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Accurata Dispensa delle lezioni di Diritto Pubblico Comparato, manuali in adozione "Diritto costituzionale comparato" di Carrozza Giovine Ferrari e "Le libertà" di G.F. Ferrari; per gli argomenti trattati si consulti l'indice.
Tipologia: Dispense
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Università Bocconi, A.A. 202 1 - 2022 , classe 31
Prof.ssa Arianna Vedaschi, Prof.ssa Graziella Romeo INDICE Lez. 1 – INTRODUZIONE ................................................................................................................................. 3 Lez. 2 – LA COMPARAZIONE: L’OGGETTO E IL METODO ............................................................................... 3 Lez. 3 – INTERDISCIPLINARITÀ E DIRITTO COMPARATO................................................................................ 7 Lez. 4 – CLASSIFICAZIONI E TRADIZIONE COSTITUZIONALE OCCIDENTALE ................................................... 9 Lez. 5 – LA CITTADINANZA NEL DIRITTO COMPARATO E LA SUA REVOCA COME “COUNTER-TERRORISM MEASURE” (PRIMA PARTE).......................................................................................................................... 11 Lez. 6 – LA CITTADINANZA NEL DIRITTO COMPARATO E LA SUA REVOCA COME “COUNTER-TERRORISM MEASURE” (SECONDA PARTE)..................................................................................................................... 14 Lez. 7 – IL REGNO UNITO: VICENDE COSTITUZIONALI AI TEMPI DELLA BREXIT (PRIMA PARTE)................. 18 Lez. 8 – IL REGNO UNITO: VICENDE COSTITUZIONALI AI TEMPI DELLA BREXIT (SECONDA PARTE) ............ 22 Lez. 9 – STATI UNITI D’AMERICA: PRINCIPI E FORMA DI GOVERNO ........................................................... 25 Lez. 10 – LA FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE ............................................................................. 28 Lez. 11 – LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NELLO SCENARIO COMPARATO ................................................. 32 Lez. 12 – OLTRE L’OCCIDENTE: ALLE ORIGINI DEL DIRITTO COMPARATO MODERNO ................................ 36 Lez. 13 – L’EMERGENZA NEL DIRITTO COMPARATO: LA STORIA DELL’EMERGENZA (PRIMA PARTE) ........ 39 Lez. 14 – L’EMERGENZA NEL DIRITTO COMPARATO: LA STORIA DELL’EMERGENZA (SECONDA PARTE) ... 43 Lez. 15 – L’EMERGENZA NEL DIRITTO COMPARATO: I POTERI DI EMERGENZA NELLE COSTITUZIONI CONTEMPORANEE ....................................................................................................................................... 47 Lez. 16 – L’EMERGENZA NEL DIRITTO COMPARATO: L’EMERGENZA POLITICA: IL TERRORISMO INTERNAZIONALE DI MATRICE JIHADISTA ................................................................................................... 50 Lez. 17 – I CASI GUANTANAMO: LA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI E LA WAR ON TERROR ............. 53 Lez. 18 – TERRORISMO, SEGRETO DI STATO E DEFERENZA DELLE CORTI? IL CASO ABU OMAR................. 56 Lez. 19 – L’EMERGENZA SANITARIA: IL CASO DEL COVID- 19 ...................................................................... 61 Lez. 20 – L’EMERGENZA SANITARIA: LE PRONUNCE DELLE CORTI .............................................................. 66 Lez. 21 – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA SICUREZZA NAZIONALE: PROFILI PUBBLICISTICI (PRIMA PARTE) ..................................................................................................................................................................... 70 Lez. 22 – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA SICUREZZA NAZIONALE: PROFILI PUBBLICISTICI (SECONDA PARTE) ......................................................................................................................................................... 75 Lez. 23 – SHARIA IN OCCIDENTE: IL RUOLO DELLE GIURISDIZIONI UFFICIALI, ALTERNATIVE, NON UFFICIALI ..................................................................................................................................................................... 77 Lez. 24 – UN MODELLO DI MICRO STATUALITÀ? LEZIONI DAI MICROSTATI SPARSI PER IL MONDO ......... 79 Lez. 25 – LE MISURE ANTI COVID-19 DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA ........................... 82 Lez. 26 – I DIRITTI, LEZIONE INTRODUTTIVA: LE LIBERTA’ DEGLI ANTICHI .................................................. 84
Lez. 27 – I DIRITTI TRA SETTECENTO ETTOCENTO, LA COMPARAZIONE E I DIRITTI, UN APPROCCIO DIACRONICO: L’INGHILTERRA...................................................................................................................... 88 Lez. 28 – I DIRITTI TRA SETTECENTO E OTTOCENTO, LA COMPARAZIONE E I DIRITTI, UN APPROCCIO DIACRONICO: GLI STATI UNITI ..................................................................................................................... 91 Lez. 29 – I DIRITTI TRA SETTECENTO E OTTOCENTO, LA COMPARAZIONE E I DIRITTI, UN APPROCCIO DIACRONICO: LA FRANCIA ........................................................................................................................... 94 Lez. 30 – LA GERMANIA E IL COSTITUZIONALISMO DAL 1848 AL 1919 ...................................................... 98 Lez. 31 – LA GIURISPRUDENZA AMERICANA IN TEMA DI DIRITTI (PRIMA PARTE) .................................... 103 Lez. 32 – LA GIURISPRUDENZA AMERICANA IN TEMA DI DIRITTI (SECONDA PARTE) ............................... 107 Lez. 33 – LA GIURISPRUDENZA AMERICANA IN TEMA DI UGUAGLIANZA ................................................. 109 Lez. 34 – LE COSTITUZIONI DEL II DOPOGUERRA ...................................................................................... 113 Lez. 35 – I DIRITTI NELLA DIMENSIONE SOVRANAZIONALE E INTERNAZIONALE ...................................... 118
del potere), senza prendere cantonate. In altre parole, è necessario per il pubblicista indagare l’orizzonte culturale e valoriale, perché questo è incisivo, qualifica l’ordinamento preso in esame. (Ad esempio, la lettera costituzionale sulla libertà di manifestare il pensiero nell’ordinamento liberale e in quello comunista è decisamente simile ad una prima visura, ma chi conosce gli estremi del contesto scorge subito l’immane divergenza). Ora, noi ci interessiamo del diritto pubblico comparato:
(cfr. forma di governo), sia nei limiti ad esso fissati dall’istanza libertaria della collettività, che accetta solo ingerenze legittime (cfr. discorso sulle libertà). Pertanto, forme di stato e di governo nella loro problematica evoluzione sono aspetti rilevantissimi dell’oggetto dello studio comparato, così come l’interrogarsi sulle libertà. Deve esser chiaro, che il tempo e lo spazio sono variabili importantissime nell’approccio comparatistico perché segnano i contorni dell’oggetto. Un conto è una comparazione sincronica, che guarda a ordinamenti coesistenti nel medesimo momento storico, un altro è una comparazione diacronica (o storica) che osserva ordinamenti in diverse epoche storiche; a ben vedere, la comparazione essenzialmente storica ha una funzione esplicativa e di solito si accompagna a quella sincronica. Il comparatista inoltre sa cogliere con estrema raffinatezza le relazioni, talvolta conflittuali, tra law in the books e law in action , proprio per le diverse velocità di andatura sul fronte del tanto citato dinamismo. Infine, l’interazione sempre più penetrante di ordinamenti internazionali e sovranazionali, e di ordinamenti nazionali (a partire dal secondo novecento) ha ulteriormente complicato l’oggetto della comparazione, perché l’intreccio di sistemi giuridici lo ha reso più sfumato e pregno di interconnessioni: insomma, la comparazione è multilivello ed integrata. Al riguardo sono lampanti esempi l’Unione Europea, la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ma anche la Convenzione interamericana sui diritti umani, l’Unione Africana o la World Trade Organization.
Lez. 3 – INTERDISCIPLINARITÀ E DIRITTO COMPARATO In linea con il metodo e la funzione del diritto pubblico comparato adesso ci occuperemo del profilo interdisciplinare avendo riguardo all’articolo “Diritto comparato e interdisciplinarità: tra innata vocazione e incompiuta realizzazione” di A. Vedaschi, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo. Da tempo la dottrina di mainstream (i.e. di maggioranza) ha accusato quanto un approccio monodisciplinare alle scienze giuridiche in generale (e in particolare al diritto comparato) non sia più spendibile e proponibile. I problemi complessi presentati dal mondo globale non possono essere sciolti con un approccio monotematico (in passato predominante, Van Gestel parla di tradizione dottrinale prevalentemente monodisciplinare). Oggi sembra condivisa la vocazione “naturale” del diritto comparato alla interdisciplinarità, ma si tratta di una inclinazione reale o di una mera aspirazione? Sul punto torneremo più avanti, ciò che però si osserva è un’indagine sempre più attenta alle “scienze altre” e alla ricerca empirica (e.g. casistica), oggi imprescindibile. Husa ha ben sintetizzato questa assunzione (ormai diffusa) sostenendo che il diritto comparato si ritiene essere naturalmente ed essenzialmente interdisciplinare. Tuttavia, questa assunzione si accompagna a margini di perplessità e presta il fianco a numerosi dubbi: non è affatto cosa semplice e scontata. Alcuni nodi problematici principali sono:
La lingua nasconde già di per sé innumerevoli insidie perché può portare a fraintendimenti anche con riguardo a premesse definitorie fondamentali. L’interdisciplinarità è difficile perché intervengono numerosi fattori ostacolanti, che rallentano la sua corsa entusiastica:
famiglia sovietica (o socialista), la famiglia indiana (sulla base della religione indù), la famiglia cinese e quella islamica. Nella famiglia occidentale David distingueva common law da civil law , con particolar approfondimento di quest’ultimo modello. Sia Esmein che David sono entrambi giuristi francesi, e questo fa capire come mai resero in modo molto persuasivo il discorso sui sistemi occidentali, privilegiandoli agli altri, condizionati dalle codificazioni napoleoniche e dal convincimento che lo charme del sistema francese in fondo non avesse uguali. Dicevamo, il mondo privatistico e quello pubblicistico si sono incontrati e conciliati grazie a ciò che oggi chiamiamo tradizione costituzionale, ossia l’insieme dei principi, dei valori contemplati dall’ordinamento a seconda dell’area culturale e giuridica in cui sboccia e impera; in effetti, la tutela in concreto dei diritti (di interesse del privatista) non prescinde dalle forme di organizzazione del potere pubblico e dal rapporto intimo tra Stato e cittadini. A noi è particolarmente cara e nota la tradizione giuridica occidentale, di matrice liberale, la quale è stata a lungo indiscussa e predominante nella fase espansiva colonialista e poi imperialista; oggi, a seguito di un processo di decolonizzazione ed emancipazione dall’occidente la stessa tradizione conosce una fase regressiva, ma è importante ricordare che la nascita, tanto del concetto di costituzionalismo (come lo studio del potere pubblico e dei suoi limiti) quanto del concetto di comparazione, è storicamente e intimamente collegata all’anima occidentale. In altre parole, piaccia o pure no, costituzionalismo e comparazione sono nati in via di fatto (seppur talvolta grossolanamente, inconsapevolmente) all’interno della tradizione costituzionale occidentale. Stando così le cose, è anche vero che non bisogna esagerare con l’autoincensamento della propria tradizione, come fanno da tempo gli USA, convinti di aver realizzato la perfetta ricetta tra rigore tedesco, pragmatismo inglese e raffinatezza francese. Punti trattati:
Lez. 5 – LA CITTADINANZA NEL DIRITTO COMPARATO E LA SUA REVOCA COME “COUNTER-TERRORISM MEASURE” (PRIMA PARTE) Oggi ci occuperemo di cittadinanza, della sua acquisizione e della sua revoca. L’acquisto della cittadinanza è un tema impegnativo e problematico molto spesso al centro del dibattito politico e delle ideologie politiche di parte, oggi di grande attualità. La nozione di revoca è invece sempre più richiamata in tema di terrorismo. Ora, noi siamo interessati ad applicare l’approccio comparato a questo tema, così come faremo nel corso delle prossime lezioni con temi nuovi. La cittadinanza è il vincolo di appartenenza di un individuo ad un certo ordinamento statale, che si sostanzia nello status di cittadino, i.e. in un fascio si posizioni giuridiche attive (diritti) e passive (doveri). La cittadinanza è condizione per l’esercizio dei diritti connessi alla sovranità popolare (potere di imperio), specialmente quelli politici. Come si è detto, la cittadinanza non implica solo la pretesa di diritti, ma anche l’adempimento di oneri, che trovano fondamento costituzionale, e.g.: sacro dovere di difesa della patria, obbligo di contribuire alle spese pubbliche, dovere di fedeltà, di rispetto e osservanza della Costituzione e delle leggi. Questo perché il cittadino non è una monade, ma è immerso in una comunità (ricorda ubi “societas” ibi ius ). Il concetto di fedeltà (per il mondo anglosassone, allegiance ), a differenza degli altri oneri è più sfumato, nobile e metagiuridico, ma è indubbio il fatto che la cittadinanza evochi in primo luogo un regime di fedeltà tra cittadino e ordinamento a cui appartiene. Se prendiamo questo sul serio, possiamo capire perché la c.d. doppia cittadinanza è stata a lungo vietata, e ancora oggi alcuni ordinamenti non la ammettono (anche se, tendenzialmente, è consentita), e come mai la revoca della cittadinanza è uno strumento che ben si presta a sanzionare la mancata fedeltà. Si parla poi di cittadinanze alternative o additive (es. quella dell’Unione Europea). Oggi più che in passato, gli ordinamenti nazionali e quello internazionale (attraverso convenzioni) tendono a scoraggiare l’apolidia (ipotesi, peraltro, non troppo rara), ovvero la situazione giuridica per cui un individuo non intrattenga alcun legame di cittadinanza: egli sarebbe altrimenti sguarnito di tutele primarie. (In questo senso, in Italia è previsto lo ius soli per il nato sul territorio nazionale da genitori apolidi o trovato sulla pubblica via, figlio di genitori ignoti).
dimostri “sound mind and good character”), b) fuori dall’ipotesi di cui al punto (a) si richiede il soggiorno ininterrotto per almeno 5 anni, oltre che una prova di lingua e cultura inglesi. Abbiamo così brevemente esposto i criteri di acquisto della cittadinanza in Italia, Francia, Germania e Regno Unito; un contesto insomma di proficua comparazione, essendo tutti questi paesi orientati al modello occidentale in una prospettiva eurocentrica. Il comparatista a questo punto deve prestare attenzione alle similitudini ed ai distinguo. I tratti comuni sono moltissimi, pur tuttavia ordinamenti diversi scelgono di aprirsi e rendersi accessibili in modo diverso: alcuni più scettici, altri più mitigati, altri più esclusivi. Ebbene, queste scelte non sono mai causali, noi dobbiamo chiederci il perché: perché alcuni ordinamenti pretendono un più alto grado di lealtà? Perché richiedono requisiti oltre che linguistici, culturali elevati? Perché il vincolo di appartenenza è più o meno solido? A titolo esemplificativo, raffrontando il criterio tedesco e quello britannico, riscontriamo da un lato un criterio molto analitico (quasi oggettivo), dall’altro un criterio che ammette ampia discrezionalità del decisore politico (Home Secretary), che addirittura concede o meno la cittadinanza con provvedimento amministrativo, sottratto a qualsiasi possibilità di impugnazione. Possiamo notare che tutti bene o male, al momento di concedere la cittadinanza su istanza dell’interessato (naturalizzazione) prevedono una prova della lingua, una conoscenza della cultura; questo si spiega a motivo del fatto che il concetto di cittadinanza è sì intimamente riconnesso a quello di territorio di uno stato e di limes, ma la condivisione culturale/culturale sono elementi che vi si nascondono e costituiscono l’essenza stessa della cittadinanza. Questa riflessione è importante per visualizzare come, in tema di terrorismo, lo stato islamico abbia stravolto il concetto di cittadinanza, svincolandolo dalla dimensione territoriale, e non ponendo requisiti linguistici di alcun tipo. La cittadinanza, così svuotata, resta una cittadinanza di tipo identitario che accoglie cittadini militanti provenienti dall’universo mondo (appunto, foreign fighters) che si riconoscono in una medesima causa ideologica (provando repulsione per lo stesso mondo, quello occidentale), e che perciò si affollano idealmente attorno al califfo, come un gregge al richiamo del pastore.
Lez. 6 – LA CITTADINANZA NEL DIRITTO COMPARATO E LA SUA REVOCA COME “COUNTER-TERRORISM MEASURE” (SECONDA PARTE) Dopo aver elencato i principali modi di acquisto della cittadinanza, evidenziando la significativa differenza tra l’acquisto volontario (quando è interesse del richiedente ottenere la cittadinanza, tipicamente per naturalizzazione) e l’acquisto necessario (negli altri casi), ci occupiamo dei casi di perdita della stessa, osservando le ipotesi di revoca da una precisa angolatura: quella del contrasto alla minaccia terroristica jihadista. Post nine eleven (11 settembre 2001) sono cambiati i paradigmi giuridici che sino a quel momento avevano retto l’ordine mondiale, in particolare è caduta la convinzione statunitense di essere estranei alle vicende bellicose (perché vengono colpiti direttamente sul suolo americano), in generale è caduta l’idea che con l’abbattimento del muro di Berlino del 1989 (evento simbolo della fine della Guerra Fredda) sia stato pacificato il mondo, perché stava sorgendo una nuova contrapposizione: tra mondo occidentale e mondo islamico. Repentinamente il mondo occidentale si è trovato nell’insicurezza cronica, e l’umano sentire è stato posto nella percezione di perenne timore e instabilità. Il decisore politico, colui che ha la responsabilità del benessere dei cittadini, ha dovuto quindi necessariamente reagire e tentare di rimarginare la ferita, ricostruendo la sicurezza e confortando lo sgomento generale. Tutte le democrazie mature/avanzate hanno avvertito un profondo senso di frustrazione, di inadeguatezza e impotenza, come fermare il nemico terrorista? La revoca della cittadinanza è stata esattamente una delle reazioni in tal senso. La revoca opera nei confronti di coloro i quali hanno aderito alle ragioni dell’avversario, i foreign fighters, soldati che hanno abbracciato la causa jihadista (cioè un islamismo declinato in termini estremi, che combatte gli infedeli e nutre profondo odio per il mondo occidentale). È evidente che questa adesione all’ideologia terroristica è una chiara manifestazione di voler rescindere i rapporti con il paese di origine, tradire quel rapporto di fedeltà è lealtà che sta alla base della cittadinanza; così, quando i foreign fighters alla disfatta del nemico vorrebbero tornare nel paese di provenienza, questo non è più interessato a riceverli, e si avvale dell’istituto della revoca della cittadinanza. Bisogna considerare che il quadro costituzionale delle democrazie avanzate non facilita certo la revoca e, più ampiamente, il quadro internazionale, che mal tollera l’apolidia. Dunque, la decisione di revocare la cittadinanza, funzionale in primo luogo a rifiutare l’ingresso nel territorio nazionale (perché è altrimenti pacifico che un cittadino possa sempre rimpatriare), si interseca e si scontra sia con principi costituzionali interni sia con le convenzioni internazionali. L Gran Bretagna è stata la prima nazione decisa a schermarsi, revocando la cittadinanza in nome della sicurezza nazionale. Nel 2014 una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (le sue risoluzioni sono atti giuridicamente vincolanti) ha promosso una disciplina di implementazione al fine di contrastare il fenomeno dei foreign fighters, della radicalizzazione e propaganda, e rafforzare le misure di carattere migratorio. L’ordinamento britannico si è quindi celermente procurato una specifica fattispecie di revoca con l’Immigration Act, nello stesso anno; a cui fa seguito il Counter- Terrorism Act del 2015. La revoca è disposta dall’Home Secretary per quelle persone che siano “non conducive for the public good”, a causa di condotte “seriously prejudicial” al “vital interest of the Nation”, cioè coloro i quali mettessero in atto comportamenti idonei ad arrecare grave nocumento all’interesse nazionale. Il limite dell’apolidia, fino al 2014 limite esplicito alla privazione della cittadinanza, vale a rigore solo per i cittadini per nascita; mentre, i cittadini per naturalizzazione, quandanche sprovvisti di una seconda cittadinanza, possono essere privati di quella britannica se vi sono “reasonable grounds to believe”
monarca ha assunto un ruolo tendenzialmente rappresentativo, simbolico e cerimoniale. Ad oggi, l’assetto è monarchico parlamentare (forma di governo parlamentare in ambiente monarchico), essendo che la fiducia sussiste solo con la camera bassa e dunque, vi è coincidenza tra leadership di maggioranza e vertice dell’esecutivo. Infatti, il sovrano nomina Primo Ministro il leader del partito di maggioranza, e i ministri sono formalmente nominati dal Capo dello Stato (la regina) “ on advice” del Prime Minister (che esercita di fatto la nomina sostanziale). Infine, la camera alta del parlamento ( House of Lords ) non è una camera elettiva e la nomina spetta al monarca, in omaggio alla tradizione; tuttavia, essa concorre alla procedura legislativa, ma è svuotata del potere decisionale sostanziale (insomma del potere politico). Il sistema elettorale della camera dei comuni è il First past the post (FPTP), vale a dire un sistema elettorale maggioritario, a maggioranza relativa in collegi uninominali a turno unico (in italiano, anche sistema uninominale secco). Ai fini elettorali il territorio è suddiviso in constituencies (in italiano, circoscrizioni elettorali). La H of C è costituita da 650 MPs ( Members of Parliament ), i quali eleggono lo Speaker. La H of L invece è costituita da un numero non precisato di Lords Temporal (laici, esponenti della nobiltà, oggi resistono pochissime parie ereditarie) e Lords Spiritual (religiosi, esponenti del clero); come è stato detto, la camera alta non intrattiene alcun rapporto di fiducia con il Governo (e non può pertanto sfiduciarlo), inoltre, in molte occasioni non ha facoltà di voto (e.g. non può bloccare o emendare disegni di legge di natura finanziaria). In UK un principio di ordine costituzionale è quello della Queen in Parliament , nel senso che la regina è parte integrante dell’istituzione parlamentare ed ha specifiche competenze (di regola, formali/rappresentative):
Supremacy of Parliament (principio sacro, conquistato sul campo di battaglia e nei secoli di storia inglese). Nel 1960 il Regno Unito aderisce, per motivi strettamente economici, all’EFTA ( European Free Trade Association ). Nel 1972 il parlamento britannico accetta di autolimitarsi con l’ European Communities Act per dar modo al Regno Unito di essere parte delle comunità europee. L’anno seguente, nel 1973, avviene la formale adesione alla CE. Come si può notare dalle date, il regno Unito è stato tra gli ordinamenti più cauti e prudenti (basti pensare che la CEE risale al 1957, con il Trattato di Roma). Nel 1975 vi è un primo bagno elettorale, con un referendum sulla permanenza nella CE (precursore del referendum sulla Brexit del 2016). In Inghilterra è sentita molto forte la dialettica tra potere politico costituito e forza legittimante che proviene dal corpo elettorale, ecco perché sembra fondamentale confrontarsi sin dal principio con la volontà popolare e seguire la rotta segnata dal voto popolare. Con questo primo referendum, per pochi voti, si sceglie di proseguire il cammino eurocomunitario. N.B. Il referendum in UK è un istituto molto importante di valutazione e orientamento dell’azione politica, tuttavia, esso ha valore consultivo e non vincolante (di fonte del diritto), e viene istituito con legge. Questa previsione tiene conto dell’asimmetria informativa tra elettorato ed esecutivo, e del fatto che il popolo inglese nella sua interezza non ha gli strumenti per essere pienamente consapevole ed informato sulle scelte; ciononostante il referendum resta un mezzo potente per far valere la responsabilità politica, dunque, è interesse della classe politica mantenere saldo il consenso popolare, ascoltando e rispettando il suo volere. Nel 1986 il Regno Unito, esercita un opt-out sull’accordo Schengen, rimanendo un passo indietro per difendere la propria sovranità in tema di politica doganale e dell’immigrazione. Sempre per questioni di sovranità il Regno Unito non aderirà mai all’EURO: battere moneta è la manifestazione più emblematica e forte della sovranità finanziaria di un paese, senza contare poi che sulla sterlina britannica compare l’effige del monarca, essenza stessa della sovranità nazionale. Un’altra interessante riserva apposta dal Regno Unito coinvolge la Carta di Nizza, poi inglobata nel Trattato di Lisbona del 2009 ed elevata a fonte primaria del diritto comunitario. Nello stesso anno, con il protocollo n.30 alla Carta, il Regno Unito (e la Polonia) si riserva una maggiore autonomia interpretativa e applicativa dei diritti fondamentali dell’UE, questo non significa che l’Inghilterra non riconosca quei diritti, ma solo che è gelosa della propria sovranità giurisdizionale, e una sua compressione non sarebbe trattabile. Insomma, la convivenza tra UK e UE non è mai stata facile, ha visto numerose eccezioni (sotto al profilo monetario, riguardo alla zona Schengen, ma anche in tema di cooperazione di polizia e sicurezza) e, nonostante i compromessi, il rapporto è andato via via deteriorandosi, sino al giugno 2016 con il Referendum sulla Brexit (ancora una volta il decisore politico preferisce sondare il corpo elettorale). Il referendum ha dato indicazione, anche se con uno scarto di voti poco significativo, di recedere dall’Unione Europea. Non vi erano precedenti di recesso, ma esso è previsto ai sensi dell’art. 50 del TUE (Trattato sull’Unione Europea). Tale norma contempla il recesso come decisione domestica, volontaria e unilaterale, di un paese membro: il paese che intenda recedere deve notificare la propria intenzione al Consiglio europeo, questo ha il compito di trattare i termini di un accordo sulle modalità di recesso, accordo poi approvato a maggioranza qualificata (dei 2/3) dal Consiglio stesso, previa approvazione