Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Pubblico G.L. Fiorello, Appunti di Diritto Pubblico

Unipa, diritto pubblico, scienze del turismo tp

Tipologia: Appunti

2020/2021
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 19/07/2021

laura-tumbarello
laura-tumbarello 🇮🇹

4.5

(13)

5 documenti

1 / 36

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
INTRODUZIONE DI DIRITTO
Il diritto è ciò di cui il giurista vive e con cui opera quotidianamente. Il termine “diritto” nel
linguaggio dei giuristi ha due significati: il primo è in senso soggettivo, indica una pretesa “è
un mio diritto”; il secondo è in senso oggettivo, ed indica un insieme di norme giuridiche,
ovvero un ordinamento giuridico. Il diritto, dunque, è uno strumento di regolazione
sociale, un fenomeno sociale, un insieme di norme che regolano una società. Ogni nostro
comportamento può essere giudicato secondo le regole di ciascun ordinamento, ma non è
detto che le regole siano compatibili e i giudizi coincidenti. “Diritto” è l’insieme di regole
poste dallo Stato. Il diritto che ci viene posto dalla famiglia, dalle associazioni, non ci
appare fatto di “norme giuridiche”, bensì di “norme sociali”, che saranno sempre
sanzionate, ma con sanzioni sociali, come ad esempio l’espulsione dal gruppo, ma non si
può andare oltre. Queste norme sociali sono fenomeni pre- o para giuridici. Le norme
giuridiche infatti sono quelle imposte dallo Stato, e le sanzioni sono appunto giuridiche, e
possono variare. Quando le norme giuridiche vengono violate, il giudice invocherà una
sanzione. La divisione del diritto sta in due rami, in cui troviamo diritto pubblico e diritto
privato. Il diritto pubblico si occupa dell’organizzazione dei pubblici poteri, del rapporto tra
l’autorità pubblica e privata. Il diritto privato tratta il diritto tra i privati, regolazione dei
rapporti tra individui. Il diritto privato è il diritto primordiale, su di esso si sono costruiti
tutti gli altri diritti, il diritto pubblico si è venuto a creare con la nascita degli Stati. Dal
diritto privato derivano: diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto
industriale, diritto di famiglia, ecc.. Dal diritto pubblico derivano: diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto ecclesiastico, diritto tributario, diritto penale, ecc.. Il diritto
pubblico si può dividere in sei argomenti:
Organizzazione costituzionale dello Stato, ossia rapporti tra parlamento, Governo,
presidente della Repubblica, ecc.. Oppure tra Stato e popolo.
Organizzazione della pubblica amministrazione, sia statale, che regionale, che di enti
locali.
Le fonti del diritto, ossia i meccanismi con cui si producono le norme giuridiche
dell’ordinamento italiano.
I provvedimenti amministrativi.
Le libertà e i diritti costituzionali.
L’organizzazione della giustizia.
Una norma può avere una rilevanza giuridica quando si impone una regola guidata dal
diritto, e di rilevanza empirica quando non è stabilita una regola. Le branche fondamentali
del diritto sono: diritto naturale (giusnaturalisti), diritto positivo (giuspositivisti) e diritto
vigente (interno al positivo). Il positivo afferma che tutto ciò che è legge lo si trova dentro il
codice civile, i giusnaturalisti affermano che l’uomo, in quanto tale, ha dei diritti senza
bisogno di legislatura. Inoltre, secondo i giusnaturalisti, negando i diritti che l’uomo ha in
quanto tale, si nega la società stessa e anche il diritto. Il diritto vigente è invece un diritto
che ha vigore, un diritto statale e vincolante (costituzione italiana, veto italiano). Il diritto
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Pubblico G.L. Fiorello e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity!

INTRODUZIONE DI DIRITTO

Il diritto è ciò di cui il giurista vive e con cui opera quotidianamente. Il termine “diritto” nel linguaggio dei giuristi ha due significati: il primo è in senso soggettivo, indica una pretesa “è un mio diritto”; il secondo è in senso oggettivo, ed indica un insieme di norme giuridiche, ovvero un ordinamento giuridico. Il diritto, dunque, è uno strumento di regolazione sociale, un fenomeno sociale, un insieme di norme che regolano una società. Ogni nostro comportamento può essere giudicato secondo le regole di ciascun ordinamento, ma non è detto che le regole siano compatibili e i giudizi coincidenti. “Diritto” è l’insieme di regole poste dallo Stato. Il diritto che ci viene posto dalla famiglia, dalle associazioni, non ci appare fatto di “norme giuridiche”, bensì di “norme sociali”, che saranno sempre sanzionate, ma con sanzioni sociali, come ad esempio l’espulsione dal gruppo, ma non si può andare oltre. Queste norme sociali sono fenomeni pre- o para giuridici. Le norme giuridiche infatti sono quelle imposte dallo Stato, e le sanzioni sono appunto giuridiche, e possono variare. Quando le norme giuridiche vengono violate, il giudice invocherà una sanzione. La divisione del diritto sta in due rami, in cui troviamo diritto pubblico e diritto privato. Il diritto pubblico si occupa dell’organizzazione dei pubblici poteri, del rapporto tra l’autorità pubblica e privata. Il diritto privato tratta il diritto tra i privati, regolazione dei rapporti tra individui. Il diritto privato è il diritto primordiale, su di esso si sono costruiti tutti gli altri diritti, il diritto pubblico si è venuto a creare con la nascita degli Stati. Dal diritto privato derivano: diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto industriale, diritto di famiglia, ecc.. Dal diritto pubblico derivano: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto ecclesiastico, diritto tributario, diritto penale, ecc.. Il diritto pubblico si può dividere in sei argomenti:  Organizzazione costituzionale dello Stato, ossia rapporti tra parlamento, Governo, presidente della Repubblica, ecc.. Oppure tra Stato e popolo.  Organizzazione della pubblica amministrazione, sia statale, che regionale, che di enti locali.  Le fonti del diritto, ossia i meccanismi con cui si producono le norme giuridiche dell’ordinamento italiano.  I provvedimenti amministrativi.  Le libertà e i diritti costituzionali.  L’organizzazione della giustizia. Una norma può avere una rilevanza giuridica quando si impone una regola guidata dal diritto, e di rilevanza empirica quando non è stabilita una regola. Le branche fondamentali del diritto sono: diritto naturale (giusnaturalisti), diritto positivo (giuspositivisti) e diritto vigente (interno al positivo). Il positivo afferma che tutto ciò che è legge lo si trova dentro il codice civile, i giusnaturalisti affermano che l’uomo, in quanto tale, ha dei diritti senza bisogno di legislatura. Inoltre, secondo i giusnaturalisti, negando i diritti che l’uomo ha in quanto tale, si nega la società stessa e anche il diritto. Il diritto vigente è invece un diritto che ha vigore, un diritto statale e vincolante (costituzione italiana, veto italiano). Il diritto

primordiale è il diritto privato, ovvero il diritto tra i privati, che regola i rapporti tra gli individui. Con la nascita degli stati, nasce il diritto pubblico. Vi sono tanti ordinamenti a fini particolari, e lo Stato è l’unico ai fini generali. Il Diritto è un legame tra fenomeno sociale e fenomeno giuridico. Quando parliamo di Stato, parliamo di popolo, ed il popolo è un vasto numero di residenti in un territorio.

LO STATO: POLITICA E DIRITTO (CAPITOLO 1)

Lo Stato è il nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio (monopolio legittimo della forza), e si avvale di un apparato amministrativo. Gli elementi costituitivi dello stato sono:  Plurisoggettività (popolo): tutti i soggetti che risiedono nel territorio.  Territorio: luogo dove esercita la forza legittima.  Sovranità: ha due aspetti, interno e esterno. Il primo consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio, nell’uso legittimo della forza (es: la polizia può perquisirti, una persona normale no) è tanto forte da non poter riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé. Il secondo consiste nell’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. I due aspetti si legano tra di loro poiché nessuno Stato potrebbe esercitare il comando di forza legittima se non fosse indipendente dagli altri stati. L’uso legittimo della forza è una manifestazione di volontà per far valere i propri atti all’interno del territorio. RAPPORTO TRA STATO E CITTADINI, LA CITTADINANZA: La cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri. E’ la condizione per l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità, tra cui in particolare i diritti politici come l’elettorato attivo e passivo, ma è anche fondamento di alcuni doveri costituzionali come: dovere di difendere la Patria, concorrere alle spese pubbliche in ragione delle proprie capacità contributive, fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione e delle leggi. La Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. I modi per acquisire o perdere la cittadinanza sono disciplinati dalla legge. Come si acquisisce la cittadinanza?  Ius sanguinis: qualunque sia il luogo di nascita, il figlio acquista la cittadinanza del padre e della madre anche se fosse adottato;  Ius soli: acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia anche da genitori ignoti (senza cittadinanza), o nato da stranieri che non ottiene la cittadinanza per leggi dello Stato a cui essi appartengono.  Lo straniero nato in Italia, che ha vissuto in Italia fino al compimento della maggior età, diviene cittadino entro un anno se dichiara di voler acquistare la cittadinanza.

nascita di una burocrazia efficiente legata allo Stato, e tramite spesa pubblica, debiti, prelievi fiscali vi fu il dirigismo , ovvero l’intervento statale nell’economia. Lo Stato liberale (monoclasse): è uno stato che nasce intorno alla fine del 700 e la prima metà dell’88, con la crisi dello stato assoluto e la nascita della borghesia. I caratteri strutturali che definiscono questa forma di stato sono: base sociale ristretta ad una sola classe, principio di libertà, principio rappresentativo. Ha una finalità garantistica, ovvero lo “Stato di diritto”, che tutela i diritti del popolo; è uno stato che riconosce e tutela la libertà personale, dunque il principio di libertà: riconosce la proprietà privata, la libertà contrattuale, la libertà di pensiero e di stampa e la libertà religiosa; vi è una separazione dei poteri: il potere politico viene diviso da soggetti istituzionali diversi, vi è il principio di legalità, ovvero la libertà tutelata dalla legge. I rappresentanti vengono eletti da un corpo elettorale molto ristretto. Si afferma “LEX FACIT LEGEM” ovvero, una norma è tale poiché le è stato concesso dalla legge, la legge le ha dato il potere di esserlo. (Principio di legalità) Lo Stato sociale (pluriclasse): è uno stato che rivendica la libertà personale, come dall’articolo 13: la libertà personale è inviolabile. Questa forma di Stato si prefigge come obbiettivo quello di raggiungere l’eguaglianza tra i cittadini: lo Stato deve impedire o abbattere qualsiasi ostacolo che non permetta l’eguaglianza tra i cittadini. Vi fu anche una riduzione della pressione fiscale per favorire gli investimenti. Nello Stato sociale dunque il compito è quello di ridurre le discriminazioni sociali, effettuando interventi a favore delle categorie meno agiate o socialmente deboli. Stato costituzionale di diritto : a Torino Carlo I ha approvato lo statuto Albertino (è una legge) nel 1948. Lo statuto è una legge che disciplina uno Stato. Essendo una legge poteva essere modificata, dunque le leggi possono essere modificate dalle maggioranze politiche. Lo Stato democratico : (stessa cosa dello Stato costituzionale di diritto) si diffuse nel 900, fondato sul valore della democrazia, ovvero sul riconoscimento della sovranità popolare, che può avvenire direttamente, partecipando alle decisioni politiche, o indirettamente, attraverso le elezioni, dunque scegliendo i rappresentanti in Parlamento, e in consigli comunali, provinciali e regionali. Costituzionalismo: Dottrina politica secondo la quale è necessario limitare i poteri dello Stato in modo da garantire ai cittadini la salvaguardia dei diritti individuali e l’esercizio di alcune libertà fondamentali. Storicamente, sono state individuate due principali modalità attraverso cui raggiungere questo obiettivo: la separazione dei poteri e la limitazione del potere. Secondo la prima, all’interno di uno Stato, il potere legislativo, quello esecutivo e quello giurisdizionale dovevano essere detenuti da differenti persone o differenti ceti. Di conseguenza, ogni singolo potere, sarebbe stato sottoposto a un reciproco controllo. A questa prima formulazione se ne aggiunse un’altra, secondo la quale il potere legislativo andava a sua volta suddiviso fra i rappresentanti di tutti gli ordini sociali. La seconda modalità affermò la necessità di una Costituzione, cioè un insieme di norme fisse che dettassero una serie di limiti all’azione politica. In questo caso, i governanti sarebbero stati

necessariamente tenuti a rispettare i vincoli posti dalle leggi. Tutto ciò accadde dopo la seconda guerra mondiale. Si afferma così il principio di giustiziabilità di fronte alla Corte Costituzionale. La Corte nacque nel 1948 ma cominciò a funzionare effettivamente nel 1956 con la sua prima sentenza. Vi sono due teorie:  Teoria normativistica del diritto (Kelsen): il diritto è norma ed esso si risolve in una regola interna, in un sistema formato per gradi.  Teoria istituzionalistica del diritto (Santi Romano): il diritto nasce da una istituzionalizzazione, da un insieme di individui che ripetono e condividono delle regole comuni.

LA COSTITUZIONE

La costituzione indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, ovvero come quest’ultimo funziona e come è organizzato. Le leggi costituzionali danno attivazione ad essa. Vi sono costituzioni flessibili, ovvero quelle che per modificarle non servono procedimenti particolari. E poi ci sono costituzioni rigide, ovvero quelle che per eventuali modifiche necessitano particolari procedimenti rinforzati. La Costituzione Italiana è rigida, come afferma l’articolo 138. Per la modifica essa necessita di due deliberazioni da parte di ciascuna camera, e vi sono due mesi di tempo per riflettere sulla modifica. Non serve maggioranza assoluta, ma la maggioranza dei 2/3, e la legge sarà pronta per essere promulgata dal Presidente della Repubblica. Se nella seconda deliberazione non si ottiene la maggioranza dei 2/3 e si ottiene la maggioranza assoluta, si può chiedere il referendum (di natura oppositiva con validità del 50%+1 dei votanti). Il Referendum abrogativo invece non ha bisogno di raggiungere il quorum dei votanti, potrebbero anche votare tre persone in tutta Italia. L’art. 138 ci spiega che le camere devono procedere con due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione. Le leggi sono sottoposte a referendum popolare quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge non verrà sottoposta a referendum se è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Art. 139: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (ultimo articolo con limite esplicito). Vi sono poi dei limiti impliciti che non possono essere modificati neanche con procedimento aggravato. La Costituzione italiana entrò in vigore l’1 gennaio 1948, si compone di 139 articoli e inizia con i principi fondamentali, ovvero 12 articoli che contengono un complesso di norme di principio che esprime la volontà di evitare che

Art.2 : la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (diritto alla vita, diritto all’integrità fisica, alla libertà di pensiero, di movimento, di associazione, di professione religiosa) sia come singolo, sia nelle formazioni sociale ove si svolge la sua personalità (famiglie, associazioni, partiti..)  Art.3 : tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Dunque sancisce l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e occorre combattere le ingiustizie economiche e sociali, che impediscono di affrontare la vita con pari opportunità.  Art.4 : La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro (lavoro come diritto e dovere), e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Lo Stato deve creare le condizioni giuste affinché ciascun cittadino abbia un’occupazione, che possa aiutare anche il cittadino stesso, non solo per la sua libertà, ma anche per dare il suo contributo al miglioramento della società.  Art.5 : La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, dunque riconosce il decentramento amministrativo. L’autonomia degli enti locali si riferisce a Comuni, Province e Regioni, poiché gli enti locali essendo più vicini ai cittadini, conoscano meglio i loro problemi e i modi per risolverli.  Art.6 : La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, come l’uso della lingua francese in Valle d’Aosta, l’uso della lingua tedesca in Alto Adige e quella di lingua Slovena in Friuli Venezia Giulia.  Art.7 : Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati da Patti Lateranensi, e le modifiche dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.  Art.8 : tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Sancisce il principio di “eguaglianza tra religioni”.  Art.9 : La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. La cultura, la scuola, la ricerca tecnica e scientifica sono considerate le fondamenta sulla quale costruire la democrazia.  Art.10 : Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio della libertà democratica, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Dunque, lo straniero vittima delle persecuzioni politiche nel suo paese, non può essere estradato, cioè obbligato al rimpatrio, ma avrà il diritto d’asilo.  Art.11 : L’Italia ripudia la guerra come strumento d’offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. I contrasti vanno risolti con la discussione ed il dialogo all’interno delle organizzazioni internazionali.

Art.12 : la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali e di eguali dimensioni. Verde come il colore delle divise dei militari, bianco come il colore della neve sui monti italiani, rosso come il sangue versato dai caduti per la nostra Patria. E’ sotto la bandiera italiana che si manifesta l'identità del cittadino, un cittadino che per essere italiano, deve pensare al bene comune, un cittadino che ha l'obbligo di non violare la libertà altrui e soprattutto un cittadino che riconosce l'Italia come unico Stato indivisibile e unito e che debba lottare contro ogni forma di divisione. Vi sono altri articoli rilevanti nella Costituzione che sono:  Art.13 : la libertà personale è inviolabile. Non è permessa nessuna ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato da parte dell’autorità giudiziaria, e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Solo in caso di urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati all’autorità giudiziaria entro 48 ore, e se nelle successive 48 ore quest’ultima non convalida, gli individui sottoposti a restrizioni provvisorie saranno revocati e liberati da ogni effetto. Inoltre è punita ogni forma di violenza fisica o verbale a persone sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. (Libertà degli arresti: habeas corpus)  Art.14 : il domicilio è inviolabile. Così come la libertà, lo è il domicilio, che oltre all’abitazione può riferirsi anche a stanze d’albergo o camper. Chi si introduce nel domicilio clandestinamente o con l’inganno, incorre ad una sanzione di 3 anni di reclusione. L’articolo ovviamente fa sempre riferimento all’art.13 della Costituzione, poiché le forze dell’ordine, in casi eccezionali, può incorrere a sequestro, perquisizione, ecc… Al domicilio, rispettando ovviamente la tempistica delle 48 ore per riferire all’autorità giudiziaria.  Art.15 : la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.  Art.17 : i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente senz’armi. Per le riunioni in luogo aperto al pubblico non serve dare preavviso. Per riunioni in luogo pubblico come cortei, deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.  Art.18 : i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli della legge penale (es: associazioni volontariato, partiti politici). Sono proibite le associazioni segrete, e associazioni che hanno per scopo la commissione di peccati (associazioni per delinquere), e quelle che perseguono, anche indirettamente, a scopi politici mediante organizzazioni di

Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni che vede coinvolti i presidenti dei due rami del parlamento, gli ex presidenti della repubblica e i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Anche i ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica. Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del Parlamento, le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta "mozione di fiducia"), gli accordano o meno la fiducia. Il governo dura finché ha la fiducia del Parlamento e il rinnovo delle Camere non comporta nessun effetto su di esso: in linea teorica il governo potrebbe rimanere in carica in eterno. Il Governo esercita l'iniziativa legislativa (art.71 cost.), può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione) di proposte di legge (art.72 cost.), emana leggi delegate (art.76) e decreti-legge (art.77) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione. I ministri possono essere indicati dal presidente del Consiglio anche tra persone al di fuori dei membri del Parlamento (art. 64 cost.). In questo caso hanno comunque diritto a partecipare alle sedute del Parlamento, questo diritto si trasforma in obbligo se richiesto dai membri del Parlamento stesso. Nel caso in cui il governo rassegni le proprie dimissioni al presidente della Repubblica (dimissioni che possono essere respinte) il governo dimissionario rimane comunque in carica. Il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo. Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che il successivo nuovo governo non presti giuramento. Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Mozione di sfiducia : l'atto con cui il Parlamento interrompe il rapporto di fiducia con il Governo, obbligandolo alle dimissioni; la mozione di sfiducia deve essere motivata e votata per appello nominale (i parlamentari sono chiamati uno alla volta ad esprimere il proprio voto). Ciò comporta una chiara assunzione di responsabilità politica da parte di chi fa cadere il Governo nei confronti degli elettori e dei partiti, impedendo il fenomeno dei franchi tiratori (nel gergo parlamentare si chiamano così i deputati che si nascondono dietro al voto segreto per minare la maggioranza). Mozione di fiducia : atto con cui le Camere, entro 10 giorni dalla formazione del nuovo Governo, danno fiducia ad esso. Fiducia che viene accordata o respinta sempre con una mozione motivata e votata per appello nominale. Articolo 94 cost: Il Governo deve avere la fiducia delle due camere, ciascuna camera

accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima dei tre giorni dalla sua presentazione.

LE FORME DI GOVERNO

Le principali forme di governo che esistono nelle democrazie pluraliste sono tre: il sistema parlamentare, il sistema presidenziale; il sistema semipresidenziale. La forma di governo parlamentare si caratterizza per l'esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento: il primo costituisce emanazione permanente del secondo, il quale può costringerlo alle dimissioni votandogli contro la sfiducia. Quando il Parlamento è bicamerale, la fiducia può dipendere da entrambe le camere, come in Italia, o da una sola camera, come in Germania. La forma di governo presidenziale è quella in cui il Governo ha un rapporto di fiducia con Capo dello Stato (di regola chiamato Presidente); ed è la forma di governo presente negli Stati Uniti d'America. La carica del Presidente e Vice-Presidente dura 4 anni. E’ eletto dall’intero corpo elettorale nazionale, non può avere mozione di sfiducia poiché la carica ha una durata prestabilita e limitata, presiede e dirige i Governi da lui nominati. Il Presidente, in quanto capo dell'esecutivo ha alle sue dipendenze l'amministrazione dello Stato federale e nomina i suoi collaboratori, che non possono essere membri del Parlamento. I collaboratori (chiamati segretari di Stato), quando sono riuniti, formano il cosiddetto Gabinetto, privo di qualsiasi rapporto con il Parlamento. Di fronte al Presidente vi è il Parlamento, che prende il nome di Congresso ed ha struttura bicamerale. Le due camere sono: il Senato, formato da due rappresentanti per ogni Stato membro, rinnovati parzialmente ogni 2 anni e la Camera dei rappresentanti. Il Congresso è titolare del potere legislativo. La forma di governo semipresidenziale si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi: il capo dello Stato, chiamato Presidente, è eletto dall’intero corpo elettorale nazionale e la sua carica dura per un tempo prestabilito, il presidente è inoltre indipendente dal Parlamento, non ha bisogno della sua fiducia, ma non può governare solo e deve servirsi di un Governo da lui nominato: il Governo però deve avere la fiducia del Parlamento. In tale sistema c'è una struttura diarchica (cioè a due teste): il Presidente della Repubblica ed il Primo ministro. Quest'ultimo fa parte di un Governo che deve avere la fiducia del Parlamento, mentre il Presidente trae la sua legittimazione direttamente dall'elezione popolare, e perciò non ha bisogno della fiducia parlamentare.

Senato: è un’assemblea legislativa che insieme alla Camera costituisce il Parlamento italiano. Il numero dei senatori è di 315, 309 dei quali eletti nelle 20 regioni italiane, e 6 eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7, eccetto il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta uno (art. 57). In aggiunta ai 315 Senatori eletti a suffragio universale, fanno parte del Senato anche alcuni senatori a vita e senatori di diritto in numero variabile (attualmente cinque: quattro nominati e uno di diritto; l'art. 59 del testo costituzionale detta che diventi automaticamente Senatore a vita chi sia stato Presidente della Repubblica, salvo rinunzia) e la sua sede è Palazzo Madama. Camera: assemblea legislativa che insieme al Senato costituisce il Parlamento italiano. A norma dell'art. 56 Cost., la Camera è composta globalmente da 630 deputati, di cui 617 eletti in Italia in circoscrizioni regionali e sub-regionali di lista e la sua sede è al Palazzo Montecitorio, ufficio storico di Roma. Poiché il presidente del Senato può ricoprire il ruolo di presidente supplente quando il presidente della Repubblica deve essere sostituito, il Senato è tradizionalmente considerato la camera alta. Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera. Art 154 cost: entrambe le camere svolgono il lavoro di controllo del Governo. La disciplina dell'organizzazione del Parlamento e delle Camere è dettata, innanzitutto, dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari (a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale). Organi necessari (in quanto previsti direttamente dal testo costituzionale) sono il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni (permanenti). A questi si affiancano altri organi previsti dai regolamenti (gruppi, proiezione parlamentare dei partiti, e giunte, con funzioni tecniche; ma anche la conferenza dei capigruppo, cui spetta la competenza di fissare il programma e il calendario dei lavori). Hanno compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e l'organizzazione. Sempre per lo stesso principio, perché possano esprimere legittimamente una decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del collegio (quorum strutturale), e la decisione stessa si assume approvata quando gode del voto favorevole della maggioranza dei voti espressi (quorum funzionale). Le sedute dell’assemblea sono pubbliche, infatti vi sono le apposite tribune per far assiste il pubblico; dalle sedute per le commissioni, che sono deliberazioni delle camere, è redatto solo un resoconto sommario (pubblicato sul Bollettino delle giunte e delle commissioni), ed è possibile seguire lo svolgimento dei loro lavori mediante un sistema audiovisivo a circuito chiuso. Al contrario, il verbale di seduta è documento riservato (la cui visione fu negata, nel 1959, anche alla Corte costituzionale). Vi sono anche delle sedute segrete dalle quali non si redigono resoconti. In seguito alla legge costituzionale n. 2 del 1963, entrambe le Camere sono elette per un

mandato di cinque anni (periodo denominato con il termine legislatura), e non possono essere prorogate se non in caso di guerra. Possono invece essere anticipatamente sciolte dal presidente della Repubblica. Le Camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere per evitare un possibile vuoto legislativo La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine della legislatura. Nei casi previsti dalla Costituzione italiana, il Parlamento si riunisce in seduta comune, come sancisce l’articolo 55 della Costituzione. Questo organico si riunisce presso gli uffici della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio, ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di presidenza. I costituenti diedero il potere al solo presidente della Camera di presiedere il Parlamento in seduta comune per stabilire equilibrio con il presidente del Senato, che sostituisce il presidente della Repubblica nel caso questi non possa adempiere alle sue funzioni. L’articolo 65 della Costituzione afferma che vi è ineleggibilità e incompatibilità nell’essere sia deputato che senatore, infatti, nessuno può appartenere a Camera e Senato contemporaneamente. Il Parlamento in seduta comune si riunisce:  con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, per l'elezione del presidente della Repubblica. È richiesta la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza assoluta nei successivi (art. 83 Cost.);  per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione del presidente della Repubblica (art. 91 Cost.);  per l'elezione di otto membri del Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.) Il quorum richiesto è la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea nei primi due scrutini, la maggioranza dei tre quinti dei soli votanti nei successivi;  per la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, a maggioranza assoluta (art. 90 Cost.);  per l'elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale (art. 135 Cost.). Il quorum è la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti nei successivi;  per la compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarne a sorte sedici, che integreranno la Corte costituzionale nei giudizi d'accusa contro il presidente della Repubblica (il quorum richiesto è il medesimo di quello previsto per l'elezione dei giudici costituzionali) (art. 135 Cost.). Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche funzioni di controllo sul Governo e funzioni di indirizzo politico. La funzione di controllo consiste in interpellanze e

del 1948 rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti (essa è al tempo stesso fonte di produzione e sulla produzione). Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione, esempio: Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) e i Bollettini ufficiali delle Regioni (B.U.R.). Che siano ufficiali ha grande importanza, perché il testo in esse pubblicato è quello che ''entra in vigore'', diviene cioè obbligatorio per tutti. Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale perché i cittadini e gli organi preposti all'applicazione del diritto lo possano conoscere. Questi non “entrano in vigore” immediatamente dopo la pubblicazione ma, soltanto dopo la vacatio legis, un periodo in cui il nuovo atto è pienamente obbligatorio in cui vige la presunzione di conoscenza della legge “ ignoratia legis non excusa” e l'obbligo del giudice di applicarla, senza bisogno che siano le parti a provarne l'esistenza “iura novit curia”. Le fonti di produzione a loro volta si differenziano in fonti-fatto e fonti-atto. Le fonti-fatto consistono in comportamenti spontanei della collettività, che si ripetono nel tempo, considerati idonei a produrre norme giuridiche. ES: usi e consuetudini, un esempio può essere il lasciare la mancia al ristorante, dunque un comportamento abituale che si ritiene giusto o giuridicamente necessario. Le fonti-atto sono le norme giuridiche scritte emanate dagli organi ai quali tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico. ES: le leggi del Parlamento. Le norme degli altri ordinamenti possono valere all’interno dell’ordinamento dello Stato soltanto se le disposizioni di questo lo consentono. Per consentire alle norme prodotte da fonti di altri ordinamenti di operare all’interno dell’ordinamento statale si opera attraverso la tecnica del rinvio. Il rinvio è dunque lo strumento con cui l’ordinamento di uno Stato rende applicabili al proprio interno norme di altri ordinamenti. Il legislatore è l'organo cui viene affidato il compito di emanare atti normativi. La nostra legislazione ha uno spessore storico di cent'anni, le leggi subiscono continui aggiornamenti; il principale organo legislativo è il Parlamento. Però bisogna distinguere interpretazione e applicazione del diritto. La norma è il frutto dell'interpretazione delle disposizioni. Il legislatore non può sostituirsi agli interpreti, né svolgere il loro lavoro, perché glielo impedisce la divisione dei poteri. Il legislatore esprime la sua volontà e l'interprete deve appunto interpretare le disposizioni e ricavarne un'unica norma. Il sistema ha creato dei criteri che servono ad evitare delle antinomie, ovvero dei contrasti tra norme o fonti. Questi criteri sono tre:  Criterio gerarchico;  Criterio cronologico;  Criterio delle specialità;  Criterio della competenza; Il criterio gerarchico presenta una struttura piramidale, dove a capo vi è la Costituzione, Le

fonti che stanno in alto hanno un’influenza su quelle che stanno in basso e così via. Si presume che queste norme abbiano una forma attiva (capacità di innovare l’ordinamento) e passiva (che resistono all’innovazione delle altre fonti) Dice che in caso di contrasto tra norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato “Lex superior derogat inferiori”. La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l' annullamento. L'annullamento è l'effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma; quindi essi perderanno validità. L'annullamento non opera solo per il futuro ma anche per il passato. Il criterio cronologico “lex posterior derogat priori” dice che la fonte più recente si preferisce a quella più antica. La prevalenza della norma nuova su quella vecchia si esprime attraverso l' abrogazione. L'abrogazione è appunto l'effetto che la norma più recente produce nei confronti di quella meno recente: l'effetto consiste nella cessazione dell'efficacia della norma giuridica precedente. Il criterio della specialità “lex specialis derogat generali” dice che in caso di contrasto tra norme si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva, dunque prevale la legge più specifica, dunque quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell’altra, e quest’ultima però non viene abrogata, dunque non cessa del tutto di produrre i suoi effetti, e in questo caso si tratta di deroga. Le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide: l'interprete opera solamente una scelta circa quale norma applicare, l'altra norma semplicemente non è applicata. Il criterio di competenza è il più importante, poiché vi sono molteplici fonti, e individuare quella giusta è molto importante. Dunque è il criterio che trova la fonte corretta di una determinata norma. Infatti, spiega l’organizzazione attuale delle fonti, e non spiega come risolvere le antinomie. In caso di contrasto tra le norme, prevale quella emanata dall’organo competente in materia. Ad esempio, l’articolo 117 disciplina la potestà legislativa di Stato e Regioni, e ne indica le seguenti materie di competenza. Leggi Statali e Regionali sono fonti primarie, e hanno parigrado sia sulla forma attiva che sulla forma passiva. Nel primo comma si afferma che entrambe devono rispettare la Costituzione, quindi Stato e Regione legiferano nello stesso modo. Nel secondo comma vi sono le lettere che individuano le materie di competenza dello Stato, quelle escluse sono di competenza delle Regioni. La competenza è diventata uno dei criteri più importanti per evitare le antinomie delle fonti del diritto. Riserva di legge: La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto dall'articolo 70. Possiamo distinguere diverse tipologie di riserve come quella assoluta, relativa e rinforzata;

legge. Per attivarlo è necessario che vi siano 50mila elettori o 5 consigli regionali. Vi sono però delle materie che non possono essere poste al referendum popolare: l’amnistia di indulto, la ratifica dei trattati internazionali, leggi tributarie o di bilancio. Nel referendum la corte di cassazione effettua verifiche, e la corte costituzionale effettua il giudizio di ammissibilità del referendum. Il processo per il referendum abrogativo è molto lungo e complicato, bisogna depositare le richieste alla Corte di cassazione, tramite appositi delegati, tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno. I quesiti dichiarati legittimi vengono trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità, e se la Corte dichiara ammissibile il referendum, il Presidente della Repubblica deve fissare il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno. L'Ufficio centrale accerta che alla votazione abbia preso parte della maggioranza degli aventi diritto al voto (altrimenti l'iniziativa fallisce e la legge, quindi, resta in vigore) e accerta la somma dei voti validi favorevoli e la somma dei voti validi contrari, proclamando il risultato del referendum. Se i no superano i sì, lo stesso quesito non può essere riproposto prima che siano trascorsi 5 anni. Se il risultato è favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, e il risultato viene pubblicato immediatamente in Gazzetta ufficiale. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione; tuttavia il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione. Vi sono dei decreti che non hanno forma di legge, ma hanno la stessa forza. Si dividono in decreto legislativo (Art.76) e decreto legge (Art.77). Decreto legislativo : si intende, nel diritto costituzionale, un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento). E’ uno strumento con il quale le Camere decidono, per motivi di inadeguatezza tecnica o mancanza di tempo, di non disciplinare nel dettaglio una determinata materia. La delega del governo non può mai essere in bianco, ma lo vincola a rispettare una serie di limiti. L’Art.76 dice che l’esercizio della funzione legislativa non può essere guidato dal Governo. Il decreto legislativo viene deliberato dal consiglio dei ministri. Decreto legge : è un atto normativo, di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art.77, che afferma che il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, senza delegazione delle Camere. Quando il Governo adotta sotto sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve presentarli il giorno stesso alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Entra in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e deve contenere: principi, criteri collettivi, il tempo e l’oggetto definito. Non si possono fare deleghe in bianco perché sarebbe incostituzionale. Quando in decreto legge entra in vigore, dunque verrà emanato dal Presidente della Repubblica, avrà una durata di 60 giorni. Perderà efficacia subito dopo i 60 giorni se in questo lasso di tempo il Parlamento

non li convertirà in legge. Un esempio di decreto legge è quello emanato dal Presidente della Repubblica per il caso Englaro. La perdita di efficacia del decreto-legge è chiamata decadenza e costituisce un fenomeno unico nell'ambito delle fonti del diritto. Regolamenti parlamentari: art.64 sono delle fonti che organizzano le Camere, atti normativi. Riservano la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento di ciascuna Camera. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dalla Camera e pubblicati in Gazzetta ufficiale. I regolamenti parlamentari sono fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione e dotate di un ambito di competenza riservato: attraverso essi si manifesta l'autonomia che caratterizza le Camere, in quanto organi costituzionali, e la loro indipendenza. Leggi Regionali: le regioni di qualsiasi statuto possono emanare leggi con la stessa forza attiva/passiva di tutte le altre fonti primarie, infatti anch’esse sono fonti primarie. Come regola l’Italia la potestà tra Stato e Regioni? Art.117 entrambe le leggi devono rispettare la Costituzione, i vincoli comunali e gli obblighi che derivano dai diritti internazionali. Se le leggi dello Stato e le leggi regionali non rispettano i punti elencati sopra, saranno delle leggi incostituzionali. Non si può sindacare sui regolamenti. ANNULLAMENTO : la legge viene eliminata dall’ordinamento perché va in contrasto con la legge superiore. ABROGAZIONE: eliminare una legge dall’ordinamento, che non esisterà più e che mai più potrà essere applicata. DEROGAZIONE : abrogazione parziale della legge che in casi particolari il legislatore potrebbe applicare.

LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA

Le fonti dell’Unione Europea si dividono in fonti del diritto convenzionale e fonti del diritto derivato. Diritto convenzionale : consiste nei trattati con cui l'UE è stata istituita e successivamente modificata e sviluppata Diritto derivato : si distingue in atti vincolanti e non; quest'ultimi sono le raccomandazioni e i pareri che ogni organo dell'UE può emanare; mentre gli atti vincolanti si distinguono in 3 tipologie:  REGOLAMENTI UE: Pongono norme generali e astratte e sono obbligatori in tutti i loro elementi cioè non possono essere applicati solo parzialmente nei singoli stati;  DIRETTIVE UE: È una delle fonti derivate del diritto dell’Unione Europea. A differenza dei regolamenti, le direttive si rivolgono esclusivamente agli Stati membri (non a persone fisiche e giuridiche) e non sono immediatamente applicabili negli ordinamenti giuridici interni, ma vincolano gli Stati al raggiungimento di determinati