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CAPITOLO I: I SOGGETTI
Il libro I del codice è dedicato ai soggetti, il quale si apre con il titolo dedicato al giudice. Molto importante è la distinzione tra: ● parti : sono coloro che vantano il diritto ad una decisione in rapporto ad una pretesa fatta valere nel processo; questa qualifica non spetta a tutti i soggetti, possiamo dunque dire che le parti sono:
- il PM
- l’imputato
- la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ● soggetti sono
- il giudice
- il PM
- l’imputato
- la parte civile con il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- la persona offesa dal reato L’art. 1 riserva l’esercizio della giurisdizione penale ai “ giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario ” come previsto anche dall’art. 102 Cost. → dunque solo il giudice e non qualsiasi magistrato (non il PM) può essere titolare di funzioni giurisdizionali penali. Riguardo al giudice bisogna fare riferimento ad alcuni riferimenti costituzionali: Art. 104 → “ La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (il giudice è sottoposto solo alla legge e non al precedente). Il Consiglio superiore della magistratura ( → organo di autogoverno della magistratura) e' presieduto dal Presidente della Repubblica ( → dalla più alta carica dello Stato). Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione ”. Indipendenza Indipendenza esterna in primis, in quanto la magistratura deve rimanere immune da qualsiasi influenza o condizionamento che proviene da altri poteri diversi dello Stato (principio di separazione dei poteri). Difatti non potranno esservi in nessun caso interferenze da parte dell’esecutivo. Indipendenza esterna rafforzata dall’articolo 101 della Costituzione, il quale recita che la giustizia deve essere amministrata soltanto in nome del popolo italiano (soltanto sulla base della volontà popolare, formalizzata in un testo legislativo). Sono fatte salve le ipotesi in cui una percentuale minima ma rappresentativa di popolo può partecipare direttamente all’amministrazione della giustizia (qui il riferimento è alla composizione anche popolare alla Corte d’Assise, la quale giudica su reati ritenuti particolarmente gravi). In camera di Consiglio all’atto di assumere la decisione, anche i voti di quella componente verranno tenuti in considerazione. Possiamo anche parlare di indipendenza interna (art. 101 co. 2), allo stesso potere della magistratura; cioè il singolo magistrato persona fisica deve rimanere indipendente rispetto agli altri magistrati. Qualcuno in passato ha negato che la magistratura componga un potere proprio ma bensì un ordine; il fatto però che si parli di potere nell’articolo 104 ( “poteri altri”) ha fatto sì che quasi tutti gli interpreti il riferimento vada al potere e non al concetto di ordine. Un problema si pone qui in relazione al valore del c.d. precedente giudiziario → il come si è precedentemente deciso (da parte di un giudice diverso da quello chiamato a decidere il caso pendente) di una norma di legge. Molto autorevole è il precedente di cassazione. Ciò come si combina con l’articolo 101 comma 2? Il precedente non potrebbe giustificare di per sé la decisione in alcun modo, ma allo stesso tempo è fatto salvo l’utilizzo del precedente ai fini decisionali per rispondere ad esigenze di certezza del diritto. Come si risolve quindi questo rapporto? Il giudice mai sarà vincolato al precedente, tuttavia è ampiamente incoraggiato il suo utilizzo per garantire esigenze fondamentali di certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni. Nel momento in cui il giudice si discosta sarà chiamato a motivare la decisione, il perché sta venendo meno alla stessa interpretazione.
Art. 618 co. 1 bis c.p.p. → con riguardo al precedente, il comma 1 bis ci dice che al momento della decisione, se una sezione della Cassazione ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato (il precedente enunciato) dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso. C’è un obbligo di rimettere la questione alle sezioni unite, non essendo d’accordo con il precedente deciso da altro giudice; si coglie qui di fatto una difformità rispetto all’articolo 101 comma 2 → Ma perché allora essa non è incostituzionale? Perché non si pone un obbligo positivo in capo al giudice di decidere in maniera conforme al precedente; ma bensì si obbliga il giudice a non decidere in maniera difforme (obbligo meramente negativo). Questo avviene attraverso l’ordinanza di rimessione, il cui contenuto sarà argomentativo, attraverso il quale la sezione in questione potrà motivare il perché si ritiene discostata da quel precedente; questo nonostante la decisione rimane centralizzata (in virtù dello stesso contenuto le sezioni unite decideranno se confermare il principio o superarlo). Oltre che indipendente il giudice deve rimanere terzo e imparziale rispetto ai fatti di causa(non può essere coinvolto o interessato ai fini del processo). Essi rientrano difatti tra i contenuti del giusto processo (vedi art. 111 co. 2). Con la riforma costituzionale che ha modificato l’articolo 111, che ha specificato i contenuti del giusto processo, il giudice terzo ed imparziale è direttamente previsto come diritto individuale. Articolo 105 → “ Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Art.106 co. 3 → “ per meriti insigni, possano essere nominati a consiglieri di Cassazione i professori ordinari di Università in materie giuridiche ed avvocati con almeno 15 anni di esercizio ”. Altra forma di coinvolgimento, in quanto si parla di soggetti che esercitano funzioni giurisdizionali, non accedendo alla magistratura per concorso, ma bensì per meriti insigni. Art. 110 → “ Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ”. Art. 107 co. 2 → “ Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso ”. Art. 25 → “ Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ”. Prima della commissione di un fatto ipotizzato come criminoso la competenza giurisdizionale a conoscere dell’accertamento di quel fatto deve essere disciplinato; ovvero devono sussistere criteri predeterminati ex ante ed oggettivi, che in maniera automatica consentano che determinati fatti vengano demandati a specifici uffici giudiziari ( → ulteriore rafforzamento dell’indipendenza e dell’imparzialità). Si cerca così di evitare un ipotetica strumentalizzazione attraverso la stessa riassegnazione. Tutto ciò si ricollega al 102 co. 2 → non possono essere istituiti giudici speciali e straordinari (quelli straordinari sono quelli istituti per la celebrazione di un determinato processo); questo completa la tutela del 25 comma 1, il quale impedisce che successivamente all’assegnazione oggettiva e predeterminata si possa modificare il giudice assegnatario come sopra descritto. Quando parliamo di giudice dobbiamo far riferimento all’art. 33 ( capacità del giudice →idoneità del giudice, intesa come insieme di attributi necessari per poter effettuare legittimamente il compito di giudicante in relazione ad un dato procedimento, esercitando così le funzioni cui è stato chiamato ad adempiere in base a quanto predisposto dall'ordinamento giudiziario) il quale prevede che le “ condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi giudicanti sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario ” → le disposizioni che riguardano queste condizioni devono essere rispettate sotto pena di nullità. E' dunque distinto dal concetto di attribuzione che invece è un criterio di distribuzione interna agli uffici degli affari penali. A tal proposito, non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni
quali giudica con cinque componenti i quali diventano nove quando tale organo è chiamato a pronunciarsi nella composizione a sezioni unite. → QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIONE DEL PROCESSO La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente → cioè ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale. L’art. 2 stabilisce il dovere del giudice di risolvere questioni che si pongono come antecedente logico.giuridico della decisione di cui è investito (es: se si pensa alla ricettazione il giudice non può decidere se prima non accerta la provenienza delittuosa del denaro o della cosa che si assumono ricettati). Questa con cui viene risolta la questione prioritaria è una semplice pronuncia incidentale che può avere natura civile amministrativa o penale e che ha rilevanza solo all’interno del procedimento in cui è inserita senza alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo. → Il meccanismo regolato da detto articolo , scongiurando un’interruzione del processo e la conseguente investitura di un altro giudice, risponde all’esigenza di accelerare i tempi necessari per pervenire alla decisione definitiva. Troviamo però delle deroghe alla regola generale le quali vanno fatte risalire a talune disposizioni del codice che è opportuno suddividere in due categorie:
- da un lato troviamo quelle disposizioni che, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate o confiscate, si limitano a devolvere la relativa risoluzione al giudice civile;
- dall’altro troviamo quelle disposizioni che, occupandosi specificamente delle questioni da cui dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti e il modus dell’eventuale sospensione e l’efficacia della decisione intervenuta in sede extrapenale → si tratta di due sole ipotesi con riferimento alle quali è parso opportuno consentire che sulla questione pregiudiziale intervenga una vera e propria decisione idonea a stabilizzarsi con la formazione del giudicato, e non un accertamento incidentale suscettibile di essere contraddetto da successivi accertamenti di segno opposto. - questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia o cittadinanza (Art. 3) → in presenza di una controversia rientrante in una di tali categorie, il giudice penale può sospendere il processo nel caso in cui ricorrano 3 condizioni: a) deve effettivamente sussistere un rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della controversia sullo stato di famiglia e cittadinanza e la decisione della regiudicanda penale. b) è necessario che la questione pregiudiziale sia serai vale a dire non manifestamente infondata o artificiosa; c) dev’essere già stata proposta l'azione a norma delle leggi civili , al qual proposito è opportuno precisare che l’aggettivo sta ad indicare l’area non penale. → se manca una delle suddette condizioni il giudice deve decidere in via incidentale senza sospendere il processo. Nel caso di sospensione è prevista la pronuncia di un’ ordinanza , che può essere impugnata in cassazione → sono legittimate al ricorso tutte le parti in quel momento presenti nel processo. Finché dura la sospensione, è ammesso soltanto il compimento di atti urgenti , purché si tratti di atti non riguardanti la questione che ha determinato la sospensione. Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extrapenale viene riconosciuta efficacia di giudicato. Inoltre nel caso in cui la sentenza di condanna dipenda da un accertamento incidentale sconfessato dal giudice civile o amministrativo, potrà essere percorsa la strada della revisione. - una seconda ipotesi è prevista dall’art. 479 in questo caso la controversia da risolvere in via prioritaria non è uno status ma una qualsiasi altra questione di competenza del giudice amministrativo o civile.
Vista la posizione dell’articolo la sospensione sembrerebbe poter essere disposta solo nel corso del dibattimento; bisogna analizzare i requisiti inerenti alla questione pregiudiziale: a) la risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato ; b) la controversia deve risultare di particolare complessità ; c) dev’essere già in corso il relativo procedimento presso il giudice civile o amministrativo d) la legge civile o amministrativa non deve porre limitazioni alla prova della situazione soggettiva controversa. → analizzando queste due ipotesi le divergenze della seconda rispetto alla prima sono:
- da un alto, in deroga alla regola secondo cui il processo resta sospeso finché la questione pregiudiziale non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, si consente al giudice di revocare , anche d’ufficio, l’ordinanza di sospensione qualora il giudizio civile o amministrativo non sia concluso nel termine di un anno.
- dall’altro risulta precluso il riconoscimento di un’efficacia vincolante della sentenza extrapenale → questa viene a far parte del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del convincimento del giudice, il quale la può anche disattendere , con l’unico limite di dover esporre in motivazione le ragioni della divergenza. → LA COMPETENZA Il capo II del titolo relativo al giudice è dedicato alla competenza ; possiamo distinguere tra: COMPETENZA PER MATERIA COMPETENZA PER TERRITORIO COMPETENZA PER CONNESSIONE Il codice ha tracciato la suddivisione tenendo conto:
- sia del tipo di reato ( criterio qualitativo → fa riferimento a vari parametri come la natura, la frequenza dell’illecito o la maggiore professionalità del giudice);
- sia del livello della pena edittale ( criterio quantitativo ) → l’art. 4 dispone che bisogna tener conto del massimo della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; viene esclusa l’incidenza della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, salvo che si tratta delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa (come quando ad es. si passa dalla reclusione all’ergastolo) o di quelle ad Riguardo a questa competenza la regola fondamentale è quella del luogo in cui il reato è stato consumato. Ad essa il legislatore fa seguire altre regole: 1. di carattere generale le quali derogano al criterio del locus commissi delicti in ragione della particolare fattispecie delittuosa
- suppletive , che consentono l’individuazione del giudice territorialmente competente quando non è possibile applicare le regole generali. → nel primo caso bisogna analizzare l’art. 8 co. 2, 3, 4: co.2: se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’ azione o l’ omissione : in questo luogo si è creato l’allarme sociale ed è più agevole la ricerca delle prove. co. 3: Se si tratta di reato permanente , è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione , anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Il legislatore ha previsto la connessione come criterio autonomo di attribuzione della competenza, grazie a ciò si è evitato il rischio di interventi discrezionali, e si sono create ulteriori norme dirette all’individuazione del giudice competente. → Questa scelta comporta l’ automatico confluire davanti ad un unico giudice di procedimenti , riservati in base alle regole sulla competenza per materia e per territorio, a giudici diversi. L’art. 12 dispone che si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o - trattandosi di reato colposo
- cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di
persone, associazione per delinquere, con finalità di terrorismo. → la competenza del tribunale si ricava per sottrazione dall’art. 6 co. 3: Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9. → in conformità con i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, altre deroghe sono riconducibili a leggi successivi alla pubblicazione del codice. es. la diffamazione commessa attraverso trasmissioni radio telefoniche o televisive, implica la competenza del giudice del luogo in cui ha la residenza la persona offesa (art. 30 l. 223/1990). In 2 situazioni è lo stesso codice che crea regole ad hoc :
- le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da un magistrato appartenente al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. → questo serve a garantire una migliore funzionalità dello strumento processuale.
- la seconda regola è disciplinata dall’art. 11 e concerne la competenza per procedimenti che riguardano i magistrati, in questi casi è intervenuta la l. 420/1998 la quale prevede che la competenza spetta al giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge sulla scorta di una tabella incentrata sul criterio della circolarità (es. per i procedimenti riguardanti i magistrati del distretto di corte d’appello di Roma sono competenti i magistrati di Perugia, per quelli di questo secondo distretto sono competenti i magistrati di Firenze) ↳ in questo modo si è evitato l’inconveniente delle competenze incrociate, insito nel precedente sistema, la cui funzionalità, proprio per tale motivo, è stata ritenuta inappagante. Nell’ipotesi di competenza concorrente tra Corte costituzione e giudice ordinario, prevale la competenza del giudice speciale; mentre nel rapporto tra giudice militare e ordinario prevale quest’ultimo fermo restando che la connessione opera solo quando il reato comune è più grave di quello militare. Per i procedimenti relativi ad imputati che, al momento del fatto, erano minorenni e procedimenti relativi ad imputati maggiorenni, la connessione non opera.
→ LA COMPETENZA FUNZIONALE : tale concetto si ricollega al frazionamento dell’attività giurisdizionale che ha come protagonisti varie figure di giudici che si diversificano in base alla funzione che svolgono nell’ambito del medesimo procedimento. Questa competenza è priva di riscontri sul piano normativo, ma è una categoria utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che tende ad equipararla, quanto alla disciplina, alla competenza per materia. Partendo dalla suddivisione per gradi è possibile distinguere tra: ➔ I GRADO :
- giudice di pace
- tribunale ordinario
- corte d’assise; ➔ II GRADO :
- tribunale (in composizione monocratica)
- corte d’appello
- corte d’assise d’appello ➔ CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ
- Corte di cassazione Se analizziamo le fasi del procedimento abbiamo: ➔ la fase anteriore al giudizio : in questa si collegano le attività del GIP e del GUP; ➔ la fase del giudizio : funzionalmente competenti il tribunale, la corte d’assise, la corte d’appello, la corte d’assise d’appello e la corte di cassazione. ➔ la fase dell’esecuzione : in quest’ambito vanno distinte:
- funzioni del giudice di esecuzione
- da quelle della magistratura di sorveglianza, al cui interno emerge l’ulteriore ripartizione tra: ↙ ↘ magistrato di sorveglianza tribunale di sorveglianza Una volta appurato che per un certo reato deve giudicare il tribunale, vi è un successivo passaggio che permette di stabilire se sia richiesta la composizione monocratica o collegiale → in questo caso il criterio di ripartizione non è di competenza ma di attribuzione. Molto importanti a riguardo sono gli artt. 33-bis ( attribuzioni del tribunale in composizione collegiale ) e 33-ter ( attribuzioni del tribunale in composizione monocratica ). → si devolvono al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la reclusione superiore a 10 anni anche nell'ipotesi del tentativo ( criterio quantitativo ); il criterio qualitativo implica alcune deroghe:
- risultano sottratti al tribunale in composizione collegiale alcuni delitti puniti con la reclusione superiore a 10 anni (es: delitti in materia di sostanze stupefacenti, nel caso di aggravanti giudica in composizione collegiale);
- gli vengono attribuiti reati che, in base al suddetto criterio quantitativo, dovrebbero essere giudicati dal tribunale in composizione monocratica all’interno dell’art. 33-bis si trova l’elenco completo. → Riguardo all'attribuzione del tribunale in composizione monocratica, vale la regola della complementarietà → giudica sui reati non attribuiti al tribunale “collegiale”. L’art. 33-quater dispone che, quando il un vincolo, riconducibile a talune delle ipotesi previste all’art. 12, intercorre tra procedimenti dei quali alcuni appartengono alla cognizione del tribunale collegiale e altri a quella del tribunale monocratico, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale , cui sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.
La separazione è esclusa qualora il giudice ritenga che la riunione sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti. Per i provvedimenti in tema di riunione e separazione dei processi è prescritta la forma dell’ ordinanza , che può essere emessa d’ufficio, sentite le parti. → PROCEDIMENTI DI VERIFICA DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA La disciplina dettata in tema di controllo del difetto di giurisdizione e di competenza persegue un duplice obiettivo:
- quello di anticipare la risposta definitiva sulla giurisdizione e sulla competenza , in modo da non distogliere il procedimento dal suo vero oggetto, relativo all’accertamento di fatti e delle responsabilità;
- quello di scongiurare i rischi di regressione di procedimenti giunti in stadi avanzati, evitando le eccezioni tardive. → Quanto al difetto di giurisdizione questo può essere: ↙ ↘ Secondo quanto previsto dall’art. 20 questo difetto può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio : dunque a cominciare dalla fase delle indagini preliminari. Occorre distinguere: ➔ Se il difetto è rilevato nel corso delle indagini preliminari il giudice provvede con ordinanza e dispone la restituzione degli atti al PM; ➔ Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo, il giudice pronuncia sentenza e ordina, eccettuata l’ipotesi in cui vi sia un difetto assoluto, che gli atti vengano trasmessi all’autorità competente. → quanto all’ incompetenza (art. 21)occorre distinguere:
- l’ incompetenza per materia : questa è considerata più grave poiché si traduce nell’inosservanza di regole incentrate sulla maggiore o minore capacità tecnico professionale del giudice, questa può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- l’ incompetenza per territorio e per connessione : deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se manchi, ovvero se l'eccezione venga respinta in sede di udienza preliminare, entro il termine previsto per la trattazione delle questioni preliminari di cui all’art. 491. Nel caso di giudizio abbreviato richiesto in sede di udienza preliminare, risulta preclusa ogni questione sulla competenza territoriale del giudice. Vi sono 2 ipotesi che comportano una deroga all’ordinario regime dell’incompetenza per materia:
- la prima ricorre quando il giudice conosce di un reato che appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore → si tratta di un’ incompetenza per eccesso che giustifica una regolamentazione meno rigorosa: l’incompetenza deve essere rilevata d’ufficio, o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491.
- la seconda concerne l’ipotesi dell’ incompetenza per materia derivante da connessione → deve essere eccepita o rilevata, a pena di decadenza entro gli stessi termini stabiliti per l’incompetenza per territorio.
Gli artt. 22-25 definiscono la forma e gli effetti del provvedimento con cui viene dichiarata l’incompetenza, in rapporto ai vari stati e gradi del processo: a) nel corso delle indagini preliminari , il giudice che riconosca la propria incompetenza pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al PM; b) dopo la chiusura delle indagini preliminari e in sede di dibattimento di primo grado , il giudice dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente; c) in grado di appello , si il giudice rileva che su un reato di competenza della corte d’assise ha giudicato il tribunale, oppure su un reato di competenza del tribunale ha giudicato il giudice di pace, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti PM presso il giudice di I grado; nell'ipotesi inversa il giudice d’appello si pronuncia nel merito, anche quanto l'eccezione di incompetenza sia stata riproposta con i motivi di appello. Con riferimento all’incompetenza per territorio o per connessione, è prevista la pronuncia di una sentenza di annullamento da parte del giudice di appello e la conseguente trasmissione degli atti al PM presso il giudice di I grado e direttamente a quest’ultimo. A tal fine è indispensabile che l’incompetenza per territorio o per connessione sia stata denunciata con i motivi di appello altrimenti il giudice d’appello, nonostante l’incompetenza del giudice di I grado, deve pronunciarsi nel merito. d) nel giudizio davanti alla Corte di cassazione questa è tenuta a dichiarare, anche d’ufficio, l’incompetenza per materia derivante dall’avere il tribunale giudicato un reato di competenza della corte d’assise; può essere dichiarata anche l’incompetenza per territorio e per connessione, purché la relativa eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello e nei motivi di ricorso. → la decisione della Corte di cassazione è vincolante nel corso del processo: può essere superata nella sola ipotesi in cui risultino nuovi fatti che implichino la modificazione della giurisdizione oppure la competenza del giudice superiore. La recente riforma Cartabia ha introdotto l’art. 24-bis in virtù del quale, ove sorgano oggi questioni sulla competenza per territorio, il giudice, anche d’ufficio, può rimettere la questione alla Corte di cassazione, trasmettendo contestualmente gli atti necessari per la decisione. Se dichiara l’incompetenza ordina la trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente. Gli artt. 26 e 27 sono riconducibili al principio della conservazione degli atti : → L’art. 26 prevede che: 1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.
- Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503. → L’art. 27 prevede che: Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se , entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 (v. cap. IV). Sempre con riguarda ai meccanismi di controllo circa la corretta applicazione della normativa sulla giurisdizione e sulla competenza vanno tenuti presenti gli artt. 28-32 che si occupano dei conflitti di giurisdizione → situazione che si determina quando due o più giudici contemporaneamente prendono ( conflitto positivo ) o si rifiutano di prendere ( conflitto negativo ) cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Si può avere conflitto di giurisdizione e di competenza. E’ esclusa la possibilità di un conflitto tra il GUP e quello del dibattimento, in quanto prevale sempre la decisione di quest’ultimo. Data l’impossibilità di stabilire preventivamente un elenco esaustivo delle varie ipotesi di conflitto, il legislatore ha fatto ricorso alla categoria dei conflitti analoghi → questi, pur strutturandosi diversamente dalla categoria di cui all’art. 28, sono sottoposti alla stessa regolamentazione → si pensi ad un conflitto tra
Quanto al giudice d’appello , qualora lo stesso ritenga che dovesse giudicare il tribunale in composizione collegiale, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al PM presso il giudice di I grado, purché l’erronea attribuzione sia stata tempestivamente eccepita e denunciata nei motivi di appello. Il giudice di appello si pronuncia nel merito qualora ritenga che il reato appartenesse alla cognizione del tribunale in composizione monocratica; Quanto alla corte di cassazione è opportuno distinguere tra attribuzione viziata:
- per difetto → in questo caso procede come il giudice di appello - annullamento e trasmissione - purché il vizio sia stato tempestivamente eccepito in I grado, la relativa eccezione proposta nei motivi di appello e riproposta in quelli del ricorso
- per eccesso → vale la stessa regola purché il ricorso riguardi una competenza inappellabile o si tratti di ricorso per saltum I parallelismi con la disciplina dettata per l’incompetenza territoriale riemergono con riferimento alle prove acquisite dal giudice che abbia proceduto in seguito ad un’erronea applicazione delle disposizioni sulla competenza collegiale o monocratica. Non è neanche inficiata la validità degli atti compiuti. Riguardo alla questione relativa all’inosservanza dei criteri di ripartizione territoriale tra sede principale e relative sezioni distaccare del tribunale, o tra diverse sezioni distaccate , la violazione può essere rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di I grado. Il giudice che la considera sussistente rimette gli atti al presidente del tribunale , affinché quest’ultimo si pronunci in proposito con un decreto non motivato e non soggetto ad impugnazione. → LE CAUSE PERSONALI DI ESTROMISSIONE DEL GIUDICE: INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE Nel capo VII del libro I sono regolate le ipotesi in cui il giudice ha l’obbligo di non esercitare la sua funzione ( astensione )ve le parti hanno il diritto di chiederne l’estromissione ( ricusazione ). Le cause di incompatibilità sono stabilite: ● dalle leggi di ordinamento giudiziario → queste attengono alla costituzione dell’organo giudicante e prefigurano alcune condizioni dirette ad assicurare che la persona chiamata ad esercitare la funzione giurisdizionale non solo sia ma anche appaia imparziale. (es. non possono far parte della stessa corte, dello stesso tribunale e dello stesso ufficio giudiziario i magistrati legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità fino al secondo grado, o dal vincolo di coniugio o di convivenza). ● dal codice di rito → in questo caso occorre distinguere tra:
- incompatibilità per ragioni di parentela , affinità o coniugio (art. 35);
- incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento ( art. 34 ): 1. _Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento [627 c.p.p.] o al giudizio per revisione [633, 636 c.p.p.].
- Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare [424 c.p.p.] o ha disposto il giudizio immediato [455 c.p.p.] o ha emesso decreto penale di condanna [460 c.p.p.] o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere [428 c.p.p.]_. Secondo la Corte costituzionale si deve escludere una menomazione dell’imparzialità del giudice che adotti, nell’ambito di una medesima fase processuale, decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso. 2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.
↳ questa disposizione è stata successivamente precisata dal co. 2-ter il quale esclude la ricorrenza di una situazione di incompatibilità allorché il GIP si sia limitato ad adottare , nell’ambito del medesimo procedimento, taluno dei seguenti provvedimenti , ritenuti inidonei a determinare una situazione di pregiudizio: a) il provvedimento con cui si autorizza il trasferimento in un luogo esterno di cura dell’indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere; b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio c) il provvedimento con cui si accoglie o si rigetta la richiesta di un permesso di uscita dal carcere, in presenza dell’imminente pericolo di vita di un familiare o del convivente della persona sottoposta ad indagini → per completare questo elenco bisogna aggiungere il co.2-quater: 2-quater. Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.
- Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice. → Le cause di astensione e ricusazione sono disciplinate unitariamente nell’art. 36, ma non si può parlare di una totale coincidenza: non costituisce motivo di ricusazione l'ipotesi - non richiamata nell’art. 37 - in cui sussistono altre gravi ragioni di convenienza (l. h art. 36); È una norma di carattere generico in quanto la ricusazione non segue automaticamente all'obbligo di astensione; per tali ragioni si è pronunciata la Corte Costituzionale definendone la portata con la sentenza n. 113/2000 le ragioni di convenienza di cui alla lettera h) devono essere valutate caso per caso. Per cui, nell'ipotesi di concorso di persone, l'aver precedentemente giudicato la posizione di altro imputato non genera a priori motivo di astensione dovendo il giudice, ai sensi della lett. h) dell'art. 36 c.p.p., valutare singolarmente se sussistano o meno ragioni di convenienza. Non costituisce motivo di astensione la manifestazione indebita da parte del giudice , nell’esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, del proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione ( → essendo tale ipotesi contemplata soltanto dall’art. 37 quale motivo di ricusazione). Per il resto tutti i motivi sono comuni, va comunque precisato che, concorrendo la dichiarazione di astensione con quella di ricusazione, quest’ultima si considera come non proposta, ove l'astensione venga accolta (Art. 39). → Accanto al motivo di lui alla l. h, Il giudice ha l'obbligo di astenersi : a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto [307 c.p.] di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso [90 c.p.p.] o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario ;
→ LA RIMESSIONE DEL PROCESSO
Gli artt. 45-49 disciplinano la rimessione del processo , cioè il suo spostamento da una sede ad un’altra in presenza di turbative ambientali che possono compromettere il suo regolare svolgimento. Diversamente dall'astensione e dalla ricusazione, ad essere messa in dubbio non è l’imparzialità del magistrato in quanto persona fisica, ma quella dell’ organo giudicante nel suo complesso. Questo istituto interferisce con il principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost. da qui l’esigenza che vengano tassativamente disciplinate dal legislatore le situazioni idonee a determinare lo spostamento. In base all’originaria versione dell’art. 45 la translatio iudicii era consentita quando la sicurezza o l’incolumità pubblica, ovvero la libertà di determinazione delle persone partecipanti al processo, risultasse pregiudicate in conseguenza di gravi situazioni locali non altrimenti eliminabili → il riferimento al carattere locale del fattore inquinante sta a significare che il medesimo non deve essere di dimensioni estese ma anche che deve trattarsi di un agente esterno al processo; si richiede inoltre che la turbativa non sia altrimenti eliminabile. → si è ampliata la precedente casistica, essendosi ammessa la rimessione del processo anche nell’ipotesi in cui le suddette gravi situazioni locali determinano motivi di legittimo sospetto. La rimessione può essere richiesta altresì in ogni stato e grado del processo di merito dell’imputato , dal procuratore generale presso la corte d'appello e dal PM presso il giudice procedente. La richiesta di rimessione proveniente dall’imputato deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale e, dopo essere stata depositata nella cancelleria del giudice unitamente ai documenti che la giustificano, va notificata, entro 7 gg, a cura del richiedente alle parti. Inoltre prima del 2002, la richiesta di rimessione non produceva di per sé alcun effetto sospensivo, ferma restando la facoltà della corte di cassazione di decretare nel caso concreto la sospensione del processo. ↳ in base all’odierna formulazione è lo stesso giudice procedente che, in seguito alla presentazione della richiesta, può disporre con ordinanza (inoppugnabile) la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza di inammissibilità o di rigetto. Analogamente, dopo essere investita della richiesta, la corte di cassazione può disporre la sospensione. ↓ Si parla in questo caso di sospensione facoltativa (può essere disposta se sussiste: fumus boni iuris e periculum in mora. ≠ Nel caso in cui l'iter del processo non sia stato interrotto, è prevista la sua sospensione obbligatoria , rispetto alla quale indispensabile premessa è la comunicazione da parte della corte di cassazione, che, non avendo il presidente della medesima rilevato alcuna causa di inammissibilità tale da giustificare l’investitura della sezione-filtro, è avvenuta l'assegnazione della richiesta ad una delle altre sezioni della corte oppure alle sezioni unite. In seguito a tale comunicazione, il giudice procedente deve sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni (nell’UP) o della discussione (in dibattimento), e resta preclusa la pronuncia sia del decreto che dispone il giudizio si della sentenza. Per limitare gli effetti nocivi ricollegabili alla stasi (arresto temporaneo) del processo sono stati previsti alcuni correttivi:
- restano sospesi i termini della prescrizione del reato e, se la richiesta di rimessione proviene dall’imputato, anche i termini di durata massima della custodia cautelare; questi riprendono il loro corso a partire dal giorno in cui la corte dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione oppure, nell’ipotesi di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento in cui è intervenuta la sospensione.
- si consente il compimento di atti urgenti ;
La decisione della corte di cassazione assume la forma di ordinanza , potrà essere inammissibile , di rigetto o di accoglimento → in questo caso l’ordinanza - contenente l’indicazione del nuovo giudice - è immediatamente comunicata al giudice designato e al giudice originariamente competente, il quale è tenuto a trasmettere al primo gli atti del processo e disporre che l'ordinanza della corte venga comunicata al PM e notificata alle parti. Quanto rigettata o dichiarata inammissibile la corte può condannare l’imputato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende. Quanto alla conservazione degli atti del processo oggetto di rimessione, viene abbandonata la regola originaria che affidava al giudice subentrante il compito di decidere se e in che misura gli atti compiuti rimanessero efficaci. Il giudice designato procede alla rinnovazione degli atti quando una parte ne faccia richiesta, con 2 eccezioni:
- ipotesi che si tratti di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione;
- eventualità che si versi in una delle 2 situazioni di cui all’art. 190-bis (con riferimento ad alcuni atti, come esame dei testimoni, bisogna tener conto delle limitazioni sancite dalla disposizione). L’art. 49 regola le ipotesi di una nuova richiesta di rimessione la quale è prevista:
- sia nel caso in cui la richiesta sia diretta ad ottenere un ulteriore spostamento del processo;
- sia nel caso in cui si miri ad ottenere per la prima volta il relativo procedimento, già negato da un’ordinanza di rigetto o di inammissibilità. → l’ulteriore spostamento può essere richiesto quando si ripresenta una situazione di cui all’art. 45 ovvero quando, essendo venute meno nella sede originaria le ragioni che avevano indotto a sollecitare l’intervento della corte di cassazione, si creano le premesse per una revoca del provvedimento di rimessione. Nel caso in cui sia già intervenuto un provvedimento negativo della Corte di cassazione , bisogna distinguere:
- se vi è un’ordinanza che ha già rigettato la precedente richiesta o ha dichiarato l’inammissibilità della stessa per manifesta infondatezza , l’ulteriore richiesta deve essere fondata su elementi nuovi.
- se la richiesta è dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza, questa può essere sempre riproposta. → LA POSIZIONE DI PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO E LA SUA FUNZIONE TIPICA Il PM pur rivestendo la qualità di parte costituisce, al tempo stesso, un organo dell’apparato statale incaricato di vagliare all’ osservanza delle leggi , alla pronta e regolare amministrazione della giustizia nonché di iniziare ed esercitare l’azione penale e di far eseguire i giudicati. Il PM non è solo affrancato (affrancato = rendere libero da uno stato di soggezione) dal potere esecutivo, ma gode di una posizione di indipendenza c.d. esterna rispetto a tutti gli altri poteri costituzionali. Molto importante è l’art. 112 della Cost. il quale prevede l’ obbligatorietà dell'azione penale → secondo un consolidato indirizzo della Corte costituzionale, il principio, risolvendosi della proiezione processuale del diritto di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale, postula l’indipendenza degli altri poteri dell’organo a cui l’azione stessa è demandata, tanto più che esso non fa valere interessi particolari ma agisce nell’interesse all’osservanza della legge. Allo Stato, il PM risponde del suo operato solo di fronte alla legge, godendo delle stesse garanzie attribuite al giudice circa il reclutamento, l’inamovibilità dalla sede e la soggezione al potere di controllo del Consiglio superiore della magistratura. Il conferimento di funzioni giudicanti e requirenti avviene all’esito di un concorso unitario , ma si contemplano diverse misure intese a rafforzare la distinzione tra le due funzioni → es. il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, è disposto, a seguito di concorso, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura.
generale tutte le volte in cui non sia stata esercitata l’azione penale, né sia stata richiesta l’archiviazione, entro il termine previsto dalla legge. → C’è chi ritiene che il principio di obbligatorietà non sia veritiero nella prassi, questo perché il numero di notizie di reati è maggiore rispetto ai PM, dunque è necessaria una selezione. Nella selezione i PM non utilizzano solo un criterio cronologico, ma soprattutto qualitativo, rispetto ai reati minori non si arriverà mai all’investigazione, anche perché hanno una prescrizione inferiore (si chiede l’archiviazione per prescrizione). Per fare questa selezione le procure hanno creato dei criteri di priorità (ogni procura aveva un catalogo: questo creava dei problemi, poiché un reato era grave in un luogo e in un altro no → si andava a ledere il principio di uguaglianza). ↳ riforma Cartabia : stabilisce che deve essere il parlamento a fissare questi criteri (questo va in contrasto al principio di obbligatorietà dell’azione penale): come si giustifica questo? I criteri di priorità non dicono al PM di non esercitare l’azione penale, ma dicono quali reati devono essere indagati per primi. Sotto il profilo ordinamentale il legislatore è intervenuto riscrivendo il i co.6-7 art.1 del d.lgs. 106/2006 → prevedendo che il procuratore della Repubblica deve fissare dei «criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre», i quali vanno definiti, «nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare , della specifica realtà criminale e territoriale e dell’utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili»; deve determinare «le misure organizzative finalizzate a garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità». I criteri di priorità non hanno però una valenza soltanto organizzativa, ma sono destinati a incidere sulle scelte procedimentali del pubblico ministero. Si è così introdotta una norma di portata generale che vincola il pubblico ministero al rispetto dei criteri di priorità tanto nella fase delle indagini, quanto al momento dell’esercizio dell’azione penale. Si è inoltre intervenuti nell’ambito dell’ avocazione facoltativa : il procuratore generale deve necessariamente tener conto dei criteri di priorità, per evitare di avocare un’indagine postergata (tralasciata) dal pubblico ministero proprio in applicazione delle scelte di priorità. In questo modo si cerca di superare quell’azione penale che a lungo si è sviluppata come discrezionale. L’unico strumento mediante il quale il procuratore generale presso la corte d’appello subentra, nella titolarità delle indagini preliminari, al procuratore della repubblica del proprio distretto è l’ avocazione → questo potere è subordinato a tassative previsioni legislative. Questa dovrebbe scattare in maniera automatica :
- nel caso di impossibilità di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato a seguito di astensione o di incompatibilità;
- nel caso di omessa tempestiva sostituzione del magistrato da parte del capo dell’ufficio, ricorrendo alcune tra le fattispecie che avrebbero imposto al giudice di astenersi e consentito alle parti di ricusarlo. Altri casi di avocazione sono:
- quando il PM non eserciti l’azione penale o non richieda l’archiviazione nei termini previsti dall’art. 407 co. 3-bis;
- quando il GIP fissa l’udienza in camera di consiglio, non avendo accolto in prima battuta la richiesta di archiviazione;
- quanto ritiene ammissibile l’opposizione dell’archiviazione proposta dalla persona offesa;
- quando il GUP abbia indicato al PM le ulteriori indagini da compiere ad integrazione di quelle già svolte ma ritenute incomplete.
→ vi è poi l’art. 372 co. 1-bis che investe una valutazione complessa: qui il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni dispone, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari per una serie di delitti di criminalità organizzata quando, trattandosi di indagini collegate, non risulti effettivo il coordinamento e non abbiano dato esito le riunioni disposte o promosse dal procuratore generale. In questo caso copia del provvedimento è trasmesso al CSM e ai procuratori della repubblica interessati. Ciò consente a questi ultimi di proporre reclamo al procuratore generale presso la corte di cassazione: costui, se accoglie, revoca il decreto di avocazione e dispone la restituzione agli atti. Per assicurare efficienza all’ufficio dell’accusa, gli effetti dell’avocazione disposta nel corso delle indagini preliminari perdurano al di là di tale fase, nell’udienza preliminare e durante l’intero processo di primo grado. Gli artt. 54 e 54-bis disciplinano i contrasti negativi e positivi tra diversi uffici del PM. sebbene formulate con specifico riguardo alla fase delle indagini preliminari, entrambe le norme trovano applicazione nei confronti di ogni contrasto negativo o positivo tra uffici del pubblico ministero. Se il pubblico ministero ritiene che la competenza a conoscere del reato spetta ad un giudice diverso da quello presso cui esercita le sue funzioni, trasmette tempestivamente gli atti all’ufficio del PM presso il giudice competente. L'ufficio che ha ricevuto gli atti, ove dissesta, demanda alla risoluzione di tale contrasto negativo al procuratore generale presso la Corte d'Appello o a quello presso la Corte di Cassazione; trasmette tutti gli atti del procedimento in originale o in copia. Evidente la differenza con la disciplina dei conflitti di competenza tra giudici perché, in tal ultimo caso, la trasmissione riguarda solo copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto. In parte analoghe sono le cadenze del contrasto positivo tra uffici del pubblico ministero: si pensa al compimento di accertamenti tecnici e non ripetibili. In questo caso il presupposto è duplice, poiché non basta che le indagini preliminari abbiano ad oggetto il medesimo fatto storico ma occorre, al pari di quanto è contemplato per i conflitti di competenza tra giudici, che esse siano a carico della stessa persona. → Più precisamente quando il pubblico ministero precedente riceva notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari così caratterizzate, informa senza ritardo il PM presso questo ufficio, richiedendogli la trasmissione degli atti. il PM che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderirvi, ne informa il procuratore generale presso la Corte d'Appello ovvero, qualora appartenga ad un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Assunte le necessarie informazioni, il procuratore generale determina con decreto motivato quale ufficio debba procedere, dandone comunicazioni agli uffici interessati. L’art. 54-quater prevede un controllo sulla legittimazione del PM a svolgere le indagini preliminari con riguardo ai parametri della competenza per territorio e per connessione. Titolari del potere di promuovere l’incidente sono :
- la persona sottoposta alle indagini , che abbia avuto conoscenza delle indagini a suo carico data la comunicazione dell’iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato o l’invio dell’informazione di garanzia;
- la persona offesa
- i rispettivi difensori La richiesta è depositata presso la segreteria del PM precedente, a pena di inammissibilità, corredata dalle ragioni poste a sostegno dell'indicazione del diverso giudice ritenuto competente. il PM, nel termine non perentorio di 10 giorni, è posto di fronte all'alternativa o di accogliere la richiesta, trasmettendo gli atti al PM istituito presso il giudice ritenuto competente, o di rigettarla. In questo caso, e così pure quando non ottenga risposta nel termine prescritto, al richiedente resta il potere di investire, nei successivi dieci giorni, della questione il procuratore generale presso la Corte d'Appello o quello presso la Corte di Cassazione. Nel termine non perentorio di 20 giorni dal deposito della richiesta il procuratore generale provvede con