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Una panoramica introduttiva al diritto costituzionale italiano, esplorando i principi fondamentali della costituzione, la struttura dello stato e i diritti e doveri dei cittadini. Una serie di domande e risposte che aiutano a comprendere i concetti chiave e a sviluppare una solida base di conoscenza.
Tipologia: Appunti
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“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo , che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo , sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso , di razza , di lingua , di religione , di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese”
= Insieme di REGOLE DI CONDOTTA che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un
dato momento storico
attività ed organizzazione dei pubblici poteri e loro rapporti con i soggetti privati
rapporti tra soggetti privati
ARGOMENTI
introduttiva
2 Fonti
diritto
3
4
Dritti
di
libertà
ARTI
DEMOCRAZIA
FONDAMENTALI DIRITTI
SOLIDARIETÀ
ART
3
sostanziale
prima
ma
norma
immediatamente
precettiva
discrimina
oggi
zigomma
Sostenibilità
tambientale
L
sociale
Unione
europea
DIRITTO
3
del
diritto
REPRESSIVA diritto pende
repressione
comportamenti
socialmente pericolosi
furto
ALLOCATIVA Carino
atribuzioneagliindivioviedoccaconettività
beni
e
servizi
diritto
di
proprietà
istitutiva di poteri
diritto
costituzionale
amin
tributariaprocessuale
istituzione
ed
poteri pubblici e
Funzione legislativa
4
Diritto
pubblico
dirittoprocessuale
PRIVATO
diritto di
famiglia
aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di INTERESSI E/O ESIGENZE
COMUNI limitando i propri rischi
nel gruppo sociale si creano rapporti tra i soggetti che lo compongono e si creano REGOLE che
disciplinano tali rapporti e che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo
con diritti e doveri dei cittadini)
PRINCIPIO ORDINATORE (chiave risoluzione conflitti)
sociale
consociati(GARANZIA COSTITUZIONALE DELLE LIBERTÀ E SEPARAZIONE DEI POTERI)
partecipazione
NECESSARIA
ovolontaria
4
ex
desse famiglia
squadra amici
Repubblica
italiana
seno
GRUPPO
regole
regole
Organizzate
private= associazioni, fondazioni ecc. a carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento determinato con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
DOVERI =solidarietà politica,economica e sociale.
Rivolto ad una pluralità di soggetti(Art.4 dovere di svolgere un’attività lavorativa secondo la propria
libertà e la propria scelta,Art.30 dovere di mantenere i figli,Art.53 dovere di concorrere alle spese
pubbliche)
OBBLIGHI = specifico di un soggetto, tenuto ad ottenere un determinato comportamento nei
confronti di un altro soggetto cui l’ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere
l’osservanza.
Il dovere si trasforma in carattere speciale e si trasforma in obbligo
(obbligo di prestare la propria opera nell’ambito di un rapporto di lavoro, obbligo del genitore di
mantenere i propri figli)
ONERI = possibilità di scegliere se tenere un determinato comportamento per ottenere un
determinato risultato
POTERE GIURIDICO= imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse
rilevante proprio o altrui
FACOLTÀ= capacita di compiere attività giuridicamente rilevanti(con certe conseguenze)
DIRITTI SOGGETTIVI= tutela diretta ed immediata azionabile davanti al giudice ordinario
DIRITTI ASSOLUTI (verso tutti->erga omnes dal latino)
‣ diritti fondamentali (Art.da 1 a 54)
‣ diritti reali (es.diritto di proprietà)
DIRITTI RELATIVI (vincola solo su soggetti determinati)
‣ es. diritti di credito, stipulazione dei contratti(rivolto a chi devo un credito o viceversa)
INTERESSI LEGITTIMI= verso i poteri pubblici, tutela indiretta e mediata.
Non protetti direttamente, ma solo in quanto coincidenti con l’interesse pubblico
Situazione di vantaggio verso l’ente pubblico
INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO= privi di tutela giuridica(ex.interesse semplice, si possono far
valere in sede elettorale
pubblici) in condizione di parità ( Art.97)
di concorso
trascorso questo si perde il diritto in quanto non si è assolto l’onere(termine ordinatorio: poco
effettivo) fissati nel bando di concorso, al fine di poter partecipare alle prove
doveri
poteregiuridico
diritti
soggettivi
obblighi
interessi
legittimi
nel pubblico interesse
nasce con le rivoluzioni del XVIII secolo(riv.francese 1789 e riv.americana 1774-1781)
Trova espressione in 3 documenti fondamentali:
DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA AMERICANA(George Washington e Thomas Jefferson)
-Tutti gli uomini sono creati eguali
-Dotati di diritti inalienabili(vita, libertà, ricerca della felicita)= governo creato per garantire i diritti
-Governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governanti
-Garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all’interno
-Provvedere alla difesa comune
-Promuovere il benessere generale
-primi 3 articoli(pot legislativo, esecutivo, giudiziario)
-Gli stati(4)
-Revisione e vigenza della costituzione (dal 5 al 7)
creare un governo stabile ed autorevole che sia espressione diretta della volontà popolare, e stabilire
dei limiti costituzionali all’abuso di potere
Costituzione: insieme di regole, capaci di conformare artificialmente l’ordine politico, prodotto dalla
ragione e/o dalla volontà umana, consapevolmente esercitate in un momento storico preciso
-atto unilaterale
I diritti devono essere attribuiti EX NOVO(come nuovi)
ART.1 : gli uomini nascono e rimangono liberi e eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono
essere fondate che sull’utilità comune
ART.2: Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili
dell’uomo(libertà, proprietà, sicurezza, resistenza all’oppressione)
SOVRANITÀ DELLA NAZIONE( stravolgimento)
-Identificazione tra lo Stato e la persona del Re
-Identificazione tra lo Stato e la NAZIONE, composta dai singoli cittadini eguali
ART.3 :il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun
individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa
l’attuazione di quanto da essa stabilito direttamente.
c.d.(comitato direttivo) programmatiche.
Definiscono una tavola di valori a cui si deve ispirare tutta l’attività politica.
esempio: attuazione diritti sociali(lavoro, istruzione, salute) che devono essere resi effettivi.
Sono obiettivi in positivo
situazioni giuridiche soggettive che il giudice possa soddisfare direttamente senza che sia il
legislatore a fornire gli strumenti concreti(es. Art. 4 diritto al lavoro)
ulteriore attività legislativa.
politiche presenti all’assemblea costituente.
E’ orientata verso diverse scelte politiche,economiche e sociali, con il solo limite del rispetto dei valori
fondamentali in essa contenuti
Programma che può essere integrato ed attuato in modo differente a seconda dei mutamenti sociali,
culturali e politici nel rispetto dei principi fondamentali.
esempio:
Art.41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
articoli
ARTICOLO 1:principio Lavorista
“ L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
La sovranità appartiene al popolo ed è esercitata con strumenti di democrazia:
-diretta(referendum)
-rappresentativa(elezioni politiche per il Parlamento, ordinamento sovrano e amministrative per gli
ordinamenti derivati o autonomi, ordinamento derivato)
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.”
posto come fine fondamentale lo sviluppo della persona umana
Sfera della personalità fisica e morale inviolabile(divieto di pena di morte,…)
gradi di tutela:
tutela formazioni sociali autonome dallo Stato
Anche le associazioni sono titolari di diritti di libertà ed hanno autonomia normativa.
Tutela dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali anche contro poteri privati( es. tutela dei lavoratori
nell’impresa
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
principio di uguaglianza formale.
disciplinare in modo uguale situazioni eguali ed in modo diverso situazioni diverse.
EGUAGLIANZA IN SENSO FORMALE : impone il divieto di discriminazioni ingiustificate e l’obbligo di
discriminazioni giustificate (è possibile operare distinzioni giustificate da un’iniziale situazione di
disuguaglianza)
Non è legittimo disciplinare in modo diverso situazioni uguali e in modo uguale situazioni diverse.
“E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.”
principio di uguaglianza sostanziale.
EGUAGLIANZA IN SENSO SOSTANZIALE : impone la rimozione degli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono all’individuo l’esercizio delle libertà fondamentali.
Impone anche la realizzazione della giustizia sociale mediante interventi legislativi a carattere
settoriale, rivolti a determinati gruppi sociali che si trovino in una situazione di svantaggio.
pieno sviluppo della persona umana
Diviene condizione necessaria per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una
maggiore giustizia sociale
il nostro ordinamento riconosce due tipi di uguaglianza
-in senso formale(Art.3 comma I Cost.)
-in senso sostanziale(Art.3 comma II Cost.)
“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”
tutela delle minoranze linguistiche
garanzia delle libertà linguistica contro ogni forma di discriminazione
“ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi(1929). Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”
PRINCIPIO DI LAICITA’:fenomeno religioso separato e distinto dallo Stato
stipula di accordi-patti lateranensi- riserva di legge rinforzata
in caso di accordo con la Chiesa, le modifiche possono essere introdotte con legge ordinaria
in assenza di accordo: revisione costituzionale
“ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.”
Art 3 comma I “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione , di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
Norma importante che riguarda la libertà di religione , pilastro fondamentale degli ordinamenti
democratici.
Autonomia organizzativa e normativa delle altre confessioni religiose nel rispetto dell’ordinamento
giuridico italiano
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Art.3 comma II “ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese”
I COMMA E’ compito della Repubblica tutelare il pieno sviluppo della persona umana e quindi
promuovendo istituzioni come l’università
II COMMA stabilisce il principio su cui si basa il diritto dell’ambiente
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”
Fonda le relazioni internazionali della Repubblica italiana
Diritto internazionale PATTIZIO= stipula trattati internazionali( legittimazione Stato sovrano)
Diritto internazionale CONSUETUDINARIO= regole di diritto bellico, di guerra(ex. Non si uccidono i
prigionieri )
Condizione giuridico dello Straniero( diverso dal cittadino ma sempre regolato dalla Legge)
I comma : disciplina i rapporti internazionali e le norme di diritto internazionale consuetudinarie
sviluppate dal diritto bellico e dai rapporti commerciali;
II comma: riguarda la condizione giuridica dello straniero;
III comma : si parla di diritto di asilo, apparentemente si dovrebbe riconoscere il diritto di asilo a
tutti coloro che non lo vedono riconosciuto nel proprio stato, ma per limitare ciò l'articolo prevede
che venga attuato solo secondo le condizioni stabilite dalla legge. Con la nuova legge sono state
ristrette molto le condizioni per il diritto di asilo. Altre sono le condizioni dei migranti economici
quali non hanno diritto di asilo in quanto clandestini. Se si è imputati di genocidio in Italia si viene
estradati (rimandati al loro paese) in quanto crimine contro l'umanità.
APOLIDE= senza cittadinanza
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo“
Anello congiunzione tra l’Italia e l’Unione europea
Ripudio della guerra (offensiva) come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma può
parteciparvi come Stato facente parte dell’ONU quando la decisione è presa dal consesso
internazionale attraverso gli strumenti detti Peacekeeping e Peace enforcement(= caschi blu)
Sono consentite alcune limitazioni alla sovranità dello Stato per aderire alle organizzazioni
internazionali
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di
eguali dimensioni.”
Bandiera coma simbolo di identità della repubblica e di unita nazionale
Modi attraverso i quali il diritto nasce e si rinnova
Ruolo centrale della legge come esito di un movimento che ha portato ad accentrare la potestà
normativa.(Impero Romano considerato la culla del diritto, responsabilità aquiliana= fuori dal
contratto Art.2043 , responsabilità per fatto ingiusto, risarcimento del danno)
sovranità non è più assoluta ma limitata al quadro costituzionale.
multilivello.
regolamenti
La norma è giuridica quando è generale( applicabile ad una pluralità indeterminata di soggetti) ed
astratta ( ripetibile l’applicazione nel tempo)
Eccezione delle norme speciali perché non sono generali e le norme eccezionali perché non sono
astratte.
-ESISTENTE :quando viene emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore
-VALIDO: quando rispetta le norme procedimentali e sostanziali che disciplinano l’esercizio del potere
-EFFICACE: idoneo a produrre effetti giuridici.
La norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore, e non può essere da questa
abrogata anche se la seconda è successiva.
In base al principio di abrogazione (o cronologico, o di successione delle leggi nel tempo), tra norme
di pari grado, la norma successiva prevale su quella precedente
Norma abrogatrice: norma nuova.
La legge abrogata può ancora trovare applicazione?(si se riguarda un caso passato regolato dalla
legge vecchia)
Caso eccezionale di NORMA ABROGATRICE RETROATTIVA: la stessa va a disciplinare anche i
rapporti giuridic ancora pendenti
La base al principio di competenza si attribuisce ad una fonte la disciplina di determinate
materie ,escludendo tutte le altre fonti.
Questo criterio permette, ad esempio, di comporre i contrasti tra legge statale e legge
regionale(Art.117 Cost)
Esempi:
=trarre significato dal testo scritto nel nostro ordinamento
La costituzione scritta e vige tre è quella approvata nel testo del 1948 , la Costituzione vigente o
materiale è quella applicata oggi.
Interpretazione(attribuzione di un significato) —> norma —> attraverso l’interpretazione della
disposizione (enunciato linguistico) si ottiene la norma.
(C.D. PRELEGGI) Interpretazione della legge
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”
disposizioni dell’ordinamento, in modo da coordinare con esse il significato e la portata
dei mutati principi che informano il sistema.
In questo caso, la necessità di adeguamento è più radicale, perché la stessa disposizione si trova
collocata non solo in un mutato contesto sociale, ma anche in un minutato contesto
giuridico(principale mutamento è stato l’approvazione della Costituzione)
solo il testo potrebbe indicare(si può mettere in relazione la disposizione con altre norme
dell’ordinamento e si può considerare l’intenzione o il fine del legislatore: intenzione teleologica )
società, in modo da ottenere dallo stesso testo una norma diversa, adeguata alle diverse esigenze
della realta sociale.
Produce normalmente effetti retroattivi, perché non pone una nuova norma, ma precisa quella
ricavabile della disposizione interpretata.
E’ un’interpretazione che viene tradotta in un testo scritto per spiegare il significato da dare a una
disposizione precedente che creava contrasti interpretativi.
Applicazione analogica : ha luogo quando manchino disposizioni applicabili, vi è una lacuna
nell’ordinamento.
Si guardano i casi simili ma diversi e le materie analoghe ma diverse; si parla quindi di applicazione
analogica di una disposizione che riguarda un caso diverso, una materia diversa, ma che applichiamo
in quanto analogo. E’ un applicazione, dal punto di vista logico, diversa.
Se vi è una lacuna nell’ordinamento, si applicano le norme desumibili da disposizioni che
disciplinano “materie analoghe” o i “principi generali dell’ordinamento dello Stato”.
2 tipi di analogia
In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, l’interprete applica le norme desumibili da
disposizioni che disciplinano casi simili o materie analoghe.
in assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, nonché di norme desumibili da disposizioni
in materie analoghe, l’interprete applica le norme desumibili dai “principi generali dell’ordinamento
giuridico”
400 deputati(prima 630)
200 senatori(prima 315) + senatori a vita (di diritto Giorgio Napolitano ex presidente della Repubblica
2013, di nomina presidenziale Mario Monti ex presidente consiglio 2011, Elena Cattaneo scienziata
2013, Renzo Piano architetto 2013, Carlo Rubbia scienziato premio Nobel per la fisica 1984 2013,
Liliana Segre ex deportata2018)
2)COSTITUTIVA = sono possibili 3 diversi procedimenti:
procedura ordinaria o normale( trattazione in commissione, trasmissione all’assemblea, approvato
da entrambe le camere).
Riserva di assemblea( si impone il procedimento ordinario per i progetti di legge in materia
costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi, conversione in legge dei decreti-legge e
riapprovazione di progetti di legge)
procedura abbreviata,
procedura speciale o decentrata ( l’esame, l’approvazione articolo per articolo e la votazione finale
si svolgono in commissione, possono richiedere la procedura finale il Governo, 1/10 dei membri della
Camera o 1/5 dei membri della Commissione stessa.
Votazione fiale: se modificato è ritrasmesso alla prima Camera(navette), regolamenti di Camera e
Senato prevedono procedimenti abbreviati in seconda lettura : il progetto è riesaminato solo nelle
parti modificate, finche entrambe le Camere non approvano il medesimo testo
Numero legale: per la validità della seduta, la metà + 1 dei componenti, maggioranza assoluta.
maggioranza semplice: meta + 1 dei presenti
Maggioranze qualificate= 2/3 o 3/5 dei presenti o dei componenti)
3)PROMULGAZIONE = il presidente della Repubblica può promulgare la legge approvata dalle
Camere o rinviare alle Camere, con messaggio motivato, il testo di legge per una nuova
deliberazione, se le Camere non approvano nuovamente la legge non è promulgata
4)PUBBLICAZIONE = subito dopo la promulgazione il Ministro della giustizia appone il sigillo dello
stato alla legge e prevede la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
5)ENTRATA IN VIGORE = Avviene dopo 15 giorni dalla pubblicazione, ma il termine può essere
abbreviato o prolungato in sede di approvazione della legge (vacatio legis)
Art.138 della Costituzione
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascu
na Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la
legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.”
procedimento di approvazione fonti costituzionali:
prima approvazione maggioranza semplice Camera-Senato
dopo almeno 3 mesi seconda approvazione maggioranza ( il testo non può più essere modificato)
maggioranza 2/3–> legge costituzionale promulgata,
maggioranza assoluta—> 3 mesi per richiedere un referendum(500000 elettori, 5 consigli regionali,
1/5 deputati o senatori)—-> se passa referendum e poi si ri vota per maggioranza
Limiti espressi
Art.139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”
Limiti impliciti
L’Art. 138 Cost. c.d. limite logico che garantisce la rigidità della Che tempo ostituzione
Composizione
presidente del Consiglio+ ministri—> consiglio dei ministri (3 ordini)
con portafoglio—> a capo di un ministero (totale 14)
senza portafoglio—> totale 9
fonti primarie: decreti-legge, decreti legislativi
fonti secondarie: regolamenti governativi
Art.76 “L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione dei princip i e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”
Legge di delegazione( principi e criteri direttivi, oggetto, termine)—> decreto legislativo( entro
SENATO
SENATO
Reiterazione dei decreti-legge
prodotti dai decreti-legge non convertiti
NON si considera reiterazione ed è ammessa la riproposizione quando vi sono nuovi presupposti
straordinari di necessita e urgenza e quando è diverso il contenuto sostanziale del decreto-legge
Limiti all’emanazione dei decreti legge
-nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale
-nelle materie riservate al procedimento ordinario di approvazione della legge (Art 72, comma II)
il decreto-legge deve contenere:
legge di delegazione
stabilisce
Altri limiti all’emanazione di decreti-legge
unione europea
500.000.000 milioni di abitanti, 27 paesi (uscita del 28^ Gran Bretagna)
23 lingue ufficiali
euro moneta comune degli europei
L’appartenenza dell’italia all’UE (Art.11 Costitutìzione “L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controv ersie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.“)
Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)
Paesi fondatori, firmatari della Ceca:
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi
Comunità economica europea (Cee), Comunità europea dell’energia atomica ( Euratom)
Cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee
Unione europea (Ue), Comunità europea (Ce), Unione economica e monetari
Modifiche al trattato Ue e ai trattati istitutivi delle Comunità europee
Modifiche al trattato Ue e ai trattati istitutivi delle Comunità europee
“Trattato di Riforma”, adottato per sostituire la Costituzione europea bocciata dal no nei referendum
di Francia e Paesi Bassi del 2005.
Modifica (non abroga) il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comunità
europea, senza sostituirli.
ordinamento sovranazionale derivato :Gli stati membri attribuiscono competenze all’unione per il
conseguimento di obiettivi comuni
Art.2 TUE
“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'ugua
glianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appar
tenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra
donne e uomini.”
Art. 3 TUE
“L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su
una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato
livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico
e tecnologico.“
“L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.”
“ Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi,
contribuendo alla protezione dei suoi cittadini.”
“L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.”
“L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere
interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per
quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della crimi
nalità e la lotta contro quest'ultima.”