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Diritto Pubblico Corso B, Appunti di Diritto Pubblico

Appunti dettagliati di Diritto Pubblico CORSO B, tenuto dalla professoressa Gabriella Margherita Racca nell’anno 2025/2026

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 30/03/2026

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alberto-merigo-1 🇮🇹

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Silvia Ferraris – 2023 Pag. 1
DIRITTO PUBBLICO
Distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire:
Capacità giuridica:
- si acquisisce con la nascita (dopo il primo respiro)
- si diventa titolare di diritti (es. patrimoniali), ovvero una persona giuridica
Capacità di agire:
- si acquisisce con il compimento della maggiore età
- si diventa capace di compiere atti giuridici
DIRITTO VIGENTE (diritto formalmente in vigore)
l'insieme delle enunciati normativi
frutto della legislazione
scritto sulla costituzione
La norma è VIGENTE quando è stata approvata seguendo la procedura prevista dalla Costituzione se è una
legge o dalle leggi se si tratta di un regolamento, la promulgazione del Presidente della Repubblica ed un
periodo di tempo detto la “vacatio legis” ed entra in vigore, normalmente, dopo 15 giorni dalla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Costituzione italiana è entrata in vigore il
1° gennaio 1948, da allora essa è vigente. Tuttavia, non tutto ciò che è vigente viene realmente osservato
ed allora prende significato il PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ: una norma è effettiva quando è applicata. Vi sono
norme vigenti ma ineffettive, la norma diventa ineffettiva quando la sua violazione non viene sanzionata ed
i cittadini iniziano a credere che quella norma non esista, non sia cogente o non sia vigente o, ancora, sia
stata abrogata; ad esempio: la norma sull’uso delle cinture di sicurezza in auto inizialmente era ineffettiva
perché non era applicata la sanzione amministrativa per la sua inosservanza, anche se già vigente;
DIRITTO VIVENTE (diritto che viene sostanzialmente applicato, che nasce dall’interpretazione di un testo
legislativo)
l'insieme dei loro significati quale risulta dalla loro interpretazione e applicazione
frutto della giurisdizione
applicati oggi
Per noi assume particolare importanza lo studio della Costituzione VIVENTE o materiale, che non significa
solo vigente, ma anche applicata e quindi quell’assetto di poteri che oggi esiste ed è reale nel nostro Paese
e non è esattamente quello scritto ma frutto di un’INTERPRETAZIONE di una norma scritta in un certo modo
ma da cui si ricava una norma che ha un contenuto diverso
DIRITTO: insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato
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DIRITTO PUBBLICO

Distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire :  Capacità giuridica:

  • si acquisisce con la nascita (dopo il primo respiro)
  • si diventa titolare di diritti (es. patrimoniali), ovvero una persona giuridica  Capacità di agire:
  • si acquisisce con il compimento della maggiore età
  • si diventa capace di compiere atti giuridici DIRITTO VIGENTE (diritto formalmente in vigore)  l'insieme delle enunciati normativi  frutto della legislazione  scritto sulla costituzione La norma è VIGENTE quando è stata approvata seguendo la procedura prevista dalla Costituzione se è una legge o dalle leggi se si tratta di un regolamento, la promulgazione del Presidente della Repubblica ed un periodo di tempo detto la “vacatio legis” ed entra in vigore, normalmente, dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, da allora essa è vigente. Tuttavia, non tutto ciò che è vigente viene realmente osservato ed allora prende significato il PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ: una norma è effettiva quando è applicata. Vi sono norme vigenti ma ineffettive, la norma diventa ineffettiva quando la sua violazione non viene sanzionata ed i cittadini iniziano a credere che quella norma non esista, non sia cogente o non sia vigente o, ancora, sia stata abrogata; ad esempio: la norma sull’uso delle cinture di sicurezza in auto inizialmente era ineffettiva perché non era applicata la sanzione amministrativa per la sua inosservanza, anche se già vigente; DIRITTO VIVENTE (diritto che viene sostanzialmente applicato, che nasce dall’interpretazione di un testo legislativo)  l'insieme dei loro significati quale risulta dalla loro interpretazione e applicazione  frutto della giurisdizione  applicati oggi Per noi assume particolare importanza lo studio della Costituzione VIVENTE o materiale, che non significa solo vigente, ma anche applicata e quindi quell’assetto di poteri che oggi esiste ed è reale nel nostro Paese e non è esattamente quello scritto ma frutto di un’INTERPRETAZIONE di una norma scritta in un certo modo ma da cui si ricava una norma che ha un contenuto diverso DIRITTO : insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico

FUNZIONI DEL DIRITTO

FUNZIONE REPRESSIVA = Repressione di comportamenti socialmente pericolosi ( neminem laedere ) Diritto Penale – Diritto Amministrativo – Diritto Tributario ( es. Art. 624 c. penale - Furto )  FUNZIONE ALLOCATIVA = Attribuzione agli individui ed alla collettività di beni e servizi. Diritto civile – Diritto commerciale – Diritto Tributario – Diritto Amministrativo ( es. Art. 832 codice civile – Diritto di proprietà )  FUNZIONE ISTITUTIVA DI POTERI = Istituzione ed assegnazione di poteri pubblici. Diritto Costituzionale – Diritto Amministrativo (D. Pubblico) Diritto Tributario – Diritto Processuale ( es. Art. 70 Costituzione – Funzione legislativa/potere alle due Camere ) DIRITTO PUBBLICO (include il diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale) Attività ed organizzazione dei pubblici poteri e i loro rapporti con i soggetti privati. Ha il dovere di imparzialità (ovvero se viene indetto un concorso pubblico, la candidatura di tutti coloro che decidono di iscriversi deve essere obbligatoriamente presa in considerazione). Il diritto costituzionale sta al cuore del diritto pubblico DIRITTO PRIVATO (include il diritto civile, commerciale, societario) Il diritto privato regola i rapporti tra soggetti privati e non ha il dovere di imparzialità (ovvero io posso mandare il mio cv a un’azienda, ma quest’ultima non è tenuta a prenderlo in considerazione). Domanda d’esame: Differenza tra mondo pubblico e mondo privato? Nel mondo privato io posso mandare il mio Cv ed essere ignorato, non c’è obbligo giuridico di imparzialità o di prendere in considerazione il cv, nel mondo pubblico ci sono invece i concorsi pubblici, se faccio domanda di partecipazione a un concorso, posso sempre partecipare ed eventualmente vincerlo) GRUPPI SOCIALI Aggregazione di persone finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni. Si suddividono in:  Necessari = famiglia, la classe  Volontari = amici, gruppi sportivi, culturali, partito politico (famiglia che una persona si crea, con coloro che hanno interessi a lui affini) All’interno del gruppo sociale si creano RAPPORTI tra i soggetti che lo compongono e si creano REGOLE che disciplinano tali rapporti, che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo attraverso il CONSENSO. Perché ci si da delle regole? Perchè fondano i valori del gruppo che si è costituito. Le regole permettono la realizzazione dei valori del gruppo sociale.

DUE TEORIE GIURIDICHE

 Teoria istituzionale di Santi Romano della pluralità degli ordinamenti giuridici = Il nucleo centrale del pensiero di Santi Romano è contenuto nell'affermazione secondo cui “ogni ordinamento giuridico è un'istituzione, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico”. Ogni gruppo sociale costituisce un ordinamento giuridico, un'istituzione e una corpo sociale organizzato, che si rapporta con gli altri gruppi. Ogni gruppo sociale costituisce un ORDINAMENTO GIURIDICO - ISTITUZIONE – CORPO SOCIALE ORGANIZZATO, si propone il conseguimento di fini comuni e assume delle regole. Da questo deriva la pluralità degli ordinamenti giuridici. Le norme scaturiscono da una determinata organizzazione sociale.  Teoria normativa di Hans Kelsen = Ogni norma trova fondamento in una norma superiore. Tutte le norme trovano fondamento e validità nella NORMA FONDAMENTALE. La norma fondamentale è una norma presupposta come ultima e suprema la cui validità non può essere dedotta. (in Italia la COSTITUZIONE ). Se la norma inferiore non rispetta la superiore è illegale. (ex. La costituzione italiana vieta il referendum abrogativo sui trattati internazionali, perciò è impossibile che l’Italia esca dall'ue) NORME GIURIDICHE La norma giuridica detta le regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale. Possono essere:  Scritte  Non scritte  Consuetudinarie Le caratteristiche sono:  Generalità = applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti ( le norme speciali riferiscono a un soggetto determinato, a ipotesi determinate; sono generali ma non astratte)  Astrattezza = ripetibilità dell’applicazione nel tempo ( le norme eccezionali si riferiscono a specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo )  Effettività = una norma è effettiva quando è osservata, rispettata dai consociati (concreta applicazione). Infatti non è sufficiente che una determinata regola sia prevista come tale, ma a ciò deve accompagnarsi l’effettivo adeguamento dei comportamenti individuali e sociali alla norma stessa. Generalità = Tutti i soggetti Astrattezza = Tutti i casi Le consuetudini sono norme non scritte che non possono essere in contrasto con le norme scritte. ATTI GIURIDICI = Atti derivanti dalla manifestazione della volontà giuridica dell’uomo (ex. decidere di continuare gli studi) FATTI GIURIDICI = Fatti presi in considerazione di per sè e non in quanto determinati da una espressa manifestazione di volontà ( eventi naturali – nascita e morte )

SOGGETTI DI DIRITTO

Centro di imputazione di interessi socialmente rilevanti. Si dividono in:  Persone giuridiche (l’autonomia patrimoniale nelle società) :

  • pubbliche (le province e i comuni) -private (associazioni, società commerciali)  Persone fisiche: colui che possiede capacità giuridica e capacità d’agire -capacità giuridica: la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita, dopo il primo respiro -capacità di agire: con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Con capacità di agire si intende la capacità di compiere atti giuridici volti a costituire, modificare od estinguere posizioni giuridiche. Le cause che limitano la capacità di agire sono: l’incapacità legale (minori, infermi di mente ecc.) e l’incapacità naturale (stato di ubriachezza). Le norme giuridiche attribuiscono ai soggetti di diritto: Posizioni di svantaggio:  DOVERE = E’ una situazione giuridica imputabile ad una generalità di soggetti, prevista per la soddisfazione di un interesse generale  OBBLIGO = Un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto cui l’ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretenderne l’osservanza (Obbligo di prestare la propria opera nell’ambito di un rapporto di lavoro / Obbligo del genitore di mantenere i propri figli )  ONERE = E’ una situazione giuridica in base alla quale un soggetto può scegliere se tenere un determinato comportamento al fine di ottenere un certo risultato. Posizioni di vantaggio:  POTERE GIURIDICO : imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse rilevante proprio o altrui.  FACOLTA’ : capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti  DIRITTI SOGGETTIVI : Tutela diretta e immediata azionabile avanti al giudice ordinario. Si distinguono in:
  • Diritti assoluti ; vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento (sono erga omnes = verso tutti). Si dividono a loro volta in diritti fondamentali e diritti reali (ex. diritto di proprietà)
  • Diritti relativi ; vincolano solo soggetti determinati (si assumono verso una particolare controparte): si parla di diritti di credito  INTERESSE LEGITTIMO = tutela indiretta e mediata, perché vengono tutelati solo se i miei interessi coincidono con l’interesse pubblico (ex. partecipo a un concorso pubblico dove vince il migliore e non vengono applicati in modo corretto i parametri di giudizio, quindi si può fare ricorso e far annullare la prova, perchè è anche negli interessi di chi seleziona selezionare la persona giusta). Posizione giuridica di vantaggio sulla pubblica amministrazione. Interesse al fatto che la pubblica amministrazione rispetti le regole che si da.  INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO = privi di tutela giuridica (voglio un lampione davanti a casa, ma questo non è un interesse che verrà tutelato)

LA COSTITUZIONE

Il costituzionalismo moderno nasce con le rivoluzioni liberali del XVIII sec. (rivoluzione francese 1789 e rivoluzione americana 1774 -1781). Costituzionalismo americano La costituzione americana, attualmente in vigore, viene redatta nel 1787 ed entra in vigore nel 1789. La rivoluzione americana va dal 1774 al 1881 e consiste nella rivolta di 13 colonie britanniche che stanno nella parte settentrionale dell’America, che si rivoltano contro la madrepatria. Il 4 luglio 1776 è la Dichiarazione di Indipendenza. Nel 1781, le 13 colonie americane che ora sono indipendenti si danno una prima costituzione che si chiama “Articoli della Confederazione”, ovvero si mettono d’accordo per organizzare una confederazione. Si danno dunque una costituzione confederale e nel 1787 si arriva alla convenzione di Filadelfia in cui i delegati dei diversi stati degli stati uniti elaborano una nuova costituzione che è l’attuale costituzione degli stati uniti d’America, che è una costituzione federale. Costituzionalismo francese Con la Rivoluzione francese nasce l’idea della sovranità della nazione. Nel Settecento, in Francia c'era un sistema politico e sociale definito "ancien régime". La grande maggioranza della popolazione era composta da contadini, che vivevano in povertà. Il potere politico era esercitato in maniera assoluta dal sovrano. L’espressione “l’état c’est moi” («lo Stato sono io») è attribuita a Luigi XIV re di Francia, poi comunemente assunta a esprimere l’assolutismo monarchico (infatti in quel momento in Francia c’era uno stato assoluto, ovvero il sovrano aveva un potere illimitato e senza alcun vincolo; il sovrano detiene nelle sue mani tutti i poteri). Nel 1789 viene elaborata la “ Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino ”, testo giuridico che contiene una solenne elencazione dei diritti fondamentali dell’individuo e del cittadino. Con la rivoluzione francese si passa quindi da uno stato assoluto a uno stato liberale (con stato liberale si intende uno stato nel quale viga il principio della divisione dei poteri. È diverso da stato democratico, che si contraddistingue per la sovranità popolare, che può essere esercitata come democrazia diretta o indiretta). L’ancien regime non aveva una costituzione. La costituzione: insieme di regole che riflettono un ordine obbiettivo che si presenta alla ragione ed alla volontà individuale, come un dato preesistente (leggi divine, tradizione, diritto naturale) LA COSTITUZIONE ITALIANA È entrata in vigore il 1 gennaio 1948 con l’approvazione dell’assemblea costituente, a seguito del referendum monarchia/repubblica del 2 giugno 1946. (Il 2 giugno 1946 fu inoltre la prima occasione in cui le donne andarono al voto) art. 1- 54 Principi fondamentali e I parte della Costituzione (Valori intorno ai quali si è formato il gruppo sociale Stato)  regole istituzionali art. 55- 139 II parte della Costituzione (Regole organizzative volte ad assicurare la tutela di valori)  regole organizzative

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

 Principi fondamentali (art. 1 – art. 12)  Parte 1: diritti e doveri dei cittadini (art. 13 – art. 54)  Parte 2: ordinamento della repubblica (art. 55 – art. 139)  Disposizioni transitorie e finali La costituzione è rigida , lunga e programmatica, contrattata e aperta RIGIDA Limiti alla possibilità di modificazione:

  • Espressi: forma repubblicana (art. 139 cost.  “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Questo è l’unico esempio di limite espresso, (!) domanda d’esame)
  • Impliciti: i principi fondamentali (art 1-12)  i principi fondamentali non sono modificabili “in peius” (in peggio) ma soltanto “in meius” (in meglio). In tutti gli altri casi è necessario un procedimento aggravato ( art. 138 cost.) per poterla modificare, non è sufficiente un procedimento ordinario. La Costituzione italiana è rigida nel senso che, per modificarla, non è sufficiente l’approvazione di una normale legge (legge ordinaria), la quale richiede solamente la maggioranza semplice delle due camere. Per modificare gli articoli della Costituzione occorre una speciale procedura di revisione (procedimento aggravato) che necessita di una maggioranza molto più ampia e, talvolta, addirittura di un referendum popolare prima che si possa procedere alla modifica costituzionale. Le leggi ordinarie sono subordinate alla costituzione, quindi se viene approvata dal parlamento una legge che è in contrasto con la costituzione essa viene considerata invalida. La costituzione si può definire lunga per 3 motivi:  analizza i dettagli applicativi; è dettagliata (ex. misure restrittive della libertà personale. Se siamo arrestati entro 48h precise deve essere convalidato l’arresto. La polizia, che ha potere esecutivo, mi arresta, poi il potere giudiziario conferma l’arresto o mi libera)  ha 139 articoli e disciplina tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese.  Contiene numerose riserve di legge costituzionale , che stanno fuori dalla costituzione, demandando ad una fonte di pari grado l’attuazione di quanto da essa stabilito direttamente. Ai 139 articoli si aggiungono quindi altre leggi La costituzione si definisce programmatica perché: individua alcuni obiettivi fondamentali da raggiungere per mezzo di norme programmatiche, che definiscono una “tavola di valori” che deve ispirare tutta l’attività politica (ex. In America il Bill of rights

RIGIDA

LUNGA

PROGRAMMATICA

La sovranità appartiene al popolo (si è passati da “Lo Stato sono io” di Luigi XIV al potere in mano ai cittadini) ed è esercitata con strumenti di democrazia:

  • diretta (referendum)
  • rappresentativa (elezioni politiche e amministrative) Il principio democratico si basa su diversi elementi:
  • principio di maggioranza
  • effettiva partecipazione all’organizzazione del paese
  • trasparenza nell’esercizio dei poteri pubblici
  • limitato con garanzie poste a favore della minoranza PRINCIPIO PERSONALISTA, PLURALISTA e SOLIDARISTA: ARTICOLO 2 (a memoria): “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” La prima parte si concentra sulla tutela dei diritti naturali dell’uomo, i quali devono essere protetti per garantire lo sviluppo della propria personalità. Si parla di uomo e non cittadino perché anche gli stranieri all’interno del territorio italiano devono essere tutelati. Inoltre si sottolinea anche l’importanza del gruppo sociale, che come i singoli ha dei diritti da tutelare. La seconda parte si concentra sui doveri che i singoli devono rispettare per garantire i diritti degli altri. La Costituzione “riconosce” perché si tratta di qualcosa di preesistente (questa cosa si trova anche nelle costituzione francese e americana). La costituzione non ci dà i diritti così non ce li può togliere. “Riconosce” perché sono preesistenti. Vengono espressi 3 livelli di tutela :
  1. Tutela del singolo come individuo
  2. Tutela delle formazioni sociali
  3. Tutela del singolo nelle formazioni sociali l’articolo 2 riconosce la tutela dei diritti inviolabili ma richiede altresì l’adempimento ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Ha come fine fondamentale lo sviluppo della persona umana (la sfera della personalità fisica e morale è inviolabile  ex. divieto pena di morte) L’articolo 2 riconosce il catalogo delle libertà e il pieno sviluppo della persona umana ma ciò avviene solo se ogni persona umana, ogni gruppo sociale ecc. si assume il proprio dovere inderogabile di solidarietà

politica, economica e sociali, altrimenti non ci si riesce a realizzare personalmente e si impedisce anche agli altri di poterlo fare. In base a tale disposizione l’ordinamento tutela i diritti fondamentali, riconoscendo il loro primato del sistema dei valori costituzionali, così da farli considerare inviolabili sia dei poteri pubblici sia dei privati. I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche:  Inviolabili  Assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di tutti  Inalienabili: non possono essere trasferiti ad altri per atto di volontà di chi ne è titolare  Imprescrittibili: non esercitarli, anche per un tempo prolungato, non ne comporta l’estinzione, ossia la perdita del diritto  Irrinunciabili e indisponibili: non vi si può rinunciare Sono così affermati due principi fondamentali della costituzione: il principio personalista , in base al quale esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da alcuno, e il principio pluralista , che tutela l’uomo nelle relazioni sociali, e garantisce alle formazioni sociali i medesimi diritti degli individui. Il principio pluralista tutela quindi le formazioni sociali autonome dallo Stato e tutela i diritti dei singoli nelle formazioni sociali anche contro poteri privati (ex. tutela dei lavoratori nell’impresa) Insieme a questi due principi l’art. 2 ne afferma un terzo, il principio solidarista , facendo richiamo ai doveri inderogabili :  solidarietà politica: doveri che riguardano alla partecipazione alla vita pubblica  solidarietà economica: doveri che danno allo Stato la possibilità di provvedere ai bisogni essenziali dei cittadini  solidarietà sociale: doveri che riguardano all’aiuto delle persone in difficoltà PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA: ARTICOLO 3 (a memoria): “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (comma 1) È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini , impediscono il pieno sviluppo della persona umana , e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (comma 2)” Il nostro ordinamento riconosce due tipi di eguaglianza:  in senso formale (comma 1): impone il divieto di discriminazioni ingiustificate e l’obbligo di discriminazioni giustificate (quest’ultima significa che è possibile operare distinzioni giustificate da

rivendicata più di recente si utilizza l’espressione nuovi diritti (o diritti di quarta generazione). Essi riguardano le problematiche legate alla tutela dell’ambiente, alle nuove tecnologie e alla bioetica. PRINCIPIO LAVORISTA: ARTICOLO 4 (a memoria): “La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” Il primo comma dell’articolo 4 è una norma programmatica. Il diritto al lavoro è considerato come diritto sociale correlato anche ad un dovere PRINCIPIO AUTONOMISTICO: ARTICOLO 5 (a memoria fino a questo articolo): “La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze di autonomia e del decentramento” Autonomia = capacità di produrre norme giuridiche ( auto nomos, dal latino) Decentramento = trasferimento di funzioni e compiti dal centro alla periferia (ex. il prefetto coordina gli Uffici territoriali del governo e rappresenta il potere esecutivo nella circoscrizione provinciale. Il prefetto viene nominato dal ministro dell’interno) La differenza principale tra ente autonomo e decentramento sta nel fatto che ad esempio nel comune, che è un ente autonomo, i cittadini eleggono direttamente il sindaco, mentre quando si prende in considerazione il decentramento il prefetto viene eletto indirettamente dal ministro dell’interno. ARTICOLO 6: “La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” L’obiettivo è quello di conservare l’identità sociale delle comunità. Con minoranze linguistiche NON si intendono i dialetti.

L’articolo 3 comma I garantisce la libertà linguistica contro ogni forma di discriminazione e dunque tutela la lingua , mentre l’articolo 6 tutela le minoranze linguistiche. ARTICOLO 7 : “Lo stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimenti di revisione costituzionale” La costituzione riconosce la Chiesa Cattolica come ordinamento giuridico originario, indipendente e sovrano. Stato e Chiesa sono ordinamenti giuridici originari Principio di laicità = fenomeno religioso separato e distinto dallo Stato I Patti Lateranensi sono degli accordi sottoscritti tra il Regno d'Italia (sotto Mussolini) e la Santa Sede l' febbraio 1929. Sottoposti a revisione nel 1984 , essi regolano ancor oggi i rapporti fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Ai Patti si deve l'istituzione della Città del Vaticano come Stato indipendente e la riapertura dei rapporti fra Italia e Santa Sede. Principio di bilateralità : In caso di accordo con la Chiesa le modifiche possono essere introdotte con legge ordinaria. In assenza di accordo, le modifiche dovranno avvenire con revisione costituzionale ARTICOLO 8 : “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere:

  • pluralismo confessionale
  • Laicità dello stato (nel nostro Paese vige il principio di laicità dello Stato inteso come equidistanza nei confronti di tutte le confessioni religiose)
  • Liberà di religione (art. 19 costituzione) L’articolo 3 comma I enuncia che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di (…) religione”. Tutte le confessioni religiose hanno il diritto di organizzarsi secondo propri statuti (AUTONOMIA) purchè non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (LIMITE)  hanno autonomia organizzativa e normativa.

10. Ridurre le disuguaglianze

  1. Città e comunità sostenibili
  2. Consumo e produzione responsabili
  3. Lotta contro il cambiamento climatico : Il commento climatico riguarda ogni paese dei cinque continenti resta la prioritaria emergenza ambientale decisiva per le sorti del pianeta la quale ciascuno deve contribuire perché è parte il problema e della sua soluzione. il riscaldamento terrestre globale, il cui maggior responsabile l’emissione di gas CO2, e in aumento, gli oceani si stanno scaldando, ma non sempre gli Stati rispettano gli accordi presi collettivamente (come al “protocollo di Parigi“ sul clima del 2015 firmato da me 194 paesi, ratificato da 186) con rinunce unilaterali e ingiustificabili a fanno dell’intera comunità internazionale.
  4. Vita sott’acqua
  5. Vita sulla terra
  6. Pace, giustizia e istituzioni solide
  7. Partnership per gli obiettivi ARTICOLO 10: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.” L’articolo 10 fonda il diritto internazionale (ovvero il rapporto tra ordinamenti sovrani). Il diritto internazionale può essere di due tipi:  Pattizio (trattati internazionali)  consuetudinario (regole che si sono create nel tempo) Nel primo comma si tratta di diritto internazionale consuetudinario. Il primo comma dice che l'ordinamento giuridico italiano si impegna a rispettare le norme del diritto internazionale emanate dagli Organismi Internazionali ai quali aderisce: ad es. le norme emanate dall’ONU o dall’Unione Europea. Nel terzo comma quel “secondo le condizioni stabilite dalla legge” limita il diritto all’asilo per tutti colori che invece non vedono riconosciuti nel loro paesi le libertà democratiche previste dalla costituzione italiana.

TUTELA DELLO STRANIERO

Condizione giuridica dello straniero:

  • chi ha una cittadinanza diversa da quella italiana
  • chi è apolide (chi è senza cittadinanza) Il comma 2 e 3 tutelano lo straniero, in quanto persona umana. Lo straniero è infatti titolare di diritti di libertà e dei principi fondamentali al pari di ogni altro individuo. Estradizione = Consegna di un soggetto all’autorità giudiziaria dello Stato competente da parte dello Stato in cui si trova fisicamente. ARTICOLO 11 «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.» L’articolo 11 prevede il ripudio della guerra, sia come offesa alla libertà di altri popoli, sia come mezzo di risoluzione delle controversie. Consente inoltre limitazioni alla sovranità dello Stato per aderire alle organizzazioni internazionali. La guerra può essere utilizzata solo per scopo difensivo. In realtà l’Italia può inviare le proprie milizie a combattere in altri paesi (come ad esempio i caschi blu dell’ONU). Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali significa che, come ordinamento sovrano, l’Italia non partecipa a missioni di guerra, ma può parteciparvi come stato facente parte dell’ONU quando la decisione è presa dal consenso internazionale attraverso gli strumenti detti Peacekeeping (mantenimento della pace) e Peace enforcement (riportare la pace) L’ONU è formato da diversi organi:
  • l’assemblea generale (dove risiedono i rappresentanti di tutti i 193 paesi membri)
  • il consiglio di sicurezza, costituito da 15 membri, di cui 5 membri e 10 nominati a rotazione dall’assemblea generale. I membri permanenti ( stati uniti, gran bretagna, russia, francia, cina) hanno diritto di veto. Uno di questi membri è la Russia, ecco perché per la guerra in Ucraina non è stato efficace l’intervento dell’ONU, perché c’è un veto interno che blocca l’intervento dei Paesi. L’Italia ha limitato la propria sovranità nazionale in base a ciò che ha affidato alle scelte di politica economica europea. ARTICOLO 12: “la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”

ART 15 – LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DELLE COMUNICAZIONI

Eventuali limitazioni devono rispettare una duplice riserva:

  • di legge (possono avvenire solo con le garanzie stabilite dalla legge)
  • di giurisdizione (Possono avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria) In questo caso, non sono ammesse iniziative dell’autorità di polizia senza il preventivo consenso dell’autorità giudiziaria. Le intercettazioni possono avvenire soltanto per:
  • indagini relative ad alcuni reati
  • In seguito ad autorizzazione motivata del giudice
  • In presenza di gravi indizi di reato
  • Quando l’intercettazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini ART 16 – LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO “Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale…” Eventuali limiti possono essere posti :
  • Per legge in via generale
  • Solo per motivi di sanità o sicurezza E’ riconosciuta soltanto ai cittadini italiani e europei L’art. 16 prevede anche il diritto di espatrio ed emigrazione : consiste nella libertà di recarsi all’estero in modo temporaneo (espatrio) oppure definitivo (emigrazione). L’art. 16 prevede anche il diritto di rimpatrio (“Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi ”…)  Da esso discende inoltre il divieto di esilio (bando temporaneo o permanente di una persona dal proprio paese) ART 17 – LIBERTA’ DI RIUNIONE riunione : Raduno di più persone in un luogo e in un momento predeterminati, per il perseguimento di un determinato scopo.  in luogo pubblico luogo accessibile liberamente a tutti (es. piazze, parchi pubblici)  preavviso obbligatorio , può essere vietata solo per comprovati motivi di sicurezza e ordine pubblico  In luogo privato luogo cui può accedere solo chi sia espressamente e nominalmente invitato (es. la propria abitazione)  non è richiesto alcun preavviso  Aperto al pubblico luogo il cui accesso è subordinato a condizioni o limitazioni da parte di chi ne ha la disponibilità giuridica (es. teatro, cinema)  non è richiesto alcun preavviso L’unica condizione è che la riunione si svolga pacificamente e senz’armi

ART 18 – LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE

Associazione: Insieme di soggetti legati da un vincolo giuridico al fine di perseguire uno scopo comune non contingente. Si distingue dalla libertà di riunione per il carattere della stabilità , la riunione è temporanea (differenza tra liberta di riunione e associazione  domanda frequentissima) Sono vietate le associazioni che:

  • perseguono fini vietati ai singoli dalla legge penale
  • Segrete
  • perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare Le associazioni di distinguono in:  associazioni sindacali : I lavoratori possono istituire liberamente sindacati che li rappresentino. L’adesione ad un sindacato non è obbligatoria  associazioni politiche : Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Limiti di associazione politica sono previsti per il personale dell’amministrazione di pubblica sicurezza, i membri del Consiglio Superiore della Magistratura e i giudici della Corte costituzionale. ART 19 – LIBERTA’ DI RELIGIONE E’ un diritto riconosciuto a tutti, non solo ai cittadini. Comporta la libertà di:
  • professare la propria fede in qualsiasi forma, individuale o associata
  • farne propaganda
  • esercitarne il culto, in privato o in pubblico Limite: deve in ogni caso trattarsi di riti non contrari al buon costume ART 21 – LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Art 21, comma I: libertà di pensiero Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione. E’ un diritto riconosciuto a tutti, non solo ai cittadini. Presuppone la libertà di pensiero, intesa come libertà di concepire propri personali convincimenti. Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero:
  • espliciti : buon costume (comune senso del pudore e della pubblica decenza con riferimento a comportamenti sessuali secondo il sentimento medio della collettività)
  • impliciti : Tutelare altri valori di rilievo costituzionale ed essenziali della comunità