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I tre tipi di riserva di legge in italia (assoluta, formale e indipendente) e il procedimento legislativo che regola l'iniziativa delle leggi, l'esame delle commissioni e delle camere, la conversione dei decreti-legge e le competenze della corte costituzionale nel controllo della legittimità costituzionale delle leggi. Il documento illustra anche l'organizzazione del governo italiano, con particolare riferimento ai consiglio di gabinetto, ai comitati interministeriali, ai vicepresidenti del consiglio, ai ministri senza portafoglio, ai sottosegretari di stato, ai vice ministri e ai commissari straordinari.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Istituzioni di Diritto Pubblico Professore Iannuzzi Ordinamento giuridico è un complesso di regole che si applicano in una certa società, dentro una determinata sfera territoriale che regolano la vita di una comunità. L’ordinamento giuridico si arricchisce sempre di più, questo porta a una sovrabbondanza di norme. A seguito di ciò se abbiamo una determinata fattispecie regolata da due o più norme diverse si chiama Antinomia. Invece quando c’è una mancanza di norme e non ci dovrebbe essere si chiama Lacuna. Ratio di una norma —> l'elemento logico della legge, ovvero il fine che ha animato il legislatore nell'emanazione della legge.
riguardano la singola persona, né sono ammesse eccezioni personali. La norma è generale anche se non si riferisce a tutti i membri di una comunità, ma soltanto ad un gruppo di essi o ad una categoria di soggetti o di rapporti: essa, in ogni caso, non riguarda il singolo individuo o il singolo rapporto.
concreto solamente quando si verificano effettivamente le condizioni da esse previste. E' compito dei giudici applicare le leggi ai casi concreti. CARATTERI DI COERENZA E COMPLETEZZA DELL’ORDINAMENTO Il problema della coerenza tra norme crea le antinomie, ovvero una sovrabbondanza di norme. Quello della completezza invece crea lacune, dovute alla carenza di norme.
I criteri di risoluzione delle antinomie sono quattro:
La norma “speciale” viene preferita a quella generale, questa preferenza non si esprime né con riferimento all’efficacia della norma (come nel caso dell’abrogazione) e né con riferimento alla sua validità (come nel caso dell’annullamento). Per norma speciale si intende quella che regola una fattispecie particolare rispetto ad un’altra. Esempio —> Regola generare: studenti di scienze politiche pagano 2.000€ di tasse Regola speciale: studenti di fisica non pagano tasse, perché hanno poche iscrizioni Al criterio di specialità si può affiancare l’istituto della deroga: anche se prevale la norma speciale, la disposizione generale non perde irrevocabilmente la possibilità di disciplinare la medesima fattispecie. COMPETENZA Si ispira al principio organizzatorio della distribuzione delle funzioni. Fra due norme, l’una posta da fonte competente, l’altra da fonte incompetente, va assegnata prevalenza alla prima. Esempio —> nell’ articolo 117 della costituzione, alcune materie vengono legiferate dallo stato e altre dalle regioni. L’incompetenza determina l’invalidità della norma.
Determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) dell’efficacia della norma giuridica, una norma abrogata cessa di produrre effetti giuridici. Esistono 3 livelli di abrogazione:
Sono atti o fatti, adottati da un organo competente dall’ordinamento, per produrre diritto. Come il Parlamento che è l’organo principale per la produzione delle leggi. Le fonti si distinguono in:
norme giuridiche e tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico.
produzione, indicando chi è competente, e i modi della loro adozione. Anche le fonti sulla produzione producono norme giuridiche, e di particolare rilevanza. Disciplinando competenze e procedimenti nella formazione del diritto e dell'ordinamento giuridico. Esempio art. 77 abilita il governo a produrre leggi. Un’altra suddivisione che riguarda la natura delle fonti: FONTI ATTO —> fonte scritta, è un processo rivolto intenzionalmente alla creazione di un risultato normativo. Le fonti sulla produzione sono sempre fonti atto. FONTI FATTO —> fonte non scritta, consuetudini. Il sistema delle fonti di diritto è un sistema gerarchico all’interno del quale le fonti sono ordinate secondo la loro “forza”, definibile con l’efficacia che è propria di ciascun tipo di fonte. I rapporti tra le fonti, possono essere suddivisi in tre livelli:
La Costituzione Italiana è composta di 139 articoli, divisi in quattro sezioni:
Alcune Costituzioni sono protette contro le modifiche, nel senso che per la loro modifica richiedono un procedimento legislativo gravato da maggiori oneri procedurali rispetto alle leggi ordinarie. Altre invece non richiedono alcun procedimento aggravato. Si distingo tra:
Quando sono protette contro modifiche rispetto alle leggi ordinarie, sono più complicate da modificare. Richiedono un procedimento aggravato per la modifica del testo. Art. 138 “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
Quando la Costituzione, dal punto di vista della modificabilità, è analoga ad una legge ordinaria, è parificata nella scala gerarchica delle fonti. Posso essere modificabili da qualsiasi legge ordinaria, come per esempio lo statuto Albertino. BREVI Contengono un numero ristretto di disposizioni riguardanti principi fondamentali, stabiliscono regole basilari della struttura statale e degli organi costituzionali e garantiscono alcuni diritti fondamentali dell'individuo. LUNGHE Contengono l’organizzazione costituzionale, ma soprattutto disciplina i diritti fondamentali.
Il processo di integrazione dell'Europa ha portato ad un ripensamento dei concetti di costituzione e sovranità. Il processo di assimilazione del diritto europeo all'interno dell'ordinamento costituzionale italiano avviene secondo il principio sancito dalla nostra Carta dell'articolo 11: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Art. 10 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”
È un atto normativo, presente negli ordinamenti a Costituzione rigida, adottato dal Parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie. Ha lo stesso rango della Costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare. L’articolo che lo disciplina è il 138. Art. 138 “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.” La richiesta può esser fatta da:
Natura del referendum:
PARLAMENTO —> ogni membro di ciascuna camera può proporre un progetto legislativo GOVERNO —> con disegni di legge 50.000 CITTADINI —> “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per richiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.” Art. 50 CONSIGLIO REGIONALE —> materie che interessano alle regione CNEL —> Consiglio Regionale E economia e Lavoro, solo per materie economico sociali. Da un punto di vista formale tutti gli atti iniziativa, sono posti ad un livello di parità (principio di parità formale), ma in realtà da un putto di vista sostanziale, la posizione politica ed istituzionale del soggetto proponente può incidere sulla dinamica dell’iter legis. 2° fase ISTRUTTORIA E DELIBERATIVA “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.” Art 70 La proposta di legge deve essere approvata da entrambe le camere nel medio testo. PROCEDIMENTO ORDINARIO L’art 72 dispone che: “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.” Il Presidente della Camera o del Senato invia il progetto alla commissione competente per materia che lo esamina in sede referente, in quanto i risultati di questo primo esame dovranno essere riferiti all’Assemblea. La commissioni in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo. Tale procedura è obbligatoria per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi; è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge, solitamente avviene per scrutinio palese, ed il progetto di legge si ritiene approvato a maggioranza semplice dei presenti. PROCEDIMENTO DECENTRATO Per abbreviare i tempi, è prevista la possibilità che sia la stessa commissione a precedere sia all’esame sia alla votazione del progetto. In questo caso la commissione opera in sede deliberante, significa che è la stessa commissione che si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge. Sono esclusi da questo procedimento le leggi costituzionali, elettorali, di bilancio di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali e di delegazione amministrativa. ART. 72 “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.”
È la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato. La commissione ha gli stessi compiti che aveva quando operava in sede referente, e il testo che viene presentato alla Camera sarà votato nella sua interezza (senza quindi procedere alla votazione articolo per articolo. É previsto per quei disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza (esempio: conversione in legge dei decreti legge). Sono esclusi da questo procedimento le materie per le quali vi è una riserva di assemblea, citate nella Sede referente) PROCEDIMENTO MISTO La commissione fa tutto, tranne la votazione finale, che spetta al Parlamento. La commissione è in sede redigente. Il 1/5 della commissione o 1/10 della camera decidono di seguire il procedimento ordinario, si chiama riseva d’assemblea. 3° fase PROMULGAZIONE La legge una volta approvata da entrambe le Camere è perfetta, ma non è ancora efficace e per entrate in vigore deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica. Un atto che dichiara che la legge è stata approvata regolarmente dalle camere. La legge deve essere promulgata entro un mese dalla sua approvazione, salva la possibilità di rinvio presidenziale alle camere da parte del Presidente della Repubblica. Infatti può rinviare una legge con messaggio motivato, chiedendo una nuova deliberazione. Per motivi:
Tra questi possono essere inserite alcune figure “sui generis” di fonti quali: gli atti adottati dal Governo in caso di guerra; i decreti di amnistia ed indulto; i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali. Tali atti sono equiparabili alla legge ordinaria e sono stati ritenuti sindacabili dalla Corte costituzionale, e possono costituire, in alcuni casi, “parametro” di legittimità nel giudizio costituzionale.
Rapporto tra leggi statali e le leggi regionali, la ripartizione di competenza lo troviamo nell’articolo 117. Art. 117 comma 1 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.” La potestà legislativa non è solo compito dello Stato. Leggi dello Stato e leggi delle regioni hanno gli stessi limiti:
Le Regioni hanno potestà legislativa su 20 materie, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (riservata alla legislazione dello Stato). Su tutte le altre materie la potestà legislativa spetta in via esclusiva alle Regioni. La potestà legislativa delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ai sensi dell’art. 117 Cost.). La funzione legislativa regionale è esercitata da un’unica Camera, il Consiglio Regionale. La legge regionale viene promulgata dal Presidente della Giunta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e riprodotta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il Governo, quando ritiene che la legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale. Regioni autonomia ordinaria —> 15 Le regole delle loro competenze sono scritte sulla costituzione art. 117 Protesta legislativa esclusiva, materie limitate dallo Stato ovvero che hanno un’altra importanza. Regioni autonomia speciale —> 5 Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Trentino altro Adige e Friuli Venezia Giulia. Hanno maggiore autonomia legislativa, e hanno degli statuti speciali, ogni regione ha competenze diverse. Podestà legislativa delle regioni Art. 117 commi 3 e 4 “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.” Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato. Art. 117 comma 2 —> elenco delle materie competenti allo stato: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.”
È un istituto di democrazia diretta, attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato (su iniziativa di 500.00 elettori o 5 consigli regionali) a deliberare sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge ! È UN ISTITUTO ECCEZIONALE! Art. 75 “E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.” Funzione: Abroga leggi, decreti legge e decreti legislativi delegati. È considerata una fonte di diritto in forma negativa, poiché l’ordinamento giuridico viene cambiato. Con la legge 352/1970 è stato istituito presso la Corte di Cassazione l’ufficio centrale per il referendum, il suo compito centrale è quello di verificare la conformità delle richieste referendarie alle norme della medesima legge, ma l’ammissibilità viene giudicata dalla Corte Costituzionale. Tramite referendum ci si limita ad abrogare non implica che esso non sia inseribile all’interno delle fonti di diritto primario: infatti abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente. È dunque censurato dalla Corte Costituzionale il referendum manipolativo, con il quale si cerca di utilizzare il referendum come uno strumento di normazione positiva (anziché negativa, cioè volta ad abrogare). Procedimento: 500.00 elettori —> oggi è un numero molto basso per raggiungere le firme, grazie all’introduzione dello SPID 5 consigli regionali
Altri regolamenti governativi:
Detiene il potere legislativo, ovvero ha la capacità di produrre nuove leggi. Esistono 3 modelli di organizzazione parlamentare: Monocameralismo —> composto da una sola camera Bicameralismo imperfetto —> hanno funzioni e poeti differenti, c’è una gerarchia tra le due camere Bicameralismo perfetto Composto da due camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Le due camere svolgono le medesime funzioni e operano su un piano di parità, ovvero che nessuna camera è sovrapposta all’altra, e nei rapporti con gli altri organi costituzionali non vige il principio di gerarchia. Entrambe le camere sono elette per un mandato di 5 anni, e non possono essere prorogate se non in caso di guerra. Possono invece essere sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica, (ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato) solo dove non sia possibile instaurare un rapporto di fiducia tra il Parlamento e Governo, e non svolge più le sue funzioni. Per il principio di continuità —> le camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere, per evitare un possibile vuoto legislativo. Art. 61 “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.” DIFFERENZE STRUTTURALI TRA LE DUE CAMERE: CAMERA DEI DEPUTATI Composto da 400 deputati Elettorato attivo —> 18 anni Elettorato passivo —> 25 anni SENATO DELLA REPUBBLICA Composto da 200 senatori Più 5 senatori a vita, che sono gli ex Presidenti della Repubblica, e i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Art. 59 comma 2 “E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.” Elettorato attivo —> 18 anni Elettorato passivo —> 40 anni IL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO è un diritto politico per l’ottenimento del quale sono necessari dei requisiti che si ricavano dalla Costituzione, in particolare dall’art. 48 Cost. I requisiti di esercizio del diritto politico in questione (alla base della capacità elettorale) sono dunque due: la cittadinanza e la maggiore età. Si tratta di requisiti positivi, che bisogna possedere ai fini dell’imputazione del diritto di voto. Art. 48 “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
I sistemi proporzionali (a differenza dei maggioritari) garantiscono all’organo parlamentare un alto grado di rappresentatività, consentendo l’ingresso in Parlamento anche ai rappresentanti di forze politiche minoritarie. Tuttavia ciò determina una notevole difficoltà a formare maggioranze coese e, conseguentemente ad assicurare la necessaria stabilità al Governo. SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO La formula maggioritaria si caratterizza essenzialmente per il fatto che essa determina l’attribuzione del seggio (o seggi) in palio in una determinata circoscrizione elettorale al candidato (o alla lista) che abbia ottenuto la maggioranza dei voti. esempio —> stiamo per votare alle elezioni regionali, il territorio della circoscrizione Lazio è composto da due circoscrizioni, Roma e il resto della regione. 1° circoscrizione a Roma —> partito A ottiene il 60% dei voti partito B ottiene il 40% dei voti Il sistema maggioritario premia con un numero di seggi più alto, la lista che ha avuto più voti, da più seggi rispetto i voti. Favorisce i partiti più forti e quindi consente di avere un Parlamento poco frammentato, nel quale è facile trovare una maggioranza di Governo. Ma gli eletti non riflettono fedelmente la volontà dell’elettorato e molti cittadini sono sotto-rappresentati o restano privi di rappresentanti. LEGGI ELETTORALI MISTE I sistemi elettorali sono quasi sempre misti, con prevalenza maggioritaria o proporzionale. La nostra legge è di tipo misto con prevalenza proporzionale. 5/8 dei seggi sono assegnati con metodo proporzionale. 3/8 dei seggi sono assegnati con metodo maggioritario Nella Camera dei deputati, il sistema di assegnazione dei seggi è proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista o coalizione, con eventuale premio di maggioranza alla forza politica (o alla coalizione) che abbia conseguito il miglior risultato su scala nazionale. Il sistema è tuttavia reso più complesso dalla presenza di diverse soglie di sbarramento, il cui superamento è condizione, per la lista e per la coalizione, per partecipare al riparto dei seggi. Accedono al riparto dei seggi:
La finalità del premio di maggioranza è quello di garantire la governabilità, un altro meccanismo sono: LE SOGLIE DI SBARRAMENTO Prevede di non assegnare seggi ai partiti che non superino una determinata percentuale di voti. 5% per le liste 10% per le coalizioni Le soglie di sbarramento devono essere basse, per garantire la rappresentanza, e non deve alterare il principio di proporzionalità, troppi partiti rendono difficile avere una maggioranza per formare un Governo. Per quanto riguarda la presentazione delle liste, i singoli partiti o movimenti politici possono dichiarare il collegamento con una coalizione oppure possono restare indipendenti; possono altresì depositare un unico programma elettorale di governo, indicando il nominativo del capo della coalizione. LISTE BLOCCATE Le liste dei candidati sono predeterminate dai singoli partiti, senza alcuna possibilità dell’elettore di esprimere una preferenza. I candidati da eleggere saranno individuati secondo l’ordine di collocazione nell’elenco. PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLE CAMERE Le camere godono di un’autonomia costituzionale, ciò significa che le camere hanno delle regole interne. Art. 64 “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.” Per garantire l’autonomia delle camere, dall’invadenza degli altri organi costituzionali, l’art. 64 comma 1 prevede che ciascuna camera può adottare un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. Il principio di autonomia delle camere non va solo a difendere l’autonomia rispetto gli altri organi costituzionali, ma anche tra le camere stesse.
Sono fonti primarie del diritto, perché dialogano direttamente con la Costituzione. Godono di un’autonomia costituzionalmente protetta, e godono di una riserva di competenza. Abbiamo quindi due regolamenti: Regolamenti della Camera dei Deputati Regolamenti del Senato della Repubblica Quando si ha un contrasto tra la legge del parlamento (legge ordinaria) e il Regolamento Parlamentare, in base alla materia si regola uno dei due istituti. Se la materia in questione è l’organizzazione interna invece, si applica il regolamento parlamentare, poiché goda di una riserva di competenza costituzionalmente protetta. Tali regolamenti, a differenza degli omonimi atti adottati dal potere esecutivo, non sono, nella maggioranza degli ordinamenti, subordinati alle leggi nella gerarchia delle fonti del diritto, ma posti sullo stesso piano: i rapporti tra le due fonti non sono, quindi, regolati dal principio di gerarchia ma da quello di competenza, nel senso che la legge non può invadere la sfera di competenza specificamente attribuita al regolamento. Nell’ art. 64, comma 1 vediamo come si approvano questi regolamenti, richiede la maggioranza assoluta o, addirittura, una maggioranza qualificata. Perché sono regole condivise tra maggioranza e minoranza, quindi viene chiesta una maggioranza alta. Le fonti primarie, decreti legge, decreti legislativi sono sottoposte al giudizio al giudizio della Corte Costituzionale, invece i Regolamenti Parlamentari pur essendo fonti primarie, non sono sottoposte a tale giudizio.
Il Parlamento in seduta comune costituisce un organo collegiale distinto dalle due Camere, quindi non è da considerarsi come un’occasionale modalità di riunione delle Camere. Art. 55 “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.” Il Parlamento in seduta comune si riunisce:
La Costituzione descrive lo status del parlamentare negli articoli, 66, 67, 68, e 69. Il primo atto del Parlamento, è l’lezione del Presidente della Camera dei Deputati e l’elezione del Presidente del Senato della Repubblica. È un ruolo di garanzia costituzionale, ovvero che i lavori si svolgano in maniera corretta. Come vengono eletti: Per la Camera dei deputati è prevista l’elezione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per il Senato della Repubblica l’elezione, sempre a scrutinio segreto, è a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. I compiti del Presidente di Assemblea parlamentare si riassumono in funzioni:
Sono o dovrebbero essere la proiezione delle liste dei partiti che hanno ottenuto i seggi in Parlamento. Esempio: gruppo parlamentare della Lega, gruppo parlamentare di Fratelli d’ Italia ecc. Quindi sono unioni di deputati o senatori che si costituiscono tendenzialmente sulla base dell’appartenenza ad un medesimo partito o movimento politico, con il ruolo di semplificazione del processo decisionale parlamentare. Attualmente i regolamenti delle Camere prevedono l’appartenenza necessaria del parlamentare ad un gruppo. Ai fini della Costituzione del gruppo parlamentare è altresì richiesto un minimo di consistenza numerica: alla Camera è fissato in venti deputati e al Senato in dieci senatori. Qualora un parlamentare non effettui alcuna scelta in ordine all’appartenenza ad un gruppo parlamentare o dichiari esplicitamente di non voler appartenere a nessuno dei gruppi costituitisi, stante il suddetto principio di “appartenenza necessaria”, è collocato nell’apposito GRUPPO MISTO, in cui confluiscono anche tutti i
parlamentari di quelle formazioni politiche che non riescono a raggiungere la consistenza numerica richiesta dai regolamenti per dar vita ad un gruppo autonomo. Non vi è un necessario nesso tra il fatto che un parlamentare sia eletto nelle liste di un determinato partito e la scelta al corrispondente gruppo parlamentare. Art. 67 “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.” Definisce il mandato parlamentare come rappresentativo della Nazione, riconoscendo il principio del divieto di mandato imperativo, con il quale si assicura l’autonomia del parlamentare non nei confronti degli elettori, bensì nei confronti del partito nelle cui liste è stato eletto. FUNZIONE: Il Parlamento essendo un organo a composizione vasta, i gruppi parlamentari hanno il compito di garantire la esplicitazione di una volontà politica di gruppo che dovrebbe essere coesa. Ogni gruppo parlamentare ha un suo Capogruppo, che viene scelto e votato. Interviene nei lavori parlamentari esprimendo la volontà politica del suo gruppo. Ma ogni parlamentare può intervenire presentando un opinione dissenziente rispetto al suo gruppo, o votare in modo diverso. Il lavoro dei gruppi parlamentari agevola i lavori parlamentari, perché lo velocizza, facendo esprimere solo il capogruppo.
La Camera e il Senato possono riunirsi in commissioni, essi svolgono rilevanti funzioni all’interno della formazione della legge. Le Commissioni devono rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari presenti nell’Assemblea. Esse svolgono funzioni afferenti al procedimento legislativo; funzioni di potestà autonoma di indirizzo (mediante l’approvazione di apposite risoluzioni); funzioni di controllo, attraverso le quali far valere la responsabilità politica del Governo; funzioni di tipo consultivo, ogniqualvolta sia necessario acquisire il parere di una commissione per aspetti di sua specifica competenza; funzioni di tipo conoscitivo, esercitate attraverso la promozione di specifiche indagini. Le Commissioni permanenti (monocamerali): in carica per l’intera legislatura, sono organi necessari delle Camere. Attualmente sono 13 in entrambe le Camere. Esse nel loro insieme danno vita ad un complesso costituito da organi collegiali, ciascuno con una specifica competenza per materia (seguendo in linea di massima l’articolazione dei dicasteri governativi). Come per i Gruppi, ciascun parlamentare deve far parte di almeno una Commissione permanente. Le Commissioni speciali: Sono costituite per l’esame di questioni particolari, come le commissioni d’inchiesta. Sono commissioni eventuali che hanno svolgono inchiesta di natura anche vicina a quella penale, sono processi politici che non condannano nessuno. Non intervengono nel processo di formazione della legge. Commissione in sede referente: È la procedura ordinaria: le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo. La relazione della commissione è unica qualora i membri della commissione abbiano maturato un accordo unanime sul testo, sono, invece, plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, siano emerse diverse posizioni minoritarie. La commissioni in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo. Commissioni in sede deliberante: la commissione a precedere sia all’esame sia alla votazione del progetto. significa che è la stessa commissione che si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge. Commissione in sede redigente: dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale. Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.