Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Processuale Penale, Conso Grevi, Dispense di Diritto Processuale Penale

dispensa interamente sostitutiva del Conso-Grevi

Tipologia: Dispense

2016/2017

In vendita dal 20/10/2017

ladispensagiuridica
ladispensagiuridica 🇮🇹

4.5

(20)

20 documenti

1 / 111

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
PROCEDURA PENALE
CAPITOLO I, I soggetti
La distinzione essenziale che qui assume rilevanza è quella tra il concetto di soggetto e quello di
parte. Soggetti del processo penale sono tutti coloro ai quali siano attribuite facoltà e poteri
nell’arco del procedimento e del processo vero e proprio, e cioè:
giudice
PM
Polizia giudiziaria
Imputato
Parte civile
Responsabile civile
Persona offesa dal reato
Difensori
La nozione di parte invece afferisce unicamente quei soggetti c he vantano il diritto ad una
decisione giurisdizionale relativa ad una pretesa fatta valere nel corso del processo e possono
essere necessarie (PM e imputato) o eventuali (parte civile e responsabile civile). Il giudice resta
escluso in ragione del suo carattere di imparzialità. Tantomeno sono da considerarsi parte la polizia
giudiziaria, la persona offesa dal reato ed il difensore i quali rimangono semplici soggetti.
Il cpp si apre con la trattazione della figura del giudice allo scopo di evidenziarne la centralità e la
preminenza in un sistema in cui assume la funzione di garante della legalità, essendo imparziale –
rispetto alle parti – ed indipendente – rispetto agli altri poteri istituzionali.
L’art. 1 cpp, in armonia con il disposto dell’art. 102 Cost. stabilisce che l’esercizio della
giurisdizione penale spetta ai giudici previsti dall’ordinamento giudiziario, e pertanto, si evince,
non alla totalità dei magistrati, solamente ai giudici.
I giudici sono suddivisibili in 3 gruppi:
a. giudici ordinari: traggono legittimazione dall’ordinamento giudiziario
b. giudici speciali: non traggono legittimazione dall’ordinamento giudiziario bensì da altra
fonte legislativa
c. giudici straordinari: istituiti successivamente al compimento del fatto da giudicare
La Costituzione vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, fatta eccezione, in relazione a
questi ultimi, per i tribunali militari e la Corte Costituzionale.
Sono altresì ammessi i giudici specializzati, concretantisi in particolari sezioni dei tribunali ordinari
(tribunale dei minori).
A loro volta, i giudici ordinari ricomprendono:
a. giudice di pace: onorario e monocratico
b. giudice per indagini preliminari (GIP): professionale e monocratico
c. giudice dell’udienza preliminare (GUP): professionale e monocratico
d. tribunale ordinario: monocratico o collegiale a seconda della gravità o delle caratteristiche
del reato
e. Corte d’assise: collegiale a composizione mista (8 magistrati di cui 2 togati e 6 laici)
f. Corte d’appello: collegiale 3 magistrati
g. Corte d’assise d’appello: collegiale a composizione mista 2+6
h. Magistrato di sorveglianza: monocratico
i. Tribunale di sorveglianza: collegiale 2togati + 2 laici
j. Corte di cassazione: vertice gerarchico la cui funzione è di controllo della legittimità, non
giudica nel merito.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Processuale Penale, Conso Grevi e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

PROCEDURA PENALE

CAPITOLO I, I soggetti

La distinzione essenziale che qui assume rilevanza è quella tra il concetto di soggetto e quello di parte. Soggetti del processo penale sono tutti coloro ai quali siano attribuite facoltà e poteri nell’arco del procedimento e del processo vero e proprio, e cioè:

  • (^) giudice
  • PM
  • Polizia giudiziaria
  • Imputato
  • Parte civile
  • Responsabile civile
  • Persona offesa dal reato
  • Difensori

La nozione di parte invece afferisce unicamente quei soggetti c he vantano il diritto ad una decisione giurisdizionale relativa ad una pretesa fatta valere nel corso del processo e possono essere necessarie (PM e imputato) o eventuali (parte civile e responsabile civile). Il giudice resta escluso in ragione del suo carattere di imparzialità. Tantomeno sono da considerarsi parte la polizia giudiziaria, la persona offesa dal reato ed il difensore i quali rimangono semplici soggetti.

Il cpp si apre con la trattazione della figura del giudice allo scopo di evidenziarne la centralità e la preminenza in un sistema in cui assume la funzione di garante della legalità, essendo imparziale –

rispetto alle parti – ed indipendente – rispetto agli altri poteri istituzionali. L’art. 1 cpp, in armonia con il disposto dell’art. 102 Cost. stabilisce che l’esercizio della giurisdizione penale spetta ai giudici previsti dall’ordinamento giudiziario, e pertanto, si evince, non alla totalità dei magistrati, solamente ai giudici. I giudici sono suddivisibili in 3 gruppi: a. giudici ordinari: traggono legittimazione dall’ordinamento giudiziario b. giudici speciali: non traggono legittimazione dall’ordinamento giudiziario bensì da altra fonte legislativa c. giudici straordinari: istituiti successivamente al compimento del fatto da giudicare

La Costituzione vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, fatta eccezione, in relazione a questi ultimi, per i tribunali militari e la Corte Costituzionale. Sono altresì ammessi i giudici specializzati, concretantisi in particolari sezioni dei tribunali ordinari (tribunale dei minori).

A loro volta, i giudici ordinari ricomprendono: a. giudice di pace: onorario e monocratico b. giudice per indagini preliminari (GIP): professionale e monocratico c. giudice dell’udienza preliminare (GUP): professionale e monocratico d. tribunale ordinario: monocratico o collegiale a seconda della gravità o delle caratteristiche del reato e. Corte d’assise: collegiale a composizione mista (8 magistrati di cui 2 togati e 6 laici) f. Corte d’appello: collegiale 3 magistrati g. (^) Corte d’assise d’appello: collegiale a composizione mista 2+ h. Magistrato di sorveglianza: monocratico i. Tribunale di sorveglianza: collegiale 2togati + 2 laici j. Corte di cassazione: vertice gerarchico la cui funzione è di controllo della legittimità, non giudica nel merito.

Questioni pregiudiziali e sospensione del processo

Ex art. 2,1 cpp emerge il principio di autosufficienza della giurisdizione penale, con ciò volendo dire che il giudice penale ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale, ossia qualunque questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione che è chiamato a pronunciare. La decisione con la quale si pronuncia il giudice in merito alla questione logicamente prioritaria ha semplice valore di accertamento incidentale, cd. cognitio incidenter tantum , non ha cioè valore di giudicato e non produce efficacia vincolante in nessun altro processo. Tale meccanismo ha come scopo quello di accelerare i tempi processuali. Cionondimeno, il codice prevede alcune eccezioni a tale regola, conferendo il potere – non l’obbligo – al giudice di sospendere il processo con ordinanza impugnabile tramite ricorso in cassazione, al fine di attendere che la questione pregiudiziale venga risolta dal competente organo giudicante. a. Questioni pregiudiziali relative a stato di famiglia o cittadinanza. Il giudice può sospendere il processo a condizione che vengano soddisfatti i seguenti 3 requisiti: 1) rapporto di pregiudizialità tra giudizio penale e risoluzione della questione concernente stato di famiglia o cittadinanza; 2) serietà della questione pregiudiziale, vale a dire, non manifestamente infondata; 3) azione civile già proposta la momento della sospensione. Il giudice procede a sospendere con ordinanza impugnabile in cassazione. In pendenza dell’ordinanza di sospensione sono ammessi unicamente gli atti urgenti. Il giudice ha il potere di revocare l’ordinanza sospensiva se nel termine di 1 anno il giudizio civile o amministrativo non sia pervenuto a conclusione. La sentenza extrapenale non ha efficacia vincolante in sede penale, essa entra a far parte del materiale probatorio , e pertanto, il giudice può anche disattenderla fornendo le dovute motivazioni.

NB. L’efficacia della sentenza civile o amministrativa è la medesima in sede penale sia che essa si sia formata prima sia durante l’incardinazione del processo penale (e la questione era già stata risolta incidenter tantum dal giudice penale). Nel caso di sentenza extrapenale irrevocabile contraria all’accertamento incidentale del giudice penale si utilizzerà il rimedio della revisione.

b. Questione pregiudiziale ex art. 479 cpp. Riguarda qualsiasi questione di competenza del giudice civile o amministrativo. La sospensione può essere disposta solo in sede dibattimentale a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti: 1) pregiudizialità logica riguardante l’esistenza del reato ; 2) in luogo della serietà, è richiesta la particolare complessità della controversia pregiudiziale ; 3) azione civile già proposta dinnanzi a giudice civile o amministrativo; 4) la legge civile o amministrativa non deve disporre limitazioni in ordine alla prova della situazione pregiudiziale.

Competenza del giudice

La disciplina della competenza consta di una serie di regole che consentono di individuare ancor prima del compimento di un determinato fatto criminoso quale sia l’organo giudicante preposto alla cognizione del fatto medesimo. La disciplina della competenza è dunque espressione del principio costituzionale della precostituzione art. 24 Cost., “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

In ambito penale si suole distinguere tra competenza per materia , per territorio e per connessione.

117

Ogni grado si articola poi in tre fasi ciascuna delle quali trova il suo giudice di riferimento(aspetto orizzontale): a. fase anteriore al processo: giudice per le indagini preliminari (GIP) e giudice per l’udienza preliminare (GUP) b. fase del giudizio: tribunale, corte d’appello, corte d’assise, corte d’assise d’appello e corte di cassazione c. fase dell’esecuzione: magistratura di sorveglianza e tribunale di sorveglianza.

NB: competenza tecnica (materia e territorio) e competenza funzionale sono collegate perché la prima è prodromica alla seconda, ma concettualmente non coincidono: la competenza tecnica è espressione del principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale (art. 25 cost.), la competenza funzionale è espressione dell’art. 111 cost. che garantisce l’imparzialità del giudice. Per garantirne l’imparzialità, il legislatore ha individuato specifiche cause di incompatibilità.

Attribuzioni del Tribunale

Conseguente al momento dell’individuazione del giudice competente, è il momento dell’individuazione della composizione – monocratica o collegiale – di tale giudice. La disciplina dell’attribuzione riguarda dunque la ripartizione interna dei processi. L’ art. 33 bis cpp stabilisce i casi in cui il tribunale deve giudicare in composizione collegiale, attribuendo al tribunale in composizione monocratica il giudizio di tutti i reati non espressamente attribuiti all’organo collegiale. NB : la violazione delle norme relative all’attribuzione deve essere rilevata o eccepita a pena di decadenza prima della conclusione dell’udienza preliminare , oppure, ove essa manchi, prima dell’accertamento della costituzione delle parti. Se la violazione è rilevato o eccepita durante l’udienza preliminare, il GUP provvede a trasmettere gli atti al PM. Se invece la violazione è rilevata o eccepita in corso di dibattimento di primo grado, il giudice provvede diversamente a seconda che questo sia stato instaurato a seguito di udienza preliminare o tramite decreto di citazione diretta a giudizio: nel primo caso trasmetterà gli atti al giudice competente, nel secondo caso disporrà la regressione del processo poiché l’imputato è stato indebitamente privato dell’udienza preliminare.

La violazione può essere eccepita anche in appello e in cassazione. In appello il giudice di secondo grado, quando ritiene che il giudice competente sia il tribunale collegiale e non quello monocratico, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli al giudice di I grado. La cassazione farà lo stesso, purché il ricorso riguardi una sentenza inappellabile o un ricorso per saltum.

Riunione e separazione dei processi

A differenza della connessione, che opera sin dall’inizio del procedimento, la riunione e la separazione sono istituti che operano a partire dal momento in cui il procedimento si è evoluto in processo, quindi successivamente all’esercizio dell’azione penale.

La riunione dei processi produce la trattazione congiunta di una molteplicità di procedimenti pendenti a carico di un medesimo imputato per reati diversi, oppure a carico di una pluralità di imputati per un medesimo reato. Lo scopo è quello di evitare decisioni logicamente contrastanti cd. conflitto tra giudicati. L’ art. 17 cpp sancisce i requisiti necessari per la riunione: a. identità del giudice competente (i vari processi devono pendere dinnanzi al medesimo organo giudicante)

117

b. omogeneità oggettiva (i vari processi devono trovarsi nello stesso stato e grado) c. esigenza di celerità (la riunione non produce inutili ritardi nella definizione della res iudicanda) d. rapporto di correlazione: connessione ex art. 12, collegamento ex art. 371 (vincolo di consequenzialità o occasionalità) Nota: si ritiene che laddove la riunione non provochi inutili ritardi nell’economia processuale, essa sia un atto dovuto. NB: se due processi pendono dinanzi a due diverse composizioni di un medesimo tribunale è disposto l’ accorpamento in capo al tribunale collegiale.

La separazione è disciplinata dall’art. 18 cpp e si sostanzia nella scissione di un processo cumulativo tale dalla sua nascita o a seguito di riunione. Lo scopo è quello di garantire celerità nella trattazione dei processi. A differenza della riunione che è disposta solo in ipotesi tassative, la separazione può essere disposta anche in via facoltativa o discrezionale. In alcune ipotesi è comunque obbligatoria: a. possibile definizione parziale del processo b. sospensione del processo Nota: nuova causa di separazione, più imputati detenuti chiamati a rispondere di reati di estrema gravita sono prossimi al rilascio in libertà per scadenza della custodia cautelare. La separazione qui consente di trattare prioritariamente il processo relativo a tali soggetti evitando scarcerazioni per decorrenza dei termini.

Per riunione e separazione la forma prescritta dell’atto è quella dell’ordinanza, emessa anche ex officio, sentite le parti.

Difetto di giurisdizione e di competenza

Scopo della disciplina è quello di anticipare il più possibile una risposta definitiva su giurisdizione e competenza e, contemporaneamente, quello di scongiurare i rischi di una regressione del procedimento giunto in stadi avanzati.

L’art. 20 cpp stabilisce che il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, sin dalle indagini preliminari.

  • se è rilevato durante le indagini preliminari il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al PM
  • se rilevato dopo le indagini preliminari, il giudice pronuncia sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla autorità competente, salvo il caso di difetto assoluto di giurisdizione. La disciplina del difetto di competenza varia a seconda del tipo di competenza. L’incompetenza per materia è considerata il tipo più grave di incompetenza e può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, non durante il procedimento. L’incompetenza per territorio o connessione, deve essere rilevata o eccepita a pena di decadenza entro la conclusione dell’udienza preliminare, o, ove essa manchi, entro la data di prima costituzione delle parti in sede di dibattimento.

Nota: cd. incompetenza per eccesso (la causa è trattata da un giudice di cognizione superiore a quello competente per legge). Può essere rilevata o eccepita a pena di decadenza entro la conclusione dell’udienza preliminare o, ove essa manchi, entro la data di prima costituzione delle parti in sede di dibattimento.

Nota: incompetenza per materia derivante da connessione, deve essere rilevata o eccepita a pena di decadenza entro gli stessi termini previsti per il difetto di competenza territoriale.

stata regolarmente eccepita in I grado e riproposta tra i motivi di appello). Laddove ritenga che dovesse giudicare il tribunale in composizione monocratica, il giudice d’appello pronuncia nel merito (difetto di attribuzione per eccesso).

  • La corte di cassazione in caso di difetto di attribuzione per difetto, pronuncia sentenza di annullamento e trasmette gli atti al PM; in caso di difetto di attribuzione per eccesso, avverrà lo stesso purché si tratti di sentenza inappellabile o ricorso ex art. 569,1 cpp. Altrimenti la violazione è irrilevante.

Anche qui trovano applicazione gli artt. 26, l’art. 33 nonies precisa inoltre che in tal caso la validità degli atti compiuti non è neppure inficiata.

Incompatibilità, astensione, ricusazione

A scopo di garantire la celebrazione del giusto processo, è necessario assicurare l’imparzialità del giudice.

Le cause di incompatibilità, secondo la prevalente giurisprudenza, non dànno luogo a nullità assoluta ma forniscono motivo di ricusazione del giudice, che la parte interessata è tenuta a far valere tempestivamente, qualora il giudice sospetto non abbia provveduto ad astenersi.

Le cause di incompatibilità possono trarre origine da:

  • precedenti atti compiuti in corso del procedimento art. 34 cpp , divisibili in 4 categorie: A. il giudice che ha pronunciato sentenza in un grado del procedimento non può giudicare in altri gradi o nel giudizio di rinvio o di revisione B. il GUP o colui che ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna, non può partecipare al procedimento di I grado. C. Il GIP non può emettere in corso dello stesso processo decreto penale di condanna o partecipare al giudizio o rivestire il ruolo di GUP. D. Il PM, il procuratore o difensore speciale di una delle parti non può esercitare le funzioni di giudizio nello stesso processo.
  • ragioni di parentela, affinità (fino al II grado) o coniugo art. 35 cpp

I rimedi forniti dall’ordinamento avverso i casi di incompatibilità o cd. incompetenza funzionale sono astensione e ricusazione, disciplinate dagli artt. 36 e 37 cpp. Motivi di astensione e ricusazione sono per lo più coincidenti. Art. 36 cpp , il giudice ha l’obbligo di astenersi quando: a. abbia interesse al procedimento b. sia tutore curatore procuratore o datore di lavoro di una delle parti c. sia prossimo congiunto del difensore, procuratore, curatore di una delle parti d. abbia manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio delle sue funzioni e. sia in rapporto di grave inimicizia con una delle parti private f. quando uno dei prossimi congiunti del giudice o del coniuge sia offeso o danneggiato dal reato o parte privata g. si trova in situazione di incompatibilità ex artt. 34 e 35 cpp h. gravi ragioni di convenienza

Se il giudice non si astiene, le parti possono ricusarlo.

L’ art. 37 cpp stabilisce che le parti possono ricusare il giudice oltre che nei casi a) – g) anche quando il giudice nell’esercizio delle sue funzioni e prima della pronuncia della sentenza abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento in merito ai fatti oggetto dell’imputazione. NB: l’elenco degli artt. 36 e 37 è tassativo.

NOTA: in caso di violazione dell’art. 36, si ha atto abnorme che quindi difetta di potere. Il rimedio è il ricorso in cassazione.

I procedimenti di ricusazione ed astensione sono differenti.

Per l’astensione è prevista una procedura semplificata: la dichiarazione di astensione è presentata al presidente del tribunale che decide con decreto.

Per la ricusazione è diverso. Le parti depositano in cancelleria del giudice competente a decidere la dichiarazione contenente i morivi di ricusazione e copia in cancelleria del giudice ricusato. In pendenza della domanda di ricusazione vige il divieto in capo al giudice ricusato di pronunciare sentenza fino a risoluzione della controversia. L’art. 38 cpp stabilisce che la domanda di ricusazione va presentata in sede di udienza preliminare entro l’accertamento della costituzione delle parti. In sede di giudizio entro i termini ex art. 491 cpp.

Competente a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale, della corte d’assise o della corte d’assise d’appello è la corte d’appello. Competente a decidere sulla ricusazione di un giudice della corte d’appello o di cassazione è una sezione diversa della medesima corte.

Nota: il legislatore, al fine di scoraggiare un uso dilatorio della ricusazione, ha provveduto ad introdurre un ulteriore filtro di ammissibilità della domanda di ricusazione, ovvero la manifesta infondatezza dei motivi addotti , che si va ad aggiungere al difetto di legittimazione soggettiva e all’ inosservanza di forme e termini. L’ordinanza d’inammissibilità della domanda di ricusazione è impugnabile tramite ricorso in cassazione. Altrimenti la domanda è dichiarata ammissibile. Superata la fase dell’ammissibilità la corte (d’appello o cassazione) decide in camera di consiglio nel merito. In mancanza di specifica previsione, l’ordinanza che pronuncia sul merito si ritiene comunque impugnabile in cassazione. La semplice presentazione della domanda non produce alcuna limitazione dei poteri in capo al giudice, né obbligo di astensione. Ex art. 37,2 cpp il giudice sospettato è semplicemente tenuto a non pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza di inammissibilità o di rigetto.

A seguito della astensione o dell’accoglimento della domanda di ricusazione, il giudice competente ha il potere di indicare quali atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservino l’efficacia.

Rimessione del processo

Gli artt. 45-49 cpp disciplinano la rimessione del processo, cioè lo spostamento da una sede ad un’altra , allo scopo di salvaguardare l’imparzialità di chi giudica, però non del singolo giudice (astensione e ricusazione) bensì dell’intero organo giudicante. Ovviamente, la rimessione interferisce con il principio del giudice naturale art. 25 Cost., e pertanto il legislatore ha disciplinato tassativamente le ipotesi di rimessione. Allo stato attuale, sono le seguenti ambientali: a. pericolo per la sicurezza o incolumità pubblica b. pericolo per la libertà di autodeterminazion e dei soggetti partecipanti al giudizio c. NB: deve sussistere un nesso di causalità tra situazioni ambientali e pregiudizio per la libera autodeterminazione o la sicurezza/incolumità pubblica

I magistrati requirenti sono autonomi durante l’udienza, dovendo comunque attenersi alle direttive del Procuratore. L’autonomia comporta che è possibile la sostituzione del magistrato delegato solo in casi di grave inadempimento o rilevanti esigenze di servizio. Il magistrato del PM ha tuttavia la facoltà di astenersi con dichiarazione motivata qualora sussistano gravi ragioni di convenienza. Essendo parte pubblica, non può essere ricusato. Qualora il capo dell’ufficio ometta di provvedere alla sostituzione del magistrato astenuto, il Procuratore Generale potrà sostituirlo con un magistrato del proprio ufficio, solo dopo che sia stata esercitata l’azione penale e limitatamente alla fase in cui è disposta.

Per garantire l’obbligatorietà dell’azione penale a fronte di eventuali ritardi o omissioni delle procure della Repubblica, nei casi di inerzia del titolare dell’ufficio o del magistrato designato, è previsto l’istituto della avocazione : il potere di avocazione spetta al Procuratore Generale presso la Corte d’appello e deve essere esercitato in via obbligatoria nei seguenti casi: a. astensione o incompatibilità di magistrato designato non tempestivamente sostituito b. mancata richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio entro il termine di compimento delle indagini preliminari c. mancata coordinazione di indagini relative a gravi delitti da parte dei magistrati competenti.

L’avocazione sarà altrimenti facoltativa quando il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione fissando udienza camerale ex art. 409 cpp, o quando il GUP disponga ulteriori indagini rinvenendo nelle prime carenze investigative.

L’avocazione è disposta dal PG mediante decreto motivato da trasmettere al CSM e ai PR interessati: questi potranno proporre reclamo al PG presso la corte di cassazione. Se accolto il reclamo, il PG revoca il decreto di avocazione.

Differentemente dalla sostituzione, l’avocazione perdura durante le indagini preliminari, l’udienza preliminare ed il primo grado di giudizio.

Polizia giudiziaria

Le funzioni della polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria da servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge, sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le PR, agenti di polizia giudiziaria cui la legge impone l’obbligo di svolgere indagini a seguito di notizia di reato (art. 56 cpp). Le attività della polizia giudiziaria sono tripartite (art. 55 cpp): a. attività informativa (diretta ad acquisire la notitia criminis) b. attività investigativa (ricerca dell’autore del reato mediante atti tipici e atipici) c. attività assicurativa (quale perfezionamento della precedente, è diretta all’acquisizione di elementi di prova)

Non vanno dimenticate le funzioni esecutive consistenti ad esempio nei doveri di notificazione.

L’indagato e l’imputato

Il soggetto passivo oggetto della fase pre-processuale penale è denominato indagato , ed è il soggetto cui si riferiscono le indagini preliminari poiché a lui risulta collegato il compimento di un fatto criminoso. Tale qualità si acquista dal momento dell’iscrizione negli appositi registri della notitia criminis. Si perde invece a seguito del decreto di archiviazione divenuto definitivo o con l’inizio dell’azione penale.

Con l’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o decreto penale di condanna) si cristallizza la formulazione dell’imputazione. Da questo momento l’indagato cessa di essere indagato per divenire imputato per tutta la durata del processo, in ogni sua fase o grado. Per attuazione del principio di irretrattabilità dell’azione penale, l’imputato cessa di essere imputato solo a seguito di sentenza o provvedimento equivalente (sentenza di non luogo a procedere passata in giudicato, sentenza di proscioglimento, di condanna irrevocabile, decreto penale divenuto esecutivo, e le varie ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’impugnazione, e le sentenze che denunciano il difetto di giurisdizione o di competenza). La qualità di imputato risorge a seguito della revoca della sentenza di non luogo a procedere o dell’emissione di decreto di citazione a dibattimento per il giudizio di revisione. Nel primo caso però, va operata una distinzione: o il PM ha già raccolto le nuove fonti di prova, e allora è con il rinvio a giudizio che si riacquista la qualità di imputato; oppure il PM deve ancora raccogliere le nuove prove e allora il prosciolto riassumerà la qualità di imputato solo e soltanto laddove a seguito dell’attività preliminare venga formulata nuovamente l’imputazione (è un nuovo processo).

Dichiarazioni rese dall’imputato

La disciplina riguardante le dichiarazioni rese dall’imputato, da persona indagata, o da soggetti che a seguito di tali dichiarazioni possano assurgere a indagati, è contenuta negli artt. 62-65 cpp e presentano uno scopo comune, quello di assicurare nei rapporti con l’autorità procedente un livello di lealtà e di civiltà adeguato ai canoni personalistici tipici del modello accusatorio.

L’art. 62 cpp prescrive che le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o da persona sottoposta ad indagini non possono formare oggetto di testimonianza. La norma si riferisce tanto alle dichiarazioni sollecitate quanto alle dichiarazioni spontanee , rilasciate di propria iniziativa. Vale nei confronti dei soggetti a cui carico sorgono indizi di reità (indagati), sia nei confronti di quei soggetti che sin dall’inizio dovevano essere sentiti in qualità di imputati o indagati. Sono coperte dalla norma le dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria etc. Si intende così che il legislatore ha voluto conferire efficacia rappresentativa alla sola documentazione scritta durante la fase pre-processuale, evitando che tramite testimonianza de audito possa venir aggirato il diritto al silenzio dell’imputato. Le testimonianze acquisite in spregio di tale norma sono affette da inutilizzabilità. E’ espressione del principio nemo tenetur se detegere , cioè nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale. Ne è parimenti espressione la disciplina in tema di dichiarazioni indizianti: qualora dinnanzi all’autorità procedente o alla polizia giudiziaria, una persona non imputata e non indagata fornisca delle dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, graveranno sull’autorità giudiziaria tre obblighi distinti:

  1. interrompere l’esame
  2. avvertire la persona che a seguito di tali dichiarazioni potrebbe essere sottoposto ad indagini
  3. invitarla a nominare un difensore. NB: le dichiarazioni rese da persona autoindiziatasi non saranno utilizzabili contro di lui (inutilizzabilità soggettivamente relativa) ma contro terzi. La norma vuole salvaguardare la libertà di autodeterminazione del soggetto che se fosse stato consapevole sin dall’inizio della sua qualità di indagato, avrebbe ben potuto esercitare il diritto al silenzio e non rilasciare dichiarazioni autoindizianti. Se tuttavia, la persona in questione doveva essere sentita ab initio come indagato o imputato, allora le sue dichiarazioni saranno del tutto inutilizzabili, né contro questi né contro terzi (inutilizzabilità assoluta). NB: la giurisprudenza delle Sezioni Unite ritiene che l’inutilizzabilità assoluta si riferisca ai soli soggetti imputati in procedimenti connessi o collegati, dovendo essere sentito il dichiarante in qualità di testimone in ogni altra ipotesi.

L’interrogatorio può sempre essere richiesto dall’imputato in sede di udienza preliminare, quando l’azione penale è già avviata.

Identificazione ed esistenza in vita dell’imputato

L’imputazione non può essere formulata contro ignoti, pertanto ciascuno degli atti tipici con cui si formalizza l’imputazione deve contenere necessariamente l’individuazione dell’identità dell’accusato. Le indagini possono invece procedere contro ignoti, il processo no. L’autorità giudiziaria nel primo atto del procedimento in cui è presente l’imputato deve invitarlo a dichiarare le proprie generalità al fine di identificarlo, ammonendolo sulle conseguenze dell’inottemperanza (medesimo monito fatto dalla polizia giudiziaria all’indagato). Ciò che conta è l’identità fisica della persona, non rilevando l’esattezza dell’identità anagrafica. Generalità erronee o mancanti si risolvono in semplici errori materiali suscettibili di correzione attraverso apposito procedimento in camera di consiglio. L’art. 66 bis impone all’autorità giudiziaria di informare quella competente ai fini dell’applicazione corretta della legge penale riguardo la circostanza che l’indagato è già stato segnalato, magari sotto altro nome, come autore di reato commesso precedentemente o successivamente. Il codice non tratta dell’errore di persona che risulti in corso di indagini preliminari. Se l’errore di persona interviene a processo iniziato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 129 cpp. Qualora vi sia ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, gli atti verranno trasmessi al PR presso il tribunale minorile.

La morte dell’imputato/indagato comporta estinzione del reato. Se questa interviene nel corso delle indagini preliminari, il PM chiede l’archiviazione, se si presenta in corso di giudizio, il giudice emana sentenza di non luogo a procedere. Il giudice potrà pronunciarsi nel merito quando appaia evidente l’innocenza ai fini dell’efficacia della sentenza penale in ambito civile o amministrativo.

Infermità mentale e partecipazione cosciente

Fatta eccezione per gli infanti e gli immuni, ogni persona fisica ha la capacità di essere parte in un processo penale. Non tutti quelli però che possiedono tale capacità sono anche titolari della capacità processuale, che si risolve nella idoneità ad esercitare i diritti e le facoltà concessigli all’interno del processo. Normalmente le due capacità coincidono, ma non sempre. Ad esempio il soggetto può essere affetto da infermità mentale (antecedente o sopravvenuta). Il criterio discretivo è l’inidoneità del soggetto a partecipare coscientemente al processo. La valutazione di tale condizione non è necessariamente subordinata a perizia psicologica, in quanto il giudice è libero di dedurla dagli elementi a sua disposizione. Laddove venga disposta la perizia, il giudice, su richiesta del difensore, può assumere solo le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato e, su richiesta di entrambe le parti, anche altre prove, ma solo nel caso di pericolo di ritardo. Se la necessità di tale perizia sorge durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice su richiesta delle parti con le forme dell’incidente probatorio, rimanendo sospesi i termini di prescrizione delle indagini preliminari.

Accertata l’infermità mentale, il giudice emette ordinanza di sospensione del procedimento nella quale nomina un curatore speciale a favore dell’imputato. Non gli è però vietato assumere prove. L’ordinanza di sospensione, per natura idonea a esplicare efficacia a tempo indeterminato, viene meno a seguito di sentenza di proscioglimento o di on luogo a procedere, o con il riacquisto della sanità mentale.

Parte civile

La parte civile si colloca tra le parti eventuali ed il suo intervento è finalizzato alla restituzione o risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dal reato oggetto di accertamento. Legittimati all’esercizio dell’azione civile in sede penale sono il soggetto direttamente danneggiato ed i suoi successori a titolo universale. In virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, questi partecipa al processo in tutti i suoi gradi senza dover assumere ulteriori iniziative. Il danneggiato privo di capacità processuale sta in giudizio a mezzo di rappresentante, curatore o tutore. In mancanza verrà nominato un curatore speciale. La parte civile può stare in giudizio solo tramite difensore munito di procura speciale correttamente depositata nella cancelleria del giudice procedente o presentata in udienza. Termine iniziale per la costituzione di parte civile è l’udienza preliminare, in realtà sin dal momento in cui inizia il processo penale. Termine finale è quello che coincide con l’accertamento in sede di I grado delle costituzioni delle parti. In caso di mancata costituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non è consentita la restitutio in termini, riservata alle sole parti del processo.

Su richiesta motivata del PM, dell’imputato o del responsabile civile, può essere disposta dal giudice l’esclusione della parte civile mediante ordinanza inoppugnabile.

La revoca consiste invece nel recesso spontaneo tacito o espresso del soggetto danneggiato dal processo penale. Può essere dovuto a transazione avvenuta in ordine al risarcimento o perché questa si ritiene meglio tutelata in sede civile. Nel caso di revoca espressa, che può avvenire in ogni stato o grado del procedimento, occorre una dichiarazione scritta o orale resa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. La revoca tacita opera solo in ipotesi tassativamente previste dal codice: mancata presentazione in sede dibattimentale delle conclusioni riservate al difensore della parte civile; instaurazione del giudizio civile. La revoca non preclude il futuro esercizio dell’azione di risarcimento o restituzione in ambito civile.

Rapporti tra azione civile e azione penale. Il codice del 1988, differentemente dal Codice Rocco, opta per l’ autonomia dei rispettivi giudizi, e si limita a prendere in considerazione la possibilità del trasferimento nel processo penale dell’azione che il danneggiato abbia promosso dinanzi a giudice civile, a condizione che in sede civile non sia stata già pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato. Il trasferimento comporta estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti e conseguente devoluzione al giudice penale della decisione sulle spese afferenti il processo civile interrotto. Tuttavia, nulla impedisce che l’azione di danno esercitata in sede civile prosegua in assoluta autonomia rispetto al parallelo processo penale. Qualora quest’ultimo si concluda con sentenza irrevocabile di condanna, il danneggiato potrà sfruttarne l’efficacia di giudicato nel giudizio civile. E’ esclusa invece l’efficacia di giudicato della sentenza assolutoria. Ciononostante, qualora l’azione civile sia stata proposta in sede civile dopo l’emanazione della sentenza penale di I grado, o dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile rimarrà sospeso , in attesa del giudicato penale, ad eccezione di alcune ipotesi previste dalla legge, in cui il giudizio civile proseguirà autonomamente senza interruzione alcuna:

a. processo penale sospeso per incapacità dell’imputato b. esclusione di parte civile in sede penale c. parte civile abbandona processo penale per mancata accettazione del rito abbreviato d. esodo della parte civile a seguito di patteggiamento

117

Nel caso in cui il decesso sia indipendente dal fatto reato, i prossimi congiunti dovranno necessariamente costituirsi parte civile.

Querelante

Per alcuni reati la legge prevede che l’esercizio dell’azione penale da parte del PM sia subordinata ad una specifica voluntas persecutionis espressa mediante querela ex art. 120,121 cpp. La querela è notitia criminis e più specificamente condizione di procedibilità dell’azione penale. Il querelante assume una posizione di rilievo nel processo penale. La sua omessa citazione in giudizio è punita con nullità di natura intermedia. La querela deve essere proposta entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto reato. La rinuncia alla querela può essere espressa o tacita ed opera automaticamente nei confronti di tutti gli autori del reato. Per il principio di indivisibilità della querela, il reato commesso in danno di più soggetti sarà perseguibile anche quando la querela sia stata presentata da una sola delle persone offese , e viceversa, in caso di concorso di persone la querela presentata contro una di esse si estende agli altri autori. Il diritto di querela viene meno con la morte della persona titolare di tale diritto e conseguentemente si estingue il reato. Il reato non si estingue se la morte interviene a querela già intervenuta. Il reato si estingue invece con la remissione della querela, sempre che il querelato non l’abbia espressamente o tacitamente ricusata.

Difensore di fiducia dell’imputato

L’imputato ha il dovere di nominare il proprio difensore di fiducia (fino a due), il quale è chiamato a dimostrare la scarsa significatività degli elementi di prova di valenza accusatoria e ad individuare ed acquisire elementi di prova di valenza assolutoria. La nomina è atto a forma libera, unico requisito essenziale è che traspaia chiaramente la scelta del suo autore. L’imputato può provvedervi mediante dichiarazione orale o scritta resa all’autorità procedente o mediante atto di nomina inviato al soggetto designato mediante plico raccomandato. La nomina può altresì essere preventiva, cioè per l’eventualità che si incardini un processo penale. Il difensore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge professionale per assistere l’imputato: il praticante avvocato può patrocinare dinanzi al giudice di pace e al tribunale monocratico nei soli processi aventi per oggetto i reati previsti dall’art. 550 cpp per i quali si proceda con citazione diretta a giudizio; l’avvocato può patrocinare dinanzi a qualunque organo giudicante fatta eccezione per la corte di cassazione, dinanzi alla quale può stare il solo cassazionista, in quanto iscritto nell’apposito albo speciale. E’ richiesta l’accettazione, anche implicita, da parte del difensore nominato. La nomina produce i suoi effetti per tutto il processo di cognizione, salvo che intervengano cause risolutive del rapporto.

Difensore d’ufficio

Per applicazione del principio di obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, l’autorità giudiziaria dovrà necessariamente procedere alla nomina di un difensore d’ufficio che, a differenza del difensore di fiducia, non può rifiutare la nomina, ma ha l’obbligo di prestare il patrocinio, salvo giusto motivo. Ratio: assicurare effettività del diritto di difesa agli imputati con scarse condizioni economiche. Difensore d’ufficio, requisiti:

  • attestazione d’idoneità
  • iscrizione in appositi elenchi Procedura di nomina ad alto tasso di automatismo.

La retribuzione del difensore d’ufficio spetta a quest’ultimo mediante procedura esecutiva per recupero del credito professionale nei confronti dell’assistito inadempiente; in caso di esecuzione infruttuosa, verrà retribuito dallo Stato. A meno che l’assistito non chieda ed ottenga l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quest’ultimo, lo Stato, surroga il difensore nel suo credito verso l’assistito. Il difensore, di fiducia o d’ufficio, è legittimato a nominare un sostituto mediante designazione portata a conoscenza dell’autorità procedente. Il difensore sussidiario esercita i diritti ed assume i doveri del difensore imputato, ferma restando la titolarità dell’incarico difensivo.

NB: il soggetto sottoposto a custodia cautelare, la persona in stato di fermo o di arresto, hanno il diritto a conferire con il difensore subito dopo la privazione della libertà personale. Il difensore verrà immediatamente avvisato ed avrà diritto ad accedere ai luoghi di privazione della libertà personale. In caso di eccezionali regioni di cautela è consentito dilazionare il colloquio non oltre i cinque giorni:

  • ordinanza cautelare: il GIP provvede con decreto motivato inoppugnabile su richiesta del PM al differimento del colloquio
  • misura precauzionale: provvede il PM al differimento.

CAPITOLO II, Gli atti

Premessa

Gli atti processuali si inseriscono all’interno della categoria degli atti giuridici, i quali vanno tenuti distinti dai fatti giuridici, per la componente di volontarietà presente nei primi ed assente in questi ultimi. Sul piano soggettivo, sono processuali quegli atti compiuti dai soggetti del processo. Sul piano oggettivo, l’orientamento più risalente riteneva essenziali ai fini della qualificazione degli atti come processuali la loro rilevanza processuale ed il loro realizzarsi all’interno di una fattispecie a formazione progressiva. Oggi tale impostazione è superata in virtù della scelta del codice di individuare due distinte sequenze, procedimento e processo, la prima delle quali più ampia e comprensiva della seconda. La nozione di processo si caratterizza dunque rispetto a quella di procedimento per la giurisdizionalità piena degli atti che impone la completa attuazione del contraddittorio. L’atto iniziale del procedimento coincide con l’atto immediatamente successivo alla ricezione della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria o del PM. Pertanto gli atti nei quali si sostanzia la notitia criminis (denuncia, querela, referto ecc..) restano al di fuori degli atti del procedimento. Si può dire dunque che il primo atto del procedimento consista nella iscrizione della notizia nell’apposito registro. Per l’atto finale occorre invece distinguere: se le indagini finali sfociano in archiviazione, quest’ultima sarà l’atto finale; se invece l’azione penale è stata esercitata, il momento finale sarà dato dalla intervenuta esecutività della sentenza di non luogo a procedere o nell’irrevocabilità della sentenza di merito e del decreto penale di condanna.

Sottoscrizione degli atti. L’art. 110 cpp stabilisce che quando è richiesta la sottoscrizione di un atto è sufficiente l’apposizione in calce di propria mano del nome e cognome di chi deve firmare. L’utilizzo di mezzi meccanici è punita con l’invalidità della sottoscrizione. E’ di regola sufficiente inoltre, l’apposizione della data affianco alla firma, e l’invalidità si produrrà solo laddove non sia possibile desumere con certezza la data dall’atto in sé o da altri a questo connessi.

Divieto di pubblicazione. L’art. 114 disciplina due diversi tipi di divieto di pubblicazione a mezzo stampa o con altro mezzo.

  • divieto di riproduzione totale o parziale dell’atto

Vi è un modello forte prescritto per alcuni procedimenti (a. udienza per l’espletamento dell’incidente probatorio; b. udienza preliminare; c. udienza di proscioglimento predibattimentale; d. udienza di convalida dell’arresto o fermo) in cui è imposta la partecipazione necessaria del difensore dell’indagato, dell’imputato o dell’interessato, nonché del PM. Nelle restanti ipotesi è sufficiente il contraddittorio in forma meramente cartolare. Il giudice o il presidente del collegio, al ricorrere di talune delle ipotesi normative fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso a pena di nullità al PM, alle parti private e ai difensori almeno 10 giorni prima della data fissata (per il PM e gli altri destinatari fino a 5 giorni prima della data). Il provvedimento finale ha forma di ordinanza, che dovrà essere comunicata al PM e notificata alle altre parti private, agli interessati e ai difensori, i quali potranno ricorrere per cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza salvo che ciò disponga il giudice mediante decreto motivato.

Immediata declaratoria di cause di non punibilità

Il giudice ha l’obbligo di arrestare lo svolgimento del processo e di far cadere la qualità di imputato non appena maturi la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento. L’art. 129 cpp disciplina la declaratoria immediata delle cause di non punibilità e dispone che in ogni stato e grado del processo il giudice è tenuto a dichiarare con sentenza, immediatamente dopo il loro rilevamento, la sussistenza di cause di non punibilità. Tali cause sono la non sussistenza del fatto, la non commissione del fatto da parte dell’imputato, il fatto non costituisce reato, l’estinzione del reato. Ad esse va aggiunta la mancanza di una condizione di procedibilità.

L’istituto si applica alla sola fase processuale ma non a quella procedimentale in cui una funzione simile è svolta dalla archiviazione. Non tutte le cause di non punibilità hanno pari importanza: dall’art. 129,2 si desume che qualora ricorra una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il giudice dovrà pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito o di non luogo a procedere con la formula più favorevole all’imputato. Per le sentenze di assoluzione, la prevalenza nel merito vale anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato l’abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona non imputabile. Per le sentenze di non luogo a procedere, alla luce del nuovo art. 425 cpp dovrebbe valere la stessa conclusione. In sede di dibattimento si crea un contrasto tra il principio di riconoscimento dell’innocenza dell’imputato e la regola istruttoria in tema di evidenza ex actis tutte le volte in cui l’imputato voglia esercitare il suo diritto di prova. Il giudice infatti, dinnanzi ad una causa estintiva, non potrebbe far altro che dichiararla e l’imputato si vedrebbe preclusa la possibilità di ottenere la pronuncia assolutoria. Per chi ritiene applicabile l’art. 129 in sede dibattimentale, all’imputato residuerebbe la possibilità di rinunciare all’amnistia sopravventa o alla prescrizione maturata, rendendo così inoperante l’immediata declaratoria della causa estintiva. L’art. 129 subisce però notevoli limitazioni applicativi dovuti alla struttura del processo:

  • sentenze di non luogo a procedere al termine dell’udienza preliminare: le relative formule non coincidono con quelle dell’art. 129 cpp, residuando le sentenze che dichiarano trattarsi di persona non punibile per qualunque causa. Il requisito probatorio dell’evidenza affinché il giudice potesse pronunciare sentenza di proscioglimento è oggi venuto meno, consentendo ora al giudice di poter emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
  • Sentenze declaratorie dell’improcedibilità dell’azione o di estinzione del reato nella fase prodromica al dibattimento sono le uniche ammesse.

Correzione degli errori mater iali (art. 130 cpp)

Il procedimento di correzione degli errori materiali interviene per deviazioni non gravi dell’atto dal suo schema normativo tipico e opera al ricorrere di 3 presupposti:

  1. ne sono oggetto solo gli atti del giudice qualificabili come provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti)
  2. l’errore materiale non deve essere sanzionato con la nullità dalla legge
  3. la correzione dell’errore non deve comportare una modificazione essenziale dell’atto.

L’errore materiale consiste nella difformità tra il pensiero del giudice e la sua estrinsecazione nell’atto. Competente ad avviare il procedimento è, anche d’ufficio, il giudice che ha emanato l’atto, ma, qualora sia stata già proposta impugnazione, competente sarà il giudice ad quem, salvo inammissibilità dell’impugnazione. Il procedimento si svolge in camera di consiglio secondo le regole ex art. 127 cpp. L’ordinanza conclusiva è ricorribile per cassazione pure quando sia stata rigettata o dichiarata inammissibile la richiesta di correzione. L’ordinanza correttiva è annotata a margine dell’atto contemplato.

Notificazione degli atti

Il procedimento di notificazione è normalmente diviso in tre fasi:

  • impulso (ordine o richiesta di notificazione e consegna materiale dell’atto all’organo esecutivo)
  • esecuzione (ricerca e consegna dell’atto al destinatario o persona abilitata a riceverlo)
  • documentazione

Bisogna distinguere le notificazioni ordinate dal giudice da quelle richieste dalle parti in quanto a disciplina. Le prime sono disciplinate dall’art. 148 cpp. L’ufficiale giudiziario è l’organo investito in via primaria dell’attività di notifica, ma vi rientrano anche gli aiutanti ufficiali giudiziari, i messi di conciliazione e la polizia penitenziaria. Nota: per l sole notificazioni e avvisi ai difensori non è previsto nessun presupposto di sorta se non

l’attestazione in calce all’atto di aver trasmesso il testo originale.

La consegna di copia dell’atto all’interessato acquista valore di notificazione sempre che sull’originale sia stata annotata la consegna e la data. Tale prassi rende la notifica in sé superficiale per il principio del raggiungimento dello scopo

Notificazioni all’imputato. La disciplina delle notificazioni all’imputato si differenzia a seconda dello status dell’imputato.

  • Imputato detenuto o internato (art. 156 cpp): la regola generale si sostanzia nell’esecuzione mediante consegna a mani proprie nel luogo di destinazione. Qualora l’imputato si rifiuti di ricevere l’atto, ciò verrà annotato nella relazione di notifica e copia verrà consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci. E’ esclusa l’applicazione del rito degli irreperibili.
  • Imputato libero (art. 157 cpp): consegna di copia dell’atto a mani proprie, ovunque l’imputato si trovi. Se ciò non è possibile, la notificazione viene eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui il soggetto esercita normalmente attività lavorativa, consegnando copia al convivente o al portiere o a chi ne fa le veci. Se questi luoghi sono sconosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo ove l’imputato ha temporanea dimora o recapito. Il consegnatario deve sottoscrivere l’originale dell’atto notificato, mentre l’ufficiale deve dare notizia dell’avvenuta consegna al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

117