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Una panoramica dettagliata sui diversi tipi di stato, tra cui lo stato democratico-pluralistico e lo stato sociale. Esplora la distinzione tra stati unitari, federali e regionali, e il concetto di federalismo cooperativo, duale e perfetto. Inoltre, analizza le diverse forme di governo, tra cui forme costituzionali pura, parlamentare e presidenziale.
Tipologia: Sintesi del corso
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DEFINIZIONE: il diritto pubblico comparato può essere definito come la scienza che intende condurre il pensiero giuridico a constatare e a cogliere, attraverso un procedimento ordinato, le somiglianze, le divergenze e le cause fra le strutture e le funzioni di termini appartenenti a differenti ordinamenti. È una scienza poiché ha: a) uno specifico oggetto di studio (una pluralità di ordinamenti vigenti); b) uno specifico obiettivo di conoscenza (la rilevazione delle somiglianze e delle differenze fra loro).
FUNZIONI: la sua funzione principale non è quella di enunciare un modello migliore, ma di contribuire alla conoscenza degli altri ordinamenti (attraverso uno studio che metta in evidenza differenze e similitudini); ci sono, inoltre, delle funzioni accessorie, e sono: a) la verifica delle conoscenze acquisite; b) una migliore conoscenza degli istituti del proprio ordinamento; c) la possibilità di procedere ad un’interpretazione sistematica del diritto; d) il contributo nella preparazione di testi legislativi; e) il contributo nell’unificazione e nell’armonizzazione delle normative.
oggetto: l’oggetto di questa disciplina è rappresentato dai vari ordinamenti giuridici (ci deve essere uno studio dei diversi ordinamenti statali): a) ci può essere una differenza tra comparazione interna e comparazione esterna, poiché attività comparative possono essere condotte nell’ambito dello stesso ordinamento giuridico (con forte decentramento o di tipo federale); b) vi è la possibilità di comparare fra loro anche ordinamenti non statali, ma è essenziale che ci sia un certo grado di omogeneità fra gli ordinamenti messi a confronto; c) il diritto oggetto dell’analisi deve essere positivo, ovvero effettivamente vigente in quel momento.
LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI: lo Stato può essere definito come una comunità di individui stanziata su di un territorio ed organizzata in base ad un ordinamento giuridico. Esso: a) è un’istituzione sovrana (è al di sopra di ogni altro centro di potere presente sul territorio); b) ha potere effettivo (deve avere la possibilità e la capacità di imporre a tutti l’osservanza delle norme giuridiche); c) è un’istituzione politica e giuridica (determina le scelte politiche generali e provvede alla formazione e all’applicazione delle norme giuridiche). I suoi elementi costitutivi sono: a) il popolo; b) il territorio; c) l’ordinamento giuridico.
dal legislatore, che garantisce un numero fisso di rappresentanti); b) una rappresentanza specifica delle minoranze (cerca di riprodurre in seggi il quadro delle varie forze politiche, cercando di dare spazio a tutte le minoranze).
IL CONCETTO DI COSTITUZIONE: il concetto di Costituzione ha assunto diversi significati, sebbene spesso tra loro interdipendenti; ancora oggi, la dottrina non fornisce una definizione unanime al riguardo. La più recente, quale atto normativo che disciplina i rapporti tra i pubblici poteri, e tra questi ultimi e i cittadini ed enuncia, allo stesso tempo, i principi e i diritti fondamentali degli individui che l’assetto sociale e politico dello Stato intende garantire, è di uso recente. Allo scopo di comprendere il significato odierno del termine, si deve fare riferimento alle Costituzioni degli Stati liberali: del Nord America (1776-1780), degli Stati Uniti d’America (1787) e della Rivoluzione francese (1789-1791).
CARATTERI: queste Costituzioni avevano alcuni caratteri in comune:
CONCETTO DI COSTITUZIONE GARANTISTA: la concezione garantista pone l’accento sul carattere normativo e razionale della Costituzione; il primo è dato dal fatto che le norme costituzionali non solo condizionano la produzione delle leggi e orientano l’attività dei pubblici poteri, ma fungono da parametro per valutarne la legittimità costituzionale dei comportamenti di questi ultimi. Il secondo è dato dal fatto che la Costituzione è considerata un insieme organico di principi ragionevoli e scritti, che vincolano gli stessi organi di potere e che riconoscono e garantiscono una giusta collocazione all’individuo e ai suoi diritti.
Definizione: con il termine forma di stato s’intende il rapporto che esiste tra i vari elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio, sovranità); con il termine forma di governo ci si riferisce al solo elemento della sovranità e ai rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali, in merito all’esercizio del potere sovrano.
LE FORME DI STATO NELLA LORO EVOLUZIONE STORICA: a partire dal XV secolo, si sono succedute una serie di forme di stato, che sono:
- il federalismo cooperativo : è quello che prevale ai giorni nostri, e prevede il concorso dello Stato centrale e degli Stati membri nella titolarità delle competenze; è comunque allo Stato centrale che spetta la funzione di indirizzo e coordinamento.
NOZIONE DI FORMA DI GOVERNO: per forma di governo si intende il modello organizzativo che uno Stato assume per esercitare il potere sovrano; esso riguarda le concrete modalità di gestione del potere statale, la struttura degli organi, il loro numero e i rapporti di forza tra gli stessi (la forma di Stato influisce anche sulla forma di governo che si realizza). Uno dei principi fondamentali è quello della separazione dei poteri, secondo cui ogni funzione statale deve essere esercitata da organi diversi, ciascuno dotato di proprio potere di decisione, senza interferenze fra l’uno e l’altro: a) al potere legislativo spetta il compito di creare la norma giuridica; b) al potere esecutivo spetta il compito di darvi concreta attuazione; c) al potere giudiziario spetta il compito di interpretare e attuare tale norma, applicandola ai casi concreti.
I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI GOVERNO: i criteri posti dalla dottrina sono molteplici e tengono conto di diversi elementi.
- monarchia costituzionale , in cui la gestione del potere del Monarca viene vincolata al rispetto di precise garanzie giuridiche con un “patto” chiamato Statuto o Costituzione; il Governo non è legato al Parlamento da un rapporto fiduciario, ma risponde unicamente al Re, capo dell’esecutivo e titolare dell’indirizzo politico. È così strutturata: a) al Re spetta il potere esecutivo, senza interventi in merito da parte del Parlamento; b) al Parlamento spetta il potere legislativo, e il Re si limita a ratificare le leggi; c) i ministri sono politicamente responsabili nei confronti del sovrano, mentre rispondono, in casi di reati penali, al Parlamento. - forma di governo parlamentare , dove il Governo formula un indirizzo politico che si impegna ad eseguire, e di cui è responsabile solo davanti al Parlamento il quale, può in ogni momento sfiduciarlo; la carica di Capo dello Stato è assunta da un Monarca o da un Presidente eletto, ma in genere ha poteri limitati e non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico. Gli elementi caratteristici sono: a) l’assenza di una netta separazione dei poteri a favore di una condivisione di quest’ultimo fra esecutivo e legislativo; b) la presenza di un solo organo rappresentativo della volontà popolare, ovvero il Parlamento; c) l’esercizio del potere esecutivo da parte del Governo, che deve ricevere la fiducia del Parlamento; d) l’esistenza di una responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento, che si esprime attraverso l’istituto della fiducia; e) le funzioni di pura rappresentanza del Capo dello Stato, organo di equilibrio volto a garantire la continuità democratica e l’osservanza della Costituzione. - forma di governo presidenziale , nella quale il ruolo chiave è assunto dal Presidente della Repubblica, che riveste la duplice carica di Capo dello Stato e di Capo del Governo; viene eletto direttamente dal popolo e non presenta nessun vincolo fiduciario col Parlamento. Gli elementi sono: a) l’esistenza di un Presidente eletto direttamente dal popolo; b) l’assunzione, da parte del Presidente, della duplice carica di Capo dello Stato e del Governo; c) l’impossibilità, da parte del Parlamento, di approvare una mozione di sfiducia che imponga le dimissioni dell’esecutivo. - forma di governo direttoriale , caratterizzata dal fatto che il potere esecutivo, esercitato da un Consiglio federale formato da 7 membri eletti dal Parlamento all’inizio della legislatura, e non può essere revocato (non è contemplato l’istituto della sfiducia), garantendo la stabilità d’opera; il Direttorio assume la veste di Capo dello Stato. - forma di governo semi-presidenziale , che costituisce una via di mezzo tra la forma di governo presidenziale e parlamentare, adottata in Francia con la Costituzione del 1958; qui il rapporto di fiducia esistente tra Governo e Parlamento è notevolmente allentato: infatti, non è previsto alcun voto di fiducia del Parlamento nei confronti del Governo, poiché entra automaticamente nella pienezza dei suoi poteri dal momento in cui viene nominato dal Presidente della Repubblica. Quest’ultimo gode di ampi poteri, distinti in: a) ordinari (nomina del Primo ministro, promulga e rinvia le leggi, è a capo delle forze armate, indice il referendum, …); b) straordinari (l’art. 16 della Costituzione francese attribuisce al Presidente poteri eccezionali in gravi casi di emergenza nazionale: la decisione spetta a lui, anche se è previsto il parere del Primo ministro).
Esso è, insieme, organo rappresentativo e democratico : i suoi componenti rappresentano la collettività nazionale, che a sua volta esercita forme di collegamento e condizionamento attraverso i partiti e il controllo politico operato dagli elettori sul comportamento dei deputati in assemblea; la presenza di un Parlamento liberamente eletto è la condizione necessaria perché un Ordinamento possa dirsi democratico. Attualmente, il bicameralismo assolve, soprattutto negli Stati federali, alla funzione di garantire la rappresentanza delle collettività; anche negli Stati non federali si assiste ad una trasformazione di tali Parlamenti verso forme di bicameralismo imperfetto , in cui sono attribuiti poteri diversi alle due Camere ed una preponderanza della prima Camera (o Camera
parlamentari (quorum); le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, tranne che nei casi in cui la Costituzione non richieda maggioranze qualificate, normalmente per l’adozione di atti importanti. Il voto può essere palese, con (voto per appello nominale) o senza (voto orale) individuazione dell’esterno del votante o segreto (voto elettronico), di solito usato per votazioni su persone. I membri dell’opposizione possono adottare tecniche volte a ritardare i lavori senza violare i regolamenti (ostruzionismo tecnico).
LO STATUS DEI PARLAMENTARI: ai membri del Parlamento sono riconosciute delle immunità, irrinunciabili in quanto il loro scopo è tutelare la regolarità e l’indipendenza del mandato parlamentare; le principali sono: a) l’insindacabilità per i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, che si protrae anche dopo la scadenza della carica e vale per tutti i tipi di responsabilità; b) l’inviolabilità, che consiste nella possibilità di sottoporre il parlamentare a provvedimenti civili o penali solo previa autorizzazione della Camera d’appartenenza, e non si protrae oltre il mandato. Per essere parlamentare sono necessari requisiti sia positivi (età, cittadinanza, residenza) sia negativi (no condanne penali per certi reati); inoltre, non devono esistere cause di ineleggibilità o cause di incompatibilità.
FUNZIONI: il Parlamento ricopre diverse funzioni: a) di indirizzo politico; b) di controllo; c) conoscitiva ed ispettiva; d) legislativa.
- fase di iniziativa : il procedimento è attivato con la presentazione, secondo certe modalità, di un testo redatto in articoli; essa spetta ad ogni parlamentare (la può presentare alla Camera d’appartenenza), ma l’iniziativa più importante è quella del Governo, che nelle forme parlamentari maggioritarie è in grado di realizzare il suo programma. - fase istruttoria e di approvazione : una volta introdotta la proposta di legge, essa deve essere sottoposta ad un esame; qui una Commissione competente per materia, dopo aver esaminato il progetto, nomina dei relatori che devono riferire all’aula con un rapporto scritto sulla conclusione
dei lavori. Si discute e si vota prima sull’intera proposta di legge e, se il progetto passa, sui singoli articoli; infine, si fa una votazione complessiva del testo formulato e si proclama il risultato.
- fase di promulgazione e pubblicazione : una volta approvato, il testo è soggetto all’intervento del Capo dello Stato, che effettua un controllo di regolarità del procedimento e di autenticità del testo, procedendo poi alla sua promulgazione; gli può esercitare un potere di veto (o di rinvio) sul testo di legge approvato dal Parlamento. Infine, la legge deve essere pubblicata perché possa entrare in vigore, di solito alla scadenza di un termine variabile a seconda degli Ordinamenti per permettere la conoscenza del testo (vacatio legis).
È l’organo posto al vertice del potere esecutivo, con compiti di formazione ed attuazione dell’indirizzo politico e di direzione dell’attività della pubblica amministrazione; è possibile distinguere un esecutivo dualistico in cui, al vertice, accanto al Governo si colloca il Capo dello Stato, da un esecutivo monistico in cui, al vertice, si pone un unico organo, composto da una o più persone.
LA STRUTTURA: il Governo è complesso, nel senso che è composto da organi individuali e collegiali; alcuni di essi sono necessari, altri sono eventuali. La direzione è affidata ad un organo monocratico che, nella forma presidenziale è il Presidente della Repubblica, nelle forme parlamentare e semi-presidenziale è il Primo Ministro ( o Presidente ), che esercita compiti di direzione politica, d’indirizzo e coordinamento dell’operato dei vari Ministri. Nei governi maggioritari con un sistema di partiti bipolare la scelta del Primo Ministro viene compiuta dal corpo elettorale, mentre nelle forme non maggioritarie tale figura riveste la funzione di mediatore fra le diverse componenti politiche della coalizione che sostiene il Governo. Possono affiancare il Primo Ministro uno o più Vice Primi Ministri ( o Vice Presidenti ). Negli Stati Uniti egli è eletto assieme al Presidente e, in caso di morte, impedimento o dimissione, lo sostituisce al vertice dell’esecutivo; nei governi di coalizione, tale carica è spesso affidata al rappresentante del secondo partito per importanza della stessa coalizione. I Ministri fanno parte del Governo, contribuendo a determinare l’indirizzo politico, ma sono anche titolari di un dicastero (o ministero), ovvero un apparato burocratico che deve dirigere un settore dell’amministrazione statale. Possono anche essere istituiti Ministri senza portafoglio (non a capo di un ministero), incaricati di svolgere particolari compiti non inquadrabili nei dicasteri ordinari. Affiancano i Ministri nell’esercizio delle loro funzioni i Sottosegretari , facenti parte dell’esecutivo ma non del Governo.
LA NOMINA DEL PRIMO MINISTRO: essa si articola in tre fasi: a) fase preparatoria; b) fase costitutiva; c) fase integrativa dell’efficacia.
NOMINA E REVOCA DEI MINISTRI: nella forma presidenziale, il Capo dello Stato nomina e revoca i suoi Ministri; in quella semi-presidenziale tale compito spetta al Presidente della
anticipato delle Camere; per contenere questo potere, in molti Ordinamenti sono previsti alcuni limiti: a) non può essere esercitato nel primo anno e negli ultimi sei mesi della legislatura; b) non può essere esercitato nell’ultima fase del mandato presidenziale; c) ) non può essere esercitato in momenti di crisi o in stato di guerra.
LA RESPONSABILITà: negli Ordinamenti repubblicani, è possibile distinguere fra diversi tipi:
INTRODUZIONE: il Regno Unito è lo Stato dove si è affermata per prima la forma di governo parlamentare. L’attuale forma di governo inglese è parlamentare di tipo maggioritario, con una forte predominanza del Governo; esso è il modello vivente di una forma di governo parlamentare: a) monista, poiché deriva dalla centralità del rapporto tra corpo elettorale, Camera dei Comuni e Governo; b) non razionalizzata, in quanto non disciplinata da norme scritte, ma basata su norme consuetudinarie non scritte; il Regno Unito non dispone di una Costituzione scritta, ma essa può ricavarsi da una serie di documenti storici e da alcune leggi fondamentali approvate nel XX secolo.
LE FONTI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO: sono tre: a) la common law; b) l’equity; c) statute law.
combinato con il sistema elettorale maggioritario uninominale, porta quasi sempre alla netta affermazione del partito conservatore o laburista; b) la consuetudine secondo cui la Corona nomina Primo Ministro il leader del partito vincente. La sua figura, inoltre, presenta le seguenti caratteristiche:
IL BIPARTITISMO E LO SHADOW CABINET: il sistema politico britannico è fondato sulla dialettica tra i due principali partiti, conservatore e laburista. L’organizzazione di vertice dell’opposizione, i suoi programmi e le sue attività sono quelle di un partito con potenziale responsabilità di Governo, tant’è vero che è stato istituito un organo tipico dell’opposizione, lo Shadow Cabinet (Governo ombra); il leader dell’opposizione è il Primo Ministro ombra, con diritto ad uno stipendio a spese dello Stato ed il potere di chiamare i suoi più stretti collaboratori per la costituzione del fulcro organizzativo del governo ombra. Esso assume caratteristiche diverse a seconda che sia formato dal partito laburista o conservatore: nel primo caso ha un nucleo elettivo, nel secondo è formato da membri scelti dal leader.
COMPOSIZIONE DEL GOVERNO: composto complessivamente da un centinaio di membri, può essere liberamente modificato dal Primo Ministro. Il Gabinetto ministeriale è presieduto dal Primo Ministro, e comprende i responsabili dei dicasteri principali e alcuni Ministri senza portafoglio (organo di indirizzo politico); qui si decide l’indirizzo politico della maggioranza, si deliberano i provvedimenti da adottare per far fronte a situazioni di crisi, si coordinano le politiche dei vari ministeri, e le riunioni avvengono una o due volte la settimana. Inoltre, in virtù del principio di solidarietà ministeriale, le decisioni adottate vincolano tutti i componenti del Gabinetto, e al dissenziente non resta altra via che le dimissioni. Il Governo prepara poi, ogni anno, un discorso contenente le basi programmatiche tradizionalmente letto dal Sovrano; esso deve essere realizzato, poiché su questo il Governo ha ottenuto la maggioranza dei consensi ma, se nel corso della legislatura emergono nuove e importanti questioni da affrontare, si deve necessariamente tornate alla consultazione elettorale.
IL CIVIL SERVICE: la pubblica amministrazione britannica è composta dal “civil service” (organi amministrativi in senso stretto) e dalle “public corporations” (organi amministrativi dotati di autonomia). Secondo il principio della rule of law, tali organi sono sottoposti alla legge e ai giudici ordinari; quindi, i privilegi dell’amministrazione (coincidenti con quelli del Sovrano) sono stati progressivamente ridotti, e la stessa Corona è civilmente responsabile dei danni causati ai cittadini dai pubblici dipendenti.
INTRODUZIONE: i territori che oggi vanno sotto il nome di Stati Uniti d’America sono stati oggetto di colonizzazione dal 1607; nonostante la loro diversa origine, le colonie, tutte dotate di una legge fondamentale, presentavano una struttura di Governo simile, in quanto: a) il potere esecutivo era affidato ad un viceré o a un governatore; b) il potere giudiziario era affidato a giudici nominati dal Sovrano; c) vi era la presenza di un’assemblea bicamerale: c’era una camera alta, designata direttamente dal Re, e una camera bassa, nominata dal popolo. In questo modo, le colonie erano in grado di autogovernarsi. I rapporti fra Londra e le 13 colonie furono sereni fino alla “guerra dei sette anni”, combattuta contro la Francia e vinta dagli inglesi; proprio per le ingenti spese sostenute, la Corona decise di imporre nuovi tributi alle colonie senza attenderne l’approvazione delle assemblee coloniali. Ciò incrinò i molto i rapporti con la madrepatria, e la oramai insofferenza coloniale al tentativo sempre più opprimente di controllo britannico sfociò in ribellione e, conseguentemente, in guerra. Il 4 luglio 1776 a Filadelfia venne approvata la Dichiarazione di indipendenza, che trasformava le colonie in Stati, e ognuno di essi provvide a redigere una propria Costituzione. Nel 1778 fu redatto una sorta di patto di reciproca amicizia fra i vari Stati (Articles of Confederation), ma si temeva una guerra commerciale tra di essi; così, nel 1787 si riunì la Convenzione di Filadelfia, a cui parteciparono i 13 Stati e venne elaborato il nuovo testo della Costituzione federale, entrato in vigore il 30 aprile 1789, e i Bill of Rights (un pacchetto di dieci emendamenti elaborati nel corso della ratifica della Costituzione e allegati nella sua appendice).
I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE FEDERALE: essa è:
- scritta (a garanzia della certezza del diritto); - breve (si compone di sei articoli, a cui si devono aggiungere quelli relativi al procedimento di ratifica e i Bill of Rights); - rigida (la procedura per emendare il testo costituzionale è aggravata). L’art. 5 prevede che l’emendamento possa essere proposto: a) dal Congresso agli Stati, solo se vi è il voto favorevole dei 2/3 degli Stati; b) dal Congresso agli organi legislativi dei 2/3 degli Stati. Gli emendamenti si intendono approvati se raccolgono il voto favorevole degli organi legislativi di almeno 3/4 degli Stati o dei 3/4 degli Stati membri della convenzione appositamente riunita.
LA FORMA DI STATO: dinanzi al problema della ripartizione dei poteri tra la Federazione e gli Stati membri, i fondatori hanno scelto di affidare ad un organo federale (il Congresso) quelle funzioni che necessitano di una disciplina uniforme. Accanto all’imposizione di tasse, tributi, diritti e imposte, alla facoltà di contrarre debiti per conto degli Stati Uniti e alla possibilità di regolare il
Esso è l’organo al quale sono delegati tutti i poteri legislativi; l’organismo parlamentare statunitense è formato da:
LA PROCEDURA DI IMPEACHMENT: dato il bicameralismo imperfetto, vi è competenza concorrente delle due Camere in caso di impeachment (procedura per la rimozione dei funzionari federali o del Presidente degli Stati Uniti d’America); la messa in stato d’accusa può essere adottata solo dalla Camera dei Rappresentanti, dopo che la stessa l’abbia deliberata. Spetta poi, con competenza esclusiva, al Senato giudicare l’accusato in merito ai capi d’imputazione sottoposti dalla Camera dei Rappresentanti, mentre solo nel caso in cui la procedura riguardi il Presidente degli Stati Uniti d’America è il Presidente della Corte Suprema a presiedere il Senato. Il giudizio di condanna deve essere adottato a maggioranza dei 2/3 dei Senatori presenti, ed ha l’effetto di allontanare l’accusato dalla carica che ricopre, oltre che l’interdizione da qualsiasi carica onorifica, di fiducia o retribuita.
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: l’iniziativa di legge è affidata esclusivamente ad un membro del Congresso. Il progetto viene letto un a prima volta in occasione della sua presentazione al Congresso; successivamente, lo stesso è affidato ad una Commissione ordinaria competente per materia, che lo esamina attentamente e può approvarlo, modificarlo o presentare un nuovo progetto sulla stessa materia. Dopo l’esame, la proposta riceve la seconda lettura dall’Assemblea, che la approva e fa suoi i suggerimenti della Commissione; infine, una terza lettura (formale) che si conclude con la procedura di voto. Lo stesso iter viene ripetuto all’altra Camera, ed è indispensabile che venga approvato lo stesso testo senza diversità; il tutto si conclude con la presentazione del testo approvato al Presidente, che la può approvare o esercitare il diritto di veto.
Nella struttura organizzativa degli Stati Uniti d’America esistono due livelli di competenza giudiziaria: a) i tribunali federali; b) la Corte Suprema.
Le sentenze della Corte Suprema non solo decidono la causa in questione, ma vincolano tutti i giudici per le cause successive; esse possono essere annullate: a) con l’emanazione, da parte del Congresso, di una legge che disciplini la materia in modo diverso rispetto al giudizio della Corte; b) con l’emanazione, da parte della Corte, di una sentenza che annulla implicitamente o esplicitamente la sentenza precedente.
CARATTERI DELLA COSTITUZIONE: la Costituzione del 1958 comprende 89 articoli, distribuiti in sedici titoli; essa è preceduta da un preambolo, e all’art. 1 sancisce che “la Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Assicura l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, senza distinzioni di origini, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le confessioni”.
IL Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale per un periodo di cinque anni; il sistema elettorale prevede uno scrutinio maggioritario a due turni: viene eletto al primo turno il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, altrimenti si ricorre ad un secondo turno (ballottaggio) nel quale si affrontano i due candidati più votati al primo turno. Il Capo dello Stato ha una serie di importanti poteri, tra cui:
La forma di governo francese è semipresidenziale , ovvero caratterizzata dalla presenza di un Presidente della Repubblica eletto da un popolo e dotato di poteri propri, affiancato da un Governo responsabile di fronte al Parlamento. L’art. 20 Cost. sancisce che “il Governo determina e conduce la politica della Nazione”; è un organo a composizione collegiale, ma non è predeterminato il numero dei suoi membri: la sua struttura è determinata nel decreto di nomina. La nomina dei Ministri avviene da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro; vi sono diverse categorie di membri del Governo: i Ministri, i Segretari di Stato, i Ministri di Stato (titolo