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DIRITTO E SOCIETÀ
A) Diritto, fatti e norme giuridiche
In quasi tutti i manuali si trova la frase “ ubi societas ibi ius ” che significa che c’è un legame molto stretto tra la società e il diritto, ossia dove c’è un gruppo organizzato c’è anche un sistema di regole. Il diritto non si esaurisce nelle norme giuridiche ma nasce anche dai fatti che devono essere ordinati secondo determinate regole che si impongono come obbligatorie nei confronti dei destinatari per la loro precettività. Una delle principali caratteristiche delle regole giuridiche è la doverosità, nel senso che a determinati presupposti si producono effetti determinati e questo prende il nome di precettività. La nascita di vincoli giuridici obbligatori si determina sia nei rapporti interindividuali che nei rapporti tra individuo e gruppo sociale organizzato. Questo dato costituisce un tratto comune, ossia la caratteristica delle regole giuridiche che comportano dei vincoli giuridici obbligatori si presenta in entrambi i casi. Ci sono però molti elementi differenziali alla base dei due tipi di rapporti, come: gli interessi tutelati, la natura del vincolo e la legittimazione (nel rapporto tra privati la natura è di tipo consensuale mentre nel rapporto tra gruppi la natura è diversa perché si basa sulla rappresentanza), i fini perseguiti, il carattere delle norme di regolazione dei rapporti (le norme di diritto privato possono essere derogate sulla volontà delle parti mentre quelle di diritto pubblico sono inderogabili) e la giurisdizione (nel diritto privato a giudicare è il giudice ordinario, mentre nel diritto pubblico è il giudice amministrativo o la corte costituzionale). Quindi le norme di diritto pubblico : hanno ad oggetto l’interesse pubblico, hanno un fine prestabilito dall’ordinamento, sono di norma indisponibili da parte dei soggetti privati e sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo.
B) Gli ordinamenti giuridici
La sovranità è intesa come la capacità di uno stato di usare la propria forza nei confronti degli altri consociati. Quando si parla di ordinamenti giuridici si fa riferimento a due concezioni: la prima è la teoria normativista di Kelsen , la seconda è la teoria istituzionalista di Santi Romano. Secondo la teoria normativista l’ordinamento è composto prevalentemente da norme giuridiche ed è separato dal corpo sociale. Questa teoria adotta una concezione gradualista del diritto , presuppone una concezione piramidale del diritto in cui al vertice c’è la norma fondamentale e sotto sono poste le altre norme giuridiche che traggono la propria validità e legittimazione dalla norma fondamentale. Questa teoria ha avuto il merito di dare un ordine al sistema giuridico, però ci sono due critiche: il diritto non si esaurisce nella norma scritta e questa teoria non spiega cosa legittima la norma fondamentale. Secondo la teoria istituzionalista , l’ordinamento giuridico è ogni istituzione, ossia un corpo sociale che si organizza e si dà delle norme di regolazione. La prima acquisizione della teoria è che tutti gli ordinamenti giuridici sono qualitativamente uguali, quello che cambia è il rapporto con l’ordinamento giuridico originario dello stato che è l’unico in grado di far rispettare le regole per i consociati. Le correnti che hanno influito sulla formazione del pensiero giuridico sono: il positivismo giuridico e il giusnaturalismo. Il positivismo giuridico stabilisce che non esiste altro che il diritto scritto e rappresenta in modo chiaro, tramite una norma scritta, gli obblighi a cui sono tenuti i consociati, ma non sempre il diritto scritto è un diritto giusto. Il giusnaturalismo stabilisce che il diritto è sempre riconducibile ai principi di diritto naturale derivanti dalla natura e dalla ragione umana, superiori alle stesse leggi umane. L’approccio attuale ha risolto questo problema positivizzando i principi di diritto naturale nei trattati internazionali e nelle singole costituzioni dell’Europa occidentale. In Italia, nella costituzione, una traccia della concezione giusnaturalista si trova all’art. 2. Gli ordinamenti si atteggiano in maniera differente a seconda che siano di Common Law o di Civil Law. Negli ordinamenti di Common Law le regole non sono scritte ma sono di tipo consuetudinario. Negli ordinamenti di Civil Law le regole sono norme scritte e il giudice svolge un ruolo di applicazione della legge. Nel caso di concorrenza tra ordinamenti giuridici diversi è necessario vedere i criteri di competenza fissati all’interno della Costituzione: la funzione giurisdizionale è solo statale, la funzione normativa è ripartita tra stato e regioni, la funzione organizzativa spetta anche a soggetti privati che svolgono funzione di interesse pubblico.
C) Lo Stato e le forme di stato
Quando si parla di stato si parla sia di un popolo che vive in un determinato territorio sia di un apparato organizzativo-burocratico. Lo stato apparato fa riferimento alla struttura organizzativa di uno stato che è in grado di esercitare il potere sui cittadini. La forma di stato fa riferimento a due accezioni: al modo in cui si è evoluta l’organizzazione dei rapporti tra governanti e governati e quindi si riferisce anche ai fini ultimi che si prefissa di raggiungere l’ordinamento, e ai diversi modi con i quali il potere politico è distribuito verticalmente tra lo stato e le autonomie territoriali. Nella prima accezione si possono distinguere 4 tipi di stato:
- Stato patrimoniale : si basa sul diritto di proprietà dei feudatari e il fine è la tutela dei loro diritti di proprietà;
- Stato assoluto : tutti i poteri sono concentrati nelle mani di un unico soggetto e presuppone che ci sia un apparato autoritario separato dalla società civile e un potere internamento attribuito o al Re o alla Corona. È un potere che non ha limiti e la volontà del Re o della Corona è fonte del diritto.
- Stato di diritto : nasce dallo stato liberale, il passaggio si ha con l’affermazione del principio di separazione dei poteri, il principio di legalità e il principio di gerarchia delle fonti (tutte le fondi che derivano dall’esecutivo non possono contrastare con le leggi del parlamento) e della sindacabilità degli atti di esercizio del potere.
- Stato democratico-sociale : nasce con le costituzioni rigide, ossia quelle che richiedono una specializzata disciplina per la sua revisione e quindi sovrasta tutte le altre leggi del sistema. Si afferma anche il suffragio universale, il riconoscimento dei diritti sociali (= libertà che richiedono ai pubblici poteri di attivarmi per erogare prestazioni che siano vantaggiose) e il pluralismo (= può essere sia istituzionale e fa riferimento al fatto che il potere è distribuito territorialmente su altre istituzioni oltre allo stato, sia sociale e fa riferimento al fatto che singoli soggetti possono godere di un’autonomia sociale per raggiungere fini meritevoli di tutela). La seconda accezione fa riferimento alla modalità con la quale il potere è distribuito verticalmente su tutto il territorio tra i vari enti che sono espressione della sovranità. Ci sono tre modelli:
- Lo stato federale : è costituito da entità sovrane precostituite che decidono di mettere in comune l’esercizio di alcune funzioni imputandole ad un’entità distinta che prende il nome, appunto, di stato federale. Questo avvenne nel caso della Svizzera e degli USA, dove singoli stati o cantoni decidono di unire le proprie forze per ragioni di sicurezza comune, politica estera ecc.
- Lo stato unitario : lo stato detiene il monopolio del potere legislativo e giudiziario. Il modello storico a cui fa riferimento è la Francia napoleonica.
- Lo stato regionale italiano : è uno stato intermedio caratterizzato dall’unità e indivisibilità dello stato, come riporta l’articolo 5 della costituzione. L’art. 5 è una norma programmatica che riconosce autonomia costituzionale anche ad altri soggetti ed è la norma fondamento del pluralismo istituzionale, inoltre, riconosce il principio dell’autonomia e del decentramento. Il decentramento fa riferimento a una modalità organizzativa di distribuzione della funzione amministrativa sul territorio. L’autonomia, invece, si riferisce al fatto che un soggetto è autonomo quando può elaborare una propria funzione di indirizzo politico. All’interno dello stato però vengono riconosciute anche le autonomie territoriali (comuni, province e città metropolitane) che sono elementi costitutivi del sistema, secondo l’art. 114 della Costituzione, e a cui vengono riconosciuti potestà statuaria, regolamentare e amministrativa.
LA COSTITUZIONE
Il termine Costituzione ha diversi significati:
- Come “DNA” di un sistema politico : ossia l’insieme degli elementi che descrivono come è organizzato e come funziona un determinato sistema politico. In questo caso la Costituzione ha una funzione descrittiva.
- Come manifesto politico : ossia come documento fondamentale che segna il trionfo di una visione politica dell’organizzazione della società. Ad esempio, il Preambolo della Costituzione americana del 1787.
- Come testo normativo : ossia come fonte del diritto collocata al vertice del sistema delle fonti vincolante per tutte le altre fonti. La Costituzione è la fonte delle fonti, quindi tutte le fonti che stanno al di sotto traggono la loro validità e legittimazione da essa. Esistono diversi modelli di Costituzione: la costituzione degli antichi (= concessa dalle autorità) e dei moderni (= frutto di un processo di affermazione storica). Però, le costituzioni si distinguono per tipi a seconda dei caratteri degli stati:
- Costituzione liberale : è l’atto che dà valenza allo stato liberale e poi allo stato di diritto. È caratterizzata da una legittimazione del potere politico, dal principio della separazione dei poteri e dal riconoscimento di alcuni diritti.
- Costituzione socialista : non c’è alcun riconoscimento delle forme sociali. È degenerata perché non è stata in grado di ripartire il potere.
- Costituzione democratico-sociale : è il modello che hanno oggi tutti gli stati dell’Europa occidentale e costituisce una naturale evoluzione perché porta a compimento una serie di istituti concepiti nella costituzione liberale. È caratterizzata da: diritto di voto riconosciuto a tutti i cittadini, principio democratico pieno, l’intervento dei pubblici poteri nell’assetto sociale, il riconoscimento delle libertà positive e il riconoscimento del ruolo delle formazioni sociali. I caratteri formali della costituzione sono: costituzione scritta, votata, rigida, lunga, programmatica e aperta. Rigida si riferisce al fatto che per essere modificata ci deve essere una procedura apposita. Lunga si riferisce al fatto che la costituzione demanda la disciplina di alcuni istituti ad altre fonti. Programmatica si riferisce al fatto che richiede il raggiungimento di un obbiettivo per trasformare le condizioni delle società. Aperta si riferisce al fatto che è elastica, ossia idonea a legittimare l’attuazione di programmi diversi. La Costituzione ha avuto delle origini particolari: nel periodo precedente a essa ci fu il ventennio fascista, infatti, il 2 5 luglio 1943 l’ordine del giorno del Gran Consiglio revoca Mussolini. Da quel momento, si trova una tregua formalizzata con il Patto di Salerno che consisteva nell’impegno del Re a ritirarsi e a nominare come luogotenente del regno il figlio e il Consiglio di Liberazione Nazionale si impegna a risolvere la problematica e ad affrontarla più avanti nel tempo con un referendum. Quindi servono due governi provvisori, il governo Bonomi del 1944 e il decreto legislativo del 1946. Il 2 giugno 1946 viene fatto un referendum. Viene eletta l’assemblea costituente e viene nominata la Commissione dei 75 che predispone il testo della costituzione che poi andrà in votazione. La Costituzione viene poi approvata nel 1948. La costituzione nasce da un’esperienza di sei anni di guerra mondiale che aveva distrutto il paese e creato una guerra civile all’interno dell’Italia. Allora tutte le forze politiche che avevano dato avvio al patto costituzionale si erano ripromesse di evitare concretamente che la dittatura tornasse in Italia. Questo costituisce il collante del patto costituzionale tra le diverse forze politiche di estrazione politica diversa. In assemblea costituente parteciparono 3 diverse generazioni: la generazione dei giovani che facevano parte del comitato di liberazione nazionale, la generazione di intellettuali che si era opposta al regime e la generazione di politici che appartenevano allo stato liberale precedente che volevano superare l’esperienza fascista.
o I Contenuti
Gli articoli della Costituzione sono 139 , a cui si aggiungono le disposizioni transitorie finali. Il primo contenuto di rilievo è dato dai principi costituzionali , che si trovano nelle parti I e II. È importante distinguere i principi delle norme giuridiche dai valori e dagli interessi. I valori e gli interessi sono elementi extra- giuridici, quindi rimangono al di fuori del diritto e sono recepiti all’interno dei principi fondamentali e dei principi costituzionali. I principi costituzionali sono norme giuridiche che possono essere definiti “ precetti di ottimizzazione ”: sono norme a fattispecie molto generale che prescrivono qualcosa che deve essere realizzato nella misura più ampia possibile e compatibilmente con le possibilità giuridiche e di fatto. Molto spesso accade che i principi entrino in contrasto tra di loro e ciò viene risolto dalla Corte Costituzionale che opera un meccanismo chiamato bilanciamento. I quattro macro-principi fondamentali della Costituzione sono:
- Il principio personalista : è stato elaborato nell’ambito degli atti dell’assemblea costituente e pone il nucleo della persona umana come prioritario, inviolabile e inattaccabile dai pubblici poteri. Questo principio viene applicato sul piano positivo in molti articoli della costituzione: l’art. 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile; l’art. 27 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; l’art. 32 dice che il diritto alla salute è un interesse fondamentale dell’individuo ed è interesse della collettività e il secondo comma vieta l’obbligo di trattamenti sanitari obbligatori; l’art. 3 al primo comma stabilisce il principio di eguaglianza secondo cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.
- Il principio democratico : trova fondamento all’articolo 1 della costituzione e coincide con il principio di sovranità popolare (art. 48). È assicurato attraverso il principio maggioritario, che consente alla maggioranza di poter governare una serie di atti e funzioni previsti dalla Costituzione. Presuppone anche la tutela delle minoranze e la trasparenza dei processi decisionali. Questo principio implica anche il riconoscimento del principio di eguaglianza davanti alla legge e la tutela delle libertà civili e sociali.
- Il principio lavorista : è sancito all’art. 4 della Costituzione, il quale dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Non è una norma percettiva bensì programmatica che riconosce il lavoro come caratteristica fondamentale del vivere sociale. Ha un secondo significato perché costituisce un fondamento di altri diritti sociali, tra cui l’art. 36 della Costituzione che riconosce il diritto del lavoratore ad avere una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto ed è anche il fondamento dell’art. 37 che riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti del lavoratore.
- Il principio pluralista : comporta il riconoscimento di diverse forme di aggregazione sociale, comporta la libertà di organizzazione e formazione dei gruppi sociali e tutela l’autonomia delle diverse istituzioni. Un'altro corollario che possiamo ricavare dal principio pluralista e il principio di sussidiarietà orizzontale che è stato disciplinato all'articolo 118 e obbliga i pubblici poteri a favorire lo svolgimento di funzioni di interesse generale da parte dei cittadini singoli o associati e quindi da parte di cittadini che si raccolgono per esercitare funzioni di interesse generale. Molti autori fanno riferimento anche il principio internazionalista ma si dovrebbe parlare di un'apertura della nostra costituzione verso un'apertura internazionale a partire da affermazioni che si fanno all'articolo 10 e 11 della costituzione. All'articolo 11 c’è il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie. All'articolo 10 vengono riconosciute le norme del diritto internazionale come fonti del diritto. L’ efficacia dei principi fondamentali:
- Identificano il nucleo inderogabile della Costituzione e rappresentano un limite alla revisione costituzionale.
- L'interpretazione conforme ai principi costituzionali, cioè nei casi in cui c’è un dubbio sull'applicazione o si determinano lacune dell'ordinamento l'interpretazione che si deve seguire è conforme ai principi costituzionali. Le disposizioni costituzionali non sono tutte uguali: alcune sono norme precettive , cioè immediatamente applicabili e quindi se violate il giudice può applicare direttamente la costituzione; altre sono norme programmatiche , cioè sono norme che fissano delle finalità da raggiungere nei confronti del legislatore o dell'amministratore. Appena dopo la promulgazione della Costituzione, ci si chiese che efficacia avessero le norme programmatiche. Il primo caso che si pose fu quello di alcune norme che facevano parte del testo unico delle leggi di sicurezza che
IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO
NOZIONI GENERALI, L’INTERPRETAZIONE
Ci sono una serie di fattori che determinano la complessità del sistema delle fonti: o L'introduzione del concetto di “forza di legge” : cioè alcuni atti, seppur adottati dal governo in particolari condizioni, sul piano sostanziale possono equivalere alla legge del Parlamento. o L'affermazione del pluralismo politico e amministrativo delle regioni: accanto alla legge e agli atti aventi forza di legge emergono le leggi delle regioni. o Adesione alla Comunità Europea : con conseguente limitazione della propria sovranità e accettazione che alcuni atti normativi della comunità europea potessero avere effetto nel nostro ordinamento. Per fonte del diritto si intende qualsiasi atto scritto o fatto cui l'ordinamento riconosce la capacità di porre in essere delle norme giuridiche. Con il termine disposizione si intende il frammento letterale o enunciato linguistico che si trae da un articolo di legge. La norma è il risultato del processo interpretativo della disposizione. Le antinomie sono i contrasti che si creano tra disposizioni o norme e tra disposizioni diverse punto il contrasto deve essere risolto ma non è sempre contrasto reale perché può essere apparente. Quando il contrasto è apparente può essere risolto in via interpretativa. Ci sono tre tipi di interpretazioni principali:
- Interpretazione letterale: quando la lettera della legge è chiara e non c'è bisogno di interpretazione;
- Interpretazione logica: fondata su criteri applicabili con priorità rispetto ad altri;
- Interpretazione sistematica: cioè teleologica, a cui si ricorre quando la norma positiva non contempla una specifica fattispecie in maniera risolutiva. È un'interpretazione che assume i caratteri dell'interpretazione logico-evolutiva, cioè cerca di colmare lacune perché nel momento in cui è stata scritta la costituzione alcune problematiche non erano ancora esplose. I criteri di risoluzione delle antinomie sono: o Criterio cronologico : ha come effetto l'abrogazione, che opera per fonti di vario grado. È determinata dal sopravvento della fonte successiva rispetto a quella precedente, e può essere espressa o tacita. L'abrogazione ha un effetto ex nunc , cioè opera da quando entra in vigore la nuova legge. Il criterio dell'abrogazione si ricava da due disposizioni: l’articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile e l'articolo 15. Può accadere, però, che una legge contenga delle disposizioni che possano avere effetto retroattivo in ambito civile, quindi la nuova legge potrebbe contenere una clausola di retroattività che dice che la legge si applica dal 1 gennaio e trova applicazione anche per il periodo anteriore. Un limite alla retroattività della legge riguarda la materia penale, in quanto, all'articolo 25 della Costituzione, viene sancito un principio che pone il divieto della retroattività della legge penale. Anche nell'ambito della materia civile c'è un limite alla retroattività della legge, in quanto la nuova legge non può rispondere retroattivamente in senso negativo quando vale il principio di tutela dell'affidamento e quando va a incidere su fatti o contratti già eseguiti. o Criterio gerarchico: è il presupposto della rigidità costituzionale. Il contrasto tra la norma che appartiene alla fonte di grado inferiore con la norma di grado superiore determina l'invalidità della fonte contrastante sotto ordinata. L'effetto è l'invalidità della norma con conseguente annullamento di quella sotto ordinata che contrasta con quella sovraordinata. L'efficacia è sempre ex nunc, cioè un'efficacia retroattiva. C'è un limite alla retroattività, in quanto non vengono annullati retroattivamente i rapporti esauriti che si siano esauriti nel corso di tempo anteriore in costanza dell'applicazione della norma precedente che poi è stata annullata. Questo criterio opera anche attraverso gli atti aventi forza di legge. o Criterio di competenza : opera nei casi in cui la Costituzione demanda a una specifica fonte, in via esclusiva, la disciplina di determinate materie. Serve a determinare e individuare la disciplina di una materia e assegnarla a una determinata fonte. L'effetto è l'invalidità delle fonti, diverse da quelle indicate nella Costituzione, che intervengono nelle materie che la Costituzione ha riservato ad altre fonti specifiche.
LA REVISIONE COSTITUZIONALE E I SUOI LIMITI
POTERE COSTITUENTE E COSTITUTIVO
Quando si parla di revisione della costituzione ci sono due approcci sul piano filosofico:
- Teoria del potere costituente : dice che un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Per il potere costituente, poiché ogni generazione ha diritto ad avere una Costituzione, ogni volta che c'è da fare una revisione della Costituzione si può farlo: ex novo una nuova assemblea costituente o esercitando il potere costituente.
- Teoria del potere costituito : dice che il potere costituente si può esercitare una sola volta e quindi la Costituzione può essere revisionata con modalità previste da essa ma non si potrà mai ricorrere a un nuovo potere costituente per far sì che si adotti una nuova Costituzione e si cancelli quella precedente.
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
Quando si parla di procedimento di revisione costituzionale ci sono diversi sistemi nell’ambito dell’Europa. L’Italia è un procedimento misto : un procedimento legislativo aggravato , in cui sono previste maggiori deliberazioni e maggioranze più alte, e su questo procedimento si innesta un eventuale e possibile referendum. È disciplinato all’articolo 138 della costituzione. Nel procedimento legislativo ci sono tre fasi: fase iniziativa ; fase costitutiva o di approvazione ; fase di interpretazione dell’efficacia. Il procedimento legislativo previsto per la camera e il Senato si fonda sul bicameralismo , secondo cui la formazione della legge deve necessariamente avere la delibera della camera dei deputati e del Senato. Questo procedimento si basa su due deliberazioni. Il procedimento di revisione costituzionale, invece, richiede quattro deliberazioni di camera e Senato a un intervallo non inferiore di tre mesi. La fase iniziativa non è disciplinata nel procedimento di revisione costituzionale perché fa riferimento all’articolo 71 della costituzione che dice che il procedimento di iniziativa può essere iniziato da ogni parlamentare oppure dal governo mediante la raccolta di 50.000 firme, inoltre l’articolo 121 della costituzione individua altri due soggetti: i consigli regionali e il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Ciò che caratterizza l’articolo 138 è la fase dell’approvazione che prevede due deliberazioni a un intervallo non inferiore di tre mesi. Ci sono due alternative:
- Se nella seconda votazione e quindi nella terza e quarta deliberazione si raggiunge una maggioranza qualificata dei 2/3 allora non c’è bisogno di ricorrere a referendum in quanto il progetto di revisione costituzionale passa solo con le quattro deliberazioni. Nelle prime due deliberazioni la costituzione non richieda una maggioranza assoluta ma ci può essere anche una maggioranza relativa (inferiore al 50%). Ci possono essere degli emendamenti nel progetto di revisione costituzionale ma non nella terza e nella quarta deliberazione.
- Può accadere che nella terza e nella quarta deliberazione si raggiunga una maggioranza maggiore a quella assoluta ma inferiore a quella dei 2/3. In questo caso il testo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale perché ha la finalità di portare il testo a conoscenza di tutti i cittadini. Entro tre mesi dalla pubblicazione, tre soggetti (un quinto dei membri di una camera, 500.000 elettori, cinque consigli regionali) possono richiedere il referendum affinché il corpo elettorale si possa esprimere sul contenuto del progetto di legge. Esistono diversi referendum: il referendum abrogativo è disciplinato l’articolo 75 della costituzione ed è necessario, il referendum costituzionale scatta solo nel caso in cui non è raggiunta la maggioranza dei 2/3. Anche le maggioranze sono diverse: nel caso del referendum costituzionale è richiesta la maggioranza dei voti validi, mentre nel referendum abrogativo esiste un quorum di validità e un quorum di efficacia, cioè quando si vota per l’applicazione di una legge devono votare la metà +1 degli aventi diritto al voto ( quorum di validità ) e all’interno dei votanti è calcolata la maggioranza al 50% +1 ( quorum di efficacia ). Questo non accade nel referendum costituzionale perché può votare il 30% e se vincono i sì il referendum passa in quanto ha una ratio confermativa.
UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO ITALIANO
La prima fase di avvio europeo è iniziata con i tre trattati , la seconda fase è stata il trattato di Maastricht e la terza fase è stata il trattato di Lisbona. L’antecedente è il fallimento della creazione di una costituzione per l’Europa e quindi nel 2007 viene sottoscritto il trattato di Lisbona che riprende i contenuti del trattato del 2004 con minore enfasi adottando soluzioni più flessibili per gli Stati. Il sistema rimane regolato da due trattati che costituiscono le fonti del diritto europeo: il trattato sull’UE (TUE) e il trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE). Il primo detta i principi più importanti e i valori su cui si fonda l’UE, mentre il secondo contiene una disciplina più dettagliata che descrive il funzionamento degli organi e delle funzioni. Le novità che emergono dal trattato di Lisbona sono:
- L’UE acquista personalità giuridica e si sostituisce alla comunità europea;
- Miglior distribuzione delle competenze tra UE e Stati;
- Rafforzamento del ruolo del parlamento europeo;
- Ampliamento delle decisioni del Consiglio soggette alla regola di maggioranza. L’ampliamento e l’estensione degli Stati membri dell’UE è un fattore di aggravamento dei processi decisionali. Una delle possibili soluzioni è data dal seguire delle forme di integrazione che sono solo per alcuni stati membri, l’altra è avviare una procedura di violazione dei valori ai sensi dell’articolo 7 del trattato e questa procedura può portare alla sospensione di alcuni diritti e alcune facoltà dello stato membro.
LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA L’UE E GLI STATI MEMBRI
Il riparto di competenze è stato definito dal principio di attribuzione , ossia l’UE esercita solo le competenze che gli stati membri gli hanno attribuito. È una forma di garanzia perché delimita i confini istituzionali delle competenze dei singoli organi e istituzioni all’interno dell’UE. Questo principio nel tempo però è stato eroso dai poteri impliciti , ossia il trattato riconosce che gli organi e le istituzioni dell’UE possano esercitare una serie di competenze funzionali al raggiungimento dei fini previsti dal trattato. Esistono tre diversi tipi di competenze all’interno del trattato:
- Competenze esclusive : ci sono dei settori, elencati all’art. 3 del trattato, all’interno dei quali l’UE ha competenza esclusiva, cioè solo essa può legiferare in quella materia;
- Competenze concorrenti : in alcune materie entrambi i soggetti possono legiferare. Ci può essere un conflitto di attribuzioni tra gli organi dell’UE e i singoli stati membri in merito alla regolazione di alcune materie;
- Competenze di coordinamento e di sostegno : ci sono dei settori in cui l’UE può svolgere azioni per sostenere o completare le attività dei singoli stati membri. Le competenze sono esercitate applicando:
- Il principio di sussidiarietà : nei settori che non sono di competenza esclusiva dell’UE, essa interviene solo se gli obbiettivi dell’azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello europeo.
- Il principio di proporzionalità : l’azione dell’UE non deve andare al di là di quanto necessario al conseguimento dei suoi obbiettivi. Le finalità di questi due principi sono: porre dei limiti alla propensione dell’UE a legiferare quando non è necessario e consentire di avere degli strumenti di risoluzione preventivi dei conflitti tra UE e stati membri.
LA CITTADINANZA DELL’UNIONE
La cittadinanza europea è aggiuntiva rispetto a quella nazionale quindi non si sostituisce ad essa. Dal punto di vista giuridico i modi di acquisto e perdita rimangono disciplinati dalle leggi dei singoli stati. Lo status di cittadino europeo è uno status aggiuntivo che comporta una serie di situazioni giuridico-soggettive in base ai trattati:
- Il diritto di circolare e soggiornare liberamente;
- Il diritto di voto esercitabile sul territorio degli Stati membri;
- Immunità e tutela delle autorità diplomatiche di qualsiasi stato membro al pari dei cittadini dello Stato;
- Possibilità di proporre atti normativi per almeno un milione di cittadini che devono redigere la proposta;
- Diritto di esercitare una petizione al Parlamento Europeo.
ORGANIZZAZIONE E ISTITUZIONI DELL’UE
Gli organi sono “istituzioni” dell’UE, hanno alcune prerogative ( es. possibilità di ricorrere alla corte di giustizia europea) e sono politiche o giudiziarie e di controllo. Alcuni principi sono comuni a tutte le istituzioni, come quello di attribuzione e di leale collaborazione.
- Parlamento Europeo È l’ organo rappresentativo dei cittadini europei. Nasce nel 1979 e ha una durata quinquennale. Il trattato di Lisbona prevedeva che i membri fossero 751 che si sono ridotti a 705 dopo la Brexit. Il numero dei rappresentanti per ogni stato è deciso sulla base della popolazione degli stati (l’Italia ha 73 seggi). La composizione e la suddivisione all’interno del Parlamento è fatta per gruppi politici e non per stati. Le principali funzioni sono:
- Svolgimento di poteri legislativi oltre che di emendamento e di veto;
- Adozione finale del bilancio dell’UE;
- Approvazione della composizione della Commissione e di nomina del Presidente della Commissione;
- Svolgimento di poteri di controllo politico, come la mozione di censura che, se approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi, può determinare le dimissioni della commissione;
- Potere di concludere accordi internazionali.
- Consiglio Europeo Si è sviluppato come organo esterno rispetto alle istituzioni europee. Nasce negli anni 60 con le riunioni dei vertici dei capi di stato e quindi è composto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri , dal suo presidente e dal presidente della Commissione Europea. Si riunisce almeno due volte ogni 6 mesi a Bruxelles. Il presidente è eletto a maggioranza qualificata per 2 anni e mezzo. È l’ organo di indirizzo politico dell’UE , definisce le priorità politiche generali ma non ha competenze legislative, quindi, decide per consenso e non per votazione.
- Consiglio dei ministri È composto dai ministri degli Stati membri , abilitati ad impegnare il Governo rappresentato con il diritto di voto. Si riunisce in varie formazioni sulla base delle materie di cui deve occuparsi. La presidenza è a turno. Le funzioni principali sono: lo svolgimento dei poteri legislativi, in materia di bilancio, di coordinamento e di sorveglianza delle politiche economiche, di politica e di sicurezza comune. Delibera a maggioranza qualificata: con il 55% degli stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’UE.
- Commissione Europea È l’ organo esecutivo , il centro dei processi decisionali. È composta da 27 membri, un membro per ciascuno stato incluso il presidente e l’Alto rappresentante per gli Affari Esteri. Il presidente è scelto a maggioranza qualificata dal consiglio europeo e poi eletto dal parlamento europeo a maggioranza dei membri. I membri sono indicati dal Presidente e dal Consiglio in base alla proposta degli Stati e poi eletti dal Parlamento. Le funzioni della Commissione sono: iniziativa degli atti legislativa, presentare il progetto annuale di bilancio e ne dà esecuzione, poteri di controllo e sanzionatori e gestisce i finanziamenti UE. La procedura di formazione della legislazione UE
- Procedura ordinaria : prevede l’iniziativa della Commissione, dopodiché Parlamento e Consiglio hanno una posizione paritaria, quindi si parla di “ adozione congiunta ”. Il Comitato di Conciliazione è stato costituito per esprimersi e trovare un accordo comune entro 6 settimane, risolvendo la situazione di stallo che si crea quando Parlamento e Consiglio sono in contrasto.
- Procedura speciale : l’atto viene adottato dal Consiglio previa consultazione o approvazione del Parlamento. Gli atti poi vengono firmati dal Presidente del consiglio e vengono pubblicati sulla Gazzetta dell’UE.
Le tappe del cammino comunitario della giurisprudenza sono:
- Caso Costa/Enel = quando venne nazionalizzata l’energia elettrica, il signor Costa sostenne che ci fosse una lesione della Costituzione sotto due punti di vista: la legge della nazionalizzazione dell’energia che comportava una violazione del trattato di Roma e una violazione dell’art. 11 della Costituzione. La Corte Costituzione in questa sentenza individua il fondamento del diritto europeo nell’art. 11, che era stato scritto per consentire l’ingresso dell’Italia nella società delle Nazioni Unite, e può consentire, in quanto norma permissiva, l’ingresso del diritto europeo. Il fondamento costituzionale del diritto europeo si trova da una parte nell’ art. 11 , per l’opera interpretativa svolta dalla Corte Costituzionale, e nell’ art. 117 della Costituzione.
- La svolta della Corte di Giustizia CE nel caso Simmenthal = la legislazione italiana aveva previsto che all’atto dell’importazione di carni bovine dall’estero si potessero applicare delle tassazioni, ma questo era vietato dalla legislazione europea. Viene chiesta, quindi, un’interpretazione alla Corte di Giustizia che afferma dei principi importanti: la preminenza del diritto comunitario (l’ambito di applicazione del diritto comunitario negli Stati membri è pieno) e la disapplicazione (il giudice nazionale ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle norme comunitarie disapplicando qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale anche antecedente).
- L’applicazione della Corte Costituzionale nel caso Granital = nella prima parte della sentenza vengono applicati i principi della prevalenza del diritto europeo e della disapplicazione della legislazione nazionale contrastante. La novità è che si prende in esame il rapporto conflittuale tra la norma europea direttamente applicabile e i principi costituzionali e quindi si continuano ad applicare le norme attuative dei principi fondamentali e dei diritti inalienabili. Nasce, perciò, la teoria dei “contro limiti” all’applicazione diretta del diritto UE. L’applicazione del diritto europeo viene impedita con l’impugnazione della legge di istituzione del trattato che consente al trattato di dispiegare effetto nell’ordinamento interno.
- Il caso Taricco = nei reati in materia di IVA, la normativa italiana contrastava con quella europea. La Corte di Giustizia si pronuncia con una sentenza e impone la disapplicazione della legge nazionale. La Corte di giustizia afferma che la disapplicazione è valida a meno che la legge italiana non sia espressiva di un principio di legalità in materia penale. Il conflitto si è risolto con il riconoscimento del fatto che alcuni principi fondamentali della costituzione come il “ principio di legalità dei reati e delle pene ” prevalgono.
I PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL RAPPORTO DIRITTO INTERNO - DIRITTO COMUNITARIO
Il principio del fondamento costituzionale enunciato agli articoli 11 e 117 della Costituzione consente il primato delle fonti comunitarie che possono dispiegare effetti nel nostro ordinamento con due principi: il principio della diretta applicabilità , per le direttive, e il principio dell’effetto diretto , per i regolamenti. Le ipotesi di conflitto sono:
- Contrasto tra legge e norme self-executing = si applica la norma europea con la disapplicazione della legge italiana contrastante.
- Contrasto tra legge e nome non UE self-executing = si applica la legge italiana, ma se il giudice ritiene che la norma italiana è in contrasto con quella europea solleva questione in Corte Costituzionale.
- Contrasto tra norme costituzionali e norme europee = le norme europee possono comportare deroghe alle norme costituzionali di dettaglio ma non ai principi fondamentali. In caso di contrasto con i principi fondamentali o con i principi supremi viene impugnata in Corte Costituzionale la legge di esecuzione del trattato per impedire l’ingresso della norma europea incompatibile (“contro limiti”).
L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO E IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
L’applicazione del diritto interno e del diritto europeo può essere problematica da parte di giudici e pubblica amministrazione. Lo strumento del rinvio pregiudiziale prevede che la Corte di Giustizia si pronunci sulla validità di una norma derivata rispetto ai trattati o sull’interpretazione delle disposizioni europee e degli atti delle istituzioni europee. Il presupposto necessario è che la questione deve essere rilevante e il rinvio è obbligatorio se la questione è sollevata da una giurisdizione nazionale di ultima istanza (Cassazione o Corte d’Assise).
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE NORME EUROPEE
La procedura di infrazione è decisa dalla Corte di Giustizia in caso di una violazione di un obbligo. Ci sono 2 fasi:
- Fase precontenziosa = l’iniziativa potrebbe essere della Commissione che fa una lettera di messa in mora allo Stato chiedendo di adempiere all’obbligo con un parere motivato. L’iniziativa può essere avviata anche da un altro stato membro e anche in questo caso la Commissione invia un termine e un parere motivato.
- Fase contenziosa = è gestita solo dalla Corte di Giustizia che pronuncia la sentenza e può condannare lo stato al pagamento di una penalità. Ci sono due strumenti importanti e funzionali per l’attuazione del diritto UE:
- La legge di delegazione UE = è una delega per il recepimento del diritto europeo e può inserire anche strumenti di attuazione semplificata di recepimento del diritto, ad esempio: che le direttive vengano attuate in via amministrativa.
- La legge europea = ha la finalità di adeguare le norme italiane a quelle europee.
I DIRITTI DI LIBERTÀ
LE LIBERTÀ COSTITUZIONALI
- Fondamento, concezioni, tipologia Le libertà costituzionali si riferiscono agli stessi diritti tutelati dalla Costituzione. Nel corso del 800 in Germania nasce la teoria dei diritti publici soggettivi , in cui i cittadini godono di diritti in quanto appartenenti ad uno stato nazione e quindi i diritti sono frutto di un’auto limitazione del potere dello stato che riconosce ai cittadini delle sfere di diritti di libertà negative , che impegnano lo stato e i pubblici poteri a non entrare nella sfera giuridica riservata al cittadino e determinano un comportamento omissivo da parte dello stato nei confronti del cittadino (es. diritto di proprietà). Da qui nasce la contrapposizione con le libertà positive , chiamati poi diritti sociali , che vengono considerati diritti che impongono allo stato un obbligo di fare e questo implica un comportamento attivo dei pubblici poteri. Occorre verificare il contenuto di cui si compone un diritto: la distinzione tra pretesa ad una astensione e pretesa ad una prestazione va operata all’interno di ciascun diritto e non riferita in astratto ai singoli diritti costituzionali.
- La disciplina costituzionale dei diritti di libertà I diritti di libertà sono legati alla forma di stato. Il riconoscimento dei diritti all’interno della costituzione non potrà mai essere modificato o abrogato. Le riserve di legge possono essere: o Assolute = una materia può essere disciplinata solo dalla legge; o Relative = i principi fondamentali di una materia vengono stabiliti dalla legge e la restante parte viene disciplinata dagli atti regolamentari; o Rinforzate = riserve di legge per cui la Costituzione pone dei limiti alla discrezionalità del legislatore. La riserva di giurisdizione è un principio giuridico che prevede che per la disciplina di particolari materie, possa intervenire solo l’autorità giudiziaria. La tassatività dei limiti all’esercizio dei diritti di libertà prevede che le limitazioni ai diritti possono essere solo nei casi tassativi previsti dalla Costituzione.
- La titolarità dei diritti L’art. 2 della Costituzione ha un valore educativo e stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia in forma individuale che collettiva. Prevede anche un principio solidaristico , in quanto pone un obbligo di adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Alla base di questo articolo ci sono due concezioni: un richiamo alla visione giusnaturalista francese in quanto si parla di diritti che preesistono e non sono modificabili e un richiamo alla concezione materialista inglese in cui i diritti esistono in quanto derivano da una conquista storica. L’ ambito di applicazione dell’art. 2 riguarda la tutela di tutti i diritti costituzionali, l’inviolabilità
espropriazione) e un controllo di adeguatezza del fine perseguito dalla legge rispetto al caso regolato (ad esempio: i riposi giornalieri per i genitori dei bambini adottati). L’eguaglianza sostanziale è un principio che tende ad assicurare il diritto dei diseguali, cioè cerca di portare soggetti svantaggiati agli stessi blocchi di partenza rispetto a coloro che si trovano in condizioni di normalità. Quindi pone un obbligo nei confronti dei pubblici poteri di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L’art. 3 comma 2 è una norma programmatica, cioè pone un vincolo nei confronti del legislatore di raggiungere l’obbiettivo, e allo stesso tempo costituisce un presupposto per la valorizzazione dei diritti di libertà e il fondamento costituzionale dei diritti sociali. Essendo una norma programmatica, ha una residua giustiziabilità, in quanto la violazione dell’articolo 3 comma 2 non può essere sanzionata immediatamente così come avviene con il principio di ragionevolezza.
- La tutela dei diritti Le tecniche di tutela dei diritti fondamentali sono 3:
- Il “bilanciamento” dei diversi diritti costituzionali = è la tecnica generale a cui ricorre solitamente la Corte Costituzionale. Il bilanciamento avviene quando ci sono specifiche indicazioni in Costituzione e quindi la Corte può risolvere un conflitto senza dover bilanciare i diritti. Quando mancano le indicazioni, viene operato di volta in volta il bilanciamento tra i diversi diritti costituzionali.
- La tutela dei diritti che consistono in una “pretesa ad un’astensione” = la Corte prende in considerazione la disciplina del legislatore e la sottopone ad un test di ragionevolezza e proporzionalità che pongono l’onere della prova a carico della disciplina di legge limitativa del diritto.
- La tutela dei diritti che consistono in una “pretesa ad una prestazione” ed il bilanciamento ineguale = la Corte utilizza il criterio del differimento nel tempo della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ossia viene dichiarata illegittima la disposizione ma non si estendono gli effetti anche retroattivamente. Molto spesso poi la Corte rimette al legislatore il compito di adempiere gradualmente alla realizzazione del diritto riconosciuto dalla Corte con sentenza.
- I provvedimenti per il contenimento del COVID- 19 Il contesto di riferimento è la mancanza di una legislazione emergenziale. I riferimenti costituzionali sono: l’art. 2 che contiene il principio solidaristico e l’art. 32 che riconosce il diritto alla salute come diritti dell’individuo e interesse della collettività. Il 31/01/2020 viene dichiarato lo stato di emergenza e vengono adottatati una serie di decreti legge che prevedono la possibilità di adottare una serie di misure contingenti attraverso i DPCM. Questo schema viene ripetuto anche nei successivi decreti legge. Le misure hanno imposto: il divieto di circolazione delle persone fisiche salvo esigenze lavorative e di assoluta urgenza o motivi di salute e la sospensione delle attività commerciali. Le misure introdotte con i DPCM possono ritenersi conformi alla Costituzione? L’uso dei DPCM può risultare problematico ma le misure introdotte possono essere ritenute costituzionalmente tollerabili a patto che le misure siano a tempo determinato è proporzionate rispetto all’emergenza. L’obbligo vaccinale è costituzionalmente legittimo? La possibilità di ricevere un trattamento sanitario obbligatorio è prevista dalla Costituzione, ma c’è un primo limite che è la riserva di legge. Dunque, i TSO, come le vaccinazioni, possono essere disposti laddove vi sia una riserva di legge, ossia dove il trattamento sia specificato nella disposizione. C’è poi un secondo limite, che è quello del rispetto della persona umana. La giurisprudenza costituzionale ha detto che i TSO possono considerarsi costituzionalmente compatibili con l’art. 32 a condizione che siano diretti a preservare la salute della collettività e dell’individuo e che non incidano sullo stato di salute di chi vi sia assoggettato e il legislatore deve prevedere la corresponsione di un indennizzo in favore di colui che è danneggiato dal TSO. Per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata. Il personale sanitario avrebbe potuto anche scegliere di non vaccinarsi, incorrendo nelle conseguenze di legge. Viene sollevata una questione anche riguardo ai militari in servizio che dovevano svolgere l’attività anche in paesi esteri. La disciplina prevedeva un obbligo di vaccinazione senza, però, indicare le patologie che si intendevano contrastare. La Corte, quindi, dichiara illegittima la disciplina.
LA SOVRANITÀ POPOLARE E LE FORME DI ESERCIZIO
LA SOVRANITÀ POPOLARE IN COSTITUZIONE
Una prima nozione di sovranità si afferma con Rossau, che escludeva, però, qualsiasi forma di rappresentanza. Un primo concetto si afferma in Francia ed è quello della sovranità della nazione. Un secondo invece è quello della sovranità della persona giuridica dello stato. Il primo assolve ad alcune esigenze di tipo storico perché imputava la sovranità ad una comunità omogenea indeterminata senza dover distinguere il paese in diversi ceti. Il secondo prevede che lo stato venga identificato come una persona giuridica e gli si attribuisca la titolarità della sovranità, questo serviva a rafforzare l’unità nazionale e ad occultare il conflitto tra la monarchia e la repubblica. Oggi, il concetto di sovranità deve essere inteso in senso relativo in quanto riceve indicazioni dall’alto, ossia l’Unione Europea, e dal basso, ossia le regioni. La rigidità costituzionale costituisce un altro limite all’esercizio della sovranità, rispetto ad alcune regole che non possono essere derogate neanche dall’esercizio del potere politico. La sovranità è legata al sistema rappresentativo , cioè si esercita tramite il diritto di voto, ma questo è solo un canale di esercizio della sovranità, la quale si esercita anche attraverso l’esercizio dei diritti individuali e collettivi e l’esercizio dei poteri di democrazia diretta.
IL DIRITTO DI VOTO E I SISTEMI ELETTORALI
Per cittadinanza politica si intendono le norme che consentono ai soggetti di eleggere e di essere eletti. I caratteri del voto sono: personale (il voto non può essere esercitato per procura), eguale (distingue la rappresentanza politica da quella degli interessi, in cui la quantità di voti conta in base alla capacità economica o strutturale), libero (sono vietate tutte le forme di coartazione del voto) e segreto. I presupposti per il diritto di voto sono: la cittadinanza , la maggiore età e l’ inesistenza di requisiti negativi , cioè non devono sussistere cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di non candidabilità nel caso di condanne maggiori a 2 anni ricevute in relazione a reati con colposi accettati con sentenza passata in giudicato. L’ ineleggibilità incide sulla capacità elettorale e sull’acquisto dell’elettorato passivo, la ratio è garantire che coloro che si presentino siano a parità di chance, quindi l’effetto è l’invalidità, che si verifica, ad esempio, in situazioni che pongono il soggetto in situazioni di vantaggio. L’ incompatibilità prevede l’impossibilità di comunare due o più funzioni, la ratio è garantire che non ci siano conflitti di interesse. I sistemi elettorali sono dei meccanismi che consentono di trasformare i voti in seggi. Ci sono due gruppi:
- Sistemi maggioritari : il seggio è assegnato al candidato del partito che nel collegio ottiene la maggioranza. Quest’ultima può essere assoluta o semplice. L’effetto principale è determinare una selezione dei concorrenti e questo garantisce maggiore stabilità. D’altra parte, i partiti più piccoli vengono penalizzati. Una variante è la regola del doppio turno , che prevede che tutte le liste che abbiano almeno superato il 50 % + 1 dei voti per essere eletto al primo turno. In caso contrario, si ricorre al secondo turno di votazioni.
- Sistemi proporzionali : i seggi sono distribuiti in proporzione alla quota dei voti ottenuti dalle liste che sono in competizione. L’effetto è proiettivo, in quanto garantisce la rappresentanza ma pone un problema di governabilità. I voti vengono ripartiti con due metodi:
- Metodo d’hont : la cifra elettorale (totale dei voti conseguiti da ogni lista) viene divisa per 1/2/3… e si scelgono i quozienti più alti per coprire i seggi.
- Metodo del quoziente : si calcola il quoziente elettorale (totale dei voti di tutte le liste, diviso il numero dei seggi), poi si divide la cifra elettorale di ogni lista per il quoziente elettorale e si scelgono i quozienti più alti per coprire i seggi. Mentre il primo metodo è sempre stato applicato per il Senato, questo secondo metodo è stato applicato per la Camera dei Deputati. Questi due metodi producono effetti diversi che possono essere mitigati con le varianti selettive:
- Premio di maggioranza : si può conferire al raggiungimento di determinate soglie e garantisce una maggiore stabilità.
- Clausola di sbarramento : delimita la rappresentanza delle forze che sono numericamente poco consistenti.
GLI STRUMENTI DI ESERCIZIO DIRETTO DELLA SOVRANITÀ
Gli strumenti sono:
- La petizione
- L’ iniziativa popolare (rinvio)
- I referendum La petizione —> consiste nel fatto che tutti i cittadini possono rivolgere delle petizioni alla Camera o Senato per richiedere uno specifico provvedimento legislativo o per esporre esigenze di interesse generale. Non hanno contenuto tipico né forma vincolata e non c’è l’obbligo di prenderle in considerazione per le Camere. Sono previste anche a livello regionale in diversi Statuti regionali. Il referendum abrogativo di legge statale —> l’art. 75 della Costituzione disciplina oggetto e limiti del referendum. È una fonte del diritto perché l’art. 75 prevede che un atto avente forza di legge possa essere oggetto di un referendum abrogativo e quindi l’esito del referendum dà luogo ad una nuova disciplina. L’oggetto è volto all’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge. L’ iniziativa spetta a 500.000 elettori oppure a 5 consigli regionali. Il procedimento prevede un’iniziativa che si concretizza attraverso il deposito di una richiesta di referendum, poi ci sono due controlli: uno dell’Ufficio centrale per il referendum istituto dalla Corte di Cassazione e un giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale. Una volta avvenuto il controllo di conformità della Corte di Cassazione entro il 15 dicembre, ha luogo il controllo della Corte Costituzionale che deve avvenire entro il 15 febbraio. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge è abrogata a tutti gli effetti. Questo referendum ha un diverso ambito di applicazione in quanto incontra 2 limiti: la procedura e la materia. I limiti procedurali prevedono che è necessario che sia soddisfatto un quorum di validità, ossia devono partecipare la metà più uno degli aventi diritto al voto su tutto il territorio nazionale e poi deve essere soddisfatto un quorum di efficacia, ossia la legge viene abrogata se la maggioranza dei voti espressi all’interno del quorum di validità si esprime per i sì più che per i no. I limiti di materia dicono che non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La Corte ha elaborato dei limiti estensivi rispetto a quelli di materia, individuando altri 4 tipi di limiti:
- È esclusa l’ammissibilità delle richieste con “pluralità di domande eterogenee”;
- Sono escluse le leggi costituzionali e le leggi ordinarie rinforzate;
- Sono escluse le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e le leggi obbligatorie;
- Sono escluse le leggi ordinarie costituzionalmente necessarie (= hanno un compimento di diversi interessi). La ratio , quindi, è evitare che l’abrogazione di queste leggi lasci una lacuna o una lesione dei principi costituzionali. Il referendum abrogativo costituisce una fonte del diritto a competenza specifica e riservata, diversa dalla legge ordinaria sia per forza attiva sia per forza passiva.
IL PARLAMENTO
- Il principio bicamerale Il principio bicamerale esprime l’esigenza di rappresentare interessi di tipo diverso all’interno delle due camere. Dal punto di vista giuridico, la regola del bicameralismo perfetto si impone per la funzione legislativa, per la votazione della fiducia e per le prerogative di deputati e senatori. Il Parlamento si riunisce in seduta comune tra le due camere nei soli casi previsti dalla Costituzione:
- In caso di funzioni elettorali : esempio elezione del Presidente della Repubblica, dei 5 giudici costituzionali, degli 8 membri del CSM e per la formazione della lista dei giudici.
- In caso di compiti accusatori : esempio messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Il Parlamento in seduta comune agisce come organo collegiale , quindi i parlamentari votano come semplici componenti del Parlamento.
- Il principio di autonomia organizzativa Il principio di autonomia organizzativa presuppone la capacità del parlamento di auto-organizzarsi. Ci sono due atti: l’elezione del presidente del senato e l’elezione dell’ufficio di presidenza. Si esplica tramite i gruppi parlamentari, le commissioni parlamentari e le giunte parlamentari. I gruppi parlamentari sono gli organi di collegamento tra camere e partiti perché rappresentano i partiti in parlamento e in maniera proporzionale. L’adesione è obbligatoria, nel caso in cui il parlamentare entri in dissenso con il proprio gruppo politico, confluisce nel gruppo misto , cioè il gruppo che raccoglie i parlamentari che non aderiscono al gruppo parlamentare del proprio partito. I gruppi parlamentari hanno due funzioni: definire la programmazione dei valori parlamentari e disegnare il rappresentante all’interno dell’istituzioni. Esiste una soglia minima per la costituzione dei gruppi parlamentari, ossia 20 deputati e 10 senatori. Le commissioni parlamentari sono composte in proporzione ai gruppi parlamentari e sono permanenti, cioè durano per l’intera legislatura. Sono suddivise in base a una competenza per materia. Svolgono la funzione di indirizzo e controllo sull’attività del governo e anche funzioni legislative. Le giunte parlamentari sono strutture permanenti composte in proporzione i gruppi parlamentari che svolgono delicate funzioni relative al funzionamento del parlamento. Ne esistono 3 tipi:
- Giunta per il regolamento : per modificare i regolamenti parlamentari;
- Giunta per le elezioni : per la cosiddetta verifica dei poteri, ossia quando ci sono delle contestazioni sui risultati delle operazioni elettorali;
- Giunta per le autorizzazioni a procedere : avanzano proposte di delibera all’assemblea. Una delle regole che contraddistingue lo svolgimento dei lavori del parlamento è la prorogatio , ossia le camere svolgono i propri lavori come organi permanenti. La costituzione la disciplina prevedendo una prorogatio dei lavori in quanto le camere si riuniscono di diritto il primo giorno festivo di febbraio e di ottobre ed è possibile convocare le camere in via straordinaria per iniziativa della camera, del presidente della Repubblica e quando è convocata una camera viene convocata di diritto anche l’altra. Oltre all’autonomia organizzativa, il parlamento gode anche di un’ autonomia normativa esplicitata tramite i regolamenti parlamentari , che sono considerati fonti del diritto. Oggi i regolamenti sono fonti del diritto particolari in quanto la costituzione gli attribuisce una riserva di regolamento, cioè assegna ai regolamenti parlamentari in via esclusiva la disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento del parlamento e la disciplina di una parte dei procedimenti di formazione della legge.