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Diritto Processuale Penale - Luiss - Prof. Gialuz, Appunti di Diritto Processuale Penale

Documento contenente gli appunti presi durante le lezioni del Prof. Gialuz e dei suoi collaboratori. Chiari e molto utili per chiarire il manuale.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 07/11/2023

Iris2712
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INDICE
Lezione 1: Funzioni e limiti del processo penale. Vicenda storica italiana. !
Lezione 2: Principi fondamentali. Presunzione di innocenza !
Lezione 3: Principio del contraddittorio. Art 111 Cost.!
Lezione 4: Soggetti del procedimento penale. Giudice.!
Lezione 5: Atti del processo penale. Divieto di pubblicazione. !
Lezione 6: Indagato e imputato. Diritto di difesa.!
Lezione 7: Mezzi di prova.!
Lezione 8: Mezzi di ricerca della prova.!
Lezione 9: Prove. Ammissione della prova. Sanzioni che colpiscono le prove. Valutazione della
prova.!
Lezione 10: Pubblico Ministero.!
Lezione 11: Soggetti eventuali del procedimento. Persona oesa. Parte civile. Enti rappresentativi
di interessi lesi dal reato.!
Lezione 12: Misure cautelari. Base normativa. Tipologia. Scelta della misura cautelare.
Procedimento cautelare ordinario. Procedimento cautelare dopo l’applicazione di una misura pre-
cautelare. Impugnazioni avverso i provvedimenti in materia cautelare.!
Lezione 13: Riti speciali. Riti premiali e non premiali.!
Lezione 14: Indagini preliminari.!
Lezione 15: Udienza.!
Lezione 16: Udienza pre-dibattimentale.!
Lezione 17: Giudizio.!
Lezione 18: Impugnazioni. !
LEZIONE 1
FUNZIONI E LIMITI DEL PROCESSO PENALE
Che cos’è il processo? A cosa serve? Meccanismo attraverso cui esercitare la giurisdizione
dello stato: carattere fondamentale è la presenza di un giudice!
Qual è la dierenza rispetto al processo civile? Ci sono beni giuridici molto diversi tra
controversia civile e controversia penale —> il processo civile ha ad oggetto l’avere, il processo
penale ha l’oggetto l’essere (la libera personale)!
Entrambi servono ad attuare la giurisdizione, ma ci sono delle dierenze:!
-la controversia civile ha ad oggetto diritti disponibili (le parti sono padrone dell’oggetto del
processo e possono farlo finire con un accordo durante il processo spesso), !
-mentre il processo penale ha un oggetto indisponibile (art 13: la libertà personale è inviolabile e
cioè indisponibile; dall’altro alto l’art 112 stabilisce che il pm ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale e quindi laddove si tratta di reati perseguibili d’ucio non c’è margine per non
esercitare l’azione penale o terminare il processo prima della sua naturale fine)!
Il diritto civile vive nelle relazioni, nella vita al di fuori dei palazzi di giustizia: ogni giorno noi
compiamo tanti atti che sono riconducibili a degli atti giuridici!
Nel momento in cui commettiamo un reato quel fatto assume rilevanza giuridica solo ed
esclusivamente all’esito di un processo penale —> il diritto penale ha bisogno del processo: va
accertata la sussistenza del reato, la commissione dello stesso da parte del presunto autore e
solo a quel punto si può dire che esiste un reato e che il colpevole sarà destinatario di una
sanzione —> NULLUM CRIMEN SINE IUDICE!
Laddove la vicenda assuma una rilevanza penale, allora ci sarà la polizia giudiziaria che riceverà la
denuncia, trasmetterà la notizia di reato al pm, il quale inizierà un procedimento penale (se il reato
è perseguibile d’ucio lo farà a prescindere dalla querela)!
Nella riforma Cartabia vi è la disciplina organica della giustizia ripartiva: per la prima volta
in Europa un paese si doterebbe di una disciplina organica della giustizia ripartiva —> per i
reati perseguibili a querela il presunto autore, prima dell’inizio del procedimento penale,
potrebbe attivare un programma di giustizia ripartiva e cioè andare davanti a un mediatore
per arontare il conflitto che è sorto dal reato —> si restituisce in questo modo il conflitto
ai privati!
La giustizia tradizionale non è più suciente !
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INDICE

Lezione 1 : Funzioni e limiti del processo penale. Vicenda storica italiana. Lezione 2 : Principi fondamentali. Presunzione di innocenza Lezione 3 : Principio del contraddittorio. Art 111 Cost. Lezione 4 : Soggetti del procedimento penale. Giudice. Lezione 5 : Atti del processo penale. Divieto di pubblicazione. Lezione 6 : Indagato e imputato. Diritto di difesa. Lezione 7 : Mezzi di prova. Lezione 8 : Mezzi di ricerca della prova. Lezione 9 : Prove. Ammissione della prova. Sanzioni che colpiscono le prove. Valutazione della prova. Lezione 10 : Pubblico Ministero. Lezione 11 : Soggetti eventuali del procedimento. Persona offesa. Parte civile. Enti rappresentativi di interessi lesi dal reato. Lezione 12 : Misure cautelari. Base normativa. Tipologia. Scelta della misura cautelare. Procedimento cautelare ordinario. Procedimento cautelare dopo l’applicazione di una misura pre- cautelare. Impugnazioni avverso i provvedimenti in materia cautelare. Lezione 13 : Riti speciali. Riti premiali e non premiali. Lezione 14 : Indagini preliminari. Lezione 15 : Udienza. Lezione 16 : Udienza pre-dibattimentale. Lezione 17 : Giudizio. Lezione 18 : Impugnazioni.

LEZIONE 1

FUNZIONI E LIMITI DEL PROCESSO PENALE

Che cos’è il processo? A cosa serve? Meccanismo attraverso cui esercitare la giurisdizione dello stato: carattere fondamentale è la presenza di un giudice Qual è la differenza rispetto al processo civile? Ci sono beni giuridici molto diversi tra controversia civile e controversia penale —> il processo civile ha ad oggetto l’avere, il processo penale ha l’oggetto l’essere (la libera personale) Entrambi servono ad attuare la giurisdizione, ma ci sono delle differenze:

- la controversia civile ha ad oggetto diritti disponibili (le parti sono padrone dell’oggetto del

processo e possono farlo finire con un accordo durante il processo spesso),

- mentre il processo penale ha un oggetto indisponibile ( art 13 : la libertà personale è inviolabile e

cioè indisponibile; dall’altro alto l’ art 112 stabilisce che il pm ha l’obbligo di esercitare l’azione penale e quindi laddove si tratta di reati perseguibili d’ufficio non c’è margine per non esercitare l’azione penale o terminare il processo prima della sua naturale fine) Il diritto civile vive nelle relazioni, nella vita al di fuori dei palazzi di giustizia: ogni giorno noi compiamo tanti atti che sono riconducibili a degli atti giuridici Nel momento in cui commettiamo un reato quel fatto assume rilevanza giuridica solo ed esclusivamente all’esito di un processo penale —> il diritto penale ha bisogno del processo: va accertata la sussistenza del reato, la commissione dello stesso da parte del presunto autore e solo a quel punto si può dire che esiste un reato e che il colpevole sarà destinatario di una sanzione —> NULLUM CRIMEN SINE IUDICE Laddove la vicenda assuma una rilevanza penale, allora ci sarà la polizia giudiziaria che riceverà la denuncia, trasmetterà la notizia di reato al pm, il quale inizierà un procedimento penale (se il reato è perseguibile d’ufficio lo farà a prescindere dalla querela) Nella riforma Cartabia vi è la disciplina organica della giustizia ripartiva: per la prima volta in Europa un paese si doterebbe di una disciplina organica della giustizia ripartiva —> per i reati perseguibili a querela il presunto autore, prima dell’inizio del procedimento penale, potrebbe attivare un programma di giustizia ripartiva e cioè andare davanti a un mediatore per affrontare il conflitto che è sorto dal reato —> si restituisce in questo modo il conflitto ai privati La giustizia tradizionale non è più sufficiente

RAPPORTO DI STRUMENTALITA’

Si parla di un rapporto di strumentalità e si intende una strumentalità a doppio senso —> il processo continua ad essere al servizio della legalità sostanziale, durante il processo è la norma sostanziale che serve a individuare i confini dell’accertamento, la fattispecie penale viene pensata a monte riguardo al processo Vi è una strumentalità anche del diritto penale rispetto al processo: le finalità della sanzione penale sono quella rieducativa, retributiva (essenza stessa della pena) Art 27.3: la pena non deve essere inumana, la pena di per se non ha una componente afflittiva —> l’ art 27 è il paradigma della giustizia contenziosa tradizionale ed è straordinario nel porre delle garanzie sostanziali (1°comma) In concreto accade però, soprattutto quando il processo si prolunga troppo, che degli istituti che dovrebbero avere natura processuale vengono piegati dagli operatori a svolgere funzioni sostanziali —> il processo assume una funzione di difesa sociale che dovrebbe essere propria della sanzione —> si rischia dia arrivare a una strumentalità univoca Quindi che cos’è il processo penale? Complesso di forme che l’ordinamento predispone per effettuare un giudizio sulla responsabilità per la commissione di un reato e sulla punibilità per lo stesso —> l’ordinamento pone delle norme incriminatrici Per complesso di forme si fa riferimento non solo alle forme giuridiche, ma anche alle forme simboliche (ad es il giudice che indossa la toga: serve a creare una distanza tra il giudice che amministra la giustizia in nome del popolo italiano e il cittadino) —> rituale giudiziario Il cuore del processo sta nel giudizio : l’atto di un uomo che giudica un altro uomo è “terribile e odioso” (Ferrajoli), ma è un atto necessario per attuare il diritto penale e dare concretezza alle norme. È fondamentale giudicare per garantire coesione sociale Il processo penale si compie sempre attraverso atti di violenza —> il processo è già di per se una pena (Carnelutti) A cosa serve il processo penale?

- Ad accertare la verità

- A punire i colpevoli

- Ad assolvere gli innocenti

- A ristabilire l’ordine violato

- A trasformare la norma penale astratta in un qualcosa di concreto

- A tutelare l’imputato e ad evitare gli errori giudiziari

Modello processuale Il sistema penale nel suo complesso ha due polarità fondamentali

- Autorità : attraverso essa si prova a tutelare la collettività —> il processo garantisce

repressione e prevenzione del crimine. sottoposto a processo

- Individuo

Si può immaginare un pendolo che si sposta dalla tutela della collettività alla tutela dell’individuo Gli archetipi storici del processo penale sono due :

- il modello inquisitorio : attribuisce il potere a una figura (ricerca solitaria della verità da parte

del giudice) —> il suo obiettivo principale è reprimere i reati

Ruolo centrale è quello del magistrato inquisitore, che cumula le funzioni di accusatore e giudice Prova regina è la confessione, mediante la tortura Il processo è segreto perchè la collettività non può conoscere ciò che accade e l’imputato non può sapere quali sono i testimoni dell’accusa, le prove che ha il giudice e sulle quali si muove

- il modello accusatorio : si caratterizza per una ricerca dialettica della verità in mano alle parti e

vi è un maggior riguardo per i diritti individuali, anche a discapito della possibile repressione dei reati

Ruolo centrale è quello delle parti Prova regina è la testimonianza

- interventi della Corte costituzionale (a partire dagli anni 60): i giudici iniziano a ritenere che

alcune delle scelte fatte nel 1930 fossero illegittime Attraverso questa stagione, che mirava a reintrodurre delle garanzie, si ritorna all’assetto liberale del 1913, ma rimangono dei problemi strutturali: ad es quello legato al cumulo di funzioni in un soggetto solo in pm e giudice istruttore oppure il travaso costante in atti di istruzione in dibattimento DIBATTITI E CODICE VASSALLI Si ritiene a anche anti-economico del reiterare degli stessi atti davanti a pm, giudice istruttore e al giudice in dibattimento Si ha così un forte dibattito dottrinale per la redazione del nuovo codice al fine di adottare un modello processuale del tutto nuovo

- Bozza Carnelutti del 1963: venne incaricato di predisporre una bozza di riforma del codice di

procedura —> pubblica una prima bozza molto all’avanguardia

- Dibattito acceso nel duplice convegno a Lecce e a Bellagio nel 1964: emergono due posizioni

—> da un lato i conservatori (ricordiamo Giovanni Leone che sosteneva un modello misto, criticando Carnelutti) e dall’altro gli innovatori (come Carnelutti che voleva un modello ispirato a quello accusatorio americano)

- Una decina di anni dopo, nel 74 viene adottata una prima legge delega (108/74) : viene

nominata una commissione ministeriale e si giunge poi a un progetto preliminare nel 1978 —> siamo negli anni di piombo (emergenza terroristica con la morte di Aldo Moro) e quindi il nuovo codice venne messo da parte

- Si arriva cosi alla seconda metà degli anni 80, quando fu emendata la legge delega 81/87 , una

legge molto ambiziosa —> art 2.1: il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio Viene nominata una commissione ministeriale guidata da Pisapia, che redige un progetto preliminare e a distanza di un anno, nel 1988, per volontà di Giuliano Vassalli, viene adottato il nuovo codice, che entrerà in vigore un anno dopo —> CODICE VASSALLI Si tratta di una rivoluzione copernicana, che segna un mutamento di prospettiva —> gli architravi del nuovo modello accusatorio sono:

- principio di separazione delle funzioni (pm da organo imparziali di giustizia a parte

del processo)

- principio del contraddittorio nella formazione della prova (la prova si forma nel

dibattimento ed è introdotta la cross examination e cioè sono pm e difensore a interrogare la parte e non più il giudice come nel 1930)

- principio di separazione delle fasi : il processo inizia con l’esercizio dell’azione penale

e tutti quello che accade prima, nelle udienze preliminari, non è utilizzabile in dibattimento

- principio di semplificazione delle forme processuali : previsione di procedimenti

speciali (si prevede un incentivo per l’imputato che aderisce al patteggiamento o al rito abbreviato: riduzione della pena di 1/3) Tutto ciò era inconcepibile prima del 1988, ecco perchè si parla di rivoluzione copernicana Cambia la disposizione dei soggetti nell’aula di udienza : prima il pm era accanto al collegio giudicante ed era il collegio a fare le domande, ora invece passa vicino all’imputato insieme al difensore di fronte all’organo giudicante —> questa trasformazione delle aule di giustizia raffigura in maniera evidente il grande cambiamento avutosi All’estero si rendono conto di questa rivoluzione e il codice italiano viene considerato come il più ambizioso tentativo di trasferire le procedure penali in un modello accusatorio, in un ambiente inquisitorio, a partire dal 1971 Ne l’estero ne la dottrina italiana non si resero conto di una enorme differenza, madre dei problemi che poi sono sorti per il nostro codice: non venne introdotta in Italia la giuria Rischio : difficoltà che il codice si radichi nella prassi degli uffici giudiziari Giovanni Falcone, fin dall’87 si rende conto delle potenzialità della riforma, ma anche dei suoi rischi —> dice che è una riforma rispondente a esigenze di civiltà, ma il buon esito dipenderà dal

se la magistratura e le forze di polizia sapranno adeguarsi alla nuova realtà e saranno sostenute dai competenti organismi statali Franco Cordero dice che la concreta attuazione del codice dipende da fattori male pronosticabili; in fondo è stata una rivoluzione libresca, sarà meno comodo insediarla nei cervelli Il paradosso cui si è assistito negli ultimi 30 anni è che nei confronti di questo nuovo codice sono state sollevate centinaia e centinaia di questioni di illeggimità costituzionale (113 declaratorie di illegittimità costituzionale), molto di più rispetto a quelle pronunciate nei confronti del vecchio codice di procedura penale Sono state effettuate decine e decine di modifiche ad opera del legislatore Possiamo individuare 4 stagioni nella evoluzione del codice :

- Controriforma o svolta inquisitoria negli anni 90 : il trapianto di modello provoca una

reazione da parte dell’organismo della magistratura che lo rigetta e la corte cost asseconda questa stagione Nel 1992 (annus horribilis) si hanno gli attentati a Falcone e Borsellino con l’inizio di mani pulite, con l’arresto di Mario chiesa e l’inizio della stagione di Tangentopoli: caratterizzata dalla centralità del pubblico ministero, questo anche a causa del nuovo codice (il pm con esso acquisisce un ruolo nella fase preliminare che non aveva mai avuto) Arriva un trittico di sentenze della corte costituzionale :

  • 24/
  • 254/
  • 255/
  • Importante è anche la sentenza 111/93 riferita all’art 507: anche nel nuovo codice ci sono norme che mirano alla ricostruzione della realtà materiale e che mirano a valorizzare anche elementi raccolti nella realtà materiale (anche questa pertanto porta a confermare il principio di dispersione della prova) -_> l’impianto codicistico non è un accusatorio puro, ma un sistema accusatorio “all’italiana” Tre pronunce che smantellano la struttura del nuovo codice e portano al principio della dispersione della prova e cioè non c’è più la regola della centralità del dibattimento: la corte dice che è vero che il sistema accusatorio ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale, ma accanto al principio dell’oralità nel nuovo sistema processuale è presente il principio della non dispersione degli elementi di prova, principio per cui le dichiarazioni rese in indagini potrebbero essere più attendibili rispetto a quelle formatesi in contraddittorio e quindi il nuovo codice è illegittimo nella parte in cui vieta al giudice di prendere un considerazione le dichiarazioni rese in indagini (255/92) —> viene così abattuto il muro che garantiva l’impermeabilità del dibattimento e il contraddittorio nella formazione della prova —> la conseguenza è che il pm acquisisce un potere molto ampio, perchè a quel punto le indagini preliminari diventano il luogo in cui il pm forma delle prove e si tratta di una fase da lui direttamente gestita (non dal giudice istruttore come diceva il codice rocco) —> il pm diviene nell’immaginario collettivo una sorta di eroe che combatte per la collettività —> dato che i pm continuano a indagare nei confronti della politica si crea un forte scontro, che porta a due leggi
  • L 267/
  • Sentenza 361/
  • Cosi il parlamento emana la^ L 2/99^ introducendo i principi del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova (Art 111 cost) —> riforma operata contro la magistratura
  • Poi sarà emanata la^ L 63/2001^ per dare concretezza la principio costituzionale a livello codicistico

- Costituzionalizzazione del contraddittorio e attuazione del giusto processo negli anni

2000 —> importante è la riforma del 1999 che introduce tra le varie cose il principio della parità delle parti, sempre al fine di rafforzare il ruolo assunto dal pm

- Apertura alle fonti europee negli anni dieci del 2000

Con l’attuazione della Cedu si ha

  • un^ superamento del processo in contumacia e viene introdotto il processo in assenza^ (l 67/14): si riteneva che la contumacia violasse il diritto dell’imputato a presenziare al proprio processo

legislativo del ministero ha adottato un decreto molto ampio, diretto approvato nell’agosto 2022 e ora stanno arrivando i pareri

LEZIONE 2

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Diritti fondamentali dell’individuo (artt 2, 13, 14, 15, 24, 25)

- Giusto processo (art 111): la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla

legge

- Principi e regole derivanti dallo stesso art 111

- Presunzione di innocenza (art 27)

- Indipendenza funzionale del giudice (art 101. 102)

- Indipendenza esterna e esterna della magistratura (artt 104, 105, 106, 107)

- Dipendenza funzionale della polizia giudiziaria (art 109)

- Obbligatorietà dell’azione penale (indipendenza del pm) (art 112)

Il Tonini fa discendere il tutto dall’art 111: ciò è vero solo in parte 1) PRESUNZIONE DI INNOCENZA (ART 27.2 COST) Art 27.2 -> “ L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” Art 6.2 CEDU -> “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata” Tra questi due articoli, che appaiono molto simili, ci sono delle differenze :

- un lato c’è una affermazione di presunzione (art 6) e dall’altro c’è una considerazione (art 27)

- da un lato si parla di imputato (art 27) e dell’altro di persona accusata di un reato (art 6)

- nel 6 si richiama l’innocenza e nel 27 si parla di soggetti non colpevole

- da un lato si parla di condanna definitiva (art 27) e dall’altro di colpevolezza non legalmente

accertata (art 6) Questo articolo ha consentito a diverse letture:

- una prima conservativa di Giovanni Leone: il 27 non poneva una presunzione di innocenza ma

una non presunzione di colpevolezza

- Amato e Grevi dicono che il legislatore parla di una presunzione di non colpevolezza

Corollari della presunzione di innocenza L’imputato non va trattato come colpevole ne nel processo ne fuori del processo

  1. Regola di trattamento dell’imputato NEL processo —> garantisce che nessuno venga, in alcun modo, trattato o indicato come colpevole prima che la sua responsabilità sia stata accertata da un giudice

- divieto di attribuire alla carcerazione preventiva la funzione della sanzione

- regime detentivo dell’imputato

- effetto sospensivo delle impugnazioni: “fino a condanna definitiva” (art 588)

  1. Regola do trattamento dell’imputato FUORI dal processo (processo mediatico) Direttiva 2016/343/UE rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali —> gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le dichiarazioni pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole: ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato e le decisioni preliminari adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti o fondate su sospetto e indizi

Nell’autunno 2021 il governo ha dato attuazione a questa direttiva La più compiuta attuazione della direttiva si ha con il dlgs 188/21 —> la direttiva ha reso l’ordinamento italiano più coerente con quelle che sono regole e principi contenuti nella direttiva stessa Divieto di indicare come colpevole l’imputato fino all’accertamento della colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili : se è violato questo divieto è fermata l’applicazione delle eventuali sanzioni e sorge l’obbligo di risarcimento del danno Rapporti con gli organi di informazione Art 5 dlgs 106/ La presunzione d’innocenza passa anche per la diffusione di informazioni sul procedimento penale Sono stati previsti dei canali ufficiali di diffusione delle informazioni: il procuratore della repubblica comunica solo con comunicati ufficiali o con conferenze stampa Presupposti della diffusione di informazioni: motivi connessi all’indagine penale La normativa di attuazione della direttiva riguarda sia le dichiarazioni rese da autorità pubbliche diverse dall’autorità giudiziaria sia gli stessi provvedimenti giudiziari Art 155-bis cpp : diretto a salvaguardare la presunzione di innocenza anche con riferimento ai provvedimenti giudiziari —> si fa divieto di presentare l’imputato come colpevole nel provvedimento fino quando essa non è stata accertata, con sentenza o con provvedimento di condanna irrevocabile Il pm formula l’imputazione quando definisce l’accusa nei confronti della persona sottoposta alle indagini e così esercita l’azione penale

Esso ha una dimensione sia soggettiva sia oggettiva

- soggettiva: diritto a confrontarsi con l’accusatore

- oggettiva: contraddittorio come metodo di ricerca della verità giudiziale

Art 111.5 —> Eccezioni al contraddittorio in senso forte > la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per:

- consenso dell’imputato (contraddittorio implicito) —> si fonda sulla valutazione per cui per

effetto del consenso si ottiene un risultato corrispondete all’applicazione del metodo dialettico nella formazione della prova

- accertata impossibilità di natura oggettiva (contraddittorio impossibile) —> impossibilità per

cause indipendenti dalla volontà del dichiarante

- effetto di provata condotta illecita (contraddittorio inquinato) —> se il dichiarante è stato

sottoposto a una condotta illecita allora il contraddittorio dibattimentale non è più attendibile DIRITTI DELL’IMPUTATO Il giusto processo si svolge nel rispetto di particolari garanzie Art 111.3 —> Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia

- nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa

elevata a suo carico ( diritto all’informazione )

- disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa ( diritto di difesa )

- abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono

dichiarazioni a suo carico ( diritto a confrontarsi con l’accusatore o contraddittorio in senso soggettivo), di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore ( diritto alla prova )

- sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo

( diritto all’assistenza linguistica ) **Principi fondamentali preesistenti alla modifica del 1999

  1. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE** 111.6 —> “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” Funzione endo-processuale della motivazione :

garanzia nei confronti delle parti del processo strumento che consente un controllo al giudice dell’impugnazione Funzione extra-processuale della motivazione (funzione democratica): consente ai consociati di esercitare un controllo democratico diffuso sull’esercizio della giustizia consente ai consociati di partecipare all’amministrazione della giustizia Ci sono state delle critiche, soprattutto in riferimento alla scelta di escludere, nel nostri sistema, il

modello della giuria (che decide con verdetto immotivato): la sua introduzione avrebbe presupposto una modifica costituzionale 2) RICORRIBILITA’ PER CASSAZIONE 111.7 —> “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra” Questa disposizione ha una storia > negli anni 40 nell’assemblea costituente vi era Pietro Calamandrei , il quale nel 1920 dopo aver combattuto durante la prima guerra mondiale pubblicò una monografia in cui ricostruisce la storia dell’istituto della cassazione, parlando di “sistema della cassazione” , che consta di due elementi fondamentali:

- Nomofilachia: la corte deve garantire la corretta interpretazione del diritto e l’esatta

applicazione della legge (art 65 ordinamento giud)

- Ricorso per violazione di legge

Si voleva costituzionalizzare il sistema della cassazione per assicurare l’eguaglianza dei cittadini —> la cassazione adempie alla funzione nomofilattica struccando il ricorso per cassazione e quindi dare alla parti la possibilità di impugnare una sentenza Ciò è possibile contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale solo in ipotesi di violazione di legge.

Ci si è chiesti ma violazione di legge significa anche violazione dell’obbligo di motivazione? Se è la stessa cost a porre questa regola allora si, e questa è stata proprio la tesi prevalente —> L’ art 606 lett e) cpp consente il ricorso per cassazione anche per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione Questa riflessione vale sia per il civile sia per il penale. In ambito penalistico la differenza sta nel riferimento ai provvedimenti contro la libertà personale e poi il 111.7 va letto insieme al 27. secondo cui la presunzione di innocenza vi è solo in presenza di una sentenza definitiva —> la presunzione di innocenza si può superare solo dopo che la corte si è pronunciata sulla sentenza di condanna o solo dopo che l’imputato abbia fatto acquiescenza Il ambito penale quindi il ricorso per cassazione si connota per una funzione soggettiva , di garanzia soggettiva

Problema della irragionevole durata del processo

Il principio di ragionevole durata è imposto dalla costituzione (art 111), dalle fonti sopranazionali (art 6 cedu) e dall’UE: esso è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del p.n.r.r., dato che oggi la ragionevole durata del processo rappresenta una situazione molto critica nel nostro ordinamento La durata totale dei procedimenti penali ha toccato negli anni dei livelli considerevoli: il grado di giudizio più critico è il grado di appello , la cui durata media è molto elevata ed è al di fuori di ogni media europea (tabella n 57, 58) Disposition time : indicatore usato per misurare la capacità dei diversi sistemi giudiziari di smaltire in un tempo ragionevole i procedimenti pendenti Guardando a questo indicatore l’Italia si trova al di sopra rispetto alla media europea —> ad es guardando a delle statistiche, nel 2018, l’Italia ha dimostrato di avere un valore max in appello di 851 giorni, rispetto ai 155 della media europea La riforma del 1988 mira a migliorare i tempi del processo penale: pertanto mira a assumere personale ausiliario e a meccanizzare i servizi Ci sono diverse CAUSE :

- Ipertrofia del sistema orbace e mancanza di filtri all’esercizio dell’azione penale

- Complessità di un rito labirintico con alcune fasi ormai inutili (udienza preliminare) e con altre

congegnate (le impugnazioni)

- Assenza di personale e strutture, con la conseguenza di tempi morti inaccettabili

- Incapacità organizzativa

- Ritardi nell’informatizzazione della macchina giudiziaria

La ragionevole durata che è sancita dall ’art 111 Cost impone al legislatore di eliminare queste cause e di introdurre dei rimedi compensativi , nel caso in cui il procedimento penale ha una durata irragionevole: si fa riferimento a delle forme di indennizzo (già oggi previste dalla legge Pinto) Prescrizione Importante e legato al tema della ragionevole durata è l’istituto della PRESCRIZIONE : si tratta di una sorta di diritto all’oblio e cioè con la prescrizione si evita che lo stato possa condannare per un fatto verificatosi troppo tempo prima Ciò va a garantire il diritto di difesa e cioè impedisce una ricostruzione del fatto a notevole distanza di tempo e evita di punire un soggetto che è completamente cambiato rispetto a quello che ha commesso il fatto Riforma Bonafede 2019 : impossibilità per il reato di prescriversi dopo la sentenza di condanna di primo grado —> essa si pone in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo:

- induce i magistrati a far presto per evitare che il processo finisca con un non liquet

- disincentiva il ricorso a riti alternativi e incentiva la proposizione delle impugnazioni: in molti

casi il fatto di andare avanti nel processo, almeno prima della riforma del 2019 sulla prescrizione, era un modo per superare la prescrizione nel corso del processo

Naturalità e precostituzione sono sinonimi o no? Ci sono varie tesi contrapposte

- Tesi disgiuntive : la naturalità indica qualcosa di diverso rispetto alla precostituzione e cioè la

costituzione con la naturalità introduce un vincolo per il legislatore che dovrà precostituire il giudice

tesi del locus comisso delicti: accolta dalla corte cost con la sentenza 186/

- Tesi della sinonimia : il giudice naturale sia quello precostituito per legge

In merito al contenuto del 25.1 possiamo dire che

- da un lato abbiamo una riserva assoluta di legge (corollario —> principio di precisione e cioè

il legislatore deve impegnarsi nel precostituire il giudice)

- dall’altro una norma sostanziale (il giudice deve essere costituito prima del fatto di reato

Ambito di applicazione della garanzia : cosa si intende per giudice? Possiamo interpretare questa parola in due modi:

- l’organo giudiziario, l’ufficio

- la persona fisica

Quando il 25.1 dice che il giudice naturale deve essere precostituito dalla legge allude all’ufficio o alla persona fisica? Dagli anni 60 si formano delle correnti in magistratura che corrispondo a diverse ideologie culturali Il giudice non è un automa, non è un computer, ma ha il suo bagaglio motivo, culturale: ecco perchè i giuristi che hanno avuto maggiore sensibilità in merito all’attuazione del 25.1 si rendono conto che tra disposizione e dispositivo c’è in mezzo un giudice con la sua personalità, formazione, sensibilità Occorre allora prevedere un meccanismo che porti a predeterminare non solo l’ufficio, ma anche la persona fisica che deciderà

- Competenza - Quali sono gli istituti del cpp che sono preordinati ad attuare il principio del giudice naturale? Competenza Art 4 : “per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale” Fissata questa norma il codice individua: 1) Competenza per materia : ripartita tra tre uffici:

Corte d’Assise per i reati più gravi , tassativamente indicati all’ art 5 e individuati secondo un duplice criterio: quantitativo e qualitativo Tribunale : ha una competenza residuale e cioè è competente per quei reati che non sono di competenza ne della corte d’assise ne del giudice di pace ( art 6 ) Giudice di pace per i reati individuati nell’ art 4 dlgs 274/00 : Una volta individuato quello competente per materia bisogna capire quale poi nello specifico è competente 2) Competenza per territorio art 8 : determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato; _se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l’omissione; se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone; se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto _ L’ art 9 pone una serie di regole suppletive : può capitare che non è noto il luogo in cui è stato commesso il fatto > il terzo come ci dice che se non è possibile determinare la competenza del territorio perchè non è noto il luogo dove è avvenuto il reato o del domicilio o della residenza dell’imputato allora la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo in cui ha sede

l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 > se non è possibile in alcun modo individuare il giudice competente per territorio conta la scelta tempestiva fatta dal PM

Ci sono poi delle deroghe alla competenza per territorio:

- l’ art 11 garantisce l’imparzialità del giudice (competenza speciale ab origine): procedimenti

riguardanti magistrati secondo cui si vuole evitare che magistrato possa essere condannato o non condannato da un suo collega, in tal caso sarà competente il giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge

- Rimessione del processo: l’art 55 del codice rocco prevedeva che per gravi motivi di ordine

pubblico o per legittimo sospetto la corte di cassazione può rimettere il processo ad altro giudice > data la forte applicazione estensiva di questo istituto, allora vengono fatte delle modifiche nel 1988 > oggi l’ art 45 individua i presupposti per le remissione del processo e dice che in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 > non vi erano riferimenti ai motivi di legittimo sospetto perchè si riteneva che questa espressione fosse molto generica: esso fu eliminato del codice nel 1988 e reintrodotto dalla l. 248/02 che dice che esso non va interpretato in senso lato, ma essendo la remissione un istituto di carattere speciale allora ca interpretato in modo restrittivo 3) Competenza per connessione ( art 12 e ss. ): Anche qui vi è stata una svolta significativa nel 1988 finalizzata a ridimensionare la discrezionalità del giudice e dare una attuazione rigorosa al canone di naturalità e precostituzione. Nel codice rocco si poteva avere connessione solo nell’ipotesi di simultaneus processus e cioè nelle ipotesi di riunione —> con la riforma si dice che la competenza per connessione opera indipendentemente dalla riunione e si riducono i casi di connessione, al fine di evitare i maxi processi Art 12 definisce i casi di connessione : si tratta di una norma che non solo individua il giudice competente, ma individua anche la incompatibilità a testimoniare

connessione forte: si ha quando vi è concorso di persone nel reato, cooperazione colposa o condotte indipendenti —> unico reato commesso da più soggetti: ci saranno quindi più

**Inosservanza delle norme su competenza, attribuzione e assegnazione

  1. INCOMPETENZA** ( art 21 )

per materia : incompetenza per difetto (art 21.1) rilevata anche d’ufficio in Goni stato e grado del processo per territorio (art 21.2): rilevata su eccezione di parte entro termini perentori per connessione (art 21.3): rilevata su eccezione di parte entro termini perentori Art 24bis —> rinvio alla corte di cassazione per decisione sulla competenza per territorio: si vuole che se c’è una questione seria e controversia si vada direttamente dinanzi alla Cassazione 2) DIFETTO DI ATTRIBUZIONE Si pronuncia il tribunale in composizione monocratica in luogo del tribunale in composizione collegiale difetto di attribuzione del tribunale: ricalca la disciplina dell’incompetenza territoriale di cui al

3) DIFETTO DI ASSEGNAZIONE Si pronuncia la II sezione invece che la III (il collegio è composto da Tizio invece che da Caio)

il difetto di assegnazione si traduce in una mera irregolarità: si desume da una lettura congiunta degli artt 178 e 33 —> È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante L’ art 33 ribadisce che sono leggi di ordinamento giudiziario —> 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario [ 178 , e 179 c.p.p.] 2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici —> si applica il 178 quando vengono violate le norme dell’ordinamento giudiziario è importante questo perchè la nullità assoluta è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio; mentre quello di attribuzione è rilevabile solo dalle parti entro termini perentori 33: se si tratta di errore tabellare non è applicato il 178 —> esso si applica solo se ci sono violazioni di legge gravi Terzietà e imparzialità del giudice Art 111.2 cost Il contraddittorio si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale tesi sinonimia: terzietà e imparzialità sono sinonimi tesi dell’autonomia: l’imparzialità si riferisce alla posizione processuale del giudice e la terzietà indica lo status del giudice sul piano ordinamentale (la terzietà vista come un principio che porta non solo a una separazione delle funzioni, ma anche a una separazione delle carriere) Nel corso degli ultimi venti anni, dopo l’introduzione del canone del giusto processo, si sono fatti passi avanti nell’approfondire la separazione delle funzioni

- riforma ordinamento giudiziario del 2006 che ha introdotto filtri per il passaggio dalla funzione

giudicante alla funzione requirente;

- oppure la riforma cartabia dell’ordinamento giudiziario (L 71/22) che ha previsto:

Il sistema oggi vigente è un sistema delle separazione delle funzioni: le camere da anni propongono una vera e propria “ separazione delle carriere” , modificando il titolo IV della nostra carta cost —> si basa sull’idea di un duplice concorso, di un duplice CSM (giudicante e requirente)

- PRO :

ciò consentirebbe di attuare una effettiva terzietà del giudice > giudice e PM non sarebbero più colleghi solo una terzietà effettiva del giudice (equidistanza tra PM e avvocato), può garantire una parità delle parti in concreto

- CONTRO :

rischio che il pm finisca di diventare una parte che ricerca a tutti i costi la responsabilità della parte: diventerebbe una sorta di avvocato della polizia, piuttosto che essere un magistrato imparziale nel rispetto del 97 il Pm perderebbe quella cultura della giurisdizione fondamentale nella fase preliminare: se diventasse un soggetto autonomo sarebbe difficile pensare che vada alla ricerca anche degli elementi di prova a favore dell’indagato, poiché non farebbe che ratificare le ipotesi disposte dalla polizia il pm uscito dall’alveo della magistratura, indipendente rispetto a ogni altro potere, avendo grandi poteri, finirebbe per confluire nell’alveo dell’esecutivo e finirebbe così per essere messo a rischio il principio della obbligatorietà dell’azione penale

La corte cost dice che non rilevano solo l’adozione di provvedimento nel procedimento principale, ma al fine di determinare una situazione pregiudicante bisogna valutare anche la decisione del procedimento incidentale La corte dichiara illegittimo il 34.2 nella parte in cui non prevede che possa partecipare il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato ASTENSIONE —> rinuncia all’esercizio della funzione giurisdizionale Art 36 : casi in cui vi è obbligo di astensione

- L’incompatibilità determina l’ipotesi di astensione

- Fattispecie in cui c’è un legame del giudice con le parti: qui c’è l’obbligo di astensione

- Indebita manifestazione di un pregiudizio sulla regiudicanda: obbligo di astenersi se ha dato

consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie

- Gravi ragioni di convenienza

RICUSAZIONE —> richiesta di parte di sostituzione del giudice non imparziale Art 37 : sono ipotesi di ricusazione

- Casi dalla lett a) alla lettera g) del 36, tranne la lettera h) (gravi ragioni di convenienza)

- lett b) c’è ricusazione se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli

ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione —> differenza con 36 lett c)

LEZIONE 5

GLI ATTI DEL PROCESSO PENALE

Caratteri generali La disciplina degli atti è molto toccata dalla riforma, soprattutto in materia di digitalizzazione. Il II libro del cpp è dedicato agli atti, in cui troviamo tutta una serie di regole generali L’ atto processuale penale è una specifica forma di atto giuridico compiuto da soggetti pubblici o privati La sentenza non viene da sola, ma è il processo che via via si trasforma in sentenza, proprio attraverso il compimento degli atti La disciplina degli atti nel processo penale è fondamentale perché proprio la nozione di procedimento in generale è definita come una serie di atti, cronologicamente ordinati, funzionali ad arrivare ad un provvedimento finale Ecco perché la forma degli atti stessi è fondamentale nel processo: la forma ha un valore sostanziale, perché questa è prescelta dal legislatore ( principio di legalità processuale ) anche al fine di realizzare un bilanciamento di interessi —> essa è posta a garanzia dell’individuo sottoposto a procedimento penale ed esprime questo bilanciamento di interessi. La forma è controllo del potere giudiziario ed è posta a garanzia dell’efficienza del processo La forma va tenuta distinta dal formalismo processuale: questo è definito come pura esteriorità privo di essenza L’atto processuale che non risponde alla forma prevista dalla legge è INVALIDO Nel libro II sono affrontati diversi aspetti inerenti gli atti: ci sono anzitutto alcune disposizioni inerenti la lingua degli atti : di regola la lingua degli atti è la lingua italiana, anche se l’art 109 prevede una tutela delle minoranze linguistiche —> si realizza un qualcosa di diverso dall’assistenza linguistica (disposizioni previste a pena di nullità) Riforma Cartabia —> la modalità generale di formazione degli atti diviene quella digitale. Ci sono pertanto modifiche agli artt 110 e 111, con l’introduzione di nuovi articoli

Si prevedono solo due eccezioni al deposito telematica, riferite a quei documenti che ad es preesistono rispetto al processo penale o agli compiuti dalle parti personalmente Divieto di pubblicazione degli atti (Art 114 cpp) Alla base del divieto di pubblicazione si pongono

esigenze sottese al segreto del procedimento: tutelare l’efficacia ella’azione di accertamento del reato, diritto alla riservatezza, presunzione di innocenza, tutela del contraddittorio esigenze sottese alla pubblicità: il diritto-dovere del popolo di controllare l’amministrazione della giustizia, diritto dei cittadini di essere informati, diritto di cronaca Bisogna sempre operare un bilanciamento anche con altri interessi: ad es ci sono anche forti interessi alla conoscenza degli atti processuali Il problema della giustizia mediatica non riguarda solo il fatto che la persona possa essere sottoposta a un processo parallelo privo di garanzia, ma riguarda anche il fatto che il processo penale possa essere influenzato dalla giustizia mediatica: si compie un processo parallelo e questo incide sul processo penale Segretezza interna e segretezza esterna —> segretezza degli atti diversa dal divieto di pubblicazione

- La segretezza interna (art 329) è la non conoscibilità degli atti del procedimento da parte dei

soggetti del medesimo —> l’obbligo di segretezza sussiste fino a che l’imputato non ne possa avere conoscenza e termine ultimo è quello della chiusura delle indagini preliminari. Il pm può comunque secretare o desecretare atti di indagine quando questo è necessario per particolari esigenze investigative

- La segretezza esterna (art 114) è la non conoscibilità degli atti da parte di chi non vi partecipa,

ossia da parte dei consociati —> questa coincide con il divieto di pubblicazione perchè riguarda la conoscenza degli atti all’esterno L’ art 114 cpp disciplina in maniera specifica il divieto di pubblicazione Questo divieto può essere di due tipi:

- Divieto di pubblicazione assoluto : riguarda il divieto di pubblicare sia il testo sia il contenuto

e cioè i mezzi di informazione non possono riportare ne il testo dell’atto ne il contenuto

- Divieto di pubblicazione relativo : riguarda solo la pubblicazione del testo dell’atto

C’è poi una disciplina del divieto di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari , che è differenziata a seconda che si proceda o meno al dibattimento

- se non si procede al dibattimento, anche quando gli atti di indagine non sono più segreti,

permane comunque un divieto di pubblicazione degli atti di indagine sono nel testo (è possibile riportare il contenuto di questi atti, ma non il testo) —> non sono pubblicabili fino alla chiusura delle indagini

- se si procede al dibattimento, il divieto di pubblicazione nel testo si estende nel tempo e cioè

dura anche nella fase processuale (nel giudizio di primo grado, di appello, fino alla pronuncia della sentenza nel grado di appello) —> evitare che il giudice del dibattimento possa essere influenzato dalla conoscenza degli atti di indagine L’art 114 disciplina anche le intercettazioni: è stato inserito un comma 2-bis che stabilisce un divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni non acquisite Ci sono altre due previsioni importanti

comma 6 : vietata la pubblicazione dell’immagine del minorenne, qualunque sia il suo ruolo —> è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni