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Classificazioni e Modelli di Stato: Caratteristiche e Forme di Governo, Sbobinature di Diritto Costituzionale

Una panoramica dettagliata delle diverse forme di Stato e di governo, con un focus particolare sulle caratteristiche del governo liberale. Vengono esaminate le forme di Stato come Stato assoluto, Stato liberale, Stato totalitario e Stato di democrazia pluralista, e le forme di governo come monarchia costituzionale e sistema parlamentare. Inoltre, vengono discusse le differenze tra Stato unitario, federale e regionale, e la distinzione tra federalismo duale e federalismo cooperativo. Il documento conclude con una descrizione della Organizzazione costituzionale in Italia.

Tipologia: Sbobinature

2015/2016

Caricato il 14/02/2016

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Pubblico
Parte I
I Lo Stato: Politica e diritto
1 Il potere politico
1.1 Definizioni Potere sociale: ottenere rispetto dagli altri. Si divide in:
1. Potere economico: es. proprietario terriero che detta condizioni ai
dipendenti.
2. Potere ideologico:
3. Potere politico: oggi lo Stato
1.2 La legittimazione Potere per Weber:
Tradizionale
Carismatico
Razionale-legale
costituzione – Popolo – Unione Europea – Regioni e altri enti locali
2 Lo Stato
2.1 Definizione Lo Stato è la forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il
monopolio della forza legittima in un determinato tempo e si avvale di un
apparato amministrativo.
2.2 La nascita dello
Stato moderno
Lo Stato moderno nacque come reazione alla dispersione di potere del
feudalesimo. La concentrazione della forza legittima rispondeva al bisogno di
assicurare ordine sociale e sicurezza.
2.3 Sovranità La sovranità è caratterizzata da due aspetti:
Supremo potere di comando
Indipendenza
Per spiegare la sovranità vi sono tre teorie:
Sovranità della persona giuridica: Stato
La sovranità della nazione: caratteristica della Francia.
Sovranità popolare
2.4 Nuove tendenze
della sovranità
I limiti alla sovranità popolare sono assicurati da:
Sistema rappresentativo
Costituzione rigida
Corte costituzionale
2.5 Sovranità e
organizzazione
internazionale
Per garantire la pace e tutelare i diritti sono sorte organizzazioni internazionali.
Tra le più importanti:
ONU: 1948
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: 1948
In Europa:
CEE: 1957
CECA: 1951 c.e. (Trattato di Maastricht 92)
CEEA: 1957
2.6 Territorio La sovranità è esercitata entro l’ambito di un determinato territorio composto
da:
Terraferma
Mare territoriale: 12 miglia marine.
Piattaforma continentale: zoccolo continentale che consiste nella parte di fondo
marino di profondità costante che circonda le terre emerse prima che
sprofondino negli abissi marini.
2.7 Cittadinanza La cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e di
doveri. Essa viene acquistata con la nascita o su richiesta dell’interessato (es.
coniuge straniero, straniero che ha prestato servizio per o Stato per minimo 5
anni). Si può perdere la cittadinanza per rinunzia o se il cittadino presta servizio
per altro Stato. La cittadinanza può essere riacquistata quando il l’interessato
presti servizio militare o accetti un impiego alle dipendenze dello Stato italiano.
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Pubblico Parte I

I Lo Stato: Politica e diritto

1 Il potere politico 1.1 Definizioni Potere sociale: ottenere rispetto dagli altri. Si divide in:

  1. Potere economico: es. proprietario terriero che detta condizioni ai dipendenti.
  2. Potere ideologico:
  3. Potere politico: oggi lo Stato 1.2 La legittimazione Potere per Weber: Tradizionale Carismatico Razionale-legale costituzione – Popolo – Unione Europea – Regioni e altri enti locali 2 Lo Stato 2.1 Definizione Lo Stato è la forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato tempo e si avvale di un apparato amministrativo. 2.2 La nascita dello Stato moderno

Lo Stato moderno nacque come reazione alla dispersione di potere del feudalesimo. La concentrazione della forza legittima rispondeva al bisogno di assicurare ordine sociale e sicurezza. 2.3 Sovranità La sovranità è caratterizzata da due aspetti: Supremo potere di comando Indipendenza Per spiegare la sovranità vi sono tre teorie: Sovranità della persona giuridica: Stato La sovranità della nazione: caratteristica della Francia. Sovranità popolare 2.4 Nuove tendenze della sovranità

I limiti alla sovranità popolare sono assicurati da: Sistema rappresentativo Costituzione rigida Corte costituzionale 2.5 Sovranità e organizzazione internazionale

Per garantire la pace e tutelare i diritti sono sorte organizzazioni internazionali. Tra le più importanti: ONU: 1948 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: 1948 In Europa: CEE: 1957 CECA: 1951 c.e. (Trattato di Maastricht 92) CEEA: 1957 2.6 Territorio La sovranità è esercitata entro l’ambito di un determinato territorio composto da: Terraferma Mare territoriale: 12 miglia marine. Piattaforma continentale: zoccolo continentale che consiste nella parte di fondo marino di profondità costante che circonda le terre emerse prima che sprofondino negli abissi marini. 2.7 Cittadinanza La cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e di doveri. Essa viene acquistata con la nascita o su richiesta dell’interessato (es. coniuge straniero, straniero che ha prestato servizio per o Stato per minimo 5 anni). Si può perdere la cittadinanza per rinunzia o se il cittadino presta servizio per altro Stato. La cittadinanza può essere riacquistata quando il l’interessato presti servizio militare o accetti un impiego alle dipendenze dello Stato italiano.

2.8 La cittadinanza dell’Unione Europea

Il trattato dell’Unione Europea ha istituito la cittadinanza dell’Unione che completa la cittadinanza nazionale, ma non la sostituisce. L’aspetto più importante è l’acquisizione dell’ elettorato attivo e passivo. 2.9 Lo Stato come apparato 2.9.1 L’apparato burocratico

Lo Stato si differenzia da altre organizzazioni politiche per la presenza di un apparato burocratico. 2.9.2 Lo Stato come persona giuridica

Le persone giuridiche sono figure soggettive immateriali equiparate, quanto a capacità di imputazione giuridica alle persone fisiche. E’ errato affermare che lo Stato ha personalità giuridica, in quanto è sempre un privato che si scontra con un organo dello Stato e mai con lo Stato in generale. Lo Stato è un’organizzazione disaggregata 2.9.3 Gli enti pubblici Gli enti pubblici sono istituiti per il soddisfacimento di interessi comuni ad una particolare comunità. 2.9.4 La potestà pubblica

Lo Stato e gli altri Enti pubblici sono collocati dalle norme giuridiche in una posizione di supremazia rispetto ai soggetti privati. Leggi e provvedimenti amministrativi producono effetti nei confronti dei loro destinatari, anche se non vi è da parte di questi ultimi un consenso. Le potestà pubbliche devono essere attribuite dalla legge ed esercitate in modo legale. 2.9.5 Uffici ed Organi Ufficio: unità strutturale elementare dell’organizzazione. Organo : ufficio qualificato ad esprimere la volontà della persona giuridica. Organi rappresentativi: es Parlamento Organi burocratici : cui sono preposte persone che professionalmente prestno la loro attività in modo esclusivo a favore dello Statp-. Altra distinzione:

  • Organi attivi: decidono per l’apparato di cui sono parte e hanno compito deliberativo.
  • Organi consultivi: danno pareri agli organi attivi sul modo di esercitare il loro potere. Parere facoltativo Parere obbligatorio Parere vincolante
  • Organi di controllo: verificano la conformità alle norme di atti compiuti da altri organi. 2.9.6 Organi costituzionali

Sono elementi necessari allo Stato, Sono elementi indefettibili dello Stato (non si possono sopprimere senza determinare un mutamento dello Stato es. se si eliminasse il Parlamento…) La loro struttura di base è dettata dalla Costituzione Ciascuno di essi si trova in posizione di parità giuridica con gli altri organi costituzionali.

II Forme di Stato

1 Forma di Stato e forma di Governo

1.1 Definizioni Forma di Stato : il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile (rapporti tra Stato e Società), nonché l’insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. Qual è la finalità principale dello Stato e quale il rapporto tra Stato e società? Forma di Governo : I modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato-apparato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra essi. Chi governa all’interno dell’apparato statale?

1.2 Le classificazioni e i modelli

Forma di Stato : Stato assoluto, Stato liberale, Stato totalitario, Stato di democrazia pluralista….. Forma di Governo :nell’ambito dello Stato di democrazia pluralista potremo avere: la forma di governo parlamentare, neoparlamentare, presidenziale, dittatoriale…………..

instabilità che provocò una gravissima crisi che culminò nello Stato fascista. Mussolini fondò il partito fascista, nel ’22 fu nominato presidente del Consiglio. Sciolse tutti i partiti ed avviò uno Stato totalitario.

3.3 Le alternative allo Stato di democrazia pluralista nel XX secolo

Stato fascista: dal 1922 al 1945. Stato nazionalsocialista in Germania: dal 1933 al 1945. Stato socialista in URSS: dittatura del proletariato.

3.4 Consolidamento della democrazia pluralista e affermazione dello Stato sociale

L’affermazione dello Stato sociale ha comportato il generale riconoscimento costituzionale dei diritti sociali : tutela alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla previdenza in caso di bisogno) che comportano la pretesa a prestazioni positive dei poteri pubblici da parte dei cittadini più svantaggiati. Anche se la Costituzione italiana non usa espressamente la formula Stato Sociale, viene delineato con questo termine uno Stato che corregge il mercato e compensa con i suoi interventi i risultati derivanti dalla sola logica economica dello scambio.

3.5 Omogeneità e differenze tra gli Stati di democrazia pluralista

Tra le differenze esistenti tra paesi di democrazia pluralista: Ruolo e caratteri dei partiti politici: in Europa ruolo fondamentale dei partiti politici, in USA partiti come macchine elettorali. Omogeneità o eterogeneità della cultura politica: negli USA maggiore condividione dei principi della democrazia pluralista. In Italia a lungo sono rimaste spaccature tra gruppi diversi (dovuti ad etnia, religione etc.). In seguito alla dissoluzione del blocco sovietico, molti contrasti sono venuti meno. Modalità dell’intervento dello Stato nell’economia e nella società: si è giunti ad una generale diffusione del modello costituzionale della democrazia pluralista, ma occorre considerare: Il modello stato socialista ha mantenuto la sua continuità in alcuni paesi come Cina, Corea del Nord etc… In molti Stati ex socialisti si registrano forti incongruenze tra le dichiarazioni costituzionali e il mantenimento del precedente sistema politico-istituzionale. Esistono delle forme di organizzazione del potere politico che si caratterizzano per la presenza di strutture autoritarie Anche nei paesi di tradizione democratica ci sono problemi dovuti al rapido mutamento sociale ed economico degli ultimi anni.

3.6 Lo Stato di democrazia pluralista tra società post- classista e globalizzazione

Lo Stato di democrazia pluralista in risposta alle tante sfide dovute ai rapidi mutamenti culturali ed economici del XX secolo ha attraversato vari momenti che si possono così indicare: Società post-classista: alle origini Stato pluriclasse, con la crescita della complessità sociale indotta soprattutto dallo sviluppo tecnologico, la linea di confine sociale si assottiglia. Lo Stato più che ridistribuire la ricchezza si limita a distribuire risorse tra i vari gruppi cedendo al potere di pressione di ciascuno di essi. Si giunse così alla crisi fiscale. Crisi fiscale: crescita della spesa pubblica e conseguente riordino dello stato sociale , cui presto si è aggiunta la spinta alla globalizzazione. Globalizzazione: questa comporta la possibilità di spostare capitali e beni da un’area territoriale all’altra. Integrazione europea: comporta la riduzione delle risorse destinate allo stato sociale per attenersi ai parametri stabiliti dall’UE. Per razionalizzare lo Stato sociale vi sono varie strade: Si tende a superare il carattere universalistico (es. sanità gratuita solo per i meno abbienti). Principio di responsabilità individuale (si incentivano i risparmi e le assicurazioni integrative, in questo caso lo Stato applica l’esenzione dall’imposta tributaria Principio di sussidiarietà

Tentativo di attrarre ad un livello sopranazionale alcuni compiti propri dello Stato Sociale. 3.7 I caratteri dello Stato di democrazia pluralista

Lo stato di democrazia pluralista si basa su: suffragio universale, libertà e segretezza di voto, elezioni periodiche, pluripartitismo. Principio di tolleranza (il dissenso non può essere represso). Pluralismo di formazioni sociali (che operano per la realizzazione di interessi comuni) e di formazioni politiche (che hanno per finalità il controllo del potere politico). Il pluralismo trova la sua garanzia nel riconoscimenti di diritti quali: associazione, formazione di partiti politici, libertà sindacale, libertà delle confessioni religiose. La differenza con lo Stato liberale risiede nel fatto che le Costituzioni di tale forma di Stato garantivano le libertà del singolo nei confronti dello Stato, ma non prevedevano delle formazioni collettive tra Stato e cittadino. Attraverso il pluralismo si raggiungono 2 obiettivi:

  • Attraverso il pluralismo si raggiungono 2 obiettivi: Si limita il potere dello Stato
  • Si creano canali di partecipazione permanente dei cittadini all’attività dello Stato

Si afferma un politeismo dei valori le Costituzioni affermano anche principi tra loro in contrasto (tutela della proprietà privata e da una parte riconoscimento di diritti sociali). In tal caso si parla di Bilanciamento. Viene assicurata la libertà di manifestazione del pensiero, anche grazie ai mass media. 4 Rappresentanza Politica 4.1 Definizioni 4.2 La rappresentanza politica dello Stato di democrazia pluralista

Occorre far convivere due aspetti: la rappresentanza come rapporto tra gli elettori e la rappresentanza come situazione di potere autonomo. Ecco varie ipotesi di combinazioni delle varie realtà: Lo Stato dei partiti. Si parla di crisi dei partiti (essi non rappresentano più ideologicamente gli elettori). Rafforzamento del Governo e l’investitura popolare diretta del suo capo. Il Governo, di diritto o di fatto diviene politicamente responsabile nei confronti dell’intero corpo elettorale nazionale. Gli assetti neocorporativi. Non hanno nulla a che vedere con il corporativismo fascista. Gli assetti neocorporativi affiancano, senza sostituirlo il sistema rappresentativo Rappresentanza territoriale La sottrazione della decisione del circuito rappresentativo 4.3 Democrazia diretta e democrazia rappresentativa

Attraverso gli istituti di democrazia diretta, si affida direttamente al popolo l’esercizio di alcune funzioni. Gli istituti di democrazia diretta sono soprattutto: L’iniziativa legislativa popolare può essere richiesta da 50.000 elettori (art 71 Costituzione) La petizione si tratta di una determinata richiesta che i cittadini possono rivolgere agli organi parlamentari o di Governo per sollecitare determinate attività. Ha funzione propulsiva, ma non determina alcun effetto giuridico. Art. 50 Costituzione, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere Provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Il Referendum è il più importante. In relazione all’ oggetto si distinguono in :

• Costituzionali: hanno per oggetto un atto costituzionale e possono essere:

  • Precostituente: quando il voto ha come oggetto l’atto fondativi del nuovo Stato (es. per convocare l’Assemblea costituente).
  • Costituente: quando il voto interviene sul tetsto di una nuova Costituzione
  • Di Revisione Costituzionale: ha come oggetto la modificazione della

I regolamenti delle Camere prevedono facoltà particolari a gruppi di ridotte dimensioni es. tempo. Affidamento ad autorità neutrali di certe decisioni Decentramento politico (comuni, province etc.) b) principio di rappresentanza: riguarda la modalità di formazione del Parlamento. c) principio di organizzazione politica: criterio attraverso il quale si strutturano i rapporti tra partiti.

6.2 Democrazie maggioritarie e democrazie consociative

Occorre distinguere tra democrazie maggioritarie come (GB, Germania, Francia, Spagna, Canada e per molti versi USA)E Democrazie consociative (come Olanda e Belgio). Proprie di qui paesi divisi da fratture profonde di tipo ideologico.

6.3 Le minoranze permanenti Non vi sono, però, solamente le minoranze politiche, ma esistono alcune minoranze permanenti. In particolare, la Costituzione italiana prevede: a) il divieto di discriminazione in ragione dell'utilizzazione di una lingua diversa da quella nazionale ( art.6 minoranze linguistiche ); b) il divieto di discriminazione in ragione della religione professata , è posto ha chiesto dall' art. 3.1 Cost. e trova svolgimento nei successivi artt. 7 e 8. c) il divieto di discriminazione in ragione dell'appartenenza all'una o all'altra razza ( art.3.1 Cost. ), destinato ad affermare una società multirazziale e multiculturale, e che ha già portato al riconoscimento legislativo di importanti di via gli stranieri residenti in Italia. 7 Stato unitario, stato federale, stato regionale Stato Unitario : Il potere è attribuito al solo Stato centrale. Ha caratterizzato a lungo l’Europa (eccetto Germania e Svizzera). Stato Composto : il potere è distribuito tra lo Stato centrale ed enti territoriali da esso distinti. Ha caratterizzato gli USA. Da alcuni anni è presente anche in Europa con lo Stato federale e lo Stato regionale : Stato federale : l'esistenza di un ordinamento statale federale, dotato di una Costituzione scritta e rigida ; L’esistenza di un ordinamento statale federale, dotato di una Costituzione scritta e rigida e di alcuni entri politici territoriali dotati di proprie Costituzioni; la previsione da parte della Costituzione federale di una ripartizione di competenze tra Stato centrale e stati membri ; l'esistenza di un Parlamento bicamerale, in cui cioè esiste una camera rappresentativa degli stati membri ; la partecipazione degli stati membri a procedimento di revisione costituzionale e la presenza di una Corte costituzionale in grado di risolvere i conflitti tra Stati federali e Stati membri. Stato regionale , di regola, è distinto da quello federale per i seguenti caratteri: la presenza di una Costituzione statale che riconosce e garantisce l'esistenza di enti territoriali dotati di autonomia politica, cioè capaci di darsi un proprio indirizzo politico sia pure nell'ambito dei limiti posti dalla Costituzione, i quali sono dotati di propri Statuti, ma non di una propria Costituzione; l'attribuzione costituzionale alle Regioni di competenze legislative e amministrative; l'attribuzione ad una Corte costituzionale del compito di risolvere i conflitti tra Stato le regioni, assicurando comunque la preminenza dell'interesse nazionale. Altra distinzione è quella tra federalismo duale e federalismo cooperativo : il primo vede una forte divisione tra lo Stato federale e gli Stati membri; viceversa il secondo si caratterizza per la presenza di interventi congiunti coordinati nelle stesse materie da parte dello Stato centrale e degli Stati membri o delle Regioni. 8 L’Unione Europea

8.1 Definizioni L' Unione Europea ( UE ) è una struttura istituzionale che è tradizione descrivere ricorrendo ad una metafora: un tempio greco che poggia su tre

pilastri. CE (CEE-CECA-EURATOM) PESC Politica estera e di sicurezza comune CGAI cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni La CE può prendere decisioni che non necessitano del consenso di tutti. La PESC e la CGAI per ogni deliberazione necessitano l’unanimità delle posizioni degli altri Stati. 8.2 L’organizzazione L'organizzazione comunitaria si articoli in diverse istituzioni: il Consiglio europeo è l'organo di impulso dell'Unione Europea, chiamato a definire gli orientamenti politici generali. È composto dai capi di Stato o di Governo di ciascuno Stato membro e dal Presidente della commissione. È tenuto ad informare il Parlamento europeo dei risultati di ogni sua riunione e a presentare annualmente un'apposita relazione scritta; il Consiglio è l'organo titolare del potere di adottare gli atti normativi e del compito di coordinare le politiche generali di tutti gli stati membri. È formato da un rappresentante di ogni Stato, in relazione alla materia trattata, ed è presieduto a turno da ciascuno dei suoi componenti per un periodo di sei mesi. Le deliberazioni del consiglio sono generalmente assunte a maggioranza semplice ; in casi particolari il Trattato CE prevede una maggioranza qualificata. In casi specifici è richiesto il consenso unanime degli stati. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio è coadiuvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), organo composto dai rappresentanti permanenti degli stati membri incaricato di preparare i lavori del consiglio e, specialmente, di sottoporre al suo esame gli atti da deliberare, e di eseguire i compiti che lo stesso gli affida; la Commissione dispone di poteri di iniziativa normativa per gli atti che il Consiglio adotta, di poteri di decisione amministrativa e di regolamentazione, di poteri di controllo verso gli Stati riguardo l'adempimento degli obblighi comunitari,e inoltre, può esercitare un controllo il indiretto sugli Stati membri attraverso le segnalazioni dei soggetti privati: si crea, così, un " rapporto trilatero" , che coinvolge la Commissione, le amministrazioni nazionali ed i privati. Rilevante è il ruolo della Commissione riguardo alla gestione dei finanziamenti comunitari ed alla loro ripartizione ai singoli Stati. La commissione è composta di venti membri (in numero diverso per i vari Stati, 2 per l'Italia), che dura in carica cinque anni, scelti in base alle loro competenze e designati di comune accordo dagli Stati membri e dal Presidente che definisce gli orientamenti politici. Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti (attualmente 732) dei popoli degli stati membri, eletti in ciascuno Stato, per cinque anni, a suffragio universale diretto.Il PE è un organo rappresentativo è dotato di legittimazione democratica, ma non è titolare del potere di adottare atti normativi. È partecipe del processo di formazione degli atti normativi, attraverso le procedure di codecisione (secondo cui l'adozione degli atti normativi, proposti dalla Commissione, richiede il consenso del PE, che dispone del diritto di veto, superabile con la convocazione di un apposito Comitato di conciliazione, chiamato a trovare un accordo tra PE e Consiglio) e di cooperazione (che consente al PE di ottenere che il Consiglio effettui un secondo esame sull'atto proposto). Inoltre, il PE risponde alle petizioni dei cittadini comunitari e nomina un mediatore, chiamato ad indagare sui casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie. Il PE è titolare di poteri di controllo verso la commissione. La Corte di giustizia è l'organo giurisdizionale comunitario, chiamato ad assicurare il rispetto del diritto e nell'interpretazione ed applicazione del Trattato. È composta da tanti giudici quanti sono gli stati membri ed ha il compito di giudicare sulle violazioni del diritto comunitario, commesse dagli Stati membri o dalle Istituzioni, e sulla legittimità degli atti normativi comunitari, e di interpretare il diritto comunitario in via pregiudiziale. La Corte dei conti è l'organo di controllo contabile della Comunità. Il Comitato economico e sociale è un organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del PE. Il Comitato delle Regioni e un organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del PE. Al fine di agevolare il funzionamento di un’Europa più grande, è stata istituita la Convenzione europea costituita da 105 membri che ha lo scopo di giungere ad un Trattato di base la cd Costituzione Europea. Il testo della Costituzione Europea consta di 450 articoli.

Non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato Presiede e dirige i Governi da lui nominati. Negli USA il Presidente e il Vice presidente sono eletti con mandato per 4 anni e dopo 2 mandati non sono rieleggibili. In ogni Stato sono eletti gli elettori presidenziali, i quali successivamente sono riuniti in un collegio ad hoc che procede alla scelta del Presidente e del Vice presidente (precedentemente individuati dai 2 partiti repubblicani e democratici nel corso delle convention ). Il Parlamento prende il nome di Congresso (Senato e Camera dei rappresentanti) ha potere legislativo. In Presidente non può sciogliere il Parlamento anticipatamente (dualismo paritario tra Presidente e Parlamento). 5 Semipresidenzialismo Eletto dall’intero corpo elettorale Il Presidente è indipendente dal Parlamento, perché non ha bisogno della fiducia, ma non può governare da solo e deve servirsi di un governo da lui nominato. Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento. In questo sistema c’è un Presidente della Repubblica (eletto dal popolo che non ha bisogno della fiducia del Parlamento) e il Primo ministro che fa parte di un Governo che deve ottenere la fiducia del Governo. Occorre distinguere tra:

  • Forme di governo semipresidenziali a presidente forte (V rep. francese)
  • forme di governo semipresidenziale a prevalnza del governo (austrai, Irlanda, Islanda).

6 Altre forme di Governo contemporanee La forma di Governo neoparlamentare: unico esempio storico è quello di Israele, dopo la riforma costituzionale del 92. Si caratterizza per:

  • Rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento
  • Elezione diretta del Primo ministro
  • Elezione contestuale di Primo ministro e Parlamento
  • Governo di legislatura, La forma di governo direttoriale: unico caso Svizzera dove convivono molte comunità etniche, linguistiche e religiose. Si caratterizza per:
  • La presenza accant al Parlamento di un direttorio (consiglio federale) Questi sistemi si caratterizzano per la grande concentrazione di potere nelle mani di una sola persona. 7 I sistemi elettorali e la legislazione di contorno

7.1 La legislazione elettorale

Nella legislazione elettorale confluiscono tre diversi componenti: Cittadinanza politica: ossia, l’insieme di norme che stabiliscono i soggetti che godono dell’elettorato attivo. Le regole sul sistema elettorale: che stabiliscono i meccanismi attraverso cui i voti espressi si traducono i seggi parlamentari. La legislazione elettorale di contorno: regole che stabiliscono le campagne elettorali, i modi di finanziamento della politica, ineleggibilità e incompatibilità etc.

7.2 L’elettorato attivo e passivo

L’ elettorato attivo è subordinato ai requisiti: Cittadinanza italiana Compimento della maggiore età (25 anni per il Senato) Art. 48 : sono elettori tutti i cittadini uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. L’elettorato attivo può essere perso per: Cause di incapacità civile Effetto di sentenze irrevocabili Cause di indegnità morale: falliti, chi è sottoposto a misure di prevenzione di polizia, chi è sottoposto a interdizione temporanea dai pubblici uffici (sono momentaneamente esclusi dal diritto al voto). Anche gli italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione del

Parlamento Art. 48.3 nella circoscrizione estero nella quale vengono eletti 12 deputati e 6 senatori. L’ elettorato passivo consiste nella capacità di essere eletto. Per Camera 25 anni per Senato 40 anni.

7.3 Ineleggibilità e incompatibili tà parlamentari

Ineleggibilità si ha quando un cittadino, pur godendo del diritto di elettorato passivo, non possa essere eletto a cagione di una situazione di inopportunità indicata dalla legge e preesistente allo svolgimento delle elezioni. Vi sono tre categorie di cause di ineleggibilità:

1. la titolarità di particolari uffici pubblici. Consiglieri regionali, presidenti delle giunte regionali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20. ab., i capi di gabinetto dei ministri, i commissari del governo presso le regioni, i prefetti o chi ne fa le veci, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza, etc. 2. Qualora il soggetto abbia un rapporto di impiego con altri stati: addetti alle ambasciate, e consolati esteri. 3. Situazioni di vincolo economico finanziario che legano determinati cittadini allo stato. I rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative, quando tali sussidi non siano concessi con legge dello stato. Vi è poi il caso di ineleggibilità relativa , limitata solo ad alcune circoscrizioni elettorali, ad esempio per i Magistrati. Per generali, ammiragli e ufficiali superiori delle forze armate ineleggibili nella circoscrizione del loro comando territoriale. Vi può essere il caso di ineleggibilità sopravvenute che sopraggiungono nel corso del mandato, esse si trasformano in cause di incompatibilità. Occorre distinguere dall’incompatibilità e l’ineleggibilità la non candidabilità che consiste in una inidoneità non rimovibile dall’interessato (condannati per reati particolari es mafia). Incompatibilità viene regolata direttamente dalla Costituzione ad es. non si può essere contemporaneamente senatore e deputato ( art. 65.2 Cost. ), parlamentare e componente del Consiglio Superiore della Magistratura ( art. 104.7 Cost. ), parlamentare e giudice della Corte costituzionale ( art. 135 Cost. ), Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica ( art. 84.2 Cost. ). Per quanto attiene ai casi regolati dalla legge ordinaria (Legge 60/1953): incompatibilità con la: titolarità di uffici pubblici o privati derivanti da nomina o designazione governativa, cariche di enti o associazioni che gestiscono servizi per conto dello Stato cariche direttive ricoperte negli istituti bancari o in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziarie.

7.4 Disciplina delle campagne elettorali

Una parte importante della legislazione elettorale di contorno ha l’obiettivo di disciplinare la fase che precede la votazione. Esiste una legislazione in merito alle condizioni alle quali dovranno attenersi la concessionaria radiotelevisiva pubblica e le emittenti private nella gestione di programmi di informazione nel periodo elettorale.

7.5 Il finanziamento della politica

Per garantire uguali possibilità, è stato introdotto il finanziamento pubblico, ossia, a carico dello Stato.

7.6 I sistemi elettorali

Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi si trasformano in seggi. Esso si compone di tre parti: il tipo di scelta che spetta all’elettore: Può essere categorica o ordinale. La dimensione del collegio

  • Collegio unico
  • Più collegi: (collegio uninominale ( risulta eletto un solo candidato) – collegio plurinominale (vengono eletti due o più candidati ) La formula elettorale è il meccanismo attraverso cui si procede sulla base dei voti espressi alla ripartizione dei seggi tra i soggetti che hanno partecipato alla

1.2 Trasformazioni del sistema politico e trasformazioni della forma di Governo

Inizialmente vi erano Democrazia cristiana (cattolici) e Partito comunista (ideologia marxista) che rispettavano le posizioni ideologiche del tempo tra loro contrapposte. Tale sistema ha dato origine ad un sistema di multipartitismo esasperato caratterizzato da una notevole distanza ideologica tra i partiti. Sia la sx comunista che la dx neofascista non erano considerate forze utilizzabili per la formazione di Governo e così vennero tacitamente escluse con la : conventio ad excludendum. La forma di governo ha per lungo tempo funzionato sulla base di maggioranze formatisi dopo le elezioni, attraverso accordi tra i partiti. Per lungo tempo le due ali estreme dx e sx sono state escluse e le maggioranze si sono imperniate sulla Democrazia cristiana. La formazione post-elettorale della maggioranza ha consentito di integrare nell’area di coalizione di Governo, partiti collocati alle ale estreme, formalmente escluse con la conventio ad excludendum. Il sistema politico, quindi orientava la forma di governo verso il parlamentarismo compromissorio. In seguito la complessità della società, le crisi ideologiche e il crollo dei regimi comunisti dell’Europa dell’est, l’obbligo dell’UE di avere una finanza pubblica sana, si è passati da una democrazia consociativa ad una democrazia maggioritaria. La manifestazione più vistosa di questo mutamento è stata rappresentata dal referendum del 1993. Sono nati nuovi partiti e sono scomparsi partiti storici, nei quali la gente non si riconosceva più. Esiste una condizione che può consentire il funzionamento bipolare del sistema politico, che costituisce la premessa del parlamentarismo maggioritario. Si è praticata l’alternanza ad ogni legislatura tra polo centro sx e polo centro dx.

1.3 La formazione della coalizione

La formazione di una maggioranza politica costituisce una necessità istituzionale. La maggioranza sarà necessariamente formata attraverso l’accordo tra più partiti e prende il nome di coalizione. Il Governo di coalizione, si differenzia da quello monocolore. Le modalità per formare la coalizione possono essere diverse: Coalizioni annunciate di fronte al corpo elettorale : di regola il leader che guida la coalizione diverrà Primo ministro Coalizioni formate in sede parlamentare : In Italia fino al 94 le coalizioni si sono formate in sede parlamentare. A seguito della grave crisi del sistema politico, si è passati a coalizioni annunciate al corpo elettorale.

1.4 Le crisi di Governo

La crisi di Governo consiste nella presentazione delle dimissioni da parte del Governo causate dalla rottura del rapporto di fiducia tra il Governo ed il Parlamento (maggioranza). Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (in Italia non si è mai verificata), o per voto contrario sulla questione di fiducia posta dal Governo. Crisi extraparlamentari: crisi all’interno della maggioranza. In questocaso ha luogo la parlamentarizzazione della crisi (il Presidente della Repubblica invita il Governo dimissionario ad esporre davanti una delle due Camere i motivi della crisi). Il potere dei partiti di recedere dagli accordi di maggioranza aprendo la crisi, ha determinato la notevole instabilità dei governi italiani. 2 Il Governo (art.. 92-100)

2.1 Definizione Il Governo è un organo complesso formato dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dal Consiglio dei ministri. Esercita una parte importante dell’attività di indirizzo politico e la funzione esecutiva, nonché poteri normativi. Alcuni fattori hanno ridimensionato il ruolo del Governo: decentramento politico tendenza a ridurre la presenza pubblica nei mercati (minor controllo sulle imprese pubbliche). Integrazione comunitaria, ha privato il Governo di poteri nel campo della politica economica, trasferiti ad istituzioni comunitarie.

2.2 Le regole giuridiche sul Governo

La formazione : .a Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio art. 92. .b I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio .c I membri del Governo prima di assumere le loro funzioni devono giurare nelle mani del Capo dello Stato art. 93 .d Entro 10 gg dalla formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia art 94. .e La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata votata per appello nominale art. 94. La fiducia parlamentare e l’obbligo di una preventiva verifica della stessa comportano chela formazione del Governo, l’esercizio dei poteri diretti a tale risultato, e la scelta stessa della sua composizione sono tutti volti ad ottenere la fiducia del Parlamento. La struttura è contemplata alll’art. 92.1 che indica gli organi governativi (Presidente del Consiglio, ministri che formano il Consiglio dei ministri). Vi possono essere organi governativi non necessari come il Vice presidente del Consiglio e i ministri senza portafoglio. Il funzionamento è disciplinato all’art. 95 il quale rinvia alla legge sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio per la disciplina dell’organizzazione del Governo (legge n. 400/1988 con la quale è stato adottato il regolamento interno del Consiglio dei ministri). I rapporti con la pubblica amministrazione sono regolati dagli artt. 95, 97 e 98. 2.3 Unità ed omogeneità del Governo

Il problema cruciale del sistema parlamentare è come assicurare l’ unità e omogeneità del Governo. L’art. 95 si è limitato a prevedere che: Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Principio della politica monocratica. Il Presidente del Consiglio mantiene l’unità e l’indirizzo politico ed amministrativo del Governo. I ministri rispondono collegialmente per gli atti del Consiglio dei ministri e individualmente per gli atti dei loro ministeri. Principio della responsabilità politica di ciascun ministro e principio della direzione politica collegiale. 2.4 La formazione del Governo

La formazione del Governo nelle democrazie pluralistiche può avvenire secondo modalità riconducibili a due tipi: Democrazie mediate : sono i partiti dopo le lezioni i detentori del potere di decidere struttura e programma del Governo Democrazie immediate : il popolo investe direttamente il Capo del Governo. La Costituzione esclude l’investitura popolare diretta del Capo dello Stato da parte del corpo elettorale, ma la disciplina è compatibile sia con la democrazia mediata che con quella immediata. La prassi ha visto l’affermazione di una figura non contemplata dalla costituzione l’incarico per la formazione del Governo, il cui conferimento precede la nomina del Presidente del Consiglio.

2.4.1 Consultazioni e incarico per la formazione del Governo

Aperta la crisi di Governo, il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni (non previste dalla Costituzione), incontrando i presidenti dei gruppi e i segretari di partito e i Presidenti delle 2 Camere. L’incarico è conferito oralmente dal Presidente della Repubblica e viene accettato con riserva fino a quando il candidato ha individuato la lista dei ministri da proporre per la nomina e il programma di Governo. In taluni casi il Presidente della Repubblica ha conferito un preincarico al soggetto che probabilmente sarà poi nominato Presidente del consiglio, o un mandato esplorativo conferito ad un personaggio super partes. 2.4.2 La lista dei ministri la nomina e il giuramento

Fino a quando la forma di governo ha operato sulla base di coalizione post elettorali , l’attività dell’incaricato, è stata essenzialmente quella di mediazione tra i partiti. Esaurita l’attività dell’incaricato, il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Presidente del Consiglio e su proposta di quest’ultimo i

delle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

  • Adotta le direttive per assicurare l’imparzialità il buon andamento e l’efficienza della pubblica amministrazione.
  • Concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere e che impiegano la politica generale del Governo
  • Può istituire particolari comitati di ministri con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza o esprimere pareri su questioni da sottoporre al consiglio dei ministri. 2.7 La Presidenza del Consiglio dei ministri

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Pdc dispone di una struttura amministrativa di supporto che è la Presidenza del Consiglio dei ministri. La legge 400/1988 ha previsto che gli uffici di diretta collaborazione del Pdc sono organizzati nel Segretariato generale cui è preposto un Segretario generale nominato con DPC. 2.8 Gli organi governativi non necessari

La ha legge 400/1988 previsto varie figure di organi governativi non necessari: Vice presidente del Consiglio dei ministri: supplente del Pdc Consiglio di Gabinetto: Comitati interministeriali: possono essere istituiti per legge (es. il CIPE ha competenze in materia di politica economica)o per decreto del Pdc, con compiti provvisori x affrontare questioni definite. Ministri senza portafoglio: Sottosegretari di stato: coadiuvano il ministro. Non fanno parte del Consiglio dei ministri. Un ruolo importante è svolto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio che svolge funzioni di segretario del Cdm. Viceministri: possono essere invitati alle sedute del Cdm, ma non possono votare. Commissari straordinari del Governo: nominati per realizzare specifici obiettivi. 2.9 Gli strumenti per l’attuazione dell’indirizzo politico

Le linee generali dell’indirizzo di Governo sono espresse nel programma di governo , predisposto dal Pdc e approvato dal Cdm, esso è alla base della concessione della fiducia iniziale. Per attuare il suo indirizzo politico il Governo ha a sua disposizione molteplici strumenti giuridici: La direzione dell’amministrazione statale I poteri di condizionamento della funzione legislativa del Parlamento I poteri normativi di cui è titolare il Governo (decreti leg.vi e decreti legge)

2.10 Settori della politica governativa

Politica di bilancio e finanziaria Politica estera Politica comunitaria Politica militare: è ormai cambiato il concetto di guerra, ma resta una contraddizione tra l’attuale politica militare e l’art. 11 della C. Politica informativa e di sicurezza: SISMI, SISDE Comitato SIS bicamerale per il controllo, può chiedere info sull’attività dei servizi segreti 2.11 Gli organi ausiliari

Artt. 99- Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: Art. 99 è composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive. Per legge i componenti sono 111. sono nominati con DPR, previa deliberazione del Cdm e durano in carica 5 anni. I costituenti avevano l’intenzione di integrare il circuito di rappresentanza politica, ma nella realtà è difficile rappresentare la complessità sociale. Il CNEL ha avuto scarso successo e scarsa incidenza sul processo decisionale poitico. Consiglio di Stato: art. 100 è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e organo giurisdizionale di appello della giustizia amministrativa. Rende pareri obbligatori (che riguardano i regolamenti del Governo, i ricorsi straordinari del Pdr, gli schemi generali di contatti tipo predisposti dai ministeri). Corte dei conti: art. 100.2 esercita:

  • Il controllo preventivo di legittimità su alcuni atti delle amministrazioni statali e il controllo sulla gestione delle amministrazioni statali.
  • Controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. La Corte

controlla la rispondenza o meno delle previsioni finanziarie contenute nel bilancio preventivo dello Stato. Su gli esisti di tale controllo la Corte riferisce al Parlamento con una relazione.

  • Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
  • Funzione giurisdizionale in materia di:
    • Giudizi di responsabilità dei pubblici funzionari
    • Giudizi di Conto su chi nelle amministrazioni pubbliche maneggia denaro.
    • Giudizi in materia di pensioni La funzione di controllo è esercitata da apposite sezione della Corte, quella giurisdizionale è svolta da sezioni regionali. 3 Il Parlamento 3.1 La struttura del Parlamento

3.1.1 Il bicameralismo paritario

Artt. Da 55 a 82. la Costituzione Italiana ha previsto un bicameralismo perfetto. Le differenze tra le 2 Camere sono: Consistenza numerica differente: 630 – 315 (5 senatori a vita) Età diverse per eleggere e per essere eletti 18-25 e 25-40.

3.1.2 Il Parlamento in seduta comune

E’ considerato un Collegio imperfetto perché non è padrone del proprio ordine del giorno, viene riunito solo per specifiche funzioni elencate dalla Costituzione (compiti elettorali e funzione accusatoria): Elezione del Presidente della Repubblica Elezione di 5 giudici costituzionali Elezione di un terzo dei componenti il Consiglio superiore della magistratura Votazione dell’elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri aggregati alla Corte costituzionale Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica E’ presieduto dal Presidente della Camera e il regolamento è quello della Camera.

3.1.3 I regolamenti e il ruolo del Parlamento

Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ci sono anche i regolamenti minori che disciplinano l’organizzazione delle commissioni bicamerali. Tra le modifiche piùimportanti, quella del 1988 ha introdotto il voto palese.

3.1.4 L’organizzazione interna delle Camere: Presidenti e Uffici di Presidenza

Presidente della Camera (presiede il Parlamento in seduta comune) Senato (supplisce il Presidente della Repubblica) – Ufficio di Presidenza – Commissioni – Gruppi- Conferenza dei capigruppo. Elezione dei Presidenti delle Camere Elezione dei vicepresidenti, dei questori e dei segretari (che costituiscono l’Ufficio di Presidenza il quale deve rappresentare tutti i gruppi, ma in seguito alle migrazioni da un gruppo all’altro, il regolamento del Senato ha stabilito che i segretari che entrino a far parte di gruppo diverso da quello al quale appartenevano, decadono dall’incarico). Commissioni.

3.1.5 I gruppi parlamentari Art, 72 e 82. Sono unioni dei membri di una Camera espressione dello steso partito o movimento politico, che si costituiscono con organizzazione stabile e disciplina di gruppo. Il rilievo dei gruppi parlamentari è sottolineato dai regolamenti. I Presidenti dei gruppi, danno vita alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari che ha poteri sull’organizzazione dei lavori dell’Assemblea. Alla Camera, i Presidenti di gruppi possono presentare emendamenti e mozioni Al Gruppo è attribuito il potere di designare i membri che faranno parte delle Commissioni. Vengono sentiti dal Capo dello Stato nel corso delle consultazioni.

3.3.1 La funzione legislativa

L’art. 70 afferma che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Gli art. da 71 a 74 descrivono le modalità di tale funzione. Importante è anche l’uso che il Governo può fare della questione di fiducia tutte le volte in cui le Camere discutono di questioni di fondamentale importanza per il perseguimento dei suoi obiettivi programmatici. Nel caso in cui il Governo ponga la questione di fiducia su un articolo di un progetto di legge e la Camera si esprime favorevolmente, l’articolo si intende approvato e tutti gli emendamenti respinti. Dunque più che per rinsaldare la maggioranza, si tratta di uno strumento per velocizzare l’iter.

3.3.2 La funzione parlamentare di controllo

La funzione di controllo si concretizza in vari istituti: Interrogazione: è una domanda che un parlamentare rivolge, per iscritto, al Governo avente per oggetto la veridicità o meno di un fatto. A partite dal 1983 alla Camera e 1988 al Senato sono state introdotte le interrogazioni a risposta immediata per argomenti urgenti_._ I tempi per questo istituto sono già fissati dai regolamenti (di solito il mercoledì pomeriggio con trasmissione televisiva (question time) .. Il Governo può dichiarare di non voler rispondere, esponendo i motivi, ovvero che preferisce differire la risposta indicando la data. La risposta può avvenire in Aula o in Commissione. L’interrogante può richiedere che gli venga data risposta scritta. Interpellanza: l’interpellante chiede per iscritto al, quale sia l’intenzione del Governo in riferimento a un fatto o a una determinata situazione. I regolamenti di Camera e Senato prevedono anche lo svolgimento di interpellanze urgenti , queste possono essere presentate dal presidente del gruppo a nome del proprio gruppo o da un certo numero di deputati.

3.3.3 Atti parlamentari di indirizzo

Mozione: può esser presentata da un presidente di gruppo o da 10 parlamentari alla Camera (8 al Senato) per determinare una discussione e la deliberazione della Camera su questione che incidono sull’attività di Governo: il Governo può porre la questione di fiducia. Risoluzione: può essere proposta anche in Commissione per manifestare un orientamento o definire un indirizzo. Il fatto di presentarla in Commissione consente di accentuare il ruolo di indirizzo e controllo delle Commissioni nelle materie di competenza, ma rischia di frantumare l’indirizzo complessivo. Ordine del giorno 3.4 Le inchieste parlamentari: profili generali

La Costituzione attribuisce alle Camere la facoltà di istituire commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse art. 82. Si tratta di un potere monocamerale, anche se nella prassi le Commissioni sono bicamerali. L’oggetto dell’inchiesta deve riguardare materie di pubblico interesse (sarebbero escluse inchieste su singole persone). Quando si tratta di Commissioni istituite nel corso di indagini giudiziarie, i dati acquisiti dalla Commissione non possono essre utilizzati come prova nel processo penale, ma nella realtà le due indagini sono sempre intrecciati. Le Commissioni possono opporre il segreto sulle risultanze acquisite nel corso delle indagini: segreto funzionale. La Commissione è composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi. Per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta occorre in ciascuna Camera un voto a maggioranza. 3.5 Parlamento e Comunità europea

L’appartenenza dell’Italia alla CE pone due problemi: Recepire le dirttivec comunitarie in tempi ragionevoli, evitando che si accumulino determinando la responsabilità dello Stato per la loro mancanza immissione nell’ordinamento interno. Avere cognizione degli indirizzi comunitari sui grandi temi (che risultano dai libri bianchi e libri verdi redatti dalla Commissione CE) e dei progetti di atto normativo prima che essi siano approvati dagli organi competenti della Comunità. La legge 86/1989 ( legge La Pergola ) ha introdotto uno strumento annuale, la legge comunitaria, per recepire le direttive che non presentano particolari difficoltà di attuazione. Per le direttive più delicate, il recepimento avviene attraverso un disegno

di legge ad hoc. La legge comunitaria prevede due canali di recepimento: recempimento immediato attraverso disposizioni contenute nella stessa legge comunitaria; delega al Governo, quando occorre predisporre una normativa complessa, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di dl autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, specie quando le direttive abbiano natura prevalentemente tecnica. Il Parlamento si trova così ad intervenire sia nella fase ascendente (quella di formazione del nuovo diritto comunitario) sia in quella discendente quando si tratta di attuare nell’ordinamento nazionale l’innovazione comunitaria. Il regolamento della Camera ha istituito una sessione comunitaria (che è la riproduzione in piccola scala della sessione di bilancio) in modo da affrontare contestualmente i problemi di recepimento. 3.6 Il processo di bilancio tra Governo e Parlamento

3.6.1 La finanza pubblica nella Costituzione

L’esercizio dei compiti dello Stato richiede l’uso di risorse finanziarie assai ingenti. A una parte lo Stato impone tributi con cui ottenere risorse finanziarie, dall’altro deve erogare la spesa pubblica. La disciplina di entrate e di spesa costituiscono i due aspetti della finanza pubblica. Per quanto concerne le entrate sono stabiliti due principi fondamentali: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario informato a criteri di progressività (la pressione fiscale cresce con l’aumentare del reddito) art. 53. La riserva di legge secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge art. 23. L’imposizione tributaria è quindi oggetto di una riserva di legge relativa.

3.6.2 La spesa pubblica

a) Ogni anno il Governo deve redigere un bilancio preventivo che il Parlamento approva con legge art. 81. Il bilancio preventivo è un documento contabile nel quale vengono rappresentate le entrate e le uscite che nel corso dell’anno successivo lo Stato prevede di incassare e spendere. La legge di approvazione non può stabilire nuovi tributi o nuove spese si tratta solo di una legge formale La legge di approvazione del bilancio non comporta alcun vincolo giuridico a carico del Governo. Nel caso in cui il Parlamento non arrivi ad approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre, il Parlamento può autorizzare con legge il Governo a ricorrere al l’ esercizio provvisorio che non può durare più di 4 mesi. b) la Costituzione disciplina la legislazione che prevede nuove spese e ogni legge che importi nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte art. 81.4. Questa disposizione introduce l’ obbligo di copertura delle leggi di spesa. Spesso i parlamentari per soddisfare le richieste degli elettori, chiedono leggi che stanzino più risorse, ma questo produce una maggiore pressione fiscale che comunque scontenta i cittadini. Per evitare ciò, si può far ricorso all’ indebitamento del Tesoro dello Stato che copre una parte delle spese emettendo obbligazioni che vengono sottoscritte dai privati (BOT, CCT etc). Ma quest’ultima possibilità è stata drasticamente ridotta con la partecipazione dell’Italia all’UE. Infatti agli Stati membri viene posto il rispetto di finanze pubbliche sane e gli Stati devono sottoporre 2 volte l’anno i bilanci quello in corso e quello di previsione ad una procedura di esame. Un disavanzo è ritenuto eccessivo se: Supera la soglia del 3% del PIL Il debito pubblico supera la soglia del 60% del PIL

3.6.3 La decisione di bilancio tra crisi fiscale e tentativi di razionalizzazione

Il progetto di bilancio, la cui iniziativa è riservata al Governo, non uò determinare impegni e diritti diversi da quelli preesistenti.

3.6.4 Il tempo del rigore: il contenuto tipico della

Le novelle del 1988 e 1999 danno nuova articolazione al ciclo di bilancio: Prima che il Governo presenti il disegno di legge di bilancio di previsione e il disegno di legge finanziaria viene trasmesso entro il 30 giugno il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) che delinea i contenuti essenziali