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Strumentalità del processo penale in Italia: fasi, enti e procedure, Appunti di Diritto Processuale Penale

Il processo penale in Italia, dalle indagini preliminari all'udienza dibattimentale, con particolare attenzione al ruolo del giudice, del pubblico ministero e del GIP. Vengono inoltre illustrate le procedure di ricusazione, patteggiamento e giudizio abbreviato, nonché le misure precautelari e i termini di decorrenza per ogni fase del processo.

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 05/12/2015

organetto89
organetto89 🇮🇹

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NOVITA LEGISLATIVE
D.L. 211/2011 , poi convertito in legge F 0
E 8
ha introdotto norme destinate a ridurre il
sovraffollamento carcerario, prevedendo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari
L. 172/2012 F 0
E 8
legge di ratifica ed esecuzione della convenzione “Lanzarote” del consiglio
d’Europa, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale
L. 190/2012 F 0
E 8
Legge Anticorruzione, prevede durata mesi 6 per le misure interdittive per i
reati di Concussione, Corruzione, Malversazione ai danni dello stato, peculato
il D.L. 1-7-2013, n. 78 (conv. in L. 94/2013) F 0
E 8
che ha dettato disposizioni sulla esecuzione
della pena; il D.L. 23-12-2013, n. 146 (conv. in L. 10/2014), finalizzato alla riduzione della
popolazione carceraria;
il D.L. 14-8-2013, n. 93 (conv. in L. 119/2013) F 0
E 8
che ha dettato nuove disposizioni in
materia di misure cautelari in prospettiva di maggiore sicurezza pubblica;
il D.Lgs. 4-3-2014, n. 32 F 0
E 8
che ha dettato una disciplina specifica sulla traduzione degli
atti processuali per l’imputato alloglotta;
la L. 28-4-2014, n. 67 F 0
E 8
che ha dettato nuove disposizioni sulla messa alla prova ed ha
abolito l’istituto della contumacia, dando maggior ampiezza all’istituto dell’assenza.
il D.Lgs 16-3-2015, n. 28 F 0
E 8
ha introdotto nuove disposizioni in materia di non punibilita'
per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della
legge 28 aprile 2014, n. 67.
L. 16 aprile 2015, n. 47 F 0
E 8
contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali
CAPITOLO 1
IL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Nuovo codice 1988 F 0
E 8
Vassalli F0
E 8
primo corpus juris della repubblica , attua i principi
costituzionali e principi e criteri direttivi prefissati dal legislatore delegante ex art. 2 l.
81/1987
Nuovo codice F 0
E 8
ha innovato sia i riti delle aule giudiziarie sia la fase degli indagini preliminari
della polizia giudiziaria
Nuovi ed inediti schemi operativi per il P.M.
Diverso e assai più responsabilizzato il ruolo del difensore, chiamato a scelte decisionali in tema di
riti alternativi, attraverso i quali è possibile definire anche anticipatamente la contesa giudiziaria.
Carattere tendenzialmente accusatorio del processo Vassalli e centralità della fase
dibattimentale, come momento in cui si svolge l’acquisizione e la valutazione della prova.
Le parti sono poste tutte su un piano di potenziale parità dialettica.
nella fase pre-processuale, la figura predominante è il P.M.
egli è il dominus dell’azione penale F 0
E 8
ma quando si devono compiere atti che toccano
l’individuo, la sua preminenza scompare a seguito dell’intervento del G.I.P.
CARATTERI GENERALI DEL PROCESSO
Strumentalità F 0
E 8
funzione subordinata del diritto processuale rispetto al corrispondente
diritto sostanziale
Formalità F 0
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riguarda il modo d’essere, la ritualità, le formule attraverso cui le attività si
manifestano
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Scarica Strumentalità del processo penale in Italia: fasi, enti e procedure e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

NOVITA’ LEGISLATIVE

  • D.L. 211/2011 , poi convertito in legge F 0E 8 ha introdotto norme destinate a ridurre il sovraffollamento carcerario, prevedendo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari
  • L. 172/2012 F 0E 8 legge di ratifica ed esecuzione della convenzione “ Lanzarote” del consiglio d’Europa, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale
  • L. 190/2012 F 0E 8 Legge Anticorruzione, prevede durata mesi 6 per le misure interdittive per i reati di Concussione, Corruzione, Malversazione ai danni dello stato, peculato
  • il D.L. 1-7-2013, n. 78 (conv. in L. 94/2013) F 0E 8 che ha dettato disposizioni sulla esecuzione della pena; il D.L. 23-12-2013, n. 146 (conv. in L. 10/2014), finalizzato alla riduzione della popolazione carceraria ;
  • il D.L. 14-8-2013, n. 93 (conv. in L. 119/2013) F 0E 8 che ha dettato nuove disposizioni in materia di misure cautelari in prospettiva di maggiore sicurezza pubblica ;
  • il D.Lgs. 4-3-2014, n. 32 F 0E 8 che ha dettato una disciplina specifica sulla traduzione degli atti processuali per l’imputato alloglotta;
  • (^) la L. 28-4-2014, n. 67 F 0E 8 che ha dettato nuove disposizioni sulla messa alla prova ed ha abolito l’istituto della contumacia , dando maggior ampiezza all’istituto dell’assenza.
  • il D.Lgs 16-3-2015, n. 28 F 0E 8 ha introdotto nuove disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto , a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
  • L. 16 aprile 2015, n. 47 F 0E 8 contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali

CAPITOLO 1

IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

  • Nuovo codice 1988 F 0E 8 Vassalli F 0E 8 primo corpus juris della repubblica , attua i principi costituzionali e principi e criteri direttivi prefissati dal legislatore delegante ex art. 2 l. 81/

Nuovo codice F 0E 8 ha innovato sia i riti delle aule giudiziarie sia la fase degli indagini preliminari della polizia giudiziaria

Nuovi ed inediti schemi operativi per il P.M. Diverso e assai più responsabilizzato il ruolo del difensore , chiamato a scelte decisionali in tema di riti alternativi , attraverso i quali è possibile definire anche anticipatamente la contesa giudiziaria.

Carattere tendenzialmente accusatorio del processo Vassalli e centralità della fase dibattimentale , come momento in cui si svolge l’acquisizione e la valutazione della prova.

Le parti sono poste tutte su un piano di potenziale parità dialettica.

  • nella fase pre-processuale , la figura predominante è il P.M. egli è il dominus dell’azione penale F 0E 8 ma quando si devono compiere atti che toccano l’individuo , la sua preminenza scompare a seguito dell’intervento del G.I.P.

CARATTERI GENERALI DEL PROCESSO

  • Strumentalità F 0E 8 funzione subordinata del diritto processuale rispetto al corrispondente diritto sostanziale
  • Formalità F 0E 8 riguarda il modo d’essere, la ritualità, le formule attraverso cui le attività si manifestano
  • Giurisdizionalità F 0E 8 si riferisce alla presenza nel processo di un organo obiettivo ed imparziale con poteri di decidere e giudicare.

STRUMENTALITA’

  • nulla poena sine Judicio

Caso illecito civile F 0E 8 l’autore può sottrarsi al giudizio civile pagando o restituendo la somma dovuta Nel procedimento penale , alle parti non è dato accordarsi sulla sussistenza dell’illecito penale e sulla sanzione consequenziale

Lo strumento del processo può non pervenire mai al giudizio di merito e quindi all’applicazione della norma penale se :

  1. vi sono ragioni di indole processuale (come ad es. difetto di condizioni di procedibilità, anche a norma del novellato art. 131-bis del c.p. per particolare tenuità del fatto, così come previsto dal d.lgs n. 28/2015)
  2. vi sono eventi di natura sostanziali (come ad es. cause estintive del reato)

FORMALITA’ DEL PROCESSO PENALE

Il processo penale in passato era molto rigoroso nelle forme. Oggi tale rigidità è svanita eccezion fatta per l’esigenza del rispetto di alcune formalità processuali quali :

  • Nullità
  • (^) Inutilizzabilità
  • Decadenza
  • Inammissibilità ESEMPIO F 0E 8ex art. 568 co. 5, l’esercizio del diritto di impugnazione è ammissibile , indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha formulata e dalla competenza o meno del giudice innanzi cui è proposta:
  • DUNQUE F 0E 8 si riconosce valido come appello, un’impugnazione formulata con ricorso per cassazione e viceversa.

GIURISDIZIONALITA’ DEL PROCESSO PENALE

  • esercizio della giurisdizione , è una della tre funzioni principali dello Stato ( al pari di quella legislativa e amministrativa)
  • La giurisdizione può essere definita come “ la potestà dello Stato volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell’ordinamento attraverso l’opera di un giudice ”.
  • La giurisdizione penale ha per oggetto l’eventuale accertamento della responsabilità per la commissione di un fatto di reato e la conseguente applicazione delle sanzioni penali

Ex art. 1 c.p.p. , F 0E 8 La giurisdizione penale è esercitata dai giudici , previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

  • sono previsti casi di giurisdizione speciale, quali es. il trib. militare e la Corte Costituzionale.
      • l’esercizio della funzione giurisdizionale è presidiata da garanzie costituzionale + + + F 0 E 8 tutela dell’imparzialità del giudice, e garanzie imputato e altre parti processuali^

F 0 E 7

  • d.l. 306 del 92 , convertito poi in legge , aveva previsto l’utilizzabilità come prova in dibattimento delle dichiarazioni rese da testi o dall’indagato, al PM o alla PG nel corso delle indagini preliminari
  • si era ampliato l a possibilità della lettura di atti in dibattimento , svilendo così il principio dell’oralità Tali provvedimenti normativi hanno segnato la c.d. epoca di emergenza caratterizzata dall’esigenza di una più incisiva lotta alla criminalità organizzata.

Si tornò successivamente alla normalità con le emanazione di leggi successive, nonché con la modifica dell’art. 111 della Costituzione che ha introdotto nel nostro sistema i principi del c.d. giusto processo.

L’esigenza del giusto processo, è presente nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.

  • le norme della costituzione , al fine di attuare il giusto processo , prevedono :
    • la garanzia del diritto di difesa per tutti i cittadini, anche i non abbienti
    • la soggezione del giudice soltanto alla legge
    • (^) imparzialità del giudice
    • garanzia del contraddittorio su un piano di parità
    • ragionevole durata del processo

Notevole rilevanza ha la legge 46/2006, che ha introdotto limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Invece, la L. 119/2013, tra le altre questioni, ha innovato e ampliato la tutela in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

CAPITOLO 2 : IL SISTEMA ACCUSATORIO VIGENTE

  • La scelta del sistema accusatorio è espressamente proclamata dall’art. 2 della legge di delega al governo per l’emanazione del nuovo codice (l. 81/1987) L’esposizione dei principi e criteri direttivi si snoda in 105 punti del citato art. 2, successivamente recepiti e sviluppati nei 746 articoli del codice.

ORALITA’

  • la prova si deve formare necessariamente nel dibattimento , oralmente e in contraddittorio
  • nel fascicolo in cui sono raccolti gli atti del dibattimento , n on sono contenuti gli atti compiuti nel corso delle indagini , e che invece sono conservati dal PM. - Solo eccezionalmente , nel fascicolo dibattimentale , rifluiscono atti compiuti nelle indagini, come ad es. gli atti dell’ incidente probatorio - Affluiscono pure, alcuni atti precostituiti raccolti dal PM o dalla PG. (es. atti non ripetibili ) - Perfino le dichiarazioni rese dall’imputato al PM o al GIP prima del dibattimento sono suscettibili di lettura e acquisizione a determinate condizioni
  • comunque , tutte le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dal PM o dalla PG, possono essere utilizzate in dibattimento per le contestazioni.

PUBBLICITA’

  • durante le indagini preliminari (espletate da PG e PM)è sempre esclusa la presenza del pubblico
  • assistenza del difensore limitata allo svolgimento di taluni atti garantiti quali:
    • incidente probatorio
    • perquisizione
    • ispezioni e sequestri Udienza preliminare F 0E 8 assenza di pubblico

L’assenza di pubblicità si ripercuote, inoltre, nel divieto di pubblicazione di atti , fino alla pronuncia di primo grado. Secondo grado per gli atti del fascicolo del PM.

  • la pubblicità assume un ruolo fondamentale solo nell’udienza dibattimentale , la quale è pubblica a pena di nullità.

POTERE DI ACCUSA

  • il codice Vassalli, affida al pubblico ministero, l’esercizio dell’azione penale e la funzione investigativa.
  • Il giudice non ha poteri di ricerca. Tuttavia , ci sono delle eccezioni :
  1. Circa l’iniziativa penale, in caso di richiesta di archiviazione , il giudice, se dissente, dopo avere fissata un’apposita udienza, dispone che il pm formuli l’imputazione.
  2. In sede di udienza preliminare , allorché è investito dal PM con la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, il giudice , ai fini della discussione , può ingerirsi nell’attività di ricerca delle prove , ordinando al PM lo svolgimento di ulteriori indagini oppure può disporre di un’attività di integrazione probatoria
  3. Nel corso di giudizio abbreviato , può disporre di un’integrazione probatoria.
  4. Nella fase di istruzione dibattimentale è data al giudice una duplice potestà : 4)..a Può indicare alle parti temi nuovi di prova o più ampi 4)..b Può disporre, anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova (507)

PROCESSO E PROCEDIMENTO – FASI

  • la terminologia di processo è riservata solo a quella fase che inizia con l’assunzione della qualità di imputato.
  • La fase del procedimento , invece, inizia con l’acquisizione della notizia di reato e termina con l’esercizio dell’azione penale, momento in cui inizia la fase del processo.

Lo stato , indica il momento in cui è giunto il procedimento.

  • ciò può essere rilevante in relazione al maturarsi di preclusioni processuali

Per grado del procedimento deve intendersi il suo eventuale sviluppo verticale, che può articolarsi dopo un primo grado, in un successivo controllo del procedimento.

  • La fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari , è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato
  • Al termine della fase investigativa il PM può chiedere al GIP , l’archiviazione.
  • Oppure , da inizio al processo, formulando l’imputazione a carico dell’indagato che diventa così imputato.
  • A pena di decadenza, l’istanza va proposta nel corso del processo ovvero entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva.

CAPITOLO 3: IL GIUDICE

  • giudice : soggetto processuale – super partes
  • è il titolare del potere decisionale

INDIPENDENZA

  • attiene al profilo esterno della giurisdizione F 0E 8 perché riguarda la posizione istituzionale del giudice in relazione agli altri poteri dello Stato
  • art. 104 F 0E 8 la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.
  • il giudice è soggetto soltanto alla legge , così come previsto ex art. 101 COST.
  • la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari 102 cost, ma anche art. 1 c.p.p.
  • Ipotesi eccezionali di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia (Corti di Assise)
  • a rafforzare l’indipendenza del giudice, l’art. 107 Cost ., prevede la garanzia di inamovibilità

IMPARZIALITA’

  • attiene al profilo interno della giurisdizione F 0E 8 perché il giudice non deve propendere né per la difesa né per l’accusa
  • assenza di pre-giudizio prima della formazione delle prove in dibattimento
  • il diritto di difesa (24 Cost) e la precostituzione del giudice (25 Cost) mirano ad evitare parzialità nella formazione e valutazione delle prove, ma anche nella scelta del giudice

a tutela dell’imparzialità, vi sono anche gli istituti della: rimessione (45) incompatibilità (34-35) astensione (36) ricusazione (37)

RIMESSIONE

  • Consiste nell’attribuzione di competenza ad un giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie.

Secondo dottrina e giurisprudenza , la rimessione non viola il principio di predeterminazione del giudice ex art. 25 Cost., in quanto F 0E 8 costituisce anch’esso un criterio attributivo di competenza.

  • (^) disciplina rimessione, artt. 45 e ss ., è stata riformata dalla Legge Cirami nel 2002

La rimessione si può attivare in ogni stato e grado del processo di merito quando:

Gravi situazioni locali sono tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti

eliminabili:

  1. pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo
  2. pregiudicano la sicurezza o l’incolumità pubblica delle persone che partecipano al processo

.a F 0E 7 situazioni di coartazione fisica e psichica reali e non ipotetiche, tali da avere conseguenze negative sul processo

  1. Legittimo sospetto F 0E 8 cioè quelle situazioni di dubbio sull’imparzialità e serenità del giudice, ancorata non a fatti concreti, ma a seri dubbi di ostilità ambientale.

Sul * legittimo sospetto * le SS.UU. della Cassazione , hanno precisato che:

  • l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale , quindi necessita di interpretazione restrittiva.
  • Per grave situazione locale , deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza tale da generare un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice.

La richiesta della rimessione è depositata con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata , a cura del richiedente, entro 7 giorni alle altre parti.

  • può essere avanzata in ogni stato e grado del processo di merito
    • dal PM
    • dall’imputato
    • dal procuratore generale presso la CDA. *** non sono legittimati il difensore dell’imputato nonché le altre parti private.

Effetti della richiesta di rimessione (art. 47) (ricorda, 45 casi di rimessione, 46 richiesta, 47 effetti)

  • sia il giudice di merito , che la Corte di Cassazione possono disporre la sospensione del processo in attesa della decisione

  • la sospensione è obbligatoria quando il ricorso è stato assegnato alle SS.UU. o a ad una sezione diversa da quella che deve pronunciare l’inammissibilità.

  • durante la sospensione del processo, sono altresì sospesi i termini di prescrizione del reato.

Decisione sulla richiesta di rimessione (48) :

  • LA Corte decide con procedimento in camera di consiglio, la quale può decidere per:
    • Inammissibilità
    • Rigetto
    • Accoglimento
  • In ordine agli effetti della rimessione , è previsto che il nuovo giudice debba provvedere al rinnovo degli atti compiuti anteriormente al provvedimento, solo però se vi sia un esplicita richiesta di una delle parti e con l’esclusione per quegli atti che siano divenuti irripetibili.

INCOMPATIBILITA’

  • disciplinata dagli artt. 34 e 35 cpp – ratio F 0E 8 garantire il giusto processo

Cause di incompatibilità :

  1. precedenti atti compiuti nel procedimento
  2. ragioni di parentela. F 0E 8non possono svolgere nello stesso processo giudici che sono tra loro parenti o affini fino al secondo grado.
  • Sostituzione del giudice ricusato
  • ex art. 42 F 0E 8 se la dichiarazione di astensione o ricusazione è accolta , il giudice non può compiere alcun atto del procedimento
  • preclusione temporanea a pronunciare sentenza , fino a quando non si sia provveduto sulla decisione di ricusazione.
  • Dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta, quando il giudice si astiene.

I motivi di ricusazione investono :

  1. (^) casi di incompatibilità determinati da atti compiuti nello stesso procedimento o da legami familiari tra giudici
  2. la presenza di un interesse proprio
  3. rapporti debitori o creditori con le parti
  4. talune qualità personali che legano il giudice alle parti
  5. una anticipazione di giudizio
  6. inimicizia grave con le parti
  7. taluni legami familiari con le parti o i soggetti processuali.
  • nel caso in cui l’istanza di ricusazione sia fondata sugli stessi motivi di altra già respinta, è consentito al giudice pronunciare sentenza - il giudice può essere ricusato dalle parti - ricusazione non può riguardare il PM, perché è parte e non dotato di terzietà

Proposizione dichiarazione di ricusazione :

  • la dichiarazione di ricusazione può essere proposta:
    • nell’udienza preliminare , fino a che non si siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
    • Nel giudizio , fino a che non sia scaduto il termine previsto dal 491 comma 1.
    • (^) Se , la causa di ricusazione è divenuta nota dopo la scadenza dei termini, deve essere proposta entro 3 giorni.

TIPOLOGIA DEI GIUDICI.

I giudici possono essere divisi secondo una molteplicità di criteri:

Composizione dell’organo F 0E 8 giudici monocratici (GIP – GUP – MAG. SORV) e giudici collegiali Rapporto di impiego F 0E 8 giudici togati – giudici onorari ( corte d’assise 6 + 2 togati) Natura delle funzioni F 0E 8 giudici di merito – giudici di legittimità

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI – DELIBERAZIONI – POTERI

GIUDICE

Provvedimenti del giudice :

  1. sentenza
  2. ordinanza
  3. decreto

Sentenza F 0E 8 è la decisione che esaurisce il rapporto processuale o una sua fase.

  • S. può avere un contenuto :
    • processuale (incompetenza ecc.)
    • di merito F 0E 8se si pronuncia sulla fondatezza o meno della pretesa punitiva
  • la sentenza deve essere motivata a pena di nullità
  • è sempre ricorribile per cassazione (111 co.7 Cost.) +++ l’appello talvolta può essere escluso, caso 593 c.3, ammenda +++

Nella sentenza , pronunciata in nome del popolo italiano bisogna distinguere : a) l’intestazione F 0E 8 in cui sono indicate le generalità delle parti e il giudice b) la motivazione F 0E 8 in cui il giudice espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione c) il dispositivo F 0E 8 la sintesi del contenuto della decisione (P.Q.M.)

Ordinanza F 0E 8 è il provvedimento con cui il giudice risolve singole questioni , senza attitudine di definire il processo.

  • (^) sono sempre motivate a piena di nullità
  • sono revocabili

Decreto F 0E 8 è motivato solo se prescritto dalla legge (es. decreti di condanna, archiviazione e intercettazione).

Provvedimenti c.d. innominati F 0E 8 sono quegli atti del giudice privi di specifica denominazione (Es. avvisi , inviti, ordini , disposizioni).

  • Deliberazione del giudice – 3 modelli
  1. DE PLANO F 0E 8 senza contradditorio tra le parti. Esempio , ordinanza applicativa custodia carceraria , oppure semplicità del provvedimento da adottare come decreto di archiviazione
  2. Pubblica udienza F 0E 8 prevista per il dibattimento / RATIO \ dare trasparenza all’esercizio della giurisdizione nel suo momento più rilevante
  3. Procedimento in camera di consiglio F 0E 8 utilizzato nel caso in cui occorre il contraddittorio ma senza necessità della presenza del pubblico.

Procedimento in camera di consiglio disciplinato dall’art. 127 cpp:

  • quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data di udienza dandone avviso alle parti.
  • Avviso notificato almeno 10 giorni prima dell’udienza
  • Memorie entro 5 prima
  • Giudice decide con ordinanza ricorribile per cassazione

Poteri coercitivi del giudice :

  1. accompagnamento coattivo imputato
  2. accompagnamento coattivo di altre persone

DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA’.

  • In ogni stato e grado del processo , se il giudice ritiene che ricorrano i presupposti per il proscioglimento dell’imputato, deve dichiararlo con sentenza immediatamente.
  • La norma si riferisce al processo F 0E 8perché l’azione penale deve essere già stata esercitata.
  • Prima di questa fase, il PM, dovrebbe rivolgere al GIP una richiesta di archiviazione.

L’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità è disciplinato dall.art. 129 che prevede alcune ipotesi tassative : )1 fatto non sussistente )2 imputato non lo ha commesso

  • in caso di contrasti negativi o positivi tra diversi uffici del PM, spetta al procuratore generale determinare quale ufficio deve procedere. - La L. 479/1999, ha introdotto il potere per le parti private di contestare la competenza delle indagini del PM e determinare una decisione di merito.

Il potere di avocazione , consente all’ufficio del procuratore generale di svolgere le indagini ed ogni altri funzione, in sostituzione della Procura della Repubblica.

Il potere di avocazione può essere esercitato nei seguenti casi :

  • se a seguito di astensione o incompatibilità di un magistrato dell’ufficio del PM, non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione (avocazione obbligatoria)
  • se le indagini collegate a gravi delitti , non sono state coordinate da PM competenti (Avocazione obbligatoria)
  • se non viene chiesta l’archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine del compimento delle indagini preliminari (avocazione obbligatoria)
  • se il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione
  • se il GUP , rilevando carenze investigative, trasmette gli atti al PM , indicando ulteriori indagini da svolgere entro un termine.
  • il procuratore nazionale antimafia può avocare a se le indagini relativi ai delitti c.d. mafiosi.

CAPITOLO 5: LA POLIZIA GIUDIZIARIA (55 cpp e ss)

La polizia giudiziaria ( art. 55 cpp ) ha il compito di :

  • prendere notizie dei reati – anche di propria iniziativa – ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori
  • Ricercarne gli autori
  • Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova
  • Raccogliere quanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale
  • Svolgere ogni indagine (55 co. 2) e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

+++ Organi della PG +++

F 0 E 8 Generici^ organi PG^

F 0 E 7

  • tenuti per legge ad espletare le indagini Ispettori del lavoro – vigili urbani – guardie delle province

F 0 E 8 Servizi^ di P.G.^

F 0 E 7

  • adibiti in via esclusiva e con carattere di continuità , a compiti investigativi, ma nell’ambito delle istituzioni di provienenza Squadre mobili presso le questure – Nuclei operativi CC – Nuclei P.T. GDF F 0 E 8 Sezioni^ di P.G.^

F 0 E 7

  • Sono adibiti in via esclusiva e con carattere di continuità ad attività di P.G. sono istituiti presso le procure della Repubblica in sede di Tribunale

Differenza tra servizi e sezioni : (1) diversità di ubicazione (2) profilo della subordinazione F 0E 8 (2)..a Le sezioni di P.G. dipendono dai rispettivi procuratori della Rep., presso il Trib. TUTTI I COMPONENTI DELLE SEZIONI NON POSSONO ESSERE DISTOLTI DALL’ATTIVITA’ DI P.G.

(2)..b per i servizi di P.G., non sussiste né la diretta dipendenza, né una funzione di autorizzazione del magistrato in ordine alla destinazione ad altre attività

UFFICIALI ED AGENTI DI P.G. F 0E 8 LEGITTIMAZIONE AD ATTI.

  • L’art. 57 cpp, attribuisce la qualifica di ufficiale di PG, anche ai sottufficiali di CC, GDF…

Ha rilevanza la diversa qualifica di ufficiale o agente di PG.

  • è affidata agli ufficiali una funzione di controllo di legalità su alcuni atti compiuti dagli agenti di P.G.

per alcuni atti, sono legittimati solo gli ufficiali , di propria iniziativa

  • sequestro preventivo di cose pertinenti al reato
  • assunzione di sommarie informazioni dell’indagato o di persona imputata in procedimento connesso o collegato
  • perquisizioni personali e locali
  • sequestro corpo del reato

per altri atti, sono legittimati i soli ufficiali di P.G., in ipotesi di delega da parte dell’autorità giudiz.

  • ispezioni di luoghi , cose o persone
  • sequestro di corrispondenza presso gli uffici postali
  • sequestro di documenti , titoli, valori e somme presso banche
  • intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Vi sono infine degli atti, per i quali sono legittimati anche gli agenti di P.G., anche di propria iniziativa:

  • informativa di reato al PM (347)
  • Identificazione indagato
  • Ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell’indagato
  • Assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti
  • Arresto in flagranza di reato, sia facoltativo, che obbligatorio
  • Perquisizioni , accertamenti su luoghi o persone, nei casi di particolare necessità e urgenza.

Atti eseguibili sia da ufficiali che da agenti di PG , in caso di delega dell’A.G.:

  • esecuzione delle ordinanze del GIP o del giudice competente per il processo in materia di misure cautelari comportanti la custodia cautelare o altre misure coercitive

La funzione della P.G., si estrinseca : F 0 E 8 sia negli^ atti espressamente contemplati^ (c.d. atti tipici^ , artt. Da 244 a 271, quali ispezioni ,perqusizioni ecc..) F 0 E 8 sia in qualsiasi^ atto tendente a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole.

Nelle indagini preliminari, si acquisiscono solo fonti di prova, da trasformare poi in dibattimento in prove.

CAPITOLO 6: L’IMPUTATO.

  • se l’archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere, si fondano sull’erroneo presupposto della morte del inquisito o imputato, F 0E 8la fase delle indagini preliminari o il processo riprendono il loro corso non appena si accerta che il soggetto è ancora in vita.

CAPACITA’ PROCESSUALE.

  • L’indagato e l’imputato, sin dalla fase pre-processuale, devono avere la capacità di intendere e di volere - Tale capacità è necessaria per avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa.

La capacità di intendere e di volere è la capacità di ogni persona, anche minore, di rendersi conto di ciò che avviene intorno a sé e di autodeterminarsi. La legge presuppone che tale seconda forma di capacità, detta anche capacità naturale di una persona, possa riguardare e connotare anche un minorenne

Capacità giuridica. - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

Capacità di agire. - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa."

Disciplina artt. 70 e 71 cpp

  • se l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice dispone, anche d’ufficio una perizia
  • durante la perizia, il giudice assume , a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato
  • se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari , la perizia è disposta a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio
  • se a seguito degli accertamenti, risulti che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo , il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso.
  • Contro tale ordinanza, possono ricorrere per cassazione il PM, l’imputato , il suo difensore e anche il curatore speciale nominato all’imputato.

I DIRITTI DELL’IMPUTATO E L’INTERROGATORIO.

Durante il compimento del primo atto , l’art. 369 bis, impone al PM a pena di nullità di informare l’indagato del diritto alla difesa tecnica F 0E 8 cioè diritto alla nomina di un difensore di ufficio o di fiduciaammissione al gratuito patrocinio.

  • l’indagato inoltre, deve essere informato delle facoltà e dei diritti che gli sono attribuiti per legge

L’imputato è titolare di una serie di diritti : (a) diritto di scegliersi difensore di fiducia (b) se in custodia cautelare, di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura (c) diritto di rivolgersi direttamente al giudice (d) diritto incidente probatorio (e) diritto a scegliere rito alternativo (f) diritto alle impugnazioni (g) diritto di non rispondere in sede di interrogatorio ecc..

Interrogatorio può essere svolto :

  • dal giudice
  • dal pm
  • o dalla PG su delega del PM

se l’interrogatorio è svolto in sede dibattimentale, è denominato “esame della parte”.

A tutela delle garanzie e dignità dell’imputato, il suo interrogatorio è sottoposto a determinate formalità previste ex art. 64 e 65 cpp: a) l’imputato deve presentarsi libero nella persona innanzi all’interrogante b) non possono essere utilizzati metodi che influenzino la capacità di autodeterminarsi o ricordare i fatti c) preventivamente l’interrogante deve contestare con precisione i fatti e gli elementi di prova (ma non per forza rivelare la fonte)

  • Se l’imputato/indagato , riferisce nell’interrogatorio, su fatti attinenti ad accuse che lo riguardano F 0E 8 egli riveste la veste di imputato
  • Se riferisce di fatti riguardanti la responsabilità di altri , assume la veste di testimone

Infatti, l’art. 64 cpp, prevede che prima che inizi l’interrogatorio la persona deve essere avvisata che:

  • A) le dichiarazioni potranno sempre essere rese contro di lui
  • B) ha facoltà di non rispondere , ma in ogni caso il procedimento segue il suo corso
  • C) in relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri , assumerà la veste di testimone
  • L’omissione degli avvertimenti di cui alle lettere a e b, comporta l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese.
  • (^) L’omissione sub c, rende inutilizzabili le dichiarazioni nei confronti della persona accusata.

Le dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall’imputato-indagato, non possono essere oggetto di testimonianza

La giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale hanno affermato che il divieto ex art. 62cpp non è assoluto e illimitato F 0 E 8 infatti ,^ tale divieto opera solo con riferimento a dichiarazioni rese nel procedimento^ e non genericamente in pendenza di procedimento

  • se una persona viene sentita come persona informata dei fatti (teste) e nel corso dell’escussione emergono indizi di reità a suo carico , la deposizione deve essere interrotta , e deve proseguire con la presenza di un difensore
  • se la qualità di indagato o imputato emerge nel corso delle sue dichiarazioni F 0E 8 queste non possono essere utilizzate contro di lui, ma contro gli altri si.

AUTODIFESA.

  • L’imputato in ogni momento può affiancare la difesa tecnica , sia nel corso delle indagini, sia nel corso del giudizio
  • può presentare memorie e richieste all’A.G. in ogni stato e grado del procedimento

(+) tacita F 0E 8 allorché la parte civile non presenta le sue conclusioni scritte nel dibattimento di primo grado, al momento della discussione finale, o se propone poi, l’azione stessa innanzi al giudice civile.

  • L’esclusione della parte civile può essere chiesta dalle controparti, sempre non prima dell’udienza preliminare ed entro la fase introduttiva al dibattimento.
  • Può essere disposta anche d’ufficio.

Il trasferimento dell’azione civile,già proposta in sede civile, nel processo penale (c.d. trasmigrazione ) comporta l’estinzione del processo civile, tranne che il giudice civile abbia pronunciato sentenza.

La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel processo civile.

CAPITOLO 8: IL RESPONSABILE CIVILE ED IL CIVILMENTE OBB. PER

LA PENA PECUNIARIA

RESPONSABILE CIVILE

  • Soggetto e parte eventuale del processo
  • La giurisprudenza ha precisato che la legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato debba rispondere per legge (Es. compagnia assicuratrice)
  • La sua posizione è consequenziale alla parte civile : non può esistere se questa non si è costituita.
  • (^) La partecipazione del responsabile civile al processo, sia se spontanea , sia se provocata (citazione), si attua mediante costituzione.
  • il responsabile civile può essere citato su richiesta di parte civile
    • ma la Corte Cost. ha precisato che quando la responsabilità civile è coperta da assicurazione obbligatorio, la citazione del responsabile civile può avvenire anche dall’imputato.

CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

  • (^) Soggetto civilmente obbligato a pagare una somma pari all’ammontare o dell’ammenda o della multa inflitta al colpevole
  • Concerne
    • le persone rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza del colpevole
    • le persone giuridiche per fatti commessi da propri rappresentanti, amministratori e dipendenti, in violazioni degli obblighi inerenti a tali qualità.

L’interesse a chiamare il civilmente obbligato è del PM e dell’imputato. Termini costituzione soliti : INIZIO AZIONE PENALE, APERTURA DEL DIBATTIMENTO.

CAPITOLO 9. PERSONA OFFESA DAL REATO E GLI ENTI

ESPONENZIALI.

PERSONA OFFESA :

  • persona offesa non coincide sempre con il danneggiato o la parte civile.
  • (^) Correlato alla persona offesa è l’interesse alla punizione del colpevole
  • È legittimata ad una sorta di attività ad adjuvandum del PM.
  • Non è parte del processo.

Può :

  • presentare memorie ed indicare elementi di prova
  • ha diritto di ricevere informazione di garanzia
  • nominare un difensore
  • proporre querela
  • chiedere al procuratore generale di avocare le indagini

ENTI ESPONENZIALI:

  • enti legittimati in relazione ad interessi collettivi o diffusi lesi dal reato.
  • Possono intervenire ad adjuvandum del pm per stimolare l’azione punitiva
  • Intervento enti esponenziali subordinato al consenso della persona offesa.
  • È consentito agli enti, di rivolgere in dibattimento, tramite il presidente, domande a testi , periti e consulenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova.

CAPITOLO 10: IL DIFENSORE.

  • il difensore è una persona che ha particolare competenza tecnico-giuridica
    • (^) ha determinate qualifiche F 0E 8 penalistico , privatistico e processuale

+++ la qualifica penalistica è quella di esercente un servizio di pubblica necessità +++ ---- la qualifica privatistica si individua nel rapporto di prestazione di opera intellettuale che lega il difensore al cliente ----- *** la qualifica processualistica , è quella di rappresentante tecnico della parte ***

  • La rappresentanza tecnica è il potere , conferito al difensore, di compiere atti processuali per conto del cliente
  • Perché il difensore possa disporre di un diritto “in nome” del cliente, deve essergli attribuita una rappresentanza volontaria.
  • ammessi 2 difensori per l’imputato. 1 per le altre parti.

Difensore di fiducia è scelto dall’imputato-indagato

  • se il soggetto è persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, la nomina può essere fatta da un prossimo congiunto.

Nomina difensore imputato/indagato:

  • forme semplificate per agevolare il diritto di difesa
    1. dichiarazione resa oralmente dall’imputato davanti all’autorità procedente (che ne redice verbale)
    2. nomina effettuata per atto scritto, senza necessità di autentica della firma. F 0 E 8 in tale caso^

F 0 E 8 la dichiarazione scritta deve essere consegnata all’autorità procedente o trasmetta per raccomandata

Nomina difensore persona offesa F 0E 8 stesse forme semplificate previste per l’imputato. Nomina difensore PARTE CIVILE, CIV.OBB.PENA PECUN.,RESPONSABILE CIVILE:

  • Con Procura speciale
    • Conferita con atto pubblico o
    • Scrittura privata autenticata.