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Appunti approfonditi relativi all'ITER LEGISLATIVO. Esito dell'esame 28/30, Università di Roma3.
Tipologia: Appunti
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Procedimento di formazione delle leggi (ITER LEGISLATIVO). Il procedimento legislativo è una serie coordinata di atti rivolti ad una produzione dello stesso risultato finale, ossia la legge formale, la legge ordinaria. Questi atti di cui si compone il procedimento legislativo sono tre: 1) l’ iniziativa legislativa 2) deliberazione legislativa delle camere 3) promulgazione. L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge alla camera. I progetti di legge se provengono dal governo si chiamano disegni di legge , negli altri casi invece si chiamano proposte di legge (es.quella del parlamentare singolo). Il progetto di legge consta di due parti: 1)il testo dell’articolato normativo (legge vere e propria con i suoi eventuali commi) che il proponente propone alla camera con la speranza che venga approvato; 2) l’articolato normativo è accompagnato da una relazione illustrativa degli scopi e delle caratteristiche del progetto di legge(qui si cerca di spiegare il motivo per cui si è sentita la necessità di presentare questo nuovo progetto). L’iniziativa legislativa è riservata ad alcuni soggetti tassativamente indicati dalla costituzione. Prima fra tutte è l’iniziativa governativa: il governo è l’unico soggetto che ha potere di iniziativa su tutte le materie ed anzi , su alcune, l’iniziativa legislativa è riservata solo al governo (es.art 81 Cost.). L’iniziativa governativa è la più importante sia per questo aspetto(unico soggetto che ha potere di iniziativa su tutte le materie); inoltre in seduta governativa è quella che di solito ha più probabilità di essere approvata, più possibilità di successo. Quella del Parlamentare viene fatta invece per esigenze di elettorato, di “votazioni”. Anche il disegno di legge governativo ha un suo svolgimento per arrivare al disegno governativo da presentare alla camera: 1) iniziativa di uno o più ministri; 2) ci vuole la deliberazione del Consiglio dei Ministri ; 3) infine bisogna avere l’autorizzazione del Presidente della Repubblica. Nell’ iniziativa Parlamentare ogni deputato o senatore può presentare progetti di legge alla camera cui appartiene(in genere sono più gruppi parlamentari a presentarlo, difficilmente un singolo). Nell’iniziativa popolare le proposte sono disciplinate dall’art.71 secondo comma Cost. : progetto di legge può essere proposto da parte di 50k elettori(?) L’ iniziativa regionale , in quanto l’art.121 secondo comma Cost. riconosce ai consigli regionali il potere di presentare progetti di legge alle camere. L’iniziativa del CNEL(consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) art.99 Cost. Art.71 primo comma vieta che un progetto di legge sia discusso direttamente dalla Camera ; prima deve essere esaminato dalla commissione permanente competente per materia. Esse in relazione alle diverse funzioni che svolgono sia la Commissione che l’Aula, si distinguono 3 procedimenti di approvazione delle leggi : 1) Procedimento ordinario / per commissione in sede referente (la commissione esamina e riferisce all’assemblea). 2) Procedimento per commissione in sede deliberante (la commissione delibera, all’Aula non arriva proprio). 3) Procedimento per Commissione in sede redigente o “procedimento misto”. Il procedimento ordinario: Spetta al Presidente della camera individuare la commissione competente per materia, cui assegnare il progetto di legge; Il presentente della commissione (all’interno della commissione, ogni commissione ha un presidente) espone le linee generali della proposta di legge, una discussione
generale. Si espone la proposta e si apre una discussione generale. Successivamente si passa alla discussione articolo per articolo e alla votazione degli eventuali emendamenti (termine tecnico con cui si modificano le modifiche al testo originario). Finita questa seconda fase, alla fine vi è l’approvazione del testo unitamente ad una relazione finale nella quale viene esposta l’attività svolta e gli orientamenti emersi durante i lavori della commissione. Alla fine della commissione si nomina un relatore che ha il compito di riferire in aula. Finita la parte in commissione si passa alla discussione in aula che procede per 3 letture che rispecchiano le fasi della discussione in commissione. La prima lettura è introdotta dal relatore e consiste nella discussione generale e può chiudersi con una votazione di un ordine del giorno di non passaggi agli articoli: se l’aula ritiene che tale proposta non sia meritevole, va a votare questo non passaggio agli articoli, si chiude quindi il procedimento in senso negativo! Se tale blocco non ci fosse, non vi è nessuna votazione e si passa ad una seconda lettura che prevede la discussione dei singoli articoli, degli eventuali emendamenti e la votazione definitiva del testo di ogni articolo(fase più laboriosa. Terminata questa fase, l’aula procede alla terza lettura: essa insiste nell’approvazione finale dell’intero testo di legge cosi come risulta a seguito dell’esame articolo per articolo. Per le votazioni valgono le regole generali: di norma si procede per il voto palese e maggioranza semplice o relativa (dei presenti). L’altro procedimento è quello per commissione in sede deliberante: esso consente alla commissione di assorbire tutte le fasi del procedimento di approvazione sostituendo l’Aula; quindi la commissione esaurisce tutte e 3 le letture senza che il progetto di legge debba essere discusso e votato dall’assemblea. [#Aula intesa come la composizione di tutti i deputati o senatori] Le commissioni parlamentari sono formate in modo proporzionale di tutti i principali partiti. Le garanzia che vengono apportate: alcune materie sono escluse dal procedimento in sede deliberante, ovvero quelle previste dal IV comma dell’articolo 72 per le quali si dice esiste una riserva di assemblea ( es. proposte di legge costituzionale, leggi in maniera elettorale, liberi trattati internazionali, di bilancio, etc…). La seconda garanzia è la composizione della commissione deliberante; l’art.71 III comma, dispone che sia seguito il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari(per poter rappresentare tutti si rischia che anche il partito più piccolo debba avere un rappresentate come quello grande). Il procedimento per commissione in sede redigente è previsto dai regolamenti parlamentari(non dalla costituzione quindi; in costituzione solo ordinario ed in sede deliberante). Questo procedimento serve a sgravare l’assemblea della discussione e approvazione degli emendamenti che vengono decentrati in commissione, quindi la discussione e approvazione si svolge tutta in commissione, riservando all’aula l’approvazione finale. Di solito la commissione redigente usata per disegni di legge a contenuto tecnico, al fine che tutto il discorso sia centrato.,non “espansivo”. Esauriti i lavori in una camera, il progetto viene trasmesso all’altra camera e deve essere approvato nel medesimo testo(affinchè non si arriva a ciò vi sono le “navette parlamentari”, ping pong tra le camere).