvedimento sul merito è valida solo nell’ipotesi dell’azione di cognizione, nel suo senso più pregnante. Con riguardo all’azione esecutiva e all’azione cautelare sembra più corretto riferirsi all’azione come ad un diritto alla tutela giurisdizionale o diritto all’attività processuale, ulteriormente specificata in relazione alla singola azione intrapresa.

  1. azione esecutiva: Nell’azione esecutiva o diritto alla tutela giurisdizionale mediante esecuzione forzata, il processo da essa introdotto tende all’esecuzione materiale di un diritto già accertato la quale esecuzione va compiuta da parte dell’organo esecutivo. Dunque l’accertamento costituisce il punto di partenza, assimilabile a ciò che, nella cognizione, è l’affermazione. Unica condizione necessaria e sufficiente dell’azione esecutiva è il titolo esecutivo: l’interesse ad agire e la possibilità giuridica emergono dal fatto che il diritto è accertato nel titolo esecutivo; la legittimazione è implicita nella coincidenza tra i soggetti dell’azione e quelli del titolo. Si tratta di un diritto autonomo dal diritto sostanziale. Il titolo è efficace incondizionatamente: gli eventi inerenti il diritto accertato non toccano l’efficacia del titolo, se non attraverso un altro giudizio di cognizione (opposizione all’esecuzione) (cd efficacia incondizionata del titolo esecutivo). Oggetto del diritto non è un provvedimento favorevole, ma solo l’attività che porta, se tutti i requisiti richiesto dalla legge sono soddisfatti, al provvedimento favorevole.
  2. azione cautelare: L’azione cautelare o diritto alla tutela giurisdizionale mediante cautela (destinata ad ovviare i pericoli che minacciano la fruttuosità della tutela giurisdizionale) si attua in concreto innanzitutto con la determinazione della certezza (nella misura che l’ordinamento ritiene sufficiente) riguardo alle ragioni per cui è necessario l’intervento cautelare. Tali ragioni sono: 1)il pericolo al quale il ritardo di tempo necessario a ottenere il provvedimento definitivo può esporre il diritto (periculum in mora);
  1. la dimostrazione che il diritto che si vuole tutelare esista (fumus voni juris) , cioè un’approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto stesso. Dove la verosimiglianza è «qualcosa di più dell’affermazione e qualcosa di meno dell’accertamento». Questi requisiti sono da riscontrare subito e fanno parte della prima fase dell’azione cautelare e tale fase conduce ad un provvedimento del giudice che autorizza la misura cautelare. Nella fase successiva vi è invece l’esecuzione della misura cautelare. L’azione cautelare si svolge dunque in due fasi: la prima, più propriamente cautelare, porta all’autorizzazione da parte del giudice della cautela, che viene realizzata in una seconda fase, di tipo esecutivo.

CAPITOLO IV : LA SITUAZIONE GIURIDICA GLOBALE DEL SOGGETTO CHE PRESTA

LA TUTELA. IL DOVERE DECISORIO DEL GIUDICE E I SUOI LIMITI

IL CONTENUTO DEL DOVERE DECISORIO DEL GIUDICE: IL GIUDIZIO

Colui al quale si chiede la tutela giurisdizionale è “L'organo giurisdizionale” ( giudice o organo esecutivo) che ha il dovere di prestare quella tutela. A tale dovere l'organo assolve con modalità e comportamenti diversi, secondo il tipo di tutela che deve prestare. Quindi nella cognizione deve decidere sull’esistenza o meno di un diritto, nell’esecuzione forzata deve svolgere le attività preordinate all’attuazione effettiva del diritto, nella cautela deve compiere entrambe le cose. Con riferimento al processo di cognizione si può dire che : A fronte del diritto di azione come diritto ad un provvedimento sul merito sta dunque il “dovere dell'organo giurisdizionale, che qui è il giudice, di compiere tutti quegli atti che, coordinandosi a vicenda (ed in correlazione anche con gli atti degli altri soggetti del processo) conducono alla pronuncia, da parte sua, del provvedimento sul merito, ossia della decisione” .Il che è reso chiaro dall'art. 112 c.p.c.: “il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.(enunciando il c.d. corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) L’art dice in pratica 3 cose: a) che il giudice deve decidere b) tale dovere è condizionato dalla domanda (correlazione del dovere decisorio alla domanda) c) precisa l’oggetto della decisione stabilendo che i limiti del dovere decisorio devono coincidere con i limiti della domanda (confini (oggetto ed ambito )del dovere decisorio). a) “IL GIUDICE DEVE DECIDERE”: prima di vedere in che consiste la pronuncia sul merito ( che è il dovere del giudice) occorre ricordare che “il legame tra domanda e pronuncia investe in primo luogo proprio l'attitudine della domanda a fondare il diritto ad una pronuncia sul merito piuttosto che sul processo” : infatti qualunque domanda conduce ad una pronuncia, ma la domanda inidonea a fondare una decisione sul merito produce effetti solo formali (pronuncia sul processo). Quindi Solo una domanda qualificata dalle condizione dell’azione può fondare il dovere del giudice a pronunciarsi sul merito, mentre una domanda priva di una o più condizioni dell’azione o una domanda invalida, fonda il più generico dovere del giudice di compiere una pronuncia sul processo. Cos’è quindi la pronuncia sul merito? “è precisamente un giudizio destinato ad accertare l'esistenza o la non esistenza di quel diritto che è affermato nella domanda, ossia di quel diritto la cui affermazione, insieme con l'affermazione della sua esigenza di tutela, qualifica la domanda come atto di esercizio dell'azione”. Se si ricorda che l’accertamento dell’esistenza del diritto consiste nell’accertamento che i fatti previsti in astratto dalla norma come fatti costitutivi del diritto si sono verificati , si può dire che il contenuto del dovere decisorio del giudice ( la decisione o giudizio) si articola in 2 momenti : ! nell’enunciazione in astratto della portata attuale della norma (c.d. interpretazione della norma o giudizio sul diritto) ! nel riscontro che, nel caso concreto, si sono verificati i fatti costitutivi e gli eventuali fatti lesivi (c.d. giudizio di fatto ). La sintesi di questi due momenti è detta sillogisma del giudice o giudizio, cioè l’enunciazione che in quel determinato caso la volontà astratta di legge enunciata è ( o no) divenuta concreta , e che è ( o no) bisognevole di tutela. Tutto a conferma ( o smentita) di quanto affermato dall’attore nella domanda. In altri termini il giudice verifica l'enunciazione astratta della portata attuale della norma (giudizio di diritto o premessa maggiore) e ne riscontra i caratteri nel caso concreto (giudizio di fatto o premessa minore). Il sillogisma quindi è una semplificazione di una serie di operazioni complesse che danno luogo a 2 giudizi ( uno di diritto ed una di fatto), giudizi che nn sono indipendenti l’uno dall’altro ma spesso si fondono e coordinano a vicenda, per questo è difficile distinguerli, senza dimenticare che l'impiego nella norma di concetti indeterminati rende spesso impossibile la distinzione tra le due valutazioni e che la legge a volte lascia al giudice la scelta tra diverse soluzioni. Va comunque ricordato che ciascuna delle due premesse costituisce il risultato di un giudizio: “il compito del giudice sta più nell'elaborazione di quelle premesse che non nello svolgimento del sillogismo”.

2).per quanto riguarda i fatti la legge non contiene una enunciazione esplicita dell’esclusiva della parte nell’allegare i fatti costitutivi. Questa esclusiva risulta implicita dall’art 112 che enuncia la regola fondamentale ( la si chiami principio tra chiesto e pronunciato o principio della disponibilità dell’oggetto del processo) secondo cui “ Il potere di determinare l’ambito dell’oggetto del processo, in modo vincolante per il giudice, spetta a chi propone la domanda, il quale lo esercita con la proposizione della domanda stessa, ma più precisamente soltanto con quella parte dell’atto medesimo nella quale egli afferma e allega i fatti costitutivi e i fatti lesivi, escluso invece ogni rilievo, sotto questo profilo, a quella parte dell’atto in cui quei fatti sono riferiti alle norme giuridiche ”. Tutto ciò significa in pratica che il giudice deve giudicare su tutti i fatti allegati o affermati nella domanda e solo su quelli (iudex secundum alligata iudicare debet) ma a quei fatti può applicare le norme di diritto che ritiene più adeguate, siano o non siano indicate nella domanda. E a maggior ragione il giudice è libero di interpretare le norme giuridiche nel modo che ritiene più corretto, sia o non sia stata, quella interpretazione prospettata nella domanda e il giudice ( che è quindi vincolato rispetto ai fatti allegati ma non rispetto alle norme) può accogliere o non accogliere la domanda o accoglierla in parte. LA PRONUNCIA SECONDO EQUITA’ (sostitutiva) Il principio della pronuncia secondo diritto, di cui all'art. 113 c.p.c. secondo cui il giudice deve, nel giudicare, seguire le norme del diritto., è immediatamente derogato dallo stesso disposto e dal successivo articolo, che individuano le ipotesi di pronuncia secondo equità ( quindi delle eccezioni). La lite, in altri termini, è un conflitto che normalmente viene risolto in base alle norme ma che può anche prescindere dalle norme stesse ed essere preso in considerazione nella sua realtà sociale ed economica. Cioè il conflitto sorto] non potrà essere risolto – ove si voglia, come si deve, evitare il mero arbitrio – che con riferimento ed in applicazione di una regola: ma nessuna necessità logica impone che quella regola debba essere sempre la regola astratta o norma di diritto”. Può essere opportuno, alle volte, che il giudice formuli e applichi una regola particolare idonea solo allo specifico caso concreto sulla base di orientamenti sociali e morali identici a quelli che ispirano il legislatore : si tratta della regola di equità o di giustizia del caso singolo. Col giudizio di equità il giudice giudica applica, anziché la norma generale ed astratta, una regola specifica per il caso concreto che elabora nella propria coscienza. Si parla di equità sostitutiva che si sovrappone e deroga alla giustizia ( regola) generale ed astratta risultante dalla norma. Nel nostro ordinamento il riscorso al giudizio di equità non può essere imposto alle parte ed è ammesso in via del tutto eccezionale entro precisi limiti: ! quando è imposto o necessario e riguarda solo il giudizio innanzi al giudice delle cause minori o giudice di Pace come previsto dall’art. 113 c.p.c., 2° comma: il giudice decide secondo equità le cause (senza limite di materia) il cui valore non eccede 1.100 euro, salve le ipotesi di contratti conclusi con moduli e formulari ex art.1342c.c.;. ! quando il giudizio è innanzi ai giudici cd. “togati” e senza limiti di valore non è imposto. L’ art 114 cpc. ., senza limiti di valore e in ogni grado , quando entrambe le parti siano concordi nell’attribuire al giudice il potere di giudicare secondo equità e la controversia concerna diritti disponibili. Queste le ipotesi di equità sostitutiva, cui vanno aggiunte le ipotesi di equità integrativa che consiste in un giudizio fondato sulla norma che rimanda all’equità solo per specificare elementi non configurabili in astratto ( es. la determinazione del dann0o che non può essere provato nel suo ammontare) IL PRINCIPIO DELLA DISPONIBILITA’ DELLE PROVE. SISTEMA INQUISITORIO E SISTEMA DISPOSITIVO. IL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE Abbiamo detto che il vincolo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera solo con riguardo ai fatti, cioè il giudice, nell’esprimere il giudizio, è vincolato ai fatti allegati dalle parti ( non può investire altri fatti) Ora Rimane da comprendere se tale vincolo si estenda anche agli strumenti utilizzati dal giudice per compiere l’operazione di giudizio sul fatti ( cioè per riscontrare se i fatti allegati sono veri o no).

Questi strumenti (con cui il giudice forma il proprio convincimento sulla verità dei fatti affermati dalle parti) sono le Prove. Ora le prove sono offerte tanto dall’attore nella domanda ( essendo l’intento dell’attore “convincere il giudice sulla verità che afferma esibirà documenti, affermerà che ci sono dei testimoni.. etc) tanto dal convenuto nella contro domanda. Ci si chiede quindi se il giudice, nel formare il suo convincimento circa la verità dei fatti affermati nella domanda dell’attore o nella contro-domanda del convenuto, è tenuto a servirsi soltanto delle prove che gli sono offerte dall’una o dall’altra parte, oppure può, di sua stessa iniziativa (d’ufficio) adoperarsi o comunque disporre delle prove che gli sembrano utili per il giudizio. L’art. 115 c.p.c. prevede tale vincolo disponendo che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve portare a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero” Quindi il giudice è ( di regola) vincolato nn solo dall’allegazione dei fatti compiuta dalle parti, ma anche dalle prove delle parti stesse circa i fatti affermati. Questo doppio vincolo è espresso dall'principio judex secundum alligata et probata judicare debet. Il fatto che i 2 vincoli siano espressi in un unico principio nn è stata un idea felice per 2 motivi:

  1. Il principio è in qualche modo inesatto nell'espressione probata, che sembra indicare il già avvenuto esperimento positivo del mezzo di prova, e sarebbe più corretto riferirsi alle “circostanze che le parti hanno offerto di provare”.
  2. La formula sembra inoltre imprecisa perché i 2 vincoli non hanno lo stesso fondamento poiché il principio , del secundum alligata judicare che si esprime nella regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o della disponibilità dell’oggetto del processo discende dal principio della domanda , e quello del secundum probata iudicare che vincola il giudice alle offerte di prove compiute dalle parti, trova invece fondamento nel principio di disponibilità delle prove o principio dispositivo. Questo non è collegato al principio della domanda e quindi alla libertà dell'attore di chiedere o no la tutela giurisdizionale, ma presupponendo che la richiesta sia già stata fatta riguarda “solo un limite, per il giudice, nel servirsi di quegli strumenti tecnici di convincimento che sono le prove. Si tratta insomma di un vincolo che concerne il modo tecnico con il quale il giudice svolge la sua attività decisoria” La scelta del nostro ordinamento tra un sistema inquisitorio (che lascia al giudice ampia facoltà di iniziativa nell’avvalersi dei mezzi di prova) e un sistema dispositivo è per un sistema dispositivo attenuato: visto che l'art. 115 fa salvi i casi previsti dalla legge. I “casi previsti dalla legge” che attenuano il sistema di disponibilità delle prove lasciando il giudice libero di avvalersi di strumenti di convincimento non offerti dalle parti sono: ! i fatti notori l'art. 115, c. 2, c.p.c. stabilisce che “il giudice può porre a fondamento della sua decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”; ! la richiesta d’ufficio di informazioni scritte alla Pubblica Amministrazione. art. 213 c.p.c ! l'art. 118 c.p.c. consente al giudice di disporre d'ufficio l'ispezione di persone o cose ; ! il potere di disporre dell’interrogatorio libero delle parti. art. 117 c.p.c. ( libero o non formale, che anziché tendere alla confessione tende attraverso un colloqui libero e spontaneo a facilitare il giudice e a permettergli ( sentite entrambe le parti) di formare un suo convincimento) ! l'art. 116, c. 2, c.p.c. dispone che “il giudice può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno [in sede di interrogatorio libero], dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo” che talora possono costituire unica fonte del suo convincimento. L'art. 116, c. 1, c.p.c. contiene una regola importante , cioè fermo restando il vincolo assoluto a conoscere i soli fatti allegati ed a servirsi delle sole prove offerte dalle parti, il giudice ha il potere di valutare le prove “secondo il suo prudente apprezzamento”, salvo che la legge non disponga altrimenti. Si tratta del principio della libera valutazione delle prove. La norma stessa contiene tuttavia una clausola di salvezza per le c.d. prove legali, la cui valutazione è vincolata. Infine, altra regola in tema di prove è la regola dell'onere della prova , contenuta nell'art. 2697 c.c. che riguarda la preventiva determinazione delle conseguenze dell’eventuale mancata prova delle circostanze del fatto affermate dall’una o l’altra parte. [Sussistono numerosi elementi inquisitori invece nel processo del lavoro (artt. 420, c. 1 e 421 c.p.c.) e nel procedimento di divorzio (art. 4, c. 8 l. 898/1970 dispone l'assunzione d'ufficio dei mezzi di prova, limitati poi dalla l. 74/1987 alle sole indagini sul reddito e sul precedente tenore di vita). Nel procedimento di fronte al giudice monocratico l'art. 281ter c.p.c. attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio la prova

“salvo che la legge non disponga altrimenti” si riferisce ai casi in cui la domanda nn è proposta con citazione ma con ricorso, casi in cui la legge consente una pronuncia che nn segue il principio generale “audiatur et altera pars ( sentite entrambe le campane) ma è una pronuncia inaudita altera parte. Pronuncia contro la quale l’altra parte ( nn sentita) può chiedere 1altra pronuncia che si sostituisce alla prima come pronuncia di primo grado. Concludendo l’art 101 cpc è dettato con specifico riferimento al processo civile, il principio costituzionale a cui si ispira ( diritto alla difesa) investe ogni tipo di processo. CAPITOLO V LA SITUAZIONE GIURIDICA GLOBALE DEL SOGGETTO CONTRO IL QUALE E’ RICHIESTA LA TUTELA: IL CONVENUTO PARTICOLARITA’ DEL DIRITTO ALLA TUTELA DEL CONVENUTO: A) L’INERZIA DEL CONVENUTO E SUE CONSEGUENZA Convenuto : colui nei cui confronti è proposta la domanda e rispetto al quale la regola del contraddittorio stabilisce che deve essere regolarmente citato. Viene detto convenuto perché proprio in attuazione di questa regola viene “chiamato” o appunto “convenuto” davanti al giudice per svolgere le sue difese. Secondo la regola del contraddittorio al convenuto deve essere garantita una posizione di uguaglianza rispetto all’attore anche se tale uguaglianza non può essere completa e totale perché attore e convenuto entrano nel processo in momenti distinti e con posizioni ( uno offensiva , l’altro difensiva) diverse. Quando infatti il convenuto entra nel processo l’attore ha già determinato l’oggetto del processo ed il convenuto è tendenzialmente tenuto a rispettare codesto oggetto ed i suoi limiti. Questo in linea di principio, nel senso che tutto ciò nn pregiudica che se il convenuto vuol far valere dei diritti che sono estranei al processo introdotto dall’attore può farlo assumendo la parte di attore in altro processo. L’autonomia del convenuto nell’esercizio del suo diritto alla tutela giurisdizionale fa si che il convenuto non è affatto obbligato a svolgere difese, a reagire alla domanda dell’attore o comunque partecipare attivamente al processo; può cioè lasciare il che il processo si svolga senza che egli assuma alcuna iniziativa dando luogo così ad una situazione che tecnicamente si chiama contumacia. La contumacia implica che ci sia un assenza di fatto del convenuto mentre in linea di diritto il convenuto è già presente nel processo ossia assume la qualità di parte per il solo fatto di essere stato convenuto ossia di essere stato regolarmente citato, ciò che per l’art. 101 cpc è già sufficiente, perché il giudice possa provvedere nei suoi confronti. La regola del contraddittorio infatti vuole che il giudice si pronunci solo se il convenuto è stato messo nella posizione di difendersi, voglia o non voglia farlo. Se nn vuole difendersi, la sua inerzia nn impedisce lo svolgimento del processo , non implica lo scontato accoglimento della domanda dell’attore (salvo i casi in cui la legge espressamente affermi il contrario es 663 cpc) e quindi non vincola l’esito del processo lasciando il giudice libero nella formazione del suo convincimento. L’unica conseguenza è l’implicita agevolazione alla difesa dell’attore che sarà facilitato nel determinare il convincimento del giudice. LA PERTECIPAZIONE ATTIVA DEL CONVENUTO, NEI LIMITI DELLA DOMANDA E DELL’OGGETTO DEL PROCESSO DETERMINATO DALL’ATTORE. LA DOMANDA DI RIGETTO COME ESERCIZIO DI UN’AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO NEGATIVO. La più frequente partecipazione attiva del convenuto al processo si concreta in una sua domanda riferita a quella dell’attore nella quale di solito si chiede o l’accoglimento della domanda o il rigetto o ci si rimette al giudice (provocando in questo caso una posizione simile a quella del convenuto inerte).

L’hp che il convenuto chieda l’accoglimento è rara, tuttavia il fatto che ci sia un “accordo” tra le parti nn esonera il giudice dal compiere tutti quegli atti che possano portare ad una pronuncia che si fondi su una certezza obiettiva, quindi ciò presuppone un convincimento del giudice. Per lo più la domanda del convenuto sarà di rigetto della domanda dell’attore, con cui il convenuto esercita un’azione poiché, chiedendo il rigetto, il convenuto chiede l’accertamento negativo circa la sussistenza del diritto vantato dall’attore con la sua domanda: il convenuto eserciterà dunque, in tal modo, un’azione di mero accertamento negativo. Poiché l’oggetto di questo accertamento è praticamente lo stesso di quello che sta alla base dell’azione dell’attore, il convenuto resta nell’ambito dell’oggetto del processo determinato dall’attore. Il convenuto potrebbe limitarsi alla proposizione della domanda di rigetto ma il più delle volte egli si adopererà per l’accoglimento di questa domanda, accompagnandola con lo svolgimento di un’attività difensiva che potrebbe riguardare sia il diritto ( norma) sia il fatto ( i fatti costitutivi). Se riguarda il diritto ( quindi se contesta che una determinata norma debba o non debba interpretarsi in quella data maniera , l’attività difensiva del convenuto non solo nn influisce sull’oggetto ma neanche sui poteri del giudice che in base al principio iura novit Curia “può applicare il diritto come crede, senza suggerimenti delle parti”, stessa cosa succede quando riguarda i fatti allegati dall’attore ( as esempio se il convenuto, dopo aver negato la verità di quei fatti ( allegazione negativa) svolge argomentazioni a sostegno delle sue negazioni – es dimostra che un testimone dell’attore si è contraddetto). Inoltre a sostegno della sua difesa può anche offrire al giudice mezzi di prova ma sempre restando nei limiti dell’oggetto determinato dall’attore. Quindi quale che sia l’attività di difesa del convenuto che può essere svolta o argomentando in diritto o contestando fatti costitutivi e/o lesivi affermati dall’attore o con l’offerta di mezzi di prova deve sempre restare nei limiti dell’oggetto del processo determinato dall’attore. LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL CONVENUTO, NEI LIMITI DELLA DOMANDA DELL’ATTORE MA OLTRE I LIMITI DELL’OGGETTO DEL PROCESSO DETERMINATO DALL’ATTORE. L’ECCEZIONE Il convenuto può – a sostegno della sua domanda di rigetto – affermare e chiedere di provare altri fatti. Noi sappiamo che un diritto viene in essere quando si verifica un fatto concreto che nella norma astratta era previsto come idoneo a costituire quel diritto. Però i fatti possono avere non solo efficacia costitutiva, ma anche estintiva, modificativa o impeditiva. La possibilità di affermare fatti estintivi, impeditivi o modificativi risulta indirettamente dall’art.2697 c.c. che pone l’onere della prova a carico di chi allega i fatti, contrapponendo l’allegazione dei fatti che costituiscono fondamento della domanda all’allegazione dei fatti che hanno reso inefficaci tali fatti o hanno modificato o estinto il tutto. La norma da un nome a tale ultima allegazione infatti definisce eccezione l’affermazione dei fatti estintivi impeditivi e modificativi. Il termine eccezione che può avere diversi significati, se riferito all’affermazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi si specifica come eccezione sostanziale (contrapposta a processuale o di rito) o di merito in senso proprio e consiste nella richiesta di una decisione negativa su una domanda altrui sul fondamento di fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Con queste allegazioni (quindi con le eccezioni sostanziali ) l’oggetto del processo si allarga rispetto a quello determinato con la domanda; un allargamento che non riguarda la domanda stessa poiché con l’eccezione si vuol soltanto determinare il rigetto di quella sola e medesima domanda ma un allargamento che concerne i fatti dei quali il giudice può e deve conoscere. Nella disciplina processuale il dovere del giudice di tener conto delle eccezioni è configurato indirettamente dall’art.112 c.p.c. che, nell’enunciare che il giudice non può pronunciare d’ufficio sulle eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, dice implicitamente che egli può e deve pronunciarsi sulle eccezioni in genere. L’articolo risponde anche al quesito se sull’allegazione dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi esiste un’esclusiva del convenuto ( cioè se il giudice possa pronunciarsi d’ufficio su fatti dei quali sia venuto a conoscenza attraverso risultanze processuali nonostante ness1 delle parti abbia proposto eccezione riguardo a queste o abbia chiesto una pronuncia in merito). l’art 112, col vietare al giudice di pronunciarsi su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti afferma implicitamente che esistono 2 categorie di

L’operazione logico-giuridica di individuazione dell’oggetto di un singolo determinato processo o di una singola determinata causa prende comunemente il nome di identificazione della’azione. Quali sono le ragioni pratiche dell’identificazione dell’azione? Questa operazione è necessaria per il rispetto di alcuni principi fondamentali: a) Il principio del ne bis in idem ossia la regola della cosa giudicata. la legge collega all’esaurimento dei mezzi di impugnazione dell’art 324 il divieto di qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto della pronuncia passata in giudicato, divieto che costituisce poi il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale per cui l’accertamento passato in giudicato fa stato (art.2909 c.c.). Se l’azione su cui è già sceso il giudicato venisse riproposta allo stesso giudice o ad uno diverso, questi dovrebbe risolvere il quesito se l’azione proposta è la stessa su cui si è già giudicato o è 1 altra: dovrebbe cioè identificare l’oggetto del processo o della causa attraverso l’identificazione delle 2 azioni per stabilire se si tratta della stessa azione o di 2 azioni diverse. Un’esigenza analoga si determina nel caso in cui la seconda azione viene proposta quando il processo introdotto dall’esercizio della prima azione non è ancora terminato, ma è ancora pendente. In questo caso la regola del ne bis in idem si traduce nel divieto al secondo giudice di pronunciarsi ed in quanto qui l’azione è già pendente egli deve dare atto della litispendenza: così dispone l’art.39, comma 1. Anche qui il giudice dovrà risolvere il problema di identificazione delle 2 azioni per verificare se l’azione coincide o no con quella oggetto del processo che pende. b) il principio del doppio grado di giurisdizione che vieta la proposizione di domande nuove sia nel corso del giudizio di 1° e sia in appello, quindi per stabilire se una domanda è nuova o no si deve ricorrere all’identificazione delle azioni. GLI ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLE AZIONI. Gli elementi individuatori dell’azione che servono a compiere quindi l’operazione di identificazione dell’azione si distinguono in:

  • elementi soggettivi (o personae ): soggetto attivo ( attore ), colui che propone la domanda, e soggetto passivo ( convenuto ), colui contro il quale la domanda è proposta;
  • elementi oggettivi : oggetto (o petitum ) e titolo (o causa petendi ). Perché due azioni possano essere dette identiche occorre che siano identici tutti i loro elementi sia quelli soggettivi che quelli oggettivi. A) GLI ELELEMTI SOGGETTIVI “PERSONAE” E I LIMITI SOGGETTIVI DEL GIUDICATO. Gli elementi soggettivi dell’azione sono evidentemente i soggetti dell’azione stessa o personae ossia il oggetto attivo e quello passivo. Nei casi in cui la legge eccezionalmente permette di far valere i diriti altrui, quindi se c’è rappresentanza o sostituzione il riferimento è al rappresentato e al sostituto; Rispetto a questi soggetti si determinano i limiti soggettivi del giudicato , secondo l’art. 2909 c.c, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa : essa deve essere cioè riconosciuta da tutti ma i suoi effetti nn si estendono a terzi. Quindi:
    1. la sentenza vale rispetto a tutti ma come sentenza tra le parti, quindi nn può pregiudicare altri che sono estranei alla lite ;
    2. con la parola parti si intende i soggetti del rapporto sostanziale affermato o dell’azione;
    3. i soggetti sostituiti o che comunque subiscono gli effetti dell’esercizio dell’azione da parte di altri sono inclusi in questa nozione di parti; Sii deve prendere atto che l’ordinamento offre moli esempi di casi di estensione degli effetti del giudicato nei confronti di soggetti che non furono parti nel processo. Questi soggetti sono in primo luogo quei soggetti ai quali l’art.2909 cc si riferisce con l’espressione eredi ed aventi causa ( quindi che sono divenuti eredi o aventi causa dopo l’instaurazione del giudicato). Ma l’estensione può aversi anche per i soggetti il cui diritto è , rispetto a quello su cui la sentenza ha deciso, in un rapporto detto di pregiudizialità-dipendenza ( ad esempio il giudicato di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è opponibile anche al sub conduttore) o ancora ( e si parla di estensione anormale) i casi di estensione previsti dalla legge ( è

l’esempio delle obbligazioni solidali). Al di fuori di queste hp la regola è che “ il giudicato nn si estende a terzi. GLI ELEMENTI OGGETTIVI DELL’AZIONE: A) IL PETITUM; B) LA CAUSA PETENDI. I LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDICATO Gli elementi oggettivi dell’azione sono due: a) l’oggetto o petitum che è ciò che si chiede con la domanda; Poiché la domanda è rivolta non ad un solo soggetto ma a due soggetti ( giudice e convenuto) ai quali si chiedono cose diverse ( provvedimento e prestazione), il petitum assumerà in concreto due aspetti diversi:

  1. in via immediata la domanda si rivolge al giudice al quale si chiede non la cosa o la prestazione oggetto del diritto sostanziale ma un provvedimento(es. sentenza di condanna al risarcimento dei danni subiti).
  2. in via mediata la domanda si rivolge alla cosiddetta controparte che per lo più è il convenuto: e a questo soggetto non si chiede un provvedimento ma si chiede un bene della vita, oppure si chiede di contestare una determinata situazione giuridica che ha un certo oggetto, oppure ancora di subire una certa modificazione giuridica. (es. somma di denaro che si chiede a titolo di risarcimento danni) b) il titolo o causa pretendi. Causa petendi significa ragione del domandare (o meglio l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che stanno a fondamento della propria domanda), e, quindi, ragione giuridica o titolo giuridico, su cui la domanda si fonda. La causa petendi è quindi il diritto con riferimento al quale si chiede il petitum Il petitum può essere a sua volta richiesto in forza di diritto affermati diversi o come si dice “ a diverso titolo). ad esempio l’azione con cui si chiede la consegna di una cosa che era stata data in comodato ha diverso titolo dll’azione nella quale si richiede la consegna perché se ne vanta la proprietà. Il petitum (mediato) e la causa petendi quindi sono 2 angolazioni del diritto sostanziale affermato , che è l’oggetto della causa, la differenza sta nel fatto che l’uno mette in evidenza ciò che si domanda, l’altra il diritto in forza del quale si domanda. Di regola la causa petendi si individua attraverso l’individuazione del fatto costitutivo affermato come tale, ma questo elemento nn è sempre sufficiente a tale operazione e necessita di una integrazione con l’individuazione del fatto lesivo di quel diritto affermato ( o nel fatto di contestazione) che giustifica l’interesse ad agire ed è quindi un aspetto della ragione del domandare ( si parla di causa petendi passiva) Questo succede perché non sempre la nascita di un diritto si verifica secondo lo schema del fatto costitutivo di un diritto. Ad esempio : a) i diritti relativi o diritti di obbligazione ad una prestazione nascono con il proprio fatto costitutivo che è diverso da diritto a diritto, ed in questo fatto si ravvisa la causa petendi ( nel diritto alla restituzione di una somma in forza di mutuo in cui il titolo è il mutuo e questo non cambia solo se nn cambiano gli elementi essenziali dello stesso ), in questi diritti ad ogni fatto costitutivo corrisponde un diverso diritto, quindi una diversa causa petendi ed una diversa azione. b) i diritti assoluti ( in primis i reali tranne quelli di garanzia) sono sempre identici quale che sia il fatto che ne ha determinato la nascita ( ad esempio il diritto di proprietà su una cosa sarà sempre lo stesso sia che sia sorto da compravendita sia che derivi da una successione. In questo caso il diritto si individua indipendentemente dal fatto genetico: basta affermarsi proprietario perché sia sufficiente determinare la causa petendi. c) I diritti alla modificazione giuridica ( o diritti potestativi) sono caratterizzati dal fatto che diversi fatti genetici possono fondare lo stesso diritto e la stessa azione ( ad esempio l’azione di annullamento del contratto sarà la stessa sia che la causa sia l’errore la violenza o il dolo , c’è quindi un unico schema di diritto all’annullamento anche se strutturato in 3 diritto diversi ( annullamento x violenza , x errore e x dolo) CONNESSIONE, CUMULO E CONCORSO D’AZIONI