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La caratteristica importante del pensiero giuridico romano: la forte connessione tra diritto e processo. Il documento illustra come la nascita di un diritto soggettivo spesso derivasse dalla tutela processuale, e come il processo civile romano creasse diritto attraverso la jurisdizione. Vengono descritte le origini del processo formulare, cognitio extra ordinem e il significato bivalente del termine 'actio'.
Tipologia: Appunti
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Caratteristica importante del pensiero giuridico romano è la forte compenetrazione tra diritto e processo, tra aspetti sostanziali di una situazione giuridica soggettiva e aspetti processuali concernenti la sua tutela. Il diritto romano è un diritto casistica e di azioni: è la struttura casistica che intreccia a filo doppio il riconoscimento giuridico di una situazione soggettiva e il modo di farla valere in giudizio. Molto spesso la nascita di un diritto soggettivo fu la conseguenza della tutela processuale, non la causa. È conseguenza della tutela accordata dal magistrato giusdicente, cioè il pretore, in sede di ius honorarium a una situazione giuridica che sarebbe priva di tutela per lo ius civile. Pensiamo a questo proposito al significato bivalente, al tempo stesso processuale e sostanziale, del termine actio, che nell'editto del pretore e nei commentari aveva una duplice accezione: a) azione processuale, attività processuale di un soggetto (attore), cioè di colui che agisce, dà impulso al processo; b) pretesa dell'attore, ragione fatta valere dal soggetto che promuove il giudizio. Indica il potere di azione dell'attore. Queste due accezioni - che corrispondono solo vagamente ai moderni concetti di azione e diritto soggettivo - si accavallano e talvolta sembrano sovrapporsi nel linguaggio giurisprudenziale: con questo termine si indicano sia gli aspetti sostanziali della situazione giuridica soggettiva che quelli attinenti alla tutela processuale. Altro connotato del processo civile nell'età repubblicana è l'attitudine giuspoietica, a creare diritto attraverso la giurisdizione. Abbiamo visto come il diritto romano si
evolve e si aggiorna attraverso la iuris intetpretatio dei giuristi e grazie alla iurisdictio dei pretori, cioè l'attività giurisprudenziale del magistrato giusdicente. Il diritto onorario, che nasce dall'attività del pretore, non crea rapporti giuridici curatori ma introduce mezzi di difesa processuale per situazioni di fatto a cui viene attribuita rilevanza giuridica. Forte compenetrazione tra aspetti processuali e sostanziali; creazione del diritto attraverso l'attività giurisprudenziale. I tre processi nascono in momenti diversi ma hanno conosciuto lunghi periodi di coesistenza prima che ciascuno venisse superato dalla forma più avanzata.
un procedimento cognitorio sui termini della controversia. Il giudice era chiamato ad esaminare le prove fornite dalle parti in causa (testimonianze, documenti...) in relazione alle circostanze solennemente affermate nella fase in iure. Dopo l'accertamento il giudice emana la sentenza. Nel processo per legis actiones la sentenza non comportava una condanna in forma specifica: non era prevista condanna in ipsam rem, nella stessa prestazione dovuta, ma solo una condanna pecuniaria di una somma corrispondente al valore dell'oggetto in contestazione o al valore della prestazione che il convenuto non aveva eseguito. Non era prevista invece condanna in forma specifica. La sentenza non aveva efficacia esecutiva: era emanata da un giudice privato, investito sì dal magistrato della funzione di giudicare ma sempre un privato, e quindi non poteva imporre al soccombente di ottemperare alla sentenza. Per conseguire la soggezione del soccombente era necessario ricorrere a un'azione esecutiva davanti al magistrato. Questo processo conosce varie azioni di legge, alcune dichiarativa e altre esecutive. Le due più antiche e a carattere generale:
soccombente veniva riconosciuto in debito verso l'attore del valore della controversia.
alla pretesa non eseguita. La sentenza proveniva dal giudice privato e non aveva efficacia esecutiva, cioè non era ammessa l'esecuzione formale: se il soccombente non ottemperava alla sentenza bisognava agire con la ACTIO IUDICATI per vedersi confermare la sentenza in suo favore. La sentenza di condanna conseguente alla ACTIO IUDICATI era il titolo esecutivo e si apriva la procedura esecutiva. In un primo momento il magistrato assegnava il debitore all'attore perché con il proprio lavoro estinguesse il debito e poi si passava ad esecuzione patrimoniale, cioè il pretore disponeva l'immissione dell'attore in un bene o addirittura nel patrimonio del convenuto. Da un punto di vista strutturale la formula iudicii era costituita da varie parti, alcune eventuali, altre essenziali. Parti essenziali:
procedura formulare, per poi soppiantarla quando nel 342 una legge dei figli di Costantino la soppianta formalmente. COGNITIO EXTRA ORDINEM l'affermazione del principe non comporta cambiamento solo istituzionale, ma anche sul piano del diritto privato e degli strumenti processuali volti a garantire la tutela. Il carattere essenzialmente privato della procedura formulare, basato sull'iniziativa del singolo, che richiedeva la necessaria partecipazione di entrambe le parti, fu considerato inadeguato. L'affermazione dell'assolutismo imperiale sotto il profilo legislativo comporta la sostituzione di tutte le fonti pregresse, sostituite dell'unica fonte, la volontà del principe. Si arriva in questo periodo a una progressiva pubblicizzazione del processo civile, che diventa uno strumento pubblico, "statuale", di risoluzione delle controversie. La risoluzione delle controversie è funzione pubblica, propria ed esclusiva del potere imperiale attraverso i funzionari privati del principe. Il processo restava privato perché messo in moto dal privato e perché si deducevano interessi privati; ma il compito di emanare la sentenza è assunto "dallo stato", è funzione propria ed esclusiva degli organi pubblici. Con l'avvento del principato si afferma un nuovo processo di impronta autoritaria, imperniato sul principe e sui suoi funzionari. Questo nuovo tipo di processo è definito cognitio extra ordinem perché nasce con un carattere di straordinarietà rispetto all'ordinario processo civile. Cognitio: "conoscenza", indica l'attività di accertamento dei fatti, di riscontro della loro rilevanza politica, e la risoluzione della controversia.
materiale di causa delle parti, si aveva una fase istruttoria con esame di prove, testimoni, documenti, e poi il vero e proprio dibattimento, uno scontro tra la pretesa dell'attore, la NARRATIO, e la difesa del convenuto, la CONTRADICTIO. Seguiva l'ultima udienza, ULTIMA CONIECTIO, nella quale le parti esprimevano le proprie conclusioni, il giudice chiudeva il dibattimento e si riservava di decidere.
assicura controllo, per cui la sentenza non è più intangibile, ma vengono garantiti gli strumenti per far trattare nuovamente la controversia, far decidere nuovamente la stessa controversia da un giudice superiore: questo perché l'appellante è inquadrato in un sistema gerarchico, e la pronuncia del giudicante può essere controllata ed eventualmente modificata da una figura istituzionale di rango superiore. La sentenza non è più intangibile ma può esser impugnata presso un organo di rango superiore.