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Diritto Processuale Penale: La Prova nel Processo Penale - Prof. Vigoni, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Dispense che con integrazione del codice sono adatte alla preparazione del primo parziale di procedura penale parte 2 di 2

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 31/10/2022

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PROCEDURA PENALE 1 PARTE 2/2
Effetti della dichiarazione di nullità .
Qualora i meccanismi predisposti del codice per pervenire o rimediare alle nullità non operino, il
giudice deve dichiarare la nullità. Quest’ultima declaratoria, che assume in base al momento
procedimentale nel quale è adottata la forma dell’ordinanza o della sentenza, produce altri tre
effetti: la diffusione del vizio agli atti consecutivi che dipendono dall’atto imperfetto e che sono resi
anch’essi invalidi; la rinnovazione dell’atto nullo; la regressione del procedimento alla fase in cui
l’atto imperfetto è stato compiuto. Riguardo al primo effetto, la propagazione della nullità agli atti
successivi è in senso restrittivo, cioè da ricollegare ad una nozione di causalità necessaria, e non ad
un mero rapporto di successione cronologica. È necessario che gli atti successivi a quello viziato
siano in un rapporto di derivazione reale ed effettiva e non solo occasionale, costituendo un atto
dichiarato nullo la premessa logica e giuridica degli atti successivi. Emerge il distinguo tra nullità
originaria e nullità derivata, la quale non può che essere della stessa specie della prima. La
propagazione della nullità è tipica degli atti propulsivi, ossia di quegli atti che si pongono come
momenti necessari del passaggio da una fase all’altra del procedimento (l’atto di esercizio
dell’azione penale, il decreto che dispone il giudizio). Diverse sono poi le conseguenze in caso di
nullità di atti concernenti acquisizioni di prova: la nullità di una prova non si comunica in modo
automatico ai successivi atti processuali e, in particolare, alla decisione. Solo qualora l’atto
probatorio abbia influito sulla formazione del convincimento del giudice, la nullità della prova può
determinare un vizio di motivazione e, quindi, l’invalidità della sentenza. La dichiarazione di nullità
può comportare la rinnovazione integrale dell’atto viziato, ma solo a ben precise condizioni: sarà
disposta dal giudice qualora sia necessario e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa
alla nullità con dolo o colpa grave. La rinnovazione non crea particolare difficoltà se la dichiarazione
di nullità si abbia nella stessa fase in cui questa si sia verificata: provvede lo stesso giudice che ha
dichiarato la nullità, sempre che la ritenga necessaria e possibile. La questione è più complessa
qualora occorra rinnovare l’atto fronte di nullità dichiarata in una fase o in un grado diversi da quello
in cui invalidità si è verificata. In questo caso la dichiarazione di nullità produce un terzo effetto: se
riguarda un atto propulsivo del procedimento, comporta la regressione del procedimento allo stato
o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo. Sono previste eccezioni nel giudizio di appello. Il
giudice d’appello, qualora accerti una nullità relativa non sanata oggetto di gravame, una volta
dichiarata la nullità, provvede alla rinnovazione degli atti o decide direttamente nel merito. La
regressione non opera in caso di nullità di un atto di acquisizione probatoria: in tal caso la
rinnovazione dell’atto nullo è effettuata dallo stesso giudice che ha dichiarato la nullità. Tale regola
non si applica al giudizio di Cassazione, in cui il giudice deve annullare con rinvio. Invalidità che si
sottraggono o derogano alla tassatività: inesistenza e abnormità Al principio di tassatività derogano
o si sottraggono le residue categorie di invalidità dell’abnormità e dell’inesistenza, caratterizzate
dall’incompatibilità dell’atto processuale con i principi generali del sistema o da una difformità dai
paradigmi dell’ordinamento. L’abnormità e l’inesistenza sono finalizzate a rimuovere quegli atti che
sarebbero validi ed efficaci, pur essendo inficiati da vizi così gravi da collocarli al di fuori del sistema
per la stranezza e la singolarità del contenuto. Il che significa che l’atto inesistente manca di quei
requisiti minimi essenziali per ricondurlo al modello legale al fine di valutarne la difformità, dall’altro
lato occorre verificare in via preliminare se sia possibile ravvisare un vizio meno radicale di nullità.
Ad es., si ritengono inesistenti: il provvedimento emanato esorbitante dalla giurisdizione penale; i
provvedimenti nei confronti di persona penalmente incapace. L’abnormità riguarda gli atti della
giurisdizione a carattere decisorio del giudice di merito. Riguarda provvedimenti che per la
singolarità e la stranezza del contenuto risultino avulsi dall’intero ordinamento processuale e a quelli
che, pur espressione di un legittimo potere, si esplichino del tutto al di fuori dei casi consentiti e
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PROCEDURA PENALE 1 PARTE 2/

Effetti della dichiarazione di nullità. Qualora i meccanismi predisposti del codice per pervenire o rimediare alle nullità non operino, il giudice deve dichiarare la nullità. Quest’ultima declaratoria, che assume in base al momento procedimentale nel quale è adottata la forma dell’ordinanza o della sentenza, produce altri tre effetti: la diffusione del vizio agli atti consecutivi che dipendono dall’atto imperfetto e che sono resi anch’essi invalidi; la rinnovazione dell’atto nullo; la regressione del procedimento alla fase in cui l’atto imperfetto è stato compiuto. Riguardo al primo effetto, la propagazione della nullità agli atti successivi è in senso restrittivo, cioè da ricollegare ad una nozione di causalità necessaria, e non ad un mero rapporto di successione cronologica. È necessario che gli atti successivi a quello viziato siano in un rapporto di derivazione reale ed effettiva e non solo occasionale, costituendo un atto dichiarato nullo la premessa logica e giuridica degli atti successivi. Emerge il distinguo tra nullità originaria e nullità derivata, la quale non può che essere della stessa specie della prima. La propagazione della nullità è tipica degli atti propulsivi, ossia di quegli atti che si pongono come momenti necessari del passaggio da una fase all’altra del procedimento (l’atto di esercizio dell’azione penale, il decreto che dispone il giudizio). Diverse sono poi le conseguenze in caso di nullità di atti concernenti acquisizioni di prova: la nullità di una prova non si comunica in modo automatico ai successivi atti processuali e, in particolare, alla decisione. Solo qualora l’atto probatorio abbia influito sulla formazione del convincimento del giudice, la nullità della prova può determinare un vizio di motivazione e, quindi, l’invalidità della sentenza. La dichiarazione di nullità può comportare la rinnovazione integrale dell’atto viziato, ma solo a ben precise condizioni: sarà disposta dal giudice qualora sia necessario e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità con dolo o colpa grave. La rinnovazione non crea particolare difficoltà se la dichiarazione di nullità si abbia nella stessa fase in cui questa si sia verificata: provvede lo stesso giudice che ha dichiarato la nullità, sempre che la ritenga necessaria e possibile. La questione è più complessa qualora occorra rinnovare l’atto fronte di nullità dichiarata in una fase o in un grado diversi da quello in cui invalidità si è verificata. In questo caso la dichiarazione di nullità produce un terzo effetto: se riguarda un atto propulsivo del procedimento, comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo. Sono previste eccezioni nel giudizio di appello. Il giudice d’appello, qualora accerti una nullità relativa non sanata oggetto di gravame, una volta dichiarata la nullità, provvede alla rinnovazione degli atti o decide direttamente nel merito. La regressione non opera in caso di nullità di un atto di acquisizione probatoria: in tal caso la rinnovazione dell’atto nullo è effettuata dallo stesso giudice che ha dichiarato la nullità. Tale regola non si applica al giudizio di Cassazione, in cui il giudice deve annullare con rinvio. Invalidità che si sottraggono o derogano alla tassatività: inesistenza e abnormità Al principio di tassatività derogano o si sottraggono le residue categorie di invalidità dell’abnormità e dell’inesistenza, caratterizzate dall’incompatibilità dell’atto processuale con i principi generali del sistema o da una difformità dai paradigmi dell’ordinamento. L’abnormità e l’inesistenza sono finalizzate a rimuovere quegli atti che sarebbero validi ed efficaci, pur essendo inficiati da vizi così gravi da collocarli al di fuori del sistema per la stranezza e la singolarità del contenuto. Il che significa che l’atto inesistente manca di quei requisiti minimi essenziali per ricondurlo al modello legale al fine di valutarne la difformità, dall’altro lato occorre verificare in via preliminare se sia possibile ravvisare un vizio meno radicale di nullità. Ad es., si ritengono inesistenti: il provvedimento emanato esorbitante dalla giurisdizione penale; i provvedimenti nei confronti di persona penalmente incapace. L’abnormità riguarda gli atti della giurisdizione a carattere decisorio del giudice di merito. Riguarda provvedimenti che per la singolarità e la stranezza del contenuto risultino avulsi dall’intero ordinamento processuale e a quelli che, pur espressione di un legittimo potere, si esplichino del tutto al di fuori dei casi consentiti e

delle ipotesi previste, determinando una stasi del processo con impossibilità di proseguirlo, ovvero una regressione. Si tratta, sotto il primo profilo, di abnormità strutturale dell’atto, mentre, sotto il secondo profilo, di abnormità funzionale. Il provvedimento abnorme è automaticamente e immediatamente impugnabile in Cassazione. Si chiarisce la differenza con l’inesistenza. Quest’ultima evidenzia una situazione di apparenza dell’atto, mentre l’abnormità presuppone un atto inesistente, ma in contrasto strutturale con l’ordinamento, tale da determinare una stasi non rimediabile del procedimento. Inoltre, a differenza dell’inesistenza, l’abnormità, pur potendosi far valere sempre mediante ricorso in Cassazione, perde rilevanza con il passaggio in giudicato della sentenza. Il diritto delle prove (cap. V) La disciplina delle prove distribuite in più compartimenti nel codice, i quali regole diversi aspetti del fenomeno probatorio. Nelle singole fasi del procedimento la funzione probatoria svolta per semplici specifiche finalità. Nell'indagine primari si ricercano gli elementi necessari a verificare se la nazione notizia di reato abbia fondamento, sia progressivamente sia rinunciabile a debiti provvisori. E se a conclusione della fase si sia da promuovere l'azione penale con l'enunciazione di un'imputazione formale che consenta una prognosi di sua conferma di dibattimento. Nella fase di dibattimento si esercitò a fondo la funzione probatoria per costruire le basi storiche delle decisioni inclusiva della fondatezza dell'imputazione. Aree diverse, finalità delle fasi corrispondono diversi metodi di acquisizione delle conoscenze giudiziarie definiti dalla disposizione speciali per ogni singola fase procedurale. Siete innanzitutto fissare un'indicazione sistematica. Riguarda le disposizioni, le quali pongono il problema di come se siano integrate tra disciplina generale della funzione probatoria. La vocazione prima della struttura processuale penale, che la funzione probatoria destinata a procurare la conoscenza per la decisione conclusiva dell'imputazione alla quale mette capo il dibattimento riservato a salvo eccezione a questa fase. L’applicabilità nel corpo del diritto delle prove nelle singole fasi procedimentali va stabilita istintivamente per i suoi tre settori: a. Alle disposizioni generali, la loro applicabilità ricorre senz'altro internamente per il dibattimento, mentre per le altre fasi si devono considerare diverse situazioni che vi si presentino, e cioè se ciascuna di esse ne ricorrano i presupposti. b. La disciplina dei mezzi di prova e concepiti innanzitutto in relazione al dibattimento, nella quale prova la sua sede naturale di applicazione. Per le indagini preliminari essa va invece confrontata con la disposizione concernenti questa fase, la quale ricomprende una vasta gamma di attività. c. La decina di mezzi di ricerca della prova modella attic precipuamente sono destinate a essere completati nella fase delle indagini preliminari. C'è il fatto che si tratti perlopiù di atti a sorpresa, fa sì che si trovino in questa fase il momento più propizio per il loro compimento. I due concetti legislativi cui va fatto riferimento sono: “mezzi di prova” e “mezzi di ricerca della prova”. “Mezzi di prova” sono gli istituti giuridico- processuali preordinati a introdurre nel processo i dati di ricostruzione del fatto: la testimonianza, l’esame delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, le perizie, ecc.. Si tratta di entità giuridiche a struttura complessa, che va disaggregata nelle sue singole componenti così individuabili: 1. Le fonte formale della prova, che è il meccanismo procedurale prefigurato per ogni singolo mezzo di prova, nella sua funzione di introduzione nel processo di dati di ricostruzione del fatto (ad es., l’esame diretto e controesame del teste); 2. La fonte materiale di prova: la persona, la cosa, l’operazione come portatori tipici di conoscenza dei quali si avvalgono i singoli mezzi di prova;

  1. La specie di capacità conoscitiva: per la persona in rapporto ai congegni processuali assuntivi propri della testimonianza, dell’esame delle parti e del confronto è la capacità sensoriale di conoscenza di un fatto, cioè l’attitudine a percepire il suo accadimento mediante i sensi; 4. La specie di elemento di prova: per la testimonianza, per l’esame delle parti e per il confronto è l’enunciazione di un fatto che si può designare “rappresentativa”, perché riproduce l’esperienza storica di un fatto percepito dalla fonte materiale (il teste, la parte) mediante le attitudini sensoriali; quella tipizzata per la perizia è definita “critica”, in quanto determinata dalle specifiche competenze del perito. “Mezzi di ricerca della prova” sono mezzi probatori la cui utile operatività si basa per lo più sulla

parte fuori catalogo non comporta che la stessa possa compiersi senza alcuna regola prestabilita. È infatti necessario che le parti sappiano preventivamente a quali regole l’operazione probatoria debba attenersi. Ipotesi di mezzi probatori atipici e loro rapporto con profili di tassatività del catalogo legale Le fondamentali figure di mezzi probatori atipici sono: 1. Il mezzo probatorio richiesto è interamente non previsto nel catalogo. È un’ipotesi di rilievo marginale, perché è difficile prospettarsi un’operazione probatoria che non riproduca almeno in parte un modello legale; 2. Nel mezzo probatorio richiesto una componente tipica della sua struttura è sostituita da una componente tipica di un diverso mezzo probatorio. Si può fare il caso di assumere l’elemento tipico della ricognizione (cioè: una persona che ha assistito alla commissione del fatto riconosce l’imputato, mostrandogli fra due o più comparse, come colui che ha visto commetterlo) mediante testimonianza. Qui si versa in un’ipotesi di prova atipica anomala, che non è consentita perché viola un profilo di tassatività del catalogo, nel quale è prescritto in modo inderogabile che tale elemento di prova sia assunto impiegando il mezzo della ricognizione e non quello della testimonianza. Ne deriverebbe, quindi, se ammesso, l’inosservanza di un divieto legale con la conseguenza della inutilizzabilità. 3. Nel mezzo probatorio richiesto una sua componente tipica è sostituita con una componente non prevista dal catalogo per alcun mezzo di prova. Si tratta di verificare se nella situazione concreta una tale componente atipica sia tale da disattendere un profilo di tassatività. Ad es., Il riconoscimento della voce eseguito da un esperto su base cosiddetta auditiva: Sia di fronte a una capacità conoscitiva che, non essendo scientifica nei tecnica, esula dalle specifiche competenze contemplate per la perizia. Cionondimeno una prova esperta imperniata su una tale competenza è da consentirsi come atipica in quanto l’elenco delle specifiche competenze è tipico ma non tassativo. Giusto processo e prova “Giusto processo” è la formula con cui l’art. 111 Cost. designa la struttura necessaria minima che il processo deve avere. I fattori del giusto processo che rilevano in particolare per la funzione probatoria sono così enucleabili: 1. Il processo si informa al principio di legalità ne consegue anche la legalità della prova: la ricostruzione del fatto deve avvenire con i metodi previsti dalla legge, riguardo sia alla missione e assunzione dei mezzi probatori e sia la valutazione dei loro risultati; la prova atipica può essere consentita entro limiti e con modalità che non riducano irragionevolmente la legalità della funzione probatoria; 2. La funzione probatoria deve essere esercitata davanti a giudice terzo e imparziale. La terzietà denota una situazione in cui il giudice non ha un ruolo attivo nella ricerca e acquisizione degli elementi di prova a sostegno dell’accusa; mentre l’imparzialità denota la collocazione del giudice nell’ordinamento giudiziario, che non deve inserirlo in una collocazione che lo accomuni con un organo parziale, quale è il pubblico ministero. 3. Le parti sono titolari di situazioni giuridiche paritetiche: hanno poteri, diritti e oneri reciproci, che le qualificano come protagonisti a pari titolo del processo; 4. Il diritto alla prova. Accusa e difesa hanno uguale diritto all’ammissione delle prove rispettivamente a carico e a discarico e ad escutere davanti al giudice le persone che rendono dichiarazioni. Oggetto della prova La funzione probatoria è definita entro due coordinate che tracciano il suo ambito di esercizio. La prima consiste nel thema probandum, cioè l’enunciazione storica dell’imputazione formulata con l’atto di promovimento dell’azione penale, ribadita nel decreto che dispone il giudizio ed eventualmente modificata nell’udienza preliminare o nel dibattimento. La seconda consiste nel thema probans, cioè l’enunciazione del fatto posta alla base della richiesta di un mezzo di prova. La sua dimostrazione positiva o negativa dovrà poi essere messa a confronto, in sede di valutazione, con l’oggetto dell’imputazione per concludere se questo sia stato o no confermato. Il thema probans è dunque l’oggetto della prova. Nel processo penale la ricostruzione del fatto va perseguita con tutti i mezzi probatori previsti dalla legge processuale penale. Ogni fatto rilevante per la decisione e un possibile oggetto di qualsiasi mezzo probatorio. Poiché la decisione pedale insiste sulla libertà della persona, non è consentito che talune sue premesse storiche siano poste rinunciando all'uso quanto utile ad esempio, della prova testimoniale per riservare le a quelle documentale. Ciò con due eccezioni: nel

processo penale, sono recepiti limiti probatori previsti dalla legge civile con riguardo allo stato di famiglia di cittadinanza. La loro giustificazione è che queste materie sono di tale rilievo per la persona che richiedono stabilita e uniformità di accertamenti nelle diverse Giurisdizionali. Classi probatorie-prove precostituite e prove costituende I mezzi probatori sono suscettibili di classificazioni. Una prima classificazione è di valore descrittivo. Si distingue tra prova precostituita e prova costituenda, avendo come riferimento lo spartiacque tracciato dall’inizio del procedimento. Prima di questo sta la prova precostituita: il documento, il corpo del reato, le cose pertinenti al reato esistono prima del procedimento e dunque l’atto probatorio si esaurisce nella loro acquisizione. La prova costituenda viene ad esistenza nel procedimento con l’impiego di mezzi probatori, ad es., la testimonianza produce una dichiarazione rappresentativa di un fatto; la perizia produce il parere dell’esperto. Prova rappresentativa e prova critica-indizio Si distingue tra prova rappresentativa e prova critica. La prima per oggetto l’enunciazione di un fatto che coincide con l’enunciazione di un fatto necessariamente contenuta nell’imputazione e cioè un fatto giuridico che così si qualifica perché concorre, con altri, a integrare la fattispecie legale di reato. La seconda non registra tale coincidenza. Il suo oggetto enuncia un fatto che può anche non essere enunciato nell’imputazione, perché non riproduce un estremo della fattispecie legale di reato; si tratta di un fatto semplice, cioè privo di rilevanza giuridico penale dal quale tuttavia si può inferire l’enunciazione di un fatto giuridico. Questa specie di prova si definisce critica perché consente di pervenire, sulla base del proprio esito, all’asserzione o negazione di un estremo della fattispecie criminosa mediante un ragionamento inferenziale condotto con l’impiego di leggi logiche o scientifiche non probabilistiche. Dalla prova critica viene distinto l’indizio: un fatto semplice da cui è dato inferire un fatto giuridico. Ad es., il corpo del reato rinvenuto con una perquisizione e sequestrato. Nell’indizio l’inferenza è operata mediante la logica massime di esperienza eleggi scientifiche probabilistiche e secondo le norme giuridiche stabilite per assicurare che il ragionamento abbia un’affidabile pratica incontrovertibilità. Stabilisce l’art. 192 2°comma che l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti Un limite alla prova indiziaria deriva dal divieto di indizio mediato, cioè una catena di inferenze che germinano l’una dall’altra. Se il giudice può, partendo da un fatto noto, risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in ogni caso porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione, in base alla quale motivare una pronuncia di condanna. Questa presunzione, in nessun caso può costituire un indizio grave, preciso e concordante, idoneo a giustificare una condanna dell’imputato. Prova a carico e prova a discarico Una terza classificazione riflette l’articolarsi del diritto alla prova nella fase dell’ammissione. Si enumerano la prova a carico e la prova di scarico: la prima è richiesta per confermare la fondatezza dell’accusa e la seconda per smentirla. Quando essi abbiano per oggetto il medesimo fatto, l’ammissione dell’uno rende automaticamente necessaria l’ammissione dell’altra. Il procedimento probatorio e le sue fasi La formazione di un risultato di prova, cioè di un enunciato storico fruibile dal giudice per la decisione, si ottiene mediante il c.d. procedimento probatorio. Il procedimento designa un’insieme di atti che si succedono nella sequenza stabilita dalla legge, legati fra loro da un rapporto di implicazione per il quale il compimento di un atto è presupposto e causa della necessità giuridica di compiere il successivo. Esso è proprio del procedimento penale. Gli atti del procedimento probatorio si raggruppano in tre fasi: ammissione, assunzione e valutazione. Ammissione. Diritto alla prova. Due regimi Con l’ammissione si introducono nel procedimento i mezzi probatori. Ciò avviene a richiesta di parte salvo i casi in cui è attribuito al giudice il potere di ammetterli di sua iniziativa. I mezzi di prova che possono essere ammessi solo a richiesta di parte non sono suscettibili di ammissione per iniziativa d’ufficio; quelli da ammettersi anche d’ufficio sono ammissibili pure a richiesta di parte, sulla quale il giudice ha dovere di pronunciarsi. Per attuare il diritto alla prova, il giudice, nel pronunciarsi sulla richiesta delle parti, non deve inoltrarsi in giudizi approfonditi sull’utilità e valore di quello che potrà essere l’esito dell’operazione probatoria. Se facesse ciò, la

fatto e la sua non lesività della libertà morale della persona richiedono in fase ammissione una verifica che garantisca che sia dia ingresso nel processo solo a prove assistite da quei requisiti - Ragioni economia processuale richiedono che tale verifica sia compiuta prima dell’assunzione per evitare di impegnare vanamente il processo - Nuovi o controversi strumenti probatori di elevata specializzazione possono necessitare di un adattamento anche molto marcato delle forme di assunzione tipizzate nel catagolo per il mezzo probatorio in cui si intende impiegarli Per l’ammissione della nuova prova scientifica vale dunque il regime di esclusione: essa va esclusa se non ne sono accertati positivamente e espressamente i requisiti di idoneità probatoria e di non lesività della libertà morale della persona. Assunzione-il contraddittorio per la prova La fase dell’assunzione consta delle attività con le quali si introducono nel processo i dati di conoscenza storica necessari per la ricostruzione del fatto. Questa funzione è esercitata tramite le regole e i mezzi probatori stabiliti dalla legge o, per la prova atipica, dal giudice. L’assunzione, in particolare nel dibattimento, è concepita come attività dialettica: i suoi protagonisti sono le parti. È attività non unilaterale in quanto non è affidata a una sola parte, come invece avviene per il pubblico ministero nelle indagini preliminari e per il difensore nelle investigazioni difensive. E non è autoritativa, in quanto non è attribuita al giudice, che è collocato in una posizione di terzietà; egli ha solo il potere di controllo sul regolare esercizio della funzione probatoria ad opera delle parti e un ruolo complementare, affinché questa sia esplicata con la compiutezza necessaria e possibile nel fornire le premesse storiche della decisione. Il fulcro di questa struttura è il contraddittorio per la prova, che consiste nell’attività con cui le parti formano la prova. Il contraddittorio realizza due valori, convergenti nel dare l’impronta dialettica al processo. Il primo è politico: le parti, quali destinatari delle conseguenze giuridiche della decisione, hanno il diritto di essere i protagonisti dell’elaborazione delle sue premesse. Il secondo è gnoseologico. Il metodo dialettico è riconosciuto in ogni campo della conoscenza come il più proficuo per coltivare le ricerche e ottenere risultati appropriatamente verificati, aggiornati e condivisi. L’assunzione probatoria è congegnata come funzione che procura il materiale storico conoscitivo su cui dovrà poi esercitarsi la funzione della valutazione; ma essa impegna anche le parti e il giudice in giudizi valutativi. Valutazione-il contraddittorio sulla prova Conclusa l’assunzione probatorie si devono valutare i suoi esiti e, al fine di stabilire se siano attendibili e se confermino o smentiscano gli enunciati contenuti nell’imputazione. La fase della valutazione segue dunque a quella dell’assunzione e, a sua volta, si suddivide in due sotto-fasi procedurali. Nella prima agiscono le parti, che, nell’ordine stabilito, si impegnano nella discussione finale. Qui esercita il contraddittorio sulla prova: le parti valutano i risultati probatori. Lo svolgimento dei loro giudizi ha il compito di propiziare il convincimento del giudice. Nella seconda agisce conclusivamente il giudice: chiuso il dibattimento, ha inizio la deliberazione, che si svolge in camera di consiglio. Struttura logica della valutazione: i due stadi La funzione valutativa si sviluppa in due stadi logici: 1. Nel primo stadio della valutazione si fissano i dati di conoscenza storica ottenuti con i singoli mezzi probatori, se ne misura l’attendibilità e, quando si tratti di fatti semplici, se ne ricavano i giuridici, da utilizzare per la decisione. Queste inferenze vanno condotte secondo le leggi della logica e della scienza; 2. Nel secondo stadio della valutazione si svolge un giudizio il cui spettro ricomprende gli esiti dell’intera istruzione dibattimentale, cioè la prova nel suo complesso. I compiti a cui deve attendere la valutazione di secondo stadio sono così enucleabili: • Verifica incrociata dei singoli giudizi espressi nel primo stadio della valutazione. Il giudice valuta la resistenza che ognuno di quei giudizi riceve dal controllo reciproco, definisce l’attendibilità dei singoli elementi di prova, verifica e ricalibra le inferenze già svolte nel primo stadio per enunciare le proposizioni fattuali quali premesse storiche della decisione; • Misurazione comparativa del grado di efficacia dimostrativo-persuasiva dei risultati di prova selezionati come attendibili con la precedente valutazione e determinazione di quelli di maggior peso per la decisione;

  • Fissazione del factum probans complessivo, risultante dall’insieme degli esiti dell’istruzione

probatoria. In questo momento il giudice compone in un quadro unitario e coerente i giudizi sui singoli risultati di prova; • Confronto tra il factum probans complessivo e il thema probandum; • Enunciazione dei fatti giuridici in termini di esistenza o inesistenza sulla scorta delle conclusioni dei precedenti giudizi. Valutazione probatoria e libero convincimento del giudice Nell’esercitare la funzione di valutazione degli esiti delle operazioni probatorie il giudice deve seguire i criteri del libero convincimento, che si è affermato assieme alla legalità della prova e della decisione. Nel regime del libero convincimento, la valutazione della prova è affrancata da norme legali che vincolino il giudice ad attribuire a un risultato probatorio un determinato valore, ma per altro verso non è consegnata a una libertà esercitabile fuori da criteri stabiliti, cioè a un giudizio soggettivo e arbitrario: la valutazione della prova deve essere condotta secondo regole che ne assicurino la razionalità. Si tratta delle regole logiche, cioè quelle scientifico-tecniche e il senso comune, alle quali il giudice è vincolato in linea di razionalità; e delle regole con cui la legge detta i criteri per i ragionamenti inferenziali da svolgere per particolari situazioni probatorie. Violazione di norme giuridiche nell’attività probatoria L’inottemperanza a norme giuridiche produce qualificazioni negative dell’attività probatoria. L’invalidità della prova, che si scompone nelle due specie della nullità e dell’inutilizzabilità, consegue da norme processuali penali che, per la loro inosservanza, prevedano tassativamente comminatorie di nullità o di inutilizzabilità. La nullità ha causa nell’inosservanza di disposizioni processuali che definiscono le figure tipiche degli atti, cioè il loro presupposti e le forme per il loro compimento. Essa è comune a tutti gli atti processuali penali, compresi quelli probatori. Può essere di regime assoluto, intermedio o relativo. L’effetto, quanto agli atti probatori, è che i loro risultati non possono essere utilizzati per la decisione. L’inutilizzabilità attiene ai soli atti processuali e ha causa nella violazione di disposizioni processuali che vietano determinate attività probatorie, sia in termini di ammissione che di assunzione. La fonte di questi divieti può essere direttamente la legge. Ad es., una fattispecie in cui, nel corso delle indagini preliminari, il PM aveva disposto una consulenza tecnica attraverso la quale una persona informata sui fatti era stata sottoposta, in violazione del divieto previsto dall’art. 188, ad una seduta ipnotica al fine di recuperare i ricordi rimossi. L’illiceità della prova è determinata dalla violazione di norme di diritto penale sostanziale: qui l’operazione probatoria integra un reato. Ciò, peraltro, non comporta di per sé che il risultato di prova ottenuto sia viziato sul piano processuale. Perché si verifichi una tale conseguenza occorre che una norma processuale penale, per la propria violazione ad opera della stessa condotta probatoria prevista dalla norma incriminatrice, statuisca la nullità o l’inutilizzabilità. Può dunque accadere che un’operazione probatoria con cui si realizza una fattispecie legale di reato sia processualmente valida. Ciò che è illecito nella sfera delle norme incriminatrici non è automaticamente invalido nella sfera processuale. Ad es., la perquisizione personale eseguita dal pubblico ufficiale abusando dei propri poteri. Essa è configurata come reato, ma se la legge processuale non prevede che un tale atto sia viziato facendone conseguire nullità o inutilizzabilità, il corpo del reato rinvenuto è validamente sequestrato e altrettanto validamente introdotto nel processo. Per quanto riguarda invece le prove incostituzionali, cioè disposte o assunte in violazione dei diritti fondamentali della persona, ad es., libertà individuale o domicilio, vi sono divieti probatori, la cui violazione ha come conseguenza l’inutilizzabilità. È poi disposta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni provenienti dall’imputato ottenute mediante il delitto di tortura. I mezzi di prova (cap. VI) Testimonianza La testimonianza consiste nella rappresentazione nel processo di un fatto da parte di una persona che l’ha percepito nella realtà storica mediante le proprie attitudini sensoriali, rielaborato dei meccanismi della memoria e rievocato nell’interrogatorio, nell’esame e controesame. Il fatto deve concernere l’oggetto della prova. Si prevede peraltro che le domande e le risposte che scandiscono la deposizione del testimone possano estendersi ai rapporti di parentela o di interessi per il testimone e altri testimoni ho le parti e alle circostanze necessarie per valutare la credibilità del teste; nonché affatto indicativi della

dell’imputato e una conseguente pronuncia negativa nei propri confronti. L’ultima ipotesi di incompatibilità a testimoniare riguarda il giudice, il PM e i loro ausiliari, nonché il difensore. L’incompatibilità di tale gruppo è giustificata dall’esigenza di assicurare uno svolgimento sereno delle loro funzioni anche ai fini della efficienza processuale. Rimangono esclusi da tale categoria i periti e gli interpreti. Ulteriori ipotesi di incompatibilità sono recuperabili con il ricorso alle garanzie del testimone assistito: egli non può assumere l’ufficio di testimone se non con le garanzie previste per il teste assistito, colui che cumula in sé le qualità di persona offesa e di indagato in atto o di imputato di reato connesso o di reato collegato nei cui confronti non sia ancora stata pronunciata sentenza irrevocabile. La figura del “testimone assistito” L’art. 197 bis prevede che possano essere sempre sentiti come testimoni: gli imputati in procedimento connesso ex art. 12 una volta che la loro indifferenza ai fatti del procedimento sia attestata da giudicato assolutorio; gli imputati in procedimento connesso teleologicamente o collegato, ancora pendente ovvero chiuso con decreto di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, ma solo limitatamente ai fatti oggetto di dichiarazioni implicanti la responsabilità penale altrui, si parla in tal caso di compatibilità condizionata. Tuttavia, nonostante l’irrevocabilità della sentenza o la scelta di rendere dichiarazioni ripristini la capacità di testimoniare dei soggetti indicati, il loro contributo dichiarativo è circondato da un insieme di garanzie. La prima consiste nell’assistenza di un difensore, prevista indistintamente per i soggetti imputati o già giudicati in procedimenti connessi: ad essi è dunque affidato l’ausilio tecnico di un difensore che eserciti l’opposizione a domande estranee ai delimitati temi oggetto di questa speciale prova testimoniale, o rivendichi il privilegio contro l’autoincriminazione. Tale privilegio può essere fatto valere a fronte di domande concernenti fatti già coperti da giudicato di condanna e in ordine ai quali il dichiarante aveva optato per una linea difensiva di negazione della propria responsabilità o di esercizio del diritto al silenzio. La medesima facoltà di astensione è invocabile da soggetti imputati di reato connesso o collegato se i fatti su cui sono chiamati a deporre sono direttamente o indirettamente autoincriminanti, e comunque concernono la loro responsabilità penale. La conseguenza derivante dalla violazione del privilegio contro l’autoincriminazione è l’inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese, ricorrendo la violazione di un divieto probatorio. Ulteriore garanzia esclude l’uso delle dichiarazioni rese dai soggetti individuati nei commi 1° e 2° dell’art. 197 bis, sia in un’eventuale procedimento penale ancora pendente a loro carico, sia nel procedimento di revisione della sentenza di condanna. Infine, è stabilito che le dichiarazioni del testimone assistito devono essere corroborate da riscontri che ne confermino l’attendibilità. Situazioni di astensione dall’ufficio di testimone- testimonianza dei prossimi congiunti Nel ricorrere di determinate situazioni, la persona chiamata a testimoniare ha la facoltà o l’obbligo di astensione. La facoltà di astensione dell’ufficio di testimone consegue a vincoli familiari a cui è prestata tutela dall’art. 199. Tale norma prevede per i prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di non rendere testimonianza, a cui corrispondono due doveri del giudice: di non obbligare tali testimoni a deporre, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni coattivamente rese; di avvisare i congiunti di questo privilegio familiare di non rispondere. Se il giudice omette tale avviso, la dichiarazione testimoniale comunque resa è viziata da nullità. E ciò per due interessi: l’interesse oggettivo di di evitare di acquisire un contributo ragionevolmente sospettabile di reticenza o menzogna e l’interesse soggettivo del dichiarante su cui incombe la scelta tra rispetto del vincolo familiare e l’obbligo di dire la verità. La tutela apprestata al vincolo familiare è ampia, estendendosi anche a coloro che sono legati all’imputato da un rapporto di adozione, convivenza in atto o già conclusasi o matrimoniale cessato. Per questi ultimi rapporti la facoltà di astensione non è totale, ma soggiace al limite per cui le domande devono vertere su singoli fatti verificatisi. Testimonianza e segreti Tre figure di segreto (professionale, d’ufficio e di Stato) interferiscono nell’obbligo di testimoniare. Il segreto professionale conferisce a determinate categorie di soggetti la facoltà di essersi dal testimoniare su fatti appresi in ragione della loro attività. Tali soggetti sono:

ministri di confessioni religiose; avvocati; notai; medici e chirurghi; nonché i giornalisti in relazione al diritto di cronaca previsto dalla Costituzione. Si tratta del contrapporsi di due interessi sottesi, rispettivamente, alla compiuta ricostruzione processuale del fatto e a posizioni di rilevanza costituzionale o comunque sociale, tra i quali la legge riconosce prevalenza al secondo, peraltro con due peculiarità. In primo luogo, ai soggetti in questione si attribuisce la facoltà di astensione anziché l’obbligo di non deporre, così che ad essi è conferito il compito di discernere se il segreto professionale debba essere riaffermato a scapito dell’obbligo testimoniale. Inoltre, l’opponibilità del segreto professionale non ha i caratteri dell’assolutezza, venendo meno quando i professionisti hanno l’obbligo di riferire i fatti appresi all’autorità giudiziaria. Il segreto d’ufficio ha come depositari i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio, i quali hanno l’obbligo di non deporre sui fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio, che devono rimanere segreti. Tale obbligo sopravvive al venir meno della qualifica soggettiva. Il segreto di Stato ha per oggetto gli atti, i documenti, le notizie e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica. I depositari di un segreto di Stato hanno l’obbligo di non deporre sui fatti che ne sono oggetto. Testimoni renitenti, reticenti e falsi All’inosservanza di ciascuno degli obblighi del testimone corrispondono conseguenze diverse sul piano processuale e sostanziale. L’obbligo del teste di presentarsi davanti al giudice determina, in caso di inadempienza (testimone renitente), l’accampamento coattivo e sanzioni pecuniarie. Se il teste compare, ma si rifiuta di deporre fuori dei casi previsti dalla legge (testimone reticente), il giudice gli ribadisce l’obbligo di deporre con l’avvertimento e, se tale avviso non sortisce effetti, risponde l’immediata trasmissione agli atti al pubblico ministero affinché proceda per il reato ex art. 366 cp. Nel caso in cui il teste venga meno all’obbligo di rispondere secondo verità rendendo dichiarazioni incompatibili, discordanti o lacunose, il giudice, se ravvisa gli estremi del reato di falsa testimonianza, trasmette gli atti al PM. Esame delle parti L’esame delle parti è il mezzo di prova con cui s’introducono nel processo le conoscenze delle parti private (imputato, parte civile, ecc). Esso sopperisce al limite che subisce la testimonianza per lo status di incompatibilità in cui versano tali soggetti, garantendo al processo il loro sapere. L’acquisizione del sapere delle parti private avviene tramite l’esame nel dibattimento, fase naturale della formazione della prova, e in incidente probatorio. Mentre le dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato nell’udienza preliminare sono acquisite con interrogatorio. Richiesta e consenso L’esame di una parte privata è ammesso a seguito di sua richiesta o di consenso alla richiesta di altra parte. Le due specie di richiesta dell’esame hanno una differente efficacia: quella proveniente dalla parte interessata è sufficiente a costituire il dovere del giudice di ammettere l’esame; quella proveniente da altra parte è condizionata alla prestazione del consenso dell’esaminando. Il consenso è valido anche se tacito; deve però essere consapevole ed esteso a tutta la situazione processuale dell’esaminando e non solo a una sua parte. Richieste consenso all’esame sono revocabili sino all’inizio dell’assunzione dell’esame. Regime L’art 209 prevede alcune regole generali riprese dalla disciplina della prova testimoniale, a dimostrazione di una tendenziale omogeneizzazione dei due mezzi di prova. In primo luogo, l’oggetto dell’esame delle parti, come l’oggetto della testimonianza, non può sconfinare dai limiti stabiliti dall’art. 194 e la parte esaminata, come il testimone, gode del privilegio contro l’autoincriminazione. La parte esaminata ha la facoltà di non dire il vero o di rifiutarsi di rispondere ad alcune o a tutte le domande poste. Peraltro, con la richiesta o il consenso all’esame, la parte implicitamente rinuncia a un incondizionato diritto al silenzio, così che il suo successivo rifiuto di rispondere deve essere oggetto di menzione nel verbale e confluirà nella valutazione probatoria. Occorre però distinguere a seconda di quale sia la parte che abbia opposto il silenzio. Se si tratta dell’imputato, poiché allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio se interrogato, tale comportamento nell’esame potrà assumere rilievo solo ai fini della valutazione di credibilità; se, invece, si tratta delle altre parti private, tale comportamento potrà essere valutato alla stregua di un argomento sfavorevole fonte di un possibile indizio. Infine, non

preliminare quando ne risulti evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere o nel giudizio abbreviato quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e disponga anche d’ufficio l’assunzione degli elementi necessari ai fini della decisione. A seconda dell’oggetto, si distingue tra ricognizioni di persone, cose, voci, suoni e quant’altro è suscettibile di percezione sensoriale. La disciplina è stabilita in modo compiuto per quella personale; per le altre opera un rinvio parziale alla prima. Ricognizione personale-adempimenti preliminari Al giudice è attribuito un ruolo coattivo circa la presenza del ricognitore nonché direttivo nell’allestire e condurre le operazioni ricognitive; il PM e i difensori possono, nella prima fase, avanzare richieste di dare suggerimenti e, nella seconda, formulare domande tramite il giudice. Un compito particolare della difesa si afferma quando soggetto attivo della ricognizione sia l’imputato, chiamato a riconoscere la persona del coimputato: in questo caso è sempre riconosciuto al ricognitore il diritto al silenzio. Il giudice dà inizio all’operazione probatoria invitando il ricognitore a richiamarsi alla propria memoria per rievocare più particolari possibili in relazione alla persona da riconoscere; sollecita lo stesso ad assumere un’attitudine mentale neutra, scevra da elementi condizionanti che possano manipolare i meccanismi rievocativi. A tal fine, il giudice instaura un dialogo serrato con il ricognitore per appurare se questi sia già stato chiamato a svolgere un riconoscimento in altro processo. Il giudice deve accertare se la persona da riconoscere sia già stata indicata o descritta al ricognitore e ciò per isolare la ricognizione da interpolazioni informative di terzi. Ultimo adempimento preliminare consiste nell’indicazione di altre circostanze soggettive e oggettive in cui la persona sarebbe stata in precedenza vista. Le domande del giudice e le risposte vanno menzionate nel verbale. Tale inadempimento è comminato con nullità relativa. Esecuzione dell’operazione Esaurita l’indagine propedeutica, il ricognitore viene fatto allontanare. Il giudice allestisce la scena ricognitiva facendo allineare, accanto al soggetto da sottoporre a ricognizione almeno altri due soggetti che siano il più possibile simili al primo nei tratti somatici e nell’abbigliamento, nonché nelle stesse condizioni in cui sarebbe stato visto. Il ricognitore viene invitato a dichiarare se riconosce tra questi l’individuo che asserisce di avere visto al momento del fatto e, in caso di risposta affermativa, se ne sia certo. Si profilerebbe, nel caso di riconoscimento negativo falso, l’ipotesi di favoreggiamento personale e nel caso di riconoscimento positivo falso quella di falsa testimonianza. Ricognizione di cose A tali modalità operative e obblighi di documentazione è sottoposta anche la ricognizione di cose in virtù del rinvio dell’art. 215, alle disposizioni dell’art. 213, in quanto applicabili. La ricognizione di cose prevede i medesimi adempimenti preliminari di quella personale, tra cui l’invito del giudice al ricognitore a descrivere le caratteristiche dell’oggetto da riconoscere, nonché a dichiarare se ha già avuto modo di riconoscere quella determinata cosa. Di seguito il giudice allestisce la scena dell’operazione ricognitiva in modo utile per il giudizio di comparazione: la cosa oggetto di ricognizione è collocata tra altre due, simili esteriormente ed esteticamente. Quindi il giudice domanda al ricognitore se riconosce taluna tra le cose mostrategli e, in caso affermativo, quale sia e se ne abbia certezza. Il giudice può disporre la ricognizione anche di voci suono, di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale. Pure in questa ricognizione, il soggetto attivo deve procedere un'analitica descrizione di quanto ricaduto sotto i suoi istinti di, sottoponendosi alle domande dettagliate dell'articolo 213, in modo da assicurare l'attendibilità dell'operazione PROBATORIA. L’art. 217 contempla l’eventualità di ricognizioni plurime. La pluralità può sussistere, dal lato attivo, nel senso che diversi sono i soggetti ricognitori di una medesima persona o oggetto; dal lato passivo, nel senso che un medesimo ricognitore è chiamato riconoscere più persone o oggetti. Nel primo caso il giudice provvede ad isolare ciascuna operazione ricognitiva, evitando scambi di informazioni e conseguenti rischi di suggestione. Nel secondo caso il giudice provvede a separare le persone o gli oggetti da riconoscere per evitare che il ricognitore risponda sulla base di una mera esclusione. In entrambi i casi, per gli adempimenti preliminari, il modus procedendi e i doveri di verbalizzazione si applicano le disposizioni dettate per le diverse specie di ricognizioni.

Esperimenti giudiziali Si tratta del mezzo di prova preordinato a riprodurre in via artificiale un fatto, al fine di verificare se possa essere avvenuto con certe modalità postulate nel processo. Il fatto passibile di riproduzione è qualsiasi evento storico, comportamento umano o fatto naturale percepibile con i sensi e oggetto di prova. La struttura del mezzo di prova consiste nella riproduzione dello scenario in cui all’epoca ha trovato ambientazione il fatto e delle modalità di svolgimento dello stesso, sempre che tali operazioni riproduttive siano oggettivamente e agevolmente espletabili. Più è fedele l’esperienza artificialmente provocata, più ne è attendibile il risultato probatorio. Svolgimento L’esperimento giudiziale può essere disposto dal giudice nel dibattimento o in incidente probatorio. Il giudice svolge un ruolo attivamente organizzativo e direttivo. Egli dispone con ordinanza l’esecuzione delle operazioni, curando che nel provvedimento ammissivo sia contenuta una descrizione sintetica dell’oggetto dell’esperimento e un’indicazione specifica del tempo e del luogo di esecuzione, al fine di garantire la presenza di tutte le parti e la realizzazione del contraddittorio per la prova. Il giudice può designare un esperto dotato di competenze specialistiche per lo svolgimento di determinate operazioni riproduttive che richiedono nozioni estranee al sapere comune. L’intervento di un esperto non deve, tuttavia, far ritenere che con ciò l’esperimento giudiziale si trasformi in perizia. Nell’esperimento, infatti, l’esperto mette a disposizione delle parti e del giudice le proprie conoscenze ed esperienze qualificate per eseguire una riproduzione artificiale di un fatto, al fine di verificare se possa essere avvenuto in modo conforme alle sue enunciazioni nel processo. Nella perizia, invece, l’esperto è chiamato a svolgere un’attività che può essere acquisitiva di dati o valutativa degli stessi: il perito non compie riproduzioni artificiali di un fatto, ma ricostruisce il suo accadimento nel passato. Al giudice è affidato anche il compito di contemperare l’interesse all’ottenimento di un risultato probatorio il più possibile affidabile, con l’esigenza di salvaguardare sia la sfera personale dei soggetti che partecipano all’esperimento, che la sicurezza pubblica. Perizia e consulenza tecnica Nel sistema delle prove la perizia costituisce un mezzo di prova improntato al metodo dialettico: il perito, ancorché nominato dal giudice, non è portatore di un ruolo neutrale di conoscenza, proprio perché si misura dialetticamente con gli altri soggetti di prova; né, rispetto a questi, ha per principio una posizione privilegiata quanto ad autorevolezza e attendibilità. Il suo operato è oggetto di valutazione al pari di quello degli esperti (consulenti tecnici) nominati dalle parti. L’art. 220 1°comma stabilisce che la perizia deve essere ammessa quando occorre svolgere attività specialistiche. La doverosità della perizia significa che il giudice, quando il sapere comune non sia sufficiente per ricostruire il fatto, deve fare intervenire nel processo un esperto; l’occorrenza significa che il giudice deve disporre la perizia quando, pur essendo disponibili altri mezzi di prova, è preferibile avvalersi di specifiche competenze scientifiche o tecniche. Tipologia degli incarichi peritali L’art. 220 enumera i tipi di incarico che possono essere conferiti al perito: svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni. Acquisire dati allude a dati che studi specialistici hanno rilevato dalla storicità di determinati fenomeni sistematicamente analizzati, i quali, come tali, appartengono a una conoscenza specialistica. Svolgere indagini significa ricercare dati di conoscenza di un fatto esplorando una determinata realtà storica: l’esperto adempie a ciò, ad es., quando indaga nei documenti di una società commerciale per reperire gli estremi di un’operazione finanziaria che costituisca un fatto giuridico o semplice. Fare valutazioni ricomprende diversi compiti assegnabili all’esperto: individuare leggi scientificotecniche valide a inferire un fatto da un altro e metterle a disposizione delle parti e del giudice perché questi svolgano tale inferenza. “Specifiche competenze” denota capacità conoscitive che esorbitano dal sapere comune e che, come tali, non possono essere impiegate nel processo direttamente dalle parti e dal giudice, essendo necessaria la nomina di un esperto. L’art. 220 2°comma vieta le indagini di tipo criminologico, psicologico e caratteriale finalizzate a stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. La norma impedisce l’uso peritale di queste scienze umane in funzione delle statuizioni sulla pena e

dell’incarico del perito e quella privatistica dell’incarico del consulente tecnico del difensore non producono qualificazioni differenti dei loro ruoli nella formazione della prova. A differenza di quanto stabilito per il perito, il consulente tecnico del difensore non deve necessariamente essere scelto fra gli iscritti in albi professionali. In fase di ammissione della perizia, il giudice deve controllare, assieme agli altri requisiti, che il soggetto proposto come esperto sia dotato di specifiche competenze tecniche. In caso negativo, la prova richiesta è inammissibile. Ciò vale anche per il consulente tecnico. Tra l’altro, la credibilità del consulente tecnico è anche garantita dall’impossibilità che assuma l’incarico chi versi nelle condizioni di incapacità, indegnità o incompatibilità ex art. 222. I compiti assegnati al consulente tecnico sono di portata determinante per l’assunzione della prova. Egli ha la facoltà di proporre al perito lo svolgimento di specifici accertamenti che riguardino determinati temi rilevanti per l’oggetto della perizia; in tale ambito può anche svolgere un’attività controdeduttiva con la formulazione di osservazioni e riserve di cui deve darsi atto nella relazione peritale. L’apporto del consulente tecnico è dunque di partecipazione attiva nel formarsi della prova e non di mero controllo ex post dell’operato del perito. Consulenza tecnica estraperitale La consulenza tecnica estraperitale è un mezzo di prova che può essere introdotto dalle parti nel procedimento quando non sia disposta la perizia. La ratio è che l’acquisizione processuale di un sapere specialistico può avere diversi veicoli: quello governato dal giudice mediante la perizia e quello procurato da una parte mediante la consulenza tecnica. Il consulente tecnico estraperitale può esporre il proprio parere al giudice in forma orale o presentando memorie in ogni stato grado del processo. Il parere espresso produce un risultato probatorio non diversamente dagli altri mezzi di prova, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a disporre una perizia quando le conclusioni della consulenza tecnica siano esaustive, fondate e convincenti. Il consulente tecnico può essere autorizzato esaminare le cose sottoposte a sequestro, a intervenire nelle ispezioni e a esaminare l’oggetto dell’ispezione. Tale attività può essere svolta anche prima dell’inizio del procedimento penale, quando il difensore intende svolgere investigazioni preventive che richiedono cognizioni tecniche. Documenti Sono documenti tutti quegli oggetti materiali che sono in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza di un fatto. Per questa loro attitudine, i documenti vengono in rilievo come mezzi di prova, tra i più efficaci e sicuri. Il fatto di cui il documento dà conoscenza può consistere nel fatto che è immediatamente rilevante per il giudizio, oppure in un fatto il cui rilievo è mediato. Il documento di gran lunga più frequente è lo scritto. Il fatto rappresentato dal documento consiste nell’estrinsecazione di pensiero, concretatasi nelle parole e compiuta dal soggetto che l’ha concepito e ha voluto estrinsecare quel pensiero attraverso un’attività definita documentazione. La nozione di documento comprende sia manoscritti, in cui l’oggetto della rappresentazione è un avvenimento fissato nella memoria di un individuo, sia altri oggetti, quali fotografie, pellicole, ecc, rappresentativi di un fatto storico impresso in una macchina. Per l’ammissione della prova documentale devono ricorrere due presupposti: che il documento risulti materialmente formato al di fuori del processo; che l’oggetto della documentazione extraprocessuale attenga al fatto oggetto del procedimento e non a quanto avviene nello svolgimento di questo. Da ciò consegue che la nozione di prova documentale si basa sul rapporto tra l’oggetto rappresentato e il processo nel quale se ne chiede l’utilizzo. Rimangono quindi estranei gli atti confezionati nel processo per descrivere quanto in esso avviene, come ad es., i verbali. L’art. 234 3° comma vieta di acquisire documenti contenenti informazioni relative a voci correnti nel pubblico relativamente ai fatti oggetto del processo: si tratta del medesimo divieto già stabilito in tema di prova testimoniale. Sono inoltre banditi dal materiale acquisibile i documenti anonimi e come tali non confermabili dalla fonte, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano dall’imputato. Regimi acquisitivi Ai documenti si applicano due diversi regimi di ammissione: incondizionato; condizionato ad un determinato uso probatorio. Sono sottoposti al primo regime i documenti che costituiscono il corpo del reato (oggetto, strumento, prodotto, profitto del reato),

indipendentemente da chi ne sia l’artefice o il detentore, nonché i documenti provenienti dall’imputato. Al secondo regime sono invece sottoposti i certificati del casellario giudiziale, le sentenze italiane irrevocabili e quelle straniere riconosciute nel territorio nazionale. Sono ammissibili a condizione che servano alla valutazione della personalità dell’imputato e dei testimoni. È anche consentita l’acquisizione delle sentenze italiane o straniere, nonché dei certificati del casellario giudiziale per formulare un giudizio di credibilità circa il testimone escusso. Circolazione di verbali di prova di altri procedimenti È prevista la possibilità, a determinate condizioni, di un canale di passaggio di verbali di prove da un procedimento all’altro. È consentita l’acquisizione di verbali di prova di procedimenti diversi da quello in cui il documento è ammesso, ma solo se si tratta di prove formate nel contraddittorio delle parti in dibattimento o con incidente probatorio. Queste trasmigrazioni probatorie sono possibili anche in relazione al materiale raccolto nel giudizio civile, di cui possono essere acquisiti i verbali di prova, sempre che il giudizio si sia già concluso con sentenza irrevocabile. Inoltre, è sempre acquisibile la documentazione di atti originariamente irripetibili o divenuti tali per fatti o circostanze sopravvenute e imprevedibili. Al di fuori delle ipotesi di partecipazione alla formazione della prova e di irripetibilità, l’unico strumento che può rendere pienamente utilizzabili i verbali di dichiarazioni raccolte in altro procedimento è il consenso dell’imputato; mancando tale presupposto, il loro utilizzo è limitato alle sole contestazioni. È poi estesa l’efficacia probatoria delle sentenze irrevocabili (emesse a seguito di dibattimento, di giudizio abbreviato, di applicazione della pena su richiesta delle parti, di giudizi civili) consentendo nell’acquisizione anche ai fini della prova del fatto in esse accertato. Documenti anonimi e documenti falsi Sono vietate l’acquisizione e l’utilizzazione di documenti contenenti dichiarazioni anonime, vale a dire documenti di cui non è possibile accertare la fonte o che non sono attribuibili ad alcun soggetto, in quanto privi di sottoscrizione o di altro valido elemento identificativo dell’autore. È poi stabilito che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso. Con riguardo ai documenti falsi, il giudice, se rileva elementi di falsità del documento prodotto e il falso non è il thema decidendum, è tenuto a compiere sullo stesso una valutazione di genuinità in via incidentale e nei limiti in cui tale valutazione sia funzionale alle esigenze di accertamento del procedimento penale. All’esito della definizione del procedimento in cui il documento falso è stato acquisito, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero. Traduzione, copia di documenti. L'articolo 242 ammette l'ingresso nel procedimento di documenti redatti in lingua estera. In parziale deroga all'obbligatorietà dell'intervento dell'interprete. La nomina di quest'ultima per la traduzione del documento è prevista solo se risulti necessaria la comprensione dello stesso. Non poi al giudice, considerare il documento comprensibile, facendo esclusivo riferimento alla sua conoscenza personale della lingua estera con cui il documento è stato formato. L'articolo 243 da leggersi in parallelo con quanto stabilito all'articolo 116, consente a chi vi abbia interesse di ottenere copia i documenti confluiti nel materiale probatorio, che non debba non rimanere segreti. Mezzi di ricerca della prova (cap. VII) Ispezioni Il corpus normativo dedicato ai mezzi di ricerca della prova subito ricetti modifica l'opera dell'articolo 18 de Marzo del 2008 numero 48. L'ispezione è un mezzo di ricerca della prova che consiste nell'osservare una persona, un luogo o una cosa per rilevarne tracce o altri effetti materiali lasciati in al reato. Articolo 244. Tale osservazione si traduce nella percezione diretta dei segni delle impronte del marchio di altre alterazioni visibili che l'ha condotta dilettoso può aver provocato? L'autorità giudiziaria procede se possibili verifica anche lo Stato preesistente del reato, individuando cause e modi e tempi che hanno dato origine alle modificazioni. Nell'ambito di questa attività, l'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e altri accertamenti tecnici per lo svolgimento dei quali si può avvalere della collaborazione di esperti degli specifici settori. È da evidenziare, A tale proposito, il discrimine tra l'operato di questi esperti, quelli dei periti duepunti. I primi sono chiamati a svolgere un'attività di mera rilevanza dei dati, che prescinde dal giudizio tecnico scienti specialistico che invece implicito nel responso peritale.

domicilio. Per domicilio deve intendersi l’abitazione in cui la persona svolge abitualmente la vita domestica, altro luogo chiuso adiacente all’abitazione il rapporto di stretta contiguità adibito alla vita familiare, o anche l’abitacolo di un’autovettura. La perquisizione domiciliare si caratterizza rispetto alla locale per i limiti temporali imposti all’attività perquirente a tutela della pace domestica: la ricerca coattiva non può iniziare prima delle 7 e oltre le 20. Il rapporto tra perquisizione conseguente sequestro. L'articolo 252 prevede il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato reperite nel corso di una perquisizione. Le cose sequestrate sono immediatamente affidate in custodia alla cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria, precedenti OA una custodia appositamente nominato. Gli stessi sono assicurate mediante la posizione dei sigilli e, se reperibili, sono allineate, alienate o distrutte. Il rapporto tra la questione fra perquisizione e sequestri, qua del problema se sei invalido, il sequestro conseguente una perquisizione legittima. La questione è stata riservata negativamente in quanto troppa perquisizione e sequestro e tracciatura linea di autonomia dal momento valutativo di presupposti della perseguibilità e della sequestrabilità della cosa. Diverse le ipotesi in cui la legge prevede un divieto di acquisizione, la sua violazione è di inutilizzabilità della prova. Sequestri L’art. 253 disciplina il sequestro penale a fini probatori, diverso dalle altre due figure di sequestro conservativo e preventivo aventi, rispettivamente, finalità di cautela sostanziale e di prevenzione. Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova finalizzato ad acquisire al procedimento elementi necessari alla ricostruzione del fatto tramite l’imposizione, su tali elementi, di un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica. Sono passibili di apprensione coattiva a fini probatori il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Sono “corpo del reato” le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso o le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Si ritengono “cose pertinenti al reato” non solo quelle connotate da un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato contestato, ma anche le cose indirettamente collegate al reato per cui si procede, purché risultino necessarie alla ricostruzione del fatto. L’organo titolare del potere di disporre il sequestro è l’autorità giudiziaria, vale a dire il PM nel corso delle indagini preliminari; il GIP; il giudice del dibattimento. Il sequestro è disposto con decreto motivato a pena di nullità. Il dovere di motivazione ha la sua matrice negli artt. 13-14 Cost., essendo il sequestro una misura limitativa della libertà personale e domiciliare. Il decreto deve indicare le cose da sequestrare, ad eccezione delle ipotesi in cui il sequestro venga disposto nell’ambito di una perquisizione: in quest’ultimo caso, è sufficiente il generico riferimento nel decreto alla possibile apprensione coattiva di cose che siano rinvenute nel corso della ricerca o di quant’altro risulti rilevante ai fini delle indagini. Va inoltre indicato il nesso strumentale diretto tra la cosa e il reato. L’autorità giudiziaria può delegare, per l’esecuzione del sequestro, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, sono legittimati a procedervi anche di propria iniziativa, salva la successiva convalida ad opera del PM. L’art. 254 prevede una limitazione alla garanzia costituzionale di inviolabilità e segretezza della corrispondenza, consentendo il sequestro negli uffici postali di documenti rientranti nella nozione di corrispondenza in due situazioni: che vi sia fondato motivo di ritenere che si tratti di corrispondenza spedita dall’imputato o a lui indirizzata; oppure che si ritenga tale corrispondenza in relazione pertinenziale con il reato. È invece esclusa dal sequestro la corrispondenza intercorsa tra l’imputato e il suo difensore, salvo che l’autorità giudiziaria ritenga che costituisca corpo del reato. Il sequestro di corrispondenza è disposto dall’autorità giudiziaria. È previsto inoltre il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, per la cui esecuzione l’autorità giudiziaria può stabilire modalità acquisitive specifiche. L’acquisizione può avvenire mediante copia dei dati originali detenuti su adeguato supporto, ma solo in presenza di due condizioni: l’assicurazione, da parte del detentore del servizio, in ordine alla conformità dell’originale alla copia e la garanzia dell’immodificabilità dei dati acquisiti. Inoltre, è disciplinato il sequestro di documentazione pertinente al reato presso le banche. Tale sequestro si distingue da quello eventualmente conseguente a perquisizione. Il presupposto per procedere a questa specie di

sequestro è sempre da rinvenire nel fondato motivo di ritenere che la cosa abbia un legame pertinenziale con il reato. Operazioni successive al sequestro La regola generale è che l’autorità giudiziaria può autorizzare l’estrazione di copia di atti e documenti restituendo l’originale; se l’originale non può essere restituito, i legittimi detentori di tali atti o documenti possono ottenere il rilascio di copia autentica gratuita. Sono poi previste regole particolari. Ad es., è previsto che i pubblici ufficiali possano rilasciare copie o estratti delle cose loro restituite, purché nei documenti rilasciati si faccia menzione dell’esistenza di un sequestro. Una volta sequestrata, le cose sono affidate in custodia alla cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria o in altro luogo ritenuto opportuno, nominando in tal caso un custode. Quest’ultimo assume l’obbligo di conservare la cosa affidatagli e di presentarla immediatamente all’autorità giudiziaria su richiesta della stessa. È eventuale, invece, il deposito di una cauzione. Il custode deve essere avvertito anche dell’obbligo di impedire l’alterazione di tali atti o l’accesso agli stessi da parte di terzi, salva l’autorizzazione dell’autorità procedente. Si tratta di cautele finalizzate alla non manomissione delle cose sequestrate. Restituzione delle cose sequestrate La restituzione delle cose sottoposte a sequestro può essere l’epilogo naturale delle vicende attinenti al sequestro o del procedimento di restituzione attivato dall’interessato. Il primo caso si verifica quando vengono meno le esigenze probatorie per cui sequestro era stato disposto oh si ritiene che tali esigenze possano essere soddisfatte con altri strumenti meno afflittivi. Il giudice dispone la restituzione delle cose all’avente diritto anche prima della sentenza. La naturale vicenda estintiva del sequestro può tuttavia essere accompagnata dalla necessità di mantenere il sequestro per fini diversi da quelli di prova. In particolare, il vincolo ablativo può essere mantenuto in caso di conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, disposto per garantire il pagamento delle spese processuali e delle obbligazioni civili derivanti dal reato, sempre che vi siano i presupposti: fumus boni iuris e pericolo concreto di dispersione delle garanzie creditorie. La restituzione può essere espressamente richiesta dall’interessato, che può attivare una procedura di restituzione. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni L’istituto delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni è soggetto di una perdurante metamorfosi strutturale, innescata dalla c.d. Riforma Orlando, mentre invece la c.d. Riforma Bonafede ha portato a un pressoché totale stravolgimento della precedente riforma. Il fine resta quello di ridisegnare la disciplina delle intercettazioni contemperando le esigenze di giustizia e sicurezza, pubblicità del processo e segreto investigativo con il diritto alla riservatezza sia in relazione alle informazioni sensibili o irrilevanti ai fini delle indagini e sia, quanto ai soggetti tutelati, rispetto alle parti e ai terzi estranei al procedimento penale. Il d.lgs. 216/2017 ha previsto 9 articoli, di cui ad oggi solo gli artt. 1-6 sono entrati in vigore, essendo le altre disposizioni soppresse o sostituite dalla Riforma Bonafede. L’art. 1 ha introdotto il reato ex art. 617 septies cp, punibile a querela della persona offesa, di diffusione di riprese e registrazioni delle comunicazioni captate fraudolentemente, cioè senza il consenso dell’interessato e con mezzi insidiosi, al solo fine di arrecare danni all’altrui reputazione o immagine. L’art. 6 ha invece previsto una semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.. In particolare, in tema di attività intercettiva, la norma stabilisce che nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, gli indizi di reato richiesti per poter disporre l’attività intercettativa non debbono più essere gravi, ma solo sufficienti. L’intercettazione consiste nella captazione occulta e contestuale del contenuto di una conversazione fra presenti o di una comunicazione fra assenti, ad opera di soggetti estranei alle stesse mediante strumenti tecnici idonei ad apprendere il registrare in tempo reale il dato comunicativo. Come primo oggetto di captazione sono previste le conversazioni fra presenti. Tale operazione deve avere carattere riservato, in modo da escluderne la conoscenza da parte di terzi ed è realizzata a fini di prova sotto il controllo giurisdizionale. Queste possono svolgersi anche nel domicilio. Le captazioni di