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Diritto pubblico secondo semestre, Appunti di Diritto Pubblico

Appunti di diritto pubblico del secondo semestre predi a lezione

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 02/12/2022

ale.02.
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Caterina Papalia Università Cattolica Prof. Marzona A.A. 2018/2019
DIRITTO PUBBLICO-II semestre
Cap. 6-8-9-10-11-12-13-14-15 (per i cap. 13 e 14 approfondimenti sul manuale)
I DIRITTI FONDAMENTALI CAP.6
Lezione 1
Concezione della libertà e legame tra le forme di stato e le forme di libertà.
In ogni stato visione diversa della libertà, essa assume forme specifiche a seconda del tipo di stato in cui si colloca
e si declina.
Stato feudale: visione contrattualistica della libertà: è assicurata da un accordo tra principe e feudatari, c’è una
vera e propria negoziazione su tutela dei diritti di libertà
Stato assoluto: simbolizzato dal Leviatano di Hobbes, c’è una visione statualistica della libertà. Con l’affermarsi
dello stato assoluto le libertà diventano solo quelle che il sovrano è disposto a riconoscere ai sudditi, il sovrano è
assoluto: sciolto da qualsiasi legame o vincolo.
Esistono le libertà figlie della benevolenza del sovrano nei confronti dei sudditi.
Alla fine del 700 si cominciano ad affermare dei modelli liberali di stato, si afferma una concezione/ottica
garantistica dei diritti di libertà.
Il cittadino è garantito nei confronti degli abusi dei pubblici poteri, nello stato liberale si afferma una visione di
libertà dallo stato e dall’invadenza dai pubblici poteri, assenza di vincoli dallo stato che si smarca dal cittadino,
libertà di agire al riparo da busi di potere, una libertà negativa, come assenza di vincoli.
La criticità è essenzialmente quella delle disuguaglianze, quando lo stato lascia fare e abbatte ogni vincolo con il
cittadino si generano disuguaglianze e i più forti si affermano sui più deboli.
Questa visione della libertà viene superata dunque dalla visione democratica della libertà, lo stato da liberale
diventa stato sociale.
La libertà non è dallo stato, ma nello stato. è una libertà grazie allo stato, attraverso lo stato. svolge un ruolo di
promozione dei diritti di libertà, lo stato crea le condizioni per la libertà e sana le disuguaglianze che si creano
nella società, libertà positiva, lo Stato sta dalla sua parte e lo aiuta ad esercitare le sue libertà, lo Stato è alleato.
È uno stato non centralista/interventista, ma operoso al servizio dei diritti di libertà dell’individuo. Siamo immersi
in questa concezione democratica della libertà.
Si studiano articoli da 13 a 54 garantiscono, sostengono i diritti di libertà a tutti i cittadini e a volte anche ai non
cittadini.
La rigidità della Costituzione è un valore, è una blindatura provvidenziale dei diritti di libertà previsti dal 15 al 54.
Analitica e articolata descrizione dei diritti di libertà.
Quattro garanzie assicurano un’efficace tutela dei diritti di libertà
Rigidità della Costituzione: la difficoltà con il quale si modifica la Costituzione è una garanzia per i
nostri diritti
1. Riserva di legge: alcune materie possono essere disciplinate solo dal parlamento, ha l’esclusiva.
Bisogna affidare una disciplina all’organo che rappresenta tutti i cittadini.
La riserva di legge esclude il ricorso a qualsiasi altra fonte normativa e quindi a qualsiasi altro organo.
Non è possibile che ci siano atti normativi fatti da una parte politica contro un’altra.
La riserva di legge è una garanzia di universalità nella rappresentanza.
Nessuna maggioranza di governo h amai tentato di restringere uno dei diritti di libertà, sarebbe un
attentato alla universalità della rappresentanza, esautorando il ruolo del parlamento.
Può esistere riserva di legge assoluta o relativa.
Se assoluta solo il Parlamento legifera in una materia, se relativa significa che il parlamento fa una legge
che fissa i principi inderogabili e un’altra fonte normativa interviene per disciplinare alcuni aspetti che
rispetto dei principi indicati.
È la logica delle leggi cornici, leggi che disegnano una cornice, all’interno un altro organo attua i principi
senza debordare rispetto ai confini della cornice.
2. Riserva di giurisdizione: ogni limitazione di libertà prevista dalla Costituzione deve essere decisa in
tribunale dopo i processo, decidendo se quella libertà dvee essere limitata o no, se la riserva di legge è
pensata per difendere il parlamento da abusi del governo, la riserva di giurisdizione è pensata per
difendere la funzione giudiziaria da parte di autorità di polizia.
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DIRITTO PUBBLICO-II semestre Cap. 6- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 (per i cap. 13 e 14 approfondimenti sul manuale) I DIRITTI FONDAMENTALI CAP. Lezione 1 Concezione della libertà e legame tra le forme di stato e le forme di libertà. In ogni stato visione diversa della libertà, essa assume forme specifiche a seconda del tipo di stato in cui si colloca e si declina. Stato feudale: visione contrattualistica della libertà: è assicurata da un accordo tra principe e feudatari, c’è una vera e propria negoziazione su tutela dei diritti di libertà Stato assoluto: simbolizzato dal Leviatano di Hobbes, c’è una visione statualistica della libertà. Con l’affermarsi dello stato assoluto le libertà diventano solo quelle che il sovrano è disposto a riconoscere ai sudditi, il sovrano è assoluto: sciolto da qualsiasi legame o vincolo. Esistono le libertà figlie della benevolenza del sovrano nei confronti dei sudditi. Alla fine del 700 si cominciano ad affermare dei modelli liberali di stato, si afferma una concezione/ottica garantistica dei diritti di libertà. Il cittadino è garantito nei confronti degli abusi dei pubblici poteri, nello stato liberale si afferma una visione di libertà dallo stato e dall’invadenza dai pubblici poteri, assenza di vincoli dallo stato che si smarca dal cittadino, libertà di agire al riparo da busi di potere, una libertà negativa, come assenza di vincoli. La criticità è essenzialmente quella delle disuguaglianze, quando lo stato lascia fare e abbatte ogni vincolo con il cittadino si generano disuguaglianze e i più forti si affermano sui più deboli. Questa visione della libertà viene superata dunque dalla visione democratica della libertà, lo stato da liberale diventa stato sociale. La libertà non è dallo stato, ma nello stato. è una libertà grazie allo stato, attraverso lo stato. svolge un ruolo di promozione dei diritti di libertà, lo stato crea le condizioni per la libertà e sana le disuguaglianze che si creano nella società, libertà positiva, lo Stato sta dalla sua parte e lo aiuta ad esercitare le sue libertà, lo Stato è alleato. È uno stato non centralista/interventista, ma operoso al servizio dei diritti di libertà dell’individuo. Siamo immersi in questa concezione democratica della libertà. Si studiano articoli da 13 a 54 → garantiscono, sostengono i diritti di libertà a tutti i cittadini e a volte anche ai non cittadini. La rigidità della Costituzione è un valore, è una blindatura provvidenziale dei diritti di libertà previsti dal 15 al 54. Analitica e articolata descrizione dei diritti di libertà. Quattro garanzie assicurano un’efficace tutela dei diritti di libertà

• Rigidità della Costituzione: la difficoltà con il quale si modifica la Costituzione è una garanzia per i

nostri diritti

1. Riserva di legge: alcune materie possono essere disciplinate solo dal parlamento, ha l’esclusiva.

Bisogna affidare una disciplina all’organo che rappresenta tutti i cittadini. La riserva di legge esclude il ricorso a qualsiasi altra fonte normativa e quindi a qualsiasi altro organo. Non è possibile che ci siano atti normativi fatti da una parte politica contro un’altra. La riserva di legge è una garanzia di universalità nella rappresentanza. Nessuna maggioranza di governo h amai tentato di restringere uno dei diritti di libertà, sarebbe un attentato alla universalità della rappresentanza, esautorando il ruolo del parlamento. Può esistere riserva di legge assoluta o relativa. Se assoluta solo il Parlamento legifera in una materia, se relativa significa che il parlamento fa una legge che fissa i principi inderogabili e un’altra fonte normativa interviene per disciplinare alcuni aspetti che rispetto dei principi indicati. È la logica delle leggi cornici, leggi che disegnano una cornice, all’interno un altro organo attua i principi senza debordare rispetto ai confini della cornice.

2. Riserva di giurisdizione: ogni limitazione di libertà prevista dalla Costituzione deve essere decisa in

tribunale dopo i processo, decidendo se quella libertà dvee essere limitata o no, se la riserva di legge è pensata per difendere il parlamento da abusi del governo, la riserva di giurisdizione è pensata per difendere la funzione giudiziaria da parte di autorità di polizia.

Spetta al giudice l’ultima parola su una qualsiasi limitazione di una qualsiasi libertà prevista dalla costituzione. Nessun potere politico o forza di polizia potrà mai limitare una libertà stabilita dalla costituzione. È una garanzia nella fruizione delle libertà da parte dei cittadini, sottrae le nostre vite alla discrezionalità del potere politico o dell’autorità amministrativa.

3. Obbligo di motivazione del provvedimento o delle sentenze: il giudice ha l’ultima parola che deve

essere però motivata e non generica o criptica, preconcetta. Il giudice è un essere umano, quindi anche i giudici potrebbero essere corrotti, ciò lo impedisce. Devono spiegare nella sentenza: − Il dispositivo, la decisione − La motivazione, perchè ha violato tot articolo? Deve essere spiegato dettagliatamente, entro 3 mesi, per garantire la loro imparzialità. ➢ Il perché del provvedimento e devono indicare quali leggi una persona ha violato. Oltre al dispositivo ci sono dunque anche le ragioni che devono essere giuridiche agganciate a delle norme di legge. Le garanzie riguardano sia le libertà individuali o collettive che i diritti sociali (studio o salute) figli della 4 concezione democratica della libertà. Visione variegata delle libertà, ma blindata grazie alle garanzie. Lo stato non starebbe in piedi se lo stato non chiedesse al cittadino come correspettivo dei doveri previsti dalla costituzione, emerge la dialettica tra libertà e responsabilità. È l’equilibrio scolpito nell’articolo più importante della costituzione italiana, ovvero l’ articolo 2. È presente in tutte le costituzioni moderne, è una certificazione. Ogni costituzione ha un articolo che certifica l’adesione dell’ordinamento giuridico ai valori delle democrazie occidentali cioè i diritti inviolabili. La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale. I diritti inviolabili dell’uomo sono quelli che appartengono al diritto naturale e preesistono alle costituzioni. Il rispetto alla dignità umana preesiste alla costituzione, ma è comunque un diritto umano. La categoria dei diritti inviolabili si nutre di quei diritti che assicurano la convivenza pacifica tra le persone. Nessuna costituzione può toglierli, anche un indigente li ha. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 – 12 – 1948: convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: 4 – 11 - 1950: tutti gli stati europei si sono impegnati a garantirli. Se la nostra costituzione ha ritenuto opportuno inserire un articolo ad hoc (2) sui diritti inviolabili vuol dire che il nostro stato è pienamente inserito nell’ordinamento internazionale e lo stato si impegna di riconoscere questi diritti inviolabili a tutti anche a i non italiani. Riconoscere questi diritti significa prendere atto che esistono già prima della costituzione, lo stato riconosce i diritti inviolabili non li crea, li vuole garantire. Come? Non facendo leggi in contrasto con questi diritti inviolabili, piegherebbe l’ordinamento giuridico verso posizioni non rispettose dei diritti inviolabili. Una legge che non tutela i diritti inviolabili colloca l’Italia fuori dalle democrazie. La nostra cittadinanza si compie e si realizza anche in rete e allora qualcuno potrebbe arrivare a definire l’accesso alla rete un diritto inviolabile, gli stati che pongono restrizioni come la Cina potrebbero non rispettare. La stessa libertà di espressione dell’articolo 21 è un diritto inviolabile, anche la riservatezza (privacy) è un diritto inviolabile, c’è in carta di Nizza, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950) che si applica a pieno titolo in tutti gli Stati, vigila sulla Convenzione la Corte Europea, prevale sulle leggi nazionali dei singoli Stati, la Corte Europea può ribaltare la sentenza nazionale e costringe ad esser rifatto per aver visto che non si trattava di un equo processo, diritto garantito dall’ ART. 6 della Convezione Europeaa, oppure per i giornalisti, se giornalista d’ichiesta non dà le sue fonti, ma se giudice deve capire chi è omicida e giornalista ha informazioni utili, il giudice chiede di avere informatore confidenziale per avere risposte e informazioni utili, il giornalista può rifiutare di dare informazioni, contatti, può proteggere segreto, ma se giudice lo impone deve cedere, ma se si dovesse far condannare dal giudice, il giornalista può far ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo facendo riferimento all’ ART.10 della Convenzione che da al giornalista libertà sacra, libertà di riceveere e scambiare informazioni senza ingerenze di autorità di ogni tipo, politiche o giudiziarie, non può limitare di trovare informazioni segrete e riservate, verrebbe meno la libertà di

Poi 1° Guerra Mondiale e grande riduzione della libertà di stampa, informazione molto limitata, superata la guerra arriva ventennio fascista, molte libertà vennero limitate, c’è un ritorno alle vecchie mancanze di libertà, dal 1922 si afferma fino 1943 il fascismo. Dove i 1)prefetti facevano l’interesse del regime e avevano potere di “vita e morte” dei giornali, potevano revocare titoli di direttor eresponsabile e senza esso è stampa clandestina, quindi ammonivano e poi revocavano e sospendevano i titoli, inoltre si tornò alla 2)censura preventiva. Nel 1925 viene fatta una legge molto discussa che è a legge 2307 del 31 dicembre 1925, legge con il quale Mussolini creò l’ 3)ordine dei giornalisti, organo di selezione politica ideologoica dei giornalisti, intento di irregimentazione dei giornalisti sulla base della fedeltà dei giornalisti, ma questo ordine non nasce durante il fascismo, 4) il sindacato unico fascista, che selezionava la fedeltà del giornalismo, modo del fascismo per controllare il giornalismo. 5)1930 prodotto il codice penale Rocco, cognome del ministro della giustizia di mussoini, venivano puniti i reati di opinione per limitare il dissensoo al regime sanzionava pesantemente le espressioni contrarie la regime, art.57 è ancora in vigore oggi, che punisce il direttore responsabile di una testata per gli articoli pubblicati sulla stessa, se qualcuno denuncia testata il responsabil enn è solo giornalista, ma anche direttore che risponde a tutto ciò che viene pubblicato, secondo la responsabilità per omesso controllo , la finalità fascista era il controllo die direttori, se riesco a controllare direttori riesco a controllare tutti. Nel ‘43 cade regime e nel 1946 c’è svolta grazie alla legge 561 del 31 maggio del 1946, che abolisce nuovamenete la censura preventiva. Nel ‘61 si è portati alle urne per decidere per forma di Stato, dove nasce Repubblica e per Costituente per formare Costituzione. Garanzie le troviamo fedelmente riprodotte nell’ ART. 21 esplcemente riferito alla libertà di stampa di 6 commi. Esercitiamo questo tipo di libertà sempre più attraverso i media e sempre meno in maniera tradizionale, quindi dobbiamo chiederci quanto l’art 21 sia applicabile alla rete. L’art 21 contiene 6 commi e la critica che viene rivolta a questi contenuti è di essere contenuti superati perchè riferiti alla libertà di stampa cartacea, dei giornali, quindi viene definito un articolo datato, residuale e marginale, cioè fermo alle vecchie abitudini. E’ cambiato il modo di fruire delle informazioni. In quegli anni il principale mezzo di informazione erano i giornali, oggi la rete. L’art 21 scritto nel 1947 fotografa un mondo concentrato sui giornali, invece oggi questi ultimi stanno perdendo dei contenuti indiretti, ormai c’è una visione dominante che punta a fare a mano dei giornali. L’art 21 necessita di un aggiornamento. Dovrebbe essere inserita la parola internet, essendo ormai il nostro mondo. Ma l’art 21 conserva una straordinaria attualità, contenuta nel I comma, comma generalista ed estremamente attuale ed adattabile al mondo dell’informazione, riferita a tutti i mezzi di informazione. Questo comma dice che: tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ma chi sono i beneficiari di questo diritto? Indistintamente tutti, cioè tutte le persone che si trovano sul territorio dello stato italiano, anche se non sono cittadini italiani, anche chi si trova temporaneamente, sul territorio, turisti o chi non ha territorio(a differenza di altri diritti come voto) tutti hanno diritto di opinione, espressione, manifestazione del pensiero. Questa libertà è garantita universalmente a tutti. La libertà di pensiero ce l’hanno tutti, indistintamente da dove si trovano ma nella democrazia conta il diritto a manifestare il proprio pensiero, nel quale risiede l’essenza della democrazia. Questo pensiero può essere manifestato con vari mezzi, ad esempio la parola e lo scritto. La cosa più importante però è la terza categoria inserita nell’ art 21, cioè ogni altro mezzo di diffusione. E’ una categoria residuale, cioè c’è dentro tutto, vuol dire che questa libertà è talmente ampia che si può esercitare con qualsiasi mezzo di diffusione, incluso principalmente internet. Questo primo comma ci fa già capire che l’art 21 non necessita di modiche letterali per attualizzarlo, perchè questa terza categoria che l’art già possiede, amplia la sua portata e ne dilata l’applicazione. Il I comma funziona come comma generalista sia dal punto di vista dei destinatari sia per quanto riguarda i mezzi di trasmissione, quindi internet può contare su una piena copertura costituzionale. Ma dal II al VI comma si parla in teoria soltanto di giornali.

• II comma afferma che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Risente molto del

clima post-fascista del ’47.

L’Italia usciva dal ventennio fascista che aveva ristretto fortemente le libertà, soprattutto quella di informazione orientando la produzione di giornali soltanto verso argomenti fascisti. Questo articolo sottolinea che mai in Italia si potrà tornare ad un regime di controllo o censura dei contenuti di un giornale. Il fascismo si riservava di poter sospendere le pubblicazioni di giornali solo sulla base di scoperta di contenuti difformi dal pensiero unico fascista, parliamo di censura preventiva che si attuava contro i cosiddetti giornali del dissenso, quindi si trattava di giornali non allineati che venivano sequestrati sulla base di una denuncia da parte di qualcuno. Si chiama preventiva perchè la testata viene ritirata dalla circolazione, poi avveniva un’indagine e un processo, nel quale se il giudice riteneva opportuno confermare quel sequestro la testata continuava ad essere sospesa, se invece il giudice non confermava il sequestro allora la testata continuava a circolare. Nel dubbio invece deve sempre prevalere la presunzione di innocenza verso gli stampanti. Il potere politico non deve pretendere di autorizzare l’uscita di uno stampato, non deve pretendere nemmeno di sospenderlo. Qui si apre un fronte di riflessione su una legge ancora in vigore, la legge n.47 del 1948 in base alla quale chiunque di noi volesse aprire un giornale dovrebbe preparare dei documenti e andare in un tribunale in cancelleria dove c’è il registro degli stampati e li depositare il numero 0 del giornale. Questo perchè c’è l’esigenza di sapere chi sta registrando lo stampato e con chi devo prendermela se qualche giornale scrive qualcosa di sbagliato su di me. Costituisce un fattore di trasparenza perchè i giornali non registrati sono clandestini, fuori legge. La legge sulla stampa è stata accusata di essere anticostituzionale perchè vieta le autorizzazioni per far uscire un giornale. La corte costituzionale ha detto che non c’è contrasto tra la legge 47 del 1948 e l’art 21 II comma perchè questo comma vieta le autorizzazioni di tipo politico fatte per controllare l’informazione e invece riconosce l’autorizzazione del tribunale per le pubblicazioni che non è di tipo politico ma è invece un atto burocratico. Il cancelliere non guarda in faccia nessuno ma deve verificare soltanto se la documentazione sia in regola, no fa riferimento a controlli politici discrezionali, che comporta un giudizio sulla natura politica delle informazioni. Per le testate online non c’è obbligo di registrazione a meno che si riscontrino TUTTI questi elementi, se ci sono tutti va registrato, se ne manca anche solo uno non c’è obbligo di registrazione:

  1. sito informativo con aggiornamenti periodici e costanti(non saltuari)
  2. logo, marchio identificativo del prodotto editoriale
  3. conto economico, struttura di costi e ricavi, mini impresa, abbonamenti, contabilità
  4. almeno un giornalista iscritto all’orine die giornalisti e pubblicisti
  5. Intenzione del fondatore di avere supporto di fondi pubblici Nel giugno del 2012 per snetenza della Cassazione si è arriavato a questa discrezionalità. Nella storia della libertà di stampa nelle fasi in cui c’è liberta di stampa è assente la censura preventiva. Età Giolittiana dal 1903 al 1913 c’è stata una grande fioritura di libertà. Il patto Gentiloni del 1905 segna il disgelo tra stato italiano e chiesa cattolica per quanto riguarda la partecipazione dei cattolici alla vita politica. Nel 1906 viene fatta una legge che cancella la censura preventiva sui giornali, per cui i giornali possono essere sequestrati soltanto se violano i costumi tradizionali. Con la legge 278 del 13 maggio 1906 viene abolita definitivamente la censura preventiva. Nel 1908 nasce un soggetto che ancora oggi è fondamentale per la libertà di stampa del nostro paese ed è la federazione nazionale della stampa italiana. E’ il sindacato unico dei giornalisti (FNSI). Garantisce i diritti dei giornalisti. Ma il terzo segnale avviene nel 1911 quando viene firmato il primo contratto nazionale di lavoro giornalistico per cui i giornalisti vengono ammessi ad un tavolo di trattativa e quindi viene pienamente riconosciuto il loro status professionale. Il primo contratto nazionale avvenne nel dicembre 1911. Questo II comma quindi risulta influenzato da quello che avvenne nell’epoca fascista ma in ogni caso è garantista verso la libertà di stampa.

• III e IV comma parlano del sequestro dei giornali.

Ma abbiamo detto ci siano anche LIMITI opponibili alla libertà di stampa, che consentono al giornalista di far bene il suo lavoro, in modo più corretto, non limitanti, che consnetono al giornalista di non sbagliare. Limiti legislativi e deontologici , introdotti dalle norme deontologiche dei giornalisti stessi : LIMITI DELLO STATO

1. Limite della dignità umana: art.2 parla dei diritti inviolabili e tra questi c’è la dignità umana e neppure il giornalista può offendere la dignità dei protagonisti e delle protagoniste dei suoi articoli, non può spingersi fino a violare la dignità umana della persona. 2. La diffamazione: molti giornalisti vengono condannati per diffamazione, stanno offendendo; previsto da codice penale all’ art.595 che afferma che deve essere punita ogni lesione all’onore e della reputazione altrui, è ancora più grave se viene commesso a mezzo stampa, che diventa un amplificatore del danno dell’offesa: infatti si parla di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Oggi naturalmente vale anche per la rete; primo comma art.21 che è comma generalista, che afferma che anche i mezzi di informazione online godono della copertura costituzionale dell’ art.21 , questo ci mette nelle condizioni di offendere un’ altra persona attraverso un sito online o sui social, infatti ci sono sempre più sentenze che condannano persone a causa di post sui social. Ma come viene punito a livello penale? L’art. 595 del codice penale dice che la diffamazione è aggravata se commessa mezzo stampa, ma anche con altro mezzo di pubblicità, tra cui internet, i social. → Si sta talmente evolvendo la diffamazione ad altro mezzo di pubblicità, i social, che ci sono cause nei confronti di persone che hanno semplicemente commentato un post diffamatorio di un altro utente. → Ci sono sentenze in corso per diffamazione anche per semplici likes (magari chi ha messo like verrà assolto, ma intanto…)in caso di pentimento e di eliminazione del post, il giudice attenuerà la sentenza, ma comunque quella terza persona ha ricevuto il danno e rimane la prova della pubblicazione. Se cancello post offensivo e lo tolgo, ma è stato salvato, si può essere denunciati lo stesso e quella terza persona ha subito un danno e rimane la prova di quel danno, anche s econ sentenza minore. Tutti questi esempi fanno capire che la diffamazione è un tema che riguarda tutti (per esempio riguarda anche una persona intervistata dai giornalisti, che pronunciano delle offese in un articolo scritto dal giornalista, può essere denunciato sia chi ha detto, sia giornalista) Ma qualunque utente può offendere; in Italia su 60MLN ci sono 35MLN con profilo facebook. → Caso Mattarella ed è andato a vaccinarsi come comune cittadino= si è scatenato l’odio online, offendendo figura simbolica del Capo dello stato e qui siamo rientrati nell’ hate speech, che riguarda l’offesa di tipo razzista, antisemita, qui interviene la polizia postale per risalire agli autori dell’insulto al Capo dello Stato e si viene sottoposti a condanna per diffamazione e vilipendio del Capo dello Stato Suggerimento: essere il più possibile aperti e flessibili alla libertà di espressione MA STARE ATTENTI A NON OFFENDERE ALTRE PERSONE, perché oltretutto si alimenta una cultura sbagliata attraverso la rete, che è un ambiente che deve essere sicuro. Esempio: Caso di rissa in alcune piazze: queste persone si erano dati appuntamento sui social, che servono purtroppo per organizzare azioni violente e danneggianti per la collettività. N.B. la rete è anche un nucleo di fakenews e la DISINFORMAZIONE passa naturalmente anche per il web e sui social possono scrivere tutte e tutti, pertanto la stragrande maggioranza dei contenuti scritti sui social non sono scritti da professionisti dell’informazione. Il giornalista è chiamato a verificare le fonti del suo articolo e prima deve fare verifiche per cui mi fido di più, e mi fido meno del post di una persona a caso e NON C’E’ una legge specifica che punisce le fakenews; magari si può venire condannati per “procurato allarme” ma non direttamente per fakenews. E’ importante la disciplina in rete! In questo anno pandemico abbiamo letto tantissime notizie, magari anche contrastanti e la tentazione è fare un forword , inviare link e informazioni,per diffondere notizie che riguardano i contagi, le teorie sul covid, pensando di illuminare i nostri amici, ma non sappiamo se sono vere.

Ora i social stanno cercando di contribuire con le istituzioni per limitare le informazioni false e avere la possibilità di verificare le notizie e sotto forma di sensibilizzazione per stimolare la gente per dare peso SOLO a notizie fondate, che abbiano una certa autenticità (vedi per esempio vedi covid instagram su stories/post). Europa, codice deontologico di autoregolamentazione 2018, contriuendo al lavoro delle istituzioni per smascherare fakenews. Ma è legittimo che i social censurino le fakenews? Ci sono delle leggi da rispettare. Se c’è un post in cui si nega l’olocausto, in cui si offende etnia, e si fa commento di sfondo razzista, è chiaro che i social possono intervenire attraverso la censura. à c’è una frase sconveniente che si sta trasformando in violazione di legge. → poi però c’è libertà di opinione: se ci sono le elezioni ciascuno è libero di dire se approva o meno i candidati, con relativa libertà di propaganda politica. Il caso di Trump, twitter? Molti giornalisti e critici, pur non condividendo le idee di Trump, hanno condannato le censure di facebook e twitter. Ma possono i social fare questo? Da un punto di vista giuridico non potrebbero:

  • i social dicono che non sono responsabili dei contenuti degli utenti; io mi limito a mettere a disposizione il servizio; Mario può denunciare solo Luigi e non anche facebook in caso di diffamazione
  • ma allora perché poi possono permettersi di censurare i capi di stato/governo? Alcuni dicono: facebook è piattaforma privata, ha delle regole, trump le ha violate e quindi è giusto censurarlo → Bisogna stabilire quanto la libertà di espressione sia inviolabile e quanto invece queste piattaforme abbiano la possibilità di far rispettare le policy interne e quando esse mettono in gioco la libertà di espressione, si crea disequilbrio: si potrebbe affidare il rispetto delle norme ad autorità internazionali se in quel caso specifico abbia ragione per esempio Trump o twitter, ma ora ancora non esiste! 3. Limite della privacy: riguarda la riservatezza della nostra vita privata e dati sensibilià spesso accade che i giornalisti violano la privacy di personaggi pubblici. Non è un buon giornalista che scrive tutto quello che scopre senza farsi domande sulla privacy: 1)se pubblico questa notizia, violo la privacy del protagonista? 2)Raccontando queste cose molto intime arreco beneficio per i cittadini che è superiore al danno della persona, oppure, non vale la pena di dare la notizia, perché il danno che produco alla persona è superiore al beneficio che produco per i cittadini? Spesso i giornalisti abusano della libertà dell’informazione e inseguono lo scoop a tutti i costi. Infatti c’è limite invalicabile, quando le notizie che le riguardano non sono essenziali al giornalista, s epuò fare a meno, ad esempio: dati sensibili, preferenze politche, credo relgioso, preferenze sessuali, condizioni di salute. 4. Limiti legate ad alcune leggi (e.g. sul segreto di stato, istruttorio, professionale…) : legge anni 80 che vieta diffusione di segreti di Stato, che provocherrebe ordine pubblico ecc, on al può scrivere. Se giornalisita è amico del giudice e gli fa confidenza di indagine in corso, rischia di violare il segreto istruttorio, da parte del giudice. Il segreto di un medico, che gli fa confidenza che personaggio pubblico importante si sta curando da lui/lei il giornalista non deve essere amplificatore di violazione già compiuta da magistrato e medico, segreto professionale. LIMTI DEONTOLOGICI Forme di autodisciplina per rendere più credibile l’esercizio della professione, insieme dei doveri che i giornalisti si sono dati da soli proprio per dimostrare ai cittadini e alle cittadine che sono più affidabile degli e delle altri/e, dei on giornalisti. Norme deontologiche: limiti dati per rispettare i protagonisti dei fatti e raccontare la realtà rispettando i diritti di tutte e tutti. ES.. caso di cronaca di violenza su minori: non si pubblica il suo nome ES.baby-gang, bande di micro criminalità: non vengono citati con nome e cognome, di proteggere la privacy del minore in quanto si spera il minore possa redimersi. Se mettiamo subito nome, cognome è chiaro che dal punto di vista mediatico sarà ricordato come colui/colei che… Diverso se è stato rapito, bisogna dire tutto, pe rfavorire ritrovamento. Il minore quindi è coperto ANCHE dalle CARTE DEONTOLOGICHE.

• Sentenza n.94 1977: riguarda l’autonomia dell’informazione dalla politica e da altri poteri

extraterritoriali. Viene detto che l’editoria deve essere autonoma da qualsiasi tentativo di manipolazione dei suoi contenuti. Nessun potere politico deve ingerirsi nella gestione dei contenuti editoriali. E’ significativa la data perché nel due anni prima, nel 75 era stata fatta la prima legge sulla Rai (servizio pubblico radio televisivo). Legge103 de 14 aprile del 75 modificata solo nel 2015. Questa legge prevedeva che il servizio pubblico fosse ispirato a principi di imparzialità, indipendenza e correttezza nei riguardi dei cittadini. Invece la rai è sempre stata gestita dalla politica. Spartizione degli spazi e delle poltrone del servizio pubblico tra i partiti sulla base dei risultati elettorali. Questa sentenza del 77 è un MONITO IMPLICITO di applicare la legge del 75 che prima era stata interpretata e attuata in modo non adeguato. E’ una sorta di richiamo all’autonomia dalla politica.

• Sentenza n.826 1988 :si collega all’emittenza radiotelevisiva, introduce il concetto di pluralismo

radiotelevisivo. Bisogna garantire il pluralismo che si ricava implicitamente dall’art 21. SE non c’è pluralismo non può esserci libertà di informazione, quindi è una sentenza molto illuminante che introduce un principio nuovo. Dice che il pluralismo dell’informazione va interpretato in due modi:

  • dimensione esterna: per pluralismo esterno si intende la libera concorrenza sul mercato dei media, cioè i potenziali imprenditori del settore dei media devono competere ad armi pari; non ci devono essere privilegi, favoritismi e on si devono creare posizioni dominanti. Quindi il pluralismo esterno è la massima apertura possibile del mercato dei media all’ingresso di nuovi operatori. Questo pluralismo esterno da solo non basta, perché se anche avessimo tanti imprenditori non avremmo la garanzia del pluralismo perché ipoteticamente questi soggetti poterebbe mettersi d’accordo sia nella spartizione dell’etere in aree di influenza sia nella diffusione delle notizie e dell’eventuale censura di altre notizie. Ma occorre anche il pluralismo interno. - dimensione interna: vuol dire che ogni mezzo di informazione, ogni contenitore informativo, ogni programma deve ispirarsi al principio del pluralismo, deve assicurare un’informazione pluralistica, rispettosa di tutti i punti di vista. Il pluralismo non deve essere soltanto a livello di imprenditori ma anche a livello di contenuti. Il pluralismo interno è la massima apertura possibile a tutti i punti di vista, a tutte le opinioni, a tutte le chiavi di lettura di una stessa notizia. Questa sentenza viene fatta perché questo pluralismo viene applicato come spartizione di spazi tra vari partiti, perché si ritiene che debba essere appunto una ripartizione a prescindere da quanto quei contenuti meritino effettivamente di essere divulgati. E’ una visione antica perché nella rete c’è una miriade di sfumature, di posizioni quindi la rete è molto pluralista, perché tutti lì hanno spazio di dire ciò che pensano e hanno la possibilità di conoscere i punti di vista di chi non schierato da nessuna parte. L’informazione pluralista da spazio a tutti, da rappresentanza a tutte le forme sociali ma questo purtroppo non si è ancora sedimentato nella vita dei cittadini, quindi siamo ancora davanti ad un mondo dei media la quale pensa che il pluralismo debba essere la spartizione di questi spazi tra vari partiti.

• Sentenza n.112 1993: riguardo la Materia dell’informazione: libertà e pluralismo dell’informazione, art

21 cost. Questa sentenza indica 4 unti che secondo la corte costituzionale si possono ricavare da una interpretazione estensiva dell’art 21. Questi 4 punti sono già stati introdotti da altre sentenze:

- pluralismo dell’informazione, pluralità delle fonti alle quali attingere notizie esposte e dei contenuti informativi - imparzialità e l’autonomia dell’informazione: indipendenza dal potere politico e in generale dagli altri interessi extra editoriali - buon costume già trovato nel VI comma dell’art 21 e qui associato al tema dell’ordine pubblico, quindi della sicurezza nazionale, della tutela morale psichica dei minori e della dignità umana, quindi il terzo punto della sentenza è un insieme di valori. Questi valori secondo la corte pur non essendo tutti esplicitati si possono ricavare applicando l’art 21 in modo estensivo

- correttezza, completezza e continuità dell’informazione: l’informazione deve essere completa, dobbiamo avere l’intera versione dei fatti e non versioni fatte secondo la convenienza di chi ci riferisce il fatto. Le informazioni incomplete possono disinformare, trasmettere all’opinione pubblica una finta verità. La continuità invece stimola un’altra riflessione: l’informazione per essere corretta deve essere continua, cioè sempre aggiornata. Noi abbiamo il diritto di ricevere informazioni fino al loro esaurimento, quindi il requisito della continuità da credibilità all’informazione. L’aggiornamento non viene fatto perché a volte l’informazione viaggia troppo velocemente e non riusciamo a stare al passo. L’informazione spesso mira di più ad attirare il pubblico con notizie spettacolari e molte volte non vere. Lezione 4 L'artcolo 13 è il primo artciolo della seconda parte della costituzione che consiste nel sentirsi libero nellesercitare i prorpi diritti I comma: la libertà personale è inviolabile. Inviolabile già trovata all’art.2 per i diritti inviolabili dell’uomo, fa capire che si tratta di libertà che nessun potere potrà sopprimere, coattare . Ci sono dei divieti:

• non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale e nessuna altra

restrizione della libertà personale se non in un caso e qui ci sono le tre garanzie: per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge-riserva di legge, giurisdizione e motivazione dell’atto. Solo i giudici possono violare la nostra libertà personale spiegandone il motivo con ragioni giuridiche.

• La libertà personale non ammette atti di coercizione fisica quindi è impensabile che qualcuno possa

restringere questa nostra libertà ma c’è anche il caso in cui, previsto dalla legge, di assoluta urgenza durante il quale l’autorità di pubblica sicurezza (polizia es) può decidere di limitare la nostra libertà personale ma quella limitazione della libertà decisa d’urgenza dalla polizia di sicurezza dura al massimo 48 ore perchè entro quelle 48 ore la polizia deve comunicare al giudice questa sua decisione cioè di aver ristretto la nostra libertà personale, quindi si tratta di un provvedimento provvisorio che si chiama FERMO (provvedimento provvisorio). (Ci sono dei disordini fuori dallo stadio quindi la polizia ha fermato 15 tifosi di una determinata squadra). La magistratura poi ha altri due giorni di tempo per esaminare il caso. Se il giudice decide di detenere le persone fermate allora il fermo diventa arresto, invece se gli individui sono stati rilasciati il fermo è revocato. La parola decisiva sulla nostra libertà è del giudice che è imparziale, super-partes che applica la legge senza guardare in faccia nessuno. II comma, non è amessa alcuna forma di detenzione, perisizione, detenzione, altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Tornano garanzie che proteggon le libertà:

  • Riserva di legge (fa si che solo atto avente forza di legge limiti le nostre libertà e non dpcm, superata dai decreti legge pe reccezzionalità)
  • Riserva di giurisdizione
  • Obbligo di motivazione delle sentenze o del provvedimento III comma: casi eccezionali dove autorità di pubblica sicurezza può attaure provvedimenti comunicati all’autorità giudiziaria in 48 ore, che ha 48 ore per convalidarli o revocarli (da fermo ad arresto, 1. fermo=arresto 2. fermo=eccessivo, liberato 3.fermo=tace autorità, prevale presunzione di innocenza, torna libero). IV comma: punisce ogni violenza su persone sottoposte a limitazione di libertà (carcerati, come caso Cucchi, spesso vale anche solo per i fermati, non neanche arrestati) violenza fisica e morale, ricattati affinchè possano parlare, ingiusta detenzione si può avere risarcimenti spesso irrisoria. V comma: carcerazione preventiva determinata dalla legge, la persona viene fermata, il giudice convalida fermo in 48 ore, e va in carcere in attesa del processo, in quel tempo è in attesa di giudizio, se innocente tempo viene detratto dal tempo della sentenza, se innocenza verrà risarcito per ingiusta detenzione. Nella costituzione c’è presunzione di innocenza, finchè non c’è sentenza sono innocente, quindi carcerazione prventiva può essere abuso, io rimango in libertà fino a snetenza definitiva (anhe condannati in primo e secondo grado).

hanno autorizzato la prima intercettazione mette sotto controllo i telefoni delle persone che parlano con lui. Quindi con questo tipo di intercettazioni vengono controllate anche persone che non hanno nulla a che fare con l’inchiesta.

• L’abuso più grande riguarda le pubblicazioni, perchè queste intercettazioni non solo vengono fatte ma

finiscono anche sui giornali. In queste intercettazioni però non c’è la prova del reato ma la divulgazione inopportuna di informazioni private, che possono creare anche screzi tra i vari individui coinvolti con parti esterne. IL TERMINE INVIOLABILE SI TROVA IN 4 ARTICOLI SUI 139: 2/13/14/ Riservatezza dati che sono divisi in due: Legge 675 del 1996 ha introdotto distinzione

  • personali
  • Sensibili E stabilisce che per trattarli serve consenso dell’interessato, che protgge la vostra privacy. Dati identificativi, ma non dicono nulla di noi. Personale: nome, indirizzo. Sensibili: salute, preferenze sessuali, iscrizione ad una associazione o opinion epolitica, religiosa. Dati condivisi più riservati e più protetti che consentono di trattare un profilo più particolareggiato. Eccezioni: Salute prevale sulla privacy,(es. App immuni, per fare tracciamento contagi) GDPR regolamento del 2016 per privacy, ha introdotto eccezzioni in tutela privacy, nuova norma di riferimento, va oltre decreto legislativo 196 2003 e articolo 15, è stata rinnovata da regolamento europeo del 2016 che disciplina la riservatezza dei nostri dati personali, in riferimento alla privacy online anche. Lezione 5 L’articolo 16: riconosce diritto di circolazione del cittadino: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte dello Stato, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza (non per ragioni politiche) Art.17: libertà di riunione (inizio e fine): cittadini liberi di riunirsi in riunioni pacifiche senza armi, anche in luogo aperti al pubblico, senza preavviso, ma possono limitare per sicurezza pubblica. Luoghi aperti al pubblico: stadi, cinema, teatri, il pubblico può accedere pagando, non è richiesto prevviso Luoghi pubblici: piazze, strade, è richiesto prevviso, per sicurezza pubblica, può essere che vengano respinte perchè non ci siano le ragoni di sicurezza e incolumità pubblica. Art.18: libertà di associazione (permanente): cittadini possono associarsi liberamente a meno che siano assocazioni perseguibili penalmente, NO associazioni a delinquere. II comma art.18 vietate anche associazioni: segrete, o di carattere militare per scopi politici (partito che arma dirigenti) Art.25: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precosituto per legge: quando qualcuno commette reato e deve essere processato, il giudice non viene deciso dopo che lo ha commesso, ma c’è gudice naturale, automatico in base al reato e in base al territorio. Evitare che il giudice venga spostato per convenienze. II comma: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso: irretroattività. **Art.27: 3 principi per tutela penale:
  1. Principio delle personalitàdella responsabilità penale,** se fuggo dopo reato, la giustizia non può prendersela con famiglia. 2. Principio di presunzione di innocenza, se in primo grado ( tribunale) e secondo (corte d’appello), continuo la mia vita, non sono condannato definitivamente ( Cassazione potrebbe assolvermi, ultimo grado), ma se persona conosciuta di cui si parla sui giornali, si scatena la gogna mediatica, mezi d’informazione trattano la persona come colpevole (con titoli ecc) e magari gli impongono di dimettersi, ma magari poi viene assolto e la su acarriera è stata stroncata per nulla, ma il problema è la lunghezza del processo, perchè se non si dimette e poi viene condannato allora per anni è sttao al comando un capo.

3. Trattamento dei detenuti: trattamenti non contrari al senso dell’umanità e rieducazione del condannato, con soggetti che sostengono i detenuti e migliorarne la personalità, perchè sis pera che scontata la pena non commettano altri reati. Statistiche dicono che chi fa reati poco importanti, una volta usciti comettono ancora quei reati, un po’ anche le condizioni del carcere, pochi metri quadri, scoraggiato, maltrattato, quando escono non sono sno affatto migliori, anzi, ancora più negative e arrabbiate. Ultimo comma: non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti nelle leggi militari. Ma esiste l’ergastolo, carcere a vita, come i mafiosi più accaniti, se carcere è per rieducazione, l’ergastolo sembra contraria alla rieducazione. Art.29: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naurale fondata sulmatrimonio, non ci sono ricosciemnti di diritti per convivenza, se una dovesse stare male, le decisioni non può prenderle il convivente, ma alla ex moglie/marito. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabili dalla legge a garanzia dell’unità famigliare, ma poi nell. Art.30 è dovere dei genitori istruire, matenere ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, non c’è disciplina delle convivenze veree propeie, ma se fanno figlio, sono tenute ad assistere quel figlio come se fosse nato dal matrimonio. Art.32 diritto alla salute: la saute è diritto fondamentale dell’individuo e la repubblica lo tutela come diritto fondamentale e interesse della collettività, ma con sistuazione attuale molte altre cure sono state rallentate. II comma: nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, problema per l’obbligo dei vaccini. Art. 33/34 riguardano la scuola: Art.33 entipubblici e soggetti privai possono istituire scuole e istituiti di educazione senza oneri per lo Stato e lo Stato deve garantire partità di trattamenti per entrambi gli alunni. Scuole paritarie, private che svolgono stessi compiti della scuola pubblica, quelle private spesso non sono di buona qualità come di eccelenza, e sono scuole che fanno rispamiare lo Stato, garantendo l’istruzione anche a fasce molto basse Ci sono posizioni a favore della scuola privata ma altri che sostengono il primato della scuola pubblica. Questi due commi però prevedono che sia privati che istituzioni pubbliche possano creare delle scuole senza però oneri statali=> cioè lo stato non deve finanziare le scuole private. Il III comma parla delle scuole paritarie e dice che la legge nel fissare diritti e doveri di queste scuole non statali deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

  • chi frequenta le scuole private non può essere discriminato quindi possiamo dire che l’interpretazione dominante di questi due commi è che certamente lo stato non deve finanziare i privati che poi creano le scuole e guadagnano, ma il principio della parità prevede che lo stato può riconoscere queste scuole paritarie ma l’importante è che alle casse dello stato queste scuole non costino di più rispetto quelle pubbliche. Se il principio degli oneri viene rispettato allora lo stato può comunque incentivare le scuole private ma è contro la costituzione se risulta eccedente rispetto agli incentivi finanziari che si danno alle scuole pubbliche. Art. 34, garantire a tutti l’istruzione, ai meritevoli che non hanno possibilità di sostenere costi ( borse di studio ecc) Art 36 : il I comma afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro in grado di garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Ci sono molte disuguaglianze nel nostro paese e quanto è sostenuto dal I comma spesso risulta essere una chimera. Anche se ci sono sussidi che rappresentano uguaglianza sostanziale si rischia comunque di non rispettare il principio dell’equa redistribuzione. Art 39 : riguarda i sindacati. Essi hanno garantito per anni una rappresentanza ai lavoratori ma spesso hanno fatto delle scelte politiche precise. L’organizzazione sindacale è libera ma l’art 39 è uno degli articoli inattuati perché prevede anche che i sindacati debbano registrarsi presso uffici centrali o locali, darsi degli statuti ineterni a base democratica e ottenere personalità giuridica per poter stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria.

Bisogna inserire una patrimoniale, tassa una tantum che si versa sulla base dei risparmi, così che permette di raggruppare una quantità di denaro che consente allo stato di soddisfare necessità primarie. Però se non ci fosse nemmeno un euro sul conto corrente di una persona non ne avrebbe tratto nulla. Magari chi non ha risparmiato ha dilapidato tutto, quindi questo va contro l’articolo 47. Evidente è il profilo di incostituzionalità in tutte le misure che lo stato vara per prelevare denaro dai conti dei cittadini. Art 48: diritti politici => il più importante è il diritto di voto che spetta a tutti i cittadini maggiorenni. Il diritto di voto è

  • libero: nessuno può costringermi a votare in un determinato modo e chi votare e dire chi ho votato - uguale: il mio voto vale quanto qualsiasi altro cittadino, peso specifico di ogni singolo voto è uguale per tutti - personale: voto non può essere delegato - segreto: nessuno può frugare nella mia scheda elettorale
  • E’ un diritto ma anche un dovere => non ci sono sanzioni per chi non vota
  • Legge elettorale: in Italia abbiamo cambiato molte volte la legge elettorale perché nell’art 48 non si parla di legge elettorale=> NON C’E’ NELL’ARTICOLO IL RIFERIMENTO ALLA LEGGE ELETTORALE=> questa è una scelta voluta da parte dei costituenti perché essi hanno pensato che non ci fosse una legge elettorale valida per sempre ma i costituenti hanno lasciato libertà ai vari parlamenti che si sono succeduti negli anni di scegliere la legge elettorale ritenuta conveniente e migliore. Nel nostro paese la legge elettorale è stata un mix tra sistema maggioritario e proporzionale=> sempre ibridi. A prescindere dalle leggi elettorali bisogna garantire la stabilità del paese. Art 49 : parla dei partiti politici. Anche questo è inattuato, dice che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. La parola democratica va spiegata:
  • all’interno i partiti devono essere democratici
  • nella competizione con gli altri devono essere democratici Ma entrambe le dimensioni sono contemplate da questo articolo però è importante che questi partiti prendano delle decisioni democratiche, quindi che al loro interno prendano delle decisioni comunque democratiche. Come vengono scelti i vertici e i rappresentati dei partiti?
  • primarie e votazioni online=> sforzo di coinvolgimento ma la percentuale di persone che vota è molto ridotta=>mancanza di quorum=> deficit democratico: ci dovrebbero essere più assemblee periodiche. Il metodo di gestione appare sempre verticistico perché decidono sempre le stesse persone e i candidati fanno sempre parte delle stesse oligarchie. Art 53 : riguarda il fisco: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività nella tassazione, quindi tutti devono pagare le tasse ma come? Nel II comma di questo articolo è previsto il criterio della progressività: vuol dire che più guadagni più paghi. Se prevalesse il criterio della proporzionalità pagheremmo tutti le stesse tasse in termini percentuali. Nel principio di proporzionalità chi guadagna 100 paga il 10% cioè 10 e così via.. così i costituenti hanno ritenuto ingiusto questo principio per aiutare le persone in difficoltà hanno introdotto il criterio della progressività => aumenta la percentuale di tasse per chi guadagna di più.
  • Questione che riguarda una delle proposte del nuovo governo: la flat tax => aliquota uguale per tutti per scovare gli evasori che non pagano le tasse ma c’è un problema di rispetto della costituzione perché come si mixa la flat tax con il criterio della progressività? Allora si cerca un compromesso=> indicare un paio di aliquote per differenziare i redditi delle persone nella media rispetto a quelle che guadagnano molto di più a livello di reddito. L’Art.2 della costituzione è l’articolo più importante perchè colloca la nostra costituzione nel contesto delle democrazie occidentali, è una sorta di manifesto del carattere liberal democratico della costituzione. Questo articolo parla dei diritti inviolabili, cioè riconosciuti a livello universale: sono quei diritti sanciti nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948. Sono diritti che nessun potere politico potrà mai cancellare.

Esistono prima dello stato e sono garantiti all’interno dello stato. Diritti inviolabili che non spettano solo al singolo ma spettano al singolo come membro di collettività organizzate nel territorio. Il singolo da solo non può realizzarsi e ha bisogno dell’interazione con altri singoli, quindi solo nell’intensa interazione tra soggetti si possono attuare questi diritti inviolabili. Formazioni sociali nelle quali il singolo svolge la sua attività, come per es la famiglia-la scuola-i partiti-le associazioni-i sindacati. In tutti questi contesti il singolo realizza la sua personalità, esercita i suoi diritti inviolabili. C’è il rovescio della medaglia, cioè il singolo è anche titolare di doveri perchè esiste una dialettica tra libertà e responsabilità e quindi la società rimane unita e compatta perchè il singolo non solo si avvale di diritti ma assolve anche ai suoi doveri. La democrazia è un equilibrio tra diritti e doveri e questi doveri nell’art 2 sono chiamati doveri di solidarietà economica, sociale e politica. Solidarietà non vuol dire banalmente fare l’elemosina, ma la visione più nobile dell’art2 intende come solidarietà il senso di appartenenza alla società, da “solidum” che vuol dire corpo sociale compatto, alimentato da diritti e doveri. Il singolo si sente parte del tutto, il cittadino sente quasi l’orgoglio di appartenere ad una comunità organizzata sul territorio. Art 3: uguaglianza formale e sostanziale L’articolo della libertà personale che ci fa riflettere sulla condizione della nostra democrazia è l’art 13, molto ampio, nel quale troviamo riprodotte quelle 3 garanzie costituzionali: RISERVA DI LEGGE DI GIURISDIZIONE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO O DELLE SENTENZE Nel nostro stato la libertà è un valore decisivo, mentre negli stati autoritari è assolutamente limitata. L’art 13 è una conquista della democrazia che blinda la libertà con le tre garanzie sopra citate. Infatti l’art 13 dopo il 1 comma che dice che la libertà personale è inviolabile, enuncia una serie di garanzie per la persona. Bisogna precisare che: oggi noi esamineremo vari articoli, tutti gli articoli in cui esiste la parola inviolabile perchè bisogna dare peso alle parole dato che questo termine viene usato solo 4 volte: DIRITTO ALL’OBLIO: riguarda le informazioni in rete ed è il diritto di vedere informazioni corrette su di noi in rete- diritto a vedere una ricostruzione storica corretta=>Vedere la nostra identità virtuale corrispondente a quella reale=> entra il gioco il requisito della continuità perché i contenuti sulla rete riguardanti gli individui vadano aggiornati. Questo diritto non è il diritto di cancellare le notizie ma quest’ultimo esiste soltanto in casi limitati, perché gran parte delle notizie sui giornali sono notizie di interesse pubblico, quindi devono rimanere in rete per garantire il diritto del cittadino ad essere informato. Il diritto all’oblio è il diritto di vedere aggiornate le informazioni riguardanti la persona.

  • per quanto riguarda Google può essere mandata un’istanza al sito attraverso un link chiedendo di aggiornare le notizie su di me, invece per quanto riguarda tutti gli altri siti non si può eliminare la ricerca del motore interno, perché quelle notizie sono state caricate sulla piattaforma digitale per informare i cittadini di quello che successe in quel periodo. La storia va aggiornata continuamente e posso arrabbiarmi soltanto nel momento in cui trovo una notizia o un articolo non aggiornato, ma non posso pretendere di rifarmi una cosiddetta verginità nella rete su quello che i giornali quando successe il fatto hanno scritto sulla mia persona.
  • una persona incarcerata ha diritto all’oblio che in questo caso è una sorta di sentimento di pietà e ha il diritto di essere dimenticato fino a quando però non compie un’azione di dominio pubblico, per esempio facendosi intervistare. Questo gesto di ritornare sotto i riflettori e nel caso di un personaggio politico, di ricandidarsi, autorizza il giornalista a ricordare tutte le accuse che erano state dette su di lui. Questo diritto dipende molto da come le persone che chiedono il diritto all’oblio si comportano dopo il fatto accaduto. CAP. 8 LA SOVRANITA’ POPOLARE

GARANZIE DEL VOTO

La costituzione prevede che il voto sia:

  • Personale : ogni cittadino deve esprimere il proprio voto di persona, infatti si ritiene che il voto per delega non sia legittimo(solo in caso di infermità medica certificata, l’elettore può essere accompagnato, ma comuque presente)
  • Eguale : non è legittimo un voto plurimo o multiplo, cioè consnetire a particolari categorie di elettori di esperimere un voto che vale più di uno o di votare più volte
  • Libero : il voto deve essre esente da qualsiasi tipo di costrizione (perciò la legge vieta, presso le sezioni elettorali, ogni forma di propaganda elettorale) e libero anche nel senso che deve essre garantira la libera formazione delle opinioni degli elettori.
  • Segreto : questa garanzia è il presupposto di un voto libero Il voto come dovere civico: questa affermazione è il risultato di un compromesso che consentì il superamento di una contesa molto difficile sulla materia elettorale, avente in ballo due concezioni diverse sulla: posizione dell’individuo nella società e nell’ordinamento.
  • Il voto per alcuni era un diritto dell’individuo
  • Il voto veniva concepito da altri come una funzione (potere che deve essere esercitato in quanto membri della comunità) e il suo mancato esercizio avrebbe comportato delle sanzioni Il diritto di voto rappresenta un’importante conquista degli stati democratici: suffragio universale (maschi) in Italia nel 1912. Dopo la fine della guerra, nel 1922 ci fu la marcia su Roma con l’avvento del regime fascista con cui i diritti di libertà e il diritto di voto vennero annullati. Successivamente ci fu la seconda guerra mondiale e la resistenza italiana iniziata con l’armistizio dell’otto settembre 1943, in seguito al quale il diritto di voto venne esteso anche alle donne. Confluivano però idee diverse sul diritto di voto:
  • C’erano dei partiti meno organizzati come la DC i quali pensavano che fosse obbligatorio per i cittadini andare a votare.
  • I comunisti e i socialisti invece erano molto organizzati per cui i cittadini che appartenevano a questi partiti andavano spontaneamente a votare. All'inzio le richieste di sanzione vennero accolte, anche se in maniera blanda, registrando il “non voto” nel certificato di buona condotta. I diritti hanno un aspetto doveroso che corrisponde ad una eguale parte di svantaggio. Per quanto riguarda il diritto di voto, alla parte vantaggiosa viene attribuita la capacità di votare a cui corrisponde un dovere , in questo caso definito civico. Esso non è accompagnato da conseguenze negative: se un cittadino decide di non votare non va in contro a nessuna sanzione. Attualmente il diritto di voto è qualificato dalla legge come: <<un dovere civico e un diritto di tutti i citadini , il cui libero esercizio deve essree garantito e promosso dalla Repubblica>> Il voto degli italiani all’estero: con il III^ comma dell’art.48 è stata demandata dalla legge una “disciplina speciale e derogatoria ” che riguarda i cittadini italiani residenti all’estero. Essi godono del diritto di voto ma la loro distanza dall’Italia costituiva un problema, quindi:
  • la legislazione per le elezioni europee prevede l’allestimento di “ sezioni elettorali ” nei paesi dell’UE
  • la stessa cosa non vale per le comunità italiane nel Nord e Sud America Unica soluzione: voto per corrispondenza; Questo voto però non assicura la totale personalità del suffragio, quindi: previsione costituzionale per renderlo legittimo
  • per i cittadini temporaneamente all’estero: norme specifiche (2006) per il personale militare e di polizia
  • esteso il voto per corrispondenza ai cittadini che sono per 3 mesi all’estero (2015) per lavoro-studio-cure 8.3 il popolo che elegge Il corpo elettorale: la democrazia Italiana, pur mantenendo forme di decisione popolare diretta come il referendum, rimane comunque rappresentativa. Il nostro sistema rappresentativo è fondato su 5 livelli di governo, ma il fatto che “sovrano è il popolo” comporta che in questi livelli, nei quali devono essere prese scelte politiche, un posto centrale è occupato da organi rappresentativi eletti dai rispettivi corpi elettorali. - Il corpo elettorale è quella parte di popolo al quale viene riconosciuta la possibilità di partecipare alle decisioni collettive e può decidere politicamente:
  • In forma diretta
  • Tramite l’elezione dei propri rappresentanti Esistono però modalità di scelta diverse dal voto elettivo:
  • Firenze (300/400): “ sistema dell’imborsamento” : la scelta avveniva in due fasi:
  • squittinio = selezionare i nomi da imborsare - tratta = estrazione della sacca con i nomi Gli ordinamenti moderni invece non selezionano le cariche pubbliche “affidandosi al caso” ma preferiscono che ci siano dei candidati con delle proposte elettorali diverse tra loro, per far emergere il partito migliore ed ecco che i loro rispettivi simboli ne sono la manifestazione. In Italia, nell’ordinamento, il corpo elettorale elegge:
  • I membri del parlamento europeo che spettano all’Italia
  • I deputati e i senatori
  • I presidenti e i consiglieri regionali
  • I sindaci e i consiglieri comunali
  • I consiglieri circoscrizionali o municipali (municipio sub-comunale per fusione di comuni) Dal 2011 in poi è stata infatti introdotta l’elezione indiretta per consiglieri e presideni delle province. La legislazione elettorale Il fenomeno elettorale è imponente anche per la sua dimensione quantitativa, oltre che per quella qualitativa essendo decisivo per un ordinamento che si fonda sulla sovranità popolare. Il sistema elettorale, meccanismi utilizzati per trasfomare i vooti espressi dagli elettori in seggi, però costituisce solo una parte di quello che in realtà è un complesso normativo più ampio: la legislazione elettorale. Essa raggruppa:
  1. alcune modalità di indizione delle elezioni(chi, quando, come)
  2. la disciplina dell’elettorato (attivo e passivo)
  3. le modalità tecnico-operative dell’esercizio di voto
  4. modalità di presnetazione delle candidature
  5. la disciplina delle campagne elettorali e la propaganda politica
  6. La disciplina del finanziamento delle campagne elettorali e dell’attività partitica
  7. allestimento e protezione delle sezioni di voto
  8. procedimento elettorale (fino allo scrutinio e conteggio dei voti espressi)
  9. formula elettorale di ogni tipo di elezione
  10. apparato di tutela per contestazioni
  11. Modalità di sostituzione degli eletti che per qualsiasi ragione cessino la carica (surroghe o supplenze) 8.4 I sistemi elettorali: concetti generali “Un sistema elettorale (formula elettorale) consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime”. Bisogna però distinguere l’elezione di:
  • organi monocratici : soggettivizzati da un’unica persona fisica • organi collegali : composti da più persone fisiche Per eleggere uno solo ( sistema monocratico) per esempio il sindaco, si ricorre ad una semplice “regola”: vince chi ottiene più voti. In questo caso si parla di “maggioranza relativa” (in Italia vale per eleggere il sindaco di comuni con meno di 15.000 abitanti). Si possono stabilire anche delle condizioni:
  • vince chi prende non solo più voti ma anche una quota minima dei voti complessivi: se quest’ultima è fissata nella maggioranza + 1, allora si parla di: “maggioranza assoluta”. Se per l’elezione del sindaco non si raggiunge la maggioranza assoluta si passa al secondo turno, se vi partecipano solo i primi 2 è: “turno di ballottaggio” , se non si vuole limitare la partecipazione a due, si stabilisceun altro numero o una percentuale minima dei voti. In ogni caso si è di fronte da un esito maggioritario: a vincer ìe è una parte sola, quella cui appartiene chi alla fine risulta l’unico eletto. Per eleggere un organo collegiale (che comprende più persone fisiche) e che è adatto solo per gli stati autoritari si prevede invece la presentazione di varie liste di candidati tutti aderenti ad un determinato partito politico. Qui si può stabilire che vinca la lista di candidati avente più voti che poi salirà al governo, non rispettando quindi il pluralismo politico degli stati liberaldemocratici.