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DIRITTO PROCESSUALE PENALE, PROVE (Cabiale) - APPUNTI, Appunti di Diritto Processuale Penale

appunti completi del corso di diritto processuale penale tenuto dal professor Andrea Cabiale in UNIUPO

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 23/06/2021

GIURISDISPENSE2.0
GIURISDISPENSE2.0 🇮🇹

4.3

(10)

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PROVE
Il sistema inquisitorio si fonda sulla ricerca solitaria della verità da parte del giudice. I codici inquisitori non
hanno molte norme sulle prove, sul modo in cui queste devono essere raccolte e valutate, c’è molta fiducia
nel giudice. Nel codice di procedura penale previgente non esisteva un libro dedicato interamente alle prove.
Oggi la ricerca delle prove non è affidata al giudice, ma alle parti. Il giudice ricopre un ruolo di imparzialità e
il modo migliore per garantirlo è proprio evitare che possa raccogliere prove.
I nuovi codificatori hanno introdotto una vasta disciplina analitica probatoria e hanno riservato a questa un
intero libro, il libro III “PROVE” che si articola in tre titoli, cioè “DISPOSIZIONI GENERALI”, “MEZZI DI PROVA” e
“MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA”
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Scarica DIRITTO PROCESSUALE PENALE, PROVE (Cabiale) - APPUNTI e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

PROVE

Il sistema inquisitorio si fonda sulla ricerca solitaria della verità da parte del giudice. I codici inquisitori non hanno molte norme sulle prove, sul modo in cui queste devono essere raccolte e valutate, c’è molta fiducia nel giudice. Nel codice di procedura penale previgente non esisteva un libro dedicato interamente alle prove. Oggi la ricerca delle prove non è affidata al giudice, ma alle parti. Il giudice ricopre un ruolo di imparzialità e il modo migliore per garantirlo è proprio evitare che possa raccogliere prove. I nuovi codificatori hanno introdotto una vasta disciplina analitica probatoria e hanno riservato a questa un intero libro, il libro III “PROVE” che si articola in tre titoli, cioè “DISPOSIZIONI GENERALI”, “MEZZI DI PROVA” e “MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA”

E’ più difficile dimostrare qualcosa attraverso la prova indiziaria; infatti dalla prova del fatto secondario bisogna ricavare il fatto da provare attraverso l’INTERFERENZA PROBATORIA, cioè un ragionamento in cui il giudice deve utilizzare le REGOLE D’INTERFERENZA. MASSIMA DI ESPERIENZA LEGGE SCIENTIFICA

DISPOSIZIONI GENERALI (TITOLO I)

OGGETTO DELLA PROVA (ART 187)

L’articolo 187 afferma il REQUISITO DI PERTINENZA DELLA PROVA, cioè stabilisce cosa può essere oggetto di Secondo questo principio sono oggetto di prova tutti i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza e tutti quei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali (es. capacità di stare in giudizio dell’imputato). Inoltre se vi è stata costituzione di patte civile bisogna anche capire se esiste un danno da risarcire e a quanto ammonta. LIBERTA’ MORALE DELLA PERSONA NELL’ASSUNZIONE DELLA PROVA (ART. 188) Tutte le prove acquistate mediante tecniche come l’ipnosi, la macchina della verità o la minaccia non sono utilizzabili durante il procedimento. Si tratta di un’estensione, a tutte le prove diverse dall’interrogatorie, del divieto previsto all’articolo 64

DIRITTO ALLA PROVA

Nel sistema inquisitorio le parti non godevano della possibilità di ricercare le prove. Nel sistema accusatorio, invece, si ritiene che la verità emerga dall’esame incrociato delle prove davanti al giudice. Dato che la separazione delle funzioni è un aspetto fondamentale del sistema accusatorio, questo prevede una differenziazione dei compiti tra il giudice e le parti; le parti ricercano le prove, ne chiedono l’ammissione al giudice e poi le assumono davanti a questo, specularmente il giudice non cerca le prove ma decide sulla richiesta di ammissione, dirige l’assunzione in quanto arbitro e le valuta trasformando gli elementi di prova in risultati probatori.

① RICERCA DELLA PROVA: La ricerca delle fonti di prova spetta esclusivamente alle parti; nessuno meglio della parte è in grado di comprendere quali siano gli elementi idonei a convincere il giudice ② AMMISSIONE DELLA PROVA → PRINCIPIO DI DISPONIBILITA’: la parte che vuole dimostrare qualcosa nel processo ha il diritto e l’onere di portare prove che sostengono la propria tesi MA se le parti non sfruttano in modo efficace questo diritto il giudice può acquisire d’ufficio le prove; il giudice ha POTERE DI SUPPLENZA perché ad un certo punto bisogna accertare i fatti nonostante sia stabilito che le prove sono ammesse a richiesta di parte Il nostro ordinamento non lascia totalmente nella disponibilità delle parti il diritto alla prova perché comunque nel processo penale è in gioco un diritto inviolabile e indisponibile quale la libertà personale. Nel nostro ordinamento, in linea di massima, il diritto alla prova è in capo alle parti, infatti il ruolo del giudice è valutare le prove che le parti hanno assunto; ma questo a volte può intervenire con POTERE DI SUPPLENZA (sistema accusatorio temperato) acquistando prove sia a favore che a sfavore dell’imputato perché bisogna garantire sia il rispetto della libertà personale che la necessità di raggiungere la verità. Il diritto alla prova non è incondizionato, ma le parti hanno diritto all’ammissione della prova pertinente (cioè quelle previste dall’articolo 187), consentita dalla legge e non manifestamente superflua (ripetitiva) o irrilevante (non utile); ed è compito del giudice valutare senza ritardo con ordinanza. Il termine pertinente non è da confondere con rilevante, ad esempio quando si richiede la testimonianza di un soggetto che non sa nulla , la prova è pertinente ma irrilevante. Una volta che la prova è stata ammessa il giudice ha successivamente il potere di revocarla con ordinanza di remissione una volta sentite le parti in contraddittorio (es. una prova ritenuta prima irrilevante nel corso del procedimento può diventare rilevante)

3- L’esistenza di un fatto può essere desunta solo da indizi gravi precisi e concordanti. IL GIUDICE, PUR IN MANCANZA DI PROVE, PUÒ CONDANNARE L’IMPUTATO SE LE PROVE INDIZIARIE SONO GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI. 4- IN CASO DI COIMPUTATI O IMPUTATI ACCUSATI DI REATI CONNESSI O COLLEGATI LE DICHIARAZIONI DI QUESTI SOGGETTI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI MERO LIBERO CONVINCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE, MA SONO NECESSARIE ALTRE PROVE CHE CONFERMANO LE DICHIARAZIONI. Le dichiarazioni di questi soggetti, infatti, sono molto spesso poco attendibili; quindi il giudice potrà condannare l’imputato solo se queste dichiarazioni vengono confermate da altri elementi del compendio probatorio

MEZZI DI PROVA (TITOLO II) = STRUMENTO CON CUI SI ACQUISISCE NEL PROCESSO L’ELEMENTO DI

PROVA

⇨ TESTIMONIANZA (ARTT. 194-207)

TESTIMONE = COLUI CHE HA CONOSCENZA DEI FATTI OGGETTO DI PROVA (ART. 194), MA, ALLO STESSO

TEMPO, NON RICADE NELLE INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALL’ART. 197

(es. anche il PM ha conoscenza dei fatti oggetto di prova, ma non può essere sentito come testimone) CAPACITA’ A TESTIMONIARE: Ogni persona ha la capacità di testimoniare, ma spetterà al giudice secondo il suo libero convincimento, valutare la testimonianza. OBBLIGO DI PRESENTARSI E DI RISPONDERE SECONDO VERITA’: Il testimone quando viene citato ha l’obbligo di presentarsi davanti al giudice per rendere le proprie dichiarazioni; se non si presenta il giudice può, infatti, disporre l’accompagnamento coattivo. Inoltre il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste; se non risponde o mente commette delitto di falsa testimonianza. ATTI PRELIMINARI ALL’ESAME DEI TESTIMONI: se prima il testimone si sottoponeva a giuramento, oggi deve assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni leggendo una clausola.

PRIVILEGIO CONTRO

L’AUTOINCRIMINAZIONE

Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità (è una disposizione molto simile al diritto al silenzio per l’imputato). Questa norma evita che il testimone si trovi nella situazione di deporre contro di sé. Quindi il testimone nel momento in cui gli viene posta una domanda, la cui risposta potrebbe incriminarlo si può avvalere di questo privilegio. Nel caso in cui il testimone venga obbligato a rispondere, nonostante questo privilegio, le sue dichiarazioni sono inutilizzabili contro sé stesso. Nel caso in cui il testimone risponda volontariamente e di fatto si auto incrimini, l’autorità deve interrompere l’esame e invitare il testimone a nominare un difensore, inoltre lo avvisa che su quelle dichiarazione potrebbero essere condotte delle indagini, ma comunque la dichiarazione in sé resta inutilizzabile. (La differenza sta nel fatto che mentre la dichiarazione volontaria può essere considerata come valida notizia di reato; la dichiarazione obbligata non porta all’iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato, ma il PM dovrà cercare altre prove) Nel caso il testimone, obbligato a rispondere, menta pur di non auto incriminarsi si profila una causa di non punibilità Il privilegio contro l’auto incriminazione è una sorta di anticipazione del diritto al silenzio. infatti se l’autorità giudiziaria avesse saputo prima che il soggetto ha commesso un reato avrebbe dovuto ascoltarlo in qualità di imputato concedendo il diritto al silenzio; inoltre serve anche a prevenire atti di violenza che nel processo inquisitorio sembrano giustificati nei confronti di chi si dimostra reticente.

INCOMPATIBILITA’ A TESTIMONIARE (ART. 197)

Il testimone è colui che ha conoscenza dei fatti oggetto di prova, ma, allo stesso tempo, non ricade nelle incompatibilità previste dall’art. 197. Ci sono soggetti che non possono mai essere chiamati a testimoniare e altri che sono parzialmente compatibili con la qualifica di testimone. Per altri soggetti è previsto un regime speciale a mezza via. Si è creato un regime a metà per la particolare situazione. Per cui in alcuni casi il coimputato o l’imputato connesso o collegato possono essere chiamati a testimoniare nel processo del loro sodale. La parte civile può essere chiamata a testimoniare perché il suo contributo è spesso molto importante, infatti nella maggior parte dei casi la parte civile coincide con la persona offesa.

→ TESTIMONIANZA ASSISTITA

In alcuni casi è possibile che vengano sentiti come testimoni soggetti che in qualche modo hanno a che fare con il reato commesso contro cui si procede, ma questa è una situazione molto particolare per cui devono essere previste delle garanzie e non vengono sentiti come normali testimoni. Si parla di testimonianza assistita perché per questi soggetti è prevista la possibilità di assistenza del loro difensore, che non è prevista per il testimone comune. le loro dichiarazioni devono essere valutate insieme ad altri elementi che ne confermano l’attendibilità inutilizzabilità speciale delle loro dichiarazioni

Si tratta di una soluzione di compromesso. Prima accadeva che questi soggetti durante le indagini davanti al PM accusavano il loro sodale, ma poi durante il procedimento si avvalevano del diritto al silenzio e l’articolo 513 impediva al PM di chiedere che venissero acquisite le dichiarazioni rese durante le indagini. La corte costituzionale è intervenuta e ha eliminato questo divieto, quindi il PM poteva chiedere l’acquisizione delle accuse mosse durante le indagini. Già con questo intervento la corte costituzionale aveva fatto notare che il regime era troppo sbilanciato a favore di questi soggetti e quindi con la riforma del giusto processo si è cercato di creare un regime di compromesso. Oggi, infatti, se un soggetto parla durante le indagini sarà chiamato a testimoniare con obbligo di verità e non potrà avvalersi del diritto al silenzio; e allo stesso modo sarà chiamato a testimoniare anche se non ha parlato durante le indagini, ma il processo nei suoi confronti è terminato. Non viene concesso un diritto al silenzio a tutti, ma nemmeno si obbliga tutti a testimoniare su tutto nel procedimento al loro sodale, mettendo il soggetto in una posizione delicata (al limite del modello inquisitori FACOLTÀ DI ASTENSIONE DEI PROSSIMI CONGIUNTI I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre a meno che non siano stati loro ad accusarlo. Se parlano, la loro testimonianza è pienamente valida, a meno che il giudice non li abbia informati di tale facoltà o li abbia obbligati a rispondere e la testimonianza non potrà più essere usata per la decisione.

LIMITI DELLA TESTIMONIANZA (ART. 194)

Il testimone non può deporre sulla moralità dell’imputato salvo specifiche ipotesi in cui è necessario delinearne la personalità (es. se l’imputato è accusato di evasione fiscale, non possono essere chiamati soggetti a testimoniare sui suoi rapporti sociali per screditare l’imputato davanti agli occhi del giudice; mentre se l’imputato è accusato di aver fatto rissa fuori ad un bar, può essere ascoltato il proprietario di un altro bar che può confermare che questo spesso frequenta la sua attività, si ubriaca e fa a botte con altri clienti, in questo caso il soggetto viene ascoltato per fatti simili a quelli di cui è accusato). La stessa cosa vale per la persona offesa (es. quando la persona offesa è vittima di violenza non possono essere rese testimonianze sulla vita sessuale attiva e spregiudicata) Inoltre il testimone non può deporre su voci correnti nel pubblico (es. in paese si dice che …) e non può esprimere apprezzamenti personali sui fatti di cui parla, deve limitarsi a raccontare ciò che ha visto, salvo sia impossibile scinderli dalla descrizione dei fatti, si parla di opinion evidence (es. l’imputato sembrava palesemente alterato o perito chiamato a esprimere un apprezzamento personale ma basato su teorie scientifiche).