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Una panoramica dettagliata della giurisdizione e del processo nel diritto processuale civile italiano. Esplora la funzione giurisdizionale, i diversi tipi di giudici (giudice di pace, tribunale, corte dappello, corte di cassazione) e le loro competenze. Approfondisce i limiti alla giurisdizione, inclusi i tribunali ecclesiastici e i poteri della pubblica amministrazione. Analizza le fasi del processo civile, come l'introduzione della causa, la notificazione degli atti, i termini per comparire e le conseguenze della mancata comparizione delle parti. Infine, esamina la conciliazione giudiziale e l'efficacia probatoria degli atti.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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NORME GIURIDICHE (FUNZIONE): descrivono determinati comportamenti umani qualificandoli, come doverosi, oppure leciti, oppure idonei a produrre determinati effetti giuridici, e così configurando in capo ai soggetti di tali comportamenti le c.d. situazioni di dovere, facoltà o potere. Il diritto processuale civile è un settore del diritto processuale in generale. Ora la distinzione tra diritto processuale e sostanziale consiste nel fatto che :
Di regola quindi l’attività giurisdizionale presuppone la lesione di un diritto: nel momento in cui un soggetto ritenga che un proprio diritto sia stato leso, per ottenere la tutela di questo diritto ha la possibilità di rivolgersi ad un organo giudiziario che ha il potere di giudicare su quella determinata questione. Attività giurisdizionale sotto il profilo funzionale come attuazione in via normalmente secondaria e sostitutiva dei diritti sostanziali. I casi di attività giurisdizionale senza previa lesione: giurisdizione costitutiva necessaria accertamento mero Vi sono delle ipotesi in cui l’attività giurisdizionale è prevista anche in assenza di tale lesione (non c’è violazione di una norma), sono i casi in cui l’ordinamento ritiene di dover sottrarre all’autonomia dei singoli la piena disponibilità di determinate situazioni giuridiche. Limite all’autonomia negoziale quando si tratta di influire su certe situazioni che investono interessi non esclusivi del singolo che in qualche modo toccano la collettività.
costitutiva (modificativa o estintiva) di uno stato personale o familiare ( es. l’omologazione del tribunale della separazione consensuale tra i coniugi, la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione di un soggetto) o di un potere ( l’autorizzazione del giudice x l’alienazione dei beni appartenenti ad un minore)…. Etc. Tutela interessi dei privati che solo mediatamente investono lo Stato. Questa attività ha caratteristiche strutturali particolari : a) di natura soggettiva ossia la giurisdizione volontaria è attività svolta dagli organi giurisdizionali in una posizione che è quella di imparzialità (come nella cognizione) propria di quegli organi; b) si svolge con forme procedimentali che presentano l’elemento tipico del concludersi con provvedimenti caratterizzati dalla revocabilità o modificabilità con la conseguente inidoneità della cosa giudicata (a differenza della cognizione le pronunce sono revocabili e modificabili) Rapporti tra i diversi tipi di attività giurisdizionale Abbiamo detto che la funzione della cognizione è di accertare il diritto formulandolo in una regola concreta idonea a divenire incontrovertibile assolvendo l’esigenza di certezza e che la funzione dell’esecuzione forzata è di attuare materialmente questa regola (formulata ed accertata) assolvendo quindi l’esigenza dell’attuazione.
I requisiti ulteriori intrinseci della domanda «possono essere considerati, tutti insieme, come aspetti di un unico requisito o modo di essere della domanda e cioè di quella che potremmo chiamare la sua accoglibilità»
. La logica pretende che, per essere accolta, la domanda sia accoglibile; e per essere accoglibile, la domanda deve affermare, nell’ipotesi più semplice, l’esistenza di un diritto, la titolarità di esso in capo all’attore, ed illustrare i fatti che si assume violino il diritto. Questi sono dunque i requisiti per l’accoglibilità ipotetica della domanda, che permette al giudice di non fermarsi ad una mera decisione sul processo (che cioè il processo esiste, ma non può proseguire), ma di entrare nel merito. «Quando la domanda possiede quei requisiti, essa, oltre a costituire esercizio di quel potere di proporre la domanda che l’art. 24 della Costituzione conferisce a “tutti”, costituisce al tempo stesso il primo atto di esercizio dell’azione, intesa come quella situazione giuridica composita o sequenza di situazioni che ricomprende in sé l’intera posizione giuridica del soggetto che chiede la tutela giurisdizionale, con riferimento all’intero processo». LE SINGOLE CONDIZIONI DELL’AZIONE (POSSIBILITA’ GIURIDICA, INTERESSE AD AGIRE, LEGITTIMAZIONE AD AGIRE). LA LEGITTIMAZIONE STRAORDINARIA O SOSTITUZIONE PROCESSUALE. 1. Possibilità giuridica(o esistenza del diritto ): ovvero è condizione dell’azione la «esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuol far valere». Si tratta di una condizione-limite, di un requisito di portata più teorica che pratica; è utile a negare una pronuncia sul merito alle domande di chi, ad esempio, chieda la risoluzione giudiziale di un contratto solo perché non lo ritiene più conveniente, o di chi chiede il divorzio non in via congiunta, ma come “divorzio consensuale”. 2. L’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.): si tratta del profilo oggettivo dell’accoglibilità; pragmaticamente, si manifesta nell’affermazione di uno o più fatti costitutivi del diritto previsto da una norma, e nell’affermazione che il diritto è bisognevole di tutela: «in questo bisogno di tutela giurisdizionale che emerge dall’affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto, sta quella condizione dell’azione che si chiama interesse ad agire» .L’interesse ad agire, dunque, non ha ad oggetto il bene attribuito dal diritto sostanziale, ma «quell’ulteriore diverso bene (ossia la tutela giurisdizionale) che può conseguirsi attraverso l’attività giurisdizionale». Dunque, è la violazione o lesione del diritto a costituire il fondamento dell’interesse ad agire, ed esso sta «nell’affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi di un diritto». L’interesse per cui si agisce o contraddice deve essere concreto (ossia deve sussistere concretamente) ed attuale (ossia deve esistere al momento della pronuncia del giudice). Mancando l’interesse ad agire, il giudice non avrà motivo di portare il suo esame sul merito, ma dovrà arrestarsi al rilievo di tale difetto: difetto di interesse e, quindi, difetto di azione. 3. La legittimazione ad agire: l’ipotetica accoglibilità viene in rilievo sotto il profilo soggettivo: la domanda non è accoglibile se il diritto non è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta. In difetto, la domanda non è accoglibile per difetto di legittimazione (attiva o passiva). La regola è enunciata all’art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. La stessa norma, peraltro, porta in sé la sua unica eccezione, laddove ammette la deroga da parte della legge. In questi casi, si parla di legittimazione straordinaria o sostituzione processuale; tale legittimazione viene ricondotta volta a volta, dal punto di vista politico-legislativo, a ragioni di opportunità (ad es: l’azione surrogatoria ex 2900, o l’azione diretta contro l’assicuratore della responsabilità civile ex 18 l. 990/1969), a esigenze di natura sociale a rilievo costituzionale ( ad es: il diritto di associazioni, che fa emergere gruppi composti da singoli, in cui rilevano sia l’esigenza del singolo di tutelare il gruppo, sia la speculare esigenza del gruppo di tutelare il singolo), in genere riferibili alle categorie de cd interessi diffusi: un esempio è contenuto nell’attribuzione al sindacato della legittimazione attiva contemplata dall’art. 28 l. 300/70; altro esempio sono gli artt. 1469bis e sgg c.c. (ora riassorbiti nel d.lgs. 206/2005 cd. Codice del Consumo) che definiscono la tutela contro le clausole vessatorie o abusive nei contratti degli interessi collettivi dei consumatori, con attribuzione del potere di agire in via inibitoria alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti; simile potere è riconosciuto anche dalla l. 281/1998, adesso anch’esso riassorbito nel Codice del Consumo, alle associazioni di consumatori e utenti, che possono chiedere al giudice 1) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi di consumatori e utenti; 2) di adottare le misure idonee a correggere
o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; 3) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani; è prevista un’estensione per i contratti a distanza; inoltre, l’azione dell’associazione non pregiudica il diritto all’azione del singolo utente. L’assenza di uno o più requisiti per l’azione comporta la pronuncia sul processo, anziché sul merito. Il che impedisce il formarsi di un giudicato sul merito. L’AZIONE COME DIRITTO AD UN PROVVEDIMENTO SUL MERITO: AUTONOMIA ED ASTRATTEZZA:
A differenza della giurisdizione costitutiva non necessaria, «l’interesse ad agire è ... in re ipsa, ossia nello stesso fatto costitutivo del diritto alla modificazione giuridica». Il diritto che si intende far valere ed accertare è volto ad una modificazione giuridica: l’accertamento semplice non soddisfa questo qui pluris. L’attuazione del diritto, in questo caso (e a differenza che nell’azione di condanna) può essere compiuta direttamente dal giudice, senza rinvio ad altra fase esecutiva. AZIONE PREVENTIVA? Non sembra configurabile un autonomo tipo di autorizzazione preventiva Sebbene proposta da molti autori, deve esserne negata la configurabilità. Si tratta in realtà di azioni sussumibili sotto le tre categorie sopra evidenziate, che hanno la funzione, comune, di tutela preventiva del diritto fatto valere. In conclusione si può dire che nei diversi tipi di azione di cognizione l’accertamento costituisce l’elemento comune e costante a ciascuno di essi. Però mentre nell’accertamento mero esso esaurisce la funzione di tutela, negli altri due casi si richiede un elemento in più. Nella condanna infatti è richiesta un’ulteriore tutela attraverso l’esecuzione forzata, e nell’azione costitutiva un’ulteriore tutela attraverso l’attuazione della modificazione giuridica che costituisce l’oggetto del diritto accertato. L’AZIONE ESECUTIVA E L’AZIONE CAUTELARE: La nozione di azione come diritto ad ottenere un provvedimento sul merito è valida solo nell’ipotesi dell’azione di cognizione, nel suo senso più pregnante. Con riguardo all’azione esecutiva e all’azione cautelare sembra più corretto riferirsi all’azione come ad un diritto alla tutela giurisdizionale o diritto all’attività processuale, ulteriormente specificata in relazione alla singola azione intrapresa.
Colui al quale si chiede la tutela giurisdizionale è “L'organo giurisdizionale” ( giudice o organo esecutivo) che ha il dovere di prestare quella tutela. A tale dovere l'organo assolve con modalità e comportamenti diversi, secondo il tipo di tutela che deve prestare. Quindi nella cognizione deve decidere sull’esistenza o meno di un diritto, nell’esecuzione forzata deve svolgere le attività preordinate all’attuazione effettiva del diritto, nella cautela deve compiere entrambe le cose. Con riferimento al processo di cognizione si può dire che : A fronte del diritto di azione come diritto ad un provvedimento sul merito sta dunque il “dovere dell'organo giurisdizionale, che qui è il giudice, di compiere tutti quegli atti che, coordinandosi a vicenda (ed in correlazione anche con gli atti degli altri soggetti del processo) conducono alla pronuncia, da parte sua, del provvedimento sul merito, ossia della decisione” .Il che è reso chiaro dall'art. 112 c.p.c.: “il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.(enunciando il c.d. corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) L’art dice in pratica 3 cose: a) che il giudice deve decidere b) tale dovere è condizionato dalla domanda (correlazione del dovere decisorio alla domanda) c) precisa l’oggetto della decisione stabilendo che i limiti del dovere decisorio devono coincidere con i limiti della domanda (confini (oggetto ed ambito )del dovere decisorio). a) “IL GIUDICE DEVE DECIDERE”: prima di vedere in che consiste la pronuncia sul merito ( che è il dovere del giudice) occorre ricordare che “il legame tra domanda e pronuncia investe in primo luogo proprio l'attitudine della domanda a fondare il diritto ad una pronuncia sul merito piuttosto che sul processo” : infatti qualunque domanda conduce ad una pronuncia, ma la domanda inidonea a fondare una decisione sul merito produce effetti solo formali (pronuncia sul processo). Quindi Solo una domanda qualificata dalle condizione dell’azione può fondare il dovere del giudice a pronunciarsi sul merito, mentre una domanda priva di una o più condizioni dell’azione o una domanda invalida, fonda il più generico dovere del giudice di compiere una pronuncia sul processo. Cos’è quindi la pronuncia sul merito? “è precisamente un giudizio destinato ad accertare l'esistenza o la non esistenza di quel diritto che è affermato nella domanda, ossia di quel diritto la cui affermazione, insieme con l'affermazione della sua esigenza di tutela, qualifica la domanda come atto di esercizio dell'azione”. Se si ricorda che l’accertamento dell’esistenza del diritto consiste nell’accertamento che i fatti previsti in astratto dalla norma come fatti costitutivi del diritto si sono verificati , si può dire che il contenuto del dovere decisorio del giudice ( la decisione o giudizio) si articola in 2 momenti : ! nell’enunciazione in astratto della portata attuale della norma (c.d. interpretazione della norma o giudizio sul diritto) ! nel riscontro che, nel caso concreto, si sono verificati i fatti costitutivi e gli eventuali fatti lesivi (c.d. giudizio di fatto ). La sintesi di questi due momenti è detta sillogisma del giudice o giudizio, cioè l’enunciazione che in quel determinato caso la volontà astratta di legge enunciata è ( o no) divenuta concreta , e che è ( o no) bisognevole di tutela. Tutto a conferma ( o smentita) di quanto affermato dall’attore nella domanda. In altri termini il giudice verifica l'enunciazione astratta della portata attuale della norma (giudizio di diritto o premessa maggiore) e ne riscontra i caratteri nel caso concreto (giudizio di fatto o premessa minore). Il sillogisma quindi è una semplificazione di una serie di operazioni complesse che danno luogo a 2 giudizi ( uno di diritto ed una di fatto), giudizi che nn sono indipendenti l’uno dall’altro ma spesso si fondono e coordinano a vicenda, per questo è difficile distinguerli, senza dimenticare che l'impiego nella norma di concetti indeterminati rende spesso impossibile la distinzione tra le due valutazioni e che la legge a volte lascia al giudice la scelta tra diverse soluzioni. Va comunque ricordato che ciascuna delle due premesse costituisce il risultato di un giudizio: “il compito del giudice sta più nell'elaborazione di quelle premesse che non nello svolgimento del sillogismo”.
2).per quanto riguarda i fatti la legge non contiene una enunciazione esplicita dell’esclusiva della parte nell’allegare i fatti costitutivi. Questa esclusiva risulta implicita dall’art 112 che enuncia la regola fondamentale ( la si chiami principio tra chiesto e pronunciato o principio della disponibilità dell’oggetto del processo) secondo cui “ Il potere di determinare l’ambito dell’oggetto del processo, in modo vincolante per il giudice, spetta a chi propone la domanda, il quale lo esercita con la proposizione della domanda stessa, ma più precisamente soltanto con quella parte dell’atto medesimo nella quale egli afferma e allega i fatti costitutivi e i fatti lesivi, escluso invece ogni rilievo, sotto questo profilo, a quella parte dell’atto in cui quei fatti sono riferiti alle norme giuridiche ”. Tutto ciò significa in pratica che il giudice deve giudicare su tutti i fatti allegati o affermati nella domanda e solo su quelli (iudex secundum alligata iudicare debet) ma a quei fatti può applicare le norme di diritto che ritiene più adeguate, siano o non siano indicate nella domanda. E a maggior ragione il giudice è libero di interpretare le norme giuridiche nel modo che ritiene più corretto, sia o non sia stata, quella interpretazione prospettata nella domanda e il giudice ( che è quindi vincolato rispetto ai fatti allegati ma non rispetto alle norme) può accogliere o non accogliere la domanda o accoglierla in parte. LA PRONUNCIA SECONDO EQUITA’ (sostitutiva) Il principio della pronuncia secondo diritto, di cui all'art. 113 c.p.c. secondo cui il giudice deve, nel giudicare, seguire le norme del diritto., è immediatamente derogato dallo stesso disposto e dal successivo articolo, che individuano le ipotesi di pronuncia secondo equità ( quindi delle eccezioni). La lite, in altri termini, è un conflitto che normalmente viene risolto in base alle norme ma che può anche prescindere dalle norme stesse ed essere preso in considerazione nella sua realtà sociale ed economica. Cioè il conflitto sorto] non potrà essere risolto – ove si voglia, come si deve, evitare il mero arbitrio – che con riferimento ed in applicazione di una regola: ma nessuna necessità logica impone che quella regola debba essere sempre la regola astratta o norma di diritto”. Può essere opportuno, alle volte, che il giudice formuli e applichi una regola particolare idonea solo allo specifico caso concreto sulla base di orientamenti sociali e morali identici a quelli che ispirano il legislatore : si tratta della regola di equità o di giustizia del caso singolo. Col giudizio di equità il giudice giudica applica, anziché la norma generale ed astratta, una regola specifica per il caso concreto che elabora nella propria coscienza. Si parla di equità sostitutiva che si sovrappone e deroga alla giustizia ( regola) generale ed astratta risultante dalla norma. Nel nostro ordinamento il riscorso al giudizio di equità non può essere imposto alle parte ed è ammesso in via del tutto eccezionale entro precisi limiti: ! quando è imposto o necessario e riguarda solo il giudizio innanzi al giudice delle cause minori o giudice di Pace come previsto dall’art. 113 c.p.c., 2° comma: il giudice decide secondo equità le cause (senza limite di materia) il cui valore non eccede 1.100 euro, salve le ipotesi di contratti conclusi con moduli e formulari ex art.1342c.c.;. ! quando il giudizio è innanzi ai giudici cd. “togati” e senza limiti di valore non è imposto. L’ art 114 cpc. ., senza limiti di valore e in ogni grado , quando entrambe le parti siano concordi nell’attribuire al giudice il potere di giudicare secondo equità e la controversia concerna diritti disponibili. Queste le ipotesi di equità sostitutiva, cui vanno aggiunte le ipotesi di equità integrativa che consiste in un giudizio fondato sulla norma che rimanda all’equità solo per specificare elementi non configurabili in astratto ( es. la determinazione del dann0o che non può essere provato nel suo ammontare) IL PRINCIPIO DELLA DISPONIBILITA’ DELLE PROVE. SISTEMA INQUISITORIO E SISTEMA DISPOSITIVO. IL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE Abbiamo detto che il vincolo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera solo con riguardo ai fatti, cioè il giudice, nell’esprimere il giudizio, è vincolato ai fatti allegati dalle parti ( non può investire altri fatti) Ora Rimane da comprendere se tale vincolo si estenda anche agli strumenti utilizzati dal giudice per compiere l’operazione di giudizio sul fatti ( cioè per riscontrare se i fatti allegati sono veri o no).
Questi strumenti (con cui il giudice forma il proprio convincimento sulla verità dei fatti affermati dalle parti) sono le Prove. Ora le prove sono offerte tanto dall’attore nella domanda ( essendo l’intento dell’attore “convincere il giudice sulla verità che afferma esibirà documenti, affermerà che ci sono dei testimoni.. etc) tanto dal convenuto nella contro domanda. Ci si chiede quindi se il giudice, nel formare il suo convincimento circa la verità dei fatti affermati nella domanda dell’attore o nella contro-domanda del convenuto, è tenuto a servirsi soltanto delle prove che gli sono offerte dall’una o dall’altra parte, oppure può, di sua stessa iniziativa (d’ufficio) adoperarsi o comunque disporre delle prove che gli sembrano utili per il giudizio. L’art. 115 c.p.c. prevede tale vincolo disponendo che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve portare a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero” Quindi il giudice è ( di regola) vincolato nn solo dall’allegazione dei fatti compiuta dalle parti, ma anche dalle prove delle parti stesse circa i fatti affermati. Questo doppio vincolo è espresso dall'principio judex secundum alligata et probata judicare debet. Il fatto che i 2 vincoli siano espressi in un unico principio nn è stata un idea felice per 2 motivi:
“salvo che la legge non disponga altrimenti” si riferisce ai casi in cui la domanda nn è proposta con citazione ma con ricorso, casi in cui la legge consente una pronuncia che nn segue il principio generale “audiatur et altera pars ( sentite entrambe le campane) ma è una pronuncia inaudita altera parte. Pronuncia contro la quale l’altra parte ( nn sentita) può chiedere 1altra pronuncia che si sostituisce alla prima come pronuncia di primo grado. Concludendo l’art 101 cpc è dettato con specifico riferimento al processo civile, il principio costituzionale a cui si ispira ( diritto alla difesa) investe ogni tipo di processo. CAPITOLO V LA SITUAZIONE GIURIDICA GLOBALE DEL SOGGETTO CONTRO IL QUALE E’ RICHIESTA LA TUTELA: IL CONVENUTO PARTICOLARITA’ DEL DIRITTO ALLA TUTELA DEL CONVENUTO: A) L’INERZIA DEL CONVENUTO E SUE CONSEGUENZA Convenuto : colui nei cui confronti è proposta la domanda e rispetto al quale la regola del contraddittorio stabilisce che deve essere regolarmente citato. Viene detto convenuto perché proprio in attuazione di questa regola viene “chiamato” o appunto “convenuto” davanti al giudice per svolgere le sue difese. Secondo la regola del contraddittorio al convenuto deve essere garantita una posizione di uguaglianza rispetto all’attore anche se tale uguaglianza non può essere completa e totale perché attore e convenuto entrano nel processo in momenti distinti e con posizioni ( uno offensiva , l’altro difensiva) diverse. Quando infatti il convenuto entra nel processo l’attore ha già determinato l’oggetto del processo ed il convenuto è tendenzialmente tenuto a rispettare codesto oggetto ed i suoi limiti. Questo in linea di principio, nel senso che tutto ciò nn pregiudica che se il convenuto vuol far valere dei diritti che sono estranei al processo introdotto dall’attore può farlo assumendo la parte di attore in altro processo. L’autonomia del convenuto nell’esercizio del suo diritto alla tutela giurisdizionale fa si che il convenuto non è affatto obbligato a svolgere difese, a reagire alla domanda dell’attore o comunque partecipare attivamente al processo; può cioè lasciare il che il processo si svolga senza che egli assuma alcuna iniziativa dando luogo così ad una situazione che tecnicamente si chiama contumacia. La contumacia implica che ci sia un assenza di fatto del convenuto mentre in linea di diritto il convenuto è già presente nel processo ossia assume la qualità di parte per il solo fatto di essere stato convenuto ossia di essere stato regolarmente citato, ciò che per l’art. 101 cpc è già sufficiente, perché il giudice possa provvedere nei suoi confronti. La regola del contraddittorio infatti vuole che il giudice si pronunci solo se il convenuto è stato messo nella posizione di difendersi, voglia o non voglia farlo. Se nn vuole difendersi, la sua inerzia nn impedisce lo svolgimento del processo , non implica lo scontato accoglimento della domanda dell’attore (salvo i casi in cui la legge espressamente affermi il contrario es 663 cpc) e quindi non vincola l’esito del processo lasciando il giudice libero nella formazione del suo convincimento. L’unica conseguenza è l’implicita agevolazione alla difesa dell’attore che sarà facilitato nel determinare il convincimento del giudice. LA PERTECIPAZIONE ATTIVA DEL CONVENUTO, NEI LIMITI DELLA DOMANDA E DELL’OGGETTO DEL PROCESSO DETERMINATO DALL’ATTORE. LA DOMANDA DI RIGETTO COME ESERCIZIO DI UN’AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO NEGATIVO. La più frequente partecipazione attiva del convenuto al processo si concreta in una sua domanda riferita a quella dell’attore nella quale di solito si chiede o l’accoglimento della domanda o il rigetto o ci si rimette al giudice (provocando in questo caso una posizione simile a quella del convenuto inerte).
L’hp che il convenuto chieda l’accoglimento è rara, tuttavia il fatto che ci sia un “accordo” tra le parti nn esonera il giudice dal compiere tutti quegli atti che possano portare ad una pronuncia che si fondi su una certezza obiettiva, quindi ciò presuppone un convincimento del giudice. Per lo più la domanda del convenuto sarà di rigetto della domanda dell’attore, con cui il convenuto esercita un’azione poiché, chiedendo il rigetto, il convenuto chiede l’accertamento negativo circa la sussistenza del diritto vantato dall’attore con la sua domanda: il convenuto eserciterà dunque, in tal modo, un’azione di mero accertamento negativo. Poiché l’oggetto di questo accertamento è praticamente lo stesso di quello che sta alla base dell’azione dell’attore, il convenuto resta nell’ambito dell’oggetto del processo determinato dall’attore. Il convenuto potrebbe limitarsi alla proposizione della domanda di rigetto ma il più delle volte egli si adopererà per l’accoglimento di questa domanda, accompagnandola con lo svolgimento di un’attività difensiva che potrebbe riguardare sia il diritto ( norma) sia il fatto ( i fatti costitutivi). Se riguarda il diritto ( quindi se contesta che una determinata norma debba o non debba interpretarsi in quella data maniera , l’attività difensiva del convenuto non solo nn influisce sull’oggetto ma neanche sui poteri del giudice che in base al principio iura novit Curia “può applicare il diritto come crede, senza suggerimenti delle parti”, stessa cosa succede quando riguarda i fatti allegati dall’attore ( as esempio se il convenuto, dopo aver negato la verità di quei fatti ( allegazione negativa) svolge argomentazioni a sostegno delle sue negazioni – es dimostra che un testimone dell’attore si è contraddetto). Inoltre a sostegno della sua difesa può anche offrire al giudice mezzi di prova ma sempre restando nei limiti dell’oggetto determinato dall’attore. Quindi quale che sia l’attività di difesa del convenuto che può essere svolta o argomentando in diritto o contestando fatti costitutivi e/o lesivi affermati dall’attore o con l’offerta di mezzi di prova deve sempre restare nei limiti dell’oggetto del processo determinato dall’attore. LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL CONVENUTO, NEI LIMITI DELLA DOMANDA DELL’ATTORE MA OLTRE I LIMITI DELL’OGGETTO DEL PROCESSO DETERMINATO DALL’ATTORE. L’ECCEZIONE Il convenuto può – a sostegno della sua domanda di rigetto – affermare e chiedere di provare altri fatti. Noi sappiamo che un diritto viene in essere quando si verifica un fatto concreto che nella norma astratta era previsto come idoneo a costituire quel diritto. Però i fatti possono avere non solo efficacia costitutiva, ma anche estintiva, modificativa o impeditiva. La possibilità di affermare fatti estintivi, impeditivi o modificativi risulta indirettamente dall’art.2697 c.c. che pone l’onere della prova a carico di chi allega i fatti, contrapponendo l’allegazione dei fatti che costituiscono fondamento della domanda all’allegazione dei fatti che hanno reso inefficaci tali fatti o hanno modificato o estinto il tutto. La norma da un nome a tale ultima allegazione infatti definisce eccezione l’affermazione dei fatti estintivi impeditivi e modificativi. Il termine eccezione che può avere diversi significati, se riferito all’affermazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi si specifica come eccezione sostanziale (contrapposta a processuale o di rito) o di merito in senso proprio e consiste nella richiesta di una decisione negativa su una domanda altrui sul fondamento di fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Con queste allegazioni (quindi con le eccezioni sostanziali ) l’oggetto del processo si allarga rispetto a quello determinato con la domanda; un allargamento che non riguarda la domanda stessa poiché con l’eccezione si vuol soltanto determinare il rigetto di quella sola e medesima domanda ma un allargamento che concerne i fatti dei quali il giudice può e deve conoscere. Nella disciplina processuale il dovere del giudice di tener conto delle eccezioni è configurato indirettamente dall’art.112 c.p.c. che, nell’enunciare che il giudice non può pronunciare d’ufficio sulle eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, dice implicitamente che egli può e deve pronunciarsi sulle eccezioni in genere. L’articolo risponde anche al quesito se sull’allegazione dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi esiste un’esclusiva del convenuto ( cioè se il giudice possa pronunciarsi d’ufficio su fatti dei quali sia venuto a conoscenza attraverso risultanze processuali nonostante ness1 delle parti abbia proposto eccezione riguardo a queste o abbia chiesto una pronuncia in merito). l’art 112, col vietare al giudice di pronunciarsi su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti afferma implicitamente che esistono 2 categorie di
L’operazione logico-giuridica di individuazione dell’oggetto di un singolo determinato processo o di una singola determinata causa prende comunemente il nome di identificazione della’azione. Quali sono le ragioni pratiche dell’identificazione dell’azione? Questa operazione è necessaria per il rispetto di alcuni principi fondamentali: a) Il principio del ne bis in idem ossia la regola della cosa giudicata. la legge collega all’esaurimento dei mezzi di impugnazione dell’art 324 il divieto di qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto della pronuncia passata in giudicato, divieto che costituisce poi il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale per cui l’accertamento passato in giudicato fa stato (art.2909 c.c.). Se l’azione su cui è già sceso il giudicato venisse riproposta allo stesso giudice o ad uno diverso, questi dovrebbe risolvere il quesito se l’azione proposta è la stessa su cui si è già giudicato o è 1 altra: dovrebbe cioè identificare l’oggetto del processo o della causa attraverso l’identificazione delle 2 azioni per stabilire se si tratta della stessa azione o di 2 azioni diverse. Un’esigenza analoga si determina nel caso in cui la seconda azione viene proposta quando il processo introdotto dall’esercizio della prima azione non è ancora terminato, ma è ancora pendente. In questo caso la regola del ne bis in idem si traduce nel divieto al secondo giudice di pronunciarsi ed in quanto qui l’azione è già pendente egli deve dare atto della litispendenza: così dispone l’art.39, comma 1. Anche qui il giudice dovrà risolvere il problema di identificazione delle 2 azioni per verificare se l’azione coincide o no con quella oggetto del processo che pende. b) il principio del doppio grado di giurisdizione che vieta la proposizione di domande nuove sia nel corso del giudizio di 1° e sia in appello, quindi per stabilire se una domanda è nuova o no si deve ricorrere all’identificazione delle azioni. GLI ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLE AZIONI. Gli elementi individuatori dell’azione che servono a compiere quindi l’operazione di identificazione dell’azione si distinguono in:
l’esempio delle obbligazioni solidali). Al di fuori di queste hp la regola è che “ il giudicato nn si estende a terzi. GLI ELEMENTI OGGETTIVI DELL’AZIONE: A) IL PETITUM; B) LA CAUSA PETENDI. I LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDICATO Gli elementi oggettivi dell’azione sono due: a) l’oggetto o petitum che è ciò che si chiede con la domanda; Poiché la domanda è rivolta non ad un solo soggetto ma a due soggetti ( giudice e convenuto) ai quali si chiedono cose diverse ( provvedimento e prestazione), il petitum assumerà in concreto due aspetti diversi: