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Diritto Costituzionale Italiano: Principi e Struttura dello Stato - Prof. Racca, Appunti di Diritto Pubblico

Una panoramica introduttiva al diritto costituzionale italiano, esplorando i principi fondamentali della costituzione, la struttura dello stato e i diritti e doveri dei cittadini. Una serie di domande e risposte che aiutano a comprendere i concetti chiave e a sviluppare una solida base di conoscenza.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 04/02/2025

RebeccaVienco
RebeccaVienco 🇮🇹

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“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.!
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”!
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“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
!
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese”!
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= Insieme di REGOLE DI CONDOTTA che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un
dato momento storico!
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attività ed organizzazione dei pubblici poteri e loro rapporti con i soggetti privati!
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rapporti tra soggetti privati!
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ARGOMENTI
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Scarica Diritto Costituzionale Italiano: Principi e Struttura dello Stato - Prof. Racca e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity!

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo , che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo , sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e richiede l’adempimento dei doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di

sesso , di razza , di lingua , di religione , di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di

fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del

Paese”

= Insieme di REGOLE DI CONDOTTA che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un

dato momento storico

attività ed organizzazione dei pubblici poteri e loro rapporti con i soggetti privati

rapporti tra soggetti privati

ARGOMENTI

parte

introduttiva

2 Fonti

del

diritto

3

organizzazionedello

stato

4

Dritti

di

libertà

ARTI

DEMOCRAZIA

ART

LIBERTÀ

FONDAMENTALI DIRITTI

E

DOVERI

SOLIDARIETÀ

ART

3

uguaglianzaformale

e

sostanziale

prima

ma

norma

immediatamente

precettiva

discrimina

platea

oggi

zigomma

Sostenibilità

tambientale

L

sociale

obiettivo

Unione

europea

DIRITTO

3

funzioni

del

diritto

I

REPRESSIVA diritto pende

ominitributario

repressione

comportamenti

socialmente pericolosi

e

furto

e

ALLOCATIVA Carino

civilecamercidestributariosamino

atribuzioneagliindivioviedoccaconettività

di

beni

e

servizi

e

diritto

di

proprietà

F

istitutiva di poteri

diritto

costituzionale

amin

tributariaprocessuale

istituzione

ed

assegnazionedi

poteri pubblici e

Funzione legislativa

4

Diritto

pubblico

e

dirittoprocessuale

civile

DIRITTO

PRIVATO

ex

diritto di

famiglia

aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di INTERESSI E/O ESIGENZE

COMUNI limitando i propri rischi

nel gruppo sociale si creano rapporti tra i soggetti che lo compongono e si creano REGOLE che

disciplinano tali rapporti e che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo

ORDINAMENTO GIURIDICO

REGOLE ISTITUZIONALI

  • valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito
  • principi fondamentali
  • Articoli da 1 a 54(principi fondamentali da 1 a 12 e valori intorno ai quali si è costituito lo STATO

con diritti e doveri dei cittadini)

REGOLE ORGANIZZATIVE

  • Organizzazione e struttura del gruppo sociale= bilanciamento reciproco ( tripartizione del potere )
  • Articoli da 55 a 139(ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA)
  • garantiscono la tutela dei diritti

LE REGOLE LIBERANO PERCHÉ PERMETTONO LA REALIZZAZIONE DEI VALORI DEL GRUPPO

SOCIALE

PRINCIPIO ORDINATORE (chiave risoluzione conflitti)

  • compone e risolve i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale
  • stabilizza nel tempo tale composizione(non in un momento preciso ma continuativo)
  • principio di maggioranza in cui sia garantita la partecipazione e la dialettica tra i partecipanti

OPERA COME:

  • TIRANNIA: prevalenza interessi di un singolo su tutti i componenti del gruppo sociale
  • OLIGARCHIA: prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo

sociale

  • DEMOCRAZIA: garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i

consociati(GARANZIA COSTITUZIONALE DELLE LIBERTÀ E SEPARAZIONE DEI POTERI)

GRUPPO

SOCIALE

partecipazione

NECESSARIA

ovolontaria

4

ex

desse famiglia

squadra amici

Repubblica

italiana

cons'Énso

seno

conflitto

GRUPPO

regole

E

regole

ISTITUZIONALI

Principio

Organizzate

ORDINATORE

private= associazioni, fondazioni ecc. a carattere privato acquistano la personalità giuridica

mediante il riconoscimento determinato con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche

DI SVANTAGGIO O PASSIVE

DOVERI =solidarietà politica,economica e sociale.

Rivolto ad una pluralità di soggetti(Art.4 dovere di svolgere un’attività lavorativa secondo la propria

libertà e la propria scelta,Art.30 dovere di mantenere i figli,Art.53 dovere di concorrere alle spese

pubbliche)

OBBLIGHI = specifico di un soggetto, tenuto ad ottenere un determinato comportamento nei

confronti di un altro soggetto cui l’ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere

l’osservanza.

Il dovere si trasforma in carattere speciale e si trasforma in obbligo

(obbligo di prestare la propria opera nell’ambito di un rapporto di lavoro, obbligo del genitore di

mantenere i propri figli)

ONERI = possibilità di scegliere se tenere un determinato comportamento per ottenere un

determinato risultato

DI VANTAGGIO O ATTIVE

POTERE GIURIDICO= imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse

rilevante proprio o altrui

FACOLTÀ= capacita di compiere attività giuridicamente rilevanti(con certe conseguenze)

DIRITTI SOGGETTIVI= tutela diretta ed immediata azionabile davanti al giudice ordinario

DIRITTI ASSOLUTI (verso tutti->erga omnes dal latino)

‣ diritti fondamentali (Art.da 1 a 54)

‣ diritti reali (es.diritto di proprietà)

DIRITTI RELATIVI (vincola solo su soggetti determinati)

‣ es. diritti di credito, stipulazione dei contratti(rivolto a chi devo un credito o viceversa)

INTERESSI LEGITTIMI= verso i poteri pubblici, tutela indiretta e mediata.

Non protetti direttamente, ma solo in quanto coincidenti con l’interesse pubblico

Situazione di vantaggio verso l’ente pubblico

INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO= privi di tutela giuridica(ex.interesse semplice, si possono far

valere in sede elettorale

CONCORSO PUBBLICO

  • Potere giuridico: riconosciuto a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici(tramite concorsi

pubblici) in condizione di parità ( Art.97)

  • Diritto soggettivo: a partecipare ad un concorso pubblico a seguito della pubblicazione del bando

di concorso

  • Onere: possibilità di scegliere se iscriversi secondo le modalità ed entro il termine perentorio e se

trascorso questo si perde il diritto in quanto non si è assolto l’onere(termine ordinatorio: poco

effettivo) fissati nel bando di concorso, al fine di poter partecipare alle prove

Posizioni

Giuridichesoggettive

di

svantaggio

passive

di

vantaggio

attive

doveri

poteregiuridico

facoltà

oneri

diritti

soggettivi

obblighi

interessi

legittimi

  • Interesse legittimo: al regolare svolgimento del concorso in conformità alla relativa disciplina posta

nel pubblico interesse

  • Interesse semplice: di proprio interesse

ORIGINI DEL COSTITUZIONALISMO MODERNO

nasce con le rivoluzioni del XVIII secolo(riv.francese 1789 e riv.americana 1774-1781)

Trova espressione in 3 documenti fondamentali:

  1. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (Francia 1789)
  2. Dichiarazione d’indipendenza (America 1776)
  3. Costituzione americana (America 1787)

COSTITUZIONALISMO NORD AMERICANO

DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA AMERICANA(George Washington e Thomas Jefferson)

-Tutti gli uomini sono creati eguali

-Dotati di diritti inalienabili(vita, libertà, ricerca della felicita)= governo creato per garantire i diritti

-Governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governanti

-Garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all’interno

-Provvedere alla difesa comune

-Promuovere il benessere generale

COMPOSTA DA 7 ARTICOLI

-primi 3 articoli(pot legislativo, esecutivo, giudiziario)

-Gli stati(4)

-Revisione e vigenza della costituzione (dal 5 al 7)

creare un governo stabile ed autorevole che sia espressione diretta della volontà popolare, e stabilire

dei limiti costituzionali all’abuso di potere

COSTITUZIONALISMO FRANCESE

DICHIARAZIONE DEI DIRITTO DELL’UOMO E DEL CITTADINO(1789)

Costituzione: insieme di regole, capaci di conformare artificialmente l’ordine politico, prodotto dalla

ragione e/o dalla volontà umana, consapevolmente esercitate in un momento storico preciso

-atto unilaterale

I diritti devono essere attribuiti EX NOVO(come nuovi)

DICHIARAZIONE DEI DIRITTO DELL’UOMO E DEL CITTADINO(1789)

ART.1 : gli uomini nascono e rimangono liberi e eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono

essere fondate che sull’utilità comune

ART.2: Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili

dell’uomo(libertà, proprietà, sicurezza, resistenza all’oppressione)

SOVRANITÀ DELLA NAZIONE( stravolgimento)

PRIMA: ANCIEN REGIME-STATO ASSOLUTO(NO COSTITUZIONE)

-Identificazione tra lo Stato e la persona del Re

DOPO: RIVOLUZIONE FRANCESE-STATO LIBERALE

-Identificazione tra lo Stato e la NAZIONE, composta dai singoli cittadini eguali

ART.3 :il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun

individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa

l’attuazione di quanto da essa stabilito direttamente.

  • PROGRAMMATICA: individua alcuni obiettivi fondamentali da raggiungere per mezzo di norme

c.d.(comitato direttivo) programmatiche.

Definiscono una tavola di valori a cui si deve ispirare tutta l’attività politica.

esempio: attuazione diritti sociali(lavoro, istruzione, salute) che devono essere resi effettivi.

Sono obiettivi in positivo

  1. NORME PROGRAMMATICHE: ispirano l’intero ordinamento giuridico ma non bastano a fondare

situazioni giuridiche soggettive che il giudice possa soddisfare direttamente senza che sia il

legislatore a fornire gli strumenti concreti(es. Art. 4 diritto al lavoro)

  1. NORME PRECETTIVE: norma immediatamente applicabili dall’interprete senza necessità di una

ulteriore attività legislativa.

  • CONTRATTATA ED APERTA: La Costituzione è il risultato di un compromesso tra le forze

politiche presenti all’assemblea costituente.

E’ orientata verso diverse scelte politiche,economiche e sociali, con il solo limite del rispetto dei valori

fondamentali in essa contenuti

Programma che può essere integrato ed attuato in modo differente a seconda dei mutamenti sociali,

culturali e politici nel rispetto dei principi fondamentali.

esempio:

Art.41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

PRINCIPI FONDAMENTALI

articoli

1. DEMOCRATICO

2. PERSONALISTA E PLURALISTA

3. EGUAGLIANZA

4. LAVORISTA(4 E 1)

5. AUTONOMISTICO

ARTICOLO 1:principio Lavorista

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

PRINCIPIO DEMOCRATICO

La sovranità appartiene al popolo ed è esercitata con strumenti di democrazia:

-diretta(referendum)

-rappresentativa(elezioni politiche per il Parlamento, ordinamento sovrano e amministrative per gli

ordinamenti derivati o autonomi, ordinamento derivato)

ELEMENTI CHE CONCORRONO A REALIZZARE IL PRINCIPIO DEMOCRATICO

  • principio della maggioranza
  • limitata con garanzie poste a tutela delle minoranze
  • trasparenza nell’esercizio dei poteri pubblici
  • tutela delle libertà civili
  • effettiva partecipazione all’organizzazione del paese
  • separazione dei poteri
  • garanzia della libertà

ARTICOLO 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale.”

PRINCIPIO PERSONALISTA

posto come fine fondamentale lo sviluppo della persona umana

Sfera della personalità fisica e morale inviolabile(divieto di pena di morte,…)

gradi di tutela:

  1. tutela del singolo come individuo
  2. tutela delle formazioni sociali
  3. tutela del singolo nelle formazioni sociali

PRINCIPIO PLURALISTA

tutela formazioni sociali autonome dallo Stato

Anche le associazioni sono titolari di diritti di libertà ed hanno autonomia normativa.

Tutela dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali anche contro poteri privati( es. tutela dei lavoratori

nell’impresa

ARTICOLO 3 COMMA I

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,

di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

principio di uguaglianza formale.

NORMA PRECETTIVA

disciplinare in modo uguale situazioni eguali ed in modo diverso situazioni diverse.

EGUAGLIANZA IN SENSO FORMALE : impone il divieto di discriminazioni ingiustificate e l’obbligo di

discriminazioni giustificate (è possibile operare distinzioni giustificate da un’iniziale situazione di

disuguaglianza)

Non è legittimo disciplinare in modo diverso situazioni uguali e in modo uguale situazioni diverse.

ARTICOLO 3 COMMA II

“E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del

Paese.”

principio di uguaglianza sostanziale.

NORMA PROGRAMMATICA

EGUAGLIANZA IN SENSO SOSTANZIALE : impone la rimozione degli ostacoli di ordine economico e

sociale che impediscono all’individuo l’esercizio delle libertà fondamentali.

Impone anche la realizzazione della giustizia sociale mediante interventi legislativi a carattere

settoriale, rivolti a determinati gruppi sociali che si trovino in una situazione di svantaggio.

pieno sviluppo della persona umana

PRINCIPIO EGUAGLIANZA

Diviene condizione necessaria per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una

maggiore giustizia sociale

il nostro ordinamento riconosce due tipi di uguaglianza

-in senso formale(Art.3 comma I Cost.)

-in senso sostanziale(Art.3 comma II Cost.)

ARTICOLO 6

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”

tutela delle minoranze linguistiche

garanzia delle libertà linguistica contro ogni forma di discriminazione

ARTICOLO 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi(1929). Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due

parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

PRINCIPIO DI LAICITA’:fenomeno religioso separato e distinto dallo Stato

stipula di accordi-patti lateranensi- riserva di legge rinforzata

in caso di accordo con la Chiesa, le modifiche possono essere introdotte con legge ordinaria

in assenza di accordo: revisione costituzionale

ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in

quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze.”

Art 3 comma I “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione , di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali.

Norma importante che riguarda la libertà di religione , pilastro fondamentale degli ordinamenti

democratici.

Autonomia organizzativa e normativa delle altre confessioni religiose nel rispetto dell’ordinamento

giuridico italiano

ARTICOLO 9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Art.3 comma II “ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale

che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e

sociale del Paese”

I COMMA E’ compito della Repubblica tutelare il pieno sviluppo della persona umana e quindi

promuovendo istituzioni come l’università

II COMMA stabilisce il principio su cui si basa il diritto dell’ambiente

  1. tutela dagli inquinamenti: dimensione igienico/sanitaria
  2. tutela del paesaggio: dimensione estetico/culturale
  3. tutela del territorio: dimensione ecologico/abitativa

ARTICOLO 10

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica

secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”

Fonda le relazioni internazionali della Repubblica italiana

Diritto internazionale PATTIZIO= stipula trattati internazionali( legittimazione Stato sovrano)

Diritto internazionale CONSUETUDINARIO= regole di diritto bellico, di guerra(ex. Non si uccidono i

prigionieri )

  • Trattato internazionale= Contratto tra Stati( fondamentale la reciprocità tra essi)

Condizione giuridico dello Straniero( diverso dal cittadino ma sempre regolato dalla Legge)

I comma : disciplina i rapporti internazionali e le norme di diritto internazionale consuetudinarie

sviluppate dal diritto bellico e dai rapporti commerciali;

II comma: riguarda la condizione giuridica dello straniero;

III comma : si parla di diritto di asilo, apparentemente si dovrebbe riconoscere il diritto di asilo a

tutti coloro che non lo vedono riconosciuto nel proprio stato, ma per limitare ciò l'articolo prevede

che venga attuato solo secondo le condizioni stabilite dalla legge. Con la nuova legge sono state

ristrette molto le condizioni per il diritto di asilo. Altre sono le condizioni dei migranti economici

quali non hanno diritto di asilo in quanto clandestini. Se si è imputati di genocidio in Italia si viene

estradati (rimandati al loro paese) in quanto crimine contro l'umanità.

APOLIDE= senza cittadinanza

ARTICOLO 11

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri

Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra

le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo“

Anello congiunzione tra l’Italia e l’Unione europea

Ripudio della guerra (offensiva) come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma può

parteciparvi come Stato facente parte dell’ONU quando la decisione è presa dal consesso

internazionale attraverso gli strumenti detti Peacekeeping e Peace enforcement(= caschi blu)

Sono consentite alcune limitazioni alla sovranità dello Stato per aderire alle organizzazioni

internazionali

ARTICOLO 12

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di

eguali dimensioni.”

Bandiera coma simbolo di identità della repubblica e di unita nazionale

ARTICOLO 13 : INVIOLABILITÀ LIBERTÀ PERSONALE

FONTI DEL DIRITTO

Modi attraverso i quali il diritto nasce e si rinnova

Ruolo centrale della legge come esito di un movimento che ha portato ad accentrare la potestà

normativa.(Impero Romano considerato la culla del diritto, responsabilità aquiliana= fuori dal

contratto Art.2043 , responsabilità per fatto ingiusto, risarcimento del danno)

  • Assolutismo : concentrare nelle mani del sovrano la potestà normativa(3 poteri)
  • Costituzionalismo moderno : idea di sovranità del parlamento rappresentativo del popolo(la

sovranità non è più assoluta ma limitata al quadro costituzionale.

  • Costituzione del II dopoguerra: si afferma la pluralità degli ordinamenti giuridici ed il governo

multilivello.

regolamenti

  • FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO : La gazzetta ufficiale

PRINCIPIO DI GENERALITÀ ED ASTRATTEZZA

La norma è giuridica quando è generale( applicabile ad una pluralità indeterminata di soggetti) ed

astratta ( ripetibile l’applicazione nel tempo)

Eccezione delle norme speciali perché non sono generali e le norme eccezionali perché non sono

astratte.

ATTO GIURIDICO FONTE

-ESISTENTE :quando viene emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore

-VALIDO: quando rispetta le norme procedimentali e sostanziali che disciplinano l’esercizio del potere

-EFFICACE: idoneo a produrre effetti giuridici.

PRINCIPIO DI GERARCHIA

La norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore, e non può essere da questa

abrogata anche se la seconda è successiva.

NORME DI RANGO COSTITUZIONALE

NORME DI RANGO PRIMARIO

NORME DI RANGO SECONDARIO

PRINCIPIO DI ABROGAZIONE

In base al principio di abrogazione (o cronologico, o di successione delle leggi nel tempo), tra norme

di pari grado, la norma successiva prevale su quella precedente

Norma abrogatrice: norma nuova.

La legge abrogata può ancora trovare applicazione?(si se riguarda un caso passato regolato dalla

legge vecchia)

Caso eccezionale di NORMA ABROGATRICE RETROATTIVA: la stessa va a disciplinare anche i

rapporti giuridic ancora pendenti

TIPI DI ABROGAZIONE

  • ESPRESSA: il legislatore dichiara espressamente che la norma precedente è abrogata
  • IMPLICITA: intervento di una nuova disciplina dell’intera materia
  • TACITA: incompatibilità tra la nuova norma e quella preesistente

PRINCIPIO DI COMPETENZA PER MATERIA

La base al principio di competenza si attribuisce ad una fonte la disciplina di determinate

materie ,escludendo tutte le altre fonti.

Questo criterio permette, ad esempio, di comporre i contrasti tra legge statale e legge

regionale(Art.117 Cost)

Esempi:

  • Comuni
  • Province
  • Regioni
  • Stato
  • Unione Europea

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

=trarre significato dal testo scritto nel nostro ordinamento

La costituzione scritta e vige tre è quella approvata nel testo del 1948 , la Costituzione vigente o

materiale è quella applicata oggi.

Interpretazione(attribuzione di un significato) —> norma —> attraverso l’interpretazione della

disposizione (enunciato linguistico) si ottiene la norma.

ART.12- DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE PRELIMINARI AL CODICE CIVILE

(C.D. PRELEGGI) Interpretazione della legge

“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato

proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”

  • Sistematica: consiste nel valutare la disposizione alla luce non del solo testo, ma anche delle altre

disposizioni dell’ordinamento, in modo da coordinare con esse il significato e la portata

  • Restrittiva
  • Adeguatrice: interpretare la disposizione alla luce non solo del mutato contesto sociale, ma anche

dei mutati principi che informano il sistema.

In questo caso, la necessità di adeguamento è più radicale, perché la stessa disposizione si trova

collocata non solo in un mutato contesto sociale, ma anche in un minutato contesto

giuridico(principale mutamento è stato l’approvazione della Costituzione)

  • Letterale: significato tecnico giuridico delle parole;
  • Estensiva: il significato delle disposizioni è considerato più ampio/più ristretto rispetto a quello che

solo il testo potrebbe indicare(si può mettere in relazione la disposizione con altre norme

dell’ordinamento e si può considerare l’intenzione o il fine del legislatore: intenzione teleologica )

  • Evolutiva: interpretare la disposizione alla luce delle mutate esigenze e caratteristiche della

società, in modo da ottenere dallo stesso testo una norma diversa, adeguata alle diverse esigenze

della realta sociale.

  • Autentica: fornita dalla stessa fonte che ha emanato la disposizione da interpretare.

Produce normalmente effetti retroattivi, perché non pone una nuova norma, ma precisa quella

ricavabile della disposizione interpretata.

E’ un’interpretazione che viene tradotta in un testo scritto per spiegare il significato da dare a una

disposizione precedente che creava contrasti interpretativi.

Applicazione analogica : ha luogo quando manchino disposizioni applicabili, vi è una lacuna

nell’ordinamento.

Si guardano i casi simili ma diversi e le materie analoghe ma diverse; si parla quindi di applicazione

analogica di una disposizione che riguarda un caso diverso, una materia diversa, ma che applichiamo

in quanto analogo. E’ un applicazione, dal punto di vista logico, diversa.

Se vi è una lacuna nell’ordinamento, si applicano le norme desumibili da disposizioni che

disciplinano “materie analoghe” o i “principi generali dell’ordinamento dello Stato”.

2 tipi di analogia

• ANALOGIA LEGIS:

In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, l’interprete applica le norme desumibili da

disposizioni che disciplinano casi simili o materie analoghe.

• ANALOGIA IURIS:

in assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, nonché di norme desumibili da disposizioni

in materie analoghe, l’interprete applica le norme desumibili dai “principi generali dell’ordinamento

giuridico”

IL PARLAMENTO

  • Camera dei deputati(Montecitorio) elettorato attivo 18, passivo 25

400 deputati(prima 630)

  • Senato della Repubblica(palazzo Madama) elettorato 25, passivo 40

200 senatori(prima 315) + senatori a vita (di diritto Giorgio Napolitano ex presidente della Repubblica

2013, di nomina presidenziale Mario Monti ex presidente consiglio 2011, Elena Cattaneo scienziata

2013, Renzo Piano architetto 2013, Carlo Rubbia scienziato premio Nobel per la fisica 1984 2013,

Liliana Segre ex deportata2018)

2)COSTITUTIVA = sono possibili 3 diversi procedimenti:

procedura ordinaria o normale( trattazione in commissione, trasmissione all’assemblea, approvato

da entrambe le camere).

Riserva di assemblea( si impone il procedimento ordinario per i progetti di legge in materia

costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi, conversione in legge dei decreti-legge e

riapprovazione di progetti di legge)

procedura abbreviata,

procedura speciale o decentrata ( l’esame, l’approvazione articolo per articolo e la votazione finale

si svolgono in commissione, possono richiedere la procedura finale il Governo, 1/10 dei membri della

Camera o 1/5 dei membri della Commissione stessa.

Votazione fiale: se modificato è ritrasmesso alla prima Camera(navette), regolamenti di Camera e

Senato prevedono procedimenti abbreviati in seconda lettura : il progetto è riesaminato solo nelle

parti modificate, finche entrambe le Camere non approvano il medesimo testo

Numero legale: per la validità della seduta, la metà + 1 dei componenti, maggioranza assoluta.

maggioranza semplice: meta + 1 dei presenti

Maggioranze qualificate= 2/3 o 3/5 dei presenti o dei componenti)

3)PROMULGAZIONE = il presidente della Repubblica può promulgare la legge approvata dalle

Camere o rinviare alle Camere, con messaggio motivato, il testo di legge per una nuova

deliberazione, se le Camere non approvano nuovamente la legge non è promulgata

4)PUBBLICAZIONE = subito dopo la promulgazione il Ministro della giustizia appone il sigillo dello

stato alla legge e prevede la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale

5)ENTRATA IN VIGORE = Avviene dopo 15 giorni dalla pubblicazione, ma il termine può essere

abbreviato o prolungato in sede di approvazione della legge (vacatio legis)

Art.138 della Costituzione

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascu

na Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono

approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna

Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,

entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera

o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è

promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la

legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due

terzi dei suoi componenti.”

procedimento di approvazione fonti costituzionali:

prima approvazione maggioranza semplice Camera-Senato

dopo almeno 3 mesi seconda approvazione maggioranza ( il testo non può più essere modificato)

maggioranza 2/3–> legge costituzionale promulgata,

maggioranza assoluta—> 3 mesi per richiedere un referendum(500000 elettori, 5 consigli regionali,

1/5 deputati o senatori)—-> se passa referendum e poi si ri vota per maggioranza

LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Limiti espressi

Art.139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”

Limiti impliciti

SECONDO LA DOTTRINA E LA CORTE COSTITUZIONALE NON SI POSSONO MODIFICARE:

L’Art. 138 Cost. c.d. limite logico che garantisce la rigidità della Che tempo ostituzione

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

FONTI PRIMARIE DEL GOVERNO: PALAZZO CHIGI, ROMA

Composizione

presidente del Consiglio+ ministri—> consiglio dei ministri (3 ordini)

con portafoglio—> a capo di un ministero (totale 14)

senza portafoglio—> totale 9

• IL GOVERNO NON È TITOLARE DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA

• PUÒ ESERCITARLA SOLAMENTE IN DUE IPOTESI E CON IL CONTROLLO PREVENTIVO O

SUCCESSIVO DEL PARLAMENTO

fonti primarie: decreti-legge, decreti legislativi

fonti secondarie: regolamenti governativi

Art.76 “L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con

determinazione dei princip i e criteri direttivi

e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”

Legge di delegazione( principi e criteri direttivi, oggetto, termine)—> decreto legislativo( entro

SENATO

SENATO

Reiterazione dei decreti-legge

CONSISTE NEL RIPROPORRE IL CONTENUTO DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI IN NUOVI

DECRETI-LEGGE, FACENDONE SALVI GLI EFFETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE CON LA SENTENZA N. 360 DEL 1996, HA DICHIARATO

L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA REITERAZIONE DEI DECRETI-LEGGE NON

CONVERTITI, IN QUANTO:

  • altera la natura provvisoria del provvedimento
  • toglie valore al carattere straordinario della necessità e dell’urgenza
  • lede il principio di certezza del diritto , creando un’aspettativa di consolidamento degli effetti

prodotti dai decreti-legge non convertiti

NON si considera reiterazione ed è ammessa la riproposizione quando vi sono nuovi presupposti

straordinari di necessita e urgenza e quando è diverso il contenuto sostanziale del decreto-legge

Limiti all’emanazione dei decreti legge

-nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale

-nelle materie riservate al procedimento ordinario di approvazione della legge (Art 72, comma II)

il decreto-legge deve contenere:

  • misure di immediata applicazione
  • contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo
  • delibera di approvazione del Consiglio dei Ministri
  • indicazione delle misure straordinarie di necessità ed urgenza che ne hanno legittimato l’adozione

legge di delegazione

LA LEGGE CON CUI IL PARLAMENTO DELEGA IL GOVERNO AD ESERCITARE LA FUNZIONE

LEGISLATIVA.

stabilisce

  • i principi e i criteri direttivi che devono indicare ragioni e obiettivi della delega
  • il termine entro il quale il decreto legislativo dovrà essere emanato
  • l’oggetto che il Governo dovrà disciplinare

Altri limiti all’emanazione di decreti-legge

  • Conferire deleghe legislative
  • Rinnovare disposizioni di decreti-legge non convertiti con voto espresso di una camera
  • Ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime
  • Emanare disposizioni che siano esercizio del potere di indirizzo e controllo del Parlamento

unione europea

500.000.000 milioni di abitanti, 27 paesi (uscita del 28^ Gran Bretagna)

23 lingue ufficiali

euro moneta comune degli europei

L’appartenenza dell’italia all’UE (Art.11 Costitutìzione “L'Italia ripudia la guerra come strumento di

offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controv ersie

internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità

necessarie ad un ordinamento che

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali

rivolte a tale scopo.“)

I TRATTATI

  • Trattato di Parig i (1951)

Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)

Paesi fondatori, firmatari della Ceca:

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi

  • Trattato di Roma (1957)

Comunità economica europea (Cee), Comunità europea dell’energia atomica ( Euratom)

  • Atto unico europeo (1986)

Cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee

  • Trattato di Maastricht (1992)

Unione europea (Ue), Comunità europea (Ce), Unione economica e monetari

  • Trattato di Amsterdam (1997)

Modifiche al trattato Ue e ai trattati istitutivi delle Comunità europee

  • Trattato di Nizza (2001)

Modifiche al trattato Ue e ai trattati istitutivi delle Comunità europee

  • Trattato di Lisbona (2007)

“Trattato di Riforma”, adottato per sostituire la Costituzione europea bocciata dal no nei referendum

di Francia e Paesi Bassi del 2005.

Modifica (non abroga) il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comunità

europea, senza sostituirli.

ordinamento sovranazionale derivato :Gli stati membri attribuiscono competenze all’unione per il

conseguimento di obiettivi comuni

I VALORI DELL’UNIONE

Art.2 TUE

“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'ugua

glianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appar

tenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal

pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra

donne e uomini.”

Art. 3 TUE

“L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su

una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato

fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato

livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico

e tecnologico.“

“L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.”

“ Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi,

contribuendo alla protezione dei suoi cittadini.”

“L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.”

“L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere

interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per

quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della crimi

nalità e la lotta contro quest'ultima.”