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diritto pubblico- domande e risposte esame, Prove d'esame di Diritto Pubblico

domande- risposte diritto pubblico

Tipologia: Prove d'esame

2018/2019

Caricato il 14/12/2019

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LA NORMA GIURIDICA
La norma stabilisce un comportamento, condiviso dai partecipanti al gruppo ed è finalizzata a regolarne il
comportamento stesso.
Lo scopo è quello di assicurare la sopravvivenza dei singoli e perseguire i fini che lo stesso ritiene
preminenti.
Le norme si distinguono in:
dispositive : hanno la finalità di integrare norme precedenti che risultano incomplete; 
di conflitto : hanno la finalità di risolvere le controversie.
LA CITTADINANZA (ACQUISTO, PERDITA, RINUNCIA)
La cittadinanza è il rapporto giuridico mediante il quale si determina l’appartenenza di un individuo allo
Stato
Si può acquistare:
Per nascita
Per Estensione:
Per beneficio di legge :
Per naturalizzazione
Si può perdere:
Se il cittadino italiano, presta servizio militare per uno Stato estero e non obbedisce al Governo
italiano di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare:
Se il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia
abbandonato un impiego pubblico.
Si può rinunciare:
Colui che risiede o stabilisce la residenza all’estero
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono
rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza
FORME DI GOVERNO
La forma di governo è il modello organizzativo che uno Stato assume per esercitare il potere sovrano.
Distinzioni:
Monarchia costituzionale: caratterizzata dalla presenza di 2 organi essenziali: il Re di legittimazione
monarchico-ereditaria ed il Parlamento di legittimazione elettiva,
Forma di governo parlamentare: Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo e di indirizzo
politico ed è nominato dal Capo dello Stato
Forma di governo presidenziale: Il potere esecutivo è attribuito al Presidente che è
costituzionalmente Capo di Stato e Capo di Governo;
Forma di governo semi presidenziale: È una forma intermedia tra il parlamentarismo ed il
presidenzialismo
Forma di governo direttoriale: Sono presenti 2 soli organi:
oIl parlamento
oDirettorio (Consiglio federale):
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LA NORMA GIURIDICA

La norma stabilisce un comportamento, condiviso dai partecipanti al gruppo ed è finalizzata a regolarne il comportamento stesso. Lo scopo è quello di assicurare la sopravvivenza dei singoli e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti. Le norme si distinguono in:  dispositive : hanno la finalità di integrare norme precedenti che risultano incomplete;   di conflitto : hanno la finalità di risolvere le controversie. LA CITTADINANZA (ACQUISTO, PERDITA, RINUNCIA) La cittadinanza è il rapporto giuridico mediante il quale si determina l’appartenenza di un individuo allo Stato Si può acquistare:  Per nascita  Per Estensione:  Per beneficio di legge :  Per naturalizzazione Si può perdere:  Se il cittadino italiano, presta servizio militare per uno Stato estero e non obbedisce al Governo italiano di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare:  Se il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico. Si può rinunciare:  Colui che risiede o stabilisce la residenza all’estero  I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza FORME DI GOVERNO La forma di governo è il modello organizzativo che uno Stato assume per esercitare il potere sovrano. Distinzioni:  Monarchia costituzionale: caratterizzata dalla presenza di 2 organi essenziali: il Re di legittimazione monarchico-ereditaria ed il Parlamento di legittimazione elettiva,  Forma di governo parlamentare: Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo e di indirizzo politico ed è nominato dal Capo dello Stato  Forma di governo presidenziale: Il potere esecutivo è attribuito al Presidente che è costituzionalmente Capo di Stato e Capo di Governo;  Forma di governo semi presidenziale: È una forma intermedia tra il parlamentarismo ed il presidenzialismo  Forma di governo direttoriale: Sono presenti 2 soli organi: o Il parlamento o Direttorio (Consiglio federale):

FONTI PRODUZIONE/COGNIZIONE

Fonte del diritto è ogni atto o fatto idoneo a produrre ed innovare il diritto soggettivo nell’ordinamento giuridico. Si distinguono in:  Fonti di produzione: Introducono nell’ordinamento delle vere e proprie norme giuridiche Si distinguono a loro volta in: - Fonti Atto : la norma è contenuta in atto - Fonti Fatto : la norma è desunta da un comportamento  Fonti di cognizione: fonti che non producono diritto, ma favoriscono la conoscenza delle norme tra i consociati (Gazzetta Ufficiale). GERARCHIA DELLE FONTI Il sistema delle fonti è ricostruito in termini di rapporto gerarchico. Nell’ordinamento italiano abbiamo fonti di rango superiore e fonti di rango inferiore. In base a tale criterio si distinguono:  La Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale  Le fonti comunitarie (trattati istitutivi, regolamenti, direttive e le decisioni, atti che una volta immessi nell’ordinamento occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale). Entrano a far parte dell'ordinamento interno con “l’adattamento“. che può essere automatico o speciale.  Le fonti dell’ordinamento statale (leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge, referendum abrogativi, regolamenti dell’esecutivo, decreti ministeriali, ecc)  Le fonti regionali (statuti regionali, leggi regionali, regolamenti regionali)  Le fonti locali (statuti provinciali e comunali e regolamenti)  Le fonti esterne all’ordinamento (quelle che vengono recepite nell’ordinamento costituzionale in virtù dell’appartenenza alla Comunità Internazionale) CRITERI DI INTERPRETAZIONE-ANTINOMIE Interpretazione:  Letterale : si attribuisce il significato proprio delle parole;  Storica : si prende in considerazione la ratio legis, la volontà del legislatore al tempo della sua formulazione;  Logico - sistematica : effettuata in stretta connessione con le altre disposizioni di riferimento; antinomie: Nel rapporto tra più fonti del diritto, l’antinomia è una situazione di incompatibilità tra 2 norme non superabile con l’interpretazione. Le norme pongono conseguenze diverse ed incompatibili per una medesima fattispecie, per cui l’applicazione dell’una esclude l’applicazione dell’altra. Criteri di risoluzione:

  1. Criterio cronologico 2) Criterio gerarchico 3) Criterio della specialità ; 4) Criterio della competenza REFERENDUM ABROGATIVO L’articolo 75 della Costituzione prevede l’istituto del Referendum attraverso il quale viene rivolto un quesito al corpo elettorale per l’abrogazione di una norma di legge. I referendum si possono distinguere in:  propositivi: hanno la finalità di proporre una nuova legge;

RAPPORTI ETICO SOCIALI ART 29-34)

La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Esso è basato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Ad essi la legge assicura ogni tutela giuridica e sociale , la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti. nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione della legge, la repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. è prescritto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione o per l’abilitazione all’esercizio professionale. L’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita. RAPPORTI ECONOMICI ( ART 35-47) La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione ed educazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali , i quali effettuano e regolano i diritti del lavoro. riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano ed estero. Il lavoratore ha diritto ad un retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa. la durata massima di riposo settimanale è stabilita dalla legge ; il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e ferie retribuite. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre al bambino protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. I lavoratori hanno diritto che siano assicurati mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in caso di infortunio, malattia,invalidità. L’assistenza privata e l’organizzazione sindacale sono libere. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  Attivo= capacità dei cittadini eleggere i propri rappresentanti.possono votare alla camera dei deputati colore che hanno compiuto 18 anni, e possono votare al senato della rep colore che hanno compiuto 25 anni.  Passivo= capacità dei cittadini di essere eletti; sono eleggibili alla camera dei deputati tutti gli elettori con 25 anni, sono eleggibili al senato della rep tutti gli elettori con 40 anni. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE Spetta la presidente della camera il potere di convocare il parlamento in seduta comune. I casi in cui il parlamento è chiamato in seduta comune sono:  Elezione presidente della rep  Giuramento del presidente della rep  Messa in stato d’accusa del presidente della rep  Elezione di 113 dei componenti del csm  Elezione di 5 giudici costituzionali SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE CAMERE Le sedute delle camere sono pubbliche ma è possibile che le 2 camere decidono di riunirsi in seduta segreta. Alle sedute partecipano anche i membri del governo che hanno diritto di assistenza e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I requisiti di validità delle riunini e delle deliberazioni delle camere sono:  Quorum strutturale: una seduta delle camere è valida se è presente la maggioranza dei componenti. Tale numero, chiamato legale, si suppone di esistere finche non ne viene richiesta la verifica di parlamentari o presidente dell’assemblea. Se non si raggiunge il numero, la seduta è tolta o rinviata.

 Quorum funzionale: una delibera della camera è valida se votata dalla maggioranza presente. Ci sono 2 convocazioni che possono essere di diritto o straordinaria e le votazioni possono essere palesi o segrete. LA DURATA DELLE CAMERE La legislazione è un periodo che va dalla prima riunione al giorno dello scioglimento delle assemblee. La durata ordinaria è di 5 anni ma può essere inferiore nel caso di scioglimento anticipato ad opera del presidente della repubblica. Molti progetti di legge non ancora approvati da entrambi i rami del parlamento decadono. 2 processi:  Prorogatio:i poteri delle precedenti camere sono prorogati fino a quando non sono riunite le nuove camere = periodo massimo 70 giorni  Proroga: si ha quando le camere prolungano il proprio mandato oltre il limite temporale massimo del quinquennio STATUS DI PARLAMENTARE Sistende la posizione complessiva in cui i deputati e senatori vengono a trovarsi in ragione della loro appartenza alle camere elettive. Si acquista con la proclamazione delle elzioni e la comunicazione della nomina. È  Insindacabilità: i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere alle opinioni espresse o dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni  Inviolabilità: senzal’autorizzazione della camera alla quale appartiene nessun membro del parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare.  Indennità: costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreterie e raprresentanza. PROCEDIMENTO NDI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE Prevede le seguenti fasi:  Fase dell’iniziativa; spetta al governo, ad ogni singolo deputato/senatore , al corpo elettorale, ai consigli regionali, cnel  Fase istruttoria ( il progetto di legge viene analizzato da una commissione competente )  Fase dell’integrativa dell’efficacia ( le camere approvano il disegno di legge che viene passato al pdr per la promulgazione, il quale lo può rinviare alle camere, esse possono modificare il disegno di legge oppure approvarlo nuovamente. In tal caso il presidente è obbligato a promulgarlo subito dopo la promulgazione della legge deve essere pubblicata PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI Nel caso di approvazione di leggi costituzionale o di revisione costituzionale, il procedimento è sempre affidato al parlamento ma attraverso un procedimento aggravato. Nel procedimento di revisione della costituz tra la 1° e 2° delibera devono passare 3 mesi al termine dell’iter di approvazione.

  • La votazione non raggiunge la maggioranza ovvero il progetto è approvato a maggioranza semplice, il progetto è respinto e serve la maggioranza assoluta per la 2° deliberazione.

Il provvedimento amministrativo è l’atto conclusivo del procedimento amministrativo I caratteri del provvedimento sono:unilateralità,tipicità,esclusività,esecutorietà. Le patologie del provvedimento sono :

  • Nullità: mancanza di un elemento essenziale,violazione del giuridico,altri casi previsti dalla legge
  • Annullabilità:incompetenza dell’organo che emette l’atto,violazione di legge,eccesso di potere TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il ricorso è rivolto direttamente dalla pubblica amminist al fine di far annullare, revocare,o modificare il provvedimento oggetto di tutela. Ci sono 4 tipi di ricorso:
  • Gerarchico proprio: l’organo competente è quello genericamente superiore a quello che ha emanato l’atto. L’oggetto è qualunque atto amministrativo. Il termine è di 30 giorni, l’esito del ricorso deve essere comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento.
  • In opposizione: il ricorso viene presentato allo stesso organo amministrativo che ha prodotto l’atto verso il quale vuole ricorrere.
  • Gerarchico improprio: il ricorso viene presentato a organo che non ha nessun rapporto gerarchico con l’organo che ha prodotto l’atto verso il quale si vuole ricorrere
  • Ricorso straordinario al pdr:è un ricorso alternativo al ricordo giurisdizionale , può riguardare solo provvedimenti definiti e per soli motivi di legittimità. Presentato entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Deciso con decreto del pdr. IL SISTEMA GIURISDIZIONALE-GIURISDIZIONE ORDINARIA E SPECIALE Il sistema giurisdizionale: l’ordinamento italiano è ispirato al principio dell’unità della giurisdizione secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario. Esso si divide in: o Giurisdizione ordinaria: è esercitata da magistrati ordinari e per garantire l’indipendenza la costituzione prevede un organo di autogoverno (csm). Essa di divide a sua volta in: o Civile: persegue l’interesse della collettività e provvede alle sanzioni penali in caso di violazioni. o Penale: persegue l’interesse del privato nelle controversie tra privato e PA o Giurisdizione speciale: ciascun individuo deve conoscere il giuduce per ogni tipo di controversia. I giudici speciali sono: o Giuduci amministrativi: tutela degli interessi legittimi lesi da un atto della PA o Corte dei conti: composta da magistrati contabili. CSM (CONSIGLIO SUPREMO MAGISTRATURA È l’organo di autogoverno della magistratura e ha la funzione di realizzare i principi di autonomia e di indipendenza. È un organo costituzionale composta da 3 membri di diritto: o Il presidente della repub che presiede il csm o Il primo presidente della corte di cassazione o Il procuratore generale presso la corte di cassazione. I membri elettivi del consiglio superiore della magistratura durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Le funzioni del consiglio sono:
  1. Deliberare tutti i provvedimenti relativi allo status giuridico dei magistrati
  2. Il csm provvede su assunzioni , trasferimenti e provvedimenti disciplinari dei magistrati
  1. Nomina e revoca dei giudici di pace nonché dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate. CORTE COSTITUZIONALE: GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE La corte costituzionale giudica sui confliti di attribuzione tra i poteri dello stato e su quelli tra lo stato e le regioni, e tra le regioni. Tipologia di conflitti: tra i poteri dello stato, tra stato e regioni Cause dei conflitti: conflitti per rivendicare il proprio potere, conflitti per menomazione. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Il controllo di costituzionalità costituisce la competenza più importante della corte ed è rivolto a verificare la conformità di leggi e atti con forza di legge dello stato e delle regioni rispetto ad una norma costituzionale.  Il procedimento in via incidentale : la legittimità viene sollevata nel corso di un giudizio di fronte ad un giudice comune. Innanzitutto il giudice a quo deve accertare la rilevanza della questione e che il dubbio di incostituzionalità non sia infondato. qualora il giudice ritenga la questione rilevante e non fondata, emette ordinanza. In caso contrario la corte può decidere in camera di consiglio.  Il procedimento in via diretta: riguarda il rapporto tra stato e regioni in ordine alla violazione dei criteri costituzionali di competenza legislativa intercorrenti tra i 2 soggetti. La questione di legittimità costituzionale può essere promossa quando il governo il governo della repubblica ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della regione o quando una legge o un atto avente forza di legge dello stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza. COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE La corte costituz è composta da 15 giudici nominati per 1/3 la pdr, per 1/3 dal parlamento in seduta comune, e per !/3 dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo dalle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio.i giudici della corte costituzionale sono nominati per 9 anni e non possono essere nuovamente nominati. Allas cadenza del termine il giudie costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La corte rielegge tra i suoi componenti il presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile. L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. L’indipendenza può essere:  Esterna: si vuole impedire qualsiasi forma fi interferenza dal potere esecutivo.  Interna: si vuole impedire qualsiasi forma di interferenza all’interno del potere giudiziario. LA GIUSTITZIA COSTITUZIONALE La giustizia costituzionale individua una serie di norme dirette a verificare la conformità delle leggi alla costituzione. i modelli di giustizia costituz sono:  Sistema accentrato: il sindacato di costituzionalità è affidato ad un apposito organo. La sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale annulla l’atto dall’ordinamento con effetti generali sia per il futuro che per il passato.  Sistema diffuso: non esiste un organo specifico ma ogni giudice bell’esercizio della propria giurisdizione deve valutare se gli atti legislativi sono conformi alla costituzione.

 La banca d’italia  La consob  L’isvap  La commissione di vigilanza sui fondi pensione  L’autorità per l’energia elettrica e per il gas  L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni  L’autorità di vigilanza sui lavori pubblici  Il garante per la sorveglianza dei prezzi. Le loro funzioni sono:

  1. Poteri amministrativi in senso proprio
  2. Funzioni arbitrali e contenziose
  3. Funzioni normative
  4. Funzioni ausiliarie. AVVOCATURA DELLO STATO È un organo ausiliario non incluso fra gli organi di rilevanza costituzionale L’avvocatura generale ha sede a roma mentre le avvocature distrettuali corrispondono a quelle delle corti d’appello. Funzioni:  Assistenza e difesa dello stato in giudizio  Funzione consultiva LE REGIONI: AUTONOMIA REGIONALE A partire dagli anni 70 si è assistito ad un progressivo ampliamento dell’autonomia regionale  Normativa: potesta di emanare norme  Organizzatoria: alcune figure godono di un regime giuridico parzialmente diverso  Politica: capacità di darsi un indirizzo politico autonomo. REGIONI: FUNZIONE LEGISLATIVA,AMMINISTRAIVA E FINANZIARIA
  5. La funzione legislativa: la riforma del 2001 ha profondamente innovato il riparto di competenze legislative tra stato e regioni: a. Potestà esclusiva statale: riguarda materie sulle quali può legiferare soltanto lo stato. b. Potesta legislativa concorrente:lo stato stabilisce i prinicipi e le regioni possono legiferare.
  6. La funzione amministrativa: è attribuita ai comuni salvo che, per assicurarne l’eserciziounitario, siano conferite a province. Città metropolitane ,regioni e stato , sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Essi sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regional. Essi inoltre favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.
  7. Autonomia finanziaria: i comuni, le provincie, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e hanno risorse autonome. stabiliscono e applicano tributi en entrate propri. Le risorse derivanti dalle fonti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni finanziarie le funzioni pubbliche loro attribuite. essi hanno un proprio patrimonio. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere per squilibri economici e sociali, lo stato destina risorse aggiuntive. REGIONI: RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

La riforma del titolo V della costituz , realizzata con la l. 18 ottobre 2001, disciplina le regioni, le province , i comuni. Sono previste:

  1. 20 regioni ordinarie
  2. 5 regioni ad autonomia speciale A partire dagli anni 70 si è assistito ad un progressivo ampliamento dell’autonomia regionale. L 18 ottobre 2001,n3:  Un diverso aspetto di rapporti tra stato ,regioni ed enti locali basato sull’atonomia  Un nuovo riparto di competenze legislative  L’abolizione dei conflitti da parte dello stato sugli atti normativi di competenza della regione  Nuovo riparto delle funzioni amministrative  Autonomia finanziaria di entrata e di spesa della regione  La possibilità di un regionalismo differenziato. REGIONI: IL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE Sono organi della regione: il consiglio regionale , la giun5ta e il suo presidente.  Il consiglio regionale: è l’organo deliberativo-rappresentativo della regione ed è eletto dal corpo elettorale. Esercita le funzioni legislative riconosciute alla regione. Può presentare proposte di legge alle camere in materia di interesse regionale. esso può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, e l’approvazione di ciò comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio.  Giunta regionale: è l’organo esecutivo della regione assieme al suo president. Le funzioni sono: provvede alla predisposizione del bilancio e ha potere di iniziativa regionale.  Il presidente della regione: è l’organo che rappresenta la regione all’estero, dirige la politica della giunta e ne è responsabile. Egli promulga la leggei ed emana i regolamenti regionali, e rappresenta l’ente in giudizio. Infine promuove la questione di legittimità costituzionale di una legge ed è eletto a suffragio universale e diretto e lo stesso poi nomina e/o revoca i componenti della giunta. CITTà METROPOLITANE Si tratta di enti formati da un pluralità di comuni affini per contiguità territoriale. Le città metropolitane hanno la finalità di curare lo sviluppo del territorio metropolitano , di gestire i servizi , di promuovere le infrastrutture e le reti di comunicazione di interesse, di curare le relazioni istituzionali. Organi della citàà metropolitana:  Sindaco metropolitano: è il sindaco del comune capoluogo  Consiglio metropolitano: organo di indirizzo e controllo, approva i regolamenti e programmi  Conferenza metropolitana: competente per l’adozione dello statuto. COMUNI Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L’organo normativo è il consiglio comunale e la giunta è l’organo esecutivo. Il sindaco è l’organo di rappresentanza del comune, esercita alcune funzioni proprie dello stato ed emana ordinanze. Nel comune con meno di 15000 abitanti ogni candidato alla carica di sindaco deve essere collegato ad una lista. L’elettore esprime il voto congiunto per il sindaco e la lista collegata ed infine viene eletto sindaco chi ha ottenuto il maggior numero di voti. I comuni sono titolari di funzioni amministrative:

 Scuola primaria: rappresenta il primo gradino dell’istruzione obbligatoria , dove il primo anno è un continuo con la scuola dell’infanzia e poi vi sono altri 2 periodi didattici biennali. Le sue finalità sono: sviluppo della personalità, acquisizione delle conoscenze di base , valorizzazione delle capacità relazionali , educazione ai principi fondamentali della convivenza civile. il primo ciclo di istruzione si conclude con la scuola secondaria di primo grado  Scuola secondaria: in cui si ha un periodo didattico biennale e un terzo anno che si conclude con l’esame di stato e d assicura il raccordo con il secondo ciclo di istruzione. Essa ha finalità di assicurare il consolidamenti delle padronanze strumentali e della capacità di apprendere. Inoltre ha come finalità la crescita delle capacità di autonome di studio e il miglioramento delle conoscenze e delle abilità. L’ammissione all’esame di stato è disposta nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina e nel voto di comportamento. Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove. LEGISLAZ SCOLASTICA:RIFORMA MORATTI Con la riforma moratti il sistema dell’istruzione è stato oggetto di rilevanti modifiche: o Nuova articolazione degli studi e della formazione che prevede la scuola d’infanzia , primo ciclo con esame di stato alla fine del ciclo, secondo ciclo ed esame di stato. o Istituzione di nuovi licei o Introduzione del sistema scuola lavoro Essa ha delineato un sistema collegato con la formazione professionale incidendo sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo di istruzione. Il primo provvedimento legislativo attuato dalla legge definisce i livelli di prestazione cui tutte le scuole sono tenute ad uniformarsi. Ogni istituzione scolastica deve conseguire gli obiettivi generali del processo formativo mediante piani di studio personalizzati. Per i docenti ce sempre più impegno di interpretare i bisogni degli alunni, di assecondare le aspettative del successo scolastico. Le unità di apprendimento devono essere progettate dai docenti stessi, facendo riferimento agli obiettivi generali. Viene riformato il ciclo di scuola secondaria superiore, in quanto è stato istituito il sistema dei licei. Il decreto ha lo scopo di assicurare a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione. il legislatore ha predisposto un meccanismo sanzionatorio per gli eventuali inadempimenti al diritto di istruzione e formazione. LEGISLAZIONE SCOLASTICA: RIFORMA GELMINI Ha dettato disposizioni programmatiche che in materia di organizzazione scolastica. Gli ambiti di intervento sono stati: o Varare un piano di intervento programmatico volto ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili o Revisione complessiva del istema scolastico La finalità della norma è stata quella di adottare una programmazione con l ‘intento di ripensre l’impianto del sistema scolastico attraverso una revisione e un riordino dell’intero quadro normativo per realizzare una riassetto della spesa pubblica e per favorire lo sviluppo del sistema. Le azioni da interpretare sono:  Revisione degli ordinamenti scolastici: revisione dei piani di studio  Riorganizzazione della rete scolastica

 Razionale e d efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole: prevede interventi volti ad eliminare sprechi Con la riforma gelmini, si provvede ad introdurre misure di riorganizzazione e qualificazione al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa. LEGISLAZIONE SCOLASTICA: LA SCUOLA E L’ORDINAMENTO ITALIANO Inizialmente ci fu la legge casati, la quale ha previsto un sistema centralizzato di tipo piramidale. L’ordinamento degli studi prevedeva l’istruzione elementare articolata in 2 gradi della durata di 2 ani ciascuno, l’istruzione secondaria e l’istruzione superiore impartita nelle università. In seguito ci fu la riforma gentile , che ha apportato delle modifiche al sistema scolastico : estensione dell’obbligo scolastico fino al 14° anno di età, istituzione di scuole speciali per persone con problemi alla vista e all’udito; l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica , l’istituzione di un corso apposito per la preparazione di maestri elementari. Fu poi istituita la scuola materna statale, per accogliere i bambini nell’età prescolastica dai 3 AI 6 anni, che si propone fini di educazione e di sviluppo della personalità infantile , di assistenza e di preparazione alla scuola dell’obbligo, e la scuola a tempo pieno per adeguarsi al cambiamento della famiglia impegnata per l’intera giornata. Inoltre ci fu un riforma che ha optato per un sistema orizzontale nel quale la scuola è un soggetto che programma percorsi didattici , elabora nuovi metodi. Furono abrogati i programmi ministeriali “sostituendoli” con i “curricula”. Il piano dell’offerta formativa (pof) è il documento attraverso il quale ogni singola istituzione scolastica rappresenta la propria identità culturale e progettuale. Fu riformato l’esame conclusivo : è stato articolato in 3 prove scritte ed una orale introducendo un nuovo sistema di valutazione calcolato in centesimi e introducendo il credito scolastico. In seguito ci fu la riforma moratti che ha modificato la legge gentile: nuova articolazione degli studi e della formazione che prevede la scuola d’infanzia , primo ciclo con esame di stato alla fine del ciclo , secondo ciclo ed esame di stato; istituzione di nuovi licei;introduzione del sistema scuola lavoro. Infine sono stati istituiti in ciascun capoluogo di regione gli uffici scolastici regionali-